Antiriciclaggio - INT | Istituto Nazionale Tributaristi · Argomento N° slide Definizioni 7 Professionisti 11 Altri soggetti 20 Obblighi professionista 25 Obblighi cliente 55 Approccio
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25/02/2013
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A cura di
Gianfranco Costa
Aggiornata al 1/10/2012
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Antiriciclaggio
Indice
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Argomento N° slide
Definizioni 7
Professionisti 11
Altri soggetti 20
Obblighi professionista 25
Obblighi cliente 55
Approccio sul rischio 57
Adeguata verifica 68
Archivio unico 73
Fascicolo cliente 90
Segnalazioni UIF 94
Operazioni in contante 133
Segnalazioni contante 148
Sanzioni 163
Protezione dati 165
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• 3° Dir. 2005/60/CE del 8.3.2005 (la L. 29/06 ha delegato il recepimento)
• Art. 13 – d.l. 625/1997
• D.l. 143/91 conv. L. 197/91 (legge antiriciclaggio)
• D.lgs. 56/2004 (abrogato dal 29.12.2007)
• L. 29/2006 – art. 21 aggiorna i soggetti con obblighiantiriciclaggio
• Circolare UIC 22.8.97
• Comunicazione DMF/6027054 CONSOB
• Provvedimento UIC 24.02.2006 per attività professionali
• Provvedimento UIC 24.02.2006 per operatori non finanziari
• D.M. 3.2.2006, n. 141 – Professionisti
• D.M. 3.2.2006, n. 143 – Operatori non finanziari
• Parere n. 99 del 21.4.2006 del Comitato Antiriciclaggio M.E.F.
• Decreto MEF 21.04.2006, prot. 43726
• Precisazioni UIC 21.6.2006 rispetto ai provvedimenti 24.02.2006
• Risposta quesiti UGDC del 12.10.2006
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• Forum di Italia Oggi del 24.3.2007
• D.M. 10.4.2007, n. 60
• D.Lgs. 21.11.2007, n. 231 pubblicato il 14.12.2007(efficacia dal 29.12.2007)
• C.M. 18/E/2008 – bollo assegni
• C.MEF 33124-2008 valenza assegni
• D.L. 112/2008 – manovra d’estate
• D.lgs. 151/2009 – recepimento direttiva 2006/70/CE
• DM Giustizia 16.4.2010
• Banca d’Italia delibera 24.8.2010
• D.L. 78/2010 – modifica dei limiti e delle sanzioni
• Circ. MEF 5.8.2010, n. 281178
• Circ. MEF 10.9.2010, n. 216614
• Circ. MEF 11.10.2010, n. 297944
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No
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• Provv. UIF 4.5.2011 per le segnalazioni telematiche
• D.L. 78/2010
• D.L. 138/2011
• D.L. 201-2011
• Cir. MEF 16.1.2012, n. 2
• Art. 3 – co. 1 e 2 - DL 16-2012
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Decorrenze
Obblighi
Commercialisti,ragionieri,
consulenti lavoro,revisori contabili
Avvocati enotai
Tributaristi eCED
Caf,
assoc. dicategoria,patronati
Identificazioneclientela
22.04.2006 22.04.2006 25.05.2007 4.11.2009
Registrazione econservazionearchivio unico
22.04.2006 22.04.2006 25.05.2007 4.11.2009
Segnalazioneoperazioni UIF
22.04.2006 22.04.2006 25.05.2007 4.11.2009
SegnalazioneMEF importi
€ 12.500(5.000, DAL13.8.2011:2.500; 1.000 dal6.12.2011)
14.03.2004 14.03.2004 23.02.2006 4.11.2009
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Definizioni
Alcune definizioni• e) "cliente": il soggetto che instaura rapporti continuativi o
compie operazioni con i destinatari indicati agli articoli 11e 14, ovvero il soggetto al quale
– i destinatari indicati agli articoli 12 e 13 rendono unaprestazione professionale
– in seguito al conferimento di un incarico;
• g) "dati identificativi":
– il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, ilcodice fiscale e gli estremi del documento di identificazione
– o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, ladenominazione, la sede legale e il codice fiscale o, per lepersone giuridiche, la partita IVA;
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Alcune definizioni• i) "mezzi di pagamento": il denaro contante, gli assegni
bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni aessi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini diaccreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altrecarte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, lepolizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione chepermetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche pervia telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;
• l) "operazione":
– la trasmissione o la movimentazione di mezzi dipagamento;
– per i soggetti di cui all’articolo 12:
• un'attività determinata o determinabile,
• finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimonialemodificativo della situazione giuridica esistente,
• da realizzare tramite una prestazione professionale;9
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«Operazione frazionata": un'operazione– unitaria sotto il profilo economico,
– di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dalpresente decreto,
– posta in essere attraverso più operazioni,
– singolarmente inferiori ai predetti limiti,
– effettuate in momenti diversi ed in un circoscrittoperiodo di tempo fissato in 7 giorni
– ferma restando la sussistenza dell'operazionefrazionata quando ricorrano elementi perritenerla tale;
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Operazioni frazionate
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Ai sensi dell’art. 2, per “riciclaggio”, si intendel’eseguire intenzionalmente le seguentioperazioni:
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Antiriciclaggio
riciclaggio
Occultamento odissimulazione
Conversione otrasferimento
Beni che derivano da attività criminose epartecipazione di uno degli atti sopra
indicati, associazione per commetterli,aiutare o istigare qualcuno a commetterli
Acquisto detenzioneo utilizzazione
Professionisti
Art. 12 – d.lgs. 231/2007
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ProfessionistiAi fini del presente decreto per professionisti siintendono:
a)i soggetti iscritti nell'albo dei dottoricommercialisti e degli esperti contabili e nell'albodei consulenti del lavoro;
b)ogni altro soggetto che rende i servizi forniti daperiti, consulenti e altri soggetti che svolgono inmaniera professionale, anche nei confronti deipropri associati o iscritti, attività in materia dicontabilità e tributi, ivi compresi associazioni dicategoria di imprenditori e commercianti, CAF epatronati;
13New D.Lgs151/09
ProfessionistiAi fini del presente decreto per professionisti si intendono:
c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propriclienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria oimmobiliare e quando assistono i propri clienti nellapredisposizione o nella realizzazione di operazioniriguardanti:1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o
attività economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti dititoli;
4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, allagestione o all'amministrazione di società;
5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust osoggetti giuridici analoghi;
d) i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusionedei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c). 14
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Prestatori di servizi a terziPer prestatori di servizi relativi a società e trust siintendono:
• Persone fisiche o giuridiche che forniscano, a titoloprofessionale, uno dei seguenti servizi a terzi:– Costituire società o altre persone giuridiche
– Occupare la funzione di dirigente o amministratore di una società, disocio di una associazione o una funzione analoga nei confronti di altrepersone giuridiche o provvedere affinché un’altra persona occupi talefunzione
– Fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo opostale e altri servizi connessi a una società, un’associazione oqualsiasi altra entità giuridica
– Occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggettogiuridico analogo o provvedere affinché un’altra persona occupi talefunzione
– Esercitare il ruolo di azionista per conto di un’altra persona oprovvedere affinché un’altra persona occupi tale funzione, purché nonsi tratti di una società quotata 15
ProfessionistiL'obbligo di segnalazione di operazioni sospettenon si applica:• A Dottori e ragionieri commercialisti, consulenti
del lavoro, tributaristi e associazioni di categoria,avvocati e notai, per le informazioni che essiricevono da un loro cliente o ottengono riguardoallo stesso,– nel corso dell'esame della posizione giuridica del
loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesao di rappresentanza del medesimo in unprocedimento giudiziario o in relazione a taleprocedimento,
– compresa la consulenza sull'eventualità diintentare o evitare un procedimento, ove taliinformazioni siano ricevute o ottenute prima, duranteo dopo il procedimento stesso.
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• Obbligo di: identificazione e registrazione• Esonero da: segnalazione
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Professionisti
Esoneri oggettiviGli obblighi di adeguata verifica e diregistrazione (di cui al Titolo II, Capi I e II), nonsussistono in relazione allo svolgimento dellamera attività di
– redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioniderivanti da obblighi fiscali
– degli adempimenti in materia diamministrazione del personale di cui alla legge11.1.1979, n. 12. 17
Esonero daogni
adempimento
Collegio sindacaleIl d.lgs. 151/2009 ha aggiunto all’art. 12 il comma:
• 3-bis. I componenti degli organi di controllo,comunque denominati, per quanto disciplinatodal presente decreto e fermo restando il rispettodel disposto di cui all’articolo 52 (vigilanza sul rispetto
degli obblighi antiriciclaggio, da parte dei controllati), sonoesonerati dagli obblighi di cui al Titolo II, Capi I,II e III.
Organi di controllo sono:
• Collegio sindacale
• Consiglio di sorveglianza
• Comitato di controllo18
segue
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Collegio sindacaleGli organi di controllo devono:
• Vigilare che le società di cui sono sindaciadempiano agli obblighi previsti dalle normeantiriciclaggio
Gli organi di controllo sono esonerati da:– Adeguata verifica della clientela
– Obblighi di registrazione
– Obblighi di segnalazione
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Se il collegio sindacale svolge anche le funzioni diREVISIONE CONTABILE: esso è parificato ai revisori
contabili e soggiace agli stessi obblighi
Revisori contabiliPer revisori contabili si intendono:
a)le società di revisione iscritte nell'albospeciale previsto dall' articolo 161 del TUF;
b)i soggetti iscritti nel registro dei revisoricontabili.
• I revisori contabili osservano le disposizioni dicui all' articolo 12, co. 2.
– Le stesse dei professionisti
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Art. 13
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Altri soggetti interessati
Art. 14 – d.lgs. 231/2007
Sono interessati agli obblighi di adeguataverifica, identificazione e registrazione
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Altri soggetti interessati (art. 14)a) recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all' art. 115 del
TULPS;
b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardieparticolari giurate, in presenza della licenza di cui all' art. 134 del TULPS;
c) trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolarigiurate, in presenza dell'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche cheesercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla L. 298/1974;
d) gestione di case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi invigore, nonché al requisito di cui all'art. 5, co. 3, del DL 457/1997;
e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, digiochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, in presenza delleautorizzazioni concesse dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma deimonopoli di Stato, ai sensi dell' art. 1, co. 539, della L. 266/2005;
e-bis) offerta di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro,anche in assenza delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell’economia e dellefinanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell’art. 1, co.539, L. 266/2005;
f) agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell'iscrizione nellasezione del ruolo Agenti presso la CCIAA, ai sensi della L. 39/1989. 22
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Soggetti destinatari dialcuni obblighi
Art. 10, co. 2 – d.lgs. 231/2007
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Hanno solo obblighi di segnalazione:
a) le società di gestione accentrata di strumentifinanziari;
b) le società di gestione dei mercati regolamentati distrumenti finanziari e ai soggetti che gestisconostrutture per la negoziazione di strumenti finanziari edi fondi interbancari;
c) le società di gestione dei servizi di liquidazione delleoperazioni su strumenti finanziari;
d) le società di gestione dei sistemi di compensazione egaranzia delle operazioni in strumenti finanziari;
Obblighi limitati
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Hanno solo obblighi di segnalazione:e) le seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso di
licenze, di autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero allapreventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiestedalle norme a fianco di esse riportate:1.commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per
finalità industriali o di investimento, per il quale è prevista ladichiarazione di cui all'art. 1 della L. 17/1/2000, n. 7;
2.fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazionee l'importazione di oggetti preziosi, per il quale è prevista la licenzadi cui all'articolo 127 del TULPS;
3.fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane,tenute all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi diidentificazione tenuto dalle camere di commercio, industria,artigianato e agricoltura;
4.commercio di cose antiche di cui alla dichiarazione preventivaprevista dall'articolo 126 del TULPS;
5.esercizio di case d'asta o galleria d'arte per il quale è prevista allalicenza prevista dall' art. 115 del TULPS;
f) le succursali italiane dei soggetti indicati nelle lettere precedentiaventi sede legale in uno Stato estero;
g) gli uffici della pubblica amministrazione.
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Obblighi operativi
D.Lgs. 231/07
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Gli obblighi operativi a seguito del DLgs. 231/07 sono:
1. Adeguata verifica della clientela: al verificarsi dellecondizioni richieste, è innanzitutto necessario procederead identificare il cliente ed acquisire alcune informazioniriguardanti la prestazione richiesta dallo stesso;
2. Registrazione e tenuta dell’archivio unico: il soggettointeressato deve registrare in un archivio, i dati raccolti insede di identificazione;
3. Segnalazione delle operazioni sospette: se, a seguitodella propria valutazione, si riscontra che le operazioniposte in essere dal cliente possano configurareoperazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo,scatta l’obbligo di segnalazione;
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OBBLIGHI
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1 - Adeguata verifica
art. 18 D.Lgs. 231/2007
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Il 1° obbligo imposto ai soggetti destinatari della
disciplina antiriciclaggio è quello di effettuare
un’adeguata verifica della clientela, che si traduce in:
• Identificazione del cliente e verifica dell’identità dello
stesso;
• Identificazione dell’eventuale titolare effettivo e verifica
dell’identità dello stesso;
• Ottenere informazioni sullo scopo e la natura previste
dal rapporto continuativo o dalla prestazione;
• Svolgere controllo costante nel corso del rapporto o
della prestazione.29
Adeguata verifica
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Ai sensi dell’art. 16 l’identificazione è obbligatoriaquando:
1. La prestazione ha per oggetto mezzi di pagamento, benio utilità
– di valore pari o superiore a € 15.000
2. Prestazioni occasionali se comportano trasmissione omovimentazione di mezzi di pagamento
– di importo pari o superiore a € 15.000
3. L’operazione è di importo indeterminato oindeterminabile
4. Esiste il sospetto di riciclaggio o di finanziamento alterrorismo, a prescindere dal valore
– anche inferiore a 15.00030
Identificazione del cliente
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Ai sensi dell’art. 19 l’identificazioneconsiste nell’effettuazione di 2operazioni:
• Verifica dell’identità
–del cliente
–ed eventualmente del titolare effettivo
• Acquisizione dei relativi estremiidentificativi
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Identificazione del cliente
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Al fine di determinare se un’operazionesupera il limite di € 15.000 non si devetenere conto:
• del compenso spettante al soggetto cheeffettua la prestazione (parcella);
• della compensazione tra quantoimputabile allo stesso cliente.
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Operazioni superiori ad € 15.000
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Sono operazioni di valore nondeterminabile
• la costituzione, gestione o amministrazionedi:– Società;
– Enti;
– Trust o strutture analoghe.
Inoltre, sono da considerare non determinabilianche gli incarichi di:
– Revisione contabile;
– Tenuta della contabilità.33
Operazioni di valore non determinabile
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Nella prassi si riscontra soventel’effettuazione nei confronti del medesimocliente di una serie di prestazioniperiodiche. A tal fine è necessariodistinguere tra:
– Incarico a tempo indeterminato;
– Incarico a tempo determinato;
– Incarico a tempo determinato conpossibilità di rinnovo tacito.
Prestazioni periodiche
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1. Incarico a tempo indeterminato: non è richiesto ilrinnovo di registrazione poiché il rapporto non hauna scadenza.
2. Incarico a tempo determinato: è richiesta unanuova registrazione,– come conseguenza di un nuovo contratto d’opera conferito al
professionista
– con una nuova proposta accettata dallo stesso.
3. Incarico a tempo determinato con possibilità dirinnovo tacito: poiché il contratto stesso prevede untermine che può essere tacitamente prorogato,allorché manchi una disdetta, il contratto cheprosegue è sempre quello iniziale che non richiedeuna nuova registrazione.
Prestazioni periodiche
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È necessario evidenziare che, in linea generale,
– l’identificazione avviene in presenza del clienteinteressato.
Contestualmente è necessario procedere ancheall’identificazione dell’eventuale “titolareeffettivo”
– Il titolare effettivo viene identificato come unapersona fisica che, in ultima istanza, possiede ocontrolla il cliente o per conto del quale realizzaun’operazione o un’attività.
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Titolare effettivo
segue
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Per titolare effettivo s'intende (art. 2, all. tecnico):
• in caso di società, fondazioni, trust:– la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima
istanza, possiedano o controllino un'entitàgiuridica, attraverso il possesso o il controllo direttoo indiretto di una percentuale sufficiente dellepartecipazioni al capitale sociale o dei diritti divoto in seno a tale entità giuridica, anche tramiteazioni al portatore (escluse le quotate)
• tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentualecorrisponda al 25% + 1 di partecipazione al capitalesociale;
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Titolare effettivo
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Quindi:• All’atto del conferimento dell’incarico:
– Verifica delle quote di partecipazione possedutedai soci
• In caso di cessione di quote:
– Verificare se gli acquirenti delle quotesplafonino il 25% + 1 del capitale o dei dirittidi voto
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Titolare effettivo
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Qualora il cliente sia una società o un ente ènecessario:
• Procedere anche alla verifica dell’effettivaesistenza del potere di rappresentanza;
• Acquisire le informazioni necessarie perindividuare e verificare l’identità dei relativirappresentanti delegati alla firma perl’operazione da svolgere.
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Titolare effettivo (cliente società)
segue
4040404040
I dati identificativi, il conferimento dei poteri dirappresentanza ed ogni altra informazionenecessaria per adempiere agli obblighiantiriciclaggio deve essere comprovata conl’esibizione di documentazione ufficiale, comead esempio:
• Visure camerali;
• Certificati rilasciati da enti competenti;
• Delibere consiliari o assembleari.
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Titolare effettivo (cliente società)
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L’identificazione deve essere effettuata:– dal professionista,
– di società di servizi, ecc.
– dei soggetti obbligati a porre in essere gliadempimenti antiriciclaggio.
È consentito al soggetto interessato– effettuare l’identificazione
– anche attraverso propri dipendenti ocollaboratori.• Ma è necessario una “delega scritta”
Soggetto tenuto all’identificazione
4242424242
L’identificazionedeve essere
effettuata
Al momento in cui èconferito l’incarico
di svolgere laprestazione
Primadell’esecuzione
della prestazione
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Momento della Identificazione
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Documenti per identificazione
• Per identificare il cliente è necessario farsi esibireun documento di identità valido, come:– Carta d’identità
– Patente di guida
– Patente nautica
– Passaporto
– Porto d’armi
– Tessere di riconoscimento con foto rilasciate da unaPubblica Amministrazione
– Permessi di soggiorno per gli extracomunitari
• Non è possibile– Sostituire il documento con un’autocertificazione
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Casi particolari diidentificazione
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Casi particolari
• Conferimento di incarico da più clienti: l’identificazionedovuta per ciascuno di essi
• Cliente che incarica più professionisti: ciascuno di essiprocede all’identificazione
• Non è possibile avvalersi delle dichiarazioni sostitutivepreviste dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000
• Il professionista può delegare, occasionalmente ostabilmente, un dipendente o un collaboratore perl’acquisizione dei dati identificativi
• Se si ritiene vi siano stati errori nell’acquisizione deidati o che questi siano incongruenti si dovrà rinnovarel’identificazione
Casi particolari di identificazione
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Casi particolari (provv. 21.6.06):
• Incasso di imposte dal cliente: è prestazioneprofessionale da registrare
• Prestazioni professionali periodiche (redazione
del bilancio): va registato anche il rinnovo tacito(doveva essere eliminato dal correttivo al DM 141/2006)
• Incarico per prestazioni multiple (costituzione
della società e redazione della contabilità): alconferimento dell’incarico andranno registratetutte e distintamente
Casi particolari di identificazione
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Casi particolari (provv. 21.6.06):
• Incarico fra professionisti:
– Con valutazione della pratica del cliente:registrazione del cliente e del collega
– Solo consulenza al collega: registrazione del solocollega
• Centro elaborazione dati:
– Attività di mera elaborazione: no registrazione delcliente
– Attività di predisposizione di dichiarazioni e altriadempimenti: si registrazione del cliente
Casi particolari di identificazione
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Casi particolari (risposta UIC a UNGDC):• Operazione frazionata:
1.fattura di € 30.000 pagata a 30 – 60 – 90 gg.: non èoperazione frazionata in quanto riferita ad un accordocommerciale preventivo (anche alla luce del d.lgs. che parladi 7 gg)
2.finanziamento soci o distribuzione di utili di € 10.000 agiugno e di € 10.000 a settembre: questi casi andrannovalutati di volta in volta in quanto “non appare connaturatoal tipo di operazione posta in essere, al fine di valutare se loscopo effettivo del frazionamento è stato quello di eluderela norma”
3.Pagamenti F24 telematici: commercialista € 10.000;consulente del lavoro € 10.000; stessa scadenza: NON èoperazione frazionata
4.Predisposizione di F24: è prestazione professionale daregistrare se di valore superiore a € 15.000
Casi particolari di identificazione
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Casi particolari (risposta UIC a UNGDC):• Conferimenti di incarico da autorità giudiziaria
(curatore fallimentare, CTU): è esclusadall’ambito di applicazione (il professionista èorgano ausiliario della procedura e non protagonista)
• Unico e mod. 730: identificazione se il saldo èsuperiore a € 15.000 (dal 25.5.07 abrogata dal DM60/2007 – correttivo al DM 141/2006) (l’art. 12, c. 3,d.lgs. 231/07 parlava di dichiarazione dei redditi e nondi dichiarazioni fiscali) (obbligo eliminato dal d.lgs.151/2009)
• Assegni irregolari: obbligo di segnalazioneanche per i professionisti. (C.M. 33124/2008: ècompito delle banche)
Casi particolari di identificazione
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Casi particolari (risposta UIC teleconferenza
I.O. 24.3.2007):
• Redazione di contratto dicomodato: identificazione se il beneconcesso ha valore superiore a €12.500 (d.lgs. € 15.000)
• Redazione di contratto di locazione:identificazione se l’importo delcanone annuo è superiore a €12.500 (d.lgs. € 15.000)
Casi particolari di identificazione
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Casi particolari (risposta UIC a UNGDC):
• F24 cumulativo: registrazione dei clientise il totale delle imposte supera € 15.000
Casi particolari di identificazione
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Casi particolari (risposta UIC teleconferenza I.O. 24.3.2007):
• Cliente cambia professionista: nessunaregistrazione da fare per il professionista che perdeil cliente
– nuova lett. b, art. 36 – mod. da D.lgs. 151/09: varegistrata
• Decorrenza termini di registrazione: UIC distinguedue gruppi informativi nell’AUI:
– ANAGRAFICA SOGGETTI: l’identificazione va eseguitaimmediatamente
– PRESTAZIONI PROFESSIONALI: se non note al momentodell’identificazione, l’AUI può essere compilatosuccessivamente
Casi particolari di identificazione
54
Casi particolari (risposta UIC teleconferenza I.O.
24.3.2007):• Liquidatore di società: distinguere:
– se viene compiuta all’interno dell’attivitàprofessionale: soggetta
– quale organo interno della società o ente inliquidazione: non soggetta
• Amministratori di condominio: è un organointerno del condominio che effettua incassi epagamenti: non può essere soggetto alledisposizioni antiriciclaggio in quanto èirrealistico che un soggetto sia chiamato asegnalare se stesso
Casi particolari di identificazione
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55
Casi particolari (risposta UIC teleconferenza I.O.
24.3.2007):
– Il professionista viene a conoscenza di fatture“di comodo”: può integrare il reatopresupposto a quello di riciclaggio: “tale illecitopuò rientrare fra le casistiche oggetto disegnalazione come operazione sospetta aprescindere dall’importo delle fatture false di cui ilprofessionista abbia sentore”
Casi particolari di identificazione
Obblighi del cliente
Art. 21 – D.lgs. 231/2007
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Obblighi del cliente• I clienti forniscono, sotto la propria
responsabilità,– tutte le informazioni necessarie e aggiornate per
consentire ai soggetti destinatari del presentedecreto di adempiere agli obblighi di adeguataverifica della clientela.
• Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo,i clienti– forniscono per iscritto,
– sotto la propria responsabilità,
– tutte le informazioni necessarie e aggiornatedelle quali siano a conoscenza
Approccio basato sul rischio
Art. 20 – d.lgs 231/2007
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Approccio basato sul rischioGli obblighi di adeguata verifica della clientelasono assolti commisurandoli al rischioassociato:
• al tipo di cliente,
• al rapporto continuativo,
• alla prestazione professionale, operazione,prodotto o transazione di cui trattasi.
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Analisi nelle slideseguenti
60
I professionisti devono essere in grado didimostrare alle autorità competenti di cuiall’art. 7, ovvero agli ordini professionali di cuiall'art. 8,• che la portata delle misure adottate è
adeguata all'entità del rischio diriciclaggio o di finanziamento delterrorismo.
Altrimenti il professionista DEVE (art. 23):– ASTENERSI dal fornire la prestazione
professionale– o porvi fine se la prestazione è iniziata
Adempimenti
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Approccio basato sul rischioPer la valutazione del rischio di riciclaggio o difinanziamento del terrorismo, i professionistiosservano le istruzioni emanate dalle autoritàcompetenti, nonché i seguenti criteri generali:
a) con riferimento al cliente:
1.natura giuridica;
2.prevalente attività svolta;
3.comportamento tenuto al momento del compimentodell'operazione o dell'instaurazione del rapportocontinuativo o della prestazione professionale;
4.area geografica di residenza o sede del cliente odella controparte;
61
Approccio basato sul rischioCriteri generali riferiti alla prestazione:
b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo oprestazione professionale:
1. tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazioneprofessionale posti in essere;
2. modalità di svolgimento dell'operazione, del rapportocontinuativo o della prestazione professionale;
3. ammontare;
4. frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativoo della prestazione professionale;
5. ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo odella prestazione professionale in rapporto all'attività svoltadal cliente;
6. area geografica di destinazione del prodotto, oggettodell'operazione o del rapporto continuativo.
62
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32
6363636363
Le modalità di verifica dellaclientela, (Titolo II, Capo I – Sezione I,
DLgs n. 231/2007), può essere postain atto in maniera:
• Ordinaria
• Semplificata
• Rafforzata
63
Verifica della clientela
64
QUANDO SEMPLIFICATI – art. 25
Gli obblighi di adeguata verifica non sono
necessari quando la prestazione è rivolta asoggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio:
– Intermediari finanziari,
– Confidi
– Enti creditizi e finanziari
• nazionali o comunitari
• o siti in paesi che prevedono I medesimi obblighi
– Uffici della pubblica amministrazione
Adempimenti
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65
Gli obblighi SEMPLIFICATIconsistono:
• Identificazione del cliente
• Verificare i poterirappresentativi se non sipresenta il titolare
Adempimenti
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QUANDO RAFFORZATI – art. 28:– Il rischio di riciclaggio o di finanziamento al
terrorismo è più elevato
– Il cliente non è fisicamente presente
– Le prestazioni professionali sono rivolte a personepoliticamente esposte residenti in altri paesicomunitari o extra UE
– Per le modalità di effettuazione dell’operazione odella prestazione professionale
– Per il particolare ammontare dell’operazione
– Per la non ragionevolezza dell’operazione o dellaprestazione professionale richiesta
– Per l’area geografica di effettuazione dell’operazioneo della prestazione professionale
Adempimenti
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67
RAFFORZATI: misure da adottare:
Quando il cliente non è fisicamente presente:
– Accertare l’identità del cliente tramitedocumenti, dati o informazioni supplementari
– Adottare misure supplementari per la verifica ola certificazione dei documenti forniti orichiedere una certificazione di conferma di unente creditizio o finanziario
– Assicurarsi che il primo pagamento relativoall’operazione sia effettuato tramite contocorrente intestato al cliente presso un entecreditizio
Adempimenti
segue
68
RAFFORZATI: misure da adottare:Quando il cliente è una persona politicamente espostaresidente all’estero (UE ed extra UE):
• stabilire adeguate procedure basate sul rischio perdeterminare se il cliente sia una persona politicamenteesposta;
• ottenere l'autorizzazione del Direttore generale, disuo incaricato ovvero di un soggetto che svolge unafunzione equivalente, prima di avviare un rapportocontinuativo con tali clienti;
• adottare ogni misura adeguata per stabilire l'originedel patrimonio e dei fondi impiegati nel rapportocontinuativo o nell'operazione;
• assicurare un controllo continuo e rafforzato delrapporto continuativo o della prestazione professionale
Adempimenti
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69
Procedura perl’adeguata verifica della
clientela
7070707070
Le linee guida fornite dal CNFCEC affrontano leseguenti problematiche:• Clienti e operazioni oggetto di verifica;• Individuazione della tipologia di verifica richiesta;• Verifica della clientela secondo l’approccio basato sul
rischio;• Trascrizione dei dati raccolti e istituzione fascicolo
cliente;• Controllo costante sul cliente.In particolare il documento dell’Ordine dei DottoriCommercialisti riporta una procedura di analisi degliaspetti connessi:• Al cliente• All’operazione
70
Procedura per l’adeguata verifica
25/02/2013
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Adeguata verificaArt. 19: L'adempimento degli obblighi di adeguataverifica del cliente, di cui all'art. 18, avviene con:c) il controllo costante nel corso del rapporto
continuativo o della prestazione professionale siattua– analizzando le transazioni concluse durante tutta
la durata di tale rapporto in modo da verificare che• tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che
l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno– del proprio cliente,– delle sue attività commerciali– e del suo profilo di rischio,
• avendo riguardo, se necessario,– all'origine dei fondi
– e tenendo aggiornati i documenti, i dati o leinformazioni detenute.
71
Art. 19Lett. c)
attenzione
72
2 - Archivio unico
Art. 36, co. 1, D.Lgs. n. 231/2007
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37
7373737373
Archiviounico
Con strumentiinformatici
Con strumenticartacei
73
Archivio unico
Lo scopo dell’archivio unico è la conservazione delleinformazioni con modalità accentrate, standardizzateed uniformi.
7474747474
Nell’archivio unico sono contenuti non solo i dati raccoltidurante l’identificazione ma anche le informazioni relativealle varie prestazioni fornite, nel corso del tempo, al cliente.Le informazioni riportate nell’archivio unico, sono le seguenti:
• Dati identificativi del cliente;
• Dati identificativi della persona per conto della quale ilcliente opera;
• Attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona perconto della quale opera;
• Data dell’avvenuta identificazione;
• Descrizione sintetica della tipologia di prestazione fornita;
• Valore dell’oggetto della presentazione, se conosciuto.74
Dati da registrare e conservarenell’archivio unico
25/02/2013
38
7575757575
Dopo la prima prestazione per la quale siè resa necessaria l’identificazione dei dati,è necessario provvedere al constanteaggiornamento delle informazionimemorizzate, inserendo:
• le informazioni relative alle “nuoveprestazioni” richieste dal cliente;
• le eventuali modifiche o rettifiche daapportare ai dati precedentementeinseriti. 75
Registrazioni successive
7676767676
La normativa dispone che le informazionidevono essere registrate nell’archiviounico “tempestivamente” e comunque nonoltre 30 giorni:
– dall’accettazione dell’incarico professionale;
– dall’eventuale conoscenza successiva diulteriori informazioni;
– dal termine della prestazione professionale.
76
Termine di registrazione
25/02/2013
39
7777777777
L’archivio deve essere tenuto in manieratrasparente e ordinata, in modo da:
• favorire la consultazione, ricerca e trattamento deidati;
• garantire la storicità delle informazioni e la loroconservazione.
Inoltre le registrazioni devono essereconservate
– nell’ordine cronologico d’inserimento,
– al fine di poter ricostruire storicamente leoperazioni effettuate.
77
Modalità tenuta dell’archivio
7878787878
L’archivio unico cartaceo (che non puòessere composto da fogli mobili o daquaderni ad anelli) deve essere:
– numerato progressivamente
– siglato in ogni pagina dal professionista o dalcollaboratore o dipendente che deve essereautorizzato per iscritto
– alla fine dell’ultimo foglio va indicato il numerodelle pagine di cui è composto il registro edeve essere posta la firma dei soggetti appenadescritti
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Tenuta dell’archivio
25/02/2013
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81
Elenco prestazioni professionali – all. A2 provv. 24/2/2006
• Accertamenti, ispezioni e controlli
• Adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza dei lavoratoridipendenti e ogni altra funzione affine, connessa e conseguente
• Amministrazione del personale dipendente e ogni altra funzione affine,connessa e conseguente
• Amministrazione e liquidazione di aziende
• Amministrazione e liquidazione di patrimoni
• Amministrazione e liquidazione di singoli beni
• Apertura/chiusura di conti bancari
• Apertura/chiusura di conti di titoli
• Apertura/chiusura di libretti di deposito
• Apertura/chiusura e gestione di cassette di sicurezza
• Assistenza e rappresentanza in materia tributaria
• Assistenza in procedure concorsuali
• Assistenza ai datori di lavoro in sede di visite ispettive o di accertamenti
• Assistenza per richiesta finanziamenti
• Assistenza societaria continuativa e generica
• Assistenza tributaria
• Attività di valutazione tecnica dell’iniziativa di impresa e di asseverazionedei business plan per l’accesso a finanziamenti pubblici 82
25/02/2013
42
Elenco prestazioni professionali – all. A2 provv. 24/2/2006
• Certificazione di investimenti ambientali• Consulenza aziendale• Consulenza connessa a procedure contenziose• Consulenza contrattuale• Consulenza economico-finanziaria• Consulenza in tema di controllo aziendale• Consulenza in materia contributiva• Consulenza ed assistenza per la riduzione di sanzioni civili, penalità
e similari• Consulenza tributaria• Consulenze tecniche, perizie e pareri motivati• Controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione• Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe• Custodia e conservazione di aziende• Custodia e conservazione di beni• Determinazioni dei costi di produzione nelle imprese industriali• Divisioni ed assegnazioni di patrimoni, compilazione dei relativi
progetti e piani liquidazione nei giudizi di graduazione• Elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura
degli ulteriori adempimenti tributari 83
Elenco prestazioni professionali – all. A2 provv. 24/2/2006
• Gestione di conti di titoli
• Gestione di conti bancari
• Gestione di altri beni
• Gestione di denaro
• Gestione di libretti di deposito
• Gestione di posizioni previdenziali e assicurative
• Gestione di strumenti finanziari
• Gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe
• Ispezioni e revisioni amministrative e contabili
• Monitoraggio e tutoraggio dell’utilizzo dei finanziamenti pubblici erogatialle imprese
• Operazioni di finanza straordinaria
• Operazioni di vendita di beni mobili ed immobili nonché la formazione delprogetto di distribuzione, su delega del giudice dell’esecuzione, ex art. 2,co. 3, lett. e), DL 14/3/2005, n. 35, conv. in L. 14/5/2005, n. 80.
• Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società
• Organizzazione degli apporti necessari alla gestione oall’amministrazione di società
• Organizzazione e impianto della contabilità
• Organizzazione contabile84
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43
Elenco prestazioni professionali – all. A2 provv. 24/2/2006
• Tenuta paghe e contributi
• Piani di contabilità per aziende
• Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria
• Qualsiasi altra operazione immobiliare
• Rappresentanza tributaria
• Redazione di bilanci
• Redazione e asseverazione delle informative ambientali, sociali e disostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati
• Regolamenti e liquidazioni di avarie
• Relazioni di stima di cui al codice civile
• Revisione contabile
• Rilascio di visti di conformità per studi di settore
• Rilevazioni in materia contabile e amministrativa
• Riordino della contabilità
• Studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittentiquotati
85
Elenco prestazioni professionali – all. A2 provv. 24/2/2006
• Tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e dellavoro
• Trasferimento a qualsiasi titolo di attività economiche• Trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili• Trasformazioni, scissioni e fusioni di società ed altri
enti• Valutazione di aziende, rami d’azienda e patrimoni• Valutazione di singoli beni e diritti• Verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e
della corretta rilevazione dei fatti di gestione nellescritture contabili
• Verificazione ed ogni altra indagine in merito allaattendibilità di bilanci, di conti, di scritture e d'ogni altrodocumento contabile delle imprese
• Altro86
25/02/2013
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8787878787
I soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio sonotenuti altresì a conservare documenti collegatiall’obbligo di adeguata verifica:
• Per quanto riguarda l’obbligo di adeguata verifica dellaclientela, della copia o dei riferimenti dei documentirichiesti, per 10 anni dalla fine della prestazioneprofessionale;
• Per quanto riguarda i rapporti continuativi/prestazioni,della scrittura e delle registrazioni, consistenti neidocumenti originali o delle copie aventi analogaefficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per unperiodo di 10 anni dalla cessazione della prestazione
87
Obbligo di conservazione
8888888888
• In caso di cessazione dell’attivitàprofessionale, l’archivio deveessere mantenuto per lo stessotermine (10 anni) a cura delprofessionista.
• In caso di decesso delprofessionista l’obbligo si estingue.
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Cessazione attività e conservazione dati
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8989898989
Ai sensi dell’art. 36, co. 6, D.Lgs.231/2007 è espressamente previsto che
– i dati e le informazioni “registrate”,
– al fine dell’adempimento degli obblighiantiriciclaggio,
– sono utilizzabili ai fini fiscali secondo ledisposizioni vigenti.
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Utilizzabilità dei dati ai fini fiscali
Fascicolo cliente
Art. 19, co. 1, lett. C)
90
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9191919191
Oltre all’inserimento dei datiidentificativi nell’archivio, la normaprevede che la documentazionenonché gli ulteriori dati einformazioni siano conservati nelfascicolo relativo a ciascun cliente.
Fascicolo clientela
9292929292
Il fascicolo dovrebbe contenere:• La scheda di identificazione firmata dalle parti;• L’eventuale scheda di valutazione del rischio (art.
20);
• Fotocopia documento di riconoscimento valido alladata dell’identificazione;
• Fotocopia codice fiscale e della partita IVA;• Visura camerale;• Dati del titolare effettivo;
– Documentazione richiesta dal professionista perindividuare ed identificare il titolare effettivo
• Eventuale copia mandato professionale;• Dichiarazione da parte del cliente sul titolare
effettivo;
Fascicolo clientela
25/02/2013
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9393939393
È consigliato inoltre tenere:
• Appunti sulla ragionevolezza delleoperazioni rispetto all’attività svolta
• Notizie su– successioni, donazioni, elargizioni, rimborsi
assicurativi, vincite a lotto, totip, ecc.
Fascicolo clientela
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3 - Segnalazioni operazionisospette
art.41, co. 1, D.Lgs. n. 231/2007
25/02/2013
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9595959595
La normativa antiriciclaggio prevedeun’ulteriore obbligo a carico delsoggetto interessato, ovvero lasegnalazione all’UIF (Unità diInformazione Fiananziaria) delle“operazioni sospette”.
Segnalazioni
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Valutazione dei rapporti coi clienti
Ai fini antiriciclaggio, i professionisti si avvalgonodelle informazioni ricevute nel corsodell’identificazione e di quelle disponibili invirtù dell’attività professionale prestata
I professionisti valutano complessivamente, neltempo, i rapporti intrattenuti con i clienti eindividuano eventuali incongruenze rispettoalla capacità economica, alle attività svolte, alprofilo di rischio di riciclaggio
Questi obblighi non si applicano alle società direvisione
Riciclaggio di denaro e beni
25/02/2013
49
97
La valutazione dei rapporti coi clienti deve essere fatta conriferimento a:
• Aspetti soggettivi: cioè alle caratteristiche dei clienti:
– soggetti insediati in località caratterizzata da regimi fiscali oantiriciclaggio privilegiati – individuati dal GAFI come paesi noncooperativi;
– soggetti dei quali è noto il coinvolgimento in attività illecite
• Aspetti oggettivi: riguardano le caratteristichedell’attività svolta dai clienti e delle operazioni e dei mezziutilizzati dagli stessi:
– l’interposizione di soggetti terzi;
– impiego di strumenti societari, associativi o fiduciari suscettibilidi limitare la trasparenza della proprietà e della gestione;
– utilizzo di denaro contante o di strumenti al portatore
Riciclaggio di denaro e beni
98
• D.lgs. - Art. 41: “.... (I professionisti segnalano)quando sanno, sospettano o hanno motiviragionevoli per sospettare che siano in corso oche siano state compiute o tentate operazioni diriciclaggio o di finanziamento del terrorismo”
“Il sospetto è desunto
– dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione
– o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta inragione delle funzioni esercitate,
– tenuto conto anche della capacità economica edell'attività svolta dal soggetto cui è riferita,
– in base agli elementi a disposizione dei segnalanti,acquisiti
• nell'ambito dell'attività svolta
• ovvero a seguito del conferimento di un incarico”
Riciclaggio di denaro e beniOperazione sospetta
25/02/2013
50
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Novità OPERAZIONI SOSPETTE(art. 36 – DL 78/2010)
Con riferimento all’individuazione delle operazionisospette da segnalare all’UIF, è integrato l’art. 41,co. 1, D.Lgs. n. 231/2007, in base al qualecostituisce un elemento di sospetto
• “il ricorso frequente o ingiustificato aoperazioni in contante, anche se non in
violazione dei limiti di cui all’articolo 49, e, inparticolare,
• il prelievo o il versamento in contante
• con intermediari finanziari
• di importo pari o superiore a € 15.000”
Operazione sospetta
100
Novità OPERAZIONI SOSPETTE(art. 36 – DL 78-2010)
Esempio 1:
Versamento in banca di € 25.000 in contanti fruttodegli incassi di un supermercato– Non è da considerare operazione sospetta in quanto rientra
nella normalità comportamentale
Esempio 2:
Prelievo dalla Banca di importi superiodi a € 15.000effettuata spesso o continuamente per pagarefatture o dipendenti– È una operazione sospetta in quanto l’imprenditore
potrebbe assolvere ai pagamenti con• Assegni bancari o circolari
• Con bonifici
• Con carte di credito o bancomat
Operazione sospetta
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101
Novità OPERAZIONI SOSPETTE(art. 36 – DL 78/2010 - Circ. MEF 11.10.2010,
n. 297944)
“La modifica introdotta dal citato art. 36 non altera dunque l'attuale assettonormativo, ma offre ai soggetti obbligati un elemento valutativo diparticolare pregnanza, volto a qualificare meglio il sospetto circa il cliente ol'operazione e ad agevolare l'individuazione e la corretta ponderazione dieventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.Atteso quanto sopra i soggetti destinatari degli obblighi di segnalazione aisensi del D. Lgs. 231/2007 devono:1. valutare con attenzione:
• l'operatività in contante della clientela, anche per importi sotto lasoglia di € 5.000 (2.500 dal 13.8.2011; 1.000 dal 6.9.2011), quandoquesta appaia frequente e/o ingiustificata alla luce del patrimonioinformativo complessivo del segnalante;
• le operazioni di versamento e prelievo di contante effettuate conintermediari finanziari per un importo pari o superiore a € 15.000.
2. raffrontare i predetti elementi con il profilo soggettivo del cliente odell'effettivo beneficiario dell'operazione, al pari di quanto accade per lealtre tipologie di indici di anomalia.”
Operazione sospetta
102
Novità: PAESI A RISCHIO RICICLAGGIO(art. 36 – DL 78/2010)
I soggetti tenuti al rispetto degli obblighiantiriciclaggio devono:• astenersi dall’instaurare un rapporto continuativo o dall’eseguire
operazioni o prestazioni professionali;
• terminare il rapporto continuativo o la prestazioneprofessionale già in essere;
di cui siano direttamente o indirettamente parte– società fiduciarie
– trust
– società anonime o controllate attraverso azioni al portatore
aventi sede nei Paesi che saranno individuati con unapposito Decreto
• in ragione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
• o della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, anchein materia fiscale.
Operazione sospetta
25/02/2013
52
103
• Originariamente la norma richiamava i delittidegli artt. 648-bis e 648-ter, che riguardano:– La sostituzione o il trasferimento di denaro, beni o
altre utilità provenienti da un delitto:• Rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona
a scopo di estorsione, produzione e traffico di stupefacenti(quelli dell‘art. 648-bis c.p.)
• Che comportano la reclusione da 4 a 12 anni e la multa da €1.032 a € 15.494 (quelli dell‘art. 648-bis c.p.)
– Il compimento, in relazione ai trasferimenti sopradescritti, di altre operazioni volte ad ostacolarel’identificazione della provenienza delittuosa deldenaro stesso e dei beni
– L‘impiego in attività economiche o finanziarie didenaro, di beni o di altre utilità provenienti da delitto(art. 648-ter c.p.)
Riciclaggio di denaro e beniOperazione sospetta
104
Delitti non colposi:
• di natura economica:
– Bancarotta fraudolenta
– Peculato
– Malversazione
– Concussione
– Corruzione
– Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
• di natura finanziaria:
– Abuso di informazioni privilegiate
– Manipolazione di mercato (market abuse)
• di natura tributaria:
– Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri domunenti peroperazioni inesistenti
– Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi
– Dichiarazione infedele
– Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Riciclaggio di denaro e beniOperazione sospetta
Penale tributario
25/02/2013
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105
Penale tributario – D.Lgs. 74/2000
• Art. 2: utilizzo di fatture per operazioniinesistenti
• Art. 3: indicazione di elementi attiviinferiori a quelli dovuti o elementi passivifittizzi se congiuntamente:– L’imposta evasa di talune imposte è superiore a € 30.000
– Il totale degli elementi attivi sottratti ad imposizione, anche conl’utilizzo di elementi passivi fittizzi, è superiore al 5%dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati indichiarazione
Riciclaggio di denaro e beniOperazione sospetta
segue
106
Penale tributario – D.Lgs. 74/2000
• Art. 10: occulta o distrugge in tutto o in parte lescritture contabili o i documenti di cui èobbligatoria la conservazione– al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, in modo
da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari
• Art. 10/bis: non versa ritenute risultanti dalla
certificazione rilasciata ai sostituiti
– entro il termine previsto per la presentazione della
dichiarazione annuale di sostituto di imposta,
– per un ammontare superiore a € 50.000 per ciascun
periodo d'imposta
Riciclaggio di denaro e beniOperazione sospetta
segue
25/02/2013
54
107
Penale tributario – D.Lgs. 74/2000
• Art. 10/ter: non versa l’IVA:
– dovuta in base alla dichiarazione annuale,
– entro il termine per il versamento dell'accontorelativo al periodo di imposta successivo
– per un ammontare superiore a € 50.000 perciascun periodo d'imposta
• Art. 10/quater: chiunque non versa le sommedovute
– utilizzando in compensazione, ai sensi dell’art. 17 –D.Lgs. 241/1997, crediti non spettanti o inesistenti
– per un ammontare superiore a € 50.000 per ciascunperiodo d'imposta
Riciclaggio di denaro e beniOperazione sospetta
108
Penale tributario – D.Lgs. 74/2000
• Quando ha rilevanza ai fini antiriciclaggio?
– Art. 2 – d.lgs.231/2007: Se commesse
intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
• la conversione o il trasferimento di beni,
• effettuati essendo a conoscenza che essiprovengono da un'attività criminosa
Si ritiene che sia necessario che il delitto di“evasione” si consumi con la conversione o
il trasferimento dei beni
Riciclaggio di denaro e beniOperazione sospetta
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109
Penale tributario – D.Lgs. 74/2000
Esemplificazioni:
• 1° caso: il contribuente:
– che non versa le imposte per conclamatadifficoltà finanziaria
– Ma non abbia prelevato dai conti dell’impresadenaro
– Non sia soggetto alla segnalazione
• 2° caso: il contribuente:– Che non versa le imposte
– Ma preleva tali importi
– Per fare degli investimenti
– Sia da segnalare
Riciclaggio di denaro e beniOperazione sospetta
110
• Coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati in paesicaratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segretobancario, o in paesi non cooperanti (elenco GAFI)
• Operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valori palesementediversi da quelli di mercato (non sono tali quei valori risultanti dacalcoli tabellari o da coefficienti di moltiplicazione previsti dalla legge)
• Operazioni che appaiono incongrue rispetto alla finalità dichiarata
• Esistenza di ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristichesoggettive del cliente e alla sua normale operatività
• Ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni
• Ingiustificata interposizione di soggetti terzi
• Ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento nonappropriati rispetto alla prassi comune ed in considerazione dellanatura dell’operazione
• Comportamento tenuto dei clienti volto a non fornire informazionicirca l’identità personale, la sede legale o amministrativa, l’identitàdegli amministratori aziendali o dei partecipanti al capitale
• Altri indicatori di anomalia contenuti nell’allegato “C” provv. 24.2.2006
Indicatori di anomaliaOperazione sospetta
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Criteri generali – indicatori UIF 24.9.2009
A) Operatività connessa all'azione della criminalità nei confronti diimprese in difficoltà economica o finanziaria, soprattutto in periodi dicrisi
Sotto il profilo soggettivo
• acquisto di partecipazioni in imprese in difficoltà economica o finanziariada parte di soggetti che operano in settori diversi da quello dell'impresa oche non risultano svolgere attività imprenditoriale;
• improvvise o ripetute variazioni degli assetti proprietari,della compagine sociale e/o dell'amministrazione dell'impresa;
• ingresso di soci e/o amministratori che, per il loro profilo economico e/oper le informazioni acquisite in sede di adeguata verifica, potrebberorappresentare meri prestanomi di soggetti terzi;
• ingresso di soci e/o amministratori con residenza o sede in Paesi olocalità diversi da quelli in cui ha sede ovvero opera l'impresa, specie senon risulti trasparente l'eventuale catena di controllo e chi sia il titolareeffettivo;
• trasferimento della residenza di soci e/o amministratori dell'impresa inPaesi con regime fiscale privilegiato o non equivalente nel contrasto alriciclaggio.
Indicatori di anomaliaOperazione sospetta
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Criteri generali – indicatori UIF 24.9.2009
A) Operatività connessa all'azione della criminalità nei confronti di imprese indifficoltà economica o finanziaria, soprattutto in periodi di crisi
Sotto il profilo oggettivo
• ricezione improvvisa di contributi in conto aumento capitale o di finanziamenti daparte dei soci, in particolare attraverso flussi provenienti da intermediari diversi daquello ove sono radicati i rapporti dell'impresa;
• improvviso ripianamento, anche parziale, della posizione debitoria, in particolareattraverso versamenti di contante ovvero ricezione di finanziamenti dall'estero;
• effettuazione di operazioni che - per importo, modalità, localizzazione territoriale econtroparti interessate - presentano caratteristiche che non hanno alcuncollegamento con l'attività economica svolta dall'impresa;
• ricezione di flussi rilevanti dall'estero - in particolare da Paesi caratterizzati daregime fiscale privilegiato o non equivalente nel contrasto al riciclaggio - per i quali nonrisultino verificabili la natura del rapporto intercorrente con il relativo ordinante e lamotivazione economica sottostante al trasferimento;
• cessione a soggetti terzi di beni mobili e immobili, ivi comprese licenze eautorizzazioni all'esercizio di attività, a prezzi sensibilmente inferiori a quelli di mercato;
• cessione a soggetti terzi, a condizioni non coerenti con i valori di mercato, di contrattidi leasing, relativi a beni strumentali e immobili di evidente valore rilevante;
• contestuali ovvero ravvicinate operazioni di emissione di assegni e di versamentodi contante riconducibili al c.d. "giro di assegni".
Indicatori di anomaliaOperazione sospetta
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Criteri generali – indicatori UIF 24.9.2009
B) Operatività connessa al rischio di usura
1. Sotto il profilo soggettivo
• movimentazione del conto palesemente sovradimensionata rispettoal profilo economico del titolare e del tutto incoerente con quella attesain relazione all'attività dichiarata (persone fisiche prive di collegamenti conil mondo produttivo), sia per l'alta frequenza delle operazioni, sia per ivolumi e le modalità tecniche delle stesse;
• i soggetti "finanziati" operano in settori d'attività differenti ocomunque non ricollegabili a quello del titolare del conto; spesso sitratta di "protestati" o comunque di persone in difficoltà economiche ofinanziarie;
• frequente movimentazione da parte del soggetto "finanziatore" diconti intestati ad altri soggetti su cui, a diverso titolo, ha delega aoperare;
• apertura ovvero utilizzo anomalo di rapporti sui quali sono versatieffetti "al dopo incasso", non giustificabile con il profilo soggettivo delcliente, specie se censito come "famiglia consumatrice".
Indicatori di anomaliaOperazione sospetta
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Criteri generali – indicatori UIF 24.9.2009
B) Operatività connessa al rischio di usura
2. Sotto il profilo oggettivo
• rapporti che presentano una movimentazione vorticosa e un sostanzialepareggiamento tra addebiti ed accrediti ;
• frequenti operazioni di versamento di assegni bancari e di contante, nonchépresentazione di pagherò cambiari, quasi sempre in cifra tonda
• frequenti operazioni di versamento di assegni "sotto la soglia" con unapluralità di girate da parte di terzi soggetti;
• gli assegni versati e i pagherò presentati risultano spesso emessi danominativi ricorrenti, per lo più coincidenti con i soggetti che negoziano gliassegni tratti dal titolare del conto;
• contestuali prelevamenti di contante, in occasione del versamento di titoli dicredito, spesso utilizzando moduli di sportello;
• tra gli assegni tratti a scopo di "finanziamento" e quelli presentati a scopo di"rimborso" si riscontra un arco temporale breve e spesso uno spread a favore deltitolare del conto;
• frequenti "richiami" di effetti presentati all'incasso;
• frequenti "ritorni" di assegni ed effetti impagati, cui alle volte fa seguito ilpagamento "a mani notaio" o il protesto.
Indicatori di anomaliaOperazione sospetta
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COMUNICAZIONE DELL’UIF DEL 15 FEBBRAIO 2010 – frode IVA UE
Operatività connessa con il rischio di frode all’IVA intracomunitaria
Sotto il profilo soggettivo
• imprese in precedenza non operative, ovvero di recente costituzione, operanti insettori economici interessati dalla movimentazione di elevati flussi finanziari (adesempio, il commercio di autoveicoli o di beni di largo consumo, quali computer e itelefoni cellulari, nonché beni alimentari);
• imprese con capitale non superiore ai limiti minimi previsti, prive di unità operative(impianti, depositi, magazzini, esercizi aperti al pubblico) ovvero aventi sede inpaesi regime fiscalmente privilegiato o non equivalente nel contrasto al riciclaggio;
• imprese che, di norma, non chiedono affidamenti né sono titolari di altre attivitàfinanziarie presso l'intermediario;
• imprese i cui soci o amministratori risultano di dubbio profilo reputazionale perprecedenti penali, anche a carico di soggetti notoriamente contigui ai medesimi,ovvero sono gravati da procedure pregresse pregiudizievoli (quali protesti,fallimenti, ecc.) o risultano nullatenenti irreperibili;
• imprese che presentano documentazione, all’atto dell’apertura del rapporto odell’operazione, che appare falsa contraffatta o comunque non riconducibileall’attività commerciale svolta;
• imprese che risultano cedute ovvero cessate poco tempo dopo la loro costituzione
Indicatori di anomaliaOperazione sospetta
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COMUNICAZIONE DELLA UIF DEL 15 FEBBRAIO 2010 – frode IVA UEOperatività connessa con il rischio di frode all’IVA intracomunitaria
• Sotto il profilo oggettivo
• vorticosa movimentazione del conto caratterizzata da flussi d’importo molto rilevante inun ristretto periodo di tempo;
• movimentazione del conto caratterizzata prevalentemente da ricezioni o trasferimenti difondi da/verso l’estero per importi elevati;
• accrediti di assegni o bonifici di importo ingente disposti da operatori nazionali, ai qualifanno contestualmente seguito trasferimenti, tramite assegni o bonifici, verso altri Paesidella UE o verso paesi extra-UE;
• flussi in entrata contestualmente seguiti da trasferimenti di fondi privi di apparentegiustificazione commerciale, in favore di altre società che non sembrano collegabiliall’attività svolta dal cliente;
• giri di fondi per importi ingenti effettuati fra imprese riconducibili ai medesimi soggetti;
• giri di fondi intercorsi per importi significativi con soci, specie se residenti o aventi sedein paesi a regime fiscalmente privilegiato o non equivalente nel contrasto al riciclaggio;
• · cessione a terzi, a prezzi sensibilmente inferiori a quelli di mercato, di beni acontenuto tecnologico, di autoveicoli e in generale di beni agevolmente trasportabili edi largo consumo;
• · cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di una sola impresa cliente o diun numero molto limitato d’imprese clienti;
• · movimentazione priva di addebiti per forniture (luce, gas, acqua), tributi (soprattuttoversamenti IVA), previdenza sociale, o comunque caratterizzata da addebiti dellaspecie in misura insignificante in rapporto ai volumi movimentati.
Indicatori di anomaliaOperazione sospetta
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DM Giustizia 16.4.2010
Art. 3 - Indicatori di anomalia
• Al fine di agevolare l'attività di valutazione dei professionisti in ordine aglieventuali profili di sospetto delle operazioni diriciclaggio o di finanziamento del terrorismo, si forniscono nell'allegato 1al presente decreto indicatori di anomalia.
• Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezzaconnessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali esono improntati all'esigenza di contribuire al contenimento degli oneri e alcorretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazionisospette.
• L'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva anche inconsiderazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delleoperazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
• L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno opiù degli indicatori previsti nell'allegato 1 al presente decreto può non esseresufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. I professionisti valutanopertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristichedell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, rilevino in concretoprofili di sospetto.
Indicatori di anomalia
Segue
Operazione sospetta
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DM Giustizia 16.4.2010
Art. 3 - Indicatori di anomalia
• La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o
più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente perl'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, perle quali è necessario valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti dellaclientela.
• Per favorire la lettura e la comprensione degli indicatori, alcuni di essi sono statispecificati in sub-indici che costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore a cui siriferiscono.
• I professionisti si avvalgono degli indicatori previsti nell'allegato 1,che attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, al fine dieffettuare, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, una valutazionecomplessiva sulla natura dell'operazione.
• I professionisti utilizzano gli indicatori quale strumento operativoper la valutazione della sussistenza di un'operazione sospetta,selezionando quelli rilevanti alla luce della concreta attività prestata.
• Al fine di rilevare operazioni sospette i professionisti utilizzano altresì glischemi e modelli di anomalia emanati dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 7,lettera b) del decreto legislativo n. 231 del 2007.
Indicatori di anomaliaOperazione sospetta
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Operazioni sospetta
Precisazioni
• La ricorrenza dei comportamenti descritti negli indicatorinon costituisce di per sé motivo sufficienteall’individuazione e segnalazione di operazioni sospette,per la quale è necessario valutare la rilevanza in concretodei comportamenti del cliente
• Sono significative per la rilevazione di ulterioricomportamenti che, sebbene diversi da quelli descrittinegli indicatori, rilevino in concreto profili di sospetto
• L’accurato adempimento di obblighi di segnalazione dioperazioni sospette implica la rilevazione dicomportamenti che integrano più indicatori
• In sostanza:– Gli indicatori sono elementi utili ma non determinanti
– Al professionista è dato obbligo di valutare il cliente e leoperazioni da esso poste in essere
Indicatori di anomaliaOperazione sospetta
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Esenzione obbligo di segnalazione
L'obbligo di segnalazione di operazionisospette non si applica:• A Dottori e ragionieri commercialisti, consulenti del
lavoro, tributaristi e associazioni di categoria, avvocati enotai, per le informazioni che essi ricevono da un lorocliente o ottengono riguardo allo stesso,
– nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro clienteo dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanzadel medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione atale procedimento,
– compresa la consulenza sull'eventualità di intentare oevitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute oottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.
Segue
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121121121121121
Analoga esenzione deve essereaccordata con riferimento:
• Ai giudizi arbitrari;
• Alla soluzione di controversie dinanziagli organismi di conciliazione previstidalla Legge.
Esenzione obbligo di segnalazione
122122122122122
La segnalazione delle operazioni sospette vaeseguita “senza ritardo”, ove possibile primadi eseguire l’operazione, appena il soggettotenuto alla segnalazione viene a conoscenzadegli elementi in sospetto”.
Quindi è richiesto che il soggetto operi lapropria segnalazione in modo tempestivo,appena il soggetto tenuto alla segnalazioneviene a conoscenza degli elementi di“sospetto”.
Termini della segnalazione all’UIF
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123
Procedura di segnalazione (1)
• Il professionista (art. 41) provvede personalmente
ad eseguire la segnalazione di un’operazione
sospetta
• Se più professionisti assistono il medesimo
cliente,
– la segnalazione all’UIF può essere congiunta
• Le segnalazioni devono essere effettuate:
– Senza ritardo
– Ove possibile, prima del compimento
dell’operazione oggetto dell’incarico
Registrazione e segnalazione
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Procedura di segnalazione (2)
• Società di revisione (art. 44): la proceduraper rilevare e segnalare l’operazionesospette si svolge in due fasi:
– Rilevazione degli elementi di sospetto edell’informazione immediata del titolaredell’attività o del legale rappresentante
– Il titolare dell’attività o il legalerappresentante esamina le segnalazionipervenutegli, se le ritiene fondate, letrasmette all’UIF
Registrazione e segnalazione
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Trasmissione della segnalazione
• Dal 1.11.2011 lasegnalazione è esclusivamentetelematica
– Previa iscrizione presso il sitodella Banca d’Italia
– Ed attribuzione da parte dellastessa di apposita password
Registrazione e segnalazione
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Contenuto della segnalazione
• Fino al 31.10.2011, la segnalazione eracartacea e andava prodotta secondo loschema dell’allegato “D” seguendo leistruzioni dell’allegato “E”, indicando:
– Dati del segnalante
– Dati del soggetto segnalato o della personaper conto della quale esso opera
– Informazioni sull’operazione oggetto disegnalazione
– Motivi del sospetto
Registrazione e segnalazione
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Trasmissione della segnalazione
• Fino al 31.10.2011, la segnalazione era in formacartacea ed andava inviata a:
Unità Informazione Finanziaria
Servizio risorse informatiche approvvigionamenti e i servizi
Via delle Quattro Fontane, 123
00184 Roma
Accanto all’indirizzo del mittente si indicherà il codice:– “PR AR94” per i professionisti
– “OP AR94” per gli operatori non finanziari
Ogni variazione delle informazioni relative al segnalantedeve essere tempestivamente comunicata all’ufficio
L’UIC si riserva di predisporre gli strumenti per latrasmissione informatica delle segnalazioni
Registrazione e segnalazione
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• L’UIF può richiedere ai professionisti ogniinformazione necessaria nella propria attivitàdi approfondimento e analisi
• I professionisti devono trasmetteretempestivamente le informazioni richieste
• L’UIF informa i professionisti dell’esito dellesegnalazioni nei seguenti casi:
– Archiviazione
– Non si dia corso a seguito degli accertamenti daparte degli organismi investigativi
Collaborazione e riservatezza
Tutte le informazioni relative alle segnalazioni sonosoggette a un regime di rigorosa riservatezza
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129129129129
UIF trasmette segnalazione+
relazione tecnica
D.I.A.(Direzione Investigativa
Antimafia)
N.S.P.V.(Nucleo Speciale di
Polizia Valutaria)
Reati particolari Reati ordinari
Iter di segnalazione
130130130130
Archiviazione della segnalazione
Archiviazione
Qualora la segnalazione non abbia fatto corso, gliorgani investigativi formano
L’UIF
Rende noto al segnalantedell’archiviazione o degli esiti
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131131131131
A seguito della segnalazione ricevuta, l’UIF puòproseguire nell’indagine, utilizzando anche i datiposseduti da altre autorità di controllo.
L’UIF è tenuta a trasmettere tempestivamenteagli organi investigativi competenti lesegnalazioni, corredate di una relazione tecnica.
Su richiesta degli organi investigativi con i qualicollabora,
– l’UIF può anche disporre che l’operazione dichiaratasospetta sia sospesa per un massimo di 48 ore.
Conseguenze della segnalazione
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Misure di contrastoall’utilizzo di denaro contante e dititoli al portatore nei pagamenti
superiori a € 1.000
art. 49 d.lgs. 231
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Babele delle modifiche
SOGLIA DECORRENZA
12.500 Fino al 29.4.2008
5.000 Dal 30.4.2008 al 24.6.2008
12.500 Dal 25.6.2008 al 30.5.2010
5.000 Dal 31.5.2010
2.500 Dal 13.8.2011
1.000 Dal 6.12.2011
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Misure di contrasto ai contanti
L’art. 49, d.lgs. 231/2007 prevede:
• E' vietato il trasferimento di denaro contante o dilibretti di deposito bancari o postali al portatore o dititoli al portatore in euro o in valuta estera:
– effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi,
– quando il valore oggetto di trasferimento è
complessivamente pari o superiore a € 1.000
– Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato conpiù pagamenti inferiori alla soglia che appaionoartificiosamente frazionati (comma inserito dal d.lgs. 151/2009)
• Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche,istituti di moneta elettronica e Poste Italiane
– E quindi non da altri intermediari
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Misure di contrasto ai contanti
L’art. 49, d,lgs 231/2007 prevede:
• limitazione della circolazione degli altri mezzi dipagamento, con obbligo di indicare su assegni evaglia pari o superiori a € 1.000 (dal 13.8.2011 tutti
non trasferibili):
1. il nominativo o la ragione sociale dei beneficiario
2. la clausola di non trasferibilità
• Gli assegni emessi a nome del traente (MM)possono essere girati all’incasso solo:
– ad una banca
– a Poste Italiane
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Assegni• Tutti gli assegni (bancari o circolari) sono
NON trasferibili
• Con apposita istanza è possibile ottenerlitrasferibili, ma:
– Imposta di bollo € 1.50 per ogni assegno
– Importo massimo di tali assegni non può superare€ 1.000
– il codice fiscale del soggetto che ha effettuato legirate dal 25.6.2008 non si dovrà riportaresugli assegni trasferibili
Apposita istanza potrebbe significareapposita registrazione ed apposita verifica
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Assegni
L’emissione di assegni irregolari:
– Senza clausola di non trasferibilità
– Senza il beneficiario
Non inficiano l’operazione, ma
comportano l’addebito della sanzione
– dall’1 al 40%
– con un minimo di € 3.000
• Il minimo passa dal 1% al 5%, sempre con un minimo di
€ 3.000 se la movimentazione supera € 50.000
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Libretti di risparmio
• I libretti di deposito bancario o postale alportatore non possono avere un saldosuperiore a € 1.000
• Libretti al portatore dovevano essere
estinti o ridotti entro il 31.3.2012
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Alcune operazioni ammesse
Gli acquisti fatti da cittadini stranieri extracomunitari,presso soggetti art. 22 – DPR 633/1972 e l’agenzia viaggio,non soggiacciono ai limiti dei contanti di € 1.000 (art. 49 deld.lgs. 231/2007) a condizione che:
• Si acquisisca copia del passaporto E autocertificazione cheattesti la non-cittadinanza italiana (ai sensi dell’art. 47 L.445/2000);
• Si versi il denaro incassato sul c/c entro il 1° giornosuccessivo feriale e consegni alla banca la copia deldocumento o l’autocertificazione;
• Si comunichi all’Agenzia delle Entrate, anchetelematicamente, di optare per il comportamento sopradescritto.
Opzione come da apposito regolamento
Art. 3 – co. 1 e 2DL 16-2012
140140
Circ. MEF 5.8.2010“Con effetto a decorrere dal 31.5.2010, la sogliaovunque indicata di 12.500 euro è ridotta a 5.000euro, mentre rimane inalterata la struttura delleviolazioni previste dai commi dall‘1 al 19 dell'art. 49del d. Lgs. 231/2007. Non si applicano lesanzioni per le violazioni previste dai commi 1, 3,5, 8, 12 e 13 dell'articolo 49, commesse tra il31.5.2010 e il 15.6.2010, quando riferite aimporti compresi tra 5.000 e 12.500 euro.”
Sessa previsione per le modifiche 2011 per ilperiodo 13.8 – 31.8.2011 per il passaggio a €2.500 (e per quelle commesse dal 6.12.2011 al 31.1.2012nel passaggio a € 1.000 – art. 12, dl 201/2011)
Segue
Periodo di tolleranza
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Circ. MEF 5.8.2010
“Di conseguenza, rileggendo alla luce della nuova sogliale norme già contenute nel decreto legislativo 231/2007,si precisa quanto segue:
• È consentito il trasferimento di contanti e titoli alportatore tra soggetti diversi solamente quando ilvalore oggetto del trasferimento è inferiore a € 5.000(dal 13.8.2011 è di € 2.500; dal 6.12.2011 è di € 1.000).
• Non sono consentiti i trasferimenti, di importo inferiorealla citata soglia, quando sono artificiosamentefrazionati allo scopo di eludere la legge.
• È consentita l'emissione di assegni bancari e postali,assegni circolari e vaglia postali e cambiari liberi perimporti inferiori a € 5.000 (dal 13.8.2011 è di € 2.500; dal
6.12.2011 è di € 1.000).”Segue
142
Circ. MEF 5.8.2010• “Gli assegni utilizzati, anche per la medesima transazione, non sono
cumulabili ai fini del calcolo dell'importo totale del trasferimento. Lasoglia è intesa soltanto per il singolo assegno.
• Gli assegni bancari e postali per importi pari o superiori a € 5.000 (dal13.8.2011, € 2.500; dal 6.12.2011 è di € 1.000) devono recarel'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario.
• Gli assegni emessi all'ordine del traente (i cd. assegni "a memedesimo") non possono circolare, qualunque sia l'importo: l'unicoutilizzo possibile è la girata per l'incasso allo stesso nome deltraente/beneficiario.
• Il saldo dei libretti al portatore in circolazione deve essere inferiorea € 2.500. I libretti che eccedano tale soglia al 13.8.2011 dovrannoessere ricondotti al di sotto di € 2.500 entro il 30.9.2011 (ed entro il31.3.2012 ad € 1.000).
• I libretti circolanti aventi un saldo pari o superiore alla citata sogliapotranno essere trasferiti prima di tale data, a condizione di essere statiriportati a un saldo inferiore a € 2.500 (ed entro il 31.3.2012 ad €1.000).”
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AssegniC.M. 33124 DEL 20.3.2008:
• Saranno considerati regolari
– gli assegni liberi emessi anteriormente al 30.4.2008, per importi inferioria € 12.500 (dal 13.8.2011, € 2.500; dal 6.12.2011 è di € 1.000)
– ed incassati successivamente;
• gli assegni emessi dal 30.4.2008, per importi pari o superiori a€ 5.000 (dal 13.8.2011, € 2.500; dal 6.12.2011 è di € 1.000) senzaindicazione del beneficiario e/o della clausola di nontrasferibilità:
– saranno comunque pagati dalla Banche/Poste
– Banche/Poste comunicheranno tale irregolarità al M.E.F.
• i carnet di assegni in possesso della clientela alla data del29.4.2008
– potranno essere utilizzati anche successivamente
– con il rispetto dei nuovi limiti;
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Assegni dal 30/4 al 24/6/2008C.M. 33124 DEL 20.3.2008:
• per i moduli di assegni ritirati dalla clientela fino al 29.4.2008ed utilizzati successivamente non è dovuta l’imposta di bollodi € 1,50:
– in ogni caso il loro utilizzo dovrà essere effettuato rispettando inuovi limiti
• in caso di girata:
– l’indicazione del codice fiscale del girante è sempre necessaria anchecon riferimento agli assegni rilasciati anteriormente al 30.4.2008,
• salvo quelli incassati dopo il 25/6/2008;
– in mancanza del codice fiscale del girante la banca/Poste non potevaeffettuare il pagamento dell’assegno dal 30/04 al 24/06/2008;
– la nullità della girata era operativa (dal 30/04 al 24/06/2008) qualora:
• il girante fosse privo del codice fiscale,
• il codice fiscale del girante fosse manifestamente errato;
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Assegni dal 30/4 al 24/6/2008
C.M. 33124 DEL 20.3.2008:
• girata effettuata “per conto di un diverso soggetto titolaredella convenzione di assegno (ad es. una personagiuridica):
– il codice fiscale da indicare era quello del soggetto titolare delmedesimo rapporto (es: codice fiscale della società)”;
• non era necessaria l’indicazione del codice fiscaleda parte del giratario che pone all’incassol’assegno emesso in forma libera o non trasferibile:
– qualora egli sia stato già identificato dalla Banca/Poste
– o venga identificato al momento dell’incasso medesimo
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Assegni dal 30/4 al 24/6/2008C.M. 33124 DEL 20.3.2008:• la regolarità delle girate sarà controllata dalla Banca/Poste
tenendo conto:– della firma di girata
– della regolarità formale del codice fiscale nonché della suacompatibilità con la firma di girata,
– sempreché ciò non risulti impossibile come nel caso, ad esempio, difirma illeggibile ovvero di firma apposta dal giratario per conto di unaltro soggetto
• Il Co. 6 dell’art. 49 dispone che gli assegni emessi all’ordinedel traente (c.d. assegni “m.m.”, me medesimo) potrannoessere girati unicamente per l’incasso ad una banca o allePoste:– inibendo quindi la possibilità di essere oggetto di girare a terzi
– ciò indipendentemente dall’importo trasferito
– come confermato dal MEF: “tali assegni potranno essere emessianche per importi superiori a 5.000 euro (dal 13.8.2011, € 2.500; dal6.12.2011 è di € 1.000) ”
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I professionisti sono tenuti a:– identificare la clientela che compie
operazioni di importo pari o superiore a€ 12.500 (dal 13.8.2011, € 2.500; dal 6.12.2011 èdi € 1.000);
– registrare i dati dei clienti e leoperazioni compiute in un archivioinformatico unico con l'obbligo diconservarli per 10 anni
– segnalare le operazioni per contantiextra soglia
Segnalazione al M.E.F.
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Segnalazione al M.E.F.
L’art. 51 del d.lgs. 231/2007 stabilisce:
• I soggetti che hanno notizia delle infrazioni alledisposizioni della legge antiriciclaggio (operazioni in
contanti pari o superiori a € 12.500 – divenuto € 5.000 dal 30.4.2008 –tornato a 12.500 dal 25/6/2008, dal 13.8.2011, € 2.500; dal 6.12.2011 è
di € 1.000), ne riferiscono entro 30 giorni al Ministerodell’Economia e delle Finanze per le attivitàsanzionatorie
• Chi non riferisce è soggetto alla sanzione
– dal 3 al 30% dell’importo dell’operazione
– Con un minimo di € 3.000
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Segnalazione al M.E.F.
Cosa fare:
• Con i clienti poco puntuali nellaconsegna della contabilità
– Farsi firmare un documento dal qualerisulta la data in cui la contabilità è giunta inStudio
• Da quella data parte il conteggio dei 30giorni per l’eventuale segnalazione
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Segnalazione al M.E.F.• L’obbligo di segnalazione di tutte le transazioni
“significative”, cioè quelle:
– pari o superiori a € 12.500 (€ 5.000 dal 30.4.2008, tornato a
12.500 dal 25/6/2008 e ritornato a 5.000 dal 31.5.2010, dal 13.8.2011,€ 2.500; dal 6.12.2011 è di € 1.000),
– in cui viene utilizzato denaro contante senza iltramite di un operatore bancario/finanziario.
• In particolare, si deve verificare se dalle registrazionicontabili dei propri clienti risultano (art. 7, c. 1, d.lgs 56/04):
– pagamenti in contanti per importi pari o superiori a € 5.000 (dal13.8.2011, € 2.500; dal 6.12.2011 è di € 1.000) (ad esempio, perl’acquisto o la vendita di merce, di beni strumentali, ecc.);
– conferimenti di denaro o pagamenti di dividendi effettuati incontanti e per importi superiori a € 5.000 (dal 13.8.2011, € 2.500;dal 6.12.2011 è di € 1.000) (attenzione ai finanziamenti e/oprelevamento soci)
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Segnalazione al M.E.F.
Circ. 2 del 16.1.2012 del MEF:
• …. “l’art. 49 del D.Lgs. 231/2007 …… vieta
– il trasferimento di denaro contante o dilibretti di deposito bancari o postali alportatore in euro o valuta estera
–effettuati a qualsiasi titolo
–tra soggetti diversi
–quando il valore oggetto di trasferimento ècomplessivamente pari o superiore a €1.000”
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Segnalazione al M.E.F.
Circ. 2 del 16.1.2012 del MEF:
• …. “il trasferimento può tuttavia essereeseguito per il tramite di banche, ……Pertanto,– i prelievi/versamenti di contante sopra
soglia
–sul proprio conto corrente, libretto postalenominativo, o effettuati anche con carta dicredito
–non costituiscono automaticamenteviolazione dell’art. 49 citato”
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Segnalazione al M.E.F.Circ. 2 del 16.1.2012 del MEF:
• …. “L’importo di € 1.000–è riferito alla somma complessiva del
trasferimento.
• Pertanto, è vietato anche–suddividere ‘artificiosamente’ un unico
importo di € 1.000, o superiore,
– in più pagamenti in contanti
–di importo singolarmente inferiore al limiteprevisto,
–ma relativi alla medesima transazioneeconomica.”
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Segnalazione al M.E.F.• Circ. 2 del 16.1.2012 del MEF:
Richiamo in nota:
– “Se la suddivisione di un importo pari o superiore a € 1.000
• dipende invece da contratti stipulati tra le parti,
• di cui si possa avere contezza o prova,
• che prevedano ad es. rateazioni o somministrazioni,
• in tal caso può interpretarsi la molteplicità dei trasferimenti
come prassi commerciale e non elusione dellanormativa in questione.
Si cita un parere del Consiglio di stato n. 1504/1995 – sez. III,che pone un limite all’ipotesi di cumulo di trasferimentiavvenuti nel medesimo contesto economico, in presenza discadenze di pagamento pattuite preventivamente, anche seresta impregiudicato il potere discrezionale dell’autoritàamministrativa di verificare nelle singole fattispecie se ildisposto normativo è stato violato ”
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Segnalazione al M.E.F.
Circ. 2 del 16.1.2012 del MEF:
In caso di elevazione di verbale per
mancata segnalazione:
–Possibilità di oblazione
• Pagamento del 2% dell’importo trasferito
• Il pagamento va effettuato entro 60 gg
dalla notifica della contestazione
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Segnalazione Ragioneria Provinciali
Dec. Dir. Tesoro e Rag. Gen. Stato 17.11.2011:
• Le funzioni in materia di procedimenti amministrativisanzionatori antiriciclaggio relativamente alle sanzionidi cui all’art. 58 del D.lgs. 21.11.2007, n. 231,
– sono esercitate dalle Ragionerie territoriali dello Stato
• La Direzione V del Dipartimento del tesoro definisce iprocedimenti di cui all’art. 49 del D.Lgs. 231/2007
– di importo superiore a € 250.000 e non oblabili,
– relativi a processi verbali di contestazione pervenuti al31.8.2011
– e i procedimenti già avviati nell’ambito della stessa Direzione atale data, anche di importo inferiore
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Segnalazione Ragioneria Provinciali
Dec. Dir. Tesoro e Rag. Gen. Stato 17.11.2011:
• I soggetti segnalatori dovranno distinguere, per lesegnalazioni, le movimentazioni irregolari dicontante fino a 250.000 e oltre tale somma. Infattila distinzione comporta due soggetti distinti cuidover inviare le comunicazioni:
1. irregolarità da euro 1.000 a euro 250.000, le cuicomunicazioni andranno inviate alle Ragionerieterritoriali dello Stato indicate nella tabella 1;
2. irregolarità oltre euro 250.000 che dovranno esseresegnalate alle Ragionerie territoriali indicate nellatabella 2.
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Segnalazione Ragioneria ProvincialiTabella 1: Le movimentazioni fuori soglia da € 1.000 a 250.000vanno segnalate alle Ragioneria Territoriali dello Stato (RTS)(Dec. Dir. Tesoro e Rag. Gen. Stato 17.11.2011):
Direzione Regioni di competenzaRTS di GENOVA Via Urbano Rela, n.8, 16151, GE
Liguria
RTS di TORINO Via Grandis, n. 14,10121, TO
Piemonte e Valle d’Aosta
RTS di MILANO Via Tarchetti, n. 6 -20121, MI
Lombardia
RTS di BOLZANO Piazza Tribunale,n. 2, 39100, BZ
Trentino Alto Adige
RTS di ROMA Via Napoleone Parboni,n. 6, 00153, RM
Roma, Rieti, Viterbo
RTS di LATINA Viale Pier Luigi Nervi,n. 270, 04100, LT
Latina, Frosinone
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Segnalazione Ragionerie ProvincialiTabella 1: Le movimentazioni fuori soglia da € 1.000 a 250.000vanno segnalate alle Ragioneria Territoriali dello Stato (RTS)(Dec. Dir. Tesoro e Rag. Gen. Stato 17.11.2011):
Direzione Regioni di competenzaRTS di VERONA Lungadige Capuleti,n. 11, 37122, VR
Verona, Vicenza, Padova, Rovigo
RTS di VENEZIA Campo S. Angelo, n.3538, 30124, VE
Venezia, Treviso, Belluno
RTS di UDINE Via Gorghi, n. 18,33100, UD
Friuli Venezia Giulia
RTS di BOLOGNA Piazza dell’8Agosto, n. 26 , 40126, BO
Emilia Romagna
RTS di FIRENZE Via Pietrapiana, n.53, 50121, FI
Toscana
RTS di PERUGIA Via Martiri dei Lager,n. 77, 06100, PG
Umbria
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Segnalazione Ragionerie ProvincialiTabella 1: Le movimentazioni fuori soglia da € 1.000 a 250.000vanno segnalate alle Ragioneria Territoriali dello Stato (RTS)(Dec. Dir. Tesoro e Rag. Gen. Stato 17.11.2011):
Direzione Regioni di competenzaRTS di NAPOLI Via Lauria, n. 80,centro direzionale IS. F80,80143, NA
Napoli, Avellino, Benevento,Caserta
RTS di SALERNO PiazzaS.Agostino, n. 29, 84121, SA
Salerno e Basilicata
RTS di BARI Via Demetrio Marin, n.3, 70125, BA
Puglia, Molise
RTS di L’AQUILA c/o Scuola ispettorie sovrintendenti dellaGuardia di Finanza Coppito 67100,AQ
Abruzzo
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Segnalazione Ragionerie ProvincialiTabella 1: Le movimentazioni fuori soglia da € 1.000 a 250.000vanno segnalate alle Ragioneria Territoriali dello Stato (RTS)(Dec. Dir. Tesoro e Rag. Gen. Stato 17.11.2011):
Direzione Regioni di competenzaRTS di COSENZA Piazza XI Settembre,n. 1, 87100, CS
Cosenza, Crotone, Catanzaro
RTS di REGGIO CALABRIA Via DeiBianchi n. 7, 89100, RC
Reggio Calabria, Vibo Valentia
RTS di MESSINA Via MonsignorD'Arrigo, n. 5, 98122, ME
Messina, Caltanisetta, Enna,Palermo, Trapani
RTS di CATANIA Via Cardinale Dusmet,n. 17, 95121, CT
Catania, Agrigento, Siracusa,Ragusa
RTS di CAGLIARI Via XX Settembre, n.13, 09125, CA
Cagliari, Oristano
RTS di SASSARI Via Carlo Felice, n. 29,07100, SS
Sassari, Nuoro
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Segnalazione Ragionerie ProvincialiTabella 2: Le movimentazioni fuori soglia ma oltre € 250.000vanno segnalate alle Ragioneria Territoriali dello Stato (RTS)(Dec. Dir. Tesoro e Rag. Gen. Stato 17.11.2011):
Territori di competenza Ragioneria Territoriale dello Stato
Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta Via Urbano Rela n. 8, 16151 Genova
Emilia Romagna, Toscana,Umbria, Marche
P.zza dell'8 Agosto n. 26, 40126Bologna
Lazio, Sardegna, AbruzzoVia Napoleone Parboni n. 6, 00153Roma
Campania, Calabria, Sicilia,Basilicata
Via Lauria n. 80, Centro DirezionaleIS. F80, 80143 Napoli
Lombardia, Veneto, Friuli VeneziaGiulia, Trentino Alto Adige
Via Tarchetti n. 6, 20121 Milano
Puglia e Molise Via Demetrio Marin n. 3, 70125 Bari
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Mittente………… Spett.le
Ragioneria Territoriale dello Stato di …Via …Cap ……, città ….. (..)
Oggetto: comunicazione di irregolarità per transazioni per contanti, ex art. 49,50 e 51 del D.Lgs. 231/2007.
Il sottoscritto rag./dott. …., in relazione alla propria attività di consulentefiscale/dottore commercialista/ ecc., incaricato alla redazione della contabilitàdella ditta ………., con sede a ……. In via ….., codice fiscale …….,
SEGNALAche nell’espletamento di tale attività ha riscontrato che la fattura n. …, del…., dell’importo di € ……, è stata pagata per contanti, contravvenendo alleprevisioni dell’art. 49 del D.Lgs. 231/2007.In fede.……….., lì ……..
Firma ………………………
FAC-SIMILE DI SEGNALAZIONE MOVIMENTAZIONI PER CONTANTI
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SanzioniAntiriciclaggio
Titolo V, Capi I e IID.Lgs. n. 231/2007
Penali Amministrative
Sanzioni
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Sanzioni - art. 57 e 58
Alcune violazioni Sanzione
– Omessa comunicazione entro 30gg giorni di trasferimento didenaro contante per oltre € 12.500(2.500) (dal 6.12.2011 è di € 1.000)
Dal 3 al 30% dell’importodell’operazione
• con minimo di 3.000 (dal 16.6.2010)
– Omissione di segnalazioneall’UIF
Da 5.000 a 50.000 euro
– Violazione obblighi diidentificazione e registrazione
Da 2.600 a 13.000
– Mancata istituzione archiviounico
Da 5.000 a 50.000
– Violazione ai trasferimenti percontanti superiori a 12.500(2.500) (dal 6.12.2011 è di € 1.000)
Sanzione dal 1 al 40% dell’importo
• Con minimo 3.000
• Dal 5% al 40%, con minimo 3.000 sedi importo in contanti > 50.000
– Omissioni delle comunicazionidel Collegio sindacale
Arresto fino a 1 anno
e sanzione da 100 a 1.000
In azzurro le novità delD.L. 78/2010
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Obblighi
Obblighi antiriciclaggio
Titolare del trattamento ètenuto a
Istruire dipendenti -collaboratori
Aggiornamento “mansionario”dei dipendenti
Indicare per iscritto soggettiincaricati
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Formazione (art. 54)
– I professionisti adottano misure di formazione ai propricollaboratori e dipendenti affinché siano in grado diadoperare le informazioni in proprio possesso per avereun’adeguata conoscenza della clientela ed evidenziare alprofessionista le situazioni di sospetto
– La formazione deve avere carattere di continuità esistematicità e tenere conto dell’evoluzione dellanormativa antiriciclaggio
– I programmi di formazione sono finalizzati a riconoscerele attività potenzialmente connesse al riciclaggio o alfinanziamento del terrorismo
– Le modalità attuative sono individuate dagli ordiniprofessionali
Obblighi
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Tecniche di protezione
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Protezione
Tenuta archivio
comporta
Obbligoantiriciclaggio
Copia di sicurezzaMisure minime disicurezza (login,password, etc.)
Aggiornamento DPS(se tenuti alla
redazione)
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Tecniche di protezione
Per la tutela degli archivi elettronici, negli stessi
devono essere inserite chiavi o password.
Le chiavi possono essere contenute in appositi
dispositivi magnetici o digitate all’apertura
dell’archivio.
Le chiavi devono essere conosciute:
• dall’operatore
• e dal responsabile del trattamento.
Le chiavi devono essere periodicamente modificate
per garantire la riservatezza
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PasswordLa parola chiave o password, come riportato dall’art. 4
del Codice:
• è associata ad una persona e ad essa nota,
• è costituita da una sequenza di caratteri (alfabetici,
numerici, simbolici) o altri dati in forma elettronica:
• può contenere cioè tutti i segni riportati sulla
tastiera e usati con libertà di scelta e
combinazione
cos’è?
La sua lunghezza, dove il sistema lo permetta, non
dovrà mai essere inferiore ad 8 caratteri.
Se il sistema non lo permette, il numero dei caratteri
dovrà essere pari al massimo consentito da tale
sistema.
Inoltre, deve essere aumentata in proporzione
all’importanza e alla natura dei dati trattati
lunghezza
Tecniche di protezione
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Password
è negata la possibilità di utilizzare parole facilmente
individuabili quali il proprio nome o quello di un
familiare
non deve essere associata a nulla di logico che sia
interpretabile o riconoscibile da qualsiasi persona in
quanto riferita a caratteristiche note del suo titolare
no!!
evitare ripetizioni consecutive di caratteri
scegliere, dove possibile, l’uso di maiuscole e
minuscole, lettere, numeri ed altri caratteri
usarla in modo che non venga mai scritta e annotata
in luoghi facilmente visibili ad altri
non appaia sul video quando viene digitata
non venga digitata davanti ad altre persone
non risulti visibile attraverso le varie funzioni di
stampa
precauzioni
Tecniche di protezione
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173
Password
La durata di una password, ai sensi del punto
5 del disciplinare, non può essere superiore a:
• 6 mesi, decorsi i quali dovrà essere
modificata.
• 3 mesi, per i trattamenti di dati sensibili
e giudiziari, in quanto richiedono
protezioni maggiori
durata
Il terminale non può essere lasciato incustoditodall’operatore:• È consigliato impostare il terminale in modo che
si attivi lo screen saver e che alla suariattivazione venga richiesta la password
Tecniche di protezione
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installazione ed aggiornamento frequente
dei programmi antivirus
installazione periodica degli ultimi
aggiornamenti del sistema operativo e delle
applicazioni
Antivirus e sistema operativo
misure minimetecniche edorganizzative
Il Disciplinare Tecnico, al punto 16, parla di
cadenza almeno semestrale per:
l’aggiornamento degli antivirus
l’aggiornamento dei sistemi operativi
quando?
Tecniche di protezione
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I supporti informatici
L’utilizzo di supporti quali floppy disk, cd rom o nastri che
contengono dati sensibili o giudiziari (punto 22 del disciplinare
tecnico) se contengono dati sensibili o giudiziari non utilizzati
devono essere distrutti o resi inutilizzabili
Per essere riutilizzati le informazioni in essi contenute non
devono essere intelligibili e tecnicamente in alcun modo
ricostruibili
Questi obblighi sono volti, naturalmente, ad evitare che i dati
contenuti nei supporti siano conosciuti, anche
accidentalmente, da soggetti che non sono autorizzati a farlo
Tecniche di protezione
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Art. 34 c. 1 lett. f) – punti 18 e 23 del Disciplinare Tecnico
Tutela dei dati realizzazione di una copia degli archivi
Il ripristino dei dati, utilizzando le più recenti copie di sicurezza, consente diriprendere l’attività e quindi anche il trattamento dei dati,
garantendo i servizi offerti.
Il titolare decide le modalità per effettuare le copie, il contenuto, lafrequenza e la custodia in luoghi sicuri, accessibili solo agli incaricati, delle
copie stesse per garantire in tempi brevi il ripristino dei dati
Dati sensibili o giudiziari ripristino in meno di 7 giorni
Punto 18 del Disciplinare Tecnico salvataggio almeno settimanale
Copie di sicurezza
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Privacy
• Il DPS è sostituito da un’autocertificazione– per le imprese che trattano solo dati personali
NON sensibili
– ovvero come unici dati sensibili e giudiziariquelli relativi ai propri dipendenti ecollaboratori, anche se extracomunitari,compresi quelli del coniuge e dei parenti
• L’autocertificazione– è resa dal titolare del trattamento
– attesta di trattare solo tali dati in osservanzadelle misure minime di sicurezza
Art. 6, co. 2, lett. a),D.L. 70/2011
Art. 34D.Lgs. 196/2003
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Privacy
• Il trattamento di dati sensibili e giudiziarieffettuato con strumenti elettronici èconsentito senza la tenuta di un aggiornatodocumento programmatico sulla sicurezza(Dps).
• Eliminato il Dps, vengono meno anche irelativi riferimenti sulla avvenuta redazione oaggiornamento nelle relazioniaccompagnatorie del bilancio.
Art. 45, co. 1, lett.c, DL 5/2012
Art. 34D.Lgs. 196/2003
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