STEFANEL S.p.A. Procedura per la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate
(ai sensi dellart. 2391-bis del Codice Civile, dellart. 9.C.1 del
Codice di Autodisciplina delle societ quotate, nonch del Regolamento Consob in materia di Parti Correlate approvato con
delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e s.m.i.)
Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Stefanel S.p.A. nella riunione del 26 novembre 2010
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INDICE
1. Premessa e riferimenti normativi.................................................................................................... 3
2. Definizioni.......................................................................................................................................... 3
3. Ambito di applicazione ed operazioni escluse ................................................................................ 9
4. Ruoli e responsabilit ..................................................................................................................... 12
5. Censimento delle Parti Correlate .................................................................................................. 13
6. Gestione delle Operazioni con Parti Correlate ............................................................................ 13
6.1 Identificazione delle operazioni..................................................................................................... 13
6.2 Predisposizione della documentazione relativa alle operazioni.................................................. 14
6.3 Operazioni di Minore Rilevanza - iter consultivo e deliberativo ............................................... 14
6.4 Operazioni di Maggiore Rilevanza - iter consultivo e deliberativo............................................ 16
6.5 Operazioni compiute da societ controllate ................................................................................. 17
6.6 Operazioni urgenti.......................................................................................................................... 17
6.7 Delibere-quadro.............................................................................................................................. 18
6.8 Operazioni di competenza dellAssemblea................................................................................... 18
6.9 Esecuzione delle operazioni ........................................................................................................... 19
7. Informativa al mercato................................................................................................................... 20
7.1 Informativa tempestiva .................................................................................................................. 20
7.2 Informativa periodica .................................................................................................................... 23
8. Vigilanza del Collegio Sindacale.................................................................................................... 24
9. Gestione dei casi di conflitto di interesse ...................................................................................... 24
10. Archiviazione .................................................................................................................................. 25
11. Adozione, monitoraggio ed aggiornamento della procedura...................................................... 25
12. Diffusione della Procedura............................................................................................................. 25
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1. Premessa e riferimenti normativi
Il decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310, recante Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto
societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia ha introdotto, nellart. 2391-bis del cod. civ., una
specifica disciplina in materia di Operazioni con Parti Correlate (come di seguito definite) poste in essere da societ
che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (1), demandando alla Consob la definizione di principi generali
sulla base dei quali gli organi di amministrazione delle menzionate societ devono adottare procedure atte a
disciplinare, sotto il profilo della trasparenza e della correttezza sostanziale e procedurale, le operazioni in esame.
Dando attuazione alla menzionata delega e alle previsioni di cui agli artt. 113-ter, 114, 115 e 154-ter del Decreto
Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il TUF), la Consob, con la delibera n. 17221 del 12 marzo 2010,
successivamente modificata con la delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, ha emanato il Regolamento recante
disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (il Regolamento). Le disposizioni del Regolamento, volte
a disciplinare la trasparenza informativa nei confronti del mercato e i principi di trasparenza e correttezza sostanziale
e procedurale per la realizzazione di Operazioni con Parti Correlate, si affiancano ai principi generali in tema di
doveri degli amministratori in conflitto di interessi contenuti nellart. 2391 del cod. civ. e nellart. 150 del TUF, ai
principi di correttezza procedurale presenti nel Codice di Autodisciplina delle societ quotate pubblicato da Borsa
Italiana S.p.A. (il Codice di Autodisciplina) nonch agli obblighi di informativa contabile previsti dalle
disposizioni in materia di bilancio contenute nel cod. civ. (artt. 2423 e ss. del cod. civ.) e nellarticolo 154-ter del
TUF.
In attuazione del sopra descritto quadro regolamentare e degli orientamenti forniti dalla Consob in materia, Stefanel
S.p.A. (di seguito Stefanel ovvero la Societ) ha adottato la presente procedura, volta a disciplinare
lapprovazione e lesecuzione delle operazioni poste in essere dalla Societ con parti correlate (la Procedura).
La Procedura si applica, inoltre, alle operazioni con parti correlate compiute per il tramite di societ controllate (2).
2. Definizioni
Parti Correlate
In conformit a quanto previsto dallallegato 1 del Regolamento (lAllegato 1) devono ritenersi Parti Correlate
della Societ:
a) le societ ed i soggetti che direttamente o indirettamente,
anche attraverso societ controllate, fiduciari o interposte
Per controllo si intende il potere di determinare le politiche
finanziarie e gestionali di una entit al fine di ottenere i
(1) Per tali intendendosi, in conformit a quanto previsto dallart. 2325-bis del cod. civ., le societ con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante.
(2) Come definite dallart. 2359, commi 1 e 2, del cod. civ..
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persone:
- controllano la Societ;
- sono controllate dalla Societ;
- sono controllate dalla medesima controllante della
Societ;
- detengono una partecipazione nella Societ tale da
poter esercitare uninfluenza notevole sulla stessa;
- controllano congiuntamente la Societ
benefici dalla sua attivit. Si presume che esista il controllo
quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente
attraverso le proprie controllate, pi della met dei diritti di
voto di unentit a meno che, in casi eccezionali, possa essere
chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce
controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto
possiede la met, o una quota minore, dei diritti di voto
esercitabili in Assemblea se questi ha:
a) il controllo di pi della met dei diritti di voto in virt di un
accordo con altri investitori;
b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali
dellentit in forza di uno statuto o di un accordo;
c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei
membri del Consiglio di Amministrazione o
dellequivalente organo di governo societario, ed il
controllo dellentit detenuto da quel consiglio o organo;
d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto
nelle sedute del Consiglio di Amministrazione o
dellequivalente organo di governo societario, ed il
controllo dellentit detenuto da quel consiglio o organo.
Per controllo congiunto si intende la condivisione, stabilita
contrattualmente, del controllo su unattivit economica.
Per societ controllata si intende unentit, anche senza
personalit giuridica, come nel caso di una societ di persone,
controllata da unaltra entit.
Linfluenza notevole il potere di partecipare alla
determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di una
entit senza averne il controllo, mediante il possesso di azioni,
tramite clausole statutarie o accordi.
Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per
esempio tramite societ controllate), il 20% o una quota
maggiore dei voti esercitabili nellAssemblea della partecipata,
si presume che abbia uninfluenza notevole, a meno che non
possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se
il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per
esempio tramite societ controllate), una quota minore del
20% dei voti esercitabili nellAssemblea della partecipata, si
presume che la partecipante non abbia uninfluenza notevole, a
meno che tale influenza non possa essere chiaramente
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dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della
maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude
necessariamente a un altro soggetto di avere uninfluenza
notevole.
Lesistenza di influenza notevole solitamente segnalata dal
verificarsi di una o pi delle seguenti circostanze:
a) la rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione, o
nellorgano equivalente, della partecipata;
b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la
partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad
altro tipo di distribuzione degli utili;
c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la
partecipata;
d) linterscambio di personale dirigente;
e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.
In virt di quanto precede considerata parte correlata:
- il soggetto controllante di una societ che eserciti
uninfluenza notevole sulla Societ;
- la societ sulla quale una controllata della Societ
esercita uninfluenza notevole.
Al contrario non si considerano parti correlate:
- i soggetti che esercitano influenza notevole sul soggetto
che controlla la Societ;
- le controllate di societ soggette allinfluenza notevole
della Societ.
b) le societ collegate della Societ Per societ collegata si intende una entit anche senza
personalit giuridica, in cui un partecipante eserciti
uninfluenza notevole ma non il controllo o il controllo
congiunto.
c) le joint venture cui la Societ partecipa Joint venture laccordo contrattuale con il quale due o pi
parti intraprendono unattivit economica sottoposta a
controllo congiunto.
d) i dirigenti con responsabilit strategiche della Societ o
della sua controllante
Per dirigenti con responsabilit strategiche si intendono
coloro che hanno il potere e la responsabilit, direttamente o
indirettamente, della pianificazione, della direzione e del
controllo delle attivit dellemittente, compresi gli
amministratori (esecutivi o meno) e i componenti effettivi del
Collegio Sindacale.
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e) gli stretti familiari dei soggetti (persone fisiche)
ricompresi nei punti a) e d)
Si considerano stretti familiari di una persona fisica quei
familiari che ci si attende possano influenzare, o essere
influenzati, dalla persona interessata nei loro rapporti con la
societ . Essi possono includere:
- il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- i figli e le persone a carico del soggetto interessato, del
coniuge non legalmente separato o del convivente.
f) le entit sulle quali una delle persone fisiche descritte in d)
e in e) esercita il controllo, il controllo congiunto o
uninfluenza notevole o nelle quali tali persone fisiche
detengono direttamente o indirettamente una quota
significativa, comunque non inferiore al 20%, di diritti di
voto
Vedi definizioni sub a)
g) i fondi pensione complementari costituiti per i dipendenti
della Societ o di una qualsiasi altra entit alla stessa
correlata
Devono considerarsi come parti correlate i soli fondi pensione
complementari, collettivi o individuali, istituiti o promossi
dalla Societ nonch i fondi sui quali la Societ sia in grado di
esercitare uninfluenza.
Operazioni con Parti Correlate
In conformit a quanto previsto nellAllegato 1, per Operazione con Parti Correlate deve intendersi:
qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che
sia stato pattuito un corrispettivo; devono ritenersi comunque incluse in tale nozione: (i) le operazioni di
fusione, (che coinvolgono la Societ e una parte correlata), di scissione per incorporazione (con una parte
correlata, ossia le operazioni con le quali la Societ, ad esempio, scinde parte del suo patrimonio a beneficio
della controllante o viceversa), o di scissione in senso stretto non proporzionale (ossia le operazioni nelle quali il
patrimonio della Societ viene scisso, ad esempio, in pi societ con assegnazione non proporzionale delle
azioni ai suoi soci (3)), ove realizzate con parti correlate; (ii) ogni decisione relativa allassegnazione di
remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e
controllo e ai dirigenti con responsabilit strategiche;
gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione a favore di una parte correlata (4);
i prestiti sindacati erogati da pool di banche a cui partecipino una Parte Correlata e una pluralit di altri soggetti
non correlati, salvo che sia evidente il ruolo minoritario svolto allinterno del consorzio, in qualit di mero
(3) Purch, naturalmente, esistano soci qualificabili come Parti Correlate della Societ e, in particolare, soci in grado di esercitare il controllo o uninfluenza notevole.
(4) Non sono, invece, considerate Operazioni con Parti Correlate, gli aumenti di capitale con diritto di opzione in quanto rivolti, a parit di condizioni, sia alle eventuali parti correlate titolari di strumenti finanziari sia a tutti gli altri titolari di tali strumenti.
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partecipante, dalla Parte Correlata: a tal fine, si avr riguardo allinfluenza della Parte Correlata nellassunzione
delle decisioni riguardanti le condizioni economiche e giuridiche del finanziamento nonch alla quota dalla
stessa erogata sul totale del prestito. Sono quindi sempre soggette alla Procedura le operazioni di finanziamento
nelle quali la Parte Correlata svolga, da sola o insieme ad altre banche, il ruolo di arranger o capofila.
Operazioni di Maggiore Rilevanza
Sono considerate Operazioni di Maggiore Rilevanza le operazioni individuate in conformit a quanto previsto
nellallegato 3 del Regolamento.
Operazioni di Minore Rilevanza
Per Operazioni di Minore Rilevanza si intendono le operazioni diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e
dalle operazioni di importo esiguo individuate dalla Societ ai sensi del successivo paragrafo 3.
Comitato Operazioni Parti Correlate
un organo collegiale composto, di norma, da almeno tre Amministratori, di nomina consiliare, almeno in
maggioranza indipendenti, di cui uno con funzioni di coordinatore.
Amministratori indipendenti
Ai sensi dellart. 3, lett. h) del Regolamento, gli amministratori sono indipendenti se in possesso dei requisiti di
indipendenza previsti dallarticolo 148, comma 3, del TUF o stabiliti da normative di settore eventualmente
applicabili in ragione dellattivit svolta dalla societ e, qualora la societ dichiari, ai sensi dellarticolo 123-bis,
comma 2, del TUF, di aderire ad un codice di comportamento promosso da societ di gestione di mercati
regolamentati o da associazioni di categoria, che preveda requisiti di indipendenza almeno equivalenti a quelli
dellarticolo 148, comma 3, del TUF, gli amministratori e i consiglieri riconosciuti come tali dalla societ in
applicazione del medesimo codice.
Stefanel aderisce al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana; pertanto gli amministratori si considerano
indipendenti qualora riconosciuti come tali dal Consiglio di Amministrazione in applicazione di tale Codice di
Autodisciplina.
Amministratori non Correlati
Gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate.
Soci non correlati
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Per Soci non Correlati si intendono, ai sensi dellart. 3, comma 1, lettera l), del Regolamento, i soggetti ai quali
spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla
controparte di una determinata operazione sia alla societ.
Pi in particolare, ai fini di cui sopra devono essere considerati soci tutti i soggetti, anche diversi dai soci, ai quali
spetta il diritto di voto. Sono inoltre considerati non correlati i titolari del diritto di voto che: (i) non siano
controparte delloperazione e (ii) non siano contemporaneamente correlati a tale controparte e alla Societ.
Societ di Minori Dimensioni
Le societ per le quali n l'attivo dello stato patrimoniale n i ricavi, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato
approvato, superino i 500 milioni di Euro.
Stefanel, rientrando nella categoria in oggetto come definita dallart. 1, lett. f) del Regolamento, si avvale della
facolt di applicare alla totalit delle Operazioni con Parti Correlate le regole previste dallart. 7 del Regolamento,
derogando alle previsioni di cui allart. 8 del Regolamento.
Interesse di un Amministratore
Ricorre linteresse di un amministratore ogni qual volta questi possa trarre dalloperazione societaria in corso di
valutazione, per s o per altri, una qualunque utilit, anche di natura non strettamente patrimoniale,
indipendentemente dagli effetti di tale operazione per la Societ.
Con lespressione interesse per conto di terzi si intende, fra laltro, un interesse nascente da rapporti giuridicamente
rilevanti, ivi incluse eventuali cariche ricoperte in altre societ ovvero le relazioni di convivenza e i rapporti sociali di
fatto, potenzialmente in grado di influenzare lamministratore e di indurlo a privilegiare interessi extrasociali.
* * *
Ai fini dellinterpretazione delle menzionate definizioni, occorre fare riferimento allintero corpo dei principi
contabili internazionali di volta in volta vigenti, nonch ai criteri interpretativi dettati tempo per tempo da Consob e
dagli altri organismi eventualmente competenti.
In ogni caso, lapplicazione concreta dei criteri rimessa al prudente apprezzamento della Societ, che valuta, in
relazione alle specifiche circostanze del caso, se un soggetto non rientrante nelle categorie di cui sopra debba essere
qualificato come Parte Correlata.
A tale scopo, la Societ tiene in considerazione i seguenti fattori:
a) particolari assetti proprietari;
b) eventuali vincoli contrattuali rilevanti ai fini dellart. 2359, comma 1, n. 3, del cod. civ. nonch eventuali
accordi contrattuali o clausole statutarie tramite i quali si pu realizzare la direzione ed il coordinamento ai
sensi dellart. 2497-septies del cod.civ.;
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c) discipline di settore eventualmente applicabili.
3. Ambito di applicazione ed operazioni escluse
Quanto descritto nella presente Procedura si applica, in generale, a tutte le Operazioni con Parti Correlate eseguite da
Stefanel e da tutte le societ da essa controllate e ad essa collegate, fatto salvo quanto di seguito meglio precisato in
ordine alle operazioni escluse.
In conformit a quanto previsto dallart. 13 del Regolamento, le disposizioni del Regolamento e, quindi, della
presente Procedura non si applicano a:
a) alle deliberazioni con cui lAssemblea determina i compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione e,
se nominato, del Comitato Esecutivo, ai sensi dellart. 2389, comma 1, del cod. civ.;
b) alle deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti
nellimporto complessivo preventivamente determinato dallAssemblea ai sensi dellart. 2389, comma 3, del
cod. civ.;
c) alle deliberazioni assembleari di cui allarticolo 2402 del cod. civ., relative ai compensi spettanti ai membri
del Collegio Sindacale.
Le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano, altres, alle operazioni, attive e passive,
singolarmente considerate, di qualsiasi tipologia, aventi un valore unitario non superiore a Euro 250.000,00 (c.d.
Operazioni di importo esiguo).
Ai fini delle soglie di rilevanza, i contratti rinnovati tacitamente devono essere considerati come nuove operazioni.
In caso di tacito rinnovo, loperazione deve intendersi compiuta il primo giorno di operativit del rinnovo.
Fatti salvi gli obblighi di informativa periodica di cui al successivo paragrafo 7 ed agli specifici adempimenti di
seguito descritti per le operazioni di cui al successivo punto 3), la Procedura non trova applicazione:
1) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dallAssemblea ai sensi dellart. 114-bis del TUF
e alle relative operazioni esecutive;
2) alle deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche (diverse da
quelle di cui alla precedente lettera b), nonch degli altri dirigenti con responsabilit strategiche, calcolate su
base individuale, a condizione che:
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la Societ abbia adottato una politica di remunerazione;
nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente
da Amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti, coincidente, ove costituito con le stesse
caratteristiche, con il Comitato per le Remunerazioni;
sia stata sottoposta allapprovazione o al voto consultivo dellAssemblea una relazione che illustri la
politica di remunerazione;
la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
3) alle operazioni rientranti nellordinario esercizio dellattivit operativa della Societ o dellattivit finanziaria
alla medesima connessa, purch concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, per tali
intendendosi ogni operazione che rientri nellordinario esercizio dellattivit operativa della Societ e della
connessa attivit finanziaria, posta in essere a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti
di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entit, caratteristiche e rischio, ovvero basate su
tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero corrispondenti a quelle praticate a soggetti con cui la Societ
sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.
Vengono a tal fine in rilievo i seguenti criteri di valutazione:
oggetto delloperazione, avuto riguardo alla societ che compie loperazione (5);
frequenza del tipo di operazione nellambito dellattivit della Societ;
dimensione delloperazione;
termini e condizioni contrattuali che regolano loperazione, anche con riguardo al corrispettivo;
natura della controparte rispetto alloggetto della specifica operazione;
momento di approvazione e di perfezionamento delloperazione.
(5) Ove loperazione sia svolta da una controllata della Societ, rilever lattivit svolta (o una tra le attivit ordinariamente svolte) dalla controllata. Tuttavia, se la societ che compie loperazione una societ veicolo costituita allo scopo di compiere tale operazione, la verifica dellordinariet dovr essere compiuta anche con riguardo ad almeno una tra le attivit svolte dal gruppo di appartenenza, costituito dalle societ comprese nel bilancio consolidato redatto dalla Societ o dalla societ controllante pi a monte nella catena del controllo.
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Qualora unoperazione di cui al presente punto 3) debba qualificarsi come di maggiore rilevanza, secondo
quanto previsto nellallegato 3 del Regolamento, la Societ: (i) comunica alla Consob entro il termine
indicato dallart. 5, comma 3 del Regolamento la controparte, loggetto e il corrispettivo delloperazione
che ha beneficiato dellesclusione (6); (ii) indica nella relazione intermedia e annuale sulla gestione,
nellambito delle informazioni richieste ai fini della trasparenza periodica, quali tra le operazioni soggette agli
obblighi informativi ivi contemplati siano state concluse avvalendosi dellesclusione prevista nel presente
punto 3).
Rimane in ogni caso fermo il rispetto di quanto previsto dallart. 114, comma 1, del TUF in tema di
comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate che riguardano la Societ e le controllate;
4) alle operazioni tra la Societ e le proprie controllate o tra societ controllate, anche congiuntamente, dalla
Societ, nonch alle operazioni con societ collegate, purch in tali societ non vi siano interessi significativi
di altre Parti Correlate della Societ. Ai fini della presente Procedura, ricorre un interesse significativo in tutti
quei casi in cui si in presenza di una situazione suscettibile di condizionare la trasparenza e la correttezza
sostanziale del processo di decisione. Pi in particolare:
non costituiscono, di per s, interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o pi
amministratori o di altri dirigenti con responsabilit strategiche tra la Societ e le proprie controllate o
collegate, salvo che una quota rilevante della remunerazione dei menzionati soggetti sia rappresentata da
meccanismi di incentivazione basati su strumenti finanziari, o comunque da remunerazioni variabili
dipendenti dai risultati conseguiti dalle societ controllate o collegate con le quali loperazione
eseguita. In tali casi, in particolare, la valutazione di significativit va fatta alla luce del peso che assume
la remunerazione dipendente dallandamento della controllata (ivi inclusi i citati piani di remunerazione
complessiva del consigliere o del dirigente con responsabilit strategiche);
costituisce indice di un interesse significativo la circostanza che le societ controllate o collegate siano
partecipate anche indirettamente, attraverso soggetti diversi dalla Societ, dal medesimo soggetto che
controlla la Societ o che esercita sulla medesima uninfluenza notevole, qualora il peso effettivo di tale
partecipazione supera il peso effettivo (7) della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella
Societ;
(6) Non costituiscono, pertanto, oggetto di comunicazione alla Consob le operazioni di minore rilevanza ordinarie che, beneficiando dellesenzione, non concorrono al cumulo ai sensi dellarticolo 5, comma 2, del Regolamento.
(7) Ai fini della valutazione di tale peso effettivo le partecipazioni dirette sono ponderate per la totalit mentre quelle indirette sono ponderate secondo la percentuale di capitale correlata. Qualora alla partecipazione nella parte correlata si affianchino altri interessi economici, tali interessi sono considerati unitamente a quelli derivanti dalla partecipazione calcolata secondo il suo peso effettivo.
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costituisce, inoltre, indice di un interesse significativo lesistenza di un significativo credito nei confronti
di una societ controllata in capo allamministratore delegato della societ controllante;
non rappresenta, di per s, un interesse significativo la semplice detenzione di una partecipazione, nella
societ controllata o collegata, da parte di altre societ controllate dalla Societ ovvero ad essa collegate.
4. Ruoli e responsabilit
Assemblea di Stefanel: delibera, per quanto di sua competenza, sullesecuzione delle Operazioni con Parti Correlate.
Consiglio di Amministrazione di Stefanel: delibera: (i) sulladozione della presente procedura e successivi
aggiornamenti; (ii) sullapprovazione delle Operazioni con Parti Correlate di importo unitario superiore a Euro
1.000.000,00 e (iii) sul documento informativo per le operazioni rilevanti, per quanto di sua competenza; approva la
relazione sulla gestione (annuale ed intermedia), contenente anche le informazioni sulle Operazioni con Parti
Correlate eseguite dal Gruppo.
Comitato Operazioni Parti Correlate di Stefanel: analizza le Operazioni con Parti Correlate rilasciando un proprio
parere motivato sullinteresse della Societ al compimento delloperazione, nonch sulla convenienza e sulla
correttezza sostanziale delle relative condizioni; fornisce un parere preliminare rispetto allapprovazione da parte del
Consiglio di Amministrazione sulle modifiche della procedura in oggetto;
Responsabile Affari Legali e Societari: cura il coordinamento del processo di mappatura delle Parti Correlate, la
gestione del relativo archivio e il suo aggiornamento.
Collegio Sindacale di Stefanel: vigila sulla conformit della procedura al Regolamento, sul suo rispetto e ne d
relazione allAssemblea.
Amministratore Delegato di Stefanel: valida linformativa periodica sulle operazioni eseguite con il parere contrario
del Comitato Operazioni Parti Correlate.
Direttore Amministrazione Finanza e Controllo e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e
societari di Stefanel: con il supporto della Direzione Competente e del Responsabile Affari Legali e Societari
predispone, se del caso, il documento informativo richiesto dal Regolamento; elabora linformativa periodica sulle
parti correlate.
Investor Relator: esegue, se del caso, le comunicazioni al pubblico ex art. 114 TUF.
Amministratore Delegato e/o Direzione Competente delle societ controllate: garantisce il coordinamento con
Stefanel.
Direzione Competente: il Consiglio di Amministrazione ovvero lAmministratore Delegato ovvero la funzione
competente a decidere una determinata operazione sulla base delle attribuzioni loro attribuite.
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5. Censimento delle Parti Correlate
Il Responsabile Affari Legali e Societari coordina la raccolta delle informazioni necessarie ad individuare e a tenere
aggiornato lelenco delle Parti Correlate di Stefanel.
A tal fine, il Responsabile Affari Legali e Societari individua preliminarmente un primo elenco di Parti Correlate in
base a quanto indicato al paragrafo 2; inoltre, identifica e richiede alla totalit delle persone fisiche e giuridiche
rientranti nelle lettere a) e d) di cui alla definizione di Parte Correlata (cfr. paragrafo 2, Definizioni) e a quelle
aderenti ai patti parasociali aventi ad oggetto la Stefanel, la compilazione del modulo di dichiarazione delle parti
correlate, che verr fornito a cura dello stesso Responsabile Affari Legali e Societari, con: (i) lelenco degli stretti
familiari e (ii) dei soggetti da loro, o dai loro stretti familiari, controllati o sui quali essi, o i loro stretti familiari,
esercitano uninfluenza notevole.
E responsabilit dei soggetti sopra identificati comunicare senza indugio al Responsabile Affari Legali e Societari
ogni successiva variazione di quanto dichiarato nel modulo affinch questultimo possa informarne gli addetti alla
gestione delle anagrafiche, responsabili di assegnare un attributo identificativo, nellapposito archivio elettronico
aziendale, alle singole controparti considerate correlate con la finalit di consentirne il monitoraggio e
laggiornamento.
Con cadenza annuale ad inizio dellesercizio sociale, il Responsabile Affari Legali e Societari provvede
allaggiornamento della mappatura delle Parti Correlate, richiedendo ai soggetti precedentemente indicati di
confermare le informazioni fornite nellanno precedente o di comunicare eventuali modifiche alle informazioni gi
fornite.
Informativa alle Direzioni Competenti e alle societ controllate
Il Responsabile Affari Legali e Societari invia i risultati del censimento annuale alle Direzioni Competenti e al
Consiglio di Amministrazione delle societ controllate affinch queste possano applicare, per la parte di rispettiva
competenza, la presente procedura nonch al Direttore Amministrazione Finanza e Controllo e dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili e societari al fine del necessario coordinamento con le procedure amministrative e
contabili della Societ.
6. Gestione delle Operazioni con Parti Correlate
6.1 Identificazione delle operazioni
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La Direzione Competente verifica preliminarmente:
a) leventuale correlazione della controparte in conformit ai principi della presente procedura avvalendosi
della mappatura delle Parti Correlate di cui al precedente capitolo 4;
b) che loperazione non rientri in una delle ipotesi di esclusione di cui al precedente capitolo 3;
c) la classificazione come di minore o maggiore rilevanza delle operazioni, secondo quanto previsto dalla
Procedura.
Al fine di effettuare la verifica di cui al paragrafo precedente, la Direzione Competente pu eventualmente avvalersi
del supporto consultivo del Responsabile Affari Legali e Societari e del Direttore Amministrazione Finanza e
Controllo di Stefanel.
Nel caso in cui loperazione rientri tra le Operazioni con Parti Correlate di minore o maggiore rilevanza trover
applicazione quanto previsto nel presente capitolo 6.
6.2 Predisposizione della documentazione relativa alle operazioni
Per ogni Operazione con Parti Correlate oggetto della presente Procedura, la Direzione Competente di Stefanel
predispone, garantendone la completezza e laccuratezza, un dossier riepilogante i principali elementi caratteristici
delloperazione, illustrando in particolare la natura della correlazione, le modalit esecutive delloperazione, le
condizioni economico-finanziarie della stessa, la sua congruit rispetto ai valori di mercato, linteresse, le
motivazioni sottostanti e gli eventuali rischi per la Societ e le sue controllate, la tempistica prevista per la sua
realizzazione, allegando la documentazione relativa alloperazione.
Tale documentazione, unitamente ad ogni ulteriore informazione utile per valutare lOperazione con Parti Correlate,
deve pervenire ai componenti del Comitato Operazioni Parti Correlate in tempo utile per consentire al Comitato
Operazioni Parti Correlate di esaminarla ed esprimere il proprio parere.
6.3 Operazioni di Minore Rilevanza - iter consultivo e deliberativo
Lapprovazione delle Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza spetta alla Direzione Competente, previo
parere non vincolante del Comitato Operazioni Parti Correlate, secondo la procedura di seguito descritta.
Espressione del parere motivato del Comitato Operazioni Parti Correlate
Il Comitato Operazioni Parti Correlate analizza la documentazione ricevuta ed esprime un parere motivato
sullinteresse della Societ al compimento delloperazione, nonch sulla sua convenienza e sulla correttezza
sostanziale delle relative condizioni.
Procedura per la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate
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Consiglio di Amministrazione 15/25
Il Comitato riferisce il proprio parere motivato alla Direzione Competente senza indugio e comunque in tempo utile
per consentire alla Direzione Competente di decidere sullOperazione con la Parte Correlata.
Qualora loperazione sia rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione, il Comitato trasmette
tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e allAmministratore Delegato, nonch al
Responsabile Affari Legali e Societari, tutta la documentazione di cui al precedente capoverso ai fini della
convocazione del Consiglio di Amministrazione.
Coinvolgimento di esperti indipendenti
Il Comitato, se lo ritiene necessario, pu chiedere il coinvolgimento a spese della Societ di un esperto indipendente
per la cui individuazione prevista la possibilit di non applicare le procedure interne di Stefanel purch:
le motivazioni alla base della selezione del professionista siano formalizzate, cos come un giudizio di
ragionevolezza delle tariffe da questo applicate;
il rapporto sia formalizzato in un contratto o lettera di incarico;
il corrispettivo della prestazione professionale sia parametrato al valore delloperazione, ma comunque non
superiore a Euro 5.000,00 salvo approvazione del Consiglio di Amministrazione.
Approvazione delloperazione
La Direzione Competente, preso atto del parere motivato favorevole del Comitato Operazioni Parti Correlate, decide
o, a seconda dei casi, delibera sulle Operazioni con le Parti Correlate.
In caso di parere non favorevole del Comitato, ove lOperazione con la Parte Correlata non sia di competenza (in
ragione dellimporto) del Consiglio di Amministrazione, la Direzione Competente dovr sottoporre allapprovazione
del Consiglio di Amministrazione lOperazione con la Parte Correlata.
In tal caso il Consiglio di Amministrazione pu comunque deliberare di procedere con loperazione nonostante il
parere contrario del Comitato Operazioni Parti Correlate. Il Consiglio di Amministrazione dovr, nella delibera di
approvazione, illustrare dettagliatamente le motivazioni alla base della decisione, avuto riguardo allinteresse della
Societ al compimento delloperazione e alla correttezza sostanziale e alla convenienza per la Societ delle
condizioni della stessa, allegando il parere del Comitato Operazioni Parti Correlate.
* * *
Affinch il parere possa considerarsi favorevole, necessario che esso manifesti lintegrale condivisione
delloperazione cosicch lespressione di un giudizio negativo anche su un suo singolo aspetto idonea in assenza
di diversa indicazione nel medesimo parere a configurare tale parere come contrario.
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Consiglio di Amministrazione 16/25
Qualora sia fornito un parere favorevole e, pertanto, sia consentita la conclusione delloperazione nonostante la
presenza di alcuni elementi di dissenso, viene fornita indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali ultimi
elementi non inficino il complessivo giudizio sullinteresse della Societ al compimento delloperazione nonch sulla
correttezza sostanziale delle relative condizioni.
Un parere positivo rilasciato con condizioni pu ritenersi favorevole ai sensi del Regolamento purch le indicazioni
fornite siano effettivamente rispettate e di ci sia dato atto in sede di approvazione delloperazione. Qualora la
proposta di delibera sia comunque sottoposta allautorizzazione dellAssemblea, nella proposta si d evidenza del
rispetto delle indicazioni contenute nel parere del Comitato.
Presidi in assenza di Amministratori Indipendenti non Correlati
In caso non vi siano almeno tre Amministratori Indipendenti non Correlati, lesame delloperazione condotto dagli
Amministratori Indipendenti non Correlati eventualmente presenti o, in subordine, dal Collegio Sindacale o da un
esperto indipendente designato dal Consiglio di Amministrazione.
Gli Amministratori Indipendenti non Correlati, il Collegio Sindacale o lesperto indipendente procedono ad effettuare
le necessarie valutazioni sulla base di tutta la documentazione relativa alloperazione, rilasciando, per iscritto, il
proprio motivato parere non vincolante, secondo le medesime tempistiche e modalit previste nel caso in cui
loperazione venga valutata dal Comitato, ivi inclusa la possibilit per gli Amministratori Indipendenti non
Correlati e per il Collegio Sindacale di richiedere alla Societ di avvalersi degli esperti indipendenti ed esterni alla
Societ, da essi stessi designati. I costi delle prestazioni rese dai consulenti sono a carico della Societ.
Qualora taluno dei membri del Collegio Sindacale abbia un interesse, per conto proprio o di terzi, nelloperazione,
informa di tale circostanza gli altri sindaci, precisando la natura, i termini, lorigine e la portata dellinteresse al
compimento delloperazione.
Il Consiglio di Amministrazione pu comunque deliberare di procedere con loperazione nonostante il parere
contrario degli Amministratori Indipendenti non Correlati, del Collegio Sindacale o dellesperto indipendente. In tal
caso il Consiglio di Amministrazione dovr, nella delibera di approvazione, illustrare dettagliatamente le motivazioni
alla base della decisione, avuto riguardo allinteresse della Societ al compimento delloperazione e alla correttezza
sostanziale e alla convenienza per la Societ delle condizioni della stessa, allegando al verbale della riunione del
Consiglio di Amministrazione il parere degli Amministratori Indipendenti non Correlati, del Collegio Sindacale o
dellesperto indipendente.
6.4 Operazioni di Maggiore Rilevanza - iter consultivo e deliberativo
In considerazione del fatto che Stefanel una societ di minori dimensioni, cos come definita al capitolo 2, la stessa
intende avvalersi, ai sensi dellart. 10, comma 1, del Regolamento, della facolt di applicare anche alle Operazioni
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con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza la procedura prevista per le Operazioni di Minore Rilevanza descritte ai
precedenti paragrafi 6.1, 6.2 e 6.3.
La Societ provveder ad adeguare la presente Procedura entro novanta giorni dal primo rinnovo del Consiglio di
Amministrazione successivo alla chiusura dellesercizio in cui la stessa non possa pi considerarsi come societ di
minori dimensioni.
6.5 Operazioni compiute da societ controllate
Le Operazioni con Parti Correlate compiute dalle societ controllate da Stefanel sono preventivamente esaminate o
approvate dalla Direzione Competente di Stefanel, e si applicano in quanto compatibili le procedure previste ai
precedenti paragrafi 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4, fermi restando gli obblighi informativi previsti dallart. 5 del Regolamento. A
tal proposito la Direzione Competente delle societ controllate da Stefanel, deve tempestivamente trasmettere ogni
informazione utile allattenzione dellAmministratore Delegato di Stefanel o della relativa Direzione Competente in
Stefanel, per lattivazione della procedura di cui al presente capitolo 6, nonch per consentire a Stefanel di avviare le
procedure relative alla comunicazione al mercato delle operazioni effettuate, se applicabili.
6.6 Operazioni urgenti
Ove espressamente consentito dallo statuto, i precedenti paragrafi 6.2 e 6.3 non si applicano, in caso di motivata
urgenza, alle operazioni non riservate alla competenza dellAssemblea e non sottoposte allautorizzazione della
medesima, a condizione che:
a) qualora loperazione da compiere ricada nelle competenze dellAmministratore Delegato o, se nominato, del
Comitato Esecutivo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni dellurgenza
prima del compimento delloperazione;
b) le operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della
prima Assemblea ordinaria utile;
c) il Consiglio di Amministrazione predisponga una relazione contenente unadeguata motivazione delle ragioni
dellurgenza. Il Collegio Sindacale riferisce allAssemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza
delle ragioni di urgenza;
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d) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera c) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno
giorni prima di quello fissato per lAssemblea presso la sede sociale e con le modalit indicate nel Titolo II,
Capo I, del Regolamento Consob n. 11971 di attuazione del TUF concernente la disciplina degli emittenti (il
Regolamento Emittenti). Tali documenti possono essere contenuti nelleventuale documento informativo
predisposto ai sensi del successivo capitolo 7;
e) entro il giorno successivo a quello dellAssemblea la Societ metta a disposizione del pubblico con le
modalit indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con
particolare riguardo al numero dei voti espressi dai Soci non Correlati.
Resta in ogni caso ferma lapplicazione del successivo capitolo 7.
6.7 Delibere-quadro
Il Consiglio di Amministrazione pu adottare delibere-quadro per serie di operazioni omogenee.
Ai fini della relativa validit, le delibere-quadro:
non hanno efficacia superiore a un anno;
si riferiscono a operazioni sufficientemente determinate;
riportano il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la
motivazione delle condizioni previste.
Sullattuazione delle delibere-quadro data una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di
Amministrazione.
Restano fermi, con riferimento alladozione delle delibere-quadro, gli adempimenti procedurali di cui ai precedenti
paragrafi 6.2, 6.3 e 6.4 che, invece, non trovano applicazione con riferimento alle singole operazioni concluse in
attuazione delle delibere-quadro. Le operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto di documento
informativo pubblicato non sono computate ai fini del cumulo previsto sub capitolo 7.
6.8 Operazioni di competenza dellAssemblea
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Consiglio di Amministrazione 19/25
Per le operazioni rimesse alla competenza dellAssemblea, la proposta di deliberazione da sottoporre allAssemblea
adottata in conformit a quanto previsto dai precedenti paragrafi per le operazioni di competenza del Consiglio di
Amministrazione.
Lapprovazione delloperazione da parte dellAssemblea sar, pertanto, preceduta dalle seguenti fasi:
identificazione delle operazioni;
esame delloperazione da parte del Comitato o, se del caso, da parte degli Amministratori Indipendenti non
Correlati, del Collegio Sindacale o dellesperto indipendente;
esame ed approvazione delloperazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
convocazione dellAssemblea da parte del Consiglio di Amministrazione.
La relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai fini dellAssemblea descrive le caratteristiche
delloperazione e precisa le ragioni di convenienza per la Societ al compimento delloperazione.
Ferme le maggioranze assembleari previste dalla legge e le previsioni dello statuto, qualora la proposta di
deliberazione di unoperazione di maggiore rilevanza da sottoporre allAssemblea sia stata approvata nonostante il
parere contrario del Comitato (o, se del caso, degli Amministratori Indipendenti non Correlati, del Collegio Sindacale
o dellesperto indipendente), non si pu procedere allesecuzione delloperazione qualora:
i Soci non Correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto e
la maggioranza dei Soci non Correlati votanti esclusi dunque gli eventuali astenuti esprima voto contrario
alloperazione.
La proposta di deliberazione assembleare specifica le suddette condizioni di efficacia della deliberazione.
6.9 Esecuzione delle operazioni
Dellesecuzione delle operazioni, preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione, da organi delegati,
dalle Funzioni Competenti o dallAssemblea, data una completa informativa al Consiglio di Amministrazione e al
Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.
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7. Informativa al mercato
7.1 Informativa tempestiva
7.1.1 Operazioni di Maggiore Rilevanza
Fermo quanto previsto dallart. 114, comma 1, del TUF, approvata in via definitiva unoperazione di maggiore
rilevanza, secondo quanto previsto dalle procedure aziendali, la Societ predispone e mette a disposizione del
pubblico un documento informativo contenente almeno le informazioni di cui allallegato 4 del Regolamento
presso la sede sociale e con le modalit indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Il documento
informativo messo a disposizione del pubblico entro sette giorni:
a) dal momento in cui il contratto anche preliminare sia concluso in base alla disciplina applicabile, qualora
il Consiglio di Amministrazione deliberi di presentare una proposta contrattuale; ovvero, se successiva,
b) dallapprovazione definitiva delloperazione da parte del Consiglio di Amministrazione; ovvero
c) dallapprovazione della proposta da sottoporre allAssemblea, nei casi di operazioni di competenza o
sottoposte allautorizzazione assembleare.
Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da societ controllate,
il documento informativo messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Societ ha
avuto notizia dellapprovazione delloperazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. Le
societ controllate forniscono le informazioni necessarie alla predisposizione del documento informativo e
trasmettono tempestivamente alla Societ tali informazioni.
Qualora il superamento delle soglie di rilevanza per le Operazioni di Maggiore Rilevanza come determinate ai sensi
dellallegato 3 del Regolamento derivi dal cumulo di una pluralit di operazioni omogenee concluse, a partire
dallinizio dellesercizio, con una stessa parte correlata o con soggetti correlati sia a questultima sia alla Societ
medesima o realizzate con le medesime in esecuzione di un disegno unitario (il Cumulo) (8), il documento
informativo messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dallapprovazione delloperazione o dalla
conclusione del contratto che determina la rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni
omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del Cumulo e concluse fino a quel momento nel corso
(8) Saranno quindi, ad esempio, tra loro cumulate, se tra loro omogenee o legate da un disegno unitario, le operazioni compiute tra lemittente tenuto allapplicazione del Regolamento e le societ soggette a comune controllo con questultimo, purch tali operazioni non siano oggetto di esenzione, ad esempio in quanto esse non siano ordinarie o esigue.
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Consiglio di Amministrazione 21/25
dellesercizio, ad eccezione di quelle escluse ai sensi del precedente capitolo 3 e di quelle eventualmente gi incluse
in un precedente documento informativo pubblicato.
Nei suddetti termini previsti per la pubblicazione del documento informativo, il parere del Comitato e il parere degli
eventuali esperti indipendenti, sono messi a disposizione del pubblico sul sito internet della Societ od in allegato al
documento informativo. In conformit a quanto previsto dallallegato 4 del Regolamento, la Societ pu decidere di
pubblicare i soli elementi essenziali degli eventuali pareri di esperti indipendenti, motivando tale scelta.
Nel caso in cui, in relazione ad Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza assembleare, si renda necessario
aggiornare il documento informativo, la Societ, entro il ventunesimo giorno precedente quello fissato per
lAssemblea, mette a disposizione del pubblico una nuova versione del documento informativo con le medesime
modalit di cui sopra. La Societ pu includere mediante riferimento linformazione gi pubblicata.
Qualora loperazione di maggiore rilevanza sia una fusione, una scissione, un aumento di capitale con conferimento
in natura o unacquisizione o cessione significativa, per la quale la Societ sia comunque tenuta alla redazione di un
apposito documento informativo (artt. 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti), la Societ pu procedere
alla pubblicazione di un unico documento informativo, contenente tutte le informazioni richieste, da mettere a
disposizione del pubblico entro il termine pi breve tra quelli previsti da ciascuna delle norme applicabili.
In occasione dellapprovazione di una delibera-quadro ai sensi del precedente paragrafo 6.7, si procede alla
pubblicazione del documento informativo solo qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto
della delibera, cumulativamente considerate, superi le soglie di rilevanza di cui al Regolamento. Le operazioni
concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto del menzionato documento informativo non sono computate ai
fini del Cumulo.
7.1.2 Operazioni di Minore Rilevanza
Fermo quanto previsto dallart. 114, comma 1, del TUF, in caso di Operazioni di Minore Rilevanza approvate con il
parere negativo del Comitato o, se del caso, del Collegio Sindacale o dellesperto indipendente, la Societ, secondo
quanto previsto dalle procedure aziendali, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, predispone e
mette a disposizione del pubblico, con le medesime modalit sopra indicate, un documento contenente lindicazione
della controparte, delloggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento, nonch delle
ragioni per le quali si ritenuto di non condividere il menzionato parere negativo. Nel medesimo termine il parere
messo a disposizione del pubblico in allegato al menzionato documento o sul sito internet della Societ.
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Consiglio di Amministrazione 22/25
7.1.3 Informativa price sensitive
Qualora unoperazione sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dallarticolo 114, comma 1, del
TUF, il comunicato da diffondere al pubblico predisposto in conformit alle vigenti procedure aziendali include,
in aggiunta alle informazioni da pubblicare ai sensi della predetta disposizione, i seguenti elementi:
lindicazione che la controparte delloperazione una Parte Correlata e la descrizione della natura della
correlazione;
la denominazione o il nominativo della controparte delloperazione;
se loperazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate dallallegato 3 del Regolamento e lindicazione
circa leventuale successiva pubblicazione di un documento informativo;
la Procedura che stata o sar seguita per lapprovazione delloperazione e, in particolare, se la Societ si
avvalsa di uno dei casi di esclusione di cui al precedente capitolo 3;
leventuale approvazione delloperazione nonostante il parere contrario del Comitato.
Nei casi in cui la Societ non tenuta a pubblicare il documento informativo di cui al precedente paragrafo 7.1.1 (es.:
operazione che non supera le soglie di rilevanza di cui allallegato 3 del Regolamento o loperazione esente ai
sensi del precedente capitolo 3) leventuale comunicato ai sensi dellart. 114, comma 1, del TUF indica comunque:
le caratteristiche essenziali delloperazione (prezzo, condizioni di esecuzione, tempistiche di pagamento ecc.);
le motivazioni economiche delloperazione;
una sintetica descrizione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari delloperazione;
le modalit di determinazione del corrispettivo delloperazione nonch le valutazioni sulla congruit dello
stesso rispetto ai valori di mercato di operazioni simili; nel caso in cui le condizioni economiche
delloperazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, oltre alla dichiarazione in tal senso,
lindicazione degli oggettivi elementi di riscontro;
leventuale utilizzo di esperti per la valutazione delloperazione e, in tale caso, lindicazione dei metodi di
valutazione adottati in relazione alla congruit del corrispettivo nonch la descrizione di eventuali criticit
segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione.
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7.2 Informativa periodica
La Direzione Competente e il Direttore Amministrazione Finanza e Controllo e dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili e societari sono responsabili della raccolta, del controllo, della correttezza e della completezza
dellinformativa sulle Operazioni con Parti Correlate da inserire nella relazione sulla gestione che accompagna il
bilancio di esercizio e la relazione semestrale in conformit a quanto previsto dallart. 5, comma 8, del Regolamento.
Il Direttore Amministrazione Finanza e Controllo e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e
societari, qualora non sia gi in possesso delle informazioni necessarie, richiede alle societ controllate le
informazioni necessarie al riguardo, definendo i relativi tempi di inoltro.
In particolare, la Societ include, nella relazione sulla gestione intermedia e annuale predisposta ai sensi dellart. 154-
ter del TUF, informazioni:
a) sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
b) sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, come definite ai sensi dellart. 2427, comma 2,
del cod. civ. concluse nel periodo di riferimento che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione
patrimoniale o sui risultati della Societ;
c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nellultima relazione annuale
che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Societ nel periodo
di riferimento.
Riguardo alle lettere b) e c), loggetto dellinformazione, ivi incluso il perimetro rilevante della correlazione,
definito mediante rinvio alla nozione stabilita dai principi contabili internazionali. Riguardo alla lettera a) loggetto
dellinformazione ha riguardo alle operazioni di maggiore rilevanza come definite nella presente Procedura.
Pi in particolare con riferimento alle informazioni da includere nella documentazione sulle singole operazioni,
costituiscono informazioni rilevanti:
a) nella relazione sulla gestione annuale:
ove applicabile, la descrizione delle politiche nellambito delle quali possono essere inquadrate le
Operazioni con Parti Correlate anche con riferimento alla strategia perseguita con tali operazioni;
lindicazione per ciascuna operazione, anche in forma tabellare, delle seguenti informazioni:
- il nominativo della controparte delloperazione;
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Consiglio di Amministrazione 24/25
- la natura della relazione con la parte correlata;
- loggetto delloperazione;
- il corrispettivo delloperazione;
- ogni altra informazione eventualmente necessaria per la comprensione degli effetti delloperazione
con Parti Correlate sul bilancio dellimpresa;
b) nella relazione intermedia sulla gestione:
qualsiasi modifica delle Operazioni con Parti Correlate descritte nellultima relazione annuale che
abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della societ nel periodo
di riferimento;
lindicazione per ciascuna operazione, anche in forma tabellare, delle informazioni indicate nella lettera
a), seconda alinea.
Linformazione sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza pu essere inclusa mediante riferimento ai
documenti informativi pubblicati, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.
8. Vigilanza del Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale della Societ vigila sulla conformit della presente Procedura ai principi indicati nel
Regolamento delle procedure adottate nonch sulla osservanza della Procedura medesima da parte dei destinatari. Il
Collegio ne riferisce nella relazione periodica allAssemblea.
9. Gestione dei casi di conflitto di interesse
Qualora le Operazioni con Parti Correlate sottoposte a valutazione del Comitato Operazioni Parti Correlate e a
delibera del Consiglio di Amministrazione dovessero evidenziare gli interessi di uno o pi dei componenti di tali
organi, lamministratore/i portatore/i dellinteresse deve/ono informarne tempestivamente ed esaurientemente il
Comitato/Consiglio prima dellinizio della discussione, specificando la natura, i termini, lorigine e la portata
dellinteresse sottostante (anche se potenziale o per conto di terzi), e si allontana/ono dalla riunione al momento della
discussione e successiva delibera.
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Consiglio di Amministrazione 25/25
10. Archiviazione
Tutta la documentazione predisposta acquisita agli atti della Direzione Competente e conservata presso la stessa.
11. Adozione, monitoraggio ed aggiornamento della procedura
La presente procedura, per la quale un comitato formato esclusivamente da amministratori indipendenti
appositamente costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2010 ha espresso
allunanimit un parere favorevole, stata approvata allunanimit dal Consiglio di Amministrazione nella riunione
del 26 novembre 2010 ed entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2011.
Con periodicit almeno biennale sar sottoposta a valutazione al fine di identificare eventuali necessit di revisioni ed
aggiornamenti derivanti dalle modifiche intervenute nella struttura della Societ e del Gruppo, dagli esiti dellattivit
di vigilanza svolta dal Collegio Sindacale, nonch dalle difficolt di applicazione eventualmente riscontrate. Restano
ad ogni modo immutate le responsabilit di redazione, analisi, valutazione ed approvazione della presente Procedura.
LAmministratore Delegato della Societ pu introdurre nella presente Procedura modifiche di carattere
esclusivamente formale rese necessarie da mutamenti nellassetto organizzativo della Societ e delle societ
controllate.
Il Consiglio di Amministrazione identifica le modifiche statutarie eventualmente opportune ai fini dellattuazione
della Procedura e le sottopone allapprovazione dellAssemblea straordinaria dei soci, previo motivato parere
favorevole del Comitato Operazioni con Parti Correlate.
Per garantire il coordinamento con le procedure amministrative e contabili di cui allart. 154-bis del TUF le
informazioni periodiche di cui al paragrafo 6.9 sono altres fornite al Direttore Amministrazione Finanza e Controllo
e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari e lo stesso ha altres accesso allarchivio di cui
al capitolo 5.
12. Diffusione della Procedura
La presente procedura pubblicata sul sito internet della Societ, www.stefanel.it, alla sezione Corporate
Governance.