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Page 1: Comune di Valsamoggia · 2016-08-19 · LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA procedura: ... COMUNE DI VALSAMOGGIA NEL PERIODO DAL 15 NOVEMBRE 2016 AL 15 APRILE 2017 MEDIANTE

Comune di Valsamoggia(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura TerritorioPiazza Garibaldi n. 1 – loc. Bazzano 40053 Valsamoggia (BO)

Tel: 051/836411 - Fax: 051/836440 – PEC: [email protected]

LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

procedura: negoziata previa consultazione di n. 5 operatori ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b), del decreto legislativo n. 50del 2016

criterio: offerta offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016.

APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO SUL TERRITORIO DELCOMUNE DI VALSAMOGGIA NEL PERIODO DAL 15 NOVEMBRE 2016 AL 15 APRILE 2017 MEDIANTEPROCEDURA NEGOZIATA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

RDO - MEPA

La presente procedura non riguarda un "Progetto di investimento pubblico" e quindi non è presente un codice CUP.

LOTTO:Comune di Valsamoggia

CIG:6736032D71

Importo presunto DELL'APPALTO(comprensivo di oneri della sicurezza)

€ 198.756,60

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE

INVITA

Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura negoziata in

oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le

modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito, dal capitolato speciale d’appalto, dall'elenco prezzi

unitari e dal D.U.V.R.I., e dei restanti documenti progettuali, atti tutti approvati con determinazione n. 322 del 27/06/2016, alle

condizioni che seguono.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione appaltante può procedere

all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla

conclusione della medesima.

Ai sensi dell’articolo 48, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'operatore economico invitato individualmente ha la

facoltà di partecipare e di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati. In parziale deroga allo stesso articolo 48, comma

11; a tutela del principio di concorrenza è vietato il raggruppamento tra più operatori economici che siano stati invitati singolarmente

alla presente gara.

PREMESSE

INDIVIDUAZIONE DEL SERVIZIO – NOTIZIE GENERALI SUL SERVIZIO

1. Stazione appaltante:

COMUNE DI VALSAMOGGIA con sede in Piazza Garibaldi n. 1, cap. 40053 località Bazzano P. IVA e C.F. 03334231200 - tel.

051/836411 - fax. 051/836440 - indirizzo email: [email protected] - indirizzo PEC:

[email protected]

2. Provvedimento di indizione :

procedura indetta con determinazione n. 322 del 27/06/2016.

3. Tipo di appalto:

Appalto di servizi;

4. Luogo di esecuzione:

viabilità pubblica, piazze, parcheggi marciapiedi e/o piste ciclabili e aree cortilive di edifici pubblici, e tutto quanto indicato nel

Capitolato speciale d'appalto, del Comune di Valsamoggia;

5. Breve descrizione del servizio:

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L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio da eseguirsi secondo quanto previsto

negli elaborati allegati al presente bando. Le prestazioni dovranno essere eseguite su viabilità pubblica, piazze, parcheggi marciapiedi

e/o piste ciclabili e aree cortilive di edifici pubblici, secondo gli schemi grafici e gli elenchi facenti parte del capitolato d'appalto,

relazione tecnica e tavole grafiche e nella restante documentazione progettuale;.

6. Ammissibilità di varianti:

no;

7 Quantitativo o entità dell’appalto (in euro, IVA esclusa)

Lotto Unico - VALSAMOGGIA: presunti € 198.756,60 ( iva esclusa) di cui:

1)Euro 74.000,00(settantaquattromila)

Quale quota fissa (prevista come corrispettivo (per l'intera stagione invernale) per ladisponibilità al pronto intervento (reperibilità dei mezzi d'opera, mano d'opera, ecc..),soggetta a ribasso

2)Euro 4.000,00(quattromila)

Per oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso (DUVRI)

3)Euro 120.756,60(centoventimilasettecentocinquantasei/60)

STIMA “quota variabile” - corrispettivo stimato quale spesa per l’espletamento dei servizidi sgombero neve e trattamento antighiaccio nel periodo 15 nov 2016 – 15 aprile 2017

L'offerta economica verrà espressa attraverso l'indicazione di un ribasso percentuale unico che verrà applicato tanto sulla somma dieuro 74.000,00 che si riferisce alla "quota fissa" prevista come corrispettivo per la disponibilità al pronto intervento, da contabilizzarea corpo, quanto sull'Elenco Prezzi Unitari allegato ai documenti di gara che si riferisce alla "quota variabile", da contabilizzare amisura (stimato orientativamente in euro 120.756,60).

8. Durata dell’appalto o termine di esecuzione

L'APPALTO AVRÀ DURATA A DECORRERE DAL 15 NOVEMBRE 2016 FINO AL 15 APRILE 2017;

L’Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità (art 32, comma 8 del Dlgs 50/2016), di richiedere l’avvio della prestazionecontrattuale con l’emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto,previa costituzione del deposito cauzionale definitivo.

9. Modalità di stipulazione del contratto e di contabilizzazione:

A corpo e a misura.

10. Procedura di aggiudicazione:

Procedura negoziata previa consultazione di n. 5 operatori ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b), del decreto legislativo 50 del 2016

mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, nel rispetto delle "Regole di E-

Procurement della Pubblica Amministrazione - CONSIP SpA" attraverso apposita "Richiesta di offerta (RDO)" alle ditte abilitate al Bando

"Facility Management Urbano - Categoria 5:Fornitura di Servizi invernali di sgombero neve e ripristino della viabilità - CPV: 90620000-9".

L'offerta economica verrà espressa attraverso l'indicazione di un ribasso percentuale unico che verrà applicato tanto sulla somma di euro

74.000,00 che si riferisce alla "quota fissa" prevista come corrispettivo per la disponibilità al pronto intervento, da contabilzzare a corpo,

quanto sull'Elenco Prezzi Unitari allegato ai documenti di gara che si riferisce alla "quota variabile", da contabilizzare a misura (stimato

orientativamente in euro 120.756,60), ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo n. 50/ 2016;

11. Subappalto

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

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PARTE PRIMAPRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

1. Modalità di presentazione dell’offerta:

Il Concorrente debitamente registrato a MEPA e abilitato al Bando "Facility Management Urbano - Categoria 5:Fornitura di Serviziinvernali di sgombero neve e ripristino della viabilità - CPV: 90620000-9" accede con le proprie chiavi di accesso nell'apposita sezione delsito www.acquistiinretepa.it secondo le indicazioni previste dalle "Regole di E-Procurement della Pubblica Amministrazione - CONSIPspa".

Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte secondo la procedura prevista perla valutazione delle offerte sul MEPA-CONSIP.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo lalegislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 82, comma 3, l'art. 90 comma 4 e l'art. 49 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzionegiurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana,essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

L'offerta sarà composta da 3 buste virtuali:

• Una prima busta virtuale, denominata "BUSTA 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

• Una seconda busta virtuale denominata "BUSTA 2 - OFFERTA TECNICA"

• Una seconda busta virtuale denominata "BUSTA 3 - OFFERTA ECONOMICA"

I concorrenti dovranno inserire nella piattaforma MEPA, la documentazione richiesta di cui ai successivi Punti 2, 2.1 e 2.2. della PARTEPRIMA, l’offerta tecnica di cui al successivo Punto 3 PARTE PRIMA e l’offerta economica di cui al successivo Punto 4 PARTE PRIMA,debitamente compilate e sottoscritte con firma digitale, pena la nullità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura chedeve pervenire, entro il termine perentorio del

Giorno: SABATO Data: 06 AGOSTO 2016 Ora: 11,30

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile alConcorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comportairripetibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

E' in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste penal'esclusione dalla presente procedura;

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e non saranno ammesse offertein aumento.

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura di affidamento per sopravvenuti ragioni di pubblicointeresse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui tale procedura si fonda.

2. Contenuto della busta “A” – Documentazione Amministrativa:

Una prima busta virtuale denominata "BUSTA 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" la quale dovrà contenere la seguentedocumentazione:

a) dichiarazioni relative alle condizioni di ammissione con la quale l’offerente dichiara:a.1) la propria situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale);a.2) assenza delle cause di esclusione di cui al successivo Punto 2.2 PARTE PRIMA (Modelli A.1.0, A.1.1, A.1.2, A.1.3, A.1.4,

A.1.5),a.3) il possesso dei requisiti relativi alla capacità di cui al successivo Punto 2.3 PARTE PRIMA;

b) cauzione provvisoria, ai sensi dell’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per un importo non inferiore a € 3.975,13(euro TREMILANOVECENTOSETTANTACINQUE/13) pari al 2% dell’importo complessivo stimato dell’appalto (quota fissa piùstima quota variabile), costituita, a scelta dell’offerente, da:b.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di

tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;b.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del

decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sonosottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decretolegislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,dell’immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiorea 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzioordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendonoraggrupparsi o consorziarsi;

c) impegno di un fideiussore, ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a rilasciare la garanziafideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all’articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sel’offerente risulta aggiudicatario;tale impegno:

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c.1) deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo se la cauzione provvisoria è prestata in una delle forme di cuialla precedente lettera b), punto b.1);

c.2) si intende assolto e soddisfatto se la cauzione è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.2),mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004; o riportatoespressamente all’interno della fideiussione o in appendice o allegato alla stessa;

d) limitatamente ai concorrenti la cui offerta è sottoscritta da un procuratore o institore: scrittura privata autenticata o atto pubblico diconferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46,comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizioneinstitoria, con gli estremi dell’atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile; l’assenza di tale documentazionenon è causa di esclusione se è presentata a corredo dell’offerta collocata nella busta interna, ai sensi del successivo punto 3,lettera a) PARTE PRIMA ;

e) limitatamente ai concorrenti che ricorrono al subappalto: indicazione della quota di appalto che il concorrente intende,eventualmente subappaltare. Il limite della quota subappaltabile è il 30% dell'importo contrattuale ai sensi dell’art. 105 comma 2del D.Lgs 50/2016 ;

f) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, ai sensi dell’articolo 48, commi 2, 4, 5, 7, primo periodo, 11,12 e 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016:f.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, con l’indicazione dell’operatore

economico designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione al raggruppamento e dei servizi odella parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; in alternativa, dichiarazionesostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi eriportandone i medesimi contenuti;

f.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato all’operatoreeconomico designato esplicitamente quale mandatario o capogruppo, corredato dall’indicazione della quota dipartecipazione al raggruppamento e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economicoraggruppato o consorziato, ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; l’impegno allacostituzione può essere omesso se viene presentato sul foglio dell’offerta o unitamente a questa, ai sensi del successivopunto 4, lettera f), punto f.2) PARTE PRIMA;

f.3) in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi:dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generalee assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di capacità di cui al successivo punto 2.3 della PARTE PRIMA,presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;

g) limitatamente ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane:g.1) ai sensi dell’articolo 48, comma 7 del decreto legislativo n. 50 del 2016, i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b)

e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto dipartecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia ilconsorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. ;

g.2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del punto g.1) devonopossedere i requisiti di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e presentare le dichiarazioni di cui alsuccessivo punto 2.1 PARTE PRIMA;

h) limitatamente ai concorrenti che ricorrono all’avvalimento: dichiarazioni e documentazione prescritta dall’articolo 89 deldecreto legislativo n. 50 del 2016;

i) ai sensi dell’art. 52 e 76 del D.Lgs n. 50 del 2016 a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione,dichiarazione :i.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;i.2) l’indirizzo di posta elettronica certificata o, se non disponibile, l’indirizzo di posta elettronica;i.3) il numero di fax, corredato dall’autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni;

j) è dovuto il contributo pari a euro 20,00 (venti) a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ( Delibera 22 dicembre

2015, n. 163 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione recante "Entità e modalità di versamento de l contributo a favore dell'Autorità

nazionale anticorruzione, per l'anno 2016" ) ai sensi del successivo punto 2.4 PARTE PRIMA;k) dichiarazione, direttamente o con delega a personale dipendente, di aver esaminato tutti i documenti progettuali (capitolato

speciale d'appalto, elenco prezzi unitari, D.U.V.R.I., e gli altri documenti progettuali), di avere preso conoscenza delle condizionilocali, della viabilità, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle discaricheautorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sullecondizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato i servizi stessi realizzabili ed i prezzi nel loro complessoremunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Nelle suddetta dichiarazione deve altresì essere dichiarato di di avereeffettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei servizi nonché della disponibilità diattrezzature adeguate all'entità e alla tipologia dei servizi in appalto;

l) ai fini della acquisizione del DURC a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione: modellounificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, indicazione:l.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;l.2) per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;l.3) per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza;l.4) per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;

m) il Capitolato speciale d’appalto e la presente lettera di invito, sottoscritti in formato digitale dal concorrente (titolare o legalerappresentante se trattasi di ditta individuale o societaria);

2.1. Situazione personale dell’offerente: (articoli 83, del decreto legislativo n. 50 del 2016).Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, punto 1, attestanti le seguenti condizioni: 1) requisiti di idoneità professionale di cui all’articolo 83, comma 1) lett. a) del D.Lgs 50/2016 costituiti dall’iscrizione nei registri

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della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; la dichiarazione deve essere completa dei numeriidentificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche: - il titolare e i direttori tecnici in caso di impresa individuale;- tutti i soci e i direttori tecnici in caso di società in nome collettivo;- tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici in caso di società in accomandita semplice;- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e i direttori tecnici, in caso di altro tipo di società o consorzio;- limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci: il socio unico, il socio con partecipazione almeno del 50

per cento per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritariaal 50 per cento (in ogni caso persone fisiche);

- il procuratore o l’institore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che hasottoscritto l’offerta, ai sensi del punto 2, lettera d) della PRIMA PARTE;

2.2. assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, alle condizioni di cui ai commi:1) condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su

richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105,comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi dellecondizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stessoarticolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 edall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazionecriminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordinecostituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose ofinanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successivemodificazioni; f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n.24; g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2) sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3) L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi siastata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applicaquando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4) aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 . Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non siapplica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5) esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restandoquanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di

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influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i

provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la

violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deveessere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6) Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l 'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7) Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagliaffidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo 80 del Codice.

2.3. Capacità economica e finanziaria e Capacità tecniche e professionali:(articolo 83 comma 1 lettera b) e c) del d.lgs. n. 50 del 2016). Dichiarazione redatta ai sensi del punto 1 della Parte Terza, attestanti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 83 comma 1) lett. a)e b) del decreto legislativo n. 50 del 2016, come segue:

a.1) di avere realizzato un importo, con riferimento al triennio 2013/2014/2015, almeno pari all'importo in appalto di cui alCapo 7 delle premesse, come da dichiarazioni IVA o imposta equivalente per i concorrenti in ambito U.E. (ovvero nel piùbreve periodo dall'avvio dell'attività per le imprese di nuova costituzione);

Se, per giustificati motivi, (es. costituzione o inizio dell'attività da meno di tre anni), il concorrente non è in grado di

presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica- finanziaria mediante dichiarazione di almeno

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due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

b.1) un elenco delle principali forniture o dei principali servizi analoghi all’oggetto di gara effettuati negli ultimi cinque anni,con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Se necessario per assicurare un livelloadeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la provarelativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di cinque anni prima;

b.2) dichiarazione riportante la disponibilità di tutta l’attrezzatura necessaria allo svolgimento dell'attività e, precisamente,che per l’esecuzione dell’appalto, dispone della seguente attrezzatura, materiale ed equipaggiamento tecnico (art. 83,comma 6 del D.Lgs. 50/2016);

b.3) dimostrazione di poter disporre nonché di poter utilizzare idoneo parco mezzi, come previsto all'art. 45 del Capitolato(per l’elenco utilizzare e compilare le tabelle 01 e 02 dell’Elaborato progettuale n. 5);

Per i seguenti operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016:• comma b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi traimprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985,n. 443;

• comma c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, traimprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sonoformati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operarein modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinqueanni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs 50/2016 i requisiti di idoneità tecnicae finanziaria del precedente punto 2.3 PARTE PRIMA devono essere posseduti dai seguenti soggetti:

devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alladisponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo alconsorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i

requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate

esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

2.4. CONTRIBUTO AUTORITA’ DI VIGILANZA

E' causa di esclusione dalle operazioni di gara senza che si proceda all’apertura di alcuna delle buste dell’Offerta Tecnica e delle bustedell’Offerta Economica, gli offerenti che non hanno effettuato nei termini il versamento all’Autorità Nazionale Anticorruzione (exAVCP) come specificato in precedenza o hanno effettuato un versamento insufficiente;

la sola assenza della ricevuta o dell’attestazione di versamento non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato neitermini di cui al punto 1. PARTE PRIMA e in misura corretta e se la relativa prova viene esibita prima della conclusione delleoperazioni di apertura delle buste amministrative.

ALLEGARE L'ATTESTAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO di euro 20,00 (venti) a favore dell’Autorità NazionaleAnticorruzione (ex AVCP) (documento OBBLIGATORIO), previa iscrizione on-line al “Servizio di riscossione” al portalehttp://contributi.avcp.it; l’utente iscritto per conto dell’offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate einserire il codice identificativo della procedura di riferimento

CIG - 6736032D71

il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:

• online, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento ènecessario collegarsi al “Servizio di riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprovadell'avvenuto pagamento, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l’offerente ottiene la ricevuta dastampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei“Pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;

• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di riscossione”, presso tutti i punti vendita della rete deitabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile lafunzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione;

• limitatamente agli operatori economici esteri: è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancariointernazionale SEPA, sul conto corrente bancario n. 4806788, presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 032000000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP); la causale del versamentodeve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e ilcodice CIG di cui alla lettera a).

3. Contenuto della busta “B” – OFFERTA TECNICA”

Una seconda busta virtuale denominata BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA che dovrà contenere la seguente documentazione apena di esclusione:

• relazione tecnica, organizzativa per punti/requisiti, che deve essere redatta seguendo gli Elementi qualitativi oggetto dipunteggio, indicati al paragrafo 1.1 della PARTE SECONDA“ Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica”.

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Tale relazione deve contenere le informazioni di dettaglio richieste, al fine di rendere più agevole la comprensione epermettere alla Commissione di effettuare un confronto oggettivo tra le offerte nei diversi concorrenti.

La relazione descrittiva in lingua italiana dovrà essere costituita da non più di 20 (venti) cartelle. Per cartelle delle relazionidescrittive si intendono pagine (fronte e retro) in formato A4 carattere Arial con scrittura in corpo non inferiore a 12 (dodici) punti,eventualmente contenenti schemi o diagrammi.

Gli operatori economici potranno essere invitati a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazionipresentate nell'ambito dell'offerta tecnica.

La sottoscrizione dell'offerta tecnica costituisce un elemento essenziale; in caso di mancanza della sottoscrizione, laregolarizzazione dovrà avvenire in seduta pubblica prima dell'ammissione dei concorrenti.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta da:- in caso di concorrente individuale = titolare e direttore tecnico; - in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico; - in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico; - altri tipi di società = amministratori con poteri di rappresentanza/socio unico persona fisica/socio di maggioranza in caso di società conmeno di quattro soci, e direttore tecnico;- procuratori speciali o generali delle società. Si precisa che l'offerta tecnica, a pena esclusione, non deve recare alcun riferimento ai prezzi.

A corredo dell'offerta tecnica, il concorrente ai sensi dell'art. 53 comma 5 del DL 50/2016, deve inoltre indicare, motivandoadeguatamente, quali tra le informazioni fornite inerenti l'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici o commerciali pertanto esclusidal diritto di accesso e da ogni forma di divulgazione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6 del medesimo decreto. Inmancanza di presentazione della suddetta dichiarazione l'Amministrazione ne consentirà l'accesso. In ogni caso l'accesso sarà consentitosolo dopo l'aggiudicazione definitiva.

4. Contenuto della busta “C” - Offerta economica.In questa terza busta virtuale deve essere contenuta esclusivamente l’offerta economica, fatte salve le eccezioni di seguito descrittenel presente Capo.L’offerta economica, che dovrà essere inserita a sistema, è espressa attraverso l'indicazione di un ribasso percentuale unico che verràapplicato tanto sulla somma di euro 74.000,00 che si riferisce alla "quota fissa" prevista come corrispettivo per la disponibilità alpronto intervento, da contabilzzare a corpo, quanto sull'elenco prezzi unitari allegato ai documenti di gara, prezzi utilizzati per ilcalcolo della stima della "quota variabile", da contabilizzare a misura, con le seguenti precisazioni: a) l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come

risultante dalla documentazione presentata ai sensi del precedente punto 2 PARTE PRIMA;b) il ribasso è indicato in cifre ed in lettere (se previsto dal sistema); in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello

indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;c) il ribasso è indicato con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza

arrotondamento; se l’offerta è indicata come di ribasso ed è preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principioalgebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l’offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale;

d) fermo restando quanto previsto alla lettera e), il ribasso offerto è applicato ai singoli prezzi unitari dell’elenco prezzi posto a basedi gara;

e) il ribasso offerto:e.1) si applica ai prezzi dei servizi e agli importi dei servizi di cui al Punto 7, numero 1), delle Premesse; e.2) non riguarda né si applica agli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza di cui al Punto 7, numero 2), delle Premesse;

f) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell’articolo 48 comma 8, del decretolegislativo n. 50 del 2016:

f.1) la sottoscrizione di cui alla lettera a) deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono ilraggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;

f.2) l’offerta economica deve contenere l’impegno di cui al precedente Punto 2, Parte Prima lettera f), punto f.2), qualora nonsia stato presentato unitamente alla documentazione di cui allo stesso Punto 2 Parte Prima lettera f), punto f.2);

g) ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016, l’operatore economico deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimentodelle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

Non sono ammesse offerte al rialzo.

L'offerta economica dovrà assolvere l'obbligo dell'imposto di bollo pari ad euro 16,00 mediante l'applicazione del bollo sull'offerta informato analogico e successivamente dovrà essere eseguita un' operazione di scansione dell'offerta stessa per renderla digitale eprodurla nell'ambito della procedura MEPA.

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle norme e condizioni contenute nella presente lettera d'invito erelativi allegati, con rinuncia ad ogni eccezione; mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta, ilComune non assumerà nei suoi confronti alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti connessi e conseguenti allaselezione non avranno conseguito piena efficacia giuridica;

L'offerta ha validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione e ha valore di propostacontrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del Codice Civile.

La Valutazione delle offerte tecnico-economiche sarà effettuato da apposito Commissione nominata a seguito della scadenza della dataper la presentazione delle offerte.

L'Amministrazione Comunale di Valsamoggia si riserva comunque la facoltà di non affidare il servizio senza che i concorrenti possanoavanzare alcuna pretesa al riguardo, ed i prezzi offerti rimangono validi ed invariabili per almeno 6 mesi dalla data di scadenza della gara.

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5. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione:

5.1. Riduzione dell’importo della cauzione provvisoria: ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016,l’importo della garanzia provvisoria di cui al precedente Punto 2, PARTE PRIMA, lettera b) , è ridotto del 50 per cento per gliofferenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie UNI CEI EN ISO 9000 rilasciata da organismiaccreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, con le seguentiprecisazioni:

a) la certificazione è segnalata dal concorrente allegando l’originale o la copia autentica della certificazione, omediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 avente i contenutidell’originale;

b) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorraper tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

5.2. Sopralluogo assistito in sito e presa visione degli attiFermo restando quanto previsto dal Punto 2, PARTE PRIMA, lettera k), se il concorrente intende effettuare il sopralluogoassistito in sito, trovano applicazione le seguenti condizioni:

a) il sopralluogo può essere effettuato:- dal titolare, da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato

C.C.I.A.A. ;- da un dipendente del concorrente, se munito di apposita delega conferita dal titolare o da un rappresentante legale;- da soggetto diverso solo munito di apposita procura notarile; b) il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti di cui alla precedente lettera a) e di un documento di

riconoscimento in corso di validità, deve concordare con il Personale del Servizio Manutenzioni, Area Cura Territorio,l’ora della visita di sopralluogo da eseguirsi nei successivi due giorni;

5.3. Reti di imprese e Contratti di rete.In attuazione dell’articolo 13, comma 2, lettera b) della legge n. 180 del 2011, le imprese concorrenti in reti di imprese di cuiall’articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del2009, come modificato dall’articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge diconversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:

a) gli estremi dell’atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché icontenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all’appalto;

b) le generalità complete dell’Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previstodal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l’assenza delle cause di esclusione dicui al precedente Punto 2.1, PARTE PRIMA;

c) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che:c.1) sono individuate quali esecutrici dei servizi;c.2) mettono in comune i requisiti di cui ai precedente Punto 2.3 PARTE PRIMA, se diverse da quelle di cui al

precedente punto c.1);d) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza

delle cause di esclusione) di cui al precedente Punto 2.1, PARTE PRIMA, nonché il possesso dei requisiti di ordinespeciale relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnica di cui ai precedenti Punti 2.2 e 2.3 della PARTE PRIMA, pertutte le imprese di cui alla precedente lettera c);

e) ai sensi dell’articolo 48, comma 14, del decreto legislativo n. 50/2016, per quanto non diversamente disposto, alle reti diimprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quantocompatibili.

Tutta la documentazione presentata, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del rappresentante legaleo persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia prodotta nella Documentazione Amministrativa della ditta offerente. Lamancata sottoscrizione digitale comporterà l'esclusione dalla gara.

6. CAUSE DI ESCLUSIONE IMMEDIATA, IRREGOLARITÀ ESSENZIALI E SOCCORSO ISTRUTTORIO ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 E ALTRE DICHIARAZIONI CHE NON COMPORTANO L’ESCLUSIONE DALLA GARA.

Si puntualizza che, relativamente alla presente lettera invito, si configurano due fattispecie di cause di esclusione dalla gara:- esclusione immediata, per la quale non è possibile attivare il soccorso istruttorio (Sezione I);- esclusione, ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs 50/2016 (Sezione II);E' altresì richiesto al concorrente di produrre altre dichiarazioni che non comportano l'esclusione dalla gara (Sezione III).

Sezione I - Cause di esclusione immediata

6.1. Cause di esclusione immediata riguardanti la mancanza sostanziale dei requisiti di accesso ed altre fattispecie che comportanol’immediata esclusione.Si procederà all’immediata esclusione dalla presente procedura di gara, senza possibilità di ricorrere a nessuna forma di soccorso istruttorio o regolarizzazione delle situazioni, nei seguenti casi:

- presenza di una o più della cause di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50- mancanza dei requisiti di carattere economico-finanziario e/o tecnico-organizzativi;- mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 89, comma 7, d.lgs. 50/2016 dove si stabilisce che, in caso di avvalimento: << In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.>>.

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- mancata indicazione, nella documentazione prodotta dagli operatori economici, di tutti i soggetti facenti parte degli stessi RTI (costituiti o costituendi), consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o reti di imprese;- mancata indicazione (Art. 93 comma 9 del Decreto 50/2016) dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105, qualora l'offerente risultasse affidatario.- partecipazione multipla di consorziati e raggruppati ai sensi:

• dell’art. 48, comma 7 primo periodo d.lgs.50/2016, per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari;• dell’art. 48, comma 7 secondo periodo d.lgs. 50/2016, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del codice degli appalti.

− Omesso rimedio alle irregolarità essenziali indicate al successivo paragrafo 6.3 entro il termine perentorio di 5 giorni dalla richiesta della stazione appaltante.

Per omesso rimedio si intende sia la mancata risposta dell’operatore economico entro il termine perentorio di cui sopra, che una risposta

totalmente carente ed inidonea a regolarizzare l’inadempimento essenziale. Nel caso in cui, l'operatore economico risponda entro i

termini alla richiesta di soccorso istruttorio, qualora dalla risposta stessa emergano elementi che configurano la mancanza sostanziale

dei requisiti di accesso (sia di ordine generale che per quelli di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo) e/o la presenza di

altre cause di esclusione contemplate al presente paragrafo, si procederà all’immediata esclusione del concorrente.

Rappresenta, inoltre, causa di immediata esclusione la circostanza che dalla documentazione prodotta dall’operatore economico

(compresa l’istanza di partecipazione) non emerga l’esatta individuazione dell’operatore economico stesso ed, in caso di RTI, consorzi

ordinari di concorrenti, GEIE o rete di imprese, qualora non siano indicate tutte le imprese degli stessi RTI, consorzi ordinari di

concorrenti, GEIE o reti di imprese.

6.2) Altre cause di esclusione immediata in relazione alle quali non è possibile attivare il soccorso istruttorioNel presente paragrafo 6.2) [suddiviso a sua volta in due sottoparagrafi: il 6.2.a) e il 6.2.b)] sono elencate le cause di immediata esclusione dalla presente gara. Tali cause di esclusione riguardano tutti quegli inadempimenti irrimediabili, circostanze ed altre fattispecie che comportano l’immediata esclusione dalla gara, non potendosi configurare, in relazione ad esse, alcuna possibilità di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, come nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali delle offerte, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte ed inoltre altre irregolarità dei contenuti, delle forme e delle modalità di presentazione delle offerte e delle istanze/domande di partecipazione dettagliatamente indicati nei due seguenti sottoparagrafi 6.2.a) e 6.2.b).

6.2.a) Difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali delle offerte - offerte plurime, condizionate od in aumento.• Costituisce causa immediata di esclusione l’omessa specificazione nella offerta economica dei costi di sicurezza interna o

aziendali, in quanto trattasi di mancato adempimento alle prescrizioni del Codice degli appalti idoneo a determinare incertezzaassoluta sul contenuto della offerta per difetto di un elemento essenziale e comporta l’esclusione della offerta difettosa perinosservanza di un precetto imperativo non sanabile con il potere di soccorso istruttorio.(Consiglio di Stato Adunanza Plenaria del 20 marzo 2015 n. 3).

• Mancata sottoscrizione dell’offerta economica e di tutta la documentazione prodotta per la partecipazione alla garaIl difetto di sottoscrizione dell’offerta, cui ci si riferisce nel presente punto come elemento non sanabile che implical’immediata esclusione, riguarda la mancata sottoscrizione dell’offerta economica. Infatti, la mancata sottoscrizione dell’offertaeconomica, anche al fine di prevenire ed evitare comportamenti collusivi fra le imprese in graduatoria ed in particolare fra leprime della graduatoria stessa, non si ritiene suscettibile di soccorso istruttorio e comporta l’automatica ed immediataesclusione dalla presente gara.

L’accertamento della mancata sottoscrizione dell’offerta economica, a differenza della mancata sottoscrizione dell’istanza di partecipazione alla gara, non può considerarsi sanabile tramite il soccorso istruttorio ex art. 83, del D.Lgs. 50/2016, in quanto, collocandosi in una fase finale della procedura di aggiudicazione nella quale sono pubblicamente noti: i soggetti partecipanti ed ammessi, le relative offerte e valutazioni conseguite, l’ammetterne la regolarizzazione (seppure con l’applicazione della sanzione pecuniaria) potrebbe consentire o favorire accordi collusivi e/o accentramenti dei centri decisionali volti ad alterare e/o orientare gli esiti di gara.Si precisa altresì che nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE non ancora costituiti, l'offerta economica deve essere sottoscritta in formato digitale da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente; la mancata sottoscrizione di uno o più soggetti non è suscettibile di soccorso istruttorio e comporta l’automatica ed immediata esclusione dalla presente gara.

• Carenze sostanziali del contenuto delle offerte economiche:Saranno inoltre considerate come carenze sostanziali e non sanabili del contenuto delle offerte economiche tutte quelle mancanze di parti fondamentali, espressamente richieste a pena di esclusione nella lettera invito, dell’offerta economica la cui eventuale integrazione e/o regolarizzazione comporterebbe una vera e propria modificazione/integrazione dei profili sostanziali dell’offerta stessa con palese violazione, fra gli altri, del principio di immodificabilità delle offerte e/o proposte contrattuali formulate.

• Offerte condizionate, plurime ed in aumentoSaranno escluse dalla presente procedura di gara le offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto e le offerte parziali e/o limitate.L’offerta condizionata è vietata per principio generale in materia di appalti, codificato dall’art. 72, r.d. 23 maggio 1924, n. 827 («Qualunque sia la forma degli incanti, non sono ammesse le offerte per telegramma, né le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri»), in quanto la stessa, non essendo univoca

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ed idonea a manifestare una volontà certa dell’impresa, non può costituire un’offerta suscettibile di valutazione per la pubblicaamministrazione.Non possono, inoltre, ritenersi ammissibili le cd. offerte plurime, come del resto stabilito dall’art. 32, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 , secondo cui «ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta»: deve, al contrario, ribadirsi il principio della unicità dell’offerta che impone ai partecipanti alle gare di presentare un’unica proposta economica. Detto principio risponde non soltanto alla necessità di garantire l’effettiva par condicio dei concorrenti, ma anche a quella di far emergere la migliore offerta nella gara.E’, inoltre, fatto espresso divieto di presentazione di offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara al precipuo fine di impedire lievitazioni della spesa pubblica rispetto alla preventiva programmazione. Detto divieto, come anche sostenuto dall’AVCP nella Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 sui Bandi-Tipo al punto 4 della Parte II , deve ritenersi sussistente qualunque sia il criterio di aggiudicazione della gara e, pertanto, sia nel caso di appalti da aggiudicare al prezzo più basso (cfr. parere AVCP 12 febbraio 2009) che nel caso di appalti da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

6.2.b) Modalità di presentazione dei plichi principali e delle offerteCon specifico riguardo alla presentazione delle offerte economiche, comportano l’immediata esclusione dalla gara le seguenti violazioni:

• offerta pervenuta fuori termine oltre l’esatta ora del giorno stabiliti nei documenti di gara.Resta salva la facoltà della stazione appaltante di rilevare, nel caso concreto, ulteriori circostanze che, inducendo a ritenere violato il principio di segretezza delle offerte, comportano l’esclusione del concorrente, che sarà debitamente motivata.

• Difetto di separazione dell’offerta economica dalla restante documentazione (busta “A” e busta “B”) e violazione del principiodi segretezza delle offerte. Si escluderà anche nel caso in cui l’offerente inserisca l’offerta economica all’interno della busta contenente la documentazioneamministrativa o nella busta contenete l’offerta tecnica, rendendola visibile e conoscibile prima della apposita fase di apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi. La regola della separazione fisica dell’offerta economicacostituisce un principio di derivazione giurisprudenziale oramai consolidato, che garantisce un ordinato svolgimento della gara ed impone, al contempo, di compiere le verifiche documentali in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà l’ammontare delle offerte economiche (cfr. Cons. St., sez. VI, n.1935/2001; Cons. St., sez. V, n. 196/2007; T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 555/2005; AVCP del. n. 31/2009).

Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Tecnica»:Sono escluse, dopo l’apertura della busta dell’Offerta Tecnica, le offerte:

a) mancanti della firma dei soggetti competenti, salvo che siano riconducibili con certezza all’offerente;b) ritenute peggiorative rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara;c) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all’intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari

imperative o inderogabili;d) in contrasto con le indicazioni che la documentazione e base di gara individua come prescrittive oppure ne eccedano i limiti

inderogabili;e) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo; f) che esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni

equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli elementi di valutazione; g) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l’offerta di prezzo;h) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l’offerta di tempo.

Sezione II

Cause di esclusione che comportano l’applicazione della sanzione pecuniaria e l’attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016

6.3. Elementi e dichiarazioni che configurano irregolarità essenziali (sanabili con il soccorso istruttorio e con comminazione dellasanzione pecuniaria).Nel presente paragrafo sono elencati tutti gli elementi e le dichiarazioni, anche di soggetti terzi, da considerarsi essenziali ai finidell’attivazione del soccorso istruttorio ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e dell’applicazione, neiconfronti del concorrente che vi ha dato causa, della sanzione pecuniaria stabilita in Euro 250,00 (euro duecentocinquanta). Lasuddetta sanzione pecuniaria è da intendersi unica e riferibile a tutte le mancanze e/o incompletezze degli elementi e delle dichiarazioniqualificare come irregolarità essenziale nel presente paragrafo. Il mancato pagamento della sanzione conseguente ad una o piùirregolarità essenziali stabile nel presente paragrafo comporterà l’esclusione della presente gara. Si specifica che entro il termine di 5(cinque) giorni, assegnato dalla stazione appaltante, il concorrente dovrà integrare ladocumentazione richiesta con contestuale presentazione della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, apena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Con riferimento alla presente procedura di gara, si considererà integrata la fattispecie dell’irregolarità essenziale degli elementi e delledichiarazioni, anche di soggetti terzi, nelle seguenti ipotesi:

• la mancanza della dichiarazione sostitutiva relativa all’assenza delle condizioni preclusive previste dall’art. 80 del D.Lgs.50/2016 riferita in via generale a tutti i requisiti previsti dalla suddetta norma e non all’indicazione analitica e puntuale di ognisingola situazione ostativa ivi contemplata (per esempio non sarà considerata irregolarità essenziale la mancata indicazione deinominativi e generalità dei soggetti muniti di poteri negoziali e/o di legale rappresentanza dell’operatore, ecc.);

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Si precisa che - relativamente alla presente procedura ed in accoglimento al principio di semplificazione affermato nellaSentenza del Consiglio di Stato Adunanza plenaria del 30 luglio 2014, n. 16 - si riterrà sufficiente ai fini delle dichiarazionirelative al possesso dei requisiti generali, un'unica e sintetica dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di esclusionedi cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, senza necessità di specificazione delle singole cause ostative di partecipazione alla gara esenza necessità dell'indicazione nominativa dei legali rappresentanti, direttori tecnici e degli altri soggetti (persone fisiche) dicui al citato art. 80 commi 1 e 3;

• la mancata indicazione delle condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione,richieste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i soggetti di cui al comma 3 del citato articolo 80;

• la mancata dichiarazione che l'impresa non si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile (conriferimento all’art. 80 comma 5 lettera m) del D. Lgs. 50/2016) con nessun partecipante alla procedura di gara, ovvero ladichiarazione che l'impresa si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulatol'offerta autonomamente, indicando la ragione sociale del concorrente con cui sussiste tale situazione di controllo edallegando, al contempo, ogni documento utile a dimostrare che detta situazione di controllo non ha influito sulla formulazionedell'offerta;

• la mancata dichiarazione di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti i documentiprogettuali (capitolato speciale d'appalto, elenco prezzi unitari, D.U.V.R.I. e la restante documentazione progettuale), di averepreso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi diesecuzione previsti, delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulladeterminazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato i servizi stessi realizzabilied i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

• la mancata dichiarazione circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa.Nel caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o rete di imprese la mancata indicazione delle quote di lavori assunte da ciascun soggetto del costituendo o costituito RTI o consorzio ordinario o GEIE. Nel caso di RTI e/o consorzi ordinari di concorrenti e/o GEIE e/o aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, costituendi, l'omissione:

• la mancata espressione dell’impegno che, in caso di aggiudicazione, si costituirà il raggruppamento, conferendo mandatocollettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e perconto proprio dei mandanti;

• la mancata dichiarazione di impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo airaggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti;

• Nel caso di avvalimento, la mancanza del contratto di avvalimento e le dichiarazioni di cui al comma 1, dell'art. 89 del D.lgs.50/2016;

• In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) o c), del D.Lgs. 50/2016:

- la mancata indicazione dei consorziati per conto dei quali si concorre e la dichiarazione sintetica da parte di questi ultimi circa l’assenza delle cause di esclusione, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016

- La presente ipotesi non si configura in caso di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 che dichiarano di eseguire, in caso di aggiudicazione, le prestazioni oggetto dell’appalto direttamente in proprio.

- la mancanza della garanzia provvisoria e/o delle dichiarazioni in essa contenute, richieste nella presente lettera invito a pena di esclusione, a condizione che sia stata emessa entro il termine di cui al punto 1 lettera a) della PARTE PRIMA;

- la mancata presentazione del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

- in caso di partecipazione sotto forma di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, la mancata produzione del contratto di rete e le relative dichiarazioni richieste dal presente disciplinare.

- la mancanza del documento di identità del sottoscrittore delle dichiarazioni sostitutive prodotte all'interno della documentazione amministrativa di cui alla busta A).

- la mancanza della procura nel caso di istanza di partecipazione alla gara e delle dichiarazioni sostitutive del concorrente e del consorziato da parte di un procuratore del legale rappresentante. Si precisa che qualora l'istanza di partecipazione alla gara e l'offerta economica vengano sottoscritte da un medesimo procuratore, è sufficiente che il concorrente alleghi la procura nella sola busta contenente la documentazione amministrativa (busta A).

- la mancata sottoscrizione dell’istanza di partecipazione alla gara del concorrente delle dichiarazioni sostitutive - oppurela sottoscrizione dell’istanza con modalità non conformi a quanto di seguito specificato.

Relativamente alla presente procedura di gara, la sottoscrizione dell’istanza, da parte del titolare dell’impresa o del legalerappresentante dell’impresa o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente,deve avvenire con le modalità di seguito indicate.Si specifica che la sottoscrizione deve essere apposta con firma digitale, al fine di scongiurare il rischio di eventuali manomissioni chepregiudicherebbero l’attendibilità dell’istanza/offerta di partecipazione e la loro insostituibilità. Quanto alla questione della collocazione della sottoscrizione all’interno dell’istanza, è da escludersi la necessità di sottoscrizione su ognipagina, atteso che detto adempimento sarebbe obiettivamente ridondante ed oneroso. E’, pertanto, sufficiente l’apposizione della firmadigitale in chiusura del documento come volontà di adesione a quanto offerto e come consapevole assunzione della relativaresponsabilità.Per altro verso, non viene richiesta e pertanto la sua mancanza non rappresenta nemmeno irregolarità essenziale, l’allegazione deldocumento di identità per la parte economica dell’offerta, sia perché quest’ultima non ha valore giuridico di “autocertificazione” ai sensidel d.P.R. n. 445/2000 sia perché l’allegazione di copia del documento di identità è, di norma, già richiesta all’interno della busta A)contenente la documentazione amministrativa.Per quanto riguarda, invece, la mancata sottoscrizione dell’offerta economica si rinvia a quanto prescritto al precedente punto 6.2.a)PARTE PRIMA.

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In caso di R.T.I. costituendo:- la mancanza della sottoscrizione dell'istanza di partecipazione di tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo.

Si precisa che la mancanza dei dati che la stazione appaltante dovrà acquisire tramite le dichiarazioni o gli elementi essenziali richiestinel presente articolo 6.3, comporterà irregolarità essenziale, fatto salvo il caso in cui tali dati possano essere acquisiti tramite altradocumentazione presentata in sede di gara.

Sezione IIIAltre Dichiarazioni che non comportano l'esclusione dalla gara

6.4. Altre dichiarazioni che non comportano l'esclusione dalla garaAltre mancanze, incompletezze o irregolarità di dichiarazioni, documenti o altri elementi richiesti nei documenti di gara della presenteprocedura di affidamento non specificamente elencate nei precedenti punti 6.1, 6.2.a), 6.2.b) e 6.3, saranno considerate come“irregolarità non essenziali” che non comportano la comminazione della sanzione pecuniaria. Resta fermo, in determinati casi di volta involta chiariti in specifici punti dei documenti di gara, l’obbligo degli operatori economici di regolarizzare tutte quelle mancanze,incompletezze o irregolarità che sebbene non siano state qualificate come “essenziali” sono tuttavia sottese alla tutela di specificiinteressi della stazione appaltante come tali qualificabili come interessi pubblici.

In particolare la mancanza delle seguenti dichiarazioni non comporterà l'esclusione dalla gara:- dichiarazione relativa al subappalto;- dichiarazione relativa all'iscrizione nel registro Imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato con indicazionedi tutti i dati specificatamente richiesti dalla presente lettera invito;per le sole cooperative:- la dichiarazione di essere iscritti nell'Albo delle società cooperative- dichiarazione dei mezzi che la Stazione Appaltante utilizzerà per le comunicazioni d'ufficio;- la mancata dichiarazione di essere informato, ai sensi e per effetto del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione di datipersonali”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimentoper il quale la presente dichiarazione viene resa;- l'eventuale dichiarazione che l’intermediario finanziario che ha rilasciato l’atto di fideiussione risulta, ai sensi dell’art. 93, comma 3, delD.Lgs. 50/2016, è regolarmente iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ed èregolarmente autorizzato dal Ministero del Tesoro in base alle disposizioni del DPR 30 marzo 2004, n. 115.- dichiarazione del concorrente che intende avvalersi delle agevolazioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 relativa allariduzione del 50% dell'importo della garanzia provvisoria;

Per il concorrente aggiudicatario le regolarizzazioni di mancanze o incompletezze di elementi o dichiarazioni necessarie per lastipulazione del contratto sono considerate in ogni caso condizioni necessarie e imprescindibili per la stipulazione stessa, ne consegueche la relativa mancata regolarizzazione comporterà la decadenza dall'aggiudicazione stessa e l’incameramento della cauzioneprovvisoria.

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PARTE SECONDAPROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

1. CONSIDERATO che, dal momento dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016, sono o restano abrogate le disposizioni del DPR n. 207/2010 indicate dall’art. 217, comma 1, lettera u) del D. Lgs. n. 50/2016, tra le quali l’allegato P “Contratti relativi a forniture e a altri servizi: metodi di calcolo per l’offerta economicamente più vantaggiosa” e che pertanto, ad oggi, non sussistono indicazioni normative circa la scelta del metodo di calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si ritiene di confermare quale adeguato metodo di calcolo per l’offerta economicamente più vantaggiosa e quale metodo di valutazione delle offerte quelli previsti nel presente capitolato e nel bando di gara che trova legittimazione nel Dlgs 163/2006, peraltro conformemente a quanto indicato nel Documento di consultazione dell’ANAC “Linee guida attuative del Nuovo Codice degli Appalti”;

Per quanto sopra considerato,l’aggiudicazione, con le precisazioni che seguono, avviene con il criterio dell’offerta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016 con l’utilizzo delle modalità di cui all’83 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii mediante il sistema aggregativo-compensatore di cui all'allegato P del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 da una Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 77 comma 3 ultimo paragrafo del DL 50/2016, sulla base della valutazione degli elementi di seguito riportati:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO

OFFERTA TECNICA 65

OFFERTA ECONOMICA 35

TOTALE 100

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula:

C(A)= Σn [ Wi * V(a) i ]

dove:C(A) = indice di valutazione dell'offerta (a);n = numero totale dei requisiti;Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);V(a) i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto (i) variabile tra zero ed uno;Σn = sommatoria

1.1 Criterio di valutazione della «Offerta Tecnica»

a) la valutazione dell’Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo ediscrezionale come riportato nella tabella seguente:

CRITERI DI VALUTAZIONE DI NATURA QUALITATIVASUB PESO

PONDERALEPESO

PONDERALE

• ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO: migliorie e proposte di organizzazione del servizio neve (28

punti):

28

1) organizzazione delle zone e degli itinerari; 5

2) organizzazione della logistica intesa come presidi locali sul territorio, punti di raccolta mezzi, centri di zona e punti di basi operative per mezzi;

5

3) organizzazione della reperibilità tecnica ed operativa, servizio meteo, ecc.;

8

4) organizzazione della centrale operativai di gestione dei mezzi in servizio. 10

• ULTERIORI MEZZI A DISPOSIZIONE: migliorie e proposte di utilizzo mezzi in più, rispetto al numerominimo sotto specificato, sia come miglioramento del servizio, sia per riduzione dei tempi dieffettuazione del servizio stesso (15 punti):

151) numero di lame superiore a 34ii minime richiesti e fino ad un massimo di 5iii

in più;5

2) numero di spargisale superiore a 11 richiesti e fino ad un massimo di 3 inpiù;

4

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3) numero di addetti spalatori superiore a 8 richiesti e fino ad un massimo di5 in più

4

4) numero di mezzi piccoli utilizzati quali turbine e/o bobcat con piccole lameper lo sgombero neve su ciclabili e pedonali (fino ad un massimo di 4);

2

Si precisa che eventuali mezzi in più, messi a disposizione come miglioria e riduzione tempi diesecuzione del servizio, sono comprensivi di tutte le spese relativi ai costi fissi, spese dimanutenzione mezzi, ed ogni altro onere relativo, eccetto le ore lavorate che saranno compensatecon gli articoli di elenco prezzi dei costi variabili. Eventuali mezzi in più messi a disposizionepotranno essere utilizzati solo dopo autorizzazione del RUP e in particolari situazioni critiche.

• ALTRI MIGLIORAMENTI GESTIONALI: migliorie ad integrazione dei servizi previsti

22

1) gestione della comunicazione e informazione delle attività svolte o in corsodi svolgimento in merito al Servizio Appaltato in coordinamento ecollaborazione con gli Uffici Comunali

5

2) Gestione procedure, con utilizzo di software dedicato, per larendicontazione immediata dell'attività svolte

6

3) gestione del sistema di monitoraggio GPS e visualizzazione per i cittadinidei mezzi in movimento su pagina internet dedicata;

8

4) numero verde gratuito a disposizione dei cittadini da attivarsi ad ogni

previsione di precipitazione nevosa superiore a cm 10 o in caso di allerta meteoemanati da ARPA, Servizio di Protezione Civile della Regione Emilia Romagna odi altro organismo pubblico

3

Sommano 65

b) a ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione, oppure a ciascun singolo elemento di valutazione nonsuddiviso in sub-elementi, è attribuito un coefficiente da ciascun commissario, con il metodo del «confronto a coppie» secondole linee-guida di cui all’allegato G al d.P.R. n. 207 del 2010; se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), in luogo delconfronto a coppie, a ciascun elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte diciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudiziintermedi):

Giudizio Coefficiente Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento

Eccellente 1,0 è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori

Ottimo 0,8 aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative

Buono 0,6 aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali

Discreto 0,4 aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio

Modesto 0,2 appena percepibile o appena sufficiente

Assente/irrilevante 0,0 nessuna proposta o miglioramento irrilevante

c) per ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione, oppure per ciascun singolo elemento di valutazionenon suddiviso in sub-elementi, è effettuata la media (oppure la somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed èindividuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a talemedia (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le somme) delle altre offerte, secondo la formula:

V(a) i = Pi / Pmax

dove:

V(a) i

è il coefficiente della prestazione del sub-elemento o dell’elemento (i) dell’offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1(uno);

Piè la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento o dell’elemento (i) dell’offerta(a) in esame;

Pmax

è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento oall’elemento (i) tra tutte le offerte;

d) a ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione, oppure a ciascun singolo elemento di valutazione nonsuddiviso in sub-elementi, è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficienteper il sub-peso o per il peso previsto dalla precedente lettera a);e) se non sarò presentato parte del materiale richiesto di cui all'offerta tecnica e pertanto non sarà’ possibile per la Commissione, a suoinsindacabile giudizio, effettuare la valutazione degli elementi, sarà attribuito il coefficiente peri a zero ai rispettivi elementi divalutazione.f) Le offerte tecniche che non abbiamo ottenuto, in questa fase un punteggio di almeno 35 punti su 65, ritenuto tale punteggio il

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limite per la sufficienza qualitativa dell'offerta, in ragione del tipo di servizio richiesto, saranno escluse dal proseguimento della garae, in tal caso, l'Amministrazione darà comunicazione immediata dell'esclusione. Le buste contenenti le offerte economiche degliofferenti esclusi rimarranno chiuse agli atti della gara RDO sul portale MEPA di CONSIP.

1.2. Criterio di valutazione della «Offerta Economica»

La Commissione provvederà ad assegnare il punteggio del:

VALORE ECONOMICO Punteggio

PREZZO 30

TEMPI DI ATTIVAZIONE ED ESECUZIONE: attribuzione di un punteggio solo se analiticamente giustificato da specificheiniziative di intervento che dovranno essere documentate:• tempi di attivazione del servizio, inteso come operatività dei mezzi spargisale e mezzi sgombero neve e tempi di

esecuzione degli interventi su viabilità, piazze, piste ciclabili e pedonali, ecc...;

5

a) Criterio di valutazione dell'offerta PREZZO (Peso 30):

• l’elemento prezzo di cui al punto 1.2 del presente bando, è costituito dalla riduzione percentuale sul corrispettivo perl’esecuzione del servizio di cui al punto 7. 1) della parte “premesse”, con le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 4 PARTEPRIMA;

• il ribasso percentuale sull’esecuzione del servizio cui alla lettera a), verrà espressa attraverso l'indicazione di un ribassopercentuale unico che verrà applicato tanto sulla somma di euro 74.000,00 che si riferisce alla "quota fissa" prevista comecorrispettivo per la disponibilità al pronto intervento, da contabilizzare a corpo, quanto sull'Elenco Prezzi Unitari allegato aidocumenti di gara che si riferisce alla "quota variabile", da contabilizzare a misura (stimato orientativamente in euro 120.756,60).

• al ribasso percentuale sul prezzo:

- è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara);

- è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);

- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;

- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

V(a) i = Ri / Rmax

dove:

V(a) i è il coefficiente del ribasso dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno;

Ri è il ribasso dell’offerta in esame;

Rmax è il massimo ribasso offerto (più vantaggioso per la Stazione appaltante)

Si precisa che lo stesso ribasso percentuale unico verrà applicato sia ai canoni dei costi fissi che all'elenco prezzi unitari per leprestazioni a misura

b) Criterio di valutazione dell'offerta TEMPI DI ATTIVAZIONE ED ESECUZIONE (Peso 05) :

L’offerta è redatta mediante dichiarazione di riduzione percentuale sul tempo di attivazione del servizio, inteso comeoperatività dei mezzi spargisale e lame di cui all'Articolo 16 del Capitolato d'Appalto, con le seguenti precisazioni:

• la riduzione è indicata obbligatoriamente in cifre ed in lettere (se previsto dal sistema);• in caso di discordanza tra la riduzione indicata in cifre e quella indicata in lettere prevale la riduzione percentuale indicata in

lettere;• alla riduzione percentuale sul tempo:

-è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara); -è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);-è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;-i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

V(a) i = Ti / Tmax

dove:V(a) i è il coefficiente della riduzione dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno;Ti è la riduzione dell’offerta in esame;Tmax è la massima riduzione offerta (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);

c) offerte anormalmente basse: ai sensi dell’articolo 97 comma 1 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono considerate anomale le offerte che, in base ad elementi specifici e con apposita motivazione, appaiano anormalmente basse, incongrue o comunque inattendibili;

d) non viene applicata la procedura di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse di cui all'articolo 97, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 , ma si riserva di procedere alla valutazione della congruità delle offerte nei soli casi di cui alla

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precedente lettera c) e, in tal caso, trova applicazione il successivo Punto 8 PARTE SECONDA; e) la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procede all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta validao di non procedervi affatto.

2. Fase iniziale di ammissione alla gara.Il soggetto che presiede il seggio di gara, il

Giorno: LUNEDI’ Data: 08 AGOSTO 2016 Ora: 9,00

presso gli uffici dell'Area Cura Territorio posti al 2° piano, all’indirizzo di cui alla Parte Prima, numero 1), lettera a), in seduta aperta ai solisoggetti invitati (visionabile anche dal portale MEPA), attraverso la procedura RDO della piattaforma MEPA di CONSIP sul sitowww.acquistiretepa.it.La seduta è aperta ai soli rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddettilegali rappresentanti.

Apertura della prima busta virtuale, denominata BUSTA “A” - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" a) la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 77 comma 3 ultimo paragrafo del DL 50/2016 procederà all'apertura delle

sole offerte pervenute in tempo utile e potrà invitare i concorrenti a completare la documentazione o a fornire chiarimenti inordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati e provvede a verificare:

b) sulla base della documentazione contenuta nella busta “A” provvede a verificare l’adeguatezza della documentazione presentata,in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dalla presente lettera di invito, ivicompresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni, nonché a verificare:b.1) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario di operatori economici, non abbiano

presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l’esclusione di entrambi dallagara, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

b.2) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigianehanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l’esclusione dalla gara sia delconsorzio che del consorziato o dei consorziati indicati;

b.3) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente o in raggruppamento temporaneo oin consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte concorrenti, oppure si siano costituiti ausiliari per piùoperatori economici titolari di offerte concorrenti;

c) fermo restando quanto previsto al Punto 1.2 lettera e) della PARTE SECONDA, provvede a proclamare l’elenco degli offerentiammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; quindi procededirettamente all’apertura delle offerte ai sensi tecniche ai sensi del successivo Punto 2.1 della PARTE SECONDA;

d) omissis …. ;e) può sospendere la seduta di gara se i lavori non possono proseguire utilmente per l’elevato numero dei concorrenti, cause

impreviste di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate;f) in tutti i casi di sospensione della seduta, da qualunque causa determinata:

f.1) fissa, se possibile, la data e l’ora della nuova seduta pubblica per l’apertura delle offerte tecniche, le rende note ai presentie provvede a farla comunicare ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla Parte Terza, Punto 1, lettera g), conalmeno 3 giorni lavorativi di anticipo;

g) Il soggetto che presiede il seggio di gara proclama l’elenco degli offerenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmenteesclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni, quindi dà atto del numero degli offerenti ammessi alla fase successiva;

2.1.) Apertura della Busta “B” «Offerta Tecnica»

La Commissione giudicatrice procederà all'apertura delle seconda busta virtuale denominata "BUSTA B - OFFERTA TECNICA" alfine di verificare la presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare di gara restando esclusa ogni facoltà degli interessatipresenti di prendere visione del contenuto.In una o più sedute riservate, la Commissione procederà quindi all'esame dell'offerta tecnica:

a) alla valutazione degli elementi tecnici avviene utilizzando i criteri di cui al punto 1.1. della PARTE SECONDA sul la basedell’autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario;

b) all’assegnazione del punteggio a ciascun elemento (indice di valutazione) dell’Offerta Tecnica moltiplicando il relativocoefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), per il peso (ponderazione) previsto al punto 1.1. della PARTE SECONDA, dellapresente lettera d'invito in corrispondenza dell’elemento medesimo;

c) all’assegnazione del punteggio a ciascuna Offerta Tecnica, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativielementi ai sensi della precedente lettera b), formulando una graduatoria provvisoria delle sole Offerte Tecniche;

d) se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l’intera Offerta Tecnica, il valore massimo della somma dei pesi previstidalla lettera d'invito per tutti gli elementi della predetta Offerta Tecnica, è effettuata la riparametrazione dei punteggiassegnando il peso totale dell’Offerta Tecnica a quella che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi deisingoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggisia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all’intera Offerta Tecnica; i punteggi nella graduatoria provvisoria dicui alla lettera c) sono adeguati di conseguenza, nell’invarianza dell’ordine di classifica; la riparametrazione non influiscesulla individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi del punto 1.2. lett. b e c della PARTE SECONDA;

e) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta Tecnica, nonché la conseguentegraduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun commissario per l’attribuzione del giudiziosull’Offerta Tecnica sono allegate al verbale;

f) fermo restando quanto previsto all’articolo 1.1. della PARTE SECONDA, lettera f), non sono ammesse le Offerte Tecniche

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che, prima dell’eventuale riparametrazione non raggiungano complessivamente il punteggio minimo di 35 (trentacinque)su 65 (sessantacinque); in tal caso la busta dell’Offerta Economica non verrà aperta.

g) se vi è un solo offerente ammesso, venendo meno l’oggetto del giudizio in quanto non vi sono offerte da giudicarecomparativamente, le operazioni di gara possono proseguire a cura del seggio di gara, omettendo la nomina dellacommissione giudicatrice; in tal caso le operazioni di cui al successivo passo (apertura Busta “C” Offerta Economica) sonolimitate alla verifica di ammissibilità dell’Offerta Tecnica e dell’Offerta Economica e alla loro compatibilità con le condizionie le prescrizioni precedentemente descritte.

3. Apertura della Busta “C” Offerta economica e formazione della graduatoria.

La Commissione giudicatrice, nel giorno e nell’ora comunicati agli offerenti tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata indicatadagli stessi operatori, con almeno 3 (tre) giorni di anticipo, in seduta pubblica, procede alla lettura della graduatoria provvisoria di cuial precedente punto 2.1 della PARTE SECONDA relativa alle Offerte Tecniche:

a) procede, per ciascuna busta virtuale dell’offerta alla sua apertura in sequenza e provvede:a.1) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone

l’esclusione;a.2) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro

decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo i concorrenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando diconseguenza la graduatoria;

a.3) ad escludere le offerte se ricorre una della cause di esclusione di cui al presente bando ovvero del DL 50/2016;b) provvede quindi a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente, declamandola ad alta

voce;c) se non ricorrono le condizioni di cui al precedente punto 1.2 lettera c) della PARTE SECONDA, proclama l’aggiudicazione

provvisoria in favore dell’offerente che ha presentato la migliore offerta;d) se ricorrono le condizioni di cui al precedente punto 1.2 lettera c) della PARTE SECONDA, dispone la verifica della congruità

dell’offerta o delle offerte ai sensi dell’articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e del successivo Punto 8 PARTE SECONDA;e) Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali diversi per gli

elementi quantitativi e per gli elementi qualitativi, sarà dichiarato miglior offerente il concorrente che avrà ottenuto il migliorpunteggio per gli elementi qualitativi. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggiocomplessivo e lo stesso punteggio per gli elementi quantitativi e qualitativi, si procederà mediante sorteggio. La Commissione giudicatrice, possibilmente senza soluzione di continuità, procede ad attribuire il punteggio all’offerta di prezzomoltiplicando il coefficiente ottenuto da ciascuna offerta ai sensi dell’articolo 1.2. della PARTE SECONDA per il peso previsto almedesimo punto 1.2. della PARTE SECONDA procede inoltre ad attribuire il punteggio all’offerta di “tempo” moltiplicando ilcoefficiente ottenuto da ciascuna offerta ai sensi dell’articolo 1.2, lettera b) della PARTE SECONDA per il peso previsto almedesimo punto 1.2. lettera b) della PARTE SECONDA.

f) Formazione della graduatoria provvisoria:La Commissione giudicatrice, senza soluzione di continuità, procede:

1. alla somma dei punteggi già assegnati alle Offerte Tecniche con il punteggio dell’Offerta Economica e Temporale;2. alla formazione della graduatoria provvisoria per l’individuazione dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa,

utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente punto 1.;3. a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente;

g) dichiara chiusa la seduta.

4. Verbale di gara:a) tutte le operazioni sono documentate ai sensi dell’articolo 99 comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016;b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;c) i soggetti dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti, oppure i soggetti muniti di delega o procura conferita

dagli offerenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, che presenzianoall’apertura delle offerte, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;

d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte dell’offerente,se le giudica pertinenti il procedimento di gara.

5. Omissis….

6. Aggiudicazione:a) ai sensi del combinato disposto dell’articolo 32, comma 5, e dell’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la

proposta di aggiudicazione è approvata dalla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni, trascorsi i quali la proposta diaggiudicazione si intende approvata; anche prima della scadenza del predetto termine la Stazione appaltante, in assenza dicondizioni ostative, può adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva, assorbente l’approvazione della propostaaggiudicazione provvisoria;

b) ai sensi dell’articolo 32, commi 6 e 7 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’aggiudicazione definitiva è disposta in ogni caso conprovvedimento esplicito, non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso deirequisiti dell’aggiudicatario e dell’assenza di cause di esclusione, con particolare riferimento:b.1) all’assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata

(antimafia) di cui agli articoli 6 e 67, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, documentabile con le modalità di cuiall’articolo 99, comma 2-bis dello stesso decreto legislativo;

b.2) alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC);b.3) alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n.

50 del 2016;

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b.4) all’assenza di ogni altra condizione ostativa all’aggiudicazione, prevista da disposizioni normative;c) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante:

c.1) può procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti alla Parte prima, Punto2.1 PARTE PRIMA, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d’uno dei predettirequisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d’ufficio ai sensi dell’articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendol’operatore economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;

c.2) può revocare l’aggiudicazione, se accerta in Punto all’aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova,l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche aprescindere dalle verifiche già effettuate;

d) l’aggiudicazione definitiva è comunicata (Art. 76 comma 5 del DL 50/2016) all'aggiudicatario, al concorrente che segue nellagraduatoria, a tutti i candidati [rectius: a tutti gli offerenti] che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cuicandidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentareimpugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respintecon pronuncia giurisdizionale definitiva;

7. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell’aggiudicatario:a) l’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta e, in assenza di questa, entro

30 (trenta) giorni dalla conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione definitiva, a:a.1) fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni

necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesaconnessa;

a.2) ..omississ...a.3) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016;a.4) munirsi, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, di un’assicurazione contro i rischi

dell’esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la Stazione appaltante dai danni a terzi, condecorrenza dall’inizio dei lavori, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d’appalto;

a.5) se l’operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A.,S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazionecirca la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto divoto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propriadisposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assembleesocietarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187,attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardareanche le società consorziate indicate per l’esecuzione del servizio;

b) l’aggiudicatario è obbligato, entro lo stesso termine di cui alla precedente lettera a), e, in ogni caso, prima della data diconvocazione per la consegna del servizio se anteriore al predetto termine, a trasmettere alla Stazione appaltante:b.1) una dichiarazione cumulativa:

- attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuateall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e allecasse edili;

- relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicatoai lavoratori dipendenti;

- di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del decreto legislativon. 81 del 2008;

b.2) i dati necessari (esatta ragione sociale, provincia di competenza, dei numeri di codice fiscale e di partita IVA e del numeroREA), ai fini dell’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

b.3) i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte dellaStazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e«B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione

contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;

b.4) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5,primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate dicui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

b.5) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competentedi cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

b.7) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell’allegato XV, al decreto legislativon. 81 del 2008;

b.8) Per la dimostrazione dell'importo dei lavori analoghi a quelli oggetto dell'appalto eseguiti nel triennio 2013/2014/2015mediante presentazione di certificati di esecuzione/fatture (in originale o copia resa conforme) degli stessi rilasciati daicommittenti privati, dai quali risulti che i lavori/servizi sono stati regolarmente eseguiti e con buon esito; nel caso dicommittenti pubblici è sufficiente che il concorrente fornisca un elenco dettagliato con le indicazioni del committenteoggetto dell'appalto e relativo importo, la stazione appaltante provvederà d'ufficio ai controlli;

c) gli adempimenti di cui alla lettera a), punto a.5), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti:

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c.1) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa capogruppomandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell’articolo 48, commi 1, 12 e 13, deldecreto legislativo n. 50 del 2016;

c.2) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 45, comma 1, lettere b)e c), se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c.3) dalla consorziata del consorzio stabile, oppure del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, che il consorzio haindicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 48, comma 7 se il consorzio è privo di personale deputato allaesecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essereassolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esseappositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione, e preventivamentecomunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008;

c.4) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere;d) se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere

a) o b), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazioneappaltante;

e) nel caso di cui alla precedente lettera d) la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso èfatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuovaaggiudicazione.

8. Eventuale verifica delle offerte che appaiono anormalmente basse:quando ricorrono le condizioni di cui al precedente punto 1.2. lettera c) della PARTE SECONDA, le giustificazioni:a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall’offerente, anche in forma di analisi dei prezzi

unitari;b) devono essere sottoscritte dall’offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti

formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

8.1. Modalità di verifica delle giustificazioni:la verifica avviene:a) iniziando dalla prima migliore offerta, e, se questa non è adeguatamente giustificata, procedendo nella stessa maniera

progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomalain quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione dell’aggiudicazione provvisoria; in presenza di due opiù offerte uguali la verifica di queste avviene contemporaneamente; se la verifica è conclusa positivamente per tutte leofferte uguali, si procede all’aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;

b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare legiustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse edinvitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell’ambito dei criteri di cui al successivo Punto 8.2 PARTESECONDA;

c) assegnando all'offerente un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, informa scritta, delle giustificazioni;

d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendoconto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscrittoulteriori precisazioni;

e) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, informa scritta, delle precisazioni;

f) la Stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli elementi costitutividell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;

g) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo dialmeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;

h) la Stazione appaltante può escludere l’offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall’audizione dell’offerente se questi:h.1) non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);h.2) non presenta le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e);h.3) non si presenta all’ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g);

i) fuori dai casi di cui alla precedente lettera h), la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementiforniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile;

j) per quanto non previsto dalla presente lettera di invito alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applical’articolo 97 del D.Lgs 50/2016.

8.2. Contenuto delle giustificazioni: a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:

a.1) l'economia del procedimento del servizio; a.2) le soluzioni tecniche adottate; a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire il servizio;a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l’offerente dimostri che il predetto aiuto è stato

concesso legittimamente, ai sensi dell’articolo 97, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l’offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori in

appalto, fermo restando che non sono ammesse:b.1) in relazione agli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al Punto 7, numero 2), delle

Premesse, per i quali non è ammesso ribasso d'asta;b.2) basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono

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inferiori ai prezzi proposti dall’offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari alla quota di utile dichiarata daquest’ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;

b.3) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezziproposti dall’offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20 per cento;

b.4) se basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro voltapalesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti nonsiano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;

b.5) se contraddicono in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l’offerta oppure ne costituiscono di fatto unamodifica, anche parziale;

c) non sono altresì ammesse le giustificazioni: c.1) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse

alle singole lavorazioni, nonché dei relativi costi a carico dell’impresa, non contemplati tra gli oneri per l’attuazione delpiano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b), punto b.1);

c.2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque inmisura oggettivamente del tutto irragionevole;

c.3) che, in relazione all’utile d’impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque inmisura irrilevante da far presumere che l’appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendanoinaffidabile l’offerta;

d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell’offerta e secondo l’autonoma valutazione dell’offerente, possono odevono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l’offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;d.3) ai materiali: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; subcontratti di fornitura,

fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b); se è fatto riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione daprocedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione;

d.4) mezzi d’opera, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costianaloghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei montaggi e smontaggi, delle manutenzioni eriparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;

d.5) trasporti: tutti i prezzi offerti dovranno tenere conto dei costi di trasporto dal magazzino dell’offerente, o dei suoifornitori, fino al cantiere, nonché, per i materiali di risulta da allontanare dal cantiere, da quest’ultimo ai siti autorizzati alconferimento;

d.6) spese generali e costi indiretti di cantiere: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglioanalitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:- direzione centrale dell’impresa;- gestione e direzione del cantiere:- personale impiegatizio e tecnico di commessa;- eventuale trasporto, vitto e alloggio delle maestranze;- imposte e tasse;- oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l’incasso delle fatturazioni relative

agli stati di avanzamento;- garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;- ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;

d.7) utile d’impresa;d.8) oneri di sicurezza aziendali propri dell’impresa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 97, comma 5 lettera c) del

decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell’articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, purché ne sia

garantita e dimostrata la congruità;

e) con riferimento al costo del personale, le giustificazioni:e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla

legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall’impresa, comprese le voci retributive previste dai contrattiintegrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);

e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali e analoghi, comprese leCasse edili, previsti dalla legge o dai stessi contratti di cui al punto e.1);

e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contrattiterritoriali di pertinenza.

e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamenteeccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d’opera o della squadra ritenuteoggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall’utilizzo di tecnologie particolari o innovativeadeguatamente dimostrate.

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PARTE TERZADOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:a) tutte le dichiarazioni richieste:

a.1) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante(rappresentante legale dell’offerente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l’offerente stesso);

a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; perciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni sufogli distinti;

a.3) devono essere sottoscritte dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, impreseausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza, mediante firma digitale in formato elettronico;

a.4) omissis ;b) ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti

e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo Punto 2 PARTE TERZA, che ilconcorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previstele particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative al concorrente medesimo; la corretta compilazione dei predetti modelliesaurisce tutte le obbligazioni dichiarative del concorrente;

c) ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell’interesse proprio del dichiarante possonoriguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;

d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti ealle condizioni di cui all’articolo 83 comma 9 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

e) alla documentazione degli offerenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 83 comma 3, 90, comma 8, e 49 del decretolegislativo n. 50 del 2016;

f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente daqueste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19del d.P.R. n. 445 del 2000;

g) le comunicazioni della Stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dalla presente lettera di invito, si intendonovalidamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della Parte prima, Punto2, lettera i), mediante una qualunque delle modalità ammesse dall’articolo Art. 40. (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazioneelettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione) del decreto legislativo n. 50 del 2016; in caso di raggruppamentitemporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatariocapogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione:a) ai sensi dell’articolo 75 del decreto legislativo n. 50 del 2016 tutte le comunicazioni, chiarimenti e scambio di informazioni tra

stazione appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate e rese tramite il PORTALEMEPA WWW.ACQUISTINRETEPA.IT nella sezione COMUNICAZIONE CON I FORNITORI, in ogni caso entro il termine perentorio del:

giorno: LUNEDI’ data: 30/07/2016 ora: 12.00

a) se le richieste pervengono in tempo utile entro il termine di cui sopra, la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro isuccessivi 2 (due) giorni feriali;

d) ai sensi dell’articolo 75 (del decreto legislativo n. 50 del 2016) il progetto, completo del Capitolato Speciale d’appalto, dell’Elencoprezzi unitari, del D.U.V.R.I., della Relazione, del Quadro economico, del Cronoprogramma, della Modulistica attività, dell'ElencoTavole grafiche e delle Tavole grafiche, è allegato su supporto informatico alla presente lettera di invito.

3. Informazioni e disposizioni finalia) computo dei termini: tutti i termini previsti dalla presente lettera di invito, ove non diversamente specificato, sono calcolati e

determinati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;b) supplente: ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di fallimento, di liquidazione

coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzionedel contratto ai sensi dell’articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decretolegislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto: - sono interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa

graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento delcompletamento delle prestazioni;

- l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offertaammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;

- l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatarioin sede in offerta.

c) controversie: tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario aisensi rispettivamente degli articoli 208 e 205 del decreto legislativo n. 50 del 2016, se non risolte, sono deferite alla competenzadell’Autorità giudiziaria del Foro di Bologna, con esclusione della competenza arbitrale;

d) trattamento dati personali: ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cuiconferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:d.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il responsabile del Servizio Manutenzione afferente l'Area Cura Territorio

nella persona del geom. Dino Turatti;

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d.2) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, allecondizioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;

d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a),del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, medianteprocedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare deltrattamento;

d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decretolegislativo n. 106 del 2003, con provvedimento dell’Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n.12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di garae l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato a conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;

d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono ilprocedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetticui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

d.6) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del predetto decreto legislativo n.196 del 2003;

e) procedure di ricorso: contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al TribunaleAmministrativo Regionale (T.A.R.) dell'Emilia Romagna, sede/sezione di Bologna, con le seguenti precisazioni:e.1) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno

dei contro interessati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;e.2) il termine per la notificazione del ricorso decorre dal ricevimento:

- della presente lettera di invito per cause che ostano alla partecipazione;- della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi;- della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi dall’aggiudicatario;

e.3) la notificazione deve essere preceduta da un’informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale il concorrentecomunica l’intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l’informativa non interrompe itermini di cui al precedente punto e.1); l’assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma puòessere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell’imputazione delle spese e di quantificazione del dannorisarcibile;

e.4) per i soggetti diversi dai concorrenti sono fatti salvi i termini di cui all’articolo 120, comma 2, del decreto legislativo n. 104del 2010;

f) accesso agli atti: l’accesso agli atti di gara è consentito nei modi e nei tempi di cui all’art. 53 del decreto legislativo 50 del 18aprile 2016 (codice appalti) e gli articoli 22 (comma 1 e 3) e 24 (comma 3) della legge 241 del 7 agosto 1990 (nuove norme inmateria di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);f.1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della procedura

anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;f.2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l’approvazione della proposta di

aggiudicazione definitiva o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione provvisoria, per quanto attienei verbali di gara e le offerte concorrenti;

g) norme richiamate: fanno parte integrante della presente lettera di invito e del successivo contratto d’appalto:g.1) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;g.2) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per le parti ora vigenti);g.3) il capitolato generale d’appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal

Capitolato speciale d’appalto;h) riserva di aggiudicazione: la Stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara,

senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro;i) tutte le comunicazioni, chiarimenti e scambio di informazioni tra stazione appaltante ed operatori economici si intendono

validamente ed efficacemente effettuate e rese tramite il PORTALE MEPA WWW.ACQUISTINRETEPA.IT nella sezioneCOMUNICAZIONE CON I FORNITORI.

l) Gli adempimenti previsti dall'art. 98 del DL 50/2016 sono assolti anche mediante pubblicazione sul sito internethhttp://www.comune.valsamoggia.bo.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara;

Il Responsabile del procedimento è il geom. Dino Turatti, Servizio Manutenzioni, Area Cura Territorio (e-mail:[email protected] - tel.: 051/836411 - fax: 051/836440).

IL RESPONSABILE DELL'AREA CURA TERRITORIOgeom. Dino Turatti

documento firmato digitalmente

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Allegati: modelli per la partecipazione:(art. 48, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000 )

A) Modello A.1.0 - Dichiarazione possesso dei requisiti di partecipazione dell’offerente;

B) Modello A.1.1 – Dichiarazione art. 80, comma1, 2 e 5 D.Lgs 50/2016 resa singolarmente da tutti i soggetti;

C) Modello A.1.2 – Dichiarazione art. 80, comma1, 2 e 5 D.Lgs 50/2016 resa dal Legale Rappresentate resa per se e per gli altri soggetti;

D) Modello A.1.3 – Dichiarazione possesso dei requisiti di partecipazione dell’offerente dell’impresa Consorziata;

E) Modello A.1.4 – Dichiarazione possesso dei requisiti di partecipazione dell’impresa Ausiliaria;

F) Modello A.1.5 – Dichiarazione assenza cause ostative ai sensi dell’art. 67 e 84 del D.lgs 159/2011;

G) 01_Relazione

H) 02_Capitolato speciale d'appalto

I) 03_Quadro economico

J) 04_Cronoprogramma

K) 05_Modulistica attività

L) 06_Elenco Prezzi

M) 07_Elenco Tavole grafiche

N) 07_Tavole grafiche

O) 08_Schema Duvri

P) 10_Computo metrico

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i La sede fisica della “Centrale operativa” sarà indicata dall’Appaltatore e deve trovarsi obbligatoriamente all’interno del territorio Comunale diValsamoggia, possibilmente vicina alla sede Municipale;

ii Dei quali n. 11 con catene montate per la zona ex municipalità di Savigno e n. 1 mezzo con lama in gomma per le operazioni da svolgere nelcapoluogo di Valsamoggia (loc. Bazzano);

iii Di cui una con lama in gomma;


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