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Votazione popolare 7 marzo 2021 Iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso» Primo oggetto Legge federale sui servizi d’identificazione elettronica (Legge sull’Ie) Secondo oggetto Accordo di partenariato economico con l’Indonesia Terzo oggetto
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Votazione popolare 7 marzo 2021 - Federal CouncilVotazione popolare 7 marzo 2021 Iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso» Primo oggetto Legge federale

Mar 23, 2021

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Votazione popolare 7 marzo 2021

Iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso»

Primo oggetto

Legge federale sui servizi d’identificazione elettronica (Legge sull’Ie)

Secondo oggetto

Accordo di partenariato economico con l’Indonesia

Terzo oggetto

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Iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso»

In breve 4 – 5In dettaglio 10Gli argomenti 14Il testo in votazione 18

Legge federale sui servizi d’identificazione elettronica(Legge sull’Ie)

In breve 6 – 7In dettaglio 20Gli argomenti 24Il testo in votazione 28

Accordo di partenariato economico con l’Indonesia

In breve 8 – 9In dettaglio 44Gli argomenti 50Il testo in votazione 54

Primo oggetto

Secondo oggetto

Terzo oggetto

I video dellavotazione:

admin.ch/video-it

L’applicazionesulle votazioni:

VoteInfo

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Iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso»

4 Primo oggetto: Divieto di dissimulare il proprio viso

In dettaglio 10Gli argomenti 14Il testo in votazione 18

Da anni in Svizzera la questione del divieto di dissimulare il proprio viso fa discutere. Il Consiglio federale e il Parlamento si sono sempre espressi contro un divieto nazionale. A livello cantonale, San Gallo e Ticino hanno già introdotto un simile divieto, mentre altri Cantoni hanno deciso di non farlo. In numerosi Cantoni esiste il divieto di coprirsi il viso in caso di manifestazioni.

L’iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso» chiede che in Svizzera nessuno possa dissimulare il proprio volto. Tale norma sarebbe applicabile in tutti i luoghi accessibili al pubblico come ad esempio per strada, negli uffici amministrativi e nei trasporti pubblici, negli stadi di calcio, nei ristoranti, nei negozi o all’aperto nella natura. Sono previste eccezioni unicamente per i luoghi di culto e per motivi inerenti alla salute, alla sicurezza, alle condizioni climatiche e alle usanze locali. Sono escluse ulteriori eccezioni ad esempio per le turiste che indossano il velo integrale.

--

-

Il Consiglio federale e il Parlamento ritengono che l’iniziativa ponga esigenze eccessive e propongono un controprogetto indiretto. Questo prevede l’obbligo di mostrare il proprio viso al rappresentante di un’autorità nei casi necessari a verificare l’identità di una persona. Il controprogetto prevede inoltre misure volte a rafforzare i diritti delle donne. Potrà entrare in vigore solo se l’iniziativa è respinta.

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Contesto

Il progetto

Il controprogetto indiretto

In breve

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Volete accettare l’iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso»?

No

Consiglio federale e Parlamento respingono l’iniziativa. La dissimulazione del viso è un fenomeno marginale. Un divieto a livello nazionale limita il diritto dei Cantoni, nuoce al turismo e non giova alle donne toccate da questo fenomeno. Il controprogetto colma una lacuna specifica: il viso deve essere mostrato ai fini dell’identificazione.

--

admin.ch/divieto-dissimulare-viso

Sì Per il comitato la dissimulazione del viso nello spazio pub

blico è l’espressione della sottomissione della donna; non è compatibile con la coesistenza in libertà. È pertanto necessario introdurre un divieto di questo tipo. L’iniziativa intende proibire anche la dissimulazione del viso per motivi criminali e distruttivi.

-

divieto-dissimulazione-del-viso.ch

77 sì 113 no

7 astensioni

7 sì 36 no

2 astensioni

La domanda che figura sulla scheda

Raccomandazione del Consiglio federale e del Parlamento

Raccomandazionedel comitato d’iniziativa

Il voto del Consiglio nazionale

Il voto del Consiglio degli Stati

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Legge federale sui servizi d’identificazione elettronica (Legge sull’Ie)

6 Secondo oggetto: Legge sull’Ie

In dettaglio 20Gli argomenti 24Il testo in votazione 28

Per acquistare merci o fruire di servizi in Internet è di norma necessario identificarsi. Per farlo sono oggi previste diverse procedure, spesso comprendenti un profilo utente e una parola d’ordine. Nessuna di queste procedure è tuttavia disciplinata da una legge o può contare sul fatto che la Confederazione ne garantisca la sicurezza e l’affidabilità. Il Consiglio federale e il Parlamento hanno perciò elaborato una legge che disciplina l’identità elettronica riconosciuta dalla Confederazione, la cosiddetta Ie. Contro la legge è stato chiesto il referendum.

-

La nuova legge sull’Ie stabilisce la procedura con cui le persone possono essere identificate con certezza in Internet, affinché possano acquistare merci e fruire di servizi in linea in modo semplice e sicuro; ad esempio aprire un conto bancario o richiedere un documento ufficiale. L’Ie non è obbligatoria. Per ottenerla occorre richiederla a uno dei fornitori di identità riconosciuti dalla Confederazione. Questi inoltra la domanda alla Confederazione perché verifichi l’identità del richiedente e dia il via libera al rilascio dell’Ie. La realizzazione tecnica dell’Ie è delegata ai fornitori di identità, vale a dire aziende, Cantoni o Comuni. Essi sottostanno a un controllo costante della Confederazione. Come ogni procedura d’identificazione, il rilascio e l’utilizzo dell’Ie comportano il tratta mento di dati personali. La nuova legge prevede per tanto disposizioni particolarmente severe a tutela dei dati.

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Contesto

Il progetto

In breve

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77

Volete accettare la legge federale del 27 settembre 2019 sui servizi d’identificazione elettronica (Legge sull’Ie, LSIe)?

Sì Molte operazioni e transazioni si svolgono oggi in Inter

net. È perciò importante che anche nella rete possiamo identi fi-carci in modo sicuro. La legge adottata dal Consiglio federale e dal Parlamento istituisce a tale scopo un’identità elettronica sem plice, sicura e riconosciuta dalla Confederazione.

-

admin.ch/legge-ie

No Secondo il comitato la nuova legge comporta la commer

cializzazione di un documento ufficiale, il cui rilascio è affidato a soggetti privati. Aziende come banche o assicurazioni si ritroverebbero così a gestire i dati sensibili dei cittadini. Il rilascio dei documenti d’identità deve restare di competenza dello Stato.

-

-

passaporto-digitale.ch

144 sì 51 no

2 astensioni

35 sì 2 no

8 astensioni

La domanda che figura sulla scheda

Raccomandazione del Consiglio federale e del Parlamento

Raccomandazione del comitato referendario

Il voto del Consiglio nazionale

Il voto del Consiglio degli Stati

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Accordo di partenariato economico con l’Indonesia

8 Terzo oggetto: Accordo con l’Indonesia

In dettaglio 44Gli argomenti 50Il testo in votazione 54

Le imprese svizzere dipendono dalle esportazioni e da relazioni economiche affidabili. Per garantire e migliorare l’accesso ai mercati esteri, la Svizzera intrattiene un’ampia rete di accordi con Paesi partner. Oggi il commercio con l’Indonesia, quarto Paese al mondo per numero di abitanti, è ostacolato da dazi elevati e altre barriere commerciali. La Svizzera ha pertanto negoziato un accordo anche con l’Indonesia, contro il quale è stato chiesto il referendum. È in particolare criticata la prevista riduzione, a determinate condizioni, dei dazi doganali sull’olio di palma.

-

-

L’Accordo prevede che tutti i principali prodotti svizzeri possano essere esportati in Indonesia senza essere gravati da dazi, permettendo così alle nostre imprese di accedere al mercato indonesiano in piena crescita a condizioni almeno equivalenti a quelle della concorrenza estera. Dal canto suo, la Svizzera abolisce i dazi doganali sui prodotti industriali indonesiani. Sui prodotti agricoli, invece, i dazi sono solo parzialmente ridotti, allo scopo di tutelare l’agricoltura nazionale. L’Indonesia e la Svizzera si impegnano a promuovere un commercio compatibile con i principi dello sviluppo sostenibile. Le riduzioni tariffarie concesse per l’importazione di olio di palma indonesiano si applicano a un quantitativo limitato. Chi vuole importare olio di palma indonesiano deve inoltre dimostrare che la produzione rispetta determinati requisiti ambientali e sociali.

- -

-

-

Contesto

Il progetto

In breve

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Volete accettare il decreto federale del 20 dicembre 2019 che approva l’Accordo di partenariato economico globale tra gli Stati dell’AELS e l’Indonesia?

Sì Per il Consiglio federale e il Parlamento si tratta di un

accordo importante ed equilibrato, che tiene conto degli interessi economici di entrambi i Paesi nonché degli obiettivi legati allo sviluppo sostenibile. Solo l’olio di palma sostenibile potrà essere importato a condizioni preferenziali.

admin.ch/accordo-indonesia

No Il comitato ritiene che la promessa di sostenibilità formu

lata dall’Accordo potrà difficilmente essere mantenuta perché mancano controlli e sanzioni efficaci. L’olio di palma a basso costo provoca la distruzione della foresta vergine e in Svizzera fa concorrenza alle colture indigene, per esempio di olio di girasole o di colza.

-

stop-olio-di-palma.ch

119 sì 56 no

21 astensioni

34 sì 8 no

2 astensioni

La domanda che figura sulla scheda

Raccomandazione del Consiglio federale e del Parlamento

Raccomandazione del comitato referendario

Il voto del Consiglio nazionale

Il voto del Consiglio degli Stati

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10 Primo oggetto: Divieto di dissimulare il proprio viso

Iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso»

In dettaglio

Gli argomenti del comitato d’iniziativa 14Gli argomenti del Consiglio federale e del Parlamento 16Il testo in votazione 18

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Non esiste attualmente un divieto nazionale di dissimulare il proprio viso. Negli scorsi anni il Consiglio federale e il Parlamento vi si sono ripetutamente opposti. In Svizzera spetta ai Cantoni disciplinare la fruizione dello spazio pubblico. Possono pertanto anche vietare l’uso di indumenti che nascondono il viso (ad es. burqa, niqab). I Cantoni Ticino e San Gallo lo hanno fatto. Altri, come Zurigo, Svitto o Glarona si sono espressi contro tale misura. In 15 Cantoni è in vigore il divieto di coprirsi il viso in occasione di manifestazioni e eventi sportivi.

- Attualmente la competenza è dei Cantoni

Cantoni con un divieto di dissimulare il viso

Cantoni con un divieto di coprirsi il viso in occasione di manifestazioni e/o eventi sportivi

Cantoni senza norme specifiche

Divieto cantonale di dissimulare il viso

BS

FRVD

GE

BE

VS

NE

GR

GL

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OWNW

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SZ

ZG

AGBL

SOJU

ZH

SH

TG

AR

LU

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12 Primo oggetto: Divieto di dissimulare il proprio viso

Dissimulare il viso può già oggi avere conseguenze. Se il velo integrale è segno di un’insufficiente integrazione, le autorità possono negare il rilascio del permesso di dimora o di domicilio come pure la naturalizzazione. Inoltre è reato costringere una persona a dissimulare il proprio viso. Secondo il diritto svizzero si tratta di coazione.

-

L’iniziativa chiede di vietare la dissimulazione del viso in tutti i luoghi accessibili al pubblico: per strada, negli uffici e nei trasporti pubblici, negli stadi di calcio, nei ristoranti e nei negozi o all’aperto nella natura. Oltre alla fattispecie della coazione iscritta nel Codice penale, l’iniziativa vuole che la Costituzione sancisca che nessuno può obbligare una persona a dissimulare il viso a causa del suo sesso.

L’iniziativa stabilisce in modo esaustivo le eccezioni a questo divieto: è possibile dissimulare il proprio viso nei luoghi di culto, per motivi inerenti alla sicurezza o alla salute (ad es. il casco da motociclista o la mascherina igienica), alle condizioni climatiche (ad es. la sciarpa) o a un’usanza locale (ad es. il costume di carnevale). Sono escluse ulteriori eccezioni, ad esempio per le turiste che indossano il velo integrale.

-

Attuali conseguenze della dissimulazione del viso

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L’iniziativa chiede un divieto nazionale

Eccezioni

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Il controprogetto indiretto

Il Consiglio federale e il Parlamento hanno adottato un controprogetto indiretto poiché considerano l’iniziativa eccessiva. Il controprogetto colma una lacuna specifica nel diritto federale: obbliga una persona a mostrare il proprio viso al rappresentante di un’autorità ai fini dell’identificazione, come ad esempio negli uffici amministrativi e nei trasporti pubblici. Chi si rifiuta è punito con la multa. A tali persone le autorità possono anche rifiutare una determinata prestazione. Con il controprogetto il Consiglio federale e il Parlamento intendono inoltre rafforzare i diritti delle donne mediante modifiche di legge mirate nell’ambito dell’integrazione, della parità e della cooperazione allo sviluppo. La Confederazione potrà così sostenere programmi di promozione specifici e quindi contribuire alla parità dei sessi. Il controprogetto entra in vigore se l’iniziativa è respinta e sempre che non sia contestato mediante referendum.

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14 Primo oggetto: Divieto di dissimulare il proprio viso

La nostra iniziativa riguarda questioni centrali per il vivere insieme: in Svizzera vogliamo autorizzare la dissimulazione del viso, simbolo della sottomissione della donna? Vogliamo permettere ai teppisti di nascondere il proprio viso per aggredire gli altri? Noi diciamo: no! L’esperienza ticinese e all’estero ha dato ottimi risultati in merito al divieto di dissimulare il viso in pubblico. Molte turiste arabe sarebbero ben felici di liberarsi delle loro «prigioni di stoffa» qui da noi!

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-

Negli Stati che hanno conosciuto l’Illuminismo come la Svizzera le persone libere, donne e uomini, si guardano in faccia quando si parlano. La dissimulazione del viso nello spazio pubblico non è compatibile con la coesistenza in libertà: i nostri valori vengono calpestati se nella nostra società non si permette più alle donne di essere riconosciute nella propria individualità.

Che le donne, proprio come gli uomini, mostrino sempre il proprio volto in pubblico è un elementare principio della parità di diritto. In tutto il mondo le donne lottano per questa libertà e anche a costo di grandi sacrifici cercano di sfuggire all’obbligo di dissimulare il viso e di sottomettersi. Ridurre ironicamente il divieto di dissimulare il viso a una «norma sull’abbigliamento» è una beffa ai danni di tutte le donne che subiscono le derive di un Islam radicale.

La nostra iniziativa intende proibire in modo esplicito anche la dissimulazione del viso per motivi criminali e distruttivi. Un tale divieto su scala nazionale crea certezza del diritto: gli organi di sicurezza ricevono il giusto sostegno e dispongono del mandato di procedere in modo conseguente contro i criminali che si coprono il volto.

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Gli Comitato d’iniziativaargomenti

Le persone libere mostrano il viso

Principio della parità di diritto

Per la sicurezza e l’ordine

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In una sentenza del 2014, la Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) ha stabilito che il divieto di portare il burqa e il niqab in pubblico è proporzionato e non viola la libertà di religione o di opinione. Burqa e niqab non sono menzionati nel Corano; non c’è da meravigliarsi che la maggior parte dei musulmani rifiuti il velo integrale proprio come la maggioranza dei non musulmani.

Per contenere la pandemia di COVID-19, Confederazione e Cantoni hanno decretato l’obbligo di portare la mascherina in luoghi specifici. Tale misura temporanea non incide affatto sulla nostra iniziativa. Il testo prevede infatti eccezioni per motivi inerenti alla salute, alla sicurezza, alle condizioni climatiche (ad es. gli sport invernali) e alle usanze locali (carnevale, usanze popolari).

Per tutte queste ragioni, il comitato d’iniziativa raccomanda di votare:

-

Sì divieto-dissimulazione-del-viso.ch

Nessun conflitto con la libertà di religione e di opinione

La COVID-19 non incide sull’iniziativa

Raccomandazione del comitato d’iniziativa

Il comitato d’iniziativa è l’autore del testo di queste due pagine. In quanto tale è responsabile del suo contenuto e delle scelte lessicali.

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Il Consiglio federale riconosce che il velo integrale può causare un certo disagio; vietarlo a livello nazionale è tuttavia eccessivo. In Svizzera la dissimulazione del viso è un fenomeno marginale. L’iniziativa è inoltre un’ingerenza nella competenza dei Cantoni. Il Consiglio federale e il Parlamento propongono un controprogetto indiretto che colma una lacuna specifica, obbligando le persone a mostrare il proprio viso al rappresentante di un’autorità ai fini dell’identificazione. Il Consiglio federale e il Parlamento respingono l’iniziativa, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

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-

Le donne che si coprono completamente il viso possono causare un certo disagio, ma in Svizzera si vedono raramente. Si tratta principalmente di turiste che soggiornano solo temporaneamente nel nostro Paese. Un divieto a livello nazionale sarebbe quindi eccessivo.

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I Cantoni possono emanare disposizioni specifiche se ritengono necessario intervenire. Il Consiglio federale e il Parlamento intendono mantenere il comprovato principio secondo cui i Cantoni decidono autonomamente se vogliono vietare la dissimulazione del viso, visto che conoscono perfettamente gli interessi della propria popolazione. In questo modo ogni Cantone può ad esempio definire a seconda delle proprie esigenze le regole applicabili alle turiste che indossano il velo integrale. Inoltre, un divieto nazionale non fornirebbe una soluzione uniforme come promesso dagli autori dell’iniziativa: le differenti norme di esecuzione cantonali potrebbero creare un sistema disomogeneo, ad esempio per quanto concerne l’ammon-tare delle multe.

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L’iniziativa promette di poter contrastare la sottomissione delle donne. L’introduzione di un divieto di dissimulare il proprio viso non rafforza tuttavia la posizione delle donne velate; al contrario potrebbe causare l’esclusione di queste ultime dalla vita pubblica.

-

Gli Consiglio federale e Parlamentoargomenti

Il velo integrale è un fenomeno marginale

Tutelare la competenzacantonale

Un divieto è controproducente

Primo oggetto: Divieto di dissimulare il proprio viso

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Già oggi il velo integrale può avere conseguenze giuridiche. Se è segno di un’insufficiente integrazione, le autorità possono rifiutare il rilascio del permesso di dimora o di domicilio come pure la naturalizzazione. Secondo il diritto svizzero è inoltre penalmente punibile chi costringe una donna a dissimulare il proprio viso. Un’ulteriore disposizione nella Costituzione federale avrebbe soltanto un significato simbolico.

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-

-

Il Consiglio federale e il Parlamento sono consapevoli del fatto che la dissimulazione del viso possa talvolta creare problemi concreti. Il controprogetto indiretto permette di reagire in modo mirato. L’iniziativa prevede una soluzione troppo rigida e inutile per tutta la Svizzera. Il controprogetto rispetta invece il comprovato principio della competenza cantonale.

-

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l’iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso».

No admin.ch/divieto-dissimulare-viso

Dissimulare il viso può già avere conseguenze

Il controprogetto risolve i problemi in modo mirato

Raccomandazione del Consiglio federale e del Parlamento

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18 Primo oggetto: Divieto di dissimulare il proprio viso

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l’iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso», depositata il 15 settembre 20172; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 marzo 20193, decreta:

Art. 1 1 L’iniziativa popolare del 15 settembre 2017 «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni. 2 L’iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 10a Divieto di dissimulare il proprio viso 1 Nessuno può dissimulare il proprio viso negli spazi pubblici né nei luoghi accessibili al pubblico o nei quali sono fornite prestazioni in linea di massima accessibili a ognuno; il divieto non si applica ai luoghi di culto.

-

2 Nessuno può obbligare una persona a dissimulare il viso a causa del suo sesso. 3 La legge prevede eccezioni. Queste possono essere giustificate esclusivamente da motivi inerenti alla salute, alla sicurezza, alle condizioni climatiche e alle usanze locali.

Art. 197 n. 124

12. Disposizione transitoria dell’art. 10a (Divieto di dissimulare il proprio viso) La legislazione d’esecuzione relativa all’articolo 10a è elaborata entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.

Il testo in votazione Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso»del 19 giugno 2020

§

1 RS 101 2 FF 2017 5515 3 FF 2019 2519 4 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla

Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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Art. 2 L’Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l’iniziativa. §

19

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20 Secondo oggetto: Legge sull’Ie

Legge federale sui servizi d’identificazione elettronica (Legge sull’Ie)

In dettaglio

Gli argomenti del comitato referendario 24Gli argomenti del Consiglio federale e del Parlamento 26Il testo in votazione 28

Anche in Svizzera Internet ha modificato le abitudini e le esigenze delle persone e delle imprese. L’acquisto in linea di merci e servizi continua a crescere, e anche le autorità stanno sempre più ampliando l’offerta di servizi via Internet. Per molte di queste operazioni è indispensabile che entrambe le parti in causa possano essere certe dell’identità dell’interlocutore e che i dati siano adeguatamente protetti.

-

In Svizzera non esiste una procedura stabilita per legge e riconosciuta dalla Confederazione che permetta di accertare l’identità delle persone che fruiscono di servizi in linea. Per consentire agli utenti di potersi identificare in modo semplice e sicuro, il Consiglio federale e il Parlamento hanno perciò deciso di istituire un’identità elettronica riconosciuta dalla Confederazione, la cosiddetta «Ie».

-

Contesto

Stabilita per legge e riconosciuta dalla Confederazione

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Grazie all’Ie sarà possibile acquistare merci e fruire di servizi in linea in modo semplice e sicuro: senza doversi sottoporre a macchinose procedure d’identificazione o doversi presentare di persona, si potrà così sottoscrivere un abbonamento di telefonia mobile, aprire un conto bancario o ordinare un estratto del registro delle esecuzioni. L’Ie ha inoltre il pregio di poter ridurre il numero delle parole d’ordine con cui siamo oggi alle prese.

-

-

Poiché contiene dati verificati quali cognome, nome e data di nascita del titolare, l’Ie permette di stabilire con certezza che una persona è realmente quella che afferma di essere in Internet.

Per ottenere l’Ie occorre rivolgersi a uno dei fornitori di identità riconosciuti dalla Confederazione, il quale inoltra la richiesta a quest’ultima. Facendo capo ai registri pubblici esistenti, la Confederazione verifica quindi la correttezza dei dati forniti dal richiedente prima di dare il via libera al rilascio dell’Ie. A condizione che l’interessato vi abbia acconsentito, la Confederazione trasmette al fornitore di identità soltanto i dati assolutamente necessari.

La realizzazione tecnica dell’Ie è affidata ai fornitori di identità: questi hanno il compito di garantire che l’Ie possa essere utilizzata per identificare con certezza gli utenti in Internet, ad esempio per il tramite di un’applicazione per il cellulare.

-

I vantaggi dell’Ie

Identificazione univoca

Responsabilità della Confederazione

Realizzazione tecnica

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22 Secondo oggetto: Legge sull’Ie

Nessuno è obbligato ad avere un’Ie. La legge non prevede l’obbligo di fare tutto in rete. Chi intende fare acquisti in linea potrà continuare a farlo anche senza Ie: se per effettuare una transazione in rete non è indispensabile determinare con certezza l’identità dell’interlocutore, l’Ie non è infatti necessaria. L’Ie rende tuttavia più sicure e semplici le operazioni in rete.

-

-

Come funziona l’Ie?

Quattro i soggetti coinvolti

– richiede l’Ie a un fornitore di Ie

– conferma la propria identità alla Confederazione

– utilizza l’Ie in Internet

L’utente

– verifica l’Ie con il fornitore di Ie– consegna merci e fornisce servizi

Il gestore di servizi in linea

– riceve i dati e il via libera dalla Confederazione

– mette i dati a

disposizione dei gestori di servizi in linea

Il fornitore di Ie

La Confederazione

– riconosce e controlla i fornitori di Ie– verifica l’identità dell’utente– dà il via libera ai fornitori di Ie– comunica solo i dati assolutamente necessari

L’Ie non è obbligatoria

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La legge sull’Ie tutela i dati più di quanto non faccia la legge sulla protezione dei dati. I dati possono infatti essere comunicati unicamente con il consenso esplicito del titolare dell’Ie. Dal canto loro, i fornitori di identità possono utilizzare i dati soltanto a fini d’identificazione. Non possono impiegarli per altri scopi né comunicarli a terzi, ad esempio ai gestori di servizi in linea. Sono inoltre tenuti a memorizzare i dati in Svizzera. I sistemi Ie devono infine soddisfare requisiti di sicurezza informatica elevati, così da poter garantire in ogni momento la protezione dei dati degli utenti. I fornitori di identità non hanno comunque accesso in nessun caso ai dati detenuti dai gestori di servizi in linea, quali i dati sanitari o bancari.

La nuova legge prevede una chiara ripartizione dei compiti. Assolvendo ai suoi compiti sovrani, la Confederazione verifica in primo luogo l’identità dei richiedenti e dà il suo nullaosta al rilascio di ogni Ie. In secondo luogo, riconosce i fornitori di identità ed esercita la vigilanza sugli stessi. La realizzazione tecnica, vale a dire l’elaborazione di soluzioni concrete, è affidata invece ai fornitori di identità: si tratterà in concreto di aziende private, ma anche di Cantoni e Comuni. Grazie a questa suddivisione dei compiti, i fornitori di identità potranno adeguarsi rapidamente e con la necessaria flessibilità agli sviluppi tecnologici e alle esigenze di diverse categorie di persone. Dal canto loro, gli utenti avranno la possibilità di valutare le offerte dei vari fornitori e scegliere quella che fa al caso loro.

I fornitori di identità necessitano del riconoscimento della Confederazione e sono sottoposti alla sua vigilanza. A tale scopo il Consiglio federale istituisce la Commissione federale delle Ie (COMIe), a cui è affidato il compito di riconoscere i fornitori e i loro sistemi. Vigila inoltre costantemente sul rispetto delle disposizioni legali, ad esempio per quanto riguarda la protezione dei dati. La COMIe può ritirare il riconoscimento al fornitore di identità che abbia violato la legge.

-

Protezione dei dati

Ripartizione dei compiti tra Stato e privati

Riconoscimento e controllo indipendenti

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24 Secondo oggetto: Legge sull’Ie

Prima nella storia, la legge sull’Ie prevede la commercializzazione di un documento ufficiale, il passaporto svizzero digitale, e ne affida il rilascio a privati. Invece dell’Ufficio passaporti, saranno così le imprese – come banche ed assicurazioni – ad amministrare i dati sensibili dei cittadini. Contro questa privatizzazione si è schierata un’ampia alleanza di organizzazioni e partiti, secondo cui il rilascio dei documenti d’identità deve rimanere di competenza dello Stato e dev’essere sottoposto al controllo democratico.

-

-

L’identità elettronica (Ie) è un nuovo documento ufficiale: il passaporto svizzero digitale. Ad istituirlo è la legge federale sui servizi d’identificazione elettronica, la quale prevede che l’Ie possa essere utilizzata in Internet per comprovare l’identità del titolare. In tal senso è paragonabile alla carta d’identità o al passaporto nel mondo reale.

La commercializzazione dell’identità digitale degrada la Confederazione al rango di mero fornitore di dati. L’Ufficio federale di polizia sarebbe infatti chiamato ad istituire un apposito nuovo registro contenente i dati personali di cittadine e cittadini al solo scopo di metterli a disposizione dei grandi gruppi privati.

A differenza di quanto accade con i documenti d’identità tradizionali, ogni utilizzo dell’Ie sarà registrato da un’azienda privata e da questa memorizzato in un archivio centrale. Ciò comporta un rischio di abuso dei nostri dati. L’unico modo efficace di proteggere i dati consisterebbe nell’evitare di raccogliere dati non indispensabili.

Da sondaggi rappresentativi emerge che oltre l’80 per cento della popolazione non vuole che il passaporto digitale sia rilasciato da aziende, bensì dallo Stato, in quanto nutre poca fiducia nelle imprese private. Adottando questa legge, il Consiglio federale e il Parlamento hanno di fatto ignorato la volontà della popolazione.

Gli Comitato referendario argomenti

Il passaporto svizzero digitale

La Confederazione diventa un semplice fornitore di dati

I dati non sono protetti a dovere

La popolazione non si fida

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25

Gli anziani temono che le aziende possano obbligarli ad usare le Ie. Per questo motivo il Consiglio svizzero degli anziani, l’Associazione svizzera degli anziani e la Federazione delle associazioni dei pensionati e d’autoaiuto in Svizzera si oppongono alla legge.

-

Otto Cantoni sono contrari alla legge perché ritengono che il rilascio dei documenti d’identità rientri fra i compiti essenziali dello Stato. Il Cantone di Sciaffusa e la Città di Zugo rilasciano del resto già una propria Ie. La Confederazione potrebbe senza problemi fare altrettanto, tanto più che anche il Principato del Liechtenstein vi è riuscito nel giro di appena un anno.

Per tutte queste ragioni, il comitato referendario raccomanda di votare:

-

No passaporto-digitale.ch

Opposizione da parte di associazioni della terza età

Otto Cantoni dicono no

Raccomandazionedel comitato referendario

Il comitato referendario è l’autore del testo di queste due pagine. In quanto tale è responsabile del suo contenuto e delle scelte lessicali.

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26

Internet fa parte della nostra quotidianità. Anche in rete è a volte necessario poter determinare con certezza l’identità dell’utente. Per farlo non si può prescindere da una procedura che garantisca sia la correttezza dell’identificazione sia la protezione dei dati. Disciplinata da una legge federale, regolata e riconosciuta dalla Confederazione, l’Ie concorrerà a semplificare i contatti con le autorità e a rendere più efficienti e sicure le operazioni in Internet. A trarne beneficio saranno tutti quanti: la popolazione, le autorità e le aziende. Il Consiglio federale e il Parlamento sostengono il progetto in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

-

--

Oggi per identificarsi si può far capo a diversi sistemi – nessuno dei quali è però riconosciuto dalla Confederazione. Con l’istituzione di un’Ie svizzera si colma finalmente questa lacuna. Grazie alla verifica dell’identità da parte della Confederazione e alla protezione dei dati rafforzata, gli utenti potranno acquistare in modo semplice e sicuro merci e servizi in Internet e saranno maggiormente protetti contro gli abusi e le truffe. Inoltre, non si avrà più a che fare con un numero eccessivo di parole d’ordine e si potrà fare a meno di macchinosi sistemi di registrazione. L’Ie non è un documento d’identità e non ha nulla a che vedere con il passaporto svizzero o la carta d’identità.

--

-

Numerosi Stati prevedono già un’Ie. La Svizzera non è però fra questi. Nell’economia e nella società si fa quindi sempre più pressante l’esigenza di un’Ie, poiché questa permette di ampliare l’offerta di servizi in Internet. Anche la maggioranza dei Cantoni sostiene la nuova legge.

Gli Consiglio federale e Parlamento argomenti

Semplice e sicura

La necessità di una nuova legge

Secondo oggetto: Legge sull’Ie

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27

Il Consiglio federale e il Parlamento hanno optato per una soluzione al passo coi tempi, contraddistinta da una chiara suddivisione dei compiti. La Confederazione conserva i propri compiti sovrani: verifica l’identità delle persone ed esercita la vigilanza sui fornitori di identità, offrendo dunque le necessarie garanzie per quanto concerne la sicurezza e l’affidabilità del sistema. Gli aspetti tecnici sono per contro demandati ad aziende, Cantoni e Comuni, il che favorirà lo sviluppo di applicazioni innovative e di facile utilizzo. Ognuno sarà dunque chiamato a fare quello che sa fare meglio.

-

La legge prevede severi obblighi di protezione dei dati. I dati personali possono essere comunicati soltanto se il titolare dell’Ie vi ha acconsentito. Possono inoltre essere comunicati unicamente i dati necessari nel caso concreto – laddove occorre proteggere i minori, ad esempio, ci si limita a confermare la maggiore età dell’interessato senza specificarne la data di nascita. Severi requisiti tecnici ed organizzativi garantiscono infine una sicurezza elevata dei sistemi informatici.

Con l’introduzione dell’Ie, in Internet molte operazioni diventano più semplici e sicure. In tal senso, la nuova legge è anche una tappa fondamentale del processo di digitalizzazione in corso in Svizzera, grazie alla quale nasceranno nuovi servizi e si apriranno nuove opportunità. La Svizzera potrà così rimettersi al passo con gli altri Paesi in questo campo.

-

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la legge federale sui servizi d’identificazione elettronica.

-

Sì admin.ch/legge-ie

Una suddivisione razionale dei compiti

La protezione dei dati è rafforzata

Una tappa fondamentale del processo di digitalizzazione

-

Raccomandazione del Consiglio federale e del Parlamento

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28 Secondo oggetto: Legge sull’Ie

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 capoverso 1, 96 capoverso 1 e 97 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° giugno 20182, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo 1 La presente legge disciplina:

a. il contenuto, il rilascio, l’utilizzo, il blocco e la revoca dei mezzi elettronici utilizzati per l’identificazione di una persona fisica riconosciuti secondo la presente legge (Ie);

b. il riconoscimento dei fornitori di servizi d’identificazione elettronica (fornitori di identità) e la vigilanza su di essi;

-

c. l’identificazione da parte dello Stato dei titolari di un’Ie e la trasmissione di dati d’identificazione personale ai fornitori di identità;

d. i diritti e gli obblighi dei titolari di un’Ie; e. i diritti e gli obblighi dei gestori di servizi con sistema Ie.

2 La presente legge ha lo scopo di: a. promuovere la sicurezza dell’identificazione nelle transazioni elettroniche

tra privati e con le autorità; b. garantire la protezione della personalità e dei diritti fondamentali delle per

sone i cui dati sono trattati; e -

c. assicurare la standardizzazione e l’interoperabilità delle Ie. 3 La legge e le ordinanze fondate su di essa rispettano il principio della neutralità tecnologica.

Art. 2 Definizioni Nella presente legge si intende per:

Il testo in votazione Legge federalesui servizi d’identificazione elettronica(Legge sull’Ie, LSIe)del 27 settembre 2019

§

1 RS 101 2 FF 2018 3305

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§

29

a. sistema Ie: sistema elettronico per il rilascio, la gestione e l’utilizzazione di Ie gestito da un fornitore di identità;

b. servizio con sistema Ie: applicazione informatica che permette ai titolari dell’Ie d’identificarsi mediante un sistema Ie.

Sezione 2: Rilascio, tipologie, contenuto, blocco e revoca di Ie

Art. 3 Condizioni personali 1 Possono richiedere un’Ie:

a. i cittadini svizzeri che al momento del rilascio sono titolari di un documento d’identità svizzero valido conformemente alla legge del 22 giugno 20013 sui documenti d’identità;

b. i cittadini stranieri: 1. che al momento del rilascio sono titolari di un documento di legittima

zione valido e riconosciuto secondo l’articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 20054 sugli stranieri e la loro integrazione o di una carta di legittimazione valida secondo la legislazione sullo Stato ospite, o

--

-

2. la cui identità, al momento del rilascio, ha potuto essere stabilita in modo attendibile grazie a una procedura speciale d’identificazione.

-

2 Il Consiglio federale definisce le procedure di verifica dei documenti d’identità dei cittadini svizzeri, nonché dei documenti di legittimazione e dell’identità dei cittadini stranieri.

Art. 4 Livelli di sicurezza 1 Sono rilasciate Ie con un livello di sicurezza basso, significativo o elevato. I livelli di sicurezza offrono le protezioni seguenti:

a. basso: riduzione del rischio di usurpazione o alterazione dell’identità; b. significativo: protezione elevata dall’usurpazione o dall’alterazione

dell’identità; c. elevato: massima protezione possibile dall’usurpazione o dall’alterazione

dell’identità. 2 I livelli di sicurezza si distinguono per:

a. il processo di rilascio dell’Ie e le regole previste per il suo utilizzo; b. la gestione del sistema Ie, in particolare l’aggiornamento dei dati d’iden

tificazione personale. -

3 Un’Ie rilasciata per un determinato livello di sicurezza può essere utilizzata anche per un livello di sicurezza inferiore.

3 RS 143.1 4 RS 142.20

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30

§

Secondo oggetto: Legge sull’Ie

4 Il Consiglio federale disciplina i livelli di sicurezza, in particolare i requisiti minimi per l’identificazione; tiene conto dello stato della tecnica.

-

Art. 5 Dati d’identificazione personale 1 L’Ie con un livello di sicurezza basso contiene i seguenti dati d’identificazione personale:

a. numero di registrazione dell’Ie; b. cognome ufficiale; c. nomi; d. data di nascita.

2 L’Ie con un livello di sicurezza significativo contiene inoltre i seguenti dati d’identificazione personale:

a. sesso; b. luogo di nascita; c. cittadinanza.

3 L’Ie con un livello di sicurezza elevato contiene inoltre l’immagine del viso registrata nel sistema d’informazione di cui all’articolo 24.

-

4 Per quanto necessario ai fini dell’adempimento dei compiti conferitigli dalla presente legge, l’Ufficio federale di polizia (fedpol) può corredare i dati d’identificazione personale di informazioni supplementari relative all’ultimo aggiornamento dei dati del sistema d’informazione di cui all’articolo 24.

--

Art. 6 Procedura di rilascio 1 Chi desidera un’Ie ne richiede il rilascio a fedpol attraverso un fornitore di identità. La verifica iniziale dell’identità richiesta può essere effettuata da un servizio responsabile del rilascio dei documenti d’identità ai sensi dell’articolo 4 della legge del 22 giugno 20015 sui documenti d’identità.

-

2 Fedpol trasmette al fornitore di identità i dati d’identificazione personale di cui all’articolo 5 se il richiedente:

a. soddisfa le condizioni personali di cui all’articolo 3; b. è stato identificato conformemente al livello di sicurezza richiesto; c. ha acconsentito alla trasmissione dei dati.

3 Fedpol verbalizza le trasmissioni dei dati effettuate in relazione alla procedura di rilascio. 4 Il fornitore di identità attribuisce i dati d’identificazione personale all’Ie e rilascia l’Ie al richiedente. 5 Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sulla procedura di rilascio, in particolare:

5 RS 143.1

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§

31

a. sul suo svolgimento; b. sui dati d’identificazione personale da utilizzare per l’identificazione.

Art. 7 Aggiornamento dei dati d’identificazione personale Il fornitore di identità aggiorna i dati d’identificazione personale che gestisce, inviando a fedpol una richiesta automatizzata basata sul numero di registrazione dell’Ie:

--

a. annualmente, per le Ie con un livello di sicurezza basso; b. trimestralmente, per le Ie con un livello di sicurezza significativo; c. settimanalmente, per le Ie con un livello di sicurezza elevato.

Art. 8 Utilizzo sistematico del numero d’assicurato per lo scambio di dati 1 Per identificare le persone nell’ambito dello scambio elettronico di dati con i registri di cui all’articolo 24 capoverso 3, fedpol utilizza sistematicamente il numero d’assicurato di cui all’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19466 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (numero d’assicurato). 2 Per identificare le persone, fedpol può rendere accessibile mediante procedura di richiamo il numero d’assicurato ai gestori di servizi con sistema Ie che sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato.

-

Art. 9 Trattamento dei dati 1 I fornitori di identità possono trattare i dati d’identificazione personale trasmessi da fedpol soltanto fino alla revoca dell’Ie e unicamente per effettuare identificazioni secondo la presente legge. 2 Per le Ie con un livello di sicurezza significativo, i fornitori di identità possono utilizzare l’immagine del viso registrata nel sistema d’informazione di cui all’articolo 24 unicamente durante la procedura di rilascio.

-

3 Le seguenti categorie di dati sono conservate separatamente, affinché la sicurezza di ciascuna di esse sia garantita anche quando sia compromessa quella di una delle altre:

a. i dati d’identificazione personale di cui all’articolo 5; b. i dati concernenti l’utilizzo dell’Ie; c. gli altri dati.

Art. 10 Sistema Ie sussidiario della Confederazione 1 Se non sono raggiunti gli scopi di cui all’articolo 1 capoverso 2:

a. il Consiglio federale può incaricare un’unità amministrativa di gestire un sistema Ie e di rilasciare Ie; o

6 RS 831.10

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32

§

Secondo oggetto: Legge sull’Ie

b. la Confederazione può acquisire partecipazioni in imprese del settore. 2 Le disposizioni sui fornitori di identità sono in tal caso applicabili all’unità amministrativa interessata.

-

Art. 11 Blocco e revoca 1 Se vi è il pericolo che terzi possano accedere a un’Ie o se viene notificato il sospetto di impiego abusivo o la perdita di un’Ie, il fornitore di identità blocca senza indugio l’Ie. Prima di procedere al blocco verifica la notifica.

-

2 Il fornitore di identità informa senza indugio il titolare dell’Ie in merito al blocco. 3 In caso di decesso del titolare dell’Ie, fedpol invalida il numero di registrazione dell’Ie. 4 Il fornitore di identità revoca le Ie contenenti tale numero. 5 Il Consiglio federale disciplina il blocco e la revoca di un’Ie.

Sezione 3: Titolari di un’Ie

Art. 12 1 Il titolare di un’Ie adotta le misure necessarie e ragionevolmente esigibili, date le circostanze, per impedire che la sua Ie sia impiegata abusivamente. 2 Se per un’applicazione informatica ai sensi dell’articolo 2 lettera b è prevista un’identificazione con un livello di sicurezza basso, tale applicazione dev’essere accessibile anche a chi è sprovvisto di un’Ie. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

Sezione 4: Fornitori di identità

Art. 13 Riconoscimento 1 I fornitori di identità che intendono rilasciare Ie secondo la presente legge necessi-tano del riconoscimento della Commissione federale delle Ie (COMIe). La COMIe accorda il riconoscimento previa consultazione dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT).

-

2 Un fornitore di identità è riconosciuto se: a. è iscritto nel registro di commercio; l’iscrizione nel registro non è necessaria

per le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni; b. garantisce che i responsabili dei sistemi Ie non rappresentano un rischio per

la sicurezza; c. impiega personale che dispone delle conoscenze tecniche, dell’esperienza e

delle qualifiche necessarie;

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§

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d. garantisce che i sistemi Ie che gestisce adempiono i requisiti previsti per il livello di sicurezza in questione;

e. conserva e tratta in Svizzera, conformemente al diritto svizzero, i dati del sistema Ie;

f. dispone di un’assicurazione sufficiente a coprire la responsabilità civile di cui all’articolo 32 o di garanzie finanziarie equivalenti;

g. garantisce il rispetto del diritto applicabile, segnatamente della presente legge e delle sue disposizioni d’esecuzione.

-

3 Il riconoscimento è accordato per tre anni. 4 Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sulle condizioni di riconoscimento, in particolare:

-

a. sui requisiti tecnici e di sicurezza e la loro verifica; b. sulla copertura assicurativa necessaria e le garanzie finanziarie equivalenti; c. sugli standard e i protocolli tecnici applicabili ai sistemi Ie nonché la verifica

periodica di tali sistemi.

Art. 14 Estinzione del riconoscimento 1 Il riconoscimento si estingue con la cessazione dell’attività del fornitore di identità o se è dichiarato il fallimento nei suoi confronti. I sistemi Ie non sono pignorabili e non sono compresi nella massa fallimentare. 2 Il fornitore di identità notifica alla COMIe la prevista cessazione dell’attività; le indica come intende procedere con le Ie rilasciate. 3 I sistemi Ie di un fornitore di identità che cessa l’attività o nei cui confronti è dichiarato il fallimento possono essere assunti da un altro fornitore di identità riconosciuto. Il ricavato dell’assunzione è compreso nell’eventuale massa fallimentare.

-

4 I dati del titolare di un’Ie che non ha acconsentito all’assunzione sono distrutti. 5 Se nessun altro fornitore di identità assume i sistemi Ie, la COMIe dispone che la Confederazione li assuma gratuitamente o che i dati ivi contenuti siano distrutti.

Art. 15 Obblighi 1 Il fornitore di identità ha i seguenti obblighi:

a. provvede al corretto funzionamento e alla gestione sicura del sistema Ie; b. rilascia le Ie a chiunque adempia le condizioni personali di cui all’articolo 3; c. concepisce il sistema Ie in maniera tale che la validità di tutte le Ie che ha

rilasciato possa essere sempre verificata in modo affidabile e gratuitamente, mediante una procedura usuale;

d. concepisce il sistema Ie in maniera tale che nel richiedere un’Ie le persone con disabilità non risultino svantaggiate;

e. rispetta i requisiti di sicurezza di cui all’articolo 13 capoverso 2 lettera d;

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34

§

Secondo oggetto: Legge sull’Ie

f. aggiorna i dati d’identificazione personale conformemente all’articolo 7; g. notifica a fedpol gli errori nei dati d’identificazione personale che gli sono

stati segnalati o che ha scoperto da sé; h. notifica alla COMIe gli eventi rilevanti per la sicurezza nel sistema Ie o

nell’impiego dell’Ie che gli sono stati segnalati o che ha scoperto da sé; i. chiede al titolare dell’Ie il consenso esplicito per la prima trasmissione dei

dati d’identificazione personale a un gestore di un servizio con sistema Ie; j. accorda al titolare dell’Ie l’accesso in linea ai dati concernenti l’utilizzo

dell’Ie e ai suoi dati d’identificazione personale di cui all’articolo 5; k. distrugge dopo sei mesi i dati concernenti l’utilizzo dell’Ie; l. predispone modelli di accordi con i gestori di servizi con sistema Ie e li tra

smette all’IFPDT; -

m. notifica alla COMIe tutte le modifiche previste del proprio sistema Ie nonché della propria attività che potrebbero compromettere l’adempimento dei requisiti di cui all’articolo 13 e degli obblighi di cui alle lettere a–l.

-

2 Il fornitore di identità istituisce un servizio clienti che consente di ricevere e trattare le notifiche di problemi tecnici o della perdita di un’Ie.

-

3 Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sull’allestimento dei sistemi Ie e sulle notifiche di cui al capoverso 1 lettere g, h ed m e all’articolo 14 capoverso 2.

Art. 16 Comunicazione e utilizzo dei dati 1 Il fornitore di identità può comunicare ai gestori di servizi con sistema Ie unicamente i dati d’identificazione personale:

-

a. che corrispondono al livello di sicurezza richiesto; b. necessari all’identificazione della persona interessata; e c. alla cui trasmissione il titolare dell’Ie ha acconsentito.

2 Il fornitore di identità non può trasmettere a terzi i dati d’identificazione personale di cui all’articolo 5, i dati concernenti l’utilizzo dell’Ie o i profili basati su tali dati, né utilizzare tali dati per scopi che esulino dall’esecuzione degli obblighi di cui all’articolo 15. È fatto salvo il trattamento dei dati da parte di terzi secondo l’articolo 10a della legge federale del 19 giugno 19927 sulla protezione dei dati. 3 Il numero di registrazione dell’Ie può essere comunicato soltanto alle autorità o ad altri servizi che adempiono compiti pubblici.

Art. 17 Accessibilità delle Ie Se oltre la metà delle Ie rilasciate proviene da un unico fornitore di identità o se oltre il 60 per cento proviene da due fornitori di identità e vi sono segnalazioni attendibili secondo cui alcuni richiedenti, pur soddisfacendo le condizioni di cui all’articolo 3, non hanno ripetutamente potuto ottenere un tipo di Ie ampiamente diffuso, la CO-

7 RS 235.1

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§

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MIe obbliga detti fornitori di identità a rendere accessibile questo tipo di Ie a tutte le persone alle stesse condizioni.

Art. 18 Interoperabilità 1 I fornitori di identità riconoscono reciprocamente i loro sistemi Ie e ne garantiscono l’interoperabilità.

-

2 Per quanto attiene alla rimunerazione reciproca, i fornitori di identità sono ritenuti dominare il mercato ai sensi dell’articolo 2 della legge federale del 20 dicembre 19858 sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr) e i prezzi praticati non sono ritenuti la conseguenza di un’efficace concorrenza ai sensi dell’articolo 12 LSPr. 3 Il Consiglio federale emana le prescrizioni tecniche; in particolare definisce le interfacce.

-

Art. 19 Misure di vigilanza e ritiro del riconoscimento 1 Se un fornitore di identità viola la presente legge, le sue disposizioni d’esecuzione o gli obblighi impostigli dalla COMIe, segnatamente se non soddisfa più le condizioni di riconoscimento, la COMIe ordina le misure necessarie per ripristinare la conformità al diritto e fissa a tal fine un termine adeguato.

-

2 La COMIe può ritirare il riconoscimento al fornitore di identità che non abbia ripristinato la conformità al diritto entro il termine impartito. 3 Il Consiglio federale disciplina la procedura di ritiro del riconoscimento.

Sezione 5: Gestori di servizi con sistema Ie

Art. 20 Accordo con un fornitore di identità Chi intende gestire un servizio con sistema Ie necessita di un accordo con un fornitore di identità. L’accordo disciplina in particolare:

-

a. i livelli di sicurezza previsti; b. i processi tecnici e organizzativi da rispettare.

Art. 21 Utilizzo del numero di registrazione dell’Ie Il gestore di servizi con sistema Ie può utilizzare il numero di registrazione dell’Ieper identificare le persone.

Art. 22 Obbligo di accettare le Ie Tutte le Ie rilasciate per il livello di sicurezza richiesto devono essere accettate da:

a. i gestori di servizi con sistema Ie;

8 RS 942.20

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§

Secondo oggetto: Legge sull’Ie

b. le autorità o gli altri servizi che adempiono compiti pubblici, se eseguendo il diritto federale ricorrono all’identificazione elettronica.

Sezione 6: Funzione dell’Ufficio federale di polizia

Art. 23 Compiti e obblighi 1 Fedpol attribuisce il numero di registrazione dell’Ie ai dati d’identificazione personale di cui all’articolo 5 e li trasmette al fornitore di identità.

-

2 Garantisce che il fornitore di identità possa verificare in qualsiasi momento, in modo affidabile e mediante una procedura usuale la validità del numero di registrazione dell’Ie.

-

3 Il Consiglio federale definisce gli standard e i protocolli tecnici applicabili alla trasmissione dei dati e stabilisce come si debba procedere nel caso in cui differenti registri di persone trasmettano dati contraddittori.

Art. 24 Sistema d’informazione 1 Fedpol gestisce un sistema d’informazione; tale sistema contiene in particolare:

a. i dati verbalizzati della procedura di rilascio di cui all’articolo 6; b. i dati d’identificazione personale di cui all’articolo 5, la loro origine e le

informazioni sul loro aggiornamento; c. i numeri d’assicurato.

2 Il sistema d’informazione serve a: a. ricevere le domande di rilascio e le dichiarazioni di consenso del richiedente; b. adempiere in modo automatizzato i compiti di fedpol nel quadro del rilascio

delle Ie; c. aggiornare i dati d’identificazione personale conformemente all’articolo 7; d. verificare la validità del numero di registrazione di un’Ie secondo l’arti

colo 23 capoverso 2. -

3 Per acquisire e confrontare i dati d’identificazione personale di cui all’articolo 5, il sistema d’informazione gestisce interfacce per accedere ai seguenti registri di persone:

-

a. il sistema d’informazione per documenti d’identità di fedpol; b. il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) della Segreteria

di Stato della migrazione; c. il registro informatizzato dello stato civile (Infostar) dell’Ufficio federale di

giustizia; d. il sistema d’informazione Ordipro del Dipartimento federale degli affari

esteri; e

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§

37

e. il registro centrale degli assicurati (UCC-UPI) dell’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS.

-

4 Il Consiglio federale definisce le misure tecniche e organizzative richieste per il trattamento e la trasmissione sicuri dei dati d’identificazione personale.

Sezione 7: Commissione federale delle Ie

Art. 25 Organizzazione 1 Il Consiglio federale istituisce la COMIe. Questa si compone di almeno cinque e al massimo sette membri. Il Consiglio federale nomina i membri e designa il presidente e il vicepresidente. 2 I membri devono essere esperti indipendenti. Non possono far parte degli organi di persone giuridiche o autorità che esercitano attività quali fornitori di identità né essere legati da un rapporto di servizio a tali persone giuridiche o autorità.

-

3 La COMIe è aggregata amministrativamente al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e dispone di una propria segreteria. 4 La COMIe non soggiace a istruzioni del Consiglio federale e del DFGP per quanto riguarda le sue decisioni. È indipendente dalle autorità amministrative. 5 Può far capo a fedpol nell’esecuzione della presente legge e impartirgli istruzioni. 6 Emana un regolamento sulla propria organizzazione e gestione, il quale necessita dell’approvazione del Consiglio federale. 7 Le spese della COMIe sono coperte da emolumenti amministrativi. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 26 Compiti e attribuzioni 1 La COMIe vigila sul rispetto della presente legge. Adotta e pronuncia le decisioni necessarie per l’esecuzione della presente legge e delle disposizioni di esecuzione. 2 La COMIe ha in particolare le attribuzioni seguenti:

a. riconoscere i fornitori di identità e vigilare su di essi, ordinare provvedimenti e ritirare il riconoscimento;

b. pubblicare un elenco dei fornitori di identità e dei loro sistemi Ie; c. in presenza di una controversia, decidere riguardo a questioni concernenti

l’accesso alle Ie e l’interoperabilità. 3 La COMIe osserva e sorveglia l’evoluzione dei fornitori di identità e dei loro sistemi Ie così da assicurare la presenza di un’offerta sicura, diversificata e economicamente accessibile di servizi di identificazione elettronica.

-

4 All’occorrenza, propone al Consiglio federale provvedimenti idonei a garantire la fornitura dei servizi di identificazione elettronica. 5 Informa il pubblico sulla propria attività e presenta al Consiglio federale un rapporto d’attività annuale.

-

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38

§

Secondo oggetto: Legge sull’Ie

Art. 27 Compiti della segreteria 1 La segreteria prepara gli affari della COMIe, conduce i procedimenti e prende, unitamente alla presidenza, i necessari provvedimenti ordinatori. Presenta proposte alla COMIe e ne esegue le decisioni. 2 La segreteria fornisce pareri e presta consulenza a titolari di Ie, servizi e imprese su questioni concernenti la presente legge. 3 Corrisponde direttamente con i fornitori di identità, le autorità e i terzi; emana autonomamente decisioni, per quanto lo preveda il regolamento interno. 4 Se la situazione lo richiede, può intervenire nell’esercizio di un fornitore di identità; ne informa senza indugio la COMIe.

-

5 Rappresenta la COMIe dinanzi ai tribunali della Confederazione e dei Cantoni. 6 La COMIe può affidare altri compiti alla segreteria.

Art. 28 Personale della segreteria 1 Il Consiglio federale nomina il direttore della segreteria. La COMIe assume il rimanente personale. 2 Il rapporto di servizio è disciplinato dalla legislazione sul personale della Confederazione.

-

Art. 29 Segreto d’ufficio e d’affari La COMIe serba il segreto d’ufficio e d’affari.

Art. 30 Trattamento di dati personali 1 La COMIe gestisce un sistema d’informazione per il riconoscimento dei fornitori di identità e la vigilanza su di essi; tale sistema contiene in particolare:

a. i dati, i documenti e le prove forniti dal fornitore di identità nell’ambito della procedura di riconoscimento;

b. le notifiche di cui agli articoli 14 capoverso 2 e 15 capoverso 1 lettere h e m; c. le misure di vigilanza adottate.

2 Per adempiere i compiti assegnatile dalla legge, la COMIe può trattare profili della personalità e dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, concernenti procedimenti e sanzioni penali.

-

Sezione 8: Emolumenti

Art. 31 1 Per le loro decisioni e prestazioni, fedpol e COMIe riscuotono emolumenti dai fornitori di identità.

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§

39

2 Non è riscosso alcun emolumento per la verifica della validità del numero di registrazione dell’Ie secondo l’articolo 23 capoverso 2.

-

3 Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti conformemente all’articolo 46a della legge del 21 marzo 19979 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. Nel fissare gli emolumenti per la trasmissione dei dati d’identificazione personale, può in particolare tener conto del fatto che si tratti della prima trasmissione di tali dati o di un loro aggiornamento e dell’eventuale gratuità del rilascio e dell’utilizzo dell’Ie per il beneficiario.

--

Sezione 9: Responsabilità

Art. 32 1 La responsabilità del titolare di un’Ie, del gestore di servizi con sistema Ie e del fornitore di identità è retta dal Codice delle obbligazioni10. 2 La responsabilità della Confederazione è retta dalla legge del 14 marzo 195811 sulla responsabilità.

Sezione 10: Disposizioni finali

Art. 33 Disposizioni transitorie 1 Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, la COMIe riconosce, su richiesta del fornitore di identità, i mezzi d’identificazione elettronica rilasciati da quest’ultimo:

a. come Ie con un livello di sicurezza basso, se: 1. il titolare soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3, 2. il titolare ha acconsentito al riconoscimento, 3. il numero del documento d’identità, il cognome ufficiale, i nomi e la

data di nascita coincidono con i dati d’identificazione personale registrati nel sistema d’informazione di cui all’articolo 24;

-

b. come Ie con un livello di sicurezza significativo, se, inoltre, l’identificazione è stata effettuata nell’ambito di una procedura, disciplinata dalla legge e sottoposta per legge a vigilanza, che offre un livello di sicurezza paragonabile a quello delle procedure previste dalla presente legge.

-

2 Chi è in possesso di un certificato qualificato valido secondo l’articolo 2 lettera h della legge del 18 marzo 201612 sulla firma elettronica può chiedere a un fornitore di identità, entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge e sempreché siano soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a numeri 1 e 3, il rilascio di

9 10 RS 220 11 RS 170.32 12 RS 943.03

RS 172.010

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40

§

Secondo oggetto: Legge sull’Ie

un’Ie con un livello di sicurezza significativo senza che sia necessario verificare nuovamente la sua identità. 3 Nell’ambito del riconoscimento di cui all’articolo 13, la COMIe tiene conto, per i tre anni successivi all’entrata in vigore della presente legge, delle certificazioni ottenute dagli emittenti di strumenti d’identificazione secondo la legge federale del 19 giugno 201513 sulla cartella informatizzata del paziente. 4 Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sulle procedure di rilascio.

Art. 34 Modifica di altri atti normativi La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

Art. 35 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

13 RS 816.1

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§

41

Allegato (art. 34)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 20 giugno 200314 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo

Art. 9 cpv. 1 lett. c e 2 lett. c n. 3 1 La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d’informazione:

c. autorità federali competenti in materia di polizia, esclusivamente per l’identificazione delle persone nell’ambito di:

-

1. scambi di informazioni di polizia, 2. inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, 3. procedure d’estradizione, 4. assistenza giudiziaria e amministrativa, 5. perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, 6. lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità

organizzata, 7. controllo di documenti d’identità, 8. attribuzione e aggiornamento dei dati d’identificazione personale se

condo la legge del 27 settembre 2019 sull’Ie, -

9. ricerche di persone scomparse, 10. controllo delle registrazioni nel sistema di ricerca informatizzato di cui

all’articolo 15 della legge federale del 13 giugno 200815 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP);

2 La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell’asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d’informazione:

c. autorità federali competenti in materia di polizia: 3. per l’adempimento dei compiti previsti dalla legge sull’Ie;

14 RS 142.51 15 RS 361

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42

§

Secondo oggetto: Legge sull’Ie

2. Legge del 22 giugno 200116 sui documenti d’identità

Art. 1 cpv. 3, secondo periodo 3 … I titolari possono anche essere cittadini stranieri.

Art. 11 cpv. 1, frase introduttiva (Concerne soltanto il testo tedesco) e lett. k, nonché cpv. 2 1 L’Ufficio federale di polizia gestisce un sistema d’informazione. Tale sistema contiene i dati personali che figurano nel documento d’identità e quelli che vi sono registrati, nonché i dati seguenti:

-

k. il numero d’assicurato secondo la legge del 20 dicembre 194617 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.

-

2 Il trattamento dei dati serve per: a. rilasciare documenti d’identità; b. impedire il rilascio non autorizzato di documenti d’identità; c. impedire l’impiego abusivo di documenti d’identità; d. rilasciare e aggiornare i mezzi d’identificazione elettronica secondo la legge

del 27 settembre 2019 sull’Ie.

Art. 12 cpv. 2 lett. g 2 Per adempiere i compiti spettanti loro per legge, le autorità o i servizi seguenti possono, mediante procedura di richiamo, consultare i dati del sistema d’informazione:

-

g. la Direzione consolare del Dipartimento federale degli affari esteri, per l’identificazione delle persone.

Art. 14 Divieto di gestire banche dati parallele È vietata la gestione di banche dati parallele. Non sono vietati:

a. la conservazione limitata nel tempo da parte delle autorità di rilascio dei moduli di domanda;

b. il trattamento dei dati d’identificazione personale conformemente alla legge del 27 settembre 2019 sull’Ie da parte dell’Ufficio federale di polizia, in particolare nel sistema d’informazione di cui all’articolo 24 della legge sull’Ie, e da parte dei fornitori di identità.

-

16 RS 143.1 17 RS 831.10

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Art. 43a cpv. 4 n. 9 4 Hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati necessari alla verifica dell’identità di una persona:

9. l’Ufficio federale di polizia, per l’adempimento dei compiti assegnatigli dalla legge del 27 settembre 2019 sull’Ie.

-

4. Legge federale del 20 dicembre 194619 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 50a cpv. 1 lett. bquater 1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA20:

bquater. all’Ufficio federale di polizia, per l’adempimento dei compiti assegnatigli dalla legge del 27 settembre 2019 sull’Ie;

5. Legge del 18 marzo 201621 sulla firma elettronica

Art. 9 cpv. 1bis 1bis Se l’identità è provata mediante un’Ie con un livello di sicurezza significativo secondo la legge del 27 settembre 2019 sull’Ie, la persona in questione non deve presentarsi personalmente.

18 RS 210 19 RS 831.10 20 RS 830.1 21 RS 943.03

§

43

3. Codice civile18

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44 Terzo oggetto: Accordo con l’Indonesia

Accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’AELS1 e l’Indonesia

1 Associazione europea di libero scambio (AELS). Gli accordi di questo tipo conclusi dalla Svizzera sono generalmente negoziati nell’ambito dell’AELS. Oltre alla Svizzera, gli Stati membri dell’AELS sono la Norvegia, l’Islanda e il Liechtenstein.

-

In dettaglio

Gli argomenti del comitato referendario 50Gli argomenti del Consiglio federale e del Parlamento

52

Il testo in votazione 54

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45

Con i suoi circa 271 milioni di abitanti, l’Indonesia è il quarto Paese più popolato al mondo e conta una classe media sempre più numerosa con un crescente potere d’acquisto. Principale economia del Sud-Est asiatico, dall’inizio del nuovo millennio registra una crescita economica costante. Nel confronto con gli altri Paesi della stessa regione, il volume degli scambi commerciali tra la Svizzera e l’Indonesia è ancora modesto e presenta quindi un notevole potenziale di sviluppo.

Oggi l’Indonesia preleva dazi piuttosto elevati sui prodotti d’esportazione svizzeri, il cui prezzo di conseguenza aumenta. Le imprese svizzere risultano quindi svantaggiate rispetto ai concorrenti di Paesi esteri che in virtù di un accordo beneficiano già di dazi ridotti o pari a zero. In futuro potrebbero subire lo stesso svantaggio anche nei confronti dei loro concorrenti dell’Unione europea (UE). L’UE è infatti impegnata in negoziati per la conclusione di un accordo con l’Indonesia.

--

-

Grazie all’Accordo i dazi sulle principali esportazioni svizzere verso l’Indonesia saranno aboliti. In compenso, come già avviene nell’ambito di altri accordi analoghi, i prodotti industriali indonesiani potranno d’ora in poi essere esportati in Svizzera senza essere gravati da dazi. Il libero scambio non si applica invece ai prodotti agricoli. In questo settore è prevista unicamente una soppressione parziale dei dazi sulle importazioni indonesiane, allo scopo di tutelare la nostra produzione agricola.

-

Importanza del mercato indonesiano

Svizzera e concorrenza

Accesso agevolato al mercato

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46 Terzo oggetto: Accordo con l’Indonesia

Oltre all’abolizione dei dazi doganali, l’accordo disciplina altre importanti questioni come il commercio di beni e servizi, gli investimenti e la protezione della proprietà intellettuale. Queste norme rafforzano la certezza del diritto e garantiscono condizioni affidabili per le imprese sia in Svizzera sia in Indonesia.

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Il commercio non deve andare a scapito delle persone e dell’ambiente. In un capitolo dettagliato sulla compatibilità tra il commercio e lo sviluppo sostenibile, la Svizzera e l’Indonesia sottolineano il loro impegno a favore dei diritti dell’uomo, dei diritti dei lavoratori e dei gruppi particolarmente vulnerabili nonché della protezione dell’ambiente. È dato particolare rilievo alla gestione sostenibile delle foreste e alla produzione sostenibile di olio di palma.

Da un lato, la produzione di olio di palma in Indonesia dà lavoro a molte persone e può quindi avere un ruolo importante nella lotta contro la povertà; dall’altro, è criticata per il suo impatto negativo sull’ambiente e sulla società. L’Accordo contiene requisiti specifici per la produzione sostenibile di olio di palma. L’Indonesia si impegna ad attuare in modo efficace le prescrizioni sulla protezione della foresta vergine e degli altri ecosistemi e quindi, tra le altre cose, ad arrestare la deforestazione della foresta pluviale, il drenaggio delle torbiere e la deforestazione per abbruciamento nonché a rispettare i diritti delle popolazioni e dei lavoratori indigeni.

-

-

Un accordo ad ampio raggio

Promozione dellosviluppo sostenibile

Olio di palma:Una questione complessa

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Le condizioni cui sottostanno le importazioni di olio di palma indonesiano sono volte a evitare il loro aumento complessivo in Svizzera2. Per questa ragione non si prevedono ricadute negative per la produzione di olio di colza e altri oli indigeni. I dazi all’importazione per l’olio di palma non vengono aboliti, ma soltanto ridotti da circa il 20 fino al 40 per cento. Queste riduzioni tariffarie sono accordate per un massimo di 12 500 tonnellate3 annue. (Per la situazione attuale riguardo alle esportazioni dall’Indonesia e alle importazioni in Svizzera di olio di palma, cfr. il riquadro alla pagina seguente).

Chi importa olio di palma indonesiano potrà beneficiare dei dazi preferenziali solo se la produzione soddisfa i requisiti di sostenibilità previsti nell’Accordo. Spetta all’importatore fornire la prova corrispondente. Insieme all’Accordo entrerà in vigore un’ordinanza che stabilisce quali documenti certificano la sostenibilità della produzione di olio di palma e disciplina i controlli previsti. Infine, l’Accordo contiene disposizioni sul trasporto dell’olio di palma per evitare che venga mescolato con olio di produzione non sostenibile.

2 Messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 2019 concernente l’approvazione dell’Accordo di partenariato economico globale tra gli Stati dell’AELS e l’Indonesia, FF 2019 4353, in particolare 4371 ( admin.ch > Diritto federale > Foglio federale).

3 Allegato V all’Accordo di partenariato economico globale tra gli Stati dell’AELS e l’Indonesia, pagg. 1–2 ( www.efta.int > Global Trade Relations > Free Trade Agreements > Indonesia).

Concessioni limitate

Sostenibilità certificata

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48 Terzo oggetto: Accordo con l’Indonesia

Il mercato dell’olio di palma

Il più grande produttore è l’IndonesiaL’Indonesia è il principale produttore di olio di palma e con la Malesia copre oltre l’80 per cento della produzione mondiale4. Nel 2019 ha esportato più di 30 milioni di tonnellate di olio di palma nel mondo5.

Calo della domanda in SvizzeraNel periodo 2012–2019 la Svizzera ha importato in media 32 027 tonnellate all’anno di olio di palma da tutto il mondo, con una tendenza al ribasso (cfr. grafico). Se inizialmente la quota di olio di palma importato dall’Indonesia si aggirava attorno al 2,5 per cento, nel 2019 era scesa allo 0,1 per cento.

4 Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), top 10 dei Paesi produttori di olio di palma nel 2018 ( fao.org > Resources > Data > FAOSTAT > Rankings > Production > Countries by commodity > Oil palm fruit).

-

5 International Trade Center (ITC), Trade Map, Trade statistics for international business development ( trademap.org).

34 524

30 952 30 95732 215

23 999

Importazioni svizzere di olio di palma provenienti dall’Indonesia e dal resto del mondo In tonnellate

40 000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

30 000

20 000

10 000

0

Dall’Indonesia Dal resto del mondo

Fonte: Amministrazione federale delle dogane ( ezv.admin.ch > Temi > Statisica del commercio estero > Banca dati Swiss-lmpex).

2 038 1 034 1 039 1 215589 376 162 35

38 19937 326

28 042

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Da tempo la Svizzera considera l’Indonesia un Paese prioritario nell’ambito della cooperazione e dello sviluppo economici. L’Accordo include anche disposizioni sulla cooperazione tra i due Paesi, il cui obiettivo è la promozione di una crescita sul lungo periodo che porti vantaggio a tutta la popolazione indonesiana e preservi le risorse naturali del Paese. Nel settore agricolo e dell’olio di palma la Svizzera coadiuva vari progetti volti all’adozione di metodi di produzione rispettosi delle risorse e in particolare a sostenere i piccoli agricoltori. Questi progetti intendono consentire anche alle piccole imprese indonesiane di sfruttare in maniera sostenibile il potenziale dell’Accordo.

- -

-

Cooperazione a lungo termine

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50 Terzo oggetto: Accordo con l’Indonesia

Comitato referendarioLa palma da olio è coltivata in aree occupate da torbiere o foreste pluviali e provoca la distruzione della foresta vergine, ricca di specie animali e vegetali. L’accordo di libero scambio con l’Indonesia comprende disposizioni sulla sostenibilità ambientale e commerciale. Una promessa che però difficilmente sarà mantenuta, visto che mancano controlli e sanzioni efficaci. L’olio di palma a basso costo fa inoltre concorrenza alle colture indigene, per esempio di olio di girasole o di colza.

-

Il Governo indonesiano non è un partner affidabile. Lo Stato di diritto, la sostenibilità e gli standard sociali non vengono rispettati e i piccoli agricoltori e le comunità indigene e locali sono cacciati dalle loro terre. Condizioni di lavoro inaccettabili, compreso il lavoro minorile e l’impiego di pesticidi altamente tossici, sono ampiamente diffusi. Questo accordo obbliga la Svizzera ad accettare i bassi standard sociali ed ecologici del Paese partner, benché siano incompatibili con i nostri valori. Si procede a massicce deforestazioni per il solo profitto dei grandi gruppi energetici e agroalimentari, incoraggiati per di più dal libero scambio globale.

-

-

-

Nonostante una moratoria per lo sviluppo di nuove piantagioni di palma da olio, ogni ora la foresta pluviale perde un’area pari a 100 campi di calcio in favore delle piantagioni, ma anche dell’industria mineraria, del legno e del carbone. Ad oggi si contano quasi 17 milioni di ettari di monocolture, ovvero quattro volte la superficie della Svizzera e quasi il 10 per cento del territorio indonesiano. La corruzione è onnipresente, come pure le violazioni sistematiche dei protocolli nazionali di sostenibilità, come nel caso del marchio «sostenibile» RSPO che dovrebbe fungere da presupposto per le importazioni in Svizzera.

-

Gli argomenti

Nessuna considerazione per la vita

L’opera di distruzione prosegue

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Gli effetti positivi per l’economia svizzera sono modesti, mentre per l’Indonesia, e non solo, l’industria dell’olio di palma ha conseguenze sociali ed ecologiche drammatiche. Il Paese è tra i primi al mondo per quanto concerne le emissioni di CO2. Il commercio dell’olio di palma aggrava la crisi climatica provocando perdite irreparabili in termini di biodiversità. Sosteniamo le organizzazioni sociali e contadine indonesiane che chiedono la preservazione di un’agricoltura contadina diversificata e la sovranità alimentare della popolazione.

- --

La dipendenza dall’olio di palma non dev’essere ulteriormente incentivata, anche perché disponiamo di alternative sane come l’olio di colza o di girasole e il burro. Di fronte alla crisi climatica e ambientale va data la massima priorità alla protezione del suolo, degli alberi, delle acque, della fauna e della flora e degli esseri umani. Respingiamo quindi questo accordo di libero scambio che promette sostenibilità, ma in realtà consolida una politica dannosa per l’uomo e per l’ambiente.

-

-

Per queste ragioni il comitato referendario raccomanda di votare:

No stop-olio-di-palma.ch

Impatto trascurabile per l’economia

Priorità alla tutela dell’essere umano e dell’ambiente

Raccomandazione del comitato referendario

Il comitato referendario è l’autore del testo di queste due pagine. In quanto tale è responsabile del suo contenuto e delle scelte lessicali.

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52 Terzo oggetto: Accordo con l’Indonesia

Per l’economia svizzera l’Accordo con l’Indonesia rappresenta una grande opportunità nell’ambito di un importante mercato in crescita. Migliora infatti l’accesso al mercato ed evita che le nostre imprese risultino svantaggiate. Definisce inoltre le regole per un commercio rispettoso delle persone e dell’ambiente. Il Consiglio federale e il Parlamento sostengono il progetto, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

-

-

La Svizzera dipende dalle esportazioni e deve quindi poter contare su esportazioni e relazioni economiche affidabili. Ne va della prosperità del nostro Paese. Con una classe media sempre più numerosa, l’Indonesia rappresenta un mercato promettente per le imprese esportatrici svizzere.

L’UE e l’Indonesia stanno attualmente negoziando la conclusione di un accordo analogo. Gli esportatori svizzeri rischia-no pertanto di trovarsi svantaggiati rispetto ai loro concorrenti europei. Senza un accordo tra la Svizzera e l’Indonesia un’impresa nazionale attiva per esempio nel settore dei macchinari risulterebbe penalizzata rispetto a un concorrente di un Paese limitrofo, il che la porterebbe, nel peggiore dei casi, a perdere commesse e posti di lavoro.

-

-

I principali prodotti agricoli indonesiani, come la frutta esotica, completano l’offerta dei prodotti indigeni senza farle concorrenza. Le concessioni accordate all’Indonesia nel settore agricolo sono inoltre concepite in modo tale da non minacciare l’agricoltura svizzera.

La soluzione concordata per l’olio di palma è accettabile anche per la Svizzera poiché non prevede nessun tipo di libero scambio. I dazi sull’olio di palma infatti non vengono aboliti, ma soltanto ridotti. Inoltre, la riduzione tariffaria si applica solo a un quantitativo limitato. Per finire, occorre anche dimostrare che l’olio di palma in questione è frutto di una produzione sostenibile. In questo modo è possibile tenere conto delle preoccupazioni ambientali e di politica sociale espresse in questo ambito nonché evitare di mettere a repentaglio la produzione indigena di olio di colza e di girasole.

-

Gli Consiglio federale e Parlamento argomenti

Importante per la piazza economica svizzera

Evitare svantaggi concorrenziali

Nessun rischio per l’agricoltura

Nessun libero scambio per l’olio di palma

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Mediante controlli efficaci sarà possibile garantire che solo l’olio di palma sostenibile, cioè prodotto nel rispetto di severi requisiti ambientali e sociali, potrà essere importato a un’aliquota ridotta. L’onere della prova incombe agli importatori, che senza di essa non potranno beneficiare della riduzione tariffaria.

-

L’Accordo è vantaggioso sia per la Svizzera sia per l’Indonesia. Migliora l’accesso al mercato e aumenta la certezza del diritto e la sicurezza di pianificazione. Tiene inoltre conto dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile e fornisce un importante contributo all’azione internazionale a favore di una produzione sostenibile di olio di palma. Nell’ambito della cooperazione allo sviluppo la Svizzera sostiene l’Indonesia, affinché ampie fasce di popolazione possano trarre vantaggio dall’Accordo.

-

--

-

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare il decreto federale che approva l’Accordo di partenariato economico globale tra gli Stati dell’AELS e l’Indonesia.

Sì admin.ch/accordo-indonesia

Controlli efficaci

Un accordo equilibrato

Raccomandazionedel Consiglio federale e del Parlamento

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§ Il testo in votazione Decreto federaleche approva l’Accordo di partenariato economico globaletra gli Stati dell’AELS e l’Indonesiadel 20 dicembre 2019

Terzo oggetto: Accordo con l’Indonesia

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 20192, decreta:

Art. 1 1 L’Accordo di partenariato economico globale del 16 dicembre 20183 tra gli Stati dell’AELS e l’Indonesia, incluso il Memorandum d’intesa del 16 dicembre 20184 concernente la cooperazione economica e lo sviluppo delle capacità tra gli Stati dell’AELS e l’Indonesia, è approvato. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

1 RS 101 2 FF 2019 4353 3 FF 2019 4409 4 FF 2019 4469

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Spiegazioni del Consiglio federale Edite dalla Cancelleria federaleChiusura redazionale: 25 novembre 2020

Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano di votare come segue il 7 marzo 2021:

-

Iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso»

Legge federale sui servizi d’identificazione elettronica

Accordo di partenariato economico con l’Indonesia

No

VoteInfoL’applicazione sulle votazioni