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1 TAR PUGLIA – BARI, MASSIME GENNAIO 2011 Iª SEZIONE Tar Bari, Sez. I, 5 gennaio 2011, n. 1 – Pres. Allegretta – Est. Adamo – M. P. (avv. Tempesta), M. N. (avv. Benedetto) c. Comune di Andria (avv. ti De Candia e De Bari), Regione Puglia (n. c.) Competenza e giurisdizione Espropriazione per pubblica utilità Determinazione dell’indennità – Giurisdizione ordinaria – Competenza Corte d’appello. Edilizia e urbanistica – Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione d’urgenza – Esecuzione opere stradali – Motivazione – Non necessità. Comunicazioni e notificazioni Espropriazione per pubblica utilità Occupazione d’urgenza – Notifica ex art. 140 c.p.c. – Modalità. Il sacrificio in sede espropriativa di un fabbricato, quantunque dotato di tutte le autorizzazioni, è pur sempre possibile; la circostanza che si tratti di bene di particolare valore, influisce solo sulla quantificazione dell’indennità di esproprio, in ordine alla quale il giudice amministrativo non ha giurisdizione, a norma dell’articolo 53, comma 3, e dell’articolo 54 del testo unico espropriazioni (d.P.R. 327/2001), per i quali le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione dell’indennità appartengono al giudice ordinario e devono essere promosse dinanzi alla Corte d’appello. Deve ritenersi non necessaria la precisa estrinsecazione delle ragioni dell’occupazione anticipata di suoli utilizzati per la realizzazione di opere stradali, visto che queste sono già ex lege qualificate urgenti dall’art. 15, comma 2, lettera c), della L.R. 22 febbraio 2005, n. 3, in modo da consentire che il decreto di occupazione anticipata possa essere emanato senza particolari indagini e formalità. La notifica ex art. 140 del codice di procedura civile si perfeziona con la spedizione della raccomandata inviata con funzione informativa a completamento delle formalità indicate nello stesso articolo: deposito nella casa comunale ed affissione dell’avviso del deposito alla porta dell’abitazione, dell’ufficio e dell’azienda (Fattispecie relativa alla notifica di un decreto del dirigente del settore espropriazioni recante l’ordine di sgombero dei suoli esecutivo del decreto d’occupazione anticipata ex art. 22 bis del d.P.R. n. 327/2001). Tar Bari, Sez. I, 5 gennaio 2011, n. 2 – Pres. Allegretta – Est. Durante – A. H. S.p.A. (avv.ti Carrabba Tettamanti, Mancino e Ferrario) c. Regione Puglia, Assessorato all’Ecologia (avv. Liberti)
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TAR PUGLIA – BARI, MASSIME GENNAIO 2011 Iª SEZIONE · 5 delibere di approvazione del progetto di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e il decreto di occupazione d’urgenza).

Feb 17, 2019

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TAR PUGLIA – BARI, MASSIME GENNAIO 2011

Iª SEZIONE

Tar Bari, Sez. I, 5 gennaio 2011, n. 1 – Pres. Allegretta – Est. Adamo – M. P. (avv. Tempesta), M. N. (avv. Benedetto) c. Comune di Andria (avv. ti De Candia e De Bari), Regione Puglia (n. c.)

Competenza e giurisdizione – Espropriazione per pubblica utilità – Determinazione dell’indennità – Giurisdizione ordinaria – Competenza Corte d’appello.

Edilizia e urbanistica – Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione d’urgenza – Esecuzione opere stradali – Motivazione – Non necessità.

Comunicazioni e notificazioni – Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione d’urgenza – Notifica ex art. 140 c.p.c. – Modalità.

Il sacrificio in sede espropriativa di un fabbricato, quantunque dotato di tutte le autorizzazioni, è pur sempre possibile; la circostanza che si tratti di bene di particolare valore, influisce solo sulla quantificazione dell’indennità di esproprio, in ordine alla quale il giudice amministrativo non ha giurisdizione, a norma dell’articolo 53, comma 3, e dell’articolo 54 del testo unico espropriazioni (d.P.R. 327/2001), per i quali le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione dell’indennità appartengono al giudice ordinario e devono essere promosse dinanzi alla Corte d’appello.

Deve ritenersi non necessaria la precisa estrinsecazione delle ragioni dell’occupazione anticipata di suoli utilizzati per la realizzazione di opere stradali, visto che queste sono già ex lege qualificate urgenti dall’art. 15, comma 2, lettera c), della L.R. 22 febbraio 2005, n. 3, in modo da consentire che il decreto di occupazione anticipata possa essere emanato senza particolari indagini e formalità.

La notifica ex art. 140 del codice di procedura civile si perfeziona con la spedizione della raccomandata inviata con funzione informativa a completamento delle formalità indicate nello stesso articolo: deposito nella casa comunale ed affissione dell’avviso del deposito alla porta dell’abitazione, dell’ufficio e dell’azienda (Fattispecie relativa alla notifica di un decreto del dirigente del settore espropriazioni recante l’ordine di sgombero dei suoli esecutivo del decreto d’occupazione anticipata ex art. 22 bis del d.P.R. n. 327/2001).

Tar Bari, Sez. I, 5 gennaio 2011, n. 2 – Pres. Allegretta – Est. Durante – A. H. S.p.A. (avv.ti Carrabba Tettamanti, Mancino e Ferrario) c. Regione Puglia, Assessorato all’Ecologia (avv. Liberti)

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Corte costituzionale – Dichiarazione di incostituzionalità di una norma – Effetti sui giudizi in corso.

Corte costituzionale – Dichiarazione di incostituzionalità di una norma – Atto amministrativo – Poteri del giudice.

Corte costituzionale – Atto amministrativo – Annullabilità.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma ha efficacia erga omnes e retroattiva, perciò si applica non solo al giudizio nel corso del quale è stata sollevata la questione ma d’ufficio a tutti i giudizi non ancora definiti con sentenza passata in giudicato.

Il dovere del giudice amministrativo di annullare, anche in mancanza di istanza di parte, i provvedimenti amministrativi emanati in forza di una legge dichiarata incostituzionale, trae fondamento nell’interesse generale di impedire che le norme dichiarate incostituzionali trovino ancora applicazione da parte del giudice e ciò, senza che sia necessaria la proposizione di uno specifico motivo aggiunto per la deduzione del vizio di invalidità sopravvenuta derivante dalla pronuncia stessa.

L’atto amministrativo emanato in base a legge dichiarata incostituzionale è annullabile, in quanto tale declaratoria, costituendo un “fatto” temporalmente antecedente, inficia la sussistenza dello stesso atto rispetto all’intero sistema normativo che ha espulso tali norme perché in contrasto con i parametri costituzionali, con la conseguenza che l’invalidità del provvedimento che da essa deriva impone di avere riguardo al rapporto tra l’atto e l’ordinamento complessivo e in particolare rispetto alle norme della Costituzione che, non supportandolo, ne caducano il presupposto normativo.

Tar Bari, Sez. I, 5 gennaio 2011, n. 4 – Pres. Allegretta – Est. Durante – E. E. s.r.l. (avv. Nitti) c. Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia (Avv. Stato), Comune di Gravina in Puglia (n.c.)

Corte costituzionale – Dichiarazione di incostituzionalità di una norma – Effetti sui giudizi in corso.

Corte costituzionale – Dichiarazione di incostituzionalità di una norma – Atto amministrativo – Poteri del giudice.

Corte costituzionale – Dichiarazione di incostituzionalità di una norma – Atto amministrativo – Annullabilità.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma ha efficacia erga omnes e retroattiva, perciò si applica non solo al giudizio nel corso del quale è stata sollevata la questione ma d’ufficio a tutti i giudizi non ancora definiti con sentenza passata in

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giudicato.

Il dovere del giudice amministrativo di annullare, anche in mancanza di istanza di parte, i provvedimenti amministrativi emanati in forza di una legge dichiarata incostituzionale, trae fondamento nell’interesse generale di impedire che le norme dichiarate incostituzionali trovino ancora applicazione da parte del giudice e ciò, senza che sia necessaria la proposizione di uno specifico motivo aggiunto per la deduzione del vizio di invalidità sopravvenuta derivante dalla pronuncia stessa.

L’atto amministrativo emanato in base a legge dichiarata incostituzionale è annullabile, in quanto, tale declaratoria costituendo un “fatto” temporalmente antecedente, inficia la sussistenza dello stesso atto rispetto all’intero sistema normativo che ha espulso tali norme perché in contrasto con i parametri costituzionali, con la conseguenza che l’invalidità del provvedimento che da essa deriva impone di avere riguardo al rapporto tra l’atto e l’ordinamento complessivo e in particolare rispetto alle norme della Costituzione che, non supportandolo, ne caducano il presupposto normativo.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 12 gennaio 2011, n. 20 – Pres. Allegretta – Est. Picone – D. s.p.a., D.S.C. s.p.a., C.S. s.p.a. (avv.ti Bello, Linguiti e Fidone) c. Università degli Studi di Bari (avv. Volpe), Regione Puglia (avv.ti Di Lecce e Shiroka), Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (n.c.)

Contratti della Pubblica Amministrazione – Revoca della gara – Condizioni.

Contratti della Pubblica Amministrazione – Revoca della gara – Responsabilità precontrattuale – Quando sussiste.

L’amministrazione conserva il potere di revocare il bando, ovvero l’aggiudicazione di un appalto per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, ovvero per la sopravvenuta riconsiderazione di fatti e situazioni preesistenti, purché l’atto di autotutela sia adeguatamente motivato; la potestà di ritiro si fonda sul principio costituzionale di buon andamento che impegna l’amministrazione ad adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire e trova, ormai, positivo riconoscimento nella previsione dell’art. 21 quinquies della l. n. 241/1990.

A seguito della revoca del bando di gara può sempre ritenersi configurabile la responsabilità precontrattuale della P.A., quando il fine pubblico venga attuato attraverso un comportamento obiettivamente lesivo del dovere di lealtà e buona fede nelle trattative, sicché anche dalla revoca legittima degli atti di gara può scaturire l’obbligo di risarcire il danno, nel caso di legittimo affidamento suscitato nell’impresa.

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Tar Puglia, Bari, Sez. I, 12 gennaio 2011, n. 21 – Pres. Allegretta – Est. Picone – C. R. P. A. (avv.ti Macchione e Notarnicola) c. Università degli Studi di Bari (avv. Volpe)

Contratti della Pubblica Amministrazione – Aggiudicazione provvisoria di un appalto pubblico – Provvedimento di revoca della procedura in sede di autotutela – Obbligo di motivazione.

Contratti della Pubblica Amministrazione – Responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione – Non ostacolata dalla reiezione della domanda giudiziale di annullamento del provvedimento di revoca della procedura.

Contratti della Pubblica Amministrazione – Responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. – Risarcimento del danno – Modalità di computo.

In ossequio al principio costituzionale di buon andamento, la P.A. ha il potere di revocare il bando di gara e l’aggiudicazione di un appalto per sopravvenute ragioni di interesse pubblico ovvero per la sopravvenuta riconsiderazione di fatti e situazioni preesistenti, purché l’atto di autotutela sia adeguatamente motivato con richiamo ad un preciso e concreto interesse pubblico.

Non costituisce ostacolo al riconoscimento della responsabilità precontrattuale dell’ente la reiezione della domanda di annullamento del provvedimento di revoca, in quanto la legittimità dell’atto di revoca dell’aggiudicazione di una gara di appalto non elimina il profilo relativo alla valutazione del comportamento della P.A., con riguardo al rispetto dei canoni di buona fede e correttezza.

Ai fini della commisurazione del danno risarcibile, cagionato a seguito di una condotta della P.A. contraria ai canoni della buona fede e correttezza, deve aversi riguardo al solo interesse negativo, ossia alle spese effettivamente sostenute in vista della conclusione dell’affare (danno emergente) ed alle occasioni contrattuali perse per aver confidato nell’impegno assunto (lucro cessante), mentre resta escluso il risarcimento dell’utile che si sarebbe conseguito con l’esecuzione del contratto.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 12 gennaio 2010, n. 23 – Pres. Allegretta – Est. Picone – E.C., E.C., L.C., L.C., O.C., A.C., R.C. (avv.ti Sica e Angelini) c. Comune di Cassano delle Murge (n. c.)

Espropriazione per pubblica utilità – Assenza dichiarazione pubblica utilità valida ed efficace – Occupazione usurpativa – Diritto alla restituzione delle aree ed al risarcimento.

Si configura la c.d. occupazione usurpativa nell’ipotesi in cui si occupino e si utilizzino terreni in assenza di una dichiarazione di pubblica utilità valida ed efficace (non essendo mai stati emessi decreti di esproprio, ed essendo state annullate le

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delibere di approvazione del progetto di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e il decreto di occupazione d’urgenza). Si configurano, pertanto, il diritto al risarcimento del danno per mancato godimento del bene e il diritto alla restituzione previa riduzione in pristino delle aree illecitamente occupate e trasformate.

Tar Puglia, Sez. I, 12 gennaio 2011, n. 27 – Pres. Allegretta – Est. Picone – P.C. (avv. Putignano) c. Ministero della Giustizia e Direzione della Casa Circondariale di Bari (Avv. Stato)

Risarcimento del danno – Pubblico impiego – Congedo straordinario per cure termali – Necessità di adeguata prova.

Sul ricorrente che intenda ottenere il risarcimento del danno da mancata fruizione del congedo straordinario richiesto per cure balneo-termali – acclarata l’illegittimità del diniego opposto dall’Amministrazione – grava comunque l’onere di provare che il periodo di ferie goduto è stato effettivamente impegnato per le cure termali; all’uopo il ricorrente deve produrre indefettibilmente in giudizio idonea certificazione rilasciata dallo stabilimento termale – la stessa di cui è previsto l’obbligo di consegna all’Amministrazione all’atto della richiesta il congedo straordinario – pena il rigetto del ricorso.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 15 Dicembre 2010, n. 30 – Pres. Allegretta – Est. Durante – D.D.& C. (avv. Profeta) c. Comune di Bari (avv. Lanza)

Contratti della Pubblica Amministrazione – Offerta economica – Discordanza tra ribasso indicato in lettere e quello indicato a numeri – Prevalenza ribasso in lettere – Ratio.

La lettera e la ratio della disciplina contenuta nell’art. 90 del d.P.R. n. 554/1999 nella parte in cui stabilisce la prevalenza del ribasso percentuale indicato in lettere, è improntata ad un’esigenza di conservazione delle volontà negoziali e di certezza del confronto competitivo: la regola della prevalenza dell’offerta in lettere vige sia per i casi di discordanza tra cifra e lettera del prezzo o del ribasso sia nel caso di discordanza tra ribasso e prezzo complessivo.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 18 gennaio 2011, n. 101 – Pres. Allegretta – Est. Adamo – V.E. S.r.l. (avv. Caggiano) c. Regione Puglia e Comune di Bari (avv. Paradiso)

Ambiente – Fonti di energia rinnovabili – d.lgs. 387/2003 – Finalità.

Ambiente – Fonti di energia rinnovabili – Impianti eolici – Procedimento di

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autorizzazione – Silenzio – Illegittimità.

Il d.lgs. n. 387/2003, in attuazione della direttiva 96/92/CE, evidenzia nel suo complesso una precisa volontà promozionale dei procedimenti di installazione di impianti di produzione di energia mediante fonti rinnovabili che corrisponde a finalità di interesse pubblico. Tale finalità si sostanzia nella riduzione di ostacoli normativi o di altro tipo all’aumento della produzione di energia elettrica mediante fonti di energia rinnovabile, nell’allineamento delle procedure all’opportuno livello amministrativo e nella produzione di norme oggettive, trasparenti e non discriminatorie che tengano pienamente conto delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili.

È illegittimo il silenzio serbato dalla Regione in tema di autorizzazione unica all’installazione di impianti eolici – del quale non sia stata fornita alcuna spiegazione, neppure in sede processuale – poiché comporta un’inerzia ovvero una sospensione ingiustificata del relativo procedimento in contrasto con il d.lgs. n. 383/2003, il quale ne esige la conclusione in un termine non superiore a 180 giorni. Tale termine è stato qualificato dalla sentenza della Corte cost. n. 364/2006 principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 18 gennaio 2011, n. 102 – Pres. Allegretta – Est. Adamo – N.W. S.r.l. (avv. Caggiano) c. Regione Puglia (n.c.), Provincia di Foggia (n.c.), Comune di Cerignola (avv. Paradiso)

Ambiente – Fonti di energia rinnovabili – d.lgs. n. 387/2003 – Finalità.

Ambiente – Fonti di energia rinnovabili – Impianti eolici – Procedimento di autorizzazione – Silenzio – Illegittimità.

Il d.lgs. n. 387/2003, in attuazione della direttiva 96/92/CE, evidenzia nel suo complesso una precisa volontà promozionale dei procedimenti di installazione di impianti di produzione di energia mediante fonti rinnovabili che corrisponde a finalità di interesse pubblico. Tale finalità si sostanzia nella riduzione di ostacoli normativi o di altro tipo all’aumento della produzione di energia elettrica mediante fonti di energia rinnovabile, nell’allineamento delle procedure all’opportuno livello amministrativo e nella produzione di norme oggettive, trasparenti e non discriminatorie che tengano pienamente conto delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili.

È illegittimo il silenzio serbato dalla Regione in tema di autorizzazione unica all’installazione di impianti eolici – del quale non sia stata fornita alcuna spiegazione, neppure in sede processuale – poiché comporta un’inerzia ovvero una sospensione ingiustificata del relativo procedimento in contrasto con il d.lgs. n. 383/2003, il quale ne esige la conclusione in un termine non superiore a 180 giorni. Tale termine è stato

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qualificato dalla sentenza della Corte cost. n. 364/2006 principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 18 gennaio 2011, n. 103 – Pres. Allegretta – Est. Adamo – A.C. S.r.l. (avv. Caggiano) c. Regione Puglia (n.c.), Provincia di Foggia (n.c.), Comune di Cerignola (avv. Paradiso)

Ambiente – Fonti di energia rinnovabili – d.lgs. n. 387/2003 – Finalità.

Ambiente – Fonti di energia rinnovabili – Impianti eolici – Procedimento di autorizzazione – Silenzio – Illegittimità.

Il d.lgs. n. 387/2003, in attuazione della direttiva 96/92/CE, evidenzia nel suo complesso una precisa volontà promozionale ai procedimenti di installazione di impianti di produzione di energia mediante fonti rinnovabili che corrisponde a finalità di interesse pubblico. Tale finalità si sostanzia nella riduzione di ostacoli normativi o di altro tipo all’aumento della produzione di energia elettrica mediante fonti di energia rinnovabile, nell’allineamento delle procedure all’opportuno livello amministrativo e nella produzione di norme oggettive, trasparenti e non discriminatorie che tengano pienamente conto delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili.

È illegittimo il silenzio serbato dalla Regione in tema di autorizzazione unica all’installazione di impianti eolici – del quale non sia stata fornita alcuna spiegazione, neppure in sede processuale – poiché comporta un’inerzia ovvero una sospensione ingiustificata del relativo procedimento in contrasto con il d.lgs. n. 383/2003, il quale ne esige la conclusione in un termine non superiore a 180 giorni. Tale termine è stato qualificato dalla sentenza della Corte Cost. 364/2006 principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.

Tar Puglia Bari, Sez. I, 19 gennaio 2011, n. 105 – Pres. Durante – Est. Adamo – P.P. (avv.ti Marchitelli e Marsilio) c. Ministero dell’Interno (Avv. Stato)

Impiegati dello Stato – Polizia di Stato – Esonero dal servizio di Polizia ausiliaria – Ambito applicativo della l. n. 343/1980.

È legittimo il provvedimento di esonero dal servizio di un agente ausiliario di P.S., adottato ai sensi dell’art. 4 della l. 8 luglio 1980, n. 343, che si sia reso colpevole di comportamenti idonei a minarne l’affidabilità; tale norma, infatti, delinea il provvedimento di esonero come ampiamente discrezionale, adottabile laddove si verifichino circostanze tali da integrare un giudizio di sostanziale inidoneità ai fini dello svolgimento dei compiti dell’agente di polizia.

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Tar Puglia, Bari, Sez. I, 19 gennaio 2011, n. 106 – Pres. Durante – Est. Adamo – A. B. (avv.ti Armiento e Foglia) c. Ministero della Giustizia (Avv. Stato), Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (n.c.)

Impiegati dello Stato – Polizia penitenziaria – Indennità per causa di servizio – Onere della prova.

Deve ritenersi fondato il ricorso proposto dal dipendente avverso il diniego di riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio, se l’Amministrazione non smentisce l’assunto del ricorrente fornendo validi elementi di prova.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 19 gennaio 2011, n. 107 – Pres. Allegretta – Est. Durante – B.M. (avv. De Leonardis) c. Comando Generale della Guardia di Finanza e il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avv. Stato)

Impiegati dello Stato – Personale militare – Malattia professionale – Concessione e determinazione benefici economici – Presupposti.

Ai sensi degli artt. 117 e 120 del r.d. n. 3458/1928, integrato dalla l. n. 539/1950, al militare in servizio permanente e a quelli delle categorie in congedo è concesso un beneficio economico attribuito alla data del riconoscimento di un’invalidità o di un’infermità contratta in servizio e per causa di servizio. Tale beneficio economico, concesso in forza di norme in vigore fino al 31 dicembre 1986, non può essere oggi rideterminato, in base al principio del tempus regit actum, essendosi definitivamente concluso il procedimento relativo al suo riconoscimento, e le nuove norme non possono trovare alcun effetto con riguardo ai procedimenti già conclusi.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 19 gennaio 2011, n. 108 – Pres. Allegretta – Est. Durante – C.D. (avv. Bia) c. Ministero della Difesa – Marina Militare (Avv. Stato)

Impiegati dello Stato – Causa di servizio – Infermità – Nesso di causalità diretto – Connessione concausale tra evento e fatto di servizio – Necessità.

La dipendenza di un’infermità da causa di servizio, ricorre non solo nel caso di accertamento del nesso di causalità diretto, ma anche ove sussista una connessione concausale tra evento e fatto di servizio e questo sia valutabile come “efficiente” e determinante nella produzione dell’evento.

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Tar Puglia, Bari, Sez. I, 19 gennaio 2011, n. 111 – Pres. Allegretta – Est. Durante – I.M. (avv.ti Montedoro e Simone) c. Comune di Monopoli (avv. Dibello), Istituto Autonomo per le case popolari (n.c.)

Edilizia e urbanistica – Assegnazione alloggi edilizia popolare – Occupazione stabile dell’immobile – Prova.

Edilizia e urbanistica – Assegnazione alloggi edilizia popolare – Annullamento, revoca, decadenza – Giurisdizione esclusiva.

Un uso occasionale e saltuario di un alloggio di edilizia pubblica confligge con la finalità di assicurare una casa a chi effettivamente ne ha bisogno e comporta la decadenza dell’assegnazione. L’occupazione stabile dell’immobile consiste nella dimora effettiva e abituale nell’alloggio assegnato. A tal fine non assume significativa valenza la circostanza che l’assegnatario abbia fissato la residenza nell’alloggio assegnato; al contrario, le bollette dei consumi di energia elettrica, acqua e gas costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti che in uno con gli accertamenti diretti (sopralluoghi) provano la mancata utilizzazione dell’alloggio, presupposto della decadenza.

Può affermarsi, anche a seguito della sentenza Corte cost. n. 204/2004 che la concentrazione nell’ambito della giurisdizione amministrativa di tutte le controversie derivanti da rapporti di concessione di beni, comporta che appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie concernenti le ipotesi di cessazione del rapporto di assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare, cioè l’annullamento dell’assegnazione nei confronti di colui che abbia conseguito l’assegnazione senza essere in possesso dei requisiti prescritti ovvero abbia fruito di indebiti punteggi, la revoca o la decadenza dell’assegnazione per le circostanze sopravvenute quali l’occupazione non stabile dell’alloggio ed il rilascio per il caso di occupazione senza titolo.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 12 gennaio 2011, n. 24 – Pres. Allegretta – Est. Picone – H. L. (avv. Nilo) c. I. T. Bari (avv. Cutrone)

Contratti della P.A. – Diniego di aggiudicazione di un appalto pubblico – In mancanza di offerte convenienti – Ammissibilità ex art. 81, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006.

È legittimo provvedimento di diniego di aggiudicazione, se sorretto da motivazione congrua e sufficiente, considerato che l’art. 81, comma 3, del d. lgs. n. 163/2006 prevede la facoltà, per la stazione appaltante, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente.

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Tar Puglia, Bari, Sez. I, 14 gennaio 2011, n. 58 – Pres. Allegretta – Est. Adamo – C. U. M. Ci. D. B. (avv.ti Mongelli e Pantaleo) c. Comune di Bari (avv. Lanza)

Giurisdizione e competenza – Servizi pubblici – Decadenza di rapporto convenzionale a seguito di inadempimento – Giurisdizione ordinaria.

Giurisdizione e competenza – Servizi pubblici – Art. 133, lett. c), del d.lgs. n. 104/2010 – Questioni inerenti i profili economici della concessione – Giurisdizione ordinaria.

È inammissibile per difetto di giurisdizione, il ricorso proposto innanzi al giudice amministrativo, che abbia ad oggetto la richiesta di annullamento di una determinazione dirigenziale con la quale si configura una decadenza a seguito di inadempimento, ovvero una risoluzione del rapporto convenzionale per grave inadempimento, dovuta al mancato pagamento dei canoni, giacché la relativa giurisdizione spetta in ogni caso al giudice ordinario.

L’espressione “vigilanza e controllo nei confronti del gestore” contenuta nell’art. 133, lett. c), del d.lgs. n. 104/2010 non fa riferimento ai profili economici della concessione (che, pertanto, sono sottratti alla giurisdizione amministrativa), ma, piuttosto, alla sorveglianza sul modo in cui viene svolta l’attività del gestore, considerata la primaria funzione del servizio pubblico organizzato per soddisfare esigenze ritenute d’interesse generale.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 14 gennaio 2011, n. 59 – Pres. Allegretta – Est. Adamo – E. S.p.a. (avv.ti Clarizio e Del Giudice) c. I. S.p.a. (avv. Triggiani)

Contratti della Pubblica Amministrazione – Gara d’appalto – Integrazione della documentazione incompleta – Facoltà – Limiti.

L’integrazione della documentazione incompleta depositata nei termini previsti dal bando di gara, costituisce una facoltà meramente discrezionale per l’Amministrazione e non un obbligo. Tale integrazione non può comunque essere esercitata con riferimento a quei documenti la cui esistenza è prevista dal bando a pena di esclusione, in quanto riferentisi a requisiti essenziali per la partecipazione. Il riconoscimento di siffatta facoltà, infatti, risolvendosi in una impropria rimessione in termini del concorrente la cui domanda si sia palesata viziata in parte qua, oltre a ledere il principio di imparzialità – il cui rispetto è doveroso verso i partecipanti alla gara – vulnererebbe il principio di imperatività della lex specialis, da intendersi prevalente rispetto al favor partecipationis.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 18 Gennaio 2011 n. 100 – Pres. Allegretta – Est. Adamo –

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P.M. (avv.ti Campagna e Stante) c. U.T.G. Prefettura di Bari (Avv. Stato)

Competenza e giurisdizione – Patente di guida – Revoca – Rilascio nuova patente – Giurisdizione.

Circolazione stradale – Patente di guida – Art. 120 Codice della Strada – Costituzionalità.

La natura del provvedimento relativo al rilascio della nuova patente di guida – richiesta dopo la revoca di quella acquisita in precedenza – rimane connotata da ampi margini di discrezionalità sia amministrativa che tecnica, a fronte dei quali si può configurare solo una posizione di interesse legittimo, sulla quale deve pronunciarsi il giudice amministrativo.

Il vigente articolo 120 del codice della strada prevede che “la persona destinataria del provvedimento di revoca della patente non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni”. La norma, la cui costituzionalità è stata più volte messa in dubbio, ma sempre confermata, non riconosce un’assoluta preminenza del diritto al lavoro rispetto alla sicurezza pubblica, sia perché tra la guida del proprio automezzo e l’esercizio del diritto al lavoro non c’è un rapporto di condizionamento assoluto, sia anche perché il diritto al lavoro può essere modellato dal legislatore per tenere ragionevolmente conto di altre esigenze costituzionalmente rilevanti, come appunto, quelle della prevenzione dei reati che danno luogo alla misura della sorveglianza speciale.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 21 gennaio 2011, n. 114 – Pres. Durante – Est. Serlenga – I-I.P. S.p.a. (avv. Rodio) c. Comune di Foggia (n.c.)

Giustizia amministrativa – Ricorso per l’ottemperanza – Esecuzione di lodo arbitrale munito della dichiarazione di esecutività ex art. 825 c.p.c. – Ammissibilità.

È ammissibile il ricorso per ottemperanza del lodo arbitrale, munito della formula esecutiva ex art. 825 c.p.c. e divenuto inoppugnabile, allo scopo di ottenere l’adempimento della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato e l’eventuale condanna della stessa a corrispondere i relativi interessi fino al soddisfo. A tali fini il creditore deve dimostrare, oltre all’inadempimento dell’ente pubblico, di aver posto in essere le formalità di legge per la proposizione del ricorso in ottemperanza così come disciplinate dall’art. 114 del d.lgs. n. 104/2010.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 27 gennaio 2011, n. 168 – Pres. Allegretta – Est. Picone –

T.&A. S.r.l. (avv. Di Mattia) c. Provincia di Foggia (n.c.)

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Ambiente – Procedimento di valutazione di impatto ambientale – L.R. Puglia

11/2001 – Termini di conclusione del procedimento.

Ambiente – Procedimento di valutazione di impatto ambientale – Termini di

conclusione del procedimento – Natura di principi fondamentali della materia –

Incompetenza del legislatore regionale.

La conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale è sottoposta al termine di novanta giorni (decorrenti dalla scadenza del termine per l’espressione dei pareri degli enti coinvolti), ai sensi dell’art. 13 della L.R. Puglia n. 11/2001, secondo il quale l’autorità competente delibera la Via anche in assenza dei predetti pareri. Allo stesso modo, il sub-procedimento di verifica della assoggettabilità a Via (di competenza della Provincia ai sensi dell’art. 6, comma 2, della L.R. n. 11/2001) deve concludersi nel termine di sessanta giorni, ai sensi dell’art. 16, comma 7, della medesima legge regionale.

La previsione di termini perentori entro i quali le amministrazioni sono chiamate a pronunciarsi sulle istanze di compatibilità ambientale, costituisce principio fondamentale della materia non derogabile dalle Regioni.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 27 gennaio 2011, n. 171 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile – D.L.L.I.B.V. (avv. Di Tonno) c. Azienda Sanitaria Locale Bari (n.c.)

Giustizia amministrativa – Ricorso per l’ottemperanza – Decreto ingiuntivo non opposto – Esperibilità.

Se un decreto ingiuntivo diviene esecutivo e definitivo a norma degli artt. 653 ss. c.p.c. è ammessa l’azione di ottemperanza; se lo stesso non è opposto, infatti, definisce la controversia, al pari della sentenza passata in giudicato, ed assume valore di cosa giudicata agli effetti della proposizione del ricorso per ottemperanza. Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 104/2010, l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato; nell’ambito della nozione di “altri provvedimenti” rientra indubbiamente l’ipotesi del decreto ingiuntivo non opposto.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 27 gennaio 2011, n. 173 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile – Mi.Ro.Ra C. s.r.l. (avv. A. Lazazzera) c. Comune di Sant’Agata di Puglia (n.c.)

Giustizia amministrativa – Ricorso per l’ottemperanza – Decreto ingiuntivo non opposto – Esperibilità.

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Il decreto ingiuntivo non opposto definisce la controversia, al pari della sentenza passata in giudicato, ed ha quindi valore di cosa giudicata agli effetti della proposizione del ricorso per ottemperanza. Nell’ambito della nozione di “altri provvedimenti” del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato di cui all’art. 112, comma 2, lett. c, del d.lgs. n. 104/2010,eseguibili con l’azione di ottemperanza, rientra indubbiamente l’ipotesi del decreto ingiuntivo non opposto.

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IIª SEZIONE

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 5 gennaio 2011, n. 8 – Pres. Mangialardi – Est. Cocomile – L.M. (avv. Bagnoli) c. Comune di Bari (avv. Farnelli)

Edilizia ed urbanistica – Impugnazione di ordinanza di demolizione – Inammissibilità nel caso di omessa impugnazione diniego di condono edilizio.

Edilizia ed urbanistica – Edificazione nella fascia di trecento metri dal confine del demanio marittimo – Insanabilità dell’abuso.

È inammissibile il ricorso contro l’ordine di demolizione laddove non vi sia stata l’impugnazione del presupposto diniego di condono edilizio.

Il carattere assoluto del vincolo di inedificabilità, previsto dall’art. 51 comma 1, lett. f), della L.R. Puglia 31 maggio 1980, n. 56, che vieta ogni opera di edificazione entro la fascia di trecento metri dal confine del demanio marittimo o dal ciglio più elevato sul mare, è ostativo al rilascio della concessione edilizia in sanatoria e non può non comportare la demolizione del manufatto abusivo.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 5 gennaio 2011, n. 13 – Pres. Mangialardi – Est. Cocomile – S.S. (avv. Leporale) c. Comune di Gallipoli (avv. Quinto)

Edilizia ed urbanistica – Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi comunali – Domanda di condono edilizio – Declaratoria di irricevibilità – Impossibilità – Ragioni.

Edilizia ed urbanistica – Domanda di condono edilizio – Declaratoria di irricevibilità senza attendere l’esito del procedimento paesaggistico medio tempore attivato –Illegittimità.

Non è irricevibile la domanda di condono edilizio per la semplice ragione che l’abuso realizzato, in un’area sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa, rientri nella tipologia di cui al n. 1 della tabella 1 allegata al decreto legge n. 269/2003. Tale sola circostanza non è di per sé ostativa al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, dovendo la Pubblica Amministrazione, in sede di esame della domanda di condono, verificare la sussistenza di altre condizioni, come la non insistenza delle opere abusive su beni riconosciuti monumento nazionale, l’esistenza anteriore alla realizzazione delle opere di un vincolo di carattere relativo, la conformità delle opere alla normativa urbanistica vigente al momento dell’entrata in vigore del decreto legge n. 269/2003, il rilascio del parere favorevole dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo.

È necessario che la Pubblica Amministrazione competente attenda l’esito del

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procedimento attivato a seguito dell’invio di una domanda di condono paesaggistico ex art. 1, comma 39, della l n. 308/2004, affinché possa provvedere in via definitiva sull’istanza di condono edilizio. È, pertanto, illegittimo il provvedimento che dichiara irricevibile la domanda di condono edilizio e ordina la demolizione delle opere abusive realizzate, senza attendere la conclusione del procedimento avviato a seguito della presentazione di un’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 5 gennaio 2011, n. 15 – Pres. Mangialardi – Est. Cocomile – M.A. (avv. Fistetti) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza di Bari (Avv. Stato)

Pubblico impiego –Accesso ai documenti amministrativi – Diniego di accesso agli atti retributivi del richiedente – Illegittimità.

L’impiegato pubblico sottoposto ad un provvedimento di decurtazione delle somme dello stipendio ha un interesse diretto, concreto ed attuale estrazione di copia di tale provvedimento, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata (anche ed eventualmente in sede giurisdizionale: il diritto alla retribuzione) e collegata al provvedimento di cui è chiesta l’ostensione.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 5 gennaio 2011, n. 16 – Pres. Est. Mangialardi – C.M. (avv. Lapomarda) c. Comune di Vieste (n.c.)

Edilizia ed Urbanistica – Procedimento amministrativo – Ingiunzione di demolizione – Comunicazione di avvio del procedimento – Mancanza – Legittimità.

Edilizia ed Urbanistica – Ordinanza di acquisizione dell’immobile abusivo – Notificazione dell’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione – Mancanza – Ininfluenza.

Processo amministrativo – Regola del principio di prova – Applicabilità.

Il depotenziamento dei vizi procedimentali e comunque formali si è avuto con la legge n. 15 dell’11 febbraio 2005 che ha introdotto nel corpo delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo l’art. 21-octies, a mente del quale non può procedersi all’annullamento del provvedimento assunto in violazione di norme procedimentali qualora il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto comunque essere diverso. (Fattispecie in tema di adozione di demolizione di intervento abusivo).

La mancata notificazione dell’atto di accertamento di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, comunque inserita quale atto presupposto nell’ordinanza di acquisizione del bene immobile abusivo al patrimonio comunale, non inficia la

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legittimità della misura acquisitiva, bensì incide sulla relativa conoscenza dell’iter procedimentale posto in essere dall’Amministrazione per il ripristino dei valori giuridici violati dalla realizzazione dell’opera abusiva. Nella mancata notifica della accertata inadempienza all’ingiunzione, non si ravvisa vulnus alla tutela della ricorrente potendo questa ben far valere ogni sua diversa ragione a conoscenza dell’ordinanza di acquisizione che nella inottemperanza a demolire vede il suo presupposto.

A fronte della disposizione di cui all’art. 64 c.p.a. che sottolinea il principio secondo cui spetta alle parti l’onere di fornire la prova dei fatti che sono nella loro disponibilità e che vengono posti a fondamento della pretesa o delle eccezioni, sono pienamente applicabili le norme del c.c. art. 2697 e art. 115 c.p.c. le quali sanciscono una operatività del processo amministrativo uniforme ai canoni ispiratori di quello civile.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 5 gennaio 2011, n. 17 – Pres. Est. Mangialardi – S.F. S.r.l. (avv.ti Medina, Vitone, Di Salvatore) c. Comune di Trani (avv. Capurso), Regione Puglia (avv. Loffredo), Agenzia del Demanio (Avv. Stato)

Autorizzazioni e concessioni – Concessioni demaniali – Rinnovo della concessione mediante procedura ad evidenzia pubblica – Previsione in atto regolamentare – Necessità.

L’ intenzione dell’Amministrazione comunale di provvedere al rinnovo di una concessione demaniale mediante procedure ad evidenza pubblica deve essere assunta e consacrata in un atto regolamentare a contenuto generale e non può essere rimessa ad un intendimento del dirigente comunale le cui determinazioni sul punto si appalesano illegittime oltre che per incompetenza anche per una considerazione in punto di fatto, prima che di diritto, vale a dire l’assenza di eventuali altri aspiranti alla concessione dell’area demaniale e quindi carenza di presupposto che potesse abilitare al sopra riferito intendimento di esperire la procedura ad evidenza pubblica.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 10 gennaio 2011, n. 19 – Pres. Urbano – Est. Cocomile – L.M. (avv. Vernola) c. Regione Puglia (avv. Scattaglia) e Provincia di Bari (n.c.)

Giustizia amministrativa – Risarcimento dei danni – Domanda avanzata con ricorso per esecuzione del giudicato – Dopo l’entrata in vigore del codice del processo amministrativo – Possibilità di chiedere anche il risarcimento dei danni verificatisi prima del giudicato – Sussiste – Modalità – Individuazione.

Giustizia amministrativa – Risarcimento dei danni – Domanda – In relazione ad un giudizio che è diretto alla mera esecuzione di una sentenza del T.A.R. non

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sospesa in appello – Dopo l’entrata in vigore del codice del processo amministrativo – Possibilità – Sussiste.

Giustizia amministrativa – Risarcimento dei danni – Domanda – Avanzata genericamente dal ricorrente – Potere del G.A. di qualificarla in relazione a quanto contenuto negli scritti difensivi – Sussiste.

Giustizia amministrativa – Risarcimento dei danni – Risarcimento del danno non patrimoniale – Possibilità – Sussiste – Condizioni – Individuazione.

Dopo l’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, non è più applicabile il principio giurisprudenziale secondo il quale in sede di ottemperanza è possibile formulare richiesta di risarcimento, ma solo per i danni verificatisi in seguito alla formazione del giudicato e a causa del ritardo nella esecuzione della pronuncia, mentre il risarcimento dei danni riferibili al periodo precedente al giudicato deve essere richiesto con un giudizio cognitorio da proporsi davanti al giudice di primo grado, atteso che – ai sensi dell’art. 112, comma 4, di detto Codice – è ora ammessa la proposizione, nel giudizio di ottemperanza, di una azione risarcitoria anche per i danni riguardanti periodi precedenti al giudicato; peraltro, tale possibilità deve intendersi contenuta nei limiti temporali e sostanziali dettati dal precedente art. 30 e, in tal caso, il giudizio si svolge nelle forme, nei modi e nei termini del processo ordinario.

È ammissibile un’azione risarcitoria formulata in pendenza di un processo che solo in senso lato può definirsi di “ottemperanza” in base alla rubrica del Titolo I del Libro IV del codice del processo amministrativo ed alla rubrica dell’art. 112 c.p.a., ma che in senso stretto è diretto alla mera esecuzione di una sentenza del T.A.R. non sospesa e quindi non ancora passata in giudicato; in tal caso, infatti, si tratta di un giudizio non di vera e propria “ottemperanza” in senso tecnico, bensì di esecuzione di una sentenza di primo grado, nell’ambito del quale il giudice amministrativo adito si limita ad esercitare i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato (in tal senso disponeva originariamente l’art. 33, ultimo comma legge n. 1034/1971, come novellato sul punto dalla legge n. 205/2000).

Nel caso in cui il ricorrente chieda genericamente il risarcimento del danno cagionato dall’azione amministrativa illegittima, senza specificazione alcuna, tale domanda deve intendersi come riferita a tutte le possibili voci di danno originate dalla condotta illecita posta in essere dalla P.A. convenuta (quindi sia il danno non patrimoniale che il pregiudizio economico). D’altra parte, ai sensi dell’art. 32, comma 2, prima parte, c.p.a, il giudice amministrativo può qualificare l’azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali evidentemente desumibili dal testo degli atti processuali di parte ed il danno risarcibile, ai sensi dell’art. 112, commi 3 e 4 c.p.a., è comprensivo anche dell’eventuale pregiudizio non patrimoniale patito da chi subisce l’inerzia della P.A. a fronte di una decisione favorevole del giudice amministrativo.

Il riconoscimento del danno non patrimoniale è soggetto ad un limite ontologico e ad

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un onere probatorio. Quanto al primo, esso è ammesso nei soli casi in cui la lesione del diritto costituzionale sia qualificata dalla serietà dell’offesa e dalla gravità delle conseguenze nella sfera personale. Quanto al secondo aspetto, occorre che il danneggiato fornisca la prova, oltre dell’evento dato dalla sussistenza di una lesione del diritto costituzionalmente primario che superi la soglia della tollerabilità, anche della ricorrenza di significative ripercussioni pregiudizievoli sotto il profilo del danno-conseguenza.

TAR Puglia, Bari, Sez. II, 13 gennaio 2011, n. 33 – Pres. Urbano – Est. Serlenga – M.V. (avv. Rotolo) c. Comune di Monopoli (avv. Stefanelli)

Edilizia ed urbanistica – Condono edilizio – Vincoli paesaggistici – Normativa.

La disciplina di vincolo contenuta nel DM 1 agosto 1985 non può ritenersi confermata dall’articolo 1 quinquies della legge n. 431/85 poiché tale disposizione si riferisce ai soli vincoli prodottisi in applicazione – e quindi durante la vigenza – dell’art. 2 del D.M. 21 settembre 1984. Il decreto ministeriale del 1985, in quanto pubblicato successivamente alla legge, non può quindi ritenersi confermato dalla legge stessa; non può cioè considerarsi operativo.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 13 gennaio 2011, n. 43 – Pres. Est. Urbano – D.L. e P.M. (avv.ti Digirolamo, Spano) c. Comune di Santeramo in Colle (n.c.)

Edilizia e urbanistica – Ordine di demolizione di manufatti abusivi – Valutazione ragioni di interesse pubblico – Non occorre.

Edilizia e urbanistica – Ordine di demolizione – Comunicazione di avvio del procedimento – Mancanza – Legittimità.

Edilizia e urbanistica – Atto d’accertamento dell’inottemperanza – Acquisizione al patrimonio comunale – Verbale di polizia municipale – Insufficienza.

In caso di ordine di demolizione di opere abusive, atto vincolato al pari di tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, non occorre una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati.

L’ordine di demolizione di opere abusive, in quanto atto dovuto, emesso quale sanzione per l’accertamento dell’inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata, precisamente tipizzato dal legislatore, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.

L’acquisizione del manufatto abusivo al patrimonio comunale, presuppone un

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apposito atto procedimentale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione emesso dall’organo comunale competente, essendo insufficiente il verbale di polizia municipale di constatazione dell’inadempienza che, invece, è atto endoprocedimentale e comunque meramente ricognitivo.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 13 gennaio 2011, n. 45 – Pres. Est. Urbano – L.C., L.P., L.N., L.P. (avv. Basso) c. Comune di Sammichele di Bari (avv. Vernola)

Edilizia e urbanistica – Ingiunzione di demolizione – Acquisizione gratuita dell’area e manufatti abusivi – Presupposti – Criterio interpretativo.

L’art. 7, comma 3, della l. 47/1985 assoggettava alle misure repressive di abusi edilizi il responsabile dell’attività di costruzione e non anche il proprietario dell’immobile. In caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, l’acquisizione gratuita dell’area e dei manufatti abusivi a favore del Comune, così come prevista dall’art. 7, l. 47/1985, non poteva considerarsi misura strumentale diretta a consentire al Comune la demolizione, ma costituiva autonoma sanzione da irrogarsi al solo trasgressore inadempiente, nei cui confronti, non pure del proprietario non responsabile dell’abuso, andava disposta l’acquisizione.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 13 gennaio 2011, n. 50 – Pres. Urbano – Est. Serlenga – G.A. (avv.ti Giancaspro) c. Ministero della Difesa (avv. Matteo)

Impiego pubblico – Equo indennizzo – Cumulo di provvidenze indennitarie – Inapplicabilità del divieto di cumulo agli eredi del dipendente.

Il divieto di cumulo totale o parziale delle provvidenze indennitarie connesse ad infermità contratte per causa di servizio, sancito dall’art. 50 del d.P.R. 686/57, non si applica agli eredi del dipendente deceduto a causa di servizio giacché in capo a questi il diritto all’indennità assicurativa sorge ex novo ac iure proprio per finalità essenzialmente previdenziali, mentre il credito per l’equo indennizzo si trasmette iure successionis in quanto già presente nel patrimonio dell’impiegato dante causa. In simili ipotesi, pertanto non concorrerebbero due crediti traenti titolo da un solo fatto causativo di danno.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 14 gennaio 2011, n. 96 – Pres. Mangialardi – Est. Cocomile – F.D. (avv.ti Fasanella e Deramo) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia Province di Bari e Foggia (Avv. Stato)

Beni paesaggistici – Tutela – Poteri Soprintendenza – Annullamento

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autorizzazione paesaggistica – Quando è possibile.

Beni paesaggistici – Procedimento amministrativo – Potere discrezionale della P.A. di attivarsi – Integrazione carenze documentali – Sussistenza.

Il potere della Soprintendenza, previsto dall’art. 159, comma 3, del d.lgs n. 42/2004, di annullare l’autorizzazione paesaggistica con provvedimento motivato, se la ritiene non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggi, deve essere esercitato con riferimento esclusivo al manufatto in merito al quale è essa è stata chiamata a pronunciarsi e non può estendersi a provvedimenti differenti riguardanti diversi interventi.

È illegittimo il decreto di annullamento di autorizzazione paesaggistica emesso in conclamata situazione di carenza di istruttoria e di documentazione insufficiente atteso che il Soprintendente deve procedere ai sensi dell’art. 6, comma 6-bis, del d.m. 495/1994 (richiamato dall’art. 159, comma 3, d.lgs. n. 42/2004), ad una integrazione istruttoria documentale e richiedere siffatta documentazione ai soggetti che ne sono in possesso.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 21 gennaio 2011, n. 133 – Pres. Urbano – Est. Serlenga – A.C. (avv. Cretì) c. Comando Regione Carabinieri Puglia SM – Ufficio Personale, Ministero della Difesa (Avv. Stato)

Impiegati dello Stato – Permesso ex art. 33 l. 104/1992 – Requisito della continuità di assistenza – Quando sussiste.

A seguito della modifica della l. n. 104/1992 operata dall’art. 19 della l. 53/2000, per la fruizione del beneficio del permesso mensile per l’assistenza del congiunto affetto da handicap, la continuità dell’assistenza non deve essere intesa in senso materiale bensì in senso morale ed anzi la distanza tra la sede di servizio del pubblico dipendente e la residenza del disabile finisce per supportare la richiesta del permesso mensile. La presunta assenza di continuità di assistenza, non supportata da elementi concreti, determina l’illegittimità del diniego.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 21 gennaio 2011, n. 138 – Pres. Urbano – Est. Mangialardi – O.M. (avv. Roselli) c. Ministero della Giustizia, Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (n.c.)

Pubblico impiego – Procedimento disciplinare – Destituzione dal servizio –Annullamento sanzione illegittimamente irrogata – Diritto alla restitutio in integrum – Sia dal punto di vista giuridico che economico.

Pubblico impiego – Annullamento sanzione illegittimamente irrogata – Restituito

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in integrum dal punto di vista economico – Voci accessorie al credito maturato – Corresponsione non cumulativa.

In caso di annullamento di un provvedimento di destituzione di un pubblico dipendente, la p.a. deve provvedere alla restituzione in integrum della posizione del dipendente illegittimamente cessato dal servizio dal punto di vista giuridico ed economico, e sotto questo ultimo profilo vanno anche considerati quali voci accessorie della sorte capitale anche gli interessi e la rivalutazione che avranno decorrenza identica a quella dei singoli ratei di stipendio spettanti all’interessato ora per allora e sino al momento dell’effettiva corresponsione delle somme.

In caso di annullamento di un illegittimo provvedimento di destituzione di un pubblico dipendente, la p.a. deve provvedere alla restituzione in integrum anche dal punto di vista economico della posizione del dipendente ma, nel corrispondere le voci accessorie alla sorte capitale, non potrà procedere cumulativamente. Ciò per effetto dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 che prevede l’applicazione anche agli emolumenti di natura retributiva dell’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991, disciplinante la materia previdenziale. Sulla sorte capitale dei crediti già riscossi saranno corrisposti solo gli interessi legali in quanto la maggiorazione da tale data del tasso legale viene a coprire l’intera area del danno derivante dall’aumento dei prezzi.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 21 gennaio 2011, n. 139 – Pres. Urbano – Est. Mangialardi – A.S., M.C.M., D.S. (avv.ti D’Acciò, Delvino) c. Comune di Conversano (n.c.)

Silenzio amministrativo – Obbligo della P.A. di provvedere – Legittima aspettativa del privato – Sussistenza.

L’obbligo giuridico della Pubblica Amministrazione di concludere il procedimento amministrativo mediante l’adozione di un provvedimento espresso, così come previsto dall’art. 2 della l. n. 241/90, sussiste ogni qualvolta ciò sia imposto da ragioni di giustizia ed equità, ovvero allorché sia sorta, a fronte del dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, una legittima aspettativa del privato a conoscere contenuto e ragioni delle determinazioni che l’amministrazione ritiene di dover adottare. Una volta avviato anche di ufficio un procedimento l’Amministrazione ha il dovere di concluderlo con un provvedimento espresso, diretto ad indicare in modo trasparente la decisione assunta.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 31 gennaio 2011, n. 205 – Pres. Urbano – Est. Mangialardi – A.I. (avv. De Marco) c. Comune di Molfetta (avv. Boccardi) e Regione Puglia (n.c.)

Giustizia amministrativa – Edilizia e Urbanistica – Convenzioni urbanistiche –

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Giurisdizione esclusiva – Vi rientrano.

Giustizia amministrativa – Edilizia e Urbanistica – Accordi ex art. 11 della l. n. 241/1990 – Giurisdizione esclusiva.

Edilizia e Urbanistica – Convenzioni urbanistiche – Diritto di ius variandi della Pubblica Amministrazione – Ambito di applicazione.

L’art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo i comportamenti ed i provvedimenti dell’amministrazione pubblica in materia di edilizia e urbanistica, e viene a riguardare la totalità degli aspetti dell’uso del territorio, nessuno escluso. Tra i comportamenti affidati alla giurisdizione esclusiva è possibile annoverare anche le convenzioni con le quali il Comune cede gratuitamente delle aree perché vengano destinate a urbanizzazione generale, ovvero ne cede altre, a titolo oneroso, perché vengano destinate ad edilizia economica e popolare.

Le convenzioni urbanistiche rientrano nel modello procedimentale di cui all’art. 11 della l. 241 del 1990 (accordi sostitutivi del provvedimento) con lo scopo di definire il contenuto sostanziale di un accordo pianificatorio territoriale tra l’autorità pubblica e il privato contraente. A mente del comma 5 del riferito art. 11, le controversie in tema di formazione, conclusione ed esecuzione di detti accordi sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non per materia, ma in virtù della tipologia dell’atto che è fonte del rapporto, vale a dire l’accordo.

Le convenzioni urbanistiche hanno natura contrattuale, e, di conseguenza, deve ritenersi non consentita la modifica da parte della Pubblica Amministrazione degli obblighi determinatisi in convenzione, anche con il consenso del privato. Detta convenzione è, però, un contratto di natura peculiare, di talché sarebbero comunque possibili variazioni introdotte in virtù della iniziativa di parte pubblica e, questo, in sede di emanazione di un nuovo strumento urbanistico generale, implicando quest’ultimo la revisione dell’assetto urbanistico del territorio comunale. In tali e limitati casi di riesercizio del potere, la posizione soggettiva del cittadino è di interesse legittimo e non di diritto soggettivo.

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IIIª SEZIONE

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 14 gennaio 2011, n. 63 – Pres. Morea – Est. Giansante – V.E.

c. Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di

Finanza (Avv. Stato).

Mutilati e invalidi civili – Portatori di handicap vari – Assistenza ad opera dei familiari – Beneficio previsto dall’art. 33, comma 3, l. n. 104/1992 – Riconoscimento – Nozione di continuità – Lontananza del dipendente dalla sede del disabile – Irrilevanza – Applicabilità del beneficio anche ai dipendenti della Guardia di Finanza.

Risarcimento del danno – Danno non patrimoniale – Liquidazione – Non può

prescindere dall’allegazione degli elementi di fattoda cui desumere l’esistenza e

l’entità del pregiudizio.

Ai sensi dell’art. 33 della l. n. 104/1992, i permessi retribuiti possono essere concessi sia ai familiari lavoratori conviventi che a quelli non conviventi purché questi ultimi assistano il portatore di handicap con continuità ed in via esclusiva. La continuità dell’assistenza non può coincidere con una quotidianità dell’assistenza stessa in quanto è sufficiente che essa si svolga secondo i criteri di sistematicità ed adeguatezza che non possono essere escluse in caso di obiettiva lontananza del dipendente dalla sede del disabile. In tali ipotesi il valore della tutela della salute della persona assistita ai sensi dell’art. 32 Cost. deve considerarsi preminente rispetto a quello dell’autorganizzazione dell’amministrazione ex art. 97 Cost. Alla luce di siffatto bilanciamento, la disciplina deve quindi essere estesa anche ai dipendenti della Guardia di Finanza: in caso contrario si verificherebbe una situazione discriminante per tale categoria di lavoratori.

Il diritto al risarcimento del danno morale, in tutti i casi in cui è ritenuto risarcibile, non può prescindere dalla allegazione da parte del richiedente, degli elementi di fatto dai quali desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio, ragione per cui deve essere rigettata la domanda genericamente formulata e non supportata neanche da un principio di prova.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 14 gennaio 2011, n. 65 – Pres. Morea – Est. Giansante – I.B.F. (avv. Pellegrini) c. Regione Puglia (avv. Torrente).

Sovvenzioni, contributi, sussidi – Esclusione dai beneficiari di contributi pubblici – Dell'impresa che non abbia dimostrato di essere un esercizio commerciale di vicinato – In ottemperanza a quanto prescritto dal bando – Legittimità.

Nel caso in cui il bando per l’assegnazione di contributi e agevolazioni finanziarie in favore delle P.M.I. nel settore Commercio, richieda il possesso di determinati

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requisiti, è necessario, ai fini dell’assegnazione, che l’impresa richiedente, dimostri, anche documentalmente, di esserne in possesso. È legittima, pertanto, l’esclusione dell’impresa ricorrente che, avendo rappresentato nella domanda di ammissione di essere un esercizio commerciale di vicinato, risulti in atti una impresa artigiana, in quanto tale non rientrante fra i soggetti beneficiari ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 2, e 4, comma 1, della l.r. Puglia n. 11/2003 espressamente richiamati nel bando.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 14 gennaio 2011, n. 66 – Pres. Morea – Est. Giansante – A.M. (avv. Ordine) c. Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e altri (Avv. Stato).

Giurisdizione – In materia di Pubblico impiego – Concorsi a pubblici impieghi – Controversie in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza.

Ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie inerenti l’assunzione mediante collocamento o le assunzioni obbligatorie (con riferimento ai titolari di riserve, iscritti nelle liste di collocamento o appartenenti a categorie protette) che, prescindendo dalla valutazione comparativa e selettiva delle procedure concorsuali, dipendono esclusivamente dall’inserimento in graduatoria sulla base dei titoli o dei presupposti predeterminati per legge. In presenza dei requisiti legittimanti, infatti, il soggetto che vanta il titolo all’assunzione è titolare di un diritto soggettivo all’assunzione medesima, la cui cognizione è naturalmente devoluta al giudice ordinario.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 14 gennaio 2011, n. 69 – Pres. Morea – Est. Amovilli – R.R. (avv. Nitti) c. Comune di Monopoli (avv. Dibello).

Beni paesaggistici – Abusi – Condono – Concessione in sanatoria – Rilascio – Valore vincolante del parere negativo dell’autorità preposta alla tutela del vincolo – Sussistenza.

Edilizia e urbanistica – Piani regolatori – Violazione – Costruzione abusiva – Sanatoria – Parere negativo autorità preposta al vincolo paesaggistico – Diniego di sanatoria – Motivazione per relationem – Sufficienza.

Nell’ambito del procedimento di condono edilizio ai sensi della l. n. 326/2003, l’eventuale atto negativo di compatibilità paesaggistica ex l. n. 308/2004, visto l’effetto pacificamente vincolante, ne comporta la natura direttamente ed immediatamente lesiva nei confronti del soggetto istante, con onere di impugnazione immediata nel termine decadenziale di cui agli artt. 29 e 41 c.p.a.

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Nel sistema delineato dalla disciplina sul condono edilizio di cui alla l. 326/2003 il diniego formulato dall’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico ex l. 308/2004, ha valore vincolante nel procedimento di condono edilizio, impedendo definitivamente il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, il cui diniego non richiede una diffusa motivazione, potendosi legittimamente basare anche sul semplice rinvio agli atti acquisiti nel corso del procedimento predetto e formati dall’autorità preposta al vincolo, con conseguente legittimità anche di motivazione per relationem.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 14 gennaio 2011, n. 72 – Pres. Morea – Est. Amovilli – E.T.C.M. s.n.c. (avv. Mariani) c. Comune di Triggiano (avv. Gagliardi La Gala).

Porcesso amministrativo – Deposito tardivo memoria ex art. 73 c.p.a. – Eccezione di prescrizione – Decadenza.

Edilizia ed urbanistica – Piano di lottizzazione – Approvazione – Efficacia – Apprensione volumetria – Obbligazione risarcitoria ex art. 2043 c.c.

Giurisdizione – In materia edilizi ed urbanistica – Piano di lottizzazione – Approvazione – Efficacia – Apprensione volumetria – Obbligazione risarcitoria ex art. 2043 c.c. – Giurisdizione del giudice amministrativo – Sussistenza.

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizioanle – Qualificazione della domanda giudiziale da parte del giudice ex art. 32 c.p.a. – Impossibilità di sostituire la domanda proposta con una diversa quanto a causa petendi.

Il deposito tardivo di una memoria rispetto ai termini codificati dal primo comma dell’art. 73 c.p.a., così come rispetto all’abrogato art. 23 della l. n. 1034/1971, impedisce l’esame dell’eccezione di prescrizione ivi contenuta, trattandosi di eccezione in senso stretto non rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 2938 c.c.

Il trasferimento coattivo da parte di un ente espropriante, in assenza di alcun convenzionamento della volumetria o cubatura spettante ad un’area secondo il vigente regime urbanistico, non può non ricevere tutela sotto il profilo risarcitorio, trattandosi di una anomala forma di espropriazione “larvata” come tale in contrasto sia con l’art 42 Cost. che con l’art. 1 del protocollo addizionale della C.E.D.U. come interpretato dalla Corte di Strasburgo – la cui efficacia acquisisce peraltro forza di diritto comunitario a seguito del Trattato di Lisbona entrato in vigore il 1 dicembre 2009 – nel condivisibile presupposto che esse ricomprendano il c.d. diritto alla volumetria spettante come inerente il diritto di proprietà.

L’efficacia di vincolo (ex art. 17 della l. n. 765/67) e di dichiarazione di pubblica utilità (art. 12, comma 1, lett. a)) propria dell’approvazione di un piano di lottizzazione poi non seguita dall’espropriazione o cessione bonaria delle aree, determina, quanto alla concreta apprensione della volumetria naturalmente spettante

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alle aree non oggetto di convenzionamento, un obbligazione risarcitoria a carico dell’ente pubblico espropriante e a beneficio dei relativi proprietari, ingiustamente lesi ex art 2043 c.c. da tal anomala forma ablatoria, costituente fatto illecito pur sempre riconducibile all’esercizio di un potere autoritativo che radica la giurisdizione amministrativa, ai sensi dell’art 133, comma 1, lett. g) c.p.a. (e dell’abrogato art. 53 del d.P.R. n. 327/2001 applicabile ratione temporis ai sensi dell’art 5 c.p.c.).

Non può il giudice amministrativo investito della domanda per l’accertamento “del diritto all’indennizzo” condannare invece l’ente espropriante al risarcimento del danno da illecita apprensione del diritto alla volumetria spettante, in quanto in tal modo non si opererebbe una mera qualificazione della domanda, ma si darebbe luogo ad una pronuncia su domanda diversa per causa petendi e petitum essendo pacifico che il potere-dovere del giudice di qualificare correttamente la domanda giudiziale (per il principio iura novit curia oggi accolto dallo stesso art. 32, comma 2, c.p.a.) non consente di sostituire la domanda proposta con una diversa quanto a causa petendi.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 14 gennaio 2011, n. 75 – Pres. Morea – Est. Amovilli – A.O.C.S. ed altri (avv. Taurino) c. R.P. (avv. Grimaldi).

Sanità Pubblica – Ospedali, ambulatori, case di cura, enti sanitari – Cliniche private – Tariffe sanitarie – Discrezionalità – Limiti.

Sanità Pubblica – Ospedali, ambulatori, case di cura, enti sanitari – Cliniche private – Tariffe sanitarie – Determinazione del quantum – Potere autoritativo dell’Amministrazione – Interesse legittimo - Sussistenza.

Sanità Pubblica – Ospedali, ambulatori, case di cura, enti sanitari – Cliniche private – Concertazione – Valenza e natura giuridica – Carattere vincolante – Insussistenza.

Sanità Pubblica – Ospedali, ambulatori, case di cura, enti sanitari – Cliniche private – Limiti di spesa e finanza pubblica – Rilevanza.

Procedimento amministrativo – In genere – Termini di conclusione del procedimento – Inosservanza – Non determina l’illegittimità del provvedimento emanato.

Procedimento amministrativo – In genere – Termini di conclusione del procedimento – Mancato rispetto – Diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. – Accertamento.

Risarcimento del danno – Danno da mero ritardo – Valutazione e liquidazione – Liquidazione con criteri equitativi – Casi in cui è possibile – Preclusione nel caso in cui si voglia supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio posto a

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carico del danneggiato.

In materia di determinazione del quantum delle tariffe per la remunerazione di prestazioni di rilievo sanitario rese nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, non diversamente da quanto avviene in genere per il corrispettivo spettante a beneficio dei gestori di un servizio pubblico, la P.A. è titolare di un potere discrezionale che incontra il solo limite dell’effettiva remuneratività del capitale investito. Tale limite trova la sua ragion d’essere nell’esigenza di tutela del diritto di iniziativa economica costituzionalmente garantito.

Al cospetto del potere discrezionale di cui gode la P.A. nella materia di determinazione del quantum del corrispettivo spettante ai gestori di un servizio pubblico, il cittadino è titolare di un interesse legittimo, dovendosi riconoscere natura autoritativa a tale potere.

Non può riconoscersi carattere vincolante alle risultanze della concertazione per la determinazione delle tariffe relative a prestazioni sanitarie, poiché tale strumento, a differenza della contrattazione, non ha valenza negoziale, ma rappresenta un’occasione di confronto per finalità istruttorie, fermo restando il potere dell’Amministrazione di determinarsi in modo difforme, nell’esercizio delle proprie prerogative in materia di politica sanitaria e tariffaria.

La scelta della P.A. in materia di determinazione del contenuto delle tariffe sanitarie, di rinviare alla negoziazione delle rette con l’utenza ed i Comuni interessati e alla revisione delle convenzioni con i soggetti gestori, è rispondente all’interesse generale all’ottimizzazione della spesa pubblica ed equilibrio della finanza pubblica complessiva. Tale esigenza giustifica l’abbattimento anche drastico dei margini di utile degli operatori privati accreditati.

La violazione del termine di cui all’art 2 della l. n. 241/90, se non assume rilevanza ai fini della legittimità dei provvedimenti tardivamente emanati, è però idonea a fondare la responsabilità risarcitoria della P.A. dovendosi riconoscere rilevanza giuridica l’interesse del privato al tempestivo esercizio del potere discrezionale.

Nonostante il silenzio dell’art 2-bis della l. n. 241/90, deve riconoscersi che la certezza della conclusione del procedimento entro i termini legali costituisce autonomo bene della vita, la cui lesione è meritevole di tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c., fermo restando l’accertamento puntuale degli ulteriori elementi costitutivi della fattispecie aquiliana tra cui in particolare, la colpevolezza dell’inerzia e l’allegazione dei fatti costitutivi dello stesso danno, oltre che del dovere di correttezza imposto al danneggiato dal comma 2 dell’art. 1227 c.c.

Ammessa l’astratta configurabilità del danno da “mero ritardo”, è onere del danneggiato dimostrare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi costituitivi della fattispecie aquiliana. In particolare, egli dovrà procedere all’esatta quantificazione del danno effettivamente subito, secondo i criteri dettati dall’art. 1223 e ss. c.c. Sarà

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possibile la determinazione equitativa ex art.1226 c.c. soltanto in ipotesi di impossibilità o motivata difficoltà di procedere all’esatta quantificazione e non per supplire al mancato assolvimento dell’onus probandi in capo al ricorrente.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 14 gennaio 2010, n. 74 – Pres. Morea – Est. Amovilii – B.M.F. (avv. De Robertis) c. Ministero della Giustizia e altri (Avv. Stato).

Avvocato – Esami di abilitazione – Commissione esaminatrice – Riesercizio in ottemperanza all’ordinanza cautelare propulsiva – Effetto conformativo – Appello – Caducazione – Irrilevanza.

Avvocato – Esame di abilitazione – Attribuzione del punteggio numerico alle prove dei candidati – Motivazione numerica – Sufficienza.

In tema di misure cautelari, il mero accoglimento della sospensiva con adozione di misura propulsiva (c.d. di “remand”) che non detti prescrizioni conformative lascia intatti i profili di discrezionalità in capo all’autorità procedente con la conseguenza che la successiva determinazione di questa non ha carattere meramente esecutivo-attuativo dell’ordinanza ma, essendo espressione di una diversa valutazione e istruttoria, assume una sua autonomia sostanziale e non può ritenersi caducata a seguito di accoglimento di appello avverso il provvedimento applicativo della misura.

In tema di motivazione del provvedimento costituisce ormai principio del diritto vivente la sufficienza del solo punteggio numerico ai fini delle valutazioni compiute dalla Commissione dell’esame di abilitazione alla professione forense.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 14 gennaio 2011, n. 78 – Pres. Morea – Est. Amovilli – V.D. e altri (avv.ti Guastamacchio, Sorace) c. Comune di Foggia (avv.ti Barbato, Puzio).

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Notifica – Alle amministrazioni dello Stato e agli Enti pubblici – Sindaco ufficiale del Governo – Notificazione nella casa comunale anziché presso l’Avvocatura dello Stato – Ritualità.

Comune – Organi di governo – Competenze del sindaco – Provvedimenti contingibili e urgenti – Esercizio del potere extra ordinem di cui all’art. 54 del T.U. enti locali – Presupposti e condizioni.

Il Sindaco, quando agisce nella veste di Ufficiale di Governo, ovvero anche in quella di Commissario straordinario per interventi ricollegati alla protezione civile, non diventa ipso iure un “organo” di una Amministrazione dello Stato, poiché resta incardinato nel complesso organizzativo dell’ente locale, senza che il suo status sia minimamente modificato. Ne consegue che la notifica del ricorso può essere

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correttamente effettuata presso la Casa comunale anziché presso l’avvocatura dello Stato.

L’ordinanza di necessità c.d. contingibile ed urgente adottata dal Sindaco, sia in veste di Ufficiale di Governo, ovvero in veste di Commissario straordinario per interventi ricollegati alla protezione civile, è legittima, solo quando vi è una situazione di pericolo effettivo per la pubblica incolumità o sicurezza urbana e, al contempo, tale situazione sia così eccezionale e imprevedibile da non potervi far fronte con i mezzi previsti in via ordinaria dall’ordinamento, presupposti entrambi da esternare con congrua motivazione.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 14 gennaio 2011, n. 83 – Pres. Morea – Est. Giansante – D. s.n.c. (avv.ti Franchini, Pontrelli, Orofino, De Letteriis) c. Comune di Acquaviva delle Fonti.

Edilizia ed urbanistica – Carattere residenziale dei manufatti – Desumibilità dalle caratteristiche strutturali – Necessità.

Edilizia ed urbanistica – Condono edilizio – Applicabilità del d.l. n. 269/03 alle nuove costruzioni non residenziali – Possibilità.

Il carattere non residenziale di un manufatto non può essere desunto dalla sola destinazione data dai proprietari dell’immobile, ma deriva dalle caratteristiche estrinseche, strutturali ed obiettive dell’immobile stesso, le quali ne evidenzino la tipologia costruttiva.

In tema di condono edilizio, va precisato che l’art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/2003 deve essere inteso che la sanatoria sia ammissibile per i manufatti aventi sia destinazione d’uso residenziale che destinazione d’uso non residenziale e dunque – disponendo che per le nuove costruzioni residenziali la sanatoria sia consentita solo entro determinati limiti volumetrici – la norma non ha implicitamente imposto il divieto nuove costruzioni non residenziali.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 14 gennaio 2011, n. 84 – Pres. Morea – Est. Pasca – A.S. (avv. Converso) c. Questura di Bari e Ministero dell’Interno (Avv. Stato)

Sicurezza pubblica – Stranieri (in particolare: extracomunitari) – Rinnovo del permesso di soggiorno – Motivi ostativi – Decreto penale di condanna – Sussistono – Diniego di rinnovo – Legittimità.

È legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato per “motivi commerciali/lavoro autonomo” nei confronti dello straniero a carico del quale sia stato emesso un decreto di condanna divenuto esecutivo per uno dei reati di cui

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all’art. 26, comma 7 bis, del d.lgs. n. 286/98, come integrato dall’art. 21 della l. n. 189/02.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 14 gennaio 2011, n. 85 – Pres. Morea – Est. Pasca – S. F. (avv.ti Amati, Rutigliano) c. Istituto di Ricovero e Cura, Ospedale Oncologico di Bari (n.c.).

Lavoro alle dipendenze della P.A. – Retribuzione di posizione e di risultato – Natura – Interesse legittimo – Attribuzione e/o quantificazione – Presupposti.

La retribuzione di posizione, così come quella di risultato non hanno natura di diritto soggettivo ab origine, bensì di interesse legittimo suscettibile di espansione ovvero diritto condizionato; la relativa attribuzione e/o quantificazione non può prescindere da una preventiva graduazione delle funzioni, dalla predeterminazione di specifici obiettivi o risultati, nonché da una conseguente attività di valutazione e di verifica, che segnano il momento costitutivo del diritto.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 14 gennaio 2011, n. 87 – Pres. Morea – Est. Pasca – L. S.r.l. (avv.ti Calvio, Di Gioia) c. AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ministero della Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Avv. Stato), Regione Puglia (n.c.).

Giurisdizione – In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche – Revoca – Qualificazione della situazione giuridica dedotta – Diritto soggettivo – Giurisdizione al giudice ordinario - Sussistenza.

In tema di riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni, contributi pubblici ed aiuti comunitari, rilevano i normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate, con la conseguenza che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la revoca o la decadenza del beneficio, derivante dal provvedimento di concessione del contributo o del finanziamento richiesto, versando il privato in una posizione di diritto soggettivo, avente come oggetto la pretesa di mantenere e conservare l’agevolazione concessa e/o la disponibilità materiale delle somme eventualmente già erogate.

Tar Bari, Sez. III, 14 gennaio 2011, n. 88 – Pres. Morea – Est. Pasca – F.K. (avv. Gazidede) c. Questura di Bari, Ministero dell’Interno (Avv. Stato).

Sicurezza pubblica – Stranieri (in particolare: extracomunitari) – Permesso di soggiorno – Provvedimento di diniego di rinnovo – Condanna penale ostativa al rinnovo – Natura del diniego.

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In sede di esame della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, la sussistenza di una condanna penale per traffico di stupefacenti, attesa l’estrema gravità del reato e la sua idoneità a condurre a un giudizio di pericolosità sociale, rende vincolata la natura del diniego ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 5, comma 5 bis, del d.lgs. n. 286/98, integrato dal d.lgs. n. 5/07 e all’art. 407, comma 3,, lett. a), c.p.p.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 14 gennaio 2011, n. 91 – Pres. Morea – Est. Pasca – G.S. e F.G. (avv. Placentino) c. U.S.R., M.I.U.R. e altri (Avv. Stato)

Istruzione pubblica – Servizi per i disabili – Insegnante di sostegno – Determinazione delle ore di sostegno – Competenza esclusiva della Asl – Effetti – Discrezionalità dell’Amministrazione scolastica – Non sussiste.

Il diritto al sostegno e all’ assistenza scolastica del disabile si configura come diritto fondamentale della persona e necessita di ricevere un concreto contenuto in relazione alla specifica fattispecie. Ciò vuol dire che il contenuto della prestazione di sostegno o assistenziale non deve essere determinato e specificato né dai genitori esercenti la potestà sul disabile, né tantomeno dall’Amministrazione scolastica, bensì esclusivamente ed unicamente dall’Asl, unico organo tecnico competente e in grado quindi di attribuire al diritto il concreto contenuto rapportato alle esigenze del disabile. L’Amministrazione non dispone di discrezionalità alcuna, essendo tenuta ad erogare esattamente al minore il livello di intervento terapeutico e assistenziale indicato dalla Asl, configurandosi come secondario ogni altro interesse antagonista, ivi compresa l’esigenza di contenimento di spesa o di non disponibilità finanziaria.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 14 gennaio 2011, n. 94 – Pres. Morea – Est. Pasca – P.G. e altri (avv. Tedeschi) c. Gestione Commissariale Governativa Ferrovie Appulo-Lucane (Avv. Stato), F.A.L. – Ferrovie Appulo-Lucane s.r.l. (avv.ti Di Muro, Tricarico)

Pensioni civili e militari (ex dipendenti pubblici) – Buonuscita (c.d. “liquidazione”) – Differente istituto rispetto al T .F.R. civilistico – Inapplicabilità relativa disciplina.

Pensioni civili e militari (ex dipendenti pubblici) – Buonuscita (c.d. “liquidazione”) – Computabilità emolumenti nella base contributiva dell’indennità di buonuscita – Rilevanza del dato formale.

Al fine della determinazione della base di computo del trattamento di fine rapporto, non rileva l’art. 2120 c.c., in quanto nella suddetta materia gli artt. 2021 e 2121 c.c. e i principi generali ad essi sottesi vengono in rilievo, in materia di pubblico impiego, soltanto in via sussidiaria, e cioè nei limiti in cui detta materia non sia diversamente regolata da norme speciali, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 2129 c.c.

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In sede di individuazione della base di computo dell’indennità di fine rapporto (nella di specie, dei dipendenti delle ferrovie Appulo-Lucane) non rileva il carattere sostanziale di ciascun emolumento, cioè la possibilità di riconoscere ad esso natura retributiva con carattere fisso e continuativo, ma il dato formale costituito dalle relative norme di legge e dalla contrattazione collettiva.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 14 gennaio 2011, n. 95 – Pres. Morea – Est. Amovilli – R.L. (avv.ti De Feo, Mazzamauro, Cardarello) c. Banca d’Italia (avv.ti Capolino, De Troia, La Licata), M.C.W. (avv. Manna).

Giurisdizione – In materia di pubblico impiego – Impiegati degli Enti Pubblici – Banca d’Italia – Criteri di riparto tra la giurisdi zione ordinaria e quella amministrativa – Azione di accertamento – Termine di decadenza – Rilevanza.

Giurisdizione – In materia di pubblico impiego – Impiegati degli Enti Pubblici – Banca d’Italia – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – Risarcimento danni – Danno da mobbing – Ammissibilità.

Risarcimento del danno – Danno da atto illegittimo – Presupposti – Pregiudiziale amministrativa – Necessità.

Lavoro alle dipendenze della P.A. – Impiegati degli Enti Pubblici – Banca d’Italia – Mansioni – Incarichi dirigenziali – Carattere fiduciario dell’incarico – Provvedimento di destituzione – Natura organizzativa – Potere disciplinare – Esclusione – Mobbing da demansionamento – Esclusione.

Lavoro alle dipendenza della P.A. – Impiegati degli Enti Pubblici – Banca d’Italia – Mansioni – Incarichi dirigenziali – Diritto all’i ncarico – Insussistenza – Illegittimo o scorretto esercizio dello ius variandi – Tutela – Tutela reintegratoria – Non sussiste – Risarcimento per equivalente – Sussiste.

Con riferimento al rapporto d’impiego dei dipendenti della Banca d’Italia – sottratto espressamente dalla legge (art. 68, comma 4, in riferimento all’art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 29/1993, ora trasfusi rispettivamente negli artt. 63, comma 4, e 3, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001) alla disciplina della cosiddetta privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico –, l’amministrazione in veste di datore di lavoro emana atti di natura autoritativa idonei ad affievolire le posizioni soggettive del lavoratore. Ne consegue che, a fronte di atti quali la nomina, la cessazione del rapporto, l’inquadramento e la destituzione, il dipendente pubblico non vanta una posizione di diritto soggettivo bensì di interesse legittimo, la cui tutela va comunque esercitata entro il generale termine decadenziale, sia che abbia consistenza di azione demolitoria, sia di accertamento, non essendo mai ammissibile l’azione di accertamento se elusiva del suddetto termine.

La giurisdizione esclusiva del g.a. in materia di pubblico impiego non privatizzato si

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estende alla cognizione sulle azioni inerenti il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da mobbing, a condizione che l’azione proposta si qualifichi in termini di responsabilità contrattuale, per violazione dell’obbligo di garanzia imposto dall’art. 2087 c.c.

È ammissibile, ma infondata nel merito, la domanda di risarcimento danni che non sia stata preceduta dall’annullamento dell’atto asseritamente illegittimo, che tale danno avrebbe provocato, atteso che la sua mancata impugnazione consente a tale atto di operare in modo precettivo, autorizzando la produzione dei relativi effetti ed imponendone l’osservanza ai consociati ed impedisce così che il danno possa essere considerato ingiusto o illecita la condotta tenuta dall’Amministrazione in esecuzione dell’atto inoppugnato.

La natura tipicamente organizzativa del provvedimento di destituzione dall’incarico del dirigente pubblico legato all’Amministrazione da un rapporto di lavoro non privatizzato, attesone il carattere fiduciario, osta alla stessa configurabilità del potere disciplinare. Segue da ciò che, non applicandosi l’art. 2103 c.c. (art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001), bensì i soli principi del d.lgs. n. 165/2001, non può riconoscersi la figura del mobbing da demansionamento.

Non esiste nell’ordinamento un diritto all’incarico dirigenziale, bensì una tutela risarcitoria per equivalente per l’illegittimo o scorretto esercizio datoriale dello ius variandi.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 27 gennaio 2011, n. 174 – Pres. Morea – Est. Giansante – A.A.B. di N.E.D. & C. s.s. (avv. Didonna) c. Comune di Brindisi (avv.ti Trane, Guarino), Regione Puglia (avv.ti Carletti, Francesconi)

Giurisdizione – In materia di finanziamenti e contributi pubblici – Natura della situazione soggettiva azionata – Diritto soggettivo o interesse legittimo, a seconda che la legge riconosca direttamente la spettanza del beneficio – Conseguenze in termini di giurisdizione.

In tema di riparto di giurisdizione, in materia di finanziamenti e contributi pubblici, rilevano i principi generali, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate, in base ai quali occorre distinguere a seconda che la legge riconosca direttamente la spettanza del beneficio ovvero la subordini ad una valutazione discrezionale della P.A.: ove la legge attribuisca alla P.A. esclusivamente il controllo in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa per l’ottenimento del beneficio richiesto, la giurisdizione spetterà al giudice ordinario, versando il privato in una posizione qualificabile in termini di diritto soggettivo.

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Tar Puglia, Bari, Sez. III, 27 gennaio 2011, n. 175 – Pres. Morea – Est. Giansante – I.E. & C. s.a.s. (avv. Guantario) c. Comune di Andria (avv. De Candia).

Edilizia e Urbanistica – Piani regolatori generali – Sull’istanza di ritipizzazione a seguito di annullamento del P.R.G.

Processo amministrativo – Azione avverso il silenzio ex art. 32 c.p.a. – In materia di pianificazione urbanistica – Accoglimento – Fissazione di un termine per provvedere – Necessità – Impossibilità del giudice di sovrapporsi alle valutazioni risarvate alla P.A.

Sussiste l’obbligo di provvedere del Comune in ordine all’istanza di parte privata volta ad ottenere la ritipizzazione dell’area di sua proprietà quando questa sia priva di destinazione urbanistica a seguito dell’annullamento della delibera della Giunta regionale di approvazione del P.R.G. del Comune stesso.

In materia di pianificazione urbanistica la sentenza che chiude il giudizio avverso il silenzio deve limitarsi ad accertare l’inadempimento all’obbligo di provvedere a causa dell’illegittimità del silenzio, individuando altresì un ulteriore termine nel quale la P.A. dovrà agire, in quanto, trattandosi di attività altamente discrezionale, la potestà giurisdizionale del giudice non può sovrapporsi alle valutazioni riservate all’amministrazione, spettando questo compito, nell’ipotesi di ulteriore ed insistente inerzia dell’amministrazione soccombente, al commissario ad acta da nominarsi in sede di ottemperanza, il quale potrà agire sostituendosi all’organo dell’amministrazione rimasto ulteriormente inadempiente.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 27 gennaio 2011, n. 177 – Pres. Morea – Est. Giansante – P.L. (avv. Palumbo) c. Provincia di Bari (avv. Caramia), Provincia BAT.

Lavoro alle dipendenze della P.A. – Bando di concorso per la selezione del personale dirigenziale – Impugnazione del bando congiuntamente al provvedimento di approvazione della graduatoria – Necessità.

Lavoro alle dipendenze della P.A. – Bando di concorso per la selezione del personale dirigenziale – Legittimità – Conformità ai principi generali di cui al d.lgs. n. 165/2001 – Necessità.

Giurisdizione – In materia di Pubblico impiego – Concorso per la selezione del personale dirigenziale – Annullamento e declaratoria di inefficacia del contratto – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza.

Il bando di concorso è impugnabile solo unitamente al provvedimento di approvazione della graduatoria (con decorrenza dal giorno di avvenuta conoscenza del relativo esito negativo), salvo i casi eccezionali di onere di impugnazione immediata, laddove

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si contestino esclusivamente clausole inerenti requisiti soggettivi di partecipazione o impositive di oneri sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale.

La legittimità delle previsioni contenute nel bando di concorso discende dall’esito positivo in ordine alla verifica della conformità delle stesse ai principi di carattere generale desumibili dalla legislazione statale e, in particolare, dalla normativa di cui al d.lgs. n. 165/2001. È, dunque, illegittimo il bando di concorso per la selezione del personale dirigenziale che consenta ai laureati iscritti al relativo albo professionale di parteciparvi, indipendentemente dalla dimostrazione dell’effettivo e comprovato esercizio professionale.

Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie inerenti la declaratoria di inefficacia dei contratti di lavoro stipulati a seguito di concorsi pubblici, in quanto non rientranti nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo che, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), num. 1) del d.lgs. n. 104/2010, riguarda esclusivamente le controversie relative alla dichiarazione di inefficacia dei soli contratti disciplinati dal codice dei contratti (pubblici lavori, servizi e forniture).

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 27 gennaio 2011, n. 186 – Pres. Morea – Est. Amovilli – A.S. s.r.l. (avv. Portaluri) c. Asl Bari.

Accesso – Domanda di accesso ai documenti amministrativi – Diniego tacito dell’amministrazione – Illegittimità – Conseguenza.

A fronte di una domanda di accesso agli atti amministrativi motivata in ordine alla legittimazione attiva e determinata (o comunque determinabile) quanto all’oggetto e finalizzata alla tutela dei propri interessi giuridici ex art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990, il diniego tacito dell’amministrazione intimata assume carattere illegittimo. Ne conseguente l’accertamento del pieno diritto dell’istante all’accesso alla documentazione richiesta.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 27 gennaio 2011, n. 187 – Pres. Morea – Est. Amovilli – L.S. (avv. Di Mattia) c. Comune di Foggia.

Atto amministrativo – Revoca – Esercizio del potere di autotutela – Contraddittorio procedimentale – Necessità – Avviso di avvio del procedimento ex art. 7 della l. n. 241/1990 – Mancanza – Illegittimità del provvedimento di revoca.

L’esercizio del potere di autotutela richiede il rispetto del contraddittorio

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procedimentale, essendo necessario garantire al destinatario del provvedimento la possibilità di far valere le proprie ragioni, in una prospettiva difensiva e al contempo di collaborazione con l’amministrazione procedente. Il confronto dialettico con l’interessata ha carattere indefettibile in relazione sia al contenuto discrezionale dell’attività sia alla contestazione dei presupposti fattuali.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 27 gennaio 2011, n. 189 – Pres. Morea – Est. Amovilli – L.M. (avv. Piccolo) c. Azienda Sanitaria Locale BAT (avv. Delle Donne), A.M.R. e altri.

Lavoro alle dipendenze della P.A. – Procedimento di mobilità volontaria esterna – Posizione giuridica soggettiva sottostante – Qualificazione – Diritto soggettivo – Equiparazione al concorso pubblico – Esclusione – Effetti – Applicabilità dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 – Esclusione – Giurisdizione esclusiva del g.a. – Non sussiste.

Il procedimento di mobilità volontaria esterna tra Pubbliche Amministrazioni, configurandosi come fattispecie di cessione del contratto e di modificazione soggettiva di un rapporto di lavoro già esistente, non rientra nell’ambito della giurisdizione di legittimità del g.a. Ai fini della sussistenza di tale giurisdizione ex art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, il concetto di procedura concorsuale va delimitato, infatti, ai soli procedimenti selettivi preordinati alla costituzione ex novo del rapporto di lavoro con l’Amministrazione, restando esclusi tutti gli altri procedimenti lato sensu concorsuali attivati in base a specifiche disposizioni normative o in base ai generali principi di imparzialità e trasparenza, i quali caratterizzano la stessa attività privatistica della P.A.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 27 gennaio 2011, n. 190 – Pres. Morea – Est. Amovilli – T.P. (avv. Augusto) c. Ministero della Difesa, Ministero dell’Interno, Ministero delle Finanze, Comando di zona Guardia di Finanza Bari (Avv. Stato).

Lavoro alle dipendenze della P.A. – Infermità per causa di servizio – Risarcimento del danno – Termine di prescrizione – Decorrenza.

Lavoro alle dipendenze della P.A. – Infermità per causa di servizio – Risarcimento del danno – Onere della prova – Presunzione di colpa.

Lavoro alle dipendenze della P.A. – Infermità per causa di servizio – Risarcimento del danno – nesso eziologico – Prova.

Lavoro alle dipendenze della P.A. – Infermità per causa di servizio – Risarcimento del danno – Danno non patrimoniale – Configurabilità – Danno

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conseguenza.

Lavoro alle dipendenze della P.A. – Infermità per causa di servizio – Risarcimento del danno ed equo indennizzo – Compensatio lucri cum damno.

In tema di risarcimento del danno biologico permanente derivante dall’esercizio di attività usuranti, il termine di prescrizione per l’esperimento della relativa azione, ex art. 2935 c.c. inizia a decorrere dalla data di cessazione del servizio e non dal giorno di percezione dei sintomi della malattia, trattandosi di danno da illecito contrattuale permanente e non già di illecito istantaneo con effetti permanenti.

In materia di prova dell’inadempimento contrattuale del datore di lavoro, non diversamente dal criterio tracciato in via generale nel campo della responsabilità contrattuale è il datore a dover dimostrare di aver assolto agli obblighi di prevenzione degli infortuni, come allegati dal lavoratore, non essendo richiesta anche l’allegazione delle specifiche norme antinfortunistiche violate o delle misure non adottate. Vale pertanto il principio di presunzione della colpa del datore ai sensi dell’art. 1218 c.c., il superamento del quale richiede la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno.

Con riferimento alla prova del nesso eziologico in caso di risarcimento del danno biologico lamentato dal ricorrente-dipendente, deve applicarsi il criterio della c.d. causalità adeguata, dando rilievo solo agli eventi che non appaiano, ad una valutazione ex ante, del tutto inverosimili ma che invece, risultano una conseguenza statisticamente normale, secondo l’id quod plerumque accidit, della condotta della P.A.

Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato; va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l’evento dannoso, parlando di ‘‘danno evento”; potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e, soprattutto, presuntiva, la quale ultima potrà costituire anche l’unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, anche se soggetta all’onere di allegazione della parte.

Perché possa applicarsi il principio della "compensatio lucri cum damno" è necessario che vantaggio economico e danno derivino dallo stesso fatto dannoso, con la conseguenza che dall’importo liquidato a titolo di risarcimento del danno alla persona (patrimoniale o biologico) non può essere detratto quanto già percepito dal danneggiato a titolo di pensione di inabilità o di reversibilità, oppure a titolo di assegni, di equo indennizzo, o di qualsiasi altra speciale erogazione connessa alla morte od all’invalidità.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 27 gennaio 2011, n. 192 – Pres. Morea – Est. Pasca – P.R.

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(avv.ti B. e F. Martelli) c. Comune di Foggia (n.c.)

Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (ottemperanza) – Decreto ingiuntivo emesso nei confronti della P.A. – Mancata impugnazione nei termini di legge – Ottemperanza – Ammissibilità.

Il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del comune, divenuto esecutivo per mancata impugnazione nei termini di legge, è assimilabile al giudicato con conseguente ammissibilità del giudizio di ottemperanza.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 27 gennaio 2011, n. 197 – Pres. Morea – Est. Amovilli – R.C. (avv.ti A. e G. Mescia) c. M.I.U.R. (Avv. Stato), N.S. (avv. Pirro)

Giurisdizione – In materia di pubblico impiego – Per le controversie relative a procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A. –Giurisdizione del giudice amministrativo – Sussistenza.

Giurisdizione – In materia di Istruzione pubblica – Personale docente (scuola primaria e secondaria) – Graduatorie – Procedura concorsuale interna – Aggiornamento nell’ambito della medesima qualifica – Giurisdizione del giudice amministrativo – Non sussiste.

In materia di pubblico impiego privatizzato, tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l’assunzione al lavoro, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, concerne esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., che si sviluppano fino alla approvazione delle graduatorie. Ne consegue che, le controversie relative alla fase successiva all’approvazione della graduatoria di un concorso esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando in quella del giudice ordinario.

Restano devolute al g.a. anche le controversie relative a procedure concorsuali di tipo interno, finalizzate non già alla costituzione del rapporto di impiego in senso vero e proprio, bensì all’acquisizione di diversa categoria, sempre che la nuova posizione funzionale possa considerarsi come una progressione in senso verticale. Sono, pertanto, escluse da tale ipotesi le procedure concorsuali interne che si svolgono nell’ambito della medesima fascia o area, trattandosi di procedimenti di mero aggiornamento della graduatoria ad esaurimento nell’ambito della medesima qualifica.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 27 gennaio 2011, n. 200 – Pres. Morea – Est. Pasca (avv. Valla) – D.N.M.C. c. Comune di Zapponeta (avv.ti Ferrara, Triggiani), R.V., P.G.G,

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S.C. S.r.l. (avv. La Torre).

Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – Zona a destinazione alberghiera – Nuova destinazione: a centro riabilitativo psichiatrico – Presupposti - Variazione della normativa urbanistica – Non necessità – Ratio – Compatibilità ed omogeneità tra le due destinazioni: strutture ricettive destinate alla residenza temporanea.

Edilizia ed urbanistica – Tracciato viario – Modifica – Presupposti – Procedimento – Delibera di approvazione dell’assetto plano volumetrico – Inammissibilità – Procedimento di variante urbanistica – Necessità.

La destinazione a centro riabilitativo psichiatrico nell’ambito di una zona F4 e B2R3 non richiede una previa variazione della normativa urbanistica, né acquisizione di un nuovo parere da parte della Asl, considerato che l’attività centro riabilitativo psichiatrico, così come l’attività alberghiera, presentano caratteristiche comuni ed omogenee, trattandosi comunque di strutture ricettive destinate alla residenza temporanea e, quindi, fra loro perfettamente compatibili.

La modifica del tracciato viario, ancorché finalizzata all’allineamento della viabilità rispetto alla stato di fatto esistente e pur se coerente con l’idea di razionalizzazione della viabilità medesima, non può essere disposto ed attuato con la deliberazione consiliare che approva l’assetto plano volumetrico della B2R3, occorrendo viceversa seguire il regolare procedimento di variante urbanistica. Soltanto detto procedimento garantisce il contraddittorio attraverso la proposizione di osservazioni da parte di soggetti controinteressati, nonché soprattutto il controllo della Regione.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 27 gennaio 2011, n. 202 – Pres. Morea – Est. Pasca – P.N. (avv.ti Petruzzi, Damiani) c. Asl Bari (avv. Trotta), Regione Puglia (avv. Nettis), N.Z. e altri (avv. Coccioli).

Lavoro alle dipedenze della P.A. – Dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale – Procedura di stabilizzazione del personale precario ex art. 3, comma 40, l.r. Puglia n. 40/07 – Criterio interpretativo – Carattere eccezionale della norma – Effetti – Esclusione dei dipendenti in aspettativa presso altre aziende sanitarie.

La procedura di stabilizzazione del personale precario, prevista dall’art. 3, comma 40, della l.r. Puglia n. 40/2007, presuppone l’esistenza in atto di un rapporto precario da stabilizzare, e deve essere oggetto di una interpretazione restrittiva, sia in quanto normativa eccezionale rispetto alla regola generale del pubblico concorso come unico strumento per l’accesso al pubblico impiego, sia al fine di garantire la compatibilità con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. Pertanto, ai fini dell’ammissione alla procedura di stabilizzazione, la posizione dei dipendenti in aspettativa presso altre aziende sanitarie o Irccs pubblici, già titolari di rapporto a tempo indeterminato,

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deve essere considerata alla stessa stregua di quella di dipendenti titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato con la stessa azienda, con conseguente legittimità dell’esclusione dalla procedura di che trattasi.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 27 gennaio 2011, n. 203 – Pres. Morea – Est. Pasca – A.I. e altri (avv.ti Marella, Paparella) c. Regione Puglia (avv. Di Lecce), Regione Puglia – Settore Formazione Professionale.

Giurisdizione – In materia di sovvenzioni, contributi, sussidi – Esclusione dalla erogazione borse di studio post lauream – Giurisdizione del giudice amministrativo – Sussiste.

Sovvenzioni, contributi, sussidi – Erogazione borse di studio post lauream – Eccezione di inammissibilità.

Sovvenzioni, contributi, sussidi – Erogazione borse di studio post lauream – Requisiti di ammissione.

Sovvenzioni, contributi, sussidi – Erogazione borse di studio post lauream – Esclusione automatica – Violazione art. 10, l. n. 241/90 – Onere della prova.

Sovvenzioni, contributi, sussidi – Erogazione borse di studio post lauream – Esclusione.

Quando il ricorso proposto attenga all’esclusione dal finanziamento pubblico e non già a provvedimenti di revoca o decadenza dal finanziamento già concesso, stante la natura valutativo-discrezionale riservata all’Amministrazione, lo stesso rientra nell’ambito della giurisdizione del g.a. adìto.

É infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Amministrazione resistente per omessa notifica ad alcuno dei controinteressati, trattandosi di mera esclusione dal procedimento e non già di contestazione relativa alla valutazione del progetto stesso ai fini di un utile collocazione in graduatoria. Essendo stati i ricorrenti esclusi dalla valutazione di merito, non ricorrono pertanto antagoniste posizioni di contro interesse.

Ai sensi della l.r. Puglia n. 12/09, ove il bando preveda l’erogazione di borse di studio post lauream a giovani laureati disoccupati o inoccupati per il sostegno di attività di specializzazione in Italia e all’estero, per l’ammissione al finanziamento, è richiesta la frequenza di master post lauream, erogati da enti pubblici o privati che abbiano svolto attività di formazione avanzata nell’ultimo decennio, per ciascun anno e continuativamente, non già in modo episodico o saltuario, bensì ininterrottamente e senza soluzione alcuna di continuità. Non è pertanto sufficiente aver organizzato o erogato una serie di attività di formazione reiterate nel tempo e nell’arco dell’ultimo

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decennio.

Nel caso in cui i ricorrenti lamentino che non sarebbe stato dato loro alcun preavviso del provvedimento di esclusione dal finanziamento pubblico – in violazione dell’art. 10-bis, della l. n. 241/1990, nonché delle previsioni del bando, ove risultava espressamente prevista l’esclusione automatica con riferimento ad ipotesi tassative e diverse da quella in esame – ancorché siffatti profili di censura abbiano una valenza non solo formale, ma anche sostanziale, è necessario che il ricorrente che ne deduca la violazione assolva altresì contestualmente all’onere di prova di una sostanzialità della lesione, quanto meno in sede di ricorso giurisdizionale ed ai sensi del disposto di cui all’art. 21 octies, della l. n. 241/1990.

Ai sensi della l.r. Puglia n. 12/2009, è legittima l’esclusione delle istanze o candidature in tutte le ipotesi di non conformità rispetto alle prescrizioni del bando e, quindi, con riferimento sia alle caratteristiche del master sia alle qualità del soggetto erogatore. I ricorrenti non in possesso dei requisiti specificati dal bando, sono stati legittimamente esclusi, per carenza sostanziale dei requisiti richiesti.

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TAR PUGLIA – BARI, MASSIME FEBBRAIO 2011

Iª SEZIONE

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 1 Febbraio 2011, n. 208 – Pres. Durante – Est. Adamo – C.N.I.P.A. (avv. Monterisi) c. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione provinciale del Lavoro di Bari Ispettorato del Lavoro (Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari).

Pubblico impiego - Formazione professionale – Requisiti – Verifica – Leale collaborazione tra Amministrazioni coinvolte.

Il mancato parere di un’ Amministrazione municipale circa le valutazioni rese dal Ministero preposto, relative ad attività convenzionalmente previste, non incide sulla validità degli atti ma attua una forma di coordinamento e di leale collaborazione tra le amministrazioni coinvolte. L’Amministrazione municipale, con tale condotta, manifesta semplicemente l’adesione alle conclusioni dell’ordinaria attività accertativa e valutativa demandata ad uffici periferici del Ministero.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 1 febbraio 2011, n. 209 – Pres. Allegretta – Est. Durante – S. S.r.l. (avv.ti Costantino e Di Gioia) c. Comune di San Paolo di Civitate (avv. Follieri).

Comune e Provincia – Inquinamento – Salute pubblica – Provvedimenti con tingibili e urgenti – Natura.

Comune e Provincia – Inquinamento – Salute pubblica - Contributo spese – Diritto di rivalsa.

Le ordinanze contingibili e urgenti emesse dal Sindaco per sollecitare l’esecuzione dei lavori di bonifica, attengono a interventi necessitati e urgenti a tutela della salute e, in quanto tali, legittimano tale strumento extra ordinem.

A fronte di un contributo della Provincia inferiore rispetto alla spesa effettivamente sostenuta dal Comune per il compimento dei lavori di bonifica, il Comune può chiedere il rimborso dell’intero importo sostenuto. Il diritto di rivalsa, infatti, non può che riguardare la somma effettivamente spesa, avendo lo stesso carattere di recupero delle spese sostenute in luogo dell’obbligato principale.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 1 febbraio 2011, n. 211 – Pres. Allegretta – Est. Durante – C.D.(avv. Ciavarella) c. Comune di San Marco in Lamis (avv. Mescia).

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Usi civici – Richiesta di affrancazione del canone di natura enfiteutica – Legittimazione ex art. 54 l. reg. Puglia del 4 agosto 2000.

Ai sensi dell’art. 54 della l. reg. Puglia n. 14 del 2000, l’inclusione di un fondo di uso civico nell’elenco degli occupatori arbitrari, in assenza di un provvedimento adottato dall’autorità amministrativa competente, costituisce un mero presupposto per ottenere la legittimazione all’affrancazione del canone di natura enfiteutica, non determinandola sic et simpliciter,

Tar Puglia, Bari, Sez.I, 1 febbraio 2011, n.213 – Pres. Allegretta – Est. Picone – T. s.r.l. (avv.ti Armiento e Foglia) c. Comune di Bari (avv.ti Cioffi e Lanza)

Contratti della pubblica amministrazione - Provvedimento di aggiudicazione provvisoria di un appalto pubblico – Revoca.

Contratti della pubblica amministrazione - Gara d’appalto - Requisiti di partecipazione.

Contratti della pubblica amministrazione - Gara d’appalto - Requisiti di partecipazione – Esclusione.

Il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione provvisoria si fonda sulla mancata regolarità nel pagamento delle imposte ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett.g del d.lgs. n.163 del 2006; ne consegue che la regolarizzazione, al suddetto pagamento, successiva all'emissione del provvedimento di aggiudicazione provvisoria non possa legittimamente integrare, in capo al revocato, il requisito di partecipazione richiesto ex lege.

Il requisito di regolarità contributiva e fiscale è richiesto dalla legge, non già ai fini della stipulazione del contratto, ma per la stessa partecipazione alla gara ex art.38, comma 1, del Codice dei contratti pubblici ove al riguardo è disposto che siano esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento e non possano stipulare i relativi contratti i soggetti ai quali sia imputabile una delle situazioni elencate dalla norma, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo delle obbligazioni previdenziali e tributarie.

Risulta irrilevante la circostanza in cui la cartella esattoriale sia divenuta definitiva successivamente alla presentazione dell'offerta ma precedentemente all'adozione del provvedimento di esclusione, in quanto, la norma commina l'esclusione nelle sole situazioni di irregolarità fiscale definitivamente accertate, di talchè qualora l'atto dell'Amministrazione finanziaria acquisti definitività nel corso del procedimento di gara, una volta spirato il termine decadenziale per ricorrere, viene a consolidarsi e perfezionarsi il presupposto giuridico fattuale necessario per l'irrogazione della sanzione espulsiva e delle ulteriori a questa connesse.

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Tar Puglia, Bari, sez I, 7 febbraio 2011, n 223 -Pres. Allegretta – Est. Adamo – D.B.M.

(avv.Vernola) c. Ministero dell'Interno (Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari).

Pubblico impiego – Forze Armate - Indennità di missione - Finalità .

L'indennità di missione, la quale va corrisposta in ragione del temporaneo spostamento dall’ordinaria sede ad un altro Comune, ha lo scopo di sovvenire alle relative necessità e, in particolare, di tenere indenne l'interessato dalle spese sostenute per svolgere altrove la propria attività di servizio. Ne deriva che quella parte del trattamento economico diretta a compensare le spese di alloggio può spettare solo quando i relativi costi da rimborsare siano stati effettivamente sostenuti.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 7 febbraio 2011, n. 224 – Pres. Allegretta – Est. Adamo – T. E. G. S.r.l. (avv.Sainato) c. Università degli Studi di Foggia ( Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari).

Contratti della Pubblica Amministrazione - Aggiudicazione provvisoria di un appalto pubblico – Natura.

L’aggiudicazione provvisoria, in tema di gara d’appalto, scaturisce dal giudizio di verifica dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Tale verifica, pur avendo natura endoprocedimentale, come d’altronde la stessa aggiudicazione provvisoria, costituisce espressione finale della doverosa attività di valutazione e di controllo della regolarità della gara da parte della società appaltante e sfocia nell’aggiudicazione definitiva che ne attesta la correttezza della procedura .

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 7 febbraio 2011, n. 225 – Pres. Allegretta – Est. Adamo – C. s.r.l. (avv. Caggiano) c. Università degli Studi di Bari (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari).

Contratti della Pubblica Amministrazione - Gara d’appalto – Esclusione – Motivazione.

In tema di gare d’appalto, quando l’esclusione rappresenta la diretta applicazione del capitolato di gara, la commissione giudicatrice può escludere un partecipante dalla procedura di gara senza bisogno di particolare motivazione.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 10 febbraio 2011, n. 244 – Pres. Allegretta – Est. Picone – E. E. (avv. Mescia) c. Comune di Foggia (n. c.).

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Ambiente - Valutazione impatto ambientale (VIA) – Silenzio-rifiuto – Ammissibilità – art. 26 d. lgs. n. 152/2006.

L’obbligo, per l’Amministrazione preposta, di pronunciarsi entro termini perentori sulle istanze di compatibilità ambientale costituisce principio fondamentale della materia non derogabile dalle Regioni e dagli enti delegati.

Tar Puglia Bari, Sez. I, 10 febbraio 2011, n. 245 – Pres. Allegretta- Est. Picone – L. s.p.a. (avv. ti Valla) c. Azienda U.S.L. Ba/4 (avv. Paparella) e Regione Puglia (n.c.).

Pubblica Amministrazione - Contratti con la PA – Appalti di servizi - Procedura negoziata – Direttiva 1992/50/CE.

Giustizia amministrativa - Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea – Atto chiaro - Compatibilità.

Il complesso delle disposizioni di cui ai Titoli III, IV e V (artt. 11-ss.) della Direttiva 1992/50/CE elenca in via tassativa le ipotesi nelle quali gli Stati membri possono consentire l’aggiudicazione mediante procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, di appalti di servizi rientranti nell’Allegato IA. Pertanto, la norma in contrasto con tali disposizioni, deve essere disapplicata.

In base alla cosiddetta teoria dell’“atto chiaro”, il giudice nazionale non deve operare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea per la verifica della compatibilità della norma interna, qualora il contenuto della norma comunitaria che si intende applicare si ponga agli occhi dell’interprete con un’evidenza tale da non lasciar spazio ad alcun ragionevole dubbio.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 10 febbraio 2011, n. 246 – Pres. Allegretta – Est. Durante – C.N. (avv. Lucchese) c. Ministero delle Finanze e Agenzia delle Entrate (Avvocatura dello Stato).

Pubblico impiego – D.lgs. n. 80/1998 - Giurisdizione – Riparto – Disciplina transitoria.

Le questioni attinenti al rapporto di impiego pubblico anteriori al 1°luglio 1998 restano devolute al giudice amministrativo che aveva competenza esclusiva in tale materia prima della riforma dettata dall’art. 68 del d. lgs. n. 29 del 1993 e n. 80 del 1998, purché proposte entro la data del 15 settembre 2000.

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Tar Puglia, Bari, Sez. I, 10 febbraio 2011, n. 247 – Pres. Allegretta – Est. Picone – G. S.p.a (avv. Petrarota) c. Azienda ospedaliera universitaria consorziale policlinico di Bari (avv.ti D'Ecclesis e Delle Donne).

Contratti della Pubblica Amministrazione – Gara d’appalto - Cause esclusione domanda - art. 1, commi 65-ss. l. 2005 n.266 - Decorrenza.

In materia di appalti pubblici,le disposizioni di cui all'art. 1, commi 65-ss. della l. 2005 n.206, non immediatamente efficaci dalla data di entrata in vigore della legge, decorrono dall’anno 2007, con la conseguenza che, per le gare bandite nell'anno 2006, il mancato versamento del contributo ivi prescritto può costituire causa di esclusione della domanda solo se il bando di gara lo prevede espressamente.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 10 febbraio 2011, n. 248 - Pres. Durante - Est. Adamo - L. S. P. (avv. Nardelli) c. Ministero della difesa (Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari); Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; Comando Reclutamento Forze di Completamento Puglia; 11° Battaglione Carabinieri Puglia;3Presidenza del Consiglio dei Ministri e Centro Militare di Medicina Legale di Roma -Cecchignola;

Pubblico Impiego – Forze Armate – Domanda di ferma breve – Rigetto – Uso di sostanze stupefacenti – Difetto di istruttoria – Insussistenza - Legittimità.

Il provvedimento di esonero dalla ferma biennale o quadriennale presso l’arma dei Carabinieri è ampiamente discrezionale nella valutazione della affidabilità e idoneità degli appartenenti alla stessa e deve ritenersi sufficientemente motivato e giustificato in caso di accertamento , ad esito di esami clinici, del consumo da parte dell’interessato di sostanze stupefacenti.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 10 febbraio 2011, n. 250 - Pres. Allegretta – Est. Adamo – I.A.C.P. Foggia (avv. Tomasicchio) c. P.C. S.r.l. (avv. Rodio), C.R. S.r.l. (avv. D’ambrosio), Comune di Foggia.

Competenza e giurisdizione civile – Giustizia amministrativa – Giurisdizione del giudice amministrativo.

Edilizia e urbanistica – Edilizia sovvenzionata - Mancata attuazione di un programma urbanistico - Contratto preliminare – Sentenza ex art. 2932 c.c.

Il ricorso diretto a far accertare la sussistenza di obblighi derivanti dalla stipulazione di convenzioni e programmi urbanistici, appartenendo alla materia urbanistica – disciplinata dall’art. 133, lettera f), del codice del processo amministrativo - , è certamente proponibile dinanzi al Giudice amministrativo.

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In una controversia avente ad oggetto la mancata attuazione della parte di un piano di recupero urbanistico riguardante la realizzazione di alloggi di edilizia sovvenzionata, tutte le volte in cui non si possa ritenere definito convenzionalmente l’assetto di interessi nell'atto preliminare, il Giudice adito non potrà emettere una sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto definitivo non concluso fra le parti giacché, in caso contrario, egli sarebbe costretto ad integrare il contenuto dell'atto, esprimendo le proprie valutazioni in ordine agli interessi pubblici coinvolti.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 1 dicembre 2010 n. 251 - Pres. Durante - Est. Adamo - B., M., G., D. V. e F., (Avv. Macchione), c. Comune di Sammichele di Bari (Avv. Binetti).

Enti locali – Approvazione del rendiconto di gestione – Relazione dei revisori dei conti.

Procedimento amministrativo - Termini del procedimento – Computo.

In tema di approvazione del rendiconto di gestione degli enti locali, il termine dilatorio di venti giorni di cui all’art. 227 del T.U. n. 267 del 2000 si riferisce, in assenza di una diversa previsione del regolamento interno,alla sola proposta elaborata dalla Giunta e non anche alla relazione dei revisori dei conti.

In materia di computo dei termini del procedimento amministrativo, in mancanza di specifica normativa, si applicano le norme di ordine generale dettate dagli artt. 155 e segg. c.p.c. e dall’art. 2963 c.c. che computano nel decorso del termine i giorni festivi.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 10 febbraio 2011, n. 252 – Pres. Durante – Est. Durante – A. P.D. S. (avv. De Vitto) c. A.G. S.r.l (avv. Natale).

Contratti della Pubblica Amministrazione - Gara pubblica – Pubblicità stradale – Giurisdizione.

Contratti della Pubblica Amministrazione - Bandi di gara – Impugnazione – Clausola immediatamente lesiva.

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie concernenti gare ad evidenza pubblica per la scelta dell’operatore cui affidare la pubblicità stradale, pur trattandosi questa di attività economica non configurabile come servizio reso ad un ente locale e pur se il contratto a stipularsi sia preordinato ad assicurare al soggetto pubblico una entrata e non una spesa.

In tema di impugnazione dei bandi di gara, non è immediatamente lesiva e non necessita pertanto, a pena di decadenza, di immediata impugnazione, la clausola che

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stabilisce come requisito di partecipazione che i concorrenti non debbano avere contenzioso in atto con l’ente affidatario, nel caso in cui tale contenzioso sia stato instaurato dopo la scadenza del termine di proposizione della domanda.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 10 febbraio 2011, n. 253 – Pres. Allegretta – Est. Picone – F.T.(Avv. Iurillo) c. Questura di Bari (Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari).

Procedimento amministrativo – Diritto di accesso ai documenti - Esclusioni - Art. 24 L.241/90 - Art. 3 primo comma ,lettera b), D.M. n. 415 del 1994 - Licenza porto d’armi.

Procedimento amministrativo – Diritto di accesso ai documenti - Art. 3 comma I ,lettera b), D.M. n. 415 del 1994 - Vigenza .

Procedimento amministrativo – Diritto di accesso ai documenti – Esclusione - Art. 3 comma I ,lettera b), D.M. n. 415 del 1994 - Legittimità.

Ai fini dell’esclusione del diritto di accesso, rientrano nella previsione di cui all’art. 3 comma I, lett. b) le informazioni e le attività di indagine preordinate al rilascio delle licenze di porto d’armi.

La norma regolamentare di cui all’art. 3, primo comma, lettera b) del decreto del Ministero dell’Interno n. 415 del 1994 deve intendersi tuttora vigente, anche dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 184 del 2006.

L’accertamento dei presupposti descritti all’art. 3 del D.M. n. 415 del 1994 dà luogo ad una valutazione ampiamente discrezionale, che sfugge al sindacato di legittimità, salvi eventuali profili di arbitrarietà o illogicità.

Tar Puglia, Bari, Sez I, 18 febbraio 2011 n 281 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile –

G.R. (avv.ti La Scala e Marchese) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze,

Ministero della Difesa, Comando Generale Guardia di Finanza, Comando Regionale

Puglia della Guardia di Finanza, Comando Provinciale Bari della Guardia di Finanza

di Bari, Comando 1^ Compagnia Bari della Guardia di Finanza (Avvocatura

distrettuale dello Stato di Bari).

Pubblico impiego - Forze Armate - Qualifica finale – Presupposti – Sindacabilità.

Pubblica Amministrazione - Ricorsi giurisdizionali – Ricorsi gerarchici - Motivi

di impugnazione – Decadenze.

Nell’ambito militare i giudizi del compilatore e del revisore sono frutto di attività ampiamente discrezionale. Essi sono emessi non già sulla scorta di un ragionamento

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aprioristico e vessatorio bensì sulla base di circostanze di fatto e sottendono un giudizio di valore insindacabile nel merito in sede giurisdizionale, salvo che sotto il profilo della palese illogicità o incongruenza rispetto alle valutazioni parziali, afferenti alle singole doti o qualità del militare.

Nel ricorso giurisdizionale proposto avverso il provvedimento di decisione di un ricorso gerarchico, non è possibile dedurre motivi non prospettati nella sede contenziosa amministrativa, in quanto, altrimenti, si eluderebbe il termine decadenziale di cui all’art. 21, comma 1 L. n. 1034 del 6 dicembre 1971.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 18 febbraio 2011, n. 284 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile – I.

M. (avv. Di Gioia) c. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Capitaneria di porto

di Bari (Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari).

Pubblica Amministrazione - Concessioni demaniali – Aree di preminente interesse

nazionale - Art. 105 comma 2 lett l) del d.lgs. n. 112/1998 – D.P.C.M. 21 Dicembre

1995 – Incompetenza.

Non è affetto da vizio di incompetenza il provvedimento che decida su una istanza per il rilascio di concessione demaniale marittima adottato dalla Capitaneria di Porto allorquando l’area interessata sia classificabile, per effetto del D.P.C.M. 21 Dicembre 1995, come di preminente interesse nazionale , non operando in tal caso, ai sensi art. 105, comma 2, lett. l) d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, il conferimento di funzioni alla Regione.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 18 febbraio 2011, n. 285 – Pres. Allegretta – Est. Adamo – I.M.S.B. (avv. Binetti) c. Comune di Bitritto (avv. Medina) e Ministero dell’Interno e Prefettura di Bari (Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari).

Comune e Provincia – Sicurezza Pubblica – Deliberazioni d’urgenza.

Qualora un’immobile versi in stato di degrado è imposto al Sindaco, quale legale rappresentante del Comune, proprietario dell’immobile, di dichiararne immediatamente l’inagibilità e ordinarne lo sgombero, ai sensi del tuttora vigente articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 18 Febbraio 2011, n. 287 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile – S.M.D.R.A. s.r.l. (avv.ti Paccione e Poliseno) c. Azienda Sanitaria Locale Bari (avv.Trotta).

Procedimento amministrativo – Diritto di accesso – Onere della prova.

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Quando il diritto di accesso ha per oggetto documenti acquisiti con specifico provvedimento di sequestro dall’Autorità giudiziaria che conduce un’indagine penale, l’onere di provare detta circostanza, ai fini di negare legittimamente l’ostensione degli atti richiesti, spetta all’Amministrazione resistente. Ed infatti, il segreto istruttorio di cui all’art. 329 c.p.p. non costituisce un motivo legittimo di diniego all’accesso dei documenti fintantoché gli stessi siano nella disponibilità dell’amministrazione e il giudice che conduce l’indagine penale non li abbia acquisiti con uno specifico provvedimento di sequestro.

Tar Puglia Bari, Sez. I, 18 febbraio 2011, n. 291 – Pres. Allegretta- Est. Adamo – M.R. e A.M.S. (avv.ti Cangelli e Iadarola) c. Comune di Foggia.

Giustizia amministrativa – Ricorso per l’esecuzione del giudicato – Procedimento per ingiunzione – Decreto ingiuntivo – Ammissibilità.

Giustizia amministrativa – Ricorso per l’esecuzione del giudicato – Atto di diffida e messa in mora.

Il ricorso per ottemperanza è ammissibile nei riguardi di un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo e definitivo, dato il suo relativo consolidamento, a norma degli artt. 653 e ss. c.p.c.

Per la proposizione del ricorso per ottemperanza non è più necessario il formale atto di diffida e messa in mora ex art. 90 del R.D. 642 del 1907, secondo quanto testualmente disposto dall’art. 114, I co, c.p.a.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 24 Febbraio 2011, n. 318 – Pres. Allegratta – Est. Picone – A.L. s.r.l. (avv.ti Pappalepore e Pepe) c. C. S. I. S. R. I. B. (avv. Paparella).

Contratti della Pubblica Amministrazione – Gara d’appalto – Manomissione buste - Annullamento gara in sede di autotutela – Legittimità – Presupposti.

Deve essere giudicata legittima la decisione presa dall’appaltante di annullare la gara in presenza di elementi oggettivi atti a far temere che le buste contenenti le offerte fossero state manomesse in un momento successivo alla seduta di gara. È del tutto irrilevante dal punto di vista giuridico se l’aggiudicazione pronunciata debba qualificarsi come provvisoria oppure definitiva e se il contratto di appalto, in tal caso, possa considerarsi tacitamente perfezionato. Infatti, la decisione dell’appaltante di annullare la gara in autotutela per sospetta manomissione delle offerte, travolge l’intera procedura.

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Tar Puglia, Bari, Sez. I, 24 febbraio 2011, n. 319 – Pres. Allegretta – Est. Picone– M. P.(avv. Abbattista) c. Azienda Sanitaria Locale BAT (avv. Delle Donne).

Giustizia amministrativa – Contratti della Pubblica Amministrazione - Gara d’appalto - Inammissibilità del ricorso - Difetto di interesse- Carenza di legittimazione attiva.

Contratti della Pubblica Amministrazione – Gara d’appalto – Aggiudicazione definitiva - Congruità dell’offerta.

In tema di gara d’appalto per l’erogazione di un pubblico servizio, vi è inammissibilità dell’impugnativa per difetto di interesse ove il ricorrente sia rimasto estraneo alla procedura di negoziazione e sia dunque privo della legittimazione a contestare l’ammissione degli altri concorrenti e l’aggiudicazione definitiva dell’appalto.

L’aggiudicazione definitiva di un pubblico appalto è annullabile per carenza d’istruttoria e difetto di motivazione ex art. 21 octies della l. n. 241/1990, ove l’amministrazione ometta di richiedere alla ditta aggiudicataria le giustificazioni circa la congruità dell’offerta e non dia atto della doverosa valutazione sull’attendibilità delle giustificazioni pervenute.

Tar Puglia, Bari, Sez I, 24 febbraio 2011 n 320 – Pres. Allegretta – Est. Picone - a.t.i. Alto Consorzio Nazionale Servizi (avv.ti Rinella, Senter) c. Provincia di Bari (avv.ti Dipierro, Minucci).

Contratti della Pubblica Amministrazione – Gara d’appalto - Autotutela della PA - Revoca bando e aggiudicazione – Presupposti.

Contratti della Pubblica Amministrazione – Gara d’appalto - Autotuela della PA- Responsabilità precontrattuale – Presupposti - Necessità dell'annullamento della revoca – Esclusione.

Contratti della Pubblica Amministrazione – Gara d’appalto - Autotutela della PA – Indennizzo ex 21quinquies l.241/90 – Risarcimento per responsabilità precontrattuale - Compatibilità.

Contratti della Pubblica Amministrazione – Gara d’appalto - Responsabilità precontrattuale – Voci di danno risarcibili.

Responsabilità civile – Responsabilità precontrattuale pubblica amministrazione - Debito di valore - Rivalutazione monetaria e interessi compensativi – Necessità di specifica domanda - Esclusione.

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Responsabilità civile - Responsabilità della pubblica amministrazione – Risarcimento per equivalente – Rivalutazione e Interessi – Criterio di calcolo.

L’Amministrazione appaltante conserva il potere di revocare il bando ovvero l’aggiudicazione di un appalto, per sopravvenute ragioni, purché l’atto di autotutela sia adeguatamente motivato con richiamo ad un preciso e concreto interesse pubblico alla revoca d’ufficio; la potestà di ritiro si fonda sul principio costituzionale di buon andamento che, com’è noto, impegna l’Amministrazione ad adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire e trova ormai positivo riconoscimento nella previsione dell’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990.

Non costituisce ostacolo al riconoscimento della responsabilità pre-contrattuale dell’ente la reiezione della domanda di annullamento del provvedimento di revoca poiché la legittimità dell’atto di revoca dell’aggiudicazione di una gara di appalto non elimina il profilo relativo alla valutazione del comportamento dell’Amministrazione, con riguardo al rispetto dei canoni di buona fede e correttezza (da intendersi in senso oggettivo), nell’ambito del procedimento di evidenza pubblica preordinato alla selezione del contraente; la responsabilità pre-contrattuale per la revoca della gara può infatti sempre ritenersi configurabile quando il fine pubblico venga attuato attraverso un comportamento obiettivamente lesivo dei doveri di lealtà che comporti la violazione del legittimo affidamento suscitato.

L’espressa previsione nell’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990 dell’obbligo di indennizzare il privato, per eventuali pregiudizi subiti in conseguenza della revoca, non fa venir meno la possibile responsabilità della stazione appaltante per violazione dell’obbligo di buona fede nelle trattative che conducono alla conclusione del contratto di appalto.

Ai fini della commisurazione del danno da responsabilità precontrattuale risarcibile, deve aversi riguardo al solo interesse negativo, ossia alle spese effettivamente sostenute in vista della conclusione dell’affare (danno emergente) ed alle occasioni contrattuali perse per aver confidato nell’impegno assunto (lucro cessante), mentre resta escluso il risarcimento dell’utile che si sarebbe conseguito con l’esecuzione del contratto.

Sulla somma riconosciuta a titolo di risarcimento per responsabilità pre contrattuale vanno calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi, nonostante l’assenza di specifica domanda sul punto: il credito derivante da responsabilità extra-contrattuale (cui è riconducibile la responsabilità pre-contrattuale, secondo la tesi preferibile) ha, infatti, natura di credito di valore, con la conseguenza che esso va anche maggiorato della rivalutazione monetaria, che deve ritenersi compresa nell' originario petitum della domanda risarcitoria, con decorrenza dalla maturazione del diritto; quanto agli interessi, è noto che nell’obbligazione risarcitoria da fatto illecito è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del danno da ritardo conseguente alla

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mancata disponibilità per impieghi remunerativi della somma di denaro in cui il debito viene liquidato, da corrispondersi mediante interessi compensativi.

Per la quantificazione del risarcimento per equivalente comprensivo di rivalutazione e interessi, tenendo conto degli indici di svalutazione e del tasso medio di remuneratività del denaro nel periodo rilevante, il criterio equitativamente preferibile è quello di calcolare gli interessi legali sull’importo non attualizzato dalla data dell’aggiudicazione alla pubblicazione della sentenza, e successivamente a quest’ultima data, sull’importo attualizzato e fino al dì del saldo.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 24 febbraio 2011, n. 322 - Pres. Allegretta – Est. Picone – R. G. R., L. B., V. B. + altri (Avv. Basso) c. Comune di Mola di Bari (Avv. D’Ambrosio)

Competenza e giurisdizione civile – Giustizia amministrativa - Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo – Presupposti.

Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario quelle fattispecie ove si controverta, non della manifestazione di volontà dell’Amministrazione, in ordine all’entità della controprestazione pecuniaria richiesta al privato od ai criteri per determinarla, ma della concreta quantificazione del credito o dell’effettiva debenza del conguaglio. Tale giurisdizione sussiste quando non vengono in rilievo indagini sulla fase pubblicistica del rapporto.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 24 febbraio 2011, n. 322 - Pres. Allegretta – Est. Picone – R. G. R., L. B., V. B. + altri (Avv. Basso) c. Comune di Mola di Bari (Avv. D’Ambrosio)

Giurisdizione civile – Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo – Presupposti.

Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario quelle fattispecie ove si controverta, non della manifestazione di volontà dell’Amministrazione, in ordine all’entità della controprestazione pecuniaria richiesta al privato od ai criteri per determinarla, ma della concreta quantificazione del credito o dell’effettiva debenza del conguaglio. Tale giurisdizione sussiste quando non vengono in rilievo indagini sulla fase pubblicistica del rapporto.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 24 febbraio 2011, n. 323 - Pres. Allegretta - Est. Adamo - M. S.r.l. (avv. ti Mescia) c. Provincia di Foggia (n.c.).

Ambiente – Impianti eolici – Valutazione di impatto ambientale – Silenzio inadempimento - Illegittimità.

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E’ illegittimo il silenzio serbato dall’Amministrazione su una istanza volta al rilascio di una Valutazione di impatto ambientale sussistendo in capo a questa, secondo un principio fondamentale della materia non derogabile dalla Regione e dagli enti delegati, l’obbligo di pronunciarsi in modo espresso entro il termine perentorio di centocinquanta giorni previsto dall’art. 26 del d.lgs. n. 152/2006.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 25 febbraio 2011, n. 355 – Pres. Allegretta – Est. Durante –

C.I. S.p.a. e Conscoop (avv.ti Sticchi Damiani, Annoni, Clarizio) c. Azienda

Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari (avv. Volpe).

Contratti della Pubblica Amministrazione – Gara d’appalto - Aggiudicazione dei

lavori - Art. 29 d.lgs. n. 163/2006.

L’art. 29 del d. lgs. n. 163/2006 nel regolare la determinazione degli importi a base d’asta negli affidamenti dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture afferma il carattere onnicomprensivo del prezzo d’appalto imponendo di includere nell’importo a base d’asta tutti i possibili elementi che concorrono con certezza a determinarlo.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 25 febbraio 2011, n. 356 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile – C.A. e C.A. (avv.ti Follieri) c. Regione Puglia (avv. Francesconi).

Demanio e patrimonio dello Stato e degli enti pubblici – Regione Puglia - Sdemanializzazione – Competenza – Sindacabilità.

L’amministrazione regionale gode, ai sensi dell’art. 2 comma II della l.r. Puglia n. 29/2003, di un ampio potere discrezionale nel decidere se sdemanializzare e alienare le zone tratturali, come tale non sindacabile in sede giurisdizionale se non a fronte di manifeste illegittimità.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 25 Febbraio 2011 n. 357 - Pres. Allegretta - Est. Cocomile - A. V., A. M., B. M. + altri (Avv. La Scala), c. Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari).

Pubblico impiego - Forze Armate - Personale - Indennità di servizio esterno – Presupposto.

In materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle forze di Polizia, presupposto ai sensi dell’art. 50, comma 2 del d.P.R. n. 254/1999 per la corresponsione dell’indennità di servizio esterno è l’aver svolto questa non solo “all’esterno”,inteso

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come servizio espletato a cielo aperto, ma altresì “presso enti e strutture di terzi”, quali appunto le Sezioni di Polizia Giudiziaria.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 25 febbraio 2011, n. 358 - Pres. Allegretta – Est. Cocomile – S. S.p.A. (avv.ti Loiodice e Lagrotta) c. Università degli Studi di Bari (avv.ti Carbonara e Saracino), C. I. S.p.A. (avv. Sticchi Damiani).

Contratti della Pubblica Amministrazione – Gara di appalto - Offerta anormalmente bassa – Verifica dell’offerta anomala da parte della commissione di gara e in sede giurisdizionale.

Contratti della Pubblica Amministrazione – Gara di appalto – Autonomia di ciascun procedimento concorsuale.

Contratti della Pubblica Amministrazione – Gara di appalto – Cause di esclusione – Principio del favor partecipationis.

Giustizia amministrativa - Ricorso per motivi aggiunti – Termine di proposizione – Eccezione di tardività - Rimessione in termini per errore scusabile.

Contratti della Pubblica Amministrazione – Gara di appalto – Offerta anomala – Dimostrazione.

In una controversia avente ad oggetto l’aggiudicazione di una gara di appalto a seguito di un’offerta anormalmente bassa occorre tener presente che la verifica della congruità di un’offerta “anomala” è espressione di un potere tecnico-discrezionale della pubblica amministrazione che non è sindacabile in sede giurisdizionale e, pertanto, il giudice amministrativo dovrà semplicemente accertare che la stazione appaltante, secondo gli ordinari canoni della ragionevolezza e della proporzionalità, abbia compiuto una verifica riguardante non l’analisi di tutte le componenti dell’offerta e di tutti gli elementi che concorrono a formare ciascuna componente, bensì la serietà dell’offerta nel suo complesso e la plausibilità delle giustificazioni formulate dal concorrente.

E’ del tutto inconferente la circostanza che, in occasione di una precedente gara analoga, la ricorrente fosse stata esclusa per non aver giustificato l’offerta “anomala” in relazione ad una sua componente mentre, in una gara successiva, la medesima omissione non abbia determinato l’esclusione della concorrente aggiudicataria, in quanto ogni procedimento concorsuale è caratterizzato da una propria autonoma rilevanza, sicché non è detto che le valutazioni di una commissione di gara non possano differire da quelle formulate dall’altra.

In ossequio al principio del “favor partecipationis”, non può essere estromesso un concorrente dalla gara di appalto a seguito della ricorrenza di una causa di

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esclusione che non è stata espressamente prevista dalla legge o dalla disciplina di gara.

Nell’ipotesi di proposizione di ricorso per motivi aggiunti avverso atti già impugnati con il ricorso introduttivo, sussistendo un quadro legislativo ed interpretativo obiettivamente incerto, in quanto ai sensi dell’art. 245, comma 2 quinquies, lett. d), d.lgs. n. 163/2010 il termine per la proposizione dei motivi aggiunti avverso gli atti già impugnati è di 15 gg., mentre in forza della previsione di cui all’art. 120, comma 5, cod. proc. amm. il termine per la proposizione dei motivi aggiunti (sia avverso atti già gravati con il ricorso introduttivo che atti diversi) è di 30 gg., il giudice amministrativo, in ossequio al diritto costituzionalmente garantito di difesa, può disattendere l’eccezione di tardività proposta dalla controparte e disporre d’ufficio ex art. 37 cod. proc. amm. la rimessione in termini della parte ricorrente per la proposizione dei motivi aggiunti.

In sede di verifica delle offerte anomale, a fronte di un giudizio tecnico espresso dalla stazione appaltante, la parte ricorrente deve dimostrare l’inattendibilità complessiva dell’offerta attraverso dati certi e non con mere presunzioni.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 25 febbraio 2011, n. 358 - Pres. Allegretta – Est. Cocomile – S. S.p.A. (avv.ti Loiodice e Lagrotta) c. Università degli Studi di Bari (avv.ti Carbonara e Saracino), C. I. S.p.A. (avv. Sticchi Damiani).

Contratti della pubblica amministrazione – Gara di appalto - Offerta anormalmente bassa – Verifica dell’offerta anomala da parte della commissione di gara e in sede giurisdizionale.

Contratti della pubblica amministrazione – Gara di appalto – Autonomia di ciascun procedimento concorsuale.

Contratti della pubblica amministrazione – Gara di appalto – Cause di esclusione – Principio del favor partecipationis.

Giustizia amministrativa - Ricorso per motivi aggiunti – Termine di proposizione – Eccezione di tardività - Rimessione in termini per errore scusabile.

Contratti della pubblica amministrazione – Gara di appalto – Offerta anomala – Dimostrazione.

In una controversia avente ad oggetto l’aggiudicazione di una gara di appalto a seguito di un’offerta anormalmente bassa occorre tener presente che la verifica della congruità di un’offerta “anomala” è espressione di un potere tecnico-discrezionale della pubblica amministrazione che non è sindacabile in sede giurisdizionale e, pertanto, il giudice amministrativo dovrà semplicemente accertare che la stazione

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appaltante, secondo gli ordinari canoni della ragionevolezza e della proporzionalità, abbia compiuto una verifica riguardante non l’analisi di tutte le componenti dell’offerta e di tutti gli elementi che concorrono a formare ciascuna componente, bensì la serietà dell’offerta nel suo complesso e la plausibilità delle giustificazioni formulate dal concorrente.

E’ del tutto inconferente la circostanza che, in occasione di una precedente gara analoga, la ricorrente fosse stata esclusa per non aver giustificato l’offerta “anomala” in relazione ad una sua componente mentre, in una gara successiva, la medesima omissione non abbia determinato l’esclusione della concorrente aggiudicataria, in quanto ogni procedimento concorsuale è caratterizzato da una propria autonoma rilevanza, sicché non è detto che le valutazioni di una commissione di gara non possano differire da quelle formulate dall’altra.

In ossequio al principio del “favor partecipationis”, non può essere estromesso un concorrente dalla gara di appalto a seguito della ricorrenza di una causa di esclusione che non è stata espressamente prevista dalla legge o dalla disciplina di gara.

Nell’ipotesi di proposizione di ricorso per motivi aggiunti avverso atti già impugnati con il ricorso introduttivo, sussistendo un quadro legislativo ed interpretativo obiettivamente incerto, in quanto ai sensi dell’art. 245, comma 2 quinquies, lett. d), d.lgs. n. 163/2010 il termine per la proposizione dei motivi aggiunti avverso gli atti già impugnati è di 15 gg., mentre in forza della previsione di cui all’art. 120, comma 5, cod. proc. amm. il termine per la proposizione dei motivi aggiunti (sia avverso atti già gravati con il ricorso introduttivo che atti diversi) è di 30 gg., il giudice amministrativo, in ossequio al diritto costituzionalmente garantito di difesa, può disattendere l’eccezione di tardività proposta dalla controparte e disporre d’ufficio ex art. 37 cod. proc. amm. la rimessione in termini della parte ricorrente per la proposizione dei motivi aggiunti.

In sede di verifica delle offerte anomale, a fronte di un giudizio tecnico espresso dalla stazione appaltante, la parte ricorrente deve dimostrare l’inattendibilità complessiva dell’offerta attraverso dati certi e non con mere presunzioni.

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IIª SEZIONE

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 4 febbraio 2011, n. 214 - Pres. Urbano - Est. Serlenga - G.V. (avv.ti Chiarello, Tomasicchio) c. Comune di Ruvo di Puglia (avv. Caputi Jambrenghi).

Edilizia e Urbanistica - Piani regolatori generali - Variante generale - Obbligo di preventiva progettazione esecutiva - Irrilevanza dell’obbligo sullo ius aedificandi.

Edilizia e urbanistica - Progettazione esecutiva ed edificabilità di zone inedificate e non urbanizzate - Necessità.

Giustizia amministrativa - Impugnazione di atti non lesivi - Interesse al controllo sull’attività amministrativa - Non sussiste - Inammissibilità.

Giustizia amministrativa - Principio di buona fede ed affidamento - Violazione del principio - Responsabilità pre-contrattuale - Configurabilità.

La variante generale al PRG che, in applicazione della logica dei comparti, impone ai privati l’obbligo di preventiva progettazione esecutiva per concretizzare l’edificazione su di una porzione dell’intera estensione, onde consentire il reperimento delle necessarie aree a standards urbanistici, non incide sullo ius aedificandi dei proprietari delle aree vincolate se non sotto il profilo procedimentale.

La progettazione esecutiva, pur nel silenzio dello strumento urbanistico generale, si impone ogni qual volta si tratti di assoggettare ad edificazione una zona inedificata e sprovvista delle necessarie opere di urbanizzazione.

Quando l’atto impugnato si connota in termini di adesione rispetto all’istanza del ricorrente, non pregiudicando così l’interesse sostanziale dello stesso, non è configurabile, né ammissibile in capo allo stesso un generale interesse al controllo di legittimità sull’attività amministrativa della p.a.

E’ configurabile una responsabilità pre-contrattuale, per violazione del generale principio di buona fede ed affidamento, anche a carico del privato in danno della P.A., laddove il ricorrente stesso disattende la sua precisa manifestazione di volontà, insorgendo contro le determinazioni amministrative adesive rispetto alla sua richiesta.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 4 febbraio 2011, n. 216, - Pres. Urbano - Est. Serlenga - G.L. (avv.ti Liuni e Musso) c. Comune di Putignano.

Atto amministrativo - Comuni e Province - Ordinanze contingibili e urgenti - Poteri del Sindaco.

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Ai sensi dell’art. 50 comma 5, d.lg. n. 267 del 2000 e successive modificazioni, rientra nella competenza del Sindaco, in qualità di ufficiale di governo - e non di altro dirigente - adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene pubblica, in quanto espressione di un’elevata discrezionalità diretta a soddisfare esigenze di pubblico interesse onde porre rimedio a danni alla salute già verificatisi, ma anche e soprattutto per evitare danni futuri anche alla luce dei valori espressi dall’art. 32 Cost.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 4 febbraio 2011, n. 220 - Pres. Urbano - Est. Mangialardi - S. T., ( avv.ti Loiodice e Pinto) c. Azienda Sanitaria Locale Bari (avv. Trotta).

Questione di giurisdizione - Conferimento incarichi dirigenziali - Natura procedura concorsuale - Criterio interpretativo - Translatio iudicii.

La procedura selettiva per il conferimento di incarichi di direzione complessa ex art. 15 -ter del D. Lgs. 30/12/1992 n. 502, introdotto dal D.Lgs. 19/06/1999 n. 229, non avendo natura concorsuale e non comportando la assunzione dei soggetti beneficiari in quanto, nella specie, già dipendenti, rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario in funzioni di giudice del lavoro ex art. 63 del D.Lgs. 165/2001. A tal fine va operata la translatio iudicii a favore del competente Giudice ordinario.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 9 febbraio 2011, n. 228 - Pres. Urbano - Est. Urbano - C.F. (avv.ti Mastroviti e Mitolo) c. Sopraintendenza per i Beni Ambientali.

Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) - Diniego - Obbligo di motivazione.

Il diniego di concessione edilizia deve essere motivato con puntuale e completa esposizione delle specifiche ragioni che impediscono il rilascio del titolo. A tale onere evidentemente non può neppure sottrarsi l’Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico chiamata a pronunciarsi in seno al procedimento di sanatoria edilizia di cui all’art. 32 della l. n. 47/85. Assumendo, infatti, valore vincolante il parere espresso da tale Autorità, va da sé che il giudizio negativo comporti una compressione dello “ ius aedificandi” ed il giudizio positivo una tendenziale irreversibilità dello stato dei luoghi, così da rendere necessaria l’esternazione delle ragioni della scelta operata (positiva o negativa), onde consentire di valutarne la non manifesta irragionevolezza.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 9 febbraio 2011, n. 230 - Pres. Urbano - Est. Serlenga - Pianeta Sport S.r.l. (avv. Petruzzelli) c. Soprintendenza per i Beni Architettonici e per

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il Paesaggio per la Puglia Province Bari Andria Barletta Trani e Foggia e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura Distr.le Stato di Bari), Comune di Monopoli (avv. Dibello).

Edilizia ed urbanistica - Nulla osta paesistico - Annullamento - Presupposti. E’ illegittimo in via derivata il provvedimento comunale di annullamento del permesso ad eseguire la progettata attività edilizia, adottato a seguito della pronuncia negativa della Soprintendenza, in quanto priva di fondamento l’accusa mossa dalla Soprintendenza al Comune - traendo da ciò motivo determinante per annullare l’atto controllato - di avere giudicato compatibili gli interventi da autorizzare senza fornirne delucidazioni in concreto e senza essersi dato carico di apposita attività istruttoria, nel caso in cui la documentazione tecnica, agli atti del giudizio, precisi le ragioni della compatibilità dell’intervento autorizzato con il contesto paesistico senza pregiudizio dell’esigenza di rispetto e conservazione dei valori ambientali.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 9 febbraio 2011, n. 232 - Pres. Urbano - Est. Urbano - G.M.S. (avv. Petrucci) c. Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Provinciale - Foggia, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Bari, Istituto Comprensivo “Mons. Dott. A. D.” (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari).

Istruzione pubblica - Alunni disabili - Attribuzion e insegnante di sostegno - Determinazione delle ore di sostegno - Art. 2, commi 413 e 414, l. n. 244/2007 - Corte costituzionale n. 80/2010 - Effetti e conseguenze - Individuazione.

Istruzione pubblica - Alunni disabili - Attribuzion e insegnante di sostegno - Assunzione in deroga - Determinazione delle ore di sostegno - Limiti dati da mancanza di fondi.

Istruzione pubblica - Alunni disabili - Attribuzion e insegnante di sostegno - Assunzione in deroga - Determinazione delle ore di sostegno per anni successivi a quello della sua applicazione - Inammissibilità.

In seguito alla sentenza n. 80/2010 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dei commi 413 e 414 dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, deve essere affermato il principio secondo cui non può in ogni caso costituire impedimento all’assegnazione, in favore dell’allievo disabile, delle ore di sostegno necessarie a realizzare il proprio diritto, il vincolo di un’apposita dotazione organica di docenti specializzati di sostegno, giacchè l’art. 40 della l. n. 449/97 assicura comunque l’integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell’handicap, compreso il ricorso alla assunzione con contratto a tempo indeterminato di insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti - alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, consentendo così di garantire

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all’alunno bisognevole l’integrazione scolastica attraverso il miglioramento delle sue possibilità nell’apprendere, comunicare e socializzare.

L’Amministrazione deve assegnare il numero delle ore di sostegno, valutata la specificità della situazione, eventualmente anche alla luce di un accertamento sanitario presso struttura pubblica, ma anche considerati gli ulteriori strumenti di tutela che siano previsti (come il servizio socio-educativo), nella misura motivatamente necessaria per perseguire al meglio l’obbiettivo dell’integrazione del disabile nelle condizioni date, con l’eventuale ricorso anche ad assunzione in deroga; in quest’ultima ipotesi, però, pur potendo l’Amministrazione scolastica agire in deroga alla legge 244/2007 (che stabilisce la presenza dell’insegnante di sostegno in proporzione al numero totale di alunni nell’edificio scolastico e non alla gravità dell’handicap del singolo allievo), l’orario di supporto dovrà comunque essere riparametrato tenendo conto anche della mancanza di fondi, per cui, a nessun ragazzo della scuola, a prescindere dalla gravità della disabilità, potrà essere garantito il sostegno per l’intera frequenza.

La determinazione da parte dell’Amministrazione del numero delle ore di sostegno non può essere disposta per gli anni successivi a quello cui sia applicata, essendo previste, ai fini della decisione di cui si tratta, verifiche periodiche degli effetti degli interventi adottati per eventualmente modificarli in relazione alla loro efficacia e alla evoluzione della patologia accertata.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 10 febbraio 2011, n. 258 - Pres. Morea - Est. Giansante - Idajet Calama (avv. Cinetto) c. Ministero dell'Interno - Ufficio Polizia di Frontiera (Avvocatura Distrettuale dello Stato).

Stranieri - Permesso di soggiorno - Provvedimento di respingimento alla frontiera ex art. 10 d.lgs. n. 286/98.

E' legittimo il provvedimento di respingimento alla frontiera, in applicazione dell’art. 10 d.lgs. 25.7.1998 n. 286, adottato dall’Ufficio Polizia di Frontiera qualora la precedente statuizione del giudice amministrativo - conosciuta dal ricorrente e non sospesa - alla quale era condizionato il permesso di soggiorno valido, abbia respinto il ricorso proposto avverso il diniego di legalizzazione.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 11 febbraio 2011, n. 266 - Pres. Urbano - Est. Urbano - M.F. (avv. Petruzzelli) c. Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (avv. Sisto).

Giurisdizione - Giurisdizione in materia di Pubblico impiego.

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In materia di graduatorie del personale ATA la giurisdizione spetta al G.O. poiché non può configurarsi l’inerenza a procedure concorsuali per l’assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, di un atto di approvazione finale che individui i vincitori - trattandosi piuttosto dell’inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti (anche derivanti da partecipazione a concorsi) in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. In tal senso è l’avviso concorde anche della giurisprudenza ordinaria.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 17 febbraio 2011, n. 271 - Pres. Urbano - Est. Mangialardi - Z.S. (avv. Savasta) c. Comune di Manfredonia, G.S.

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Contributo per oneri di urbanizzazione - Cartella esattoriale - Controversie - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Ricorso giurisdizionale - Oneri di urbanizzazione - Mancata impugnazione ruolo esattoriale - Declaratoria di inammissibilità - Ragioni.

La cognizione delle controversie attinenti la richiesta, mediante cartella esattoriale, di pagamento del contributo per gli oneri di urbanizzazione appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e non già del giudice tributario. Infatti, detti oneri non hanno natura tributaria, ma piuttosto quella di corrispettivo di diritto pubblico, con la funzione precipua di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione.

È inammissibile il ricorso proposto avverso una cartella esattoriale, riguardante l’omesso pagamento di oneri di urbanizzazione, e non anche avverso il ruolo, che ne costituisce il presupposto. Infatti, l’eventuale annullamento della cartella di pagamento risulterebbe privo di utilità concreta, restando pur sempre vigente l’iscrizione a ruolo della somma rivendicata dall’Ente creditore. Né, d’altra parte, vale a ricomprendere il ruolo nell’impugnativa proposta, il fatto che si dichiari di impugnare ogni altro atto presupposto e consequenziale alla cartella esattoriale gravata, non essendo sufficiente, trattandosi di una clausola di stile, a far ricomprendere nell’oggetto del gravame atti non specificatamente nominati, ma direttamente lesivi.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 17 febbraio 2011, n. 272 - Pres. Urbano - Est. Mangialardi - B.B., B.S. e L.C. (avv.ti Spina e Monaco) c. Comune di Fasano (avv. Carparelli) e Regione Puglia.

Edilizia ed urbanistica - Piano regolatore generale - Discrezionalità della P.A. - Sussistenza.

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Edilizia ed urbanistica - Competenze delle Regioni e degli Enti Locali - Criteri generali.

Edilizia ed urbanistica - Piani regolatori generali - Variante - Criteri generali - Motivazione.

La vocazione boschiva della zona viene di per sé stessa a contrastare con eventuali intereventi costruttivi-edilizi da consentirsi in loco e quindi con una tipizzazione urbanistica dei luoghi che essi intereventi possa consentire. Si vuol dire, cioè, che lo stesso stato del sito ben predispone per la sua tipizzazione di “zona in parte boschiva ed in parte di rimboschimento con vincolo geologico e paesaggistico” il tutto anche alla luce di orami accettati principi urbanistici (e giurisprudenziali) per cui - a fronte di una fortissima antropizzazione del territorio - si pone come ineludibile bisogno la tutela delle ormai rare zone non edificate.

L’intervento regionale nella formazione degli strumenti urbanistici generali non è limitato ad un mero controllo di legalità ma implica esercizio di amministrazione attiva nel merito delle scelte discrezionali in cui si compendia l’attività pianificatoria, tant’è che si parla di atto complesso quanto all’atto finale alla cui formazione concorre e l’Ente locale e quello Regionale.

La variante generale al PRG consiste in una nuova disciplina in via generale dell’assetto del territorio che si rende necessaria in considerazione della durata indeterminata del piano e che non necessita, in quanto atto generale, di una motivazione specifica oltre quella che si può evincere dai criteri generali di ordine tecnico - discrezionale seguiti nell’impostazione del piano stesso. Di motivazione specifica può parlarsi quando la nuova disciplina venga ad incidere su qualificate aspettative legittime come nel caso di presenza di lottizzazione convenzionata.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 17 febbraio 2011, n. 273 - Pres. Urbano - Est. Mangialardi - V.A. (avv. Monterisi) c. Comune di Barletta.

Edilizia ed urbanistica - Opere edili costruite in assenza di concessione edilizia -Inottemperanza all’ ingiunzione di demolizione - Misure repressive - Destinatario.

Edilizia ed urbanistica - Opere edili costruite in assenza di concessione edilizia -Presunzione di responsabilità in capo al proprietario dell’area di sedime - Superamento.

L’art. 7, comma 3, della l. n. 47/1985 al fine di individuare il destinatario di misure repressive di abusi edilizi fa riferimento al responsabile dell’abuso e non anche al proprietario dell’immobile (questo nell’intento di ancorare l’attività ripristinatoria al

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medesimo soggetto che ne è l’autore in modo da favorire un sollecito ripristino dello stato dei luoghi ed il ripristino delle norme di legge in materia).

In caso di opera edile eseguita in assenza di concessione edilizia, nei confronti del proprietario dell’area di sedime esiste una presunzione di responsabilità per gli abusi edilizi accertati che può essere vinta dall’interessato dimostrando la sua estraneità all’abuso.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 17 febbraio 2011, n. 274 - Pres. Urbano - Est. Mangialardi, A. A. (avv. Valla) c. Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza per i beni ambientali aa.aa.ss. per la regione Puglia (Avvocatura di Stato).

Beni culturali - Interventi di edilizia.

Il Piano Particolareggiato (PP) è strumento di attuazione del PRG, disponendo una disciplina di dettaglio per gli interventi pubblici rientranti nell’ambito delle opere di urbanizzazione e una regolamentazione generale per l’edilizia privata (es. masse e altezze delle costruzioni lungo le zone principali). Date la sua connaturata genericità e la prerogativa esclusiva dello Stato alla tutela dei beni culturali, le preoccupazioni dell’amministrazione dei beni culturali sul futuro contesto dei luoghi non sono viziate per eccesso di potere. Il fatto poi che nella zona di interesse si siano già realizzati numerosi interventi costruttivi non abilita ad una riduzione del vincolo perché il degrado del contesto non può assurgere a motivo per aumentarne la compromissione.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 17 febbraio 2011 n. 275 - Pres. Urbano - Est. Mangialardi - F.A. (avv. Valla) c. Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, Ministero per i beni e le attività culturali (Avvocatura dello Stato).

Regione - Riparto della potestà legislativa tra Stato e Regione - Competenza esclusiva dello Stato.

Beni culturali - Interventi di edilizia - Ammissibi lità.

Beni culturali - Autorizzazioni.

Comunicazione di avvio del procedimento - Obbligo di comunicazione nei procedimenti relativi ai beni culturali.

La tutela del bene culturale non può essere affidata ad un Piano Particolareggiato comunale, atteso che la tutela dei beni culturali rientra nella prerogativa esclusiva dello Stato e non dell’Ente locale.

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La circostanza che in un determinato territorio siano già stati realizzati numerosi interventi costruttivi non abilita ad una riduzione del vincolo paesaggistico, atteso che il degrado non può assurgere a motivo per aumentarne la compromissione.

Organo competente ad esprimere l’autorizzazione in materia di vincolo indiretto è il Ministero e, quindi, in sede locale, la Direzione regionale per i (vincoli paesaggistici) beni culturali e paesaggistici, non già la Soprintendenza.

Per l’apposizione di vincoli culturali e paesaggistici, diretti ed indiretti, in capo all’amministrazione vi è l’obbligo di comunicare agli interessati solo l’avvio del procedimento, non essendo applicabile l’art. 10-bis l. 241/1990 in materia di oneri procedimentali.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 17 Febbraio 2011, n. 276 - Pres. Urbano - Est. Mangialardi - C.V., A.S., D.P., A.V., A.B., M.L., R.F., (avv. De Giorgi Cezzi) c. Regione Puglia (avv. Di Lecce), G.L, G.C. (avv. Della Queva Mavi).

Istruzione pubblica - Dottorandi di ricerca - Borse di studio - Indicazione dei criteri di attribuzione.

In base alla previsione contenuta nell’Avviso Regionale e da atti connessi in materia di”POR”(programmi operativi regionali) per dottorandi in ricerca, la concessione dei finanziamenti di contributi finanziari (borse di studio) risulta essere subordinata alla sussistenza della condizione secondo la quale possono essere beneficiari esclusivamente i dottorandi che alla data dell’Avviso avessero già concluso i rispettivi cicli di lezione, nonché nell’ipotesi in cui i candidati abbiano precedentemente partecipato e vinto un’ulteriore borsa di studio i vincitori verranno selezionati in base a criteri diversi da quelli più restrittivi previsti dall’ultimo bando.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 17 febbraio 2011, n. 277 - Pres. Urbano - Est. Mangialardi - G.G. (avv. Casareale) c. Comune di Bitetto (avv. Bavaro).

Edilizia e urbanistica - Variante al P.R.G. - Eccesso di potere.

Non sussiste eccesso di potere per difetto di istruttoria, nell’ipotesi in cui l’autorità giudiziaria abbia disposto incombenti istruttori, sia in relazione della utilitas dell’opera pubblica, sia in relazione agli eventuali danni subiti dal proprietario del bene oggetto del procedimento di urbanizzazione.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 17 febbraio 2011, n. 278 - Pres. Urbano - Est. Mangialardi - N. D. (avv.ti Loiodice e Pinto) c. Azienda sanitaria locale Bari (avv. Trotta).

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Giurisdizione - Rapporto di pubblico impiego - Conferimento incarichi dirigenziali.

La procedura selettiva per il conferimento di incarichi di direzione di Distretto Socio-Sanitario rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario in funzioni di giudice del lavoro ex art. 63 del d. lgs. 165/2001, poiché non ha natura concorsuale né comporta l’assunzione dei beneficiari (in quanto già dipendenti) ma afferisce al conferimento di incarico a carattere ampiamente fiduciario e a tempo determinato, ai sensi del d. lgs. 502/92. A tal fine va operata la translatio iudicii a favore del competente Giudice ordinario.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 17 febbraio 2011, n. 279 - Pres. Urbano- Est. Mangialardi - A. C. (avv. ti Mastroviti e Giancaspro) c. Provincia di Barletta Andria Trani.

Lavoro alle dipendenze della p.a. - Reclutamento del personale - Requisiti di ammissione.

Il candidato in possesso del titolo di architetto può legittimamente partecipare al concorso indetto dall’Ente locale per l’assegnazione di posti di geometra in quanto è in possesso di un titolo superiore e assorbente rispetto a quello di geometra.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 17 febbraio 2011, n. 280 - Pres. Est. Urbano - L. A. F. (avv. Polignano) c. Ministero della Salute.

Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (ottemperanza) - Adempimento della p.a. al giudicato dell'ago - Titolo per l'esercizio del giudizio di ottemperanza: decreto ingiuntivo.

Nell’ipotesi in cui la Pubblica Amministrazione non dia esecuzione ad un provvedimento emanato dall’Autorità Giudiziaria passato in giudicato, è possibile esperire ricorso ex art.114 c.p.a. al fine di ingiungere alla Pubblica Amministrazione rimasta inadempiente di darvi esecuzione nei termini di legge. Nel caso in cui, decorso il termine di sessanta giorni, la Pubblica Amministrazione risulti (ulteriormente)ancora inadempiente, il giudice può, ai sensi dell’art.114 c.p.a,. nominare in sostituzione un commissario ad acta che provvederà a porre in essere gli atti (sostitutivi) necessari all’adempimento, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 febbraio 2011, n. 294 - Pres. Urbano - Est. Ravasio - I. S. s.r.l., (avv. Spagnuolo Vigorita) c. Comune di Trani (avv. Gagliardi La Gala), Regione Puglia (avv.ti Di Lecce e Bucci), Provincia di Bari ( avv.ti Dipierro e Minucci).

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Beni culturali - Interventi di edilizia.

È contraddittorio il comportamento del Comune che, dopo aver considerato nel Pug (definitivamente approvato) un’area come “pertinenziale” e/o “annessa” a vincolo architettonico, poi rinnovi sulla stessa il permesso di costruire anziché dichiararne l’intervenuta decadenza poiché concernente opere non ancora intraprese e comunque divenute incompatibili con la nuova tipizzazione impressa al suolo interessato.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 febbraio 2011, n. 295 - Pres. Urbano - Est. Ravasio - G.F. (avv. Caputi Jambrenghi) c. Comune di Trani (avv. Gagliardi La Gala); Regione Puglia (avv.ti Di Lecce Bucci).

Conferenza di servizi - Decisoria - L.R. Puglia n. 20/01 - Art. 11 - Principio di copianificazione.

Conferenza di servizi - L.R. Puglia n. 20/01 - Art. 11 - Partecipazione.

Conferenza di servizi - L.R. Puglia n. 20/01 - Art. 11 - Partecipazione.

Notificazione - Notificazione del ricorso - Piano urbanistico generale - Soggetti.

Beni culturali - Vincoli - Procedimento di dichiarazione.

La Conferenza di servizi, indetta ai sensi dell’art. 11 nono comma della l. reg. Puglia n. 20/01, deve svolgersi nel rispetto del principio di copianificazione, in base al quale le varie Amministrazioni sono tenute a non interferire su questioni che non attengono alla tutela degli interessi loro affidati.

La partecipazione alla Conferenza di servizi, indetta ai sensi dell’art. 11 c. 9 della l. reg. Puglia n. 20/01, dell’ente territoriale che abbia reso parere di compatibilità positivo del Pug rispetto ai propri strumenti di pianificazione urbanistici, è legata alla esigenza di consentire ad esso il contraddittorio su quegli emendamenti che emergono in sede di Conferenza di servizi e che siano suscettibili di rendere il Pug successivamente incompatibile con gli interessi tutelati dall’ente medesimo.

Non risponde ad alcuna esigenza logico-sistematica la partecipazione alla Conferenza di servizi, indetta ai sensi dell’art. 11 nono comma della l. r. Puglia n. 20/01, della Provincia che non abbia precedentemente espresso alcun parere di compatibilità del Pug per mancanza del Ptcp. La Provincia che non abbia ancora adottato il Ptcp, dunque, non dovrà emettere parere di compatibilità e non sarà tenuta ad adottare, successivamente alla Conferenza di servizi, alcuna determinazione in adeguamento, né alcun controllo positivo, ai sensi dell’art. 11 undicesimo comma l.r. n. 20/01, potrà formarsi per silentium.

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Nella Regione Puglia, a seguito dell’entrata in vigore della l.r. Puglia 20/01, l’impugnativa di un Pug deve essere notificata, a pena di inammissibilità, a Comune, Regione e Provincia, in qualità di enti ai quali è contemporaneamente riferibile lo stesso Pug e nella misura in cui essi abbiano partecipato alla Conferenza di servizi indetta per la sua approvazione. Il ricorso, pertanto, non va notificato alla Provincia, che, non avendo effettuato la valutazione di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (non ancora approvato), non ha partecipato in concreto al procedimento di copianificazione.

Il Comune, nell’esercizio dei poteri di pianificazione territoriale, non è legittimato a individuare beni da assoggettare ex novo a tutela paesaggistica e/o architettonica, ma solo a tipizzare il territorio in maniera coerente ad eventuali vincoli architettonici e paesaggistici precedentemente individuati ed adottati. L’introduzione di tali vincoli e prescrizioni direttamente in sede di approvazione dello strumento urbanistico generale si traduce, pertanto, nella imposizione di limitazioni alla proprietà privata.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 febbraio 2011, n. 296 - Pres. Urbano - Est. Ravasio - D.R.M. (avv. Baldassarre) c. Comune di Trani ( avv. Gagliardi La Gala).

Edilizia ed urbanistica - In genere - L.R. n. 6/85 - Tessuti edificati.

Ai sensi dell’art. 3 l. r. 6/85, per “tessuti edificati” si intendono le maglie nelle quali la superficie dei suoli edificati non sia inferiore a due terzi della superficie dei suoli edificabili. Pertanto, al fine di stabilire se una maglia possa qualificarsi come “edificata”, è necessario verificare che la superficie sia concretamente asservita ai fabbricati esistenti, la semplice presenza di ville e di alcune opere di urbanizzazione primaria non è essendo sufficiente ad attribuire all’area tale tipizzazione.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 febbraio 2011 n. 300 - Pres. Urbano - Est. Ravasio - M.L. (avv.ti Deramo e Tomasicchio) c. Comune di Trani (avv. Gagliardi La Gala) e Regione Puglia (avv.ti Di Lecce e Bucci).

Edilizia ed urbanistica - Piano Urbanistico Generale - L.R. Puglia 20/2001 - Modifiche - Ripubblicazione.

Edilizia ed urbanistica - Piano Urbanistico Generale - L.R. Puglia n. 20/2001 - Approvazione definitiva - Discrezionalità del Comune.

Edilizia ed urbanistica - Piano Urbanistico Generale - L.R. Puglia n. 20/2001 - Sindacato giurisdizionale.

Nella Regione Puglia, ove sia necessario apportare al Piano Urbanistico Generale delle modifiche necessarie per renderlo compatibile con gli strumenti di

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pianificazione regionale, si deve seguire la procedura di cui all’art. 11 l.r. Puglia n. 20/2001, che non prevede la ripubblicazione del Pug e che non fa alcuna distinzione tra i vari tipi di modifiche che la Regione o la Provincia richiedano di apportare al Pug.

Il Piano Urbanistico Generale dichiarato non compatibile con gli strumenti sovra comunali, laddove venga indetta la Conferenza di Servizi di cui all’art. 11 co. 9 l.r. Puglia n. 20/2001, può essere legittimamente approvato in via definitiva solo nella versione che costituisce mera esecuzione delle determinazioni di adeguamento della Giunta Ragionale e della Giunta Provinciale, non residuando in capo al Comune alcuna discrezionalità sulle modifiche necessarie all’adeguamento, se non quella insita nella possibilità di scegliere tra l’accettare o il rifiutare in toto le indicazioni promananti dalla Giunta Ragionale e dalla Giunta Provinciale.

Il cittadino che, solo in sede di approvazione definitiva, si ritenga leso da previsioni introdotte al Piano Urbanistico Generale, non può limitarsi a dolersi della singola tipizzazione da esso impressa al suolo di interesse, ma deve estendere la doglianza alla decisione del Comune , in sé considerata, di approvarlo, evidenziandone la illegittimità o per il fatto che con essa sono state apportate modifiche sostanziali, ma non richieste dalla determinazione di adeguamento, o per il fatto che con essa il Comune si è adeguato a direttive illegittimamente impartite dalla Regione o in sede di Conferenza di Servizi. Il sindacato su una tale decisione è limitato al sindacato di legittimità.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 febbraio 2011, n. 305 - Pres. Urbano - Est. Ravasio, - D.M. (avv. Cito) c. Comune di Trani (avv. Gagliardi La Gala), Regione Puglia (avv. Di Lecce)

Conferenza di servizi - L.R. Puglia n. 20/2001 - Partecipazione.

Annullabilità del provvedimento - Eccesso di potere - Difetto di motivazione.

L’art. 11 comma 7, secondo alinea della L. R. 20/01, sostanzialmente “esautora” la Provincia, che sia priva del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, della competenza ad emettere qualsivoglia parere di compatibilità, il quale viene assorbito dal parere di competenza regionale. Non é, dunque, dalla semplice partecipazione alla Conferenza di servizi che discende la riferibilità del Pug alla Provincia, bensì dal fatto che questa ultima, in concreto, eserciti la cura degli interessi localizzati a livello provinciale: ove ciò non accada il Pug sarà riferibile solo al Comune ed alla Regione, alla quale é comunque demandato un controllo di compatibilità del nuovo strumento urbanistico.

Eventuali discordanze tra diverse Tavole allegate al Pug incidono solo sulla individuazione della maglia di effettiva pertinenza, non invece in ordine alla

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sussunzione della destinazione impressa al suolo. Laddove lo strumento urbanistico generale localizzi in modo sufficientemente preciso e circostanziato delle opere pubbliche, ivi si concretizza un vincolo preordinato ad esproprio.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 25 febbraio 2011, n. 340 - Pres. Urbano - Est. Serlenga - S.O. S.r.l. (avv. Prencipe) c. Ministero dello Sviluppo Economico (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari).

Agevolazioni in favore delle imprese private - Ritiro in via di autotutela - Interesse legittimo.

Agevolazioni in favore delle imprese private - Art. 4, punto 1, lett.e), D.M. 20 ottobre 1995 n. 527 - Ambito di applicazione.

Agevolazioni in favore delle imprese private - art. 1 D.M. n.320/2000 - Ambito di applicazione.

In caso di controversia in materia di sovvenzioni alle imprese private, si ritiene ravvisabile una posizione di interesse legittimo del privato solo allorchè la controversia riguardi la fase procedimentale precedente il provvedimento attributivo del beneficio, ovvero se il provvedimento gravato sia stato ritirato in via di autotutela per vizi di legittimità o per il suo contrasto, ab origine, con il pubblico interesse. Diversamente la posizione si ritiene di diritto soggettivo allorchè la controversia attenga alla fase di concreta erogazione del contributo.

L’art. 4, punto 1, lett.e) del D.M. 20 ottobre 1995 n.527, nell’ambito della concessione ed erogazione di agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, considera ammesse al finanziamento le spese relative a macchinari, impianti ed attrezzature “nuovi di fabbrica”. E’ escluso il richiamo alla suddetta norma (per evidente assenza di rapporto diretto con i produttori) nel caso in cui i macchinari oggetto di finanziamento siano stati interessati da più transazioni commerciali o comunque da transazioni prive di giustificazione.

L’art. 12 del D.M. n.320/2000 disciplina specifiche ipotesi di revoca delle agevolazioni alle imprese in caso di violazioni afferenti alla fase esecutiva del progetto. E’ esclusa la applicabilità della ridetta norma nella ipotesi di violazione delle originarie condizioni di ammissibilità del finanziamento (caso in cui la Pubblica Amministrazione è legittimata ad esperire il più generale potere di autotutela).

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 25 febbraio 2011, n. 341 - Pres. Urbano - Est. Serlenga - V.A. (avv. Marseglia) c. Comune di Bovino (avv. Colangelo).

Edilizia ed urbanistica - Atti del dirigente - Legittimazione passiva - Effetti.

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Edilizia ed urbanistica - Piano regolatore - Mancata approvazione piani attuativi - Effetti.

Gli atti del Dirigente, nella persona del responsabile dell’ufficio tecnico, non possono che imputarsi all’Ente in quanto posti in essere nella qualità di organo dell’Ente stesso; e quest’ultimo non può che stare in giudizio in persona del proprio legale rappresentante che indiscutibilmente si identifica con il Sindaco.

La disposizione di piano regolatore che vieta le ristrutturazioni in zona “A” deve ritenersi decaduta per effetto della mancata approvazione dei piani attuativi previsti dal piano regolatore stesso; in ogni caso, si pone in contrasto con una norma di rango superiore (art.27, comma 4, della l. n.457/78) nella misura in cui non sono consentiti interventi di ristrutturazione riguardanti singole unità immobiliari o parti di esse pur in assenza dei piani attuativi, sicchè dovrebbe comunque essere disapplicata. In tale contesto non ha alcun rilievo la qualificazione dell’intervento per cui è causa come risanamento conservativo ovvero ristrutturazione dovendo in ogni caso essere ammesso.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 25 febbraio 2011, n. 342 - Pres. Urbano - Est. Serlenga - P. I. (avv.ti Dodaro e Mappa) c. Comune di Bari (avv. Valla), Direttore della Ripartizione Patrimonio del Comune di Bari, Istituto Autonomo Case Popolari di Bari (avv. De Robertis), S. G. (avv. Paccione).

Edilizia popolare ed economica - Alloggi ex gestione INA casa - Locazione con patto di futura vendita - Riscatto - Pagamento integrale del prezzo - Divieto di sublocazione - Decadenza.

L’art. 27 del d.P.R. n. 1265/1956 vieta la sublocazione all’assegnatario di un alloggio ex INA Casa con la promessa di vendita futura, fino a quando non abbia corrisposto integralmente le rate di prezzo o provveduto al riscatto anticipato, con la conseguenza che, salvo previa autorizzazione dell’Ente, la violazione di tale divieto comporta la decadenza dall’assegnazione. Il divieto di sublocazione, infatti, costituisce una costante della legislazione di settore, sia nell’ipotesi di assegnazione dell’alloggio con patto di futura vendita, sia nell’ipotesi di semplice assegnazione in locazione.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 25 febbraio 2011, n. 343 - Pres. Urbano - Est. Serlenga -P.M. (avv.ti Faccon e Scherma) c. Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e Comando Legione Carabinieri Puglia - SM - Nucleo relazioni con il pubblico (Avvocatura Distrettuale dello Stato).

Accesso agli atti di un procedimento disciplinare - Rapporti tra domanda di accesso e ricorso per annullamento.

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L’ampio lasso di tempo trascorso e il presumibile spirare dei termini di legge per azionare la tutela giurisdizionale non può escludere in sé la persistenza di un interesse meritevole di tutela in capo al richiedente, posto che per prevalente orientamento giurisprudenziale non è perfettamente sovrapponibile all’interesse a proporre ricorso. Ciò comporta che la necessaria sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, non significhi che l'accesso sia stato configurato con carattere meramente strumentale rispetto alla difesa in giudizio della situazione sottostante, in quanto assume invece una valenza autonoma, non dipendente dalla sorte del processo principale e dalla stessa possibilità di instaurazione del medesimo.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 25 febbraio 2011 n. 344 - Pres. Urbano - Est. Serlenga - A.G. (avv.ti Nesi e De Robertis) c. Azienda Sanitaria Locale di Foggia, G.P. e C.G. (avv.ti Follieri), D.D.L., M.L. e D.C. (avv.ti Nicassio e Ronzini). Giurisdizione in materia di pubblico impiego - Stabilizzazione personale temporaneo - Giurisdizione giudice ordinario. Spetta al G.O. la giurisdizione sulla domanda con la quale il lavoratore, assunto da un ente locale con contratto a tempo determinato, lamenti di essere stato escluso dalla procedura di stabilizzazione del personale temporaneo, imposta da una norma di legge (nella specie, l'art. 1, comma 519, l. 27 dicembre 2006, n. 296), atteso che con tale domanda, il lavoratore non lamenta il vizio di una procedura concorsuale, ma l'erronea applicazione di una legge, a nulla rilevando che il vizio fatto valere pertenga ad atti di organizzazione dell'ufficio. Trattasi, infatti, non di contestazione delle modalità di una procedura concorsuale, unico ambito entro il quale l’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 ha ritagliato la competenza del giudice amministrativo, bensì di riconoscimento, o meno, del diritto alla stabilizzazione.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 25 febbraio 2011, n. 346 - Pres. Urbano - Est. Serlenga - A.C. (avv.ti Misserini e Viola) c. Comune di Putignano (avv. Di Muro) e nei confronti di A.G. (avv.ti Notarnicola e Scardaccione) e P.G.

Giustizia amministrativa - Giudizio di ottemperanza - Oggetto.

Concorsi per titoli ed esami - Limiti alle censure rilevabili dai concorrenti collocatisi in posizione non utile in graduatoria.

L’oggetto del giudizio di ottemperanza è rappresentato dalla puntuale verifica dell’esatto adempimento da parte della pubblica amministrazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato. In alcun modo in questa sede può chiedersi la modifica del

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senso e della portata di statuizioni contenute in sentenza, che pertanto, se non condivise, vanno impugnate in sede di appello.

Nell’ambito di concorsi per titoli e per esami, non è ammissibile la censura mossa dal concorrente collocatosi in posizione non utile in graduatoria in relazione ai posti disponibili, volta a contestare la riformulazione dei punteggi degli altri concorrenti dai medesimi non richiesta, allorché nessuna utilità possa derivare al ricorrente dall’accoglimento di siffatta censura, non essendo la stessa idonea ad incidere sulla sua posizione in graduatoria.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 25 febbraio 2011, n. 350 - Pres. Urbano - Est. Serlenga - S.D. (avv. De Napoli) c. Questura di Bari, Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari).

Immigrazione - Reato ex art. 14, comma 5-ter, prima parte, d.lgs. n. 286/98 - Mancata regolarizzazione ex d.l. n. 78/2009 - Illegittimità - Ragioni.

Atteso che non è configurabile alcuna estensione analogica in malam partem, ai sensi dell’art. 14 delle d.l.g., dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p., il reato ex art. 14, comma 5-ter, prima parte, del d.lgs. n. 286/98 non rientra tra quelli che la legge ha indicato come ostativi alla regolarizzazione ai sensi dell'art. 1-ter, comma 13, lett. c), del d.l. n. 78/2009, disposizione normativa che prevede - tra l’altro - che il decreto di espulsione è preclusivo della regolarizzazione soltanto in ipotesi in cui sia stato emesso per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato e, in particolare, di prevenzione del terrorismo.

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IIIª SEZIONE

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 febbraio 2011, n. 236 – Pres. Morea – Est. Amovilli – E. s.r.l. (avv. Ingravalle) c. Comune di Barletta (avv.ti Caruso, Cuocci Martorano), C. s.r.l. e C.D.C.I. s.r.l. (avv. Cito).

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Interesse a ricorrere – In caso di titoli edilizi rilasciati a terzi – Non può fondarsi sulla sola vicinitas rispetto all'avversato intervento edilizio – Conseguenza – Inammissibilità.

In tema di presupposti processuali delle domande di annullamento di titoli edilizi, la mera vicinitas non è sufficiente a supportare il requisito dell’interesse a ricorrere. Occorre, invece, la dimostrazione della sussistenza di un interesse qualificato alla tutela giurisdizionale, ossia la derivazione di uno specifico pregiudizio dal provvedimento gravato ad un proprio bene della vita, non potendo lo stesso essere confuso con l’interesse pubblico, pur se di rilievo costituzionale, alla repressione dell’abusivismo edilizio. In difetto, il ricorso è inammissibile ex art. 35, comma 1, c.p.a.

(Cfr., in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 febbraio 2011, n. 235).

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 febbraio 2011, n. 238 – Pres. Morea – Est. Amovilli – A.T. (avv. Rutigliani) c. Comune di Terlizzi (n.c.).

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Costruzione abusiva: conseguenze – Demolizione – Emesso in relazione ad opere non riconducibili al concetto di “volume tecnico” – Legittimità.

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Costruzione abusiva: conseguenze – Demolizione – Necessità di motivazione puntuale – Esclusione.

È legittima l'ordinanza di demolizione emessa in relazione ad opere non riconducibili al concetto di “volume tecnico” ossia di opere completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa.

Costituisce ius receptum che i provvedimenti sanzionatori repressivi dell’abusivismo edilizio non necessitino, quali atti interamente vincolati, di motivazione puntuale, essendo sufficiente la mera indicazione dei presupposti di fatto – specie in assenza di incertezze o specifiche contestazioni sul punto – ossia la constatazione delle opere edilizie eseguite in assenza di titolo.

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Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 febbraio 2011, n. 239 – Pres. Morea – Est. Amovilli – C.V. (avv.ti Clemente, Falcone) c. Comune di Peschici (avv. Follieri).

Edilizia ed urbanistica – Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi comunali – Sanzione amministrativa – Demolizione di manufatto insistente su suolo demaniale – Carattere ripristinatorio – Effetti – Efficacia ed eseguibilità nei confronti degli eredi e degli aventi causa – Sussiste.

Stante il carattere prevalentemente ripristinatorio delle sanzioni amministrative di repressione degli abusi edilizi a contenuto demolitorio, nonché di quelle riconducibili alla polizia demaniale, esse si trasmettono agli eredi ed ai successivi aventi causa, attesa la finalità non già punitivo/afflittiva di sanzionare l’autore dell’abuso, bensì di ripristino dell’ordine urbanistico violato, nonché della fruibilità del bene demaniale da parte dell’intera collettività. Pertanto è efficace ed eseguibile l’ordine di rimozione e ripristino stato, inoppugnato dall’autore dell’abuso, notificato all’erede dello stesso.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 febbraio 2011, n. 240 – Pres. Morea – Est. Amovilli – Comune di Castellana Grotte (avv.ti Dalena, Pinto) c. Regione Puglia (avv. Volpe), Azienda Sanitaria Locale di Foggia (avv. Grittani) e altri.

Atto amministrativo – Motivazione – Pluralità di motivi – Sufficienza di uno solo dei motivi a sorreggere la legittimità dell'atto gravato.

Contratti pubblici – In genere – Gara – Commissione giudicatrice – Attestazioni effettuate dalla Commissione e recepite dall'Amministrazione – Valore fidefaciente di piena prova – Fino a querela di falso circa i fatti che il pubblico ufficiale dichiara essere avvenuti alla sua presenza.

Contratti pubblici – In genere – Appalto – Gara – Concorrenti – Regolarizzazione documentale – Possibilità – Solo in presenza di vizi puramente formali o dichiaratamente imputabili ad errori materiali – Sempre che non riguardino dichiarazioni o documenti richiesti a pena di esclusione.

Contratti pubblici – In genere - Appalto – Gara – Concorrenti – Omessa produzione della fotocopia del documento di identità del dichiarante in allegato all'autocertificazione – Regolarizzazione documentale – Possibilità – Esclusione.

In presenza di un provvedimento amministrativo sorretto da plurime motivazioni, ricade su chi abbia interesse a rimuoverlo l'onere di contestarne integralmente e tempestivamente l'intero apparato giustificativo, pena altrimenti la definitiva inoppugnabilità dell'atto nelle parti non contestate, quando esse siano autonomamente in grado di supportarne validamente la dimensione motivazionale.

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Le attestazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice organo tecnico straordinario e temporaneo come poi recepite dall'Amministrazione hanno valore fidefaciente circa i fatti avvenuti in sede di gara, con conseguente valore di piena prova fino a querela di falso circa i fatti che il pubblico ufficiale sotto la propria responsabilità attesta essere avvenuti in sua presenza. Ne consegue che la circostanza circa la mancata allegazione di documenti alla domanda di partecipazione, se non contestata in sede di seduta di gara, non può essere comprovata dai soggetti partecipanti mediante semplice allegazione ex post, in giudizio, del documento asseritamente allegato (nella fattispecie, fotocopia del documento di identità) priva di qualsiasi valore anche solo indiziario dovendosi invece onerare di proporre querela di falso o domandare ex art. 77 c.p.a. la fissazione di un termine entro cui proporla.

Nelle procedure di tipo concorsuale quali gare d'appalto, concorsi pubblici, selezioni pubbliche per la concessione di finanziamenti et similia, la regolarizzazione documentale può essere consentita quando i vizi siano puramente formali o chiaramente imputabili ad errore materiale e sempre che riguardino dichiarazioni o documenti che non sono richiesti a pena di esclusione, non essendo, in quest'ultima ipotesi, consentita la sanatoria o l'integrazione postuma che si tradurrebbero in una violazione dei termini massimi di presentazione dell'offerta e, in definitiva, in una violazione della par condicio.

Ai sensi dell'art. 38, comma 3, d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, in sede di partecipazione ad una gara pubblica, deve ritenersi che la produzione della fotocopia del documento di identità del dichiarante debba essere considerata elemento costitutivo dell'autocertificazione stessa; a tanto consegue che non può tale mancanza ritenersi regolarizzabile, proprio perché l'allegazione di copia del documento di identità costituisce adempimento di valore essenziale, in quanto volto a garantire l'esatta provenienza di ogni singola documentazione esibita, senza possibilità di regolarizzazione o integrazione, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 febbraio 2011, n. 241 – Pres. Morea – Est. Amovilli – A.I. s.p.a. (avv.ti Cassola, Lofoco) c. Comune di Polignano a Mare (n.c.).

Telecomunicazioni – Telefonia – Telefonia mobile (telefoni cellulari) – Sospensione delle procedure per l'installazione degli impianti di telefonia mobile – Operata dal comune – Illegittimità.

Telecomunicazioni – Telefonia – Telefonia mobile (telefoni cellulari) – Installazione di stazioni radio base – Compatibilità con qualsiasi destinazione di p.r.g.

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Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Sospensione – Illegittimità.

La sospensione dell’efficacia del permesso di costruire, disposta in attuazione di una deliberazione comunale che prevede il divieto di localizzare impianti di telefonia cellulare al di fuori delle aree ed immobili di proprietà comunale, rappresenta una forma surrettizia di tutela della salute della popolazione da immissioni radioelettriche, riservata sin dalla normativa pro tempore vigente alla competenza dello Stato, attraverso l’individuazione di puntuali limiti di esposizione, non potendo il Comune ex l. n. 36/2001 limitare la localizzazione degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale, sì da limitare in definitiva l’erogazione di un servizio di carattere pubblico.

Il potere di pianificazione comunale non ha carattere condizionante la realizzazione degli impianti di telefonia cellulare, pena il serio ostacolo alla realizzazione della rete e alla copertura del servizio pubblico. Tali impianti, infatti, in quanto parte di una rete di infrastrutture, qualificate come opere di urbanizzazione primaria, nonché in quanto impianti tecnologici e volumi tecnici, risultano tendenzialmente compatibili, secondo la specifica disciplina di settore, con qualsiasi destinazione di p.r.g.

La sospensione dell’efficacia del permesso di costruire è strumento di per sé illegittimo, atteso che riguarda un provvedimento vincolato che può, mediante autotutela, con funzione di riesame essere al più annullato, ma non revocato o sospeso.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 febbraio 2011, n. 242 – Pres. Morea – Est. Amovilli – P.I. in qualità di titolare dell’impresa “I.” (avv.ti Marella, Petrarota) c. Comune di Ruvo di Puglia (n.c.).

Espropriazione – Occupazione illegittima – Effetti – Risarcimento del danno da occupazione acquisitiva – Responsabilità degli assegnatari dei lotti P.I.P. – Esclusione.

Solo il Comune, quale autorità espropriante, è obbligato al risarcimento del danno da occupazione illecita nell’ambito di un procedimento espropriativo per l’acquisizione di aree P.I.P. non conclusosi con il tempestivo decreto di esproprio, essendo del tutto estranei a tal fattispecie di responsabilità da illecito ex art. 2043 c.c. i soggetti risultati assegnatari dei lotti P.I.P.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 febbraio 2011, n. 243 – Pres. Morea – Est. Amovilli – P. s.r.l. e F. di D.C. s.n.c. (avv. Calculli) c. Comune di Gravina in Puglia (avv. Tedesco), V.G. e Nuova Tirrena Assicurazioni s.p.a.

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Giurisdizione – In materia edilizia ed urbanistica – Controversie in tema di determinazione dell'an e del quantum dell'oblazione e del contributo per oneri di urbanizzazione e costi di costruzione – Situazione giuridica sottostante – Qualificazione – Diritto soggettivo – Giurisdizione esclusiva del G.A. – Sussiste.

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Oneri per il rilascio della concessione – Natura giuridica e fondamento – Obbligazione tributaria – Sussistenza.

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Oneri per il rilascio della concessione – Atto amministrativo determinativo – Natura giuridica – Atto paritetico – Sussistenza.

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Oneri per il rilascio della concessione – Oneri di costruzione – Non debenza.

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Oneri per il rilascio della concessione – Contributo ecologico – Determinazione – Potere regolamentare comunale – Presupposti – Legge regionale indicativa dei parametri base – Necessità.

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Oneri per il rilascio della concessione – Regolamentazione comunale vigente all’atto del rilascio – Interpretazione autentica successiva al rilascio – Violazione del principio di irretroattività dei provvedimenti amministrativi – Violazione dell’art. 23 Cost. – Illegittimità.

Attesa la natura paritetica dell’atto amministrativo che determina gli oneri di urbanizzazione connessi al rilascio della concessione edilizia, deve escludersi il carattere impugnatorio dei ricorsi avverso tale atto promossi. Le relative controversie concernono diritti soggettivi e sono devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A., con conseguente assoggettamento dell’azione al termine prescrizionale, il cui dies a quo coincide con la data del rilascio della concessione medesima.

Il contributo per oneri di urbanizzazione costituisce un corrispettivo di diritto pubblico posto a carico del costruttore, connesso al rilascio della concessione edilizia, a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione all’insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae.

Qualora non vengano dedotte censure derivanti da atti generali autoritativi di determinazione degli oneri presupposti di quello impugnato, l’atto amministrativo che determina l’an e il quantum dell’oblazione e del contributo per oneri di urbanizzazione e costi di costruzione ha natura paritetica, giacché si tratta di un mero accertamento dell’obbligazione contributiva effettuato dalla P.A. in base a rigidi

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parametri prefissati dalla legge e dai regolamenti in tema di criteri impositivi, nei cui riguardi essa è sfornita di potestà autoritative.

In materia di concessione edilizia relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali, la disposizione di cui all’art. 10 della l. n. 10/77 esenta dal contributo denominato “costo di costruzione” gli immobili nei quali si svolga detta attività, da interpretarsi restrittivamente, riguardando tale contributo strettamente i fabbricati complementari ed asserviti alle esigenze proprie di un impianto industriale.

Il contributo pari all’incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi (c.d. contributo ecologico), previsto dall’art. 10 della l. n. 10/77, non può essere unilateralmente definito dall’Amministrazione comunale in assenza dei parametri stabiliti dalla Regione con propria legge.

E’ illegittima in materia di determinazione degli oneri sia di urbanizzazione che di costruzione ex l. n. 10/77 l’attività di interpretazione autentica di precedente regolamentazione fissata in deliberazioni comunali vigenti al momento del rilascio del titolo edilizio. Essa contrasta con il principio di irretroattività dei provvedimenti amministrativi, derogabile soltanto in virtù di espressa deroga legislativa, ed elude il principio di legalità di cui all’art. 23 Cost., secondo il quale nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 febbraio 2011, n. 256 – Pres. Morea – Est. Pasca – S.C.O. s.r.l. (avv. Lofoco) c. Provincia di Bari (avv.ti Minucci, Dipierro).

Strade – Autorizzazione alla installazione di impianti pubblicitari – Impugnazione del provvedimento di diniego – Legittimazione passiva del Comune.

Nelle controversie concernenti l’installazione di impianti pubblicitari su strada interna al centro abitato è legittimato passivo il Comune in quanto proprietario delle stesse secondo la classificazione, avente efficacia costitutiva, prevista dall’art. 2 del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada).

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 febbraio 2011, n. 258 – Pres. Morea – Est. Giansante – I.C. (avv. Cinetto) c. Ministero dell’interno, Ufficio polizia di Frontiera Bari (Avv. Stato).

Sicurezza pubblica – Stranieri (in particolare: extracomunitari) – Provvedimento di respingimento alla frontiera – Legittimità – Conformità ai principi di cui al d.lgs. n. 286/1998 e alla l. n. 241/1990.

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E’ legittimo, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 286/1998, il respingimento dello straniero alla frontiera in possesso di un permesso di soggiorno scaduto e non rinnovabile (a seguito di determinazione Tar con sentenza non sospesa dal Consiglio di Stato), nonché di una invalida ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso stesso.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 febbraio 2011, n. 259 – Pres. Morea – Est. Giansante – P.M. (avv.ti Barone, Mercurio) c. Comune di Grumo Appula (avv. Caputi Jambrenghi), D.P. e P.P. (avv.ti Benedetto, Palladino).

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Permesso in sanatoria ex art. 37, comma 4, d.p.r. n. 380/2001 – Intercapedine – Qualificazione di "costruzione” – Esclusione – Normativa sulla distanza minima degli edifici – Inapplicabilità – Diniego di sanatoria – Illegittimità.

In tema di accertamento della conformità dell’intervento edilizio alla disciplina vigente ai fini della concessione della sanatoria di cui all’art. 37, comma 4, d.p.r. n. 380/2001, l’intercapedine dell’edificio non può considerarsi “costruzione” in senso stretto, non esprimendo alcuna volumetria ed essendo destinato a proteggere l’edificio dai danni climatici. Ne consegue che, qualora non risulti annesso all’abitazione tramite un ingresso interno, esso non è soggetto all’applicazione della normativa comunale sulla distanza minima degli edifici, onde l’illegittimità del diniego di permesso di costruire in sanatoria sull’assunta violazione della medesima fondato.

Tar Puglia, Bari, sez. III, 10 febbraio 2011, n. 260 – Pres. Morea – Est. Giansante – M.E. s.r.l. (avv. Profeta) c. Comune di Giovinazzo (avv. de Gennaro).

Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Demolizione e ricostruzione di immobile con incremento volumetrico ex art. 4 della l.r. Puglia n. 14/2009 – Inoperatività dell’art. 3 lett. d) del T.U. n. 380/2001.

La demolizione e ricostruzione di un immobile di cui all’art. 4 della l.r. Puglia n. 14/2009 che realizza un incremento volumetrico dello stesso non deve intendersi come intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, lettera d) del T.U. n. 380/2001.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 febbraio 2011, n. 261 – Pres. Morea – Est. Pasca – L.B. (avv. Padalino) c. Comune di Foggia (avv.ti Dragonetti, Puzio).

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Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – Vincoli urbanistici – Natura conformativa e non espropriativa – Conseguenza.

Se il vincolo urbanistico risulta essere di natura conformativa e non espropriativa, il diniego del permesso di costruire si configura come atto dovuto e vincolato, stante l’assenza del presupposto della eventuale previa riqualificazione urbanistica (nel caso di specie, i giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal ricorrente avverso il provvedimento di diniego del permesso di costruire sulla base di una presunta decadenza del vincolo asseritamente espropriativo).

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 febbraio 2011, n. 262 – Pres. Morea – Est. Pasca – S.D.F. (avv. Parato) c. Conservatorio di Musica Nino Rota, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (Avv. Stato).

Istruzione pubblica – Conservatori di musica – Giudizio di non ammissione – Interruzione della prova – Legittimità.

In riferimento all’esame di ammissione al diploma accademico di secondo livello in discipline musicali, la commissione esaminatrice può riservarsi di ascoltare in tutto od in parte il programma presentato dal candidato e di interrompere le esecuzioni in qualsiasi momento. L’interruzione, infatti, ha valenza neutra in quanto può essere disposta qualora i beni eseguiti, o parte di essi, siano ritenuti dalla commissione sufficienti per pervenire ad una esaustiva valutazione che può essere, ovviamente, sia negativa che positiva.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 febbraio 2011, n. 263 – Pres. Morea – Est. Pasca – Consorzio per la Bonifica della Capitanata (avv. Verrina) c. Comune di Foggia (avv. De Vitto).

Ambiente – Rifiuti – Abbandono di rifiuti in un fon do privato – Responsabilità del proprietario dell’area – Culpa in vigilando – Sussistenza.

Ai sensi dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 22/1997 è tenuto a procedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati e al recupero, smaltimento e ripristino dello stato dei luoghi inquinati il titolare di diritti di godimento sull’area interessata a carico del quale sussistano elementi probatori che consentano di affermarne la colpa (nel caso, culpa in vigilando).

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 febbraio 2011, n. 264 – Pres. Morea – Est. Pasca – D.O. (avv. Chiarelli) c. Comune di Noicattaro (n.c.), Dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune di Noicattaro (n.c.).

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Edilizia e urbanistica – Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi comunali – Condono edilizio – Presentazione della relativa domanda – Comporta la sospensione ex lege di tutti i procedimenti sanzionatori in corso – Fino alla concreta definizione del procedimento di condono.

Edilizia e urbanistica – Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi comunale – Sospensione lavori – Natura interinale del relativo potere – Conseguenze.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 comma 28 e 32, d.l. n. 326 del 2003 e 38 comma 1, l. n. 47 del 1985, ricorre l'obbligo di sospensione ex lege di tutti i procedimenti sanzionatori in corso non solo fino alla data del 31 marzo 2004 (termine ultimo per presentare le domande di condono), ma fino alla concreta definizione del relativo procedimento sull'istanza di condono; definizione che costituirà il presupposto di rinnovate valutazioni in ordine all'eventuale ulteriore sanzionabilità dell'abuso, con adozione di nuovo provvedimento di demolizione. Ciò, ovviamente, comporta il venir meno dell'interesse a ricorrere nell'ambito del giudizio impugnatorio proposto avverso il provvedimento di demolizione.

Non rileva alcun interesse con riferimento all’impugnazione dell’ordinanza di sospensione dei lavori, considerata la natura cautelare ed interinale del provvedimento, seguito tempestivamente dall’ordinanza di ingiunzione a demolire.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 24 febbraio 2011, n. 324 – Pres. Morea – Est. Giansante – V.O.N.V. (avv.ti Agostinacchio, Quero) c. Comune di Manfredonia (n.c.).

Telecomunicazioni – Telefonia – Telefonia mobile (telefoni cellulari) – Stazione radio base per telefonia cellulare – Installazione o modifica di impianti già esistenti – Autorizzazione ex art. 87, d.lgs. n. 259/2003 – Silenzio-assenso – Formazione – Termine – Decorrenza dalla presentazione della domanda.

Telecomunicazioni – Telefonia – Telefonia mobile (telefoni cellulari) – Stazione radio base di impianto telefonico mobile – Installazione – Formazione del silenzio assenso – Ex art. 87, d.lgs. n. 259/2003 – Parere favorevole dell’Arpa – Necessità – Ai fini della formazione del silenzio assenso – Esclusione – Ragioni.

In tema di autorizzazione per la costruzione di una stazione radio-base o relativa alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, il termine per la formazione del silenzio-assenso di cui all’art. 87, comma 9, del d.lgs. n. 259/2003 decorre dalla presentazione della domanda corredata dal progetto.

Per la formazione del silenzio-assenso di cui all’art. 87, comma 9, del d.lgs. n. 259/2003, non rileva la data della ricezione da parte del Comune del parere dell’Arpa, in quanto il deposito del parere preventivo favorevole dell’Arpa non è

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prescritto per la formazione del titolo edilizio ovvero per l’inizio dei lavori, ma solo per l’attivazione dell’impianto.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 24 febbraio 2011, n. 325 – Pres. Morea – Est. Giansante – F. M. (avv. Desantis) c. Ministero dell’interno – Utg – Prefettura di Bari (Avv. Stato).

Sicurezza pubblica – Autorizzazioni di polizia – Attività di pirotecnico – Licenza – Valutazione – Discrezionalità.

Sicurezza pubblica – Autorizzazioni di polizia – Attività di pirotecnico – Licenza – Revoca – Presupposti – Detenzione e trasporto di materiale esplodente non riconosciuto – Sussistenza.

In materia di autorizzazioni di polizia e in materia di licenze per esercitare l’attività di pirotecnico per l’accensione di fuochi artificiali, quale quella rilasciata ai sensi dell’art. 101 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635, recante Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza, l’autorità di pubblica sicurezza dispone , ai sensi degli artt. 10 e 11 del Tulps, di una lata discrezionalità nell’apprezzare se il richiedente sia meritevole del titolo, per le evidenti ricadute che tali atti abilitativi possono avere ai fini di una efficace protezione di due beni giuridici di primario interesse pubblico, quali l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’accertamento, compiuto dall’autorità preposta, della detenzione e del trasporto di materiale esplodente non riconosciuto e classificato dal Ministero dell’interno, configura una situazione di grave abuso da parte di chi eserciti l’attività pirotecnica ed è di per sé sufficiente a porsi a fondamento dell’adozione del provvedimento di revoca della licenza per l’esercizio della suddetta attività.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 24 febbraio 2011, n. 326 – Pres. Morea – Est. Giansante – T.F (avv. Volpe) c. Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato – Ufficio regionale per la Puglia (Avv. Stato).

Lotto, lotterie e concorsi a premio – In genere – Ricevitorie del lotto – Distanza tra ricevitorie – Criteri di misurazione – Attraver samenti pedonali – Irrilevanza.

Ai fini dell’assegnazione di rivendita di generi di monopolio, la distanza rispetto alle ricevitorie esistenti va misurata in base al tragitto ordinariamente percorso mediante normale deambulazione, risultante dalla concreta configurazione delle strade e dei luoghi, in maniera certa, senza tener conto degli attraversamenti pedonali che, essendo istituiti o rimossi per mera discrezionalità amministrativa, introdurrebbero

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elementi di aleatorietà soggettiva insuscettibili di contribuire alla individuazione di una misurazione incontrovertibile.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 24 febbraio 2011, n. 327 – Pres. Morea – Est. Amovilli – A.D. (avv. Damato) c. Regione Puglia (avv. Di Lecce).

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Rettifica del provvedimento di determinazione degli importi per l’assegnazione di borse di studio post lauream – Qualificazione giuridica – Azione di annullamento.

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Controinteressati – In materia concorsuale – Controversia in tema di assegnazione di borse di studio post lauream – Omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati – Inammissibilità del gravame.

Sovvenzioni, contributi, sussidi – Borse di studio regionali – Assegnazione – Criteri – Discrezionalità amministrativa – Sussiste – Effetti – Estensione ai cittadini non più residenti – Possibilità – Differenziazione dell’importo della borsa in base alla residenza – Possibilità.

La domanda giudiziale volta alla rettifica del provvedimento con cui la P.A. provvede alla fissazione degli importi per l’assegnazione di borse di studio post lauream deve qualificarsi ex art. 32 c.p.a. come domanda di annullamento, non essendo ammissibile, in sede di giurisdizione generale di legittimità, una rettifica o modifica di provvedimenti autoritativi.

Nell’ambito di procedimenti di natura concorsuale devono ritenersi controinteressati al ricorso, e pertanto contraddittori necessari, tutti i soggetti utilmente collocati nella stessa graduatoria, indipendentemente dall'esito della impugnativa, rivestendo i candidati ammessi a contributo pubblico la posizione di controinteressati rispetto all'impugnazione della graduatoria di merito, discendendo da tale provvedimento situazioni di vantaggio. Ne consegue l’inammissibilità del gravame nel caso di mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato.

In materia di concessione di borse di studio, l’Amministrazione regionale gode di ampi poteri discrezionali. Costituisce, pertanto, sua legittima facoltà sia l’estensione della concessione de qua ai cittadini non più residenti nel territorio pugliese che, al contempo, l’esclusione di questi ultimi dall’eventuale raddoppio dell’importo della borsa, in ipotesi di iscrizione a master ubicato in Regione diversa da quella di residenza, potendo l’Amministrazione prevedere particolari condizioni di favore riservate ai soli cittadini residenti in Puglia.

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Tar Puglia, Bari, Sez. III, 24 febbraio 2011, n. 328 – Pres. Morea – Est. Amovilli – M.V. s.n.c. (avv.ti U. e V. Operamolla) c. Comune di Spinazzola (avv. Spano).

Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – Variante – Procedimento ex d.P.R. n. 447/1998 – Provvedimenti della conferenza di servizi in deroga alla copianificazione – Impugnazione – Contraddittori necessari: tutte le autorità partecipanti – Omessa notificazione – Inammissibilità del ricorso.

Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore generale – Variante – Procedimento ex d.P.R. n. 447/1998 – Conferenza di servizi in deroga alla copianificazione – Ruolo degli Enti territoriali – Approvazione dell’ente Comune – Necessità – Discrezionalità – Approvazione dell’ente Regione – Non necessità.

In materia di conferenza di servizi in deroga alla copianificazione ex d.P.R. n. 447/1998, il ricorso avverso i provvedimenti da questa adottati deve essere notificato a tutte le autorità amministrative, tra quelle partecipanti, che mediante il detto strumento abbiano adottato un atto a rilevanza esoprocedimentale lesivo della sfera giuridica del privato ricorrente, ovvero un atto che la parte ricorrente avrebbe avuto l'onere di impugnare autonomamente, se fosse stato emanato al di fuori della conferenza. Ne consegue che, in caso di omessa notificazione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile.

Nell’ambito dello speciale strumento di variante urbanistica rappresentato dalla conferenze di servizi ex d.P.R. n. 447/1998, in deroga al principio della copianificazione in tema di ius variandi del Prg, l’Amministrazione comunale riveste un ruolo di preminenza, godendo di ampia discrezionalità nell’assentire o meno alla determinazione conclusiva, avente rilevanza esoprocedimentale, in relazione alla tutela del territorio. Al contrario, non è richiesta l’approvazione dell’ente Regione, completamente esautorato dalla copianificazione medesima.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 24 febbraio 2011, n. 330 – Pres. Morea – Est. Amovilli – P.M. (avv. Masucci) c. Comune di Andria (avv.ti De Candia, Di Bari).

Edilizia e urbanistica – Piani regolatori comunali – Indennità – Oneri e vincoli non indennizzabili – Natura espropriativa o conformativa del vincolo – Verificazione sulla base della concreta disciplina urbanistica impressa ai singoli suoli.

Edilizia e urbanistica – Piani regolatori comunali – Indennità – Oneri e vincoli non indennizzabili – Vincoli riguardanti un'intera categoria di beni e non incidenti su beni determinati in funzione di una localizzazione puntuale dell'opera pubblica – Natura espropriativa – Esclusione.

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Edilizia e urbanistica – Piani regolatori comunali – Indennità – Oneri e vincoli non indennizzabili – Disciplina urbanistica delle aree consistente nella destinazione a servizi di interesse generale e ad eliporto – Carattere conformativo – Non soggetto a decadenza e ad indennizzo.

La natura espropriativa o conformativa del vincolo insistente su una determinata area va verificata non in astratto ma sulla base della concreta disciplina urbanistica impressa ai singoli suoli, dovendosi escluderne il carattere espropriativo allorquando alla realizzazione della prevista opera pubblica possano concorrere anche i privati in regime di economia di mercato.

Non hanno carattere espropriativo i vincoli contenuti nello strumento urbanistico generale riguardanti una intera categoria di beni e non già incidenti su beni determinati in funzione di una localizzazione puntuale o lenticolare dell'opera pubblica.

La disciplina urbanistica delle aree consistente nella destinazione a “servizi di interesse generale” e ad “eliporto”, che oltre a non limitare l'edificazione alla sola mano pubblica, incide su di una generalità di beni in funzione di una generale destinazione di zona senza ancora localizzare l'opera da realizzarsi (demandata a successiva pianificazione attuativa) ha carattere conformativo, non soggetto a decadenza e ad indennizzo.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 24 febbraio 2011, n. 338 – Pres. Morea – Est. Giansante – R.C. e altri (avv. Dodaro) c. Azienda sanitaria locale Bat (avv. Giannini).

Pubblico Impiego – Personale precario con qualifica di operatore professionale – Procedura di stabilizzazione – Qualificazione – Procedura concorsuale – Effetti – Giurisdizione amministrativa – Sussiste.

Professioni e mestieri – Educatore professionale – Abilitazione all’esercizio - Pubblico Impiego – Stabilizzazione del personale precario – Ammissione alla procedura – Possesso dei requisiti di cui al d.m. n. 520/1998 – Valutazione dei titoli – Diploma di laurea in Scienze dell’educazione – Equipollenza – Non sussiste – Esclusione dalla procedura – Legittimità.

Autotutela – Annullamento d’ufficio – Determinazioni dell’amministrazione in applicazione di norme imperative – Assenza di concreto e utile apporto partecipativo – Comunicazione di avvio – Omissione – Irrilevanza.

Motivazione del provvedimento – Motivazione per relationem – Contestuale comunicazione dell’atto richiamato – Non necessità – Mera indicazione e disponibilità dell’atto richiamato – Sufficienza – Effetti – Invalidità del

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provvedimento – Esclusione – Non decorrenza del termine di impugnazione – Sussiste.

Atto amministrativo – Omessa indicazione del responsabile del procedimento – Omessa indicazione dell’autorità alla quale ricorrere – Effetti – Illegittimità del provvedimento – Esclusione – Scusabilità del ricorso tardivo – Sussiste.

Provvedimento amministrativo – Atto a contenuto vincolato – Mancata valutazione delle memorie ex art. 10 della l. n. 241/1990 – Illegittimità dell’atto – Non sussiste.

Autotutela – Annullamento d’ufficio – Ammissione illegittima a procedura di stabilizzazione – Motivazione – Interesse pubblico all’annullamento d’ufficio – Caratteri – Interesse in re ipsa – Qualificazione – Interesse al ripristino della legalità – Effetti – Irrilevanza dell’affidamento del privato.

L’assunzione definitiva del personale precario con la qualifica di operatore professionale subordinata al superamento di una procedura interna disposta secondo le modalità dell’art. 30, comma 2, della l.r. Puglia n. 26/2006, la quale prevede prove concorsuali e rinvia per la valutazione dei titoli e per il punteggio relativo alle suddette prove alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 220/2001 (“Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”) rientra fra le procedure selettive di tipo concorsuale. Ne consegue che le relative controversie sono soggette all’applicazione dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 e, pertanto, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo.

In materia di equipollenza di diplomi ed attestati al diploma universitario, Il d.m. 27 luglio 2000 non prevede il diploma di laurea in Scienze della Educazione quale titolo equipollente al diploma universitario di educatore professionale ai fini dell'esercizio professionale; ne consegue che tale titolo di studio non può ritenersi abilitante all’esercizio della professione di educatore professionale, così come individuato dal d.m. 8 ottobre 1998, n. 520.

Non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela laddove alcun concreto ed utile apporto partecipativo si sarebbe potuto arrecare alle determinazioni dell'amministrazione che adotti i provvedimenti impugnati in applicazione di norme imperative.

Nei provvedimenti motivati per relationem non ha rilievo invalidante la mancata comunicazione contestuale dell'atto contenente la motivazione, essendo sufficiente il mero richiamo, ossia che l'atto richiamato sia indicato (senza che occorra menzionarne espressamente ogni estremo) e che questo sia a disposizione dell'interessato. Ciò in quanto gli effetti della mancata contestuale comunicazione potrebbero riverberare solo nel senso di impedire il decorso del termine per ricorrere contro ciò che concerne quello specifico atto, se dotato di una sua propria lesività e non pienamente conoscibile dall'atto principale.

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La mancata indicazione del responsabile e dell’autorità alla quale ricorrere nei provvedimenti amministrativi, in violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990, comporta non già la illegittimità, ma solo la possibilità di riconoscere l'errore scusabile ai fini della tempestività del ricorso.

In caso di atti vincolati, l’omessa considerazione da parte dell’Amministrazione dei rilievi contenuti nelle memorie ex art. 10 della l. n. 241/1990, non inficia la legittimità dei provvedimenti impugnati qualora, in applicazione dell’art. 21 octies, comma 2, primo periodo, della l. n. 241/1990, il contenuto dispositivo dei provvedimenti stessi non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Nel provvedimento di annullamento in autotutela della illegittima ammissione alla procedura di stabilizzazione non occorre una specifica motivazione sull'interesse pubblico all'intervento in autotutela, in quanto tale interesse è in re ipsa, ed è quello a risparmiare e ad evitare spese non giustificate in base alla normativa; il che significa che per procedere all'annullamento d'ufficio è sufficiente l'esigenza di ripristinare la legalità, con conseguente irrilevanza di ogni altra circostanza idonea a qualificare il contrapposto interesse del privato quale, ad esempio, il perdurare nel tempo della situazione di fatto per lui vantaggiosa.

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TAR PUGLIA – BARI, MASSIME MARZO 2011

I ª SEZIONE

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 1 marzo 2011, n. 360 – Pres. Allegretta – Est. Adamo – Vodafone Omnitel N.V. (avv.ti De Leonardis, Minervini e Zannetti ) c. A. P. S.p.A (avv.ti Nardelli e Di Corato).

Contratti della Pubblica Amministrazione – Gara d’appalto - Procedure di affidamento – Omissione di dichiarazione art. 18 d.lgs. n. 163/2006.

In materia di procedure ad evidenza pubblica, quando manchi, di fatto, a prescindere da come si atteggi la lacuna, una dichiarazione espressamente richiesta dal disciplinare di gara o dall’art. 18 del d.lgs. 163/2006, la stazione appaltante deve escludere dalla selezione il concorrente non potendo esercitare la facoltà ,attribuitale dall’art. 46 di detto decreto,di chiedere l’integrazione della documentazione presentata, in quanto ciò, in violazione dei principi di par condicio e d’imparzialità, consentirebbe all’operatore di rinnovare completamente la dichiarazione, beneficiando così di un'impropria "rimessione in termini".

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 3 marzo 2011, n. 363 – Pres. Allegretta – Est. Adamo – A. N. E. S.r.l. (avv.ti Comandè e Pitruzzella) c. Regione Puglia ( Avv.ti Liberti e Colelli).

Procedimento amministrativo - Silenzio inadempimento – Obbligo di conclusione del procedimento – Autorizzazione unica per l’installazione di impianto fotovoltaico - Art. 12 D.lgs n. 387/2003.

E’ fondato il ricorso avverso il silenzio serbato dalla Regione su istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica all’istallazione e all’esercizio di un impianto eolico, in quanto su di essa grava, in forza dell’art. 12, quarto comma, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, considerato dalla giurisprudenza costituzionale principio fondamentale della legislazione statale in materia di energia, l’obbligo di concludere il procedimento entro il termine massimo, ivi indicato, di centottanta giorni.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 3 marzo 2011, n. 364 – Pres. Allegretta – Est. Adamo – S.S.D. s.r.l. (Avv. Rando) c. Azienda Municipalizzata del Gas - A.M.Gas di Foggia e Istituto Lucera-Falco.

Contratti della Pubblica Amministrazione – Gara d’appalto - Bando di gara - Revoca – Legittimità.

Contratti della Pubblica Amministrazione – Gara d’appalto - Procedura di affidamento - Aggiudicazione provvisoria – Natura.

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È legittima la revoca di una gara per l’affidamento di un servizio allorché sia sorretta dalla necessità di adeguare il bando ad esigenze pubbliche sopravvenute che lo stesso servizio in gara era destinato a soddisfare, anche se ciò è avvenuto dopo l'aggiudicazione provvisoria.

L’aggiudicazione provvisoria di una gara per l’affidamento di un servizio pubblico rappresenta un atto meramente endoprocedimentale, con la conseguenza che, da un lato, non crea un particolare affidamento in capo al concorrente così individuato e, dall'altro, non necessita per il proprio ritiro di un apposito avviso di avvio del procedimento.

Tar Puglia Bari, Sez. I, 3 Marzo 2011, n. 371 – Pres. Allegretta- Est. Cocomile –D. & Co. s.r.l. (avv. Paccione) c. Provincia di Barletta Andria Trani (avv.Didonna) e Provincia di Bari (avv. Profeta).

Pubblica Amministrazione – Contratti della Pubblcia Amministrazione – Gara d’appalto - Diritto di accesso – Art. 13 D.lgs. n. 163/2006 - Divieti di divulgazione.

In materia di accesso agli atti di gara, il combinato disposto dei commi 5 e 6 dell’art. 13 d.lgs. n. 163 del 2006 esclude l’esercizio del diritto di accesso alla documentazione posta a corredo dell’offerta selezionata, ove l’impresa aggiudicataria abbia dichiarato che sussistano esigenze di tutela del segreto tecnico o commerciale, ed il richiedente non abbia dimostrato la concreta necessità di utilizzare tale documentazione in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata tale richiesta.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 3 Marzo 2011, n. 372 - Pres. Allegretta – Est. Cocomile – D. ( avv. ti Marangelli e Tricarico ) c. Comune di Foggia.

Giustizia amministrativa – Ricorso per l’esecuzione del giudicato – Obbligo per la Pubblica Amministrazione di conformarsi al giudicato ordinario.

A fronte di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il ricorrente può legittimamente adire il giudice amministrativo competente in sede di ottemperanza, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 10 marzo 2011, n. 364 – Pres. Allegretta – Est. Adamo – A. N. E. s.r.l. (avv.ti Comandè e Pitruzzella) c. Regione Puglia (avv.ti Liberti e Colelli)

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Silenzio – Silenzio inadempimento – Autorizzazione unica ambientale – art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Valutazione di impatto ambientale - Termine per provvedere

Il termine di conclusione del procedimento per il rilascio di una autorizzazione ambientale unica è, come inderogabilmente stabilito dall’art. 12 d.lgs. n. 387/2003, di 180 giorni, anche laddove quello previsto da espressa norma regionale per il connesso ed eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale risulti pari o superiore.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 10 marzo 2011, n. 414 – Pres. Allegretta – Est. Picone – I. Soc. Coop. (avv. Volpe) c. Ente Fiera del Levante di Bari (avv.ti Lorusso e Sisto)

Contratti Pubblici – Verifica delle offerte anomale - Discrezionalità – Sindacabilità

Al di fuori dei casi di verifica obbligatoria dell’anomalia indicati dall’art. 86 comma II del D. lgs. n. 163/2006 la facoltà di procedere comunque ala valutazione della congruità del ribasso è espressione della discrezionalità riconosciuta dalla legge all’amministrazione aggiudicataria, come tale sindacabile solo in presenza di macroscopica irragionevolezza.

Contratti Pubblici - Bando di gara – Interpretazione - Favor partecipationis

Un disciplinare di gara che contenga un elenco della documentazione richiesta al fine di valutare gli aspetti tecnico-progettuali dell’offerta, non può essere interpretata nel senso di vincolare i concorrenti al pedissequo rispetto dei criteri di formazione dei fascicoli contenenti le proposte tecniche migliorative, ma, ciò che rileva, è che l’insieme degli elaborati e dei documenti allegati da ciascun offerente consenta alla commissione di gara di esprimere un giudizio ponderato sulla qualità delle proposte, in ossequio al principio del favor partecipationis che deve ispirare la verifica della completezza e dell’ammissibilità delle offerte.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 10 marzo 2011, n. 416 - Pres. Allegretta - Est. Picone – Coop. K. (avv.ti Balducci e Iacovone) c. Comune di Barletta (avv.ti Cuocci, Martorano e Palmiotti).

Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (ottemperanza) - Affidamento diretto dell’appalto ex novo - Violazione o elusione del giudicato - Non sussiste

Contratti della Pubblica Amministrazione – Forma del contratto - Nullità

Il provvedimento con cui la P.A. dà luogo ad un affidamento diretto dell’appalto, alla stregua di una valutazione ex novo e senza alcun nesso giuridico con l’appalto della

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cui aggiudicazione definitiva il giudice amministrativo abbia disposto l’annullamento, non costituisce violazione o elusione di giudicato.

E’ nullo per mancata adibizione della forma scritta prescritta dalla legge il contratto concluso per facta concludentia e risultante dallo scambio tra impresa e amministrazione di atti scritti laddove la volontà negoziale delle parti non sia stata successivamente formalizzata con la stipula.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 3 marzo 2011, n. 418– Pres. Allegretta – Est. Cocomile – E. I. S.r.l. (avv. Ruocco ) c. Provincia di Foggia ( Avv. Martino )

Contratti pubblici - Contratto misto – Qualificazio ne - Criterio dell’oggetto principale del contratto – Art. 14 D.lgs n. 163/2006

In tema di affidamento di un contratto misto, al fine di appurare a quale tipologia di appalto ( di lavori o di servizi ) sia riconducibile la procedura di evidenza pubblica, deve ritenersi prevalente , rispetto al mero elemento aritmetico di cui all’art. 14, comma 3, prima parte del D.lgs. n. 163/ 2006, il criterio “ comunitario “ sostanzialistico basato sull’oggetto principale del contratto, recepito dalla seconda parte della stessa disposizione.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 10 marzo 2011, n. 417 - Pres. Allegretta - Est. Adamo - S. S.p.a. (avv. Vimborsati) c. Azienda Sanitaria Locale BAT (avv. Delle Donne).

Ricorso giurisdizionale – Controinteressati – Nozione – Contratti pubblici – Procedura di affidamento - Annullamento d’ufficio

Contratti pubblici – Lavori pubblici – Nozione – Manutenzione - Qualificazione

Contratti pubblici - Contratto misto – Qualificazio ne - Criterio dell’oggetto principale del contratto – Art. 14 D.lgs n. 163/2006

Non sono controinteressati in senso tecnico nel giudizio di impugnazione del provvedimento che annulla in autotutela l’originaria procedura e ne indice una nuova, coloro che, avendo partecipato alla prima , si sono collocati in graduatoria dopo la ricorrente, se il ritiro si fonda su ragioni del tutto estranee alla loro posizione, atteso che tale atto arreca ad essi non un vantaggio immediato e diretto, bensì un vantaggio ipotetico ravvisabile nella possibilità di concorrere nuovamente all’aggiudicazione dell’appalto, che tuttavia come tale non si contrappone allo svantaggio che l’annullamento in autotutela arreca al soggetto dichiarato vincitore.

Ai fini della qualificazione del contratto da affidare, la manutenzione va ricondotta nei lavori pubblici solo quando la prestazione comporti un’attività prevalente ed essenziale di modificazione della realtà fisica, con l’utilizzazione, la manipolazione e

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l’installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi, non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale.

Ai fini della qualificazione del contratto da affidare, l’oggetto principale dello stesso deve individuarsi alla stregua del criterio sostanziale , recepito nella seconda parte dell’art. 14 comma III del d. lgs. n. 163/2006, che fa leva sulla funzione obiettiva dello stesso e che prevale, in caso di contrasto, con il criterio aritmetico dell’importo economico dei lavori. (In tal senso si veda anche Tar Puglia, Bari, Sez. I, 3 marzo 2011, n. 418)

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 10 marzo 2011, n. 420 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile – B.V. (Avv. Greco) c. Ministero dell’interno (Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari)

Pubblico impiego – Destituzione di diritto - Art. 15, commi 4 quinquies e 4 octies legge n. 55/1990 – Sentenza penale di condanna – Misura sostitutiva ex art. 77 legge n. 689/1981

Pubblico impiego - Destituzione di diritto – Art. 15, comma 4 octies legge n. 55/1990 – Dichiarazione di incostituzionalità – Illegittimità – Erronea applicazione di legge

Pubblico impiego – Destituzione di diritto – Risarcimento - Danno non patrimoniale – Concorso del fatto colposo del creditore - art. 1227, comma 1 c.c.- – Reato – Esclusione

Ai fini della destituzione di diritto di un dipendente pubblico dal suo ufficio, non rientra nel concetto di “sentenza penale di condanna” di cui all’art. 15, commi 4 quinquies e 4 octies legge n. 55/1990 quella applicativa di una misura sostitutiva ex art. 77 legge n. 689/1981, dovendo questa assimilarsi ad una decisione di proscioglimento.

La successiva dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 15, comma 4 octies legge n. 55/1990 - nella parte in cui, mediante rinvio al comma 4 quinquies, prevede la destituzione di diritto del dipendente pubblico a seguito del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, anziché lo svolgimento del procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19 – non sottrae alla censura di illegittimità il precedente provvedimento della p.a. che di tale articolo abbia fatto erronea applicazione, sotto il profilo della ingiustificata assimilazione di una sentenza penale applicativa di una misura sostitutiva ad una penale di condanna.

In presenza di una sentenza penale passata in giudicato che abbia accertato, a carico del ricorrente, la sussistenza di un reato idoneo a dar causa a maldicenze nei suoi confronti, la gravità della colpa con cui il medesimo ricorrente ha concorso a cagionare il danno non patrimoniale lamentato, ai sensi dell’art. 1227, comma 1 c.c.,

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è tale da escludere in toto la risarcibilità di qualsiasi pregiudizio dallo stesso patito in conseguenza di un provvedimento illegittimo della p.a.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 22 marzo 2011, n. 442 – Pres. Allegretta – Est. Adamo –

F.L.P.&F. Srl (avv.ti De Leonardis, Delucca, Marelli) c. A.P. Spa (avv. Sticchi

Damiani)

Ricorso giurisdizionale – Aggiudicazione della gara - Mancata impugnazione - Sopravvenuta carenza di interesse - Improcedibilità

Risarcimento del danno - Art. 30 III comma D. Lgs. n. 104/2010 – Mancato

esperimento degli strumenti di tutela

La mancata impugnazione dell’aggiudicazione che definisca la nuova procedura avviata dall’amministrazione nelle more del giudizio fa venire meno in capo ricorrente ogni interesse alla decisione della domanda demolitoria originariamente spiccata in quanto, anche in caso di accoglimento di quest’ultima, gli resterebbe precluso il conseguimento dell’effetto utile per il quale aveva agito.

Il legislatore, nell’ introdurre l’articolo 30, comma III, del D.lgs. n.104/2010, norma ispirata dal comma II dell’art 1227 del codice civile, ha operato la scelta consapevole di allontanarsi dagli orientamenti giurisprudenziali civili prevalenti espressi sulla disposizione, preferendo una soluzione analoga a quella presente nel’ordinamento tedesco e accennata anche in alcune sentenze della Corte di Giustizia europea e sottolineando il ruolo rivestito, nella valutazione relativa al comportamento complessivo delle parti, dalla diligenza nell’attivare i mezzi offerti dal sistema per far valere la protezione di quel bene della vita cui risulta funzionale l’interesse alla legittimità dell’azione amministrativa.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 24 marzo 2011, n. 476 - Pres. Allegretta – Est. Picone – A.S.L. Bari (avv.ti Trotta e Notarnicola) c. T.E.A. s.r.l. (avv. Nilo).

Contratti pubblici – Gara di appalto – Rinnovazione della procedura di gara a seguito di un provvedimento del Giudice – Improcedibilità del ricorso originario.

Contratti pubblici – Gara di appalto – Rinnovazione dell’istruttoria – Deroga alla regola della segretezza delle offerte.

Contratti pubblici – Gara di appalto – Possesso di qualificazioni richieste dal bando – Cause di esclusione dalla gara.

E’ improcedibile il ricorso con il quale un concorrente ha impugnato la delibera della stazione appaltante recante l’aggiudicazione definitiva di una gara allorquando la P.A. abbia rinnovato l’istruttoria a seguito di un provvedimento cautelare del T.A.R.

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ed emesso un nuovo provvedimento autonomamente lesivo, in quanto è venuto meno l’interesse a coltivare le censure introdotte con il ricorso originario.

In ossequio ai principi costituzionali di giustiziabilità delle posizioni soggettive dei concorrenti e dell’eseguibilità del giudicato e delle misure cautelari, il Giudice amministrativo può disporre la rinnovazione parziale delle operazioni di gara, con conseguente riesame, da parte della stazione appaltante, delle offerte tecniche anche se è già noto il tenore delle offerte economiche, in quanto, non derogando alla regola della segretezza delle offerte, si rischierebbe di vanificare la legittima pretesa dell’interessato a conseguire il bene della vita in luogo del mero risarcimento per equivalente, nel nome di una presunta irreversibilità ed irripetibilità delle operazioni già compiute dalla P.A. che sia incorsa in errore.

In materia di accertamento dei requisiti per il conseguimento degli appalti pubblici, vige il principio secondo cui le qualificazioni richieste dal bando debbano essere possedute dai concorrenti non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma anche in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell’appalto, pena l’esclusione degli stessi.

Tar Puglia Bari, Sez. I, 24 Marzo 2011 n. 474 – Pres. Allegretta- Est. Picone– M. G. s.r.l. (avv.ti Cairoli e Salvini, poi sostituiti dagli avv.ti Chianese, Di Trani e Pasqualone) c. Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia (avv.ti Pappalepore e Mastropieri)

Ambiente – Rifiuti – Attività si raccolta, trasport o e conferimento – Smaltimento finale – Collegamento.

Giurisdizione - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo- Art. 133, comma 1, lett. e) c.p.a.

La vigente normativa sui rifiuti non postula un legame necessario ed inscindibile fra attività di raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti e loro smaltimento finale, ben potendo le distinte fasi del complessivo servizio essere svolte da imprese diverse. Ciò perché, in primo luogo si tratta di operazioni del tutto autonome fra loro, ed in secondo luogo perché non è pensabile (a causa della carenza di un sufficiente numero di aree idonee) imporre a ciascuna impresa operante nel settore di possedere una propria autonoma discarica o un proprio impianto di smaltimento finale. Pertanto, il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti presuppone quasi di necessità che l’operazione finale (lo smaltimento) sia appannaggio di un soggetto diverso rispetto a quello che svolge le fasi antecedenti. Ne consegue che, in relazione ad affidamenti ad imprese terze, titolari di impianti a ciò autorizzati, non è possibile parlare di subappalto o di avvalimento in senso stretto, poiché il risultato che l’Amministrazione persegue è semplicemente quello di essere certa che lo smaltimento finale dei rifiuti sanitari avvenga secundum legem.

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Le controversie sulla corretta esecuzione del contratto, che non riguardino il procedimento pubblicistico di selezione dell’appaltatore, né attengano a provvedimenti comunque posti in essere dalla stazione appaltante nell’esercizio di poteri autoritativi, restano estranee alla sfera di giurisdizione esclusiva che spetta al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 244 del d. lgs. n. 163 del 2006, oggi sostituito dall’art. 133, primo comma – lett. e), cod. proc. amm.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 24 Marzo 2011, n. 475 – Pres. Allegretta – Est. Picone – C. C.C. – R.A. & C. s.a.s.(Avv. Galli) c. Azienda Ospedaliero - Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia (Avv. Pappalepore).

Processo Amministrativo – Legittimazione a ricorrere – Associazione temporanea di imprese.

Contratti pubblici - Gara d’appalto – Serietà dell’offerta – Possibilità di ribassare la percentuale dell’utile.

Contratti pubblici – Gara d’appalto - Verifica dell ’anomalia dell’offerta – Procedimento – Finalità.

Deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità avente ad oggetto un ricorso proposto dalla sola mandataria di un’a.t.i. costituenda, dal momento che, anche prima della costituzione dell’associazione temporanea d’imprese e del conferimento della rappresentanza alla capogruppo mandataria, ciascuna impresa del raggruppamento è legittimata a proporre ricorso contro le determinazioni che provochino una lesione di propri interessi.

Nelle gare d’appalto è possibile ribassare la percentuale dell’utile, restando escluso che un’impresa possa proporre un’offerta economica sguarnita da qualsiasi previsione di utile, né è possibile fissare una quota rigida di utile al di sotto della quale la proposta del concorrente debba considerarsi per definizione incongrua, assumendo, invece, rilievo, la circostanza che l’offerta di riveli seria e, cioè, non animata dall’intenzione di trarre lucro dal futuro inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, non ha per oggetto la ricerca di singole e specifiche inesattezze dell’offerta economica e, deve, invece, mirare ad accertare se l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile o inattendibile. Ne deriva che, la presenza nella fase del contraddittorio successivo, di eventuali significativi elementi di novità e di difformità rispetto alla prima giustificazione non si traduce automaticamente in un’inammissibile modifica dell’offerta originaria, dovendosi in proposito distinguere tra contenuto essenziale dell’offerta e parametri dimostrativi della sua affidabilità e rimuneratività.

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Tar Puglia, Bari, Sez. I 24 marzo 2011, n. 477- Pres. Allegretta - Est. Adamo – N.N. (avv. Bruno) c. Ministero dell’Interno (Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari ).

Pubblico impiego – Provvedimenti di avanzamento di carriera – Natura – Dovere di provvedere dell’Amministrazione.

Le posizioni soggettive inerenti i provvedimenti di avanzamento di carriera hanno natura di interesse legittimo e non, invece, di diritto soggettivo, rientrando tra i provvedimenti di “status” dei pubblici dipendenti adottati nel prevalente interesse dell'Amministrazione; ne deriva che, la pretesa della retrodatazione della nomina ha consistenza di interesse legittimo ed è soggetta al relativo regime processuale. Di conseguenza, l’Amministrazione non ha alcun dovere di provvedere per effettuare modifiche di trattamenti già effettuati e divenuti inoppugnabili.

Tar Puglia, Bari, Sez I, 24 marzo 2011 n 478 – Pres. Allegretta – Est. Picone – M. srl (avv.ti Mescia) c. Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Bari e Foggia (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari) e Comune di Chieuti (n.c.).

Conferenza di servizi – Funzione – Alternatività della diversa manifestazione di

volontà dell'Amministrazione – Legittimità.

Conferenza di servizi – Natura – Modalità di funzionamento – Semplificazione e

accelerazione dell’azione amministrativa.

Beni culturali – Beni paesaggistici – Impianti eolici – Autorizzazione unica - Sopraintendenza- Competenza.

La conferenza di servizi costituisce una modalità di semplificazione ed accelerazione del procedimento, rispetto alla quale il rilascio del singolo assenso o nulla-osta da parte dell’Amministrazione competente rappresenta una possibile e legittima alternativa, ben potendo la volontà di ciascun ente essere manifestata anche in forma tacita ovvero non contestuale: da ciò deriva la piena legittimità dell’espressione della volontà di un’Amministrazione attraverso la trasmissione del proprio avviso positivo (o atto di assenso) determinatosi al di fuori della conferenza di servizi.

La conferenza di servizi non ha natura di organo collegiale che funziona secondo il metodo deliberativo della discussione e deliberazione, ma è essenzialmente un luogo per l’acquisizione dell’assenso delle Amministrazioni o degli organi coinvolti nell’istruttoria interessati ad un procedimento. Essa dunque opera con scopi di semplificazione ed accelerazione dell’azione amministrativa, mirando all’acquisizione in un contesto unitario ed accelerato di tutte le valutazioni e pareri necessari per l’adozione di un determinato provvedimento.

La Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio è, ex art 159 d.lgs 42/2004, titolare di un potere di annullamento strettamente correlato alla verifica del

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rispetto delle prescrizioni di tutela del paesaggio, ma non può dilatarne l'esercizio -senza incorrere in sviamento nell'utilizzo del potere assegnatole- al punto da ingerirsi in aspetti procedurali che esulano dalle sue competenze, come nel caso del procedimento preordinato al rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003, per la costruzione ed esercizio di impianti eolici.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 24 Marzo 2011, n. 480 – Presidente Allegretta – Est. Picone – B.P.B. s.c.p.a. (avv.Nitti) c. Provincia di Barletta Andria Trani (n.c.).

Processo Amministrativo – Ricorso per motivi aggiunti – Finalità in materia di appalti pubblici.

Ai sensi dell’art. 245, comma 2 septies del d.lgs. 163 del 2006, i nuovi atti avverso la medesima procedura devono essere impugnati con la proposizione di un ricorso per motivi aggiunti. Tale previsione risponde all’esigenza di accelerazione e concentrazione del contenzioso in materia di appalti pubblici, in assonanza con i principi espressi nella Direttiva 77/2006/CE, mirando in particolare a evitare impugnative differite nel tempo che possano rallentare la definizione di questioni insorte e dare luogo a pronunce giurisdizionali confliggenti.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 24 marzo 2011, n. 481 – Pres. Allegretta – Est. Picone– V. A. (avv. Di Ruberto) c. Comune di Foggia.

Processo amministrativo – Atti di esecuzione forzata – Pagamento di spese, diritti ed onorari.

Non spetta al ricorrente il pagamento delle spese, diritti ed onorari calcolati con riferimento agli atti di esecuzione forzata posti in essere prima di intraprendere la procedura di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo.

Tar Puglia Bari, Sez. I, 29 marzo 2011, n. 515 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile – L.P. (avv. Petrocelli) c. Università degli Studi di Bari (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari)

Lavoro alle dipendenze della P.A. – Rapporto di lavoro nell’ambito delle Università – Progressione in carriera – Riconoscimento dei titoli

Non deve essere riconosciuta ai ricercatori universitari, ai fini della progressione in carriera, l'attività svolta in qualità di “professore a contratto” , stante il carattere tassativo dell’elencazione contenuta nell’art. 103 del D.P.R. n. 382/1980.

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Tar Puglia, Bari, Sez. I, 29 marzo 2011, n. 516 - Pres. Allegretta – Est. Cocomile – D. G. & Co. S.r.l. (avv. Paccione) c. Provincia di Bari (avv. Loiodice), A.T.I. C. s.r.l. – P. S.r.l. (avv.ti Loiodice e Pinto).

Contratti pubblici – Bando di gara – Impugnazione – Imparzialità e indipendenza dei componenti della Commissione di gara.

In caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’esercizio della discrezionalità tecnica valutativa è necessariamente correlato alla prescrizione di cui all’art. 84, co. 4, d.lg. n. 163 del 2006, che impedisce la partecipazione alla commissione esaminatrice di soggetti che, nell’interesse proprio o privato di alcuna delle imprese concorrenti, abbiano assunto o possano assumere compiti di progettazione, di esecuzione o di direzione relativamente ai lavori oggetto della procedura di gara.

Tar Puglia, Bari, Sez I, 31 marzo 2011 n 517 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile – C.Q.(avv.ti Castellano, Orlando e Bello) c. Comune di Mola di Bari (avv. Profeta).

Edilizia popolare ed economica – Assegnazione alloggi – Competenza dei comuni.

Edilizia popolare ed economica – Assegnazione alloggi – Priorità – Requisiti.

Ai sensi dell’art. 11 legge Regione Puglia 15 dicembre 2000, n. 25, competono ai Comuni le funzioni relative all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ivi comprese le relative procedure concorsuali, gli atti di annullamento dell’assegnazione e decadenza da questa

Al fine di beneficiare della priorità nell'assegnazione di alloggi di edilizia convenzionata non è sufficiente la dichiarazione del mero intento di costituire un nuovo nucleo familiare, tant’è che si richiede l’autocertificazione ai sensi dell’art. 47 d.p.r. n. 445/2000 dell’appartenenza ad un nuovo nucleo familiare ancorché non ancora costituito, ma che, in base a fatti a conoscenza del dichiarante, si sarebbe costituito entro l’anno. Cosicché la mancata verificazione dell’evento fa venir meno la veridicità della dichiarazione che quell’evento ha attestato doversi verificare. Ne consegue che è certamente legittima la sanzione della decadenza dal beneficio conseguito in base a quella dichiarazione, peraltro espressamente subordinata alla dichiarata scienza della sanzione stessa.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 31 marzo 2011, n.527- Pres. Allegretta – Est. Cocomile - D. P. R.(Avv.ti Carbonara e Falagario) c. Ministero della Difesa (Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari) Lavoro alle dipendenze della P.A. - Forze Armate – Provvedimenti di trasferimento dei dipendenti - Disciplina. Procsso Amministrativo - Ricorso per motivi aggiunti – Ammissibilità -

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Tardività. I provvedimenti di trasferimento dei militari, rientrando nel genus degli ordini, sono sottratti alla disciplina generale sul procedimento amministrativo dettata dalla l. 7 agosto 1990, n. 241 e, pertanto, non necessitano di particolare motivazione, in quanto l’interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente su altri eventuali interessi del militare. Il ricorso contenente motivi aggiunti è inammissibile, poiché tardivo, ove contenga nuove censure avverso l'originario provvedimento, gravato con ricorso introduttivo.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 31 marzo 2011, n. 528 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile – D.R. (avv.ti Carbonara e Falagario) C. Ministero della difesa - DGPM, Corpo del Genio Aereonautico dell'A.M., Reparto Infrastrutture del Comando Logistico dell'A.M. e Comando16° Reparto Genio Campale dell'A.M.

Lavoro alle dipendenze delle P.A. - Mobbing – Risarcimento del danno - Onere della prova

La domanda di risarcimento del danno per mobbing avanzata dal dipendente va respinta, in applicazione del principio dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., oggi ribadito dall’art. 64 cod. proc. amm., non solo qualora questi non fornisca la prova, anche per testimoni, dell'intento e del carattere unitariamente persecutorio e discriminante delle condotte poste in essere dalla P.A. datrice di lavoro, ma anche nel caso in cui la stessa aministrazione dimostri in giudizio che vi è una ragionevole e alternativa spiegazione ai suoi comportamenti.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 31 marzo 2011, n. 530 - Pres. C. Allegretta - Est. F. Cocomile - M. S. (avv. L. Lembo) c. Comune di Foggia

Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (ottemperanza) – Adempimento della PA al giudicato dell'AGO - Ottemperanza delle pronunce sul risarcimento del danno per mancata esecuzione del giudicato – Esperibilità.

La sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, rientrando nella categoria di decisioni ottemperabili ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. c) c.p.a., legittima chi vi abbia interesse all’esperimento del giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, il quale – in questa sede e per l’ipotesi di persistente inadempienza della Pubblica Amministrazione oltre il termine assegnatole – può provvedere alla nomina di un commissario ad acta affinché dia corso all’integrale esecuzione in luogo e vece dell’Amministrazione.

IIª SEZIONE

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Tar Puglia, Bari, Sez. II, 22 marzo 2011, n. 447 – Pres. Urbano – Est. Ravasio – F.L. (avv.ti Prosperetti, Lattanzio e Tomassetti) c. Università degli Studi di Bari (avv.ti Prudente e Saracino), Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, S.F. (avv.ti Caputi Jambrenghi, Mastroviti e Sanino).

Concorsi a pubblici impieghi – Concorso per il conferimento del posto di professore ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia – Valutazione dei titoli posseduti – Funzione del ricercatore.

Concorsi a pubblici impieghi – Concorso per il conferimento del posto di professore ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia – Valutazione dei titoli posseduti – Superiorità del professore associato rispetto al ricercatore confermato.

Il d.P.R. n. 382/80 assegna ai ricercatori compiti integrativi di assistenza nello svolgimento dell’attività didattica e scientifica, escludendo ogni loro diretta responsabilità collegata alla funzione docente. Essi, nondimeno possono essere affidatari di incarichi d’insegnamento ai sensi dell’art. 12 della l. n. 341/90, la cui ratio è essenzialmente quella di consentire all’ateneo di far fronte ad esigenze momentanee, determinate per lo più da assenze o, verosimilmente, dall’interesse ad attivare un corso di durata limitata. L’art. 12 della l. n. 241/90, comunque, non incide minimamente sullo status giuridico dei ricercatori confermati, di guisa che l’eventuale svolgimento dei compiti di docenza non li equipara ai professori incaricati e associati, neppure agli “assistenti di ruolo ad esaurimento” ovvero ai “tecnici laureati” in possesso dei requisiti di cui all’art. 50 del d.P.R. n. 382/80. I ricercatori confermati, coerentemente, non hanno titolo, secondo quanto previsto dall’art. 50 del d.P.R. n. 382/80, ad essere inquadrati quali professori associati previo giudizio d’idoneità, né a partecipare ai consigli dei corsi di laurea nel quale svolgono la loro attività.

Lo status giuridico dei ricercatori confermati e quello dei professori associati indubbiamente colloca questi ultimi ad un livello superiore quanto allo svolgimento dell’attività didattica, di guisa che è d’obbligo presumere che l’attività didattica di un professore associato abbia un valore intrinseco superiore. Tale superiorità presunta non può essere sovvertita sol perché un ricercatore sia stato in concreto unico affidatario di un corso, giacché si parla di due figure professionali diverse, l’una deputata per definizione all’insegnamento, l’altra alla ricerca. Inoltre, la circostanza che il professore associato sia chiamato, in concreto, ad affiancare un professore di ruolo o che insegni nell’ambito di una scuola di specializzazione non significa che egli non abbia la responsabilità dell’insegnamento del singolo modulo o del corso che gli viene affidato.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 22 marzo 2011, n.451- Pres. Urbano – Est. Ravasio – Ente C.P. e E.P. (avv. ti Caputi Jambrenghi e Muscatello) c. Regione Puglia

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Risarcimento del danno – Responsabilità extracontrattuale – Onere probatorio – Giurisdizione del giudice amministrativo.

Risarcimento del danno – Responsabilità precontrattuale – Interesse negativo.

Risarcimento del danno – Responsabilità contrattuale – Limiti – Giurisdizione del giudice ordinario.

Nel caso in cui venga indetta dalla Regione una selezione per l’utilizzazione di risorse finanziarie stanziate dallo Stato o dal FSE per attività rientranti nell’ambito di un Programma Operativo Regionale e, alla approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili al finanziamento, non segua la stipula della convenzione tra la Regione e i soggetti aggiudicatari della stessa, questi possono far valere innanzi al Giudice Amministrativo l’azione di responsabilità extracontrattuale ex artt. 1337 e/o 2043 c.c. connessa alla lesione del loro interesse legittimo. Devono, però, fornire la dimostrazione del quantum del danno e del nesso di causalità tra il danno asseritamente patito e l’annullamento della graduatoria (ex art. 2697 c.c.).

Nel caso in cui venga indetta dalla Regione una selezione per l’utilizzazione di risorse finanziarie stanziate dallo Stato o dal FSE per attività rientranti nell’ambito di un Programma Operativo Regionale e alla approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili al finanziamento non segua la stipula della convenzione tra la Regione e i soggetti aggiudicatari della stessa, il risarcimento del c.d. interesse negativo è l'unica voce di danno riconoscibile a titolo di responsabilità precontrattuale per i danni correlati alla partecipazione di una trattativa che poi non è andata a buon fine.

Nel caso in cui venga indetta dalla Regione una selezione per l’utilizzazione di risorse finanziarie stanziate dallo Stato o dal FSE per attività rientranti nell’ambito di un Programma Operativo Regionale e, alla approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili al finanziamento, non faccia seguito la somministrazione dei fondi assegnati, la eventuale responsabilità contrattuale della Regione dovrebbe essere fatta valere unicamente innanzi alla Autorità Giudiziaria Ordinaria a tutela del diritto soggettivo leso. La stessa, dunque, può essere esperita nel sol caso in cui la Regione non abbia annullato la graduatoria dei progetti ammissibili e si sia assunta l’obbligo di somministrare i rispettivi fondi. Il ricorrente, in tale sede, può aspirare ad un risarcimento commisurato all’importo dei fondi inizialmente assegnatigli.

Tar Puglia, Bari, sez. II, 22 marzo 2011, n. 453 – Pres. Urbano – Est. Ravasio – E. P. C. P. E. P. (avv.ti Caputi Jambrenghi e Muscatello) c. Regione Puglia

Accordi – Accordi sostitutivi – Convenzione di finanziamento - Giurisdizione esclusiva giudice amministrativo – Materie.

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Una convenzione con la quale si accorda un finanziamento, disciplinando i rispettivi obblighi delle parti, non può considerarsi sostituiva di un provvedimento amministrativo, poiché, a monte della stessa, vi è stata una procedura selettiva a mezzo della quale sono stati individuati i soggetti meritevoli di finanziamento nonché i progetti formativi. Essa non costituisce, pertanto accordo ex art. 11 legge 241/1990 e, inoltre, esula dalle materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 22 marzo 2011, n. 456 - Pres. Urbano - Est. Ravasio - M. L. (avv. Masi) c. Comune di Rodi Garganico (avv. Pappalepore)

Edilizia e urbanistica - Piano attuativo - Necessità - Limite

La necessità della preventiva approvazione di un piano attuativo imposta dallo strumento urbanistico generale può considerarsi superata allorquando l’area interessata risulti completamente urbanizzata. Sicché, tale principio non può trovare applicazione in presenza di edificazione disomogenea ed, in particolare, di comparti rimasti pressoché inedificati, quantomeno a scopi residenziali.

Tar Puglia, Bari, sez. II, 22 marzo 2011, n.464, Pres. Urbano- Est. Ravasio –S.M. (avv. Fasano) c. Regione Puglia (avv. Clarizio)

Giurisdizione – Giurisdizione del giudice amministrativo – Limiti – Incarichi dirgenziali – Giurisdizione del giudice ordinario.

Il Giudice Amministrativo ha giurisdizione per le procedure concorsuali caratterizzate da un’attività di comparazione che sfocia in una scelta-graduatoria. La procedura selettiva di valutazione dei titoli e del colloquio per il conferimento di incarichi dirigenziali non ha natura comparativa, cioè non sfocia in una graduatoria finale di merito bensì accerta le sole competenze acquisite dai candidati nel corso delle loro esperienze maturate e la loro idoneità a svolgere incarichi dirigenziali. Pertanto, non può essere derogata la competenza del giudice ordinario concernente le controversie sul conferimento di incarichi dirigenziali, rilevandosi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 22 marzo 2011, n. 465 - Pres. Urbano - Est. Ravasio - P.T. (avv. Angiuli) c. Regione Puglia (avv. Clarizio)

Giurisdizione - Giurisdizione ordinaria – Sussistenza - Direttore generale di azienda sanitaria - Provvedimento di esclusione.

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Le controversie aventi ad oggetto procedure di inclusione / esclusione di un candidato dall’elenco degli aspiranti ad un incarico di direttore generale di azienda ospedaliera sono devolute alla giurisdizione del Giudice ordinario, non venendo in considerazione l’esercizio di discrezionalità amministrativa, né tale procedura assume i caratteri di procedura concorsuale per l’assunzione, essendo assente il carattere essenziale della indicazione di una scelta-graduatoria.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 22 marzo 2011 n. 448 – Pres. Urbano – Est. Ravasio – S.L. e S.T. (avv. Abbattista) c. Comune di Terlizzi (avv. Vendola).

Edilizia ed urbanistica – Opere abusive - Vincoli di inedificabilità assoluta - Condono – Inammissibilità.

Edilizia ed urbanistica – Opere abusive - Area soggetta a vincoli - Condono – Silenzio assenso – Incompatibilità.

I vincoli di inedificabilità assoluta, ovvero quelli sorti prima della realizzazione delle opere abusive, ai sensi dell’art. 33 l. 47/1985 ostano a priori alla condonabilità di un manufatto abusivo, al contrario di quelli sorti in epoca successiva, per i quali la presenza del vincolo implica che l’autorità preposta alla tutela del medesimo deve emettere il proprio parere, che solo se negativo potrà giustificare il divieto di condono.

Qualora le opere di edilizia siano realizzate in zone soggette a vincolo, non trova applicazione l’ipotesi di silenzio assenso sulla domanda di condono, la quale è suscettibile di perfezionarsi solo ove le opere abusive oggetto di condono non insistano su aree vincolate.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 10 marzo 2011, n. 403 – Pres. Urbano – Est. Mangialardi – R.R, S.C, ( avv.ti Cafiero e Cicco) c. Comune di Barletta (avv. ti Cuocci e Palmiotti).

Principi dell'azione amministrativa - Principio di legittimo affidamento.

È illegittimo il provvedimento con cui il Comune sanziona la cessione di un alloggio di proprietà superficiaria nella zona per l'Edilizia Economica e Popolare a prezzo superiore a quello in seguito determinato dal medesimo Comune, se interviene dopo quattro anni dalla cessione, costituendo esso un grave vulnus del legittimo affidamento ingenerato nel cedente di buona fede.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 10 marzo 2011, n. 405 – Pres. Urbano – Est. Urbano – P.L. (avv. Dodaro) c. Provincia di Bari (avv.ti Dipierro e Minucci).

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Giustizia amministrativa – Edilizia e urbanistica – Decreto d’esproprio – Notifica irregolare – Effetti.

L’eventuale vizio di notifica non incide sulla legittimità dei provvedimenti espropriativi, non costituendo la notificazione atto perfezionativo del procedimento di esproprio; ne consegue che l’eventuale vizio non invalida l’atto di espropriazione, ma se mai può solo incidere sulla decorrenza del termine per l’impugnazione.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 10 marzo 2011, n. 407- Pres. Urbano - Est. Mangialardi – P. P. F. M. C. (avv. Paccione) c. Comune di Bari (avv. Farnelli).

Edilizia ed urbanistica – Legge n. 10/77 – Contributo concessorio – Esenzione.

Non è legittimo il diniego dell’Amministrazione di restituzione del contributo versato per il rilascio di concessione edilizia chiesta per la realizzazione di un edificio da destinare al culto od attività similari, dovendo, in tal caso, essere applicata la esenzione, di cui all’art. 9 lettera f) della legge n. 10 /1977, prevista per la realizzazione di opere di interesse generale, tali dovendosi considerare tutti gli edifici direttamente destinati alla fruizione della collettività dei fedeli indipendentemente da ogni denominazione.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 10 marzo 2011, n. 404 – Pres. Est. Urbano – A. C., (avv. Clarizio) c. Provincia di Bari (avv.ti Dipierro e Minucci), Enel s.p.a. (avv.ti Libratti Tanzariello e Zingrillo).

Edilizia e urbanistica – Espropriazioni – Decreto di autorizzazione per la realizzazione di elettrodotti – Apposizione dei termini.

Ai sensi dell’art. 9, commi 8 e 9, d.P.R. n. 342/1965 e dell’art. 113 TU n. 1775/1933, in aderenza alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, i decreti di autorizzazione provvisoria a realizzare gli elettrodotti da parte dell’Enel hanno efficacia di dichiarazione di pubblica utilità implicita oltre che di indifferibilità e urgenza. Ne consegue che tali autorizzazioni devono contenere l’indicazione dei termini di inizio e completamento della procedura espropriativa e dei lavori così come prescritto dall’art 13 della l. n. 2359/1865.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 10 marzo 2011, n.406 – Pres. Urbano – Est. Mangialardi – I. C. (avv. Di Modugno) c. Regione Puglia (avv. Liberti)

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Tutela cautelare – Presupposti.

Il provvedimento giurisdizionale di annullamento del diniego di prosecuzione dell’attività di cava non costituisce oggetto di un’attività doverosa della P.A., per la quale, trattandosi di attività discrezionale, resta impregiudicata la possibilità di rinnovare le proprie valutazioni.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 22 marzo 2011, n. 449 - Pres. Urbano - Est. Serlenga - D.N. (avv. Scattarelli) c. Ordine dei Farmacisti di Bari (avv. Di Gioia), Azienda AUSL Ba/4 (avv. Digirolamo), C.E., C.C., P.P., R.A., S.E., G.G. (avv. Loiodice), Codacons Onlus (n. c.) (avv.ti Amato, Gallo).

Servizi pubblici – l. r. Puglia 22 luglio 1998, n. 19 – Art. 6 – Ambito applicativo.

Servizi pubblici - l. r. Puglia 22 luglio 1998, n. 19 - Direttiva 93/104/CE.

Ai sensi dell’art. 6 della l. r. Puglia 22 luglio 1998, n. 19, il servizio notturno delle farmacie deve essere garantito da un numero fisso di esercizi aperti e non minimo. Al terzo comma è stabilito, invece, che il servizio deve essere svolto a turno tra tutte le farmacie che si sono rese disponibili a tale scopo; l’apertura notturna, costituendo una deroga al principio di cui all’art. 2 l.r. 19/’98 - secondo il quale le farmacie devono essere aperte al pubblico non più di otto ore al giorno -, si giustifica solo per il fatto che le farmacie espletano un servizio pubblico e, pertanto, é ammissibile e legittima solo nei limiti dello stretto necessario per assicurare tale servizio.

Le esigenze dei titolari di farmacie di espletare liberamente il servizio nell’esercizio di una attività economica e degli utenti di disporre di un efficiente servizio di farmacie notturne si scontrano con la necessità di salvaguardare i diritti dei lavoratori, dipendenti delle farmacie, che potrebbero essere messi a rischio. A questo proposito, la l. r. Puglia 22 luglio 1998, n. 19, limitando l’esercizio notturno a quanto strettamente necessario per assicurare tale servizio, è conforme ai principi comunitari dettati in materia dalla Direttiva 93/104/CE, che richiede l’adozione di particolari misure di protezione, adattate alla natura del lavoro.

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IIIª SEZIONE

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 3 marzo 2011, n. 374 – Pres. Morea – Est. Pasca – F.P. (avv. Petrarota) c. Ministero dell’interno (Avv. Stato).

Processo amministrativo – Spese giudiziali – Nei giudizi promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali – Rimborso da parte dell’Amministrazione di appartenenza – Presupposti.

Processo amministrativo – Spese giudiziali – Rimborso delle spese giudiziali da parte dell’Amministrazione di appartenenza – Presupposti – Connessione oggettiva e diretta – Connessione soggettiva e indiretta – Nozione.

Ai sensi dell’art. 18 del d.l. n. 67/1997 convertito in l. n. 135/1997, le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa promossi nei confronti di dipendenti di Amministrazioni statali sono rimborsate da queste ultime, nei limiti della congruità ritenuta dall’Avvocatura dello Stato, allorché ricorrano due presupposti: l’attinenza, oggettiva e diretta ovvero soggettiva e indiretta, dei fatti e degli atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali; l’esistenza di una sentenza o di un provvedimento giurisdizionale che escluda la loro responsabilità.

Ai fini del rimborso delle spese di patrocinio legale ex art. 18 del d.l. n. 67/1997, convertito in l. n. 135/1997, il criterio di collegamento richiesto tra i fatti e gli atti connessi e l’espletamento del servizio o l’assolvimento di obblighi istituzionali è di tipo oggettivo e diretto, allorché la connessione intercorra tra i fatti e i compiti di servizio, ovvero soggettivo e indiretto, allorché la posizione e l’attività lavorativa del dipendente pubblico costituisca la causa del suo coinvolgimento nella vicenda antigiuridica di cui trattasi.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 3 marzo 2011, n. 375 – Pres. Morea – Est. Pasca – S.&V. s.r.l. (avv.ti Bagnoli, Fenuta) c. Comune di Manfredonia (avv.ti D’Ambrosio, Totaro).

Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Destinazione alberghiera – Mutamento della destinazione ex art. 9, comma 4, l.r. Puglia n. 39/1979 – Cancellazione del vincolo di destinazione – Parere favorevole della Regione – Condizione – Restituzione del contributo erogato – Sussiste.

Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Destinazione alberghiera – Mutamento della destinazione – Cancellazione del vincolo di destinazione – Presupposto: prova dell’avvenuta restituzione del contributo – Sussiste.

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Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Istanza di rilascio – Obbligo del Comune di provvedere – Sussiste – Differimento a momento futuro e incerto (approvazione Pug) – Illegittimità.

L’art. 9, comma 4, della l.r. Puglia n. 39/1979, e successive modificazioni, condiziona il parere favorevole della Regione al mutamento della destinazione d’uso e alla cancellazione del vincolo di destinazione alberghiera alla integrale restituzione del contributo erogato in ragione della destinazione a struttura alberghiera. Il parere intervenuto in assenza della restituzione delle somme percepite è da ritenersi tamquam non esset.

La prova dell’avvenuta restituzione del contributo erogato costituisce presupposto per il perfezionamento e l’efficacia della cancellazione del vincolo di destinazione alberghiera e per il conseguente cambio di destinazione d’uso con rilascio dell’autorizzazione a demolire e ricostruire.

È illegittimo il provvedimento del Consiglio comunale che differisca l’obbligo di provvedere su un’istanza di concessione edilizia al momento futuro ed incerto della definizione e approvazione del Pug in itinere.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 3 marzo 2011, n. 376 – Pres. Morea – Est. Pasca – G.C. e

D.L. (avv. Gramatica) c. Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (Avv.

Stato).

Istruzione pubblica – In genere – Consigli di classe – Giudizio di non ammissione

alla classe successiva – Accertamento di disturbi specifici dell’apprendimento –

Irrilevanza.

Deve considerarsi legittima la mancata ammissione di un alunno alla classe successiva determinata da una serie numerosa di insufficienze, anche gravi, nelle varie discipline, a nulla rilevando la circostanza che, solo dopo il giudizio di non ammissione, i genitori abbiano fatto ricorso ad un consulto medico, con conseguente diagnosi di dislessia - DSA (disturbi specifici dell’apprendimento).

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 3 marzo 2011, n. 378 – Pres. Morea – Est. Pasca – P.M. e

altri (avv.ti De Grandis, Marzocco) c. Ministero dell'Istruzione dell'Università e della

Ricerca, USR - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ed altri (Avv. Stato).

Istruzione pubblica – In genere – Alunni disabili – Attribuzione insegnante di

sostegno – Determinazione delle ore di sostegno – Competenza esclusiva della Asl

– Effetti – Discrezionalità dell’Amministrazione scolastica – Non sussiste.

Spetta esclusivamente ed unicamente alla Asl determinare e specificare il contenuto

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della prestazione di sostegno o assistenziale da effettuare a favore del disabile, non sussistendo, in merito, alcuna discrezionalità in capo all’Amministrazione. Quest’ultima è tenuta ad erogare esattamente al disabile il livello di intervento terapeutico e assistenziale indicato dalla Asl, configurandosi come secondario e recessivo ogni altro interesse inerente gli aspetti organizzativi dell’attività scolastica, ivi comprese eventuali esigenze di bilancio.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 3 marzo 2011, n. 383 – Pres. Morea – Est. Pasca – D.F. (avv.

Caggiano) c. Comune di Cerignola (avv. Paradiso).

Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori comunali – In genere – Natura

conformativa e non espropriativa – Conseguenza.

Il vincolo che importa una destinazione, anche specifica, realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, che non comporti necessariamente interventi ad iniziativa esclusiva pubblica e quindi sia attuabile anche dal soggetto privato e senza necessità di previa ablazione del bene, ha natura meramente conformativa, sicché non sussiste la decadenza quinquennale e, conseguentemente, l’obbligo dell’amministrazione di procedere alla riqualificazione dell’area (nel caso di specie il collegio ha dichiarato manifestamente infondato il ricorso con il quale si è impugnato il silenzio serbato dall’amministrazione sulla diffida, notificata dal ricorrente, volta ad ottenere la riqualificazione urbanistica dei suoli di proprietà).

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 3 marzo 2011, n. 385 – Pres. Morea – Est. Pasca – G.C.D. e

altri (avv. Goffredo) c. Agea (Avv. Stato), Regione Puglia (n.c.), Soc. coop. A.d.M.

Arl-Coam (n.c.).

Unione Europea – Politica commerciale comune – Latte (quote latte) – Prelievo

supplementare – Finalità sanzionatoria – Esclusione.

Unione Europea – Politica commerciale comune – Latte (quote latte) – D.l. n. 49

del 2003 – Entrata in vigore in data 31 marzo 2003 – Applicabilità – A decorrere

dalla data del 1 aprile 2003.

Unione Europea – Politica commerciale comune – Latte (quote latte) – D.l. n. 157

del 2004 – Compatibilità con la disciplina comunitaria.

La finalità del prelievo supplementare è quella di conseguire una situazione di equilibrio tra la domanda e l'offerta, al fine di evitare – limitando la produzione – eccedenze strutturali e alterazioni nei rapporti di mercato. Va dunque esclusa qualsivoglia finalità o natura sanzionatoria del prelievo supplementare.

Il d.l. n. 49 del 2003, convertito in l. n. 119 del 2003, ai sensi dell'art. 16 del medesimo

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decreto, è entrato in vigore in data 31 marzo 2003, risultando, quindi, applicabile già dal 1° aprile 2003, dies a quo della campagna lattiero – casearia.

Il d.l. n. 157 del 2004 è perfettamente compatibile e coerente rispetto alla disciplina comunitaria, tenuto conto dell'ambito di discrezionalità riservato agli Stati membri dall'art. 13, comma 1, regolamento CE n. 1788 del 2003, così come integrato dall'art. 16 del successivo regolamento CE n. 595 del 2004.

(Cfr., in senso sostanzialmente conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. III, sentt. n. 386-387-388-389 del 03/03/2011).

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 3 marzo 2011, n. 395 – Pres. Morea – Est. Pasca – R.M. s.r.l.

(avv. De Vitto) c. Regione Puglia (avv. Bucci), Comune di Apricena (n.c.).

Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – Procedimento di modifica –

Variazione della destinazione di area – Valutazione delle N.t.a. – Necessità –

Valutazione della situazione geomorfologica del territorio – Necessità.

È illegittima la delibera di approvazione del piano regolatore generale (c.d. Prg) con cui la Regione assegna ad alcuni terreni una destinazione urbanistica difforme rispetto alle pregresse previsioni nel caso in cui tale modifica non tenga conto, né della particolare conformazione normativa impressa alle singole aree dalle norme tecniche di attuazione (c.d. N.t.a.) annesse ai rispettivi strumenti urbanistici generali, né della situazione geomorfologica del territorio.

(Cfr., in senso sostanzialmente conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. III, sentt. n. 390-391-392-393-394-396-397-398-399 del 03 marzo 2011).

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 marzo 2011, n. 427 – Pres. Morea – Est. Amovilli – C. s.r.l. (avv. Bavaro) c. Comune di Ruvo di Puglia (avv. Testini).

Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori comunali – In genere – Area priva di qualificazione urbanistica – Procedimento di ritipizzazione ex l.r. Puglia n. 20/2001 – Obbligo del Comune di terminare il segmento procedimentale di propria competenza – Sussiste – Istanza di ritipizzazione – Silenzio-rifiuto – Illegittimità.

Laddove la natura complessa dell’attività di formazione dello strumento urbanistico generale richieda il consenso di più Amministrazioni, l’autorità comunale è comunque obbligata a terminare il segmento di propria competenza entro il termine codificato dalla l.r. Puglia n. 20/2001 la quale disciplina il procedimento di formazione del Pug in tutte le sue diverse fasi, dettando precise scansioni temporali, in linea con il generale obbligo di conclusione del procedimento di cui all’art. 2 l. n. 241/90 e s.m.

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E’ pertanto illegittimo il silenzio-rifiuto serbato dall’Amministrazione comunale sulla domanda di ritipizzazione urbanistica concernente un’area ancora priva di qualificazione, onde il potere del G.A. di condannare il Comune a provvedere, mediante deliberazione del Consiglio comunale, alla adozione del Pug, fermo l’obbligo di dar corso alle successive fasi di copianificazione di cui alla medesima legge regionale.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 marzo 2011, n. 428 – Pres. Morea – Est. Amovilli – V.L.M. (avv.ti Giornetti, Di Staso) c. Comune di Zapponeta (n.c.), Capitaneria di porto di Manfredonia (n.c.).

Demanio e beni pubblici – Beni demaniali – Concessioni edilizie – Annullamento in autotutela – Delimitazione delle zone demaniali – Necessità – Mancanza – Illegittimità dell’ordinanza di sgombero.

Il provvedimento di accertamento dei confini delle zone del demanio marittimo, previsto dall'art. 32 cod. nav. e dall'art. 58 del relativo regolamento, costituisce indispensabile presupposto per il legittimo esercizio del potere di autotutela avverso le concessioni edilizie rilasciate sulle zone medesime. Ne consegue che, qualora il relativo procedimento risulti avviato ma non concluso, l’Amministrazione comunale non può legittimamente procedere allo sgombero dell’area, a nulla rilevando i precedenti rilievi celerimetrici effettuati.

Tar Bari, Sez. III, 10 marzo 2011, n. 429 – Pres. Morea – Est. Giansante – F.B. e F.A. (avv.ti Colasuonno, Fuzio) c. Comune di Andria (avv.ti Di Bari, De Candia).

Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Costruzione abusiva: conseguenze – Demolizione – Emesso in pendenza di un sequestro penale sul manufatto – Legittimità.

Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Costruzione abusiva: conseguenze – Demolizione – Descrizione precisa della superficie occupata e dell'area di sedime da confiscare – Necessità – Esclusione.

Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Pertinenza urbanistica (anche per i parcheggi) – Nozione civilistica e urbanistica – Differenze.

Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Costruzione: nozione agli effetti dell'obbligo delle concessioni – Recinzioni.

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L’esistenza del sequestro penale di un fabbricato abusivamente realizzato, non comporta un vincolo ostativo all’adempimento di un ordine di demolizione, per via dell’indisponibilità e/o immodificabilità dei luoghi oggetto del sequestro, potendo il destinatario richiedere al giudice penale il dissequestro dell’immobile al fine di ottemperare alla prescrizione demolitoria. Di conseguenza, il provvedimento con il quale venga disposto il sequestro penale dell’immobile, non influisce sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione.

Nell’ambito di procedimenti sanzionatori in materia edilizia, al fine di giustificare l’ingiunzione di demolizione di un fabbricato è necessaria, ma al contempo sufficiente, l’analitica descrizione delle opere abusivamente realizzate, in modo da consentire al destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente. Esula pertanto dal contenuto tipico del provvedimento la descrizione precisa della superficie occupata e dell’area di sedime che dovrebbe essere confiscata in caso di mancata spontanea esecuzione dell’ingiunzione demolitoria; elementi questi necessariamente afferenti, invece, la successiva ordinanza di gratuita acquisizione al patrimonio comunale.

In materia urbanistica ed edilizia, la nozione di pertinenza ha peculiarità sue proprie, che la differenziano da quella civilistica dal momento che il manufatto deve essere non solo preordinato ad una oggettiva esigenza dell'edificio principale e funzionalmente inserito al suo servizio, ma deve essere anche sfornito di autonomo valore di mercato e dotato comunque di un volume modesto rispetto all'edificio principale, in modo da evitare il c.d. carico, sicché gli interventi che, pur essendo accessori a quello principale, incidono con tutta evidenza sull'assetto edilizio preesistente, determinando un aumento del carico urbanistico, devono ritenersi sottoposti a permesso di costruire.

Non è necessario il permesso di costruire per la realizzazione di modeste recinzioni di fondi rustici senza opere murarie, e cioè per la mera recinzione con reti metalliche sorrette da paletti di ferro o di legno e senza muretto di sostegno, in quanto entro tali limiti la recinzione rientra solo tra le manifestazioni del diritto di proprietà, che comprende lo ius excludendi alios, o comunque la delimitazione delle singole proprietà di ognuno. Occorre invece il permesso di costruire quando la recinzione determina una irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi, com’è nel caso di una recinzione costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 marzo 2011, n. 432 – Pres. Morea – Est. Giansante – V.L. (avv. Lamanna) c. Ministero dell’Interno – Questura di Bari (Avv. Stato).

Armi e materie esplodenti – Licenza di porto d'armi – Rinnovo – Diniego – Fondato su denuncia del privato all'autorità giudiziaria – Illegittimità.

Il pericolo di abuso delle armi, che costituisce giusta e responsabile preoccupazione per le autorità incaricate del rispetto dell’ordine pubblico e delle incolumità delle

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persone, non solo deve essere comprovato ma richiede una adeguata valutazione non di un singolo episodio ma anche della personalità del soggetto sospettato che possa giustificare un giudizio necessariamente prognostico sulla sua sopravvenuta inaffidabilità, atteso che la mera denuncia all’Autorità giudiziaria per il reato di danneggiamento e minacce non è circostanza che da sola possa giustificare la revoca ovvero il diniego del porto d’armi.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 marzo 2011, n. 433 – Pres. Morea – Est. Giansante – E.P. (avv. Paccione) c. Comune di Modugno (n.c.), Cond. Piazza Garibaldi n. 99 (n.c.).

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Permesso di costruire in sanatoria – Diniego fondato sull’assunta proprietà condominiale dell’immobile – Accertamento della proprietà esclusiva del singolo condomino – Illegittimità del diniego.

È illegittimo il diniego di concessione edilizia in sanatoria, opposto dal Comune sull’assunto della proprietà condominiale del lastrico solare su cui sono state realizzate le opere per cui si richiede il condono, allorquando il condomino richiedente dimostri la proprietà esclusiva del lastrico stesso per effetto di atto di compravendita che lo abilita espressamente a realizzare tutto quanto previsto dalle vigenti norme urbanistiche, senza dover chiedere nessuna autorizzazione ai condomini ma solo alle competenti autorità comunali.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 marzo 2011, n. 434 – Pres. Morea – Est. Amovilli – L. s.r.l. (avv.ti Augusto, D’Addabbo) c. Regione Puglia (avv. Toma).

Autotutela – Annullamento d'ufficio – Motivazione – Ponderazione comparativa tra interesse pubblico e privato – Necessità.

Demanio e beni pubblici – Concessioni demaniali marittime – Valutazione comparativa ex art. 37 – Mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda – Illegittimità.

Atto amministrativo – Eccesso di potere – In genere – Per violazione del canone di imparzialità – Partecipazione al procedimento di funzionari legati da rapporti di parentela con uno dei richiedenti – Illegittimità.

L'annullamento di ufficio (di cui all'art. 21 nonies della l. n. 241 del 1990) presuppone una congrua motivazione sull'interesse pubblico attuale e concreto posto a sostegno dell'esercizio discrezionale dei poteri di autotutela, con una adeguata ponderazione comparativa, che tenga anche conto dell'interesse dei destinatari dell'atto al

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mantenimento delle posizioni che su di esso si sono consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'amministrazione.

Nella procedura di rilascio di concessione demaniale marittima per attività turistico-ricreativa, la mancata presentazione nei termini della domanda di partecipazione, come attestato dalla certificazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto, è chiaro sintomo di illegittimità dell’intera procedura comparativa ex art. 37 cod. nav., in danno della par condicio dei partecipanti.

Costituisce violazione di legge, e pertanto motivo di annullamento del provvedimento concessorio ex art. 21 octies l. n. 241 del 1990, la partecipazione al relativo procedimento di funzionari della P.A. che siano legati da rapporti di parentela con uno dei richiedenti, essendo in tal modo disatteso il dovere di astensione discendente dal dettato costituzionale di cui all’art. 97 Cost., che sancisce il principio di imparzialità della pubblica amministrazione.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 marzo 2011, n. 435 – Pres. Morea – Est. Amovilli – L.N. e L.A. (avv. Mastropasqua) c. Comune di Bisceglie (avv. Ventola).

Edilizia ed urbanistica – In genere – Vincolo cimiteriale ex art. 338 T.U. Leggi Sanitarie r.d. n. 1265/1934 – Qualificazione – Carattere assoluto – Esclusione – Motivi.

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Ius aedificandi – Limiti – Vincolo cimiteriale ex art. 338 T.U. Leggi Sanitarie r.d. n. 1265/1934 – Zona di rispetto cimiteriale – Riduzione per ampliamento del sepolcreto – Edifici posti all’interno della zona – Edificio preesistente al vincolo e all’ampliamento cimiteriale – Ampliamento – In misura inferiore al 10 per cento della volumetria complessiva – Permesso di costruire in sanatoria – Diniego – Illegittimità.

Notificazione – Notificazione del provvedimento amministrativo – Ordinanza di demolizione – Efficacia – Opera in comproprietà a più soggetti – Notificazione a tutti i comproprietari – Necessità.

Il vincolo di inedificabilità ex art. 338 T.U. Leggi Sanitarie di cui al r.d. n. 1265/1934, come modificato dall’art. 28 l. n. 166/2002, non ha carattere assoluto. Ciò deriva, per un verso, dalla riconosciuta doppia e distinta possibilità di deroga, da parte del Consiglio comunale, da un lato, di approvare la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato; dall’altro, di ridurre la zona di rispetto cimiteriale autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. Per altro verso, deriva dalla possibilità di interventi di recupero o funzionali all’utilizzo su edifici già esistenti all’interno della zona di rispetto, pur nel limite volumetrico stabilito nel 10%.

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È illegittimo il diniego di condono edilizio su area posta all’interno della zona di rispetto cimiteriale, relativo ad opera di modeste dimensioni e volume comunque inferiore al 10% dell’intero edificio preesistente al vincolo e già esistente alla data di ampliamento del cimitero, allorché il Comune ometta completamente di valutarne la compatibilità con il vincolo cimiteriale, secondo le disposizioni derogatorie di cui al settimo ed ultimo comma dell’art. 338 T.U. Leggi Sanitarie di cui al r.d. n. 1265/1934, come modificato dall’art. 28 l. n. 166/2002.

La notifica/comunicazione costituisce una condizione legale di efficacia dell'ordinanza di demolizione quale atto recettizio impositivo di obblighi ex art. 21 bis, l. n. 241/1990, costituendo il presupposto di operatività dell'atto nei confronti del suo diretto destinatario. Ne consegue che, qualora l’opera interessata dall’atto appartenga a più soggetti, l’ordinanza di demolizione è inefficace se non è stata previamente notificata/comunicata a tutti i comproprietari.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 marzo 2011, n. 436 – Pres. Morea – Est. Amovilli – L.S. s.r.l. (avv.ti E. e I. Follieri) c. Comune di Canosa di Puglia (avv. Colopi), Regione Puglia (n.c.).

Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – Motivazione – Non necessità – Eccezioni.

Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – Discrezionalità – Sussiste – Insindacabilità giurisdizionale delle scelte urbanistiche – Limiti – Arbitrarietà, irrazionalità, irragionevolezza, travisamento dei fatti.

Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – Azzeramento della edificabilità su aree a destinazione industriale o edificabile – Valutazione più approfondita – Necessità – Ratio – Insorgenza di un’aspettativa qualificata.

Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – Discrezionalità – Sussiste – Aspettativa al mantenimento dell’assetto urbanistico – Qualificazione – Aspettativa generica alla non reformatio in peius – Affidamento qualificato e meritevole di tutela – Non sussiste – Onere motivazionale specifico – Sussiste.

L'Amministrazione non è tenuta ad addurre puntuali e specifiche motivazioni per sorreggere le proprie scelte di pianificazione, con la sola eccezione di casi particolari, quali il superamento degli standards minimi, ovvero l'esistenza in capo al privato di aspettative giuridicamente tutelabili, rivenienti ad esempio da giudicati favorevoli o da pregressi accordi stipulati con l'Amministrazione stessa a cui deve aggiungersi l’ipotesi di reiterazione di vincoli a carattere espropriativo scaduti.

Le scelte urbanistiche circa la disciplina del territorio possono formare oggetto di sindacato giurisdizionale nei soli casi di arbitrarietà, irrazionalità o irragionevolezza,

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ovvero di palese travisamento dei fatti, con la conseguenza che, in sede di previsioni di zona del piano regolatore, la valutazione dell’idoneità delle aree a soddisfare, con riferimento alle possibili destinazioni, rientra nei limiti dell’esercizio del potere discrezionale, rispetto al quale, a meno che non siano riscontrabili errori di fatto o abnormi illogicità, non è configurabile neppure il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento basato sulla comparazione con la destinazione impressa agli immobili adiacenti.

In sede di pianificazione urbanistica è necessaria una valutazione approfondita, con corrispondente aspettativa qualificata, anche in ipotesi di sostanziale azzeramento della edificabilità con riferimento ad aree da lungo tempo aventi destinazione industriale o comunque edificabile.

L’aspettativa al mantenimento del precedente assetto urbanistico, al fine di ampliare una propria attività economica, costituisce mera aspettativa del tutto generica alla non reformatio in peius delle destinazioni di zona, cedevole dinanzi alla discrezionalità del potere pubblico di pianificazione urbanistica in assenza di alcun affidamento qualificato e meritevole di tutela in grado di imporre uno specifico onere motivazionale in capo al pianificatore comunale.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 marzo 2011, n. 484 – Pres. Morea – Est. Pasca – L.L. (avv.ti Clemente, Falcone) c. Comune di Peschici (n.c.), I.F.T.M (avv.ti E. e I. Follieri).

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Termine di proposizione del ricorso – Decorrenza – Comunicazione e trasmissione al ricorrente – Rilevanza.

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Concessione in sanatoria – Presupposti del rilascio – Compatibilità urbanistica dell’opera – In particola re – Alle N.t.a. – Necessità – Agli artt. 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001 – Necessità.

La conoscenza dell’atto da parte del procuratore (non munito di procura speciale) non integra prova di piena conoscenza dell’atto per la parte rappresentata ai fini del decorso del termine decadenziale per l’impugnazione. Pertanto, in difetto di prova della piena conoscenza dell’atto impugnato da parte del ricorrente, il dies a quo deve individuarsi nella data in cui l’impugnato provvedimento è stato comunicato e trasmesso al ricorrente.

Ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria è necessario sussista la compatibilità urbanistica dell’opera con riferimento alla normativa vigente al tempo del rilascio del titolo, in particolare, essa deve rientrare nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria previsti dalle N.t.a. annesse al P.d.F. vigente, nonché essere

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supportata dagli adempimenti prescritti per le zone sismiche dagli artt. 93 e 94 d.P.R. 380/2001.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 marzo 2011, n. 485 – Pres. Morea – Est. Pasca – A.E.D. ed altri (avv.ti Marino, A.G. e R.G. Orofino, Franchini) c. Comune di Casamassima (n.c.).

Edilizia ed urbanistica – Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi comunali – Condono edilizio – Procedimento – Obblighi della P.A. – Valutazione della sanabilità degli abusi – Obbligo di valutazione d’ufficio – Non sussiste.

Edilizia ed urbanistica – Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi comunali – Procedimento sanzionatorio – Contraddittorio – Comunicazione avvio procedimento – Non necessità – Ratio – Specificità del procedimento – Equipollenza del provvedimento di sospensione dei lavori.

Edilizia ed urbanistica – Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi comunali – Ordine di demolizione – Presupposti – Precarietà dell’opera – Valutazione della destinazione d’uso transitoria e temporanea – Necessità.

Nel procedimento finalizzato al rilascio del condono edilizio, non sussiste l’obbligo della P.A. di valutazione preventiva d’ufficio della sanabilità degli abusi, essendo all’uopo necessario un’apposita istanza di parte.

Non è applicabile al procedimento sanzionatorio degli abusi edilizi la normativa in tema di contradditorio e partecipazione delineata dalla l. n. 241/1990, ed in particolare l’art. 7 della stessa, considerata da un lato la specificità del procedimento edilizio sanzionatorio, esaustivamente definito in tutte le sue fasi, e dall’altro la riconosciuta equipollenza del provvedimento di sospensione dei lavori rispetto alla comunicazione di cui all’art. 7 della l. n. 241/90.

Nel provvedimento sanzionatorio di demolizione dell’opera edilizia costruita in violazione con le prescrizioni dettate dal T.U. n. 380/2001, la P.A., nella valutazione della precarietà dell’opera, deve tener conto della destinazione d’uso transitoria e circoscritta nel tempo in quanto legata a esigenze temporanee, senza che assuma alcun rilievo il materiale utilizzato.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 marzo 2011, n. 489 – Pres. Morea – Est. Pasca – Parrocchia San Filippo Neri di Barletta (avv. Cito) c. Comune di Barletta (avv. Palmiotti).

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Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Ricorso avverso permesso di costruire – Contestazione del quomodo dello ius aedificandi – Ricevibilità del ricorso – Sussiste.

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Difformità rispetto al progetto approvato – Procedimento sanzionatorio – Specifica relazione e attività istruttoria su ogni singola difformità – Necessità – Effetti – Ordine di demolizione e ripristino stato privo del relativo richiamo – Illegittimità.

Il ricorso non è irricevibile in presenza di permesso di costruire rilasciato ai controinteressati avente oggetto diverso rispetto al manufatto poi effettivamente realizzato ove il petitum e la causa petendi non attengano alla contestazione dell’an dell’esercizio dello ius aedificandi, bensì al quomodo, nonché in considerazione del fatto che solo la compiuta definizione delle volumetrie e delle forometrie connesse all’ultimazione del rustico dell’edificio può consentire l’esatta percezione della lesione del diritto della parte ricorrente.

Il Dirigente dell’Ufficio tecnico, in presenza di difformità rispetto al progetto approvato deve, in relazione ad ognuna di esse e previo supporto di specifica relazione e attività istruttoria, verificare la possibilità o meno di sanzionabilità, anzitutto attraverso la demolizione e la riduzione al pristino stato, misura che costituisce la sanzione principale nel sistema normativo di riferimento. Ne consegue che l’assenza di richiamo ad una qualsivoglia relazione istruttoria, così come l’assenza di specifica motivazione, rendono evidente l’eccesso di potere e la violazione di legge.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 marzo 2011, n. 491 – Pres. Morea – Est. Giansante – G.R. (avv. Albanese) c. Comune di Rugliano (avv. Liberti) ed altro.

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Interesse a ricorrere – In caso di titoli edilizi rilasciati a terzi – Non può fondarsi sulla sola vicinitas rispetto all'avversato intervento edilizio – Prova – Necessità – Richiesta di c.t.u. – Non può supplire le carenze probatorie delle parti.

In tema di presupposti processuali delle domande di annullamento di titoli edilizi rilasciati a terzi e di risarcimento del danno, il criterio della vicinitas, seppur idoneo a supportare la legittimazione al ricorso, non esaurisce certo gli ulteriori profili dell’interesse concreto all’impugnazione, costituito dalla lesione effettiva e documentata delle facoltà dominicali del ricorrente (né a tal fine può supplire la consulenza tecnica d’ufficio richiesta dalla ricorrente stessa, considerato che la c.t.u. non è un mezzo di prova autonomo, ma un mezzo per valutare le prove fornite dalle parti).

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Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 marzo 2011, n. 492 – Pres. Morea – Est. Giansante – F.M. e A.G. (avv. Petrarota) c. Comune di Ruvo di Puglia (avv. Testini).

Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali intercomunali – Formazione e approvazione – Procedimento – Obbligo del Comune di terminare il segmento procedimentale di competenza – Sussiste – Effetti – Silenzio serbato su istanza di ritipizzazione urbanistica – Qualificazione – Silenzio inadempimento – Sussiste.

Laddove la formazione dello strumento urbanistico generale richieda il consenso di più Amministrazioni, l’autorità comunale è comunque obbligata a terminare il segmento di propria competenza. Pertanto, il silenzio serbato sulla domanda di ritipizzazione urbanistica concernente un’area priva di qualificazione costituisce inadempimento, onde il potere del G.A. di condannare il Comune a provvedere mediante deliberazione del Consiglio comunale all’adozione del Pug, fermo l’obbligo di dar corso alle successive fasi di copianificazione. (Fattispecie nella quale l’Ente comunale aveva violato la l.r. Puglia n. 20/2001 la quale disciplina il procedimento di formazione del Pug in tutte le sue diverse fasi, dettando precise scansioni temporali, in linea con il generale obbligo di conclusione del procedimento di cui all’art. 2 l. n. 241/90 e s.m.).

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 marzo 2011, n. 493 – Pres. Morea – Est. Pasca – P.F. s.r.l. (avv. Amenduni) c. Comune di Ruvo di Puglia (avv. Chieffi).

Giurisdizione – Difetto di giurisdizione nei confronti del G.O. – In materia di espropriazione – Recupero delle somme liquidate dall’Amministrazione in favore dei soggetti espropriati.

In tema di recupero, nei confronti dell’assegnatario in proprietà delle aree P.I.P., delle somme liquidate dall’Amministrazione in favore dei soggetti espropriati, la giurisdizione non spetta al Giudice amministrativo ma appartiene al Giudice ordinario. Ed invero, anche ai sensi dell’art. 133 c.p.a., è fatta salva la giurisdizione del Giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 marzo 2011, n. 494 – Pres. Morea – Est. Giansante – S.M. (avv. Binetti) c. Ministero dell'interno (Avv. Stato).

Sicurezza Pubblica – Disposizioni relative all’ordine pubblico e all’incolumità pubblica – Divieto di accesso alle manifestazioni sportive – Fattispecie.

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Sicurezza Pubblica – Disposizioni relative all'ordine pubblico e all'incolumità pubblica in genere – Manifestazioni sportive – Divieto di accesso ex art. 6 della l. n. 401/89 – Qualificazione – Natura cautelare e urgente – Effetti – Comunicazione di avvio del procedimento – Non necessità.

É legittimo, ai sensi dell’art. 1 septies, comma 1 e 2, d.l. n. 28 del 2003, convertito in l. n. 88 del 2003, il provvedimento del Questore che dispone il divieto di accesso alle manifestazioni sportive nei confronti di colui che, correttamente identificato sulla base di documentazione video fotografica, abbia violato il regolamento d’uso dell’impianto sportivo introducendosi indebitamente all’interno di esso, esponendo altresì uno striscione non autorizzato. (Nel caso di specie, tuttavia, i giudici hanno ritenuto sproporzionata la durata quinquennale del suddetto divieto, rilevando che, ai sensi dell’art. 1 septies, comma 2, d.l. n. 28 del 2003, nei casi di violazione dei rispettivi regolamenti d’uso degli impianti sportivi, al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni).

Non è soggetto alla preventiva comunicazione di avvio del procedimento il provvedimento con il quale il Questore vieta l'accesso a manifestazioni sportive, ai sensi dell'art. 6 della l. n. 401/89, atteso il suo carattere cautelare ed urgente, volto a prevenire ulteriori pericoli per l'ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 marzo 2011, n. 495 – Pres. Morea – Est. Giansante – G.P. (avv.ti Ingravalle, Ricchiuti) c. Ministero dell’interno (Avv. Stato).

Sicurezza pubblica – Guardie particolari e istituti di vigilanza e di investigazione privata – Attività di guardia giurata – Revoca della nomina e della licenza di porto d’armi – In presenza di una mera denunzia-querela – Insufficienza.

In materia di revoca del decreto di nomina a guardia giurata e conseguente divieto di detenere armi e munizioni, il requisito della buona condotta non può essere escluso per la presenza di una mera denuncia-querela, priva peraltro di esito in sede penale. Occorre, al contrario, accertare, a mezzo di un’autonoma, specifica e rigorosa istruttoria, la sussistenza di elementi tali che, posti a corredo della denuncia-querela, facciano ritenere certa, o quanto meno probabile, la fondatezza dei fatti in essa riportati.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 marzo 2011, n. 496 – Pres. Morea – Est. Giansante – I.D. (avv. Ciannameo) c. Ministero dell’Interno (Avv. Stato).

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Sicurezza Pubblica – Stranieri (in particolare: extracomunitari) – Permesso di soggiorno – Istanza di rinnovo – Ritardo dipeso da forza maggiore – Diniego – Illegittimo.

In presenza di una domanda di rinnovo presentata dopo la scadenza del termine di legge, l’amministrazione dell'Interno non può limitarsi a registrarne la tardività, dovendo piuttosto valutare se sussistesse una situazione di obbiettiva difficoltà a provvedere nel termine prescritto, e se dunque il ritardo trovasse una valida giustificazione. (Sulla scorta del principio di diritto enunciato, il collegio ha dichiarato nel caso di specie illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno poiché è stato dimostrato, nel corso del giudizio, che il ritardo nella trasmissione dell’istanza di rinnovo fosse giustificato dallo stato di malattia del ricorrente, senza che il competente ufficio lo avesse reso edotto sulla necessità di inviare la documentazione medica in possesso per attestare il proprio impedimento a presentarsi presso lo sportello Ufficio Immigrazione, con conseguente violazione del suo diritto di difesa).

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 marzo 2011, n. 498 – Pres. Morea – Est. Giansante – Cond. B. d. L. (avv. Palieri) c. Regione Puglia (avv. Scattaglia), Comune di Valenzano (n.c.), G.D. (avv. Ventura).

Giurisdizione – Competenza dei giudici speciali – Competenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche – Incidenza diretta del provvedimento sul governo delle acque pubbliche – Rilevanza.

Appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche ex art. 143, comma 1, lett. a), del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, tutti i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi che, sebbene emanati da autorità non specificatamente preposte alla tutela delle acque pubbliche, abbiano sul governo di queste ultime (anche sotterranee) un’incidenza diretta. (Nel caso di specie era stato impugnato il provvedimento con il quale la regione Puglia aveva espresso parere sfavorevole sull’istanza di autorizzazione in sanatoria di un pozzo artesiano).

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 marzo 2011, n. 499 – Pres. Morea – Est. Giansante – E. s.r.l. (avv. Foglia) c. Comune di Manfredonia (avv. Ardò).

Processo amministrativo – Azione avverso il silenzio – Qualificazione di controinteressato.

Nei giudizi di impugnazione del silenzio-inadempimento va qualificato come controinteressato il soggetto che resta direttamente pregiudicato dalla dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere.

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Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 marzo 2011, n. 500 – Pres. Morea – Est. Amovilli – Consorzio “O.d.P.” (avv. Dentamaro) c. Ente Parco Nazionale del Gargano, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato), Associazione Italiana per il W.W.F. (avv. Masucci), Comune di Isole di Tremiti (avv.ti Lagrotta, Loiodice).

Processo amministrativo – Impugnabilità dell'atto – Regolamenti – D.P.R. istitutivi di parchi nazionali – Disapplicazione del G.A. – In caso di lesione di interessi legittimi – Legittimità.

Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Aree protette – Ente parco – Rilascio del nulla-osta previsto dall'art. 13, l. 394/1991 – Silenzio-assenso – Implicita abrogazione ad opera della l. 80/2005 – Insussistenza.

Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Aree protette – Interventi all'interno di un parco – Nulla osta dell'ente parco – Prima dell'adozione del piano del parco – Necessità – Disposizioni di riferimento – Individuazione.

Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Aree protette – Ente parco – Rilascio del nulla-osta previsto dall'art. 13, l. 394/1991 – Motivazione per relationem – In caso di richiamo a pareri contrastanti – Illegittimità.

I d.P.R. istituitivi di parchi nazionali si collocano nella gerarchia delle fonti come normativa di rango secondario che trova il proprio fondamento nella stessa legge quadro 394/91, quali atti formalmente amministrativi ma sostanzialmente normativi; ne consegue oltre alla possibilità per i soggetti aventi legittimazione ed interesse di chiederne l’annullamento al G.A., la stessa possibilità per il giudice anche d’ufficio di disapplicazione, secondo il principio di legalità e di iuria novit curia, in ipotesi di lesione anche di posizioni di interesse legittimo.

La forma del silenzio-assenso per il rilascio del nulla-osta dell'Ente parco prevista dall'art. 13, commi 1 e 2, l. 6 dicembre 1991 n. 394 non è stata implicitamente abrogata a seguito dell'entrata in vigore della l. 14 maggio 2005 n. 80.

In tema di aree protette, l'operatività della previsione dell'art. 13, comma 1, l. 6 dicembre 1991, n. 394, secondo cui «il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente Parco», non è subordinata alla previa approvazione del piano e del regolamento del parco, atteso che in mancanza la valutazione spettante all'Ente Parco deve fare riferimento agli atti istitutivi del parco, alle deliberazioni ed altri provvedimenti emanati dagli organi di gestione dell'ente, alle misure di salvaguardia, ai piani paesistici territoriali o urbanistici, i quali hanno valenza fino al momento della approvazione del piano del parco.

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La motivazione per relationem, in caso di richiamo a pareri di per sé contrastanti, deve ovviamente farsi carico di ripercorrere l’iter logico seguito e di indicare quale opzione ha inteso esercitare l’amministrazione, pena la violazione dello stesso art. 3 l. 241/90, specie a fronte del rilascio di un titolo quale quello ex art. 13 l. 394/91 contraddistinto da valutazioni di tipo discrezionale tecnico.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 marzo 2011, n. 501 – Pres. Morea – Est. Amovilli – E. P. (avv. Candiano) c. Comune di Bari (avv. Farnelli).

Partecipazione al procedimento – Omessa integrazione documentale da parte del privato – Reiezione dell’istanza – Legittimità.

Atto amministrativo – Normativa applicabile – Principio del tempus regit actum – Definizione.

L'omessa risposta da parte del privato alla richiesta di integrazione documentale della Pubblica amministrazione inficia il dovere di collaborazione istruttorio e determina la legittima reiezione dell'istanza.

Il principio del tempus regit actum, secondo cui la legittimità di ogni provvedimento deve essere considerata con riferimento alla normativa vigente al momento della sua emanazione, comporta che nel medesimo procedimento possano convivere più normative, in relazione alle diverse fasi interne subprocedimentali e autonome.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 marzo 2011, n. 503 – Pres. Morea – Est. Amovilli – C.A., M.C. s.r.l. (avv. Ciarcia) c. Comune di Lucera (avv. Panizzolo).

Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Costruzione: nozione agli effetti dell'obbligo delle concessioni – Muro di contenimento e vasca in muratura – Ordine di demolizione – Legittimità.

Un muro di contenimento avente lunghezza di mt. 26,30 e altezza pari a mt. 1, così come una vasca in muratura di mq. 120, non rientrano nel concetto di pertinenza urbanistico-edilizia, bensì sono configurabili come “opere di nuova costruzione” ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 10, comma 1, lett. a) e 3, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 380/2001, in quanto destinate a trasformare durevolmente l’area impegnata. In mancanza di apposito permesso di costruire, pertanto, deve ritenersi legittima la sanzione demolitoria applicata ai sensi dell’art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001.

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Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 marzo 2011, n. 504 – Pres. Morea – Est. Amovilli – D.M.C. (avv. Nasca) c. Comune di Barletta (avv.ti Caruso, Cuocci Martorano).

Edilizia ed urbanistica – Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi comunali – Condono edilizio – Controversie relative al quantum debeatur dell’oblazione, degli oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione – Qualificazione giuridica della situazione giuridica soggettiva – Diritto soggettivo – Impugnazione degli atti “impositivi” emanati – Non necessità.

Edilizia ed urbanistica – Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi comunali – Condono edilizio – Determinazione del quantum debeatur dell’oblazione, degli oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione – Regime applicabile – Normativa vigente al momento in cui l’Amministrazione effettua la quantificazione delle somme dovute – Rilevanza.

Edilizia ed urbanistica – Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi comunali – Condono edilizio – Domanda di rideterminazione dell’oblazione – Effetto – Rinuncia tacita alla prescrizione ex art. 2937.

Tutte le controversie relative all’an e al quantum dell’oblazione e al contributo dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione di opere oggetto di concessione edilizia in sanatoria (eccetto le impugnative degli atti regolamentari con i quali le Regioni e i Consigli comunali stabiliscono i criteri generali per la determinazione del contributo), previsti ai sensi dell’art. 35 della l. 28 febbraio 1985 n. 47, riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, riguardano diritti soggettivi delle parti in relazione ai quali l’Amministrazione è sfornita di potestà autoritativa, dovendo compiere un’attività di mero accertamento in base a parametri normativi prefissati. Ne consegue pertanto il diritto per i soggetti interessati di contestare, mediante azione di accertamento, l’erroneità della qualificazione operata dall’Amministrazione secondo i criteri fissati in via normativa o regolamentare, indipendentemente dalla rituale impugnazione degli atti “impositivi” emanati, i quali si risolvono in definitiva in mere operazioni di calcolo.

Ai fini dell’accertamento del quantum debeatur, previsto nelle ipotesi di richiesta di concessione edilizia in sanatoria di opere abusivamente realizzate, la quantificazione delle somme dovute, tanto a titolo di oneri di urbanizzazione quanto a titolo di costi di costruzione, deve essere effettuata con riguardo non già alla misura in vigore al momento della presentazione domanda, bensì in base alla misura vigente al momento in cui sorge l’obbligazione contributiva, coincidente, cioè, con il momento in cui l’Amministrazione comunale effettua materialmente la quantificazione delle somme dovute al fine di ottenere il rilascio del titolo concessorio del condono edilizio.

Stante una richiesta di concessione edilizia in sanatoria, di opere abusivamente realizzate, la circostanza per cui il richiedente effettui domanda di rideterminazione dell’oblazione dovuta a titolo di condono edilizio, costituisce comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto

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dell’Amministrazione di ottenere il quantum dovuto. In conseguenza sarà inammissibile e infondata una eccezione di prescrizione in tale ipotesi, essendo ragionevole invece, una previsione di rinuncia tacita alla prescrizione prevista a norma del principio giuridico espresso dall’art. 2937 c.c.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 marzo 2011, n. 505 – Pres. Morea – Est. Amovilli – M.G. e M.C.G. (avv. De Marco) c. Comune di Locorotondo (avv. Lorusso), F.A. (n.c.).

Espropriazione – Retrocessione parziale – Vendita all’asta delle aree non espropriate – Natura – Dichiarazione di inservibilità implicita – Conversione dell’interesse legittimo in diritto soggettivo – Giurisdizione del G.O.

L'utilizzo soltanto di una parte dei suoli di cui alla dichiarazione di pubblica utilità derivante da un P.I.P., poi decaduto, determina nei confronti dei proprietari dei suoli rimasti inutilizzati, anche se coincidente con l’intera superficie espropriata in loro danno, una posizione di interesse legittimo alla retrocessione parziale, consistente nell’accertamento dell'inservibilità delle aree espropriate ma non interamente utilizzate, venendo in rilievo la scelta discrezionale dell’Amministrazione al mantenimento della parte residua per ragioni di pubblico interesse. Deve ritenersi, tuttavia, che tale dichiarazione di inservibilità della porzione di bene non utilizzata possa anche essere implicita, oltre che espressa, in base a comportamenti o attività sintomatiche della decisiva decisione di non utilizzare quella parte dei beni per l’opera pubblica, come nelle deliberazioni con cui l’Amministrazione espropriante destini a vendita i fondi per scopi diversi dalle programmate iniziative. Di conseguenza, in tali ipotesi, la posizione sostanziale del proprietario espropriato si converte in diritto soggettivo potestativo alla retrocessione (c.d. iura ad rem) tutelabile innanzi al G.O.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 marzo 2011, n. 506 – Pres. Morea – Est. Amovilli – Coop. Soc. “Q.C.” a r.l. (avv.ti A. e I. Loiodice, Pinto) c. Regione Puglia (n.c.).

Procedimento amministrativo – Conclusione del procedimento – Termine – Assenza – Applicabilità art. 2 l. n. 241/1990 – Sussiste – Ratio.

Sanità pubblica – Ospedali, ambulatori, case di cura, enti sanitari – Strutture di riabilitazione psichiatrica – Istanza di accreditamento ex art. 12, comma 5, l.r. Puglia n. 4/2010 – Natura dell’accreditamento – Mista: tecnica e discrezionale – Effetti – Rito speciale contra silentium – Cognizione in merito alla fondatezza dell’istanza – Esclusione.

In assenza di diverso specifico termine stabilito dalla normativa in materia, ogni Amministrazione deve concludere i procedimenti avviati a seguito di istanza di parte

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entro il termine di trenta giorni fissato in via generale e sussidiaria dal comma secondo del art. 2 della l. n. 241/90, rientrandosi, ai sensi dell’art. 29, comma 2 bis, l. n. 241/90, nei c.d. “livelli essenziali delle prestazioni” che, ex art. 117, comma 2, lett. m), Cost., debbono essere garantiti a livello unitario nell’ordinamento.

Ai sensi dell’art. 12, comma 5, l.r. Puglia n. 4/2010, l'accreditamento della struttura sanitaria concreta, allo stesso tempo, sia un atto di accertamento tecnico-discrezionale per la parte in cui viene verificato il possesso, in capo alla struttura che ne faccia richiesta, dei requisiti ulteriori di qualificazione, sia una valutazione connotata da elementi di discrezionalità amministrativa per la parte in cui viene ponderata la funzionalità della struttura rispetto alle scelte della programmazione sanitaria nazionale. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a. il giudice non può, nell’ambito dello speciale rito contro il silenzio, serbato dall’Amministrazione avverso l’istanza di accreditamento, pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio.

(Cfr., in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. III, sentt. n. 507-508-509-510-511-512-513 del 25 marzo 2011)

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 29 marzo 2011, n. 514 – Pres. Morea – Est. Pasca – D.P.G.A. (avv.ti Daloiso, Gagliardi) c. Comune di Ruvo di Puglia (n.c.).

Espropriazione – Vincolo preordinato all’esproprio – Decadenza – Reiterazione – Verifica delle aree a standards – Necessità.

La previsione legislativa della decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio dopo cinque anni dalla loro apposizione indica che la pubblica utilità di essi può presumersi solo in quell'arco di tempo e non oltre, trascorso il quale l’Amministrazione deve darne dimostrazione. Ne consegue che, in sede di decisione sulla reiterazione dei vincoli, la verifica delle aree a standards non può mai essere omessa, pena l’annullabilità della delibera recante la reiterazione dei vincoli.

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TAR PUGLIA – BARI, MASSIME APRILE 2011

Iª SEZIONE

Tar Puglia Bari, Sez. I, 5 aprile 2011, n. 544 - Pres. Allegretta - Est. Adamo - S.A. (avv. Ladogana) c. Ministero della Difesa, Comando generale dell’Arma dei Carabinieri (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari).

Lavoro alle dipendenze della P.A. - Causa di servizio - Benefici - Presupposti - Tempus.

I benefici previsti dall’art. 117 del R.D. n. 3458/1928 possono essere concessi solo qualora l’infermità dipendente da causa di servizio sia stata contratta in costanza del rapporto di impiego, essendo in proposito assolutamente irrilevante che il relativo accertamento sia intervenuto solo successivamente quando il soggetto già risulta, per congedo o altra ragione, non più in servizio attivo.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 5 aprile 2011, n. 546 - Pres. Allegretta - Est. Adamo - I.P. s.p.a. (avv.ti Balducci e Giorgio) c. F.S.E.S.A. s.r.l. (avv.ti. Schiano e Ancora).

Contratti pubblici - Bandi di gara - Cause di esclusione automatica.

Contratti pubblici - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari - Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento.

La pendenza della procedura di concordato preventivo costituisce ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 163/2006 motivo di esclusione automatica dalla gara d’appalto e quindi anche causa di esclusione in via successiva laddove tale procedura concorsuale venga avviata, come nel caso di specie, in una fase posteriore.

I requisiti generali per un appalto pubblico (identificati dall’art. 75 d.P.R. 554/99, oggi dall’art. 38 d.lg. 12 aprile 2006 n. 163) devono essere posseduti dai concorrenti durante la gara e permanere fino alla stipulazione del contratto; pertanto, va escluso da una gara il raggruppamento temporaneo cui aderiva un’impresa che, nel corso della verifica dei requisiti e al momento dell’offerta, risultava sprovvista di tali requisiti, per aver chiesto l’ammissione a concordato preventivo.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 5 Aprile 2011, n. 547 - Pres. Allegretta - Est. Cocomile - C.O.M. (avv. Alterio) c. Comune di Foggia (avv.ti Dragonetti e Lorusso).

Enti Pubblici - Organi di Governo del Comune e della Provincia - Competenze della Giunta.

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Quando una deliberazione è espressione di un potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo non sussiste incompetenza della Giunta comunale, dal momento che non si verifica un’ingerenza nelle competenze di tipo gestionale proprie degli uffici amministrativi.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 5 aprile 2011, n. 548 - Pres. Allegretta - Est. Picone - M.F.M. (Avv.ti Dragogna e Mazzei) c. Comune di Molfetta; Regione Puglia; Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Bari (Avv. ti Paparella e Prisciantielli).

Espropriazione - Procedimento espropriativo - Partecipazione degli interessati - Comunicazioni - Notificazione - Destinatario - Intestatario catastale.

Espropriazione - Soggetto passivo - art. 3 D.P.R. n. 327/2001 - Successione ereditaria.

Espropriazione - Procedimento espropriativo - Partecipazione degli interessati - Comunicazione di avvio del procedimento - Delibera approvazione progetto dell'opera pubblica o di pubblica utilità.

Espropriazione - Procedimento espropriativo - Termini di conclusione del procedimento - artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 218 del 1978 - Specialità.

In materia di procedimento di esproprio, tutte le comunicazioni ad esso inerenti risultano ritualmente e legittimamente notificate a chi, pur dopo la morte, sia rimasto unico intestatario catastale del bene oggetto della procedura ablativa, non essendo tenuta l’Amministrazione ad alcuna indagine ulteriore finalizzata ad accertare l’identità di coloro che sono effettivamente proprietari dei terreni.

Il principio, pacifico in giurisprudenza, per cui il soggetto passivo della procedura espropriativa è sempre, anche in caso di successione ereditaria, l'intestatario catastale del bene, trova conferma legislativa nell’art. 3 del D.P.R. n. 327 del 2001 e si giustifica con la necessità, che mal si concilia con le indagini sulla proprietà effettiva, di provvedere celermente all’approvazione del progetto ed all’acquisizione dell’area.

L’anteriorità cronologica della comunicazione di avvio del procedimento rispetto alla delibera di approvazione del progetto con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, lungi dal comportare un vizio della procedura espropriativa, è funzionale alla realizzazione dell’obbligo della p.a. di consentirvi la partecipazione degli interessati, mediante osservazioni o ulteriori apporti collaborativi, prima della formale apposizione del vincolo sul bene.

Gli artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 218 del 1978 (Testo unico delle leggi sul Mezzogiorno), i quali prevedono che la dichiarazione di pubblica utilità, avente efficacia decennale,

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consegua ex lege all’approvazione dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale (disponendo, altresì, l’ assoggettamento automatico al vincolo espropriativo delle aree di proprietà privata incluse nel piano) rivestono carattere di specialità e prevalgono sulla disciplina comune (di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 327 del 2001) dei termini massimi per la conclusione del procedimento di esproprio.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 5 aprile 2011, n. 549 - Pres. Allegretta - Est. Picone - M. S.r.l.

(avv.ti Mescia) c. Provincia di Foggia.

Silenzio - Silenzio inadempimento - Valutazione di impatto ambientale - Obbligo

di provvedere.

L’obbligo, per l’Amministrazione preposta, di pronunciarsi, entro i termini perentori stabiliti dall’art. 26 del d.lgs. n. 152/2006, sulle istanze di compatibilità ambientale costituisce principio fondamentale della materia non derogabile dalle Regioni e dagli enti delegati.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 15 Aprile 2011, n. 605 - Pres. Allegretta - Est. Cocomile - A.C.-C.D.C.C.P (avv.ti Giacomelli e Calè) c. A.T.O. Puglia, Provincia di Bari, Regione Puglia (n.c.).

Accesso - Accesso Ambientale - Posizione soggettiva legittimante l’accesso - Presupposti.

Il diritto di accesso è garantito a tutti i soggetti “interessati”, intendendosi per tali i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso. Diversamente accade in materia ambientale laddove, ai sensi dell’art.3, co. 1, d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195 (attuazione della direttiva 2003/4/CE), l’autorità pubblica rende disponibile l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 21 aprile 2011, n. 632- Pres. Allegretta - Est. Picone - E. s.p.a.(avv. Notarnicola) c. F.A.L. s.r.l. (avv. Didonna).

Contratti pubblici - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari - Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento - Onere della prova - Ricorso giurisdizionale.

In tema di gara d'appalto, secondo l'ordinaria ripartizione dell'onere della prova, è il

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ricorrente a dover provare il difetto dei requisiti di ammissione in capo ai partecipanti alla procedura, non è, dunque, possibile sopperire alla mancata prova con un'ordinanza istruttoria del Tribunale che comporterebbe una inammissibile surrogazione giudiziale nei confronti dell’Amministrazione titolare del procedimento.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 22 Aprile 2011, n. 640 - Pres. Allegretta - Est. Picone - B. s.p.a. (avv. Violi) c. Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Bari, (avv.ti Binetti e Paparella).

Accesso - Accesso endoprocedimentale - Casi di esclusione del diritto di accesso - Presupposti.

L’accesso non può riguardare documenti allo stato non esistenti; allo stesso modo non può riguardare documenti da formare per dare risposta alla richiesta ostensiva. Oggetto dell’accesso sono, infatti, i documenti amministrativi e non le generiche informazioni sull’attività dell’Amministrazione.

Tar Puglia, Bari, Sez. I 26 aprile 2011, n. 642- Pres. Allegretta - Est. Adamo - S.F. (avv. Zagaria,) c. Comune di Andria (avv.ti. De Candia e Di Bari).

Processo amministrativo - Ricorso giurisdizionale - In materia elettorale - Corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

E' inammissibile l'istanza del controinteressato volta a conseguire la correzione del risultato elettorale oltre i limiti evidenziati nella domanda del ricorrente, ove tale pretesa non sia avanzata nelle rituali forme e nei tempi previsti per il ricorso incidentale, non potendosi ipotizzare un potere correttivo, ex officio, che, se esercitato, vizierebbe la sentenza per ultrapetizione e non potendosi trasformare il giudizio elettorale in un successivo, generalizzato riconteggio dei voti. Anche nel giudizio elettorale, infatti, vige il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

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IIª SEZIONE

Tar Bari, Sez. II, 4 aprile 2011, n.533 - Pres. Urbano - Est. Serlenga - M.S., (avv. Stano) c. Comune di Conversano (n. c.).

Espropriazione - Vincolo preordinato all’esproprio - Decadenza - Disciplina.

La caducazione di un vincolo di piano preordinato all’esproprio, a seguito del decorso del termine decadenziale, determina l’assoggettamento del suolo interessato, in via provvisoria, alla disciplina di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 380/01, fino al riesercizio dei poteri pianificatori da parte degli enti preposti e conseguente previsione di una nuova disciplina dell’area, solo eventualmente reiterativa dei vincoli decaduti, previa approfondita istruttoria, soddisfacente motivazione in ordine al pubblico interesse e previsione di apposito indennizzo.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 4 aprile 2011, n.535 - Pres. Urbano - Est. Serlenga - G.P. (avv. Deramo e Savino) c. Comune di Gioia del Colle c. L.M. (avv. Fioretti)

Edilizia - Accertamento di conformità - Art. 26 D.P.R. 495/92 - Distanze minime e protezione del nastro stradale.

Non si applicano le deroghe disposte dai commi quinto e nono dell’art. 26 D.P.R. 495/92 alle opere costruite fuori dal centro abitato ma in zona non edificabile ed in presenza di una nuova opera insuscettibile di essere qualificata come “ricostruzione”, stante il principio consolidato secondo cui la ricostruzione non fedele del manufatto debba attenersi alla normativa vigente per le nuove costruzioni.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 4 aprile 2011, n. 536 - Pres. Urbano - Est. Serlenga - C.L. (avv.ti Basso e Nigro Imperiale) c. Poste Italiane S.p.A. (avv.ti Ciriello e Dentamaro).

Lavoro alle dipendenze della P.A. - Parere CMO - Provvedimento Amministrativo - Difetto di motivazione - Non sussiste.

Il giudizio medico-legale, reso dalla Commissione medico-ospedaliera (Cmo) nel corso del procedimento preordinato all'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta o della lesione subita da un pubblico dipendente, si basa su nozioni scientifiche e su dati dell'esperienza propri della disciplina applicata che, per il loro carattere squisitamente tecnico, non hanno bisogno di essere dimostrati; da ciò ne discende che l'Amministrazione può limitarsi semplicemente a richiamare le risultanze contenute nel predetto parere senza dovere esplicare le ragioni per cui non ha inteso discostarsene, atteso che tale provvedimento per

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relationem difetterebbe di motivazione qualora ci fossero elementi di abnormità / erroneità del correlato parere.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 4 aprile 2011 n. 539 - Pres. Urbano - Est. Mangialardi - S.S. (avv. Sgaramella) c. Comune di Andria (avv.ti De Candia e Di Bari).

Edilizia ed urbanistica - Pertinenze.

Ediliza ed urbanistica - Poteri sanzionatori - Rapporti con l’istanza di sanatoria.

Gli interventi edilizi che comportano un aumento di vani abitabili determinano un maggior carico urbanistico e pertanto abbisognano di un previo permesso di costruire, non potendosi parlare di semplice pertinenze perché l’opera realizzata ha autonoma destinazione ed autonomo valore di mercato.

La sanabilità di un’opera abusiva non vincola il Comune nella sua attività sanzionatoria, non rilevando che un’istanza di parte in tal senso sia mai stata avanzata.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 4 aprile 2011, n. 540 - Pres. Urbano - Est. Serlenga - M.N. (avv. Panizzolo) c. Comune di Gioia del Colle (avv. Matarrese), Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Autotutela - Revoca - Tutela del privato - Partecipazione - Affidamento.

È annullabile l’atto di revoca di un provvedimento che incida su posizioni giuridiche consolidatesi in un apprezzabile periodo di tempo, ove non sia preceduto né da adeguata comunicazione al privato interessato dell’avvio del procedimento di riesame, da parte dell’Amministrazione procedente (artt. 7 e ss. l. 241/90), né da idonea istruttoria.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 4 aprile 2011, n.541 - Pres. Urbano - Est. Mangialardi - P.D. (avv. Ordine) c. Comune di Cerignola.

Processo amministrativo - Tutela cautelare - Domanda cautelare - Finalità.

Edilizia e Urbanistica - Piano Regolatore Generale - Variante - Consiglio Comunale - Cessazione del mandato - Poteri.

La sospensiva, proprio, per il suo carattere interinale e provvisorio deve realizzare più che una funzione anticipatoria della decisione, una finalità assicuratoria degli

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effetti di essa determinando una situazione (operativa per tutto il corso del giudizio) che consenta al privato in caso di accoglimento del ricorso di fruire dell’utilità della pronuncia giurisdizionale.

Ai sensi dell’art. 38 comma 5 del d.lgs. 267/2000, i Consigli Comunali durano in carica sino all’elezione dei nuovi limitandosi, dopo la pubblicazione dei decreti di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili, tra i quali non rientrano le delibere di adozione di variante ad un PRG.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 4 aprile 2011, n. 543 - Pres. Urbano - Est. Mangialardi - V.C. (avv. Ingravalle) c. Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, L.M.

Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Prova d’esame - Prova scritta - Cancellatura - Segno di riconoscimento - Insussistenza.

La cancellatura, in uno con la correzione, non rappresenta di per sé circostanza idonea a sostanziare un provvedimento espulsivo, potendo pur essere un mezzo usato dall’autore dell’elaborato finalizzato alla mera organizzazione del suo espresso pensiero in maniera più ordinata e coerente. Infatti, si ravvisa la buona fede del candidato il quale nella operata cancellatura di quanto riportato sui fogli forniti per lo svolgimento delle prove, e riguardante le due tracce che non erano state sorteggiate, viene a rappresentare, più che l’intento fraudolento di farsi identificare, una indicazione alla Commissione di non valutare le tracce che erroneamente erano state svolte.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 12 aprile 2011, n. 561 - Pres. Urbano - Est. Ravasio - N.B. (avv. Caputi Jambrenghi) c. Università degli Studi di Bari (avv.ti Antuofermo, Prudente, Saracino).

Istruzione Pubblica - Professori e ricercatori di Università - Trattenimento in servizio del personale dipendente - Finanziatore privato.

Istruzione Pubblica - Professori e ricercatori di Università - Trattenimento in servizio del dipendente che ne fa richiesta - Atto non dovuto per la p.a.

Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 1 del d.l. n. 180/08, convertito nella l. n. 1/09, gli atenei le cui spese fisse superino il 90% delle risorse del Fondo di Finanziamento Ordinario non possono procedere all’indizione di nuove procedure concorsuali e di valutazione comparativa, né possono procedere a qualsivoglia nuova assunzione. Siffatto divieto non soffre eccezioni laddove gli oneri derivanti da una nuova assunzione o da un trattenimento in servizio siano interamente finanziati da privati, e per tale ragione, non gravino sul bilancio dell’ateneo, allorquando il

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finanziamento non si appalesi destinato a sostenere un determinato progetto di ricerca, ma a consentire semplicemente la permanenza in servizio del dipendente.

L’istituto del trattenimento in servizio oltre l’età di collocamento a riposo non può essere qualificato come un diritto del dipendente, costituendo esso l’eccezione, e non la regola. Sicché, il legislatore ha limitato la possibilità di ricorso a tale istituto introducendo, all’art. 72 del d.l. n. 112/08, il principio secondo il quale i trattenimenti in servizio debbono essere compatibili con le esigenze organizzative e funzionali dell’università, attribuendo così a quest’ultime un margine di discrezionalità nella valutazione delle relative domande.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 12 aprile 2011, n. 562 - Pres. Mangialardi - Est. Mangialardi - Telecom Italia S.p.A. (avv.ti Rallo e Riccardi) c. Comune di Andria (avv.ti Di Bari e Matera), Settore Finanziario del Comune di Andria e nei confronti di S.B.B. S.r.l. (avv. Caputi Jambrenghi).

Contratti pubblici - Affidamento a società private - Impugnazione della determinazione di affidamento - Decorrenza del dies a quo.

Contratti pubblici - Affidamento a società private - Violazione dell’esperimento di gara pubblica - Risarcimento del danno - Sussistenza.

Contratti pubblici - Affidamento a società private - Cambio dell’affidamento - Comunicazione al fornitore con rapporto in esecuzione - Obbligatorietà.

Il dies a quo per l’impugnazione di una determinazione dirigenziale, con la quale la pubblica amministrazione affida la gestione di servizi pubblici a società private, decorre dalla data della pubblicazione della determinazione medesima all’albo pretorio per i terzi, ma non per i soggetti giuridici che siano direttamente ed immediatamente incisi dagli effetti dello stesso, cui pertanto il provvedimento in questione va comunicato e/o notificato, da tale momento sostanziandosi il dies a quo dei termini decadenziali.

L’affidamento a società private di un servizio da parte della pubblica amministrazione impone il previo esperimento di una gara pubblica (come previsto da normativa nazionale e comunitaria) e confronto concorrenziale tra i possibili fornitori del servizio.

L’amministrazione comunale che non rispetta nel “nuovo” affidamento del servizio la normativa vuoi nazionale vuoi comunitaria di settore è tenuta al risarcimento del danno cagionato al fornitore con rapporto in esecuzione.

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È pacifico che il fornitore con rapporto in esecuzione ha titolo ex art. 3.7 ed 8 della legge 241/90 ad essere avvisato dalle nuove intenzioni comunali intese al cambio dell’affidamento.

Tar Puglia, Bari, sez. II, 12 aprile 2011, n.564 - Pres. Urbano - Est. Serlenga - C.G. e D.B. (avv.ti Consiglio e Pappalepore) c. Comune di Foggia (avv. De Vito)

Processo Amministrativo - Ricorso giurisdizionale - Notifica del ricorso - Inammisibilità.

Edilizia e Urbanistica - Accertamento di conformità - Opere edilizie accessorie - Computo delle altezze.

Non può rilevarsi l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica del gravame alla Regione, in quanto la Regione non ha interesse ad intervenire nel giudizio che abbia ad oggetto un P.R.G. privo di efficacia al momento della proposizione del ricorso.

Il piano attico, ex art.58 del Regolamento Edilizio “Rutelli”, può essere edificato oltre la massima altezza se arretrato entro l’inclinata relativa alla parte di città in cui l’edificio sorge. Tale disposizione non si applica alle opere edilizie completamente prive di propria autonomia funzionale, anche potenziale, destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale per esigenze tecnico funzionali della costruzione stessa. In questa definizione rientra il vano scala, che per giurisprudenza costante, è escluso dalla nozione di volume tecnico, non computabile nè per il calcolo della volumetria massima consentita né per quello dell’altezza massima del fabbricato. Per tanto la parte terminale del vano scala può sporgere rispetto l’altezza massima non potendosi applicare la prescrizione sull’arretramento degli attici, anche ove quest’ultimo non fosse stato previsto dal progetto.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 12 aprile 2011, n. 565 - Pres. Urbano - Est. Serlenga - F.S. di C.S (avv. Didonna) c. Azienda Sanitaria Locale Asl/Ba (avv.ti Digirolamo, Trotta)

Farmacie - Revisione della Pianta Organica - Sedi farmaceutiche - circoscrizioni territoriali.

Il procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie esistenti in un Comune dovrebbe fondarsi su specifici e indefettibili presupposti oggettivi quali il “mutamento sostanziale della popolazione” in senso demografico ed il “mutamento nella distribuzione della popolazione” in senso topografico.

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Tar Puglia, Bari, Sez. II, 12 aprile 2011, n. 568 - Pres. Est. Mangialardi - P.C di F.P. (avv. Albanese) c. Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato - Ufficio Regionale per la Puglia (Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari) e Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato - Roma.

Silenzio - Silenzio rigetto - Limiti.

Non è raffigurabile alcun silenzio rifiuto della P.A. sull’istanza del ricorrente di apertura di rivendita speciale, qualora la p.a. abbia chiesto espressamente ed in sede istruttoria, ulteriore documentazione con l’espressa avvertimento che il mancato riscontro a riguardo dell’interessato avrebbe comportato l’archiviazione della pratica, senza ulteriore avviso.

Tar Puglia, Bari, Sez.II., 12 aprile 2011, n. 574 - Pres. Mangialardi, Est. Serlenga - M.H., (avv. Nardella ), c. Ministero dell'Interno e Questura di Bari (Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari).

Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare extracomunitari) - Permesso di soggiorno - Diniego - Illegittimità.

E' illegittimo il provvedimento con cui la Questura nega il rilascio del permesso di soggiorno, in forza di una erronea interpretazione logico-sistematica delle disposizioni vigenti in materia di immigrazione non potendosi ricondurre il reato ex art. 14, comma 5 ter, prima parte, del d.lgs 286/98 alle statuizioni degli artt. 380-381 c.p.p., vieppiù, tali ultime norme, contemplano un elenco dettagliato di reati che, non rientranti nel suddetto art.14, risultano essere insuscettibili di estensione analogica in malam partem ai sensi dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 aprile 2011, n. 608 - Pres. Mangialardi - Est. Serlenga - R.D.V, (avv. Di Ciommo) c. Comune di Foggia.

Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (ottemperanza) - Titolo per l’esercizio del giudizio di ottemperanza - Decreto ingiuntivo.

Affinchè sussistano i presupposti dell’azione esecutiva, il ricorso in ottemperanza deve essere preceduto da un atto di messa in mora, deve essere altresì decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo divenuto titolo esecutivo per mancata opposizione.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 aprile 2011, n. 612 - Pres. Mangialardi - Est. Serlenga - G.S, (avv. Petrarota) c. Azienda sanitaria locale Bari (avv. Trotta).

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Giurisdizione - Giudice ordinario - Giurisdizione del GO per la tutela dei diritti soggettivi avverso la P. A.

L’istanza di attivazione della procedura di stabilizzazione nelle mansioni di cui all’art.2 della l. r. P. n. 4/2010 non è basata sul corretto svolgimento di una procedura concorsuale bensì sulla corretta applicazione di una specifica norma di legge. Le controversie a tale procedura hanno quindi ad oggetto diritti soggettivi e la cognizione spetta, quindi, al GO, ai sensi dell’art.63 del d.lgs n. 165 del 2001.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 aprile 2011, n.613 - Pres. Mangialardi - Est. Serlenga - S.P. e S.S. (avv. De Napoli) c. Ministero dell’Interno e Questura di Bari (Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari).

Sicurezza Pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) - Regolarizzazione - Art. 14, comma 5 ter, decreto legislativo 25 Luglio 1998, n. 286.

L’aver subito una condanna per il reato di cui all’art.14, comma 5 ter, prima parte, del d.lgs. n.286/98 non osta alla regolarizzazione del lavoratore extracomunitario, tale reato non essendo richiamato, neanche per relationem, dall’art. 1 ter, comma 13, lett. c) del D.L. n.78/2009, oltre che per ragioni logico sistematiche e per il mutato contesto interpretativo intervenuto sulla fattispecie de qua.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 aprile 2011, n. 616 - Pres. Urbano - Est. Serlenga - L.S. (avv. Racanelli) c. Regione Puglia (avv. Gaetano).

Giurisdizione - In materia di Pubblico Impiego - Collocamento a riposo di un dipendente della PA.

Il provvedimento di collocamento a riposo va impugnato dinanzi al GO, atteso che l’art. 63 del d. lgs. n. 165/2001 rimette a tale autorità tutte le controversie relative al rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche quelle nelle quali si discuta della legittimità di atti amministrativi presupposti precisando che, in tal caso, il giudice ordinario possa disapplicarli, ove li ritenga illegittimi.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 19 aprile 2011, n. 621 - Pres. Urbano - Est. Mangialardi - L.G.P. O., (avv. Floro) c. Ministero della difesa (Avvocatura di Stato), Inpdap (avv.ti Bove, Mattia).

Corte dei conti - Giudizio in materia di pensioni.

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Ai sensi degli artt. 13 e 62 del R.D. 1214/1934, la giurisdizione della Corte dei conti in tema di pensioni ha carattere esclusivo essendo affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia; pertanto in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca l’elemento identificativo del petitum sostanziale, come quelle riguardanti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 19 aprile 2011, n.624 - Pres. Urbano - Est. Mangialardi - Tenuta del Gargano S.r.l. (avv. ti E. Follieri e I. Follieri) c. Provincia di Foggia.

Silenzio - Silenzio inadempimento - Obbligo di provvedere della Pubblica Amministrazione - Art. 6 l. r. P. 12 aprile 2001.

È illegittimo il silenzio serbato dalla Provincia in merito alla richiesta di avviare le procedura di VIA (valutazione impatto ambientale), essendo essa l’unico ente competente ad attivarla a seguito delle modifiche apportate dalla l. r. P. n. 17/07 alla precedente legge regionale sempre della Puglia n. 11/01.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 21 aprile 2011, n. 633 - Pres. Urbano - Est. Serlenga - L.G.P. e L. I. (avv.ti E. Follieri e I. Follieri) c. Comune di San Giovani Rotondo (avv. Lofoco).

Principi dell’azione amministrativa - Onere di collaborazione dei privati - Art. 10 l. 27 gennaio 1977, n. 10.

Motivazione del provvedimento - Esclusione del dovere di motivazione.

L’interpretazione per cui il riferimento dell’art. 10 della legge 10/77 sarebbe ai costi concreti e determinati caso per caso sulla scorta di specifica documentazione, necessita che i soggetti privati coinvolti nel procedimento assolvano l’onere di cooperazione in relazione alla esibizione della documentazione richiesta, posto che le regole che presiedono allo svolgimento del procedimento amministrativo, codificate dalla legge n. 241/90, costituiscono regole cogenti anche per i soggetti privati e non solo per l’Amministrazione, tenuti ad un onere di cooperazione nell’ottica della realizzazione dei principi di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa.

E’ principio generale che l’attività amministrativa consistente in una mera operazione materiale di calcolo non richiede una specifica motivazione.

Tar Puglia, Bari, Sez.II, aprile 2011 n. 635 - Pres. Urbano, Est. Serlenga - G.M. e G.C., (avv. Chiarelli ) c. Comune di Polignano a mare (avv. Flace).

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Edilizia e Urbanistica - Permesso di costruire - Fabbricato residenziale - Piano particolareggiato - Limiti.

Legittimo risulta essere il diniego di permesso di costruire emesso dal Comune, relativo alla realizzazione di un fabbricato residenziale in zona identificata dallo strumento urbanistico vigente, allorquando, tale diniego sia dovuto, in via principale ad un' interferenza del progetto con un piano particolareggiato realizzato solo parzialmente e decaduto per decorrenza dei termini, nonchè per esistenza di un vincolo idrogeologico ovvero, per inosservanza delle condizioni tecnico-giuridiche, accertate dal consulente in sede di verificazione dello stato di edificazione, in particolare nell’accertamento di eventuali incompatibilità dello stesso con le strutture urbanistiche primarie e secondarie esistenti.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 26 aprile 2011 n. 645 - Pres. Pasca - Est. Cocomile - S.M. (avv. Defazio) c. Commissione Elettorale Circondariale Comune di Barletta, U.T.G - Prefettura di Bari.

Motivazione del provvedimento - Per relationem - Ricusazione della candidatura a consigliere comunale.

È legittimo l’atto con cui la Commissione Elettorale Comunale decide di ricusare la candidatura di una cittadino comunitario, qualora la motivazione addotta per la ricusazione consenta di comprendere quale sia la documentazione ritenuta non conforme alla normativa vigente di cui all’art. 5 d.lgs. 197/1996.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 27 aprile 2011, n. 646 - Pres. Pasca - Est. Cocomile - P. D. S. (avv.ti Di Modugno, Torre) c. Sottocommissione Elett. Circ. Città di Barletta, U.T.G. - Prefettura di Bari, P.F., U.S., P.D.

Autotutela - Elezioni amministrative - Provvedimento di ricusazione.

E' qualificabile come atto in autotutela il ritiro del provvedimento di ricusazione del contrassegno di un partito politico, attesa la piena ammissibilità dell'autotutela in subiecta materia, l’ampia motivazione deducibile anche per relationem attraverso il richiamo ai verbali della Sottocommissione elettorale ed essendo l’interesse pubblico all’autoannullamento in re ipsa con l’esigenza di non ingenerare confusione nell’elettorato.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 28 aprile 2011, n.647 - Pres. Urbano - Est. Ravasio - Z.F. e L.A. (avv. Deramo) c. Comune di Sammichele di Bari.

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Edilizia ed Urbanistica - Costruzione abusiva - Sanatoria di conformità - Presupposti.

Edilizia ed Urbanistica - Costruzione abusiva - Demolizione - Ambito di applicazione - Finalità.

L'art. 13 della l. 47/85 deve essere interpretato nel senso che ai fini dell'accoglimento della sanatoria c.d. di conformità di opere edilizie abusive è sufficiente che esse risultino conformi alla normativa urbanistica ed edilizia vigente al momento in cui il Comune si pronuncia sulla istanza di sanatoria, non dovendosi richiedere, invece, la conformità rispetto alle norme vigenti al momento della realizzazione delle stesse.

Non va applicata la sanzione della demolizione, laddove un'opera edilizia inizialmente abusiva diventi poi lecita in ragione della sopravvenuta approvazione di differenti norme urbanistiche ed edilizie; in tal caso, infatti, la sanzione della demolizione, ove applicata, non assolverebbe più al compito di ripristinare le condizioni necessarie per il corretto sviluppo urbanistico ed edilizio della città, ma assumerebbe un connotato meramente punitivo, che in realtà non le è proprio e che si deve ritenere assorbito dalla sanzione pecuniaria che l'interessato deve corrispondere prima di ottenere il rilascio della sanatoria.

Tar Puglia, Bari. Sez.II, 28 aprile 2011, n.648 - Pres. Urbano - Est.Ravasio - G.L. (avv. Cerisano) c. C.P.L.S.I.E.S. R.I F. (avv.ti Arena e D’Innella).

Giurisdizione - In materia di espropriazione - Criteri di riparto - Presupposti.

Processo Amministrativo - Azione di accertamento - Ammissibilità - Limiti.

In caso di utilizzazione solo parziale del bene espropriato, la Pubblica Amministrazione deve comunque decidere, con provvedimento di natura discrezionale, se e come utilizzare i relitti, ed un diritto soggettivo alla restituzione di questi ultimi sorge solo dopo che l'Amministrazione li abbia dichiarati inservibili: correlativamente, solo in tale ipotesi la relativa controversia, avendo ad oggetto una posizione di diritto soggettivo, è devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

Viceversa, prima che l’Amministrazione si pronunci in tal senso, la situazione soggettiva vantata dal privato che aspiri alla restituzione di relitti rimasti inutilizzati ha la consistenza di interesse legittimo, dipendendo la soddisfazione di tale aspirazione dall'esercizio di un potere discrezionale.

Anche a seguito della entrata in vigore del nuovo c.p.a., non è ammissibile avanti al Giudice Amministrativo l'azione di mero accertamento a mezzo della quale si tenda ad accertare la sussistenza delle condizioni che consentono di riconoscere al privato il bene della vita cui aspira.

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Tar Puglia, Bari, Sez. II, 28 aprile 2011, n. 653 - Pres. Urbano - Est. Ravasio - C.P., C.N., M.R., A.M.C., M.G. (avv. Schirone) c. Università degli Studi di Foggia (Avvocatura Distr.le dello Stato di Bari).

Istruzione pubblica - Professori ed assistenti di Università - Ordinari ed associati - Silenzio rifiuto - Giurisdizione amministrativa.

Istruzione pubblica - Professori ed assistenti di Università - Assunzioni - Limiti di spesa - Eccezioni.

Sebbene il rapporto di lavoro dei professori universitari non sia stato privatizzato, e pertanto afferisca a materia sulla quale il Giudice amministrativo continua ad esercitare giurisdizione esclusiva, deve essere dichiarata l’inammissibilità della domanda avente ad oggetto il silenzio-rifiuto mantenuto dall’Università sull’assunzione dei vincitori di concorso pubblico per la copertura di posti di professore ordinario e associato, in quanto il silenzio-rifiuto può formarsi esclusivamente in ordine ad un’inerzia dell’Amministrazione su una domanda del privato intesa ad ottenere l’adozione di un provvedimento discrezionale e, quindi, necessariamente incidente su posizioni di interesse legittimo, e non già nell’ipotesi in cui venga chiesto il soddisfacimento di posizioni aventi natura sostanziale di diritti soggettivi.

I limiti di spesa introdotti dall’art. 1, comma 3, D. L. n. 180/08 sono riferibili a tutte le tipologie di assunzione, non solo a quelle determinate dalla necessità di coprire vacanze conseguenti a cessazioni dal servizio, (c.d. turn-over), ma anche a quelle destinate a coprire posti di nuova istituzione (c.d. fuori turn-over). Il legislatore, stante la rigidità che caratterizza il succitato articolo, ha, pertanto, imposto una regola che non tollera eccezioni, fatte salve due sole tipologie di assunzioni: quelle dei ricercatori di cui alla L. 296/06, comma 648, che sono coperte con fondi ministeriali, e quelle delle persone appartenenti alle categorie protette, che sono in numero predeterminato e che l’Ateneo non può sopprimere, essendo sempre finanziate dal turn-over dei lavoratori appartenenti alla medesima categoria.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 28 aprile 2011, n.654 - Pres. Urbano - Est. Ravasio - Comune di Barletta (avv. Palmiotti ) c. Regione Puglia (avv. Carletti).

Ricorsi amministrativi - Ricorso gerarchico - Silenzio e significato del silenzio.

Il silenzio sul ricorso gerarchico non dà luogo ad un provvedimento tacito di rigetto, bensì, semplicemente, ad una ipotesi di inerzia dell’Amministrazione: in detto contesto l’interessato ha la possibilità di scegliere se gravare immediatamente l’originario provvedimento negativo, se attendere la decisione sul ricorso gerarchico gravando poi

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questa ultima ove sfavorevole, se attivarsi in sede giurisdizionale e gerarchica, determinando la decisione sul ricorso gerarchico l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, del ricorso giurisdizionale, o, se infine, attivare la procedura codificata del silenzio, onde ottenere un provvedimento espresso in risposta al ricorso gerarchico.

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IIIª SEZIONE

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 13 aprile 2011, n. 578 – Pres. Morea – Est. Amovilli – A.V. (avv. Bagnoli) c. Regione Puglia (avv. Gentile) ed altri.

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Interesse a ricorrere – Sussistenza – In materia di pianificazione del servizio farmaceutico – Fattispecie.

Farmacie – In genere – Decentramento – Criterio demografico o criterio basato sullo spostamento della popolazione da una zona all'altra del territorio comunale.

Farmacie – In genere – Pianificazione territoriale del servizio farmaceutico – Limiti.

Se è vero che gli atti di pianificazione del servizio farmaceutico sono diretti alla tutela dell'interesse pubblico ad una corretta distribuzione territoriale a salvaguardia delle esigenze della popolazione residente, è innegabile che tale interesse deve essere altresì contemperato con quello privato dei titolari degli esercizi farmaceutici confinanti a non vedere pregiudicate le proprie aspettative di mercato, il che denota la titolarità di una posizione differenziata e qualificata nei confronti dell'esercizio di tale potere.

Dal combinato disposto dell'art. 5, commi 1 e 2, l. n. 362 del 1992 e dell'art. 1, l. r. Puglia n. 16 del 1996 emerge come il criterio normativo di riferimento, per il decentramento delle farmacie, sia quello demografico, in relazione al rapporto farmacie/abitanti, nonché lo spostamento della popolazione anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo di abitanti, come in ipotesi di migrazione da una zona all'altra del territorio comunale.

Il potere di pianificazione territoriale del servizio farmaceutico, indubbiamente discrezionale al pari di ogni atto di pianificazione del territorio, trova il proprio limite nel rispetto dei presupposti individuati dalla legge (nella fattispecie, con particolare riferimento all'art. 5, comma 2, l. n. 362 del 1991), della cui sussistenza l'Amministrazione deve dare conto nel corpo della motivazione della scelta effettuata, al fine di poter consentire il sindacato giurisdizionale in sede di giurisdizione generale di legittimità da parte del giudice amministrativo.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 13 aprile 2011, n. 579 – Pres. Morea – Est. Amovilli – A.G. (avv. Valla) c. Regione Puglia (avv. Rosato), Asl Bari (avv. Trotta), Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bari (n.c.), A.N. (n.c.).

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Interesse a ricorrere – In materia di pianificazione del servizio farmaceutico – Sussistenza.

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Farmacie – Pianta organica – Potere di pianificazione del servizio farmaceutico – Discrezionalità – Limiti – Presupposti – Onere di motivazione.

È necessario contemperare, nell’ambito della pianificazione del servizio farmaceutico, l’interesse pubblico ad una corretta distribuzione territoriale, a salvaguardia delle popolazione residente, con l’interesse privato dei titolari degli esercizi farmaceutici confinanti a non veder pregiudicate le proprie aspettative di mercato, il che denota la titolarità di una posizione differenziata e qualificata nei confronti dell’esercizio del potere di pianificazione. (I giudici sulla base di tale principio hanno affermato che ove gli atti di pianificazione del servizio farmaceutico non istituiscano nuove sedi, bensì solamente individuino nuove zone, limitative delle zone in precedenza già assegnate e del relativo bacino d’utenza, tali determinazioni devono ritenersi idonee a ledere, in modo diretto, concreto ed attuale, l’interesse dedotto in giudizio).

Nell’ambito della pianificazione del servizio farmaceutico l’Amministrazione deve fornire adeguate motivazioni, a seguito d’idonea attività istruttoria, circa i presupposti del decentramento delle farmacie (mutamento della distribuzione della popolazione, insorgenza di nuovi insediamenti abitativi) e circa l’interesse pubblico ad una diversa e migliore organizzazione dell’assistenza farmaceutica: quest’onere motivazionale è direttamente rintracciabile sia sul piano generale del procedimento amministrativo (art. 3 l. n. 241/1990) che sul piano particolare della legislazione regionale di settore (in particolare, l’art. 22, comma 7, l.r. Puglia n. 36/1984).

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 13 aprile 2011, n. 580 – Pres. Morea – Est. Amovilli – R.D.L. (avv. Livrieri) c. Politecnico di Bari, E.DI.S.U.(avv. Grisolia).

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Proposto avverso un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale – Attuativa di una clausola del bando rimasta inoppugnata – Inammissibilità.

Processo amministrativo – Ricorso Giurisdizionale – Indicazione dell'atto o provvedimento amministrativo impugnato – Clausola di stile secondo cui l'impugnazione concerne "ogni altro atto comunque presupposto conseguente o connesso a quello odiernamente impugnato" – Inidoneità ad individuare l'oggetto del giudizio.

Il ricorrente che contesti la legittimità del provvedimento di esclusione da un concorso pubblico, sostenendo la sostanziale illogicità delle prescrizioni formali imposte dal bando, è tenuto ad impugnare, contestualmente al provvedimento de quo, la clausola del bando di gara contenente l’espressa ed inequivoca prescrizione formale, oggetto di specifica contestazione, a pena di inammissibilità del gravame proposto avverso il provvedimento di esclusione dal concorso stesso.

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La “clausola di stile” secondo cui l'impugnazione concerne "ogni altro atto comunque presupposto, conseguente o connesso a quello odiernamente impugnato" o equivalente, è per sua natura priva di attitudine a manifestare quale debba, secondo l'interessato, essere l'oggetto del giudizio e dell'annullamento da parte del giudice, perché solo una inequivoca indicazione consente al giudice di identificare l'oggetto della domanda e ai contraddittori di esercitare il loro diritto di difesa.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 13 aprile 2011, n. 581 – Pres. Morea – Est. Amovilli – C.P. (avv. Valla) c. Comune di Bitonto (avv. Caputi Jambrenghi).

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Contributi ex art. 35 l. n. 47/1985 – Natura paritetica degli atti determinativi – Diritti soggettivi – Sussistenza.

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – In materia edilizia – Contributi ex art. 35 l. n. 47/1985 – Ricorso avverso gli atti determinativi – Natura dell’azione.

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Contributi ex art. 35 l. n. 47/1985 – Decorrenza degli interessi legali.

Gli atti con i quali il Sindaco quantifica l'entità dell'oblazione e del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione delle opere formanti oggetto di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 35 della l. n. 47/1985 hanno natura paritetica, pertanto le controversie relative all' an e al quantum delle somme dovute a tali titoli riguardano diritti soggettivi in relazione ai quali l'amministrazione è sfornita di potestà autoritativa.

Attesa la natura paritetica degli atti determinanti l’entità dell’oblazione e degli oneri concessori ai sensi dell’art. 35 della l. n. 47/1985, l’azione volta a contestare l’erroneità della quantificazione operata dall’Amministrazione secondo i criteri fissati in via normativa o regolamentare va qualificata come azione di accertamento, indipendentemente dalla rituale impugnazione degli atti “impositivi” emanati, i quali si risolvono in mere operazioni materiali o di calcolo.

In tema di oneri concessori ex art. 35 della l. n. 47/1985, gli interessi legali sugli oneri stessi decorrono dal momento in cui la concessione in sanatoria è stata rilasciata, perché soltanto da tale momento – in cui il credito diviene liquido ed esigibile ex art. 1282 c.c. – può configurarsi un ritardo nel pagamento delle somme dovute.

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Tar Puglia, Bari, Sez. III, 13 aprile 2011, n. 582 – Pres. Morea – Est. Amovilli – M.D. ed altri (avv.ti Goffredo, Pellegrino) c. Regione Puglia (avv.ti Carletti, Francesconi), Agea (n.c.).

Giurisdizione – In materia di determinazione delle quote latte e dei prelievi supplementari per consegne eccedenti le quote – Giurisdizione del giudice amministrativo – Sussistenza.

Unione europea – Politica commerciale comune – Quote latte – QRI assegnato in Italia dal 1993 – Inattendibilità – In quanto determinato sulla base di autocertificazioni degli stessi produttori – Disapplicazione della normativa interna e applicazione di quella comunitaria – Obbligatorietà – Per l'Amministrazione Regionale.

Non introducendo l'art. 1, comma 551, l. n. 311 del 2004 una giurisdizione di tipo esclusivo del giudice ordinario, restano devolute alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto la contestazione dell'esercizio di un potere autoritativo quale quello di determinazione delle quote latte – nella fattispecie, del quantitativo individuale di riferimento da assegnare ai singoli allevatori – e dei prelievi supplementari per consegne eccedenti le quote, secondo il generale criterio di riparto fondato sulla natura delle posizioni sostanziali dedotte in giudizio, avente consistenza nella fattispecie di interesse legittimo.

In tema di “quote latte”, il criterio del quantitativo individuale di riferimento (QRI) posto dalla l. n. 119 del 2003, essendo determinato sulla base di auto-certificazione, lede ingiustificatamente l’attività economica dei produttori, che risulta limitata senza alcuna necessità di riequilibrare il mercato della produzione del latte; da ciò l’obbligo per l’Amministrazione regionale di disapplicare la citata normativa interna e dare diretta applicazione ai Regolamenti comunitari in materia.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 13 aprile 2011, n. 583 – Pres. Morea – Est. Amovilli – D.F.M. (avv. Maggi) c. Comune di Bari (avv. Valla).

Espropriazione – Dichiarazione di pubblica utilità – Contenuto ed effetti dell’atto contenente la d.p.u. – Efficacia immediatamente lesiva – Impugnabilità nel termine decadenziale – Decorrente dalla notificazione o dalla piena conoscenza.

Espropriazione – Dichiarazione di pubblica utilità – Contenuto ed effetti dell’atto contenente la d.p.u. – Presunzione di piena conoscenza dell’atto impugnato – Sussistenza.

Espropriazione – Decreto di esproprio – Contenuto ed effetti – Natura – Atto non recettizio – Effetti derivanti della mancata comunicazione – Decadenza.

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Il provvedimento che, anche se implicitamente, dichiara la pubblica utilità di un'opera pubblica non è atto meramente preparatorio bensì determinazione dotata di effetti direttamente lesivi della sfera giuridica dei destinatari, con conseguente necessità di impugnazione immediata e autonoma nel termine decadenziale decorrente dalla notificazione, o comunque dalla piena conoscenza, non essendo pertanto possibile farne valere i vizi in via derivata all’esito finale del procedimento.

E’ idonea ad integrare la presunzione della piena conoscenza della lesività dell’atto impugnato il provvedimento notificato di occupazione d’urgenza che indichi, seppur in sintesi, il contenuto più rilevante della dichiarazione di pubblica utilità, vale a dire l’identificazione dell’oggetto della dichiarazione (estremi catastali delle aree interessate), i proprietari catastali, i termini iniziali e finali dei lavori e del procedimento espropriativo e lo specifico effetto giuridico, rilevando, inoltre, ai fini della piena conoscenza, anche il lasso di tempo intercorrente tra l’approvazione della dichiarazione di pubblica utilità e la relativa, seppur indiretta, comunicazione.

Il decreto di espropriazione per pubblica utilità non ha natura di atto recettizio: la mancata comunicazione personale dello stesso, quindi, sortirà effetti esclusivamente sul piano del decorso del termine di decadenza per l’esercizio dell’azione impugnatoria, anche alla luce del vigente testo unico, non rilevando la disciplina generale del procedimento e del provvedimento amministrativo in quando derogata dalla disciplina speciale del T.U. espropriazioni.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 13 aprile 2011, n. 584 – Pres. Morea – Est. Amovilli – Comune di Trani (avv. Gagliardi La Gala) c. Regione Puglia (avv. Di Lecce), Commissari ad acta D.G. e D.M.D. (avv. Carrieri).

Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (ottemperanza) – Commissario ad acta – Compenso – Per l’espletamento di funzioni in materia urbanistica ed urbanistica – Criteri di calcolo.

Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (ottemperanza) – Commissario ad acta – Compenso – Per l’espletamento di funzioni in materia urbanistica ed urbanistica – Ritardo del Comune nella formazione del Piano regolatore generale – Non può farsi ricadere sul Commissario – Rifiuto comunale di corrispondere il compenso al Commissario – Illegittimità.

Il criterio da utilizzare per il compenso "a discrezione" spettante al Commissario ad Acta nominato dalla Regione Puglia con delibera G.R. n. 1199/1999 va individuato esclusivamente negli specifici criteri all'uopo stabiliti dalla Regione per l'espletamento delle funzioni in materia urbanistica ed edilizia da parte dei predetti Commissari, da valutarsi secondo equità e congruità, e conseguente sindacabilità in sede di giurisdizione generale di legittimità secondo i consueti parametri di non manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento.

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Non può affermarsi la non debenza del compenso del commissario ad acta ove non si sia adempiuto alla attività, ad esso demandata ed espletata, a causa del perdurante ritardo dell’Amministrazione interessata nella formazione del Prg.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 13 aprile 2011, n. 585 – Pres. Morea – Est. Amovilli – A.F. (avv. De Rosas) c. Commissione Formazione Graduatorie e Mobilità Bari e Provincia (avv. Ferrarese), C.M. e altri.

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Legittimazione passiva – In materia di assegnazione di alloggi e.r.p. – Notificazione del ricorso al Comune – Necessità.

In materia di impugnazione della graduatorie definitive per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, a norma dell’art. 41 c.p.a. non è sufficiente la sola notificazione del ricorso alla Commissione Formazione Graduatorie e Mobilità, essendone l’attività direttamente imputabile al Comune, secondo il noto fenomeno della immedesimazione organica, con conseguente legittimazione passiva processuale ex art. 107, comma 2, d.lgs. 267/2000 in capo al Sindaco pro tempore del Comune in cui la Commissione risulta incardinata.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 13 aprile 2011, n. 586 – Pres. Morea – Est. Giansante – R.C. (avv. Monteleone) c. Comune di San Marco in Lamis (avv. Scarano).

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Denuncia di inizio attività – Sospensione – Ricorso giurisdizionale –Notifica all’amministratore del condominio dell’immobile – Necessità – Se necessario il parere condominiale – Conseguenza – Inammissibilità.

Il ricorso contro l’ordinanza con la quale il Comune dispone la sospensione dell’efficacia della Dia, se gli interventi relativi a quest’ultima necessitano di parere condominiale in quanto non di proprietà esclusiva del ricorrente, è inammissibile per mancata notifica all’amministratore del condominio dell’immobile concernente l’intervento oggetto della Dia.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 13 aprile 2011, n. 588 – Pres. Morea – Est. Giansante – V.S. (avv. Bavaro) c. Comune di Ruvo di Puglia (avv. Chieffi), Regione Puglia (n.c.).

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Termine di proposizione del ricorso – Eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività – Prova della piena conoscenza dell’atto.

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Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Piani regolatori generali – Prevalenza delle prescrizioni normative su quelle cartografiche.

Ai fini della declaratoria di tardività dell’impugnazione, la piena conoscenza degli atti impugnati da parte del ricorrente deve essere rigorosamente provata dalla parte che la eccepisce, producendo in giudizio almeno la comunicazione del provvedimento.

Per poter valutare una domanda di permesso di costruire, in caso di contrasto tra le indicazioni grafiche del piano regolatore generale e le prescrizioni normative in esso contenute, prevalgono queste ultime, in quanto, le risultanze grafiche possono solo chiarire e completare quanto è normativamente stabilito nel testo, ma, non possono sovrapporsi o negare quanto da esso risulta.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 13 aprile 2011, n. 589 – Pres. Morea – Est. Giansante – D.G. e altri (avv. Giangregorio) c. Comune di Putignano (n.c.), Regione Puglia (n.c.), Asl BA (n.c.), T.M. di P.N. & C. s.n.c. (avv. Tedone).

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Denuncia di inizio attività – Interventi di manutenzione straordinaria – Cambio di destinazione d’uso – Accertamento di conformità – Sanatoria – Legittimità – Non aggravio del procedimento.

È legittimo l’operato del Comune che, a seguito di una prima Dia per interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. n. 380/2001, consideri la successiva Dia presentata in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del medesimo decreto, qualora il cambio di destinazione d’uso sia conforme alla destinazione urbanistica ed edilizia vigente sia al momento del cambio che al momento della presentazione della denuncia di inizio attività, così evitando di incorrere in un inutile aggravio del procedimento vietato dall’art. 2 della l. n. 241/1990.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 14 aprile 2011, n. 591 – Pres. Morea – Est. Pasca – S.A.R.A. s.r.l. (avv. Capuano, Amendola) c. Comune di Volturara Appula (avv. Follieri).

Processo Amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Interesse a ricorrere – Sopravvenuta carenza di interesse – Per la sopravvenuta inefficacia del provvedimento di demolizione – A seguito di istanza di permesso edilizio in sanatoria.

La proposizione da parte del ricorrente, nelle more del processo, di un’istanza di permesso edilizio in sanatoria, rende l’impugnato provvedimento di demolizione inefficace e il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che

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la presentazione di tale istanza dovrà essere definita dall’Amministrazione con un nuovo provvedimento formale.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 14 aprile 2011, n. 596 – Pres. Morea – Est. Pasca – C.G. (avv.ti Di Mattia, Nardella) c. Comune di San Giovanni Rotondo, Commissione per la formazione graduatorie e mobilità Foggia (n.c.), S.N. (avv.ti Lampugnano, Placentino).

Edilizia popolare ed economica – Assegnazione – In genere – Decadenza – Subentro del coniuge separato (c.d. voltura).

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Interesse a ricorrere – Decadenza assegnazione alloggio e.r.p. – Insussistenza.

In caso di intervenuta decadenza dell’assegnazione di alloggio e.r.p. nei confronti del coniuge separato, sul presupposto della carenza del requisito dell’attualità dell’occupazione (in quanto costui, prima della presentazione della domanda di assegnazione, causa la separazione giudiziale, risultava essersi allontanato dalla casa coniugale), deve ritenersi maturato il diritto dell’altro coniuge alla prosecuzione dell’assegnazione (c.d. voltura) ex art. 15, comma 6, l.r. Puglia n. 54 del 1984, anche indipendentemente da una formale assegnazione dell’alloggio.

L’intervenuta voltura del contratto locativo in favore del coniuge separato (ex art. 15 l.r. Puglia n. 54/1984) e la stabilizzazione dell’occupazione dell’alloggio da parte del nucleo familiare, nonché la circostanza che il ricorrente occupi da tempo altro e diverso alloggio, fanno ritenere insussistente l’interesse ad ottenere l’annullamento del decreto sindacale con cui è stata dichiarata la decadenza dell’assegnazione dell’alloggio e.r.p., atteso che ciò non comporterebbe alcun concreto vantaggio per il ricorrente.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 14 aprile 2011, n. 597 – Pres. Morea – Est. Pasca – Comune di Acquaviva delle Fonti (avv. Gagliardi La Gala) c. Regione Puglia (avv.ti Girone, Loffredo), Comune di Melendugno (n.c.), Comune di Martano (n.c.).

Sovvenzioni, contributi, sussidi – Procedura di finanziamento per la realizzazione di asili nido – Natura – Procedura concorsuale.

Sovvenzioni, contributi, sussidi – Procedura di finanziamento per la realizzazione di asili nido – Norme del bando che escludono i progetti privi delle diciture identificative sul plico di consegna – Legittimità.

La procedura per l’erogazione di contributi, stanziati dalla Regione Puglia, finalizzati alla realizzazione di asili nido integra non già mera attività di verifica del possesso di

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requisiti progettuali richiesti, ma una vera e propria procedura concorsuale, sia pure bandita mediante avviso pubblico, atteso che il procedimento in questione risulta chiaramente volto a selezionare i progetti più idonei e qualificati e, pertanto, meritevoli dei predetti finanziamenti in termini comparativi e nei limiti della capienza degli stanziamenti finanziari stessi.

In materia di erogazione di contributi finalizzati alla realizzazioni di asili nido, le clausole del bando che prevedono l’esclusione dei progetti privi del frontespizio e delle diciture identificative sul plico di consegna, devono ritenersi legittime e logiche, in quanto volte ad assicurare il rispetto dei principi di segretezza dell’offerta, nonché della correttezza e trasparenza del procedimento di gara.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 14 aprile 2011, n. 598 – Pres. Morea – Est. Pasca – P.F. (avv. Bavaro) c. Ministero dell’Interno (Avv. Stato).

Lavoro alle dipendenze della P.A. – Straordinario (Servizio) – Presupposti di retribuibilità – Autorizzazione formale della P.A. – Necessità – Autorizzazione implicita – Eccezione – Presupposti – Onere della prova.

Nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, la retribuibilità del lavoro straordinario è ammessa solo in presenza di una precedente e formale autorizzazione della P.A. con la quale è possibile desumere le ragioni di pubblico interesse del ricorso alla prestazione lavorativa del dipendente oltre il normale orario di lavoro. Tuttavia, l’autorizzazione si intende implicitamente data laddove il dipendente risulti l’unico addetto al servizio e tale adempimento risulti indispensabile e non dilazionabile per l’efficienza e il buon andamento dell’attività dello stesso ente. In tali circostanze, è onere probatorio del dipendente dimostrare la sussistenza dei suddetti presupposti ai fini del riconoscimento del compenso per il lavoro straordinario prestato.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 28 aprile 2011, n. 657 – Pres. Morea – Est. Amovilli – Azienda Ospedaliera P.F. di C. e R. “C.G.P.” (avv. Sticchi Damiani) c. Regione Puglia (avv. Loffredo) e altri.

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Interesse a ricorrere – Natura strumentale – Lesione concreta e attuale della sfera giuridica – Fattispecie.

Sanità pubblica – Ospedali, ambulatori, case di cura, enti sanitari – Assegnazione di congelatori alle strutture appartenenti alla rete trasfusionale regionale – Esclusione di Azienda Ospedaliera gestita da Ente ecclesiastico – Illegittimità.

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L’ente ricorrente prospetta una lesione concreta ed attuale della propria sfera giuridica anche quando dall’annullamento del provvedimento impugnato non si ottiene direttamente l’utilità finale bensì solo la possibilità di conseguirla mediante il doveroso riesercizio del potere, dal momento che l’interesse a ricorrere può avere consistenza anche solo strumentale al raggiungimento di tale utilità.

Deve ritenersi illegittima la deliberazione della Giunta Regionale che ha escluso un’Azienda Ospedaliera gestita da un ente ecclesiastico dal novero delle strutture appartenenti alla rete trasfusionale regionale destinatarie dell’assegnazione dei congelatori shock-freezing, stabilendo contestualmente che debba provvedere in proprio all’acquisto di tali strumenti. Tale provvedimento viola, infatti, la normativa statale regionale in materia di equiparazione delle aziende ospedaliere gestite da enti ecclesiastici civilmente riconosciuti alle strutture pubbliche, in particolare, l’art. 23 della l. n. 219/2005 e della l.r. Puglia n. 24/2006.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 28 aprile 2011, n. 658 – Pres. Morea – Est. Amovilli – P.T. (avv. Bavaro) c. Asl Bari (avv.ti. Digirolamo, Trotta).

Lavoro alle dipendenze della P.A. – Assunzioni – Stabilizzazione dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato – Situazione giuridica soggettiva – Qualificazione – Mera aspettativa – A fronte del potere discrezionale della P.A.

A fronte della scelta di natura ampiamente discrezionale della P.A. di procedere alla copertura di posti in organico mediante lo strumento della stabilizzazione dei lavoratori assunti a tempi determinato – in luogo del pubblico concorso o di altre forme di reclutamento del personale – la posizione di cui è titolare il soggetto in possesso dei requisiti astrattamente previsti dalla legge per poter accedere alla stabilizzazione non è di diritto soggettivo né di interesse legittimo, bensì di mera aspettativa all’attivazione delle relative selezioni, attivazione che non rappresenta un obbligo per l’Amministrazione, ma una mera facoltà.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 28 aprile 2011, n. 660 – Pres. Morea – Est. Amovilli – G.S. (avv.ti Didonna, Sarcina) c. Regione Puglia (avv. Del Giudice), Comune di Trinitapoli (avv. Matassa).

Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Sospensione – Violazione dei piani paesaggistici – Natura vincolata.

Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Variante – Titolo abilitativo – Necessità – Sospensione lavori – Natura vincolata.

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Motivazione del provvedimento – Atti vincolati – Sospensione del permesso di costruire – Per difformità dei lavori – Obbligatorietà – Difetto di motivazione – Insussistenza.

Motivazione del provvedimento – Atti vincolati – Violazione del principio di proporzionalità – Inconfigurabilità.

La comprovata difformità dei lavori effettuati su area ad elevato rischio sismico, rispetto a quanto assentito con il permesso di costruire, rende l’adozione del provvedimento di sospensione del tutto vincolata, senza possibilità di compiere alcuna diversa valutazione al riguardo, stante anche la rilevanza degli interessi pubblici sottesi.

La mancata presentazione dell’istanza per ottenere il necessario titolo abilitativo, sia comunale che regionale, priva il ricorrente della possibilità di realizzare delle opere in variante e rende il provvedimento di sospensione dei lavori di natura vincolata.

La natura vincolata del provvedimento di sospensione dei lavori per difformità dal permesso di costruire, rende non necessaria una motivazione particolarmente estesa, essendo sufficiente che l'amministrazione individui con chiarezza le ragioni giuridiche assunte a fondamento della decisione, anche con mero richiamo alle disposizioni di legge delle quali viene fatta applicazione.

Non è configurabile la violazione del principio di proporzionalità in relazione ad attività vincolate sia nell’an che nel quomodo, non avendo l’Amministrazione alcun margine di scelta in ordine all’attenuazione del sacrificio imposto al privato per il conseguimento del fine pubblico perseguito.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 28 aprile 2011, n. 661 – Pres. Morea – Est. Amovilli – G.S. (avv.ti Didonna, Sarcina) c. Comune di Trinitapoli (avv. Matassa).

Ambiente – Rifiuti – Ordine di rimozione – Natura – Destinatari.

Ambiente – Rifiuti – Ordine di rimozione – Motivazione.

L’ordinanza con la quale il Comune intima la rimozione di rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi è un provvedimento tipico c.d. necessitato, secondo cui l’obbligo di procedere alla rimozione dei rifiuti può gravare, in solido con il responsabile, anche a carico del proprietario del sito e del titolare dei diritti reali o personali di godimento relativi ad esso, ma solo se tale violazione sia anche loro imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai preposti al controllo.

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L’ordinanza di rimozione di rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi è illegittima se dal provvedimento non emergono le ragioni, da esternare con congrua motivazione, di eccezionalità ed attualità del pericolo per l’incolumità pubblica.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 28 aprile 2011, n. 662 – Pres. Morea – Est. Amovilli – Case di Cura Riunite V.S. e N.S.F. s.r.l. (avv. Gentile) c. Asl Foggia (avv. Corrente).

Sanità Pubblica – Servizio sanitario nazionale – Strutture private accreditate – Spesa sanitaria – Determinazione annuale tetti di spesa ex art. 25 l.r. Puglia 28/2000 – Dief – Deliberazioni difformi.

L’art. 25 della l.r. n. 28/2000 stabilisce che i limiti di remunerazione per le prestazioni interessanti l’assistenza specialistica e ospedaliera erogati da soggetti privati provvisoriamente accreditati sono determinati annualmente dal documento di indirizzo economico funzionale (DIEF), non mutando le deliberazioni difformi, adottate dall’Asl e dalla Regione in sede negoziale, attributive di somme aggiuntive per il conseguimento di obiettivi specifici, il detto tetto di spesa così stabilito dalla Giunta Regionale.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 28 aprile 2011, n. 663 – Pres. Morea – Est. Amovilli – F.L., F.V. (avv.ti Lofoco, Tarantino) c. Comune di Cassano delle Murge.

Strade – Privata o pubblica – Destinazione ad uso pubblico di una strada privata – Indici rivelatori – In generale.

Strade – Privata o pubblica – Destinazione ad uso pubblico di una strada privata – Indici rivelatori – Transito pubblico – Assenza di impedimenti all’ingresso di terzi – Non sufficienza.

Indici rivelatori della destinazione ad uso pubblico di una strada privata sono: a) il passaggio esercitato da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale uti cives e non uti singuli; b) la concreta idoneità della strada a soddisfare non solo il collegamento con la via pubblica, ma anche esigenze di generale interesse; c) un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può identificarsi nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile, così come in altro titolo (dicatio ad patriam, usucapione, convenzione).

La circostanza di fatto del transito pubblico costituisce un mero indice presuntivo ex art. 2729 c.c. che, anche in assenza di impedimenti all'ingresso di terzi, non è sufficiente a trasformare il fondo di proprietà privata in una parte del complesso sistema viario pubblico.

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Tar Puglia, Bari, Sez. III, 28 aprile 2011, n. 664 – Pres. Morea – Est. Amovilli – T.D.G. (avv. Conti) c. Comune di Bari (avv.ti Amoruso, Valla), Commissione Graduatoria e mobilità Provincia di bari e Provincia.

Edilizia popolare ed economica – Assegnazione – In genere – Natura concorsuale – Impugnazione della graduatoria – Notificazione del ricorso ai controinteressati – Necessità – Difetto – Conseguenza – Inammissibilità del ricorso.

Stante la pacifica natura concorsuale dei procedimenti di assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, qualora il ricorrente, nel caso di impugnazione della relativa graduatoria, deduca censure che, se fondate, determinerebbero la modifica dell’ordine della graduatoria, il ricorso va notificato, a pena di inammissibilità ex art. 35 c.p.a. lett. b), a tutti coloro che, a seguito di tale modifica, conseguirebbero una collocazione deteriore (o ad almeno uno di essi, salva la successiva integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, a norma dell’art. 41, comma 2 c.p.a.).

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 28 aprile 2011, n. 665 – Pres. Morea – Est. Amovilli – C.C. (avv.ti Derobertis, De Trizio) c. Miur – Scuola secondaria I livello “G. P.” di Molfetta e altri (Avv. Stato), R.F (n.c.).

Giurisdizione – Giudice amministrativo (giurisdizione di legittimità) – In materia di istruzione pubblica – Programmazione fondi strutturali P.O.N.-F.S.E. – Determinazioni del collegio dei Docenti – Approvazione del Piano Integrato annualità 2010/11 – Interesse legittimo – Sussiste.

In materia di determinazioni del Collegio dei docenti in ordine all’approvazione del Piano Integrato annualità 2010/2011, relativo al Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo, sussiste la giurisdizione generale di legittimità del g.a., vertendo tale la controversia, secondo il noto criterio del petitum sostanziale, sulla contestazione del legittimo esercizio del potere autoritativo dell’autorità scolastica, e non già su questioni, di diritto soggettivo, attinenti al rapporto di lavoro privatizzato dei docenti scolastici.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 28 aprile 2011, n. 666 – Pres. Morea – Est. Giansante – V.S. (avv. Mastroviti) c. Comune di Vieste (n.c.), M.T. (avv. Gambatesa).

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Impugnazione – Ricorso giurisdizionale – Termine decadenziale – Dies a quo – Cartello inizio lavori.

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È irricevibile il ricorso con il quale è stato impugnato un permesso di costruire, nel caso in cui il ricorso stesso sia stato notificato dopo il decorso del termine decadenziale di sessanta giorni dalla data di affissione del cartello di inizio dei lavori, ubicato in maniera ben visibile a chiunque ed a meno di un metro dal cancello di entrata dell'esercizio commerciale del ricorrente.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 28 aprile 2011, n. 667 – Pres. Morea – Est. Giansante – A.D.B. (avv. Profeta) c. Comune di Monopoli (avv. Nocera).

Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Costruzione abusiva: conseguenza – Demolizione – Termine – Art. 4, comma 3, l. n. 47 del 1985 – Natura ordinatoria – Conseguenza.

Il termine di quarantacinque giorni dall'emissione dell'ordine di sospensione dei lavori, previsto dall'art. 4, comma 3, l. 28 febbraio 1985, n. 47 ed attualmente dall’art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 per l'adozione dell'ordinanza di demolizione di una costruzione abusiva, ha natura ordinatoria con la conseguenza che il suo inutile decorso non priva il Comune del potere-dovere di agire mediante l'adozione di misure repressive ma segna solo il limite di efficacia del provvedimento di sospensione dei lavori.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 28 aprile 2011, n. 669 – Pres. Morea – Est. Giansante – P.D.B. (avv. Ingrosso) c. F.d.S.E., S.A. s.r.l. (avv. Riccardi), C.N.I.P.E.C. s.r.l. (avv. Gualtieri) e V.M. (avv. Ferrara).

Lavoro alle dipendenze della P.A. – Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Termine per impugnare – Decorrenza.

In linea generale, nei concorsi a posti di pubblico impiego, il termine per l’impugnazione degli atti decorre dalla data di conoscenza del relativo esito, che si fa coincidere col provvedimento di approvazione della graduatoria, in quanto solo da detto atto può scaturire la lesione della posizione degli interessati e la sua conoscenza reca in sé tutti gli elementi che consentono all’interessato di percepirne la portata lesiva. Siffatta regola generale subisce, tuttavia, un adattamento in tema di impugnativa dei giudizi negativi delle prove orali o pratiche, allorquando sia il bando che le presupposte fonti normative di rango primario o secondario (nel caso di specie, l’art. 6 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487), prevedano una forma di pubblicità obbligatoria che, oltre a garantire la par condicio fra candidati e la trasparenza dell’azione amministrativa, incida sulla decorrenza del termine perentorio per impugnare, davanti al giudice amministrativo, il giudizio negativo formulato dalla

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commissione esaminatrice. In tal caso, quindi, il termine di impugnazione decorre dalla data della seduta d’esame con affissione dei risultati.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 28 aprile 2011, n. 670 – Pres. Morea – Est. Giansante – Soc. I.S.C. di R.F. s.n.c. (avv.ti Gagliardi La Gala, Rosania) c. Comune di Foggia (avv.ti Dragonetti, Barbato) ed altri.

Processo amministrativo – Azione avverso il silenzio – Discrezionalità amministrativa – Poteri del giudice – Limiti.

Nelle materie caratterizzate da discrezionalità amministrativa, la sentenza che conclude il giudizio avverso il silenzio serbato dalla P.A. su un’istanza del privato deve limitarsi ad accertare l'inadempimento all'obbligo di provvedere a causa dell'illegittimità del silenzio, individuando altresì un ulteriore termine nel quale la P.A. dovrà provvedere. (Nel caso di specie, il Collegio ha accolto il ricorso avverso il silenzio serbato dal Comune in ordine ad un’istanza di ritipizzazione urbanistica di un’area di proprietà del ricorrente).

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 28 aprile 2011, n. 673 – Pres. Morea – Est. Giansante – A.D.G. e A.A. (avv. Calvani) c. Comune di Molfetta (n.c.).

Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Costruzione abusiva: conseguenze – Acquisizione del bene abusivo al patrimonio pubblico – Operabilità nei soli confronti del proprietario responsabile dell'abuso – Eccezione.

L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area sulla quale insiste l’opera abusiva, costituendo un’autonoma sanzione conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione, può essere disposta solo nei confronti del responsabile dell’abuso, ma non può operare nei confronti del proprietario dell’area laddove questi dimostri inequivocabilmente la sua completa estraneità rispetto al compimento dell’opera abusiva o che egli, essendone venuto a conoscenza, si sia adoperato per impedirlo, con gli strumenti offerti dall’ordinamento o abbia dato il consenso alla realizzazione dell’abuso.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 28 aprile 2011, n. 674 – Pres. Morea – Est. Giansante – A.Z. (avv.ti Piccolo, D’Ambrosio) c. Comune di Andria (avv. De Candia).

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Impianti di distribuzione carburanti – Applicabilità

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dell’art. 1 d.lgs. n. 32/1998 – Silenzio assenso – Possibilità – Concessione edilizia successiva – Natura.

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Variante – Impianti di distribuzione carburanti – Silenzio assenso – Diniego di variante – Illegittimità.

È applicabile al procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti per autotrazione l’art. 1 del d.lgs. n. 32/1998 a mente del quale, trascorsi novanta giorni dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego; pertanto, la successiva concessione edilizia, rilasciata dal Comune in seguito ad accertamento giudiziale del silenzio assenso, costituisce provvedimento espresso di carattere meramente ricognitivo.

In tema di autorizzazione alla realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti per autotrazione, attesa la natura meramente ricognitiva della concessione edilizia intervenuta dopo il formarsi del silenzio assenso serbato dall’amministrazione, è illegittimo il diniego di variante in corso d'opera, richiesta successivamente dall’interessato, motivato sull’assunto del mancato rilascio ab origine di un permesso esplicito di costruire.

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TAR PUGLIA – BARI, MASSIME MAGGIO 2011

Iª SEZIONE

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 3 Maggio 2011, n. 678 - Pres. Allegretta - Est. Adamo - R. S.p.A. (avv.ti Bazzani, Mastroviti e Recla) c. Azienda ospedaliero-universitaria Ospedali Riuniti di Foggia (avv.to Papa).

Processo amministrativo - Ricorso giurisdizionale - Contenuto del ricorso - Sottoscrizione del ricorso - Invio con mezzi telematici.

Processo amministrativo - Ricorso per motivi aggiunti - Termine per la proposizione.

Contratti pubblici - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari - Gara d’appalto - Criteri di valu tazione delle offerte.

Contratti pubblici - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari - Gara d’appalto - Verbali.

In caso di utilizzazione dei mezzi telematici per la trasmissione degli atti relativi ai procedimenti giurisdizionali, la leggibilità della sottoscrizione del mittente che la copia foto riprodotta di un atto del processo trasmesso a distanza deve riportare, è prevista non ai fini dell’esistenza o della validità dell’atto, ma della possibilità di considerare la copia ricevuta come conforme all’originale inviato per via telematica. La mancanza della sottoscrizione pertanto ha rilievo solo quando tale conformità venga espressamente posta in discussione.

La tardività dei motivi aggiunti non comporta l’applicazione di una dimidiazione dei termini processuali, dal momento che prevale l’esigenza di tutelare il diritto di difesa così come così come costituzionalmente garantito.

All’esito di una gara d’appalto non è possibile asserire la mancata esplicitazione delle valutazioni effettuate dalla sottocommissione tecnica e la conseguente impossibilità di muovere le necessarie contestazioni, quando dagli atti di gara si desumono chiaramente le ragioni della scelta a favore di una concorrente. Più precisamente la commissione giudicatrice, al fine di rendere noto l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio, può esprimere giudizi tecnici sintetici che permettono di chiarire ed integrare le valenza del punteggio stesso, non essendo necessaria l’esposizione di diffuse esternazioni verbali.

In una gara d’appalto le ragioni tecnico-valutative della scelta a favore di una concorrente effettuata dalla commissione giudicatrice possono essere esplicitate in un unico verbale, dal momento che non sussiste alcun principio che impone la contestualità delle motivazioni rispetto alle singole sedute della commissione stessa,

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ed essendo al contrario sufficiente una sola valutazione finale che sia in grado di chiarire i vari passaggi del processo valutativo.

Tar Puglia, Bari, Sez I, 6 Maggio 2011, n. 683 - Pres. Allegretta - Est. Picone - D. S.a.s. (avv. Bello) c. Comune di Lucera (avv. Panizzolo).

Contratti pubblici - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari - Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento - Onere probatorio.

Risarcimento del danno - Risarcimento ai danni della P.A. in materia di contratti pubblici - Lucro cessante - Valutazione equitativa.

Risarcimento del danno - Risarcimento ai danni della P.A. in materia di contratti pubblici - Danno da perdita di qualificazione - Valutazione equitativa.

Ai sensi dell’art. 41, primo comma, del d.lgs. n. 163 del 2006, la capacità economica e finanziaria può essere dimostrata dai concorrenti, oltre che mediante asseverazioni bancarie e bilanci d’impresa, attraverso una dichiarazione autocertificata concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. Il terzo comma dell’art. 41 stabilisce, in ogni caso, che il concorrente che non sia in grado, per giustificati motivi (ivi compreso quello concernente l’inizio dell’attività da meno di tre anni), di presentare le referenze bancarie o contabili richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria aliunde mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Si tratta di previsioni chiaramente ispirate al favor partecipationis, come tali non suscettibili di interpretazione restrittiva da parte della stazione appaltante, che è tenuta ad effettuare la verifica dei requisiti economico-finanziari senza aggravare l’onere probatorio a carico delle imprese offerenti e senza indulgere in formalismi ingiustificati.

L’impresa che viene esclusa in una gara d’appalto illegittimamente aggiudicata, anche laddove non riesca a dimostrare che in caso di ammissione si sarebbe aggiudicato l’appalto, subisce comunque un danno, in quanto perde la possibilità, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, di concorrere al conseguimento dell’affare. In questi casi il lucro cessante può essere liquidato limitatamente alla cosiddetta perdita di chance, da misurarsi in via equitativa.

L’esecuzione di un appalto pubblico, anche a prescindere dal lucro derivante dal corrispettivo pagato dalla stazione appaltante, può essere comunque fonte per l’impresa di un vantaggio economicamente valutabile, perché accresce la sua

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capacità di competere sul mercato e quindi la chance di aggiudicarsi ulteriori e futuri, l’esclusione illegittima da una gara d’appalto comporta pertanto un danno da perdita di qualificazione che va equitativamente calcolato in proporzione della somma già liquidata a titolo di lucro cessante, secondo una percentuale destinata a variare in considerazione dell’importanza dell’appalto illegittimamente aggiudicato ad altra impresa.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 9 Maggio 2011, n. 687 - Pres. Allegretta - Est. Picone - B.P.M. S.r.l. (avv.ti Lo Foco e Lanave) c. Autorità Portuale di Bari (avv. Mezzina).

Contratti pubblici - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari - Annullamento in autotutela - Difetto di giurisdizione.

Contratti pubblici - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari - Concessione di servizi - Annullamento in autotutela - Violazione del giudicato.

Secondo la regola del petitum sostanziale, deve essere disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione nell’ipotesi in cui la P.A., a seguito di una pronuncia del giudice amministrativo, ridetermini unilateralmente in via di autotutela l’assetto economico dell’intero rapporto di concessione di beni e servizi, in quanto si verte in materia di tutela di interessi legittimi.

E’ priva di giustificazione la pretesa della P.A. di dare attuazione al giudicato mediante la rideterminazione unilaterale ed immediata, con effetto retroattivo, del canone dovuto per la concessione di beni e servizi, assumendo quale parametro di calcolo propri atti regolamentari non congegnati ed approvati con riferimento alla posizione della società concessionaria ed agli equilibri tra costi e ricavi che detta società aveva raggiunto nel precedente periodo di fornitura.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 11 Maggio 2011, n. 691 - Pres. Allegretta - Est. Cocomile - T.S.A. (avv.ti Mariani e Omiccioli) c. A.M.T.A.B. S.p.A. (avv. Pappalepore).

Contratti pubblici - bandi di gara - termine di impugnazione.

Contratti pubblici - bandi di gara - impugnazione - requisiti dei partecipanti alle

procedure di affidamento.

Contratti pubblici - bandi di gara - esclusione dalla gara - legittimazione ad

impugnare - interesse ad impugnare - insussistenza.

L'eccessiva gravosità ovvero sproporzione dei requisiti soggettivi di ammissione e di partecipazione alla gara deve essere contestata, mediante l’impugnazione diretta del

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bando, entro il termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del disciplinare di gara.

Non può essere considerato manifestamente irragionevole un requisito di capacità tecnica e professionale, previsto dal bando di gara, che rientri tra quelli prescritti dalla legge stessa ai sensi dell’art. 42 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Il ricorrente legittimamente escluso dalla gara è privo di legittimazione ed interesse a ricorrere quando contesti l'inadeguatezza del disciplinare di gara con riferimento alle condizioni indispensabili necessarie per l’effettuazione di una proposta tecnica e di una offerta economica.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 11 Maggio 2011, n. 692 - Pres. Allegretta - Est. Cocomile - L.D. S.p.A. (Avv.ti P. Piselli, Vagnucci, E.Piselli) c. Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. (Avv. Toma).

Contratti pubblici - Procedura di affidamento - Esclusione dalla gara - Aggiudicazione - Controinteressati - Ricorso - Notificazione.

Contratti pubblici - Procedura di affidamento - Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento - Documenti - Potere di integrazione - Art. 46 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Presupposti.

I partecipanti ad una procedura per l’affidamento di un contratto pubblico, in assenza di aggiudicazione, non rivestono la posizione di controinteressati nel giudizio per l’annullamento di un provvedimento di esclusione della gara stessa e, pertanto, non devono essere destinatari della notificazione del relativo ricorso introduttivo.

In materia di procedure di affidamento di contratti pubblici, il potere-dovere della p.a. di chiedere ai concorrenti una integrazione documentale ai sensi dell’art. 46 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163,può essere esercitato unicamente per colmare le carenze relative ai documenti necessari a dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione,e non, invece, per sopperire alle insufficienze del contenuto negoziale dell’offerta tecnica.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 11 Maggio 2011, n. 693 - Pres. Allegretta - Est. Cocomile - I. E. (avv. Notarnicola) c. Comune di Sannicandro (avv. Mastroviti) e Impresa Frisullo (avv. Tolomeo).

Contratti pubblici - Requisiti di partecipazione - Vicende soggettive - Cessione di ramo d’azienda - Obbligo di comunicazione.

Contratti pubblici - Procedura di affidamento - Offerta economica - Discrezionalità tecnica - Sindacato.

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Contratti pubblici - Bandi di gara - Oneri formali - Offerta economica - Allegazione del documento di identità.

In tema di vicende soggettive del partecipante a d una procedura di affidamento non sussiste in capo al cessionario del ramo di azienda alcun obbligo di rendere le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti prescritti da bando o legge da parte dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’impresa cedente.

In sede di valutazione comparativa delle offerte presentate nell’ambito della procedura di affidamento le valutazioni tecniche, caratterizzate dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dalla opinabilità dell'esito della valutazione, afferendo al merito, sfuggono al sindacato intrinseco del giudice amministrativo, se non vengono in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o circa la loro applicazione.

E' legittima, non risolvendosi in un mero formalismo, ma essendo volta a assicurare la paternità della dichiarazione, la previsione del bando che imponga, a pena di esclusione, all’operatore economico di allegare all’offerta economica una copia del documento di identità.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 13 Maggio 2011, n. 719 - Pres. Allegretta - Est. Cocomile - D.C.A., C.M. e C.C. (avv.ti Ragni e Muscatello) c. Provincia di Bari (avv.ti Minucci e Dipierro) e Consorzio per lo Sviluppo Industriale e dei Servizi Reali alle Imprese di Bari (avv.ti Paparella e Prisciantelli).

Espropriazione - Occupazione d'urgenza - Decreto d'occupazione - Notifica irrituale - Incidenza sulla legittimità del decreto - Esclusione - Ragioni.

Espropriazione - Occupazione d’urgenza - Decreto di occupazione - Comunicazione di avvio del procedimento - Non necessità.

Espropriazione - Occupazione d’urgenza - Partecipazione al procedimento - Comunicazione irrituale - Raggiungimento dello scopo - Sufficienza.

Espropriazione - Vincolo preordinato all’esproprio - Reiterazione - Provvedimenti sopravvenuti - Mancata impugnazione - Inammissibilità.

Espropriazione - Vincolo preordinato all’esproprio - Derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali - Variante - Termini di efficacia – Decorrenza.

Espropriazione - Vincolo preordinato all’esproprio - Reiterazione - Indennizzo - Provvedimenti successivi - Legittimità.

Edilizia e urbanistica - Piani degli insediamenti produttivi - Poteri di pianificazione - Decadenza.

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Edilizia e urbanistica - Piani degli insediamenti produttivi - Variante - Termine per impugnare - Decorrenza.

L’irritualità della notifica del decreto d’occupazione d’urgenza di un’area privata può incidere soltanto sulla decorrenza del termine per l’impugnazione del predetto provvedimento, ma non anche sulla sua legittimità, atteso che la notifica di esso è solo una forma qualificata di comunicazione.

La partecipazione del privato al procedimento ablatorio deve essere assicurata con la comunicazione di avvio del procedimento sin dal primo atto dello stesso, e cioè da quello recante la dichiarazione di pubblica utilità, che presenta ampi momenti di scelte discrezionali, ma non ha ragion d’essere nell’ambito dell’occupazione d’urgenza, che è meramente attuativa dei provvedimenti presupposti.

La comunicazione del decreto di occupazione d’urgenza, ancorché effettuata con modalità non corrispondenti a quelle di cui al c.p.c., si configura comunque idonea allo scopo ove i destinatari abbiano potuto assistere allo svolgimento delle operazioni di immissione in possesso.

Ove con ulteriori provvedimenti, non fatti oggetto di impugnativa, l’Amministrazione abbia reiterato il vincolo preordinato all’esproprio, il ricorso proposto avverso soltanto i precedenti provvedimenti emanati al medesimo scopo, va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

In ipotesi di approvazione di una variante generale al piano regolatore consortile, il termine decennale di efficacia dei vincoli di destinazione preordinati all’espropriazione decorre dalla data di approvazione della variante e non da quella in cui risulta l’approvazione del piano originario.

Ove l’Amministrazione abbia reiterato il vincolo preordinato all’esproprio, omettendo di prevedere l’indennizzo, detto difetto non incide sulla legittimità dei provvedimenti adottati, involgendo questioni di natura patrimoniale che presuppongono la conclusione del procedimento di pianificazione e sono devolute alla cognizione della giurisdizione ordinaria.

Il decorso di dieci anni dall’approvazione di un piano regolatore consortile non comporta in alcun modo la decadenza dei poteri pianificatori del Consorzio essendo pertanto legittima la variante generale al piano approvata dall’ente dopo la scadenza di tale termine.

Il termine per l’impugnativa di una variante al piano consortile, previsto a pena di inammissibilità, decorre dalla pubblicazione della delibera di approvazione sul Bollettino Ufficiale Regionale.

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Tar Puglia, Bari, Sez. I, 13 Maggio 2011, n. 720 - Pres. Allegretta - Est. Adamo - P.S, L.L., D.B.G., Q.P. (avv. La Scala) c. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando generale della Guardia di Finanza e Comando regionale Puglia della Guardia di Finanza.

Lavoro alle dipendenze della P.A. - Servizi esterni - Indennità - Esclusione.

Ai fini del riconoscimento dell'indennità prevista dall'art. 12 D.P.R. 147/1999, non ogni servizio svolto fisicamente al di fuori del proprio ufficio o unità di appartenenza, e di in particolare presso Amministrazioni ed enti diversi, assume carattere esterno, essendo tale solo quello che espone il soggetto al disagio climatico - meteorologico insito nell’attività c.d. “a cielo aperto”.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 13 Maggio 2011, n. 721 - Pres. Allegretta - Est. Cocomile - S.A. (avv. Guerrieri) c. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari).

Lavoro alle dipendenze della P.A. - Rapporto di lavoro nell’ambito delle Università - Progressione in carriera - Riconoscimento dei titoli.

Lavoro alle dipendenze della P.A. - Rapporto di lavoro nell’ambito delle Università - Nomina invalida - Progressione in carriera - Riconoscimento dell’attività effettivamente prestata.

Non deve essere riconosciuta al personale docente universitario, ai fini della progressione in carriera, l'attività svolta in qualità di “professore a contratto”, stante il carattere tassativo dell’elencazione contenuta nell’art. 103 del D.P.R. n. 382/1980. (Vedi in senso conforme Tar Puglia Bari, Sez. I, 29 marzo 2011, n. 515).

Deve essere riconosciuta rilevanza, ai fini della ricostruzione della carriera del personale docente universitario, al servizio effettivamente prestato alle dipendenze dell’amministrazione, sia pure in forza di un atto di nomina invalido.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 13 Maggio 2011, n.723 - Pres. Allegretta - Est. Adamo - L.A.C.D.C. S.r.l. (avv.ti D'Ambrosio e Dalfino) c. Regione Puglia e Azienda U.S.L. Ba/4 (avv. Paparella).

Sanità pubblica - Sistema accreditamento - Accreditamento provvisorio - Mutamento della titolarità - Ammissibilità.

In tema di accreditamento sanitario è ammessa la modifica della titolarità della struttura accreditata posto che tale accreditamento, anche se temporaneo, non riguarda la persona e le qualità tecnico professionali del titolare ma si riferisce solo

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alla struttura in sé considerata e al rispetto da parte di questa degli standards necessari ad assicurare la qualità dei servizi erogati.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 13 Maggio 2011, n. 724 - Pres. Allegretta - Est. Cocomile - S. M., R.G., I.B., A.A., D.G.R. e D.R. (avv.ti Langiulli e Rizzitelli) c. Ministero della Giustizia e Casa circondariale di Trani (Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari).

Lavoro alle dipendenze della P.A. - Personale militare - Trasferimento - Per prevalente interesse pubblico - Qualificazione - Indennità.

Il trasferimento del personale militare che risulti disposto per soddisfare un prevalente interesse pubblico alla funzionalità dell’ufficio, va assimilato,ai fini del riconoscimento delle indennità stabilite dalla legge n. 100/1987, al trasferimento d’autorità anche se consegue a domanda degli stessi dipendenti.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 13 Maggio 2011, n. 725 - Pres. Allegretta - Est. Cocomile - D.V. (Avv. Petrocelli) c. Università degli Studi di Bari (Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari) e Azienda Ospedaliera “Ospedale Policlinico Consorziale” di Bari.

Sanità pubblica - Università - Personale - Attività professionale extramuraria - Regime di impegno - Inquadramento.

In tema di rapporti tra servizio sanitario ed Università, lo svolgimento di attività extramuraria da parte del medico universitario comporta automaticamente, ai sensi dell’art. 5 comma XII del d.lgs. n. 517/1999,l’opzione per il regime di impegno a tempo definito ex art. 11 del d. P.R. n. 382/1990.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 13 Maggio 2011, n. 728 - Pres. Allegretta - Est. Adamo - A.

S.c.a.r.l. (avv.ti Pezzano e Macchia) c. A.S.L. Fg/2 (avv. Matassa).

Contratti pubblici - Requisiti di partecipazione - art. 12 comma I d.lgs. n.

157/1997 - Pendenze fiscali - Accertamento

Contratti pubblici - Requisiti di partecipazione - art. 12 comma I d.lgs. n.

157/1997 - Stato di insolvenza - Sottocapitalizzazione - Equiparazione - Esclusione

In tema di requisiti soggettivi di partecipazione alle procedure di affidamento, il possesso del requisito di cui all’art. 12 comma I del d.lgs. n. 157/1997, in base al quale in concorrente deve essere" in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana”, non può essere desunto da una

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semplice voce iscritta al bilancio, senza che l’eventuale situazione di inadempienza, valevole a fondare l’esclusione dell’operatore economico, risulti da un qualsiasi atto di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

In materia di cause di esclusione dalla procedura di affidamento di un contratto pubblico, nella locuzione "qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti" di cui all’art. 12, comma I, lettera a), del d.lgs. 17 marzo 1995 n. 157 non rientra la mera sottocapitalizzazione, in quanto quest’ultima non coincide con il determinarsi dello stato di insolvenza.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 17 Maggio 2011, n. 744, Pres. Allegretta - Est. Picone - B.P.M. S.r.l. (avv. Caputi Jambrenghi) c. Autorità Portuale di Bari (Avv. Mezzina).

Contratti pubblici - Affidamento a società miste - Concessione di beni e servizi pubblici - Annullamento in autotutela.

Contratti pubblici- Affidamento a società miste - Concessione di beni e servizi pubblici - Procedura ristretta - Abbreviazione dei termini - Ragioni di urgenza.

L’ordine di rilascio pressoché immediato di beni e attività oggetto di una concessione non è imposto dal provvedimento di annullamento in autotutela della suddetta concessione di beni e servizi pubblici. La conservazione della gestione esistente nelle more del subentro dei nuovi soggetti è, infatti, compatibile con i tipici effetti dell’annullamento d’ufficio, tenuto conto che l’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 consente di adattare l’efficacia temporale dell’atto di autotutela alla concreta situazione di fatto.

L’Amministrazione è tenuta a dare conto delle ragioni di urgenza che giustificano l’abbreviazione dei termini della procedura ristretta, trattandosi pur sempre dell’esercizio di una potestà discrezionale direttamente incidente sull’assetto di gara e potenzialmente pregiudizievole per la posizione delle imprese del settore interessate all’affidamento.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 17 Maggio 2011, n. 745, Pres. Allegretta - Est. Picone - T.I. S.p.A. (avv.ti Covone, Belotti e Grelle) c. F.A.L. S.r.l. (avv. Didonna).

Contratti pubblici - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari - Gara d’appalto - Comunicazioni - Invio con mezzi telematici.

Contratti pubblici - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari - Gara d’appalto - Comunicazioni - Onere della prova.

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Processo amministrativo - Ricorso giurisdizionale - Impugnazione tardiva - Risarcimento del danno.

Nel caso d’impugnazione del provvedimento con cui si dispone l’aggiudicazione di una gara d’appalto, il termine decadenziale, in assenza di notificazione, decorre dalla comunicazione individuale del provvedimento all’interessato. Quando la lex specialis di gara lo prevede espressamente, tale comunicazione si considera realizzata anche attraverso la trasmissione dell’atto via fax.

In una gara d’appalto quando le stazioni appaltanti inviano comunicazioni via telefax il rapporto di trasmissione fa presumere la prova dell’avvenuta ricezione e spetta dunque al destinatario la prova contraria concernente la mancata funzionalità dell’apparecchio.

Nel processo amministrativo trova applicazione la regola della non risarcibilità dei danni evitabili con la tempestiva impugnazione del provvedimento lesivo. Di conseguenza la dichiarata irricevibilità dell’impugnativa comporta la reiezione della domanda di risarcimento del danno per equivalente, in quanto il danno lamentato dall’interessato va imputato innanzitutto alla mancata diligenza nell’attivare tempestivamente i mezzi offerti dal sistema per far valere la protezione di un determinato bene della vita.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 30 Maggio 2011, n. 815 - Pres. Allegretta - Est.Adamo - W.T. S.p.A. (avv.ti Agostinacchio e Sartorio) c. Comune di Conversano (avv.ti. Loiacono, Renna e Tanza).

Ambiente - Inquinamento elettromagnetico - Installazione di impianti - Limiti - Ratio.

Ambiente - Inquinamento elettromagnetico - Installazione di impianti - Infrastrutture per le telecomunicazioni - Tutela della salute.

Ambiente - Inquinamento elettromagnetico - Enti territoriali - Prescrizioni edilizio - urbanistiche - Limiti.

La ratio della fissazione di limiti d'istallazione degli impianti elettromagnetici non consiste esclusivamente nella tutela della salute dai rischi dell'inquinamento elettromagnetico, bensì nella necessità di addivenire ad un equo contemperamento di due contrapposti interessi, la protezione della salute della popolazione dagli effetti negativi delle emissioni elettromagnetiche da un lato e, la realizzazione degli impianti e delle reti rispondenti a rilevanti interessi nazionali, dall’altro.

Le discipline localizzative e territoriali di impianti elettromagnetici imposte a livello locale non possono giungere ad impedire o ad ostacolare ingiustificatamente

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l'insediamento di impianti e, pertanto, divieti che, in particolari condizioni di concentrazione urbanistica di luoghi specialmente protetti, addirittura rendano impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, configurandosi come vere limitazioni, integrano prescrizioni non consentite.

Agli enti territoriali non è consentito adottare disposizioni regolamentari che, sotto le mentite spoglie di prescrizioni edilizio - urbanistiche, siano finalizzate, in realtà, a limitare l'istallazione degli impianti elettromagnetici per esclusive ragioni di tutela della salute umana.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 30 Maggio 2011, n. 819 - Pres. Allegretta - Est. Adamo - C.S. S.r.l. (Avv. Lofoco) c. Comune; Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Contratti pubblici - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari - Istruttoria procedimentale- Prov vedimento di esclusione.

In tema di gara d'appalto è annullabile il provvedimento con cui è disposta l'esclusione di un concorrente a seguito di un’istruttoria procedimentale non accorta, incompleta e non condotta in sostanziale ed autentico ossequio al principio del contraddittorio.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 30 Maggio 2011, n. 820, Pres. Allegretta - Est. Adamo - A.T.I. C.I.G. (avv. Di Modugno) c. A. P. S.p.A. (avv.ti Nardelli e Di Corato).

Contratti pubblici - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari - Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento.

Contratti pubblici - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari - Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento - Reato - Causa di esclusione dalla procedura di affidamento.

Deve considerarsi legittimo l’atto amministrativo che, analizzati i requisiti dei partecipanti, determini l’esclusione dalle procedure di gara purchè fondato su una pluralità di autonomi motivi fra cui ne esista almeno uno idoneo a sostenere l’atto stesso.

E’ legittima causa di esclusione da una procedura di affidamento il reato di violazione di sigilli, dal momento che investe l’affidabilità del partecipante alla gara sotto l’aspetto della correttezza e della lealtà, poiché la fattispecie penale contempla un reato contro la P.A. a presidio dell’ordinamento a che i singoli osservino i segni esteriori del comando dell’autorità.

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Tar Puglia, Bari, Sez I, 30 Maggio 2011, n. 822 - Pres. Allegretta - Est. Adamo - C.R.I. S.r.l. (avv.ti Lioi e Samengo) c. Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Foggia, Ministero dell'Interno (Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari).

Contratti pubblici - Aggiudicazione - Annullamento dell'aggiudicazione - Declaratoria di inefficacia del contratto - Azione costitutiva - Presupposti.

Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (ottemperanza) - Oggetto del giudizio - Natura cognitiva dell'azione avente ad oggetto il conseguimento

dell'aggiudicazione e del contratto - Esclusione della proponibilità in sede di

ottemperanza.

L'orientamento secondo cui l'annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione comporta l'automatica caducazione del contratto, è stato superato alle disposizioni della direttiva comunitaria 2007/66/CE in materia di ricorso contro l'aggiudicazione degli appalti pubblici, come recepita dal decreto legislativo 20 marzo 2010 n. 53, in cui si prevede il potere del giudice amministrativo di privare il contratto pubblico di efficacia al concorrere di determinate circostanze e valutando gli interessi in gioco, primo fra tutti quello alla corretta e spedita esecuzione delle prestazioni contrattuali, sicchè l'azione volta alla declaratoria d’inefficacia del contratto non assume quindi carattere accertativo ma costitutivo.

Qualora nel giudizio di cognizione la ricorrente non abbia formulato alcun’espressa domanda avente ad oggetto il conseguimento dell'aggiudicazione e del contratto, previa dichiarazione d’inefficacia del contratto stipulato con la controinteressata, l’azione non può essere proposta in sede di ottemperanza e pertanto deve respingersi, non potendosi allargare, nel giudizio di esecuzione, il thema decidendum definito con la sentenza di primo grado che si è limitata ad annullare gli atti impugnati.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 30 Maggio 2011, n. 824 - Pres. Allegretta - Est. Adamo - A.R. (avv.Chiummarulo) c. Comune di Foggia.

Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (Ottemperanza) - Procedimento nel giudizio di ottemperanza - Spese processuali - Atti di esecuzione forzata.

In caso di accoglimento del ricorso per l’ottemperanza di sentenza emessa dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, al proponente spetta esclusivamente il pagamento delle somme liquidate a titolo di capitale, interessi e spese processuali, non anche la restituzione di quanto esborsato, ivi compresi diritti e onorari, per il compimento degli atti di esecuzione forzata dinanzi all’altra autorità.

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Tar Puglia, Bari, Sez. I, 30 Maggio 2011, n. 825 - Pres. Allegretta - Est. Adamo - N.P. S.r.l.(avv.ti Comandè e Pitruzzella) c. Regione Puglia (avv.ti Liberti e Colelli).

Silenzio - Silenzio inadempimento - Obbligo di provvedere -Arresto del procedimento - Imputabilità all’istante.

Non è configurabile un silenzio inadempimento dell’amministrazione ove l’iter procedimentale si sia interrotto per circostanze addebitabili esclusivamente all’istanti e, quindi, per comportamenti di questo rivelatisi inadeguati rispetto ai normali standards di correttezza e diligenza nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 30 Maggio 2011, n. 835 - Pres. Allegretta - Est. Cocomile - P. M. (avv. Porcaro) c. Comune di Roma (avv. Pasquali).

Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (Ottemperanza) - Adempimento della PA al giudicato dell’AGO - Enti locali - Stato di dissesto - art. 248 comma II d.lgs. n. 267/2000 - Azione esecutiva - Inammissibilità.

E’ esclusa, in applicazione dei principi di concorsualità e par condicio dei creditori, l’esperibilità, anche dinanzi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza, nei confronti di ente locale dichiarato in stato di dissesto ex art. 248 comma II del d.lgs. n. 267/2000, di azioni esecutive “pure” del giudicato formatosi su pronuncia resa dal giudice ordinario.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 30 Maggio 2011, n. 829 - Pres. Allegretta - Est. Adamo - B.D.I. S.p.A. (avv. Lorusso) c. Azienda sanitaria locale della Provincia di Bari.

Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (Ottemperanza) - Adempimento della PA al giudicato dell’AGO - Titolo per l’esercizio del giudizio di ottemperanza: decreto ingiuntivo - Ammissibilità.

Il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una pubblica amministrazione, se divenuto esecutivo e definitivo, dato il suo relativo consolidamento, a norma degli articoli artt. 653 e ss. del c.p.c., è suscettibile di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, come oggi espressamente riconosciuto dal comma II lett. c dell’art 112 del Codice del Processo.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 31 Maggio 2011, n. 838 - Pres. Allegretta - Est. Adamo - P.G. (avv. D’Innella) c. Comune di Manfredonia

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Contratti pubblici - Offerta - Cauzione per mancata sottoscrizione aggiudicatario - Finalità.

La cauzione provvisoria, prevista dall’art. 30 della l. 1994 n.109, che copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'offerente risultato poi aggiudicatario, ha finalità non meramente “sanzonatoria” ma costituisce una garanzia della serietà e affidabilità dell'offerta consentendo alla stazione appaltante di nutrire un ragionevole affidamento sul fatto che l’intera attività amministrativa di scelta del contraente non sia stata spesa inutilmente e conduca alla effettiva stipulazione del contratto.

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IIª SEZIONE

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 13 maggio 2011, n. 732 - Pres. Mangialardi, Est. Ravasio, - M.C. (avv. Mastropasqua) c. Azienda Sanitaria Locale Bari (avv. Trotta).

Silenzio - Obbligo della P.A. di provvedere - Istanze non manifestamente infondate - Azione avverso il silenzio.

La Pubblica Amministrazione non ha l’obbligo di evadere con provvedimento espresso le istanze dei privati che ritiene manifestamente infondate, volte, cioè, a far valere situazioni di vantaggio astrattamente inesistenti perchè non tutelate dall’ordinamento. Non ricorre palese infondatezza di una istanza, invece, quando il privato faccia valere situazioni di vantaggio che astrattamente l’ordinamento riconosce e che però richiedono di essere valutate caso per caso.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 13 maggio 2011, n. 737 - Pres. Mangialardi, Est. Serlenga, - D. G. e S. R. (avv. De Simone) c. Comune di Rutigliano (avv. D’Innella).

Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Regolamenti edilizi comunali - Altezza degli edifici - Disposizioni derogatorie - Ambito di applicazione.

Le disposizioni derogatorie per le distanze a vantaggio degli edifici preesistenti si applicano - per espressa previsione delle norme stesse - soltanto in ipotesi di sopraelevazione (e quindi di ampliamento verticale) del piano terra esistente con un primo piano, limitatamente alla superficie già edificata al piano terra.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 13 maggio 2011 n. 738 - Pres. Mangialardi - Est. Serlenga - C.C. (avv. Ciaccia) c. Università degli Studi di Bari (avv.ti Antuofermo e Saracino) - controinteressato C.G. (avv.ti Gerbi e Macchione).

Atto amministrativo - Confermativo.

Ricorso giurisdizionale - Inammissibilità - Interesse a ricorrere.

I caratteri di un atto meramente confermativo si individuano nell’assenza di nuova istruttoria e di riesame della questione.

È inammissibile l’impugnazione di un atto meramente confermativo di altro su cui si sia formato il giudicato, non potendosi riconoscere in capo al ricorrente un interesse qualificato alla proposizione dell’azione.

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Tar Puglia, Bari, Sez. II, 13 maggio 2011, n. 740 - Pres. Mangialardi - Est. Serlenga - M.M., (avv. Lorusso) c. Ministero della giustizia, Commissione esami avvocato c/o Ministero della giustizia, Commissione esami avvocato c/o Corte d’appello di Bari, Commissione esami avvocato c/o Corte d’appello di Torino (Avvocatura di Stato).

Concorsi - Abilitazione professionale - Sanatoria ex art. 4 comma 2 bis della L. n. 168/2005.

Ai sensi dell’art. 4 comma 2 bis della L. n. 168/2005 il superamento della prova orale, quand’anche l’ammissione alla stessa sia stata operata a seguito di provvedimento giurisdizionale, genericamente indicato e quindi anche soltanto cautelare, determina il conseguimento dell’abilitazione professionale. Non può essere assunta, inoltre, a presupposto di applicazione della disposizione medesima, la circostanza che siano state ripetute le prove o la valutazione delle stesse, essendo essa chiara nel porre in alternativa l’ammissione alle prove e la ripetizione della valutazione.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 13 maggio 2011, n. 741 - Pres. Mangialardi - Est. Serlenga - V.B., (avv. Colella) c. Ministero della giustizia, Commissione esami avvocato c/o Ministero della giustizia, Commissione esami avvocato c/o Corte d’appello di Bari, Commissione esami avvocato c/o Corte d’appello di Torino (Avvocatura di Stato).

Processo amministrativo - Ricorso giurisdizionale - Sopravvenuta carenza di interesse - Accesso agli ordini professionali- Abilitazione alla professione forense.

Ai sensi dell’art. 4 comma 2 bis della L. n. 168/2005, il superamento della prova orale, quand’anche l’ammissione alla stessa sia stata operata a seguito di provvedimento giurisdizionale, genericamente indicato e quindi anche soltanto cautelare, determina il conseguimento dell’abilitazione professionale. Come più volte chiarito dalla Corte costituzionale, la disposizione in esame è preordinata a tutelare interessi sostanziali peculiari sicché il superamento delle prove, anche a seguito di provvedimenti giurisdizionali, produce effetti irreversibili. Il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Tar Puglia, Bari. Sez.II, 23 maggio 2011, n.753 - Pres. Urbano - Est.Ravasio - L.D. (avv.ti De Metrio, Fanizzi) c. C.S.I.S.R.I.B. (avv. Paparella), Regione Puglia.

Notificazione - Atto di Pianificazione - Obbligo - Presupposti.

Enti Pubblici - Forme associative - Consorzi - Poteri Commissari Straordinari - Mandato - Termine ordinatorio.

I Piani Consortili, e le rispettive varianti attuative, costituiscono una specie particolare di atti di pianificazione, la quale ancora oggi deve ritenersi soggetta alla

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procedura delineata dall'art. 2 comma 11, 11 bis e 11 ter del D.L. 149/93, come introdotti dalla L. 237/93, la quale procedura non prevede forme di notificazione personale ai singoli proprietari interessati.

I poteri dei Commissari straordinari dei Consorzi A.S.I., nominati a seguito dello scioglimento degli organi degli stessi disposta con L.R. 19/2001, sono stati prorogati con D.G.R. n. 547 del 14 maggio 2002, sino al riordino della materia o comunque sino all'intervento di una nuova disciplina, in concreto adottata con L.R. 2/2007. Il termine di sei mesi indicato dalla L.R. 19/01 a determinazione del mandato conferito ai commissari straordinari è meramente ordinatorio, e pertanto il suo decorso non comporta ipso facto la perdita di potere in capo ai commissari straordinari.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 23 maggio 2011, n. 754 - Pres. Urbano - Est. Ravasio - V.F. (avv. Montaruli) c. Comune di Ruvo di Puglia (avv. Maione).

Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio - Beni culturali - Dichiarazione dell’interesse culturale - Procedimento.

Le piazze pubbliche, le vie, le strade e gli altri spazi urbani aperti, se appartenenti ad enti pubblici, rientrano tra i beni di cui all’art. 10, comma 1, D.Lgs. 42/04, e quindi sono beni culturali solo se ed in quanto abbiano un interesse storico, artistico, archeologico o etnoantropologico, verificato a mezzo del procedimento individuato ai sensi dell’art. 12, comma 2, e segg. del succitato decreto legislativo. Di conseguenza, la valenza culturale degli spazi indicati dall’art. 10, D.Lgs. 42/04 non è affatto implicita nella loro ubicazione in zona classificata dallo strumento urbanistico quale Nucleo Antico, piuttosto che quale Zona di interesse archeologico. Del resto, è di intuitiva comprensione che la valenza storica, artistica o archeologica di un bene immobile non può essere demandata all’estensore di uno strumento urbanistico, che non ha necessariamente competenze specifiche a tale scopo.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 23 maggio 2011, n. 755 - Pres. Pasca - Est. Ravasio - G.F. (avv.ti Allamprese, Petruzzelli) c. Comune di Modugno (avv. Carlucci), A.M. (avv. Ruccia).

Lavoro alle dipendenze della P.A. - Assunzioni - Enti locali.

Non è precluso al Direttore Generale e/o Segretario Generale del Comune presiedere le varie commissioni giudicatrici indette per il reclutamento di distinte figure professionali non apicali o di figure afferenti più settori di attività.

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Tar Puglia, Bari, Sez. II, 23 maggio 2011, n. 756 - Pres. Pasca - Est. Pasca - G.D. (avv. Nasca) c. Conservatorio di Musica N. Piccinni di Bari (Avvocatura Distrettuale dello Stato Di Bari).

Concorsi - Pronuncia di annullamento di graduatoria - Domanda risarcitoria dei danni causati da illegittimo collocamento in graduatoria - Giudice competente.

Concorsi - Giudicato amministrativo di annullamento di graduatoria - Effetti.

Il Giudice amministrativo ha giurisdizione in merito alla pretesa risarcitoria direttamente correlata alla pronuncia di annullamento di graduatoria di concorso, in quanto la prima (la pretesa) è direttamente consequenziale alla seconda (pronuncia di annullamento).

Secondo i noti principi che regolano gli effetti del giudicato amministrativo di annullamento di una graduatoria di concorso, deve ritenersi che l’esecuzione di tale pronuncia comporti anzitutto l’obbligo dell’amministrazione di procedere, ancorché virtualmente, all’adempimento dell’obbligo pretermesso, ed alla conseguente valutazione dei titoli artistico-professionali dei candidati, ai fini di una corretta loro valutazione e della relativa attribuzione di punteggio. Tale attività costituisce presupposto indefettibile di una eventuale domanda risarcitoria dei danni causati ai candidati dalla colposa mancata assunzione in servizio per illegittimo collocamento in graduatoria.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 23 maggio 2011, n. 763 - Pres. Pasca - Est. Serlenga - M.S. (avv. Marzocca) c. Questura di Bari e Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato Di Bari).

Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare extracomunitari) - Permesso di soggiorno - Regolarizzazione.

In tema di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari condannati, il reato di violazione dell'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato previsto dall'art. 14, comma 5 ter, del D.Lgs. n. 286 del 1998, punito con una pena edittale fino a quattro anni di reclusione e per il quale è previsto l’arresto obbligatorio non è più compatibile con la disciplina comunitaria delle procedure di rimpatrio di cui alla direttiva 2008/115/CE, direttiva che, sebbene non recepita, è di immediata applicazione. Pertanto, il suddetto reato di immigrazione clandestina, ormai abolito, non può più ritenersi ostativo ai fini della procedura di emersione dal lavoro irregolare dei cittadini extracomunitari.

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Tar Puglia, Bari, Sez. II, 24 maggio 2011, n. 769 - Pres. Pasca - Est. Amovilli - B.A., (avv.ti Colucci, Mancaniello) c. Comune di Lucera, (avv. Maiellaro).

Giurisdizione - Giudice ordinario - Giurisdizione del GO per la tutela dei diritti soggettivi avverso la P.A.

Lavoro alle dipendenze della P.A. - Principi generali.

La lesione del proprio diritto al mantenimento di specifiche mansioni inerenti i compiti di responsabile del procedimento e/o di singole funzioni dirigenziali precedentemente attribuite, quali l’espletamento di gara per l’ affidamento di un appalto di servizi, rientra nella giurisdizione del GO (D.Lgs. n. 165/2001, art. 63) costituendo violazione di un diritto soggettivo determinata non già da poteri autoritativi e da atti amministrativi di c.d. macro-organizzazione bensì dall’atto privatistico di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A.

L’attrazione degli atti di gestione del rapporto di lavoro pubblico al diritto privato non comporta (né deve comportare ai sensi degli artt. 24 e 113 Cost.) un decifit di tutela giurisdizionale, dal momento che ben può il lavoratore sottoporre al sindacato del GO, in funzione di Giudice del lavoro, l’esercizio dei poteri privati discrezionali del datore di lavoro sotto il profilo dell’osservanza delle regole di correttezza e buona fede, applicabili anche all’attività di diritto privato della P.A. alla stregua dei principi di imparzialità e buon andamento (Cassazione Sez. Lavoro 14 aprile 2008 n. 9814, Cassazione Sezioni Unite 23 gennaio 2004 n.1252), secondo il noto fenomeno di “osmosi” tra attività privatistica e pubblicistica.

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IIIª SEZIONE

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 11 maggio 2011, n. 698 – Pres. Morea – Est. Pasca – A.R.B. in qualità di genitore del minore D.B. (avv. Derobertis) c. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Liceo Scientifico Statale “S.S.” di Conversano e altro (Avv. Stato).

Istruzione pubblica – In genere – Consigli di classe – Giudizio di non ammissione alla classe successiva – Motivazione stereotipa, priva di concreti riferimenti e di una valutazione complessiva dello studente – Illegittimità.

Deve ritenersi illegittimo – per violazione dei criteri stabiliti dalla normativa in materia e, in particolare, dall’art. 4 del d.P.R. 122 del 2009 e dall’art. 8, comma 4, dell’O.M. n. 92 prot. n. 11075 del 5 novembre 2007 – il provvedimento con cui il consiglio di classe abbia deliberato la non ammissione alla classe successiva ricorrendo ad una formula di motivazione stereotipa, priva di concreti riferimenti e che difetti, peraltro, anche di una valutazione complessiva dello studente. (Nel caso di specie, il collegio ha osservato che tale valutazione non poteva che essere positiva, sia per la piena sufficienza conseguita in tutte le altre materie, sia per la proficua partecipazione alle attività di recupero nelle due materie in cui aveva riportato debiti formativi, sia per il fatto di aver riportato nella prima di queste ultime una lieve insufficienza (5), sia infine in considerazione dell’inspiegabile circostanza che il voto nella seconda materia (4,5) sia diventato in realtà un (4) per arrotondamento evidentemente negativo).

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 11 maggio 2011, n. 699 – Pres. Morea – Est. Amovilli – G.P. (avv. Mancini) c. Comune di Foggia (avv.ti Barbato, Dragonetti).

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – In materia di assegnazione di alloggi e.r.p. – Interesse a ricorrere – Occultamento di circostanze – Insussistenza dell’interesse.

È infondato il ricorso avverso la graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica qualora risulti che il ricorrente abbia taciuto circostanze che, se note all’amministrazione, ne avrebbero determinato l’esclusione dall’assegnazione. (Nel caso di specie il ricorrente aveva taciuto la circostanza di avere nel frattempo occupato altro e diverso alloggio, ivi trasferendone la propria residenza anagrafica).

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 11 maggio 2011, n. 700 – Pres. Morea – Est. Amovilli – L.D.G. (avv. Conti) c. Comune di Bari, Commissione Graduatorie e Mobilità Bari e Provincia (avv.ti Amoruso, Valla).

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Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – In materia di assegnazione di alloggi e.r.p. – Omessa notificazione al controinteressato – Inammissibilità del ricorso.

È inammissibile il ricorso avverso la graduatoria definitiva di alloggi e.r.p. che non risulti notificato ad alcun controinteressato, atteso che la richiesta di modifica della posizione del ricorrente in graduatoria, per effetto del riconoscimento del maggior punteggio rivendicato, comporta lo scavalcamento di altri soggetti nell’ambito della graduatoria medesima, soggetti che rivestono la qualità di controinteressati.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 11 maggio 2011, n. 701 – Pres. Morea – Est. Giansante – P.V. (avv. Mastronardi) c. Comune di Monopoli (n.c.).

Espropriazione – Decreto di esproprio – In genere – Termine di adozione – Perentorietà – Violazione – Comporta l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità.

Espropriazione – Occupazione illegittima – Effetti (anche per l'accessione invertita a seguito di occupazione c.d. "appropiativa" o " acquisitiva") – Rinuncia alla restituito in integrum – Effetto abdicativo – Esclusione – Trasferimento della proprietà mediante accordo transattivo – Necessità.

Espropriazione – Occupazione illegittima – Effetti (anche per l'accessione invertita a seguito di occupazione c.d. "appropriativa" o " acquisitiva") – Danno per mancata utilizzazione del bene – Con riguardo al periodo di illegittima occupazione e fino alla data di adozione dell'atto traslativo della proprietà – Spettanza – liquidazione – Criteri.

Espropriazione – Occupazione illegittima – Effetti (anche per l'accessione invertita a seguito di occupazione c.d. "appropriativa" o " acquisitiva") – Danno per mancata utilizzazione del bene – Calcolo – Assumendo come valore base il mancato reddito ritraibile per ciascun anno del periodo di occupazione illegittima e fino alla data dell'atto con il quale si realizza l'effetto traslativo della proprietà.

Il termine di adozione del decreto di esproprio è perentorio e la mancata conclusione del procedimento entro tale termine finale comporta l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità e quindi determina una fattispecie di cattivo uso del potere con la conseguente illegittimità del decreto di esproprio, nonché degli atti emanati nel corso della procedura, e in particolare anche del decreto di determinazione dell'indennità di esproprio.

A seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 43 d.P.R. n. 327/2001 ad opera della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 293 del 2010, non può attribuirsi alla rinuncia alla restituito in integrum (avanzata prima della suddetta

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pronuncia) un effetto abdicativo della proprietà in favore dell’Amministrazione essendo tale conclusione in contrasto con l’esigenza di tutela della proprietà, la quale esige che l’effetto traslativo consegua a una volontà inequivoca del proprietario interessato. Ne consegue, pertanto, il dovere dell’Amministrazione di addivenire a un accordo transattivo con il ricorrente che determini il definitivo trasferimento della proprietà dell’immobile, unitamente all’altrettanto doveroso risarcimento del danno da occupazione illegittima.

In caso di cessione della proprietà di un immobile, che abbia subito un’irreversibile trasformazione nel corso di una procedura espropriativa illegittima, il corrispettivo che le parti dovranno concordare deve essere calcolato con riguardo al valore di mercato dell’immobile riferito, non alla data di trasformazione dello stesso e nemmeno a quella di proposizione del ricorso introduttivo, bensì, alla data di adozione dell’atto traslativo di proprietà ad opera delle stesse parti.

Il danno per mancata utilizzazione del bene dovrà essere calcolato assumendo come valore base il mancato reddito ritraibile per ciascun anno del periodo di occupazione illegittima (ossia, dalla scadenza termine di cui all’art. 13 d.P.R. n. 327/2001 fino al momento in cui si realizza l’effetto traslativo) considerando quale parametro il reddito ricavato nell’anno precedente l’occupazione d’urgenza; a tali somme andranno aggiunti la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo l’indice ISTAT e gli interessi legali sulle somme anno per anno rivalutate. Da tale somma complessivamente determinata dovrà poi essere detratta ogni altra somma che sia stata già corrisposta al ricorrente a titolo indennitario o risarcitorio.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 11 maggio 2011, n. 703 – Pres. Morea – Est. Giansante – R.L.T. (avv. Ruggiero) c. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Provinciale di Bari e altro (Avv. Stato).

Giurisdizione – In materia di Pubblico impiego – Controversie in materia di graduatorie per il conferimento di supplenze – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza.

Le “procedure concorsuali per l'assunzione” sono quelle che iniziano con l'emanazione di un bando e si caratterizzano per la valutazione comparativa dei candidati nonché per la compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i vincitori, si pone come atto terminale del procedimento. Nel caso delle graduatorie per il conferimento di supplenze non essendo prevista alcuna attività discrezionale di valutazione dei titoli e dei requisiti da parte dell'Amministrazione, ma un mero riscontro dell'effettiva sussistenza degli stessi, non ricorrono i presupposti per l'individuazione di una procedura concorsuale; quindi, a fronte dei poteri di gestione degli elenchi da parte della Pubblica Amministrazione, tipici del datore di lavoro e non distinguibili, per natura, dagli analoghi poteri esercitabili da qualsiasi datore di lavoro privato, la posizione dell'interessato non può che configurarsi come

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una posizione di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario in vista della futura possibile stipula del contratto di lavoro, in applicazione dell'art. 63, comma 1, del citato d.lgs. n. 165 del 2001.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 11 maggio 2011, n. 704 – Pres. Morea – Est. Giansante – M.T. (avv. Godini) c. Commissione Formazione Graduatorie e Mobilità Bari e Provincia (avv. Maida), V.C. e altri.

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – In materia di assegnazione di alloggi e.r.p. – Interesse a ricorrere – Omessa dichiarazione delle condizioni di assegnazione – Insussistenza.

È infondato il ricorso avverso la graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica qualora non risulti che il ricorrente abbia dichiarato di trovarsi nelle condizioni per ottenere l’attribuzione del punteggio invocato. (Nel caso di specie, il ricorrente aveva omesso di dichiarare di dover lasciare l’abitazione a seguito di intimazione di sfratto per finita locazione).

(Cfr., in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. III, sent. 11 maggio 2011, n. 705)

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 11 maggio 2011, n. 705 – Pres. Morea – Est. Giansante – M.C. (avv. Godini) c. Commissione Formazione Graduatorie e Mobilità Bari e Provincia (avv. Ferrarese), V.C. e altri.

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – In materia di assegnazione di alloggi e.r.p. – Interesse a ricorrere – Omessa dichiarazione delle condizioni di assegnazione – Insussistenza.

Edilizia popolare ed economica – Edilizia sovvenzionata – E.r.p. – Assegnazione – In genere – Presupposti – Antigienicità dell’alloggio – Definizione.

È infondato il ricorso avverso la graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica qualora non risulti che il ricorrente abbia dichiarato di trovarsi nelle condizioni per ottenere l’attribuzione del punteggio invocato. (Nel caso di specie, il ricorrente aveva omesso di dichiarare di abitare in alloggio antigienico).

In materia di assegnazione di abitazioni di edilizia popolare ed economica e dei relativi presupposti, l’alloggio antigienico è quello privo di servizi igienici o con servizi igienici all'esterno o privi di acqua potabile, o quello che, per la sua struttura e originaria destinazione, secondo la licenza comunale, non era destinato ad abitazione.

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Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 maggio 2011, n. 777 – Pres. Morea – Est. Petrucciani – A.U. (avv. Giannini) c. Dipartimento per la formazione post laurea e gli esami di stato professionali, Università degli Studi di Bari (Avv. Stato).

Istruzione pubblica – Esame di stato per l’abilitazione all’insegnamento – Esclusione – Comunicazione a mezzo fax – Legittimità.

L’invio mediante fax della copia del verbale di esclusione dagli esami di stato per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento secondario al numero indicato dalla ricorrente soddisfa l’onere di comunicazione incombente sull’amministrazione, non essendo prevista in tal caso alcuna formalità particolare. Né rileva che il fax con il quale è stato inviato il numero al quale inoltrare le comunicazioni non fosse sottoscritto, non avendo la ricorrente, nel caso di specie, fornito alcun elemento in ordine alla sostanziale falsità o non veridicità di tale numero.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 maggio 2011, n. 775 – Pres. Morea – Est. Petrucciani – Z. s.p.a. (avv. Medina) c. Comune di Noicattaro (avv. Gagliardi La Gala), Regione Puglia (n.c.).

Edilizia ed urbanistica – Standards urbanistici – D.m. 1444/68 – Soglia legale minima – Percentuale superiore – Possibilità – Obbligo di adeguata motivazione – Sussiste.

Gli standards urbanistici posti dal d.m. 1444/68 costituiscono la soglia minima da rispettare, dovendo l’eventuale previsione di una percentuale superiore a quella prevista dalla legge essere adeguatamente motivata dall’amministrazione, a pena dell’illegittimità dell’atto adottato.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 maggio 2011, n. 776 – Pres. Morea – Est. Petrucciani – A.G.G. (avv.ti Jannarelli, Judice) c. Comune di Foggia (avv.ti Barbato, Dragonetti).

Procedimento amministrativo – Riesame – Nuova istruttoria – Nuove determinazioni della P.A. – Atto amministrativo finale – Qualificazione – Atto confermativo – Esclusione – Ratio – Effetti – Ai fini dell’impugnazione.

Non può essere qualificato come atto meramente confermativo delle precedenti determinazioni l’atto che contiene l’esplicitazione di una nuova istruttoria e della conseguente nuova presa di posizione dell’amministrazione sull’istanza del ricorrente, atta a determinare ex se una lesione dell’interesse del ricorrente successiva, autonoma e del tutto distinta rispetto alle precedenti; da tanto consegue che è tempestiva la proposizione dell’impugnazione dell’ultimo atto ove avvenuta nel termine decadenziale previsto dalla legge.

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Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 maggio 2011, n. 779 – Pres. Morea – Est. Petrucciani – S. s.r.l. (avv.ti Profeta e Stornelli) c. Comune di Bari (avv. Valla).

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Silenzio assenso – Presupposti – Integrazione documentale – Sussiste – Omessa integrazione – Omessa impugnativa della richiesta – Effetti – Esclusione del silenzio assenso.

L'istituto del silenzio-assenso non può ritenersi formato allorquando, in merito all'istanza presentata, il richiedente non abbia mai integrato la documentazione prodotta né impugnato la richiesta di integrazione, avendo, invece, il Comune richiesto l'integrazione documentale prima dello spirare del termine per la formazione del silenzio.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 maggio 2011, n. 780 – Pres. Morea – Est. Petrucciani – A.R. e altri (avv. Del Re) c. Comune di Chieuti, Comune di Serracapriola (avv. Lombardi).

Atto amministrativo – In genere – Omessa indicazione dell'autorità e del termine per ricorrere – Mera irregolarità.

La violazione dell’art. 3 della l. 241 del 1990 per mancata indicazione dell’autorità cui ricorrere e dell’organo che ha la rappresentanza legale dell’ente in giudizio costituiscono mera irregolarità e non vizio di legittimità.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 maggio 2011, n. 782 – Pres. Morea – Est. Pasca – A.F. e altri (avv. Poli) c. Azienda Ospedaliero-Universitaria "O.P.C." Bari (n.c.), Università degli Studi di Bari (avv.ti Carbonara, Prudente).

Istruzione pubblica – Professori ed assistenti di Università – In genere – Attività assistenziale dei medici strutturati – È inscindibilmente correlata allo svolgimento dei compiti istituzionali connessi alla funzione docente.

Risulta affetto da illegittimità il provvedimento con il quale il Direttore Sanitario di un’azienda ospedaliera destini docenti ricercatori universitari all’espletamento di attività assistenziali in settori non pertinenti con la particolare specifica disciplina di riferimento della docenza e a prescindere anche dal possesso o meno in capo a costoro del relativo titolo di specializzazione ovvero di specifica esperienza clinica.

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Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 maggio 2011, n. 783 – Pres. Morea – Est. Pasca – F.M. ed altri (avv.ti Augusto, Leogrande) c. Liceo Classico Statale "Socrate" di Bari, Miur, Usr e Usp (Avv. Stato).

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Notifica del ricorso effettuata presso la sede reale dell'autorità scolastica – Sanatoria – Per effetto della regolare costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.

Istruzione Pubblica – Dotazione organica – Classi – Smembramento – Condizioni – Salvaguardia dell’offerta formativa – Necessità.

La notifica del ricorso introduttivo effettuata presso la sede reale dell'Autorità Scolastica può considerarsi sanata per effetto della regolare costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.

In materia di dotazioni organiche scolastiche, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione abbia necessità di “smembrare” delle classi, essa deve tener conto dei Piani di Studio della scuola, senza vanificare l’attività di studio e di sperimentazione che invece è stata alla base della scelta di iscrizione e che ha costituito l’elemento di specialità determinante dell’Offerta Formativa, così da non violare il principio di affidamento.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 maggio 2011, n. 785 – Pres. Morea – Est. Pasca – N.V.R.C. s.p.a. (avv. Lorusso) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggio della Puglia (Avv. Stato).

Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Bellezze naturali (Tutela delle) –Autorizzazione paesaggistica – Validità per la durata di cinque anni – Decorso del termine – Impedisce l'esecuzione dei lavori progettati – Se non a seguito di nuova valutazione – Fattispecie.

Ai sensi dell'art. 146, comma 4, d.lgs. n. 42 del 2004, l'autorizzazione paesaggistica presenta una validità per la durata di cinque anni, termine decorso il quale non può procedersi all'esecuzione dei lavori progettati se non a seguito di nuova valutazione e di nuova autorizzazione. (Nel caso di specie non risultano eseguiti, né più eseguibili, i lavori a suo tempo autorizzati, sia per la decadenza del titolo edilizio, sia per la sopravvenuta inefficacia dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, con conseguente venir meno di qualsivoglia interesse del ricorrente all'annullamento degli atti impugnati).

(Cfr., in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 maggio 2011, n. 784)

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 maggio 2011, n. 786 – Pres. Morea – Est. Amovilli – V.S. (avv.ti Ragno, Brudaglio) c. Comune di Molfetta.

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Farmacie – Autorizzazione all’esercizio – Sospensione – Ai sensi dell’art. 123, commi 3 e 4, T.u.ll.ss. – Medicinali scaduti in appositi contenitori – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Falsa presupposizione in fatto – Sussistono – Effetti – Illegittimità del provvedimento.

È illegittimo per difetto di istruttoria, nonché per erronea e falsa presupposizione in fatto, il provvedimento di sospensione della licenza farmaceutica disposto ai sensi dell’art. 123, commi 3 e 4, T.u.ll.ss, allorché risulti la predisposizione di medicinali scaduti in appositi contenitori sigillati, recanti la dicitura “medicinali scaduti”, in maniera tale da rendere impossibile il verificarsi di errore o scambio di prodotti per la vendita anche per l’addetto di farmacia più sprovveduto.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 maggio 2011, n. 788 – Pres. Morea – Est. Giansante – F.M. (avv. Palieri) c. M.S. s.p.a., Comune di Gioia del Colle (avv.ti Matarrese, Bello), S.G.C. s.r.l. (avv. Notarnicola).

Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Interventi di restauro e di risanamento conservativo – Violazione o elusione di sentenze – Non sussiste – Legittimità del provvedimento unico di autorizzazione – Presupposti.

Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Interventi di restauro e di risanamento conservativo – Art. 3, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 – Definizione.

Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Interventi di restauro e di risanamento conservativo – Autorizzazione unica – Procedimento semplificato ex art 4 d.P.R. n. 447/1998 – Presupposti.

Il provvedimento di autorizzazione per il “recupero mediante risanamento conservativo” di un determinato bene, rilasciato dall’amministrazione competente nonostante la sussistenza di sentenza di annullamento del permesso di costruire, previamente rilasciato dalla medesima amministrazione e avente ad oggetto la realizzazione di opere di trasformazione dello stesso bene, non comporta elusione di sentenze, allorquando, il provvedimento da ultimo rilasciato, si fondi su un nuovo progetto, suscettibile di autonoma valutazione, nonché compatibile con la disciplina urbanistica vigente.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 380/2001, sono interventi di risanamento conservativo gli interventi rivolti all’adeguamento funzionale, al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione incendi e, più in generale, all’ammodernamento di un organismo edilizio preesistente, sia sul piano tecnologico che funzionale, in modo da renderne possibile una utilizzazione adeguata al fabbisogno attuale, anche attraverso il ripristino dell’originaria destinazione.

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Ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.P.R. 447/1998, il rilascio dell’autorizzazione unica per il “recupero mediante risanamento conservativo”, non è subordinato all’acquisizione del permesso di costruire o all’espletamento della conferenza di servizi, ove sussista il parere di conformità tecnica rilasciato, nei termini di legge, dal competente Ufficio Tecnico Comunale.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 maggio 2011, n. 796 – Pres. Morea – Est. Amovilli – M.P. (avv. Scarano) c. Comune di San Nicandro Garganico (avv. D’avolio) e altri.

Processo amministrativo – Appello – Improcedibilità dell’appello – Per sopravvenuta carenza di interesse – Effetti – Consolidamento dell’annullamento dichiarato in prime cure – Sussiste.

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Termine – Piena conoscenza – Dell'atto lesivo – Si presume – In caso di preventiva richiesta di annullamento in autotutela all'Amministrazione.

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Termine – Piena conoscenza – Si concretizza con la cognizione degli elementi essenziali – Quali l'autorità emanante, l'oggetto, il contenuto dispositivo e il suo effetto lesivo.

Ricorso giurisdizionale – Termine – In genere – Per l'impugnazione di un titolo edilizio – Decorrenza dalla data di ultimazione dei lavori.

La sentenza con cui il Consiglio di Stato dichiara l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse produce come effetto il definitivo consolidamento dell’annullamento degli atti impugnati nel giudizio di primo grado, ferme restando le sanatorie intervenute, per effetto dei provvedimenti emanati dalla pubblica amministrazione interessata, prima del deposito della suddetta sentenza.

In via di principio, la richiesta di annullamento in autotutela all'Amministrazione che ha emanato l'atto, successivamente gravato in sede giurisdizionale, presuppone ragionevolmente la conoscenza del contenuto essenziale dell'atto e del carattere lesivo in riferimento alla propria sfera giuridica, sì da farne desumere la piena conoscenza ai fini dell'individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine decadenziale. Infatti, al pari della richiesta di annullamento giurisdizionale, l'annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies, l. n. 241 del 1990 e s.m. mira alla caducazione con effetto ex tunc di provvedimenti illegittimi ai sensi dell'art. 21 octies, comma 1, in quanto consapevolmente ritenuti dal soggetto istante lesivi della propria posizione sostanziale.

Ai fini del giudizio di ricevibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 41 c.p.a., la piena conoscenza dell'atto censurato si concretizza con la cognizione degli elementi essenziali, quali l'autorità emanante, l'oggetto, il contenuto dispositivo ed il suo effetto

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lesivo, perché tali elementi sono sufficienti a rendere il legittimato all'impugnativa consapevole dell'incidenza negativa dell'atto nella sua sfera giuridica, senza che sia necessaria la compiuta conoscenza della motivazione e degli atti del procedimento, che può rilevare solo ai fini della proposizione dei motivi aggiunti.

Il dies a quo per la decorrenza del termine di impugnazione di un titolo edilizio decorre dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dal momento in cui il controinteressato può percepire la lesività dell'opera realizzata.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 maggio 2011, n. 798 – Pres. Morea – Est. Amovilli – A.H. s.r.l. (avv.ti Garofalo, Sticchi Damiani) c. Asl Bari (avv.ti Trotta, Volpe) e altri.

Sanità pubblica – Servizio sanitario nazionale – Accreditamento – Poteri della P.A. – Discrezionalità – Posizione giuridica dell’Ente sanitario privato – Qualificazione – Interesse legittimo oppositivo – Sussiste.

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – In materia di accreditamento al Servizio Sanitario Nazionale – Impugnazione dell’atto di programmazione – Necessità – Impugnazione del diniego di rideterminazione del tetto di spesa – Necessità – Conseguenze dell’omesso gravame – Inammissibilità del ricorso.

Processo amministrativo – Azione di accertamento – Ammissibilità – Giurisdizione esclusiva – Presupposti – Sussistenza di una posizione di diritto soggettivo – Sanità Pubblica – Contratti per adesione stipulati tra P.A. e casa di cura privata – Posizione giuridica sottostante – Qualificazione – Diritto soggettivo – Esclusione.

Processo amministrativo – Azione di accertamento – Limiti – Termine decadenziale – Sussiste.

Sanità pubblica – Accreditamento – Rinegoziazione del contratto – Obbligo – Non sussiste – Tavolo tecnico – Natura – Istituto della rappresentanza colposa – Inapplicabilità.

In materia di programmazione e razionalizzazione della spesa sanitaria, l’attività dell’amministrazione sanitaria nella conclusione di accordi contrattuali per l’acquisto delle prestazioni sanitarie oggetto dell’accreditamento è del tutto discrezionale e non incontra alcun vincolo, sia nell’an che nel quantum; data tale natura, la P.A. può unilateralmente ed autoritativamente fissare il tetto massimo di spesa inderogabile, tenuto conto dell’interesse pubblico tutelato, consistente nella razionalizzazione della spesa sanitaria, sicché la posizione giuridica di cui è titolare l’ente sanitario privato che agisce in giudizio per il riconoscimento delle prestazioni di ricovero erogate in regime di accreditamento istituzionale deve qualificarsi in termini di interesse legittimo oppositivo.

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In materia di programmazione della spesa sanitaria, deve dichiararsi irricevibile ed inammissibile il gravame, qualora il ricorrente abbia mancato di impugnare non solo, l’atto di programmazione originariamente lesivo ma anche, il diniego di rideterminazione del tetto di spesa; diversamente opinando, si consentirebbe la riapertura del termine per l’impugnativa sull’atto di programmazione originariamente lesivo, id est la rimessione del termine di decadenza.

Nel giudizio amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, la domanda di accertamento è proponibile solo allorquando la posizione soggettiva dedotta in giudizio sia di diritto soggettivo; deve, dunque, dichiararsi irricevibile la domanda volta all’accertamento della nullità dei contratti per adesione stipulati tra amministrazione sanitaria e casa di cura privata volti alla determinazione delle prestazioni in regime di accreditamento, stante la natura di accordo pubblicistico ex art. 11 l. 241/90 e la conseguente posizione di interesse legittimo del privato ricorrente.

Nel caso in cui il privato ricorrente deduca la nullità ex art. 1418, comma 1, c.c. per violazione di norme imperative dell’accordo ex art. 11 della l. n. 241/1990, i caratteri di tale azione devono essere contemperati con la regola generale del termine decadenziale per la tutela delle posizioni di interesse legittimo derivanti dall’accordo stesso, specie allorquando con tale azione si facciano valere non già vizi propri bensì vizi derivanti dalla determinazione preliminare di cui al comma 4 bis dell’art. 11, atto autoritativo da impugnarsi nel termine di decadenza.

È infondata la pretesa nei confronti dell’amministrazione sanitaria di rinegoziare i contratti di accreditamento di strutture sanitarie private al sistema nazionale sanitario mediante accordo integrativo o sostitutivo, non ravvisandosi sul punto alcuna obbligazione a contrattare di fonte legale o convenzionale; infatti, da un lato, l’eventuale tavolo tecnico intrapreso ha soltanto un ruolo preparatorio di confronto tra le parti in vista della soluzione bonaria della possibile lite, senza alcun contenuto dispositivo delle reciproche posizioni sostanziali, dall’altro non può dirsi applicabile l’istituto, di creazione giurisprudenziale, della rappresentanza colposa, richiedente il presupposto dell’attività di disposizione da parte del falsus procurator del diritto del rappresentato.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 maggio 2011, n. 799 – Pres. Morea – Est. Pasca – D.L.A., L.A. (avv. Petrarota) c. Comune di Bitonto (avv. Valla).

Edilizia popolare ed economica – In genere – P.E.E.P. – Nelle zone di espansione dell’aggregato urbano – Variante del P.r.g. – Necessità – Esclusione.

Edilizia popolare ed economica – In genere – Dimensionamento P.E.E.P. – Contenuto della deliberazione – Analisi del fabbisogno complessivo della

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popolazione comunale – Indicazione anche generica delle spese correnti – Legittimità.

Processo amministrativo – Motivi di ricorso – Genericità delle censure – Inammissibilità.

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Termine – Dies a quo – Per gli atti di pianificazione territoriale – Dalla pubblicazione dell’avviso di deposito.

Edilizia popolare ed economica – In genere – P.E.E.P. – Mancata notifica della delibera di approvazione del P.E.E.P. – Rilevanza – Sul piano della decorrenza del termine di impugnativa.

Le aree da comprendere nei piani di zona sono di norma scelte nelle zone destinate ad edilizia residenziale con preferenze in quelle di espansione dell’aggregato urbano, così come disposto dall’art. 3 della legge 167/1962. Ne consegue che in tali casi l’adozione ed approvazione del P.E.E.P. non necessita di alcuna variante al P.r.g.

Ai fini del dimensionamento del P.E.E.P., deve considerarsi legittima la deliberazione dell’amministrazione dalla quale emerga una concreta e adeguata analisi del fabbisogno complessivo della popolazione comunale e una indicazione, anche generica, delle spese correnti (ai fini dell’individuazione delle fonti di finanziamento per l’espropriazione delle aree interessate).

Non sono ammissibili per genericità le censure prospettate in modo tale che il Collegio non sia in grado di comprendere quali siano i vizi dedotti per sostenere l’invalidità del provvedimento impugnato, nonché le norme od i principi di cui si lamenta la violazione.

Per l’impugnazione degli atti di pianificazione territoriale, il dies a quo decorre dalla scadenza del termine di pubblicazione dell’avviso di deposito degli atti presso gli uffici comunali.

La notifica individuale dell’atto di approvazione del P.E.E.P. incide solo sul piano della decorrenza del termine dell’impugnativa, non rilevando, invece, sotto il profilo della legittimità dell’atto stesso.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 maggio 2011, n. 800 – Pres. Morea – Est. Pasca – D.L.A., L.A. (avv. Petrarota) c. Regione Puglia, Comune di Bitonto (avv. Valla).

Edilizia e urbanistica – Piano Regolatore generale – Variante – Elementi necessari – Mancato richiamo alle prescrizioni previgenti – Conseguenze.

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Termine – Dies a quo – Atti di pianificazione territoriale – Pubblicazione dell’avviso di deposito.

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Edilizia economica e popolare – Piani di zona – In genere – Atto di approvazione del P.E.E.P. – Omessa notifica individuale – Vizio di illegittimità – Esclusione.

In ipotesi di approvazione di variante generale al P.r.g., il mancato richiamo alle prescrizioni del precedente strumento attuativo comporta la perdurante efficacia delle prescrizioni contenute nel piano medesimo così da rendere manifestamente inammissibile il gravame, attesa l’inefficacia della variante impugnata sul P.E.E.P. già vigente.

Per l’impugnazione degli atti di pianificazione territoriale, il dies a quo decorre dalla scadenza del termine di pubblicazione dell’avviso di deposito degli atti presso gli uffici comunali.

La notifica individuale dell’atto di approvazione del P.E.E.P. incide solo sul piano della decorrenza del termine dell’impugnativa, non rilevando, invece, sotto il profilo della legittimità dell’atto stesso.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 maggio 2011, n. 801 – Pres. Morea – Est. Pasca – D.L.A. (avv. Petrarota) c. Comune di Bitonto (avv. Valla), Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Bitonto.

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Deroga – Presupposti.

Motivazione del provvedimento – Motivazione plurima – Illegittimità di tutti i singoli ed autonomi punti – Necessità – Ai fini dell’annullamento del provvedimento amministrativo.

Edilizia popolare ed economica – Piani di zona – In genere – P.E.E.P. – Nelle zone di espansione dell’aggregato urbano – Variante del P.r.g. – Necessità – Esclusione.

Edilizia popolare ed economica – Piani di zona – In genere – Dimensionamento P.E.E.P. – Contenuto della deliberazione – Analisi del fabbisogno complessivo della popolazione comunale – Indicazione anche generica delle spese correnti – Legittimità.

Processo amministrativo – Motivi di ricorso – Genericità delle censure – Inammissibilità.

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Termine – Dies a quo – Atti di pianificazione territoriale – Pubblicazione dell’avviso di deposito.

Edilizia economica e popolare – Piani di zona – In genere – Atto di approvazione del P.E.E.P. – Omessa notifica individuale – Vizio di illegittimità – Esclusione.

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Ai fini dell’ammissibilità degli interventi edilizi in assenza dello strumento attuativo previsto dal Piano Regolatore generale (c.d. lotto intercluso), è necessario che: (a) l’area, seppure edificabile, non sia stata ancora edificata; (b) ricada in una zona integralmente interessata da costruzioni; (c) sia dotata di tutte le opere di urbanizzazione, primarie e secondarie, previste dagli strumenti urbanistici; (d) sia valorizzata da un provvedimento edilizio del tutto conforme al Piano Regolatore generale.

In presenza di provvedimenti a motivazione plurima, soltanto l’accertata illegittimità di tutti i singoli ed autonomi punti in cui essa risulta articolata può comportare l’illegittimità ed il conseguente effetto demolitorio degli atti adottati dall’amministrazione.

Le aree da comprendere nei piani di zona sono di norma scelte nelle zone destinate ad edilizia residenziale con preferenze in quelle di espansione dell’aggregato urbano, così come disposto dall’art. 3 della legge 167/1962. Ne consegue che in tali casi l’adozione ed approvazione del P.E.E.P. non necessita di alcuna variante al P.r.g.

Ai fini del dimensionamento del P.E.E.P., deve considerarsi legittima la deliberazione dell’amministrazione dalla quale emerga una concreta e adeguata analisi del fabbisogno complessivo della popolazione comunale e una indicazione, anche generica, delle spese correnti (ai fini dell’individuazione delle fonti di finanziamento per l’espropriazione delle aree interessate).

Non sono ammissibili per genericità le censure prospettate in modo tale che il Collegio non sia in grado di comprendere quali siano i vizi dedotti per sostenere l’invalidità del provvedimento impugnato, nonché le norme od i principi di cui si lamenta la violazione.

Per l’impugnazione degli atti di pianificazione territoriale, il dies a quo decorre dalla scadenza del termine di pubblicazione dell’avviso di deposito degli atti presso gli uffici comunali.

La notifica individuale dell’atto di approvazione del P.E.E.P. incide solo sul piano della decorrenza del termine dell’impugnativa, non rilevando, invece, sotto il profilo della legittimità dell’atto stesso.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 maggio 2011, n. 802 – Pres. Morea – Est. Amovilli – L.M. (avv.ti Picca, Scagliola) c. Conservatorio di Musica “N.P.”, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca (Avv. Stato), D.S. (avv.ti Bottaro, Friggione) e altri.

Giurisdizione – In materia di pubblico impiego c.d. privatizzato – Giurisdizione del G.O. – Sussistenza.

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Il concorso finalizzato all'integrazione ed all'aggiornamento di una graduatoria permanente (nella specie, graduatoria definitiva d’Istituto adottata da un Conservatorio di musica) non è ascrivibile nel novero delle "procedure concorsuali per le assunzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" per le quali l'art. 63, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 prevede la riserva in favore della giurisdizione amministrativa in quanto, da un lato, non si caratterizzerebbe per la spendita di discrezionalità tecnica e amministrativa, dall'altro, si tratterebbe di selezioni cui non consegue direttamente e di regola l'assunzione, come avviene, per converso, nelle procedure concorsuali in senso stretto, sicché in definitiva si tratterebbe di ipotesi in cui l'interessato fa valere il suo diritto al lavoro.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 maggio 2011, n. 805 – Pres. Morea – Est. Giansante – P.D. (avv. Masi) c. Comune di Rodi Garganico.

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Contenuto del ricorso – Indicazione dei motivi – Omessa graduazione – Ordine di disamina delle questioni – Discrezionalità dell’organo giudicante.

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – In sanatoria – Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d) del d.l. n. 269/2003 – Opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo – Condizioni.

In difetto di graduazione dei motivi da parte del ricorrente, è rimesso alla discrezionalità dell’organo giudicante l’ordine con il quale procedere all’esame delle questioni sottoposte al suo esame; in particolare, nel processo amministrativo di tipo impugnatorio, il giudice deve procedere, nell’ordine logico, preliminarmente all’esame di quelle questioni o di quei motivi che, evidenziando in astratto una più radicale illegittimità del provvedimento impugnato, appaiono idonei a soddisfarne pienamente ed efficacemente l’interesse sostanziale dedotto in giudizio, per passare poi, soltanto in caso di rigetto di tali censure, all’esame degli altri motivi che, pur idonei a determinare l’annullamento dell’atto gravato, evidenziano profili meno radicali d’illegittimità.

Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d) del d.l. n. 269/2003 sono sanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico) purché ricorrano congiuntamente determinate condizioni: a) che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo; b) che, pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 del d.l. n. 269/2003 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), senza aumento di superficie; d) che vi sia il previo parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.

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Tar Puglia, Bari, Sez. III, 26 maggio 2011, n. 809 – Pres. Morea – Est. Giansante – A.T. (avv.ti Colonna, Paccione) c. Ministero dell’Interno, U.T.G., Prefettura di Bari, Questura di Bari (Avv. Stato).

Circolazione stradale – Conducente di veicoli – Patente di abilitazione alla guida – Sospensione e revoca – Revoca – Solo per avvenuta sottoposizione a misura di prevenzione – Illegittimità.

Dalla sentenza della Corte costituzionale n. 354 del 1998 – dichiarativa dell'illegittimità del combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) nella parte in cui prevedevano la revoca della patente di guida nei confronti di coloro che erano stati sottoposti a misure di sicurezza personali – discende che il provvedimento di revoca della patente, ove motivato con il solo riferimento alla circostanza che il ricorrente era stato sottoposto alla misura di prevenzione, è da considerarsi illegittimamente adottato.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 26 maggio 2011, n. 810 – Pres. Morea – Est. Giansante – D. s.r.l. (avv. Sticchi Damiani) c. Regione Puglia (avv. Torrente).

Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Regolarizzazione e integrazione documentale – Differenze – Conseguenze.

Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Titoli - Certificazione – Richiesta della P.A. – Art. 18 l. n. 241/1990 – Derogabilità – Possibilità – Condizioni – Prescrizione contenuta nel bando – Necessità.

Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Art. 18 l. n. 241/1990 – Applicabilità alle procedure concorsuali – Esclusione – Ratio.

Atto amministrativo – Motivazione – Contenuto – Pluralità di ragioni giustificatrici – Ai fini della legittimità dell’at to – Fondatezza di un solo motivo – Sufficienza.

Nelle procedure concorsuali il bilanciamento tra il dovere della P.A. di provvedere alla regolarizzazione della documentazione presentata dai candidati ed il principio della par condicio tra i partecipanti va ricercato nella distinzione del concetto di regolarizzazione da quello di integrazione: quest’ultima non è mai consentita, risolvendosi essa in un effettivo vulnus del principio di pari trattamento tra i concorrenti, mentre alla regolarizzazione documentale la P.A. è sempre tenuta in forza del principio generale ricavabile dall’art. 6, comma 1, lett. b) della l. n. 241/1990.

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Nelle procedure selettive è consentito all’Amministrazione richiedere espressamente nel bando, in deroga al disposto dell’art. 18 della l. n. 241/1990, la produzione di valida certificazione in allegato alla domanda.

La regola dell’acquisizione d’ufficio della documentazione in possesso della amministrazione procedente o di altre amministrazioni non trova, in mancanza di specifica disposizione del bando, applicazione nei procedimenti concorsuali, in quanto verrebbe in tal modo ad essere violato il termine di decadenza per la presentazione dei documenti richiesti.

Nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, è sufficiente a sorreggere la legittimità dell’atto la fondatezza anche di una sola di esse.

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TAR PUGLIA – BARI, MASSIME GIUGNO 2011

Iª SEZIONE

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 8 giugno 2011, n. 842 - Pres. Allegretta - Est. Picone - I.A. S.r.l., (avv.ti Massa e Cantobelli) c. Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari (avv. Pappalepore) e D. S.p.A. e I. e S. S.r.l. (avv. Agresti). Contratti pubblici - Procedura di affidamento - Requisiti di partecipazione - Dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione - Resa da alcuni soltanto dei più amministratori dell’A.T.I. - Sufficienza. Contratti pubblici - Procedura di affidamento - Imp iego della modulistica predisposta dalla stazione appaltante - Esclusione - Principio del legittimo affidamento. Le dichiarazioni relative all’assenza di condanne penali, da parte degli amministratori e direttori tecnici, sono da questi rese non nel proprio interesse, bensì nell’interesse dell’impresa concorrente, sicché quest’ultima, in mancanza di esse e per evitare l’esclusione con cui è sanzionata tale mancanza (trattandosi di previsione d’ordine pubblico e imperativa), può rendere le dichiarazioni in loro vece, osservando le prescrizioni di cui all’art. 47, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 445 del 2000. Ove il concorrente abbia puntualmente seguito le indicazioni fornite dalla medesima stazione appaltante nella modulistica pubblicata insieme al bando, non può andare in danno del medesimo, se detta modulistica si rivela in parte non esattamente conforme alle prescrizioni della lex specialis di gara, dovendo prevalere in tal caso, a fronte di un’obiettiva incertezza ingenerata dagli atti predisposti dalla stazione appaltante, il principio del favor partecipationis e quello di tutela del legittimo affidamento, principio - quest’ultimo - riconosciuto non dal solo ordinamento interno, bensì anche a livello comunitario. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 8 giugno 2011, n. 843 - Pres. Allegretta - Est. Picone - F. S.r.l., (avv. De Marco) c. Ente Autonomo Fiera del Levante di Bari (avv.ti Colonna e Del Giudice) e S. S.r.l. (avv.ti Fabrizio Paoletti, Francesco Paoletti ed E. Paoletti). Contratti pubblici - Procedura di affidamento - Offerta anomala - Verifica - Modalità - Giustificazioni dell’offerente. Contratti pubblici - Procedura di affidamento - Offerta anomala - Verifica - Omissione.

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Al cospetto di un’offerta anomala, la stazione appaltante è tenuta ad esaminare analiticamente le giustificazioni fornite a proprio discarico dal proponente, accertando la plausibilità della stessa con riferimento ai singoli elementi costitutivi, al fine di accertare se i prezzi indicati trovino rispondenza nella realtà, sia di mercato che aziendale. La verifica puntuale dell’anomalia dell’offerta può essere legittimamente omessa soltanto laddove ci si trovi in presenza di anomalie così macroscopiche da renderla del tutto superflua, essendo evidente ictu oculi che essa è in perdita o comunque non ammissibile. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 8 giugno 2011, n. 845 - Pres. Allegretta - Est. Picone - S.G.D.V. S.r.l. (Avv.ti Lagrotta e Loiodice) c. Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari (Avv. Laforgia). Contratti pubblici - Procedura di affidamento - Requisiti di partecipazione - Art. 38 comma I lett. g) - Debito tributario - Adempimento successivo - Irrilevanza. Contratti pubblici - Procedura di affidamento - Requisiti di partecipazione - Art. 38 comma I lett. g) - Debito tributario - Gravità - Irrilevanza. In diretta applicazione dell’art. 38, primo comma - lett. g), del Codice sui contratti pubblici, alle imprese partecipanti alla selezione per l’aggiudicazione di una gara pubblica di appalto, è richiesta la correttezza contributiva e fiscale come requisito indispensabile non per la stipulazione del successivo contratto, bensì per l’ammissione alla stessa procedura di affidamento, con irrilevanza a tali fini di ogni adempimento della obbligazione successivo alla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, anche se riconducibile al momento della scadenza del termine del pagamento. Non menzionando il requisito della “gravità” del debito tributario quale motivo di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici, l’art. 38, primo comma - lett. g) esclude il potere dell’ Amministrazione di valutare l’entità dell’infrazione, ai fini della sussistenza del requisito di affidabilità delle imprese partecipanti, essendo di per sé sufficiente la sussistenza dell’infrazione ad impedire la partecipazione alla procedura. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 9 giugno 2011, n. 858 - Pres. Allegretta - Est. Picone - F.L. e N.L. (avv. Sivilla) c. Comune di Bari. Contratti pubblici - Procedura di affidamento - Cause di esclusione - Tassatività. In materia di gare pubbliche aventi ad oggetto l’affidamento di servizi, le ipotesi di esclusione sono tassative e non possono essere interpretate in via estensiva o

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analogica, oltre il dettato testuale della legge, sia essa speciale (ossia il disciplinare del bando di gara) o generale. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 9 giugno 2011, n. 859 - Pres. Allegretta - Est. Picone - T. S.r.l.

(avv. Padrone) c. Comune di Mola di Bari (avv. Triggiani): Contratti pubblici - Procedura di affidamento - Requisiti di partecipazione - Discrezionalità - Limiti. La stazione appaltante è titolare di un potere ampiamente discrezionale nel fissare requisiti di partecipazione alla procedura anche più gravosi di quelli previsti dalla legge, purchè questi risultino giustificati dalle peculiari caratteristiche oggettive ed dall’importanza del servizio o lavoro da affidare e tale scelta non appaia, comunque, manifestamente illogica o irragionevole. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 10 giugno 2011, n. 884 - Pres. Allegretta - Est. Cocomile - L.L. S.p.A. (avv. Valla) c. A.P. S.p.A. (avv. Nardelli). Processo amministrativo - Ricorso giurisdizionale - Interesse a ricorrere - Raggruppamento temporaneo di imprese - Singolo partecipante - Sussistenza. Contratti pubblici - Procedura di affidamento - Requisiti di partecipazione - Art.

38 D.Lgs. n. 163/2006 - Gravità dell’infrazione - Valutazione. Contratti pubblici - Procedura di affidamento - Requisiti di partecipazione - Art.

38 D.Lgs. n.163/2006 - Interpretazione. Risarcimento del danno - Elemento soggettivo - Accertamento - Colpa come

illegittimità dell'atto - Presunzione. L’impresa partecipante ad un raggruppamento temporaneo è titolare di un interesse proprio alla impugnazione degli atti della procedura, ulteriore e diverso rispetto a quello del raggruppamento stesso. La gravità richiesta dall'art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 impone una concreta valutazione da parte dell’amministrazione rivolta alla verifica dell’effettiva incidenza della condanna penale sul vincolo fiduciario da instaurare; pertanto non è sufficiente un semplice richiamo al tipo di reato ed alla sua attinenza alla materia dell’appalto.

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L’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 è stato concepito in modo tale da contemplare che i soggetti partecipanti alla gara non devono aver commesso violazioni gravi e definitivamente accertate in materia contributiva (comma 1), mentre sono unicamente i soggetti affidatari coloro che devono possedere il requisito della regolarità contributiva ai sensi del comma 3. Ai fini dell’accertamento in sede giurisdizionale dell’elemento psicologico dell’illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., la riscontrata illegittimità dell’azione amministrativa rappresenta indice della colpa o, a talune condizioni, del dolo dell’amministrazione convenuta, indice tanto più grave, preciso e concordante quanto più intensa appare essere stata, l’illegittimità in cui l’apparato amministrativo è incorso. Tar Puglia, Bari, Sez I, 10 giugno 2011, n. 885 - Pres. Allegretta - Est. Cocomile - L.L. S.p.A (avv. Valla) c. A.P. S.p.A (avv. Nardelli). Processo amministrativo - Ricorso giurisdizionale - Legittimazione ad agire - Raggruppamento di imprese. Contratti Pubblici - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari - Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento - Art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 - Sussistenza. Risarcimento del danno - Danno da lesione di interessi pretensivi - Onere probatorio. Risarcimento del danno - Colpa come illegittimità dell’atto - Prova liberatoria della P.A. - Errore scusabile. Risarcimento del danno - Danno all’immagine - Effettivo pregiudizio subito - Liquidazione equitativa - Limiti. Ciascun membro di un’associazione temporanea di imprese, che abbia partecipato ad una gara di appalto, ha un interesse proprio all’impugnazione degli atti di gara, ultroneo e diverso rispetto a quello del raggruppamento di appartenenza, poiché il fenomeno del raggruppamento di imprese non dà luogo a un’entità giuridica autonoma che esclude la soggettività delle singole imprese che lo compongono. L’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 prevede che i soggetti partecipanti alla gara non devono aver commesso violazioni gravi e definitivamente accertate in materia contributiva (comma 1), mentre sono esclusivamente i soggetti affidatari coloro che devono possedere il requisito della regolarità contributiva ai sensi del comma 3. La gravità richiesta dall’art. 38, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 163/2006 impone una concreta valutazione da parte della Amministrazione rivolta alla verifica dell’effettiva

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incidenza della condanna penale sul vincolo fiduciario da instaurare; pertanto non è sufficiente un semplice richiamo al tipo di reato ed alla sua attinenza alla materia dell’appalto. In tema di illecito aquiliano della P.A., il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica e costante dell’annullamento giurisdizionale, richiedendo la positiva verifica, oltre che della lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall’ordinamento, della sussistenza della colpa o del dolo dell’Amministrazione e del nesso causale tra l’illecito e il danno subito; in particolare il risarcimento del danno conseguente a lesione di interesse legittimo pretensivo è subordinato, pur in presenza di tutti i requisiti dell’illecito (condotta, colpa, nesso di causalità, evento dannoso), alla dimostrazione, secondo un giudizio di prognosi formulato ex ante, che l’aspirazione al provvedimento fosse destinata nel caso di specie ad esito favorevole, quindi alla dimostrazione, ancorché fondata con il ricorso a presunzioni, della spettanza definitiva del bene collegato a tale interesse, ma siffatto giudizio prognostico non può essere consentito allorché detta spettanza sia caratterizzata da consistenti margini di aleatorietà. In presenza di un’attività illegittima posta in essere dall’Amministrazione e foriera di danno per il privato, quest’ultimo non sarà onerato di un particolare sforzo probatorio in ordine alla sussistenza di una condotta colposa da parte dell’Amministrazione, ben potendosi limitare ad allegare la sola illegittimità del provvedimento quale elemento idoneo a fondare una presunzione semplice circa la colpa della P.A. In tali ipotesi, spetterà quindi all’Amministrazione fornire la prova liberatoria a contrario, dimostrando in concreto che si sia trattato di un errore scusabile, configurabile - ad es. - in caso di contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione della norma, di formulazioni polisense di disposizioni di recente emanazione, ovvero di rilevante complessità del fatto sotteso alla determinazione amministrativa. Una pretesa risarcitoria prospettata in termini di danno all’immagine e alla reputazione esige un’allegazione di dati specifici da cui desumere il pregiudizio di carattere oggettivo subito e non può essere ritenuta sussistente in re ipsa nel comportamento contrario a norme del presunto autore dell’illecito, con l’automatico ricorso alla liquidazione equitativa Tar Puglia, Bari, Sez. I, 17 giugno 2011, n. 917 - Pres. Allegretta - Est. Adamo - T.B. (avv.ti Bevilacqua e Chiarelli) c. Ministero dell'Economia e delle Finanze e Comando Tenenza della Guardia di Finanza di Manfredonia (Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari).

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Lavoro alle dipendenze della P.A. - Forze armate - Avanzamento di carriera - Sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo. I giudizi contenuti nella scheda valutativa dell'attività svolta dal militare in un determinato arco temporale esprimono apprezzamenti qualitativi sull'esercizio delle stesse e, toccando direttamente il merito dell'azione amministrativa, sono soggette al sindacato di legittimità del Giudice amministritativo solo entro i limiti ristretti della manifesta abnormità, della discriminatorietà o del travisamento dei presupposti di fatto. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 17 giugno 2011, n. 919 - Pres. Allegretta - Est. Cocomile - F. e S.A. S.r.l. (Avv.ti Maritati, Petrucci e Ancora) c. Regione Puglia (Avv. ti Francesconi e Volpe). Contratti Pubblici - Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari - Concessione di servizi - Revisione ed adeguamento prezzi. Deve essere respinta la domanda volta ad ottenere la rivalutazione del prezzo e di conseguenza ritenuto inesistente il relativo diritto all’adeguamento del corrispettivo, quando il giudizio ha ad oggetto un rapporto di natura concessoria, atteso che l’inserzione obbligatoria ed automatica della clausola di revisione periodica del prezzo è prevista esclusivamente per il contratto di appalto e non già per quello accessivo ad una concessione di pubblico servizio, per il quale al contrario vige il principio dell’invariabilità del canone concessorio. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 21 giugno 2011, n. 921 - Pres. Allegretta - Est. Picone - C.R. (avv.ti Ponzone e Lo Russo ) c. Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito. Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (Ottemperanza) - Decreto di condanna della Corte di appello - Natura. Deve essere accolta la domanda volta ad ottenere l’esecuzione di un decreto di condanna al pagamento di una somma di denaro emanato dalla Corte d’Appello, in quanto, avendo natura decisoria in materia di diritti soggettivi, tale provvedimento risulta idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, ai fini della ammissibilità del giudizio di ottemperanza.

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Tar Puglia, Bari, Sez. I, 21 giugno 2011, n. 928 - Pres. Allegretta - Est. Cocomile - E.E.I. S.r.l. (avv. ti Bucello, Leone, Viola e Macchione) c. Comune di Conversano (avv. Sgobba), Regione Puglia e Provincia di Bari. Ambiente - Valutazione di impatto ambientale - Finalità - Discrezionalità amministrativa - Sindacato del giudice amministrativo - Limiti. La valutazione dell’impatto ambientale non costituisce un mero giudizio tecnico, suscettibile in quanto tale di verificazione sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo, apprezzamento che è sindacabile dal Giudice amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti in cui è evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all’amministrazione. Tar Puglia, Bari, Sez.I, 22 giugno 2011, n. 948 - Pres.Allegretta - Est.Picone - C.G.I. S.p.A. (avv.ti Moliterni) c. Ministero dell'Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari). Contratti pubblici - Commissione di gara - Mancanza di chiarimenti richiesti - Leale collaborazione impresa appaltante. Il rifiuto da parte della società ricorrente di rendere i chiarimenti richiesti dalla commissione di gara, in ottemperanza all’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale, fa venir meno ogni ragione di doglianza circa la presunta violazione delle regole del contraddittorio e l’asserito difetto di motivazione e di istruttoria. Sussiste, infatti, a carico dell’impresa chiamata a rendere giustificazioni sull’anomalia dell’offerta, l’onere di collaborare lealmente alla verifica condotta dalla stazione appaltante, quando i primi chiarimenti non siano stati ritenuti soddisfacenti. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 22 giugno 2011, n. 949 - Pres. Allegretta - Est. Adamo - D.W. S.r.l. e M. S.r.l. (avv.ti Mescia) c. Regione Puglia (avv. Massa), Comune di Deliceto (avv. Pellegrino). Annullabilità del provvedimento - Potere del Giudice - Norma dichiarata incostituzionale - Presupposti. Possono essere dichiarati illegittimi gli atti amministrativi, il cui presupposto è costituito esclusivamente dall’applicazione di norme dichiarate incostituzionali. La dichiarazione di incostituzionalità della norma ha, infatti, valenza erga omnes e

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retroattiva, applicandosi non solo al giudizio nel corso del quale è stata sollevata la questione ma d’ufficio a tutti i giudizi non ancora definiti con sentenza passata in giudicato. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 22 giugno 2011, n. 951 - Pres. Allegretta - Est. Cocomile - A.C.O. - C.D.C. (avv.ti Giacomelli e Calè) c. Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia (Avv. Prencipe). Accesso - Accesso nei confronti dei gestori dei servizi pubblici - Posizione soggettiva legittimante l’accesso - Presupposti.

Il diritto di accesso non si configura mai come un’azione popolare, fatta eccezione per il settore dell’accesso ambientale, ma postula sempre un accertamento dell’esistenza di un interesse autonomo che sia diretto, concreto ed attuale. La titolarità, o la rappresentatività, degli interessi diffusi non giustifica, pertanto, un generalizzato e pluricomprensivo diritto alla conoscenza di tutti i documenti riferiti all’attività di un gestore del servizio e non collegati alla prestazione dei servizi all’utenza, ma solo al più limitato diritto alla conoscenza di atti, relativi a servizi rivolti ai consumatori, che incidono in via diretta e immediata, e non in via meramente ipotetica e riflessa, sugli interessi dei consumatori. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 22 giugno 2011, n. 953 - Pres. Allegretta - Est. Adamo - G.D.B. (Avv. Lancieri) c. Comune di Polignano a Mare; Agenzia del demanio (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari). Autotutela - Autotutela esecutiva - Sfratto in via amministrativa - Funzione. Lo sfratto in via amministrativa rappresenta un atto di esercizio di autotutela esecutiva e allo stato attuale costituisce esclusivamente una modalità attraverso la quale l'Amministrazione municipale si assicura la disponibilità del bene di sua esclusiva proprietà. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 23 giugno 2011, n. 954 - Pres. Allegretta - Est. Picone - E.S. S.r.l. (avv. ti Battista e Rodio) c. Regione Puglia (avv. Loffredo). Esecuzioni delle decisioni giurisdizionali (Ottemperanza) - Procedimento nel giudizio di ottemperanza - Commissario ad acta - Insediamento - Possibile provvedimento tardivo della P.A. Ambiente - Valutazione di impatto ambientale - Oggetto - Limiti - Sviamento di potere.

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Ambiente - Valutazione di impatto ambientale - Finalità - Sindacabilità del Giudice Amministrativo. Annullabilità del provvedimento - Poteri del giudice - Norma regolamentare incostituzionale - Presupposto. La nomina ovvero l'avvenuto insediamento del commissario ad acta, nell'ambito del giudizio sulla violazione del termine per provvedere, non privano l'Amministrazione del potere di provvedere tardivamente in ordine all'istanza del ricorrente. In sede di valutazione di impatto ambientale dell'opera, sussiste sviamento di potere ove l'Amministrazione abbia illegittimamente incluso nel giudizio la verifica di questioni attinenti alla tutela di interessi pubblici differenti rispetto a quelli rimessi alla sua competenza in tale sede. La valutazione d’impatto ambientale non costituisce un mero giudizio tecnico, suscettibile in quanto tale di verificazione sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa, sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all’interesse all’esecuzione dell’opera, apprezzamento che è pienamente sindacabile dal giudice amministrativo in ipotesi di manifesta illogicità o al cospetto di un’istruttoria insufficiente e di una motivazione inadeguata, e sia perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all’Amministrazione. E' illegittimo un provvedimento di diniego, laddove il presupposto della decisione negativa sia costituito solo dall'applicazione di norme regolamentari dichiarate incostituzionali. Tar Puglia, Bari, Sez I, 27 giugno 2011, n. 990 - Pres. Allegretta - Est. Picone - Comune di Bari (avv.ti Volpe, Verna) c. Ministero della Difesa, Stato Maggiore della Difesa - IV Reparto Logistica Infrastrutture e Agenzia del Demanio (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari), Comitato Misto Paritetico Stato - Regione per la Regione Puglia (non costituito). Processo amministrativo - Memoria di replica in mancanza di precedenti scritti difensivi - Ammissibilità. Processo amministrativo - Termine di proposizione del ricorso - Decorrenza. Provvedimento amministrativo - Conoscibilità da parte di un'Amministrazione - Accertamento.

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Edilizia - Opere destinate alla difesa militare - Definizione - Deroga agli strumenti urbanistici. Edilizia - Opere di difesa militare - Riconducibilità alle stesse degli alloggi di servizio - presupposti. Edilizia - Alloggi militari - Estensione della deroga agli strumenti urbanistici - Requisiti. Edilizia - Opere di difesa militare - Opzione di riscatto in proprietà - Presupposti e condizioni. La memoria di replica, depositata nel termine di venti giorni liberi, è ammissibile sebbene le controparti non avessero precedentemente prodotto scritti difensivi, non potendosi ricavare alcuna preclusione in questo senso, né dal tenore dell' art. 73 del codice del processo amministrativo, né dall’interpretazione invalsa nel processo civile (ove la giurisprudenza è dell’avviso che la memoria di replica prevista dall’art. 190 cod. proc. civ. deve essere presa in considerazione dal Giudice indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia o meno depositato una propria comparsa conclusionale) Al fine del decorso del termine per l’impugnazione del provvedimento, non basta la mera notizia della sua esistenza e del suo dispositivo sfavorevole, ma occorre la piena conoscenza del suo contenuto, da cui deriva la possibilità di percepire che il provvedimento è non solo sfavorevole, ma anche illegittimamente sfavorevole: il soggetto che ricorre deve cioè essere messo nelle condizioni di conoscere gli elementi essenziali del rapporto controverso, tali da consentirgli di poter valutare se vi siano atti illegittimi e, in difetto, deve ritenersi che egli abbia una mera facoltà, e non un onere, di impugnare subito l’atto riservandosi di proporre i motivi aggiunti, ben potendo in alternativa attendere di conoscere le motivazioni ovvero il contenuto integrale dell’atto e dei relativi allegati per poter valutare se impugnarlo o meno. La piena conoscenza di un provvedimento lesivo da parte di un’Amministrazione può essere desunta solo da atti o comportamenti univocamente ad essa riferibili, posti in essere dal legale rappresentante o da altro organo munito di poteri gestionali. La realizzazione di “opere militari destinate alla difesa nazionale”, ai sensi dell’art. 2, decimo comma, del D.P.R. n. 170 del 2005 è prevista in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, senza l’acquisizione dell’assenso del Comune e senza la previa intesa, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 383 del 1994, con la Regione. A tal proposito la giurisprudenza amministrativa e costituzionale ha rilevato che, mancando nel nostro ordinamento un’enunciazione in termini normativi e generali della nozione di “opera destinata alla difesa militare”, i criteri suscettibili di qualificare l’opera non possono fare riferimento al solo profilo soggettivo, ossia all’identità dell’Amministrazione interessata ai lavori, ma devono, in ogni caso, investire

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soprattutto le caratteristiche oggettive e funzionali dell’opera, la sua effettiva ed inequivoca destinazione alla difesa militare ed al chiaro nesso teleologico che a questa la ricolleghi; solo in questo modo la deroga alle competenze riconosciute alle Regioni ed agli enti locali, in materia di pianificazione urbanistica e governo del territorio, può essere giudicata costituzionalmente legittima. Ai sensi della normativa di settore, da ultimo art. 231, quarto comma, del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare) nonché in ossequio alla giurisprudenza costituzionale, sono da considerarsi a tutti gli effetti “infrastrutture militari” nonché “opere destinate alla difesa nazionale”i fabbricati adibiti ad ospitare gli alloggi di servizio poiché siffatta qualificazione meritano non soltanto le costruzioni direttamente necessarie alla difesa della Nazione in tempo di guerra, ma anche tutte quelle strumentalmente preordinate alle esigenze della sicurezza militare del paese e che siano a questo fine effettivamente utilizzate. Tali sono, tra l’altro, gli immobili ove vengono compiute le attività dirette alla soddisfazione delle suindicate esigenze e quindi con queste strettamente collegate, all’interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio; deve dunque trattarsi di strutture ricomprese nell’ambito spaziale delle opere militari ovvero legate ad esse da uno stretto rapporto di strumentalità, e perciò parti di un complesso sostanzialmente unitario, sì che non sarebbe logico e giuridicamente ammissibile un regime differenziato L’elemento distintivo fondamentale per la qualificazione dell’alloggio militare -e dunque per la realizzazione dello stesso in deroga alle competenze riconosciute alle Regioni ed agli enti locali, in materia di pianificazione urbanistica e governo del territorio- è quello individuabile nella finalità di far fronte, in concreto, alle esigenze abitative di categorie di personale istituzionalmente e di fatto soggette ad una maggiore mobilità rispetto ad altri dipendenti; al di là di siffatte ipotesi, gli immobili non assegnati in specifica connessione con concrete esigenze di servizio non possono essere qualificati come alloggi di servizio, ai fini dell’applicazione della relativa disciplina speciale, né è possibile collegare simile qualificazione semplicemente alla qualificazione del personale assegnatario, prescindendo dalla concreta funzionalizzazione dell’alloggio; inoltre, gli alloggi di servizio si caratterizzano per l’appartenenza allo Stato o ad enti pubblici, per essere normalmente oggetto di concessione o di locazione in favore del personale destinatario, nel limite di tempo in cui il personale stesso è in attività di servizio ovvero presta servizio nella sede in cui si trova l’alloggio assegnato. L’atto negoziale relativo alla realizzazione e alla cessione di alloggi militari ed i rispettivi allegati sono illegittimi qualora riservano alla futura volontà del Ministero la possibilità di assegnare una percentuale, non definita, degli alloggi realizzati dalla società con l’opzione di riscatto in proprietà, sulla base di quanto previsto dall’art. 2, comma 628 - lett. a) - n. 3), della legge n. 244 del 2007 poiché a nozione stessa di “alloggi con possibilità di acquisto mediante riscatto” presuppone che gli alloggi

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siano assegnati in concessione al personale militare per motivi di servizio, che gli assegnatari corrispondano, per tutta la durata della concessione, i canoni stabiliti e che, al termine della concessione (avente durata predeterminata) venga corrisposto il riscatto con il pagamento dell’importo residuo.

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IIª SEZIONE

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 10 giugno 2011, n. 878- Pres. Pasca - Est. Serlenga – S. O. S.r.l. (avv. Di Gifico) c. Provincia di Barletta - Andria - Trani. Atto amministrativo – Discrezionale - Atto meramente soprassessorio. E' qualificabile come "meramente soprassessorio" il provvedimento con cui l'Amministrazione sospende ogni determinazione a tempo non determinato nè determinabile ovvero ancorato al verificarsi di condizioni future ed incerte: ne è un esempio l’atto con cui la PA si riserva di esaminare le istanze di voltura e di rinnovo dell’autorizzazione all’installazione dei cartelli pubblicitari solo successivamente alla definizione del censimento della cartellonistica esistente, atteso che tale attività di censimento, che può richiedere tempi di definizione non preventivabili, integra un presupposto di mero fatto solo in via eventuale prodromico di ulteriori provvedimenti amministrativi. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 10 giugno 2011, n. 872- Pres. Pasca - Est. Serlenga - MG.M. (avv.ti D'Addabbo, Merico) c. Provincia di Bari (avv.Caramia). Giurisdizione - Giudice amministrativo (giurisdizione di legittimità) – In materia di Pubblico impiego. Dirigente - Dirigenti delle pp.aa. - Conferimento incarichi dirigenziali. La scelta di ricoprire posti vacanti mediante altre forme di reclutamento rispetto allo scorrimento della graduatoria è ampiamente discrezionale ed espressione di un potere di natura amministrativa, a fronte del quale si configurano situazioni di interesse legittimo. La preferenza accordata ai dirigenti tecnici in presenza di servizi “ontologicamente” amministrativi, non scaturendo evidentemente da una meditata ponderazione delle reali esigenze e necessità dell’Ente, si pone in contrasto con i principi di efficienza e buon andamento cui l’Amministrazione dovrebbe indirizzare la propria attività, sicché tale scelta è censurabile per illogicità, irrazionalità e sviamento del potere. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 9 giugno 2011, n. 848 – Pres. Mangialardi – Est. Ravasio – Z. A. A. (avv. Goffredo) c. Prefettura di Foggia – S.U.I. Foggia ( Avvocatura Distr.le Stato di Bari).

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Sicurezza Pubblica – Stranieri (in particolare: extracomunitari) – Regolarizzazione – Art. 14, comma 5 ter, decreto legislativo 25 Luglio 1998, n.286. L’aver subito una condanna per il reato di cui all’art.14, comma 5 ter, prima parte, del d.lgs. n.286/98 non osta alla regolarizzazione del lavoratore extracomunitario, non essendo tale reato richiamato, neanche per relationem, dall’art.1 ter, comma 13 lettera a) del D.L. n.78/2009, oltre che per il mutato contesto interpretativo intervenuto sulla fattispecie de qua. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 10 giugno 2011, n.866 – Pres. Mangialardi – Est. Picone – Immobiliare Luna s.r.l. (avv.ti E. Follieri ed I. Follieri) c. Comune di Foggia (avv. Paparella). Annullabilità del provvedimento – Impossibilità o illiceità dell’oggetto. È illegittimo per impossibilità dell’oggetto l’ordine di osservanza di una convenzione impartito da un ente locale al privato che l’abbia col primo sottoscritta, se tale osservanza esige che soggetti terzi rispetto a loro compiano atti di natura negoziale, essendo tale prestazione inesigibile per il privato paciscente. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 24 giugno 2011, n. 965 – Pres. Est. Pasca – N.N. e G.A. (avv.ti M. Vernola e N. Vernola) c. Comune di Monopoli (avv. Vozza). Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (oggi permesso di cotruire) - Costruzione abusiva – Mancata ottemperanza all’ordine di demolizione – Conseguenze. L’ordinanza di immissione nel possesso di opere abusive disposta per inottemperanza a precedente ordine di demolizione, costituisce atto dovuto e vincolato ex lege, dunque non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento. Trattasi, infatti, di provvedimento che ha natura dichiarativa e di atto di mero accertamento risultando compiutamente definiti dalla legge i presupposti e gli effetti; il che rende infondata sia la censura relativa all’omessa indicazione del responsabile del procedimento, posto che il contraddittorio e la partecipazione sono garantiti all’interno del procedimento repressivo degli abusi edilizi culminante nell’ordine di demolizione, sia quella relativa al difetto di motivazione in quanto tale atto, per legge, comporta l’acquisizione del bene e costituisce titolo per l’immissione in possesso finalizzata all’esecuzione d’ufficio del provvedimento di demolizione.

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Tar Puglia, Bari, Sez. II, 9 giugno 2011, n. 850 – Pres. Mangialardi – Est. Serlenga – G.P. (avv.ti Deramo e Fasanella) c. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per la Puglia, Ministero per i beni e le attività culturali (Avvocatura di Stato), Comune di Rodi Garganico (n. c.). Comunicazione di avvio del procedimento – Autorizzazioni – Nulla osta paesaggistico - Esclusione. Comunicazione di avvio del procedimento – Preavviso di rigetto – Autorizzazioni - Nulla osta paesaggistico. Comunicazione di avvio del procedimento – Preavviso di rigetto - Autorizzazioni paesaggistiche. Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Autorizzazioni – Nulla osta paesaggistico – Controllo. Il d.m. 165/02, introducendo il comma 1 bis all’art. 4 del d.m. 495/94, ha specificamente escluso l’obbligo previsto dall’art. 7 della l. 241/90 per i procedimenti disciplinati dall’art. 151 del d.lgs. 490/99: la comunicazione di avvio del procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e di suo controllo non è, infatti, idonea ad apportare alcuna specifica utilità agli interessati in quanto destinatari di un provvedimento favorevole di nulla osta e può costituire, viceversa, un inutile aggravio procedimentale per il soggetto pubblico in contrasto con il principio di efficienza dell’azione amministrativa. L’art. 10 bis della l. 241/90 si applica anche alla fase del controllo ministeriale dell’autorizzazione paesaggistica, ciò sia per ragioni testuali che alla luce della ratio della disposizione e non vi ostandovi la limitazione contenuta nella stessa norma che circoscrive la sua applicabilità ai soli procedimenti ad istanza di parte, né la circostanza che il predetto controllo sia affidato ad una distinta autorità amministrativa, né la previsione di un termine per l’esercizio dei poteri di verifica, essendo, questa fase di verifica, un mero autonomo “segmento” dello stesso procedimento per l’esercizio di una competenza –quella della salvaguardia ambientale- che la legge rimette a due organi distinti secondo il principio della leale collaborazione. Quanto alla ratio perseguita dall’art. 10 bis della l. 241/90, è indubbio che in capo ai destinatari del nulla osta paesaggistico si radichi un interesse alla partecipazione allorché intervenga parere negativo dell’organo deputato al controllo in relazione al nulla osta stesso, in quanto solo in questa fase si concretizza l’opportunità di un intervento a tutela delle proprie ragioni, anche nell’ottica dell’instaurazione di un contraddittorio utile all’economia e all’economicità procedimentale.

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L’Autorità preposta al controllo del nulla osta paesaggistico, sebbene non vincolata in assoluto dal giudizio di merito espresso dall’organo di amministrazione attiva, non può sovrapporvi acriticamente la propria valutazione ma ha l’obbligo di esplicitare le ragioni che l’hanno condotta a disattendere la scelta effettuata in sede di rilascio del nulla osta stesso. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 10 giugno 2011, n. 867- Pres. Pasca - Est. Serlenga – I. P. s.r.l. (avv.ti Monterisi E., Monterisi F.) c. Comune di Foggia (avv.ti Barbati Dragonetti). Autotutela – Annullamento d’ufficio – Nel settore dell’urbanistica. La revoca delle autorizzazioni per l’installazione di impianti pubblicitari da parte della P.A. per violazione dell’art. 23 decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, pur non essendo contemplato tra i motivi di revoca ex art. 25 del Piano Generale Impianti, rientra nel più generale potere dell’Amministrazione di annullare in autotutela un provvedimento già adottato, ove si avveda dell’originario contrasto con cogenti disposizioni di leggi, sempre che motivi con riferimento all’interesse pubblico alla rimozione dello stesso. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 9 giugno 2011, n. 855- Pres. Pasca - Est. Serlenga – I.P. s.r.l. (avv.ti Monterisi E., Monterisi F.) c. Comune di Foggia (avv.ti Barbati, Dragonetti). Annullabilità del provvedimento – Difetto di motivazione – Non sussiste. Il diniego dell’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari pur non adeguatamente motivato non può essere annullato per violazione dell’art. 21 octies L. 241/90 se è comprovata la non conformità degli impianti proposti alle disposizioni del C.D.S. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 9 giugno 2011, n. 851 – Pres. Mangialardi – Est. Serlenga – E. Soc. Coop. (avv. Polignano) c. Regione Puglia , (avv. Loffredo). Atto amministrativo – Impugnabilità - Sussistenza. Regolamenti – Impugnazione - Tutela avanti al giudice amministrativo: impugnazione (ricorso giurisdizionale) e disapplicazione. La nota di comunicazione di non ammissibilità della domanda di accesso alle agevolazioni previste per la cooperazione e lo sviluppo regionale da un apposito bando, contenente l'indicazione di decorrenza del termine entro il quale il ricorso

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deve essere proposto, non ha natura di atto endoprocedimentale in quanto chiude il procedimento amministrativo. Tale atto è pertanto autonomamente impugnabile in sede giurisdizionale. In caso di asserito contrasto tra le disposizioni di un regolamento regionale e un bando emanato dallo stesso ente, occorre impugnare quest’ultimo atto, stante la sua natura provvedimentale e l’insuscettibilità ad essere disapplicato dal giudice amministrativo. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 24 maggio 2011, n. 769 – Pres. Pasca – Est. Amovilli – B. A., (avv.ti Colucci, Mancaniello) c. Comune di Lucera, (avv. Maiellaro). Giurisdizione – Giudice ordinario - Giurisdizione del GO per la tutela dei diritti soggettivi avverso la PA. Lavoro alle dipendenze della PA – Principi generali. La lesione del proprio diritto al mantenimento di specifiche mansioni inerenti i compiti di responsabile del procedimento e/o di singole funzioni dirigenziali precedentemente attribuite, quali l’espletamento di gara per l’ affidamento di un appalto di servizi, rientra nella giurisdizione del GO (d. lgs. n. 165/2001, art. 63) costituendo violazione di un diritto soggettivo determinata non già da poteri autoritativi e da atti amministrativi di c.d. macro-organizzazione bensì dall’atto privatistico di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. L’attrazione degli atti di gestione del rapporto di lavoro pubblico al diritto privato non comporta (né deve comportare ai sensi degli art 24 e 113 Cost.) un decifit di tutela giurisdizionale, dal momento che ben può il lavoratore sottoporre al sindacato del GO, in funzione di giudice del lavoro, l’esercizio dei poteri privati discrezionali del datore di lavoro sotto il profilo dell’osservanza delle regole di correttezza e buona fede, applicabili anche all’attività di diritto privato della PA alla stregua dei principi di imparzialità e buon andamento (Cassazione sez lavoro 14 aprile 2008 n 9814, Cassazione Sezioni Unite 23 gennaio 2004 n.1252),secondo il noto fenomeno di “osmosi” tra attività privatistica e pubblicistica. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 9 giugno 2011, n. 847 – Pres. Mangialardi – Est. Ravasio – E.M., (avv. Ti Di Lorenzo, M. Di Lorenzo, Piccolo) c. Comune di Andria (avv.ti De Candia, Di Bari). Giurisdizione - Giudice ordinario - Giurisdizione del GO per la tutela dei diritti soggettivi avverso la PA.

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Edilizia e urbanistica - Piani regolatori particolareggiati. Laddove un atto amministrativo autorizzi la realizzazione di un edificio in violazione di diritti di natura civilistica, spetta al titolare di tali diritti la c.d. doppia tutela e cioè la possibilità di esperire sia l’azione avanti al Giudice amministrativo onde ottenere l’annullamento dell’atto amministrativo che autorizza la realizzazione della costruzione, sia l’azione possessoria o di reintegra, di natura civilistica, da esperire avanti all’ Autorità Giudiziaria Ordinaria allo scopo di ottenere il ripristino del diritto leso dalla nuova costruzione. Uno strumento urbanistico esecutivo non può consentire di effettuare interventi non assentibili in base allo strumento urbanistico generale, pertanto se un’area libera sia espressamente qualificata come edificabile dallo strumento urbanistico generale,essa potrà effettivamente essere utilizzata solo per realizzare nuove costruzioni, previa approvazione di un Piano Particolareggiato. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 26 giugno 2011, n. 958 – Pres. Pasca– Est. Ravasio – A.C & c. s.r.l, ( avv. ti Bruno, Cerisano) c. Comune di Barletta (avv.ti Caruso, Palmiotti). Espropriazione – Decreto d’esproprio – Validità. Il decreto di esproprio deve ritenersi valido in quanto sia stato preceduto o accompagnato dalla determinazione provvisoria della indennità di esproprio, la quale ha la funzione di consentire al privato interessato di valutare l’opportunità di opporsi al procedimento espropriativo o di addivenire ad una determinazione amichevole della indennità stessa: ché se poi il privato valuta tale indennità non satisfattiva, allora potrà tutelarsi innanzi la Autorità Giudiziaria Ordinaria. Ai fini della validità di tale atto, pertanto, non occorre che l’indennità offerta sia quella effettivamente dovuta.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 10 giugno 2011 n. 877 – Pres. Pasca – Est. Ravasio – E. M. (avv.ti De Feo) c. Regione Puglia (avv. Fornelli). Giurisdizione – In materia di Pubblico impiego. A prescindere dalla natura e dalla consistenza della posizione giuridica fatta valere in giudizio dal ricorrente, rileva il Collegio che - ai sensi del d. lgs. n. 80/98 e successive modificazioni e integrazioni - la materia del Pubblico impiego risulta attribuita alla giurisdizione esclusiva del Giudice Ordinario in via generale e residuale, risultando viceversa espressamente individuati gli ambiti di giurisdizione riservati al Giudice Amministrativo.

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Tar Puglia, Bari, Sez. II, 24 giugno 2011, n. 977 – Pres. Pasca – Est. Pasca – M. P. (avv. ti Calcagnile, De Franchi, Buscicchio) c. Provincia di Bari (avv. Nardelli). Giurisdizione – Giudice amministrativo (Giurisdizione esclusiva) – In materia di pubblico impiego – Nomina Direttore Generale di Amministrazione provinciale – Non sussiste. Il procedimento di nomina del Direttore Generale dell’Amministrazione provinciale non ha carattere concorsuale difettandone tutti gli indici sintomatici, non essendo prevista né una Commissione, né una graduatoria finale ed essendo la nomina altamente discrezionale e afferente ad una posizione altamente fiduciaria implicante stretta collaborazione con gli organi di governo della Provincia. Sussiste, pertanto, in relazione alle controversie a tale procedimento relative, la residuale e generale giurisdizione del GO. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 24 giugno 2011, n. 983 – Pres. Pasca – Est. Pasca – S. B. , D. S., L. L. e altri (avv. Racanelli) c. Comune di Bari (avv. ti Basile e Lanza). Discrezionalità – Discrezionalità in materia urbanistica – Motivazione del provvedimento discrezionale. L’istituzione di zone ciclopedonali costituisce espressione di potere discrezionale dell’Amministrazione finalizzato alla tutela di interessi pubblici non necessariamente coincidenti con gli interessi economici degli esercenti attività commerciali (ad es.: incrementare la mobilità ciclo-pedonale e l’utilizzo di mezzi di trasporto collettivo), pertanto, si pone in contraddizione con tali finalità la scelta di localizzare al loro interno aree per la posa di bancarelle. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 24 giugno 2011, n. 985 – Pres. Pasca – Est. Serlenga – S. A. A. S. (avv. Matera) c. Questura di Foggia - Ministero degli interni (avv. distrettuale dello Stato di Bari). Sicurezza Pubblica – Stranieri (in particolare: extracomunitari) – Regolarizzazione – Art. 14, comma 5 ter, decreto legislativo 25 Luglio 1998, n.286. L’aver subito una condanna per il reato di cui all’art.14, comma 5 ter, prima parte, del d.lgs. n.286/98 non osta alla regolarizzazione del lavoratore extracomunitario, non essendo tale reato richiamato, neanche per relationem, dall’art.1 ter, comma 13 lettera a) del D.L. n.78/2009, oltre che per il mutato contesto interpretativo intervenuto sulla fattispecie de qua.

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Tar Puglia, Bari, Sez. II, 26 giugno 2011, n. 966 – Pres. Pasca – Est. Pasca – C. G. e N. R. (avv. ti M. Vernola e N. Vernola) c. Comune di Monopoli (avv. Vozza). Edilizia e urbanistica - Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi comunali - Ordine di demolizione. L’ordinanza con cui la PA accerta l’inottemperanza al provvedimento di demolizione, titolo idoneo per l’immissione nel possesso delle opere abusive, ha natura dichiarativa e di atto di mero accertamento ed è, dunque, inconfigurabile l’articolazione del sub procedimento partecipativo di cui alla l. 241/90, risultando compiutamente definiti dalla legge i presupposti e gli effetti. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 24 giugno 2011, n. 967 – Pres. Pasca – Est. Pasca – G. A. e N. N. (avv. ti M. Vernola e N. Vernola) c. Comune di Monopoli (avv. Vozza). Edilizia e urbanistica – Vincolo di in edificabilità – L r. Puglia 31 maggio 1980, n. 56. Il divieto di edificazione nella fascia di 300 m dal mare previsto dalla L r. Puglia 31 maggio 1980, n. 56 vige nel territorio della regione senza che sia mai intervenuta soluzione alcuna di continuità, non potendo ritenersi implicitamente abrogato per effetto dell’ entrata in vigore della l. 431/85, non ricorrendo alcuna obiettiva e assoluta antinomia tra le due normative ed essendo stata più volte prorogata la sua efficacia temporale fino all’approvazione del PUTT come ad esempio dall’art. 12 della L. r. 17/99 e fino al 31/12/99 e, quindi, dall’art. 43 L. r. 9/2000 e sino al 31/12/2000. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 14 giugno 2011, n.899 – Pres. Mangialardi – Est. Picone – S.A.V. (avv. D’Ambrosio, Mitoli) c. Comune di San Giovanni Rotondo (avv. Dimartino). Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Contributi. Non può disconoscersi la potestà dell’Amministrazione di riesaminare autoritativamente le determinazioni già assunte in materia di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, poiché il procedimento per il rilascio della concessione edilizia ed il procedimento di imposizione degli oneri hanno natura distinta ed autonoma, con la conseguenza che il potere del Comune di determinare l’ammontare del contributo non solo può esplicarsi successivamente al momento del rilascio della concessione

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edilizia, ma, anche nell’ipotesi in cui tale determinazione sia già avvenuta, può sempre essere esercitato per la sua revisione in aumento. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 14 giugno 2011, n. 898 - Pres. Mangialardi - Est. Picone – F.R. (avv. Follieri) c. Comune di San Giovanni Rotondo (avv. Fiorentino). Giurisdizione – Giudice amministrativo (giurisdizione di merito) – In materia di concessioni amministrative. Le controversie sorte nella fase di esecuzione della convenzione, susseguente al procedimento pubblicistico di selezione del concessionario, non attengono alla procedura di scelta del contraente né ad atti comunque posti in essere dall’ente nell’esercizio di poteri autoritativi, afferendo piuttosto agli aspetti patrimoniali dele rapporto paritetico tra Amministrazione ed affidatario, e come tale è estranea alla sfera di giurisdizione che residua al giudice amministrativo. Tar Puglia, Bari, Sez.II, 10 giugno 2011, n.890 – Pres. Pasca – Est. Serlenga – V.D. (avv. Paccione) c. Questura di Bari e Ministero dell’Interno (Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari). Motivazione del provvedimento – Atti discrezionali - Ragionevolezza - Revoca del provvedimento. Atto amministrativo - Soggetto a controllo – Condizioni – Revoca del provvedimento. L’Amministrazione dell’Interno gode di un potere ampiamente discrezionale nella valutazione di qualsiasi circostanza che consigli l'adozione del provvedimento di revoca di un’autorizzazione di polizia, pur dovendo esercitare il suo potere nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello della coerenza logica e della ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell’adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare le circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto richiedente sia ritenuto capace di abusi. L’esercente un’autorizzazione di pubblica sicurezza deve infatti essere persona esente da indizi negativi e di sicura affidabilità; nè le autorizzazioni già rilasciate possono comportare un affievolimento dell’attività di controllo sulla persistente sussistenza delle condizioni. Il manifestato dispregio per i precetti normativi si ripercuote negativamente sul requisito della buona condotta e spiega effetti pregiudizievoli sulla valutazione

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complessiva della personalità del soggetto in termini di probabilità di ulteriori abusi nell’uso della licenza. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 24 giugno 2011, n. 960 – Pres. Pasca – Est. Ravasio – I.B. (avv.ti Augusto, D’Addabbo) c. Provincia di Barletta Andria Trani (avv. Lofoco). Riserva di giurisdizione - Giudice amministrativo (Giurisdizione di merito) - In materia di Pubblico impiego – Procedure concorsuali. La riserva di giurisdizione a favore del Giudice Amministrativo nella materia del pubblico impiego é limitata alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto di lavoro, fino al momento della approvazione definitiva, e non riguardano il successivo momento della nomina né quello della assunzione previo scorrimento della graduatoria. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 10 giugno 2011, n. 875 - Pres. Pasca, Est. Serlenga - L.B. (avv. Lofoco) c. Azienda Locale Sanitaria Bari (avv. Trotta). Giurisdizione – Giurisdizione giudice amministrativo – Pubblico impiego – Cessazione degli effetti giuridici ed economici derivanti dal rapporto di lavoro – Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo – Non sussiste. In materia di cessazione degli effetti giuridici ed economici connessi ad un determinato rapporto di lavoro, è legittimo il provvedimento emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale a mezzo del quale si dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, considerato che la giurisdizione, in materia di pubblico impiego, risulta essere circoscritta esclusivamente ai concorsi ed alla ambito disciplinare, viceversa, rientrano nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario ogni altra questione riconducibile al rapporto di lavoro in esamine. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 10 giugno 2011, n. 880 - Pres., Est. Pasca – G.M. (avv. Mescia) c. Comune di Sant'Agata di Puglia. Giudizio di ottemperanza – Decreto ingiuntivo non opposto – Ammissibilità. Il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una Pubblica Amministrazione (ovvero nei confronti di un soggetto privato tenuto al compimento di una attività implicante esercizio di pubbliche potestà) e divenuto esecutivo per mancata impugnazione nei termini di legge, ha valore di cosa giudicata, con conseguente ammissibilità, in caso d’inadempimento del debitore pubblico, del giudizio di ottemperanza.

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Tar Puglia, Bari, Sez. II, 10 giugno 2011, n. 868 - Pres. Pasca, Est. Serlenga – I. s.r.l. (avv.ti Monterisi), c. Comune di Foggia (avv.ti Barbato e Draghonetti). Pubblicità – Installazione di impianti pubblicitari – Inosservanza delle distanze sancite dall’art. 23 C.d.s. – Illegittimità. E’ legittimo il provvedimento di diniego reso dalla Pubblica amministrazione, a fronte di richieste di installazione di impianti pubblicitari collocati in prossimità di strade cittadine, allorché la suddetta installazione non sia conforme alle prescrizioni del C.d.S.(in particolare art. 23), nella parte in cui esso stabilisce le distanze da osservare nella loro collocazione rispetto ad eventuali strade di scorrimento. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 10 giugno 2011, n. 892 – Pres. Pasca – Est. Serlenga – A. G. T. “C.V.O.” S.r.l. (avv.ti Vitone e Di Salvatore) c. Comune di Vieste (avv. Bocchino), Autorità di Bacino per la Puglia, Regione Puglia. Demanio e beni pubblici – Concessione di beni – Titolarità di interesse qualificato in capo al concessionario – Insussistenza. Non è portatore d’interesse differenziato ai fini della tutela giurisdizionale il concessionario di un’area demaniale finitima che impugni la concessione altrui, poiché tale impugnazione (volta a contrastare solo l’ inibizione della libera fruizione di una spiaggia adiacente) non potrebbe che essere diretta a finalità di contrasto della libera iniziativa privata, della concorrenza e della libertà di stabilimento in ambito comunitario, che il nostro ordinamento non tutela. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 10 giugno 2011, n. 879 – Pres. Pasca – Est. Pasca – C.C. (avv. Gurrado) c. Questura di Bari e il Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale Stato di Bari) Immigrazione – Procedura di emersione – Limiti - Assimilabilità del reato di cui all’art. 14 co. 5 ter d.lgs. n. 286/98 ai reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. – Insussistenza. In materia di reati ostativi alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari, sia un’interpretazione letterale che un’interpretazione logico-sistematica dell’art. 1 ter comma 13, lettera c) del D.L. n. 78/2009, portano ad escludere l’assimilabilità del reato di cui all’art. 14 comma 5 ter, prima parte, del d.lgs. n. 286/98 a quelli previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p.

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Tar Puglia, Bari, Sez. II, 10 giugno 2011, n. 891 - Pres. Urbano - Est. Ravasio - R. A. (avv. Benedetto) c. Provincia di Bari (avv. Rutigliano). Riesame - Domanda di iscrizione nell’elenco dei tecnici - Diniego di iscrizione nell’elenco dei tecnici. L’istanza di riesame non può che qualificarsi come una nuova istanza, a nulla rilevando che la stessa si riveli connessa in qualche modo all’istanza originaria. Sicché, legittimamente può trovare applicazione nell’espletamento del riesame l’eventuale normativa sopravvenuta, sebbene l’istanza originaria risulti antecedente all’entrata in vigore della nuova regolamentazione. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 24 giugno 2011, n. 959 - Pres. Urbano - Est. Ravasio - A. A. (avv.ti Follieri) c. Azienda Sanitaria Locale BAT (avv. Delle Donne). Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso con riserva di posti - Graduatoria - Assunzione. Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso con riserva di posti - Graduatoria - Ricorso - Giurisdizione ordinaria. Ove il candidato appartenente alla categoria protetta di cui all’art. 18 del D. Lgs. n. 215/2001 risulti idoneo a seguito dell’espletamento di una procedura concorsuale, l’assunzione può aver luogo anche senza la preventiva modifica della graduatoria di merito, modifica che non avrebbe alcuna utilità in quanto ciò che viene considerato non è un titolo di preferenza, ma un diritto di precedenza. Non costituisce una semplice causa di preferenza, ma un vero e proprio diritto a riserva di posto, quello legislativamente previsto dall’art. 18 del D. Lgs. n. 215/2001 in favore di coloro che volontariamente si siano sottoposti a ferma prefissata o di breve periodo in una delle tre Forze Armate. Pertanto, laddove un appartenente a siffatta categoria protetta risulti idoneo a seguito dell’espletamento di una procedura concorsuale, la graduatoria, quantunque approvata in via definitiva, non è di per sé idonea a far degradare il diritto soggettivo all’assunzione del candidato a rango di interesse legittimo. Sicché, l’eventuale ricorso avverso la delibera con cui viene approvata la graduatoria dovrà essere rimesso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, e non al Giudice Amministrativo.

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IIIª SEZIONE

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 15 giugno 2011, n. 906 – Pres. Morea – Est. Amovilli – M. S.r.l. (avv.ti Astolfi, Petrosillo, Sorgato) c. Regione Puglia (avv. Scattaglia), Asl Taranto (avv. Corrente), Asl Bari (avv. Trotta), L.C. e altro (avv. Testini, Pinto).

Sanità Pubblica – Ospedali, ambulatori, case di cura, enti sanitari – In genere –Trasferimento strutture sanitarie – Provvisorio – Istanza ex art. 29 l.r. Puglia n. 8/2004 – Interpretazione.

Sanità Pubblica – Ospedali, ambulatori, case di cura, enti sanitari – In genere –Trasferimento strutture sanitarie – Ex l.r. Puglia n. 8/2004 – Silenzio assenso – Insussistenza – Per mancata produzione di tutta la documentazione necessaria.

Sanità Pubblica – Ospedali, ambulatori, case di cura, enti sanitari – In genere – Trasferimento strutture sanitarie – A seguito di fusione per incorporazione – Di cui all’art. 10 l. n. 8/2004 – Automatica “volturazione” delle autorizzazioni – Insussistenza – Valutazione dei requisiti strutturali della struttura privata “ospitante” – Necessità.

Sanità Pubblica – Ospedali, ambulatori, case di cura, enti sanitari – In genere – Trasferimento strutture sanitarie – Autorizzazione – Necessità – Libertà del privato di modificare liberamente la sede del presidio – Insussistenza.

Sanità Pubblica – Ospedali, ambulatori, case di cura, enti sanitari – In genere –Trasferimento strutture sanitarie – Ex l.r. Puglia n. 8/2004 – Istanza presentata prima dell’entrata in vigore della l.r. Puglia n. 10/2009 – Diniego – Basato unicamente sulla negativa verifica del nuovo fabbisogno distrettuale da parte dell’Amministrazione – Illegittimità.

L’istanza che ha dato avvio al trasferimento temporaneo di strutture sanitarie ai sensi dell’art. 29 l.r. Puglia n. 8 del 2004, al di là del tenore letterale, deve ritenersi valevole anche come istanza di trasferimento definitivo disciplinato dal comma 4 bis della medesima norma laddove emerga, utilizzando i canoni ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c., che questa fosse in realtà finalizzata al trasferimento definitivo, anche per l’indeterminatezza della durata ivi prevista.

In materia di trasferimento provvisorio di strutture sanitarie di cui alla l.r. Puglia n. 8/2004, art. 29, comma 4, non deve ritenersi formato lo speciale silenzio con valore legale tipico di assenso ivi previsto – di evidente deroga al comma 4 dell’art. 20 l. n. 241 del 1990 e s.m. che esclude l’istituto per i procedimenti riguardanti la salute pubblica – per la riscontrabile carenza delle autorizzazioni necessarie, richiedendosi per il perfezionamento della fattispecie di semplificazione quantomeno la produzione di tutta la documentazione necessaria idonea a consentire l’esercizio del potere di verifica dei requisiti indicati nell’istanza.

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In materia di trasferimento dell’autorizzazione in ipotesi di fusione per incorporazione tra società autorizzate in ambito regionale di cui all’art. 10 l.r. Puglia n. 8 del 2004, deve ritenersi inoperante l’automatica “volturazione” del titolo autorizzatorio sanitario, non potendosi qualificare la fattispecie come mera novazione soggettiva del rapporto tra Amministrazione e struttura privata, venendo in questione la necessità per l’Amministrazione di verificare il possesso di tutti i requisiti strutturali della struttura privata “ospitante”.

Nell’ambito del rapporto di natura pur sempre concessoria tra Regione e strutture private accreditate con il Ssn, specifico rilievo assume il presidio presso il quale vengono erogate le prestazioni in favore dell’utenza, con la conseguenza che l’Amministrazione deve autorizzare il trasferimento del presidio stesso e il privato non può liberamente ed autonomamente modificare la sede del presidio, erogando le prestazioni sanitarie in un luogo diverso da quello indicato.

L’art. 2 del r.r. Puglia n. 18/2009 fa espressamente salvi i trasferimenti di cui all’art. 29, commi 4 e 4 bis, l.r. n. 8 del 2004 delle strutture sanitarie per i quali siano state avviate le procedure prima dell’entrata in vigore della l.r. Puglia n. 10/2009, ragione per cui ritenendo il trasferimento definitivo comunque avviato prima di tale data, risulta illegittimo il diniego opposto dalla regione nella parte in cui pone come unico ed assorbente motivo ostativo la negativa verifica del nuovo fabbisogno del distretto della struttura nella quale verranno erogate le attività sanitarie, essendosi l’interesse pubblico all’equa programmazione dell’offerta sanitaria già effettuata sul territorio.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 15 giugno 2011, n. 907 – Pres. Morea – Est. Amovilli – M. s.r.l. (avv.ti Chiaia Noya, Garofalo) c. Regione Puglia (avv. Di Lecce, Grimaldi), Asl Bari (avv. Trotta), Centro Studi Medici P.i. s.r.l.

Sanità pubblica – In genere – Scelta di privilegiare le strutture di un determinato distretto – Comprime il c.d. diritto alla libera scelta del luogo di cura – Da esercitarsi nei confronti di tutte le strutture e i professionisti accreditati dal S.S.N.

Sanità pubblica – In genere – Ripartizione di un fondo aziendale in sub fondi aventi come punti di riferimento il distretto – Toglie effetto al principio statale che esige la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno – Tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza.

Sanità pubblica – Servizio Sanitario Nazionale – Accreditamento – Legame di presupposizione con il contratto – Nesso di necessaria consequenzialità – Insussistenza – Fattispecie.

Sanità pubblica – Servizio Sanitario Nazionale – Verifica preliminare piena e completa dell'adeguatezza delle prestazioni sanitarie – Rilevabile dal protocollo

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redatto per ogni singola unità operativa di ciascuna struttura sanitaria – Ex art. 8 quinquies comma 2, lett. c), d.lgs. n. 502 del 1992 – A garanzia della qualità delle strutture.

La scelta di privilegiare le strutture di un determinato distretto comprime il c.d. diritto alla libera scelta del luogo di cura, che ex art. 6, comma 6, l. n. 724 del 1994 deve essere esercitato nei confronti di tutte le strutture e i professionisti accreditati dal S.S.N. e non limitato all'interno delle strutture localizzate nel distretto.

La ripartizione di un fondo aziendale in sub fondi aventi come punti di riferimento il distretto, inteso come valutazione delle potenzialità di tutte le strutture pubbliche e private accreditate in quel territorio, toglie effetto al principio statale che esige la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che deve essere conseguita da parte delle singole strutture sanitarie in modo da assicurare una efficace competizione tra strutture accreditate - principio statale nella specie violato.

Le categorie giuridiche dell'accreditamento e del contratto sono collocate su piani diversi, legate da un nesso di presupposizione, nel senso che la prima precede sia logicamente che cronologicamente la seconda, non invece, da un nesso di necessaria consequenzialità, nel senso che alla prima debba fare seguito la seconda. Invero, l'accreditamento delle strutture è configurato come atto connotato da profili di discrezionalità amministrativa avente ad oggetto la verifica concernente la funzionalità degli stessi rispetto agli indirizzi di programmazione regionale ex art. 8 quater, comma 1, d.lgs. n. 502 del 1992 senza costituire vincolo ad erogare le prestazioni a carico del S.S.N.; di contro, il contratto investe un numero determinato e limitato di strutture; esso ha lo scopo, da una parte, di contenere i livelli di spesa entro i margini di sicurezza concordati, dall'altra di assicurare efficacemente i livelli di assistenza con la possibilità di accrescere gli standards qualitativi (tale meccanismo disegnato dal legislatore è stato pienamente compromesso nella Regione Puglia, in quanto si è proceduto ad allargare il raggio della contrattualistica sia nel numero delle strutture che nel volume massimo delle prestazioni di ognuna di esse).

Il contenuto essenziale del diritto alla salute sia nella dimensione legislativa - che costituisce principio fondamentale della legge statale, essendo la tutela della salute materia concorrente con vincolo regionale costituito dai principi fondamentali posti da norme statali - sia nella dimensione regolamentare, deve attestarsi e correlarsi a standards organizzativi, strutturali e tecnologici delle prestazioni, transitando dall'accertamento della appropriatezza clinica a quella organizzativa e temporale, in sede di corrispettivo preventivato (rectius in sede di formazione del contratto/accordo) da verifica a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte. Infatti, l'art. 8 quinquies, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 502 del 1992, prevede il debito informativo delle strutture erogatrici per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure che dovranno essere seguite per il controllo esterno dell'appropriatezza e della qualità dell'assistenza prestata e delle prestazioni rese secondo quanto previsto

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dall'art. 8 octies. Orbene, tali requisiti statali (in particolare, l'appropriatezza delle prestazioni e continuità assistenziale) comportano in sede di formazione contrattuale una verifica preliminare piena e completa dell'adeguatezza delle prestazioni sanitarie, rilevabile dal protocollo redatto per ogni singola unità operativa di ciascuna struttura sanitaria che costituisce il percorso diagnostico terapeutico del governo clinico dell'azienda; dal processo di formazione continua delle professionalità sanitarie. Senza la predetta verifica si attua un meccanismo che, da una parte, viola i principi stabiliti dalla legge dello Stato, dall'altra compromette il mercato sanitario perché non realizza quel dato comparativo necessario a selezionare le strutture di qualità.

(Cfr., in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. III, sent. nn. 908, 909, 910 del 15 giugno 2011 e 916 del 16 giugno 2011)

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 15 giugno 2011, n. 912 – Pres. Morea – Est. Giansante – P.M. (avv. Guantario) c. Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Istituto d’Arte “G.P.” (Avv. Stato), Istituto Statale d’Arte di Corato (n.c.), C.I. e R.P. (n.c.).

Giurisdizione – In materia di Pubblico impiego – Controversie in materia di graduatorie per il conferimento di supplenze – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza.

Nel caso di graduatorie per il conferimento di supplenze non essendo prevista alcuna attività discrezionale di valutazione dei titoli e dei requisiti da parte dell’Amministrazione, ma un mero riscontro dell’effettiva sussistenza degli stessi, non ricorrono i presupposti per l’individuazione di una procedura concorsuale; quindi, a fronte dei poteri di gestione degli elenchi da parte della P.A., tipici del datore di lavoro e non distinguibili, per natura, dagli analoghi poteri esercitabili da qualsiasi datore di lavoro privato, la posizione dell’interessato non può che configurarsi come una posizione di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario in vista della futura possibile stipula del contratto di lavoro, in applicazione dell’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 15 giugno 2011, n. 913 – Pres. Morea – Est. Giansante – N.G. e altri (avv.ti Adami, Maggi) c. Ministero dell’Interno – Questura della Provincia di Foggia (Avv. Stato).

Sicurezza Pubblica – Disposizioni relative all’ordine pubblico – Manifestazioni sportive – Divieto di accesso ex art. 6 della l. n. 401/89 – Ratio.

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Sicurezza Pubblica – Disposizioni relative all’ordine pubblico – Manifestazioni sportive – Divieto di accesso ex art. 6 della l. n. 401/89 – Giudizio di pericolosità – Non è necessariamente collegata alla colpevolezza per un reato.

Il peculiare potere attribuito al Questore di inibire immediatamente l'accesso ai medesimi luoghi, nei confronti di chi sia risultato coinvolto in episodi in violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive si giustifica per l'esigenza di tutelare prontamente l'ordine pubblico, di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e di evitare che chi sia risultato coinvolto in un precedente episodio torni a frequentare i luoghi ove esse hanno luogo.

Alla luce della ratio dell’art. 6, comma 1, l. n. 401 del 1989, la pericolosità richiesta da tale norma non è necessariamente collegata alla colpevolezza per un reato, ma si ricava da concrete ragioni idonee a sorreggere un giudizio prognostico di pericolosità. (Nel caso di specie i giudici hanno ritenuto le motivazioni rappresentate nel DASPO idonee a giustificare l’emissione di tale provvedimento. Risulta, infatti, a seguito degli accertamenti delle forze dell’ordine, che i ricorrenti non solo avrebbero violato l’ordinanza del Prefetto di Foggia che ordinava l’inibizione della trasferta dei tifosi in trasferta, nonché della vendita dei biglietti agli stessi, ma sarebbero stati altresì identificati a seguito di un tafferuglio nelle vie adiacenti il campo sportivo durante lo svolgimento della competizione sportiva).

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 15 giugno 2011, n. 914 – Pres. Morea – Est. Giansante – H. s.p.a. (avv. Sticchi Damiani) c. Comune di Lesina (avv. Pappalepore).

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Impugnabilità dell'atto – In genere – Atti degli enti locali – Regolamento comunale sull’inquinamento elettromagnetico – Impugnazione congiunta con gli atti applicativi – Necessità.

Telecomunicazioni – Telefonia – Telefonia mobile (telefoni cellulari) – Potestà pianificatoria comunale ex art. 8, comma 6, l. n. 36 del 2001 – Limitazioni alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile per intere porzioni del territorio comunale – Illegittimità – In assenza di una plausibile ragione giustificativa.

Telecomunicazioni – Telefonia – Telefonia mobile (telefoni cellulari) – Potestà pianificatoria comunale ex art. 8, comma 6, l. n. 36 del 2001 – Individuazione dei siti idonei alla installazione degli impianti di telecomunicazione – Onere del comune.

Telecomunicazioni – Telefonia – Telefonia mobile (telefoni cellulari) – Potestà pianificatoria comunale ex art. 8, comma 6, l. n. 36 del 2001 – Installazione di reti pubbliche di telecomunicazione – Assimilabilità alle opere di urbanizzazione primaria – Conseguenza – Devono ritenersi normalmente e logicamente operabili in tutte le zone del territorio comunale.

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Il regolamento comunale sull’inquinamento elettromagnetico, trattandosi di un atto di carattere generale avente natura regolamentare, in conformità a quanto previsto dall’art. 8 della l. n. 36 del 2001, le relative disposizioni vanno impugnate unitamente agli atti applicativi, perché è solo con questi ultimi che la lesione presenta i caratteri dell’attualità e della concretezza.

L'assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell'art. 86, comma 3, d.lgs. n. 259 del 2003, comporta che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell'insediamento abitativo, non da esso avulse con localizzazione lontana dai centri di utenza. Ne consegue che, la potestà assegnata alle amministrazioni comunali dall'art. 8, comma 6, l. n. 36 del 2001 può tradursi, ad esempio, nell'introduzione, sotto il profilo urbanistico, di regole a tutela di zone e beni di particolare pregio paesaggistico/ambientale o storico/artistico, ma non può trasformarsi in « limitazioni alla localizzazione » degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa.

Deve ritenersi onere del Comune attivarsi per individuare i siti idonei alla installazione degli impianti di telecomunicazione, tenendo anche presente che essi sono stati assimilati dalla legge alle opere di urbanizzazione primaria proprio per tutelare l’interesse di rilievo nazionale ad una capillare distribuzione del servizio.

Dall’assimilazione degli interventi volti all’installazione delle infrastrutture delle reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, disposta dal legislatore, ne consegue che detti interventi si devono considerare come normalmente e logicamente operabili in tutte le zone del territorio comunale.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 15 giugno 2011, n. 915 – Pres. Morea – Est. Giansante – H. s.p.a. (avv. Sticchi Damiani) c. Comune di Cerignola (avv. Paradiso).

Telecomunicazioni – Telefonia – Telefonia mobile (telefoni cellulari) – Installazione di impianti di telecomunicazione – Permesso di costruire – Non necessità – Autorizzazione di cui all’art. 87 d.lgs. n. 259/2003 – Sufficienza.

Telecomunicazioni – Telefonia – Telefonia mobile (telefoni cellulari) – Installazione di impianti di telecomunicazione – Autorizzazione – Istanza – L’Amministrazione non può esigere documentazione diversa da quella richiesta dall’art. 87, comma 3, d.lgs. n. 259/2003.

Telecomunicazioni – Telefonia – Telefonia mobile (telefoni cellulari) – Installazione di impianti di telecomunicazione – Autorizzazione – Termine per la formazione del silenzio assenso di cui all'art. 87, comma 9, d.lgs. n. 259/2003 – Decorrenza – Dalla presentazione della documentazione di cui all’art. 87, comma 3, d.lgs. n. 259/2003.

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Telecomunicazioni – Telefonia – Telefonia mobile (telefoni cellulari) – Installazioni di impianti di telecomunicazione – Parere dell'A.R.P.A. – Necessità – Sussiste solo ai fini della concreta attuazione dell'impianto.

La realizzazione di impianti di telecomunicazione è subordinata soltanto all’autorizzazione prevista dall’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, che pone una normativa speciale ed esaustiva che include anche la valutazione della compatibilità edilizio-urbanistica dell’intervento, non occorrendo perciò il permesso di costruire di cui agli artt. 3 e 10 del d.P.R. n. 380 del 2001.

Alla luce delle finalità acceleratorie e semplificatorie che presiedono il procedimento dettato dall’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003 in materia di installazioni degli impianti di telecomunicazione, l’amministrazione non può esigere, nella sede della presentazione dell’istanza di autorizzazione e/o della denuncia di inizio attività, documentazione diversa da quella prevista dall’allegato 13 – modello B del d.lgs. n. 259 del 2003, come richiesto dal comma 3 dello stesso art. 87.

I documenti di cui all’allegato 13 – modello B del d.lgs. 259 del 2003, richiamato dal comma 3 dell’art. 87 sono riferiti alla fase del procedimento autorizzatorio e quindi anche ai fini del decorso dei termini per la formazione del silenzio assenso di cui al comma 9 del citato decreto.

Il deposito del parere favorevole dell’A.R.P.A. di cui all’art. 87 del d.lgs. 259 del 2003 non è prescritto per la formazione del titolo edilizio ovvero per l’inizio dei lavori, ma solo per l’attivazione dell’impianto.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 28 giugno 2011, n. 995 – Pres. Morea – Est. Petrucciani – R.F.G.M. (avv.ti A. e V. Mescia) c. U.T.G. – Prefettura di Foggia, Ministero dell'Interno, Ministero delle Infrastrutture (Avv. Stato), L.M. (n.c.).

Edilizia popolare ed economica – Edilizia agevolata – Assegnazione – Disciplina dei rapporti tra proprietario e P.A.

In materia di edilizia agevolata, il rapporto tra proprietario e pubblica amministrazione si configura sulla base della convenzione espressamente ed appositamente richiamata e integrante il contratto di acquisto, non essendo al medesimo applicabili successive convenzioni che non siano state né menzionate né richiamate dal titolo medesimo.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 28 giugno 2011, n. 996 – Pres. Morea – Est. Petrucciani – M.S. (avv. Corsini) c. Comune di Foggia (avv.ti Barbato, Dragonetti), Commissione Alloggi E.R.P. – Provincia di Foggia (n.c.).

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Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – In materia di assegnazione di alloggi e.r.p. – Interesse a ricorrere – Omessa allegazione di documenti – Insussistenza.

È infondato il ricorso avverso la graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica qualora non risulti che il ricorrente abbia documentato il possesso delle condizioni per ottenere l’attribuzione del punteggio invocato. (Nel caso di specie, il ricorrente aveva omesso di allegare alla domanda il modello CUD attestante il reddito percepito, essendo altresì pacifica la produzione di una dichiarazione sostitutiva non sottoscritta e, quindi, non idonea all’attestazione del requisito).

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 28 giugno 2011, n. 997 – Pres. Morea – Est. Amovilli – N.I. (avv.ti Ingravalle, Arzano) c. Comune di Trani (avv. Gagliardi La Gala).

Edilizia ed urbanistica – Vincoli – Vincoli espropriativi scaduti – Obbligo di ritipizzazione urbanistica – Sussiste – Posizione giuridica sottostante – Qualificazione – Affidamento legittimo – Sussiste.

Edilizia ed urbanistica – Vincoli – Vincoli espropriativi scaduti – Ritipizzazione urbanistica – Motivazione – Contenuto.

Nel procedimento di ritipizzazione di un’area in precedenza gravata da un vincolo espropriativo, il privato proprietario di tale area è titolare non di una mera aspettativa ma di un affidamento qualificato e meritevole di tutela, ingenerato dagli atti (convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi tra il comune e i proprietari delle aree, giudicati di annullamento di dinieghi di concessione edilizia o di silenzio-rifiuto su una domanda di concessione ovvero di modificazione in zona agricola della destinazione di un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo) nonché dai comportamenti adottati dal Comune circa la revisione della destinazione urbanistica di tale area.

In materia di panificazione urbanistica, nel caso di sacrificio del legittimo affidamento del proprietario di un’area sottoposta a ritipizzazione circa la revisione di tale destinazione, grava in capo alla Pubblica Amministrazione procedente un obbligo di motivazione “rinforzata” che si sostanzia nell’enunciazione delle ragioni di pubblico interesse preminenti rispetto all’interesse privato, nonché delle prescrizioni legislative inderogabili.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 28 giugno 2011, n. 998 – Pres. Morea – Est. Petrucciani – A.S. (avv. Esposito) c. Comune di Bari – Commissione Formazione Graduatorie e Mobilità Bari e Provincia (n.c.), P.C. e E.C. (n.c.).

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Edilizia popolare ed economica – Edilizia sovvenzionata – Edilizia residenziale pubblica – Assegnazione – Presupposti – Documentazione – Integrazione nel procedimento di autotutela – Possibilità.

È fondato il ricorso avverso la graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica qualora risulti che il ricorrente abbia dimostrato, seppure in sede di procedimento di autotutela avviato ad istanza del medesimo, il possesso delle condizioni per ottenere l’attribuzione del punteggio invocato (Nel caso di specie, il ricorrente aveva regolarizzato la documentazione attestante l’avvenuta denuncia di contratto verbale di locazione all’Ufficio del Registro allegandola per la prima volta all’istanza di autotutela avverso la graduatoria definitiva che non confermava il punteggio aggiuntivo connesso al canone locativo).

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 28 giugno 2011, n. 999 – Pres. Morea – Est. Petrucciani – Condominio il Melangolo (avv. Caso) c. Comune di Rodi Garganico (avv. Savino).

Motivazione del provvedimento – Pluralità di motivi – Illegittimità di uno di essi – Annullamento del atto amministrativo – Esclusione – Se gli altri motivi sono sufficienti a giustificare la decisione adottata.

Allorché un atto è fondato su una pluralità di motivi, l’eventuale illegittimità di uno o di alcuno di essi non è sufficiente a determinare l’annullamento quando gli altri siano sufficienti a giustificare la decisione amministrativa adottata.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 28 giugno 2011, n. 1000 – Pres. Morea – Est. Petrucciani – S. srl (avv.ti Cianciola, Cito) c. Comune di San Giovanni Rotondo (avv.ti Panza, Ricciardi).

Motivazione del provvedimento – Per relationem – Istanze del ricorrente – Dinieghi della P.A. – Contenzioso in corso – Menzione – Sufficienza.

Edilizia popolare ed economica – Edilizia convenzionata – Convenzione – Risoluzione – Motivi – Fissazione di prezzi diversi – Riferibilità al preliminare – Possibilità.

La menzione nel provvedimento impugnato delle istanze del ricorrente e dei relativi dinieghi opposti dall’amministrazione, in uno alla circostanza della pendenza di ricorso avverso taluno dei detti dinieghi, costituiscono indicazioni più che adeguate a fornire supporto motivazionale al provvedimento impugnato poiché danno atto che il contenzioso in essere è già oggetto di ampio contraddittorio tra le parti, onde nessun aspetto dello stesso può ritenersi ignoto ad alcuna di esse. (Nel caso di specie, il provvedimento impugnato richiamava puntualmente le richieste di concessione in

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sanatoria per abusi edilizi e di variante presentate dal ricorrente ed i relativi dinieghi di concessione. Per altro verso, era noto alle parti e, in particolare, al ricorrente il quale lo aveva proposto, la pendenza di un ricorso giurisdizionale avverso il diniego di variante).

In tema di risoluzione dell’atto di cessione delle aree per la realizzazione di alloggi di edilizia convenzionata per via della fissazione di prezzi diversi da quelli stabiliti dalla convenzione, è rilevante il corrispettivo stabilito nel contratto preliminare di cessione dell’alloggio poiché la detta pattuizione, qualora stabilisca un prezzo superiore a quello dovuto, è già idonea a violare le condizioni richieste dalla convenzione e a costituire valido motivo di risoluzione della stessa.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 28 giugno 2011, n. 1001 – Pres. Morea – Est. Petrucciani – M.F.L. ed altri (avv. Balducci) c. Comune di Ruvo di Puglia (avv. Medina), Diocesi Mofetta – Ruvo di Puglia – Giovinazzo – Terlizzi (n.c.).

Edilizia popolare ed economica – Edilizia convenzionata – Convenzione di lottizzazione – Opere – Opere di urbanizzazione secondaria – Chiese e altri edifici per servizi religiosi – Definizione.

Tra le opere di urbanizzazione secondaria, realizzabili pertanto nelle aree cedute a seguito di convenzione di lottizzazione al Comune, devono essere annoverate le “chiese e altri edifici per servizi religiosi”, presentando peraltro, tale dizione, un contenuto non tassativo ma ampio, idoneo a ricomprendere non soltanto le chiese ma anche altre tipologie di edifici destinati allo svolgimento di funzioni religiose in senso lato. (Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto legittima la concessione del suolo da parte del Comune alla Diocesi per la realizzazione di un centro di spiritualità trattandosi di opera destinata ad incontri e ritiri religiosi).

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 28 giugno 2011, n. 1002 – Pres. Morea – Est. Petrucciani – M.F. (avv.ti Clemente, Iacobellis) c. Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio della Puglia (Avv. Stato).

Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Autorizzazioni – Nulla osta paesaggistico – Annullamento – Da parte della Sopraintendenza – Procedimento – Comunicazione di avvio – Non necessità.

Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Autorizzazioni – Nulla osta paesaggistico – Annullamento – Da parte della Sopraintendenza – Procedimento – Termine di conclusione – Interruzione – Richiesta di integrazione documentale – Sussiste.

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Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Autorizzazioni – Nulla osta paesaggistico – Potere di annullamento della Sopraintendenza – Definizione e natura – Cogestione dei valori paesistici – Ambito.

Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Autorizzazioni – Nulla osta paesaggistico – Potere di annullamento della Sopraintendenza – Presupposti.

Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Autorizzazioni – Nulla osta paesaggistico – Annullamento – Da parte della Sopraintendenza – Procedimento – Principi.

Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Autorizzazioni – Nulla osta paesaggistico – Del Comune – Natura – Effetti – Motivazione rafforzata – Necessità.

La comunicazione di avvio del procedimento non è dovuta per i procedimenti disciplinati dall’art. 151 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ovvero del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, ossia per la sub-procedura di invio delle autorizzazioni paesaggistiche (c.d. nulla osta paesaggistici) rilasciate dal Comune alla competente Soprintendenza, con facoltà di annullamento delle medesime autorizzazioni, da parte del Ministero, entro sessanta giorni.

In tema di procedimento di annullamento del nulla osta paesaggistico rilasciato dal Comune, la richiesta di integrazione documentale indirizzata all’ente territoriale è idonea ad interrompere il termine di giorni sessanta previsto dalla legge per l’emissione del provvedimento della Soprintendenza.

Il potere esercitato dall'Amministrazione statale sulla autorizzazione paesaggistica rilasciata dall'autorità regionale (o dalle autorità subdelegate) va definito in termini di "cogestione dei valori paesistici", nel senso che esso costituisce espressione di amministrazione attiva, nell'ambito di un unitario procedimento complesso nel quale la conclusione del procedimento è appannaggio esclusivo all'amministrazione regionale (o a quella delegata da quest'ultima) soltanto nella ipotesi di diniego di autorizzazione, mentre, al contrario, ove l'autorizzazione sia accordata, essa costituisce il presupposto formale la cui comunicazione al Ministero attiva il necessario riesame del contenuto dell'autorizzazione e dà avvio, dunque, ad un'altra fase necessaria e non autonoma, nella quale il Ministero può annullare entro il prescritto termine di sessanta giorni.

L'Autorità statale può annullare l'autorizzazione paesistica (oltre che per il vizio di violazione di legge in senso stretto e per quello di incompetenza) anche quando risulti un suo profilo di eccesso di potere (per sviamento, insufficiente motivazione, difetto di istruttoria, illogicità manifesta); la medesima Autorità non può, viceversa, annullare l'autorizzazione paesistica sulla base di proprie considerazioni tecnico-discrezionali, contrarie a quelle effettuate dalla Regione o dall'Ente subdelegato.

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L'esame della domanda di autorizzazione paesaggistica da parte dell'Autorità statale deve essere coerente con il piano paesistico (ove sia stato emanato), si deve basare su un'idonea istruttoria e deve rendere un'adeguata motivazione (da cui devono risultare le ragioni poste a base della affermata prevalenza di un interesse diverso da quello tutelato in via primaria) e deve tenere conto del principio di leale cooperazione che in materia domina i rapporti tra il Ministero e le Regioni.

Poiché il provvedimento autorizzatorio comunale è atto di gestione del vincolo e non modificativo di esso, la sua funzione è quella di verificare la compatibilità dell'opera con le esigenze di conservazione della bellezza naturale oggetto del vincolo, che ha assunto le caratteristiche ambientali come valori specifici della zona: con la conseguenza che esso deve essere congruamente motivato con l'indicazione della ricostruzione dell'itinerario logico seguito, in ordine alle ragioni di compatibilità effettive con gli specifici valori paesistici dei luoghi.

(Cfr. in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. III, sent. nn. 1003 e 1004 del 28 giugno 2011)

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 28 giugno 2011, n. 1005 – Pres. Morea – Est. Petrucciani – D.G. (avv.ti Nasca, Saracino) c. Comune di Canosa di Puglia (avv. D’Ambra).

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Rilascio – Presupposti – Autorizzazione preventiva insita nel regolamento condominiale – Autorizzazione assembleare – Non necessità.

Qualora il regolamento condominiale dello stabile in cui è inserito il terrazzo di proprietà del ricorrente espressamente consente la realizzazione di pergolati da parte dei condomini sulle parti di loro proprietà esclusiva il Comune non può legittimamente subordinare il permesso ad una autorizzazione condominiale che sia già insita nel regolamento vincolante nei confronti di tutti i condomini, né richiedere una successiva apposita autorizzazione assembleare.

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TAR PUGLIA – BARI, MASSIME LUGLIO 2011

Iª SEZIONE

Tar Puglia, Bari, Sez I, 5 luglio 2011 n 1009 – Pres. Allegretta – Est. Adamo – D. snc (avv.ti Lofoco, Sgobba) c. Azienda Sanitaria provinciale di Bari (avv. Digirolamo) Contratti pubblici – Aggiudicazione provvisoria – Autotutela Contratti pubblici – Legittimazione processuale – Presupposti L’aggiudicazione provvisoria rimane pur sempre un atto infraprocedimentale, per cui, nella comparazione degli interessi da operare in caso di ritiro della stessa, già in astratto, quello del privato tende ad essere naturaliter recessivo La verifica circa la legittimazione processuale presuppone l’accertamento rigoroso del possesso da parte dell’impresa ricorrente dei requisiti soggettivi stabiliti per l’accesso alla commessa pubblica, sicché, ove questi manchino, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, anche con riguardo alla domanda risarcitoria, difettando quanto a quest’ultima la concreta possibilità di aspirare al bene della vita. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 5 luglio 2011, n. 1014 - Pres. Allegretta – Est. Adamo – C. C. S. C. S.r.l. (avv.ti Clarizio e Molfetta) c. A. P. S.p.A. (avv. De Marco), F. S.p.A. (avv. Paparella), A. A. C. Contratti pubblici – Gara di appalto – Esclusione di un concorrente -Dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione – Valutazione di gravità. Nell’ipotesi in cui il bando di una gara di appalto non avesse imposto ai concorrenti di dichiarare qualsiasi precedente condanna penale, è priva di giustificazione l’esclusione, ex se, di un concorrente la cui dichiarazione abbia omesso di menzionare condanne penali non gravi o violazioni contributive non definitivamente accertate, in quanto l’incompletezza della dichiarazione potrà costituire causa di esclusione solo se è stata compiuta anche una logica valutazione, in concreto, della gravità dei reati commessi. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 5 luglio 2011, n. 1017 - Pres. Allegretta – Est. Cocomile – S. S.p.A. (avv. Ponzo) c. Comune di Sammichele di Bari (avv. Balducci). Contratti pubblici – Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari - Difetto di giurisdizione del G.A.

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Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario una controversia nella quale la ricorrente fa valere la sua pretesa a non subire riduzioni mensili del canone corrispostole a causa di un asserito inadempimento contrattuale, in quanto tale controversia concerne la fase esecutiva del rapporto contrattuale, nell’ambito della quale vengono in rilievo unicamente diritti soggettivi perfetti e non posizioni di interesse legittimo al corretto esercizio del potere amministrativo. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 6 Luglio 2011, n. 1020 – Pres. Allegretta – Est. Adamo – A.P. (avv. De Marco) c. F. s.p.a. (avv. Paparella). Contratti pubblici– Procedura di affidamento - Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento – Art. 38 d.lgs. n. 163/2006 – Bando – Formulazione generica - Dichiarazione di insussistenza – Contenuto Contratti pubblici– Procedura di affidamento - Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento – Art. 38 d.lgs. n. 163/2006 – Bando – Formulazione specifica - Dichiarazione di insussistenza – Contenuto – Omessa indicazione - Esclusione In tema di requisiti di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, se il bando richiede genericamente una dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e tra queste, segnatamente, anche quelle la cui applicazione, come nel caso della “condanna per gravi reati incidenti sulla moralità professionale”, dipende da una apprezzamento opinabile, esso giustifica una valutazione compiuta dal ricorrente, sicchè questi non può essere escluso per il solo fatto della omissione formale , cioè di non aver indicato tutte le condanne o violazioni riportate, ma solo ove sia la stazione appaltante a ritenere che queste, una volta definitivamente accertate, valgano a integrare la causa di esclusione. Se il bando, invece, non si limita a chiedere una generica dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, ma specifica che vadano dichiarate tutte le condanne penali o tutte le violazioni contributive, il concorrente è tenuto a presentare, a pena di esclusione per tale sola omissione formale, una dichiarazione puntuale e precisa, al fine di riservare alla stazione appaltante la valutazione di gravità o meno dell’illecito. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 8 Luglio 2011, n. 1040 – Pres. Allegretta – Est. Picone – M. S. coop. (avv. Polignano) c. Regione Puglia (avv. Girone).

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Silenzio inadempiemento – Azione avverso il silenzio – Attività materiale - Inammissibilità Non è ammesso il ricorso avverso il silenzio ove volto a ottenere la condanna dell’amministrazione non al compimento di un provvedimento amministrativo ma di una attività puramente materiale, quale deve considerarsi il servizio di pubblicazione telematica degli atti regionali. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 8 luglio 2011, n. 1043 – Pres. Allegretta – Est. Adamo – M. s.r.l. (avv.ti A. Mescia e G. Mescia) c. Regione Puglia Silenzio – Silenzio inadempimento – Autorizzazione unica ambientale – art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Valutazione di impatto ambientale - Termine per provvedere Il termine di conclusione del procedimento per il rilascio di una autorizzazione ambientale unica è, come inderogabilmente stabilito dall’art. 12 d.lgs. n. 387/2003, di 180 giorni, anche laddove quello previsto da espressa norma regionale per il connesso ed eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale risulti pari o superiore. [Vedi , in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. I, 10 marzo 2011, n. 364] Tar Puglia, Bari, Sez. I, 11 Luglio 2011, n. 1061 – Pres. Allegretta – Est. Picone – L. M. (avv. Lorusso) c. Comune di Corato Accesso- In materia edilizia - Titoli abilitativi – Legittimazione – Proprietario del fondo confinante - Sussistenza In tema di accesso a titoli abilitativi edilizi, secondo i principi derivanti dagli artt. 22 e ss. della L. 241/1990, il proprietario di un terreno confinante con l’area oggetto degli interventi , vantando un interesse diretto, attuale e concreto alla conoscenza di tali atti, ha il diritto di accedere ai corrispondenti documenti amministrativi, con la conseguenza che a giustificare il diniego di accesso agli stessi non è sufficiente la mera contrarietà all’ostensione del titolare del permesso. Tar Puglia, Bari, Sez. I 27 Luglio 2011, n. 1163 – Pres. Allegretta – Est. Picone – L. s.p.a. (avv.ti Chiaia Noya e Garofalo) c. Azienda Ospedaliero - Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia (avv.ti Pappalepore e Mastropieri) Contratti pubblici- Procedura di affidamento– Cause di esclusione - art. 38 comma I lett. f del d.lgs. 163/2006 – Inadempimento - Valutazione - Insindacabilità

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Contratti pubblici - Procedura di affidamento– Cause di esclusione – Tassatività Contratti pubblici- Procedura di affidamento– Cause di esclusione – art. 38 comma I lett. h del d.lgs. 163/2006 – Prova – Annotazione da parte dell’autorità di vigilanza Contratti pubblici- Procedura di affidamento – Commissione – Valutazione comparativa – Discrezionalità tecnica – Sindacabilità - Limiti Accesso- Accesso agli atti di gara- Diniego – Aggiudicazione – Legittimità L’art. 38 comma I lett. f del d.lgs. n. 163 del 2006 (il c.d. “Codice dei contratti pubblici”)prevede una ipotesi di esclusione dalla procedura che non ha carattere sanzionatorio ma che è posta a presidio dell’elemento fiduciario destinato a connotare il futuro rapporto contrattuale, con la conseguenza che è la stazione appaltante a dover accertare discrezionalmente, senza alcun automatismo, la sussistenza e la gravità dell’errore imputabile all’impresa concorrente con una valutazione sull’affidabilità della stessa che assume connotati soggettivi e, come tale, non risulta sindacabile, in chiave sostitutiva, dal giudice amministrativo. In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici , le ipotesi di esclusione previste dall’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 sono tassative e non possono essere interpretate in via estensiva o analogica con la conseguenza che, in difetto di una espressa previsione in tal senso, non si ha esclusione nel caso in cui la concorrente, cessionaria di un ramo di azienda, non abbia presentato dichiarazione in ordine alla posizione dell’impresa cedente . Ha valenza costitutiva, ai fini dell’accertamento della ricorrenza della causa di esclusione di cui all’art. 38 comma I lett. h del d.lgs. n.163/2006, la prova dell'avvenuta annotazione da parte dell'Autorità di Vigilanza degli episodi relativi al rilascio di false dichiarazioni. Non è consentito al giudice amministrativo esercitare un sindacato di tipo intrinseco sul giudizio comparativo operato dalla commissione nelle gare d’appalto, in quanto questo è caratterizzato dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dalla opinabilità dell’esito della valutazione, a meno che non si tratti di specifiche contestazioni circa la plausibilità dei criteri valutativi o circa la loro manifesta violazione. L’eventuale illegittimo rifiuto all'accesso agli atti della gara e al contenuto dell'offerta tecnica del raggruppamento aggiudicatario, opposto dalla stazione appaltante, deve essere impugnato mediante lo speciale rito sull’accesso e non può determinare, di per sè, alcun vizio di legittimità riferito al provvedimento di aggiudicazione.

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Tar Puglia, Bari, Sez. I, 27 Luglio 2011, n. 1064 – Pres. Allegretta – Est. Picone – F. 2 s.r.l. e F. s.r.l (avv.ti Picozza, Ferroni e Cerabino) c. Regione Puglia (avv. Loffredo) Annullabilità del provvedimento – Invalidità deriva ta – Dichiarazione di illegittimità costituzionale – L. reg. Puglia n. 40/2007 – Regolamento regionale Puglia n. 16/2006 - Conseguenze La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma, avendo efficacia erga omnes e retroattiva, si applica non solo al giudizio nel corso del quale è stata sollevata la questione, ma d’ufficio a tutti i giudizi non ancora definiti con sentenza passata in giudicato e comporta , in via derivata, l’illegittimità di tutti i provvedimenti e atti il cui unico presupposto è costituito da tale norma. (Fattispecie in materia di autorizzazione alla realizzazione di impianti eolici in cui si lamenta l’illegittimità derivata di delibere adottate in forza del regolamento regionale in materia n. 16 del 2006, caducato a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 344/2010) [Si veda anche in senso conforme Tar Puglia, Bari, Sez. I, 5 Gennaio 2011, n.2]

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 27 luglio 2011, n. 1165 - Pres. Allegretta - Est. Picone - P. C. S.r.l. (avv. Lembo) c. Comune di Anzano di Puglia (avv. Amati) e F. D. C. S.r.l. (avv. Alterio)

Contratti pubblici – Procedura di affidamento - Requisiti di partecipazione – Attestazione – In corso di validità - Sufficienza.

Contratti pubblici – Procedura di affidamento – Svolgimento - Contributo all’Autorità di vigilanza - Codice identificativo d i gara – Erroneità – Rettifica – Ammissibilità.

Contratti pubblici –Procedura di affidamento – Svolgimento – Offerta - Progetto esecutivo – Variante – Esorbitante - Inammissibilità.

Ove il bando richieda, a pena di esclusione, che sia allegata documentazione <<in corso di validità>> attestante il possesso di determinati requisiti è sufficiente che essa abbia una validità temporale che si protragga oltre il termine stabilito per la presentazione delle offerte e comunque fino al momento in cui la gara si conclude con l’aggiudicazione.

La stazione appaltante deve consentire all’impresa concorrente, che abbia con certezza versato il contributo all’Autorità di vigilanza in relazione alla gara specifica, di regolarizzare o emendare eventuali imprecisioni nella trascrizione del C.I.G. (Codice Identificativo Gara) non potendo, pertanto, da queste discendere l’automatica esclusione dalla procedura.

Ove l’offerta tecnica proposta dall’aggiudicatario rechi un’innovazione progettuale costituente una variante sostanziale rispetto al progetto esecutivo, esorbitante dai

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limiti di integrazione facultati dal bando gara, essa – oltre che integrare una proposta progettuale non ammessa dal bando stesso – nell’ipotesi in cui abbia determinato l’esito della gara, costituisce una violazione della par condicio tra gli offerenti tale da determinare l’annullamento dell’aggiudicazione.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 27 luglio 2011, n. 1166 - Pres. Allegretta - Est. Picone – S. S.r.l. (avv. Palieri) c. Comune di Gioia del Colle (avv.ti Matarrese e Notarnicola) ed E. 2000 C. S.r.l. (avv. Tangari).

Processo Amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Ricorso incidentale – Rapporti - Priorità nell’esame.

Contratti pubblici – Associazione temporanea di imprese – Offerta – Sottoscrizione - Requisiti.

Contratti pubblici – Associazione per cooptazione – Natura –Disciplina applicabile.

Contratti pubblici – Associazione per cooptazione – Natura – Disciplina applicabile - Requisiti soggettivi di partecipazione.

Il ricorso incidentale diretto a contestare la legittimazione del ricorrente principale, mediante la censura della sua ammissione alla procedura di gara deve essere sempre esaminato prioritariamente, anche se il ricorrente principale alleghi l’interesse strumentale alla rinnovazione dell’intera procedura, ed indipendentemente dal numero dei partecipanti alla gara, dal tipo di censura prospettata dal ricorrente incidentale e dalle richieste formulate dall’Amministrazione resistente.

L’offerta presentata da una associazione temporanea non ancora costituita è ammissibile, anche in assenza di una apposita previsione in tal senso del bando, solo se validamente sottoscritta da parte di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

L’associazione per cooptazione, finalizzata a consentire l’ingresso nel mercato degli appalti pubblici di soggetti di modeste dimensioni, costituisce pur sempre, dal punto di vista strutturale e formale, una peculiare figura di associazione temporanea di imprese, tanto vale anche ai fini dell’assolvimento degli oneri di compilazione dell’offerta imposti dal bando di gara.

L’associazione per cooptazione, pur costituente eccezione alla disciplina dettata per le a.t.i. di tipo orizzontale e verticale relativamente al possesso dei cosiddetti requisisti speciali, non consente tuttavia di derogare né alla necessaria verifica in capo alla cooptata del possesso dei cosiddetti requisiti generali, di cui all’art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006, né al presupposto che l’impresa cooptata sia comunque “qualificata”, ai sensi dell’art. 40 dello stesso Codice

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Tar Puglia, Bari, Sez. I, 27 luglio 2011, n. 1167 - Pres. Allegretta - Est. Picone - A. T. S. S.r.l. (avv.ti Di Gioia e Loiodice) c. Autorità Portuale di Bari (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari) e M. P. Soc. coop.

Autotutela – Revoca - Presupposti - Motivazione.

Risarcimento del danno – Responsabilità pre-contrattuale della P.A. – Revoca legittima – Configurabilità - Presupposti .

Risarcimento del danno – Responsabilità pre-contrattuale della P.A. – Quantificazione – Interesse negativo.

Risarcimento del danno – Responsabilità pre-contrattuale della P.A. – Quantificazione – Onere della prova.

Risarcimento del danno – Responsabilità pre-contrattuale della P.A. – Quantificazione –Danni risarcibili – Spese processuali – Esclusione.

L’Amministrazione conserva il potere di revocare il bando ovvero l’aggiudicazione di un appalto, in ossequio al principio costituzionale di buon andamento e come stauito dall’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per la sopravvenuta riconsiderazione di fatti e situazioni preesistenti, purché l’atto di autotutela sia adeguatamente motivato con richiamo ad un preciso e concreto interesse pubblico alla revoca d’ufficio.

La responsabilità pre-contrattuale per la revoca della gara non ancora conclusa può sempre ritenersi configurabile, quando il fine pubblico venga attuato attraverso un comportamento obbiettivamente lesivo dei doveri di lealtà, cosicché anche dalla revoca legittima degli atti di gara può scaturire l’obbligo di risarcire il danno, nel caso di affidamento suscitato nell’impresa.

Per la commisurazione del danno risarcibile, in ipotesi di responsabilità pre-contrattuale per la revoca della gara, deve aversi riguardo al solo interesse negativo, ossia alle spese effettivamente sostenute in vista della conclusione dell’affare (danno emergente) e alle occasioni contrattuali perse per aver confidato nell’impegno assunto (lucro cessante), mentre resta escluso il risarcimento dell’utile che si sarebbe conseguito con l’esecuzione del contratto.

Il ricorrente che proponga una domanda risarcitoria a titolo di responsabilità pre-contrattuale in capo all’Amministrazione per la revoca della gara dovrà dedurre specificamente in relazione alle voci di danno subito, non potendo limitarsi alla formulazione di una generica domanda risarcitoria.

Nella domanda risarcitoria per responsabilità pre-contrattuale per la revoca della gara, non possono reclamarsi a titolo di danno emergente i costi sostenuti dal ricorrente per la difesa in giudizio, atteso che i medesimi possono trovare riconoscimento esclusivamente attraverso l’istituto della condanna alle spese.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 27 luglio 2011, n. 1168 - Pres. Allegretta – Est. Picone – A. S.p.A. (avv.ti Miccolis, Lo Gullo, Ambrosetti, Caputi Iambrenghi) c. Procura della

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Repubblica presso il Tribunale di Bari (Avvocatura dello Stato), R.T. S.p.A. (avv.ti Casucci, Barberi, Mapelli). Contratti pubblici – Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali – Atipicità della procedura di gara. Contratti pubblici - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali – Mancata indicazione nella lettera di invito dei criteri di valutazione delle offerte – Annullamento dell’aggiudicazione. La redazione della lettera d’invito alla partecipazione ad una procedura di affidamento di un appalto pubblico di servizio con una tecnica atipica e non consueta non costituisce vizio della procedura purché la stessa contenga tutti gli elementi costitutivi essenziali e tipici dell’atto indittivo di una vera e propria procedura competitiva. La mancata indicazione nella lettera di invito alla partecipazione ad una procedura di affidamento di un appalto pubblico di servizio dei criteri di valutazione delle offerte vizia l’intera procedura, in quanto gli stessi dovranno necessariamente essere noti sin dall’inizio della procedura, in ossequio ai principi di uguaglianza di trattamento e di non discriminazione, dai quali deriva un obbligo di trasparenza finalizzato a scongiurare il pericolo che la commissione di gara possa orientare a proprio piacimento e a posteriori l’esito della gara dopo averne conosciuto i concorrenti. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 27 luglio 2011, n. 1170 - Pres. Allegretta – Est. Picone – D. P. (avv.ti Costagliola, D’Alterio) c. Comune di Margherita di Savoia (avv. De Robertis), A. G. (avv.ti Barosio, Dell’Anna, Bonomo). Contratti pubblici – Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari – Incompletezza incolpevole delle attestazioni. Contratti pubblici - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari – Obbligo di motivazione delle attestazioni “anomale”. La circostanza che il concorrente abbia puntualmente seguito le indicazioni fornite dalla stazione appaltante, nella modulistica pubblicata insieme al bando, non può andare a suo danno nell’ipotesi in cui detta modulistica si riveli in parte non esattamente conforme alle prescrizioni della lex specialis di gara, dovendo prevalere in tal caso, a fronte di un’obiettiva incertezza ingenerata dagli atti predisposti dalla stazione appaltante, il principio del favor partecipationis e quello di tutela del legittimo affidamento.

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In sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, l’obbligo del concorrente di motivare in modo completo ed approfondito sussiste solo nel caso in cui la stazione appaltante esprima un giudizio negativo, che faccia venir meno l’aggiudicazione, non richiedendosi, per contro, una motivazione analitica nel caso di esito positivo della verifica di anomalia ed essendo, in tal caso, consentita la motivazione per relationem con le giustificazioni presentate dal concorrente. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 27 luglio 2011, n. 1171 - Pres. Allegretta – Est. Picone – Comune di Canosa (avv. Palmieri) c. Regione Puglia (non costituita), Azienda U.S.L. Ba/1 (avv. Mastroviti). Trasferimento di immobile con vincolo di destinazione – Difetto di giurisdizione del G.A. Non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo una controversia inerente la contestazione dell’inclusione nel patrimonio immobiliare dell’azienda sanitaria locale di un edificio del quale il ricorrente ne reclama la proprietà in quanto, riguardando diritti soggettivi, spetterà al giudice ordinario pronunciarsi a riguardo. Tar Puglia, Bari, Sez I, 24 luglio 2011 n 1174 – Pres. Allegretta – Est. Picone – R. c. c. arl (avv.ti Galli e Mastropierro) c. Comune di Gravina in Puglia (avv. Lorusso). Contratti pubblici – Giudizio sull'anomalia dell'of ferta – Natura discrezionale (tecnica) – Oggetto – Motivazione. Contratti pubblici - Giurisdizione, norme processuali, tutela cautelare - Contestazione dell'attribuzione dei punteggi nel giudizio sull'anomalia dell'offerta – Inammissibilita'. Secondo un principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza in tema di anomalia dell’offerta negli appalti pubblici, il giudizio della stazione appaltante costituisce esplicazione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di illogicità manifesta o di erroneità fattuale. L’obbligo di motivare in modo completo ed approfondito sussiste solo nel caso in cui la stazione appaltante esprima un giudizio negativo, che faccia venir meno l’aggiudicazione, non richiedendosi, per contro, una motivazione analitica nel caso di esito positivo della verifica di anomalia, ed essendo in tal caso consentita la motivazione per relationem con le giustificazioni presentate dal concorrente. Inoltre, la verifica non deve assumere quale oggetto esclusivo la

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ricerca di specifiche inesattezze dell’offerta economica o delle giustificazioni, ma deve tendere alla formulazione di un giudizio globale e sintetico sulla serietà ed affidabilità dell’offerta nel suo insieme. Sono inammissibili le doglianze, inserite per la prima volta nel corpo dell’unico motivo di ricorso avente ad oggetto precipuo la verifica dell’anomalia dell'offerta in gara pubblica, indirizzate, sostanzialmente, a contestare l’attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica o addirittura la stessa ammissibilità della stessa: si tratta di motivi che parte ricorrente avrebbe dovuto tempestivamente introdurre in occasione dell’impugnativa del primo provvedimento di aggiudicazione.

Tar Puglia, Bari, Sez I, 27 luglio 2011 n 1176 – Pres. Allegretta – Est. Picone – F. srl (avv.ti Ficozza, Perroni, Cerabino) c. Regione Puglia (avv. Loffredo) Giudizio di incostituzionalita' norma presupposto – Illegittimita' derivata del provvedimento consequenziale – Annullabilita'- Assorbimento delle ulteriori censure. Risarcimento del danno – Generica allegazione – Non assolvimento dell'onere probatorio in merito al danno risarcibile - Rigetto Qualora sussista uno strettissimo rapporto tra i provvedimenti impugnati e le norme regionali dichiarate incostituzionali è indubbio che i provvedimenti siano da annullare, perché travolti dalla dichiarazione d’incostituzionalità della normativa posta a loro presupposto, con assorbimento di tutte le ulteriori censure dedotte. Restano salvi, per la ricorrente, gli effetti favorevoli e non contestati dei provvedimenti. Va respinta la domanda di risarcimento del danno, soltanto genericamente enunciata, rispetto alla quale parte ricorrente non ha assolto all’onere probatorio che normalmente le spetta, sia per quanto attiene al pregiudizio patrimoniale direttamente riconducibile al provvedimento negativo, sia per quanto attiene al danno da ritardo dell’azione amministrativa. Tar Puglia, Bari, Sez I, 27 luglio 2011 n 1185 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile – G. (avv. Veneto) c. Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, già AUSL BA/5 (avv. De Feo) Giurisdizione – Pubblico impiego privatizzato - Contestazione di un atto emanato in autotutela avente ad oggetto un precedente atto emanato in regime

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pubblicistico – Difetto di giurisdizione del g.a. - Pertinenza della giurisdizione civile. Il d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, art. 69, comma 7, che trasferisce al g.o. le controversie in materie di pubblico impiego privatizzato, fissa il discrimine temporale per il passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria, alla data del 30 giugno 1998, con riferimento al momento storico dell’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia, con la conseguenza che, ove la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all’epoca della sua emanazione; ciò anche allorché l’atto di gestione del rapporto di lavoro sia stato adottato in autotutela ed abbia inciso su precedenti atti amministrativi emessi nel regime pubblicistico previgente, non potendo tale eventualità conferire una connotazione pubblicistica e provvedimentale all’atto, tale da sottrarlo alla previsione generale della giurisdizione del g.o. (Cass. civ., Sez. Un., 24 dicembre 2009, n. 27303). Pertanto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia nella quale il ricorrente (dipendente pubblico in regime “contrattualizzato”) contesta un atto emanato successivamente alla data del 30 giugno 1998, pur essendo stato il suddetto atto di gestione del rapporto di lavoro adottato in autotutela ed avendo inciso su un precedente atto amministrativo emanato sotto la vigenza del precedente regime pubblicistico.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 1194 – Pres. Adamo – Est. Picone–

C.B.M.C. s.r.l., (avv. ti Calcagnile- Piscopo) c. Comune di Altamura (avv. Bonelli)

Contratti pubblici – Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei

settori ordinari- Anomalia dell'offerta- Giudizio comparativo- Sindacabilità del

giudizio comparativo per illogicità manifesta o erroneità fattuale.

Contratti pubblici – Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei

settori ordinari-Anomalia dell’offerta-Giudizio negativo- Obbligo di motivare.

Contratti pubblici – Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei

settori ordinari-Verifica dell'anomalia dell'offerta.

Contratti pubblici – Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei

settori ordinari-Conformità dei materiali alle norme tecniche- Controllo

dell’amministrazione- Fase esecutiva dell’appalto.

In tema di anomalia dell’offerta negli appalti pubblici, il giudizio della stazione appaltante costituisce esplicazione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso d’illogicità manifesta o di erroneità fattuale.

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In tema di anomalia dell’offerta negli appalti pubblici, la stazione appaltante ha l’obbligo di motivare in modo completo ed approfondito solo nel caso in cui esprima un giudizio negativo, che faccia venir meno l’aggiudicazione, non richiedendosi, per contro, una motivazione analitica nel caso di esito positivo della verifica di anomalia, ed essendo in tal caso consentita la motivazione per relationem con le giustificazioni all'uopo presentate dal concorrente. La stazione appaltante, in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta relativa ad appalti pubblici, deve tendere alla formulazione di un giudizio globale e sintetico sulla serietà ed affidabilità dell’offerta nel suo insieme .

In materia di certificazione di qualità dei conglomerati bituminosi la conformità dei materiali alle norme tecniche attiene alla fase esecutiva dell’appalto, sulla quale l’Amministrazione committente è tenuta a vigilare non a priori, sindacando circa gli aspetti tecnici delle offerte pervenute, bensì nella fase di collaudo dell’opera attraverso l’ufficio di direzione dei lavori. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 1195 – Pres. Adamo – Est. Picone– W. S.

s.r.l., (avv.ti Malcangio e Stefanelli) c. Regione Puglia (avv. Persichella).

Contratti pubblici – Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei

settori ordinari-Giudizio comparativo- Sindacabilità del giudice amministrativo:

limiti.

Contratti pubblici – Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei

settori ordinari- Partecipazione alla gara-Legittima esclusione dalla gara-Difetto

di interesse- Carenza di legittimazione attiva.

Contratti pubblici – Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei

settori ordinari-Ammissione dei concorrenti-Procedimento valutativo- Difetto di

interesse- Carenza di legittimazione attiva.

Il giudizio comparativo operato nelle gare d’appalto, caratterizzate dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dall’opinabilità dell’esito della valutazione, sfugge al sindacato intrinseco del giudice amministrativo, ove non vengano in rilievo specifiche contestazioni circa la plausibilità dei criteri valutativi o circa la loro manifesta violazione.

In tema di appalto, la mera partecipazione alla gara non è sufficiente ad attribuire la legittimazione al ricorso in quanto la definitiva esclusione o l’accertamento dell’illegittimità della partecipazione alla gara impedisce di assegnare al concorrente la titolarità di una situazione sostanziale che lo abiliti ad impugnare gli esiti della procedura selettiva.

In tema di appalto vi è difetto d’interesse ad impugnare l’aggiudicazione non solo ove l’esclusione della società sia avvenuta nella fase iniziale di pre-qualifica ovvero di

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ammissione dei concorrenti (per difetto di un requisito o per erronea compilazione dell’offerta), ma anche ove sia maturata nel corso del procedimento valutativo.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 1201– Pres. Adamo – Est.Cocomile– C.

s.r.l.(avv. Di Pardo) c. Comune di Castelnuovo della Daunia (avv. Giordano).

Contratti pubblici – Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei

settori ordinari –Inammissibilità delle varianti migliorative.

Contratti pubblici – Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei

settori ordinari - Esclusione dalla gara- Rinnovazione della procedura di

evidenza pubblica: difetto di interesse.

In tema di appalto sono da considerarsi inammissibili le varianti migliorative che alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla lex specialis di gara.

In capo alla concorrente, legittimamente esclusa dalla gara di appalto, non sussiste un interesse strumentale alla rinnovazione dell’intera procedura di evidenza pubblica.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 1203 – Pres. Adamo – Est. Cocomile – A.D.G. s.r.l. (avv. Paccione) c. Provincia di Barletta Andria Trani (avv. Didonna) e Provincia di Bari (avv. Profeta) Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Ricorso incidentale – Rito speciale degli appalti - Termine Nell’ambito del rito speciale degli appalti il ricorso incidentale, in mancanza di una espressa previsione in tal senso, non è assoggettato al termine breve di trenta giorni previsto, per il solo ricorso incidentale e per motivi aggiunti, dall’art. 120 comma V del Codice del Processo, restando ad esso applicabile il disposto dell’art. 119 comma II dello stesso Codice che esclude la dimidiazione dei termini processuali.

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IIª SEZIONE

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 14 luglio 2011, n. 1090 – Pres. Pasca – Est. Giansante – R. M., A. D., B. M. V. (avv. ti Loiodice e Nasca) c. ASL Barletta, Andria, Trani (avv. Delle Donne). Processo amministrativo – Azione avverso il silenzio – Obbligo di provvedere – Non sussiste. Per ineludibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, salvaguardate dalla medesima legge 7 agosto 1990, n. 241, nel presupposto di evitare inutili e antieconomiche attività procedimentali, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l'obbligo della p.a. di concludere il procedimento con un provvedimento espresso non sussiste in alcuni casi specifici, quando, cioè, si è in presenza di reiterate richieste aventi il medesimo contenuto, qualora sia già stata adottata una formale risoluzione amministrativa inoppugnata e non siano sopravvenuti mutamenti della situazione di fatto o di diritto, in presenza di domande manifestamente assurde o totalmente infondate ossia al cospetto di pretese illegali. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 11 luglio 2011, n. 1063 – Pres. Pasca – Est. Ravasio – S. L. ( avv. Simone) c. Comune di Gravina in Puglia. Edilizia ed urbanistica – Accertamento di conformità. Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire in sanatoria. Gli scostamenti dai parametri assentiti con un titolo edilizio non possono comportare una deroga ai parametri edilizi previsti dalla normativa urbanistica vigente. È illegittimo il permesso di costruire in sanatoria rilasciato in mancanza del necessario assenso di tutti i proprietari del complesso immobiliare a cui attiene la volumetria abusivamente realizzata. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 11 luglio 2011, n. 1064 - Pres. Pasca – Est. Ravasio – A.L.

(avv. Ingravalle) c. Ministero per i beni e le attività culturali e Soprintendenza per i

beni architettonici e per il paesaggio per la Puglia (Avvocatura Distrettuale dello

Stato), Comune di Bisceglie (avv. Dettole). Edilizia ed urbanistica – Vincoli di inedificabilità – Condono edilizio – Non

sussiste.

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Edilizia ed urbanistica – Vincoli di inedificabilità – Piani paesaggistici

(violazione) – Condono edilizio - Verifica di compatibilità tra opere edilizie e

vincolo esistente. La condonabilità degli abusi edilizi commessi in zona vincolata è possibile laddove l’abuso sia conforme alla normativa urbanistica ed edilizia vigente e non venga in considerazione un vincolo di inedificabilità assoluto ovvero un bene dichiarato di interesse nazionale. La condonabilità degli abusi edilizi di tipologia 1,2 e 3 dell’allegato 1 al d. lgs. n. 269/03 commessi in zona vincolata attiene ad una questione pregiudiziale di diritto, che impone alla Amministrazione di valutare se la pratica di condono edilizio debba, o meno, arrestarsi in ragione della realizzazione degli abusi medesimi. Ove tale arresto non si imponga, l’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo, è comunque tenuta ad effettuare con valutazione di merito la verifica della compatibilità delle opere abusive da condonare con il vincolo esistente, esplicando altresì le ragioni di merito della positiva valutazione della ritenuta compatibilità. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 11 luglio 2011, n. 1080 - Pres. Pasca - Est. Ravasio - Casa di Cura B. S. p. A. (avv.ti Ruocco, Paccione) c. Regione Puglia. Silenzio – Silenzio inadempimento – Accreditamento di assistenza oncologica domiciliare. La declaratoria di illegittimità del silenzio mantenuto dalla Regione finalizzata ad ottenere l’accreditamento dell’assistenza oncologica domiciliare pone l’obbligo per l’Ente di pronunciarsi solo sulla richiesta di accreditamento e non anche di adottare il setting relativo a tale forma assistenziale. In assenza, pertanto, di criteri generali disciplinanti l’attività in questione – di competenza della Regione stessa - è impossibile per l’Amministrazione approvare l’eventuale programma proposto dallo stesso ricorrente per l’espletamento di essa. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 11 luglio 2011, n.1066 – Pres. Pasca – Est. Ravasio – T. S. S. U. R. L., M. R. & C. S.n.c. e altri (avv.ti Mariano e Patarnello) c. Regione Puglia (avv. Amodeo). Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Legittimazione ad agire – Bandi di gara. Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Termini – Clausole immediatamente lesive.

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Coloro che non abbiano partecipato ad una gara non sono legittimati ad impugnare il relativo bando quando ogni domanda debba superare, sia pure ai fini della semplice ammissione alla procedura, una fase istruttoria tesa ad accertare la sussistenza dei requisiti eventualmente richiesti dal bando. In tali casi, infatti, la presentazione della domande di partecipazione non si risolverebbe in un inutile formalismo e la mancata partecipazione, pertanto, non è determinata dalle clausole gravate. La clausola idonea a precludere a priori la partecipazione alla procedura di gara tuttavia, proprio per tale ragione, deve essere impugnata immediatamente e, cioè, entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del bando, venendo in considerazione una clausola di immediata lesività. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 1 luglio 2011, n.1008 – Pres. Mangialardi – Est. Serlenga – C. G. e altri (avv.ti Ferrigni e Paccione) c. Comune di Bari (avv. Matassa), Regione Puglia, Circoscrizione Bari-Poggiofranco, Istituto Autonomo Case Popolari di Bari (avv. De Robertis), Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Prefettura di Bari (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari). Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Legittimazione ad agire – Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi comunali. Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Ricorso per motivi aggiunti – Termini – Prova della tardività. Edilizia e urbanistica – Piani regolatori generali – Pubblicazione – Validità – Art. 34 d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Autotutela – Convalida. Annullabilità del provvedimento – Art. 21-octies l. 7 agosto 1990, n. 241 – Applicabilità agli atti discrezionali. Una volta acclarata la sussistenza della legittimazione in capo ai ricorrenti alla luce del criterio cd. della vicinitas, non si pone la necessità di alcun ulteriore accertamento in merito alla configurabilità di un interesse qualificato alla tutela giurisdizionale che deve, invero, ritenersi implicito nella condizione di proprietario di immobile posto in prossimità dell’area interessata dall’intervento edilizio oggetto di contestazione. La prova della tardività del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti grava su chi la eccepisce. La pubblicità della disciplina urbanistica assume valenza di mera pubblicità-notizia. L’art. 34 comma 4 del d. lgs. n. 267/2000, che regolamenta il particolare

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procedimento di approvazione degli accordi di programma, non reca –stando al dato testuale- elementi a supporto di una diversa conclusione. L’accordo quindi non incide sull’ordinario riparto di competenze e la pubblicazione del decreto presidenziale di approvazione che lo recepisce si rivela tutt’altro che decisiva agli effetti costitutivi della disciplina urbanistica. La conferma di precedenti determinazioni amministrative affette da invalidità (e in particolare la convalida che è oggi oggetto di esplicita regolamentazione normativa da parte dell’art.21 nonies, comma 2, della legge n. 241/90) presuppone l’esistenza di un atto efficace, essendo lo scopo proprio quello di “confermare” retroattivamente gli effetti di un atto viziato e quindi annullabile. La condizione espressamente posta all’operatività dell’art. 21 octies della sicura “insensibilità” del contenuto dispositivo del provvedimento agli adempimenti procedurali, consente di ammetterla anche al di fuori delle ipotesi specifiche di provvedimenti a carattere “vincolato”, sempre che – in concreto – non residuino margini di incertezza in ordine alle scelte che l’Amministrazione avrebbe potuto porre in essere. Indiscutibilmente la ratio della disposizione è quella della conservazione dei provvedimenti la cui legittimità ed ineluttabilità sul piano sostanziale appaia incontroversa. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 11 luglio 2011, n. 1072 – Pres. Pasca, Est. Ravasio – P. T. (avv. ti Matera e Marinelli) c. Questura di Bari e Ministero dell'Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari). Unione europea – Libertà di circolazione delle persone, servizi e capitali – Diritto e libertà di stabilimento e di prestazione di servizi – Attività di raccolta delle scommesse sportive. L’art. 88 TULPS è incompatibile con i principi comunitari laddove esclude un soggetto dal rilascio della autorizzazione per il solo fatto che l’autorizzazione richiesta sia finalizzata all’attività di raccolta delle scommesse per conto di società quotate prive di concessione. Al di fuori di detti limiti sia il regime concessorio che quello autorizzatorio devono ritenersi legittimi ed operativi, così che il diniego di autorizzazione risulta legittimo ove giustificato da motivi diversi da quelli sopra indicati. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 14 luglio 2011, n.1091- Pres., Est. Pasca – G. N., R.V., R.C., T.C. e T.V., (avv. L. Roca) c. Comune di Mola di Bari Giurisdizione amministrativa – Convenzioni di lottizzazione – Controversie funzionalmente connesse.

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Giurisdizione - Azioni possessorie o petitorie – Diritto di esclusione - Posizione domenicale – Tutela. Appartiene alla Giurisdizione del G. A. adito in sede esclusiva, la risoluzione di controversie insorte tra Comune ed acquirenti di un terreno oggetto di lottizzazione convenzionata - a fronte di un obbligo di cessione solo parziale previsto nella convenzione accessiva alla lottizzazione approvata - in seguito alla presunta occupazione da parte dell’Amministrazione dell’intera proprietà oggetto di convenzione. Ed invero, quand’anche l’area residua rivendicata risultasse estranea all’oggetto e all’ambito degli accordi convenzionali e, quindi, allo stesso finale provvedimento di approvazione della lottizzazione, l’evidente connessione funzionale con il contesto procedimentale finalizzato alla realizzazione dell’intervento realizzerebbe, per effetto di vis actrattiva, i presupposti per l’assoggettamento della controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo. Nel rivendicare la proprietà di una porzione di terreno nell’uso libero di taluni privati – uti res derelicta – resta aperta per i legittimi proprietari la possibilità di ottenere la tutela giurisdizionale in via petitoria o possessoria, ovvero la possibilità di realizzare semplicemente il proprio diritto di esclusione (ius escludendi alios).

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 26 luglio 2011, n. 1147, Pres., Est. Pasca – A.A. (avv. Matassa) c. Comune di Bari (avv. Lonero Baldassarra). Edilizia e urbanistica - Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi comunali – Condono edilizio. La legge n. 47/1985 esclude espressamente e direttamente, nell’art. 33, la possibilità di sanatoria per le opere realizzate in contrasto con i vincoli posti da leggi statali o regionali a tutela di interessi paesistici o ambientali, ovvero a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 14 luglio 2011, n. 1095 – Pres., Est. Pasca – N.G. (avv. Sangiovanni) c. Ministero dell’Interno e U.T.G., Comune di Bisceglie. Silenzio rifiuto (inadempimento) – Azione di accertamento d’illegittimità – Fondatezza – Obbligo di provvedere per l’Amministrazione. In materia di fissazione del giuramento di rito per l’acquisizione della cittadinanza italiana, deve dichiararsi l’obbligo dell’Amministrazione di definire e concludere il procedimento attraverso l’adozione del provvedimento finale, consentendo il perfezionamento della fattispecie in senso favorevole alla parte istante , previa

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prestazione del giuramento, ovvero anche in senso negativo, ma in tal caso solo a seguito di una attività istruttoria volta all’accertamento d’ufficio della insussistenza o falsità delle prove fornite dall’istante medesima. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 14 luglio 2011, n. 1093 - Pres., Est. Pasca – S. O. S.r.l. (avv. Di Gifico) c. Provincia di Bari (avv. Luisi). Circolazione stradale - Sicurezza Pubblica – Disposizioni relative all’ordine pubblico e all’incolumità pubblica – Segnaletica stradale – Presenza di insegne pubblicitarie. Non deve ritenersi illegittima la posizione di prescrizioni stradali e di segnaletica che non abbia tenuto in considerazione le distanze dagli impianti pubblicitari esistenti, attesa la netta prevalenza dell’interesse generale relativo ad un’ ottimale localizzazione della segnaletica stradale e l’assoluta priorità delle discrezionali valutazioni sottese alla modifica dell’assetto della viabilità, che risponde ad esigenze di interesse generale e di garanzia della sicurezza della circolazione e della incolumità delle persone, rispetto alla posizione di interesse del titolare dell’impianto, che risulta ampliamente recessiva e secondaria, stante l’obbligo espressamente previsto a carico dello stesso di provvedere all’adeguamento della conformità degli impianti ovvero alla loro rimozione in relazione alle mutate esigenze e alle trasformazioni della viabilità o della segnaletica. Tar Puglia, Sez. II, 26 Luglio 2011, n. 1150 - Pres. Pasca, Est. Serlenga - C.I. s.a.s. (avv. Francesco Bruno) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari). Edilizia e Urbanistica – Nulla-osta paesaggistico ed autorizzazione per il completamento del manufatto abusivo – Provvedimento di annullamento del nulla-osta paesaggistico emesso dall’ente ministeriale – Illegittimità. Illegittimo è il provvedimento emesso dalla Sopraintendenza ad interim in ordine sia all’annullamento del nulla-osta paesaggistico rilasciato dal Comune per la sanatoria dell’immobile abusivo, sia alla relativa autorizzazione paesaggistica per il completamento del manufatto abusivo, allorquando il nulla-osta paesaggistico Comunale risulta essere fondato sul motivato parere della Commissione locale per il Paesaggio ed inoltre l’ente ministeriale abbia illegittimamente alienato una competenza non sua affermando l’inammissibilità delle istanze di condono.

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IIIª SEZIONE

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 9 luglio 2011, n. 1049 – Pres. Morea – Est. Giansante – P.G. (avv.ti Castellaneta, Valla) c. Comune di Conversano (avv. Ingravalle).

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Impugnabilità dell’atto – Atto meramente conformativo – Inammissibilità – Conferma “propria” e “impropria” – Distinzione.

L’atto meramente confermativo (c.d. “conferma impropria”) non è autonomamente impugnabile sia per carenza di interesse a ricorrere, sia per non eludere i termini di impugnazione dell’atto confermato, a differenza dell’atto di conferma propria che si configura quando l’atto è adottato a seguito di una rinnovata istruttoria e di una nuova valutazione degli interessi pubblici, cosicché lo stesso risulta adottato sulla base di un nuovo iter procedimentale.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 9 luglio 2011, n. 1050 – Pres. Morea – Est. Giansante – M.V. (avv. Cristalli) c. Comune di San Severo (avv. Carlino).

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – In materia urbanistica ed edilizia – Inammissibilità – Per mancata impugnazione del provvedimento presupposto – Fattispecie.

Deve dichiararsi l’inammissibilità dell’impugnazione del provvedimento di avvio del procedimento per demolizione di ufficio delle opere abusive per mancata impugnazione dell’atto presupposto, immediatamente lesivo, di ingiunzione di demolizione di tali opere.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 9 luglio 2011, n. 1051 – Pres. Morea – Est. Giansante – V.G.C. (avv. Labriola) c. Ministero dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e altri (Avv. Stato).

Giurisdizione – In materia di Pubblico Impiego – Controversia relativa all’annullamento del provvedimento di trattenimento in servizio oltre i limiti d’età di maestra di scuola elementare – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza.

La controversia sorta a seguito dell’annullamento, da parte del dirigente scolastico, del provvedimento di trattenimento in servizio oltre il limite di età di una maestra di scuola elementare rientra nell’ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 che – ai sensi dell’art. 63, comma 1, del medesimo decreto legislativo – è devoluta al

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giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro; più specificamente trattasi di un atto di gestione assunto dal dirigente scolastico come datore di lavoro.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 9 luglio 2011, n. 1052 – Pres. Morea – Est. Giansante – N.F. (avv.ti Lionetti, Di Paola) c. U.T.G. – Prefettura di Foggia (n.c.).

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Notifica del ricorso – Destinatari: Amministrazione statale – Difetto – Conseguenza – Inammissibilità.

L’art. 11 del t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dalla l. 25 marzo 1958, n. 260, applicabile anche nei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato ed ai Tar ai sensi del comma 3 dell’art. 10 l. 3 aprile 1979, n. 103, dispone che i ricorsi devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente. Ne consegue, pertanto, l’inammissibilità del ricorso per mancata costituzione del contraddittorio qualora questo sia stato direttamente notificato al Prefetto e non anche all’Amministrazione la quale non si è costituita in giudizio con la conseguenza che non si è sanato il vizio della notifica.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 9 luglio 2011, n. 1053 – Pres. Morea – Est. Giansante – G.C. (avv.ti Paccione, Delle Foglie) c. Comune di Acquaviva delle Fonti (avv. Spinelli).

Atto amministrativo – Di organizzazione – Misto: di macro organizzazione e di micro organizzazione – Rilevanza nel giudizio amministrativo.

Procedimento amministrativo – Partecipazione – Casi di esclusione – Art. 13 l. n. 241/1990 – Atti amministrativi generali – Atti di macro organizzazione – Qualificazione – Sussiste.

Lavoro alle dipendenze della P.A. – Gestione amministrativa (competenza) – Servizio di Polizia Municipale – Allocazione – Posizione di staff al Sindaco – Legittimità.

Gli atti aventi natura mista di atti di macro organizzazione, in quanto ridefiniscono l’organizzazione e l’allocazione dei servizi, e di atti di micro organizzazione, in quanto definiscono le singole posizioni dirigenziali e designano i singoli dirigenti quali titolari delle posizioni dirigenziali dai medesimi atti individuate, vengono in rilievo nel giudizio amministrativo quali atti di macro organizzazione in quanto oggetto del giudizio è unicamente il riscontro della conformità a legge dell’assetto organizzativo dell’amministrazione; diversamente, qualora il thema decidendum riguardi la questione specifica di micro organizzazione, il Collegio deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione trattandosi di atti di gestione del datore di lavoro sottoposti alla giurisdizione del giudice ordinario.

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L’atto di macro organizzazione, in quanto atto generale, è espressamente sottratto alle norme sulla partecipazione, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 241 del 1990.

L’allocazione del servizio di Polizia Municipale in posizione di staff al Sindaco non è in contrasto con l'art. 9 della legge n. 65 del 1986 che prevede la responsabilità del Comandante della Polizia Municipale verso il Sindaco, il quale a sua volta è l'organo titolare delle funzioni di polizia locale che competono al Comune; di contro, sono illegittimi i provvedimenti che pongono il Comandante della Polizia Municipale alle dipendenze di un funzionario del Comune in quanto ciò equivarrebbe a trasferire a quest'ultimo funzioni di governo che per legge competono al Sindaco.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 9 luglio 2011, n. 1054 – Pres. Morea – Est. Amovilli – S.M.S.G. s.r.l. (avv.ti Bavaro, Bonasia) c. Comune di Giovinazzo, S.V.M.A. (avv. Pappalepore).

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Ricorso incidentale – Rapporto con il ricorso principale – Ordine di trattazione.

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Nuovo titolo abilitativo – Completamento di lavori già precedentemente autorizzati – Natura dichiarativa – Sussiste.

Processo amministrativo – In genere – Prove – Ctu resa in distinto giudizio (civile) – Valenza probatoria – Natura di elemento indiziario – Sussiste.

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Risanamento e restauro di edifici storici – Qualificazione del fabbricato originario – Effetti – Esclusione della qualificazione di rudere – Presupposti.

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Ricorso incidentale – Improcedibilità per rigetto del ricorso principale – Ratio.

In merito all’ordine di trattazione tra ricorso principale e ricorso incidentale, in assenza di una pertinente regola generale vincolante anche in seno al Codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, a seconda dei casi, il giudice può esaminare prima quello decisivo per dirimere la lite, dipendendo la scelta dal concreto atteggiarsi dei motivi di ricorso e dell'interesse delle parti, secondo i criteri dell'effettività della tutela giurisdizionale e dell'economia processuale.

In materia di permesso di costruire, il nuovo titolo abilitativo rilasciato dall’Amministrazione a completamento di lavori già precedentemente autorizzati e non terminati costituisce provvedimento avente valore dichiarativo, al rilascio del

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quale non osta la previsione di cui all’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001 qualora le opere rimaste inultimate siano conformi alla disciplina urbanistica.

In materia di prove nel processo amministrativo, la Ctu depositata in sede del pendente giudizio civile avente ad oggetto questioni collegate può assurgere al più a mero elemento indiziario, liberamente valutabile dal Collegio ex art. 116 c.p.a.

In materia di interventi di restauro e risanamento di edifici storici, deve essere esclusa la natura di rudere dell’originario fabbricato - circostanza da cui ne discenderebbe la natura di nuova costruzione incompatibile con il regime urbanistico-edilizio del centro storico – qualora lo stesso abbia conservato nel periodo antecedente l’intervento, secondo la documentazione esistente, le caratteristiche minime strutturali richieste per poter procedere ad un risanamento, vale a dire mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura.

In materia di rapporti tra ricorso principale e ricorso incidentale, il rigetto del primo determina l’improcedibilità per carenza di interesse del secondo, attesane la natura accessoria e condizionata che priva la parte controinteressata di ogni utilità alla decisione.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 9 luglio 2011, n. 1055 – Pres. Morea – Est. Amovilli – B.P. (avv. Calvani) c. Regione Puglia, Comune di Trinitapoli (avv. Matassa).

Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – Destinazione di zona – Zona agricola – Finalità – Salvaguardia da nuove edificazioni – Sussiste.

Discrezionalità – Discrezionalità in materia urbanistica: scelte di pianificazione – Irragionevolezza – Zona interclusa da zone a diversa destinazione – Sussiste.

Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – Destinazione di zona – Zona agricola – Incompatibilità di zona – Con impianti di carburanti e attività connesse – Non sussiste.

Discrezionalità – Discrezionalità in materia urbanistica: scelte di pianificazione – Censurabilità – Casi.

In tema di pianificazione urbanistica, l'attribuzione di una destinazione agricola ad un determinato terreno è volta non tanto e non solo a garantire l’effettivo utilizzo a scopi agricoli, quanto piuttosto a preservarne le caratteristiche attuali di zona di salvaguardia da ogni possibile nuova edificazione, al di sotto dei limiti fissati specificamente dalla norma di piano regolatore, anche in funzione della valenza conservativa di valori naturalistici che ha tale tipo di destinazione di zona.

In tema di pianificazione urbanistica, l’interclusione di un’area qualificata dal piano regolatore come zona agricola da zone interamente destinate ad impianti produttivi è

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condizione di per sé sufficiente a determinare l’irragionevolezza della scelta di tipizzazione effettuata dall’Amministrazione.

In assenza di espresse e puntuali limitazioni stabilite dallo strumento urbanistico generale deve essere esclusa, in linea di principio, qualsiasi incompatibilità tra la destinazione agricola e la costruzione di impianti di carburanti e/o attività connesse.

In tema di pianificazione urbanistica, le scelte dell’Amministrazione sono immuni da censure qualora il ricorrente non vanti una posizione differenziata derivante da precedenti convenzioni, giudicato di annullamento di dinieghi di permesso di costruire, superamento degli standard minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 9 luglio 2011, n. 1056 – Pres. Morea – Est. Amovilli – O.P. (avv. Basso) c. Comune di Polignano a Mare (avv. Pappalepore).

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Rilevanza in materia di autorizzazioni commerciali – Esercizio di somministrazione di alimenti e bevande – Necessità - Ratio.

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – SCIA – Applicabilità all’attività di somministrazione di alimenti e bevande – Sussiste – Presupposti – Conformità urbanistico edilizia dei locali - Necessità.

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Volume edilizio – Nozione agli effetti dell’obbligo delle concessioni.

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Precarietà delle opere – Utilizzo stagionale delle opere – Coincidenza – Non sussiste.

Demanio e beni pubblici – Demanio marittimo – Occupazione abusiva – Per l’esercizio di attività commerciale – Sanabilità – Esclusione – Motivi.

L’accertamento della conformità alle prescrizioni in materia edilizia-urbanistica è condizione sia per il rilascio delle autorizzazioni commerciali per l'apertura di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sia per la stessa valutazione della legittimità dell'attività assentita; ciò in quanto la normativa statale di riferimento richiede un coordinamento tra l’attività amministrativa di autorizzazione commerciale e quella di verifica della conformità urbanistico edilizia in sede di rilascio dei titoli abilitativi di cui al d.P.R. n. 380/2001, tale da imporre un vero e proprio “collegamento provvedimentale”, non potendosi peraltro autorizzare un’attività destinata ad essere repressa sul piano edilizio.

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È in linea di principio applicabile il nuovo istituto della SCIA all’apertura dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, trattandosi di attività non sottoposta ad alcun contingentamento o programmazione settoriale (fatta eccezione per le ipotesi contemplate dal comma terzo dell’art. 64 del d.lgs. n. 59/2010); ciò non di meno, la conformità urbanistico edilizia dei locali è comunque da ritenersi, secondo la disciplina di settore, presupposto di operatività od esistenza per la formazione dello stesso titolo abilitativo tacito.

Deve ritenersi creato un nuovo volume a fini edilizi in presenza di una superficie chiusa su un minimo di tre lati.

Deve ritenersi esclusa ogni coincidenza tra precarietà e utilizzo stagionale delle opere, allorché le ricorrenti esigenze stagionali vadano a trasformare in modo durevole l’area scoperta preesistente con conseguente impatto sul territorio.

Non appare sanabile l’occupazione abusiva del demanio marittimo per la realizzazione di un’attività commerciale, non avendo pertanto il pagamento dell’indennità per l’occupazione alcun effetto, sia perché non contemplata dalla normativa di settore, sia perché dubbia sotto un duplice profilo sistematico: a) una sanatoria di occupazione sine titulo di beni demaniali eluderebbe i principi comunitari e di diritto interno sulla necessità di una procedura di evidenza pubblica aperta a tutti gli operatori economici interessati all’affidamento della concessione; b) a differenza della materia edilizia e paesaggistica, la disciplina delle concessioni di beni del demanio marittimo non contempla provvedimenti tipici con effetto sanante ex nunc, essendo pertanto l’occupante abusivo tenuto al rilascio del bene in modo da far cessare un illecito di carattere permanente.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 9 luglio 2011, n. 1057 – Pres. Morea – Est. Amovilli – V.M., A.M., D.M. (avv. Lovicario) c. Comune di Ruvo di Puglia, V.S. (avv. Bavaro).

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – In sanatoria – Istanza di condono ex l. n. 724/1994 - Legittimati.

Legittimati all’istanza di condono edilizio ex l. n. 724/1994 sono, oltre coloro che hanno titolo a richiedere la concessione edilizia/permesso di costruire, anche il promissario acquirente o il conduttore del fabbricato e, più in generale, tutti coloro che vi abbiano interesse, senza il necessario consenso ed anche, al limite, contro la volontà del proprietario del bene.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 9 luglio 2011, n. 1058 – Pres. Morea – Est. Giansante – G.A. e G.A.M. (avv. Stilla) c. Comune di San Marco in Lamis (avv. Donatacci).

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Espropriazione – Occupazione illegittima – Qualificazione – Illecito permanente – Sussiste – Effetti – Azione di restituzione – Termine prescrizionale quinquennale – Inapplicabilità.

Espropriazione – Occupazione illegittima – Effetti – Obbligo di restituzione – Limite – Distruzione della res di pregiudizio all’economia nazionale (art. 2933, comma 2, c.c.) – Applicabilità – Casi di esclusione del limite – Opera incompleta, parzialmente occupativa e in stato di abbandono – Sussiste.

Corte costituzionale – Dichiarazione di incostituzionalità – Art. 43 d.P.R. n. 327/2001 – Effetti – Occupazione illegittima – Esclusione del diritto al risarcimento del danno – Non sussiste.

Espropriazione – Occupazione illegittima – Effetti – Diritto al risarcimento del danno – Presupposto – Mancata utilizzazione dell’immobile – Sussiste – Dies a quo – Inizio dell’occupazione illegittima – Dies ad quem – Effettiva restituzione dell’immobile.

Espropriazione – Occupazione illegittima – Risarcimento del danno – Quantificazione – Criteri.

La condotta dell’ente pubblico che occupa sine titulo il suolo privato è qualificabile come illecito permanente che non produce l’effetto acquisitivo della proprietà del bene a proprio favore ma, soltanto quello di sottrarre illegittimamente il possesso del bene al proprietario; pertanto, in qualunque momento, il proprietario “spogliato” può agire nei confronti dell'ente pubblico, senza dover sottostare al termine prescrizionale quinquennale decorrente dalla trasformazione irreversibile del bene.

Il Giudice Amministrativo, prima di disporre la restituzione del bene previa riduzione in pristino, deve verificare la sussistenza o meno dei presupposti per l’eventuale applicazione del disposto di cui all’art. 2933, comma 2, c.c. - che prevede che “non può essere ordinata la distruzione della cosa e l’avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni se la distruzione della cosa è di pregiudizio all’economia nazionale” - costituendo detta norma l’unico limite alla restituzione, che invero non ricorre qualora l’opera non solo non sia stata ultimata, ma sia stata solo in parte realizzata sull’area di proprietà del privato e versi in stato di abbandono.

La recente sentenza della Corte Costituzionale n. 293 dell’8 ottobre 2010, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 43 del d.P.R. n. 327 del 2001 che prevedeva la c.d. acquisizione sanante, non ha avuto l’effetto di eliminare il dovere di ristorare il proprietario del pregiudizio cagionato dall’occupazione sine titulo.

Il risarcimento dei danni da occupazione illegittima è conseguente alla mancata utilizzazione dell’immobile per tutto il periodo di illegittimo spossessamento, con

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decorrenza dalla data di inizio della occupazione illegittima e fino al momento dell’effettiva restituzione.

Per la determinazione del valore economico del mancato godimento dei fondi agricoli illegittimamente occupati dalla Pubblica Amministrazione, il danno risarcibile deve essere commisurato al mancato reddito derivante dall’inutilizzo del suolo definito nello stato di cultura come riscontrato all’atto dell’immissione in possesso, in base al reddito medio annuo aggiornato; le somme così determinate a titolo risarcitorio devono essere rivalutate annualmente, trattandosi di un debito di valore da illecito extracontrattuale, e sulle somme così rivalutate devono essere calcolati per ciascun anno gli interessi legali fino al momento del saldo, infine dalle stesse devono essere detratte le somme comunque percepite a titolo indennitario o risarcitorio diverse da quelle relative al periodo di occupazione legittima.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 13 luglio 2011, n. 1084 – Pres. Morea – Est. Giansante – M.L.P. e altro (avv. Grasso) c. Comune di San severo (avv. Carlino).

Edilizia ed urbanistica – Accertamento di conformità – Istanza – Anteriormente alla impugnazione dell’ordinanza di demolizione – Conseguenza – Inammissibilità del gravame – Per carenza di interesse.

La presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 (già art. 13 della l. n. 47 del 1985) anteriormente alla impugnazione dell’ordinanza di demolizione produce l’effetto di rendere inammissibile l’impugnazione stessa, per carenza di interesse. Il riesame dell’abusività dell’opera, sia pure al fine di verificarne la eventuale sanabilità, provocato dall’istanza di sanatoria, comporta infatti la necessaria emanazione da parte del Comune di un nuovo provvedimento (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell’impugnativa.

(Cfr., in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. III, sent. n. 1085 del 13 luglio 2011)

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 14 luglio 2011, n. 1100 – Pres. Morea – Est. Amovilli – P. s.r.l. (avv.ti Manuti, Torre) c. Comune di Barletta (avv.ti Cuocci Martorano, Danzi)

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Cessazione della materia del contendere – In materia edilizia ed urbanistica – A seguito di rideterminazione degli oneri di urbanizzazione – Secondo i criteri conformativi contenuti nella sentenza di cui si chiede ottemperanza.

L’intervenuta rideterminazione del calcolo degli oneri di urbanizzazione secondo i criteri conformativi contenuti nella sentenza di cui si chiede ottemperanza, determina

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allo stato la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dall’odierna ricorrente nel presente giudizio, situazione che comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi del vigente art. 34, comma 5, c.p.a.

(Cfr., in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. III, sentt. n. 1101 e 1102 del 14 luglio 2011)

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 14 luglio 2011, n. 1103 – Pres. Morea – Est. Amovilli – I.F. s.r.l. (avv. D’Aries) c. Comune di Lucera (n.c.).

Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – Vincoli urbanistici – Opere di viabilità – Carattere conformativo ed espropriativo – Distinzione.

Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – Vincoli urbanistici – Fasce di rispetto stradale – Natura conformativa – Conseguenza – Limitazioni a tempo indeterminato – Decadenza ex art. 9, comma 3, d.P.R. n. 327/2001 – Esclusione.

I vincoli di inedificabilità imposti su determinante aree non presentano carattere espropriativo se l’indicazione delle opere di viabilità nello strumento urbanistico generale – pur comportando un vincolo di inedificabilità del territorio interessate, con le relative conseguenze nella scelta del criterio di determinazione dell’indennità di esproprio – non concreta un vincolo preordinato ad esproprio, a meno che tale destinazione non sia assimilabile all’indicazione delle reti stradali all’interno e a servizio delle singole zone (art. 13 l. 1150/1942) di regola rimesse allo strumento attuativo, in funzione non già di una generale destinazione di zona (viabilità pubblica) ma della localizzazione lenticolare di un opera pubblica, incidente su specifici beni.

I vincoli di inedificabilità connessi alle fasce di rispetto stradale hanno in relazione al carattere di generalità e di tutela della sicurezza della circolazione stradale pacifico carattere conformativo. La natura di tali limitazioni non determina, pertanto, in capo all’Amministrazione comunale intimata alcun obbligo – ex art. 2 l. n. 241/1990 e s.m. – a provvedere a dettare una nuova disciplina urbanistica, trattandosi di limitazioni a tempo indeterminato non suscettibili di decadenza ai sensi del vigente art. 9, comma 3, d.P.R. n. 327 del 2001 (t.u. espropriazioni) con conseguente infondatezza dell’azione proposta.

(Cfr., in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. III, sent. n. 1104 del 14 luglio 2011)

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 18 luglio 2011, n. 1110 – Pres. Morea – Est. Amovilli – A. s.p.a. (avv.ti Dodaro, Lentini) c. Regione Puglia, Comune di Fasano, I.A. s.r.l. (avv. Corti).

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Commercio – Orari di vendita – Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d’arte – Qualità di Comune turistico – Indivisibilità – Effetti – Inclusione parziale nell’elenco – Illegittimità.

La qualità di Comune turistico, secondo il paradigma normativo regionale di riferimento, assume carattere indivisibile, pertanto è illegittima la inclusione soltanto parziale del Comune nell’elenco regionale delle località ad economia turistica e delle Città d’Arte di cui al regolamento della Regione Puglia 23 dicembre 2004 n. 11, potendo godere gli esercizi commerciali locali della deroga di cui all’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 114/1999 di libera determinazione degli orari di apertura e chiusura all’obbligo di chiusura domenicale e festiva.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 18 luglio 2011, n. 1111 – Pres. Morea – Est. Amovilli – V.C. e P.F. (avv. Petrarota) c. Comune di Ruvo di Puglia (n.c.).

Edilizia ed urbanistica – Pug – Area in zona di interesse archeologico – Ritipizzazione urbanistica – Obbligo del Comune di provvedere – Non sussiste – Istanza di ritipizzazione – Silenzio – Legittimità.

L’inserimento di un’area in zona di interesse archeologico assume carattere conformativo della proprietà privata anche in presenza di vincoli di inedificabilità assoluta a tutela del patrimonio storico ed artistico con carattere generalizzato ed indifferenziato di intere categorie di beni, sicché l’Amministrazione comunale non è gravata da alcun obbligo - ex art. 2 l. n. 241/1990 e s.m. - a provvedere a dettare una nuova disciplina urbanistica, trattandosi di limitazioni a tempo indeterminato non suscettibili di decadenza ai sensi del vigente art. 9, comma 3, d.P.R. n. 327/2001 (Tu Espropriazioni).

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 18 luglio 2011, n. 1113 – Pres. Morea – Est. Amovilli – C.G. (avv. Converso) c. Questura di Bari, Ministero dell’Interno (Avv. Stato).

Processo amministrativo – Istruttoria – Onere della prova – Controversia in materia di sicurezza pubblica – Mancata allegazione di elementi in merito al possesso dei requisiti per il rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo e per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare – Conseguenza – Valutazione da parte del giudice – Impossibilità.

Sicurezza pubblica – Stranieri (in particolare: extracomunitari) – Permesso di soggiorno – Diniego di rinnovo – Motivato mediante il richiamo all'intervenuta sentenza di condanna per il reato indicato dall'art. 26, comma 7 bis, d.lgs. n. 286/1998 – Atto dovuto per l'Amministrazione.

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Sicurezza pubblica – Stranieri (in particolare: extracomunitari) – Permesso di soggiorno – Diniego di rinnovo – Mancata traduzione del provvedimento in una lingua conosciuta dallo straniero – Mera irregolarità.

Gli artt. 63 e 64 c.p.a. – applicabili anche alle controversie pendenti – onera inequivocabilmente le parti del processo amministrativo di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni. Ne consegue che la mancata allegazione da parte del ricorrente di qualsivoglia elemento in merito al possesso dei requisiti prescritti per il rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, nonché per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, rientranti nella relativa esclusiva disponibilità, ne impedisce al Collegio ogni valutazione ai fini dell’esame dell’azione proposta.

L'atto di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno deve ritenersi sufficientemente motivato mediante il richiamo all'intervenuta sentenza di condanna dell'istante per il reato indicato dall'art. 26, comma 7 bis, d.lgs. n. 286 del 1998, avendo detta pronuncia, una volta divenuta irrevocabile, valenza automaticamente ostativa al rilascio del titolo richiesto e configurando il diniego come un atto dovuto per l'Amministrazione, alla quale non residua alcun margine di discrezionalità sul punto, non essendo tenuta né alla valutazione della successiva integrazione sociale dello straniero né di eventuali altre circostanze.

L'omessa traduzione del provvedimento in lingua italiana non incide sulla legittimità del diniego di rilascio del permesso di soggiorno, ma integra una mera irregolarità, idonea a porsi, in caso di effettiva non conoscenza della lingua italiana, come presupposto per il riconoscimento dell'errore scusabile in caso di presentazione del ricorso oltre il termine perentorio stabilito dalla legge, circostanza quest'ultima non sussistente nel caso concreto.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 18 luglio 2011, n. 1114 – Pres. Morea – Est. Amovilli – B.R. (avv.ti Diciolla, Lacandela) c. Comune di Putignano (n.c.).

Edilizia ed Urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Costruzione abusiva: conseguenze – Demolizione – Contrasto rispetto alle risultanze istruttorie – Puntuali riscontri istruttori – Necessità – Difetto – Conseguenza – Illegittimità.

Edilizia ed Urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Variante – In corso d’opera – Che contiene la descrizione dei lavori aggiuntivi di cui l’Amministrazione contesti la conformità – Carattere pregiudiziale – Rispetto all’adozione di provvedimenti sanzionatori definitivi.

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Edilizia ed Urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Variante – Diniego – Motivazione – Valutazione di essenzialità ai sensi dell’art. 32 d.P.R. 280/2001 – Omissione – Conseguenza – Illegittimità.

Atto amministrativo – In genere – Contraddittorio procedimentale – Inderogabilità – Anche per le attività di repressione dell’abusivismo edilizio – Natura vincolata – Irrilevanza.

Se dall’ordinanza di demolizione emergono evidenti profili di contrasto rispetto alle risultanze istruttorie effettuate, l’Amministrazione deve, a fronte di tale divergenza, effettuare puntuali riscontri istruttori, propedeutici all’emanazione di un provvedimento di demolizione idoneo a produrre effetti irreversibili in danno della ricorrente. (Nel caso di specie, infatti, mentre in sede del primo sopralluogo, la Polizia Municipale attestava che il manufatto realizzato risultava avere le caratteristiche plano volumetriche riportate nella planimetria di progetto allegata alla Dia, nella relazione tecnica si attestava invece il contrario. Per i Giudici, pertanto, risultano fondate le censure di eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di istruttoria, nonché violazione dell’art. 7 l. 241/1990 relative all’impugnato provvedimento di demolizione).

Il riscontro della variante in corso d’opera di un titolo edilizio, allorquando – come nella fattispecie – contenga la descrizione dei lavori aggiuntivi di cui l’Amministrazione contesti la conformità, assume in via di principio carattere pregiudiziale rispetto all’adozione di provvedimenti sanzionatori definitivi risultando altrimenti vanificato l’eventuale provvedimento di accoglimento della variante.

La motivazione di rigetto della variante in corso d’opera di un titolo edilizio, laddove si limita ad escludere che la “pratica di variante non riporta tutte le modifiche riscontrate nel sopralluogo”, ne omette, oltre che la doverosa individuazione, la valutazione della stessa essenzialità ai sensi dell’art. 32 d.P.R. 380/2001.

Deve affermarsi l’inderogabilità del contraddittorio procedimentale, senza possibilità di invocare la “sanatoria” di cui all’art 21 octies l.241/90, anche in presenza di attività vincolata (quale è l’attività di repressione dell’abusivismo edilizio) allorquando vi sia obiettiva incertezza e/o contestazione in merito alla sussistenza dei presupposti fattuali della determinazione finale, non potendosi ritenere né ex ante né ex post inutile l’apporto partecipativo del soggetto direttamente interessato.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 22 luglio 2011, n. 1117 – Pres. Morea – Est. Petrucciani – D’A. E. (avv. Giancaspro) c. Comune di monopoli (avv. Dibello), c. C. s.r.l. (avv. Profeta)

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Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Contenuto del ricorso – Motivi – Genericità – Inammissibilità.

Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire – Autorizzazione – Interesse all’impugnazione – Insussistenza – Vizi del provvedimento – Superamento.

Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire – Vincolo paesaggistico – Nulla osta paesaggistico – Autorizzazione – Necessità – Non equipollenza – Efficacia del provvedimento.

Edilizia e urbanistica – Vincolo paesaggistico – Norme tecniche di attuazione – Comune di Monopoli – Interpretazione – Limiti.

Ambiente – Inquinamento – Inquinamento elettromagnetico – Interventi edilizi – Superamento limiti di inquinamento – Autorizzazione.

Nel processo amministrativo non è ammissibile una censura generica che non richiami e illustri specificatamente i motivi dell’illegittimità dell’azione amministrativa e della legittimità della doglianza.

In tema di permesso di costruire, non sussiste autonomo interesse all’impugnazione del permesso di costruire laddove sia stata ottenuta anche l’apposita autorizzazione dagli uffici comunali competenti: in tal caso, inoltre, ogni vizio del permesso sarebbe superato dalla sussistenza dell’autorizzazione in questione.

In tema di interventi di natura edilizia, ove il sito oggetto della domanda di permesso di costruire sia sottoposto a vincolo paesaggistico in virtù del D.M. 1.8.85 (quindi ricadente nella tutela del d.lgs. 42/2004), è necessaria la specifica autorizzazione normativamente richieste, non essendo ad essa equipollente il nulla osta a soli fini paesaggistici rilasciato dal Sindaco: tuttavia, laddove l’autorizzazione paesaggisti venga confermata dal Dirigente competente e non venga annullata nel termine previsto da legge, questo provvedimento conserverà e spiegherà la sua efficacia a tutti gli effetti.

In tema di aree vincolate, secondo l’art. 25 delle norme tecniche di attuazione del Comune di Monopoli, il divieto di costruzione diversa dai servizi igienico-sanitari nelle aree vincolate si applica esclusivamente in riferimento agli insediamenti residenziali e commerciali.

In materia di edilizia e urbanistica, con riferimento al superamento dei limiti d’inquinamento (nel caso, elettromagnetico) deve aversi riguardo all’impatto che il singolo impianto produce sulla zona interessata: infatti, non sono invalidati gli atti di autorizzazione indirizzati a impianti che incidono sull’area – già inquinata – sotto le soglie prestabilite.

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Tar Puglia, Bari, Sez. III, 22 luglio 2011, n. 1123 – Pres. F.F. Pasca – Est. Amovilli – M.R.A. (avv. Misciagna) c. Comune di San Severo (avv.ti Carlino, Ceddia), Agenzia del Demanio (Avv. Stato).

Demanio e beni pubblici – Autotutela – Ordinanza sindacale di rilascio ex art. 823 c.c. – In pendenza di istanza di revoca della confisca ex art. 7, comma 2, l. 1423/1956 – Conseguenza – Sospensione del potere dell’Autorità di procedere in via autoritativa – Inidoneità.

Demanio e beni pubblici – Autotutela – Ordinanza sindacale di rilascio ex art. 823 c.c. – Natura – Comunicazione di avvio del procedimento – Equipollenza.

La pendenza dell’istanza di revoca ex art. 7, comma 2, l. 1423/1956 della confisca disposta con decreto del tribunale (e confermato, nel caso di specie, dalla Corte d’Appello) non risulta minimamente idonea a paralizzare o sospendere il potere dell’Autorità comunale di procedere in via autoritativa all’acquisizione (attraverso una ordinanza sindacale di rilascio ex art. 823 c.c.) del bene per cui è causa, allo stato pienamente appartenente al patrimonio indisponibile comunale, al fine di garantirne l’utilizzo da parte della collettività, conformemente al vincolo di destinazione impresso.

L’ordinanza sindacale di rilascio di immobile, costituente espressione di autotutela demaniale ex art. 823 c.c., può qualificarsi come atto equipollente alla comunicazione di avvio del procedimento, in base al principio del “raggiungimento dello scopo”, essendo comunque l’avviso informativo aliunde percepto.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 22 luglio 2011, n. 1127 – Pres. F.F. Amovilli – Est. Petrucciani – P.P. s.n.c. (avv. Rubino) c. Comune di Triggiano (avv. Denicolò).

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Inammissibilità del ricorso – Per difetto di rilevanza decisoria e autonoma lesività dell’atto impugnato – In materia di espropriazione – Fattispecie.

È inammissibile il ricorso avverso un atto (nel caso di specie, l’offerta di indennità di espropriazione) che, con riferimento al contenuto contestato, ovvero la sottoposizione a procedimento di esproprio della particella interessata nella sua totalità, non assume alcuna rilevanza decisoria e quindi autonomamente lesiva, limitandosi a richiamare l’atto di approvazione del piano particolareggiato con annessa dichiarazione di pubblica utilità.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 22 luglio 2011, n. 1128 – Pres. F.F. Amovilli – Est. Petrucciani – L.L. (avv. Profeta) c. Comune di Acquaviva delle Fonti (avv. Loiodice).

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Edilizia ed urbanistica – Violazioni di piani regolatori e di regolamenti edilizi comunali – Condono edilizio – Applicabilità del d.l. n. 269/03 alle costruzioni in ampliamento – Possibilità – Applicabilità del d.l. n. 269/03 alle nuove costruzioni non residenziali – Insussistenza – Disposizioni sui condoni – Natura eccezionale – Interpretazione estensiva – Impossibilità.

In tema di condono edilizio, l’art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/2003 ammette la sanatoria di tutte le costruzioni realizzate “in ampliamento”, senza distinzione tra residenziali e non, purché si rispettino i limiti volumetrici prescritti dalla suddetta norma. Diversamente per le nuove costruzioni la condonabilità è limitata esclusivamente alle opere con destinazione residenziale, non potendo estendere alle fattispecie abusive sanabili le nuove costruzioni a carattere non residenziale, considerata la natura eccezionale delle disposizioni sui condoni e conseguentemente l’impossibilità di un’interpretazione estensiva delle stesse.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 22 luglio 2011, n. 1133 – Pres. Amovilli – Est. Petrucciani – L. s.r.l. (avv.ti Mescia, Mescia) c. Comune di Foggia (avv.ti Dragonetti, Puzio).

Espropriazione per pubblica utilità – Vincolo preordinato all'esproprio – Natura giuridica – Limitazione dello ius aedificandi.

Espropriazione per pubblica utilità – Vincolo preordinato all'esproprio – Decadenza – Dichiarazione di pubblica utilità – Necessità.

Espropriazione per pubblica utilità – Vincolo preordinato all'esproprio – Decadenza – Obblighi del Comune – Nuova disciplina urbanistica – Necessità.

In materia di espropriazione per pubblica utilità, hanno carattere indubbiamente espropriativo i vincoli che comportano una sostanziale limitazione dello ius aedificandi e che introducono, quindi, un regime urbanistico di stampo differenziato rispetto ai beni appartenenti alla stessa categoria.

In tema di espropriazione per pubblica utilità, i vincoli preordinati all'esproprio decadono automaticamente laddove, nel termine quinquennale, l'autorità espropriante non prosegue, concludendo, l'iter espropriativo mediante l'approvazione di un atto che abbia valore di dichiarazione di pubblica utilità.

La decadenza dei vincoli espropriativi comporta l'applicazione temporanea della disciplina delle c.d. zone bianche, che non esonera il Comune dall'obbligo di provvedere a dettare una nuova disciplina urbanistica, con l'approvazione di una variante specifica o generale: non assolve compiutamente detto obbligo il Comune che approvi un atto sostanzialmente ricognitivo della preesistente disciplina urbanistica.

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Tar Puglia, Bari, Sez. III, 22 luglio 2011, n. 1135 – Pres. F.F. Amovilli – Est. Petrucciani – S.M. s.r.l. (avv.ti Medina, Vitone, Di Salvatore) c. Comune di Bari (n.c.).

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Silenzio – Ex art. 20, t.u. edilizia – Qualificazione – Silenzio rifiuto.

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Silenzio – Ex art. 20, t.u. edilizia – Possibilità per il giudice di conoscere della fondatezza dell'istanza – Esclusione.

Il silenzio serbato dal Comune con riguardo alla domanda di permesso di costruire presentata dal ricorrente deve qualificarsi come silenzio rifiuto riconducibile alla categoria generale di cui all’art. 2 della l. n. 241/1990. Dal tenore letterale dell’art. 20, comma 9, d.P.R. n. 380/2001 si evince, infatti, l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

L'illegittimo silenzio serbato dal comune sull'istanza di rilascio di permesso di costruire non consente al giudice di poter sindacare anche la fondatezza della predetta istanza, dovendosi, quindi, limitare ad ordinare all'amministrazione intimata l'adozione di un provvedimento espresso, indipendentemente dal suo contenuto dispositivo (di accoglimento o di diniego), trattandosi di accertamento della legittimità della pretesa ad ottenere il titolo abilitativo edilizio, che richiede una valutazione che va, in primis, rimessa alla competenza del Comune e che postula pure apprezzamenti di ordine tecnico.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 22 luglio 2011, n. 1136 – Pres. F.F. Amovilli – Est. Petrucciani – F.D.C. e L.R. (avv. Giordano) c. Comune di Rodi Garganico (avv. Pappalettere).

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Inammissibilità – Per carenza di interesse – Tardiva impugnazione di precedente provvedimento confermativo – Sussiste.

Notificazione – Notificazione del provvedimento amministrativo – Ordinanza di demolizione – Efficacia – Opera in comproprietà a più soggetti – Notificazione a tutti i comproprietari – Non necessità – Condizione.

È inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione conseguente al provvedimento di diniego del permesso di costruire meramente confermativo di un precedente provvedimento tardivamente impugnato.

L’omessa notifica dell’ordinanza di demolizione conseguente al diniego di permesso di costruire ad uno dei comproprietari del fabbricato non può ritenersi idonea ad

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inficiare la validità del provvedimento qualora l’altro comproprietario abbia sottoscritto in prima persona e da solo, qualificandosi proprietario dell’immobile, le istanze proposte all’amministrazione resistente e da questa respinte, di tal che risulta corretta la notifica soltanto a quest’ultimo dei provvedimenti di diniego e demolizione.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 22 luglio 2011, n. 1137 – Pres. F.F. Amovilli – Est. Petrucciani – S. s.r.l. (avv. Di Gifico) c. Comune di Corato (avv. Schittulli).

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Inammissibilità – Per carenza di interesse – Tardiva impugnazione di precedente provvedimento confermativo – Sussiste.

Notificazione – Notificazione del provvedimento amministrativo – Ordinanza di demolizione – Efficacia – Opera in comproprietà a più soggetti – Notificazione a tutti i comproprietari – Non necessità – Condizione.

È inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione conseguente al provvedimento di diniego del permesso di costruire meramente confermativo di un precedente provvedimento tardivamente impugnato.

L’omessa notifica dell’ordinanza di demolizione conseguente al diniego di permesso di costruire ad uno dei comproprietari del fabbricato non può ritenersi idonea ad inficiare la validità del provvedimento qualora l’altro comproprietario abbia sottoscritto in prima persona e da solo, qualificandosi proprietario dell’immobile, le istanze proposte all’amministrazione resistente e da questa respinte, di tal che risulta corretta la notifica soltanto a quest’ultimo dei provvedimenti di diniego e demolizione.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 22 luglio 2011, n. 1138 – Pres. F.F. Amovilli – Est. Petrucciani – A.S. e altri (avv.ti Pappalepore, Genco) c. Comune di Triggiano (avv. Tatone).

Giurisdizione – In materia di edilizia economica e popolare – Convenzione ex art. 35, l. 865/71 – Controversia promossa dagli acquirenti degli alloggi nei confronti del Comune per la determinazione del corrispettivo dovuto – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussiste.

In materia di edilizia economica e popolare, quando si controverta di questioni attinenti la mera concreta determinazione della controprestazione pecuniaria dovuta sulla base dei criteri previsti dalla legge e dalla convenzione stipulata in base all’art. 35, l. n. 865 del 1971, e non di profili attinenti alla legittimità o meno del provvedimento concessorio o del contenuto della convenzione, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

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Tar Puglia, Bari, Sez. III, 22 luglio 2011, n. 1139 – Pres. F.F. Amovilli – Est. Petrucciani – V. s.r.l. (avv. Profeta) c. Comune di Bari (avv. Farnelli).

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Oneri di urbanizzazione – Determinazione – Tariffe applicabili – Criteri – Momento dell’adozione del permesso – Data del diniego successivamente annullato – Sussistono.

L’entità degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, da versarsi in relazione al permesso di costruire, deve essere determinata in base alle tariffe vigenti al momento dell’adozione di quest’ultimo ovvero, nel caso di provvedimento favorevole emanato in ottemperanza al giudicato di annullamento dell’eventuale provvedimento negativo, alla data del diniego poi annullato.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 22 luglio 2011, n. 1142 – Pres. F.F. Amovilli – Est. Petrucciani – P.M.L. (avv. Basso) c. Comune di Molfetta (n.c.), S.A., C.A.F., P.R. (n.c.).

Motivazione del provvedimento – Difetto di motivazione – Mero richiamo alle Nta – Sussiste.

È illegittimo l’ordine di ripristino motivato solo sulla “piena violazione delle Nta” senza alcun altra specificazione né indicazione precisa delle norme violate né alcun riferimento concreto alla fattispecie considerata, stante l’impossibilità, per il privato cittadino, di comprendere le effettive ragioni su cui si fonda il provvedimento.

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TAR PUGLIA – BARI, MASSIME AGOSTO 2011

Iª SEZIONE

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 3 agosto 2011, n. 1205 – Pres. Allegretta – Est. Picone – A. s.r.l.(Avv. Pellegrino) c. Regione Puglia (Avv. Liberti) Ambiente - Valutazione di impatto ambientale - Studio di impatto ambientale – Natura – Discrezionalità – Discrezionalità tecnica – Sindacato - Limiti Ambiente - Valutazione di impatto ambientale - Preavviso di rigetto – art. 10-bis L. 241/1990 – Necessità Ambiente - Valutazione di impatto ambientale – art. 16 comma VII l.reg. Puglia n. 11/2001 – Disapplicazione - Silenzio assenso – Esclusione La valutazione d’impatto ambientale non costituisce un mero giudizio tecnico, suscettibile in quanto tale di verificazione sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa, sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all’interesse all’esecuzione dell’opera, apprezzamento che è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l’istruttoria sia mancata, o sia stata svolta in modo inadeguato, e sia perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all’Amministrazione.

Il preavviso di rigetto non è obbligatorio nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, non comportando l’esito positivo di tale verifica un vero e proprio rigetto dell’iniziativa progettuale, ma solo la necessità di un rinvio della stessa alla procedura ordinaria di v.i.a., ove potrà essere effettuata una più ampia istruttoria in ragione della rilevanza delle questioni sottese.

E’ incompatibile con il diritto dell’Unione, e come tale deve esser disapplicato, il disposto dell’art. 16 comma VII della l. reg. Puglia n. 11/2011che prevede, al decorso di un breve termine di sessanta giorni, la formazione del silenzio-assenso sulla verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale in quanto tale meccanismo si pone in contrasto con i principi ricavabili dagli artt. 2, 3 ,4 . 5 e 6 della Direttiva 85/337 /CE che impongono l’esplicitazione delle ragioni di compatibilità ambientale dell’intervento, anche attraverso l’adozione di eventuali prescrizioni correttive, sulla base di un’analisi sintetico-comparativa.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 11 agosto 2011, n. 1208 – Pres. ed Est. Adamo – B.A. (Avv. Tomasicchio) c. Regione Puglia e Comune di Bari

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Edilizia ed urbanistica - Piani regolatori generali - Principio di sussidiarietà – Riparto di competenze – Regione – Comune - Variante regionale – Ammissibilità - Limiti

In tema di riparto di competenze in materia urbanistica l'articolo 16 della legge regionale Puglia 31 maggio 1980, n. 56 deve essere letto in diretta connessione con l'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (“Legge urbanistica statale”), alla luce del principio costituzionale di sussidiarietà, oggi positivamente sancito dagli articoli 114 e 118 della Costituzione, come innovati dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, con la conseguenza che essendo tale seconda disposizione posta a presidio di interessi non essenzialmente locali, la Regione è abilitata ad apportare modifiche, anche rilevanti e sostanziali, al piano urbanistico, rimanendo però sempre normalmente riservate al Comune le scelte relative alla gestione e all’utilizzazione del territorio e quindi, innanzi tutto, alla sua zonizzazione. La Regione , pur potendo negare la propria approvazione, non può, pertanto, anche in ossequio ai principi di logicità e proporzionalità, rimettere radicalmente in discussione le scelte di pianificazione compiute dal Comune.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 11 Agosto 2011, n. 1209 - Pres. Adamo - Est. Cocomile – V. A. S.r.l. , I.B.S. s.r.l. , I.V.S.M. di G. C. s.r.l. e V.G. s.r.l. (avv. Petito) c. A.S.L. di Foggia (avv. Follieri)

Contratti pubblici – Procedura di affidamento – Svolgimento – Verifica delle offerte anomale – Esperto esterno - Ammissibilità

La stazione appaltante può legittimamente rivolgersi ad un esperto esterno al fine di valutare l’anomalia dell’offerta

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 11 Agosto 2011, n. 1213 - Pres. Adamo - Est. Cocomile – S. A. (avv. Candiano) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze

Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (Ottemperanza) – Adempimento della PA al giudicato dell’’AGO – Titolo per l’esercizio del giudizio di ottemperanza –Decreto di condanna – Legge n. 89/2001 –Riparazione da irragionevole durata - Ammissibilità

Il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89/2001, in tema di indennizzo da irragionevole durata del processo,incidendo su diritti soggettivi, ha natura decisoria ed è quindi idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, ai fini della ammissibilità del giudizio di ottemperanza.

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Tar Puglia, Bari, Sez. I 24 Agosto 2011, n. 1227 – Pres. e Est. Adamo – M. L. e N. L. (avv.ti Dentamaro e Ingravalli) c. Comune di Bisceglie (avv.ti Bruno e Mastropasqua)

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Termine di proposizione – Decorrenza – Edilizia e Urbanistica – Piani regolatori generali – Pubblicazione del progetto – Scadenza termine pubblicazione

Espropriazione – Decreto di esproprio – Occupazione d’urgenza – Indennità di espropriazione – Inesatta o mancata liquidazione – Legittimità - Rilevanza

Espropriazione –Occupazione d’urgenza – Motivazione – art. 15 comma I bis della L.R. Puglia n. 3/05 – Opere di rilievo regionale

Il dies a quo per l’impugnazione delle disposizioni contenute in strumenti urbanistici generali, anche qualora contengano vincoli preordinati all’esproprio, va individuato nella scadenza del termine di pubblicazione dell’avviso di deposito degli atti presso gli uffici comunali.

La legittimità dei provvedimenti espropriativi e di occupazione di urgenza non è inficiata dalla inesatta o inesistente liquidazione della giusta indennità, essendo l’emanazione dei predetti atti ablatori completamente sganciata da quest’ultima potendosi ogni contestazione relativa alla corretta quantificazione essere proposta in sede di opposizione, sia amministrativa ex art 21 d.p.r. 327/2001 che giudiziale ex art 54 d.p.r. 327/01.

L'ordinanza di occupazione d'urgenza costituisce una fase puramente attuativa di quella riguardante la dichiarazione di pubblica utilità, essendo pertanto sufficiente che la sua motivazione si limiti a richiamare espressamente tale atto,senza che sia necessario che questa indichi in dettaglio le ragioni di indifferibilità e urgenza dei lavori. L’unica eccezione è data dalle procedure espropriative poste in essere dalla stessa autorità regionale o da soggetti da essa delegati per la realizzazione di opere di rilievo regionale, per le quali è applicabile il comma I bis dell’art. 15 della legge regionale Puglia n.3/2005 secondo cui è la Giunta regionale, con specifico onere motivazionale,, nell’ambito della propria attività di indirizzo, a dover stabilire” criteri idonei a definire la particolare natura delle opere e il carattere di particolare urgenza dei relativi lavori”.

Tar Puglia, Bari, Sez. I 24 Agosto 2011, n. 1228 – Pres. e Est. Adamo – G. D. S. (avv. Cangelli) c. Comune di Rocchetta Sant’Antonio

Espropriazione – Acquisizione sanante - Presupposti

L’istituto dell’acquisizione sanante, espunto dal nostro ordinamento per effetto della pronuncia Corte Costituzionale n. 293/2010, non opera comunque, a prescindere dagli effetti della predetta sentenza, se nell’adozione del relativo provvedimento il Comune non abbia preso in debito conto la situazione reale e nel fare ciò non abbia

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valutato la possibilità, in applicazione dei principi di proporzionalità e sussidiarietà orizzontale, di adoperare strumenti di diritto comune, quale la costituzione di una servitù coattiva, in luogo di quelli autoritativi .

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 24 Agosto 2011, n. 1229 – Pres. e Est. Adamo – I. V. M. B. (avv.ti Bavaro e Musco) c. Comune di Barletta, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle entrate di Trani (Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari)

Contratti pubblici- Procedura di affidamento– Cause di esclusione - art. 38 comma I lett. g del d.lgs. 163/2006 –Debito tributario – Regolarizzazione tardiva – Rilevanza

La causa di esclusione prevista all’art. 38 lett. g. del d.lgs. n. 163/2006 non opera ove l’operatore economico abbia sanato, seppur tardivamente, la propria posizione nei confronti dell’erario, in quanto ciò vale,anche se in forza di una finzione giuridica,a ritenere questi, sin dal momento della partecipazione, in regola con i propri obblighi fiscali. [Si veda anche Tar Puglia, Bari, Sez. I, 8 Giugno 2011, n. 845]

Tar Puglia, Bari, Sez. I 24 Agosto 2011, n. 1230 – Pres. e Est. Adamo – T. I. s.p.a. (avv.ti Cardanobile, Perfetti e Viglione) c. Comune di Foggia (avv.ti Barbato e Dragonetti)

Giurisdizione – In materia di pubblici servizi e concessioni– art. 133 comma I lett. c CPA

Rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ad ogni vicenda, ivi compresa la decadenza per effetto della cancellazione dall’albo dei soggetti abilitati , relativa ad un rapporto di concessione di pubblico servizio, con la sola esclusione di quelle riguardanti indennità, canoni ed altri corrispettivi.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 30 agosto 2011, n. 1239 - Pres. Allegretta – Est. Cocomile – S. ( avv. ti Di Gioia e Calvio ) c. Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ( Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari )

Giurisdizione – Giudice amministrativo – Unione Europea – Aiuti e sovvenzioni – Erogazione di contributi comunitari – Erogazioni finanziate dal Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOGA)

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Termini di proposizione del ricorso –Tardività – Onere probatorio

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Principi dell’azione amministrativa – Contraddittor io – Analisi di campioni – art. 223 norme di coordinamento del C.p.p.

In materia di sovvenzioni e contributi comunitari, la giurisdizione spetta, in applicazione del criterio ordinario di riparto, al giudice amministrativo quando la controversia riguarda una fase procedimentale antecedente rispetto al provvedimento attributivo degli stessi, in quanto, in tale frangente, il privato è titolare di una situazione soggettiva che ha la consistenza di semplice interesse legittimo.

La dimostrazione della tardività del ricorso, e quindi della pregressa conoscenza da parte dell’impugnante del provvedimento gravato, in ossequio ai principi generali in tema di riparto dell’onere della prova, deve essere fornita dalla parte che eccepisce la stessa .

In tema di atti ispettivi e analisi di campioni, l’azione amministrativa risulta viziata laddove venga negata la revisione delle analisi richiesta dall’interessato, ravvisandosi in tale atteggiamento una violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa desumibile dall’art. 223 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 30 agosto 2011, n. 1241 - Pres. Allegretta – Est. Cocomile – S. s.a.s. (avv. Tinelli) c. Comune di Locorotondo (avv. Calvani)

Contratti pubblici – Procedura di affidamento – Svolgimento - Esclusione dalla gara – Impugnazione – Mera conferma - Inammissibilità

Contratti pubblici – Aggiudicazione – Impugnazione – Controinteressato – Legittimamente escluso -Legittimazione ad impugnare – Non sussiste

Nell’ambito delle procedure per l’affidamento di contratti pubblici, il provvedimento di esclusione di un concorrente non è suscettibile di essere impugnato laddove risulti meramente confermativo dell’esclusione già disposta da un precedente atto che, al contrario, non ha formato oggetto di tempestivo gravame.

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, l’aggiudicazione in favore di un concorrente non può essere impugnata dal controinteressato legittimamente escluso dalla gara, non sussistendo in capo a quest’ultimo la legittimazione ad impugnare.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 30 agosto 2011, n. 1244, Pres. Allegretta - Est. Cocomile – C. s.r.l. (avv.ti Russi e D’Amico) c. Comune di Vico del Gargano (avv. Irmici).

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Contratti pubblici- Procedura di affidamento – Commissione – Valutazione comparativa – Discrezionalità tecnica – Sindacabilità - Limiti

Contratti pubblici- Procedura di affidamento– Cause di esclusione - art. 38 comma I lett. c del d.lgs. 163/2006 – Presupposti – Rinvio a giudizio

Contratti pubblici- Procedura di affidamento– Requisiti di partecipazione - art. 38 del d.lgs. 163/2006 – Ambito di applicazione – Soggetti tenuti a rendere la dichiarazione – Procuratori speciali

Le scelte operate dall’amministrazione nell’ambito di una procedura di affidamento, in in sede di valutazione dell’offerta tecnica, sono ampiamente discrezionali e, come tali, sono insindacabili in sede giurisdizionale ove non siano manifestamente irragionevoli, arbitrarie, contraddittorie o sproporzionate.

La causa di esclusione prevista dall’art. 38 comma I, lett. c del d.lgs. n. 163/2006 opera solo nell’ipotesi in cui il concorrente abbia riportato una condanna penale passata in giudicato, non essendo , viceversa, sufficiente a tal fine il semplice rinvio a giudizio.

Sono tenuti a rendere le dichiarazioni in ordine ai requisiti di onorabilità prescritti dall’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 solo i soggetti titolari di poteri gestori generali e continuativi e non anche i c.d. procuratori speciali , cui sia stato conferito un potere di rappresentanza circoscritto al compimento di una singola operazione o di una determinata categoria di atti.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 30 agosto 2011, n. 1247 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile – M. S. (avv. Venditti) c. Comune di Cerignola (avv.ti R. de’Robertis e F. de’Robertis)

Enti pubblici – Organi di governo del comune - Consiglio comunale - Avviso di convocazione – Mancata ricezione – Deducibilità – Limiti

La mancata ricezione tempestiva dell’avviso di convocazione del consiglio comunale non può essere denunciata dal consigliere comunale che abbia violato l’obbligo di diligente partecipazione ai lavori assembleari e alla vita dell’ente; tale obbligo infatti, ove rispettato, avrebbe comunque consentito la conoscenza della data della convocazione.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 30 agosto 2011, n. 1262, Pres. Allegretta - Est. Cocomile – B.A. (avv. ti Baldassarre, Miglietta e Villani) c. Regione Puglia (avv. Clarizio).

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Giurisdizione– Difetto di giurisdizione – In materia di Pubblico impiego – art. 63 d.lgs. n. 165/2001 – Concorsi – Procedura selettiva - Nozione – Nomina Direttore A.S.L. -Natura non comparativa

Non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle controversie relative alla formazione dell’elenco dei candidati idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, trattandosi di procedure selettive a natura non comparativa destinate a non sfociare in una scelta-graduatoria.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 1 settembre 2011, n. 1290, Pres. Allegretta - Est. Adamo – S.A.P. s.r.l. (avv. Petito) c. Comune di Roseto Valfortore (avv. Grasso).

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Ricorso incidentale – Ricorso principale – Rapporto – Ordine di esame

Il gravame incidentale, stante il suo carattere paralizzante, deve essere sempre esaminato prioritariamente, anche nel caso in cui il ricorrente principale alleghi l’interesse strumentale alla rinnovazione dell’intera procedura, indipendentemente dal numero di partecipanti alla procedura selettiva, dal tipo di censura prospettata dal ricorrente incidentale e dalle richieste formulate dall’amministrazione resistente. L’esame prioritario del ricorso principale è ammesso, per ragioni di economia processuale,solo qualora sia evidente la sua infondatezza, inammissibilità, irrecevibilità o improcedibilità.

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IIª SEZIONE

Tar Puglia, Bari, sez. II, 19 agosto 2011, n. 1220 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga – N. R. C. e V. V. (avv. ti D’Elia e Pugliese) c. Asl Bari (avv. Trotta). Giurisdizione – Giudice ordinario – Nomina dei componenti della commissione per l’accertamento delle invalidità civili – Soggetti esterni alla P.A. sanitaria – Sussiste. La nomina a componenti della commissione per l’accertamento delle invalidità civili di soggetti esterni all’Amministrazione sanitaria e non legati ad essa da rapporto di impiego dà origine ad un rapporto contrattuale di diritto privato, con conseguente cognizione delle relative controversie riservata al Giudice ordinario. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 19 agosto 2011, n. 1221 – Pres. Guadagno – Est. Guadagno – C. C. S. M. s.p.a. (avv. Pellegrino) c. A. S. L. Bari (avv. Trotta). Processo amministrativo – Azione avverso il silenzio – Interesse ad agire – Difetto originario e sopravvenuto – Effetti processuali – Inammissibilità e improcedibilità. L'adozione di un qualsiasi provvedimento esplicito ma tardivo, in risposta all'istanza dell'interessato che intanto ha impugnato il silenzio serbato dalla P.A. oltre i termini previsti per legge, rende il ricorso o inammissibile per carenza originaria dell'interesse ad agire, se il provvedimento interviene prima della proposizione dello stesso gravame, ovvero improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se il provvedimento interviene nel corso del giudizio instaurato.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 19 agosto 2011, n. 1223 – Pres. Est. Guadagno – N. L. O. M. s.r.l. (avv. Lo Muzio) c. Comune di Foggia. Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (ottemperanza) – Presupposti. L’inerzia serbata dall’amministrazione a fronte del provvedimento giurisdizionale oggetto del ricorso, protratta anche a seguito della diffida alla stessa notificata dalla parte ricorrente, e la definitività dallo stesso acquisita, non contestata dalla parte intimata, integrano i presupposti per l’adozione delle necessarie misure attuative del giudicato ineseguito.

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Tar Puglia, Bari, Sez. II, 31 agosto 2011, n. 1271 – Pres. Pasca – Est. Ravasio - A. s.n.c. (avv. ti Sportelli e Sgobba) c. Asl Bari (avv. Digirolamo), Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Avv. Stato), Arpa - Puglia (avv. Marasco). Controlli – In materia sanitaria – Prodotti agricol i – Sigilli – Prodotti fitosanitari – In particolare: Boscalid – Utilizzabilità nel territorio italiano – Sussiste – Direttiva 91/414 CE – Interpretazione. Risarcimento del danno – Responsabilità da atto amministrativo illegittimo – Qualificazione – Responsabilità extracontrattuale – Sussiste. Risarcimento del danno – Prova del danno – Danno all’immagine. Risarcimento del danno – Responsabilità extracontrattuale da atto amministrativo illegittimo – Comportamento del creditore – Rilevanza – artt. 30 s. Cpa – Fattispecie – Vincoli sanitari su prodotti agricoli destinati al consumo – In particolare: richiesta di distruzione del ricorr ente – Nesso di causalità – Esclusione – Non sussiste. Risarcimento del danno – Responsabilità extracontrattuale da atto amministrativo illegittimo – Requisito della colpa – Carenza di conoscenze – Sussiste. Risarcimento del danno – Responsabilità extracontrattuale da atto amministrativo illegittimo – Fattispecie – Danno da vincoli sanitari illegittimamente apposti – Lucro cessante e danno emergente – Quantificazione – Criteri – Voci. In materia di controlli sanitari su prodotti agricoli, la direttiva 91/414 CE, che ha disciplinato l'autorizzazione, l'immissione in commercio, l'utilizzazione ed il controllo nella Comunità di prodotti fitosanitari, cioè di prodotti destinati a proteggere vegetali e prodotti vegetali da organismi nocivi, a prevenirne gli effetti, a influire sui processi vegetali, a conservare gli stessi o ad eliminarne delle parti, ostacolandone l'accrescimento, deve ritenersi parzialmente auto-esecutiva. Infatti, ove pure si ritenesse che la direttiva 414/91 riconosca una discrezionalità degli Stati membri nel dichiarare utilizzabili, all’interno dei rispettivi territori, i prodotti inclusi nell’allegato I, nel caso del principio attivo denominato «boscalid» lo Stato italiano aveva già esercitato l’opzione favorevole a tale prodotto con decreto ministeriale 11 luglio 2006. Ne consegue l’illegittimità del verbale di apposizione dei sigilli a prodotti agricoli (nel caso di specie, un ingente quantitativo di uva da tavolo) per vincolo sanitario, fondato sull’assunta inutilizzabilità per mancanza di regolamentazione, all’interno del territorio italiano, del prodotto fitosanitario indicato.

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La responsabilità della Pubblica Amministrazione da atto amministrativo illegittimo va inquadrata, secondo costante insegnamento delle Sezioni Unite e del Consiglio di Stato, nell’ambito della responsabilità extracontrattuale. Al fine di ottenere il risarcimento del danno all’immagine, occorre la prova di una seppur minima divulgazione della notizia lesiva dell’onore e della reputazione, non potendosi il pregiudizio ritenere sussistente in re ipsa. Il legislatore, agli artt. 30 e segg. del codice processuale amministrativo, ha mostrato di non condividere la tesi della pregiudizialità pura di stampo processuale al pari di quella della totale autonomìa dei due rimedi, approdando ad una soluzione che, non considerando l’omessa impugnazione quale sbarramento di rito, aprioristico ed astratto, valuta detta condotta come fatto concreto da apprezzare, nel quadro del comportamento complessivo delle parti, per escludere il risarcimento dei danni evitabili per effetto del ricorso per l’annullamento. E tanto sulla scorta di una soluzione che conduce al rigetto, e non alla declaratoria di inammissibilità, della domanda avente ad oggetto danni che l’impugnazione, se proposta nel termine di decadenza, avrebbe consentito di scongiurare. In tale prospettiva, nel caso di prodotti agricoli distrutti per effetto di un verbale di sigilli sanitari illegittimamente elevato, il fatto che la distruzione sia stata disposta dalle Autorità sanitarie su richiesta del ricorrente non fa venir meno il nesso di causalità tra la stessa ed i provvedimenti della P.A. successivamente annullati. A tale conclusione si perviene qualora la merce stessa non poteva essere commercializzata ed il prodotto neppure poteva essere conservato in cella frigorifero a tempo indeterminato a causa della sua deperibilità naturale. (Cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 2011). In tema di responsabilità da atto amministrativo illegittimo, sussiste l’elemento della colpa qualora venga in rilievo una sostanziale carenza di conoscenze, e quindi di competenze, a carico della P.A. che non è attribuibile al singolo agente che ha firmato gli atti impugnati, risiedendo il problema nella incapacità della P.A. di assicurare il corretto reclutamento del personale assunto, nonché il successivo aggiornamento professionale. In tema di risarcimento del danno conseguente alla distruzione di merce deperibile per effetto di un illegittimo vincolo sanitario, la quantificazione del dovuto va effettuata facendo riferimento al prezzo usualmente praticato, in quel periodo di tempo, per la vendita sul mercato del prodotto di caratteristiche similari, con esclusione dal conteggio definitivo dell’importo dell’IVA, che costituisce una partita di giro e che comunque il ricorrente dovrebbe poi versare all’erario. A tale quantum si aggiungono le spese documentate, sostenute dal ricorrente per la distruzione e lo smaltimento del prodotto, ma non anche le spese del rapporto di prova della merce; ciò in quanto le Autorità sanitarie dispongono di un potere discrezionale nel disporre il campionamento e l’analisi su merce destinata al consumo umano. Inoltre la possibilità di essere sottoposti a tali accertamenti fa parte dell’alea di impresa e non é previsto che l’onere del costo relativo a tali accertamenti dipenda dall’esito degli stessi, sicché è corretto che il costo di accertamenti sanitari preliminari, disposti in via preventiva, gravi sul soggetto privato e non sull’ente pubblico che li dispone.

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Tar Puglia, Bari, Sez. II, 31 agosto 2011, n. 1272 – Pres. Pasca – Est. Giansante – P. S. M. A. (avv. Dodaro) c. Comune di Zapponeta (avv. Armiento). Giurisdizione – Criterio di riparto – In particolar e: in materia di beni ritenuti sdemanializzati – Reivindicatio del privato. Il riparto di giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice amministrativo è deciso in base al criterio del petitum sostanziale, qualificato dalla causa petendi ossia dalla natura della posizione soggettiva fatta valere in giudizio in relazione alla pretesa azionata. Ne discende la giurisdizione del G.O. nelle controversie nelle quali il ricorrente lamenti, esercitando de facto un’azione di reivindicatio, la proprietà esclusiva di un bene incluso dalla P.A. nell’elenco di quelli da sottoporre a procedura di sdemanializzazione. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 31 agosto 2011, n. 1273 – Pres. Pasca – Est. Giansante – V. M. s.r.l. (avv. d’Ambrosio) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Puglia (Avv. Stato), Comune di Fasano. Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Autorizzazioni – Art. 82 del d.P.R. n. 616/1977 – Art. 151 d. lgs. n. 490/1999 – Natura del termine - Termine perentorio – Sussiste. Il termine di 60 giorni di cui agli artt. 82, comma 9, del d.P.R. n. 616 del 1977 e 151 del d.lgs. n. 490 del 1999, previsto per l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione (o dal Comune da essa delegato) ai sensi dell’art. 7 della l. n. 1497 del 1939, è sicuramente perentorio, con la precisazione che lo stesso attiene al solo esercizio del potere di annullamento di tale provvedimento e non anche al momento della sua ricezione, in quanto, non costituendo un atto recettizio resta estranea alla previsione normativa l'ulteriore fase di sua comunicazione o notificazione.

Tar Puglia, Bari, sez. II, 31 agosto 2011, n. 1274 – Pres. Pasca – Est. Giansante – M.T., T. (avv.ti Loiodice e Angarano) c. Regione Puglia (avv.ti Torrente e Francesconi), S.P.S.

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Sovvenzioni, contributi e sussidi – Sostegno all’avviamento imprenditoriale – Microimprese realizzate da soggetti svantaggiati - Regolamento regionale n. 25/2008 – Interpretazione. Sanità pubblica – Ospedali, ambulatori, case di cura, enti sanitari - Assistenza sociale non residenziale – Definizione. Il regolamento regionale n. 25 del 2008 intitolato «Sostegno allo Start up di microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti svantaggiati», pubblicato sul B.U.R.P. n. 77 del 28 maggio 2009, essendo stato adottato in conformità al Regolamento CE n. 800/2000 della Commissione del 6 agosto 2008, e, visti in particolare gli artt. 87, 88 e 89 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, richiamati nel preambolo del regolamento stesso, che vietano gli aiuti di Stato, non può che essere di stretta interpretazione. Non può essere qualificata come «attività di assistenza sociale non residenziale» l’attività imprenditoriale che non preveda servizi sociali di consulenza, assistenza sociale e simili e, in particolare, visita ad anziani e adulti disabili, supporto alle attività quotidiane per anziani e adulti disabili, ma soltanto interventi di soccorso in caso di emergenza richiesta telefonicamente a mezzo dell’installazione di idonee apparecchiature consegnate agli utenti ed interventi attraverso un’auto medica. Tar Puglia, Bari, sez. II, 31 agosto 2011, n. 1276 – Pres. Pasca – Est. Giansante – C.D.M., C.A., V.B. (avv. Gallo) c. Asl Bari (avv. Trotta), M.P. et altri. Giurisdizione – In materia di Pubblico Impiego – Selezione automatica del personale sulla base di criteri di legge o di Accordi collettivi – Assenza di Commissione di concorso – Assenza di prova selettiva – Giurisdizione del G.O. – Sussiste. Sussiste la giurisdizione del G.O. nelle controversie ove si discuta di procedimenti che non presentano gli elementi necessari del pubblico concorso finalizzato all’accesso al rapporto di impiego, trattandosi di selezione automatica del personale, per la quale non è prevista una commissione di concorso né una valutazione comparativa dei singoli candidati, e dunque la P.A. sia vincolata a criteri predeterminati per legge, senza poteri autoritativi e discrezionalità, operando la stessa con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro (nel caso di specie il Collegio ha declinato la giurisdizione su di una controversia concernente l’impugnazione delle graduatorie, preordinate al conferimento di incarichi a tempo indeterminato nel servizio di emergenza sanitaria territoriale (118) dell’Asl Ba, sul rilievo che le stesse sono compilate, previa domanda dell’interessato, sulla scorta di criteri automatici e predeterminati da un Accordo collettivo nazionale, senza prevedere alcuna prova selettiva – neanche per titoli - né nomina di Commissione) (Con il principio di cui

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sopra, il Collegio aderisce all’orientamento espresso, ex multis, da Cass. Civ., Sez. Un., n. 22990 del 2004 e Cass. Civ., n. 8950 del 2007). Tar Puglia, Bari, sez. II, 31 agosto 2011, n. 1278 – Pres. Pasca – Est. Giansante – S.L.D.L. (avv. Dodaro) c. Comune di Bari (avv. Lonero Baldassarra) Principi dell’azione amministrativa – Principi deri vanti dall’ordinamento comunitario – Principio di legittimo affidamento – Fattispecie – Volturazione del passo carrabile. In presenza di una istanza per la volturazione dell’originaria intestazione del passo carrabile all’atto del decesso dell’intestataria, qualora la P.A. non adotti per un tempo apprezzabile (nel caso di specie, dieci anni) un provvedimento espresso e non abbia richiesto la restituzione del cartello, provvedendo invece ad inviare all’interessata i bollettini di pagamento Tosap, regolarmente pagati e riscossi, la volturazione richiesta deve ritenersi avvenuta per facta concludentia. Ledono, pertanto, il legittimo affidamento della ricorrente i successivi atti di revoca di concessione di suolo pubblico e contestuale eliminazione del passo carrabile esistente, adottati dalla P.A., con conseguente compromissione del buon andamento dell’azione amministrativa. Tar Puglia, Bari, sez. II, 31 agosto 2011, n. 1279 – Pres. Pasca – Est. Serlenga – S.V. (avv.ti Gassa e Vernola) c. Comune di Bari (avv.ti Lonero Baldassarra e Valla) Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Inammissibilità – Per omessa impugnazione dell’atto presupposto a quello gravato – Sussiste. È inammissibile il ricorso diretto a censurare atti consequenziali per profili di illegittimità, in realtà, ascrivibili ad un atto presupposto divenuto definitivo per mancata impugnazione (nel caso di specie, il Collegio ha rigettato perché inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza di acquisizione delle particelle del proprietario ricorrente, ove era stato realizzato un manufatto abusivo, per non essere stato l’ordine di demolizione, al quale andavano ascritti i profili di illegittimità denunziati, mai gravato). Tar Puglia, Bari, sez. II, 31 agosto 2011, n. 1280 – Pres. Est. Pasca – L.G. (avv. Lofoco) c. Azienda Usl Ba/2 (avv. Chiarito), Regione Puglia

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Giurisdizione – In materia di Convenzioni con il S.S.N. – Cessazione del rapporto per raggiunti limiti di età del soggetto convenzionato – Giurisdizione del G.A. – Esclusione. Esulano dalla giurisdizione del G.A. le controversie relative alla cessazione dell’attività convenzionale (nel caso di specie, in regime di accreditamento provvisorio) con il S.S.N. per raggiunti limiti d’età dello specialista medico; in tali casi, trattandosi di un rapporto professionale in regime di convenzione, il provvedimento di cessazione impugnato costituisce espressione di attività paritetica, secondo le regole di diritto comune che disciplinano il rapporto. Tar Puglia, Bari, sez. II, 31 agosto 2011, n. 1282 – Pres. Est. Pasca – S.R. (avv.ti Malandrino e Santovito) c. Isvap (Avv. Stato) Agente assicurativo – Giudizi e sanzioni disciplinari – Radiazione dall’Albo – Proporzionalità – Compensazione tra crediti dell’agente e debiti della Compagnia – Possibilità. In tema di sanzioni disciplinari avverso gli agenti di assicurazione, deve considerarsi sproporzionata la sanzione della radiazione dall’Albo Nazionale, irrogata, in luogo di una sanzione meno grave, sull’infondato presupposto dell’incameramento indebito dei premi da parte dell’agente, atteso che, una volta revocato a questi il mandato da parte della Compagnia assicurativa, nulla osta alla possibilità di compensazione tra i maggiori crediti dell’agente e i debiti della Compagnia recedente, secondo i principi generali.

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IIIª SEZIONE

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 31 agosto 2011, n. 1284 – Pres. Est. Amovilli – S. s.r.l. (avv. Profeta) c. Comune di Bari (avv. Farnelli).

Giurisdizione – In materia edilizia e urbanistica – Contributi – Azione di rimborso – Qualificazione – Azione di ripetizione di indebito – Configurabilità – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – Sussiste.

Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Contributi – Parcheggi obbligatori – Non assoggettabilità.

Edilizia e Urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Contributi – Restituzione di somme non dovute – Maggiorazione per interessi – Debenza – Rivalutazione monetaria – Non debenza – Ratio – Presunzione di buona fede dell'Amministrazione.

In tema di determinazione e liquidazione dei contributi di urbanizzazione sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la quale non riguarda solo i casi in cui la domanda proposta dal concessionario è diretta a contestare la legittimità della pretesa avanzata dal comune, ma anche quelli in cui la domanda è diretta ad ottenere la ripetizione di quanto si assume indebitamente pagato.

Ai sensi delle l. n. 10/1977 e n. 122/1989, in sede di rilascio della concessione edilizia, non sono assoggettabili al contributo commisurato al costo di costruzione e agli oneri di urbanizzazione i parcheggi c.d. obbligatori fissati dall'art. 41 sexies della l. n. 1150/1942. Infatti, la l. n. 122/1989 (c.d. legge Tognoli), recante disposizioni in materia di parcheggi, dispone (art. 11 comma 1) che le opere e gli interventi da essa previsti "costituiscono opere di urbanizzazione anche ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. f), della l. 28 gennaio 1977 n. 10", e dunque non sono soggetti a contributo concessorio.

Sulle somme indebitamente riscosse dal Comune spettano gli interessi legali dalla data della domanda (dovendosi presumere la buona fede dell'amministrazione percipiente) ma non la rivalutazione monetaria, trattandosi di pagamento di indebito oggettivo, il quale genera la sola obbligazione di restituzione con gli interessi a norma dell'art. 2033 c.c..

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 31 agosto 2011, n. 1285 – Pres. Est. Amovilli – G.M.P et altri (avv.ti Bagnoli, Rosselli) c. Comune di Locorotondo (avv. Pasqualone).

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Improcedibilità – Carenza di interesse – Provvedimento sanzionatorio – Istanza successiva – Riesame ed assorbimento del provvedimento.

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È improcedibile per difetto di interesse l’impugnazione del provvedimento sanzionatorio con cui la P.A. ingiunge al privato la demolizione di un’opera edilizia ritenuta abusiva, qualora il privato ingiunto, successivamente a tale provvedimento, abbia presentato istanza di sanatoria per le suddette opere. Tale istanza, infatti, comporta l’obbligo di riesame dell'abusività dell'opera mediante l'emanazione di un nuovo provvedimento, di accoglimento o rigetto, che vale a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 31 agosto 2011, n. 1286 – Pres. Est. Amovilli – F. s.p.a. (avv. Paccione) c. Asl Foggia (avv. Corrente ), Regione Puglia (avv.ti Biallo, Di Lecce).

Sanità Pubblica – Unità o Aziende Sanitarie Locali (U.S.L. o A.S.L.) – Accreditamento Provvisorio – Tetti di spesa – Quantificazione – Fissazione tetto invalicabile – Ricorso – Inammissibilità – Difetto d'interesse.

In materia di accreditamento provvisorio ex art 26 l. n. 833/1978, sussiste difetto di interesse al ricorso allorquando parte ricorrente confonde le prestazioni “extra tetto” (acquistate dall’Amministrazione sanitaria per sopperire ad esigenze contingenti e specifiche mediante specifici contratti) con la determinazione del budget spettante per le prestazioni di riabilitazione, che non può essere comprensivo delle prime, essendo invece stabilito in sede di DIEF ai sensi dell’art. 25 l.r. Puglia n. 28/2000.

(Cfr. in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. III, sentenza 31 agosto 2011, n. 1287)

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 31 agosto 2011, n. 1288 – Pres. Est. Amovilli – G.M.S. spa (avv. Racanelli) c. Regione Puglia (avv. Mastroviti), A.S srl e E.D. srl (avv. Abbatista).

Processo amministrativo – Intervento nel giudizio – Intervento adesivo – Inammissibilità – Ragioni.

Autotutela – Annullamento d’ufficio – Oggetto – Determinazione del commissario ad acta – Legittimità.

Autotutela – Annullamento d’ufficio – Ragionevolezza del termine – Criteri di valutazione.

Autotutela – Annullamento d’ufficio – Ragionevolezza del termine – Legittimo affidamento.

Autotutela – Annullamento d’ufficio – Procedimento – Fissazione di un termine conclusivo da parte della P.A. – Natura – Irrilevanza giuridica.

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Sanità pubblica – Ospedali, ambulatori, case di cura, enti sanitari – Cliniche private – Rette di degenza – Determinazione e modifica – Competenza ex art. 79 d.l. n. 112/08 – Deliberazione della Giunta regionale – Ammissibilità – Presupposti e limiti.

Sanità pubblica – Ospedali, ambulatori, case di cura, enti sanitari – Cliniche private – Rette di degenza – Determinazione e modifica – Deliberazione della Giunta regionale – Natura – Rapporto con le norme in materia di finanza pubblica e copertura di spesa.

L’intervento adesivo da parte di soggetti controinteressati non trova ingresso nel procedimento amministrativo e, pertanto, deve dichiararsi inammissibile, allorquando le ragioni da questi prospettate denotino la piena titolarità di legittimazione, nonché un interesse diretto ed attuale all’ottenimento di una pronuncia di annullamento del provvedimento impugnato, da tutelarsi esclusivamente mediante autonomo ricorso nei modi e termini di legge.

È legittima l’attività di annullamento in autotutela deliberata dalla P.A., avente ad oggetto la determinazione adottata dal Commissario ad acta, nominato dal Tribunale in sostituzione dell’amministrazione inadempiente, posto che, la configurabilità in astratto del suddetto potere discende dall’imputabilità dell’attività commissariale non all’organo giudiziale, ma alla Amministrazione stessa, stante la natura di Organo straordinario della P.A., a quello pacificamente riconosciuta.

La ragionevolezza del termine entro cui può essere annullato d'ufficio un provvedimento amministrativo, per il suo contenuto indeterminato ed elastico, deve essere valutata in concreto, tenendo in debito conto il grado di complessità degli interessi coinvolti nella vicenda.

Allorquando la scansione temporale dimostri che l’intervento in autotutela sia stato disposto dall’amministrazione in tempi ragionevoli, non è possibile configurare, in capo al ricorrente, alcun legittimo affidamento circa l’avvenuto consolidamento della propria situazione giuridica soggettiva.

La fissazione da parte della Amministrazione, in sede di comunicazione dell’avvio del procedimento di autotutela, di un termine finale per la conclusione dello stesso, non presenta alcuna rilevanza giuridica, trattandosi di termine evidentemente privo di perentorietà e di qualsivoglia capacità invalidante.

Sebbene ai sensi dell’art. 79 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, spetti al Ministero della Sanità il compito di adottare con proprie disposizioni regolamentari i nuovi criteri di computo delle rette di degenza relative alle cliniche private, una deliberazione in materia da parte della Giunta regionale è consentita, nei limiti in cui non si sostanzi in un nuovo atto di aggiornamento delle suddette tariffe, allorquando sia volta a rimuovere in autotutela un provvedimento precedentemente adottato, collegandosi ad

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esso senza soluzione di continuità, nel rispetto dei medesimi criteri, al fine di emendarne gli errori.

Non comporta violazione del principio della copertura della spesa e delle norme in materia di finanza pubblica, la deliberazione adottata dalla Giunta regionale per la rideterminazione, a seguito di provvedimento in autotutela, delle rette di degenza, posto che, trattandosi di atto di natura generale-regolamentare, lo stesso non provvede alla concreta erogazione degli importi ivi stabiliti, rinviando per l’attuazione a successivi atti gestionali, in cui saranno indicati, se necessario, i relativi impegni di spesa.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, sentenza 31 agosto 2011, n. 1289 – Pres. Est. Amovilli – A.S. s.r.l. e E.D. s.r.l. (avv. Abbatista) c. Regione Puglia (avv. Mastroviti).

Autotutela – Annullamento d’ufficio – Provvedimento – Avente ad oggetto le determinazioni del commissario ad acta – Natura.

Autotutela – Annullamento d’ufficio – Oggetto - Determinazioni del commissario ad acta – Legittimità – Ratio – Effetti – Reclamo giudiziale in sede di ottemperanza – Inammissibilità.

Autotutela – Annullamento d’ufficio – Ragionevolezza del termine – Criteri di valutazione.

Autotutela – Annullamento d’ufficio – Procedimento – In materia di adeguamenti tariffari ex art. 26 l. n. 833/1978 – Comunicazione di avvio ex art. 7 l. n. 241/90 – Obbligatorietà – Esclusione – Ratio – Principio del contrarius actus.

Autotutela – Annullamento d’ufficio – Provvedimento – Avente ad oggetto le determinazioni del commissario ad acta – Caratteri del provvedimento – Retroattività – Sussiste – Ratio.

Sanità pubblica – Ospedali, ambulatori, case di cura, enti sanitari – Cliniche private – Rette di degenza – Determinazione e modifica – Competenza ex art. 79 d.l. n. 112/08 – Deliberazione della Giunta regionale – Ammissibilità – Presupposti e limiti.

Il provvedimento di annullamento in autotutela deliberato dalla Regione concernente la determinazione da parte del Commissario ad acta, nominato dal Tar in sostituzione dell’Amministrazione rimasta inerte, dell’aggiornamento delle rette di degenza per prestazioni di riabilitazione ex l. 23 dicembre 1978 n. 833 si appalesa quale atto di natura composita, di annullamento e contestuale riforma, giacché, oltre ad avere contenuto propriamente caducatorio, ridetermina a sua volta le rette, riesercitando il potere.

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La natura del Commissario ad acta quale organo straordinario dell’Amministrazione rimasta inerte è idonea a configurare in astratto il potere di autotutela con funzione di riesame, da parte della medesima Amministrazione, dei provvedimenti commissariali ritenuti viziati; ne consegue l’inammissibilità del reclamo, proposto dinanzi al Tar in sede di ottemperanza, volto alla declaratoria di nullità dell’operato del Commissario, non essendo l’attività di quest’ultimo imputabile all’organo giudiziale.

La ragionevolezza del termine di cui all'art. 21 nonies, l. n. 241 del 1990 entro cui può essere annullato d'ufficio un provvedimento amministrativo, per il suo contenuto indeterminato ed elastico, deve essere valutata in concreto, tenendo in debito conto il grado di complessità degli interessi coinvolti nella vicenda.

L'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, previsto dall'art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, non è applicabile al procedimento volto all'adozione di provvedimenti di adeguamento tariffario, nella fattispecie di degenza per prestazioni di riabilitazione ex art 26 l. n. 833/1978, in quanto atto avente natura generale, al quale, per espressa disposizione contenuta nell'art. 13, l. n. 241 del 1990, non si applicano le disposizioni relative alla partecipazione al procedimento amministrativo, contenute nel capo III. Tale disciplina non muta in ipotesi di intervento in autotutela con funzione di riesame, in base al generale principio del contrarius actus, secondo cui l’attività di secondo grado deve essere esercitata con le medesime forme e modalità che hanno caratterizzato il potere di amministrazione attiva.

È dotato di efficacia retroattiva il provvedimento tramite il quale l’Amministrazione regionale annulli la rideterminazione tariffaria delle rette di degenza relative alle cliniche private, operata dal Commissario ad acta nominato dal Tribunale, e ne riformi l’operazione di calcolo; detto carattere si giustifica non soltanto in base alla naturale retroattività propria dei provvedimenti di annullamento di secondo grado, ma anche in base alla considerazione che la rideterminazione effettuata si rivolge a disciplinare, seppur tardivamente, i medesimi rapporti regolati dal provvedimento commissariale caducato per effetto dell’autotutela, in quanto finalizzata alla ricostituzione delle medesime situazioni giuridiche, emendate dai vizi riscontrati.

Fermo che l’art. 79 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, attribuisce al Ministero della Sanità il compito di adottare, con proprie disposizioni regolamentari, i criteri di computo delle rette di degenza relative alle cliniche private, deve ritenersi legittimo il provvedimento della Giunta regionale di aggiornamento delle tariffe diretto a rimuovere in autotutela un provvedimento precedentemente adottato, in ipotesi anche dal Commissario ad acta, al fine di emendarne gli errori e rettificarne l’applicazione dei criteri ministeriali stessi.

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TAR PUGLIA – BARI, MASSIME SETTEMBRE 2011

Iª SEZIONE

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 6 settembre 2011, n. 1294 - Pres. Allegretta – Est. Adamo – L.F.A. (avv. Amenduni ) c. I.S.V.A.P. (Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari).

Processo amministrativo – Competenza – Per materia – Regime transitorio – Legge n. 1034/1971 – Codice del Processo Amministrativo.

Sanzioni amministrative – In materia assicurativa – ISVAP – Tutela giurisdizionale – Conciliazione - Incidenza.

I ricorsi giurisdizionali proposti nella vigenza della legge n. 1034/1971 rimangono assoggettati alla relativa disciplina anche per quanto riguarda il regime della competenza (previsto dall’art. 31, primo comma).

In tema di responsabilità disciplinare degli agenti assicurativi ,la conciliazione, intervenuta tra le parti dinanzi al giudice ordinario, data la sua natura negoziale, non può influire sulla verifica di legittimità dell’atto sanzionatorio successivamente irrogato dall’I.S.V.A.P. in quanto questo è volto a tutelare interessi generali e, segnatamente, quelli dell’equilibrato sviluppo del mercato e della sicurezza degli utenti e degli operatori economici nel delicato settore delle assicurazioni.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 6 settembre 2011, n. 1295 - Pres. Allegretta – Est. Adamo – I.N.C. (avv. Nanula e Tempesta ) c. Comune di Torremaggiore (avv. Follieri).

Contratti Pubblici – Procedura di affidamento – Offerta – Criteri di valutazione – Lex specialis – Integrazione - Inammissibilità.

E’ illegittima, in applicazione dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza e alla luce del nuovo art. 83 del d.lgs. n. 163/2006, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 11 settembre 2008 n. 152, la fissazione da parte della commissione, in sede di valutazione delle offerte, di veri e propri sub-criteri, con attribuzione agli stessi di un analitico punteggio (e non già di meri criteri motivazionali di tipo esplicativo) in quanto ciò costituisce una integrazione della lex specialis capace di determinare a posteriori una diversa ponderazione degli elementi dell'offerta che, se conosciuta al momento della preparazione delle offerte, ne avrebbe potuto influenzare la preparazione.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 15 settembre 2011, n. 1332 - Pres. Allegretta – Est. Picone – C. (avv. A. Mescia e G. Mescia ) c. Regione Puglia (avv. Lancieri).

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Ambiente – Valutazione di impatto ambientale – Procedura di assoggettabilità – Preavviso di rigetto – art. 10 bis l. n.241/1990 – Applicabilità.

Pur avendo l’atto conclusivo del sub-procedimento di screening natura lato sensu provvedimentale, non sussiste comunque in capo all’Amministrazione l’obbligo di dare all’istante, in caso di esito negativo della verifica di assoggettabilità alla v.i.a. , comunicazione ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 , non comportando questo un vero e proprio rigetto dell’iniziativa progettuale, ma solo la necessità di un rinvio della stessa alla procedura ordinaria, ove potrà essere effettuata una più ampia istruttoria in ragione della rilevanza delle questioni sottese.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 15 settembre 2011, n. 1333 - Pres. Allegretta – Est. Picone – C. (avv. Colapinto) c. Comune di Bari (avv.ti Capruzzi e Cioffi).

Risarcimento del danno – Rito accelerato - Termine di proposizione – Dimidiazione – Non si applica.

Risarcimento del danno – Prescrizione – Dies a quo.

Non si applica all’azione risarcitoria proposta in via autonoma la dimidiazione dei termini processuali prevista dall’art. 119, secondo comma, C.P.A. per le impugnative riguardanti le procedure di affidamento dei servizi pubblici, sussistendo solo rispetto a queste le esigenze di contenimento dei tempi dell’azione giudiziaria.

Il definitivo superamento della c.d.”pregiudizialità amministrativa” ha comportato come conseguenza la generale applicazione del principio, già affermato anteriormente all’entrata in vigore del nuovo codice del processo amministrativo, per cui il dies a quo della prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno coincide con la data del provvedimento lesivo, e non più con quella del passaggio in giudicato della sentenza che lo ha annullato.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 15 settembre 2011, n. 1336 - Pres. Allegretta – Est. Picone – A. (avv. Colapinto) c. Comune di Bari (avv.ti Capruzzi e Cioffi).

Ricorsi amministrativi – Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica – Trasposizione in sede giurisdizionale – In materia di procedure di affidamento dei pubblici servizi - Inammissibilità.

L’art. 8, primo comma, lett. b), del d.lgs. n. 53 del 2010 (oggi trasfuso nell’art.120 comma I del Codice del Processo Amministrativo) secondo cui gli atti delle procedure di affidamento dei pubblici servizi “sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente” deve essere interpretato nel senso di escludere, in tale materia, la proponibilità di ricorsi amministrativi, ivi compreso

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quello straordinario al Presidente della Repubblica, anche se successivamente trasposto in sede giurisdizionale.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 15 settembre 2011, n. 1337 – Pres. Allegretta – Est. Adamo – G.O.F. (avv. Faconda) c. Comune di Molfetta (avv.ti Colella e Mongelli).

Ambiente - Impianti eolici - Dichiarazione di incostituzionalità di una norma - Operatività.

Ambiente – Impianti eolici – Sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità di una norma – Poteri del giudice.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma ha efficacia erga omnes e retroattiva, perciò si applica non solo al giudizio nel corso del quale è stata sollevata la questione ma d’ufficio a tutti i giudizi non ancora definiti con sentenza passata in giudicato.

Il giudice amministrativo può trarre d’ufficio, senza che all’uopo sia necessaria autonomo impulso di parte, tutte le conseguenze derivanti dalla declaratoria di incostituzionalità di una norma, anche se pronunciata in differente giudizio. Sussiste, infatti, uno strettissimo rapporto tra le posizioni soggettive fatte valere in giudizio e le norme di legge di volta in volta dichiarate incostituzionali. [Si veda , in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. I, 5 gennaio 2011, n. 2]

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 15 settembre 2011, n. 1338 – Pres. Allegretta – Est. Adamo – C.C.P.L. (avv.ti Matassa e Docimo) c. F.S.E. e S.A. S.r.l. (avv.ti Ancora e Schiano).

Contratti pubblici – volgimento della procedura – Offerta - Giudizio sull'anomalia – Natura – Discrezionalità tecnica - Oggetto – Motivazione.

Secondo un principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza in tema di anomalia dell’offerta negli appalti pubblici, caratterizzati dalla complessità della disciplina specialistica di riferimento e dall’opinabilità dell’esito delle valutazioni, il giudizio della stazione appaltante costituisce esplicazione di discrezionalità tecnica, e, in quanto tale, sfugge al sindacato intrinseco del giudice amministrativo, salvo non emergano specifiche e dirette contestazioni in merito alla legittimità dei criteri di valutazione o in merito alla loro palese violazione.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 15 settembre 2011, n. 1340 – Pres. Allegretta – Est. Adamo – G. I. E. R. 7 S.r.l. (avv.ti D’Ambrosio e Pastore) c. Provincia di Foggia (n. c.).

Ambiente - Valutazione impatto ambientale (VIA) – Silenzio-rifiuto – Ammissibilità – artt. 31, 43 e 44 d. lgs. n. 152/2006.

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L’obbligo, per l’Amministrazione preposta, di pronunciarsi entro termini perentori sulle istanze di compatibilità ambientale costituisce principio fondamentale della materia non derogabile dalle Regioni e dagli enti delegati.[Si veda , in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. I, 10 febbraio 2011, n. 244]

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 19 settembre 2011, n. 1367 – Pres. Adamo – Est. Picone – D.W. s.r.l. e M. s.r.l. (avv. ti A. Mescia e G. Mescia ) c. Regione Puglia (avv. Dentamaro) Ambiente – Autorizzazione unica - Esecuzione delle decisioni giurisdizionali - Adempimento della PA al giudicato del GA – Silenzio assenso Silenzio assenso - Ambiente – Valutazione d’impatto ambientale – Procedura – Unione Europea – Violazione delle norme comunitarie Unione Europea – Rinvio pregiudiziale – Ambito di applicazione – Teoria dell’atto chiaro Ambiente - Valutazione di impatto ambientale – Procedura – Finalità – Preavviso di diniego Ambiente - Valutazione di impatto ambientale – Annullabilità del provvedimento – Corte Costituzionale - Giudizio di costituzionalità delle leggi La sentenza di accoglimento, pronunciata su ricorso avverso l’inerzia dell’Amministrazione, contenente ordine di dar corso alla procedura di rilascio dell’autorizzazione unica ambientale, trova corretta esecuzione ove l’Amministrazione annulli in autotutela il silenzio-assenso e ottemperi all’obbligo di provvedere, in senso favorevole o sfavorevole al ricorrente. La procedura di valutazione d’impatto ambientale, in rispetto degli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 della Direttiva 85/337 CE, deve concludersi con un provvedimento esplicito che chiarisca le ragioni di compatibilità o incompatibilità ambientale del progetto, di conseguenza la formazione del silenzio assenso dell’amministrazione non è ammissibile. Quando una norma comunitaria che s’intende applicare risulta chiara e comprensibile, tale da non lasciar spazio ad alcun ragionevole dubbio, non sussiste la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Nell’ambito della procedura di valutazione d’impatto ambientale, pur riconoscendosi la natura provvedimentale dell’atto conclusivo, non sussiste l’obbligo di preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge 241/1990, dal momento che tale provvedimento

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comporta solo la necessità di un rinvio della procedura, e non configura un rigetto dell’iniziativa progettuale. In tema di valutazione d’impatto ambientale, deve essere annullato il provvedimento conclusivo della procedura di screening ambientale che abbia come presupposto esclusivo l’applicazione di una norma dichiarata incostituzionale. Tar Puglia Bari, Sez. I, 19 settembre 2011, n. 1369 – Pres. Adamo – Est. Picone – I. s.p.a. (avv. Cassar) c. Regione Puglia (avv. Liberti).

Ambiente - Autorizzazione unica ambientale – Competenze dei comuni Ambiente – Valutazione d’impatto ambientale – Finalità

Ambiente – Valutazione d’impatto ambientale - Giudizio di compatibilità ambientale – Annullabilità del provvedimento – Eccesso di potere

In materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, la stipulazione di una convenzione onerosa tra un’impresa e il Comune non ha alcuna efficacia vincolante ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione dell’impianto sul proprio territorio, posto che non sussiste alcuna potestà in capo al Comune di selezionare l’impresa titolata alla realizzazione degli impianti

Nel procedimento volto alla verifica della valutazione d’impatto ambientale, l’Amministrazione gode di un’amplissima discrezionalità che si esprime non solo tramite un giudizio tecnico, suscettibile in quanto tale di verificazione sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma anche attraverso l’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all’interesse all’esecuzione dell’opera, apprezzamento sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all’Amministrazione.

In tema di valutazione d’impatto ambientale, sussiste uso sviato del potere da parte dell’amministrazione che ha illegittimamente giudicato incompatibile, dal punto di vista ambientale, la realizzazione di un progetto, sulla base di circostanze che avrebbero dovuto trovare attenzione in una fase procedimentale successiva e distinta, ossia nella conferenza di servizi preordinata al rilascio dell’autorizzazione unica.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 19 settembre 2011, n. 1370- Pres. Adamo – Est. Picone – I. T. s.r.l.- I.T.S. s.r.l. (avv. De Gasperi) c. I.R.C.C.S. I. T. (avv. Caricato)

Contratti pubblici – Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari - Disciplinare di gara- Offerta: violazione di un onere formale- Par condicio- Esclusione dalla gara.

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Contratti pubblici – Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari – Offerta: formalità e presentazione - Partecipazione alla gara.

E' legittima e doverosa l'esclusione dell'impresa che abbia redatto l'offerta in modo difforme dal disciplinare di gara che, prescrivendo l'indicazione al ribasso percentuale in cifre e in lettere, sancisca espressamente l'esclusione in caso di violazione di tale onere formale, non essendo consentito alla commissione di gara di ammettere l'offerta difforme attraverso un'illegittima disapplicazione della lex specialis della procedura, con violazione della par condicio dei concorrenti.

In tema di appalto, la circostanza che un concorrente, in sede di presentazione dell'offerta, abbia indicato soltanto in cifre e non anche in lettere la percentuale di ribasso, non può costituire motivo di esclusione dalla gara, laddove l'offerta economica contenga comunque la doppia indicazione, in cifre e in lettere, di tutti i singoli prezzi unitari, sì che non possa ingenerarsi alcuna incertezza sulla consistenza dell'offerta stessa.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 22 settembre 2011, n. 1373- Pres. Allegretta – Est. Adamo – S.M.C s.r.l. (avv. Lorusso) c. Comune Ruvo di Puglia (avv. De Marzo)

Contratti pubblici- Procedura di affidamento– Giuri sdizione - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Contratti pubblici- Procedura di affidamento - Garanzia dell'offerta- Cauzione provvisoria: natura e funzione.

La procedura di affidamento di lavori pubblici, non ancora sfociata nel contratto, è sottoposta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

In tema di appalto, la cauzione provvisoria rappresenta garanzia di serietà e affidabilità dell'offerta che serve a dare alla stazione appaltante un ragionevole affidamento sul fatto che tutta l'attività amministrativa di scelta del contraente non sia spesa inutilmente e conduca alla stipulazione del contratto d'appalto.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 22/09/2011, n. 1374 – Pres. Allegretta – Est. Picone – L. s.p.a. e L. s.r.l. (avv. Valla) c. Istituto di Ricovero e Cura Giovanni Paolo II - Istituto Oncologico di Bari (avv. Notarnicola).

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Legittimazione ad agire – Concorrente escluso – Limiti.

Contratti pubblici – Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari – Criteri di selezione delle offerte – Tabelle FISE – Derogabilità.

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L’impresa legittimamente esclusa da una gara non ha titolo a contestare gli esiti e la regolarità delle successive fasi procedimentali.

Le tabelle ministeriali FISE contengono, per alcune voci, dati non inderogabili, pur tuttavia è pacifico che ad esse sia assegnata la funzione di parametro legale (ai sensi dell’art. 86 del d. lgs. n. 163 del 2006). Ciò comporta che lo scostamento dalle voci di costo ivi indicate può esser accettato solo quando risulti puntualmente giustificato e corroborato da significativi ed univoci dati probatori (si veda, in senso conforme: Tar Puglia, Bari, Sez. I, 7 giugno 2010 n. 2257).

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 22 settembre 2011, n. 1375 – Pres. Allegretta – Est. Adamo – A. s. r. l., M. s. r. l., C. s. r. l. (avv. Volpe) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero della Giustizia, (avv. distrettuale dello Stato di Bari), Commissione di Manutenzione presso Corte di Appello di Bari, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Puglia e la Basilicata (n. c.).

Comportamento della PA – Comportamento contrattuale e precontrattuale – Principio dispositivo.

Processo amministrativo – Istruttoria – Limiti alla valutazione equitativa del danno.

Il criterio del 10% del prezzo base d’asta, ai sensi dell'articolo 345 l. n. 2248 del 1865, All. F, poi ripreso dall'articolo 134 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, seppure in grado di fondare una presunzione su quello che normalmente è l'utile ritraibile dall'esecuzione di un appalto, non può essere oggetto di un'applicazione automatica e indifferenziata, non derogando la disposizione che ne facoltizza l’uso il principio dispositivo in materia di riparto degli oneri probatori sancito dall’art. 2697 c.c., poi confermato nella specifica materia dei contratti pubblici dall’art. 124 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.d. codice del processo amministrativo).

Il ricorso alla valutazione equitativa del danno (in base al combinato disposto degli articoli 1226 e 2056 del codice civile) è confinato all'ipotesi d’impossibilità o di grave difficoltà di assolvere all'onere probatorio,venendo a costituire un apprezzamento il quale serve a colmare le lacune probatorie nella determinazione del preciso ammontare del danno del quale almeno sia stata provata la sua sussistenza (si veda, in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. I, 12 gennaio 2011 n. 21).

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 22 settembre 2011, n. 1376 – Pres. Allegretta – Est. Picone – E. s. r. l. (avv. Paccione) c. Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata (avv. Romano).

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Principi dell’azione amministrativa – Principi deri vanti dall’ordinamento comunitario – Principio di legittimo affidamento – Interpretazione di clausole del bando di gara equivoche.

Discrezionalità – Sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica – Valutazione delle offerte nelle gare d’appalto.

Nelle ipotesi di equivocità delle prescrizioni del bando di gara, la tutela del legittimo affidamento impone che si dia alla lex specialis una lettura idonea a salvaguardare la posizione dei concorrenti in buona fede, dispensandoli dal dover ricostruire, attraverso indagini integrative, ulteriori ed inespressi significati della volontà della stazione appaltante, che vanifichino il principio di massima partecipazione e l’interesse pubblico all’individuazione della migliore offerta.

Il giudizio comparativo operato nelle gare d’appalto, caratterizzate dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dall’opinabilità dell’esito della valutazione, sfugge al sindacato intrinseco del giudice amministrativo, se non vengono in rilievo specifiche contestazioni circa la plausibilità dei criteri valutativi o circa la loro manifesta violazione.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 28 settembre 2011, n. 1397 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile – A.T.I. P.L. s.a.s. - B.T.C. s.r.l. (avv. Petrarota) c. Comune di Trani (avv. Capurso).

Contratti pubblici – Procedura di affidamento – Offerta – Contenuto - Oneri di sicurezza – Ribasso - Ammissibilità - Esclusione.

Annullabilità del provvedimento – Omessa comunicazione dell’avvio del procedimento – art. 21 octies comma II l. n. 24/1990 – Esclusione dalla gara - Attività vincolata – Principio raggiungimento dello scopo – Applicabilità.

In applicazione di un principio generale dell’ordinamento giuridico, gli oneri di sicurezza non sono soggetti a ribasso percentuale e dovendo essere corrisposti in misura invariabile non costituiscono un elemento economico da ricomprendere nell’offerta. E’ pertanto doverosa, oltre che legittima, l’esclusione dalla gara di un concorrente che abbia inserito tali oneri nella somma sulla quale operare il ribasso.

L’art. 21 octies, comma II della legge n. 241/1990, espressione del principio del raggiungimento dello scopo, è applicabile all’ipotesi di omessa comunicazione ex art. 7, l. n.241/1990 di avvio del procedimento di esclusione dalla gara, purchè risulti evidente, a fronte della violazione specifica e non ambigua della clausola del bando di gara, che la stazione appaltante sarebbe giunta alla stessa conclusione, avendo il potere esercitato natura vincolata.

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IIª SEZIONE

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 14 settembre 2011, n. 1323 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio

– D.P.S. et altri (avv. Vitone) c. Comune di Bari (avv. Farnelli) Processo amministrativo - Ricorso giurisdizionale – Improcedibilità – Per

sopravvenuta carenza di interesse - Mancata impugnazione del provvedimento Il ricorso giurisdizionale con cui si fa valere l’illegittimità del diniego di rilascio di una concessione edilizia diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nel caso in cui la pubblica amministrazione reiteri tale diniego, fondandolo su motivi nuovi ed ulteriori rispetto al precedente e il ricorrente ometta di impugnare il successivo provvedimento. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 14 settembre 2011, n. 1325 – Pres. Guadagno - Est. Ravasio –

A.R. (Avv.ti Calvani, Gentile) c. Comune di Bisceglie Comune – Organi di Governo – Competenze del sindaco – Sicurezza Urbana –

Ordinanze extra ordinem – art 54 Tuel – Presupposti Comune - Sicurezza Urbana – Incolumità pubblica – Definizione Al sindaco, in qualità di ufficiale di Governo, è riconosciuta la possibilità di derogare all’ordinamento giuridico vigente a mezzo delle c.d. ordinanze contingibili ed urgenti, di cui all’art. 54 Tuel, solo a fronte della necessità di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e la sicurezza urbana. Pertanto tali ordinanze sono consentite solo laddove abbiano ad oggetto misure caratterizzate da provvisorietà, in quanto non destinate a dare un regolamento stabile, ciò sul presupposto che le suddette, proprio perché extra ordinem, non possono essere emanate per fronteggiare esigenze prevedibili e permanenti, ma solo in presenza di urgente necessità di provvedere in ordine a situazioni eccezionali di pericolo attuale e imprevedibile. Con l’espressione “incolumità pubblica” si indicano le situazioni in cui vi è una compromissione della normale e pacifica convivenza idonea a degenerare in veri e propri disordini ovvero tale da indurre la popolazione ad abbandonare il centro urbano, per mancanza di servizi o di sicurezza sociale. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 14 settembre 2011, n. 1327 - Pres. Guadagno – Est. Ravasio

– R.T., L.L. e M.A.P. (avv.ti Nicassio e Ronzini) c. Azienda Ospedaliero - Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia (avv. Mastropieri) e I.C., R.M.D.B., R.T.,

M.R.C., C. S., N.S., C.P., M.R.M. e R.M.D.B. (avv. Fatigato).

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Giurisdizione – In materia di Pubblico Impiego - Controversia relativa ad atti

amministrativi di macro-organizzazione - Giurisdizione del G.A. – Sussiste. Lavoro alle dipendenza della P.A. – Dotazioni organiche – Determinazione -Discrezionalità – Limiti – Posizioni soggettive già acquisite – Sussiste –

Aspettative di carriera – Non sussiste. In materia di pubblico impiego, sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo in ordine alla domanda di annullamento di atti di “macro-organizzazione”: a mezzo di essi, infatti, la Pubblica Amministrazione non incide sui singoli rapporti individuali di lavoro, ma adotta un nuovo assetto organizzativo, disponendo una rideterminazione della sua dotazione organica. La determinazione delle dotazioni organiche è espressione della discrezionalità attribuita alla Pubblica Amministrazione nell’esercizio del potere di auto-organizzazione, potere il quale, se incontra dei limiti nelle posizioni soggettive già acquisite, non può invece essere condizionato da mere speranze o aspettative di fatto dei propri dipendenti in ordine alla progressione di carriera. Ne consegue che esso è sindacabile in sede giurisdizionale solo nei limiti del tradizionale sindacato di legittimità. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 14 settembre 2011, n. 1328 - Pres. Guadagno – Est. Serlenga

– C. D.D.R., RA., C.C. e R.C.(avv. Lobascio) c. Comune di Ruvo di Puglia ( avv.

Milella) e F.P. Lavoro alle dipendenze della P.A. – Piante organiche – Progressione verticale - Procedura di selezione – Domanda di partecipazione – Presentazione – Modalità

– A mezzo del servizio postale. Nell’ambito di una procedura di selezione interna finalizzata alla progressione verticale, la presentazione a mani di una domanda di partecipazione presenta le stesse garanzie della presentazione a mezzo del servizio postale, a meno che tale ultima modalità non sia prescritta dall’avviso di selezione - lex specialis della procedura selettiva - a pena di esclusione: solo in tal caso, infatti, si avrebbe la compressione in radice di qualsiasi discrezionalità dell’Amministrazione procedente. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 14 settembre 2011, n. 1329 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga

– V.C. (avv. Follieri) c. Comune di Foggia ( avv. De Vitto) Motivazione del provvedimento – Difetto di motivazione – Richiamo a pluralità di

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prescrizioni – Assenza di specificazione – Illogicità della motivazione – Sussiste –

Emendabilità per integrazione – Esclusione Sussiste il vizio di carenza ed illogicità della motivazione nel caso in cui la norma richiamata dal provvedimento amministrativo contenga una pluralità di disposizioni e non sia dato cogliere con immediatezza quale delle molteplici prescrizioni sia stata violata nel caso concreto; tale vizio non è emendabile dalla P.A. con successive specificazioni di elementi di fatto e di diritto, configurandosi all’uopo un’inammissibile integrazione postuma della motivazione. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 settembre 2011, n. 1346 - Pres. Guadagno – Est. Serlenga

– D.C. (avv. Paccione) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. Stato). Lavoro alle dipendenze della P.A. - Alloggi di servizio - Condizioni di uso e concessione (art. 6 c.1 e art. 7 c. 1, L.497/78) Lavoro alle dipendenze della P.A. - Alloggi di servizio – Applicabilità a personale non dipendente del Ministero della Difesa (artt. 6 e 7, L. 497/78) - Esclusione Lavoro alle dipendenze della P.A. - Alloggi di servizio gratuito – Attribuzione – Condizioni Dal combinato disposto dell’art. 6, punto 1, e dell’art. 7, comma 1, della L. n. 497/78, risulta che l’alloggio di servizio può essere concesso dalla Pubblica Amministrazione, gratuitamente, a coloro cui sia affidata in modo continuativo la custodia dell’edificio o dell’impianto in cui ha sede l’alloggio stesso, nonché ai consegnatari di depositi e magazzini isolati; a titolo oneroso, a prescindere dalla qualifica di consegnatario. Gli articoli 6 e 7 della L. n. 497/78, facendo riferimento agli alloggi di servizio di cui all’art. 1 della medesima legge, e cioè agli alloggi che il Ministero della Difesa realizza o acquista al fine di metterli a disposizione dei propri dipendenti, non sono direttamente applicabili al personale dipendente da altri Ministeri La qualità di consegnatario non é di per sé sufficiente ai fini della attribuzione dell’alloggio di servizio gratuito, occorrendo a tal fine che il consegnatario alleghi e dimostri di avere in gestione, in via continuativa, un deposito o un magazzino “isolato”. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 settembre 2011, n. 1347 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio

– C.C. srl (avv. Didonna) c. Regione Puglia et altri (avv. Patroni Griffi) Processo amministrativo - Ricorso giurisdizionale – In materia di costruzione di

residenze sanitarie – Ricorso avverso il parere di compatibilità regionale (L.r. n.

4/2010) – Interesse ad agire – Sussistenza – Ratio

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Sanità pubblica - Ospedali, ambulatori, case di cura in genere - Residenze

sanitarie assistenziali - Casa di cura e soggiorno - Qualificazione - Determinazione della finalità - Necessità È ammissibile il ricorso con cui si fa valere l’illegittimità del parere di compatibilità regionale per la costruzione di una residenza sanitaria assistita, nonostante sia stato presentato prima dell’entrata in vigore della l.r. n. 4/10. Infatti, la previsione del termine biennale di efficacia dei pareri di compatibilità, previsto dal comma 2/bis dell’art. 7 l.r. n. 8/04, così come modificato dalla l.r. n. 4/10, valevole dall’entrata in vigore della stessa, non determina l’intangibilità, fino al 2012, dei pareri rilasciati precedentemente alla sua entrata in vigore. Sicché sussiste l’interesse ad agire del ricorrente al fine di ottenere l’annullamento del parere illegittimo. Ai fini della qualificazione di una struttura assistenziale come R.S.A, è necessaria per il rilascio del parere di compatibilità regionale, la determinazione del tipo di finalità cui è preordinata una struttura assistenziale denominata “Casa di cura e soggiorno per

anziani” è una mera quaestio facti. Infatti, tale denominazione se, da una parte, non rientra in alcune delle definizioni dell’art. 43 della l n. 19/2006 - che qualifica le strutture per anziani a seconda della finalità cui sono preordinate - ; dall’altro, nulla dice in ordine alla tipologia degli anziani ai quali essa si rivolge e, in particolare, non consente di inferire la sua destinazione ad anziani affetti da patologie cronico-degenerative e non autosufficienti, requisiti indispensabili per la classificazione della struttura come RSA. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 settembre 2011, n. 1348 - Pres. Guadagno – Est. Ravasio

– G.G. (avv.ti Di Benedetto e Dicuonzo) c. Azienda Ospedaliero-Universitaria

Ospedali Riuniti di Foggia (avv.ti Pappalepore e Mastopieri) et altri Lavoro alle dipendenze della P.A. – Assunzioni - Procedure concorsuali –

Rapporto tra gli atti della procedura - Atto di esclusione del candidato – Atto di

approvazione della graduatoria finale – Definizione - Invalidità viziante - Sussiste Il rapporto che corre tra l’atto di esclusione da una procedura concorsuale e la approvazione della graduatoria finale non si pone in termini di invalidità caducante, ma di invalidità viziante, con la conseguenza che, in caso di controversia, oltre alla impugnazione dell’atto di esclusione dal concorso va impugnato anche il successivo provvedimento conclusivo dello stesso. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 settembre 2011, n. 1349 - Pres. Guadagno – Est. Ravasio

– V.L. (avv.ti Macchione e Piemontese) c. Conservatorio Statale di Musica "Umberto

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Giordano" di Foggia, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (Avv.

Stato) e D. M. (avv. Marzocco). Lavoro alle dipendenze della P.A. – Assunzioni - Concorso pubblico – Omessa valutazione dei titoli – Revisione della graduatoria finale – Interesse. Lavoro alle dipendenze della P.A. – Assunzioni - Concorso pubblico – In materia di insegnamento di una disciplina musicale - Bando - Condizioni di partecipazione - Richiamo ad atti amministrativi - Circolare Ministeriale n. 2661 dell’11 aprile 2007 – Mancato richiamo – Effetti – Traduzione e dichiarazioni in lingua italiana di titoli di studio esteri – Non necessità Lavoro alle dipendenze della P.A. – Assunzioni - Concorso pubblico – In materia di insegnamento di una disciplina musicale – Bando – Valutazione titoli - Richiamo alla Circolare Ministeriale n. 1672 del 7 ottobre 2002 - Titolo equipollente conseguito all’estero – Riconoscimento Lavoro alle dipendenze della P.A. – Assunzioni - Concorso pubblico – In materia di insegnamento di una disciplina musicale – Bando – Valutazione dei titoli - Richiamo alla Circolare Ministeriale n. 1672 del 7 ottobre 2002 - Dicitura “ogni altro diploma” – Interpretazione. Processo Amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Azione di danno – Ripartizione dell’onere probatorio Persiste l’interesse del candidato, secondo classificato all’esito di una procedura selettiva indetta da un Conservatorio Statale relativamente all’insegnamento di una disciplina musicale, all’annullamento degli atti della procedura medesima, al fine di ottenere la revisione e la attualizzazione della graduatoria che non abbia tenuto conto del maggiore e rilevante punteggio cui il candidato avrebbe avuto diritto se solo fosse stato valutato un titolo di studio conseguito all’estero (con conseguente espletamento, in assenza di un titolo legittimo, del servizio messo a concorso da altro concorsista classificatosi al primo posto). Qualora un bando di concorso, costituente lex specialis di una procedura selettiva, relativo all’insegnamento di una disciplina musicale, non richiami in alcun punto la circolare ministeriale n. 2661 dell’11 aprile 2007, che é l’unica a stabilire specificamente che i titoli di studio esteri per essere valutati debbono essere corredati della traduzione in lingua italiana e della relativa dichiarazione di valore rilasciata dalle Autorità diplomatiche, né prescriva particolari adempimenti relativamente ai titoli conseguiti all’estero, il candidato, nella certificazione delle attestazioni dei titoli conseguiti all’estero, non è tenuto a sapere di dover provvedere a tali adempimenti. Nell’ambito di una procedura selettiva relativa all’insegnamento di una disciplina musicale indetta da un Conservatorio Statale, ove il bando richiami, al fine della valutazione dei titoli, la circolare ministeriale n. 1672 del 7 ottobre 2002 - a mente della quale viene attribuito un punteggio pari a 1.5 “per ogni altro diploma di

Conservatorio, Istituto Musicale Pareggiato, di Accademia di Belle Arti Statali o

Legalmente Riconosciute o di Istituto Superiore per le Industrie Artistiche” - , l’attribuzione al candidato di un punteggio supplementare per un diploma conseguito all’estero non comporta una doppia valutazione ove un titolo equipollente sia stato già

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conseguito in Italia; l’esperienza maturata all’estero non può che contribuire a rendere più ricco e variegato il bagaglio culturale del candidato, in ragione del diverso contesto culturale e sociale in cui tale esperienza matura: ogni esperienza di apprendimento é, in campo musicale, unica, e come tale suscettibile di arricchire lo studente. Nell’ambito di una procedura selettiva relativa all’insegnamento di una disciplina musicale indetta da un Conservatorio Statale, il dato letterale della circolare n.1672 del 7 ottobre 2002 assegna il punteggio supplementare di punti 1,5 ad “ogni altro

diploma” conseguito dal candidato, senza limitare tale valutazione ai soli diplomi di livello o di natura diversi da quello che dà titolo a partecipare al concorso. Tale punteggio può quindi essere attribuito anche per i diplomi di primo livello - e non solo a quelli specialistici - ed anche a quelli conseguiti all’estero, e ciò per la ragione che il punteggio di che trattasi all’evidenza premia qualsiasi tipo di studi musicali che il candidato sia riuscito a portare a termine in più oltre a quello minimo necessario per partecipare alla procedura di selezione. Il candidato danneggiato da una procedura concorsuale irregolare non può ottenere la condanna della Pubblica Amministrazione al risarcimento dei danni, qualora non assolva all’onere probatorio sullo stesso incombente: nelle azioni di carattere civilistico la parte deve assolvere rigorosamente a tale onere probatorio e, pertanto, l’ordine di acquisizione può essere legittimamente disposto dal giudice solo ove la parte dimostri di essersi attivata e di non aver potuto acquisire la disponibilità dei documenti necessari a provare il suo diritto. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 settembre 2011, n. 1350 – Pres. Guadagno - Est. Ravasio –

C.S. (Avv. Testini) c. Questura di Foggia, Ministero dell’Interno (Avvocatura distr.le

Stato di Bari) Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) - Permesso di

soggiorno - Rilascio o rinnovo - Preclusione - In presenza di una sentenza di

condanna irrevocabile per uno dei reati considerati dall'art. 26 comma 7 bis, del

d.lgs. n. 286/1998 Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) - Permesso di

soggiorno - Rilascio o rinnovo - Preclusione – Attività di natura vincolata - In

presenza di una sentenza di condanna irrevocabile per uno dei reati considerati

dall'art. 26 comma 7 bis, del d.lgs. n. 286/1998 – art 21 octies l. n. 241/1990 - Annullamento per vizi procedimentali – Preclusione Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) - Permesso di

soggiorno - Rilascio o rinnovo - Preclusione – Attività di natura vincolata - In

presenza di una sentenza di condanna irrevocabile per uno dei reati considerati

dall'art. 26 comma 7 bis, del d.lgs. n. 286/1998 – Obbligo di comunicazione

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dell’avvio del procedimento ex art 7 l. n. 241/1990 – Non sussiste Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) - Permesso di

soggiorno - Rilascio o rinnovo – Attività discrezionale – In pendenza di un

giudizio penale per l’accertamento di uno dei reati considerati dall'art. 26 comma

7 bis, del d.lgs. n. 286/1998 – Effetti L'esistenza di una sentenza di condanna irrevocabile per uno dei reati considerati dall'art. 26, comma 7 bis, del d.lgs. n. 286/1998 vigente, assume portata preclusiva del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero, a prescindere dagli effetti che, a detta condanna, siano ricollegabili nella prospettiva della responsabilità penale, e ciò in quanto la preclusione in esame rappresenta un effetto di natura amministrativa che la legge fa derivare dal mero fatto storico di aver riportato una condanna per determinati reati, quale indice presuntivo di pericolosità sociale o, quanto meno, di riprovevolezza (non meritevolezza ai fini della permanenza in Italia) del comportamento tenuto dallo straniero. Ove sia intervenuta una sentenza di condanna irrevocabile per uno dei reati considerati dall'art. 26 comma 7 bis, del d.lgs. n. 286/1998 vigente, è precluso il rilascio del permesso di soggiorno, ditalché, ai sensi dell’art 21 octies, comma 2, della l. n. 241/1990, non può nemmeno disporsi l’annullamento dello stesso, per meri vizi procedimentali, in quanto la determinazione non poteva essere diversa, perché le disposizioni normative applicabili sono di natura vincolata. L’esistenza di una sentenza irrevocabile di condanna irrevocabile per uno dei reati considerati dall'art. 26 comma 7 bis, del d.lgs. n. 286/1998 vigente, preclude il rilascio del permesso di soggiorno e, trattandosi di attività di natura vincolata, non potrà disporsi l’annullamento per violazione dell’obbligo cui all’art. 7 della l. n. 241/1990, in quanto, le tutele previste dalla suddetta legge sono funzionali per una partecipazione non formale, ma attiva del privato al procedimento amministrativo, con un contributo in termini istruttori, astrattamente utile all’amministrazione per avere piena contezza dei presupposti di fatto, consentendoLe eventualmente di pervenire ad una diversa determinazione. La decisione in merito al rilascio del permesso di soggiorno costituisce attività discrezionale nelle ipotesi in cui non sia ancora intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna, non costituendo quella un presupposto necessario, potendo la P.A. decidere anche sulla base di meri indizi, ditalchè, solo in tal caso possono trovare ingresso i vizi procedimentali eventualmente dedotti per l’annullamento del provvedimento stesso. (Conforme: Tar Puglia, Bari, Sez. II, sentenza 16 settembre 2011, n. 1351) Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 settembre 2011, n. 1352 – Pres. Est. Guadagno – M.L.

(Avv. Testini) c. Ministero dell’Interno e U.T.C. (Avvocatura distr.le Stato di Bari)

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Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) - Regolarizzazione ex art 1-ter della l. n. 102/2009 - Diniego - Per comprovato

disinteresse del datore di lavoro - Legittimità - Effetti Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) - Regolarizzazione ex art 1-ter della l. n. 102/2009 – presupposti e ratio legis Il procedimento di emersione ex art. 1-ter della l. n. 102/2009 è rimesso all'iniziativa esclusiva del datore di lavoro, sicché, ove il predetto datore dimostri il suo disinteresse per il buon esito di tale procedimento - non potendo egli essere obbligato a stipulare un contratto di lavoro - la P.A. viene a trovarsi nell'impossibilità di concluderlo con un provvedimento finale favorevole all'emersione del lavoratore straniero, in quanto, il comma 2 dell'art. 1-ter citato, condiziona l'avvio del procedimento di emersione all'impulso del solo datore di lavoro, con l'esclusione di ogni potere di impulso in capo allo straniero lavoratore irregolare. La procedura per il rilascio di un provvedimento finale favorevole all'emersione del lavoratore straniero, non può essere finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno in attesa di occupazione, essendo la stipula del contratto di soggiorno, mero presupposto per il perfezionamento della pratica suddetta, in quanto la stessa non può che essere finalizzata alla prosecuzione del rapporto del lavoro irregolare della cui emersione si tratta, non essendo interesse dello Stato consentire, in massa, ad immigrati privi di attività lavorativa, la permanenza nel territorio. (Conformi: Tar Puglia, Bari, Sez. II, sentenze 16 settembre 2011, nn. 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358 e 1359) Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 settembre 2011, n. 1360 – Pres. Guadagno - Est. Serlenga

– W.T. Spa (Avv.ti Agostinacchio, Sartorio) c. Comune di Valenzano (Avv. Totaro) Regolamenti – Regolamenti degli enti locali – Regolamento comunale derogato da

sopravvenuta norma primaria – Disapplicazione dell’atto da parte del giudice –

Necessità – Effetti sui provvedimenti applicativi – Motivazione del provvedimento

- Difetto di motivazione – Sussiste Allorquando un regolamento comunale appaia in parte derogato da una sopravvenuta normativa di rango primario, il giudice, a prescindere dalle censure articolate dalle parti, è tenuto a disapplicarne la parte gravata, sicché, nell’ipotesi in cui la P.A. adottati un provvedimento in applicazione del vecchio regolamento comunale, la disapplicazione delle prescrizioni regolamentari travolge il provvedimento stesso, privandolo di presupposto per difetto assoluto di motivazione. (Conforme: Tar Puglia, Bari, Sez. II, sentenza 16 settembre 2011, n. 1361)

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Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 settembre 2011, n. 1362 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga – A. A. B e B. srl (avv.ti Ruffolo, Profeta, Lasala) c. Regione Puglia.

Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Zone protezione speciale (Zps) – Aree umide – Definizione - Ratio E’ illegittima l’inclusione tra le ZPS (Zone Protezione Speciale) delle aree umide che sono tali non già in natura, ma solo in ragione dell’intervento dell’uomo; ciò in quanto il regime vincolistico conseguente all’inclusione si tradurrebbe nell’imposizione di una vera e propria obbligazione propter rem, non prevista legislativamente, di porre in essere l’attività necessaria a mantenere una situazione artificiale e a sopportarne i relativi ingenti costi, peraltro senza alcuna misura compensativa, con un vincolo di destinazione, prima assente, diretto ad ostacolare un diverso utilizzo della zona. (Conforme: Tar Puglia, Bari, Sez. II, sentenza 16 settembre 2011, n. 1363) Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 settembre 2011, n. 1365 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio

– P.B et altri (avv. Rodio) c. Comune di Bitritto et altri (avv. Lorusso) Giurisdizione - Competenza dei giudici speciali – Procedimento amministrativo

per titolo edilizio - Parere autorità di bacino – Impugnazione del parere - Competenza del Tribunale delle acque pubbliche - Non sussiste – Ratio - Natura

del parere - Atto interno al procedimento amministrativo – Effetti – Competenza

del G.A. Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora

permesso di costruire) – Costruzione: nozione agli effetti dell’obbligo delle

concessioni - Intervento edilizio – Distinzione tra manutenzione straordinaria e

ristrutturazione edilizia – Criteri – Effetti Edilizia ed urbanistica – Vincoli di inedificabilità - Zone soggette a vincolo

idrogeologico – Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) – Inibizione

delle ristrutturazioni edilizie – Ratio - Potere dell’Autorità di Bacino Provvedimento amministrativo – Contenuto - Mancata indicazione del termine e

dell’autorità alla quale ricorrere – Illegittimità del provvedimento – Esclusione –

Possibilità di rimessione in termini – Sussiste Nel caso in cui, nel corso di un procedimento amministrativo finalizzato al rilascio di un titolo edilizio, l’autorità preposta alla pianificazione e controllo delle zone soggette a vincolo idrogeologico rilasci un parere, tale atto è impugnabile dinanzi al giudice

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amministrativo e non al Tribunale delle Acque Pubbliche. Infatti, l’art. 143 comma 1 lett. a) del R.D. 1775/33 devolve alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche il sindacato sui provvedimenti definitivi adottati in materia di acque pubbliche, ma nel caso di specie viene in considerazione un parere che, per quanto vincolante, é interno ad un procedimento amministrativo. La qualificazione di un intervento edilizio come ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria dipende da un elemento di natura meramente oggettiva che é costituito dalla tipologia delle opere per le quali si chiede il titolo edilizio. Nel caso di crollo spontaneo di due dei muri perimetrali, intervenuto in corso d’opera, le opere necessarie a ristabilire l’edificio nella sua sagoma e volumetria originaria vanno ormai al di là della manutenzione straordinaria. Questa si caratterizza non solo per il fatto che essa non implica mutamento dei volumi, delle superfici e delle destinazioni d’uso, ma altresì dal fatto che comporta, al massimo, la sostituzione di parti dell’ edificio originario, senza integrare, però, la demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato, tipizzata, invece, dall’art. 3 comma 1 lett. d) del dpr n. 380/2001 come ristrutturazione edilizia. Qualificato l’intervento come ristrutturazione, è necessaria la presentazione di una variante all’originario permesso di costruire. Il sistema previsto dalle norme del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (c.d P.A.I.) tende a contemperare l’esigenza di assicurare l’incolumità pubblica nelle zone classificate ad alta pericolosità idraulica con i diritti dei cittadini che in tali zone hanno già costruito. In virtù di tale ratio, il fatto che il P.A.I. non consenta, nelle zone ad alta pericolosità idraulica, gli interventi di ristrutturazione edilizia denuncia l’intento di salvaguardare l’abitabilità dei soli edifici che già esistevano nella consistenza che essi avevano al momento della approvazione del P.A.I.. L’alto rischio idraulico di tali zone giustifica, invece, l’interdizione a realizzare le ristrutturazioni edilizie. E’ quindi essenziale per il perseguimento delle finalità del P.A.I. che gli interventi edilizi siano correttamente qualificati, e ciò giustifica il potere dell’Autorità di Bacino di qualificare tali interventi e che un intervento edilizio possa divenire inammissibile in corso d’opera in conseguenza della necessità di realizzare lavori originariamente non previsti. La mancata indicazione, nel provvedimento amministrativo, del termine e dell’autorità alla quale ricorrere non inficia la legittimità dello stesso. Nel caso di impugnazione tardiva o innanzi ad una autorità non competente, l’omissione in esame giustifica, al più, la rimessione in termini dei ricorrenti: essa, invece, non integra un vizio proprio del provvedimento oggetto di gravame. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 29 settembre 2011, n. 1406 – Pres. Pasca - Est. Ravasio – F.S.

(Avv. D’Ambrosio) c. Comune di Bari (Avv. Cioffi), L.C. (Avv. Grimaldi) Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale - Interesse a ricorrere –

Avverso provvedimenti autorizzatori di occupazione di suolo pubblico - Sussiste

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Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Avverso provvedimenti

autorizzatori di occupazione di suolo pubblico - Termini - Decorrenza – Dies a

quo – Piena ed effettiva conoscenza dell’atto - Necessità Edilizia e urbanistica – Occupazione di suolo pubblico – Procedimento di

autorizzazione – Pareri - Parere obbligatorio delle circoscrizioni territorialmente

competenti – Inderogabilità Edilizia e urbanistica – Occupazione di suolo pubblico – Provvedimento

ampliativo dell’occupazione – Interclusione del passaggio ai pedoni - Violazione

dell’art. 20 del Codice della strada - Sussiste Nell’ipotesi di provvedimenti amministrativi che autorizzano l’occupazione di suolo pubblico, sussiste l’interesse del ricorrente a chiederne l’annullamento, quando gli stessi interferiscono direttamente con la propria sfera giuridica. Il termine per l’impugnativa degli atti che autorizzano l’occupazione di suolo pubblico decorre, nei confronti di colui che ne riceve una lesione particolare, dal momento della piena ed effettiva conoscenza dell’atto, non potendosi ad essa equiparare la pubblicazione dell’atto all’albo pretorio. Nell’ipotesi in cui, ai fini dell’adozione di un provvedimento che autorizzi l’occupazione temporanea o permanente del suolo pubblico, sussista l’obbligo per l’autorità procedente, di assumere il parere obbligatorio delle Circoscrizioni territorialmente competenti, tale obbligo non può essere derogato sul semplice presupposto che la medesima Circoscrizione si fosse già pronunciata, positivamente, in tempi non risalenti, su un identico progetto di ampliamento. Il provvedimento con cui si autorizza un ampliamento dell’occupazione del suolo pubblico, viola l’art 20 del Codice della strada quando non venga assicurato uno spazio di almeno due metri, in adiacenza ai fabbricati, e dunque, all’interno del marciapiedi stesso, che consenta un libero passaggio per i pedoni, nella esigenza di evitare che quelli siano costretti a camminare in adiacenza alla carreggiata. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 29 settembre 2011, n. 1407– Pres. Pasca - Est. Ravasio –

L.M. & C. Snc (Avv.ti Antonucci, Piacquaddio) c. Ministero dello Sviluppo

Ecomonico (Avvocatura Distrettuale dello Stato), C. Spa (Avv.ti Baldini, Ruggiero) Sovvenzioni, contributi, sussidi – Agevolazioni finanziarie alle imprese –

Presupposti e funzione Sovvenzioni, contributi, sussidi – Agevolazioni finanziarie alle imprese –

Presupposti – Onere della prova

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Sovvenzioni, contributi, sussidi – Agevolazioni finanziarie alle imprese – Revoca

del finanziamento – Natura giuridica – Presupposti Sovvenzioni, contributi, sussidi – Agevolazioni finanziarie alle imprese – Revoca

del finanziamento – Per fatto imputabile al destinatario del provvedimento –

Legittimo affidamento – Non sussiste Premesso che gli aiuti di stato devono svolgere la funzione di incentivare una nuova produttività e di sollecitare nuovi investimenti, essi possono essere concessi solo alle imprese che non abbiano già avviato, in maniera autonoma ed indipendente, gli investimenti per i quali, poi, viene chiesta l’incentivazione pubblica, non potendo tali contributi essere utilizzati per compensare ex post scelte di investimento che l’imprenditore avrebbe comunque effettuato, perché in grado di sostenerne il relativo onere interamente con mezzi propri. Grava sul soggetto interessato all’ottenimento del finanziamento pubblico, l’onere di provare che lo stesso sia destinato alla realizzazione di nuovi investimenti e di nuova produttività, non potendo, tale finanziamento, concedersi al solo fine di consentire la realizzazione di un ampliamento dell’attività produttiva preesistente. Quando l’Amministrazione competente accerti che un provvedimento di ammissione ad un finanziamento pubblico sia stato concesso erroneamente, per fatto imputabile al destinatario dello stesso, è tenuta a revocarlo, pena l’esposizione ad un procedimento di infrazione per erogazione di aiuti di stato non ammissibili, in quanto, in tali ipotesi, la revoca costituisce un atto dovuto. Quando un provvedimento di ammissione ad un finanziamento pubblico venga successivamente revocato dall’Amministrazione procedente, perché concesso erroneamente, per fatto imputabile al destinatario dello stesso, in capo a quest’ultimo non può dirsi sorto alcun legittimo affidamento sull’intangibilità del provvedimento stesso, non sussistendo buona fede. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 29 settembre 2011, n. 1416 – Pres. Pasca – Est. Ravasio - C.E.V.D.M (avv. Lorusso) c. Comune di Barletta et altri (avv.ti Cuocci Martorano,

Palmiotti) Processo amministrativo - Ricorso giurisdizionale - Legittimazione ad agire –

Interesse ad impugnare la concessione edilizia - Rapporto di vicinitas –

Sufficienza – Ratio - Indice presuntivo Edilizia ed urbanistica - Piani regolatori generali – Norme tecniche di attuazione

(Nta) – Natura – Atti a contenuto generale – Autonoma impugnazione –

Esclusione - Impugnazione congiunta del provvedimento esecutivo – Necessità - Effetti sul decorso dei termini

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Edilizia ed urbanistica - Piani regolatori generali - Elaborati grafici - Natura

integrativa - Prevalenza sulle norme di attuazione Edilizia ed urbanistica - Piani regolatori generali – Modifica – Procedimento di

correzione materiale - Interpretazione della volontà della P.A. - Inammissibilità Edilizia ed urbanistica - Piano di lottizzazione - Convenzione di lottizzazione - Rapporto tra gli atti - Presupposizione necessaria – Sussiste – Effetti

dell’illegittimità del piano – Inefficacia della convenzione È legittimato a impugnare una concessione edilizia il confinante dell’opera costruenda; la vicinitas, infatti, costituisce indice presuntivo dell’interesse a impugnare. Le Norme Tecniche di Attuazione di uno strumento urbanistico sono atti a contenuto generale, recanti prescrizioni a carattere normativo e programmatico, destinate a regolare la futura attività edilizia e, in quanto tali, non sono di per sé immediatamente lesive di posizioni giuridiche soggettive di singoli, per cui la loro impugnazione può avvenire soltanto unitamente all’impugnazione del provvedimento che ne costituisca la concreta applicazione e il termine per la proposizione del relativo ricorso decorre non dalla data di pubblicazione della norma di piano, bensì dalla piena conoscenza del provvedimento esecutivo. Le previsioni degli elaborati grafici del Piano Regolatore integrano ed hanno efficacia vincolante anche se le stesse non trovano riscontro nella normativa di piano; pertanto, per togliere validità ad un segno grafico inserito nella planimetria adottata ed approvata occorre fornire la prova positiva che esso è stato apposto erroneamente o, comunque, in contrasto con specifiche ed univoche indicazioni di piano. La modifica dello strumento urbanistico in sede di emenda di errore materiale può essere disposta solo ove tale attività non comporti un’attività interpretativa dell’effettiva volontà dell’ amministrazione. Tra il piano di lottizzazione e la convenzione di lottizzazione sussiste un rapporto di presupposizione necessaria, in virtù del quale l’adozione dell’uno costituisce l’unico presupposto per la stipula dell’altro; sicché, nel caso in cui il primo sia dichiarato illegittimo, il secondo è inidoneo a produrre effetti. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 29 settembre 2011, n. 1417 – Pres. Pasca – Est. Ravasio – A.

& C. sas (avv. Di Cagno) c. Comune di Bari ( avv. Farnelli) Edilizia ed urbanistica - Violazione di piani regolatori e regolamenti edilizi

comunali – Opere realizzate con licenza di costruzione in precario – Condono

edilizio - Inammissibilità – Ratio - Assenza di abusività fino al termine di efficacia

del titolo

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Edilizia ed urbanistica - Violazione di piani regolatori e regolamenti edilizi

comunali – Opere realizzate con licenza di costruzione in precario – Condono

edilizio – Inammissibilità – Effetti – Obbligo di provvedere sull’istanza di

condono – Non sussiste – Esclusione del silenzio-assenso Edilizia ed urbanistica - Violazione di piani regolatori e regolamenti edilizi

comunali – Opere realizzate con licenza di costruzione in precario – Condono

edilizio – Inammissibilità - Comportamento del richiedente È inammissibile la domanda di condono edilizio avente ad oggetto opere realizzate in forza della licenza di costruzione in precario. Infatti, presupposto del condono è l’abusività dell’opera e tale presupposto sussiste, quanto alle opere realizzate in base ad una concessione precaria, solo dopo la scadenza del termine di efficacia del titolo edilizio precario o solo dopo la scadenza del termine comunque fissato dalla p.a per la rimozione delle opere. La domanda di condono avente ad oggetto un’opera precaria è inammissibile, mancando il carattere abusivo della stessa. Da ciò consegue che non può maturarsi sulla stessa alcun silenzio-assenso e che il Comune, in tal caso, non ha neppure l’obbligo di istruire la relativa pratica, una volta accertata la non abusività dell’opera oggetto di istanza di condono. Non può essere condonata un’opera precaria in quanto da una parte, l’interessato in qualsiasi momento può chiedere alla p.a, ove sussista la compatibilità con le norme urbanistiche vigenti, il rilascio di un titolo edilizio definitivo; dall’altra si deve considerare che in tal caso condonare significherebbe premiare un comportamento del privato che in certo senso é anche più “truffaldino” di quello del “normale abusivista edilizio”: questo almeno si prende la responsabilità di realizzare un’opera abusiva facendo tutto da solo, mentre colui che costruisce su titolo precario é qualcuno che prima induce l’Amministrazione a rilasciare un titolo edilizio, impegnandosi a rimuovere l’opera precaria a semplice richiesta, e poi, presentando la domanda di condono edilizio, dimostra di recedere da tale impegno. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 29 settembre 2011, n. 1418 – Pres. Pasca – Est. Ravasio – G.P

et altri (avv. Ursini) c. Comune di Bari (avv. Valla) Edilizia ed urbanistica – Pug – Procedimento di ritipizzazione urbanistica –

Obbligo della P.A. di provvedere – Sussiste – Istanza di ritipizzazione – Silenzio-inadempimento - Illegittimità Il silenzio serbato dalla p.a su un’istanza di ritipizzazione di destinazione urbanistica non dà luogo ad un silenzio significativo bensì ad una mera inerzia, cioè ad un silenzio-rifiuto. In virtù di tale qualificazione, da una lato, la domanda spiegata dal privato deve qualificarsi come domanda di accertamento di silenzio-rifiuto e non come

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domanda di annullamento, dall’altro, sussiste l’obbligo della p.a di rispondere con provvedimento espresso a tale domanda. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 29 settembre 2011, n. 1419 – Pres. Pasca - Est. Ravasio –

Curatela del Fallimento A. srl (Avv. Dodaro) c. Comune di Bitonto (Avv. Valla) Processo amministrativo – Interruzione del giudizio – Eventi interruttivi - Morte

di una parte – Riassunzione – Termine – Dies a quo Processo amministrativo – Fattispecie - Sopravvenuta dichiarazione di fallimento

della parte ricorrente – Deposito della costituzione della curatela senza previa

notifica – Irregolarità – Sanatoria Processo amministrativo – Istanza di fissazione dell’udienza di merito –

Presupposti - Fattispecie - Sopravvenuta dichiarazione di fallimento della parte

ricorrente – Costituzione della curatela – Ultrattività dell’originaria istanza di

fissazione dell’udienza di merito – Sussiste Risarcimento del danno – Danno da perdita di chance – Danno all’immagine - Onere della prova – Mezzi di prova Risarcimento del danno – Onere della prova – Ratio – Pienezza del principio

dispositivo Risarcimento del danno – Onere della prova – Mancato assolvimento - Effetti Ove il processo venga interrotto per morte di una delle parti, il termine per riassumere il giudizio interrotto, decorre dal momento in cui colui cui spetta di riassumerlo, venga a conoscenza della dichiarazione di interruzione che il procuratore della parte “deceduta” effettua formalmente in udienza, o tramite atto ritualmente notificato al procuratore della controparte, pertanto, occorre tenere distinto il momento in cui si verifica l’evento interruttivo da quello in cui viene formalmente comunicato alle altre parti e acquisito agli atti del giudizio, in quanto, a tutela della parte deceduta, la causa interruttiva, benché operante di diritto, produce effetti sul processo solo a seguito della comunicazione ufficiale che di essa sia stata data alle parti ed al giudice. Nell’ipotesi in cui, nel corso del giudizio, sopravvenga la dichiarazione di fallimento della parte ricorrente, l’irregolarità insita nel fatto che la costituzione del curatore fallimentare sia avvenuta con atto depositato ma non anche notificato, risulta completamente sanata per aver l’atto stesso, raggiunto il suo scopo, ossia quello di dare nuovo impulso al procedimento salvaguardando il contraddittorio con la controparte. L’onere di depositare l’istanza di fissazione dell’udienza di discussione sussiste

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quando una precedente domanda non sia mai stata depositata ovvero quando, dopo il deposito, il ricorso sia stato chiamato in udienza ma poi rinviato a nuovo ruolo, pertanto, l’originaria domanda di fissazione dell’udienza, presentata dalla parte poi dichiarata fallita nel coro del giudizio, deve considerarsi ancora “attiva” allorché intervenga la costituzione in giudizio della curatela fallimentare. Nell’ipotesi in cui il ricorrente lamenti di essere stato costretto a rinunciare ad un programma di investimento, in conseguenza del comportamento tenuto dalla P.A., è tenuto a quantificare e provare, anche tramite perizia tecnica, il danno effettivamente subito, ad allegare idonea documentazione attestante le spese sopportate, nonché, ove venga altresì richiesto un risarcimento per danno all’immagine, quantomeno a dimostrare che la notizia disdicevole abbia avuto una, seppur minima, divulgazione. Le domande a carattere risarcitorio sono soggette all’onere probatorio pieno poiché il principio dispositivo temperato dal metodo acquisitivo, trova applicazione innanzi al Giudice Amministrativo solo allorché si tratti di istruire le azioni di annullamento, ma non anche quando vengano in considerazione azioni di natura prettamente civilistica, quali sono le azioni risarcitorie, ove al giudice è precluso di ricorrere a consulenze tecniche d’ufficio. In merito alle domande a carattere meramente risarcitorio sollevate dinanzi al G.A., gravando in capo al ricorrente l’onere probatorio pieno, le eventuali carenze istruttorie incidono, non solo sulla determinazione del quantum ma anche dell’an del danno, non essendo dimostrata neppure la sua esistenza ontologica, di conseguenza che, pure l’indagine relativa alla sussistenza dell’elemento della colpa in capo alla Amministrazione resistente diventa del tutto inutile, non sussistendo gli estremi per accogliere la domanda risarcitoria formulata. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 29 settembre 2011, n. 1420 – Pres. Pasca – Est. Ravasio – C.

N. Coop. Edil. (avv. Palieri) c. Regione Puglia Edilizia popolare ed economica - Edilizia agevolata – Assegnazione – Requisiti

soggettivi – Presunzione di possesso ex lr n. 7/2002 – Natura assoluta- Esclusione

della prova contraria L’art. 49 della lr n. 7/2002, in materia di edilizia agevolata, innesta una presunzione juris et de jure di possesso dei requisiti soggettivi nei confronti delle persone che siano nel possesso, da almeno dieci anni, di alloggi realizzati con contributi pubblici, sempreché la relativa costruzione risulti ultimata da almeno dieci anni; trattandosi di una presunzione assoluta, é sottratto all’amministrazione il potere di fornire la prova del fatto contrario.

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Tar Puglia, Bari, Sez. II, 29 settembre 2011, n. 1421 – Pres. Pasca – Est. Ravasio – S.M. srl (avv. Riccardi) c. Comune di Bari (avv.ti Baldi, Lonero Baldassarra).

Espropriazione – Piano Insediamento Produttivo (Pip) - Piano particellare per l’esproprio – Impugnazione – Sopravvenuta decadenza del vincolo ablatorio – Improcedibilità dell’impugnazione

In materia di espropriazione delle aree necessarie ad eseguire il PIP (Piano Insediamento Produttivo), deve essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso avverso il piano particellare per l’esproprio, qualora si sia verificata la decadenza del vincolo ablatorio; tanto poiché il piano particellare, ancorché non formalmente annullato, non sarebbe comunque sufficiente a sorreggere un’eventuale procedura espropriativa. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 29 settembre 2011, n. 1422 – Pres. Pasca – Est. Ravasio –

P.D et altri (avv. De Marco) c. Comune di Cellamare et altri (avv. Palumbo) Processo amministrativo - Ricorso giurisdizionale – Termini – Decorrenza - Conoscenza della lesività dell’atto Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso

di costruire) – Costruzione attigua al confine – Legittimità - Valutazione –

Parametri – Norme di diritto civile – Nta del Piano regolatore Il termine di impugnazione di un permesso di costruire inizia a decorrere dal momento in cui il ricorrente ha avuto piena conoscenza della lesività dell’atto impugnato; tale momento può divergere ed essere distante nel tempo dalla data di rilascio dello stesso e dalla data di inizio dei lavori. La legittimità di una costruzione attigua al confine su cui il vicino aveva già realizzato un’altra costruzione deve essere valutata alla stregua delle norme di diritto civile e delle norme di attuazione del piano regolatore, senza che abbia alcuna rilevanza il consenso del confinante; la concessione edilizia che acconsente alla realizzazione di tale opera, in deroga alle prescrizioni legali e regolamentari, deve dirsi illegittima. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 29 settembre 2011, n. 1423 – Pres. Pasca – Est. Ravasio – M.

M. (avv.ti Casucci, Casamassima) c. Comune di Sannicandro di Bari et altri Ordinanze contingibili ed urgenti – In materia igienico-sanitaria – Presupposti –

Prevenzione di pericoli alla incolumità pubblica – Destinatari dell’ordinanza - Definizione

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Il provvedimento con cui il Sindaco dispone la sistemazione igienico-sanitaria di un’area in cui sono custoditi animali abbandonati, è qualificabile come ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54 Tuel, stante la necessità di prevenire un pericolo per l’incolumità pubblica. Il destinatario di tali ordinanze deve essere individuato in coloro i quali sono in grado di adempiere alle prescrizioni dell’ordinanza, siano essi proprietari o meri detentori dell’area anche se tali soggetti non coincidono con i responsabili del comportamento illecito. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 29 settembre 2011, n. 1424 - Pres. Pasca – Est. Ravasio –

L.T. (avv. Sancipriani) c. ASL Bari (avv. Trotta). Giurisdizione – In materia di Pubblico Impiego - Controversie relative alla

proroga di contratti per incarichi dirigenziali a tempo determinato –

Giurisdizione del G.O. – Sussiste - Ratio - Atto di gestione del rapporto

individuale di lavoro. In applicazione dell’art. 63 del d. lgs. n. 165/2001, va affermata la giurisdizione del Giudice Ordinario, e non quella del Giudice Amministrativo, in ordine ad una controversia avente ad oggetto la deliberazione con cui una P.A. dispone la proroga della durata di contratti per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato: la deliberazione, infatti, incide unicamente sulla fase esecutiva di singoli rapporti di lavoro, non venendo in considerazione, in tale ipotesi, un atto di macro-organizzazione né un atto finalizzato alla assunzione ed alla instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 29 settembre 2011, n. 1426 - Pres. Pasca – Est. Ravasio –

T.D. (avv. Veneto) c. IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II” (avv. De Feo). Giurisdizione – In materia di Pubblico Impiego - Concorso pubblico riservato - Controversia relative alla revoca del bando – Procedura selettiva di interesse di

un solo candidato - Giurisdizione del G.A. – Sussiste - Ratio Lavoro alle dipendenze della P.A. – Assunzioni - Procedure concorsuali – Revoca

del bando prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande –

Ricorso giurisdizionale – Notificazione – Omessa notifica ai interessati –

Inammissibilità del ricorso - Esclusione Lavoro alle dipendenze della P.A. – Assunzioni – Blocco del turn-over (l n.

191/2009 e lr n. 12/2010) – Effetti - Procedure concorsuali riservate –

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Inammissibilità In materia di pubblici concorsi, nel caso in cui l'Amministrazione abbia revocato un bando di concorso riservato, la controversia avente ad oggetto l'accertamento della legittimità della revoca appartiene alla giurisdizione dell'Aga: sebbene il provvedimento di revoca possa aver riguardato una procedura concorsuale di interesse per un solo candidato dipendente, essendo la procedura selettiva teoricamente aperta ad altri dipendenti, essa non può essere configurata come atto di gestione di un singolo rapporto di lavoro. In materia di pubblici concorsi, nel caso in cui l'Amministrazione abbia revocato un bando di concorso prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, è ammissibile il ricorso avente ad oggetto l'accertamento della legittimità della revoca benché non notificato ad alcuno dei controinteressati, qualora, nel momento in cui sia intervenuta la revoca, il ricorrente non sia stato nelle condizioni di individuare i possibili contro interessati. Ove la normativa statale, per le Regioni in stato di squilibrio economico-finanziario, implichi il blocco automatico del turn-over - e cioè la impossibilità di sostituire il personale che cessa dal servizio con nuovo personale (comma 76 della l n. 191/2009) - ed ove, d’altro canto, la normativa regionale (lr Puglia n.12/2010) preveda il divieto, benché circoscritto nel tempo, per i direttori generali di ASL, Aziende ospedaliere universitarie, Istituti di ricovero a carattere scientifico pubblici, di procedere alla copertura di posti vacanti mediante conferimento di incarichi a tempo indeterminato o determinato, consentendo solo la mobilità tra ASL ed enti del Servizio sanitario regionale, un Istituto sanitario pubblico locale, quand’anche sia nelle condizione di poterlo fare, non può portare a termine una procedura concorsuale riservata sino a che permanga tale blocco di assunzioni. (Conforme: Tar Puglia, Bari, Sez. II, sentenza 29 settembre 2011, n.1427) Tar Puglia, Bari, Sez. II, 29 settembre 2011, n. 1428 - Pres. Pasca – Est. Ravasio –

C.D.M., C.A., V.B. e L.L. (avv. Gallo) c. Regione Puglia, ASL Bari (avv. Trotta) e

M.P., I.R., N.G. (avv. ti Chiaia Noya e Garofalo) Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – In materia di Pubblico

Impiego – Procedura selettiva – Esclusione – Nomina nelle more del giudizio - Sopravvenuta carenza d'interesse a ricorrere - Sussiste. Con riferimento al ricorso, promosso da un dipendente pubblico con contratto a tempo determinato, avente ad oggetto la esclusione del dipendente dalla graduatoria compilata nell’ambito di una procedura selettiva tesa al conferimento di incarico a tempo indeterminato, la circostanza che il ricorrente, nelle more del giudizio, abbia continuato a lavorare, sia pure in forza di contratto a tempo determinato, e che successivamente, in ogni caso, abbia conseguito la reclamata nomina con contratto a

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tempo indeterminato, determina il venir meno di ogni interesse alla decisione sul merito del ricorso, anche a fini risarcitori. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 29 settembre 2011, n. 1429 – Pres. Pasca – Est. Ravasio – P.

R. et altri. (avv.ti Daloiso e Matassa) c. Comune di Gioia del Colle et altri (avv.

Matarrese) Motivazione del provvedimento – Difetto di motivazione – Rilevazione di motivi

di diniego dell’istanza – Rilevazione in via esclusiva in sede giurisdizionale –

Qualificazione - Integrazione postuma della motivazione - Inammissibilità Edilizia ed urbanistica - Violazione di piani regolatori e regolamenti edilizi

comunali – Condono edilizio – Condizioni - Presentazione attestazioni di

versamento – Non necessità – Ratio La rilevazione, da parte della p.a, in sede giurisdizionale anziché amministrativa, di inesattezze della domanda con cui il privato richiede il rilascio di un provvedimento amministrativo costituisce un’inammissibile tentativo di integrazione postuma della domanda. La mancata presentazione delle attestazioni dei versamenti successivi a quelli allegati alla domanda di condono non costituisce causa di rigetto della suddetta domanda in quanto, da un lato, non è rinvenibile alcuna disposizione che contenga una simile prescrizione, dall’altro, tenuto conto del principio di buon andamento, incombe sulla p.a l’onere di attivarsi per ottenere l’esibizione delle attestazioni in parola prima di determinarsi in via definitiva sull’istanza di condono. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 29 settembre 2011, n. 1430 – Pres. Pasca - Est. Ravasio –

V.D.L (Avv.ti Volpe, Poli, Vimborsati) c. Regione Puglia (Avv. Del Giudice) Giurisdizione – Giudice ordinario – Giurisdizione del G.O. per la tutela dei diritti

soggettivi avverso la P.A. – In materia di sovvenzioni e contributi pubblici – Nella

fase di erogazione o ritiro della sovvenzione - Sussiste In tema di sovvenzione e contributi pubblici, ove la controversia tra P.A. e destinatario del finanziamento sorga in relazione alla fase di erogazione o di ritiro della sovvenzione, sulla scorta di un addotto inadempimento del destinatario stesso, vengono in considerazione provvedimenti che, incidendo a valle di un precedente provvedimento attributivo del beneficio, interferiscono con la situazione di diritto soggettivo che esso aveva generato a favore del ricorrente, pertanto, la giurisdizione su tali provvedimenti spetta al G.O., in ossequio ai principi generali in materia di

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riparto di giurisdizione. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 29 settembre 2011, n. 1431 – Pres. Pasca – Est. Ravasio – P. del S. di D’E. G.A. & C. snc (avv. Mastropasqua) c. Comune di Molfetta, Regione Puglia (Avv. Francesconi)

Demanio e beni pubblici – Demanio marittimo – Concessioni – Rinnovo e ampliamento – Competenza ex art. 17 l.r. n. 17/2006 – Competenza dei Comuni - Sussiste

In materia di concessioni per l’occupazione di aree demaniali marittime, è devoluta ai Comuni, anche nel regime transitorio delimitato temporalmente dall’entrata in vigore del Piano Regionale delle Coste, non solo la competenza al rinnovo di quelle già in essere, ma anche il rilascio di concessioni suppletive, che esse comportino o meno ampliamento dell’area oggetto di concessione ovvero opere idonee ad alterare il complesso. Tanto si evince dall’art. 17, comma 1, lett. f), l.r. n. 17/2006 il quale, rinviando genericamente alle “autorizzazioni ai sensi dell’art. 24 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione”, non circoscrive l’esercizio di tale potere ai soli casi in cui la concessione suppletiva non comporti modificazione della estensione della zona demaniale e le opere non comportino alterazione sostanziale del complesso. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 29 settembre 2011, n. 1432 – Pres. Pasca – Est. Ravasio – M.R. (avv. Foglia) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Sopraintendenza per i beni architettonici e per il Paesaggio (Avv. Stato)

Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Autorizzazioni – Nulla osta paesaggistico – Rilasciato dal Comune – Annullamento ex art. 151 d lgs. n. 490/1999 – Poteri della Sopraintendenza – Natura del controllo – Controllo di merito - Esclusione

Il potere di annullamento ex art. 151 d lgs. n. 490/1999 delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalle Regioni o dagli enti da esse delegati, tra i quali i Comuni, attribuisce alla Soprintendenza il solo potere/dovere di effettuare un mero controllo di legittimità, non anche la possibilità di nuove valutazioni di merito da sostituirsi a quelle effettuate dall’ente titolare del relativo potere. Conseguenza ne è l’illegittimità dell’atto di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica comunale con il quale la Sopraintendenza si limiti a sovrapporre il proprio giudizio di merito sulla compatibilità delle opere che il ricorrente intenda effettuare con i valori

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paesaggistici tutelati, senza nulla eccepire in ordine alla legittimità dell’autorizzazione annullata. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 29 settembre 2011, n. 1436 – Pres. Pasca - Est. Ravasio – G.

D. E. (Avv. De Robertis) c. Ferrovie Sud Est e S. A. srl (Avv.ti Riccardi, Schiano) Giurisdizione – In materia di Pubblico Impiego – Trattamento economico –

Indennità di contingenza – Determinazione dell’esatto importo – Difetto di

giurisdizione del G.A. – Per preventivo giudicato del G.O. - Sussiste Nell’ipotesi in cui il G.A. e il G.O. si siano pronunziati sul medesimo oggetto (sull’an

debeatur), in particolare, in merito al ricalcolo della retribuzione dovuta, in funzione della necessità di computare in ciascuno scatto di anzianità l’indennità di contingenza effettiva, sussiste un’innegabile duplicazione di giudicato, per cui, l’eventuale passaggio in giudicato della sentenza emessa dal G.O., con cui sia stato già accertato non solo l’an ma anche il quantum debeatur, preclude ogni ulteriore contestazione e accertamento dinanzi al G.A. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 29 settembre 2011, n.1437 - Pres. Pasca – Est. Ravasio –

T.A.M. (avv. Papa) c. Autorità di Bacino per la Puglia (Avv. Stato) e G.D.B. (avv. ti

Tamassia e Violante). Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale - In materia di procedure

concorsuali – Per il mero accertamento dei titoli posseduti - Interesse a ricorrere

– Esclusione - Ratio Nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego, l’interesse del candidato all’esame dei motivi di ricorso non può reggersi solo sulla necessità di poter dimostrare in futuro, all’occasione di altre procedure concorsuali, la natura dei titoli posseduti; l’opzione contraria finirebbe per introdurre nel giudizio una azione di mero accertamento, avente ad oggetto la valutazione dei titoli del ricorrente, di per sé inammissibile per difetto di interesse ove sganciata da una procedura concorsuale in atto al momento del ricorso introduttivo del giudizio. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 29 settembre 2011, n. 1438 - Pres. Pasca – Est. Ravasio –

M.L. (avv. Poli) c. ASL Bari (avv. Trotta) e M. A., S.V., V.T., G. L. Lavoro alle dipendenze della P.A. – Assunzioni - Procedure concorsuali -

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Personale dirigenziale SSN – Valutazione titoli (art. 27, comma 7, drp n. 483/97) - Titolo di specializzazione ex d. lgs. n. 257/91 – Duplice valutazione - Necessità In tema di valutazione dei titoli in procedure concorsuali per la selezione di personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il comma 7 dell’art. 27 del drp n. 483/1997 statuisce che la specializzazione conseguita ai sensi del d lgs. n. 257/91, quand’anche presa in considerazione quale requisito di ammissione, debba essere valutata due volte: mediante l’attribuzione del punteggio previsto dal comma 5 (per i titoli accademici e di studio in genere) e mediante l’attribuzione del punteggio previsto dal comma 7 (in quanto titolo di specializzazione conseguito ai sensi del D. L.vo 257/91). Il punteggio di che trattasi non premia il fatto che il candidato abbia conseguito un titolo accademico, ma che l’abbia conseguito seguendo quel determinato cursus che rende il titolo conforme alle norme europee in materia di formazione specialistica a livello comunitario, e quindi spendibile anche al di fuori del territorio dello Stato. (Conforme: Tar Puglia, Bari, Sez. II, sentenza 29 settembre 2011, n. 1439) Tar Puglia, Bari, Sez. II, 29 settembre 2011, n. 1441 – Pres. Guadagno - Est. Serlenga

– Z.A. e I.G. (Avv. Cassetta) c. Comune di Bisceglie (Avv. Pignatelli) Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi - Opere pertinenziali - Qualificazione Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso

di costruire) – Interventi edilizi - Opere pertinenziali – Assoggettamento alla

disciplina urbanistica – Sussiste – Realizzazione non assentita – Effetti – Ordine

di rimozione ex art. 27 del dPR n. 380/2001 – Necessità – Ratio - Attività vincolata La realizzazione di opere pertinenziali costituisce espressione di attività edilizia, come tale soggetta alla normativa vigente, non potendosi qualificare come attività di mera manutenzione ordinaria, restando altresì esclusa la qualificabilità come manutenzione straordinaria o restauro e risanamento conservativo, stante l’evidente alterazione di superfici e volumi di ingombro. Il regime autorizzatorio previsto per le opere pertinenziali presuppone la conformità delle stesse alla disciplina urbanistica vigente, pertanto, allorquando venga accertato che le stesse siano state realizzate in palese difformità dalle suddette prescrizioni, la sanzione della rimozione, cui all’art 27, comma 2, del Dpr n. 380/2001 costituisce espressione di attività vincolata in quanto volta al ripristino coattivo della legalità. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 29 settembre 2011, n. 1442 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga

– D.L. (avv. Spinazzola) c. Comune di san Ferdinando in Puglia (avv. Colopi)

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Edilizia ed urbanistica – Violazione di piani regolatori e regolamenti edilizi

comunali – Ordine di rimozione – Natura – Attività Vincolata – Effetti sulla

motivazione dell’atto – Ragioni dell’adozione dell’atto – Indicazione – Non

necessità Edilizia ed urbanistica – Interventi edilizi – Su manufatti preesistenti – Profonda

trasformazione dell’opera – Qualificazione – Ristrutturazione edilizia – Effetti –

Concessione edilizia - Necessità L’atto con cui la p.a, in seguito alla rilevazione della violazione delle prescrizioni urbanistiche, intima al privato il ripristino dello stato dei luoghi è espressione di attività vincolata. Stante tale natura, l’atto non necessita dell’indicazione, in motivazione, delle ragioni che ne hanno determinato l’adozione, tenuto conto che tali ragioni risiedono anzitutto nella necessità di ripristino della legalità violata e del rispetto della normativa urbanistico-edilizia. Gli interventi edilizi su manufatti preesistenti che comportano una profonda trasformazione dello stesso sono qualificabili come interventi di ristrutturazione edilizia e non come opere di manutenzione di vecchie costruzioni esistenti, e sono dunque soggetti al previo rilascio del permesso di costruire. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 29 settembre 2011, n. 1451– Pres. Guadagno – Est. Serlenga - R.L. (Avv. Gazidede) c. Prefettura di Bari e S.U.I. (Avvocatura distr.le Stato di Bari) Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) - Regolarizzazione ex art 1-ter della l. n. 102/2009 – Presupposti e ratio legis Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) - Regolarizzazione ex art 1-ter della l. n. 102/2009 – Diniego - Per rifiuto del datore

di lavoro di proseguire il rapporto di lavoro - Legittimità - Effetti. Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) - Regolarizzazione ex art 1-ter della l. n. 102/2009 – Ricorso ex art. 700 c.pc. –

Ordinanza del G.O. – Efficacia inter partes Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) - Regolarizzazione ex art 1-ter della l. n. 102/2009 – Ricorso ex art. 700 c.pc. –

Ordinanza del G.O. – Sospensione dell’efficacia del provvedimento di

archiviazione disposto dalla P.A. – Non vincolante nei confronti della P.A. La procedura per il rilascio di un provvedimento finale favorevole all'emersione del

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lavoratore straniero, non può essere finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno in attesa di occupazione, essendo la stipula del contratto di soggiorno, mero presupposto per il perfezionamento della pratica suddetta, in quanto la stessa è finalizzata solamente alla prosecuzione del rapporto del lavoro irregolare della cui emersione si tratta - ciò anche al fine di evitare l’emersione di rapporti irregolari fittizi - non essendo interesse dello Stato consentire, in massa, ad immigrati privi di attività lavorativa, la permanenza nel territorio. Anche quando dovesse ritenersi raggiunta la prova che la domanda di regolarizzazione inviata in via telematica sia effettivamente ascrivibile al datore di lavoro, ciò non impedirebbe a costui di rifiutare la prosecuzione del rapporto e la stipula del contratto di soggiorno, non potendo essere obbligato a proseguire il rapporto di lavoro, e quindi a stipulare quell’atto di natura negoziale che è il contratto di soggiorno, poiché, trattandosi di lavoro subordinato, il datore di lavoro gode di ampia discrezionalità nel disporre il licenziamento ad nutum. Allorquando il ricorrente, interessato al rilascio di un provvedimento finale favorevole all'emersione dal lavoro irregolare, stante la perdurante inerzia del datore di lavoro, ricorra dinanzi al Giudice del Lavoro ex art 700 c.p.c., l’ordinanza emessa dal G.O., con cui venga ordinato al datore di lavoro di adoperarsi per la definizione del procedimento di regolarizzazione del rapporto di lavoro – previa sospensione dell’efficacia del provvedimento di archiviazione dell’istanza di emersione disposto dall’Amministrazione competente - attiene esclusivamente i rapporti tra le parti private, rispetto alle quali risulta del tutto estranea la Pubblica Amministrazione. L’ordinanza emessa dal G.O. ex art 700 c.p.c. con cui venga ordinata la sospensione dell’efficacia del provvedimento di archiviazione dell’istanza di emersione disposto dall’Amministrazione competente, non può in alcun modo vincolare l’Amministrazione, esorbitando dall’ambito dei poteri decisori del Giudice Ordinario dovendosi, pertanto, alla stessa disposizione attribuire mero valore di disapplicazione limitatamente ai rapporti tra le parti private. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 29 settembre 2011, n. 1452 – Pres. Est. Guadagno – K.H.

(Avv. Testini) c. Ministero dell’Interno e U.T.G. – Prefettura di Foggia (Avvocatura

distr.le Stato di Bari) Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) - Permesso di

soggiorno - Per lavoro subordinato – Istanza di rinnovo - Diniego – Per

inottemperanza al provvedimento di espulsione ex art. 13, comma 14, del d.lgs. n.

286/1998 (misura di sicurezza) – Per false generalità - Legittimità È legittimo il decreto questorile recante diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, motivato in base al fatto che lo straniero interessato, sia stato già destinatario di un provvedimento di espulsione, comminatogli sotto false e diverse generalità, dal competente Prefetto, e rimasto poi ineseguito, per cui il medesimo, onde poter rientrare regolarmente in Italia prima del decorso del termine decennale di

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efficacia dell'espulsione (ex art. 13 comma 14 del d.lgs. n. 286/1998), avrebbe dovuto chiedere ed ottenere la speciale autorizzazione ministeriale ivi prevista.

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IIIª SEZIONE

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 13 settembre 2011, n. 1297 – Pres. Morea – Est. Amovilli – Coop. per l'Assistenza psicosociale a r.l. (avv. Fanizzi) c. Regione Puglia (avv. Girone) e Ass. L. Onlus e altri (avv.ti Deramo, Tomasicchio).

Contratti pubblici – Criteri di selezione delle offerte – Punteggio numerico – Parametri di ammissibilità – Motivazione del giudizio – Necessità.

Contratti pubblici – Attribuzione di vantaggi economici – Criteri di selezione delle proposte – Principi – Predeterminazione dei criteri nell’avviso pubblico – Necessità.

Contratti pubblici – Giudice amministrativo – Sindacato sulla discrezionalità tecnica – Limiti

Contratti pubblici – Tutela giurisdizionale – Annul lamento del provvedimento – Principio del necessario mutamento della commissione di valutazione – Non sussiste.

Contratti pubblici – Mancata concessione del beneficio – Risarcimento del danno – Rinnovazione della procedura – Sufficienza.

In materia di procedure selettive pubbliche, è consentito il ricorso, ai fini della valutazione delle offerte da parte di una commissione di gara, a punteggi in forma soltanto numerica quando i parametri di valutazione siano analitici e manifestino chiaramente l’iter logico seguito nella fase di valutazione: quindi, non a valutazione esclusivamente numerica non è consentita ove il giudizio della commissione non sia chiaramente delimitato e non consenta di ricostruire il percorso logico che ha condotto alla valutazione finale; in tal caso sarà necessaria l’indicazione delle ragioni del giudizio svolto almeno in riferimento al sintetico giudizio numerico espresso.

La fase di valutazione che viene esperita ai fini dell’attribuzione di un vantaggio economico soggiace ai principi che regolano la fase di valutazione delle offerte nelle selezioni pubbliche, tanto anche in luce dei principi comunitari di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, i quali sono direttamente applicabili -sebbene non espressamente sanciti in norme comunitarie o di diritto interno – e comportano la necessità che i criteri e le modalità di selezione e valutazione delle proposte o delle offerte siano predeterminati ed indicati nell’avviso pubblico e portati a conoscenza degli interessati mediante adeguate forme di pubblicità.

Il sindacato del giudice amministrativo circa le valutazioni delle offerte e delle proposte in sede di selezioni pubbliche si limita alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione, dovendosi, pertanto, limitare al rilievo di indici sintomatici del non corretto esercizio del potere sotto i profili del difetto di motivazione, dell’illogicità manifesta e dell’erroneità dei presupposti di fatto.

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A seguito dell’annullamento giurisdizionale di provvedimenti concernenti la valutazione di offerte o proposte progettuali in sede di selezione pubblica, non è rinvenibile nell’ordinamento il principio del necessario mutamento del titolare che ha adottato i provvedimenti annullati, salvo che non siano sollevate censure nei confronti della composizione dell’organo stesso.

Il danno derivante dalla mancata concessione di un beneficio a seguito di illegittima valutazione del progetto presentato all’amministrazione ha come forma di tutela appropriata la rinnovazione della valutazione del progetto stesso: questa consente, infatti, una tutela in forma reale della chance di successo, escludendosi l’opportunità del risarcimento di danni per equivalente e fermo restando la valutazione del danno emergente legato al ritardo della procedura e alle spese aggiuntive sofferte.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 13 settembre 2011, n. 1303 – Pres. Morea – Est. Petrucciani – Segreteria Provinciale Cgil di Foggia (avv. Jannarelli) c. Comune di San Severo (avv.ti Carlino, Ceddia).

Giurisdizione – Difetto di giurisdizione – In ordine alle controversie relative all’occupazione senza titolo di un bene del patrimonio disponibile.

Non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle controversie relative all’occupazione senza titolo di un bene del patrimonio disponibile del Comune.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 13 settembre 2011, n. 1304 – Pres. Morea – Est. Petrucciani – S.M. (avv. Di Giorgio) c. Questura di Foggia, Ministero dell’interno (Avv. Stato).

Armi e materie esplodenti – Licenza di porto d’armi – Diniego – Motivazione – In presenza di riabilitazione – Mancanza di motivazione in ordine alla sopravvenuta inaffidabilità – Illegittimità del diniego – Fattis pecie.

In presenza di provvedimento di riabilitazione ex art. 178 c.p., con conseguente estinzione degli effetti penali della condanna, è illegittimo l’atto di diniego del rilascio della licenza di porto di fucile che, a fronte di tali circostanze, non fornisca alcuna effettiva motivazione in ordine alla sopravvenuta inaffidabilità del ricorrente con riferimento all’uso delle armi, limitandosi a menzionare le precedenti condanne e ad affermare, senza il supporto di concrete circostanze di fatto, che il soggetto “è attualmente ritenuto carente del requisito di buona condotta”.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 13 settembre 2011, n. 1305 – Pres. Morea – Est. Petrucciani – A.S. soc. coop. a r.l. (avv. Miccoli) c. Provincia di Foggia (n.c.).

Espropriazione – Decreto di occupazione d’urgenza – Presupposti di legge – Difetto di produzione in giudizio – Illegittimità.

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In difetto di produzione in giudizio, da parte dell’Amministrazione, della dichiarazione di pubblica utilità, dell’apposizione del vincolo espropriativo e dell’approvazione del progetto delle opere, è considerato illegittimo l’impugnato decreto di occupazione d’urgenza. Tar Puglia, Bari, Sez. III, 13 settembre 2011, n. 1306 – Pres. Morea – Est. Petrucciani – A.P. (avv.ti E. e I. Follieri) c. U.T.G. – Prefettura di Foggia, Ministero dell’interno (Avv. Stato).

Armi e materie esplodenti – Omessa custodia – Divieto di detenzione – Fondato su denuncia di furto – Illegittimità.

Il divieto di detenzione delle armi per omessa custodia, che si fondi esclusivamente sulla denuncia di furto delle stesse, regolarmente detenute dal ricorrente, è illegittimo se non sussiste alcun riscontro fattuale della negligenza del soggetto nella detenzione delle armi, né alcun altro elemento che evidenzi il venir meno della sua affidabilità. (Nel caso di specie, la denuncia di furto sporta dal figlio del ricorrente evidenziava che le armi erano detenute correttamente in un armadietto blindato ed ancorato al muro).

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 13 settembre 2011, n. 1309 – Pres. Morea – Est. Giansante – T.G., M.A.P. e A.P. (avv. Panizzolo) c. Asl Bari (avv. Digirolamo), Regione Puglia (n.c.), Ministero della salute (n.c.).

Sanità pubblica – Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) – Selezioni pubbliche – Ammissione – Requisiti – Previsione in specifiche norme di legge – Necessità.

Sanità pubblica – Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) – Selezione per conferimento incarico a progetto – Requisiti – Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso – Non necessita.

In materia di selezioni pubbliche, vige il principio generale alla luce del quale i requisiti di ammissione, risolvendosi in oggettive limitazioni all’accesso, trovano la loro legittimazione in specifiche norme di legge, cui può derogarsi solo in presenza di specifiche situazioni giustificatrici fondate sulla necessità di garantire il buon andamento della p.a.

L’art. 15 octies del d.lgs. n. 502/1992 è chiaro nel prevedere la possibilità da parte delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di stipulare contratti per l’attuazione di progetti finalizzati a tempo determinato con soggetti in possesso di diploma di laurea ovvero di diploma universitario, di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo di abilitazione professionale nonché di abilitazione all’esercizio della professione, ove prevista. (Nel caso di specie, il Collegio ha annullato i provvedimenti impugnati nella parte in cui prevedevano la “specializzazione nella disciplina oggetto del concorso” quale ulteriore requisito per l’accesso alla selezione per il conferimento di incarichi a progetto, essendo tale titolo

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richiesto, a norma dell’art. 15 del d.lgs n. 502/1992, unicamente per l’accesso alla dirigenza sanitaria).

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 13 settembre 2011, n. 1310 – Pres. Morea – Est. Giansante – T.O. soc. coop. a r.l. (avv.ti Rossignoli, Pastore) c. Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le Comunicazioni e altro (Avv. Stato), P.I.R. di P.F.&C. s.n.c. (avv. Nicastri).

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Controinteressati – Criteri di individuazione.

Processo amministrativo – Intervento nel giudizio – Intervento ad opponendum – Posizione giuridica riconosciuta.

Processo amministrativo – Intervento nel giudizio – Notificazione dell’atto di intervento – Notificazione presso la sede o la residenza anziché presso il domicilio eletto – Inammissibilità.

Atto amministrativo – In genere – Omessa indicazione del termine e dell’autorità a cui ricorrere – Effetti – Illegittimità del provvedimento – Esclusione – Scusabilità del ricorso tardivo – Sussiste.

Nel giudizio amministrativo, la nozione di controinteressato in senso tecnico dipende da due elementi essenziali: uno, di tipo formale, che concerne l’espressa menzione o l’immediata individuabilità del soggetto in questione nell’ambito del provvedimento impugnato o del relativo contesto di riferimento; l’altro, di tipo sostanziale, che consente di riconoscere in capo al soggetto medesimo un interesse giuridico qualificato al mantenimento degli effetti dell’atto in questione.

Nel giudizio amministrativo, l’interventore ad opponendum, ancorché non controinteressato in senso formale, è legittimato ad intervenire quando risulti titolare di una propria ed autonoma posizione giuridica soggettiva e non di un semplice interesse di fatto. Pertanto, solo un interesse qualificato alla conservazione dell’assetto disegnato dal provvedimento impugnato, che sia di natura uguale e contraria a quello del ricorrente, consente di riconoscere in capo all’interventore ad opponendum detta qualificazione (si discorrerà, allora, di controinteressato in senso sostanziale).

È inammissibile l’intervento notificato al ricorrente presso la sede o la residenza anziché presso il domicilio eletto per la causa, atteso che l’art. 22, comma 2, l. n. 1034/1971, che prescrive tale modalità di notifica, ha carattere tassativo, essendo diretto a garantire l’esercizio di difesa delle parti del giudizio in relazione all’inesistenza di un termine di decadenza per l’atto di intervento stesso e con riguardo al termine di 20 giorni dal deposito dell’atto concesso alle predette controparti per la presentazione di controdeduzioni e documenti. Né può operare la sanatoria del raggiungimento dello scopo della notificazione ex art. 156 c.p.c., in quanto detta sanabilità può trovare applicazione solo per la costituzione in giudizio e non anche quando – come nel caso di specie – il giudizio è già instaurato.

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La mancata indicazione nel provvedimento amministrativo del termine e dell’autorità alla quale ricorrere rappresenta un’omissione che comporta non già l’illegittimità, ma solo la possibilità di riconoscere l’errore scusabile ai fini della tempestività del ricorso.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 13 settembre 2011, n. 1311 – Pres. Morea – Est. Giansante – Comune di Canosa di Puglia (avv. S. Palmieri) c. Diocesi di Andria (avv.ti G. Campanile, A. Guantario)

Giurisdizione – In materia di Edilizia popolare ed economica – Accertamento della legittimità di clausole della convenzione – Giurisdizione del giudice amministrativo – Sussiste.

Edilizia popolare ed economica – In genere – Principio dell’integrale copertura dei costi per l’acquisto delle aree – Acquisizione illegittima – Non sussiste.

Edilizia popolare ed economica – Concessione – Gratuità – Se riguarda opere di urbanizzazione – Legittimità.

In materia di convenzioni per l’edilizia economica e popolare, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia che involga l’accertamento della nullità o dell’inefficacia di clausole contenute nella convenzione stipulata.

In materia di edilizia economica e popolare vige il principio dell’integrale copertura dei costi sostenuti dall’amministrazione per l’acquisto delle aree interessate dal piano: questo principio, però, viene meno nell’ipotesi in cui l’acquisizione delle aree avvenga non già mediante procedure espropriative di legge ma per il tramite di fatti civilisticamente illeciti, posto che il beneficiario della concessione è tenuto verso l’ente nei soli limiti impostigli dalla legge e dal corretto comportamento dell’amministrazione.

In materia di edilizia economica e popolare, è legittima la previsione della gratuità del titolo concessorio che riguardi opere di urbanizzazione eseguite in attuazione di strumenti urbanisti solo nel caso in cui la costruzione interessata sia specificamente indicata come tale nello strumento urbanistico medesimo (nella specie è stata dichiarata la legittimità della clausola che prevede la gratuità dell’assegnazione, con diritto di superficie, di un suolo sito in zona “167” da utilizzare per la costruzione di una Chiesa parrocchiale già prevista nel piano di zona e che, come specificato nella convenzione, rientra tra le opere di urbanizzazione secondaria).

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 13 settembre 2011, n. 1312 – Pres. Morea – Est. Giansante – M.H. (avv. Gazidede) c. Ministero dell’interno – Questura di Bari (Avv. Stato).

Processo amministrativo – Istruttoria – Onere della prova – Controversia in materia di sicurezza pubblica – Mancata allegazione di elementi in merito al possesso dei requisiti per il rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo

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periodo e per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare – Conseguenza – Valutazione da parte del giudice – Impossibilità.

Sicurezza pubblica – Stranieri (in particolare: extracomunitari) – Permesso di soggiorno – Diniego di rinnovo – Motivato mediante il richiamo all'intervenuta sentenza di condanna per il reato indicato dall'art. 26, comma 7 bis, d.lgs. n 286/1998 – Atto dovuto per l'Amministrazione.

Sicurezza pubblica – Stranieri (in particolare: extracomunitari) – Rinnovo del permesso di soggiorno – Condanna ostativa – Anche se pronunciata ai sensi dell’art. 444 cpp.

Nel processo amministrativo gli artt. 63 e 64 c.p.a. – applicabili anche alle controversie pendenti – onerano le parti del processo amministrativo all’allegazione degli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni. Ne consegue che la mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi in merito al possesso dei requisiti prescritti per il rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, nonché per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, rientranti nella relativa esclusiva disponibilità, ne impedisce al Collegio ogni valutazione ai fini dell’esame dell’azione proposta.

L’atto di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno deve ritenersi sufficientemente motivato mediante il richiamo all’intervenuta sentenza di condanna dell’istante per il reato di cui all’art. 26, comma 7 bis, d.lgs. n. 286/1998, avendo detta pronuncia, una volta divenuta irrevocabile, valenza automaticamente ostativa al rilascio del titolo richiesto e configurando il diniego come atto dovuto per l’Amministrazione, alla quale non residua alcun margine di discrezionalità sul punto, non essendo tenuta né alla valutazione della successiva integrazione sociale dello straniero né di eventuali altre circostanze.

Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno è ostativa l’intervenuta condanna del ricorrente, anche se pronunciata con sentenza ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) che quindi è legittimamente equiparata alla condanna emessa a seguito di dibattimento.

(Cfr., in senso conforme, Tar Puglia, Bari, sez. III, 13 settembre 2011, n. 1313).

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 13 settembre 2011, n. 1315 – Pres. Morea – Est. Amovilli – A.R.P.C. (avv. Falcone) c. Liceo Scientifico “G.C.R.” di San Severo, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Avv. Stato).

Istruzione pubblica – In genere – Consigli di classe – Giudizio di non ammissione agli esami di maturità – È espressione di discrezionalità tecnica – Sindacabilità in sede giurisdizionale di legittimità – Limiti.

Istruzione pubblica – In genere – Consigli di classe – Giudizio di non ammissione agli esami di maturità – Eventuali carenze nella predisposizione degli strumenti di recupero – Irrilevanza.

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I giudizi di non ammissione agli esami di maturità o a classe superiore, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, possono essere sindacati in sede di giurisdizione generale di legittimità, nel limite della conformità al parametro normativo ovvero ai criteri deliberati preventivamente dal collegio dei docenti, nonché della manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.

In tema di giudizi di non ammissione agli esami di maturità, le eventuali carenze della scuola nel predisporre tutti gli strumenti idonei a consentire il recupero dell’alunno e il suo inserimento nell’attività di classe a livelli di preparazione pari o prossima a quella degli altri studenti della stessa classe non incidono sull’autonomia del giudizio di ammissione dell’alunno stesso, che deve essere effettuato sulla base della preparazione e della maturità comunque raggiunte dallo studente. (Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto legittimo il giudizio di non ammissione agli esami, osservando come effettivamente il ricorrente avesse riportato significative insufficienze in materie caratterizzanti l’indirizzo frequentato).

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 13 settembre 2011, n. 1317 – Pres. Morea – Est. Amovilli – P.M., C.R. (avv. Alterio) c. Comune di Foggia (n.c.), S.I.R. s.r.l. (n.c.).

Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (ottemperanza) – Giudicato amministrativo – Provvedimento sopravvenuto – Violazione o elusione del giudicato – Presupposti.

Perché possa ravvisarsi il vizio di violazione o elusione del giudicato – che comporta la radicale nullità dei provvedimenti che ne sono affetti ed è deducibile direttamente in sede di ottemperanza, indipendentemente dalla loro impugnazione nel termine di decadenza – non è sufficiente che la nuova attività posta in essere dall’Amministrazione dopo la formazione del giudicato alteri l’assetto degli interessi definito dalla pronuncia passata in giudicato, essendo necessario che l’Amministrazione eserciti nuovamente la medesima potestà pubblica, già illegittimamente esercitata, in contrasto con il puntuale contenuto precettivo del giudicato amministrativo, oppure cerchi di realizzare il medesimo risultato con un’azione connotata da un manifesto sviamento di potere, mediante l’esercizio di una potestà pubblica formalmente diversa in palese carenza dei presupposti che lo giustificano; di conseguenza non è prospettabile tale vizio qualora l’Amministrazione incida sull’assetto degli interessi definiti dal giudicato esercitando, per un fine suo proprio, un potere diverso da quello già utilizzato ovvero utilizzando un nuovo istituto giuridico e al di fuori della figura del manifesto sviamento di potere. Fermo restando, in tal caso, l’eventuale azione impugnatoria per l’accertamento dei vizi di legittimità del nuovo provvedimento, da far valere nei modi, termini e garanzie proprie del giudizio ordinario di cognizione.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 13 settembre 2011, n. 1318 – Pres. Morea – Est. Amovilli – Cond. Via Moschetti n. 2 (avv. Leonardi) c. Comune di Sammichele di Bari (avv. Bagnoli), V.R. (n.c.).

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Atto amministrativo – Comuni e Province – Sindaco – Ordinanze contingibili e urgenti – Potere ex art. 54, comma 4, d. lgs n. 267/2000 – Esercizio – Presupposti.

I presupposti per l’emanazione delle ordinanze contingibili e urgenti sono da rinvenire, da un lato, nella necessità, intesa come situazione di fatto, che rende indispensabile derogare agli ordinari mezzi offerti dalla legislazione, tenuto conto delle presumibili serie probabilità di pericolo nei confronti dello specifico interesse pubblico da salvaguardare e, dall’altro, nell’urgenza, consistente nella materiale impossibilità di differire l’intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di danno a breve distanza di tempo.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 13 settembre 2011, n. 1319 – Pres. Morea – Est. Amovilli – C.R. (avv. Rizzi) c. Regione Puglia (avv. Scattaglia), Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (n.c.), Comune di Locorotondo (n.c.).

Ricorsi amministrativi – Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica – Trasferimento in sede giurisdizionale – Opposizione ex art 10, comma 1, d.P.R. n. 1199/1971 – Tardiva – Conseguenze.

In tema di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, qualora sia proposto tardivamente l’atto di opposizione ex art. 10, comma 1, d.P.R. n. 1199/1971, cui consegue la trasposizione in sede giurisdizionale, il Tar nel dichiarare l’inammissibilità dell’atto di opposizione dispone contestualmente la restituzione del fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria (art. 48, comma 3, c.p.a.).

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 13 settembre 2011, n. 1320 – Pres. Morea – Est. Amovilli – T. s.p.a. (avv.ti F. e R.G. Rodio) c. Comune di Bari (avv.ti Lonero Baldassarra, Valla).

Processo amministrativo – Azione avverso il silenzio – Sopravvenienza provvedimento espresso – Comporta estinzione per cessazione della materia del contendere.

I ricorsi contra silentium si devono reputare estinti per cessazione della materia del contendere quando l’Amministrazione adotti un provvedimento che interrompa la sua inerzia e integri l’assolvimento dell’obbligo di concludere il procedimento, con definizione del procedimento attivato con l’istanza inevasa.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 13 settembre 2011, n. 1321 – Pres. Morea – Est. Amovilli – A.C. (avv. Bavaro) c. Comune di Ruvo di Puglia (avv. Maione), C.B. (avv.ti Di Gioia, Testini), P.R. e altri (avv. Sorice).

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Costruzione abusiva: conseguenze – Ordinanza di acquisizione del bene abusivo al patrimonio pubblico – Caratteri.

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L'ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale dell’area sulla quale insiste l’opera abusiva, ha carattere del tutto vincolato e meramente dichiarativo del trasferimento della proprietà a titolo originario in favore del Comune, già ipso iure verificatosi per effetto della mancata esecuzione della precedente ordinanza di demolizione.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 22 settembre 2011, n. 1380 – Pres. Amovilli – Est. Giansante – A.M. (avv. Meale) c. Regione Puglia (avv. Balducci), Commissione Esaminatrice (n.c.), M.L. e altri (avv. Rodio), M.D.P. (avv. Persichella), R.C. e altri (avv. Cozzi), A.C. e N.C. (n.c.).

Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Punteggio – Espressione della valutazione della Commissione – Legittimità – Soprattutto in caso di predeterminazione di puntuali criteri di valutazione.

Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza – Scelta del contenuto delle prove d’esame – È frutto di un’ampia discrezionalità tecnica della Commissione – Sindacabilità in sede giurisdizionale di legittimità – Limiti.

Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Impugnabilità degli atti – Verifica dell’interesse al ricorso – Non può prescindere dalla c.d. prova di resistenza – Fattispecie.

È legittima l’attribuzione di un punteggio alfanumerico complessivo, specie qualora siano stati preliminarmente individuati puntuali criteri di valutazione, come nella fattispecie.

La Commissione giudicatrice è dotata di ampia discrezionalità tecnica nella scelta del contenuto delle prove d’esame, non certo vincolata alla verifica di ogni singola materia prevista dal bando, sindacabile in sede di giurisdizione generale di legittimità limitatamente a ragioni di manifesta illogicità o incongruenza.

Nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico o selezione pubblica non può prescindersi – ai fini della verifica dell’interesse al ricorso – dalla c.d. prova di resistenza, dovendo parte ricorrente provare (o comunque quantomeno fornire un principio di prova) che, in caso di accoglimento delle censure dedotte, avrebbe ottenuto un’utile posizione in graduatoria. Pertanto il ricorso è inammissibile allorquando – come nella fattispecie – il ricorrente si sia limitato genericamente a fare una comparazione tra gli elaborati.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 22 settembre 2011, n. 1381 – Pres. e Est. Amovilli – S.G. s.r.l. (avv.ti Chiarelli, Rainone) c. Regione Puglia (avv. Pellegrino), Comune di Lecce (avv.ti Astuto, De Salvo).

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Impugnabilità dell’atto – Atti normativi e atti amministrativi generali – Uni tamente all’impugnazione del

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provvedimento che ne costituisce concreta applicazione – Termine impugnatorio – Decorrenza dalla piena conoscenza del provvedimento esecutivo – Fattispecie.

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Acquiescenza – esecuzione dell’atto – Conseguenze – Non costituisce acquiescenza ove il comportamento era indotto dalla comminatoria di un’esecuzione coattiva.

Idrocarburi – Distributori di carburanti – In gener e – Regime di installazione ed esercizio di impianti di rifornimento carburanti ex d.lgs. n. 32/1998 – A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 346/1999 e dalla l. n. 496/1999 – Conseguenza – Non escludono le restrizioni dirette a tutelare preminenti interessi pubblici – Nonché le norme di indirizzo programmatico delle Regioni.

Idrocarburi – Distributori di carburanti – Revoca ex art. 6 Reg. reg. Puglia n. 2/2006 – Ha natura vincolata – Conseguenze in termini di onere motivazionale.

Le prescrizioni di natura normativa (così come gli atti amministrativi generali) non sono di per sé, di norma, immediatamente lesive di posizioni giuridiche soggettive di singoli, onde la loro impugnazione può avvenire soltanto unitamente all’impugnazione del provvedimento che ne costituisca la concreta applicazione, con decorrenza del termine decadenziale dalla piena conoscenza di quest’ultimo (nel caso di specie si trattava di prescrizioni di natura normativa destinate a regolare la rete distributiva dei carburanti sulla rete stradale ordinaria).

Per il verificarsi dell’acquiescenza ad un provvedimento amministrativo è necessario il compimento di atti o comportamenti univoci posti liberamente in essere dal destinatario dell'atto stesso, che esprimano la chiara volontà di accettarne gli effetti; va pertanto esclusa l’acquiescenza allorché a seguito della proposizione del ricorso giurisdizionale amministrativo, il ricorrente dia esecuzione al provvedimento impugnato perché indotto dalla comminatoria di un’esecuzione coattiva in danno, residuando comunque un interesse, specie sotto il profilo risarcitorio o morale, all’esame nel merito del gravame.

L’intervenuta “liberalizzazione” del settore della installazione ed esercizio di impianti di rifornimento carburanti ad opera del d.lgs. n. 32/1998, così come modificato dal d.lgs. n. 346/1999 e dalla l. n. 496/1999, che ha soppresso il precedente regime concessorio e introdotto una speciale disciplina di localizzazione urbanistica, non fa venir meno restrizioni dirette a tutelare preminenti interessi pubblici, quali la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, le disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici, nonché le norme di indirizzo programmatico delle Regioni.

La disciplina dettata dall’art. 6 (commi 2 e 6) del Reg. reg. Puglia n. 2/2006 configura fattispecie di revoca dell’autorizzazione per l’installazione degli impianti di natura vincolata, senza margini di ponderazione da parte del Comune in merito agli interessi dei titolari degli impianti autorizzati e/o alla sussistenza dell’attualità dell’interesse pubblico, dovendo in ipotesi di riscontro di una delle ipotesi di incompatibilità previste, senz’altro determinarsi alla revoca, avendo l’Amministrazione regionale tipizzato le sopravvenute ragioni legittimanti. Si è pertanto, eccezionalmente, al cospetto di un potere di autotutela in funzione di riesame (per ragioni di opportunità)

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del tutto vincolato, dovuto e privo degli spazi di discrezionalità tipici dell’attività di secondo grado, con ogni conseguenza anche in termini di onere motivazionale, nel senso che non occorre, in tal caso, alcuna particolare motivazione a sostegno del potere esercitato.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 22 settembre 2011, n. 1382 – Pres. F.F. Amovilli – Est. Petrucciani – C. s.r.l. (avv. Di Gioia) c. Provincia di Bari (avv.ti Dipierro, Minucci), Regione Puglia (n.c.), Arpa (n.c.).

Ambiente – Rifiuti – Finalità del d.lgs. n. 36/2003 – Chiusura della discarica – Oneri gravanti sul gestore.

La disciplina introdotta dal d.lgs. n. 36/2003 non si limita a dettare le prescrizioni operative per la corretta gestione delle discariche, ma incide anche sugli adempimenti necessari successivamente alla chiusura delle stesse, imponendo al gestore particolari oneri a garanzia del ripristino ambientale dell’area interessata. (Nel caso di specie, secondo il Collegio, il fatto che l’approvazione del piano di adeguamento previsto dall’art. 17 d.lgs. n. 36/2003 sia intervenuta in prossimità della chiusura della discarica non comporta di per sé l’illegittimità del provvedimento di approvazione, dovendosi in ogni caso disciplinare e adeguare alla normativa sopravvenuta le modalità di chiusura e ripristino del sito).

Tar Puglia, Bari, sez. III, 22 settembre 2011, n. 1383 – Pres. F.F. Amovilli – Est. Giansante – L.A. (avv. Digirolamo) c. Comune di Triggiano (avv. Stracuzzi).

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Condono edilizio – Presupposti applicativi ex art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 495/1992 – Distanze minime dal confine stradale – Area interessata.

Processo amministrativo – Istruttoria – Consulenza tecnica – Finalità – Natura – Diniego di c.t.u. – Legittimità.

Procedimento amministrativo – Preavviso di rigetto – Procedimenti di sanatoria e condono edilizio – Applicabilità – Provvedimento di diniego di condono edilizio – Potere vincolato – Conseguenze – Omessa comunicazione del preavviso di rigetto – Non inficia.

Ai fini della condonabilità di un manufatto realizzato ad uso abitativo, in applicazione dell’art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 495/1992 – che individua “le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade”, al di “fuori dei centri abitati” – è prioritario stabilire che a trovarsi all’esterno del centro abitato sia l’area sulla quale insiste il manufatto e non la via dalla quale lo stesso si sarebbe dovuto distanziare conformemente alla norma suddetta.

In considerazione delle finalità proprie della consulenza tecnica d’ufficio, consistenti nell’aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di

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questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo d’indagine non è un mezzo per valutare le prove fornite dalle parti bensì un autonomo mezzo di prova; di conseguenza la c.t.u. non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire le prove di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alle deficienze delle proprie allegazioni od offerte di prova ovvero a compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi di fatto o circostanze non provati.

L’istituto del preavviso di rigetto ex art. 10 bis della l. n. 241/1990, stante la sua portata generale, trova applicazione anche nei procedimenti di sanatoria o di condono edilizio. Tuttavia il provvedimento di diniego di condono edilizio costituisce espressione di potere vincolato rispetto ai presupposti normativi richiesti e dei quali deve farsi applicazione; da tale vincolatezza deriva che l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non può inficiare il provvedimento impugnato, il cui contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, e ciò in applicazione dell’art. 21 octies, comma 2, primo periodo della l. n. 241/1990.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 22 settembre 2011, n. 1385 – Pres. F.F. Amovilli – Est. Giansante – A.M.S. (avv.ti Palmiotto, Grassi) c. Comune di Ruvo di Puglia (avv. Maione), S.S. (n.c.).

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – In sanatoria – Se le opere comportano modifiche della destinazione d’uso – Conseguenza – Illegittimità.

È illegittimo il permesso di costruire in sanatoria quando le opere abusivamente realizzate comportino una lapalissiana trasformazione urbanistica e, più nello specifico, modifiche della destinazione d’uso.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 22 settembre 2011, n. 1388 – Pres. F.F. Amovilli – Est. Petrucciani – C.G., in proprio e quale procuratore di C.I., C.A. (avv. Valentini) c. Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza ai Beni Archeologici di Taranto, Dirigente Settore Musei, Beni Culturali Regione Puglia (Avv. Stato).

Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Dichiarazione dell’interesse culturale – Illegittima – Solo ove si dimostri che nella zona vincolata non esiste alcun bene archeologico suscettibile di protezione.

Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Espropriazione di beni culturali – Carattere unitario del complesso – Presupposto.

Ove motivato con riferimento all’esistenza di un complesso archeologico, il decreto che dichiara i beni di interesse particolarmente importante può considerarsi illegittimo solo ove si dimostri che nella zona vincolata in realtà non esiste alcun bene archeologico suscettibile di protezione. Il giudice amministrativo, infatti, in tal caso

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non può penetrare la sfera di discrezionalità tecnica di pertinenza dell’amministrazione per il tramite di un sindacato sostitutivo eccedente anche i limiti del controllo intrinseco ormai reputato praticabile dalla giurisprudenza amministrativa in subiecta materia.

Nel caso di aree archeologiche risulta determinante ai fini dell’apposizione del vincolo e della conseguente appartenenza allo Stato il carattere unitario del complesso, quale risulta dall’affioramento di resti murari e di materiale mobile, dall’omogeneità delle strutture, dalla dimensione e dalla continuità degli allineamenti murari tra i singoli settori scavati e visibili o ricoperti e parzialmente sommersi. Tale carattere unitario impedisce di operare la distinzione tra quanto è ancora sommerso e quanto è già affiorato, non potendosi scindere, evidentemente, le singole parti di un monumento o dei resti di un antico insediamento a seconda del grado di interramento delle stesse.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 22 settembre 2011, n. 1389 – Pres. Morea – Est. Amovilli – Laboratorio di Analisi Cliniche Dott. S.C. (avv.ti E. e I. Follieri) c. Asl Foggia (avv. Corrente), Regione Puglia (avv.ti Di Lecce, Grimaldi), S.D.D. s.r.l. (n.c.).

Sanità pubblica – In genere – Scelta di privilegiare le strutture di un determinato distretto – Comprime il c.d. diritto alla libera scelta del luogo di cura – Da esercitarsi nei confronti di tutte le strutture e i professionisti accreditati dal S.S.N.

Sanità pubblica – In Genere – Ripartizione di un fondo aziendale in sub fondi aventi come punti di riferimento il distretto – Toglie effetto al principio statale che esige la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno – Tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza.

Giurisdizione – Giudice amministrativo (giurisdizione di legittimità) – Dopo c.p.a. – Emanazione di pronunce di tipo dichiarativo e di condanna (adempimento) – Possibilità – Condizioni.

La scelta di privilegiare le strutture di un determinato distretto comprime il c.d. diritto alla libera scelta del luogo di cura, che ex art. 6, comma 6, l. n. 724 del 1994 deve essere esercitato nei confronti di tutte le strutture e i professionisti accreditati dal S.S.N. e non limitato all’interno delle strutture localizzate nel distretto.

La ripartizione di un fondo aziendale in sub fondi aventi come punti di riferimento il distretto, inteso come valutazione delle potenzialità di tutte le strutture pubbliche e private accreditate in quel territorio, toglie effetto al principio statale che esige la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza deve essere conseguita da parte delle singole strutture sanitarie in modo da assicurare una efficace competizione tra strutture accreditate.

A seguito dell’entrata in vigore del c.p.a., deve ritenersi possibile per il giudice amministrativo, anche in sede di giurisdizione generale di legittimità, l’emanazione di

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pronunce di tipo dichiarativo e di condanna (adempimento) allorché non vi osti la sussistenza di profili di discrezionalità amministrativa o tecnica.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 29 settembre 2011, n. 1408 – Pres. F.F. Pasca – Est. Giansante – A.M., A.D. e V.D. (avv.ti Parisi, Petruzzi) c. Comune di Mola di Bari (avv. Profeta).

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Inammissibilità – In materia di edilizia ed urbanistica – Per tardiva impugnazione dell’atto presupposto – Fattispecie.

In materia di edilizia ed urbanistica, il ricorso avverso l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi e conseguente demolizione e rimozione delle opere abusive è inammissibile laddove sia stato tardivamente impugnato il suo atto presupposto, nella specie il diniego del permesso di costruire.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 29 settembre 2011, n. 1410 – Pres. F.F. Pasca – Est. Amovilli – V.P. (avv. Bagnoli) c. Comune di Bisceglie (avv. Loiodice), Regione Puglia (avv. Bucci), V.P. e altri (n.c.), C.S.F. s.r.l. (avv.ti Mastropasqua, Ingravalle).

Edilizia ed urbanistica – Piano per la riqualificazione delle periferie – In genere – Interesse al ricorso – Non sussiste – Quando la variante ha carattere migliorativo.

In materia di edilizia ed urbanistica, il comprovato carattere migliorativo sotto il profilo economico della nuova destinazione urbanistica impressa al suolo di proprietà del ricorrente esclude l’interesse al ricorso, invocandosi piuttosto una reformatio in pejus delle aspettative al mantenimento delle destinazioni di zona, che non è ritenuta meritevole di tutela.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 29 settembre 2011, n. 1411 – Pres. F.F. Pasca – Est. Amovilli – P.A., A.C. (avv. Lofoco) c. Comune di Gravina in Puglia (avv. Spano).

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Inammissibilità – Per carenza di interesse – Se avverso ordinanza di demolizione che si ponga quale atto meramente confermativo di precedente inoppugnato ordine demolitorio.

È inammissibile per carenza di interesse il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione che si ponga quale atto meramente confermativo (poiché emanato senza alcun riesame o rivalutazione degli interessi coinvolti o degli elementi fattuali e giuridici presupposti) di precedente inoppugnato ordine demolitorio la cui pacifica inottemperanza da parte dei ricorrenti ha già comportato ope legis l’acquisto a titolo originario e gratuito della proprietà del manufatto e dell’area di sedime in favore del patrimonio comunale.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 29 settembre 2011, n. 1412 – Pres. F.F. Pasca – Est. Amovilli – R.E. (avv. Deramo) c. Comune di Anzano di Puglia (avv. Amati).

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Processo amministrativo – Azione di accertamento e azione di adempimento – In tema di istanza di variante in corso d’opera – Ammissibilità – Limiti.

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Variante – In corso d’opera – Che contiene la descrizione dei lavori aggiuntivi di cui l’Amministrazione contesti la conformità – Carattere pregiudiziale – Rispetto all’adozione di provvedimenti sanzionatori definitivi.

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Variante – Variante realizzabile mediante Dia.

A seguito dell’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo, deve ritenersi possibile per il g.a., anche in sede di giurisdizione generale di legittimità, l’emanazione di pronunce di tipo dichiarativo e di condanna all’adempimento (c.d. condanna pubblicistica) allorché non vi osti la sussistenza di profili di discrezionalità amministrativa o tecnica. (Nel caso di specie, il Collegio sulla base del predetto principio, ha rigettato l’eccezione in rito sollevata dalla difesa comunale circa l’inammissibilità dell’azione di accertamento della fondatezza dell’istanza di variante in corso d’opera e conseguente condanna a provvedere).

Il riscontro della variante in corso d’opera di un titolo edilizio, allorquando – come nella fattispecie – contenga la descrizione dei lavori aggiuntivi di cui l’Amministrazione contesti la conformità, assume in via di principio carattere pregiudiziale rispetto all’adozione di provvedimenti sanzionatori definitivi risultando altrimenti vanificato l’eventuale provvedimento di accoglimento della variante stessa. Ne consegue che, indipendentemente dalla fondatezza o meno dell’istanza di variante, è del tutto abnorme il modus procedendi seguito dall’Amministrazione che non provveda ad esaminare la variante per il solo motivo della pendenza del procedimento sanzionatorio edilizio.

In tema di varianti a permesso di costruire realizzabili mediante Dia ex art. 22, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, sono varianti in senso proprio quelle che si riferiscono a modifiche quantitative e qualitative di limitata consistenza e di scarso rilievo rispetto al progetto originario e si distinguono da quelle che, pur chiamate varianti nel linguaggio usuale del termine, tali non possono essere considerate perché richiedono la realizzazione di un quid novi (da valutarsi con riferimento alle evidenze progettuali quali, la superficie coperta, il perimetro, il numero dei piani, la volumetria, le distanze dalle proprietà vicine, nonché le caratteristiche funzionali e strutturali del fabbricato complessivamente inteso): in questa seconda categoria vanno ricondotte le varianti c.d. “improprie” o “essenziali”, che si configurano come nuove concessioni. (Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto che la realizzazione di un vano interrato di modeste dimensioni destinato a cantina, alla luce della disciplina contenuta nelle N.t.a. del P.r.g. comunale, rappresenti variante non essenziale ai sensi dell’art. 22, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, con conseguente diritto per il ricorrente di realizzarlo mediante Dia in variante).

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Tar Puglia, Bari, Sez. III, 29 settembre 2011, n. 1413 – Pres. F.F. Pasca – Est. Amovilli – G.R., I.C., R.C. e M.D.F. (avv.ti De Trizio, Pappalepore) c. Comune di Bisceglie (avv. Ciccarelli), Regione Puglia, E.C. s.r.l., C. s.r.l. e E.d.L. s.r.l.

Espropriazione – Dichiarazione di pubblica utilità – Termini – Proroga – Possibilità – A condizione che i termini non siano ancora scaduti.

Espropriazione – Dichiarazione di pubblica utilità – Termini – Proroga – Obbligo di comunicare l’avvio del procedimento – Sussiste.

Espropriazione – Dichiarazione di pubblica utilità – Termini – Proroga – Motivata in relazione all’esistenza di un contenzioso – Illegittimità – Ragioni.

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Domanda di restitutio in integrum – Avanzata con memoria non notificata – Fattispecie – Inammissibilità.

Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione illegittima – Effetti – Danno per mancata utilizzazione del bene – Criteri di calcolo – Criterio dell’interesse legale – Rivisitato alla luce dell’art. 34, comma 3, l. n. 111/2011.

Il prolungamento dell’efficacia di un termine stabilito da un atto amministrativo, presuppone necessariamente che il termine da prorogare non sia ancora scaduto. Ciò vale anche nell’ambito del procedimento espropriativo quanto ai termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, laddove l’ultimo capoverso dell’art. 13, comma 5, d.P.R. n. 327/2001 richiede coerentemente la necessità ai fini della proroga, della perdurante efficacia del termine di cui alla dichiarazione di pubblica utilità.

La necessità del contradditorio in sede di d.p.u., deve essere affermata anche per il sub procedimento distinto e circoscritto alla sussistenza di “presupposti eccezionali” della proroga dei relativi termini, atto tipicamente discrezionale e capace di ledere in via autonoma la sfera giuridica del proprietario, quantomeno sotto il profilo del ritardo nell’emanazione del decreto di esproprio e, conseguentemente, nel pagamento della relativa indennità. Pertanto l’Amministrazione ha l’obbligo di comunicare l’avvio del sub procedimento volto alla proroga dei termini di efficacia della d.p.u.

L’art. 13, comma 5, d.P.R. n. 327/2001 consente la proroga dei termini di efficacia della d.p.u. soltanto “per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni”. Trattandosi di un potere ritenuto eccezionale, la norma è interpretata in senso restrittivo, richiedendosi la sussistenza di ragioni del tutto indipendenti dalla volontà dell’Amministrazione sub specie di “impedimento obiettivo ed insuperabile”, non essendo all’uopo sufficiente l’impossibilità di concludere le procedure per l’esistenza di un contenzioso. (Nel caso di specie, il Collegio ha reputato inidonee le ragioni della proroga consistenti nella pendenza del contenzioso relativo alla disposta occupazione d’urgenza, procedimento speciale e del tutto autonomo rispetto all’ordinario modello procedimentale ablatorio).

Una volta formulata con motivi aggiunti la domanda risarcitoria per equivalente, è inammissibile la domanda di restitutio in integrum avanzata con successive memorie non notificate in quanto, indipendentemente dalla sua qualificazione come risarcimento/reintegrazione in forma specifica oppure come forma di tutela dei diritti

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reali, costituisce mutamento della domanda (mutatio libelli) con necessità di piena tutela del contraddittorio, dovendola proporre o mediante nuovo atto di motivi aggiunti o comunque con memoria notificata.

In tema di risarcimento del danno per mancata utilizzazione del bene, il criterio dell’interesse legale per ciascun anno di occupazione illegittima calcolato sul valore venale, via via rivalutato dell’area, da ritenersi quale presumibile e normale indice di redditività dell’immobile, deve essere rivisitato alla luce dall’art. 34, comma 3, l. n. 111/2011, espressamente applicabile anche ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, secondo il quale “se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, il danno è determinato nell’interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma”.

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TAR PUGLIA – BARI, MASSIME OTTOBRE 2011

Iª SEZIONE

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 4 ottobre 2011, n. 1454 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile – A. s. c. (avv.ti Augusto e D’Addabbo) c. Comune di Acquaviva delle Fonti (avv. Leoncini).

Contratti pubblici – Avvalimento – Artt. 39 e 49 d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Ai sensi dell’art. 49 d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, possono essere oggetto di avvalimento da parte dei concorrenti di una gara d’appalto solo i requisiti inerenti la capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa, non già i requisiti di idoneità professionale in quanto questi sono desumibili, ai sensi dell’art 39 comma III dello stesso decreto, dalla loro iscrizione camerale .

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 4 ottobre 2011, n. 1459 – Pres. Adamo – Est. Cocomile – V.A.M. (avv. Riccardi) c. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio scolastico Provinciale di Bari, I.N.P.D.A.P. - Direzione Provinciale di Bari (n.c.)

Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (Ottemperanza) - Trattamento pensionistico – Difetto di giurisdizione – Giurisdizione del G.A. – Non sussiste – art. 10 l. n. 205/2000 – art. 112 comma II CPA - Giurisdizione della Corte dei Conti – Sussiste.

Non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo su un ricorso proposto per l’esecuzione di una sentenza resa da una sezione regionale della Corte dei Conti, posto che non può trovare applicazione l’art. 112, comma II del Codice del Processo Amministrativo prevalendo, a titolo di lex specialis, l’art. 10 della l. n. 205/2000 secondo cui il rimedio dell’ottemperanza è ,per tali pronunce, esperibile dinanzi allo stesso giudice contabile.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 4 ottobre 2011, n. 1461 – Pres. Adamo – Est. Cocomile – G.C.P.R. s.r.l. (avv.ti D’Ambrosio e Pastore) c. Provincia di Foggia (n.c.).

Ambiente – Impianti eolici – Valutazione di impatto ambientale – Procedimento amministrativo – Obbligo di conclusione del procedimento – Art. 16, l. reg. Puglia 12 aprile 2001, n. 11 – Silenzio inadempimento – Illegittimità.

È illegittimo il silenzio serbato dalla Provincia sull’istanza per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale del progetto per la costruzione di

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un parco eolico dovendo il procedimento concludersi nel termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, ai sensi dell’art. 16 della legge Regione Puglia n. 11/2001 (si veda, ex multis, Tar Puglia, Bari, Sez. I, 3 marzo 2011, n. 363).

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 6 ottobre 2011, n. 1473 – Pres. Adamo – Est. Adamo – G. G. A. (Avv. ti Basso e Nigro Imperiale) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze (n. c.).

Esecuzioni delle decisioni giurisdizionali (Ottemperanza) – Adempimento della PA al giudicato dell’AGO – Titolo per l’esercizio del giudizio di ottemperanza: decreto di condanna ex art. 3 l. 24 marzo 2001, n. 80.

Il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 l. 24 marzo 2001, n. 80, essendo reso in materia di diritti soggettivi, ha natura decisoria, ed è pertanto idoneo ad acquisire autorità di giudicato e a costituire titolo ai fini dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza (Si veda, in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. I, 11 Agosto 2011, n. 1213).

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 11 ottobre 2011, n. 1505 – Pres. Allegretta – Est. Adamo –F.G.U. e altri (avv.ti De Grandis e Marzocco) c. Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia, Istituto "Staffa" di Trinitapoli (Fg) (Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari).

Giurisdizione – Lavoro alle dipendenze della P.A. – Riparto—Atti di macro-organizzazione – Istruzione pubblica - Giurisdizione del G.O. – Non sussiste– Giurisdizione G.A. – Sussiste.

Non ogni azione a sostanziale tutela di diritti inerenti al rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, spettando al giudice amministrativo la cognizione delle controversie in cui si censurino atti organizzativi dell’Amministrazione scolastica , direttamente rivolti a regolare lo svolgimento proprio dell’attività didattica, attraverso la formazione delle classi e la destinazione di insegnanti alle singole scuole.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 11 ottobre 2011, n. 1507 – Pres. Allegretta – Est. Adamo – L. s.p.a. (avv. Bavaro) c. Comune di Lucera (avv. Mariani).

Contratti pubblici – Procedura di affidamento – Requisiti di partecipazione – Documenti - D.I.A. – Incompletezza.

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Contratti pubblici – Procedura di affidamento – Requisiti di partecipazione – Documenti -Mancata presentazione D.I.A. – Art. 46, d.lgs. 12 aprile 2006 n.163 – Potere di integrazione - Non sussiste.

Contratti pubblici - Procedura di affidamento – Condizioni di ammissibilità –Contributo all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – Obbligo di versamento – Campo soggettivo di applicazione – Servizio di mensa .

Contratti pubblici - Procedura di affidamento – Condizioni di ammissibilità – Contributo all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – Versamento - Onere della prova.

Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione ad una procedura di affidamento è da considerarsi “tamquam non esset” la D.I.A. cui non sia stata allegata tutta la documentazione richiesta o che non sai ben identificabile dovendo essa ricomprendere, a pena di esclusione, tutte le indicazioni sugli elementi essenziali, quali l’attività svolta e il riferimento all’unità operativa. La successiva produzione della D.I.A. non costituisce mera integrazione della documentazione incompleta e non è sanabile a posteriori quale irregolarità procedimentale non significativa pena la violazione della par condicio da parte della stazione appaltante. Fra i soggetti tenuti ,ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della l. n. 266/2005, a versare un contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, rientrano anche gli operatori economici che intendono partecipare a procedure per l’affidamento del servizio di mensa scolastica, essendo questo riconducibile ai “servizi di ristorazione” di cui al n. 17 dell'allegato II B (quale specificazione della categoria). Il pagamento del contributo in favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture costituisce condizione di ammissibilità, a pena di esclusione, alla procedura, con la conseguenza che è lo stesso operatore, con onere della prova a suo carico, a dover dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 11 ottobre 2011, n. 1508 - Pres. Allegretta – Est. Adamo – M. V. B. (avv. Polignano) c. Agenzia del Territorio (Avvocatura dello Stato).

Accesso – Accesso agli atti degli Enti locali – Ricorso per l’accesso - Illegittimità del diniego all’accesso.

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In tema di accesso, la P.A. che ha rigettato una precedente istanza, proposta nell’ambito di una causa dinanzi al Giudice Ordinario, non può rigettare quella successiva, di contenuto identico alla precedente ma riferita ad un ricorso dinanzi al Giudice Amministrativo,senza prenderla in esame ma limitandosi a qualificarla come meramente confermativa della stessa.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 19 ottobre 2011, n. 1552 - Pres. Allegretta – Est. Picone – A. s.r.l. (avv.ti A. G. Orofino, R. G. Orofino e Franchini) c. Comune di Apricena (avv. De Vitto).

Contratti pubblici - Procedura di affidamento – Aggiudicazione - Revoca – Responsabilità precontrattuale della P.A.

Contratti pubblici– Responsabilità precontrattuale della P.A. – Risarcimento del danno – Ristoro dell’interesse negativo.

Non costituisce ostacolo al riconoscimento della responsabilità precontrattuale della P.A. la mancata impugnazione del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione di una gara di appalto adottato in sede di autotutela, in quanto la sua eventuale legittimità non esclude che il comportamento dell’amministrazione possa comunque ritenersi in contrasto con i canoni di buona fede e correttezza. (Si veda, in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. I, 12 gennaio 2011, n. 12)

Ai fini della commisurazione del danno risarcibile per responsabilità precontrattuale della P.A.,, deve aversi riguardo al solo interesse negativo, ossia alle spese effettivamente sostenute in vista della conclusione dell’affare (danno emergente) ed alle occasioni contrattuali perse per aver confidato nell’impegno assunto (lucro cessante), mentre resta escluso il risarcimento dell’utile che si sarebbe conseguito con l’esecuzione del contratto. (Si veda, in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. I, 12 gennaio 2011, n. 12)

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 19 ottobre 2011, n. 1553 - Pres. Allegretta – Est. Picone – D. C. più altri (avv.ti Gagliardi, La Gala e Profeta) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell’Ambiente, Presidenza della Repubblica, Regione Puglia (Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari).

Vincolo paesaggistico – Area naturale protetta – Perimetrazione - Discrezionalità amministrativa - Insindacabilità.

Con riferimento all’istituzione di un parco nazionale, l’inclusione nel perimetro di aree adibite all’agricoltura o, in generale, diverse e più estese rispetto a quelle in cui sono state localizzate le specie faunistiche ovvero le risorse naturalistiche meritevoli di protezione costituisce una valutazione di merito della P.A., espressione di un potere

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istituzionale non sindacabile in sede giurisdizionale in assenza di violazioni di legge o di eccesso di potere.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 19 ottobre 2011, n. 1554 - Pres. Allegretta – Est. Picone – B. s.r.l. (avv.ti L. Quinto, P. Quinto) c. A.S.L. BAT (avv. Panizzolo).

Contratti pubblici - Procedura di affidamento – Requisiti di partecipazione - art. 38 D.lgs. 163/2006 – Raggruppamento temporaneo di imprese – Rappresentante - Dichiarazione – Requisiti – Principio del favor partcipationis

Contratti pubblici - Procedura di affidamento – Requisiti di partecipazione – Attestazioni di sopralluogo.

Contratti pubblici - Procedura di affidamento – Requisiti di partecipazione – Requisiti tecnici – Raggruppamento temporaneo di imprese – Verticale – Scorporo parti.

In ossequio al principio generale del favor partecipationis, è legittimamente consentita la partecipazione ad una gara di appalto ad un raggruppamento di imprese il cui legale rappresentante dell’impresa capogruppo abbia sottoscritto, anche per conto degli amministratori delle società mandanti, la dichiarazione sulla insussistenza di precedenti penali a proprio carico, obbligatoria per tutti i membri del raggruppamento ai sensi dell’art. 38 D.lgs. 163/2006, a condizione che siano state osservate le prescrizioni di cui all’art. 47, co. 1 e 2, del D.P.R. n. 445 del 2000.

Non può costituire causa di esclusione dalla partecipazione ad una gara di appalto il semplice fatto che l’attestazione di sopralluogo prodotta sia stata rilasciata da un medico dirigente diverso da quello nominativamente indicato nella tabella inclusa nel disciplinare di gara in quanto tale onere, secondo l’ordinario canone di ragionevolezza, determinerebbe l’esclusione soltanto per l’ipotesi in cui il concorrente avesse del tutto trascurato di effettuare il sopralluogo presso una delle strutture elencate e di allegarne l’attestazione.

Con riferimento alla partecipazione ad una gara di appalto da parte di un raggruppamento di imprese la verifica del possesso dei requisiti tecnici richiesti dal disciplinare di gara dovrà essere operata, nei confronti delle a.t.i. verticali, esclusivamente con riguardo alle parti scorporabili del servizio che ciascuna si assume e, pertanto, la P.A. non potrà escludere il raggruppamento nell’ipotesi in cui, complessivamente, abbia dimostrato il raggiungimento delle soglie di qualificazione ed il possesso dei requisiti tecnici richiesti dal disciplinare di gara.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 19 ottobre 2011, n. 1560 - Pres. Allegretta – Est. Picone – L. F. (avv. Valla) c. Regione Puglia, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari (avv.ti Lofoco e Persichella).

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Enti pubblici – Atti di nomina – Raggruppamento di associazioni di categoria – Designazione congiunta – Obbligo di sottoscrizione.

Con riferimento alla procedura di nomina dei consiglieri della Camera di Commercio, se si è costituito un raggruppamento di associazioni di categoria finalizzato a designare uno o più candidati comuni, la P.A. procedente non può prendere in considerazione la designazione nell’ipotesi in cui la stessa non sia stata sottoscritta da tutte le associazioni nel termine assegnato, in quanto alla partecipazione ad un raggruppamento consegue l’obbligo di sottoscrivere congiuntamente la designazione, pena il venir meno dell’accordo, senza che rilevi, a tal fine, il peso rappresentativo delle associazioni inottemperanti.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 19 ottobre 2011, n. 1561 - Pres. Allegretta – Est. Picone – S. s.r.l. (avv.ti Zoppolato, Napoli, Muscatello) c. Comune di Foggia (avv. De Vitto).

Contratti pubblici – - Procedura di affidamento – Requisiti di partecipazione – art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 - Valutazione di affidabilità – Accertamento giudiziale – Non necessario.

Nell’ambito di una procedura di affidamento di contratti pubblici, è legittima l’esclusione del concorrente che, in passato, abbia commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara, disposta a seguito di una valutazione di affidabilità operata in concreto dalla stessa Amministrazione su fatti e comportamenti imputabili all’impresa concorrente, sebbene non definitivamente accertati in sede giudiziale.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 20 ottobre 2011, n. 1569 - Pres. Allegretta – Est. Picone – M. G. (avv. Vetrò) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (n.c.), Regione Puglia (avv. Francesconi), Autorità Portuale di Bari (avv. Mezzina), Comune di Bari (avv. Lanza), Comune di Barletta (avv.ti Palmiotti e Caruso), Comune di Monopoli (n.c.), Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari (n.c.), Provincia di Bari (n.c.), Provincia BAT (n.c.).

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Notifica del ricorso – Destinatari : Amministrazioni statali – Avvocatura Generale dello Stato - Inammissibilità.

E’ inammissibile il ricorso di primo grado proposto avverso un atto adottato da un’Amministrazione statale che sia stato notificato presso l’Avvocatura Generale anziché presso l’Avvocatura Distrettuale, in quanto l’errore concerne non l’identificazione dell’organo amministrativo legittimato a stare in giudizio bensì l’individuazione dell’Avvocatura dello Stato competente a ricevere la notifica, fermo

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restando che una eventuale costituzione in giudizio dell’Amministrazione irritualmente intimata sanerebbe la nullità de qua.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 25 ottobre 2011, n. 1612 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile – C.V.(avv. Pellegrino) c. Politecnico di Bari (Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari) e Facoltà di Architettura del Politecnico di Bari.

Istruzione pubblica – Professori e assistenti Università – Ricercatori – Procedura comparativa – Commissione esaminatrice – Membri – Astensione – Ipotesi.

Istruzione pubblica – Professori e assistenti Università – Ricercatori – Procedura comparativa – Rapporto di precedente collaborazione tra commissario e candidato – Natura.

Istruzione pubblica – Professori e assistenti Università – Ricercatori – Procedura comparativa – Rapporto di precedente collaborazione tra commissario e candidato – Astensione – Legittimità.

In una procedura comparativa per la copertura di un posto da ricercatore universitario, la presenza nella Commissione giudicatrice di un membro in rapporto di inimicizia con un candidato, non integra l’obbligo di astensione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c. Infatti la presentazione di una denuncia nei confronti del soggetto de quo non è, da sola, idonea e sufficiente, a denotare la grave inimicizia di cui all’art. 51,comma 1, n. 3, c.p.c. Tale principio è mutuato dalla giurisprudenza penale, la quale in ipotesi di ricusazione di un magistrato, ha chiarito che il sentimento di inimicizia per essere pregiudizievole deve essere reciproco e deve trarre origine da rapporti di carattere privato, estranei al processo, non potendosi desumere semplicemente dal trattamento riservato alla parte, anche se da questa ritenuto sintomo di mancanza di serenità.

Per costante orientamento della giurisprudenza amministrativa nei concorsi universitari il consolidato rapporto di collaborazione tra un commissario e un candidato, non di natura economica o patrimoniale, ma di mera collaborazione accademica e scientifica, non richiede l’astensione del commissario medesimo. La non patrimonialità dell’interesse, infatti, non inficia il principio di imparzialità, tenuto conto della composizione collegiale della Commissione, nonché delle relative esperienze e competenze dei membri, che introducono un controllo intrinseco, idoneo a pervenire alla scelta dei più meritevoli.

Nei concorsi universitari non può desumersi la natura economica del rapporto tra un commissario e un candidato, come tale idonea a legittimare l’astensione del commissario medesimo, dalla sola circostanza della pubblicazione congiunta di una o più opere, tenuto conto che la stessa, deve ormai ritenersi fisiologica nella comunità scientifica universitaria, sì da rendere difficile se non addirittura impossibile, la formazione di commissioni esaminatrici in cui tali collaborazioni non siano presenti.

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Tar Puglia, Bari, Sez. I, 25 ottobre 2011, n. 1614 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile – S.G.(avv. Lofoco) c. Università degli Studi di Bari (Avv.ti prudente e Antuofermo) e Ospedale Consorziale Policlinico di Bari.

Processo amministrativo – Azione avverso il silenzio – Poteri del giudice – Valutazione della fondatezza della pretesa – Limiti – Attività discrezionale - Istruzione pubblica – Professori e assistenti Università – Procedura comparativa – Nomina candidati idonei.

In una procedura comparativa per la copertura di un posto di professore universitario, non è ammissibile ex art. 31 comma III del CPA, pur a fronte del silenzio illegittimamente serbato dall’amministrazione, la domanda volta a ottenere una pronuncia del giudice in ordine alla fondatezza della pretesa avanzata, in quanto residua in capo a questa un margine di discrezionalità nella individuazione dei candidati idonei.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 26 ottobre 2011, n. 1619 – Pres. Allegretta – Est. Adamo – G. s.p.a. (avv. ti Perrone, Sandulli, E. Follieri e I. Follieri, Lofoco) c. Comune di Foggia (Avv. ti D’ambrosio e Barbato).

Contratti pubblici – Bandi di gara – Clausole di immediata lesività – Impugnazione – Termini.

Contratti pubblici – Bandi di gara – Interpretazione – Criteri - Fatturato globale.

La clausola della lex specialis che senza dubbio impedisce, in modo chiaro ed immediatamente percepibile all’operatore economico, l'ammissione del concorrente alla selezione va impugnata nel termine decadenziale decorrente dalla data di pubblicazione del disciplinare di gara.

La locuzione “fatturato globale” assume nel linguaggio comune e in quello giuridico-commerciale un significato privo di margini di ambiguità, esso indicando i ricavi e corrispondendo a voci da iscrivere nella contabilità dell'impresa (art. 2425, lett. A), nn. 1 e 5, c.c.) ovvero, in senso atecnico, all’assoggettabilità di tali entrate al regime fiscale e, in particolare, all'IVA (in quanto percepiti nell'esercizio di un'attività d'impresa, ex artt. 1, 3, 13 e 20 del d.p.r. n. 633/1972 e successive modificazioni). Il fatturato viene, quindi, sostanzialmente a coincidere con l’"ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali" di cui all'art. 13 d.p.r. n. 633/1972 ovvero “al volume d'affari del contribuente” risultante dalle operazioni registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare di cui all'art. 20 dello stesso regolamento.

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Tar Puglia, Bari, Sez. I, 26 ottobre 2011, n. 1622 – Pres. Allegretta – Est. Adamo – C. srl (avv. Ferrante) c. Asp Casa di Riposo R.SA. Bari (avv. Notaristefano).

Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (ottemperanza) – Adempimento al giudicato dell’AGO – Titolo per l’esercizio del giudizio di ottemperanza – Decreto ingiuntivo non opposto – Ammissibilità

Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (ottemperanza) - Adempimento al giudicato dell’AGO – Uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza – Facoltatività.

È ammissibile l'azione di ottemperanza che trovi il suo titolo in un decreto ingiuntivo non opposto divenuto esecutivo e definitivo, dato il suo relativo consolidamento, a norma degli articoli artt. 653 e ss. del c.p.c. .

L'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, è rimessa ad una libera scelta del creditore.

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IIª SEZIONE

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 12 ottobre 2011, n. 1511 – Pres. Pasca – Est. Ravasio – G.G. (avv. Spagnoletti) c. Capo della Polizia, Ministero dell’Interno (Avv. Stato)

Lavoro alle dipendenze della P.A. – Trasferimento della sede di servizio – Trasferimento ex art. 33 l. n. 104/1992 – Situazione giuridica soggettiva - Qualificazione Lavoro alle dipendenze della P.A. – Trasferimento della sede di servizio – Art. 33 l. n. 104/1992 – Interpretazione Lavoro alle dipendenze della P.A. – Trasferimento della sede di servizio – Trasferimento ex art. 33 l. n. 104/1992 – Presupposti – Dimostrazione – Motivazione del provvedimento di diniego L’art. 33 della l. n. 104/1992 non istituisce un diritto del dipendente pubblico ad ottenere il trasferimento della sede di servizio in funzione di prestare assistenza ad un famigliare invalido, potendo la richiesta di trasferimento essere accolta solo, letteralmente, “ove possibile”. La disposizione di cui all’art. 33 della l. n. 104/1992 va interpretata nel senso che il trasferimento può essere negato solo se ricorrano determinate esigenze di organizzazione che spetta all’Amministrazione di indicare, non potendosi, per converso, gravare il dipendente della dimostrazione di trovarsi nell’impossibilità o nella estrema difficoltà - in considerazione della distanza esistente - , di portare assistenza al famigliare. A fronte ad istanze di trasferimento formulate ex art. 33 l. n. 104/1992, l’Amministrazione deve ricercare delle soluzioni, a prescindere dalla possibilità o meno, per il dipendente, di prestare l’assistenza al congiunto anche effettuando il servizio a distanza: ove tali soluzioni non siano trovate, l’Amministrazione potrà negare il trasferimento, ma dovrà dare conto nel provvedimento di diniego delle ragioni che impediscono di accogliere la domanda. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 12 ottobre 2011, n. 1512 – Pres. Pasca – Est. Ravasio – Casa di cura Prof. B. spa (avv. Paccione) c. Asl Foggia (avv. Corrente)

Accordi – Accordi in materia sanitaria – Accordo sull’erogazione e l’acquisto di prestazioni di day service (art. 8 quinquies l. n. 502/1992) – Natura giuridica – Concessione di pubblico servizio – Sussiste – Ratio

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Giurisdizione – Materie oggetto della giurisdizione esclusiva: criteri di riparto – Accordo sull’erogazione e l’acquisto di prestazioni di day service (art. 8 quinquies l. n. 502/1992) – Annullamento d’ufficio – Per motivi diversi dal mero inadempimento – Giurisdizione esclusiva del G.A. – Sussiste - Ratio Motivazione del provvedimento – Difetto di motivazione – Convenzione sanitaria per prestazioni in day service - Annullamento in autotutela – Annullamento ex tunc – Presupposti – Violazione di atto amministrativo sopravvenuto – Non sussiste L’accreditamento istituzionale contemplato dall’art. 8 bis della l. n. 502/1992 attribuisce al soggetto accreditato la qualifica di gestore di pubblico servizio; in tale contesto, gli accordi stipulati ex art. 8 quinquies della medesima legge (accordi sull’erogazione e l’acquisto di prestazioni di day service) con l’Azienda Sanitaria Locale, al pari delle convenzioni stipulate nel sistema della l. n. 833/1978, mutuano la natura di contratti di diritto pubblico e sono perciò inquadrabili nello schema delle concessioni di pubblico servizio. Attesa la natura di contratto di diritto pubblico dell’accordo avente ad oggetto l’erogazione e l’acquisto di prestazioni di day service, l’atto con il quale la Asl risolva il detto accordo per motivi facenti capo al pubblico interesse, ma diversi dal mero inadempimento contrattuale generatosi in fase esecutiva, deve configurarsi quale manifestazione del potere di autotutela e, pertanto, è soggetto alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. È illegittimo per motivazione insufficiente il provvedimento di annullamento ex tunc della convenzione avente ad oggetto l’erogazione e l’acquisto di prestazioni sanitarie dell’attività ambulatoriale di day service, qualora sia fondato sulla violazione di un atto amministrativo che, soltanto in tempo successivo alla stipula della convenzione medesima, sia intervenuto ad imporre di adottare una tariffa piuttosto che un’altra. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 12 ottobre 2011, n. 1513 – Pres. Pasca – Est. Ravasio – S.C. srl (avv. Profeta) c. Comune di Altamura (avv. Bonelli)

Edilizia ed urbanistica – Vincoli di inedificabilit à – Vincolo archeologico – Apposizione - Notifica del provvedimento – Destinatari – Trascrizione nei registri immobiliari - Effetti Edilizia ed urbanistica – Vincoli di inedificabilit à – Vincolo archeologico – Qualificazione del vincolo – Parere preventivo della Sopraintendenza – Imposizione generica – Effetti – Inedificabilità relativa - Sussiste

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Strade – In genere – Strade vicinali – Qualificazione – Proprietà pubblica – Esclusione – Proprietà privata – Sussiste – Acquisizione per usucapione – Possibilità – Servitù di uso pubblico – Assoggettamento – Presunzione – Presupposti L’obbligo di notificare il provvedimento impositivo di un vincolo archeologico sussiste, a carico dell’Amministrazione, solo nei confronti di colui che risulti essere proprietario del bene al momento in cui il vincolo viene istituito, mentre la trascrizione dello stesso nei registri immobiliari costituisce una misura di pubblicità idonea a determinarne l’opponibilità nei confronti dei successivi aventi causa. In materia di vincoli archeologici, qualora l’Amministrazione ordini il divieto di costruzioni entro una determinata distanza dal limite esterno del complesso tutelato, aprendo tuttavia alla generica necessità di sottoporre a preventiva approvazione della Soprintendenza qualunque progetto di costruzione che possa alterare lo stato dell’immobile soggetto alle prescrizioni, si deve ritenere che il vincolo non comporti l’inedificabilità assoluta dell’area assoggettata ad esso, ma solo l’obbligo di chiedere il preventivo parere della Soprintendenza relativamente ad ogni costruzione da realizzarsi all’interno della fascia di rispetto. Le strade vicinali non sono di proprietà pubblica ma sono strade private soggette ad uso da parte di più proprietari e, quando colleghino tra loro strade pubbliche e siano inserite nello stradario comunale o provinciale, si presume siano soggette anche a servitù di uso pubblico; essendo il sedime di tali strade non demaniale, è quindi possibile che la relativa proprietà venga acquisita da terzi in forza di usucapione a nulla rilevando l’intestazione catastale. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 12 ottobre 2011, n. 1514 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio – N.B. (avv.ti Marinelli e Matera) c. Ministero dell’Interno, Questore di Bari (Avv. Stato)

Lotto, lotterie e concorsi a premio – Scommesse – Regime amministrativo (art. 88 Tulps) - Organizzazione e gestione – Concessione dei Monopoli di Stato – Necessità - Esercizi commerciali relativi – Autorizzazione del Questore – Necessità - Diniego – Presupposti – Ragioni di ordine pubblico – Sussiste - Raccolta delle scommesse per conto di società non titolari di concessione – Non sussiste Premesso che, ai sensi dell’art. 88 Tulps r.d. n. 773/1931, l’organizzazione e la gestione delle scommesse, nonché le attività commerciali ove esse si esercitano, sono soggette, rispettivamente, a concessione rilasciata dalla Amministrazione dei Monopoli di Stato e ad autorizzazione-licenza rilasciata dal Questore, è illegittimo il diniego di autorizzazione all’attività di scommesse, emesso da tale ultimo organo,

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qualora fondato non su ragioni di ordine pubblico ma sulla mera circostanza che il richiedente intenda effettuare l’attività di raccolta di dati e scommesse per conto di società terze non titolari di concessione in Italia. (Conformi: Tar Puglia, Bari, Sez. II, 12 ottobre 2011, sentenze nn. 1515, 1516, 1517, 1525, 1526) Tar Puglia, Bari, Sez. II, 13 ottobre 2011, n. 1534 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio – P.A. (avv.ti De Santis, Cardanobile) c. Asl Ba (avv. Trotta) Corte costituzionale – Dichiarazione di incostituzionalità – Art. 3, comma 40, l.r. n. 40/2007 – Effetti – Procedure di stabilizzazione della dirigenza medica – Procedura selettiva – Necessità – Diploma di specializzazione medica – Possesso - Necessità

In materia di procedure di stabilizzazione della dirigenza medica indetta dalla ASL Bari ex art. 3, comma 40, l.r. n. 40/2007, occorre osservare che l’art. 1, comma 1, della l.r. n. 45/2008 – sul quale è intervenuta la sentenza n. 150/2010 della Corte Costituzionale - non era stato introdotto nel corpo della predetta disposizione al fine di esonerare gli aspiranti dirigenti nella disciplina della Medicina d’Accettazione ed Urgenza dall’onere di superare una pubblica selezione. Tale norma era stata interpretata dalla Regione Puglia nel senso che gli aspiranti dirigenti nella specialità della medicina d’urgenza erano esonerati, non dall’obbligo di partecipare ad una procedura selettiva, bensì dall’obbligo di essere in possesso del relativo diploma di specializzazione o di diploma in disciplina affine o equipollente. Di conseguenza, dichiarata la incostituzionalità dell’art. 1, comma 1, della l.r. n. 45/2008, l’unico effetto prodottosi, peraltro in modo retroattivo, è stato di espungere dall’ordinamento l’unica norma che di fatto aveva consentito alla Asl Ba di ammettere alla procedure selettive di stabilizzazione di che trattasi un certo numero di dirigenti medici “precari” privi di specializzazione nella specialità di medicina d’urgenza, o in specializzazione affine o equipollente. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 13 ottobre 2011, n. 1539 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio – F.B. (avv. Biasino) c. Ministero dell’Interno, Questore di Bari (Avv. Stato) Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) - Permesso di soggiorno - Per lavoro subordinato – Istanza di rinnovo - Diniego – Per inottemperanza al provvedimento di espulsione ex art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998 (misura di sicurezza) – Per false generalità - Legittimità

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In materia di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, la condanna per il reato di violazione all’ordine di espulsione dal territorio nazionale previsto dall’art. 14, comma 5 ter, d.lgs. 286/98 costituisce circostanza non più ostativa al rilascio in quanto considerata dalla recente giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria (decisioni n. 7 e 8/2011) non più compatibile con la disciplina comunitaria delle procedure di rimpatrio. Pur tuttavia, qualora il richiedente abbia violato l’ordine di espulsione fornendo false generalità, non trova applicazione la citata giurisprudenza, la quale concerne la distinta ipotesi di inottemperanza ai provvedimenti di espulsione senza che siano state fornite false generalità; pertanto deve considerarsi legittimo il decreto questorile di diniego di rinnovo. (Conformi: Tar Puglia, Bari, Sez. II, 13 ottobre 2011, sentenze nn. 1536, 1537 e 1538) Tar Puglia, Bari, Sez. II, 13 ottobre 2011, n. 1541 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio – S.S. (avv. Testini) c. Utg – Prefettura di Foggia – Sportello Unico Immigrazione, Ministero dell’Interno (Avv. Stato) Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) - Regolarizzazione ex art 1-ter della l. n. 102/2009 - Diniego - Per comprovato disinteresse del datore di lavoro – In particolare – Mancata presentazione alla convocazione disposta dalla P.A. – Legittimità del diniego - Effetti

Il procedimento di emersione ex art. 1-ter della l. n. 102/2009 è rimesso all'iniziativa esclusiva del datore di lavoro, sicché, ove il predetto datore dimostri il suo disinteresse per il buon esito di tale procedimento, la P.A. si viene a trovare nell'impossibilità di concluderlo con un provvedimento finale favorevole all' emersione del lavoratore straniero. Pertanto, è legittimo il diniego fondato sulla circostanza che il datore di lavoro non si è presentato alla convocazione disposta dall’interessata Amministrazione. (Conformi: Tar Puglia, Bari, Sez. II, 13 ottobre 2011, sentenze nn. 1542 e 1543) Tar Puglia, Bari, Sez. II, 13 ottobre 2011, n. 1549 – Pres. Pasca – Est. Ravasio – R.P. (avv. Ventura) c. Sopraintendenza per i Beni Archeologici – Taranto, Ministero per i Beni e le Attività culturali (Avv. Stato) Ricorsi amministrativi – Ricorso gerarchico – Ricorso ex art. 16 d. lgs. n. 42/2004 – Decisione successiva alla proposizione del ricorso giurisdizionale – Illegittimità

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Ricorsi amministrativi – Ricorso gerarchico – Ricorso ex art. 16 d. lgs. n. 42/2004 – Silenzio e significato del silenzio - Valenza sostanziale – Esclusione – Effetti – Impugnazione giurisdizionale del provvedimento originario – Ammissibilità – Improcedibilità del ricorso amministrativo – Sussiste Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Dichiarazione dell’interesse culturale – Dichiarazione ex d. lgs. n. 42/2004 – Procedimento – Termine di conclusione – Natura – Termine perentorio – Esclusione – Termine decadenziale - Esclusione È illegittimo il provvedimento con il quale il Ministero dei beni culturali decida il ricorso gerarchico ex art. 16 d. lgs. n. 42/2004, proposto avverso la dichiarazione di interesse archeologico di un bene di proprietà ad opera della Sopraintendenza, qualora adottato dopo che il ricorrente abbia spiegato il ricorso giurisdizionale tendente all’annullamento del provvedimento impugnato con il medesimo ricorso gerarchico. Il silenzio mantenuto dalla Amministrazione sul ricorso gerarchico proposto avverso la dichiarazione di interesse archeologico ex d. lgs. n. 42/2004, non ha valenza sostanziale e non costituisce di per sé un provvedimento di diniego; pertanto, alla scadenza del termine di novanta giorni attribuito alla Amministrazione per decidere, l’interessato ha sia la possibilità di impugnare il provvedimento originario nel termine decadenziale, sia di attendere la decisione della Amministrazione, la quale non perde il potere di provvedere per effetto del mero decorso del termine. Tuttavia, per il principio della prevalenza della funzione giurisdizionale su quella amministrativa, se l’interessato decide di optare per il ricorso giurisdizionale quello amministrativo diventa ipso facto improcedibile, e l’eventuale decisione tardiva non sarà più opponibile all’interessato. La violazione del termine per la dichiarazione di interesse culturale di un bene di proprietà privata ex d. lgs. n. 42/2004 non comporta illegittimità, non trattandosi né di termine perentorio né di termine di decadenza posto all’esercizio del potere. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 27 ottobre 2011, n. 1630 – Pres. Pasca – Est. Ravasio – G.P.Z. (avv.ti A e N. Calvani) c. Comune di Margherita di Savoia (avv. Schittulli)

Provvedimento amministrativo – Autorizzazioni – Efficacia – Concessione demaniale – Atti collegati - Autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande – Dichiarazione di decadenza dalla concessione – Annullamento d’ufficio della dichiarazione – Attività di somministrazione nel medio tempore – Legittimità

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Deve ritenersi autorizzata l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande all’interno di uno stabilimento balneare che sia stata esercitata nel tempo intermedio tra la notifica del provvedimento dichiarativo della decadenza della concessione demaniale marittima, in forza della quale l’attività balneare è stata intrapresa, ed il provvedimento in autotutela emesso successivamente a caducazione del primo. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 27 ottobre 2011, n. 1631 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga – C.G. e D.B. (avv.ti Consiglio e Pappalepore) c. Comune di Foggia (avv. De Vitto)

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Improcedibilità – Per sopravvenuta carenza di interesse – Declaratoria di illegittimità degli atti impugnati – Ai fini dell’annullamento – Esclusione - Ai fini del risarcimento del danno (art. 34, comma 3, Cpa) - Ammissibilità Non può configurarsi alcun interesse all’annullamento del diniego di permesso di costruire opposto dall’Amministrazione qualora, nel corso del giudizio, sia intervenuta l’approvazione di un nuovo strumento urbanistico generale che abbia sottratto alle aree oggetto di domanda ogni capacità edificatoria; ciò stante, può pervenirsi alla declaratoria di illegittimità del diniego impugnato, tuttavia ai soli fini dell’interesse al risarcimento ex art. 34, comma 3, c.p.a.. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 27 ottobre 2011, n. 1632 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga – W.T. spa (avv. Sartorio) c. Comune di Conversano (avv. Lofoco)

Telecomunicazioni - Telefonia mobile - Stazione radio base per telefonia cellulare – Installazione o modifica di impianti già esistenti - Autorizzazione ex art. 87, d.lgs. n. 259/2003 – Formazione per silenzio-assenso – Possibilità – Effetti In materia di installazione di impianti radio telecomunicazioni per telefonia cellulare, devono considerarsi illegittime le ordinanze di demolizione e ripristino dello status quo ante, adottate sul presupposto dell’assenza di qualsivoglia titolo abilitativo, qualora detti provvedimenti sanzionatori intervengano dopo lo spirare del termine di cui all’art. 87, comma 9, del d.lgs. n. 259/2003. Tanto poiché, decorso il detto termine, l’attività intrapresa risulta assistita da un titolo autorizzatorio a tutti gli effetti, ancorché formatosi per silentium.

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Tar Puglia, Bari, Sez. II, 27 ottobre 2011, n. 1633 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga – D.S. (avv.ti La Scala e Di Venere) c. Ministero della Difesa (Avv. Stato)

Lavoro alle dipendenze della P.A. – Sospensione dal servizio – Personale militare - Sospensione precauzionale discrezionale ex art. 26, comma 2, d. lgs. n. 196/2005 - Ratio Motivazione del provvedimento – Atti discrezionali – Sospensione precauzionale ex art. 26, comma 2, d. lgs. n. 196/2005 – Misure intempestive – Criteri di motivazione La sospensione precauzionale dal servizio a titolo discrezionale del personale militare di cui all’art. 26, comma 2, del d. lgs. n. 196/1995 si giustifica con la necessità di adottare misure urgenti nell’immediatezza del verificarsi dell’evento. In materia di sospensione dal servizio ex art. 26, comma 2, del d. lgs. n. 196/1995, sono ammissibili misure precauzionali intempestive, a condizione, tuttavia, che l’Amministrazione proceda ad un’accurata valutazione dei contrapposti interessi in gioco con particolare attenzione agli effetti pregiudizievoli, anche di profilo economico, che si riverberano sulla posizione del soggetto che ne viene colpito. Ne consegue che, qualora non vi sia traccia nella misura adottata di tale ponderazione, il provvedimento è affetto da vizio di carenza di motivazione e deve essere annullato. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 27 ottobre 2011, n. 1635 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga – N.A. (avv. Testini) c. Utg – Prefettura di Foggia – Sportello Unico Immigrazione, Ministero dell’Interno (Avv. Stato) Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) - Regolarizzazione ex art 1-ter della l. n. 102/2009 – Presupposti – Sottoscrizione del contratto di soggiorno – Necessità Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) - Regolarizzazione ex art 1-ter della l. n. 102/2009 – Presupposti - Adibizione a lavoro domestico – Reddito minimo imponibile del datore di lavoro – Necessità – Risultanza dalle dichiarazioni dei redditi - Necessità Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) - Regolarizzazione ex art 1-ter della l. n. 102/2009 – Presupposti - Adibizione ad attività di assistenza di familiari non autosufficienti – Reddito minimo imponibile del datore di lavoro - Necessità - Esclusione

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In materia di rilascio del permesso di soggiorno per la regolarizzazione ex lege n. 102/2009, è inconfigurabile un diritto alla sanatoria indipendente dalla volontà del datore di lavoro; questi deve, ai fini del conseguimento dell’effetto utile, determinarsi alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, confermando la dichiarazione di intenti espressa con l’istanza di emersione (cfr. da ultimo questa Sezione n. 1355/2011). Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per l’assunzione di un lavoratore extracomunitario adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l’art. 1 ter, comma 4, lett. d), della l. n. 102/2009 richiede espressamente, a pena di inammissibilità della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare, il possesso da parte del datore di lavoro di un reddito minimo imponibile non inferiore €. 20.000,00 o a €. 25.000,00 annui – rispettivamente - in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero composto da più soggetti conviventi percettori di reddito. È, pertanto, legittimo il rigetto della istanza, emesso dallo Sportello Unico Immigrazione, qualora il detto reddito imponibile minimo, autocertificato ai fini della sanatoria, non risulti da alcuna dichiarazione dei redditi in possesso della Agenzia delle Entrate. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per l’assunzione di un lavoratore extracomunitario, la prescrizione del possesso da parte del datore di lavoro del reddito minimo di cui all’art. 1 ter, comma 4, lett. d), della l. n. 102/2009, non opera nel caso in cui il lavoratore extracomunitario sia adibito ad attività di assistenza per sé o componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza, anche se non conviventi. (Conformi: Tar Puglia, Bari, Sez. II, 27 ottobre 2011, sentenze nn. 1636, 1637, 1638, 1639, 1640) Tar Puglia, Bari, Sez. II, 27 ottobre 2011, n. 1643 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio – C.D.G. (avv. De Giglio) c. Regione Puglia (avv. Triggiani) et altri

Lavoro alle dipendenze della P.A. – Assunzioni – Procedure concorsuali – Valutazione titoli – Titoli ulteriori – Master in management pubblico In materia di selezione di personale per titoli ed esame presso l’area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità - concorso D/L3.3/GM (D/linea 3.3/Gestione Monitoraggio) - , deve ritenersi pertinente il possesso, da parte del candidato, di un ulteriore master in "manegement pubblico”; alla relativa valutazione, pertanto, deve conseguire l’attribuzione di cinque punti, e non già quattro, secondo quanto prescritto dall’avviso pubblico di selezione. (Conforme: Tra Puglia, Bari, Sez. II, sentenza 27 ottobre 2011, n. 1644)

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Tar Puglia, Bari, Sez. II, 27 ottobre 2011, n. 1645 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio – S.O. (avv. Deramo) c. Comune di Santeramo in Colle (avv. Zullino), A.F.

Lavoro alle dipendenze della P.A. – Assunzioni – Procedure concorsuali – Limiti all’indizione del concorso pubblico – Trasformazione dei rapporti di lavoro già in essere - Sussiste La ratio legis dell’art. 3, comma 101, della l. n. 244/2007 – a mente del quale “in caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta” - è preordinata, da un lato, al contenimento della spesa pubblica; sotto altro profilo, all’utilizzo razionale delle risorse umane già a disposizione della P.A.. Ne consegue che l’Amministrazione, qualora abbia attivato le procedure per l’assunzione di una nuova unità, prima di procedere alla formale indizione del concorso pubblico, è tenuta a verificare la possibilità di trasformazione di rapporti di lavoro già in essere.

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IIIª SEZIONE

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 6 ottobre 2011, n. 1481 – Pres. F.F. Abbruzzese – Est. Petrucciani – M.C. e L.D.G. (avv. Boccardi) c. Comune di Molfetta (n.c.), N.M. e M.A.S. (n.c.).

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Costruzione abusiva: conseguenze – Istanza di sanatoria – Anteriormente alla impugnazione dell’ordinanza di demolizione – Conseguenza – Improcedibilità del gravame – Per sopravvenuta carenza di interesse.

Deve essere dichiarato improcedibile il ricorso avverso l’ordine di demolizione allorquando risulti presentata una domanda di sanatoria in data precedente all’introduzione del ricorso stesso e successivamente alla data del provvedimento di ripristino, e ciò in quanto l’esercizio della facoltà di regolarizzare la propria posizione da parte del privato impedisce l’esercizio del potere repressivo dell’Amministrazione almeno fino a quando la stessa non si pronunci in senso negativo sulla istanza medesima, ed inoltre in quanto l’applicazione di detto principio determina, sotto l’aspetto processuale, la sopravvenuta carenza d’interesse all’annullamento dell’atto sanzionatorio in relazione al quale è stata prodotta la suddetta domanda di sanatoria e la traslazione e il differimento dell’interesse ad impugnare verso il futuro provvedimento che, eventualmente, respinga la domanda medesima disponendo nuovamente la demolizione dell’opera edilizia ritenuta abusiva.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 6 ottobre 2011, n. 1483 – Pres. F.F. Abruzzese – Est.

Petrucciani – G.L. (avv. Riccardi) c. Comune di Bari e altri (n.c).

Edilizia ed urbanistica – Segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A.) –

Procedimento – Ordinanza di sospensione – Richiesta di prosecuzione dei lavori –

Obbligo della p.a. di provvedere necessità – Ragioni.

Nel procedimento iniziato in seguito alla presentazione di s.c.i.a, si configura silenzio-inadempimento nel caso la p.a, dopo l’emanazione dell’ordinanza di sospensione dei lavori, manchi di rispondere alla successiva richiesta di prosecuzione degli stessi da parte del privato. Infatti, in tal caso, da una parte deve ritenersi pendente presso l’amministrazione il procedimento di verifica dell’ eseguibilità delle opere oggetto della segnalazione certificata di inizio attività, dall’altra deve tenersi conto della natura cautelare e provvisoria del provvedimento di sospensione dei lavori.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 6 ottobre 2011, n. 1484 – Pres. F.F. Abbruzzese – Est. Giansante – M.A.D. (avv.ti De Simone, Bonifiglio) c. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (Avv. Stato), L.M. (n.c.).

Giurisdizione – In materia di Pubblico Impiego – Controversie in tema di procedimento di mobilità volontaria interna – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza.

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Le procedure di mobilità volontaria interna, comportando una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro e non già la costituzione di un nuovo rapporto mediante una procedura selettiva concorsuale, non rientrano nella residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo di cui al comma 4, dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, ma in quella di cui al primo comma del medesimo articolo che predica in generale la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie aventi ad oggetto il lavoro pubblico privatizzato.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 6 ottobre 2011, n. 1485 – Pres. F.F. Abbruzzese – Est. Giansante – P.L. e R.F. in qualità di legali rappresentanti della H.C. s.p.a. nonché in proprio (avv. Lorusso) c. Comune di Modugno (avv. Loiodice), G.C. (avv. Mariani).

Comunicazione di avvio del procedimento – Obbligo di comunicazione nell'edilizia – In caso di lottizzazione abusiva – Sussiste – Con riferimento all’ordine di sospensione delle attività edilizie e contestuale annullamento in autotutela del permesso di costruire e della Dia in variante.

L’atto con il quale l’Amministrazione, ravvisando gli estremi della lottizzazione abusiva ex art. 30 d.P.R. n. 380/01, ordini la sospensione di ogni attività edilizia e contestualmente annulli in autotutela il permesso di costruire e la Dia in variante, produce effetti di evidente valenza sostanziale e provvedimentale e pertanto deve essere portato a conoscenza del destinatario nelle forme di cui all’art. 7 della l. n. 241/1990.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 6 ottobre 2011, n. 1486 – Pres. F.F. Abbruzzese – Est. Giansante – A.L.B. (avv.ti Rotondi, Vernola) c. Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Provinciale di Bari (Avv. Stato).

Giurisdizione – In materia di Istruzione pubblica – Personale docente (scuola primaria e secondaria) – Controversia relativa al diritto al trasferimento ex legge n. 104/1992 – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussiste.

La controversia relativa al diritto al trasferimento ex legge n. 104/1992 rientra nell’ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 che – ai sensi dell’art. 63, comma 1, del medesimo decreto legislativo – è devoluta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro; più specificamente, i provvedimenti concernenti gli esiti della domanda di trasferimento proposta dal ricorrente sono atti di gestione assunti dai dirigenti scolastici nella loro qualità di datori di lavoro.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 6 ottobre 2011, n. 1487 – Pres. F.F. Abruzzese – Est.

Giansante – R.R. (avv. Di Gioia) c. Comune di Andria (avv. De Candia), C.T. (n.c).

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora

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permesso di costruire) – Costruzione abusiva: conseguenze – Acquisizione ai beni

del Comune – Successivo permesso di costruire in sanatoria – Concedibilità –

Condizioni.

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Improcedibilità –

Sopravvenuta carenza di interesse – Costruzione abusiva – Rapporti tra

provvedimento repressivo e domanda in sanatoria – Inconciliabilità.

L’acquisizione gratuita ai beni del Comune di un manufatto abusivo determina una situazione inconciliabile con la sanatoria soltanto quando all’immissione nel possesso abbia fatto seguito o la demolizione dell’immobile abusivo ovvero la sua utilizzazione a fini pubblici. Dunque, il permesso in sanatoria può essere rilasciato, pur in presenza di un precedente provvedimento repressivo della p.a., nel caso in cui non risultino mutamenti in punto di fatto sull’immobile oggetto del predetto provvedimento.

È improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso avverso il provvedimento di demolizione o acquisizione al patrimonio comunale di un manufatto abusivo nel caso in cui il ricorrente presenti istanza di permesso di costruire in sanatoria. Infatti, una volta presentata la predetta domanda di sanatoria, il provvedimento repressivo perde efficacia in quanto deve essere sostituito o dal permesso di costruire in sanatoria o da un nuovo procedimento sanzionatorio.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 6 ottobre 2011, n. 1488 – Pres. F.F. Amovilli – Est. Giansante

– E.T. s.p.a (avv. De Luca) c. Comune di Noci (avv.ti Lanno, Napoli).

Telecomunicazioni – Telefonia – Telefonia mobile (telefoni cellulari) – Stazione

radio base per telefonia cellulare – Installazione o modifica di impianti già

esistenti – Autorizzazione ex art. 87, d.lgs. n. 259/2003 – Parere favorevole

dell’Arpa – Necessità – Permesso di costruire – Irrilevanza.

Telecomunicazioni – Telefonia – Telefonia mobile (telefoni cellulari) – Stazione

radio base per telefonia cellulare – Installazione o modifica di impianti già

esistenti – Autorizzazione ex art. 87, d.lgs. n. 259/2003 – Silenzio-assenso –

Formazione – Termine – Decorrenza dalla presentazione della domanda

Autotutela – Annullamento d’ufficio – Presupposti – Valutazione affidamento –Motivazione atto – Necessità

La realizzazione di impianti di telecomunicazione è subordinata soltanto all'autorizzazione prevista dall'art. 87 del d.l.gs. n. 259 del 2003, che pone una normativa speciale ed esaustiva che include anche la valutazione della compatibilità edilizio-urbanistica dell'intervento, non occorrendo perciò il permesso di costruire di cui agli artt. 3 e 10 del d.P.R. n. 380 del 2001.

In tema di autorizzazione per la costruzione di una stazione radio-base o relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, il termine per la formazione del silenzio-assenso di cui all'art. 87, comma 9, del d.lgs. n. 259 del 2003 decorre dalla presentazione della domanda corredata dal progetto, non rilevando la

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data della ricezione da parte del Comune del parere dell'Arpa in quanto il deposito del parere preventivo favorevole dell'Arpa non è prescritto per la formazione del titolo edilizio ovvero per l'inizio dei lavori, ma solo per l'attivazione dell'impianto.

L'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 ha codificato le seguenti condizioni per l'esercizio del potere di annullamento di ufficio da parte della p.a.: a) illegittimità dell'atto; b) sussistenza di ragioni di interesse pubblico; c) esercizio del potere entro un termine ragionevole; d) valutazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati rispetto all'atto da rimuovere. La p.a., nel provvedimento di annullamento, deve prendere in considerazione gli interessi dei destinatari e spiegare le ragioni della prevalenza dell’interesse pubblico. Qualora tale valutazione manchi, il provvedimento deve considerarsi illegittimo.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 6 ottobre 2011, n. 1489 – Pres. Amovilli – Est. Giansante – D.V.G. & C. s.a.s. (avv. Morollo) c Comune di Turi (avv. Bellacosa Morotti).

Principi dell’azione amministrativa – Principio di efficienza e di buon andamento – Mancata collaborazione – Integra la violazione dei principi dell’azione amministrativa.

Viola i principi generali in tema di procedimento amministrativo, in particolare i principi di efficienza e buon andamento dell’attività amministrativa, la mancata collaborazione dell’amministrazione pubblica che non inoltri le richieste degli istanti e non agisca in base alle prescrizioni normative.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 7 ottobre 2011, n. 1496 – Pres. Morea – Est. Amovilli – S.F. (avv. Caggiano) c. Comune di Cerignola (avv. Paradiso).

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Inammissibilità – Per difetto di interesse – In materia di espropriazione – Istanza di retrocessione parziale – Silenzio della P.A. – Incompatibilità con l’istituto dell’occupazione acquisitiva.

È inammissibile per difetto di interesse il ricorso contro il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza finalizzata alla retrocessione parziale di bene espropriato allorquando – come nel caso di specie – il bene si è già trasferito al patrimonio dell’Amministrazione in virtù di occupazione acquisitiva. In tal caso, infatti, sussiste radicale incompatibilità tra l’istituto dell’occupazione acquisitiva, presupponente tra l’altro l’irreversibile trasformazione del fondo, e quello della retrocessione parziale, richiedente al contrario proprio la mancata esecuzione dell’opera oggetto della d.p.u. ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 327/2001.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 12 ottobre 2011, n. 1528 – Pres. F.F. Pasca – Est. Giansante – L.A. (avv. Esposito) c. Comune di Bari, Commissione Formazione Graduatorie e Mobilità Bari e Provincia (avv. Maida), F.M. (n.c.).

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Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – In materia di assegnazione di alloggi e.r.p. – Interesse a ricorrere – Omessa allegazione di documenti – Insussistenza.

È infondato il ricorso avverso la graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica qualora non risulti che il ricorrente abbia documentato il possesso delle condizioni per ottenere l’attribuzione del punteggio invocato. (Nel caso di specie, ai fini dell’attribuzione del punteggio per gli alloggi sovraffollati, il ricorrente non aveva provato nelle forme di legge la stabile convivenza con i suoi genitori da almeno due anni dalla pubblicazione del bando di concorso, limitandosi a produrre uno stato di famiglia anziché un certificato storico).

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 12 ottobre 2011, n. 1529 – Pres. Pasca – Est. Giansante –

A.D.V. (avv. Esposito) c. Comune di Bari e altri (n.c.), Commissione Formazione

Graduatorie e Mobilità Bari e Provincia (avv. Maida).

Edilizia popolare ed economica – Assegnazioni – Requisiti oggettivi e soggettivi –

Determinazione nucleo familiare – Nozione allargata – Prova – Allegazione stato

di famiglia.

In tema di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, per la determinazione dei componenti del nucleo familiare è necessario far riferimento all’art. 2 della L.reg. Puglia n. 54/1984. In particolare suddetto articolo offre una nozione allargata di nucleo familiare: non solo la famiglia costituita da coniugi e figli con loro conviventi, parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo, ma anche quella costituita da persone non legate da vincoli di parentela e affinità purché sussista il requisito della stabile convivenza. Il privato richiedente può dimostrare tale requisito attraverso l’allegazione alla domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione degli alloggi popolari del suo stato di famiglia mediante idonea documentazione rilasciata dal Comune.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 12 ottobre 2011, n. 1530 – Pres. Pasca – Est. Giansante –

M.R.A., D.A (avv. Ventura) c. Comune di Sannicandro (n.c.), A.M.C. (avv.

Mastroviti).

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Interesse a ricorrere –

Controinteressato – Criterio della vicinitas – Insufficienza – Prova – Lesione

effettiva e documentata della proprietà.

In tema di presupposti processuali delle domande di annullamento di titoli edilizi rilasciati a terzi, il criterio della vicinitas, seppur idoneo a supportare la legittimazione al ricorso, non esaurisce gli ulteriori profili dell’interesse concreto all’impugnazione, costituito dalla lesione effettiva e documentata delle facoltà dominicali del ricorrente.

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Tar Puglia, Bari, Sez. III, 12 ottobre 2011, n. 1531 – Pres. Pasca – Est. Giansante – C.G. e altri (avv. D’Ambrosio) c. Comune di Locorotondo, I.A.C.P. della Provincia di Bari, Regione Puglia, A. Soc. Coop. (n.c.).

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Motivi di ricorso – Graduazione – Discrezionalità dell’organo giudicante – Ordine delle questioni.

Atto amministrativo – In genere – Motivazione plurima – Autonomia – Legittimità dell’atto – Sussiste.

Nel processo amministrativo, in difetto di graduazione dei motivi prospettati da parte del ricorrente, è rimesso alla discrezionalità dell’organo giudicante l’ordine con il quale esaminare le censure prospettate: in particolare, nel giudizio impugnatorio, dovrà procedersi preliminarmente alle questioni che evidenziano, in astratto, una più radicale illegittimità del provvedimento impugnato, per poi passare, solo in caso di rigetto di tali censure, all’esame degli altri motivi.

Ove un provvedimento amministrativo sia sorretto da più motivazioni che siano tra loro autonome, è sufficiente per la legittimità dell’atto che anche solo una di esse risulti fondata.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 20 0ttobre 2011, n. 1573 – Pres. Morea – Est. Amovilli – N. s.r.l. (avv. Bruno) c. Comune di Andria (avv. De Candia).

Silenzio – Silenzio inadempimento – Obbligo di provvedere – Caratteristiche – Previsione di legge – Titolarità di un interesse differenziato e qualificato.

Silenzio – Silenzio inadempimento – Obbligo di provvedere – Atti amministrativi di carattere generale e di pianificazione urbanistica – Ripianificazione urbanistica – Sussistenza dell’obbligo.

Processo amministrativo – Azione avverso il silenzio – Poteri del giudice – Cognizione sulla fondatezza della pretesa azionata – Limiti.

Nei giudizi instaurati per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto dell’amministrazione, costituisce presupposto per detto accertamento la sussistenza in capo all’amministrazione di un obbligo giuridico di provvedere sull’istanza del privato: detto obbligo non si rinviene solo ove sia espressamente stabilito dalla legge ma anche, in generale, quando l’interessato sia titolare di un interesse differenziato e qualificato ad un bene della vita, per il cui conseguimento è indispensabile l’intervento della pubblica amministrazione.

L’obbligo di concludere il procedimento grava sull’amministrazione anche in riferimento agli atti amministrativi di carattere generale e di pianificazione urbanistica: integra, quindi, una fattispecie di silenzio rifiuto l’ipotesi in cui l’amministrazione non eserciti il potere di ripianificazione urbanistica, non essendo rilevante l’eventuale predisposizione di atti endoprocedimentali per eliminare lo stato di inerzia.

(Cfr., in senso conforme, Tar Puglia, Bari, sez. III, 7 ottobre 2011, n. 1497).

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In sede di rito speciale sul silenzio serbato dall’amministrazione, il giudice amministrativo può estendere la propria cognizione alla fondatezza della pretesa azionata solo ove sussistano determinati presupposti, quali la natura vincolata dell’attività amministrativa, la maturità della controversia sotto il profilo documentale e istruttorio e la manifesta fondatezza o infondatezza della pretesa azionata.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 20 ottobre 2011, n. 1574 – Pres. Morea – Est. Amovilli – Lab. Analisi Chimico Cliniche dott. S. V. (avv.ti E. e I. Follieri) c. A.S.L. Foggia (avv. Corrente), Regione Puglia (avv.ti Grimaldi, Di Lecce) e Studio Diagnostico D. s.r.l.

Processo amministrativo – Sentenza del TAR – Pronuncia dichiarativa e di condanna – Ammissibilità – Ove non sussistano profili di discrezionalità.

A seguito dell’entrato in vigore del Codice del processo amministrativo, il giudice amministrativo può, anche in sede di legittimità, emanare pronunce dichiarative e di condanna allorché non vi siano profili di discrezionalità amministrativa o tecnica che ostino a detta tipologia di sentenze.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 20 ottobre 2011, n. 1582 – Pres. Morea – Est. Giansante –

R.O. (avv. Gazidede) c. Ministero dell’Interno (Avv. Stato).

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Improcedibilità –

Sopravvenuta carenza di interesse – Rapporto tra diniego permesso di soggiorno

e diniego della protezione internazionale – Nesso di presupposizione –

Sussistenza.

Deve dichiararsi improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso con cui il cittadino straniero impugna il diniego di rilascio di permesso di soggiorno nel caso in cui lo stesso abbia precedentemente impugnato, con esito negativo, dinanzi al giudice ordinario il provvedimento di diniego della protezione internazionale adottato dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo. Tale atto, infatti, deve ritenersi presupposto per l’emanazione del permesso di soggiorno.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 21 ottobre 2011, n. 1589 – Pres. Morea – Est. Amovilli – S.P. (avv.ti I. e E. Follieri) c. Comune di San Severo (avv. Carlino), S.A.I.S. s.n.c. (avv. Jannarelli).

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Interesse a ricorrere – In caso di titoli edilizi rilasciati a terzi – Sussistenza – Intervento edilizio lesivo della sfera giuridica – Condizione.

L’interesse a ricorrere avverso titoli edilizi rilasciati in favore di terzi è comprovato da un intervento edilizio su lotto confinante che, al di là del mero stabile collegamento con la zona interessata, sia idoneo ad incidere negativamente sulla sfera giuridica del ricorrente, essendosi verificata una violazione delle distanze minime imposte dagli strumenti urbanistici applicabili.

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Tar Puglia, Bari, Sez. III, 21 ottobre 2011, n. 1591 – Pres. Morea – Est. Amovilli – I. soc. coop. a r.l. (avv. Profeta) c. Regione Puglia (avv. Torrente), Consiglio di Stato – Sez. V, C.C. e altri (n.c.).

Contratti pubblici – Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari – Avvisi, inviti, esclusione dalla gara – Cause di esclusione – Carenze di tipo documentale – Soccorso istruttorio – Rafforzato dal principio di tassatività delle cause di esclusione ex art. 46, comma 1 bis, d.lgs. n. 163/2006 – Estensione ai procedimenti preordinati alla concessione di finanziamenti pubblici – Conseguenze – Fattispecie.

Contratti pubblici – Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari – Criteri di selezione delle offerte – Attribuzione dei punteggi in forma soltanto numerica – Condizioni – Estensione ai procedimenti attributivi di vantaggi economici ai fini della valutazione delle domande progettuali.

Sovvenzioni, contributi, sussidi – Procedimenti attributivi di vantaggi economici – Criteri di selezione delle proposte – Predeterminazione dei criteri nell’avviso pubblico – Necessità.

In materia di procedimenti per l’aggiudicazione di contratti pubblici, l’istituto del c. d. soccorso istruttorio risulta rafforzato, come vero e proprio dovere dell’Amministrazione, dal principio di tassatività delle cause di esclusione dei concorrenti introdotto nel Codice dei contratti pubblici con l’obiettivo di evitare un autonomo potere di esclusione da parte delle singole stazioni appaltanti per carenze di tipo documentale/formale non previste dalla legge. Tali argomentazioni possono estendersi in linea di principio anche ai procedimenti preordinati alla concessione di finanziamenti pubblici, i quali pur non essendo disciplinati dal vigente Codice dei contratti pubblici, ne condividono il carattere tipicamente concorsuale e l’esigenza di attuare i principi comunitari di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Ne consegue che, l’esclusione dal finanziamento pubblico per violazione di prescrizioni di ordine documentale, in assenza di specifica clausola di esclusione inserita nella lex specialis (rappresentata dall’avviso pubblico per la concessione del contributo), deve tanto più considerarsi se non preclusa, quantomeno rigorosamente preceduta dall’invito alla regolarizzazione.

Nei procedimenti di tipo concorsuale preordinati alla concessione di finanziamenti pubblici ed in particolare nella fase di valutazione delle domande progettuali da parte di una commissione, è consentita l’attribuzione dei punteggi in forma soltanto numerica quando il numero delle sottovoci, con i relativi punteggi, sia talmente analitica da rendere di per sé evidente l’iter logico seguito nel valutare i singoli progetti sotto il profilo tecnico in applicazione di puntuali criteri predeterminati, essendo altrimenti necessaria una puntuale motivazione del punteggio attribuito.

Nei procedimenti attributivi di vantaggi economici, è necessaria ex art. 12 l. n. 241/90 la predeterminazione in forma pubblica dei criteri e delle modalità a cui l’Amministrazione deve attenersi, che deve essere ragionevolmente contenuta

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nell’avviso pubblico, a pena di elusione dei principi di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa. Infatti i potenziali interessati debbono essere messi in condizione di conoscere, mediante adeguate forme di pubblicità, l’esistenza e la portata degli elementi di valutazione al momento della presentazione delle proposte progettuali, e non già in una fase successiva.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 21 ottobre 2011, n. 1594 – Pres. Morea – Est. Giansante – G.D.P. (avv. Carella) c. Comune di Bari (avv.ti Valla, Amoruso), C.T. (n.c.).

Edilizia popolare ed economica – Assegnazione – Locazione – Preferenze – Annullabilità del provvedimento – Legittimo esercizio del potere.

Edilizia popolare ed economica – Assegnazione – Locazione – Preferenze –Annullabilità del provvedimento – Legittimo esercizio del potere – Art. 6, punto b4) della l.r. Puglia n. 54/1984.

È legittimo il rifiuto dell’Amministrazione di attribuzione del punteggio per disabilità previsto dal bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in locazione semplice, qualora il concorrente abbia allegato alla domanda di partecipazione un provvedimento di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, nonostante il bando richiedesse specificatamente la produzione del Certificato Asl che attesta l’invalidità permanente al 100% e/o quella uguale ai due terzi.

In materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in locazione semplice, è legittimo il rifiuto dell’Amministrazione di attribuzione del punteggio per alloggio sovraffollato, qualora a tale fine il bando di concorso, conformemente all’art. 6, punto b4) della l.r. Puglia n. 54/1984, richieda la presenza di oltre due persone rispetto allo standard abitativo ed il nucleo familiare del concorrente risulti invece composto da sole due persone, restando irrilevante, in mancanza di tale requisito, la metratura dell’alloggio in cui queste risiedono.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 21 ottobre 2011, n. 1596 – Pres. Morea – Est. Giansante – geom. G.B.

Processo amministrativo – Istruttoria – Consulenza tecnica – Liquidazione compenso del consulente – Opposizione – Proposta con mera istanza al Presidente del Tar – Inammissibilità.

È inammissibile l’opposizione avverso il provvedimento determinativo del compenso spettante al consulente tecnico d’ufficio qualora venga proposta con mera istanza al Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale e non con rituale azione giudiziaria.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 21 ottobre 2011, n. 1597 – Pres. Morea – Est. Giansante –

D.B. e altri (avv. Abbamonte) c. Comune di Ruvo di Puglia (avv. Chieffi).

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Esecuzione delle decisioni giurisdizionale (ottemperanza) – Termini –

Dimidiazione – Eccezioni.

Nel giudizio di ottemperanza in cui il privato chiede l’esecuzione della sentenza, i termini processuali sono dimezzati, tranne quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, come si evince dalla lettera dell’art. 87, comma 3, c.p.a.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 21 ottobre 2011, n. 1598 – Pres. Morea – Est. Petrucciani – G.P.L.T. a r.l. (avv.ti D’Ambrosio, Dalfino) c. Comune di Rodi Garganico (avv. Pappalepore).

Edilizia ed urbanistica – Piani di lottizzazione – Volumetria realizzabile – Trasferimento per asservimento di altro fondo – Conseguenza – Inedificabilità fondo asservito.

Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – In genere – Dispone le conformazioni future delle sole aree libere – Fattispecie.

Qualora un proprietario trasferisca ad altri la volumetria realizzabile sul proprio fondo, questo non può più essere considerato edificabile, proprio perché tale potenzialità è già stata utilizzata e trasferita al titolare del fondo in cui favore ha avuto luogo l’asservimento. L’inedificabilità di un’area asservita costituisce una qualità obiettiva del fondo, opponibile anche agli aventi causa di chi ha ceduto le potenzialità edificatorie.

Le previsioni del piano regolatore servono a conformare l’edificazione futura e non anche le costruzioni esistenti al momento dell’entrata in vigore del piano o di una sua variante; proprio per tale sua caratteristica di strumento di pianificazione, il piano regolatore considera le sole aree libere, tali dovendosi ritenere quelle disponibili al momento della pianificazione, e ancor più precisamente quelle che non risultano già edificate (in quanto costituenti aree di sedime di fabbricati o utilizzate per opere di urbanizzazione), ovvero quelle che, nel rispetto degli standard urbanistici, risultano comunque già utilizzate per l’edificazione (in quanto asservite alla realizzazione di fabbricati, onde consentirne lo sviluppo volumetrico). Ne consegue che l’eventuale modificazione del piano regolatore, che prevede nuovi e più favorevoli indici di fabbricazione, non può che interessare, nell’ambito della zona del territorio interessata dallo strumento urbanistico, se non le sole aree libere con esclusione, quindi, di tutte le aree già utilizzate a scopo edificatorio, ancorché le stesse si presentino “fisicamente” libere da immobili.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 21 ottobre 2011, n. 1599 – Pres. Morea – Est. Petrucciani – V.B. (avv.ti Di Paola, Lionetti) c. Comune di Trani (avv. Capurso).

Processo amministrativo – Azione avverso il silenzio – Qualora non venga in rilievo l’esercizio di alcun pubblico potere – Inammissibilità.

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È inammissibile il ricorso avverso il silenzio qualora in riferimento all’istanza proposta dal ricorrente non venga in rilievo l’esercizio di alcun pubblico potere, ma vi sia, piuttosto, una contestazione circa la spettanza del diritto di proprietà, essendo la procedura del silenzio volta a impedire l’inerzia dell’Amministrazione nell’esercizio del potere pubblico.

(Cfr., in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. III, 21 ottobre 2011, n. 1603).

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 21 ottobre 2011, n. 1600 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –

L.F. (avv.ti Rizzi, Centola) c. Comune di Monte Sant’Angelo (avv. Rinaldi).

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora

permesso di costruire) – Costruzione abusiva: conseguenze – Demolizione –

Motivazione – Indicazione specifica opere non autorizzate – Legittimità.

È legittimo il provvedimento di demolizione di un manufatto abusivo costruito in difformità al permesso di costruire, qualora la p.a., nella motivazione dello stesso, individui con precisione le opere non autorizzate, qualificandole come variazioni essenziali del progetto originariamente assentito anziché come interventi di manutenzione straordinaria.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 21 ottobre 2011, n. 1602 – Pres. Morea – Est. Petrucciani – G.P. (avv. Paccione) c. Comune di Acquaviva delle Fonti (n.c.).

Edilizia ed urbanistica – Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) – Difetto di motivazione del provvedimento di diniego.

In tema di edilizia ed urbanistica, la motivazione del provvedimento che nega l’autorizzazione ad eseguire le opere oggetto di S.C.I.A. è carente se da essa non è possibile desumere in che modo le opere da realizzare contrastino con la disciplina edilizia del Comune.

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TAR PUGLIA – BARI, MASSIME NOVEMBRE 2011

Iª SEZIONE

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 03 novembre 2011, n. 1666 - Pres. Allegretta – Est. Cocomile – B., D., G., L., M., S. (avv. Stefanelli) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando Generale della G.d.F., Comando G.d..F. di Bari (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari). Lavoro alle dipendenze della P.A. - Personale militare - Trasferimento - Per prevalente interesse pubblico - Qualificazione – Indennità – L. n. 100/1987. Sussiste il diritto dl lavoratore all’indennità prevista dalla l. n. 100/1987, anche se il trasferimento è avvenuto su sua richiesta, a condizione però che ricorra un interesse pubblico prevalente sulle aspirazioni di questo, con la conseguenza che il gradimento di questi si configura quale mero assenso alla determinazione dell’amministrazione. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 03 novembre 2011, n. 1667 - Pres. Allegretta – Est. Cocomile – S. (avv. Cezza) c. Comune di Valenzano (avv. Lonero). Espropriazione - Indennità di espropriazione – Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa al riconoscimento, ad un coltivatore diretto – comodatario, dell’indennità aggiuntiva di espropriazione di cui all’art. 42 d.p.r. n. 327 del 2001, in quanto essa ha ad oggetto una pretesa meramente indennitaria, nell’ambito della quale vengono in rilievo diritto soggettivi perfetti e non posizioni di interesse legittimo al corretto esercizio del potere amministrativo. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 03 novembre 2011, n. 1668 - Pres. Allegretta – Est. Cocomile – A. D., R. C. (avv. Follieri) c. A.S.L. Foggia (avv. Bavaro). Contratti pubblici – Bando - art. 25 comma 1 l. r. Puglia n. 25 /2007 – Violazione -Nullità parziale. In tema di appalto di servizi, è nulla quella parte del bando che, disattendendo la prescrizione di cui all’art. 25, co. 1, della legge n. 25/2007 della Regione Puglia, non contempli i nominativi di alcuni lavoratori già utilizzati dalla precedente impresa affidataria dell’appalto, in quanto la disposizione de qua, evidentemente a carattere imperativo, ha la finalità di garantire la riassunzione, a tempo indeterminato, del

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personale già impiegato prima dell’indizione della gara nonché il mantenimento delle condizioni economiche e contrattuali già in essere, ove più favorevoli. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 3 novembre 2011, n. 1671 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile – C. M. E. s.r.l. (avv.ti Medina, Vitone e Di Salvatore) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed Albo Nazione Gestori Ambientali – Sezione Regionale della Puglia (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari). Ambiente – Rifiuti – Servizio di raccolta e trasporto – Mancanza requisiti – Sospensione dal servizio - Sanzioni – Regolarizzazione successiva - Irrilevanza. In tema di ambiente, in caso di sospensione dell'impresa erogatrice del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, l’Amministrazione ha il potere di irrogare sanzioni anche se l’impresa ha presentato in una fase successiva domanda per il passaggio alla categoria superiore, in quanto la regolarizzazione per il futuro non vale ad elidere la violazione precedentemente commessa. Tar Puglia Bari, Sez. I, 3 novembre 2011, n. 1672 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile – A. A. (avv. Pappalepore) c. Comune di Terlizzi. Contratti Pubblici – Procedura di affidamento - Svolgimento – Raggruppamento temporaneo di professionisti – Offerta economica – Sottoscrizione - Esclusione. Nell’ambito di una procedura per l’ affidamento di un incarico di progettazione, quando l’offerente è un raggruppamento temporaneo di professionisti, tutti i partecipanti allo stesso devono sottoscrivere, a pena di esclusione, l’offerta economica, specie se disposto espressamente nella lettera d’invito, trattandosi di un adempimento sostanziale volto ad assicurare la riferibilità e l’imputabilità dell’offerta al raggruppamento offerente. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 07 novembre 2011, n. 1676 - Pres. Adamo – Est. Rovelli – A. D. c. Comando Regione Carabinieri Puglia, Ministero della Difesa (Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari). Accesso – Accesso agli atti di un procedimento disciplinare – Diniego – Mancata tempestiva impugnazione - Reiterazione dell’istanza di accesso – Inammissibilità. In tema di accesso agli atti di un procedimento disciplinare, la mancata tempestiva impugnazione del provvedimento di diniego non consente la reiterazione dell’istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego, laddove questo abbia natura meramente confermativa del primo, in quanto l’interessato potrà reiterare l’istanza di accesso e pretendere riscontro in sede giurisdizionale esclusivamente in presenza di

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fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell’originaria istanza, oppure a fronte di una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 07 novembre 2011, n. 1686 - Pres. Allegretta – Est. Adamo – S. O. S.r.l. (avv. Di Gifico) c. Provincia di Bari (avv. Cianciola). Accesso – Accesso agli atti degli enti locali – Piano della segnaletica - Esclusione E’ illegittimo il diniego dell’Ente all’accesso al piano della segnaletica in quanto l’art. 24, primo comma, lettera c), della legge n. 241 del 1990 esclude il diritto di accesso non con riferimento agli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, all’interno dei quali rientra a pieno titolo il piano della segnaletica, ma esclusivamente con riguardo a tutti gli atti infraprocedimentali diretti all’emanazione degli stessi. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 15 novembre 2011, n. 1689 - Pres. Adamo – Est. Rovelli – N. C. (avv. Pascià e De Cata) c. Comune di Foggia. Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (ottemperanza) - Adempimento della PA al giudicato dell'AGO - Titolo per l'esercizio del giudizio di ottemperanza: decreto ingiuntivo.

Per il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo e definitivo a norma degli articoli artt. 653 e ss. c.p.c., è ammessa l'azione di ottemperanza.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 15 novembre 2011, n. 1707 - Pres. Allegretta – Est. Picone – G. S. e altri (avv. Toma) c. Comune di Altamura (avv. Genovese). Giurisdizione – Difetto di Giurisdizione – Giudice ordinario – Giurisdizione del G.O. per la tutela dei diritti soggettivi avverso la PA.

Nelle assegnazioni in locazione con patto di futura vendita, l’assegnatario vanta, allorquando siano maturate le condizioni convenute, un diritto soggettivo perfetto al trasferimento a suo favore della proprietà dell’alloggio assegnato: ne consegue che, alla luce del criterio di riparto del petitum sostanziale, sono devolute alla giurisdizione ordinaria le controversie concernenti la suddetta cessione, anche in presenza di un provvedimento amministrativo preclusivo della stessa collegate.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 15 novembre 2011, n. 1709 - Pres. Allegretta – Est. Picone – G. S. O. s.r.l. (avv. Di Natale) c. Regione Puglia.

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Contratti pubblici – Esecuzione dei lavori – Adeguamenti dei prezzi – art. 6 l. n. 537/93 (mod. da l. n. 724/94) – Sostituzione automatica di clausole nulle.

Contratti pubblici – Esecuzione dei lavori – Adeguamenti dei prezzi – art. 6 l. n. 537/93 (mod. da l. n. 724/94) – Indice FOI – Ambito applicativo.

Contratti pubblici – Esecuzione dei lavori – Adeguamenti dei prezzi – art. 6 l. n. 537/93 (mod. da l. n. 724/94) – Ratio.

L’art. 6 l. n. 537/93, come modificato dall’art. 44 l. n. 724/94, ha dettato una disciplina speciale in materia di «revisione prezzi», la quale ha natura imperativa e si impone nelle pattuizioni di cui è parte la PA, modificando ed integrando la volontà negoziale eventualmente contrastante, con la conseguenza che le clausole contrattuali difformi sono nulle per contrasto con norma imperativa.

In caso di non applicazione ab initio della disciplina di cui all’art. 6 della legge n. 537 del 1993, nella parte in cui prevede l’elaborazione da parte dell’ISTAT di particolari indici in base ai quali pervenire alla determinazione oggettiva del miglior prezzo contrattuale, la lacuna può e deve essere colmata mediante il ricorso all’indice FOI, che segna il limite massimo oltre il quale non può spingersi, di regola, la determinazione del compenso revisionale.

L’istituto della «revisione prezzi» è preordinato, in via primaria, alla tutela dell’esigenza della PA di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo e idonei a sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta l’aggiudicazione. Solo in via mediata, invece, tale istituto tutela l’interesse dell’impresa a non subire alterazioni dell’equilibrio contrattuale, conseguenti a modifiche dei costi che si verifichino durante l’arco del rapporto.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 15 novembre 2011, n. 1712 - Pres. Allegretta – Est. Picone – S. B. (avv. Labianca e Pappalepore) c. Ferrotramviaria s.p.a. . Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Aggiudicazione Provvisoria – Onere di impugnazione - Facoltatività . Contratti pubblici – Requisiti dei partecipanti all e procedure di affidamento – Forma e contenuto delle offerte.

L’onere di impugnazione, per l’impresa esclusa, sorge soltanto in relazione all’aggiudicazione definitiva, mentre l’atto di aggiudicazione provvisoria conserva valenza endoprocedimentale e la sua immediata impugnazione costituisce una mera facoltà.

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Le dichiarazioni relative all’assenza di condanne penali, in sede di offerta, sono rese non nell’interesse del solo soggetto dichiarante, bensì nell’interesse dell’impresa concorrente, sicché è ben possibile che l’amministratore che sottoscrive gli atti di gara renda le dichiarazioni anche in vece degli altri soggetti coinvolti, osservando le prescrizioni di cui all’art. 47, commi 1 e 2, del d.p.r. n. 445 del 2000 (in senso conforme: TAR Puglia, Bari, sez. I, 24 febbraio 2009 n. 399; Id., sez. I, 18 novembre 2010 n. 3916).

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 15 novembre 2011, n. 1715 – Pres. Allegretta – Est. Picone – C.T.P.P. (avv. Carrieri) c. Provincia di Bari (avv.ti Nico e Toma). Silenzio - Silenzio inadempimento – Processo amministrativo - Azione avverso il silenzio – Adozione di un provvedimento in risposta - Improcedibilità - Carenza sopravvenuta di interesse. In tema di silenzio, il ricorso è improcedibile per carenza sopravvenuta di interesse ove l'Amministrazione adotti un qualsivoglia provvedimento in risposta alla diffida, anche se non pienamente satisfattivo dell’interesse pretensivo fatto valere dal privato; ciò, infatti, fa venire meno i presupposti per la condanna dell’Amministrazione a provvedere sull’istanza. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 15 novembre 2011, n. 1718 – Pres. Allegretta – Est. Picone – M.M.L.(avv. Lanzetta) c. C.B.C.(avv. Notarnicola), Regione Puglia (avv.ti Carletti e Francesconi). Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (Ottemperanza) – Ambito soggettivo – Pubblica amministrazione – Nozione – Interpretazione estensiva – Ente pubblico economico – Ente privato. La nozione di Pubblica Amministrazione di cui all’art. 112 c.p.a. ai fini dell’esperibilità del giudizio di ottemperanza deve essere intesa in modo estensivo in modo da ricomprendervi anche gli enti pubblici economici che svolgono attività d’impresa o anche la persona giuridica privata che svolga compiti privatistici. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 15 novembre 2011, n. 1726 – Pres. Allegretta – Est. Picone – G.N.M. (avv.ti Caputi Iambrenghi e Morgese) c. Comune di Sannicandro di Bari (ing. Satalino). Accesso - Posizione soggettiva legittimante l’accesso – Indagine sulla fondatezza dell’azione - Inammissibilità.

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Accesso – Posizione soggettiva legittimante l’accesso - In materia edilizia – Proprietario fondo confinante - Sussiste. E’ illegittimo il diniego di estrarre copia e/o la limitazione dell’accesso alla sola visione degli atti - poiché spesso non sufficiente a consentire la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi - nelle ipotesi in cui il ricorrente abbia dimostrato il proprio interesse diretto, attuale e concreto alla conoscenza degli atti richiesti. Adempiuto, infatti, tale onere non può legittimamente sindacarsi la fondatezza ovvero la pertinenza delle azioni che l’interessato intenda intraprendere. In presenza di atti di assenso in materia edilizia il proprietario di un terreno confinante con l’area oggetto di interventi edilizi, ha il diritto di accedere ai documenti amministrativi che riguardano i riferiti interventi, al fine di conoscere gli estremi abilitativi per l’esecuzione delle opere. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 16 novembre 2011, n. 1737 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile – A. S.S.C. r.l. , L. s.r.l., C.C.M. s.p.a., M. s.r.l.(avv. Flascassovitti) c. Ministero dell’Interno e Commissario Delegato per l’Emergenza Socio-Economico Ambientale per la Regione Puglia (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari), Comune di Cavallino (avv. Sticchi Damiani), Regione Puglia (avv. Nicolardi), Autorità per la Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani del Bacino LE/1. Risarcimento del danno – Onere della prova – Danno – Riparto. In ossequio al disposto dell’art. 64 c.p.a. è il ricorrente, in tema di azione di responsabilità della p.a. da ritardo o da attività provvedimentale illegittima, che deve provare la sussistenza e l’ammontare dei danni dedotti in giudizio, alla stregua dei principi generali in subiecta materia. La naturale diseguaglianza delle parti caratterizzante il rapporto amministrativo di natura pubblicistica tra la parte privata e la p.a. porta a limitare l’onere della prova gravante sulla parte che agisce in giudizio; suddetta limitazione non sussiste, però, con riferimento all’an e al quantum del danno azionato in via risarcitoria, inerendo, in questo caso, i fatti oggetto di prova alla sfera soggettiva della parte che si assume lesa, e trovandosi,normalmente, le relative fonti di prova nella sfera di disponibilità del soggetto leso. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 16 novembre 2011, n. 1738 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile – P.C., D.M., F.S., L.S., B.C., T.D., M.F., G.N., C.G., P.S., A.E., M.N., M.P., C.M., P.R., S.N., A.F., A.G.N., (avv.ti Panizzolo e Leo) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza.

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Atto amministrativo – Circolare – Rapporto con la legge – Deroga non prevista - Illegittimità. Atto amministrativo – Circolare – Principio di irre troattività – Applicabilità. Atto amministrativo – Circolare – Natura - Onere di impugnazione – Non sussiste. Atto amministrativo – Circolare – Illegittimità – D isapplicazione d’ufficio - Ammissibilità. Deve considerarsi arbitraria e, quindi illegittima, ogni limitazione effettuata da una circolare a una norma di legge che non preveda tale facoltà. Anche per le circolari amministrative vige il principio di irretroattività degli atti amministrativi come naturale conseguenza del principio di legalità volto a garantire la certezza delle situazioni giuridiche in atto. Le circolari amministrative, quali atti interni diretti ad organi ed uffici periferici non hanno valore normativo e provvedimentale per i soggetti estranei all’Amministrazione; di conseguenza, sui soggetti diretti destinatari degli atti applicativi delle stesse, non grava alcun onere di impugnativa, potendosi limitare a far valere l’illegittimità di tali atti in quanto scaturenti da una circolare a sua volta illegittima che avrebbe dovuto essere disapplicata. Il giudice amministrativo investito dell’impugnazione di atti applicativi di circolari illegittime può, anche d’ufficio, in mancanza di richiesta delle parti, disapplicare tale circolare contra legem, fornendo così la regola di giudizio necessaria per risolvere la questione controversa.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 23 novembre 2011, n. 1784 - Pres. Adamo – Est. Picone – M. G. I. (avv. Bavaro) c. Comune di Ruvo (avv. Testini).

Accesso – Posizione soggettiva legittimante l'accesso – Fondatezza dell’azione - Irrilevanza .

Ai sensi dell’art. 24 l. n. 241/1990, la valutazione sulla fondatezza della richiesta di accesso deve avere ad oggetto unicamente la sussistenza, in astratto, di un interesse giuridicamente idoneo a fondare tale istanza, senza che possa legittimamente sindacarsi la fondatezza ovvero la pertinenza delle azioni che nel caso l’interessato intenda intraprendere, essendo sufficiente che l’istante fornisca elementi utili a dimostrare in maniera chiara e concreta la sussistenza di tale astratto interesse.

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Tar Puglia, Bari, Sez. I, 23 novembre 2011, n. 1789 - Pres. Adamo – Est. Picone – CPL C. Soc. Coop. (avv.ti Persichella e Penta) c. A. P. S.p.A. (avv. Sticchi Damiani). Contratti pubblici – Procedura di affidamento – Requisiti di partecipazione – art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 - Gravità dell’infrazione - Valutazione. Nell’ipotesi in cui il bando di gara non si limiti a richiedere ai concorrenti una generica dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 ma specifichi che debbano essere dichiarate tutte le condanne penali, la P.A. può legittimamente escludere l’impresa che abbia omesso la dichiarazione di precedenti penali a proprio carico, qualunque sia la natura degli stessi, in quanto la ratio della disposizione de qua è quella di riservare alla stazione appaltante la valutazione della gravità dell’illecito (Si veda in proposito: Tar Puglia, Bari, Sez. I, 10 giugno 2011, n. 884). Tar Puglia, Bari, Sez. I, 30 novembre 2011, n. 1808 - Pres. Allegretta – Est. Adamo – C.M. S.r.l., D. S. S. & C. S.n.c., R. N. (avv. Di Cagno) c. Comune di Lucera (avv. D’Antuono). Contratti pubblici – Procedura di affidamento – Requisiti di partecipazione - Certificazione di qualità – Genericità - Favor partecipationis - Irrilevanza. In ossequio al principio del favor partecipationis, non può costituire vizio dell’aggiudicazione l’asserita inefficacia della certificazione di qualità prodotta in gara dall’impresa perchè generica, ampia e comprensiva di tutto il processo produttivo aziendale, in quanto non è necessario che detto certificato menzioni espressamente le categorie delle lavorazioni oggetto della gara ma è sufficiente che sia riferito al sistema gestionale complessivo dell’azienda, dato che una tale certificazione, per sua intrinseca natura, comprende necessariamente tutti i processi di lavorazione che l’impresa esegue nell’espletamento della propria attività.

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IIª SEZIONE

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 3 novembre 2011, n. 1673 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio – M.S. (avv. Sangiovanni) c. Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Bari (Avv. Stato). Processo amministrativo – Azione avverso il silenzio – Termine per provvedere – Istanza di concessione della cittadinanza italiana (L. n. 91/1992) – Termine biennale – Sussiste - Mancata adozione del provvedimento espresso – Effetti – Condanna della Pa ex art. 117 Cpa – Fondatezza della pretesa - Sussistono Risarcimento del danno – Danno da ritardo e da silenzio – Natura - Responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. – Sussiste – Danno in re ipsa – Esclusione - Onere della prova - Sussiste In tema di concessione della cittadinanza italiana ex lege n. 91/1992, Il Ministero dell’Interno perde il potere di opporre diniego allorché siano decorsi due anni dal deposito della istanza; tanto anche nell’ipotesi, prevista dall’art. 6 della medesima legge, di comprovati motivi di sicurezza. Ne consegue che, spirato inutilmente il detto termine e sussistendo il silenzio dell’Amministrazione, deve essere affermato non solo l’obbligo della Pa di provvedere ex art. 117 Cpa, ma anche la fondatezza della pretesa. Il fatto che l’art. 2 bis della l. n. 241/90 contempli il ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo quale fonte di responsabilità per l’Amministrazione, non esime il danneggiato dal dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costituitivi della responsabilità ex art. 2043 c.c.: in particolare, il ritardo della azione amministrativa non dimostra, di per sé, l’esistenza ontologica di un danno collegato ad esso ritardo né la colpa della Amministrazione. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 15 novembre 2011, n. 1730 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga – I. Spa e I. R. Spa (avv.ti Ferrari, Rodio) c. Comune di Trani (avv. Caponio), A. T. Spa e Amiu Trani Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Inammissibilità – Per carenza di carattere provvedimentale - Sussiste È inammissibile, per assenza ab origine di qualsiasi interesse all’impugnazione, il ricorso avverso l’atto amministrativo con il quale la P.A. si limiti a rilevare una serie di asserite mancanze da parte della società affidataria di un pubblico servizio, senza tuttavia adottare alcun provvedimento.

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Tar Puglia, Bari, Sez. II, 15 novembre 2011, n. 1731 – Pres. Guadagno - Est. Serlenga – V.M.G. (Avv. Vieste) c. Comune di Vieste Edilizia e urbanistica - Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi comunali – Diniego del condono edilizio e ordine di demolizione – Incompetenza dell’organo procedente – Annullamento del diniego – Esclusione ex art 21octies l. n. 241/1990 Edilizia e urbanistica – Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi comunali – Condono edilizio – Istanza di sanatoria – Silenzio assenso – Formazione – Presupposti Sebbene le censure di incompetenza sollevate dal ricorrente nei confronti dell’organo procedente siano fondate, tuttavia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 octies, comma 2, della l. n. 241/1990, le stesse non possono condurre all’annullamento degli atti gravati - nella specie: diniego di condono edilizio e ordine di demolizione – qualora l’esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso. La formazione del silenzio-assenso sull’istanza di sanatoria è subordinata alla completezza e alla fedeltà della domanda e, più in particolare, al pagamento dell’intera oblazione, non essendo sufficiente il versamento del solo acconto. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 15 novembre 2011, n. 1732 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga – F.S. (avv. Gazidede) c. Ministero dell'Interno, Questura di Bari e U.T.G. - Prefettura di Bari - S.U.I. (Avv. Stato). Autotutela – Istanza del privato – Obbligo della Pa di pronunciarsi – In generale – Non sussiste – Eccezioni implicite – In materia di rilascio del permesso di soggiorno – Annullamento giudiziale dell’atto posto a base del diniego – Sussiste Sicurezza pubblica – Stranieri (in particolare: extracomunitari) - Permesso di soggiorno – Diniego – Revoca in autotutela – Effetti - Rilascio del permesso – Automatismo – Esclusione – Ripetizione del procedimento – Necessità – Silenzio-inadempimento – Termini – Dies a quo – Inizio del nuovo procedimento - Sussiste In linea di principio, non sussiste l’obbligo per la Pa di pronunziarsi sulle istanze di provvedere in autotutela. Tuttavia, in materia di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro e nel caso di istanza volta alla revoca del provvedimento di archiviazione dell’istanza di emersione precedentemente presentata, e rigettata sulla base di un decreto di espulsione a carico dell’interessato, tale obbligo discende dalla pronunzia giudiziale – nella specie del Giudice di Pace - che annulli il detto decreto. In materia di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, la revoca in autotutela del provvedimento di archiviazione dell’istanza di emersione non comporta automaticamente il riconoscimento del permesso; esso potrà essere rilasciato soltanto

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all’esito della ripetizione del procedimento e sempre che il datore di lavoro confermi la persistenza del suo interesse e, dunque, la volontà di stipulare il contratto. Ne consegue che, qualora non siano decorsi i termini di legge per la conclusione del nuovo procedimento, non può configurarsi una fattispecie di silenzio-inadempimento.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 15 novembre 2011, n. 1734 - Pres. Guadagno – Est. Serlenga – A. et altri (avv. Ciocia) c. Asl Bari (avv. Trotta), Regione Puglia (avv. Di Lecce) Giurisdizione - In materia di pubblico impiego – Stabilizzazione del personale sanitario - Riparto tra G.A. e G.O. – Discrimen – Approvazione della graduatoria – Sussiste – Effetti - Autotutela in fase di esecuzione del rapporto di lavoro – Risoluzione - Giurisdizione del G.O. - Sussiste Giurisdizione - In materia di pubblico impiego – Riparto tra G.A. e G.O. – Criteri – Petitum sostanziale e causa petendi – Individuazione - In caso di risoluzione del rapporto di lavoro In materia di pubblico impiego privatizzato, il G.A. deve dichiarare il difetto di giurisdizione e rimettere la causa dinanzi al G.O. allorquando vi sia stata approvazione della graduatoria e si sia proceduto, in attuazione di essa, alla stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato che la P.A. abbia successivamente risolto, in quanto l'autotutela sia intervenuta nella fase di esecuzione del rapporto di lavoro, in ossequio al recente orientamento della Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 4648 del 26.2.2010), che individua proprio nell'approvazione della graduatoria, il discrimen tra le due giurisdizioni. In materia di pubblico impiego privatizzato, per individuare la giurisdizione operante, occorre guardare al “petitum sostanziale” ed alla “causa petendi”, che, in caso di impugnativa degli atti approdati alla risoluzione di un contratto di lavoro stipulato all'esito di una procedura di stabilizzazione, si identificano, rispettivamente, nella domanda di conservazione degli effetti sostanziali del contratto stipulato e nel correlativo diritto. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 15 novembre 2011, n. 1735 - Pres. Guadagno – Est. Serlenga – G. B. (avv. Papa) c. Comune di Molfetta, R.G. L. (avv. Mastropasqua) Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (Ottemperanza) – Ordine di esecuzione dell’ordinanza cautelare – Inesatta esecuzione – Rimedi – Giudizio di ottemperanza – Necessità – Conversione dell’azione (art. 32 Cpa) - Ricorso in via principale - Inammissibilità È inammissibile il ricorso in via principale avverso un provvedimento di riapprovazione di graduatoria adottato dall’Amministrazione comunale in esecuzione

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di una ordinanza cautelare pronunziata in un diverso giudizio tra le stesse parti, in quanto, l'inesatta esecuzione deve esser sollevata in sede di esecuzione ai sensi del combinato disposto degli artt. 59 e 114, comma 2, lett.b) e comma 6, c.p.a., allorquando non sia possibile la conversione dell’azione ex art. 32, comma 2 stesso codice. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 novembre 2011, n. 1748 – Pres. Guadagno - Est. Serlenga – D.M.A. L.M. (Avv. Del Mastro) c. Comune di San Marco in Lamis (Avv. Bevilacqua), C. srl e C. srl

Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – A favore di unità immobiliare sita in complesso condominiale - Annullamento e ripristino dello stato dei luoghi – Per contrasto delle opere con le norme condominiali – Legittimità

È legittima l’ordinanza con cui la P.A. disponga l’annullamento della concessione edilizia precedentemente rilasciata a vantaggio di una unità immobiliare appartenente ad un complesso condominiale, ingiungendo il ripristino dello stato dei luoghi, nell’ipotesi in cui, si venga a conoscenza del fatto che la realizzazione di tali opere, contrariamente a quanto previsto dalla normativa regolamentare vigente nel condominio di riferimento, precluda l’uso comune del bene latu sensu considerato, essendo ininfluente la sussistenza di una delibera condominiale approvata a maggioranza dei condomini. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 novembre 2011, n. 1749 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga – A.S. (avv.ti Sbarra, Guarini) c. Cnr (Avv. Stato), G. B. Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Termini – Tardività – Procedure concorsuali – Ricorso avverso la graduatoria - Esclusione dalla prova orale – Mancata esclusione - Irricevibilità Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Inammissibilità – Procedure concorsuali – Mancata impugnazione del bando È irricevibile perché tardivo il ricorso avverso il provvedimento di approvazione di una graduatoria concorsuale, qualora il ricorrente non abbia previamente e tempestivamente impugnato il provvedimento di non ammissione alla prova orale: è già per mezzo di questo che la lesione dell’interesse del ricorrente si realizza in modo definitivo. È inammissibile il ricorso teso a contestare la legittimità del procedimento concorsuale nel quale, in ossequio a quanto previsto dal relativo avviso o bando di concorso, la Pubblica Amministrazione abbia proceduto ad una preliminare

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valutazione dei titoli finalizzata all’ammissione alla prova orale, qualora il bando non sia stato impugnato dal ricorrente. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 novembre 2011, n. 1750 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga – S.S. (avv.ti Testini, Loiodice) c. Ministero dell’Interno, Ministero della Giustizia, Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avv. Stato) Sovvenzioni, contributi, sussidi – Benefici per le vittime di terrorismo e di mafia (Legge n. 206/2004) – Riconoscimento – Determinazione della P.A. – Necessità – Natura giuridica del beneficio – Diritto soggettivo condizionato – Sussiste Sovvenzioni, contributi, sussidi – Benefici per le vittime di terrorismo e di mafia (Legge n. 206/2004) – Benefici dipendenti da causa di servizio – Differenze Sovvenzioni, contributi, sussidi – Benefici per le vittime di terrorismo e di mafia (Legge n. 206/2004) – Benefici dipendenti da causa di servizio – Differenze nei presupposti Sovvenzioni, contributi, sussidi – Benefici per le vittime di terrorismo e di mafia (Legge n. 206/2004) – Benefici dipendenti da causa di servizio – Differenze nel procedimento – Pareri – Competenza - Comitato di verifica per le cause di servizio - Esclusione In materia di riconoscimento dei benefici connessi alla qualifica di vittima del terrorismo o di mafia ex lege n. 206/04, la determinazione dell’Amministrazione sull’istanza di attribuzione degli ulteriori benefici conseguenti all’aggravamento dell’infermità ed alla relativa diminuzione della capacità lavorativa, si pone come provvedimento costitutivo del sorgere del diritto, trattandosi di diritto soggettivo condizionato. Ai sensi della normativa vigente e, in particolare della l. n. 302/90, del d.P.R. n. 510/99 e della l. n. 206/04, i benefici economici connessi allo status di vittima del terrorismo o della mafia sono nettamente distinti dai benefici (pensione privilegiata, equo indennizzo) dipendenti da causa di servizio, risultando le due categorie differenti sotto il duplice profilo dei presupposti e del procedimento di riconoscimento. In materia di benefici economici connessi allo status di vittima del terrorismo o della mafia, il presupposto per il riconoscimento è costituito dall’accertato collegamento concausale dell’infermità accertata con una azione o episodio di matrice terroristica, non già con i contenuti e le modalità di prestazione dell’attività di servizio, che costituiscono invece i presupposti della diversa categoria dei benefici dipendenti da causa di servizio. In materia di benefici economici connessi allo status di vittima del terrorismo o della mafia, il procedimento di riconoscimento delineato, in particolare, dall’art. 5 del d.P.R. n. 510/99, indica la valutazione della CMO (Commissione Medico Ospedaliera)

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in composizione integrata come definitiva, essendo invece escluso il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio in ordine alla sussistenza dei presupposti, anche in considerazione della specifica previsione di altro e diverso organo, quale è la Commissione consultiva presso il Ministero dell’Interno ex art. 11 d.P.R. citato. È, pertanto, illegittimo il rigetto dell’istanza di riconoscimento dei benefici vittima del terrorismo che sia fondato sul parere negativo espresso dall’incompetente Comitato di verifica delle cause di servizio. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 novembre 2011, n. 1751 - Pres. Guadagno – Est. Pasca – V.T. (avv. Binetti) c. Comune di Bari (avv.ti Lanza e Basile). Commercio – Aree di vendita - Area mercatale di quartiere – Disciplina - Limitazioni e selezione delle attività di vendita - Legittimità L’intervenuta liberalizzazione dell’esercizio dell’attività commerciale e la bipartizione semplificata dei nuovi settori merceologici in “alimentari” e “non alimentari” ad opera del d. lgs. 31/03/98 n.114 (Decreto Bersani), costituiscono circostanze che nulla hanno a che vedere con l’esercizio dell’attività di vendita e con la assegnazione di un posto in un' area mercatale di quartiere, soggetta a speciale normativa. Le specifiche problematiche ed esigenze connesse all’assetto commerciale di un mercato rionale, infatti, giustificano l'adozione di limitazioni e selezioni delle attività di vendita ivi esercitate, finalizzate ad assicurare un corretto andamento dell’attività e a favorire un adeguato assortimento di prodotti nell’interesse anche dei consumatori, indipendentemente dal contenuto dell'autorizzazione commerciale in sé considerata.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 novembre 2011, n. 1752 - Pres. Guadagno - Est. Pasca – V.P.(avv. Casareale) c. Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato - Ufficio Regionale per la Puglia e Ministero dell'Economia e delle Finanze (Avv. Stato). Commercio - Generi di monopolio – Art. 17 L. n. 1239/1957 - Rivendita ordinaria – Obblighi - Esposizione di apposita insegna – Sussiste Commercio - Generi di monopolio – Rivendita speciale – Istituzione – Presupposti Commercio - Generi di monopolio – Rivendita speciale – Ingresso sulla pubblica via – Divieto - Esposizione di insegna – Divieto – Eccezioni Commercio - Generi di monopolio – Rivendita speciale - Insegna – Visibilità dall'esterno - Divieto

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L’art. 17 della l. n. 1293/57 prevede che le rivendite ordinarie di generi di monopolio debbano esporre all’esterno del locale l’insegna prescritta dall’Amministrazione. Le rivendite speciali di generi di monopolio sono istituite, al di fuori della rete ordinaria e, quindi, senza neanche rispetto della distanza minima da altre rivendite, all’interno di determinate strutture o impianti e ricorrendone i presupposti, laddove il fabbisogno ne giustifichi l’istituzione e qualora le esigenze degli utenti non possano essere soddisfatte da rivendite ordinarie. Le rivendite speciali di generi di monopolio, risultando ubicate all’interno delle strutture presso cui sono istituite, non possono avere ingressi diretti ed autonomi sulla pubblica via, né possono esporre l’insegna regolamentare all’esterno della struttura medesima, salvo che si tratti di rivendite speciali istituite presso stazioni di servizio ed impianti di distribuzione carburanti. La rivendita speciale, nell’ambito della sua limitata e specifica destinazione, non può in alcun modo interferire con l’area di utenza delle rivendite ordinarie, con conseguente divieto di esposizione di insegna non soltanto se posta all’esterno della struttura o impianto presso il quale la rivendita speciale è istituita, ma anche se comunque visibile dall’esterno.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 novembre 2011, n. 1753 - Pres. Guadagno - Est. Pasca – A.M. (avv. Profeta) c. Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (Avv. Stato) Silenzio – Azione avverso il silenzio – Presupposti dell’azione – Interesse - Commercio di generi di monopolio – Rivendita ordinaria – Istanza di concessione – Rivendita speciale – Istanza successiva – Incompatibilità – Difetto di interesse - Sussiste Silenzio – Azione avverso il silenzio – Presupposti dell’azione – Discrezionalità amministrativa – Assenza di margini residui - Necessità È improcedibile per difetto di interesse il ricorso per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento, maturato su una istanza del privato rivolta all' AAMS e finalizzata al rilascio di una concessione per la rivendita ordinaria di generi di monopolio, qualora, nelle more, il privato abbia presentato una nuova istanza all' AAMS, questa volta per la rivendita speciale di generi di monopolio, supportata dall'attivazione di un impianto di distribuzione carburanti. In ragione della alternatività e non compatibilità delle due istanze tra loro, infatti, ciò implica necessariamente una sostanziale rinuncia alla prima istanza, con conseguente improcedibilità del ricorso presentato. Il giudice può accogliere il ricorso per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento quando risulta che non residuino ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non siano più necessari adempimenti istruttori da parte dell'amministrazione a fronte, da un lato, dell’esito dell’attività istruttoria già espletata e, dall’altro, dell’evidente fondatezza della pretesa azionata.

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Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 novembre 2011, n. 1754 - Pres. Guadagno - Est. Pasca – B. E. Srl (avv. Pasqualone) c. Provincia di Foggia. Principi dell'azione amministrativa – Principio dell’obbligatoria conclusione del procedimento amministrativo. È illegittimo e contravviene a tutti i principi e a tutte le norme in tema di azione amministrativa il comportamento serbato dall’Amministrazione sull’istanza del privato che, nonostante il buon esito dell’istruttoria e l’intervenuta acquisizione dei prescritti pareri (di segno favorevole), non finalizzi il procedimento attraverso l’adozione del provvedimento finale. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 novembre 2011, n. 1755 – Pres. Guadagno - Est. Pasca – C. snc C.S.& F. (Avv.ti Cotugno, Profeta) c. Comune di Ruvo di Puglia Edilizia e urbanistica – Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi comunali – Condono edilizio – Diniego – Assenza di difformità dal progetto – Illegittimità del diniego – Sussiste – Vizi - Eccesso di potere – Erronea presupposizione di fatto e di diritto Allorquando, nel corso del Giudizio, si evinca - contrariamente a quanto asserito dalla P.A. in motivazione al provvedimento di diniego di condono edilizio - che l’opera realizzata dal ricorrente non risulti difforme dal progetto precedentemente presentato e approvato dalla P.A., né dalle soglie limite previste dalla legge, e che, in concreto, non sussistono le circostanze ritenute ostative dalla P.A. stessa, il provvedimento di diniego sarà illegittimo per eccesso di potere, nonché per erronea presupposizione di fatto e di diritto. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 novembre 2011, n. 1756 – Pres. Guadagno - Est. Serlenga – M.B. e D.E.L (Avv. Candiano) c. Comune di Putignano Edilizia e urbanistica – Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi comunali – Ordine di demolizione – Opera abusiva inscindibile da opere regolarmente assentite - Illegittimità – Sussiste - Eccesso di potere - Sussiste L’ordinanza avente ad oggetto l’ingiunzione di demolizione di opere edilizie abusive è illegittima per eccesso di potere e per erronea presupposizione, allorquando risulti che il bene in questione non possa oggettivamente essere demolito senza pregiudizio delle restanti parti dell’immobile regolarmente assentite.

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Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 novembre 2011, n. 1757 – Pres. Guadagno - Est. Serlenga – R.A. R.V. R.R. eredi R.D. (Avv. Valla) c. Comune di Bari (Avv. Farnelli), C. srl, C. srl Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale - In materia edilizia (diniego di sanatoria) – Presupposti dell’azione – Annullamento d’ufficio del provvedimento impugnato nelle more del giudizio - Sopravvenuta carenza di interesse - Sussiste Ove nel corso del Giudizio, la P.A. dichiari di procedere in via di autotutela all’auto-annullamento del provvedimento impugnato (diniego di sanatoria), disponendo l’avvio del successivo iter del procedimento di definizione dell’istanza di condono, non residua, in capo al ricorrente, nessun profilo di interesse in ordine alla decisione qualora egli stesso abbia dichiarato di non aver subìto pregiudizi dall’impugnato diniego, ritenendo soddisfatto l’interesse azionato con l’annullamento del provvedimento de quo. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 novembre 2011, n. 1758 - Pres. Guadagno - Est. Pasca – J. S.r.l. (avv. Relleva) c. Co.Re.Com-Regione Puglia, Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Puglia (avv. Altamura), T. Srl et altri Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – In materia di concorsi per contributi pubblici – Revoca della graduatoria su sentenza del Consiglio di Stato – Nuova graduatoria – Effetti della sentenza del Consiglio di Stato Sovvenzioni, contributi, sussidi – Contributi pubblici – Procedure concorsuali – Graduatoria – Illegittimità dei criteri presupposti accertata con sentenza del Consiglio di Stato – Revoca e nuova approvazione – Attività amministrativa – Natura – Autotutela – Sussiste Sovvenzioni, contributi, sussidi – Contributi pubblici - Bando di concorso – Requisiti di ammissione - Circolari ministeriali – Natura interpretativa non vincolante - Sussiste. Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – In materia di contributi pubblici – Contributi alle emittenti televisive locali – Procedure concorsuali - Ricorso avverso la revoca della graduatoria - Presupposti dell’azione – Ricorrente destinatario di misura cautelare interdittiva dai contributi – Inammissibilità del ricorso - Sussiste Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – In materia di contributi pubblici - Risarcimento del danno – Danni non connessi all’erogazione del contributo – Valutabilità – Esclusione

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In materia di concorsi per l'attribuzione di contributi pubblici, nel caso in cui l'Amministrazione revochi la graduatoria concorsuale, a seguito di intervenuta sentenza del Consiglio di Stato in ordine alla illegittimità dei criteri adottati per la formazione della graduatoria medesima, e ne approvi una nuova, avendo riguardo ai nuovi criteri prescritti, è infondato il ricorso per l'annullamento della deliberazione di revoca; la sentenza del Consiglio di Stato, infatti, incidendo sulla graduatoria, ha natura necessariamente panprocessuale. In materia di concorsi per l’attribuzione di contributi pubblici, qualora intervenga una sentenza del Consiglio di Stato in ordine alla illegittimità dei criteri adottati per la formazione della graduatoria, l'Amministrazione può revocare in via di autotutela la graduatoria concorsuale ed approvarne una nuova avendo riguardo ai nuovi criteri prescritti, anche al fine di prevenire ulteriore certo contenzioso; tale provvedimento di revoca non costituisce attività di stretta esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato bensì espressione di autotutela, sulla base di un nuovo orientamento amministrativo supportato dalla sentenza medesima. In materia di pubblici concorsi per l’attribuzione di contributi pubblici indetti con decreto ministeriale, le circolari ministeriali aventi ad oggetto i requisiti di ammissione in graduatoria previsti nel bando di concorso hanno natura meramente interpretativa e non vincolante. In materia di concorsi per l’attribuzione di un contributo pubblico alle emittenti televisive locali, in caso di controversia avente ad oggetto l'accertamento della legittimità della revoca della graduatoria concorsuale, la circostanza che il concorrente ricorrente sia il destinatario della misura cautelare interdittiva della esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi è idonea di per sé a determinare il difetto dei requisiti di ammissibilità del ricorso medesimo. In materia di concorsi per l’attribuzione di contributi pubblici, con riferimento al ricorso promosso da un concorrente al fine di ottenere l'annullamento della deliberazione di revoca della graduatoria concorsuale, non può trovare ingresso la valutazione di profili di interesse legati alla prospettazione di danni subiti diversi da quelli connessi all’erogazione del contributo, qualora risultino generici e indimostrati e, peraltro, non supportati da rituale contraddittorio. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 novembre 2011, n. 1759 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga – Asl BA/2 (avv. Tomasicchio) c. Comune di Trani Provvedimento amministrativo – Ordinanze contingibili ed urgenti – Presupposti - Trasporto dei disabili Servizi pubblici – Trasporti – Trasporto dei disabili – Competenza ex l.r. Puglia n. 21/00 – Enti locali territoriali – Competenza del Comune - Sussiste

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È illegittimità, per difetto dei presupposti di contingibilità e urgenza, l’ordinanza contingibile ed urgente con il quale il Sindaco ordini alla Asl di provvedere al trasporto dei soggetti portatori di handicap, da e per i siti riabilitativi, qualora la necessità del detto trasporto non costituisca evento o esigenza nuova eccezionale o imprevedibile, bensì una questione da tempo sottoposta all’esame dell’autorità comunale e alla quale la medesima avrebbe dovuto far fronte esclusivamente con i mezzi ordinari. Ai sensi della l.r. Puglia n. 21/00 (art. 8), attuativa della l. n. 59/97 e del d. lgs. n. 112/98, il trasporto assistito dei soggetti portatori di handicap, sia in ambito scolastico che presso centri di riabilitazione pubblici, privati o privati accreditati, pur dipendendo funzionalmente dalle Aziende U.S.L. competenti per territorio, è posto a carico anche e soprattutto degli enti locali interessati che sono tenuti a concorrere al finanziamento del servizio medesimo, secondo intese da realizzarsi attraverso apposite conferenze di servizi. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 novembre 2011, n. 1760 – Pres. Est. Guadagno - V.A.G. (avv.ti Gambatesa, Chionchio) c. Comune di Vieste Edilizia e urbanistica – Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi comunali – Condono edilizio - Istanza – Silenzio assenso – Formazione – Presupposti ulteriori – Completezza e fedeltà della documentazione – Necessità Edilizia e urbanistica - Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi comunali - Condono edilizio – Istanza – Rigetto per omessa integrazione documentale – Legittimità – Ratio - Dovere di collaborazione istruttorio ex art 6 della l. n. 241/1990 Atto amministrativo – In genere – Valutazione della legittimità del provvedimento - Principio del tempus regit actum – Operatività - Procedimento amministrativo diviso in più fasi – Convivenza di più normative - Possibilità Risulta inconfigurabile il perfezionamento del silenzio legale tipico con valore di assenso sull’istanza di condono edilizio qualora, sebbene decorso il termine per la relativa formazione, la documentazione allegata all’istanza risulti incompleta e infedele. L’omessa risposta da parte del privato alla richiesta di integrazione documentale della P.A., nell’ottica di un dovere di collaborazione istruttorio - espressione di un principio di carattere generale desumibile dall’art. 6, lett. b), l. n. 241/1990, il quale consente alla P.A. di chiedere al privato istante le integrazioni documentali necessarie ad un adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria - determina inevitabilmente la legittima reiezione dell’istanza. Il principio del tempus regit actum, secondo cui la legittimità di ogni provvedimento deve essere considerata con riferimento alla normativa vigente al momento della sua

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emanazione, comporta che nel medesimo procedimento possano convivere più normative, in relazione alle diverse fasi interne sub procedimentali. (Cfr. in senso conforme: Tar Puglia, Bari, sez. II, sentenze 18 novembre 2011, nn. 1761, 1762, 1763, 1764 e 1765). Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 novembre 2011, n. 1766 – Pres. ed Est. Guadagno – A.B. (avv.ti Porcelluzzi e Belsanti) c. A.S.L. Bari. Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (Ottemperanza) – Adempimento della PA al giudicato dell’AGO – Presupposti L’inerzia serbata dall’amministrazione a fronte del provvedimento giurisdizionale, nella specie del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, e la definitività dallo stesso acquisita, non contestata dalla parte intimata, integrano i presupposti per l’adozione delle necessarie misure attuative del giudicato ineseguito. (Cfr. in senso conforme: Tar Puglia, Bari, sez. II, sentenze 18 novembre 2011, nn. 1767 e 1768). Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 novembre 2011, n. 1769 – Pres. ed Est. Guadagno – A.U. (avv. Nicolò) c. Prefettura di Bari - S.U.I. e Ministero dell'Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato).

Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) - Regolarizzazione ex art 1-ter della l. n. 102/2009 - Diniego - Per comprovato disinteresse del datore di lavoro – Legittimità

Il procedimento di emersione ex art. 1-ter della L. n. 102/2009 è rimesso all'iniziativa esclusiva del datore di lavoro e quindi, se il predetto datore dimostri il suo disinteresse per il buon esito di tale procedimento, la P.A. si viene a trovare nell'impossibilità di concluderlo con un provvedimento finale favorevole all' emersione del lavoratore straniero. Tanto non costituisce violazione della circolare n. 7950/2009, in quanto il comma 2 dell'art. 1-ter della L. n. 102/2009 condiziona l'avvio del procedimento di emersione all'impulso del solo datore di lavoro, con l'esclusione di ogni potere di impulso in capo allo straniero lavoratore irregolare. (Cfr. in senso conforme: Tar Puglia, Bari, sez. II, sentenze 18 novembre 2011, nn. 1770, 1771 e 1773).

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 novembre 2011, n. 1772 – Pres. ed Est. Guadagno – F.R. (avv. Testini) c. Questura di Foggia - S.U.I. e il Ministero dell'Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato).

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Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) - Regolarizzazione ex art 1-ter della l. n. 102/2009 – Presupposti – Stipula del contratto di soggiorno – Sussiste - Diniego - Per comprovato disinteresse del datore di lavoro – Legittimità – Potere di impulso dello straniero – Esclusione

Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) - Regolarizzazione ex art 1-ter della l. n. 102/2009 – Presupposti – Adibizione ad attività di lavoro domestico – Reddito minimo imponibile del datore di lavoto – Necessità - Adibizione ad attività di assistenza di familiari non autosufficienti – Reddito minimo imponibile del datore di lavoro - Necessità - Esclusione Il procedimento di emersione ex art. 1-ter della l. n. 102/2009 è rimesso all'iniziativa esclusiva del datore di lavoro, la cui mancata attivazione per la positiva definizione del procedimento, preclude alla P.A. l’adozione di un provvedimento finale favorevole all'emersione del lavoratore straniero. Ne consegue, pertanto, l'esclusione di ogni potere di impulso in capo allo straniero lavoratore irregolare e il perfezionamento della pratica consegue soltanto alla stipula del contratto di soggiorno, finalizzata alla prosecuzione del rapporto del lavoro irregolare della cui emersione si tratta. La mancata documentazione da parte del datore di lavoro, in violazione di espressa statuizione legislativa (cfr. art.1-ter, comma 4, lett. d) del d.l. n. 78/2009 (convertito con l. n. 102/2009), del possesso di un reddito imponibile minimo “risultante dalla dichiarazione dei redditi”, non inferiore € 20.000,00 o a € 25.000,00 annui – rispettivamente in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito ovvero composto da più soggetti conviventi percettori di reddito- comporta il mancato accoglimento della dichiarazione di emersione, trattandosi dell’assunzione di un lavoratore adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, mentre invece non è prescritto un reddito minimo soltanto nel diverso caso di assunzione di lavoratori adibiti ad attività di assistenza per sé o componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza, anche se non conviventi (cfr. combinato disposto art.1-ter, comma 4, lett. d) e comma 1, lett. a) del d.l. n. 78/2009, convertito con l. n. 102/2009).

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 novembre 2011, n. 1775 - Pres. Guadagno – Est. Ravasio – B. Srl (avv. Cardanobile) c. Comune di Bari (avv. Lanza). Commercio – Autorizzazione amministrativa – Destinatario – Società – Decesso del rappresentante legale – Ininfluenza – Effetti - Voltura in favore degli eredi - Esclusione In caso di intervenuto decesso del legale rappresentante di una società, l'autorizzazione commerciale, rilasciata dalla Pubblica Amministrazione in favore della società medesima nella persona fisica del suo legale rappresentante (ormai deceduto), non deve essere volturata ai di lui eredi: essa, essendo stata rilasciata a

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favore di un soggetto giuridico (la società) che non si è estinto, non è mai venuta a scadenza. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 novembre 2011, n. 1777 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio – Collegio Provinciale delle Ostetriche di Bari (avv. Balducci) c. Regione Puglia, Collegio Provinciale Ipasvi Bari. Silenzio – Silenzio inadempimento – Diffida ad adempiere - Obbligo di provvedimento espresso – Sussiste – Nota assessorato – Natura - Mera manifestazione di intenti Sussiste silenzio inadempimento allorquando la Pubblica Amministrazione risponda ad una diffida ad adempiere senza l’adozione di un provvedimento espresso adeguatamente motivato, bensì con una nota avente valore di mera manifestazione di intenti, la quale non costituisce idoneo riscontro (In applicazione del detto principio, il Collegio ha ordinato alla Regione Puglia di evadere la diffida indirizzatale dal Collegi Provinciali delle Ostetriche pugliesi con un provvedimento espresso, non ritenendo tale la nota dell’Assessorato del medesimo ente, avente invece valore di mera manifestazione di intenti). Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 novembre 2011, n. 1778 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio – F. E. R. e S. (avv.ti Massaro, De Margheriti, Rubino) c. Regione Puglia. Sanità pubblica – Ospedali, ambulatori, case di cura, enti sanitari – Accreditamento istituzionale – Concessione - Natura discrezionale – Istanza – Obbligo di evadere in modo espresso la domanda – Sussiste Risarcimento del danno – Azione ex art. 30, comma 2, Codice del Processo Amministrativo – Natura – Responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.) – Sussiste - Effetti La Regione ha l’obbligo di evadere in modo espresso la domanda di accreditamento per prestazioni ambulatoriali, pure costituendo la concessione dell’accreditamento il frutto di una manifestazione discrezionale. Ai sensi dell’art. 30 comma 2 c.p.a. il risarcimento del danno da mancata attività amministrativa non è in re ipsa e non può essere quantificato a prescindere dall’entità del danno effettivamente subìto; inoltre, essendo inquadrabile nella responsabilità ex art. 2043 c.c., impone l’onere per il danneggiato di dimostrare l’esistenza del danno, il nesso di causalità e la colpa o il dolo della pubblica amministrazione.

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IIIª SEZIONE

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 novembre 2011, n. 1692 – Pres. Morea – Est. Amovilli – S.C., R.C. (avv. Tomasicchio) c. Comune di Trani (avv. Capurso).

Edilizia ed urbanistica – Vincoli di inedificabilit à – Divieto di costruzione nella fascia costiera ex art. 51, punto f) della l. r. Puglia n. 56/1980 – Inedificabilità assoluta – Conseguenze – Vincolatività del provvedimento di rigetto dell’istanza di condono – Doverosità della conseguente attività di repressione dell’abuso.

Il divieto di costruzione nella fascia di 300 metri dalla costa introdotto dalla l. r. Puglia n. 56 del 1980, ed operativo anche dopo l’entrata in vigore della l. n. 431 del 1985, porta a ravvisare un caso d’inedificabilità assoluta che, tra l’altro, viene ad escludere qualsivoglia possibilità di condono, giusto l’art. 33, della l. n. 47 del 1985 che contempla appunto i casi di inedificabilità assoluta. Ne consegue che, la sussistenza di tale vincolo assoluto rende del tutto vincolato il provvedimento di rigetto dell’istanza di condono edilizio e doverosa la conseguente attività di repressione dell’abuso su area vincolata.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 novembre 2011, n. 1695 – Pres. Morea – Est. Giansante – G.F. (avv.ti Scoca, Vetrò, Lofoco) c. Università degli Studi di Bari (avv.ti Prudente, Antuofermo), M.D. (avv. Pellegrino).

Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Commissione – Valutazione complessiva – Sindacabilità – Limiti.

Istruzione pubblica – Professori ed assistenti di Università – Ricercatori – Concorso – Titoli – Dottore di ricerca e assegnista – Valutazione – Obbligo.

Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Commissione – Valutazione dei candidati – Espressa dai singoli commissari – Rifluisce nel giudizio collegiale – Contrasto del giudizio individuale con il giudizio collegiale – Irrilevanza.

Nelle procedure concorsuali il giudizio della Commissione comporta una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati ed attiene quindi alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile unicamente, sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergenti dalla stessa documentazione, tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che con ciò il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione.

Nel concorso indetto per l’assegnazione di posti di ricercatore universitario il possesso del dottorato di ricerca e le attività svolte come assegnista, pur non garantendo di per sé un diritto di precedenza rispetto ai candidati sprovvisti di analoghi titoli, assumono, nelle procedure di valutazione dei candidati ricercatori universitari, una particolare pregnanza, che impone all’organo valutativo di prenderli espressamente in considerazione.

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Nelle procedure concorsuali i giudizi individuali dei commissari di concorso rifluiscono nel giudizio collegiale perdendo in esso la loro rilevanza, sicché ogni censura deve essere diretta verso il giudizio espresso in sede collegiale, non inficiabile per la contraddittorietà con i medesimi giudizi individuali, proprio perché, come nel caso di specie, essi costituiscono dei presupposti di partenza destinati ad evolvere nella discussione collegiale e ad essere superati dalla riflessione e dall’espressione di giudizio imputata in via definitiva all’organo nel suo insieme.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 novembre 2011, n. 1696 – Pres. Morea – Est. Giansante – M.M. (avv. De Cesare) c. Ministero della giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (Avv. Stato).

Processo amministrativo – Azione di accertamento – Ricorso giurisdizionale – Inammissibilità – Per mancata impugnazione dell’atto autoritativo immediatamente ed autonomamente impugnabile – Fattispecie.

È inammissibile il ricorso allorquando sia proposta azione di accertamento omettendo l’impugnazione dell’atto autoritativo, immediatamente ed autonomamente impugnabile, che non ha riconosciuto la posizione giuridica di cui il ricorrente chiede accertamento. (Nel caso di specie, il ricorrente senza impugnare il provvedimento di mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della sua patologia, aveva chiesto unicamente la relativa declaratoria).

(Cfr., in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. III, sent. nn. 1697 del 10 novembre 2011 e 1743, 1744 del 18 novembre 2011)

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 novembre 2011, n. 1698 – Pres. Morea – Est. Giansante – A.M.M. e altri (avv.ti Gadaleta, De Gennaro) c. Asl Bari (avv.ti Digirolamo, Trotta), Provincia di Bari (n.c.).

Giurisdizione – In materia di Pubblico impiego – Controversia concernente la gestione del rapporto di lavoro – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussiste.

In materia di pubblico impiego, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, in ordine alla domanda con causa petendi limitata alle ragioni giuridiche ed economiche derivanti da un contratto di lavoro stipulato con una Pubblica Amministrazione, giacché in tale ipotesi la controversia concerne la gestione di un rapporto di lavoro già instaurato, con conseguente inapplicabilità della clausola di riserva in favore del giudice amministrativo prevista dal comma 4 dell’art. 63 del citato decreto legislativo.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 novembre 2011, n. 1699 – Pres. Morea – Est. Giansante – S.D.F. (avv. De Rosa) c. Comune di Rodi Garganico (avv. Pappalepore).

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Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Costruzione abusiva: conseguenze – Dia in sanatoria – Anteriormente alla impugnazione dell’ordinanza di demolizione – Conseguenza – Improcedibilità del gravame – Per sopravvenuta carenza di interesse.

Deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso avverso l’ordine di demolizione allorquando il ricorrente abbia presentato una denuncia di inizio attività in sanatoria in data precedente all’introduzione del ricorso stesso e successivamente alla data del provvedimento di ripristino, risultando traslato l’interesse del ricorrente stesso sulle nuove determinazioni che l’Amministrazione dovrà necessariamente adottare a seguito della Dia in sanatoria.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 novembre 2011, n. 1700 – Pres. Morea – Est. Giansante – L.P. (avv.ti Petrilli, Iliceto) c. Comune di Lucera (n.c.), F.L.A. (n.c.).

Giurisdizione – In materia di Pubblico impiego – Controversia in tema di procedura di selezione per tirocinio formativo – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza.

È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario ex art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, la controversia relativa ad una procedura di selezione che, concernendo un tirocinio formativo individuale presso un’azienda volto a consentire un contatto diretto tra il tirocinante e la realtà lavorativa, non dà luogo ad una procedura concorsuale finalizzata all’assunzione, con conseguente inapplicabilità della clausola di riserva in favore del giudice amministrativo prevista dal comma 4 dello stesso articolo.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 11 novembre 2011, n. 1702 – Pres. Morea – Est. Amovilli – M.B. (avv. Dodaro) c. Usr – Ufficio Scolastico Regionale della Puglia (Avv. Stato), Usp – Ufficio Scolastico Provinciale di Bari (n.c.), G.M. (n.c.).

Giurisdizione – In materia di Pubblico impiego – Controversie in tema di graduatorie permanenti ex art. 401 del d.lgs. n. 297/1994 – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussiste.

La controversia relativa alla “giusta posizione” del ricorrente nella graduatoria degli insegnanti prevista dall’art. 401 del d.lgs. 297/1994 rientra nella giurisdizione del giudice ordinario quale giudice del lavoro, vertendosi in tema di accertamento di diritti soggettivi di docenti già iscritti in graduatorie ed in assenza di una procedura concorsuale “in senso stretto”, cioè strumentale alla costituzione ex novo di un rapporto di pubblico impiego.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 18 novembre 2011, n. 1745 – Pres. Morea – Est. Petrucciani – R.B. s.r.l. (avv. Lorusso) c. Comune di Alberobello (avv. Amati).

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Atto amministrativo – In generale – Reiterazione del diniego sulla medesima istanza – Annullamento – Consumazione del potere di provvedere in senso negativo – Obbligo di conformazione al giudicato – Sussiste.

Ove siano stati annullati due provvedimenti di diniego a fronte della medesima istanza, con sentenze passate in giudicato, può dirsi consumato il potere di provvedere in senso negativo sull’istanza, imponendosi all’Amministrazione la conclusione del procedimento nel rispetto del giudicato, conformando ad esso l’esercizio del residuo potere amministrativo estrinsecantesi nella conclusione favorevole del procedimento e non nel mero avvio dello stesso.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 18 novembre 2011, n. 1747 – Pres. Morea – Est. Petrucciani – M.C. s.r.l. (avv. Valla) c. Comune di Bari (avv. Farnelli), Banca Nazionale del Lavoro (n.c.).

Giurisdizione – In materia urbanistica ed edilizia – Convenzioni di lottizzazione – Controversie in tema di risoluzione e/o di risarcimento del danno – Giurisdizione del giudice amministrativo – Sussiste.

Risarcimento del danno – Danno da provvedimento illegittimo – Riconducibilità allo schema della responsabilità aquiliana – Onere della prova.

Poiché la convenzione di lottizzazione rientra fra gli accordi procedimentali di cui all’art. 11, l. 7 agosto 1990 n. 241, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la risoluzione della suddetta convenzione per inadempimento della Pubblica amministrazione, sia quella concernente la condanna di quest’ultima al risarcimento del danno.

Nel giudizio risarcitorio avente ad oggetto il danno provocato da attività provvedimentale illegittima, la responsabilità della p.a. ha natura aquiliana. Ciononostante, l’onere probatorio del privato è limitato alla dimostrazione dell’illegittimità del provvedimento, quale elemento di prova che integra il principio dispositivo con onere acquisitivo, rimettendosi alla p.a. l’onere di provare di essere esente da responsabilità, in considerazione dell’assenza o dell’oscurità o della sovrabbondanza della normativa in materia, del repentino mutamento della stessa, dell’assenza di orientamenti giurisprudenziali univoci o della speciale complessità della questione.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 novembre 2011, n. 1796 – Pres. Morea – Est. Amovilli – Ente Ecclesiastico Ospedale “F. Miulli” (avv.ti Vimborsati, Nitti) c. Regione Puglia (avv.ti Di Lecce, Grimaldi).

Giurisdizione – In materia di sanità pubblica – Diritto al ripiano finanziario – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – Sussiste – Ratio.

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Sanità pubblica – Servizio Sanitario Nazionale – Pagamento corrispettivo prestazioni sanitarie – Transazione – Rimozione dell’atto negoziale in autotutela – Impossibilità – Per mancanza di poteri autoritativi.

In materia di sanità pubblica, il “diritto al ripiano finanziario” spettante alle strutture private equiparate ha consistenza di vero e proprio diritto soggettivo. Esso è tutelato in sede di giurisdizione esclusiva del g.a. non già per il rilievo dell’esercizio di insussistenti poteri discrezionali nella determinazione dei corrispettivi per le prestazioni sanitarie, quanto per il collegamento della pretesa al ripiano finanziario al potere pubblico di controllo e vigilanza in senso lato della spesa sanitaria, a tutela di evidenti interessi generali.

Una volta che l’Amministrazione nell’esercizio della propria autonomia negoziale pone in essere atti di transazione, soggetti alla normale disciplina civilistica, essi vengono sottratti ad ogni possibilità di successiva rimozione mediante provvedimenti amministrativi di autotutela, mancando il potere di incidere autoritativamente sugli effetti di un negozio privatistico.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 novembre 2011, n. 1799 – Pres. Morea – Est. Amovilli – I.M. s.r.l. (avv. Follieri) c. Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. Stato), Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Per il Paesaggio per la Puglia (n.c.), Comune di Lucera (n.c.), Regione Puglia (n.c.).

Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (ottemperanza) – Giudicato amministrativo – Provvedimento sopravvenuto – Violazione o elusione del giudicato – Presupposti.

Processo amministrativo – Azione di accertamento – Conversione dell’azione di accertamento della nullità ex art. 32, comma 2, c.p.a. – Potere-dovere del giudice – Nel caso in cui la mancata conversione sia idonea a determinare la decadenza dell’azione demolitoria.

Perché possa ravvisarsi il vizio di violazione o elusione del giudicato – che comporta la radicale nullità dei provvedimenti che ne sono affetti ed è deducibile direttamente in sede di ottemperanza, indipendentemente dalla loro impugnazione nel termine di decadenza – non è sufficiente che la nuova attività posta in essere dall’Amministrazione dopo la formazione del giudicato alteri l’assetto degli interessi definito dalla pronuncia passata in giudicato, essendo necessario che l’Amministrazione eserciti nuovamente la medesima potestà pubblica, già illegittimamente esercitata, in contrasto con il puntuale contenuto precettivo del giudicato amministrativo, oppure cerchi di realizzare il medesimo risultato con un’azione connotata da un manifesto sviamento di potere, mediante l'esercizio di una potestà pubblica formalmente diversa in palese carenza dei presupposti che lo giustificano; di conseguenza non è prospettabile tale vizio qualora l’Amministrazione incida sull’assetto degli interessi definiti dal giudicato esercitando, per un fine suo proprio, un potere diverso da quello già utilizzato ovvero utilizzando un nuovo istituto giuridico e al di fuori della figura del manifesto sviamento di potere.

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La disposizione di cui all’art. 32, comma 2, c.p.a., laddove prevede che “sussistendone i presupposti il giudice può sempre disporre la conversione delle azioni”, va intesa non già come mera facoltà del giudice, bensì come potere del g.a. da esercitarsi doverosamente, per il principio di effettività della tutela giurisdizionale (art. 1 c.p.a.) oltre che di conservazione degli atti processuali, ogni qualvolta la mancata conversione dell’azione di accertamento della nullità di cui all’art 114, comma 4, lett. b) c.p.a. sia idonea a determinare la decadenza dell’azione demolitoria, con conseguente deficit di tutela.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 novembre 2011, n. 1800 – Pres. Morea – Est. Amovilli – I.F. s.r.l. (avv. D’Aries) c. Comune di Lucera (n.c.).

Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori comunali – Vincoli urbanistici – Vincoli

che consentono l’iniziativa privata o promiscua pubblico–privata e vincoli

riguardanti un’intera categoria di beni – Carattere conformativo – Non soggetti a decadenza e ad indennizzo.

Non hanno natura espropriativa i vincoli che, pur importando una destinazione alla realizzazione di opere pubbliche anche di contenuto specifico, consentano l’iniziativa privata o promiscua pubblico–privata, quindi l’attuazione degli obiettivi di interesse generale anche per iniziativa del soggetto privato in libero regime di economia di mercato. Né hanno carattere espropriativo i vincoli contenuti nello strumento urbanistico generale riguardanti un’intera categoria di beni e non già incidenti su beni determinati in funzione di una localizzazione puntuale o “lenticolare” dell’opera pubblica. In tali casi, i vincoli hanno piuttosto carattere conformativo e non sono soggetti né ad indennizzo né a decadenza ex art. 9, comma 3, del d.P.R. n. 327/2001.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 novembre 2011, n. 1801 – Pres. Morea – Est. Amovilli – N.P.P.P. (avv. Caggiano) c. Comune di Lucera (avv. Lepore).

Edilizia e urbanistica – Piani regolatori generali – In genere – Vincoli strumentali – Decadenza quinquennale – Sussistenza.

Processo amministrativo – Azione avverso il silenzio – Sindacabilità d’ufficio della fondatezza dell’istanza – Possibilità.

Anche i vincoli c.d. strumentali – cioè che impongono temporanea inedificabilità fino all’entrata in vigore dei piani particolareggiati, per la cui redazione non sia fissato alcun termine finale certo – sono assoggettati al termine di efficacia del quinquennio, poiché al pari dei vincoli preordinati all’esproprio, comportano di fatto un sostanziale azzeramento dello ius aedificandi, fatta eccezione per la previsione da parte del PRG, in alternativa al piano particolareggiato, della possibilità di ricorso ad un piano di lottizzazione (o comunque a strumento attuativo) ad iniziativa privata.

Nei giudizi aventi ad oggetto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio–rifiuto, disciplinati dagli artt. 31 e 117 c.p.a., così come è possibile per il g.a., in caso di

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istanza di parte e di attività vincolata, estendere la cognizione sulla fondatezza della pretesa azionata, al fine di una sentenza di condanna nei confronti dell’Amministrazione alla emanazione del provvedimento direttamente satisfattivo, non è preclusa la possibilità di sindacare d’ufficio la fondatezza dell’istanza, onde pervenire ad una pronuncia in rito di inammissibilità per difetto di interesse.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 novembre 2011, n. 1803 – Pres. Morea – Est. Amovilli – G.G. (avv. Spagnoletti) c. Ministero dell’interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza (Avv. Stato).

Ricorso amministrativo – Ricorso gerarchico – Ricorso contro i provvedimenti di polizia – Rapporti informativi annuali ex art. 63 del d.P.R. n. 335/1982 – Termini per la presentazione – Natura perentoria.

Processo amministrativo – Istruttoria – Onere della prova – A carico del ricorrente – Sussistenza del principio dispositivo con metodo acquisitivo – Allegazione elementi di prova – Necessità.

Il termine di 30 giorni previsto dall’art. 63 del d.P.R. n. 335/1982 è perentorio, dovendosi tale norma interpretare alla luce dell’art. 2 del d.P.R. n. 1199/1971, norma di generale applicazione valevole per la proposizione dei ricorsi gerarchici.

Il sistema probatorio nel processo amministrativo, soprattutto quando i mezzi di prova risultino nella disponibilità esclusiva dell’Amministrazione intimata in giudizio, è retto dal principio dispositivo con metodo acquisitivo degli elementi di prova da parte del giudice. Sicché il ricorrente, in mancanza di una prova compiuta a fondamento delle sue pretese, deve avanzare almeno un principio di prova, perché il giudice possa esercitare i propri poteri istruttori. Tale disciplina in materia di onere della prova è stata confermata con l’art 64 c.p.a. che pone a carico del ricorrente l’onere di fornire gli elementi di prova che siano nella relativa disponibilità.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 novembre 2011, n. 1804 – Pres. Morea – Est. Amovilli – R.U. (avv. Quagliarella) c. Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali Riuniti di Foggia” (avv.ti Mastropieri, Majorano).

Giurisdizione – In materia di Pubblico impiego – Controversie relative alla stabilizzazione di lavoratori precari – Giurisdizione del giudice amministrativo – Sussistenza – Presupposti.

Spetta al g.a. la giurisdizione sulle controversie concernenti la stabilizzazione di lavoratori precari nell’ipotesi in cui sia stato previsto il bando e l’espletamento di una selezione destinata ad articolarsi in una valutazione dei titoli posseduti, in una prova attitudinale con attribuzione di punteggi e nella formazione della graduatoria finale di merito.

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Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 novembre 2011, n. 1805 – Pres. Morea – Est. Amovilli – G.G. (avv. Gargaro) c. Ministero della difesa (Avv. Stato), Stato Maggiore Esercito Italiano (n.c.).

Lavoro alle dipendenze della P.A. – Forze armate – Avanzamento di carriera – Giudizi analitici – Insindacabilità – Limiti – Conseguenze.

Procedimento amministrativo – Termine per la conclusione del procedimento – Previsto dagli artt. 1032, comma 1, e 1046 lett. i) punto 2) del d.P.R. n. 90/2010 – Carattere ordinatorio – Motivi.

I giudizi formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative sono espressione di discrezionalità tecnica, comportando una attenta valutazione delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare, che come tali impingono direttamente nel merito dell’azione amministrativa e quindi sfuggono alle censure di legittimità, salvo che non siano arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su un evidente travisamento di fatti che, peraltro, spetta al ricorrente dimostrare. Di conseguenza, proprio perché si tratta di valutazioni ampiamente discrezionali, fondate su apprezzamenti altamente sfumati di personalità dei graduati, tali giudizi non devono essere accompagnati da una motivazione particolarmente estesa e puntuale, essendo sufficiente che emerga in maniera chiaramente logica la giustificazione dell’eventuale giudizio negativo o non particolarmente favorevole, soprattutto se nel passato tale tipo di giudizio è già stato esternato.

Il termine di sessanta giorni per l’esaurimento del procedimento diretto alla redazione delle note caratteristiche per il personale in servizio previsto dagli artt. 1032, comma 1, e 1046 lett. i) punto 2) del d.P.R. n. 90/2010 ha natura meramente ordinatoria e non perentoria per due ordini di motivi. Anzitutto perché manca nella normativa di riferimento indicazione puntuale della perentorietà, non prevedendosi alcuna comminatoria della decadenza o illegittimità del potere esercitato, né potendola desumere dal contesto normativo di riferimento indipendentemente da una specifica qualificazione in tal senso. In secondo luogo perché sul piano sistematico, in via generale, il termine di conclusione del procedimento, anche se ad iniziativa d’ufficio, ha natura meramente ordinatoria od acceleratoria senza alcun effetto di decadenza, in ipotesi di inosservanza né invero di illegittimità del potere tardivamente esercitato, potendo sempre l’Amministrazione procedere alla definizione del procedimento mediante provvedimento finale e conclusivo, e fatta naturalmente salva la tutela giurisdizionale del silenzio–rifiuto per rimuovere lo stato di inerzia.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 novembre 2011, n. 1806 – Pres. Morea – Est. Amovilli – F.D. (avv. Paccione) c. Comune di Canosa di Puglia (n.c.), Questura di Bari (Avv. Stato).

Partecipazione al procedimento – Procedimenti sanzionatori – In materia di ritiro della licenza ex art. 10 della l. n. 575/1975 – Omessa comunicazione dell’avvio del procedimento – Irrilevanza della natura vincolata – Ragioni.

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In presenza di attività vincolata, allorquando vi sia obiettiva incertezza e /o contestazione in merito alla sussistenza dei presupposti, non può ritenersi né ex ante né ex post inutile l’apporto partecipativo del soggetto direttamente interessato. (Nel caso di specie, il Collegio ha annullato l’ordinanza di ritiro della licenza ex art. 10 l. n. 575/65 rilevando che, pur costituendo essa espressione di potere del tutto vincolato, l’omesso contraddittorio con il ricorrente sarebbe stato non inutile).

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 novembre 2011, n. 1807 – Pres. Morea – Est. Amovilli – M.D.B., V.L. s.r.l. (avv.ti Tomasicchio, Ronco) c. Comune di Molfetta (n.c.), Regione Puglia (n.c.).

Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – In genere – Qualificazione come edificabile di un’area che precedentemente aveva già espresso totalmente la volumetria ad essa afferente – È consentita.

Procedimento amministrativo – Preavviso di rigetto – Provvedimento finale – Confermativo dei motivi di cui al preavviso di diniego – Illegittimità.

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Diniego – Annullamento e contestuale accertamento definitivo fondatezza della pretesa a costruire – Possibilità.

Nel rapporto tra piani urbanistici succedutisi nel tempo, un nuovo strumento generale è libero di attribuire capacità edificatoria ad un fondo che l’abbia in passato espressa anche interamente rientrando ciò nella ampia discrezionalità del pianificatore.

È illegittimo ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241/90 il provvedimento finale della p.a. che, dopo aver comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, a fronte delle motivate controdeduzioni, non provveda a confutarne la fondatezza ma confermi pedissequamente i motivi di cui al preavviso di diniego. L’applicazione dell’art. 10 bis, infatti, postula un rafforzamento dell’onere motivazionale in sede di decisione finale, soprattutto quando si versa in una situazione di obiettiva incertezza e contestazione dei presupposti di fatto e di diritto, dovendo l’Amministrazione verificare la possibilità di accogliere l’istanza (anche proponendo modifiche e/o soluzioni progettuali alternative) essendo altrimenti completamente frustrate le tipiche finalità deflattive dell’istituto, che si risolverebbe in inutile aggravio procedimentale, con irragionevole interruzione dei termini di conclusione del procedimento.

A fronte di un’attività vincolata quale il rilascio di titoli abilitativi edilizi, in quanto costituente mero risultato dell’attività di controllo circa la conformità alla normativa urbanistico-edilizia, è consentito al g.a., ai sensi del combinato disposto degli artt. 30, comma 1, e 34 lett. c) c.p.a., contestualmente all’annullamento e se richiesto dal ricorrente, l’accertamento definitivo della stessa fondatezza della pretesa a costruire, nel contesto di un giudizio oramai avente ad oggetto il “rapporto” sostanziale dedotto ovvero la fondatezza della pretesa azionata, con soddisfazione completa della posizione sostanziale di interesse legittimo e senza più il limite costituito dal

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riesercizio del potere a seguito dell’annullamento giurisdizionale, proprio di un giudizio vertente sulla legittimità (formale) degli atti impugnati.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 30 novembre 2011, n. 1810 – Pres. Morea – Est. Petrucciani – A.N. (avv.ti Ingravalle, Nanna) c. Comune di Molfetta (avv. Tangari); Comune di Molfetta (avv. Tangari) c. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per la Puglia (Avv. Stato), Ministero per i beni e le attività culturali (n.c.), A.N. (avv.ti Ingravalle, Nanna).

Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Autorizzazioni – Nulla osta paesaggistico – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Rilascio – Coordinamento con il nulla osta paesaggistico – Necessità.

Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Autorizzazioni – Nulla osta paesaggistico – Non trova limite nelle previsioni urbanistiche.

A norma dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire, che si sostanzia in un rapporto di presupposizione necessitato e strumentale tra valutazioni paesistiche e urbanistiche, vale a dire che questi due apprezzamenti si esprimono entrambi sullo stesso oggetto, l’uno, in termini di compatibilità paesaggistica dell’intervento edilizio proposto e, l’altro, in termini di sua conformità urbanistico–edilizia.

L’esercizio della potestà autorizzatoria prevista dall’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 non trova un limite invalicabile nelle previsioni urbanistiche, posto che in tale maniera essa verrebbe ad essere finalizzata alla sola verifica dell’adozione in sede progettuale delle opportune accortezze e cautele, mentre nessun limite prestabilito può frapporsi all’esercizio della potestà in questione, che non sia correlato al rispetto dei principi di ragionevolezza, logicità e proporzionalità, che devono comunque governare ed indirizzare l’operato dell’amministrazione pubblica; inoltre, il fatto che siano stati rispettati standard, volumi, prescrizioni, tipologie edilizie e quant’altro non è elemento che può implicare, di per sé, l’illegittimità del diniego di autorizzazione, giacché, come detto, la potestà autorizzatoria non incontra limite assoluto nelle prescrizioni di carattere urbanistico ed edilizio, posta comunque la necessità di congrua ed ampia motivazione allorché le esigenze ambientali e paesaggistiche impongano di discostarsi dalle previsioni urbanistiche.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 30 novembre 2011, n. 1813 – Pres. Morea – Est. Petrucciani– D.P. e altri (avv. Rella) c. Comune di Altamura (avv. Debernardis), G.P. (avv. Gagliardi La Gala).

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Improcedibilità – Sopravvenuta carenza di interesse – In materia di impugnazione di delibere del Consiglio Comunale – Superate da successive autonome determinazioni.

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Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori comunali – Variante – Formazione e approvazione – Proposta della Giunta su iniziativa del privato – Possibilità.

È improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso con cui il privato impugni una delibera del Consiglio Comunale qualora il suo contenuto sia superato da successive autonome determinazioni dell’organo che non necessitano del presupposto giuridico della precedente delibera.

Nel caso di variante al piano regolatore comunale, è possibile che il privato presenti alla Giunta una proposta, non essendovi alcun ostacolo, normativo o di principio, che impedisca alla Giunta di far propria la proposta del privato ed inoltrarla al Consiglio Comunale per la delibera.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 30 novembre 2011, n. 1814 – Pres. Morea – Est. Petrucciani – S.O. (avv. Muscatello) c. Comune di Binetto (avv. Lorusso), M.A. (n.c.), P.A. (n.c.).

Edilizia ed urbanistica – Piano commerciale – Impugnazione – Ricorso giurisdizionale – Termine decadenziale – Dies a quo – Pubblicazione.

Trattandosi di atto generale e di pianificazione, il termine per l’impugnazione del Piano commerciale su aree pubbliche decorre dalla pubblicazione dello stesso, senza che siano necessarie forme di comunicazione individuali.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 30 novembre 2011, n. 1815 – Pres. Morea – Est. Petrucciani– S.E.I. s.r.l. (avv.ti E. e I. Follieri) c. Comune di Foggia (avv.ti Dragonetti, Puzio).

Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – Vincoli urbanistici – Vincoli espropriativi e vincoli conformativi – Differenza.

Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – Vincoli urbanistici – Vincoli

che consentono l’iniziativa privata o promiscua pubblico–privata – Carattere conformativo – Non soggetti a decadenza.

I vincoli di tipo espropriativo sono quelli che derivano dalla localizzazione nel territorio comunale di opere, strade e servizi, per i quali sono espressamente indicate le aree sulle quali essi dovranno sorgere, con preclusione di ogni attività edificatoria privata, mentre vanno qualificati come conformativi quei vincoli che derivano dalla zonizzazione del territorio contenuta negli strumenti urbanistici che, nel dividere in zone il territorio dell’ente locale, definiscono in via generale ed astratta limiti e caratteri dell’edificabilità dei vari terreni e così conformano le varie proprietà che vi ricadono, limitando la fruibilità di esse nell’interesse pubblico.

I vincoli che importano una destinazione, anche specifica, realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, che non comportino necessariamente interventi ad iniziativa pubblica e che quindi siano attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità di previa ablazione del bene, hanno natura meramente conformativa. Di

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conseguenza non opera la decadenza quinquennale e dunque non sussiste l’obbligo della p.a. di dettare una nuova disciplina urbanistica dell’area interessata.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 30 novembre 2011, n. 1819 – Pres. Morea – Est. Giansante – A.P. (avv.ti Camporeale, De Tullio) c. Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Corpo forestale dello Stato – Comando regionale della Puglia (Avv. Stato).

Lavoro alle dipendenze della P.A. – Forze armate e Corpi di Polizia – Indennità perequativa ex art. 19 della l. n. 266/1999 – Finalità – Trattamento diversificato tra personale dirigente e personale direttivo – Incostituzionalità – Esclusione – Ragioni.

In materia di indennità perequativa ex art. 19 della l. n. 266/1999, l’esplicita menzione dei “gradi” e delle “qualifiche”, contenuta nello stesso articolo, rivela l’intenzione del legislatore di circoscriverne il riconoscimento al personale che delle suddette qualifiche o gradi era titolare e per tale ragione disimpegnava funzioni di livello dirigenziale, in coerenza con le finalità dell’indennità, nuovo emolumento intrinsecamente correlato alla titolarità di funzioni dirigenziali, onde attenuare le divaricazioni di trattamento economico in seno alla dirigenza pubblica tra il personale contrattualizzato e non, garantendo comunque almeno un principio di adeguamento della remunerazione alle omogenee funzioni da loro svolte. Né le norme che hanno trattato in modo diversificato dirigenti e direttivi dei Corpi di Polizia e delle Forze armate (ai fini della voce retributiva in questione: indennità perequativa) possono ritenersi incostituzionali, poiché quelle del personale direttivo – sia pure munito di una certa anzianità di servizio – e del personale dirigente costituiscono senza dubbio, difatti, due categorie distinte, addette a funzioni tra loro differenziate e perciò agevolmente giustificanti un trattamento disomogeneo. (Nel caso di specie, il Collegio non ha riconosciuto il diritto alla liquidazione dell’indennità perequativa al ricorrente che rivestiva la qualifica di “vice questore aggiunto forestale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato”).

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 30 novembre 2011, n, 1821 – Pres. Morea – Est. Giansante – E.D.L. (avv.ti Mascolo, Cataleta) c. Ministero dell’interno – U.T.G. – Prefettura di Bari (Avv. Stato).

Sicurezza pubblica – Autorizzazioni di polizia – Attività di vendita di prodotti esplodenti – Licenza – Valutazione – Discrezionalità.

Discrezionalità – Discrezionalità in materia di autorizzazioni di polizia – Motivazione del provvedimento discrezionale – Fattispecie.

In materia di autorizzazioni di polizia e in materia di licenze per esercitare la vendita di prodotti esplodenti della IV e V categoria, l’autorità di pubblica sicurezza dispone, ai sensi degli artt. 10 e 11 del Tulps, di una lata discrezionalità nell’apprezzare se il richiedente sia meritevole del titolo, per le evidenti ricadute che tali atti abilitativi

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possono avere ai fini di una efficace protezione di due beni giuridici di primario interesse pubblico, quali l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nell’esercizio del potere di cui all’art. 10 del Tulps, l’autorità di pubblica sicurezza dispone di un ambito di apprezzamento di certo discrezionale dovendo identificare i fatti idonei a configurare l’abuso dell’autorizzazione, in quanto utilizzata in modo difforme dalla disciplina dell’attività, e dovendone valutare la rilevanza al fine del giudizio sulla permanenza dell’affidabilità del titolare dell’autorizzazione; per cui se, in questo quadro, la decisione di rinvio a giudizio non può non assumere valore rilevante, è anche necessario, però, che essa venga considerata alla luce della gravità dei fatti imputati, i quali, insieme con i comportamenti dell’interessato, danno in concreto la misura della sua affidabilità.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 30 novembre 2011, n. 1823 – Pres. Morea – Est. Giansante – M.E.M. (avv. Meale) c. Regione Puglia (avv. Balducci), Commissione Esaminatrice (n.c.), M.L. e altri (avv. Rodio), M.D.P. (avv. Persichella), R.C. e altri (avv. Cozzi), A.C. e N.C. (n.c.).

Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Punteggio – Espressione della valutazione della Commissione – Legittimità – Soprattutto in caso di predeterminazione di puntuali criteri di valutazione.

Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza – Scelta del contenuto delle prove d’esame – È frutto di un’ampia discrezionalità tecnica della Commissione – Sindacabilità in sede giurisdizionale di legittimità – Limiti.

Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Impugnabilità degli atti – Verifica dell’interesse al ricorso – Non può prescindere dalla c.d. prova di resistenza – Fattispecie.

È legittima l’attribuzione di un punteggio alfanumerico complessivo, specie qualora siano stati preliminarmente individuati puntuali criteri di valutazione, come nella fattispecie.

La Commissione giudicatrice è dotata di ampia discrezionalità tecnica nella scelta del contenuto delle prove d’esame, non certo vincolata alla verifica di ogni singola materia prevista dal bando, sindacabile in sede di giurisdizione generale di legittimità limitatamente a ragioni di manifesta illogicità o incongruenza.

Nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico o selezione pubblica non può prescindersi – ai fini della verifica dell’interesse al ricorso – dalla c.d. prova di resistenza, dovendo parte ricorrente provare (o comunque quantomeno fornire un principio di prova) che, in caso di accoglimento delle censure dedotte, avrebbe ottenuto un’utile posizione in graduatoria. Pertanto il ricorso è inammissibile allorquando – come nella fattispecie – il ricorrente si sia limitato genericamente a fare una comparazione tra gli elaborati.

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(Cfr., in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. III, 22 settembre 2011, n. 1380).

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 30 novembre 2011, n. 1827 – Pres. Morea – Est. Giansante – G.M. (avv. Tridente) c. Comune di Molfetta (avv. Colella), M.A.I.Q. (avv.ti Notarnicola, Tangari).

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Impugnazione – Ricorso giurisdizionale – Termine decadenziale – Dies a quo – Piena conoscenza.

È irricevibile per tardività il ricorso per l’annullamento di un permesso di costruire ove dalla ricostruzione storica dei fatti contenuta nel ricorso si evinca che parte ricorrente aveva avuto piena conoscenza dell’intervento di cui al permesso di costruire impugnato in data molto precedente rispetto alla data di formale accesso agli atti.

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TAR PUGLIA – BARI, MASSIME DICEMBRE 2011

Iª SEZIONE

Tar Puglia, Bari, Sez.I , 5 dicembre 2011, n. 1842, Pres. Adamo - Est. Picone –

G.C.G.R. s.a.s. (avv.ti Binetti, Scalera e Di Palo ) c. Comune di Celenza Valfortore

(avv. Agnusdei). Contratti pubblici – Procedura di affidamento – Requisiti di partecipazione –

Certificazione di qualità – Associazione temporanea di imprese - Esenzione. Contratti pubblici – Procedura di affidamento – Requisiti di partecipazione - Offerta - – Valutazione – Divieto di commistione - Applicazione. E’ illegittima l’esclusione dalla procedura di affidamento per difetto della certificazione di qualità di un raggruppamento orizzontale comprendente imprese qualificate per le classifiche I e II (per le quali non è obbligatorio il possesso di detti requisiti), che intenda assumere lavori per importi corrispondenti a classifiche superiori atteso che, altrimenti opinando, le imprese qualificate per le classifiche più basse non potrebbero mai associarsi per eseguire lavori di importo superiore alla II classifica. Il divieto di commistione tra requisiti soggettivi dell'offerente e profili oggettivi dell'offerta deve essere applicato in maniera non meccanicistica, temperandone la portata applicativa quante volte il singolo requisito di partecipazione, pur se coinvolgente le caratteristiche soggettive dell'offerente, sia nondimeno idoneo ad essere apprezzato quale garanzia della prestazione del servizio secondo le modalità prospettate nell'offerta, come elemento, cioè, incidente sulle modalità esecutive dello specifico servizio e quindi come parametro afferente alle caratteristiche oggettive dell'offerta. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 6 dicembre 2011, n. 1845 - Pres. Allegretta – Est. Picone – L.

M. (avv. ti Paparella e Prisciantella) c. Comune di Bisceglie (avv. Loiodice). Espropriazione - Piano di lottizzazione – Ad iniziativa privata – Piano attuativo - Esecuzione coattiva - Art. 27 comma V L. 166/2002 - Inapplicabilità. Espropriazione – Piano di lottizzazione – Art. 27 comma II L. r. 56/1980 –

Esecuzione coattiva del piano attuativo – Illegittimità. Espropriazione – Piano di lottizzazione – Consorzio di proprietari – Principio di

autosufficienza del comparto – L. 1150/1942 - D.M. 1444/1968 – Inderogabilità.

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In materia di piani di lottizzazione ad iniziativa privata non è applicabile la disciplina dei programmi di riabilitazione urbana di cui all’art. 27, co. 5, L. 166/2002, che sancisce la possibilità di attuare in via coattiva il relativo piano attuativo su istanza dei proprietari della maggioranza del valore catastale degli immobili riuniti in consorzio, in quanto priva di carattere generale e, quindi, non operante per tutti i tipi di strumenti urbanistici attuativi previsti dal nostro ordinamento. Ai sensi dell’art. 27, co. 2, L. r. 56/1980, la presenza di un’area edificata preclude alla maggioranza dei proprietari la facoltà di imporre coattivamente il piano di attuazione ai proprietari dissenzienti che non abbiano aderito alla proposta di lottizzazione in quanto la norma, avente carattere imperativo, presuppone che il piano di lottizzazione intervenga su beni effettivamente fungibili e non comporti modificazioni delle aree edificate esistenti di proprietà degli altri. In ossequio al principio di autosufficienza del comparto di lottizzazione ex L. 1150/1942 e D.M. 1444/1968, non è ammissibile l’ingresso nel consorzio dei proprietari di terreni ricadenti in altra zona del piano regolatore, che in questo modo conseguirebbero la disponibilità di una certa percentuale della volumetria realizzabile, in quanto in tal modo si eluderebbero le norme in materia di zonizzazione senza la previa necessaria approvazione di una variante allo strumento urbanistico generale. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 6 dicembre 2011, n. 1846 - Pres. Allegretta – Est. Adamo –

N.c.d. S.r..l. (avv. ti A. Mescia, G. Mescia) c. Regione Puglia (avv. Bucci). Autorizzazione paesaggistica – Art. 146 D. Lgs. n. 42/2004 - Verifica dei requisiti

– Discrezionalità tecnica - Sindacato Con riferimento alla procedura per l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica per il progetto di ampliamento di un impianto di produzione di energia da fonte eolica, è illegittimo il diniego opposto dalla P.A. sulla base delle mere risultanze delle emergenze evidenziate nella cartografia allegata al PUTT/P in quanto il potere esercitato in sede di autorizzazione, in ossequio alla previsione ex art. 146 D. Lgs. n. 42 del 2004, consiste nel verificare in concreto, attraverso un’attenta e ponderata valutazione tecnico-discrezionale, la compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato e l’intervento progettato. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 6 dicembre 2011, n. 1847 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile –

E. s.r.l. (avv. Antonucci) c. ASL di Foggia (Avv. Bavaro). Contratti pubblici – Bandi di gara – Modalità di presentazione delle offerte –

Sottoscrizioni – Copia del documento di identità.

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La clausola del bando di gara che impone l’allegazione della copia fotostatica del documento d’identità all’offerta economica sottoscritta è ragionevole e legittima, assolvendo detta allegazione all’essenziale funzione di ricondurre incontrovertibilmente al suo autore l’autenticità dell’apposta sottoscrizione. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 7 dicembre 2011, n. 1871 – Pres. Adamo – Est. Picone – L. C.

(avv. Fargion) c. Comune di Candela (Avv. Mescia). Corte Costituzionale – Giudizio di costituzionalità in via principale – Art. 1-quater d.l. n. 105/2010 – Norma eccezionale. Corte Costituzionale – Giudizio di costituzionalità in via principale – Efficacia

delle sentenze. La norma, di cui all’art. art. 1-quater del d.l. n. 105 del 2010, aggiunto dalla legge di conversione n. 129 del 2010, che deroga rispetto al principio generale di efficacia retroattiva ed erga omnes delle sentenze di incostituzionalità, ha carattere eccezionale e non può trovare applicazione estensiva, specialmente con riguardo alla perentorietà del termine ultimo di applicabilità, che non tollera improprie sospensioni o dilazioni in ragione della mera pendenza di impugnative giurisdizionali. La dichiarazione d’illegittimità costituzionale di una norma ha efficacia erga omnes e retroattiva, generando l’obbligo di spiegarne gli effetti non solo nel giudizio nel corso del quale è stata sollevata la questione ovvero in tutti i giudizi non ancora definiti con sentenza passata in giudicato ma anche, sul piano sostanziale, in tutti rapporti non ancora esauriti (Fattispecie relativa all’applicabilità della’art. 27 l. r. n. 1/2008; in

senso conforme, TAR Puglia, Bari, sez. I, 5 gennaio 2011, n. 2). Tar Puglia, Bari, Sez. I, 7 dicembre 2011, n. 1872, Pres. Allegretta - Est. Adamo – M.

s.r.l. (avv. Gagliardi La Gala) c. Comune di Terlizzi. Pubblica Amministrazione – Prefetto – Fissazione tariffe minime – Finalità. Contratti pubblici – Disciplinare di gara – Tariffe minime – Legalità. In materia di tariffe praticate dagli Istituti di Vigilanza, nessuna norma di carattere primario o secondario, autorizza i Prefetti a fissare tariffe minime inderogabili per i servizi di vigilanza. Le cosìddette tariffe di legalità sono infatti fissate dai Prefetti come parametro di congruità, rilevanti in sede di accertamento e di verifica nei confronti delle imprese del settore, in modo tale che suddette imprese non possano praticare prezzi più alti di quelli fissati, potendo, al contrario, stabilire prezzi inferiori

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a quelli minimi. Non può considerarsi contraria alla legge o illogica una previsione del disciplinare che imponga la produzione delle tariffe praticate da un Istituto di Vigilanza considerato che l'assenza di rilievi sulle tariffe praticate dallo stesso costituisce un rilevante elemento di valutazione non solo dell'attendibilità dell'offerta, ma anche della stessa affidabilità dell'impresa offerente. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 7 dicembre 2011, n. 1873, Pres. Allegretta - Est. Adamo – I.

s.r.l. (avv. Tangari) c. Comune di Gioia del Colle ( avv.ti Buscicchio e Matarrese). Silenzio – Silenzio inadempimento – Atti interruttivi – Requisiti. In materia di silenzio della Pubblica Amministrazione, sebbene qualsivoglia attività sia idonea a interrompere l'inerzia della stessa, questa non deve avere una valenza meramente interna o presentarsi, per la sua indeterminatezza o i tempi in cui viene svolta, dilatoria o elusiva o, comunque, non utile al fine.

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IIª SEZIONE

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 1 dicembre 2011, n. 1831 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio – M.N. (avv. Gazidede) c. Ministero dell'Interno, Questura di Bari (Avv. Stato) Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) – Permesso di soggiorno – Permesso “per motivi di sicurezza sociale” (art. 18 d. lgs. n. 286/98) – Permesso “per motivi di giustizia” (art. 11, comma 1, lett. c-bis, d.P.R. n. 394/99) – Differenze Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) – Permesso di soggiorno – Permesso “per motivi di sicurezza sociale” (art. 18 d. lgs. n. 286/98) – Istanza – Legittimazione – Legittimazione dell’extracomunitario interessato - Sussiste Il permesso di soggiorno “per motivi di sicurezza sociale”contemplato dall’art. 18 del d. lgs. n. 286/98 ha natura e presupposti profondamente diversi dal permesso di soggiorno “per motivi di giustizia” di cui all’art. 11, comma 1, lett. c-bis), del d.P.R. n. 394/99. Il primo trova la sua giustificazione nel fatto che, in relazione ad indagini penali per uno dei reati previsti dall’art. 380 c.p.p. o dall’art. 3 l. n. 75/58, un extracomunitario privo del permesso di soggiorno sia esposto a violenze o pressioni alle quali tenti di sottrarsi, venendo a trovarsi, per effetto di ciò, in situazione di pericolo per la sua incolumità: il permesso di soggiorno di che trattasi é rilasciato nel di lui interesse, per un periodo minimo di sei mesi, o per il maggior periodo necessario a garantire l’incolumità del soggetto. Il permesso di soggiorno “per motivi di giustizia” è, invece, funzionale a consentire di portare a termine, con l’ausilio della testimonianza del soggetto extracomunitario, una indagine penale relativa ad uno dei reati sopra menzionati: trattasi quindi di permesso di soggiorno rilasciato, per un periodo non superiore a tre mesi, su richiesta e nell’interesse della Procura della Repubblica che conduce le indagini. Atteso che il permesso di soggiorno “per motivi di sicurezza sociale”contemplato dall’art. 18 del d. lgs. n. 286/98 é finalizzato a consentire al soggetto di sottrarsi alle pressioni ed alle violenze alle quali si trovi esposto in relazione ai procedimenti penali indicati dalla medesima legge, l’art. 27 del d.P.R. n. 394/99, attuativo del detto art. 18, deve essere inteso nel senso che sia legittimato a presentare la domanda di permesso di soggiorno di che trattasi anche il soggetto extracomunitario oggetto delle violenze o delle pressioni, nonostante la lettera della legge non lo contempli espressamente. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 1 dicembre 2011, n. 1832 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio – S.G. (avv. Gazidede) c. Ministero dell'Interno, Questura di Bari

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Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) – Permesso di soggiorno – Permesso “per protezione internazionale” – Rilascio – Presupposti Il fatto che il ricorrente abbia famiglia non costituisce elemento da solo sufficiente al rilascio del permesso di soggiorno “per protezione internazionale” (c.d. “asilo politico”). Tar Puglia, Bari, Sez. II, 1 dicembre 2011, n. 1834 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio – E.M.S. (avv. Guglielmini) c. Ministero dell'Interno, U.T.G. – Prefettura di Foggia (Avv. Stato) Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) – Permesso di soggiorno – Per regolarizzazione ex l. n. 102/2009 – Natura eccezionale – Sanatoria – Sussiste – Presupposti – Ricongiungimento familiare – Ragioni di tipo umanitario – Non sussistono

Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) – Permesso di soggiorno – Per regolarizzazione ex l. n. 102/2009 – Presupposti – Interesse del datore di lavoro – Necessità – Rilascio in attesa di occupazione – Possibilità – Esclusione

Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) – Permesso di soggiorno – Per regolarizzazione ex l. n. 102/2009 – Presupposti – Interesse del datore di lavoro – Assenza di interesse – Indici presuntivi

Il permesso di soggiorno ai sensi della l. n. 102/09 costituisce una tipologìa determinata di permesso, rilasciato in via eccezionale ed in sanatoria, i cui presupposti non contemplano situazioni riconducibili ad esigenze di ricongiungimento familiare o, più in generale, a ragioni di tipo umanitario. L’eventuale valutazioni di ulteriori e diverse circostanze, come quella afferente la paternità di un bambino nato in territorio italiano, deve quindi essere fatta oggetto di un diverso tipo di permesso di soggiorno. La volontà di non voler proseguire nel rapporto di lavoro della parte datoriale costituisce elemento di per sé sufficiente al rigetto della domanda di regolarizzazione ex l. n. 102/09, la quale non contempla invero la possibilità di rilasciare permessi di soggiorno in attesa di occupazione. In materia di regolarizzazione ex l. n. 102/09, la volontà del datore di lavoro di non voler proseguire il rapporto può desumersi dalla mancata presentazione dello stesso in Prefettura per rendere i chiarimenti richiesti, giacché tale comportamento, lungi dall’essere manifestazione di mera trascuraggine, deve ascriversi – salvo prova del contrario - alla consapevolezza del datore di non poter mettere in dubbio la correttezza dei rilievi mossi dalla Prefettura: ciò che determina il rigetto della domanda di regolarizzazione, invero, non è il mero comportamento omissivo del

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datore di lavoro, consistente nel non presentarsi in Prefettura, bensì le circostanze (negative) di fatto che da tale comportamento traggono conferma. (In applicazione del detto principio, il Collegio ha dichiarato la legittimità del rigetto opposto dall’Amministrazione all’istanza di regolarizzazione per avere, il datore di lavoro del ricorrente, omesso di fornire adeguata dimostrazione della titolarità del reddito minimo richiesto dalla legge e della disponibilità di una situazione alloggiativa idonea) Tar Puglia, Bari, Sez. II, 1 dicembre 2011, n. 1835 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio – C.B.M. (avv. Calvani) c. Regione Puglia (avv. Shiroka) Sanità pubblica – Ospedali, ambulatori, case di cura, enti sanitari – Accreditamento istituzionale al S.S.N. – Accreditamento ex l.r. Puglia n. 4/2010 - Concessione – Presupposti – Requisiti di cui al regolamento regionale n. 3/2005 – Assenza – Effetti In tema di accreditamento istituzionale con il Servizio Sanitario Nazionale ex art. 12, comma 2, l.r. Puglia n. 4/2010, la mancanza da parte del soggetto richiedente dei requisiti strutturali e tecnologici di cui al regolamento regionale n. 3/2005 alla data del 31 dicembre 2010, impone, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 27, comma 2, l.r. Puglia n. 8/2004, la revoca dell’accreditamento “provvisorio” medio tempore concesso ai sensi della l.r. Puglia n. 10/2007; tale revoca costituisce un atto dovuto da parte dell’Amministrazione e non lascia spazio a diverse valutazioni o a diversi provvedimenti che tengano in conto l’attività di adeguamento posta in essere successivamente. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 1 dicembre 2011, n. 1836 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga – R.A. (avv.ti Bianco e Vippolis) c. Comune di Ostuni (avv. Zaccaria) Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Costruzione abusiva: conseguenze – Demolizione – Procedimento sanzionatorio – Sospensione ex art. 32 l. n. 326/03 (dichiarazione di interesse al condono) – Ambito temporale di applicazione Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 32, commi 28 e 32, l. n. 326/03 e 38, comma 1, l. n. 47/85, ricorre l’obbligo di sospensione ex lege di tutti i procedimenti sanzionatori in materia edilizia in corso non solo fino alla data del 31.3.2004 (termine ultimo per presentare le istanze di condono), ma fino alla concreta definizione del relativo procedimento, definizione che costituirà il presupposto di rinnovate valutazioni in ordine alla eventuale ulteriore sanzionabilità dell’abuso, con adozione di nuovo provvedimento di demolizione. Pertanto, qualora per l’abuso edilizio oggetto del provvedimento di demolizione impugnato il ricorrente, successivamente alla

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notificazione del provvedimento, abbia presentato dichiarazione di interesse al condono ai sensi della citata l. n. 326/03, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. (Cfr. in senso conforme: Tar Puglia, Bari, Sez. III, sentenza 11 novembre 2008, n. 1455; Tar Puglia, Bari, sentenza 30 gennaio 2008, n. 94) Tar Puglia, Bari, Sez. II, 1 dicembre 2011, n. 1837 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga – E.G.I. Spa (avv.ti Maldari, Grisostoli Travaglini, Rossini, Grosso e Astori) c. Ministero per i beni e le Attività Culturali (Avv. Stato), Comune di Barletta (avv. Palmiotti), P. Srl Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Vincoli – Tutela ex d. lgs. 490/1999 - Dichiarazione di interesse particolarmente importante – Atti ostativi – Precedente attestazione di assenza di vincoli – Non sussiste In tema di dichiarazione di interesse particolarmente importante e di sottoposizione a tutela ex d. lgs. n. 490/1999, la nota con la quale la Soprintendenza abbia in precedenza attestato l’assenza di vincoli sull’immobile vale ad attestare l’assenza di interesse al momento in cui la nota è stata emessa, e non già l’assenza di qualsivoglia pregio storico-artistico, sicché alla stessa non può attribuirsi alcuna efficacia preclusiva di futuri accertamenti sull’immobile, tesi a verificarne il pregio e strumentali all’apposizione del vincolo. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 1 dicembre 2011, n. 1838 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga – I. srl (avv. Polignano) c. Regione Puglia (avv. Girone), Asl Ba (avv. Trotta), E.S.C.S. Silenzio – Azione avverso il silenzio – Presupposti – Atti interruttivi – Emersione in corso di causa – Effetti – Improcedibilità del ricorso - Sussiste È improcedibile il ricorso avverso il silenzio allorché emerga in corso di causa che il silenzio sia stato in realtà interrotto da determinazioni espresse dell’Amministrazione a carattere sostanzialmente negativo, sicché è avverso queste ultime che devono essere indirizzate eventuali censure.

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IIIª SEZIONE

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 7 dicembre 2011, n. 1852 – Pres. Morea – Est. Giansante – I.C. di I.V. & C. s.a.s., C. s.r.l. (avv. Deramo) c. Comune di Trani (n.c.).

Edilizia ed urbanistica – Piani urbanistici generali – Sull’istanza di ritipizzazione a seguito di annullamento giurisdizionale del P.U.G.

Sussiste l’obbligo di provvedere del Comune in ordine all’istanza di parte privata volta ad ottenere la ritipizzazione dell’area di sua proprietà quando questa sia rimasta priva di destinazione urbanistica a seguito dell’annullamento giurisdizionale della delibera del Consiglio comunale di approvazione del P.U.G.

(Cfr., in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. III, 27 gennaio 2011, n. 175)

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 7 dicembre 2011, n. 1855 – Pres. Morea – Est. Petrucciani – A.M.M. (avv.ti E. e I. Follieri) c. Comune di Manfredonia (n.c.).

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Costruzione abusiva: conseguenze – Istanza di sanatoria – Anteriormente alla impugnazione dell’ordinanza di demolizione – Conseguenza – Improcedibilità del gravame – Per sopravvenuta carenza di interesse.

Deve essere dichiarato improcedibile il ricorso avverso l’ordine di demolizione allorquando risulti presentata una domanda di sanatoria in data precedente all’introduzione del ricorso stesso e successivamente alla data del provvedimento di ripristino, e ciò in quanto l’esercizio della facoltà di regolarizzare la propria posizione da parte del privato impedisce l’esercizio del potere repressivo dell’Amministrazione almeno fino a quando la stessa non si pronunci in senso negativo sulla istanza medesima, ed inoltre in quanto l’applicazione di detto principio determina, sotto l’aspetto processuale, la sopravvenuta carenza d’interesse all’annullamento dell’atto sanzionatorio in relazione al quale è stata prodotta la suddetta domanda di sanatoria e la traslazione e il differimento dell’interesse ad impugnare verso il futuro provvedimento che, eventualmente, respinga la domanda medesima disponendo nuovamente la demolizione dell’opera edilizia ritenuta abusiva.

(Cfr., in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. III, 6 ottobre 2011, n. 1481)

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 7 dicembre 2011, n. 1856 – Pres. Morea – Est. Petrucciani – Scuole "M." Foggia Soc. Coop. Cons. e altri (avv. Talamo) c. Comune di Foggia (avv.ti Barbato, Dragonetti)

Servizi pubblici – Gestori di servizi pubblici – Scuola materna – Sistema dell’accreditamento nell’affidamento della gestione di un servizio pubblico – Procedura di affidamento – Bandi di gara – Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi – Inammissibilità del ricorso – Per difetto di interesse concreto ed attuale.

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Servizi pubblici – Gestori di servizi pubblici – Scuola materna – Sistema dell’accreditamento nell’affidamento della gestione di un servizio pubblico – Determinazione delle tariffe di erogazione dei servizi pubblici – Art. 117 d.lgs. 267/2000 – Art. 18 L.R. Puglia n. 19/2006 - Regolamento reg. Puglia n. 4/2007 – Inammissibilità del ricorso – Per difetto di interesse concreto ed attuale.

In materia di affidamento della gestione del servizio di assegnazione di buoni per l'acquisto di servizi per l'infanzia, è inammissibile, per difetto di interesse concreto ed attuale, il ricorso diretto all’annullamento di un provvedimento comunale per illegittimità della scelta del meccanismo dell’accreditamento rispetto al diverso sistema della gara d’appalto, ove le società ricorrenti siano comprese nell’elenco delle strutture autorizzate ad erogare il detto servizio e, pertanto, non risulti pregiudicato in alcun modo l’interesse alla gestione del servizio affidato loro dal Comune.

È inammissibile, per difetto di interesse concreto ed attuale, il ricorso volto a contestare l’utilizzazione del sistema dell’accreditamento nell’affidamento della gestione di un servizio pubblico da parte del Comune, senza che fossero state previamente poste in essere le condizioni dello stesso - tra cui la determinazione delle tariffe ai sensi dell’art. 117 d.lgs. 267/2000 da parte della Giunta Regionale, come previsto dall’art. 18 L.R. 19/2006 e dal Regolamento 4/2007 - ove le società ricorrenti siano state già ricomprese tra le strutture autorizzate all’erogazione del servizio.

(Cfr., in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 1881)

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 7 dicembre 2011, n. 1861 – Pres. Morea – Est. Amovilli – Inps (avv.ti Monaco, Punzi) c. Comune di Foggia (n.c.).

Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – Vincoli urbanistici – Vincoli che consentono l’iniziativa privata o promiscua pubblico–privata – Carattere non espropriativo.

Processo amministrativo – Istruttoria – Inottemperanza dell’Amministrazione intimata agli incombenti istruttori – Mancanza di elementi di segno contrario alla pretesa del ricorrente – Conseguenza.

Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – Vincoli urbanistici – Vincoli espropriativi – Scadenza termine quinquennale – Decadenza automatica – Applicazione temporanea disciplina delle c.d. zone bianche – Nuova pianificazione – Necessità.

È da escludersi la natura espropriativa dei vincoli che pur importando una destinazione alla realizzazione di opere pubbliche anche di contenuto specifico consentano l’iniziativa privata o promiscua pubblico–privata, quindi l’attuazione degli obiettivi di interesse generale anche per iniziativa del soggetto privato in libero regime di economia di mercato.

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Ai sensi dell’art. 116 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo, nonché dello stesso art. 64, comma 4, c.p.a., in caso di inottemperanza da parte dell’Amministrazione intimata agli incombenti istruttori ad essa assegnati dal giudice e in mancanza di elementi di segno obiettivamente contrario, deve ritenersi fondata la pretesa del ricorrente.

La decadenza automatica dei vincoli preordinati all’esproprio, ove nel termine quinquennale l’autorità espropriante non inizi il procedimento espropriativo, comporta il venir meno della disciplina urbanistica concernente le aree interessate e l’applicazione temporanea della disciplina delle c.d. zone bianche. Tuttavia, il regime temporaneo suddetto non esime il Comune dall’obbligo di provvedere a dettare una nuova disciplina urbanistica, mediante una variante specifica oppure una variante generale.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 7 dicembre 2011, n. 1862 – Pres. Morea – Est. Amovilli – A.D.V., M.C.B. (avv.ti Ruta, Romano) c. Comune di Casalnuovo Monterotaro (avv. Paccione).

Nullità – Per mancanza di elementi essenziali – In ipotesi di difetto di causa – Non sussiste – Annullabilità – Eccesso di potere – Sussiste.

Autotutela – Annullamento d’ufficio – Motivazione del provvedimento – Ponderazione comparativa tra interesse pubblico e privato – Necessità.

Anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 21 septies della l. n. 241/1990 che pur codifica in senso innovativo l’istituto della nullità “strutturale” per difetto di elementi essenziali – pur senza individuarli – l’ipotetico difetto della causa, che sul piano civilistico è causa di nullità del negozio, costituisce una ordinaria ipotesi di annullabilità del provvedimento amministrativo quale tipico vizio di eccesso di potere, per evidente prevalenza dell’aspetto funzionale. Ragion per cui la nullità di cui all’art. 21 septies per mancanza di elementi essenziali – essendo tutt’ora nel diritto amministrativo la nullità forma speciale di invalidità – può configurarsi in limitatissimi casi, quali ad esempio l’inesistenza dell’oggetto.

L’annullamento d’ufficio di cui all’art. 21 nonies della l. n. 241/1990 presuppone una congrua motivazione sull’interesse pubblico attuale e concreto posto a sostegno dell’esercizio discrezionale dei poteri di autotutela, con una adeguata ponderazione comparativa, che tenga anche conto dell’interesse dei destinatari dell’atto al mantenimento delle posizioni che su di esso si sono consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall’Amministrazione.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 7 dicembre 2011, n. 1863 – Pres. Morea – Est. Amovilli – M.P. (avv. Racanelli) c. Ministero lavoro e previdenza sociale, Direzione provinciale del lavoro di Bari (Avv. Stato).

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Sanzioni amministrative – Sanzione amministrativa in caso di violazione delle disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori – Art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 – Sospensione dell’attività imprenditoriale – Lavoratore irregolare – Natura subordinata del rapporto di lavoro – Irrilevanza.

Sanzioni amministrative – Sanzione amministrativa in caso di violazione delle disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori – Art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 – Attività degli ispettori del lavoro – Natura vincolata.

Per l’applicazione della sanzione amministrativa della sospensione dell’attività di impresa, di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008, deve intendersi per lavoratore irregolare qualsiasi lavoratore “sconosciuto alla p.a.”. A tal fine non assume rilevanza l’ipotizzata inesistenza nella fattispecie di un rapporto di lavoro subordinato, mentre rileva l’accertamento da parte degli ispettori del lavoro dello svolgimento di tipici compiti lavorativi, impregiudicatane la tipologia subordinata, autonoma o parasubordinata, senza che il ricorrente abbia fornito elementi di prova idonei a ricondurre l’attività ad altro rapporto (affectio familiaris, societatis, ecc.) e a superarne la presunzione pur relativa di onerosità.

In materia di contrasto del lavoro irregolare, in presenza dei presupposti fattuali dello svolgimento di tipici compiti lavorativi così come descritti nel verbale degli ispettori del lavoro, della cui veridicità non venga mossa alcuna rituale contestazione – nelle forme della querela di falso – l’attività del personale ispettivo risulta sostanzialmente vincolata ex art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 senza poter effettuare alcun apprezzamento di carattere discrezionale concernente l’eventuale sussistenza di pericoli per la sicurezza.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 7 dicembre 2011, n. 1864 – Pres. Morea – Est. Amovilli – S.&V. s.r.l. (avv. Ferrara) c. Comune di Manfredonia (avv. Triggiani).

Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (ottemperanza) – Giudicato amministrativo – Provvedimento sopravvenuto – Violazione o elusione del giudicato – Presupposti.

Perché possa ravvisarsi il vizio di violazione o elusione del giudicato – che comporta la radicale nullità dei provvedimenti che ne sono affetti ed è deducibile direttamente in sede di ottemperanza, indipendentemente dalla loro impugnazione nel termine di decadenza – non è sufficiente che la nuova attività posta in essere dall’Amministrazione dopo la formazione del giudicato alteri l’assetto degli interessi definito dalla pronuncia passata in giudicato, essendo necessario che l’Amministrazione eserciti nuovamente la medesima potestà pubblica, già illegittimamente esercitata, in contrasto con il puntuale contenuto precettivo del giudicato amministrativo, oppure cerchi di realizzare il medesimo risultato con un’azione connotata da un manifesto sviamento di potere, mediante l’esercizio di una potestà pubblica formalmente diversa in palese carenza dei presupposti che lo

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giustificano; di conseguenza non è prospettabile tale vizio qualora l’Amministrazione incida sull’assetto degli interessi definiti dal giudicato esercitando, per un fine suo proprio, un potere diverso da quello già utilizzato ovvero utilizzando un nuovo istituto giuridico e al di fuori della figura del manifesto sviamento di potere.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 1880 – Pres. Morea – Est. Petrucciani – G. s.p.a. (avv. Perta) c. Comune di Trani (avv. Capurso).

Espropriazione – Vincolo preordinato all’esproprio – Decadenza – Ragioni – Comporta illegittimità provvedimento di inibizione e ordine di cessione gratuita.

È illegittimo il provvedimento di inibizione della prosecuzione di opere, già assentite da un precedente provvedimento, e il successivo ordine di cessione gratuita di porzione del suolo, in quanto area sottoposta a vincolo espropriativo, qualora tale vincolo, previsto dal piano urbanistico generale, non sia stato reiterato nel quinquennio successivo né sia stata intrapresa alcuna attività volta alla realizzazione di opere di pubblica utilità (Nel caso di specie, il Tribunale ha annullato il divieto di ripresa dei lavori di realizzazione di una piscina e l’ordine di cessione del suolo, qualificato come pertinenza di una strada litoranea, in quanto il Comune aveva mancato di reiterare il vincolo previsto nel P.R.G. e non aveva mai intrapreso l’opera di allargamento della strada stessa).

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 1884 – Pres. Morea – Est. Giansante – M.M.I. (avv. Matassa) c. Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio delle Province di Bari e Foggia (Avv. Stato).

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – In sanatoria – Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d) del d.l. n. 269/2003 - Opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo – Condizioni.

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – In sanatoria – Principio dell’inscindibilità dell’opera edilizia caratterizzata da una struttura unitaria.

Comunicazione dell’avvio del procedimento – Atti per i quali non è necessaria – Annullamento dell’autorizzazione paesaggistica comunale da parte della Soprintendenza.

Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d) del d.l. n. 269/2003 sono sanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico) purché ricorrano congiuntamente determinate condizioni: a) che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo; b) che, pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 del d.l. n. 269/2003 (restauro, risanamento

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conservativo e manutenzione straordinaria), senza aumento di superficie; d) che vi sia il previo parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.

(Cfr., in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 maggio 2011, n. 805)

Ai fini della concessione in sanatoria, l’opera edilizia abusiva va identificata con riferimento all’unitarietà dell’edificio realizzato, ove sia stato realizzato dal costruttore in esecuzione di un disegno unitario, restando irrilevante il suo preteso frazionamento in distinte porzioni, a meno che non risulti concretamente giustificato dall’effettiva autonomia della consistenza di ciascuna.

È consentito alla Soprintendenza ex art. 159, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004 (applicabile anche nel caso di rilascio di autorizzazione paesaggistica nell'ambito di un procedimento di condono) di omettere la comunicazione di avvio del procedimento relativo all’annullamento dell’autorizzazione comunale, posto che la comunicazione anche agli interessati, da parte dell’Amministrazione comunale, dell’invio alla Soprintendenza stessa dell’autorizzazione rilasciata, costituisce avviso di inizio del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241 del 1990.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 1886 – Pres.Morea – Est. Giansante – S.D.C. (avv. Abbattista) c. Comune di Terlizzi (n.c.), Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. Stato).

Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Dichiarazione dell’interesse culturale – Procedimento – Beni soggetti a pubblicità immobiliare – Trascrizione della dichiarazione ex art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004 – Successiva alla trascrizione dell’atto d’acquisto da parte del successivo proprietario – Conseguenza – Inopponibilità del vincolo.

Il vincolo posto su un immobile in seguito alla dichiarazione di interesse culturale, non può essere opposto al successivo proprietario che ha acquistato e trascritto l’atto di acquisto prima della trascrizione del vincolo stesso. (Nel caso di specie, il Collegio ha annullato la deliberazione comunale con cui veniva espressa la volontà di esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto dell’immobile dichiarato bene culturale, mancando il presupposto fondamentale dell’opponibilità del vincolo al proprietario).

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 1887 – Pres. Morea – Est. Petrucciani – C. S.c. a r.l. (avv.ti Goffredo, Pellegrino) c. Regione Puglia (avv. Carletti), Agea (n.c.).

Giurisdizione – In materia di determinazione delle quote latte e dei prelievi supplementari per consegne eccedenti le quote – Giurisdizione del giudice amministrativo – Sussistenza.

Unione europea – Politica commerciale comune – Quote latte – QRI assegnato in Italia dal 1993 – Inattendibilità – In quanto determinato sulla base di

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autocertificazioni degli stessi produttori – Disapplicazione della normativa interna e applicazione di quella comunitaria – Obbligatorietà – Per l’Amministrazione regionale.

Non introducendo l’art. 1, comma 551, l. n. 311 del 2004 una giurisdizione di tipo esclusivo del giudice ordinario, restano devolute alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto la contestazione dell'esercizio di un potere autoritativo quale quello di determinazione delle quote latte – nella fattispecie, del quantitativo individuale di riferimento da assegnare ai singoli allevatori – e dei prelievi supplementari per consegne eccedenti le quote, secondo il generale criterio di riparto fondato sulla natura delle posizioni sostanziali dedotte in giudizio, avente consistenza nella fattispecie di interesse legittimo.

In tema di “quote latte”, il criterio del quantitativo individuale di riferimento (QRI) posto dalla l. n. 119 del 2003, essendo determinato sulla base di auto-certificazione, lede ingiustificatamente l’attività economica dei produttori, che risulta limitata senza alcuna necessità di riequilibrare il mercato della produzione del latte; da ciò l’obbligo per l’Amministrazione regionale di disapplicare la citata normativa interna e dare diretta applicazione ai Regolamenti comunitari in materia.

(Cfr., in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. III, 13 aprile 2011, n. 582).

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 1889 – Pres. Morea – Est. Amovilli – L.C. e altri (avv.ti Romano, Zezza) c. Comune di Casalnuovo Monterotaro (avv.ti Salerno, Celozzi).

Edilizia ed urbanistica – Interventi edilizi – Interventi di risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione c.d. leggera e interventi di ristrutturazione c.d. pesante – Differenze – Individuazione.

Edilizia ed urbanistica – Interventi edilizi – Miglioramento sismico ai sensi del d.m. 14 gennaio 2008 – Trasformazioni non compatibili con la disciplina urbanistica vigente – Esclusione.

Comunicazione di avvio del procedimento – Preavviso di rigetto – Ex art. 10 bis della l. n. 241/90 – Violazione – In caso di attività vincolata – Valutazione in sede giurisdizionale della fondatezza della pretesa – Necessità – Anche alla luce del nuovo c.p.a.

Nell’ambito degli interventi edilizi, quelli di risanamento conservativo presuppongono la conservazione della tipologia, forma e struttura e il mantenimento anche della sagoma preesistente, così come quelli di ristrutturazione c.d. leggera di cui all’art. 22, comma 1, t.u.edilizia che presuppongono l’invariabilità di sagoma, volume e destinazione d’uso. Qualora, invece, l’intervento edilizio porta alla realizzazione di un quid novi comportando modifiche della sagoma, esso va qualificato quale ristrutturazione c.d. pesante ex art. 10, comma 1, lett. c) del d.P.R. 380/2001, come

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tale subordinato a permesso di costruire e sanzionato in caso di abusività con la rimozione o la demolizione dell’opera.

La necessità di effettuare lavori di riparazione con miglioramento sismico ai sensi delle vigenti N.t.c. (norme tecniche per le costruzioni) approvate con d.m. 14 gennaio 2008, non autorizza di per sé la realizzazione di trasformazioni non compatibili con la disciplina urbanistica vigente, peraltro non strumentali né necessarie al fine di conseguire l’obiettivo di potenziamento della sicurezza dell’edificio.

Il vizio di violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/90, in ipotesi di attività vincolata, al pari degli altri vizi di carattere formale assume in linea di principio carattere recessivo – anche ai fini dell’applicazione dell’art. 21 octies, comma 2, della l. n. 241/90 – di fronte alla verifica in sede giurisdizionale dei presupposti che rendono fondata la pretesa sostanziale azionata, nell’ambito di un giudizio il cui oggetto è ormai trasformato a seguito dell’entrata in vigore del c.p.a., da verifica formale della legittimità del provvedimento impugnato nei limiti dei vizi dedotti e con salvezza del potere esercitato, in giudizio di accertamento della fondatezza del rapporto sostanziale sottostante azionato.

Tar Puglia, Bari, sez. III, 15 dicembre 2011, n. 1890 – Pres. Morea – Est. Amovilli – P.G. (avv.ti G. e A. Mescia) c. Comune di Ascoli Satriano (avv. Follieri).

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Denuncia di inizio attività – Inutile decorso termine per inibizione previsto dall’art. 23 del d.P.R. n. 380/2001 – Poteri di annullamento e di revoca del titolo edilizio implicitamente formatosi – Sussistono.

Autotutela – Annullamento d'ufficio – Motivazione – Ponderazione comparativa tra interesse pubblico e privato – Necessità.

Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Costruzione abusiva: conseguenze – Demolizione – Disposta dopo un notevole lasso di tempo – Contemperamento con l’affidamento medio tempore maturato – Necessità – Fattispecie.

Nel caso di presentazione di una Dia (oggi Scia), il decorso del termine assegnato all’Amministrazione per l’adozione dei provvedimenti inibitori previsti dall’art. 23 del d.P.R. n. 380/2001 non comporta che l’attività del privato, se difforme dal paradigma normativo, possa considerarsi lecitamente effettuata, potendo il provvedimento implicitamente formatosi per effetto dell’inerzia dell’Amministrazione essere oggetto di interventi di annullamento d’ufficio o di revoca quali esplicazione sia dei poteri di vigilanza edilizia, sia – più in generale – di autotutela, che permangono in capo alla p.a. ed il cui esercizio va contemperato con il rispetto dei principi di lealtà e certezza dei rapporti giuridici.

L’annullamento d’ufficio (di cui all’art. 21 nonies della l. n. 241 del 1990) presuppone una congrua motivazione sull’interesse pubblico attuale e concreto posto a sostegno dell’esercizio discrezionale dei poteri di autotutela, con una adeguata ponderazione

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comparativa, che tenga anche conto dell’interesse dei destinatari dell’atto al mantenimento delle posizioni che su di esso si sono consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall’Amministrazione.

(Cfr., in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 marzo 2011, n. 434)

In tema di abusivismo edilizio, se in generale la sanzione demolitoria o pecuniaria è collegata alla mera abusività dell’opera e non necessità di ulteriore motivazione, tuttavia allorquando sia trascorso un notevole lasso di tempo tra la commissione dell’abuso e la risposta sanzionatoria, non può non considerarsi l’affidamento medio tempore maturato, particolarmente qualificato laddove vi siano provvedimenti anche taciti con valore di assenso, o comunque si siano perfezionati gli effetti previsti dalla legge per l’esercizio legittimo di una determinata attività. (Nel caso di specie, l’ordinanza di demolizione era intervenuta dopo dieci anni dalla realizzazione mediante Dia delle opere controverse e presso le stesse era stato nel frattempo autorizzato l’esercizio di un’attività, pertanto il Collegio ha rilevato la sussistenza di un affidamento qualificato e meritevole di tutela con conseguente annullamento del provvedimento sanzionatorio).