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STUDIO MONTANELLI 1 Il settore del non profit comprende una vasta gamma di attività, svolte solitamente da soggetti collettivi (societari, non societari, associativi, eccetera), aventi finalità diverse rispetto a quella tipica del mondo dell'impresa) della produzione di profitti. L'espressione non profit deriva dal termine anglosassone "not for profit organization", che indica tutti gli enti che, senza scopo diretto di lucro, svolgono attività tradizionalmente demandate allo stato ENTI NON COMMERCIALI ENTI NON COMMERCIALI
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STUDIO MONTANELLI1 Il settore del non profit comprende una vasta gamma di attività, svolte solitamente da soggetti collettivi (societari, non societari,

May 01, 2015

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Samanta Milano
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Page 1: STUDIO MONTANELLI1 Il settore del non profit comprende una vasta gamma di attività, svolte solitamente da soggetti collettivi (societari, non societari,

STUDIO MONTANELLI 1

Il settore del non profit comprende una vasta gamma di attività, svolte solitamente da soggetti collettivi (societari, non societari, associativi, eccetera), aventi finalità diverse rispetto a quella tipica del mondo dell'impresa) della produzione di profitti.

L'espressione non profit deriva dal termine anglosassone "not for profit organization", che indica tutti gli enti che, senza scopo diretto di lucro, svolgono attività tradizionalmente demandate allo stato

ENTI NON COMMERCIALIENTI NON COMMERCIALI

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ENTI NON COMMERCIALIDEFINIZIONE

Il decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 (supplemento ordinario n. 1/L alla G.U. 2 gennaio 1998 n. 1), intitolato Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nella prima delle due sezioni in cui è suddiviso provvede alla modifica di norme tributarie relative agli enti non commerciali, mentre nella seconda sezione introduce la nuova figura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

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GENERALITA’ L’art. 73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi,

approvato con il d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, include tra i soggetti passivi gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

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GENERALITA’

La successiva lettera d) del comma citato estende la soggettività passiva di tributo alle società ed agli «enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica» non residenti nel territorio dello Stato e quindi anche agli enti pubblici e privati che, sebbene non residenti, posseggano tuttavia le stesse caratteristiche sostanziali di quelli nominati alla lettera c).

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DEFINIZIONE - TUIR

Il comma 2 dell’art. 73 del T.u.i.r. dispone, poi, che tra gli enti di cui alla lettera c) si debbano ricomprendere:

le persone giuridiche, vale a dire tutti gli enti pubblici e privati, diversi dalle società che possano definirsi persone giuridiche;

le associazioni non riconosciute;

i consorzi;

le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell’imposta si verifichi in modo unitario e autonomo.

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DEFINIZIONE - TUIR

La configurazione normativa dell’ente non commerciale si fonda, pertanto, sui seguenti tratti caratteristici e concorrenti:

a) l’ente non deve essere una società (neppure una società semplice ovvero una società consortile ovvero una società cooperativa, anche sociale);

b) non deve avere per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, per l’individuazione delle quali bisogna rifarsi all’art. 55 del T.u.i.r., in quanto, ai sensi del comma 3 di questo, le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento a tale nozione si applicano, ove non risulti diversamente, a tutte le attività ivi indicate;

c) può essere un ente associativo od istituzionale, pubblico o privato, con o senza personalità giuridica, appartenente a tipi nominati od innominati.

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DEFINIZIONE – TUIR

Alla definizione dei criteri utili ad individuare quando l’esercizio di attività commerciale possa considerarsi oggetto esclusivo o principale dell’ente è dedicato il comma 4 dell’art. 73 del T.u.i.r., riformulato dall’art. 1 del D.lgs. n. 460/1997.

Esso stabilisce che l'oggetto esclusivo o principale dell'ente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata, provvedendo poi a chiarire che per oggetto principale deve intendersi “l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto”.

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Con il comma 5 dell’art. 73 del T.u.i.r., aggiunto dall’art. 1 del D.Lgs. n. 460/1997 è stato affermato in maniera più precisa il principio (già contenuto nella parte finale del previgente comma 4 del medesimo art. 73) che attribuisce rilevanza all’attività effettivamente esercitata solo in mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme.

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Il legislatore indica quindi un criterio principale formale di qualificazione dell’ente, che si giustifica per le difficoltà applicative create da quello di effettività, data l’incertezza e la variabilità degli elementi suscettibili di essere presi in considerazione.

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Il criterio sussidiario sostanziale (ancorato all’attività effettivamente esercitata) si potrà dunque impiegare solo quando l’atto costitutivo o lo statuto non siano redatti nelle forme richieste o, verosimilmente, quando non indichino l’oggetto (o non offrano comunque elementi sufficienti per una precisa determinazione) o quest’ultimo sia stato successivamente modificato con un atto privo dei requisiti formali.

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Il fatto che il comma citato colleghi inequivocabilmente la qualificazione dell’ente in via prioritaria alle risultanze dell’atto costitutivo o delle statuto, purché sussistano i prescritti requisiti di forma, non significa però che all’Amministrazione finanziaria sia precluso di verificare se l'attività esercitata dall’organizzazione sia in contrasto con tali risultanze, giacché altrimenti sarebbero legittimati abusi e create ingiustificate disparità di trattamento.

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È necessario a questo punto richiamare l’art. 6 del D.Lgs. n. 460/1997, il quale introduce nel T.u.i.r. (e, per effetto del comma 2, anche nel sistema dell’I.V.A.) una norma assolutamente innovativa, individuata con l’art. 149, che concerne la

«perdita della qualifica di ente non commerciale».

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 Tale norma riguarda i rapporti dell’ente con l’Amministrazione

finanziaria e sembra destinata ad operare essenzialmente in sede di accertamento da parte di quest’ultima (sebbene la relazione illustrativa affermi in maniera apodittica che il comma 1 del citato art. 6 «enuclea un’ipotesi di presunzione legale di perdita della qualifica di ente non commerciale»).

 È comunque opportuno rilevare che la formulazione della

norma stessa origina talune perplessità.

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Il comma 1, infatti, dispone, con finalità sicuramente antielusive, che «indipendentemente dalle previsioni statutarie», l’ente perde la qualifica di ente non commerciale per effetto dell’esercizio prevalente dell’attività commerciale per un intero periodo d’imposta, e sembra così porsi in evidente contrasto con quanto stabilito dal precedente comma 5 dell’art. 73 del T.u.i.r., laddove viene ribadita la prevalenza del criterio formale rispetto a quello sostanziale.

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In aggiunta, nulla viene chiarito in ordine alla circostanza se trattasi di un mutamento di qualifica definitivo o limitatamente all’esercizio oggetto di contestazione e tale situazione risulta ulteriormente complicata dal collegamento con il successivo comma 3.

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In quest’ultimo, infatti, viene stabilito il dies cui riferirsi per stabilire quando opera il mutamento di qualifica e la norma sul punto provvede genericamente a disporre che tale situazione si verifichi nel momento in cui «vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni», senza per nulla chiarire cosa debba intendersi per queste ultime.

Viene al contrario precisato che il venir meno della qualifica comporta l’obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell’ente nell’inventario di cui all’art. 15 del D.p.r. n. 600/1973, da effettuare, in analogia a quanto stabilito dall’art. 65, comma 3-bis del T.u.i.r., con i criteri di cui al d.p.r. n. 689/1974 e nel termine di sessanta giorni «dall’inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica».

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Va ancora osservato che il comma 4 del nuovo art. 149 stabilisce che le disposizioni sulla perdita del requisito di non commercialità non si applicano:

- agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civilistici

- ed alle associazioni sportive dilettantistiche

Desta invece perplessità la relazione illustrativa laddove si legge «discorso analogo vale per le associazioni politiche, sindacali e di categoria ove sia accertata, in assenza di riconoscimento della personalità giuridica, la corrispondenza dell’attività effettivamente esercitata a quella statutaria», posto che alcun riferimento in tal senso si rinviene nel disposto normativo.

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Tipologie di attività

Attività istituzionali Attività commerciali Attività decommercializzateAttività connesse

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Tipologie di attivitàTipologie di attività

Attività istituzionali:

Per attività istituzionale si intende in via generale quella resa in conformità e per il conseguimento delle finalità sociali e prevista dallo statuto e dall’atto costitutivo.

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Tipologie di attivitàTipologie di attività

Attività commerciali:

sempre soggette ad obblighi contabili; da contabilizzare separatamente dalle

attività istituzionali.

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Tipologie di attivitàTipologie di attività

Attività decommercializzate

Attività che, pur presentando i requisiti per essere considerate commerciali, sono considerate non commerciali per espressa previsione legislativa.

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Tipologie di attivitàTipologie di attività

Tipo di Ente Rifer. Norm.

TUIR

Attività decommercializzata

Attività commerciale

Ente non commerciale generico

Art. 143, comma 1, secondo periodo

..non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizio diverse da quelle indicate nell’art. 2195 c.c.Rese in conformità alle finalità istituzionaliRese senza specifica organizzazioneEventualmente verso pagamento di corrispettivi non superiori ai costi di diretta imputazione

Prestazioni di servizio prive di tali requisiti e cessioni di beni

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Tipologie di attivitàTipologie di attività

Tipo di Ente Rifer. Norm.

TUIR

Attività decommercializzata

Attività commerciale

Ente non commerciale generico

Art. 143 comma 3

Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli ENC di cui alla lett.c) co.1 art. 73:

a) I fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

b) I contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all’art. 8, co.7 DL 30.12.92 n. 502 […]di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.

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Tipologie di attivitàTipologie di attivitàTipo di Ente Rifer.

Norm.

TUIR

Attività decommercializzata

Attività commerciale

Ente di tipo associativo Art. 148, commi 1

Non è considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.

Ente di tipo associativo Art. 148, commi 2

Si considerano tuttavia effettuate nell’esercizio di attività commerciali (salvo disposto co.1 art. 143) le cessioni di beni e prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamenti di corrispettivi specifici o di contributi o quote supplementari in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali hanno diritto. (concorrono come redditi d’impresa o redditi diversi a secondo che le operazioni abbiano carattere di abitualità od occasionalità)

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Tipologie di attivitàTipologie di attivitàTipo di Ente Rifer.

Norm.Attività decommercializzata

Attività commerciale

Associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona

Art. 148, comma 3

A condizione che lo statuto sia stato adeguato

Attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali, anche verso pagamento di corrispettivi specifici, verso iscritti, associati o altre associazioni collegate o loro associati

Cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati

Cessioni di beni nuovi prodotti per la venditaSomministrazione di pastiErogazione di acqua, gas, elettricità e vaporePrestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito, di servizi portuali ed aeroportualiPrestazioni effettuate nell’esercizio delle attività di:

1. gestione spacci aziendali e mense

2. Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici

3. Gestione di fiere ed esposizioni

4. Pubblicità commerciale

5. Telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari

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Tipologie di attivitàTipologie di attività

Tipo di Ente Rifer. Norm.

Attività decommercializzata Attività commerciale

Associazioni di promozione sociale comprese nell’art. 3, comma 6, lett. e), della legge 28/1991 (mense aziendali e spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale) riconosciute dal Ministero dell’interno

Art. 148, comma 5

Attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate presso le sedi istituzionali da bar e similiOrganizzazione di viaggi e soggiorni turistici

strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, rese nei confronti di iscritti, associati o altre associazioni collegate o loro associati, anche se effettuate verso corrispettivi specifici, e a condizione che lo statuto sia adeguato

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Tipologie di attivitàTipologie di attività

Tipo di Ente Rifer. Norm.

Attività decommercializzata

Attività commerciale

Associazioni politiche, sindacali e di categoria, e associazioni riconosciute dalle confessioni religiose qualificate

Art. 148, comma 6

Attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, rese nei confronti di iscritti, associati o altre associazioni collegate o loro associati, anche se effettuate verso corrispettivi specifici, e a condizione che lo statuto sia adeguato

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Tipologie di attivitàTipologie di attività

Tipo di Ente Rifer. Norm.

Attività decommercializzata

Attività commerciale

Associazioni sindacali e di categoria

Art. 148, comma 7

Cessioni di pubblicazioni riguardanti i contratti collettivi di lavoro, anche se cedute prevalentemente a non associati

Assistenza prestata prevalentemente agli iscritti in materia di contratti e di legislazione sul lavoro purché i corrispettivi specifici no eccedano i costi di diretta imputazione e a condizione che lo statuto sia adeguato

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Tipologie di attivitàTipologie di attività

Attività connesse

attività diverse da quella principale senza le quali potrebbe risultare difficile il raggiungimento dello scopo istituzionale

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Tipologie di attivitàTipologie di attività

Art. 150 del TUIR - ONLUS

comma 1

per le ONLUS, ad eccezione delle soc. coop., non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.

comma 2

I proventi derivanti dall’esercizio delle attività direttamente connesse

non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

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Tipologie di attivitàTipologie di attività

Raccolta pubblica di fondi

L’art. 2 del D.Lgs. n. 460/1997, integrando l’articolo 143 del Tuir, ha disposto per gli enti di cui alla lettera c) del primo comma dell’articolo 73 del Tuir, la non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi, l’esclusione dal campo di applicazione dell’Iva e l’esenzione da ogni altro tributo, sia erariale che locale,

<< dei fondi pervenuti a seguito di raccolte effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi a sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione>>.

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Tipologie di attivitàTipologie di attività

Condizioni:

1. Deve trattarsi di iniziative occasionali

2. I beni ceduti per la raccolta di fondi devono essere di modico valore

3. Deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione

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Tipologie di attivitàTipologie di attività

Si ricorda che l’articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato), esclude ogni rilevanza ai fini delle imposte dirette alle attività commerciali e produttive marginali poste in essere dalle organizzazioni di volontariato e che il decreto del 25 maggio 1995 del Ministero delle Finanze, nel precisare la natura delle suddette <<attività marginali>> ha ricompreso in tali fattispecie le <<attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato>>

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Tipologie di attivitàTipologie di attività

I benefici di tale disposizione interessano quindi in particolar modo tutte quelle raccolte pubbliche di fondi caratterizzate da una concomitante controprestazione, ancorché di modico valore o solamente simbolica, da parte dell’ente beneficiario.

Queste forme di raccolta fondi, infatti, risultavano nell’ambito della previgente disciplina rilevanti ai fini fiscali in quanto la controprestazione, generata tra donante e beneficiario, costituiva presupposto idoneo per attrarre i contributi erogati nell’ambito del reddito d’impresa (anche se il carattere occasionale di molte iniziative faceva sì che le stesse fossero in ogni caso escluse dal campo di applicazione Iva).

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Tipologie di attivitàTipologie di attività

Tali agevolazioni potrebbero comportare l’inserimento nel mercato di soggetti fiscalmente avvantaggiati; per evitare che tale situazione possa produrre effetti distorsivi delle concorrenza (soprattutto a danno delle piccole imprese commerciali), il legislatore ha espressamente subordinato l’applicazione dei benefici fiscali sopra richiamati alla sussistenza delle seguenti condizioni:

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Tipologie di attivitàTipologie di attività

1. Oggetto della controprestazione: <<beni di modico valore>>

Dal tenore letterale della norma risultano limitate al <<modico valore>> solamente le offerte di beni e non anche le prestazioni di servizi. Tale discriminazione non trova tuttavia alcuna giustificazione se non nella oggettiva difficoltà che si avrebbe nel quantizzare il valore economico dei servizi offerti in tali occasioni.

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Tipologie di attivitàTipologie di attività

2. Le iniziative: carattere occasionale

Il requisito dell’occasionalità deve essere correlato sia alla frequenza (abitualità) che all’arco di temporale coperto dall’iniziativa (continuità).

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Tipologie di attivitàTipologie di attività

Tutela

Si deve sottolineare che le raccolte pubbliche di fondi mediante sottoscrizioni pubbliche coinvolgono anche delicate problematiche connesse alla tutela della fede pubblica, sollecitata ormai da una rete di comunicazione sempre più efficace.

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Tipologie di attivitàTipologie di attività

Al fine di tutelare i cittadini da comportamenti abusivi e permettere a tutti gli ENP di operare a condizioni di pari opportunità nell’accesso a queste fonti di finanziamento, il legislatore:

1. ha sottoposto tali attività alla vigilanza dell’organo di controllo previsto dall’articolo 3, comma 190 della legge delega n. 662 del 1996 (Authority <<Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale>>);

2. Ha introdotto l’obbligo di redigere, per ciascuna iniziativa, indipendentemente dalla redazione del rendiconto, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative.

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Tipologie di attivitàTipologie di attività

L’art. 8, co. 1. D.Lgs. 460/97, recita infatti:

<<Nell’art. 20 del D.P.R. 29.09.73 n. 600, riguardante le scritture contabili degli Enti non commerciali, dopo il primo comma, sono aggiunti infine i seguenti: <<Indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai seni dell’art. 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell’art. 108, co. 2-bis, lett. a) del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917>> (ora art. 143, co. 3, lett. a)

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Tipologie di attivitàTipologie di attività

La norma lascia ampio spazio di libertà in merito alla redazione del rendiconto ed, in particolare, alla forma; richiede tuttavia il rispetto dei principi contabili della:

- chiarezza

e della- trasparenza

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Tipologie di attivitàTipologie di attività

La stesura di una relazione illustrativa diviene, invece, indispensabile al fine di permettere una corretta e precisa informazione (ai soci, ai terzi, all’amministrazione finanziaria) sugli aspetti “morali” della raccolta; ad esempio per meglio illustrare:

- Gli scopi della raccolta- I soggetti coinvolti (volontari, soci, etc,)- Gli impieghi e le risorse utilizzate

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Tipologie di attivitàTipologie di attivitàRiassumendo le caratteristiche della rendicontazione relativa alle raccolte pubbliche di fondi si

possono sintetizzare di seguito:

- Ambito soggettivo: tutti gli ENP che effettuano raccolte pubbliche di fondi;

- Ambito oggettivo: celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all’art. 143, co. 3, lett. a) del Tuir;

- Termine: entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;

- Contenuto: entrate accertate e spese sostenute relative a ciascuna iniziativa riportate in modo chiaro e trasparente;

- Modalità di redazione: secondo i criteri previsti per la tenuta della contabilità;

- Obbligo di conservazione: per un periodo pari a dieci anni e comunque sino alla definizione degli accertamenti relativi al periodo d’imposta.

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Regimi Contabili

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I regimi contabiliI regimi contabili

I principali regimi contabili previsti per gli enti non commerciali ai fini delle imposte dirette sono:

a. il regime forfettario ex legge . 398/1991

b. il regime forfettario degli enti non commerciali di cui all’art. 145 del D.P.R. n. 917/1986

c. il regime di contabilità semplificata di cui all’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973

d. il regime della contabilità ordinaria (artt. 14, 15, 16, 20 del D.P.R. n. 600/1973)

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Contabilità ordinariaContabilità ordinaria

Soggetti Interessati

Enti non commerciali con ricavi dell’attività commerciale su base annua superiore ad euro 309.874,14 (prestazione di servizi ) od euro 516.456,90 (altre attività);

Enti non commerciali che hanno optato per la contabilità ordinaria (opzione nella dichiarazione Iva relativa allo stesso anno in cui si attua il comportamento concludente)

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Contabilità semplificataContabilità semplificata

Soggetti

interessati

Enti non commerciali che nell’anno precedente hanno realizzato ricavi commerciali non superiori ad euro 309.874,14 prestazione di servizi ) od euro 516.456,90 (altre attività);

Nel caso in cui vi sia contemporaneo svolgimento di attività di servizi e di altre attività per determinare il regime contabile applicabile si devono seguire i seguenti criteri:

Annotazione indistinta delle diverse attività. Opera sempre il limite di euro 516.456,90;

Distinta di annotazione. Se le attività hanno ricavi distintamente annotabili si fa riferimento alle attività con maggiore ammontare di ricavi;

Contabilità separata. Si verificano i singoli e specifici limiti in modo autonomo per ogni tipo di attività.

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Contabilità forfettaria (art. 145 Tuir)Contabilità forfettaria (art. 145 Tuir)

Soggetti

interessati

Gli stessi della contabilità semplificata

Non sono ammesse le associazioni che optano per la L. 398/1991

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Contabilità forfettaria (art. 145 Tuir)Contabilità forfettaria (art. 145 Tuir)

Scritture contabili e modalità di tenuta dei registri

Uguali a quelli della contabilità semplificata

Inoltre: - Il regime forfettario si estende di anno in anno

qualora i limiti non vengano superati

- L’opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo di imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando è revocata e comunque per un triennio

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STUDIO MONTANELLI 50

Contabilità forfettaria (art. 145 Tuir)Contabilità forfettaria (art. 145 Tuir)

Reddito imponibile ai fini fiscali

Determinato in base a coefficienti di redditività:

a. Attività di prestazioni di servizi:1. fino ad euro 15.493,71, coeff. 15%2. da euro 15.493,71 ad euro 309.874,14 coeff. 25%

b. Altre attività:1. fino ad euro 25.822,85, coeff. 10%2. da euro 25.822,85 ad euro 516.456,90 coeff.15%

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Contabilità forfettaria (legge 398/1991)Contabilità forfettaria (legge 398/1991)

Soggetti interessati

Le associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro, associazioni pro-loco

Non è applicabile alle FONDAZIONI

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Contabilità forfettaria (legge 398/1991)Contabilità forfettaria (legge 398/1991)

Adempimenti contabili

Esonero dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili previste dal D.P.R. 600/1973

Esonero dagli obblighi stabiliti nel titolo II del D.P.R. 633/1972 (registrazione, liquidazione, dichiarazione)

Numerazione e conservazione delle fatture d’acquisto

Annotazione corrispettivi entro il 15 del mese successivo nel registro ex DM 11/02/1997 (Registro Iva - Minori)

Versamento trimestrale dell’Iva entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre

Non applicazione degli interessi per versamento trimestrale dell’iva

Limite di fatturato: euro 250.000,00 annuo Opzione presso la SIAE (e presentazione

periodica documenti..)

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Contabilità forfettaria (legge 398/1991)Contabilità forfettaria (legge 398/1991)IRES

La base imponibile è pari al 3% del fatturato Si applica pertanto una forfetizzazione dei costi commerciali

pari al 97% Si considerano solo le entrate derivanti da attività

commerciale

….in conclusione…..

si applica l’aliquota del 27,5% sulla base imponibile del 3% del fatturato

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Contabilità forfettaria (legge 398/1991)Contabilità forfettaria (legge 398/1991)IRAP

La normativa Irap prevede metodologie di determinazione della base imponibile diversificate a seconda dei soggetti passivi, dell’attività esercitata e dei relativi regimi contabili

In presenza di attività commerciali,con determinazione forfetaria del reddito, ai sensi dell’art. 17, comma 2 la base imponibile si determina con la somma tra:

a. La base imponibile calcolata secondo il metodo retributivo previsto per l’attività istituzionale…

b. la base imponibile calcolata con le stesse regole per le società commerciali per l’attività commerciali (determinata secondo le regole previste per i contribuenti minimi, associazioni sportive dilettantistiche e associazioni senza scopo di lucro, pro-loco, enti non commerciali forfettari) – calcolato con il regime forfettario L. 398/1991

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Contabilità forfettaria (legge 398/1991)Contabilità forfettaria (legge 398/1991)

IVA

L’iva da versare è calcolata con metodo forfettario; non si applica la detrazione iva sugli acquisti; la detrazione è forfetaria sul totale dell’iva da versare:

50 % sulle operazioni imponibili 10% sulle sponsorizzazioni (verso il 90%) 50% sulle pubblicità 1/3 sulle cessioni di diritti

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CONTROLLI SUGLI ENCCONTROLLI SUGLI ENC

IL MODELLO EAS

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CONTROLLI SUGLI ENCCONTROLLI SUGLI ENC

Termine di presentazione

Per enti già costituiti al 29.11.2008 il termine è il 15.12.2009

Per enti costituiti dal 30.11.2008: Entro 60 giorni Entro il 15.12.2009 se i 60 giorni dalla

costituzione scadono prima del 15.12.2009

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CONTROLLI SUGLI ENCCONTROLLI SUGLI ENC

L’art. 30, DL n. 185/2008 subordina l’applicazione, da parte degli enti non commerciali, delle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72 (non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini IVA di corrispettivi, quote e contributi), oltre al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, anche alla presentazione del modello EAS, approvato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 2.9.2009

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CONTROLLI SUGLI ENCCONTROLLI SUGLI ENC

Nell’ambito della Circolare n. 45/E, viene ribadito che l’obbligo di presentazione del modello EAS interessa tutti gli enti privati non commerciali associativi (con o senza personalità giuridica) che si avvalgono delle disposizioni in materia di decommercializzazione dei proventi di cui ai citati artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72, “compresi quelli che si limitano a riscuotere quote associative o contributi…”.

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CONTROLLI SUGLI ENCCONTROLLI SUGLI ENCSoggetti Esclusi

per espressa previsione del citato art. 30, ossia:

associazioni pro-loco che hanno optato per il regime forfetario ex Legge n. 398/91;

associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro del CONI che non svolgono attività commerciali.

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CONTROLLI SUGLI ENCCONTROLLI SUGLI ENC

Soggetti Esclusi I soggetti in esame (assoc/soc. sportive), qualora svolgano attività strutturalmente commerciali, sono tenuti alla presentazione del modello ancorché, a fronte di tali attività, percepiscano corrispettivi specifici, anche se qualificati come contributi o quote associative, “decommercializzati” ai fini fiscali ai sensi dei citati artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72. Per tali soggetti la compilazione del modello va comunque effettuata in maniera “semplificata”.

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CONTROLLI SUGLI ENCCONTROLLI SUGLI ENC

Soggetti Esclusi

associazioni e organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’art. 6,Legge n. 266/91, che svolgono attività commerciali rientranti in quelle marginali ex DM 25.5.95 e che pertanto assumono la qualifica di ONLUS di diritto.

Gli enti in esame, qualora svolgano attività commerciali al di fuori di quelle marginali, sono tenuti alla presentazione del modello che va comunque compilato;

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CONTROLLI SUGLI ENCCONTROLLI SUGLI ENCATTIVITA’ COMMERCIALI MARGINALI

• attività di vendita occasionali e iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato;

• attività di vendita di prodotti acquisiti presso terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione o

• cessione di beni prodotti dagli assistiti o dai volontari, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;

• attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;

• attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell’ambito applicativo dell’art. 148, comma 3, TUIR verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedono del 50% i costi di diretta imputazione.

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CONTROLLI SUGLI ENCCONTROLLI SUGLI ENC Per mancanza dei presupposti. In particolare, sono esclusi dall’obbligo:

• gli enti che non hanno natura associativa e che pertanto non usufruiscono delle disposizioni agevolative ex artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72 (ad esempio, le fondazioni);• gli enti di diritto pubblico;• gli enti che applicano una disciplina fiscale specifica e che pertanto non si avvalgono delle disposizioni agevolative ex artt. 148,

TUIR e 4, DPR n. 633/72 (ad esempio, i fondi pensione);• gli enti associativi commerciali. Tali soggetti, non assumendo la qualifica di enti non commerciali, non sono mai destinatari delle citate

disposizioni agevolative.

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CONTROLLI SUGLI ENCCONTROLLI SUGLI ENCONLUS

Con riguardo alle ONLUS, l’Agenzia delle Entrate precisa che tali soggetti non sono tenuti alla presentazione del modello EAS in quanto gli stessi:

sono destinatari di una specifica disciplina che individua i requisiti richiesti per l’assunzione di tale qualifica nonché l’applicazione delle agevolazioni fiscali previste;

sono iscritti nell’apposita anagrafe delle ONLUS.

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CONTROLLI SUGLI ENCCONTROLLI SUGLI ENC

L’esclusione dall’obbligo del modello EAS riguarda anche:

- le c.d. ONLUS di diritto ex art. 10, comma 8, D.Lgs. n. 460/97, quali, ad esempio, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della Legge n. 49/87 e, come accennato, le organizzazioni di volontariato che non svolgono attività commerciali al di fuori di quelle marginali;

- le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91, ossia le cooperative che hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi o lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

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CONTROLLI SUGLI ENCCONTROLLI SUGLI ENCSono invece tenute alla presentazione del modello EAS le c.d. ONLUS parziali di cui all’art. 10, comma 9, D.Lgs. n. 460/97, ossia

gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese

le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lett. e), Legge n. 287/91, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno,

tali enti sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lett. a), comma 1 dell’art. 10 del citato Decreto.

La presentazione del modello è comunque richiesta soltanto se tali soggetti hanno la natura di enti associativi e usufruiscono, per le attività diverse da quelle di cui alla citata lett. a), delle agevolazioni ex artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72. Anche per tali soggetti la compilazione del modello può essere effettuata con modalità semplificate.

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CONTROLLI SUGLI ENCCONTROLLI SUGLI ENC

Sono previste modalità semplificate di compilazione del modello per alcune tipologie di enti, ossia relativamente a:

Associazioni / società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ex art. 7, DL n. 136/2004, se tenute alla presentazione del modello in quanto svolgono attività commerciale

Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri ex Legge n. 383/2000

Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri ex Legge n. 266/91, se tenute alla presentazione del modello in quanto svolgono attività commerciali al di fuori di quelle marginali ex DM 25.5.95

Associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e pertanto iscritte nel registro tenuto dalla Prefettura / Regione / Provincia autonoma ex DPR n. 361/2000

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CONTROLLI SUGLI ENCCONTROLLI SUGLI ENC

Associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’Interno come enti che svolgono preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese

Movimenti e partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della Legge n. 2/97 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle elezioni del Parlamento nazionale o europeo

Associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL nonché associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, loro articolazioni territoriali e/o funzionali, enti bilaterali costituiti dalle citate associazioni ed istituti di patronato che svolgono in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime, ai sensi dell’art. 18, comma 2, Legge n. 152/2001

Associazioni riconosciute aventi quale scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con DPCM, destinatarie delle disposizioni di cui all’art. 14, DL n. 35/2005 (ad esempio, AIRC)