1
Sede legale in Torino, Via Gramsci, n. 7 Capitale sociale: Euro
156.209.463,00 interamente versato
Registro delle imprese di Torino e codice fiscale n. 02751170016
Iscritta allAlbo Banche n. 5319
Regolamento per le operazioni con parti correlate
(Delibera Consob n. 17221 del 12.03.2010)
Approvato dal Consiglio di Amministrazione di
Banca Intermobiliare in data 1.12.2010
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INDICE 1. ASPETTI
GENERALI.............................................................................................................................
4
1.1. AMBITO DI
APPLICAZIONE.............................................................................................................
4
1.2. SCOPO DEL REGOLAMENTO
..........................................................................................................
5
1.3. VALIDITA E
DECORRENZA............................................................................................................
5
Parte A DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO...
6
A.1. DEFINIZIONE DI PARTE CORRELATA
..........................................................................................
6
A.2. LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
...................................................................................
7
A.2.1. OPERAZIONI CON PARTI
CORRELATE......................................................................................
7
A.2.2. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA
.................................................................................
8
A.2.3. OPERAZIONI DI MINORE
RILEVANZA......................................................................................10
A.3. CASI DI ESCLUSIONE
.....................................................................................................................10
A.3.1. OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO
...........................................................................................10
A.3.2. OPERAZIONI ORDINARIE ESCLUSE
..........................................................................................10
A.3.2.1. OPERAZIONI ORDINARIE ESCLUSE
.......................................................................................10
A.3.3. ULTERIORI CASI DI ESCLUSIONE
.............................................................................................13
A.3.4. ART. 136
TUB.................................................................................................................................14
Parte B PROCEDURE PER LE OPERAZIONI CON LE PARTI CORRELATE
........................................15
B.1. PROCEDURA PRELIMINARE PER LIDENTIFICAZIONE ED IL
TRATTAMENTO DI UNA
OPERAZIONE CON PARTE
CORRELATA.............................................................................................15
B.2. PROCEDURA PER LE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA
...................................................18
B.2.1. FASE PRE-DELIBERATIVA
..........................................................................................................18
B.2.2. FASE DELIBERATIVA
..................................................................................................................20
B.2.3. FASE POST DELIBERATIVA
........................................................................................................21
B.3. PROCEDURA DI MAGGIORE RILEVANZA
...................................................................................22
B.3.1. FASE PRE-DELIBERATIVA
..........................................................................................................22
B.3.2. FASE DELIBERATIVA
..................................................................................................................25
B.3.3. FASE POST DELIBERATIVA
........................................................................................................26
B.4. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE IN CUI E APPLICABILE LART
136 TUB ..................28
B.4.1. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE IN
CUI E
APPLICABILE LART 136
TUB...............................................................................................................28
B.4.2. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE IN CUI
E APPLICABILE
LART 136 TUB
........................................................................................................................................29
B.4.3. ALTRE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE IN CUI E APPLICABILE
LART 136 TUB ..30
B.4.4. DELIBERE
QUADRO.....................................................................................................................30
B.5. DELIBERE DI COMPETENZA
DELLASSEMBLEA.......................................................................31
B.6. ITER DELIBERATIVI DELLE SOCIETA' CONTROLLATE
...........................................................31
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B.6.1.OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE EFFETTUATE DALLA BANCA PER
IL TRAMITE DI
SOCIETA' CONTROLLATA ITALIANA O ESTERA
..............................................................................32
B.6.2. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE EFFETTUATE IN AUTONOMIA
DALLA BANCA
CONTROLLATA ITALIANA O ESTERA
...............................................................................................33
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1. ASPETTI GENERALI
LArticolo 2391-bis codice civile (Operazioni con Parti
Correlate) prescrive che Gli organi di
amministrazione delle societ che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio adottano,
secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che
assicurano la trasparenza e la
correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti
correlate e li rendono noti nella
relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da
esperti indipendenti, in ragione della
natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione.
I principi di cui al primo comma si applicano alle operazioni
realizzate direttamente o per il
tramite di societ controllate e disciplinano le operazioni
stesse in termini di competenza
decisionale, di motivazione e di documentazione. L'organo di
controllo vigila sull'osservanza delle
regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella
relazione all'assemblea.
In ottemperanza alla delega ricevuta dal Legislatore primario,
la CONSOB ha emanato il
Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con
Parti Correlate, con delibera n.
17221 del 12 marzo 2010 (RPC).
Il RPC quindi adottato ai sensi dellarticolo 2391-bis del codice
civile nonch, come
esplicitamente evidenziato, ai sensi degli articoli 113-ter,
114, 115 e 154-ter D.Lgs. 58/98 (TUF),
imponendo, accanto a disposizioni concernenti le procedure che
presiedono alle operazioni con
Parti Correlate, anche degli obblighi di informativa al
pubblico, e quindi di trasparenza,
relativamente ad alcune operazioni con Parti Correlate.
La CONSOB intervenuta con una successiva Comunicazione del
24.09.2010 n. DEM/10078683
recante indicazioni e orientamenti per lapplicazione del RPC (la
Comunicazione CONSOB).
1.1 Ambito di Applicazione
Il RPC detta i principi ai quali le societ italiane con azioni
quotate in mercati regolamentati italiani
o di altri paesi dell'Unione Europea e con azioni diffuse fra il
pubblico in misura rilevante si
attengono al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza
sostanziale e procedurale delle
operazioni con Parti Correlate realizzate direttamente o per il
tramite di societ controllate.
Banca Intermobiliare S.p.a. (la Banca o BIM) soggetta alla
normativa di cui al RPC in quanto
societ con azioni quotate in mercati regolamentati italiani.
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1.2 Scopo del Regolamento
Sulla base di quanto prescritto dal RPC, il Consiglio di
Amministrazione deve adottare, secondo i
principi indicati nel RPC, procedure che assicurino la
trasparenza e la correttezza sostanziale e
procedurale delle operazioni con Parti Correlate.
In particolare, tali procedure devono:
(a) identificare le Operazioni di Maggiore Rilevanza (cfr.
paragrafo A.2.2.) , in modo da
includervi almeno quelle che superino le soglie previste
nell'Allegato 3 del RPC;
(b) identificare i casi di esenzione dallapplicabilit delle
procedure, tra quelli previsti dagli
articoli 13 e 14 RPC (cfr. paragrafo A.3.);
(c) identificare, ai fini del RPC, i requisiti di indipendenza
degli amministratori in conformit a
quanto previsto dallarticolo 3, lettera h) RPC (cfr. paragrafo
B.1);
(d) stabilire le modalit con cui si istruiscono e si approvano
le operazioni con Parti Correlate e
individuare regole con riguardo alle ipotesi in cui la societ
esamini o approvi operazioni di societ
controllate, italiane o estere;
(e) fissare le modalit e i tempi con i quali sono fornite, agli
amministratori o consiglieri
indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con Parti
Correlate nonch agli organi di
amministrazione e controllo, le informazioni sulle operazioni,
con la relativa documentazione,
prima della deliberazione, durante e dopo l'esecuzione delle
stesse;
(f) indicare le scelte effettuate dalle societ con riguardo alle
opzioni, diverse da quelle indicate
nelle lettere precedenti, rimesse alle medesime societ dalle
disposizioni del RPC.
Dette procedure, e le correlate definizioni, sono disciplinate
dal presente regolamento per le
operazioni con Parti Correlate (il Regolamento).
1.3. Validit e Decorrenza
Il presente Regolamento valido a decorrere dal 1 dicembre 2010,
fermo restando quanto previsto
dalla Comunicazione CONSOB in punto disciplina transitoria.
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PARTE A
DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
A.1. DEFINIZIONE DI PARTE CORRELATA
Per l'individuazione delle "parti correlate" e delle relative
definizioni funzionali si assumono le
nozioni fornite dal principio contabile internazionale IAS 24 e
richiamate dalla delibera CONSOB
17221 del 12 marzo 2010.
Pertanto, sono da intendersi parti correlate:
a. i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche
attraverso uno o pi intermediari, fiduciari o
interposte persone:
(i) controllano BIM , ne sono controllati, o sono con essa
sottoposti a comune controllo;
(ii) detengono una partecipazione in BIM tale da poter
esercitare uninfluenza notevole su
questultima;
(iii) controllano congiuntamente la Banca;
b. le societ collegate a BIM;
c. le joint venture cui partecipa BIM;
d. i dirigenti con responsabilit strategiche di BIM e della sua
controllante;
e. gli stretti familiari dei soggetti indicati ai precedenti
punti a) o d);
f. i soggetti sottoposti al controllo, anche in forma congiunta,
ovvero alla influenza notevole di uno
dei soggetti indicati ai precedenti punti d) o e), ovvero in cui
tali ultimi soggetti detengono,
direttamente o indirettamente, una quota significativa di
diritti di voto (non inferiore al 20%);
g. i fondi pensione per i dipendenti e i dirigenti della Banca o
di qualsiasi soggetto ad essa correlato.
Ai fini di quanto indicato nella suddetta definizione si precisa
che:
- per controllo e controllo congiunto, nonch per influenza
notevole si richiamano le definizioni
di cui allAllegato 1 della delibera Consob 17221/2010;
- per dirigenti con responsabilit strategiche si intendono quei
soggetti che hanno il potere e la
responsabilit, direttamente o indirettamente, della
pianificazione, della direzione e del controllo
delle attivit della societ, compresi gli amministratori
(esecutivi o meno) della societ stessa. A tal
riguardo, sono compresi tra i dirigenti con responsabilit
strategica:
a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale di BIM;
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b) il personale inquadrato nella categoria dei Dirigenti e che
riveste la qualifica di
Responsabile di Area o Responsabile di Ufficio di BIM;
c) i dirigenti con responsabilit strategiche della controllante
di BIM, intendendosi per tali
gli Amministratori, i Sindaci ed i Dirigenti preposti alle
Direzioni Centrali;
- per stretti familiari si intendono coloro che ci si attende
possano influenzare il (o essere influenzati
dal) soggetto interessato nei loro rapporti con la societ. Tali
si considerano:
(i) il coniuge non legalmente separato, il convivente;
(ii) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge e
del convivente.
A.2. LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
A.2.1 Operazioni con parti correlate (di seguito anche OPC o le
operazioni)
Si definisce Operazione con parte correlata qualunque
trasferimento di risorse, servizi o
obbligazioni con una parte correlata, indipendentemente dal
fatto che sia stato pattuito un
corrispettivo.
Ai fini della classificazione di seguito proposta, si intende
come unica operazione linsieme di
operazioni che risultino tra di loro collegate nellambito di un
medesimo disegno strategico o
programma esecutivo.
Si considerano comunque operazioni con parti correlate:
- le operazioni di fusione e scissione per incorporazione o di
scissione in senso stretto non
proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- ogni decisione relativa allassegnazione di remunerazione e
benefici economici, sotto qualsiasi
forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo
e ai dirigenti con responsabilit
strategiche, salvo quanto in proposito previsto dal successivo
paragrafo A.3.3.
Le Operazioni Rilevanti ai fini del presente Regolamento sono le
seguenti:
- Operazioni di Maggiore Rilevanza come definite ai sensi del
successivo paragrafo A.2.2;
- Operazioni di Minore Rilevanza come definite ai sensi del
successivo paragrafo A.2.3;
a meno che non siano soggette ad esclusione nei casi di cui al
successivo paragrafo A.3.
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A.2.2. Operazioni di maggiore rilevanza
1) Indici di rilevanza
Le operazioni di maggiore rilevanza sono tutte le operazioni
nelle quali almeno uno dei seguenti
indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica
operazione (ovvero, insieme di operazioni
collegate), risulti superiore alla soglia del 5%:
Indice di rilevanza del controvalore: individua il rapporto tra
il controvalore delloperazione
e il patrimonio di vigilanza tratto dal pi recente stato
patrimoniale consolidato pubblicato
da BIM.
Se le condizioni economiche delloperazione sono determinate, il
controvalore
delloperazione :
a. per le componenti in contanti, lammontare pagato alla/dalla
controparte contrattuale;
b. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair
value determinato, alla data
delloperazione, in conformit ai principi contabili
internazionali adottati con Regolamento
(CE) n. 1606/2002;
c. per le operazioni di finanziamento o di concessione di
garanzie, limporto massimo
erogabile.
Se le condizioni economiche delloperazione dipendono, in tutto o
in parte da grandezze non
ancora note, il controvalore delloperazione il valore massimo
ricevibile o pagabile ai sensi
dellaccordo.
Indice di rilevanza dellattivo: individua il rapporto tra il
totale attivo dellentit oggetto
delloperazione e il totale attivo di BIM. I dati da utilizzare
devono essere tratti dal pi
recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da BIM. Ove
possibile, analoghi dati
devono essere utilizzati per la determinazione del totale
dellattivo dellentit oggetto
delloperazione.
Per le operazioni di acquisizione o cessione di partecipazioni
in societ che hanno effetti
sullarea di consolidamento, il valore del numeratore il totale
dellattivo della partecipata,
indipendentemente alla percentuale di capitale oggetto di
disposizione.
Per operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in
societ che non hanno effetti
sullarea di consolidamento, il valore del numeratore :
i) in caso di acquisizioni, il controvalore delloperazione
maggiorato delle passivit della
societ acquisita eventualmente assunte dallacquirente;
ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dellattivit
ceduta.
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Per operazioni di acquisizione e cessione di altre attivit
(diverse dallacquisizione di una
partecipazione), il valore del numeratore :
i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e
il valore contabile che verr
attribuito allattivit;
ii) in caso di cessioni, il valore contabile dellattivit.
Indice di rilevanza delle passivit: individua il rapporto tra il
totale delle passivit dellentit
acquisita e il totale attivo di BIM. I dati da utilizzare devono
essere tratti dal pi recente
stato patrimoniale consolidato pubblicato da BIM. Ove possibile,
analoghi dati devono
essere utilizzati per la determinazione del totale del passivo
della societ o del ramo
dazienda acquisiti.
2) Cumulo di pi Operazioni
Ai sensi dellarticolo 5, comma 2, RPC, si definisce Cumulo di pi
Operazioni linsieme delle
Operazioni con Parti Correlate che, pur non qualificabili
singolarmente come Operazioni di
Maggiore Rilevanza:
i) siano concluse dalla Banca o da proprie controllate italiane
o estere nel medesimo esercizio ;
ii) siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un
disegno unitario;
iii) siano concluse con una stessa parte correlata, o con
soggetti correlati sia a quest'ultima sia
alla Banca,
iv) superino, ove cumulativamente considerate, una degli indici
di rilevanza che
qualificano le Operazioni di Maggiore Rilevanza.
Non si considerano al fine del cumulo quelle operazioni che
rientrino nei casi di esonero indicati nel
successivo paragrafo A.3.
In caso di cumulo di pi operazioni dovr essere determinato in
primo luogo la rilevanza di
ciascuna operazione sulla base dellindice o degli indici di
rilevanza previsti dal paragrafo
precedente. Per verificare il superamento delle soglie previste
dal paragrafo, i risultati relativi a
ciascun indice sono quindi sommati tra loro.
Nel caso di Cumulo di pi Operazioni si applicher quindi la
Procedura per le Operazioni di
Maggiore Rilevanza, di cui al paragrafo B.4.
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A.2.3. Operazioni di minore rilevanza
Si definiscono Operazioni di Minore Rilevanza, ai sensi dellart.
3, lett. c) RPC, le operazioni con
parti correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e
dalle Operazioni di Importo Esiguo
di cui al successivo paragrafo A.3.1.
A.3. CASI DI ESCLUSIONE
Le operazioni di seguito riportate sono escluse dallambito di
applicazione del presente
Regolamento.
A.3.1. Operazioni di importo esiguo
Il presente Regolamento non si applica alle Operazioni di
Importo Esiguo, intendendosi per
tale ciascuna Operazione con Parte Correlata il cui valore
unitario non superi in ogni caso il
minore tra: Euro 250.000,00 e lo 0,01% del patrimonio di
vigilanza consolidato, ricavabile
dallultimo stato patrimoniale consolidato pubblicato.
La Banca tiene evidenza dellammontare complessivo annuo delle
operazioni di importo esiguo
compiute in tale regime di esenzione.
A.3.2. Operazioni Ordinarie Escluse
Sono escluse dallapplicazione del presente Regolamento le
operazioni che rientrano
nellordinario esercizio dellattivit operativa e della connessa
attivit finanziaria (di seguito
Operazioni Ordinarie) che siano concluse a condizioni
equivalenti a quelle di mercato o
standard1 (di seguito anche le Operazioni Ordinarie
Escluse).
A.3.2.1. Operazioni Ordinarie Escluse.
Le operazioni ordinarie possono ritenersi escluse
dallapplicazione del presente Regolamento
qualora soddisfino entrambi i requisiti di cui ai seguenti punti
i) e ii).
i) Operazione Ordinaria.
a) Ogni attivit concernente lesercizio dellattivit creditizia e
ogni attivit di raccolta
di risparmio tra il pubblico, ai sensi dellart. 10 TUB.
1 I criteri mediante i quali determinare il perimetro delle
operazioni ordinarie escluse sono riportati nella
Comunicazione Consob n. DEM/10078683/2010, paragrafo 3..
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b) Ogni prestazione di servizi di investimento di cui allart. 1,
comma 5, TUF svolta nei
confronti del pubblico;
c) Ogni prestazione di servizi accessori alle attivit
precedenti; a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo, si ricordano le cassette di
sicurezza, il deposito in custodia
e amministrazione di strumenti finanziari;
d) Acquisto, vendita o altre operazioni aventi ad oggetto
denaro, strumenti finanziari,
come definiti dallart. 1, comma 2, TUF (Strumenti Finanziari),
compiute dalla Banca
per conto proprio a condizioni di mercato che rientrino tra le
disponibilit liquide
equivalenti, comprendenti oltre alla cassa e ai depositi a
vista, gli investimenti finanziari a
breve termine e ad alta liquidit che sono prontamente
convertibili in valori di cassa noti, e
che sono soggetti ad un irrilevante rischio di variazione del
loro valore (Disponibilit
Liquide Equivalenti);
Non si ritiene operazione ordinaria lattivit riguardante:
lacquisto, lalienazione, la permuta di immobili e diritti reali
immobiliari, nonch la
costruzione di unit immobiliari;
tutti i settori della logistica, in particolare riguardanti
lacquisto, vendita di beni mobili,
contratti assicurativi, attivit di manutenzione ordinaria e
straordinaria di beni mobili e
immobili, la stipula di contratti riguardanti diritti reali sui
beni mobili e immobili, stipula di
locazione di beni immobili o di noleggio di beni mobili,
registrati e non,
i contratti di sponsorizzazione e di pubblicit in genere;
lomaggistica e i contributi vari;
contratti stipulati con societ di consulenza;
lassunzione e la cessione di partecipazioni e comunque ad
oggetto strumenti finanziari
che non rientrino nella categoria delle Disponibilit Liquide
Equivalenti, come supra
definite alla precedente lettera d).
ii) Operazione Ordinaria che si presume conclusa a condizioni
equivalenti a quelle di
mercato o standard.
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Si considerano concluse a condizioni equivalenti a quelle di
mercato o standard (Operazioni
standard) le operazioni ed i servizi che rispondono ai criteri
di seguito riportati.
Tipologia di operazione / servizio Operazioni / servizi
qualificabili come
standard
a) Servizi di investimento e collegato conto corrente ; servizi
accessori (D. Lgs. 58/1998, art. 1 commi 5 e 6)
Operazioni cui sono applicate: (i) le commissioni standard
consigliate dalla banca ovvero (ii) commissioni non inferiori
rispetto a quelle rientranti nei poteri di deroga concessi ai
Responsabili di Filiale od al Responsabile Clientela Direzionale.
Le operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati over the counter
sono qualificabili come operazioni standard a condizione che in
aggiunta a quanto sopra indicato i margini di garanzia che il
cliente contrattualmente tenuto a versare alla banca a tutela del
rischio di credito assunto da questultima siano determinati in
misura non inferiore a quella stabilita in via generale dalle
relative disposizioni interne pro tempore vigenti. Operazioni di
corporate finance cui sono applicate commissioni non inferiori a
quelle previste in via generale dalle relative procedure interne
pro tempore vigenti.
Servizi bancari
b.1) raccolta del risparmio (D. Lgs. 385/1993, art. 10)
Prestiti obbligazionari della banca rientranti nei programmi
periodici di emissione (Prospetto Consob) il cui pricing sia
determinato in base alle policy pro tempore vigenti approvate dal
Consiglio di Amministrazione.
b)
b.2) erogazione del credito (D. Lgs. 385/1993, art. 10)
Affidamenti remunerati a condizioni non inferiori alle
condizioni medie applicate da BIM per la corrispondente forma
tecnica di affidamento, rilevate con periodicit mensile.
c) Operativit di conto proprio avente ad oggetto disponibilit
liquide equivalenti (cfr. par. A.3.2.1, lett d)
Operazioni concluse applicando il prezzo di mercato prevalente
al momento delleffettuazione della transazione.
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Le suddette presunzioni non esonerano chiunque sia chiamato ad
applicare il
Regolamento, dal verificare, caso per caso, se vi siano altre
fattispecie che possano
rientrare nellesclusione, ovvero operazioni ordinarie che, per
la loro natura, non debbano
essere escluse.
A.3.3. ULTERIORI CASI DI ESCLUSIONE
Sono inoltre esclusi dall'applicazione del presente
Regolamento:
a) le deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, comma
1, codice civile,
relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di
Amministrazione, le deliberazioni
in materia di remunerazione degli amministratori investiti di
particolari cariche rientranti
nellimporto complessivo preventivamente determinato
dallassemblea ai sensi
dellarticolo 2389, comma 3, codice civile. Le disposizioni del
presente Regolamento non
si applicano, inoltre, alle deliberazioni assembleari di cui
allart. 2402 del codice civile,
relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio
Sindacale.
b) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati
dallassemblea ai
sensi dellarticolo 114-bis TUF e le relative operazioni
esecutive;
c) le deliberazioni in materia di remunerazione degli
amministratori e consiglieri
investiti di particolari cariche (diverse dalle delibere di cui
alla precedente lett.a) nonch
dei Dirigenti con Responsabilit Strategiche, a condizione
che:
(i) BIM abbia adottato una politica di remunerazione;
(ii) nella definizione della politica di remunerazione siano
stati coinvolti i consiglieri
di amministrazione indipendenti non esecutivi;
(iii) sia stata sottoposta allapprovazione o al voto consultivo
dellassemblea una
relazione che illustri la politica di remunerazione;
(iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale
politica.
d) le operazioni con o tra societ controllate, anche
congiuntamente, nonch le
operazioni con societ collegate, qualora nelle societ
controllate o collegate controparti
dell'operazione non vi siano interessi significativi, di altre
parti correlate della Banca.
La valutazione in merito allesistenza di interessi significativi
effettuata da un Comitato
composto dal Responsabile dellArea Internal Audit, dal
Responsabile dellArea Risk &
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Compliance, dal Responsabile dellUfficio legale ed (ove ritenuto
da essi necessario) da un
Amministratore indipendente, che valuta le operazioni segnalate
in via preventiva
allesecuzione delle medesime - dal Referente appositamente
istituito presso ciascuna
societ controllata.
Non si considerano interessi significativi quelli derivanti
dalla mera condivisione di uno o
pi amministratori o Dirigenti con Responsabilit Strategiche tra
la Banca e le societ
controllate.
Lesenzione non applicabile nel caso in cui la societ controllata
o collegata controparte
della Banca sia una societ quotata o emittente azioni diffuse
tra il pubblico in misura
rilevante.
A.3.4 Art. 136 TUB
Ai sensi dellart. 13, comma 5, RPC, fatto salvo quanto previsto
dallarticolo 5 del medesimo
regolamento, qualora all'operazione con parte correlata si
applichi l'articolo 136 TUB, alla Banca
non si applicano le disposizioni previste dallarticolo 7, comma
1, lettere a), b), d) e g) del RPC
nonch, per le operazioni di maggiore rilevanza, dallarticolo 8,
commi 1, lettere a), c) e d), e 2)
RPC.
Per la procedura si rinvia al paragrafo B.4.
15
PARTE B
PROCEDURE PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
B.1 PROCEDURA PRELIMINARE PER LIDENTIFICAZIONE ED IL
TRATTAMENTO
DI UNA OPERAZIONE CON PARTE CORRELATA
Di seguito si rappresentano graficamente le fasi essenziali
della procedura preliminare per
lidentificazione ed il trattamento di una Operazione con Parte
Correlata.
Detta attivit viene svolta con lutilizzo dellapposito
applicativo software (l Applicativo) per
lidentificazione delle Parti Correlate e la gestione delle
relazioni e delle Operazioni con Parti
Correlate ai sensi del RC e del presente Regolamento, come
meglio descritto e disciplinato nella
normativa interna e nei Protocolli Applicativi del presente
Regolamento.
Le funzioni competenti accedono allApplicativo (ed agli altri
strumenti informatici eventualmente
messi a disposizione dalla Banca) al fine di procedere
allidentificazione delle parti correlate,
secondo quanto disciplinato nei singoli Protocolli
Applicativi.
Lidentificazione di unoperazione quale Operazione con Parte
Correlata spetta allUnit operativa
di BIM competente per loperazione medesima nonch ai referenti
della Societ controllata
eventualmente interessata (Referente dellOperazione, al plurale
Referenti dellOperazione).
La valutazione della sussistenza di eventuali casi di esclusione
documentata per iscritto o tramite
supporto informatico, con indicazione della motivazione in
merito al tipo di esclusione e alle
ragioni dell'esclusione.
La valutazione delleventuale ricorrenza di uno dei casi di
esclusione previsti dal paragrafo A.3.2
spetta al Comitato di cui al precedente par. A.3.3 lett. d)
(composto dal Responsabile dellArea
Internal Audit, dal Responsabile dellArea Risk & Compliance,
dal Responsabile dellUfficio legale
ed - ove ritenuto da essi necessario - da un Amministratore
indipendente).
LUfficio competente trasmette in via preliminare allUfficio
legale la documentazione afferente
lOperazione secondo il disposto dei paragrafi B.2.1 e B.3.1.
La valutazione delleventuale ricorrenza di un caso di esclusione
documentata per iscritto e su
supporto informatico, con indicazione della motivazione in
merito al tipo di esclusione e alle
ragioni dell'esclusione; lUfficio legale informa al riguardo il
Referente dellOperazione.
16
Il presente paragrafo descrive le fasi preliminari allavvio
della procedura specificamente
disciplinata, per i vari casi, dai paragrafi seguenti della
presente Sezione B, che indicano le fasi
essenziali comuni a tutte le procedure da seguirsi per i vari
settori, descritte poi nella successiva
Parte Speciale.
Lintera procedura quindi disciplinata in due fasi distinte e
necessariamente successive tra di loro,
nei termini che di seguito si esprimono graficamente:
Definizioni
a) Amministratori Indipendenti
Gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza
previsti dal vigente Statuto sociale di
BIM.
b) Amministratori non correlati
Gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata
operazione e dalle sue parti
correlate.
Non potr darsi luogo allesecuzione dellOperazion e con la Parte
Correlata finch
non sia stato completato interamente ed in maniera corretta il
relativo iter
deliberativo descritto dal Presente Regolamento.
1^ FASE
Attivit preliminare per lidentificazione ed il trattamento di
una Operazione con Parte Correlata Normativa applicabile: Paragrafo
B.1 Parte Generale
2^ FASE
Fase istruttoria e deliberativa: Attivit preliminare svolta dai
singoli Uffici competenti
disciplinata dai Paragrafi Parte Speciale
Normativa applicabile: paragrafi B.2, B.3, B.4, B.5, B.6 della
Parte Generale e, per le singole tipologia di attivit, i paragrafi
della Parte Speciale
17
Iter autorizzativoB
.5P
rocedure riguardanti lart. 136 TUB
La parte correlata
rilevante perLart. 136?
SI
NO
Operazione con
Parte C
orrelata?
La Parte C
orrelata
una controllata?(cfr. P
ar. A.3.3. d)
Ci sono interessi
Significativi di altreP
arti correlate?(cfr. P
ar. A.3.3. d)
Loperazione di
Importo esiguo?
(cfr. Par. A
.3.1)
Loperazione deve essereIm
portata nel data base ma senza
essere sottoposta adIter autorizzativo
Loperazione
una O
perazione Ordinaria
Esclusa?
(cfr. par. A.3.2.b i)
Loperazione a condizioni equivalenti a quelle di
mercato o standard?(cfr. par. A
.3.2.b ii)
LOperazione
di Maggiore
Rilevanza?P
ar. A.2.2
Loperazione C
umulata m
ifa superare La soglia?cfr. A
.2.2
Iter autorizzativoB
.4
Iter autorizzativoB
.3
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
FINE
si pu procedere secondo la procedura ordinaria
FINE
NO
18
B.2 PROCEDURA PER LE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA
B.2.1 Fase Predeliberativa
1) Ciascuna funzione incaricata di effettuare unOperazione con
qualunque soggetto esterno deve,
non appena individuata la controparte o le controparti
potenzialmente idonee ad iniziare una
trattativa con la Banca, verificare, con le modalit indicate
dalla procedura di cui al paragrafo B.1,
attraverso lutilizzo dellApplicativo e secondo le procedure
previste nei singoli protocolli della
Parte Speciale, se lOperazione rientri nella categoria di
Operazioni di Minore Rilevanza.
Ciascuna funzione incaricata di effettuare unOperazione dovr
altres verificare, anche utilizzando
gli strumenti informatici a disposizione, se sussista un Cumulo
di pi Operazioni ai sensi del
paragrafo A.2.2.2. Se il Cumulo di pi Operazioni supera i limiti
degli indici previsti per le
operazioni di maggiore rilevanza, si applica la relativa
procedura prevista al paragrafo B.3.
Per tale attivit ciascuna funzione pu avvalersi della consulenza
dellUfficio Legale o dellArea
Risk & Compliance.
Nel caso in cui la Parte Correlata potenziale controparte
dellOperazione rientri nel novero dei
soggetti rilevanti ai sensi dellart. 136 TUB, si applica la
procedura di cui al paragrafo B.4.2.
Nel caso in cui lOperazione rientri tra le Operazioni escluse ai
sensi del Paragrafo A.3, la funzione
incaricata dellOperazione censisce questultima nellapposito
database dandone comunicazione
allUfficio Legale secondo le modalit indicate nelle singole
procedure di cui alla Parte Speciale.
2) Nel caso in cui lOperazione con Parte Correlata sia
qualificabile come Operazione di Minore
Rilevanza che non sia un Operazione Esclusa, una volta terminate
le trattative e completato liter
istruttorio ai sensi della specifica normativa interna di volta
in volta vigente, e comunque con
congruo anticipo rispetto ai tempi tecnici necessari per la
deliberazione e per lesecuzione
dellOperazione, ciascuna funzione incaricata di effettuare
unOperazione predispone un documento
scritto contenente tutti gli elementi essenziali dellOperazione
(la Proposta) che, unitamente agli
eventuali documenti di supporto necessari a fornire una
esauriente comprensione della proposta,
dovr essere sottoposta al preventivo parere dei due
amministratori indipendenti presenti nel
Consiglio di Amministrazione di BIM.
La Proposta dellOperazione dovr contenere almeno i seguenti
elementi:
(i) lUfficio competente della Banca nonch lindicazione di uno o
pi referenti della Banca,
individuati tra i soggetti delegati e/o incaricati e/o che
abbiano avuto la responsabilit della
19
conduzione delle trattative o dellistruttoria (Referente
dellOperazione), con indicazione
del relativo recapito telefonico, fax ed e mail;
(ii) il nominativo della Parte Correlata controparte e la
sommaria descrizione del tipo di
correlazione;
(iii) la descrizione dellOperazione, limporto e le relative
condizioni economiche;
(iv) tempi tecnici previsti per lesecuzione dellOperazione;
(v) la qualificazione delloperazione come Operazione di Minore
Rilevanza;
(vi) oggettivi elementi di riscontro, qualora le condizioni
dellOperazione siano definite
equivalenti a quelle di mercato o standard;
3) La Proposta e gli eventuali allegati, deve essere inoltrata a
mezzo e mail allUfficio Legale al
seguente indirizzo di posta elettronica:
particorrelate@gruppobim.it. In caso di urgenza, e/o di
impossibilit ad utilizzare il mezzo elettronico, varr la
trasmissione a mezzo fax o per trasmissione
del documento cartaceo.
4) LUfficio Legale: (i) effettua una preventiva verifica formale
sulla completezza della
Comunicazione sulla base dei requisiti minimi indicati al punto
2) che precede, eventualmente
chiedendo integrazioni al Referente dellOperazione; (ii)
verifica tramite consultazione
dellApplicativo che gli Amministratori indipendenti risultino
non correlati alloperazione in
questione.
5) Nel caso in cui la Proposta risulti essere conforme ai
requisiti minimi stabiliti al punto 2), la
stessa, con gli eventuali allegati e/o integrazioni, viene
trasmessa dallUfficio legale senza indugio
su supporto informatico a mezzo e mail agli amministratori
indipendenti, allindirizzo che questi
ultimi avranno preventivamente fornito all Ufficio Legale. In
caso di urgenza, e/o di impossibilit
ad utilizzare il mezzo elettronico, varr la trasmissione a mezzo
fax o la trasmissione del documento
cartaceo.
Nel contempo, l Ufficio Legale provvede alla conservazione della
Proposta e della relativa
documentazione di supporto.
6) Il Referente dellOperazione deve mantenere informati gli
Amministratori Indipendenti (ovvero
gli altri soggetti individuati ai sensi del paragrafo B.2.2,
punto 1), aggiornandoli senza indugio in
ordine ad ogni sostanziale variazione intervenuta con riguardo
allOperazione.
20
Gli Amministratori Indipendenti (ovvero gli altri soggetti
individuati ai sensi del paragrafo B.2.2,
punto 1) hanno facolt di richiedere informazioni o documenti e
di formulare osservazioni al
Referente dellOperazione, che tenuto a rispondere nel tempo
tecnico strettamente necessario.
Qualora lo reputino opportuno, gli Amministratori Indipendenti
(ovvero gli altri soggetti individuati
ai sensi del paragrafo B.2.2, punto 1) possono farsi assistere,
a spese della Banca, da uno o pi
esperti indipendenti di propria scelta, a supporto del rilascio
della valutazione dellOperazione.
Gli Amministratori Indipendenti (ovvero gli altri soggetti
individuati ai sensi del paragrafo B.2.2,
punto 1) e il Referente dellOperazione si avvalgono dell Ufficio
Legale per la trasmissione delle
informazioni suddette.
B.2.2 Fase Deliberativa
1) Gli Amministratori Indipendenti esprimono un parere
preventivo motivato non vincolante
sullinteresse della societ al compimento delloperazione oggetto
della Proposta nonch sulla
convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative
condizioni.
Nel caso in cui uno degli amministratori indipendenti risultasse
correlato allOperazione oggetto
della Proposta, il parere di cui sopra verr redatto dallaltro
Amministratore indipendente non
correlato.
Nel caso in cui anche questultimo risultasse correlato, il
parere verr redatto dal Collegio Sindacale
ovvero da un esperto indipendente appositamente nominato dal
Consiglio di Amministrazione. 2
2) Il/gli Amministratore/i Indipendente/i, il Collegio sindacale
o lesperto indipendente
comunica/comunicano il proprio parere all Ufficio Legale ed al
Referente dellOperazione. Il
Parere viene comunicato per iscritto con le modalit di
trasmissione stabilite per la Proposta. In caso
di parere negativo, il/gli Amministratore/i Indipendente/i, il
Collegio sindacale o lEsperto
indipendente devono esplicitare le ragioni per cui non
condividono le motivazioni in merito
allinteresse della societ al compimento dellOperazione.
Il Parere riporter le considerazioni in ordine alla convenienza
e correttezza sostanziale delle
relative condizioni economiche, nonch rappresenter le eventuali
lacune o inadeguatezze
riscontrate nella fase pre-deliberativa, evidenziando eventuali
riserve allesecuzione
2 Stante lattuale composizione del Consiglio di Amministrazione
di BIM (costituito da undici membri, due dei quali
indipendenti ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina
delle societ quotate) lassunzione della delibera
subordinata allacquisizione del parere da parte dei soggetti
indicati nel presente paragrafo, che costituisce presidio
equivalente) ai sensi della Comunicazione Consob DEM/10078683
del 24.09.2010.
21
dellOperazione in mancanza di un sistemazione delle lacune o
inadeguatezze dimostrate. In tal
caso il Parere potr essere condizionato alla rimozione di tali
lacune o inadeguatezze.
3) Il Referente dellOperazione alloccorrenza per il tramite
dellUfficio legale in qualit di
Segreteria del Consiglio di Amministrazione di BIM - provvede a
inoltrare la Proposta allOrgano
competente a deliberare, unitamente al parere di cui al
precedente punto 1).
Ove esistente, il verbale della delibera dellOrgano competente
che decide in ordine alla Proposta
deve contenere unadeguata motivazione in merito allinteresse
della societ al compimento
dellOperazione, nonch alla convenienza e correttezza sostanziale
delle relative condizioni.
In caso di parere negativo (anche di uno soltanto degli
Amministratori Indipendenti, laddove siano
questi ultimi i soggetti chiamati ad esprimersi), lOrgano
competente a deliberare deve evidenziare
per iscritto le ragioni per le quali ha ritenuto di non
condividere tale parere, informando di ci il/gli
Amministratore/i Indipendente/i od il Collegio sindacale.
4) Il Referente dellOperazione trasmette per iscritto all
Ufficio Legale (con le modalit di
trasmissione della Proposta) la deliberazione effettuata
dallOrgano competente, che viene
archiviata dall Ufficio Legale unitamente al parere di cui al
precedente punto 1) ed alla eventuale
documentazione afferente lOperazione effettuata.
B.2.3 Fase Post-deliberativa
1) Il/gli Amministratore/i Indipendente/i od il Collegio
sindacale per il tramite del Settore Affari
Societari, sottopongono al Consiglio di Amministrazione ed (ove
applicabile) al Collegio Sindacale
una completa informativa trimestrale sullesecuzione delle
Operazioni di Minore Rilevanza
effettuate.
2) Fermo quanto previsto dallarticolo 114, comma 1, TUF in
materia di informazioni privilegiate,
LUfficio legale mette a disposizione del pubblico, usufruendo
dellausilio delle funzioni
competenti, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun
trimestre dellesercizio, presso la sede
sociale e con le modalit indicate nel Titolo II, Capo I, del
Regolamento CONSOB 11971/99 e
successive modificazioni (Regolamento Emittenti), un documento
contenente lindicazione della
controparte, delloggetto e del corrispettivo delle Operazioni di
Minore Rilevanza approvate nel
trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo
espresso dai soggetti competenti ai sensi
del precedente par. B.3.2 punto 1), nonch delle ragioni per le
quali si ritenuto di non condividere
22
tale parere. Nel medesimo termine il parere messo a disposizione
del pubblico in allegato al
documento informativo o sul sito internet della Banca.
B.3 PROCEDURA PER LE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVAN ZA
B.3.1 Fase pre-deliberativa
1) Ciascuna funzione incaricata di effettuare unOperazione con
qualunque soggetto esterno deve,
non appena individuata la controparte o le controparti
potenzialmente idonee ad iniziare una
trattativa con la Banca, verificare, con le modalit indicate
dalla procedura di cui al paragrafo B.1,
attraverso lutilizzo dellApplicativo e secondo le procedure
previste nei singoli protocolli della
Parte Speciale, se lOperazione rientri nella categoria di
Operazioni di Maggiore Rilevanza.
Ciascuna funzione incaricata di effettuare unOperazione dovr
altres verificare, anche utilizzando
gli strumenti informatici a disposizione, se sussista un Cumulo
di pi Operazioni ai sensi del
paragrafo A.2.2 (2). Se il Cumulo di pi Operazioni supera i
limiti degli indici previsti per le
operazioni di maggiore rilevanza, si applica la relativa
procedura prevista al presente paragrafo B.3.
Per tale attivit ciascuna funzione pu avvalersi della consulenza
dell Ufficio Legale o dellArea
Risk & Compliance.
Nel caso in cui la Parte Correlata potenziale controparte
dellOperazione rientri nel novero dei
soggetti rilevanti ai sensi dellart. 136 TUB, si applica la
procedura di cui al paragrafo B.4.1.
Nel caso in cui lOperazione rientri tra le Operazioni escluse ai
sensi del Paragrafo A.3, la funzione
incaricata dellOperazione censisce questultima nellapposito
database dandone comunicazione
allUfficio Legale secondo le modalit indicate nelle singole
procedure di cui alla Parte Speciale.
2) Non appena verificato che lOperazione potenzialmente
realizzabile rientri nella definizione di
Operazione di Maggiore Rilevanza e che non sia unOperazione
Esclusa, la funzione incaricata di
effettuare lOperazione informa la controparte esterna sulliter
autorizzativo da applicare, come
indicato dai singoli Protocolli della Parte Speciale, e provvede
a redigere una apposita
comunicazione da trasmettere all Ufficio Legale a mezzo di
supporto elettronico
(Comunicazione).
La Comunicazione contiene almeno i seguenti elementi
essenziali:
(i) nominativo della Parte Correlata potenziale controparte e la
sommaria descrizione del tipo di correlazione;
(ii) natura dellOperazione;
(iii) presumibile importo dellOperazione;
(iv) eventuali proposte gi formalizzate dalla Banca o dalla
Parte Correlata;
23
(v) oggettivi elementi di riscontro, qualora le condizioni
dellOperazione siano definite
equivalenti a quelle di mercato o standard;
(vi) tempi tecnici previsti per la eventuale conclusione delle
trattative;
(vii) lUfficio competente e lindicazione di uno o pi referenti
della Banca, individuati tra i
soggetti delegati e/o incaricati e/o che abbiano la
responsabilit della conduzione delle
trattative o dellistruttoria (Referente dellOperazione)
unitamente al relativo
riferimento telefonico, fax ed e mail.
La Comunicazione e gli eventuali allegati devono essere
inoltrate a mezzo e mail allUfficio legale
al eseguente indirizzo di posta elettronica:
particorrelate@gruppobim.it. In caso di urgenza, e/o di
impossibilit ad utilizzare il mezzo elettronico, varr la
trasmissione a mezzo fax o per trasmissione
del documento cartaceo.
3) L Ufficio Legale: (i) effettua una preventiva verifica
formale sulla completezza della
Comunicazione sulla base dei requisiti minimi indicati al punto
2) che precede, eventualmente
chiedendo integrazioni al Referente dellOperazione; (ii)
verifica tramite consultazione
dellApplicativo che gli Amministratori indipendenti risultino
non correlati alloperazione in
questione.
4) Nel caso in cui la Comunicazione risulti essere conforme ai
requisiti minimi stabiliti al punto 2),
la stessa, con gli eventuali allegati e/o integrazioni, viene
trasmessa dallUfficio legale senza
indugio su supporto informativo a mezzo e-mail agli
Amministratori Indipendenti (ovvero gli altri
soggetti individuati ai sensi del paragrafo B.3.2, punto 1),
allindirizzo che questi ultimi avranno
preventivamente fornito. In caso di urgenza, e/o di impossibilit
ad utilizzare il mezzo elettronico,
varr la trasmissione a mezzo fax o la trasmissione del documento
cartaceo.
Nel contempo, l Ufficio Legale provvede alla conservazione della
Comunicazione.
5) Il Referente dellOperazione deve mantenere informati gli
Amministratori Indipendenti (ovvero
gli altri soggetti individuati ai sensi del paragrafo B.3.2,
punto 1), riferendo senza indugio in ordine
ad ogni sostanziale sviluppo delle trattative con la Parte
Correlata ed aggiornandoli sulle
caratteristiche dellOperazione, nel caso queste variassero
rispetto ai dati forniti con la
Comunicazione.
Gli Amministratori Indipendenti (ovvero gli altri soggetti
individuati ai sensi del paragrafo B.3.2,
punto 1), durante la fase delle trattative o nella fase
istruttoria, hanno facolt di richiedere
24
informazioni o documenti e di formulare osservazioni al
Referente dellOperazione, che tenuto a
rispondere nel tempo tecnico strettamente necessario.
Qualora lo reputino opportuno, gli Amministratori Indipendenti
(ovvero gli altri soggetti individuati
ai sensi del paragrafo B.3.2, punto 1) possono farsi assistere,
a spese della Banca, da uno o pi
esperti indipendenti di propria scelta, a supporto del rilascio
della valutazione dellOperazione.
Gli Amministratori Indipendenti (ovvero gli altri soggetti
individuati ai sensi del paragrafo B.3.2,
punto 1) e il Referente dellOperazione si avvalgono dellUfficio
legale per la trasmissione delle
informazioni suddette.
6) Gli Amministratori Indipendenti (ovvero gli altri soggetti
individuati ai sensi del paragrafo B.3.2,
punto 1) si riuniscono per valutare le caratteristiche
dellOperazione di Maggiore Rilevanza e
rappresentano al Referente dellOperazione, le eventuali lacune o
inadeguatezze riscontrate nella
fase pre deliberativa, affinch vi possa porre rimedio.
7) Al termine delle trattative e della relativa istruttoria, il
Referente dellOperazione elabora un
documento scritto contenente tutti gli elementi essenziali
delloperazione (la Proposta) che dovr
essere trasmessa agli Amministratori Indipendenti (ovvero gli
altri soggetti individuati ai sensi del
paragrafo B.3.2, punto 1) affinch esprimano il proprio parere.
La Proposta dovr contenere almeno
i seguenti elementi:
(i) LUfficio competente della Banca nonch lindicazione di uno o
pi referenti della Banca,
individuati tra i soggetti delegati e/o incaricati e/o che
abbiano avuto la responsabilit della
conduzione delle trattative o dellistruttoria (Referente
dellOperazione), con indicazione
del loro recapito telefonico ed e mail;
(ii) il nominativo della Parte Correlata controparte e la
sommaria descrizione del tipo di
correlazione;
(iii) la descrizione dellOperazione, limporto e le relative
condizioni economiche;
(iv) i tempi tecnici previsti per lesecuzione delOperazione;
(v) la qualificazione delloperazione come Operazione di Maggiore
Rilevanza;
(vi) oggettivi elementi di riscontro, qualora le condizioni
dellOperazione siano definite
equivalenti a quelle di mercato o standard;
8) La Proposta inoltrata dal Referente dellOperazione all
Ufficio Legale, unitamente a copia di
tutta la documentazione afferente trasmessa nel corso delle
trattative o della fase istruttoria agli
25
Amministratori Indipendenti (ovvero gli altri soggetti
individuati ai sensi del paragrafo B.3.2, punto
1). La trasmissione avviene con le stesse modalit della
Comunicazione. L Ufficio Legale
provvede a trasmettere la Proposta completa e la documentazione
afferente agli Amministratori
Indipendenti (ovvero gli altri soggetti individuati ai sensi del
paragrafo B.3.2, punto 1),
provvedendo alla conservazione della stessa.
Le modalit di trasmissione sono quelle stabilite per la
Comunicazione.
B.3.2 Fase Deliberativa
1) Gli Amministratori Indipendenti deliberano sulla Proposta,
esprimendo un parere preventivo
motivato e vincolante sullinteresse della societ al compimento
delloperazione nonch sulla
convenienza e sulla correttezza formale e sostanziale delle
relative condizioni..
Nel caso in cui uno degli amministratori indipendenti risultasse
correlato allOperazione oggetto
della Proposta, il parere di cui sopra verr redatto dallaltro
Amministratore indipendente non
correlato.
Nel caso in cui anche questultimo risultasse correlato, il
parere verr redatto dal Collegio Sindacale
ovvero da un esperto indipendente appositamente nominato dal
Consiglio di Amministrazione3.
Il Parere riporter le considerazioni in ordine alla convenienza
e correttezza sostanziale delle
relative condizioni economiche, nonch rappresenter le eventuali
lacune o inadeguatezze
riscontrate nella fase pre-deliberativa, evidenziando eventuali
riserve allesecuzione
dellOperazione in mancanza di un sistemazione delle lacune o
inadeguatezze dimostrate. In tal
caso il Parere potr essere condizionato alla rimozione di tali
lacune o inadeguatezze.
In caso di parere negativo, il/gli Amministratore/i
Indipendente/i, il Collegio sindacale o lEsperto
indipendente devono esplicitare le ragioni per cui non
condividono le motivazioni in merito
allinteresse della societ al compimento dellOperazione, nonch
alla convenienza e correttezza
sostanziale delle relative condizioni
3 Stante lattuale composizione del Consiglio di Amministrazione
di BIM (costituito da undici membri, due dei quali
indipendenti ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina
delle societ quotate) lassunzione della delibera
subordinato allacquisizione del parere da parte dei soggetti
indicati nel presente paragrafo, che costituisce presidio
equivalente) ai sensi della Comunicazione Consob DEM/10078683
del 24.09.2010.
26
2) Il/gli Amministratore/i Indipendente/i, il Collegio sindacale
o lEsperto indipendente comunicano
il proprio parere all Ufficio Legale e al Referente
dellOperazione. Il Parere viene comunicato per
iscritto con le modalit di trasmissione stabilite per la
Comunicazione.
3) LUfficio legale provvede a inoltrare al Consiglio di
Amministrazione la Proposta, unitamente al
parere espresso dal/dai soggetto/i di cui al precedente punto
1)
4) La decisione in ordine alla Proposta - purch sulla stessa
il/i soggetto/i competente ai sensi del
precedente punto 1) abbiano espresso il proprio parere
favorevole - spetta inderogabilmente al
Consiglio di Amministrazione, salva la competenza esclusiva per
legge o statuto sociale
allAssemblea.
Il verbale del Consiglio di Amministrazione che decide in ordine
alla proposta deve riportare una
adeguata motivazione in merito allinteresse della societ al
compimento dellOperazione, nonch
alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative
condizioni.
5) Nel caso in cui anche uno solo degli Amministratori
Indipendenti, ovvero il Collegio sindacale o
lesperto indipendente (se competenti ai sensi del precedente
punto 1.) abbiano espresso parere non
favorevole, lOperazione non potr essere perfezionata.
Nel caso in cui, in presenza di parere positivo del soggetto
competente ai sensi del precedente punto
1), la decisione in ordine alla Proposta spetti per legge o per
statuto allAssemblea, il Consiglio di
Amministrazione, qualora decida favorevolmente, sottopone la
Proposta medesima allAssemblea.
6) La deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione
viene passata agli atti della Banca a
cura dellUfficio Legale, unitamente assieme al parere del
soggetto competente ai sensi del
precedente punto 1) ed alla eventuale ulteriore documentazione
afferente lOperazione effettuata.
LUfficio legale provvede ad informare il referente
dellOperazione.
B.3.3 Fase Post-deliberativa.
1) Il Referente dellOperazione, contestualmente alla
trasmissione della Proposta al Consiglio di
Amministrazione, predispone una prima bozza del Documento
informativo relativo allOperazione
ai sensi dellallegato 4 del RPC (Documento Informativo).
In caso di approvazione da parte del Consiglio di
Amministrazione della Proposta, il Referente
dellOperazione completa con i dati mancanti o da correggere il
Documento Informativo, che
27
sottopone senza indugio all Ufficio Legale, il quale effettua un
controllo di conformit rispetto al
contenuto minimo previsto dallAllegato 4 del RPC.
2) Il Documento Informativo, definitivamente validato dal
Referente dellOperazione e dall Ufficio
Legale, previa autorizzazione - in via alternativa - del
Presidente del Consiglio di Amministrazione,
del Vice Presidente o dellAmministratore Delegato, viene
pubblicato a cura dell Ufficio Legale,
per mezzo degli Uffici competenti, nelle modalit e nei termini
prescritti dal RPC.
3) Fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, del Testo
unico, il Documento Informativo
messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con
le modalit indicate nel Titolo II,
Capo I, del Regolamento Emittenti, entro sette giorni
dallapprovazione dell'operazione da parte
dell'organo competente ovvero, qualora lorgano competente
deliberi di presentare una proposta
contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche
preliminare, sia concluso in base alla disciplina
applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione
assembleare, il medesimo documento
informativo messo a disposizione entro sette giorni
dall'approvazione della proposta da sottoporre
all'assemblea.
In caso di Cumulo di pi Operazioni, il Documento Informativo
messo a disposizione del
pubblico entro quindici giorni dallapprovazione dell'operazione
o dalla conclusione del contratto
che determina il superamento della soglia di rilevanza e
contiene informazioni, anche su base
aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni
considerate ai fini del cumulo. Qualora le
operazioni che determinano il superamento delle soglie di
rilevanza siano compiute da societ
controllate, il Documento Informativo messo a disposizione del
pubblico entro quindici giorni dal
momento in cui la societ tenuta alla predisposizione del
medesimo documento ha avuto notizia
dellapprovazione delloperazione o della conclusione del
contratto che determina la rilevanza. Ai
sensi dell'articolo 114, comma 2, del Testo unico, la societ
tenuta alla predisposizione del
documento impartisce le disposizioni occorrenti affinch le
societ controllate forniscano le
informazioni necessarie alla predisposizione del documento. Le
societ controllate trasmettono
tempestivamente tali informazioni.
4) Il/gli Amministratore/i Indipendente/i od il Collegio
sindacale, per il tramite dellUfficio legale, ,
sottopongono al Consiglio di Amministrazione ed (ove
applicabile) al Collegio Sindacale una
completa informativa trimestrale sullesecuzione delle Operazioni
di Maggiore Rilevanza effettuate
e sulle loro principali caratteristiche.
28
B.4 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE IN CUI E APPLIC ABILE LART.
136
TUB
Lart. 136 TUB prevede quanto segue:
1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo
presso una banca non pu
contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di
compravendita, direttamente od
indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla,
se non previa deliberazione
dell'organo di amministrazione presa all'unanimit e col voto
favorevole di tutti i componenti
dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti
dal codice civile in materia di interessi
degli amministratori e di operazioni con parti correlate.
2. Le medesime disposizioni si applicano anche a chi svolge
funzioni di amministrazione, direzione
e controllo, presso una banca o societ facenti parte di un
gruppo bancario, per le obbligazioni e per
gli atti indicati nel comma 1 posti in essere con la societ
medesima o per le operazioni di
finanziamento poste in essere con altra societ o con altra banca
del gruppo. In tali casi
l'obbligazione o l'atto sono deliberati, con le modalit previste
dal comma 1, dagli organi della
societ o banca contraente e con l'assenso della capogruppo.
2-bis. Per lapplicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le
obbligazioni intercorrenti con societ
controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso le
quali gli stessi soggetti svolgono
funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonch con le
societ da queste controllate o che
le controllano. Il presente comma non si applica alle
obbligazioni contratte tra societ appartenenti
al medesimo gruppo bancario ovvero tra banche per le operazioni
sul mercato interbancario.
3. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis (4)
punita con la reclusione da uno a
tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro.
B.4.1 OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CO RRELATE IN
CUI
APPLICABILE LART. 136
Nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate
in cui applicabile lart. 136 si
procede come segue:
(i) Fase pre deliberativa
Si applica la normativa di cui al paragrafo B.3.1.
(ii) Fase deliberativa
a) La Proposta viene inoltrata dal Referente dellOperazione
allUfficio legale, ai fini
dellistruzione della relativa proposta di deliberazione da
sottoporre al Consiglio di
29
Amministrazione. Questultimo delibera allunanimit e con il
parere favorevole espresso da tutti i
membri del Collegio Sindacale.
b) Il Sindaco eventualmente assente viene informato delle
delibera assunta da parte dellUfficio
legale, che provvede allinoltro di tutta la documentazione
afferente alla stessa; il Sindaco assente
dovr inoltrare il proprio parere scritto allUfficio legale .
c) Una volta completato liter deliberativo con il voto
favorevole di tutti i membri del Collegio
Sindacale, lUfficio legale provvede a darne comunicazione al
Referente dellOperazione.
(iii) Fase post deliberativa
a) LOperazione potr essere eseguita soltanto dopo il
completamento delliter deliberativo
sopra indicato.
b) Si applica la normativa di cui al paragrafo B.3.3
c) Il/i soggetti competenti ai sensi del paragrafo B.3.2, punto
1) , per il tramite dellUfficio
legale, sottopone al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio
Sindacale una completa
informativa trimestrale sullesecuzione delle Operazioni di
Maggiore Rilevanza effettuate ai sensi
dellart. 136 TUB e sulle loro principali caratteristiche.
B.4.2 OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA CON PARTI CORR ELATE IN
CUI
APPLICABILE LART. 136
Nel caso di Operazioni di Minore Rilevanza con Parti Correlate
in cui applicabile lart. 136 si
procede come segue:
(i) Fase pre deliberativa.
Si applica la normativa di cui al paragrafo B.2.1.
(ii) Fase deliberativa.
Si applica la normativa di cui al paragrafo B.4.1 (ii)
(iii) Fase post deliberativa
a) LOperazione potr essere eseguita soltanto dopo il
completamento delliter deliberativo
sopra indicato.
30
b) Il/i soggetto/i competente/i ai sensi del paragrafo B.4.2,
punto 1), per il tramite dellUfficio
legale, sottopongono al Consiglio di Amministrazione e al
Collegio Sindacale una completa
informativa trimestrale sullesecuzione delle Operazioni di
Minore Rilevanza effettuate ai sensi
dellart. 136 TUB e sulle loro principali caratteristiche.
B.4.3 ALTRE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE IN CUI
APPLICABILE
LART. 136
Nel caso di tutte le altre Operazioni con Parti Correlate
rientranti nei casi di esclusione richiamati al
paragrafo A.3, in cui applicabile lart. 136 si procede come
segue:
(i) Fase pre deliberativa.
Si procede secondo il normale iter istruttorio previsto dalla
normativa interna.
(ii) Fase deliberativa.
Si applica la normativa di cui al paragrafo B.4.1 (ii)
(iii) Fase post deliberativa
a) LOperazione potr essere eseguita soltanto dopo il
completamento delliter deliberativo
sopra indicato.
b) Il/i soggetto/i competente/i ai sensi del paragrafo B.4.2,
punto 1), per il tramite dellUfficio
legale, sottopone al Consiglio di Amministrazione e al Collegio
Sindacale una informativa sintetica
trimestrale sullesecuzione delle Operazioni Escluse in forza del
paragrafo A.3, deliberate ai sensi
dellart. 136 TUB.
B 4.4 Delibere-quadro
1. Il Consiglio di Amministrazione, con specifica delibera
assunta con il voto favorevole degli
Amministratori indipendenti e con il parere favorevole del
Collegio Sindacale, pu prevedere che
categorie di Operazioni omogenee e sufficientemente determinate,
per un prevedibile ammontare
massimo siano compiute per determinate categorie di Parti
Correlate sulla base di delibere-quadro.
2. Le delibere quadro sono assunte, a seconda dellammontare
dellOperazione, previo espletamento
delle procedure riguardanti Operazioni di Minore Rilevanza
(paragrafo B.2) e Operazioni di
Maggiore Rilevanza (B.3). La proposta pu essere presentata dal
Responsabile dellArea o
dellUfficio interessato, che assumer altres il ruolo di
Referente dellOperazione ai sensi dei
paragrafi B.2 e B.3.
31
3. Le singole Operazioni compiute a valere su tali
delibere-quadro non sono assoggettate alle regole
previste nei precedenti paragrafi B.2, B.3, A.2.2, 2) ed
articoli 7 e 8 RPC.
4. Le delibere quadro non possono avere efficacia superiore ad
un anno, e riportano tutti gli
elementi informativi prevedibili delle Operazioni a cui fanno
riferimento, e, in particolare il
prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel
periodo di riferimento e la
motivazione delle condizioni previste.
5. Sullattuazione delle delibere-quadro deve essere data
completa informativa, almeno trimestrale,
al Consiglio di Amministrazione, a cura del Referente
dellOperazione, che elaborer una relazione
apposita.
6. Ove unoperazione, seppur inizialmente riconducibile ad una
delibera-quadro, non rispetti i
requisiti di specificit, omogeneit e determinatezza alla base
della delibera stessa, non pu essere
compiuta in esecuzione di questultima; a tale Operazione si
applicano pertanto le regole stabilite in
via generale per ciascuna Operazione con Parti Correlate.
7. I Protocolli del Regolamento disciplinano le modalit per
individuare le operazioni attuative di
delibere-quadro che non devono essere assoggettate alla
procedura per le Operazioni di Maggiore
Rilevanza ed a quella per le Operazioni di Minore Rilevanza,
nonch il limite costituito dal plafond
stabilito dalla delibera del Consiglio di Amministrazione.
B.5 DELIBERE DI COMPETENZA DELLASSEMBLEA
Non previsto il coinvolgimento dellassemblea dei soci nelle
delibere riguardanti le operazioni
con parti correlate (c.d. whitewash), salvo future modiche allo
Statuto di BIM.
B.6 ITER DELIBERATIVI DELLE SOCIETA CONTROLLATE
Ciascuna societ controllata da BIM, nel caso in cui intenda
perfezionare Operazioni con una Parte
Correlata della Controllante, tenuta allapplicazione del
presente Regolamento.
Si distinguono i seguenti casi:
- Operazioni con Parti Correlate effettuate dalla Banca per il
tramite di societ controllata
italiana o estera;
- Operazioni con Parti Correlate effettuate in autonomia dalla
societ controllata italiana o
estera.
32
B.6.1 Operazioni con parti correlate effettuate dalla banca per
il tramite di societ controllata
italiana o estera.
Si intendono per Operazioni con Parti Correlate effettuate dalla
Banca per il tramite di societ
controllata Italiana o estera le Operazioni effettuate dalle
controllate di BIM (italiane o estere) con
una Parte Correlata di BIM medesima e che debbano essere
esaminate od approvare da
questultima, qualunque sia lOrgano o la funzione di BIM chiamati
ad esprimersi a riguardo.
In tale caso, ciascuna societ controllata deve:
1. Identificare se lOperazione che intende concludere verr fatta
con una Parte Correlata di BIM,
mediante interrogazione dell Applicativo per lidentificazione e
la gestione delle Parti
Correlate, nonch utilizzando gli ulteriori strumenti informatici
eventualmente a disposizione o
mediante altre modalit indicate nei singoli Protocolli
Applicativi;
2. Verificare preventivamente se lOperazione sia classificabile
come: (a) Operazione Esclusa, (b)
Operazione di Maggiore Rilevanza, (c) Operazione di Minore
Rilevanza.
3. Nel caso sub 2 (a) [Operazione Esclusa] la societ controllata
dovr inoltrare, settimanalmente,
allUnit operativa della controllante indicata nei Protocolli
operativi la lista delle Operazioni che
dovranno essere importate nellApplicativo, identificate con:
- lUfficio competente della Societ controllata, nonch
lindicazione di uno o pi referenti
della Societ controllata, individuati tra i soggetti delegati
e/o incaricati e/o che abbiano
avuto la responsabilit della conduzione delle trattative o
dellistruttoria (Referente
dellOperazione, al plurale Referenti dellOperazione), con
indicazione del relativo
recapito telefonico, fax ed email;
- il nominativo della Parte Correlata controparte e la sommaria
descrizione del tipo di
correlazione;
- la descrizione dellOperazione, limporto e le relative
condizioni economiche;
- tempi tecnici previsti per lesecuzione dellOperazione;
- oggettivi elementi di riscontro, qualora le condizioni
dellOperazione siano definite
equivalenti a quelle di mercato o standard.
5. Nel caso sub 2 (b) [Operazione di Minore Rilevanza], lUfficio
o funzione competente della
controllante una volta informato dalla societ Controllata -
avvia la procedura deliberativa
prevista dal paragrafo B.2, in modo che il parere preventivo o
lapprovazione possa essere
deliberata dallOrgano Competente solo ad avvenuto espletamento
della procedura suddetta.
6. Nel caso sub 2 (c ) [Operazione di Maggiore Rilevanza],
lUfficio o funzione competente della
Capogruppo avvia la procedura deliberativa previsto dal
paragrafo B.3, in modo che il parere
preventivo o lapprovazione possa essere deliberata dallOrgano
Competente solo ad avvenuto
33
espletamento della procedura suddetta; il Documento Informativo
ai sensi dellart. 5, comma 2, RC,
dovr essere pubblicato entro sette giorni dallapprovazione
dellOperazione da parte dellOrgano
competente della Capogruppo.
7. Qualora lOperazione con Parte Correlata rientri nel caso in
cui applicabile lart. 136 TUB,
dovr essere applicato liter deliberativo previsto dal paragrafo
B.5.
8. A procedura espletata, lUnit operativa della controllante
indicata nei Protocolli operativi
informa la controllata sullespletamento delliter e sulla
deliberazione assunta.
B.6.2 Operazioni con parti correlate effettuate in autonomia
dalla societ controllata italiana
o estera.
Salvi i casi di cui al precedente paragrafo B.7.1, le Operazioni
con Parti Correlate della Banca
effettuate in autonomia dalla societ controllata italiana o
estera sono disciplinate, ai soli fini del
calcolo del Cumulo di pi Operazioni ai sensi del paragrafo A.2.2
(b) dalla seguente procedura.
Ciascuna societ controllata chiamata a:
1. Identificare se lOperazione che intende concludere verr fatta
con una Parte Correlata di BIM,
mediante interrogazione dell Applicativo per lidentificazione e
la gestione delle Parti
Correlate, nonch utilizzando gli ulteriori strumenti informatici
eventualmente a disposizione, o
mediante altre modalit indicate nei singoli Protocolli
Applicativi.
2. Verificare preventivamente se lOperazione sia classificabile
come: (a) Operazione Esclusa, (b)
Operazione di Maggiore Rilevanza, (c) Operazione di Minore
Rilevanza.
3. Nel caso sub 2 (a) [Operazione esclusa] la societ controllata
dovr inoltrare settimanalmente
allUnit operativa della controllante indicata nei Protocolli
operativi la lista delle Operazioni che
dovranno essere importate nellApplicativo, identificate con:
- lUfficio competente della Societ controllata, nonch
lindicazione di uno o pi referenti
della Societ controllata, individuati tra i soggetti delegati
e/o incaricati e/o che abbiano
avuto la responsabilit della conduzione delle trattative o
dellistruttoria (Referente
dellOperazione, al plurale Referenti dellOperazione), con
indicazione del relativo
recapito telefonico, fax ed email;
- il nominativo della Parte Correlata controparte e la sommaria
descrizione del tipo di
correlazione;
- la descrizione dellOperazione, limporto e le relative
condizioni economiche;
- tempi tecnici previsti per lesecuzione dellOperazione;
- oggettivi elementi di riscontro, qualora le condizioni
dellOperazione siano definite
equivalenti a quelle di mercato o standard;
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4. Nel caso sub 2 (b) [Operazione di Minore Rilevanza] o 2 (c )
[Operazione di maggiore rilevanza]
la societ controllata dovr inoltrare, entro tre giorni dalla
decisione, allUnit operativa della
controllante indicata nei Protocolli operativi la lista delle
Operazioni che dovranno essere importate
nellApplicativo, identificate con:
- lUfficio competente della Societ controllata , nonch
lindicazione di uno o pi referenti
della Societ controllata , individuati tra i soggetti delegati
e/o incaricati e/o che abbiano
avuto la responsabilit della conduzione delle trattative o
dellistruttoria (Referente
dellOperazione, al plurale Referenti dellOperazione), con
indicazione del relativo
recapito telefonico, fax ed email;
- il nominativo della Parte Correlata controparte e la sommaria
descrizione del tipo di
correlazione;
- la descrizione dellOperazione, limporto e le relative
condizioni economiche;
- tempi tecnici previsti per lesecuzione dellOperazione;
- oggettivi elementi di riscontro per la qualifica
dellOperazione quale Operazione di Minore
Rilevanza o Operazione di Maggiore Rilevanza, evidenziando
qualora le condizioni
dellOperazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o
standard;
5. Qualora alloperazione sia applicabile lart. 136 TUB, la
societ controllata dovr sottoporre
lOperazione medesima alla controllante, chiamata ad esprimere il
proprio parere preventivo
sullOperazione, secondo le specifiche modalit previste dai
regolamenti interni.