Nozione di redditi di lavoro autonomo e redditi assimilati. I principi di determinazione. I componenti negativi e l’inerenza.
Nozione di redditi di lavoro autonomo e redditi assimilati. I principi di determinazione. I
componenti negativi e l’inerenza.
Argomenti della lezione
A. La nozione di reddito di lavoro autonomo (art. 53, comma 1,
TUIR).
B. La nozione di redditi assimilati al reddito di lavoro autonomo
(art. 53, comma 2, TUIR).
C. Regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo e
dei redditi assimilati (art. 54, TUIR).
1) ART. 53, COMMA 1, TUIR.
«Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio
di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende
l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di
attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo
VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del
comma 3 dell’articolo 5».
A. La nozione di reddito
di lavoro autonomo
A. La nozione di reddito
di lavoro autonomo
2) PUNTI-CHIAVE DELLA DEFINIZIONE NORMATIVA DI REDDITO DI
LAVORO AUTONOMO: AUTONOMIA
• Assenza di vincoli di subordinazione (principale elemento
differenziale rispetto ai redditi di lavoro dipendente).
• «Personalità» della prestazione lavorativa; natura determinante
dell’apporto intellettuale personale del professionista e rilevanza
secondaria del complesso di risorse umane e materiali di cui si
avvale (principale elemento differenziale rispetto ai redditi
d’impresa, salva l’espressa clausola di «residualità» di cui al
termine dell’art. 53, comma 1).
A. La nozione di reddito
di lavoro autonomo
3) PUNTI-CHIAVE DELLA DEFINIZIONE NORMATIVA DI REDDITO DI
LAVORO AUTONOMO: AUTONOMIA (SEGUE)
• Indice della natura autonoma e professionale del rapporto è
l’applicazione, tra le parti, dell’art. 2222 e ss. cod. civ., che
operano «quando una persona si obbliga a compiere verso un
corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente
proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del
committente».
• Ulteriore indice della natura autonoma del rapporto è
l’appartenenza del prestatore ad un albo o elenco professionale
(art. 2229 cod. civ.).
A. La nozione di reddito
di lavoro autonomo
4) PUNTI-CHIAVE DELLA DEFINIZIONE NORMATIVA DI REDDITO DI
LAVORO AUTONOMO: ABITUALITÀ E NON ESCLUSIVITÀ
• L’attività professionale viene svolta abitualmente quando sono
presenti caratteristiche di stabilità, sistematicità e di regolarità.
• R.M. n. 550326 del 24 novembre 2008: «i requisiti di
professionalità e abitualità sussistono ogni qual volta il soggetto
ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una
pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al
raggiungimento di uno scopo, con l'esclusione quindi di atti
economici posti in essere in via meramente occasionale».
A. La nozione di reddito
di lavoro autonomo
5) PUNTI-CHIAVE DELLA DEFINIZIONE NORMATIVA DI REDDITO DI
LAVORO AUTONOMO: ABITUALITÀ E NON ESCLUSIVITÀ (SEGUE)
• L’abitualità si presume nell’ipotesi in cui un soggetto sia iscritto
in albi o sia in possesso di un titolo abilitante allo svolgimento di
una determinata attività, indipendentemente dalla frequenza delle
prestazioni rese (risposta del Min. Finanze del 23/5/1997).
L’iscrizione in albi o elenchi non è tuttavia requisito
indispensabile ai fini dell’abitualità.
• Non occorre che l’attività sia esercitata in modo esclusivo.
A. La nozione di reddito
di lavoro autonomo
6) PUNTI-CHIAVE DELLA DEFINIZIONE NORMATIVA DI REDDITO DI
LAVORO AUTONOMO: ABITUALITÀ E NON ESCLUSIVITÀ (SEGUE)
• L’abitualità è l’elemento che distingue il reddito di lavoro
autonomo dai redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lettera l),
TUIR («redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non
esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non
fare o permettere»).
A. La nozione di reddito
di lavoro autonomo
7) PUNTI-CHIAVE DELLA DEFINIZIONE NORMATIVA DI REDDITO DI
LAVORO AUTONOMO: C.D. «RESIDUALITÀ» DEL REDDITO DI LAVORO
AUTONOMO RISPETTO AL REDDITO D’IMPRESA
• Secondo autorevole dottrina, la rilevanza secondaria che il complesso di
risorse umane e materiali assume nella prestazione di lavoro autonomo
(vds. nozione di «autonomia» sopra commentata) già distingue il lavoro
autonomo dal reddito d’impresa.
• La relazione ministeriale di accompagnamento al TUIR conferma
che «la ulteriore precisazione ‘diverse da quelle [d’impresa], pur
essendo a rigor di logica pleonastica, è stata conservata in
considerazione dell’uso, invalso nel linguaggio comune, di chiamare
lavoro autonomo anche l’esercizio di attività commerciale».
A. La nozione di reddito
di lavoro autonomo
8) PUNTI-CHIAVE DELLA DEFINIZIONE NORMATIVA DI REDDITO DI
LAVORO AUTONOMO: C.D. «RESIDUALITÀ» DEL REDDITO DI LAVORO
AUTONOMO RISPETTO AL REDDITO D’IMPRESA (SEGUE)
• Nella pratica i confini tra lavoro autonomo e impresa ai fini
IRPEF possono tuttavia non essere sempre chiari, considerato
anche che l’attività d’impresa può anche potenzialmente risultare
priva dell’elemento organizzativo prevalente
• Per maggior chiarezza, l’art. 53, comma 1, precisa quindi che, per
essere produttive di reddito di lavoro autonomo, le attività non
devono ricadere nella definizione di reddito d’impresa recata
dall’art. 55, TUIR.
A. La nozione di reddito
di lavoro autonomo
9) PUNTI-CHIAVE DELLA DEFINIZIONE NORMATIVA DI
REDDITO DI LAVORO AUTONOMO: C.D. «RESIDUALITÀ» DEL
REDDITO DI LAVORO AUTONOMO RISPETTO AL REDDITO
D’IMPRESA (SEGUE)
• Conseguentemente, per essere produttive di redditi di lavoro
autonomo, le attività non devono consistere in: • attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi (artt. 55, comma 1, TUIR, e
2195, n. 1), cod. civ.);
• attività intermediarie nella circolazione dei beni (art. 55, TUIR, comma 1, e 2195, n. 2, cod.
civ.);
• attività di trasporto per terra, per acqua o per aria (art. 55, TUIR, comma 1, e 2195, n. 3, cod.
civ.);
• attività bancarie o assicurative (art. 55, comma 1, TUIR, e 2195, n. 4, cod. civ.);
• attività ausiliarie delle precedenti (art. 55, TUIR, comma 1, e 2195, n. 5, cod. civ.);
• altre attività di servizio organizzate in forma d’impresa (art. 55, comma 2, lettera a),
TUIR);
• ulteriori fattispecie previste dall’art. 55, comma 2, TUIR.
A. La nozione di reddito
di lavoro autonomo
10) PUNTI-CHIAVE DELLA DEFINIZIONE NORMATIVA DI
REDDITO DI LAVORO AUTONOMO: C.D. «RESIDUALITÀ» DEL
REDDITO DI LAVORO AUTONOMO RISPETTO AL REDDITO
D’IMPRESA (SEGUE)
• Sono automaticamente d’impresa, e non di lavoro autonomo,
anche le attività svolte attraverso società in nome collettivo e
società in accomandita semplice, stante l’inderogabile
previsione dell’art. 6, comma 3, TUIR (e sempre che,
ovviamente, la legge civile consenta di adottare tali forme
societarie per lo svolgimento dell’attività in questione; ciò che
non sempre è vero per le attività riservate ad ordini
professionali).
A. La nozione di reddito
di lavoro autonomo
11) PUNTI-CHIAVE DELLA DEFINIZIONE NORMATIVA DI REDDITO DI
LAVORO AUTONOMO: ELEMENTI DIFFERENZIALI DEL LAVORO
AUTONOMO RISPETTO ALLE ALTRE CATEGORIE DI REDDITO
Lavoro
dipendente
(capo IV)
Ass
enza
di
vin
coli
di
sub
ord
ina
zio
ne
Lavoro
autonomo
(capo V)
Pre
vale
nza
del
l'a
pp
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o
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llet
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le -
"Res
idu
ali
tà"
Impresa
(capo VI)
Abitualità
Redditi diversi
(art. 67, lett. l)
B. I redditi assimilati a
quelli di lavoro autonomo
12) ART. 53, COMMI 2 E 3, TUIR.
«2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
a) [abrogata – trattava delle collaborazioni coordinate e continuative, oggi
fiscalmente assimilate al lavoro dipendente];
b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore,
di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni
relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se
non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali;
c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 44
quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per
azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
e) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;
f) i redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari
comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349».
B. I redditi assimilati a
quelli di lavoro autonomo
13) ART. 53, COMMI 2 E 3, TUIR (SEGUE).
«3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di
contratto di lavoro autonomo, di cui alla L. 23 marzo 1981, n. 91,
si applicano le disposizioni relative ai redditi indicati alla lettera a)
del comma 2».
B. I redditi assimilati a
quelli di lavoro autonomo
14) PUNTI-CHIAVE DELLA DEFINIZIONE NORMATIVA DI REDDITI
ASSIMILATI: COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
• I redditi da collaborazione coordinata e continuativa erano
assimilati a quello di lavoro autonomo dalla lettera a) del comma
2 dell’art. 53.
• Oggi tale previsione è abrogata e le collaborazioni coordinate e
continuative sono assimilate a quelle di lavoro dipendente (art. 50,
lettera c-bis, TUIR).
• Tuttavia, se la collaborazione coordinata e continuativa è prestata
da un lavoratore autonomo e rientra nell’oggetto tipico della sua
arte o professione, il reddito da collaborazione coordinata e
continuativa torna ad assimilarsi al reddito di lavoro autonomo
(art. 50, lettera c-bis), in fine, TUIR).
B. I redditi assimilati a
quelli di lavoro autonomo
15) PUNTI-CHIAVE DELLA DEFINIZIONE NORMATIVA DI REDDITI
ASSIMILATI: OPERE DELL’INGEGNO
• I redditi derivanti dalla utilizzazione economica delle opere
dell’ingegno, dei brevetti, etc., sono assimilati ai redditi di lavoro
autonomo solamente se realizzati dall’autore o inventore;
diversamente, si tratta di redditi diversi di cui all’art. 67, lettera
g), TUIR.
B. I redditi assimilati a
quelli di lavoro autonomo
16) PUNTI-CHIAVE DELLA DEFINIZIONE NORMATIVA DI REDDITI
ASSIMILATI: ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE E
COINTERESSENZA
• L’art. 53, comma 2, lettera c), TUIR, richiamandosi all’art. 44,
lettera f), TUIR, si riferisce ai contratti di associazione in
partecipazione e di cointeressenza.
• Tali contratti generano redditi di lavoro autonomo ove prevedano
un apporto costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro.
• In tal caso, inoltre, l’associante ha diritto alla integrale deduzione
del compenso erogato all’associato, come previsto dagli artt. 109,
comma 9, lettera b) (ove si fa riferimento ai contratti che
prevedono l’erogazione di «opere e servizi») e 95, comma 6,
TUIR.
B. I redditi assimilati a
quelli di lavoro autonomo
17) PUNTI-CHIAVE DELLA DEFINIZIONE NORMATIVA DI REDDITI
ASSIMILATI: ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE E
COINTERESSENZA (SEGUE)
• Se invece il contratto di associazione in partecipazione o di
cointeressenza prevede un apporto di capitale, ovvero un apporto
misto di capitale e di lavoro, il reddito che ne deriva è qualificato
come reddito di capitale dall’art. 44, lettera f), TUIR.
• In tal caso, inoltre, l’associante non ha diritto alla deduzione del
compenso erogato all’associato, come previsto dagli artt. 109,
comma 9, lettera b), TUIR.
B. I redditi assimilati a
quelli di lavoro autonomo
18) PUNTI-CHIAVE DELLA DEFINIZIONE NORMATIVA DI REDDITI
ASSIMILATI: PRESTAZIONI SPORTIVE
• La previsione dell’art. 53, comma 3, si applica benché sia stata
frattanto abrogata la lettera a) del comma 2 (prestazioni coordinate
e continuative, oggi assimilate alle attività produttive di redditi di
lavoro dipendente) cui lo stesso comma 3 fa rinvio.
B. I redditi assimilati a
quelli di lavoro autonomo
19) PUNTI-CHIAVE DELLA DEFINIZIONE NORMATIVA PUNTI-CHIAVE
DELLA DEFINIZIONE NORMATIVA DI REDDITI ASSIMILATI:
PRESTAZIONI SPORTIVE (SEGUE)
• Art. 3, l. n. 91/1981: «Prestazione sportiva dell'atleta. [1] La prestazione a
titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro
subordinato, regolato dalle norme contenute nella presente legge. [2] Essa
costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra
almeno uno dei seguenti requisiti:
a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di
più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la
frequenza a sedute di preparazione od allenamento;
c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere
continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni
mese ovvero trenta giorni ogni anno.
C. Regole di determinazione
del reddito di lavoro autonomo
20) NORMA DI RIFERIMENTO (ART. 54, TUIR): STRUTTURA
Comma 1 Principio di determinazione analitica del reddito di
lavoro autonomo. Principio di cassa.
Commi 1-bis, 1-bis.1,
1-ter, 1-quater, 2, 3, 3-
bis
Regole di determinazione delle componenti di reddito
relative a beni strumentali e ad uso promiscuo
(oggetto di separata lezione)
Comma 4 Abrogato
Commi 5, 6, 6-bis Limiti di deducibilità di determinate componenti di
reddito (rappresentanza, somministrazione, lavoro di
terzi, vitto, alloggio)
Comma 7 Abrogato
Commi 8, 8-bis Criteri di determinazione dei redditi assimilati e di
specifiche ipotesi di reddito di lavoro autonomo
C. Regole di determinazione
del reddito di lavoro autonomo
21) NORMA DI RIFERIMENTO (ART. 54, TUIR): DETTAGLIO DEI
COMMI 1, 5, 6, 6-BIS, 8, 8-BIS (OGGETTO DELLA PRESENTE LEZIONE).
Comma 1 Principio di determinazione analitica del reddito di lavoro
autonomo. Principio di cassa.
Comma 5 Spese per somministrazione, rappresentanza e convegni.
Comma 6 Spese per lavoro dipendente.
Comma 6-bis Indeducibilità dei compensi a familiari e parenti.
Comma 8 Regole di determinazione dei redditi assimilati a quello di lavoro
autonomo
Comma 8-bis Regole di determinazione dei redditi dei cooperanti delle O.N.G.
C. Regole di determinazione
del reddito di lavoro autonomo
22) ART. 54, COMMA 1, TUIR – PUNTI-CHIAVE
• «Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla
differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti
nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e
quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o
della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I
compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e
assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li
corrisponde.»
C. Regole di determinazione
del reddito di lavoro autonomo
23) PUNTI-CHIAVE DELL’ART. 54, COMMA 1: DETERMINAZIONE
ANALITICA
• In linea generale, il reddito di lavoro autonomo è determinato per
differenza tra compensi e spese effettivi, e dunque in via
analitica.
C. Regole di determinazione
del reddito di lavoro autonomo
24) PUNTI-CHIAVE DELL’ART. 54, COMMA 1: PRINCIPIO DI CASSA
• I compensi e le spese assumono rilevanza se e quando risultino,
rispettivamente, «percepiti» e «sostenute», vale a dire incassati/e.
In linea generale non rileva, quindi, la mera maturazione
giuridica del relativo credito o debito.
• Il principio di cassa opera anche per gli utili costituenti reddito
assimilato, percepiti dall’associato in partecipazione (art. 53,
comma 2, lettera c)) e dai soci fondatori e promotori (art. 53,
comma 2, lettera d).
C. Regole di determinazione
del reddito di lavoro autonomo
25) PUNTI-CHIAVE DELL’ART. 54, COMMA 1: PRINCIPIO DI CASSA
(SEGUE)
• Il principio di cassa opera anche per i redditi di lavoro autonomo
realizzati dall’associazione professionale. Tuttavia, la tassazione
per «trasparenza» di tali redditi in capo all’associato avviene
indipendentemente dall’effettiva distribuzione degli utili
associativi in suo favore (art. 5, comma 1, e 2, lettera c), TUIR).
C. Regole di determinazione
del reddito di lavoro autonomo
26) PUNTI-CHIAVE DELL’ART. 54, COMMA 1: PRINCIPIO DI CASSA
(SEGUE)
• Il pagamento mediante assegno bancario si intende effettuato
con la consegna dello stesso al prenditore.
• L’incasso di un compenso attraverso assegno bancario si
intende effettuato con la ricezione dell’assegno da parte del
prenditore.
• Il pagamento mediante bonifico bancario si intende effettuato
al momento dell’addebito sul conto corrente del pagatore.
• L’incasso di un compenso attraverso bonifico bancario si intende
effettuato al momento dell’accredito sul conto corrente del
ricevente.
C. Regole di determinazione
del reddito di lavoro autonomo
27) PUNTI-CHIAVE DELL’ART. 54, COMMA 1: PRINCIPIO DI CASSA
(SEGUE)
• Il pagamento mediante carta di credito si intende effettuato al
momento della transazione elettronica.
• L’incasso di un compenso mediante carta di credito si intende
effettuato al momento della transazione elettronica.
C. Regole di determinazione
del reddito di lavoro autonomo
28) PUNTI-CHIAVE DELL’ART. 54, COMMA 1: PRINCIPI DI INERENZA E
DI EFFETTIVA DOCUMENTAZIONE
• Le componenti negative del reddito di lavoro autonomo sono
deducibili solamente se sostenute «nell’esercizio» dell’arte o della
professione, e cioè se afferenti a tale sfera di attività
professionale.
• Affinché ricorra il requisito dell’inerenza, non occorre, invece,
che le spese si presentino come direttamente e immediatamente
produttive di compensi (giurisprudenza ormai pacifica sul punto).
• Ogni spesa inerente è deducibile, salve specifiche limitazioni di
legge (poste, principalmente, dallo stesso art. 54).
• Le spese, altresì, sono deducibili solo se adeguatamente
documentate.
C. Regole di determinazione
del reddito di lavoro autonomo
29) SINTESI DELL’ART. 54, COMMA 5, TUIR.
• Le spese relative a prestazioni alberghiere e a
somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili:
• nella misura del 75 per cento
• e per un importo complessivamente non superiore al 2 per
cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di
imposta.
• In deroga a quanto sopra, e per evitare ingiuste duplicazioni
d’imposta, le predette spese sono invece integralmente deducibili
se sostenute dal committente per conto del professionista e da
questi addebitate nella fattura (vedansi le procedure contabili
definite nella C.M. del 4 agosto 2006, n. 28/E).
C. Regole di determinazione
del reddito di lavoro autonomo
30) SINTESI DELL’ART. 54, COMMA 5, TUIR (SEGUE).
• Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per
cento dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Sono
comprese nelle spese di rappresentanza quelle sostenute per
l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da
collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per
l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per
l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a
titolo gratuito.
• Le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a
corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e
soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro
ammontare.
C. Regole di determinazione
del reddito di lavoro autonomo
31) SINTESI DELL’ART. 54, COMMI 6 E 6-BIS, TUIR.
• Sono deducibili per maturazione, e non per cassa:
• le quote di TFR (di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), TUIR);
• le indennità di cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa (di cui all’art. 17, comma 1, lettera c), TUIR).
• Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal
territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni
sono deducibili entro i medesimi limiti quantitativi posti dall’art. 95, comma 3,
TUIR, in tema di IRES.
• Sono indeducibili i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di
età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell'artista o
professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l'opera svolta
nei confronti dell'artista o professionista ovvero della società o associazione.
Tali compensi non concorrono neppure a formare il reddito complessivo
dei percipienti.
C. Regole di determinazione
del reddito di lavoro autonomo
32) SINTESI DELL’ART. 54, COMMI 8 E 8-BIS, TUIR
• I redditi assimilati derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno
(art. 53, comma 2, lett. b), TUIR) sono costituiti dall'ammontare dei proventi
ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese, ovvero
del 40 per cento se il contribuente ha meno di 35 anni.
• Le partecipazioni agli utili dell’associato in partecipazione e dei soci promotori
e fondatori, nonché le indennità per cessazione di rapporti di agenzia (art. 53,
comma 2, lettere c), d) ed e), TUIR) costituiscono reddito per l'intero
ammontare percepito nel periodo di imposta.
• I redditi da attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali (art.
53, comma 2, lettera f, TUIR) sono costituiti dall'ammontare dei compensi in
denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, ridotto del 15 per cento a
titolo di deduzione forfettaria delle spese
• I redditi di volontari e cooperanti derivanti da rapporti di cooperazione con
O.N.G. ex l. n. 49/1987 si determinano su base convenzionale.