Top Banner
1 SISTEMA DI QUALIFICAZIONE dei Fornitori di beni e dei Prestatori di servizi di Trenitalia S.p.A. NORMATIVA GENERALE Revisione 06 - Edizione del 10/02/2010 – in vigore dal 23 /02 /2010
23

Normativa Generale Trenitalia Rev. 23022010

Jun 23, 2015

Download

Documents

Elisa Bacchetta
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Normativa Generale Trenitalia Rev. 23022010

1

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE dei Fornitori di beni e dei Prestatori di servizi di Trenitalia S.p.A.

NORMATIVA GENERALE

Revisione 06 - Edizione del 10/02/2010 – in vigore dal 23 /02 /2010

Page 2: Normativa Generale Trenitalia Rev. 23022010

2

INDICE

Articolo 1. Definizioni............................................................................................................................3

Articolo 2. Istituzione e finalità del Sistema di qualificazione...............................................................4

Articolo 3. Durata del Sistema di qualificazione....................................................................................5

Articolo 4. Soggetti ammessi al Sistema di qualificazione ....................................................................5

Articolo 5. Istanza di qualificazione.......................................................................................................6

Articolo 6. Limite delle prestazioni ........................................................................................................8

Articolo 7. Requisiti per la Qualificazione.............................................................................................9

Articolo 8. Documenti e titoli per la qualificazione .............................................................................11

Articolo 9. Esito dell’istanza di qualificazione ....................................................................................15

Articolo 10. Validità della qualificazione, dequalificazione, sospensione della qualificazione e cancellazione dal Sistema................................................................................................17

Articolo 11. Segnalazione delle variazioni, aggiornamento e mantenimento della qualificazione......19

Articolo 12. Rinnovo ed estensione della qualificazione .....................................................................20

Articolo 13. Selezione dei soggetti da invitare a presentare offerta .....................................................21

Articolo 14. Rimborso spese ................................................................................................................22

Articolo 15. Pubblicità..........................................................................................................................22

Articolo 16. Efficacia e decorrenze ......................................................................................................23

Articolo 17. Disposizioni transitorie ....................................................................................................23

Page 3: Normativa Generale Trenitalia Rev. 23022010

3

NORMATIVA

Articolo 1. Definizioni

1. Ai fini della presente Normativa e dei relativi allegati si applicano le definizioni che seguono:

� “Aggiornamento”: la modifica del limite delle prestazioni per il quale il soggetto si è qualificato;

� “Beni affini”: Beni analoghi per funzione, dimensione e tecnologia costruttiva; � “Cancellazione”: la definitiva cessazione dell’efficacia della qualificazione; � “D.Lgs. n. 163/2006”: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante il “Codice dei

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

� “Dequalificazione”: la riduzione del limite delle prestazioni per il/i Gruppo/i Merci oggetto di qualificazione;

� “Estensione”: l’ampliamento della qualificazione ad altro/i Gruppo/i Merci; � “Gruppo Merci”: il raggruppamento di beni/servizi, ovvero insieme omogeneo di beni e/o

servizi accessori alla fornitura, aventi analoghe caratteristiche e complessità, ricompreso nei diversi Sottosistemi che compongono il Sistema;

� “Impresa ausiliaria”: l’impresa dei cui requisiti – ai fini dell’iscrizione al Sistema – il soggetto istante può avvalersi;

� “Istanza di qualificazione”: l'istanza, presentata con le modalità di cui alla Normativa, attraverso la quale i soggetti interessati richiedono la qualificazione al Sistema in uno o più Gruppi Merci;

� “Limite delle prestazioni”: l’importo massimo attribuito ai soggetti qualificati per cui è consentito partecipare alle gare;

� “Limite delle prestazioni di ingresso”: il limite delle prestazioni - indicato nell’allegato “Limite delle Prestazioni” – attribuito ai soggetti non ancora in possesso di fatturato specifico pertinente con il/i Gruppo/i Merci per il/i quale/i abbiano presentato istanza, purché in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti;

� “Mantenimento”: la permanenza della qualificazione; � “Normativa”: il presente documento che disciplina l’inserimento e la permanenza dei fornitori

di beni/prestatori di servizi nel Sistema; � “Piano della Qualità” (anche indicato: P.d.Q.): il documento, articolato in più sezioni, secondo

le indicazioni contrattuali, tramite il quale vengono definite, in conformità alle linee guida UNI ISO 10005, le modalità in base alle quali il Fornitore intende applicare, nell’esecuzione del Contratto, i principi e le regole dei sistemi di qualità; il Piano della qualità fornisce, tra l’altro, l’indicazione degli elementi di carattere organizzativo e funzionale del Fornitore, il programma di tutte le attività, nessuna esclusa, che l’impresa intende mettere in atto per garantire il rispetto dei tempi di consegna, dei costi della fornitura e dei livelli prestazionali richiesti da Trenitalia, nonché le istruzioni in base alle quali dette attività devono essere svolte; il Piano della Qualità specifica, inoltre, le parti delle lavorazioni per le quali sono necessari particolari accorgimenti di sicurezza. Il Piano della Qualità, in linea di principio e salva diversa previsione contrattuale, si articola nelle seguenti sezioni: o Piano di Gestione della Fornitura (P.G.F.); o Piano della Progettazione (P.d.P.); o Piano degli Approvvigionamenti (P.d.A.);

Page 4: Normativa Generale Trenitalia Rev. 23022010

4

o Piano di Fabbricazione e Controllo (P.F.C.); o Piano di Attivazione e Messa in Servizio; o Piano di Assistenza Tecnica;

� “Prodotto”: il risultato di un insieme di attività correlate e/o interagenti che trasformano elementi in entrata in elementi in uscita (processo);

� “Profilo di committente”: il sito informatico di Trenitalia su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni relativi al presente Sistema, il cui indirizzo Internet è il seguente: www.acquisti.trenitalia.it (Qualifica Fornitori);

� “Rinnovo”: il rinnovo della qualificazione, alla scadenza del triennio di validità; � “Scheda Tecnica”: il documento che individua, per ciascun Gruppo Merci, gli specifici

requisiti di base relativi alla capacità tecnica, alla potenzialità produttiva, nonché all’organizzazione aziendale per la qualità, necessari per l’iscrizione nel Gruppo Merci medesimo;

� “Servizi affini”: servizi analoghi per finalità, modalità e tecniche di esecuzione; � “Sistema”: il Sistema di qualificazione dei fornitori di beni/prestatori di servizi di Trenitalia; � “Soggetto istante”: il soggetto che formula l’istanza di qualificazione al Sistema; � “Sospensione della qualificazione”: la temporanea inefficacia della qualificazione; � “Sottosistemi” i diversi settori che compongono il Sistema, di seguito indicati: o Costruttori di rotabili; o Riparatori di rotabili; o Riparatori di parti sciolte di rotabili; o Fornitori di ricambi (critici e critici/complessi); o Fornitori di ricambi ordinari; o Prestatori di Servizi a limitato contenuto tecnologico; o Decoibentatori di rotabili ferroviari contenenti amianto.

� “Trenitalia”: la Società Trenitalia S.p.A..

Articolo 2. Istituzione e finalità del Sistema di qualificazione

1. E’ istituito presso Trenitalia il Sistema di qualificazione dei fornitori di beni/prestatori di servizi. 2. Il Sistema ha lo scopo di definire elenchi di fornitori di beni e di prestatori di servizi dotati di

specifici requisiti d’ordine generale, tecnici e finanziari interessati a partecipare alle gare per gli affidamenti di forniture di beni e di prestazioni di servizi appartenenti ai diversi Gruppi Merci.

3. La Normativa ha lo scopo di disciplinare la qualificazione al Sistema di soggetti di comprovata

idoneità. Essa si compone anche dei seguenti documenti allegati, che ne costituiscono parte integrante: � Modello d’istanza di qualificazione (allegato n. 1a, 1b,1c,1d,1e,1f, 1g); � Modello di dichiarazione sostitutiva relativa al fatturato specifico per le prestazioni di cui al/i

Gruppo/i Merci per il/ quale/i si richiede la qualificazione (allegato n. 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g);

� Informativa sulla privacy (allegato n. 3); � Schede tecniche (allegato n. 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g); � Gruppi Merci (allegato n. 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g); � Procedura di valutazione economico finanziaria (allegato n. 6); � Procedura di Vendor Rating (allegato n. 7);

Page 5: Normativa Generale Trenitalia Rev. 23022010

5

� Limiti delle prestazioni (allegato n. 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 8g); � Rimborso spese di qualificazione (allegato n. 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 9f, 9g); � Rimborso spese accertamenti tecnici (allegato n. 10); � Dichiarazione di impegno per la Responsabilità Sociale (allegato n. 11); � Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai fini del mantenimento (allegato n. 12); � Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 8 comma 1 lettere b), c), d),

e), f), h), i) e j) (allegati n. 13 e 13.1); � Coordinate per Bonifico Spese di Qualificazione (allegato n. 14); � Certificati di regolare esecuzione (allegato n. 15); � Limiti di ingresso (allegato n. 16) � Dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 8, comma 4, ultimo periodo,

inerente le prestazioni rese nell’ambito di contratti stipulati con Trenitalia (allegato n. 17). 4. Il Sistema è articolato in più Sottosistemi, comprendenti uno o più Gruppi Merci. 5. Trenitalia ha facoltà di utilizzare il Sistema ai fini dell’affidamento in appalto di forniture/servizi,

di qualsiasi importo, di cui ai Gruppi Merci. A tal fine, Trenitalia invita i soggetti qualificati a presentare offerta procedendo alla loro selezione con le modalità ed i criteri stabiliti dalla disciplina vigente e dai successivi articoli 6 e 13.

6. Trenitalia si riserva la facoltà di far utilizzare il Sistema anche ad altri committenti, ovvero di

avvalersi – a sua volta – di sistemi di qualificazione gestiti da altri committenti, dandone, in questo caso, idonea comunicazione agli interessati.

Articolo 3. Durata del Sistema di qualificazione

1. Il Sistema ha durata indeterminata. 2. I soggetti interessati possono presentare istanza di qualificazione al Sistema in ogni momento di

durata dello stesso, salvo quanto previsto al successivo articolo 15, comma 5. 3. Trenitalia si riserva, in ogni caso la facoltà di:

a) aggiornare la Normativa, ivi compresi i relativi allegati, anche introducendo modifiche ai criteri di qualificazione ed ai requisiti d’idoneità necessari per la qualificazione al Sistema;

b) porre fine, in ogni momento, ad uno o più Sottosistemi ovvero al Sistema. 4. Le disposizioni di cui alla Normativa debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero

disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Articolo 4. Soggetti ammessi al Sistema di qualificazione

1. Possono presentare istanza di qualificazione al Sistema i soggetti di seguito indicati.

a) le imprese individuali; b) le società commerciali, di persone e di capitali; c) le società cooperative;

Page 6: Normativa Generale Trenitalia Rev. 23022010

6

d) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

e) i consorzi stabili di cui all’art. 36 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. f) gli operatori economici stabiliti: a) negli Stati aderenti all'Unione europea; b) negli Stati

firmatari dell'Accordo sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio; ovvero c) negli Stati firmatari di Accordi bilaterali con l'Italia o con l'UE che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità.

2. I soggetti richiedenti la qualificazione dovranno soddisfare tutti i requisiti d’ordine generale,

tecnici, professionali e finanziari di cui alle seguenti disposizioni, nessuna esclusa od eccettuata. La verifica dei requisiti di cui al successivo articolo 7, comma 1, lettera A, è operata, oltre che nei riguardi del consorzio, anche nei riguardi di tutti i consorziati. Ai fini della verifica dei requisiti di cui al successivo articolo 7, comma 1, lettere B, C e D, per i consorzi di cui alle lettere d) ed e) si tiene conto sia dei requisiti del consorzio, sia di quelli dei consorziati.

3. Possono presentare istanza di qualificazione anche soggetti stabiliti in altri Stati aderenti

all’Unione europea in possesso, comunque, dei requisiti di cui al successivo articolo 7 ovvero soggetti stabiliti in paesi terzi, con i quali l’Italia o l’Unione Europea abbiano concluso intese o accordi (bilaterali, multilaterali) di reciprocità per garantire l’accesso al mercato degli appalti di forniture e/o servizi di cui al Sistema, di competenza dei soggetti che operano nel settore del trasporto ferroviario.

4. Possono presentare istanza di qualificazione al Sistema soggetti che, ai fini della dimostrazione

dei requisiti di cui al successivo articolo 7, comma 1, lettere B e/o C, intendano avvalersi dei requisiti di imprese ausiliarie. In tale ipotesi, l’istanza di qualificazione, di cui al successivo articolo 5, unitamente alla documentazione richiesta ai sensi della Normativa, deve essere accompagnata anche da apposita dichiarazione con la quale le imprese ausiliarie, dei cui requisiti il soggetto istante si avvalga, assumono l’obbligo, anche nei confronti di Trenitalia, di mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento, in favore dell’istante medesimo, per tutto il periodo di validità del Sistema di Qualificazione. Non è ammessa la contemporanea qualificazione, per lo stesso Gruppo Merci, di un soggetto che intenda avvalersi dei requisiti di un’impresa ausiliaria e di quest’ultima. Non è ammessa la qualificazione di un soggetto che si avvalga dei requisiti di un’impresa ausiliaria, nel caso in cui tali requisiti o parte di essi abbiano già consentito la qualificazione di un altro soggetto.

5. Non possono presentare, in alcun caso, istanza al Sistema, i soggetti di cui all’articolo 34, comma

1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Articolo 5. Istanza di qualificazione

1. I soggetti che intendono ottenere la qualificazione al Sistema sono tenuti a presentare apposita

istanza, redatta in lingua italiana, all’indirizzo indicato nell’Avviso sull’esistenza del Sistema di

Page 7: Normativa Generale Trenitalia Rev. 23022010

7

Qualificazione nonché sul profilo di committente. Devono essere redatti in lingua italiana anche tutti gli allegati all’istanza (dichiarazioni, documenti, certificati, ecc.).

2. Qualora siano redatti in una lingua diversa dall’italiano, l’istanza di qualificazione ed ogni altro

documento prodotto dall’istante (dichiarazioni, documenti, certificati, ecc.) devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana, di cui sia certificata la conformità al testo originale da parte di un’autorità consolare o diplomatica italiana con sede nel Paese in cui l’istanza, le dichiarazioni, i documenti di cui sopra sono stati redatti. La conformità al testo originale può essere certificata anche da una traduzione giurata.

3. L’istanza, formulata per uno o più Gruppi Merci, deve indicare:

a) il/i Gruppo/i Merci per il/i quale/i s’intende ottenere la qualificazione al Sistema; b) per ciascun Gruppo Merci, il limite delle prestazioni di cui al successivo articolo 6.

4. L’istanza deve essere:

a) sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto istante, o da altro soggetto munito d’idonea procura da allegare all’istanza stessa;

b) compilata secondo lo schema di cui all’allegato 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, nonché timbrata e firmata in ogni sua pagina dal soggetto di cui al precedente punto a);

c) corredata dall’allegato 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, debitamente compilato e firmato in ogni sua pagina dal soggetto di cui al precedente punto a);

d) corredata dell’allegato 3 debitamente compilato e sottoscritto dal soggetto di cui al precedente punto a);

e) corredata dalle Schede Tecniche (allegati 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g), debitamente integrate con la documentazione e le indicazioni richieste, timbrate e firmate in ogni loro pagina dal soggetto di cui al precedente punto a) (qualora disponga di più siti produttivi interessati alla qualificazione, il soggetto istante dovrà compilare dette Schede Tecniche con riferimento a ciascun sito produttivo, mentre i documenti da allegare che siano comuni a tutti i siti possono essere prodotti una sola volta);

f) corredata della documentazione di cui al successivo articolo 8 nonché della fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore e della prova dell’avvenuto versamento, a titolo di rimborso, delle spese tecnico-amministrative ai sensi del successivo articolo 14;

g) corredata dalla Dichiarazione di impegno per la Responsabilità Sociale (allegato 11) debitamente firmata dal soggetto di cui al precedente punto a).

5. Il soggetto istante, che intenda avvalersi di requisiti di un’impresa ausiliaria ai sensi del precedente articolo 4.4, deve allegare all’istanza di qualificazione, oltre alla documentazione di cui al precedente comma 4 tutta la documentazione relativa sia ai requisiti di ordine generale, sia a quelli oggetto di avvalimento, prevista al successivo articolo 8, comma 8, prodotta dall’impresa ausiliaria.

6. Sarà respinta l’istanza di qualificazione presentata da un soggetto che si avvalga dei requisiti di

un’impresa ausiliaria, che abbiano già consentito la qualificazione di un altro soggetto. 7. Il plico contenente l’istanza di qualificazione dovrà pervenire a mezzo di raccomandata a.r.,

all’indirizzo indicato nell’Avviso sull’esistenza del Sistema di Qualificazione nonché sul profilo di committente, ovvero a mano presso la medesima Struttura che rilascerà apposita ricevuta. Il timbro postale, ovvero la ricevuta dell’avvenuta ricezione, costituiranno prova ai fini della

Page 8: Normativa Generale Trenitalia Rev. 23022010

8

decorrenza del termine di cui al successivo articolo 9 comma 2. Detto plico dovrà contenere tre buste distinte, ognuna munita d’indice: � la prima, con apposta la dicitura “busta n. 1”, contenente l’istanza, i documenti e gli allegati

relativi ai requisiti d’ordine generale, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e la Dichiarazione di impegno per la Responsabilità Sociale (allegati 1, 2, 3, 11, 13);

� la seconda, con apposta la dicitura “busta n. 2”, contenente i documenti e gli allegati relativi ai requisiti d’ordine economico - finanziario;

� la terza, con apposta la dicitura “busta n. 3”, contenente i documenti e gli allegati relativi ai requisiti di capacità tecnica, di organizzazione aziendale per la qualità, e l’indicazione del Gruppo Merci per il quale si richiede la qualificazione. Tale busta deve essere prodotta, distintamente, per ognuno dei Gruppi Merci per cui la qualificazione è richiesta (allegato 4 da a) a g)).

8. Fermo quanto stabilito al successivo articolo 13 ai fini della selezione dei soggetti da invitare a

presentare offerta, un medesimo soggetto può essere qualificato, per lo stesso Gruppo Merci, quale componente di più consorzi di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera d) ed e), ovvero in forma individuale ed in consorzio.

Articolo 6. Limite delle prestazioni

1. Al termine del procedimento di qualificazione, Trenitalia attribuisce al soggetto istante il limite

delle prestazioni per ogni Gruppo Merci per il quale è stata richiesta la qualificazione, confermando o modificando il limite richiesto.

2. Il limite delle prestazioni è determinato sulla base del fatturato avente ad oggetto beni o servizi

riconducibili al Gruppo Merci per cui si richiede la qualificazione, ovvero beni o servizi affini, (c.d. fatturato specifico), secondo i criteri proporzionali fissati nell’ambito di ciascun Sottosistema e nel relativo allegato “Limite delle Prestazioni”.

3. I soggetti non ancora in possesso di fatturato specifico pertinente con il/i Gruppo/i Merci per il/i

quale/i abbiano presentato istanza, purché in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti, possono essere iscritti per il “Limite delle prestazioni di ingresso” indicato nel predetto allegato “Limite delle Prestazioni”.

4. Il limite di prestazioni dei soggetti qualificati in possesso di fatturato specifico – in sede di invito

a presentare offerta – è aumentato di un quinto ed ulteriormente incrementato in misura pari al “Limite delle prestazioni di ingresso”.

5. Ai fini della partecipazione alle gare, al “Limite delle prestazioni di ingresso”, di cui al

precedente comma 3, non si applica l’aumento di un quinto. 6. In ogni caso, i soggetti qualificati non possono partecipare a gare:

• (in caso di commesse la cui esecuzione sia contrattualmente prevista in un periodo pari o inferiore a 365 giorni naturali consecutivi) il cui importo a base di gara ecceda il limite delle prestazioni per cui sono stati qualificati, come determinato ai sensi del presente articolo;

• (in caso di commesse la cui esecuzione sia contrattualmente prevista in un periodo superiore a 365 giorni naturali consecutivi) il cui importo annuo (importo a base di gara, diviso per i

Page 9: Normativa Generale Trenitalia Rev. 23022010

9

giorni contrattualmente previsti per l’esecuzione delle prestazioni, moltiplicato per 365) ecceda il limite delle prestazioni per cui sono stati qualificati, come determinato ai sensi del presente articolo.

Articolo 7. Requisiti per la Qualificazione

1. I soggetti che presentano istanza di qualificazione al Sistema debbono essere muniti dei requisiti

di seguito indicati: A - Requisiti d’ordine generale

a) assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, ovvero di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di provenienza;

b) assenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una delle situazioni di cui al precedente punto a);

c) assenza di stato di sospensione dell’attività; d) assenza di una sentenza penale di condanna passata in giudicato e/o di un decreto penale di

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE. Ai fini della verifica dell’esistenza della situazione ostativa alla qualificazione al Sistema di cui al presente punto d): 1) non rilevano eventuali sentenze definitive di condanna per le quali sia stato emesso un provvedimento di riabilitazione, ai sensi dell’articolo 178 codice penale; 2) non rilevano le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, qualora siano decorsi: i) cinque anni, nel caso di delitto per il quale sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni anche congiuntamente alla pena pecuniaria, e sia stata pronunciata l’estinzione del reato ai sensi dell’articolo 676 codice di procedura penale; ii) due anni, nel caso di contravvenzione, e sia stata pronunciata l’estinzione del reato ai sensi dell’articolo 676 codice di procedura penale; 3) non rilevano le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel caso di delitto per il quale sia stata irrogata una pena detentiva superiore a due anni, qualora sia stato emesso un provvedimento di riabilitazione ai sensi del citato articolo 178 codice penale;

e) assenza di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

f) regolare assolvimento agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana e/o secondo quella dello Stato in cui il soggetto istante ha la propria sede legale;

g) mancata commissione di gravi infrazioni, definitivamente accertate, alle norme di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro. La gravità delle infrazioni commesse dal soggetto che, in forma singola o riunita, abbia formulato istanza di qualificazione e definitivamente accertate, è valutata, tenendo conto: � della specifica tipologia della violazione commessa; � della sanzione irrogata (sanzione pecuniaria, multa, ammenda); � della eventuale reiterazione della condotta;

Page 10: Normativa Generale Trenitalia Rev. 23022010

10

� del grado di colpevolezza; � delle ulteriori conseguenze dannose che ne sono derivate (es. infortunio). Ai sensi del

presente punto g) costituisce grave violazione agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro l’omesso versamento dei contributi qualunque ne sia l’importo, fintantoché la situazione contributiva non sia stata oggetto di completa regolarizzazione;

h) regolare assolvimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o di quella dello Stato in cui il soggetto istante ha la propria sede legale;

i) insussistenza di false dichiarazioni ai fini della partecipazione a gare e/o ai fini dell’affidamento dei subappalti, e/o ai fini della qualificazione a sistemi di qualificazione gestiti anche da altri committenti, rese nell’anno antecedente la data di presentazione dell’istanza, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio di cui all’art. 7 del D.Lgs. 163/2006;

j) insussistenza di: � grave negligenza o malafede nell’esecuzione di precedenti contratti con Trenitalia, ovvero

con altre società del Gruppo Ferrovie dello Stato, aventi ad oggetto prestazioni anche diverse da quelle per le quali si richiede l’iscrizione al Sistema;

� violazione dei principi e degli obblighi imposti dal Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato nel corso di precedenti rapporti con società del Gruppo;

� errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di Trenitalia;

k) assenza di violazioni al divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

l) ottemperanza alle disposizioni che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (articolo 17, legge 12 marzo 1999, n. 68);

m) assenza di pene accessorie che, ai sensi dell’articolo 32-quater del codice penale, comportino l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

n) assenza di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e di altre sanzioni, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il soggetto istante ha la propria sede legale, che comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

o) assenza di sospensione o decadenza dell’attestazione SOA, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;

p) assenza della causa ostativa di cui all’articolo 38, comma 1, lettera m-ter del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.;

q) oggetto sociale pertinente con le attività produttive in relazione alle quali viene richiesta l’iscrizione.

L’assenza delle situazioni di cui ai punti d), e) e p) della presente lettera A deve essere verificata in capo:

� al titolare; � a tutti i soci, per le società in nome collettivo; � ai soci accomandatari, per le società in accomandita semplice; � agli amministratori con poteri di rappresentanza, nell’ipotesi di società di capitali o

consorzi; � al direttore tecnico;

Page 11: Normativa Generale Trenitalia Rev. 23022010

11

� (con riferimento alla sola situazione di cui al punto d) nei riguardi dei predetti soggetti che abbiano perso lo status di socio, ovvero siano decaduti dalla carica di amministratore nel triennio antecedente alla data di presentazione dell’istanza di qualificazione. La sussistenza di una delle situazioni di cui al punto d) del presente comma preclude la qualificazione al Sistema del soggetto istante, salvo il caso in cui lo stesso non dimostri di avere adottato misure di completa dissociazione dalla condotta sanzionata.

In relazione ad ogni procedura di gara indetta nell’ambito del Sistema, Trenitalia provvederà a verificare – oltre alla persistenza dei requisiti di cui sopra – l’assenza della causa ostativa di cui all’articolo 38, comma 1, lettera m-quater del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.

B - Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria

a) capacità economica-finanziaria come definita nella “Procedura di Valutazione economico-finanziaria” di cui all’allegato n. 6;

b) fiducia da parte degli operatori dei sistemi creditizio e commerciale. C - Requisiti relativi alla capacità tecnica

a) proprietà o possesso a titolo esclusivo di siti produttivi certificati UNI EN ISO 9000, impianti, attrezzature e mezzi tecnici efficienti ed adeguati alla tipologia di beni/servizi ricompresi nel/i Gruppo/i Merci per il/i quale/i viene chiesta la qualificazione;

b) idonea struttura organizzativa con ruoli professionali e risorse, in organico, idonee alla tipologia del/i Gruppo/i Merci per il/i quale/i viene chiesta la qualificazione;

c) aver maturato precedenti esperienze nella fornitura di beni/servizi affini a quelli del/dei Gruppo/i Merci per il/i quale/i viene chiesta la qualificazione.

D- Requisiti per l’organizzazione aziendale per la qualità

a) idonea organizzazione aziendale per la qualità – avente scopo pertinente con le attività produttive in relazione alle quali viene richiesta l’iscrizione – regolata da un sistema di qualità conforme alle norme UNI EN ISO della serie 9000, come previsto nelle allegate Schede Tecniche;

b) idonea organizzazione per la gestione della responsabilità sociale in accordo con quanto previsto dalla norma SA 8000 (Social Accountability 8000).

Articolo 8. Documenti e titoli per la qualificazione

1. Ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera A, i

soggetti istanti sono tenuti a presentare, salva, comunque, l’applicabilità delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la seguente documentazione: a) Certificato d’iscrizione presso la C.C.I.A.A., ovvero presso albi equivalenti nel Paese di

appartenenza. Per i soggetti con sede in Italia, il certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A. dovrà recare l’indicazione dell’inesistenza di situazioni o fatti ostativi ai fini dell’articolo 10 della legge 1 maggio 1965, n. 575 (cd. dicitura antimafia), ai sensi dell’articolo 9 del D.Lgs. 3 giugno 1998, n. 252. Tali soggetti dovranno presentare anche l’attestazione d’aver inoltrato alla prefettura competente richiesta delle informazioni di cui all’articolo 10 del D.P.R. 3

Page 12: Normativa Generale Trenitalia Rev. 23022010

12

giugno 1998, n. 252. Il certificato della Camera di Commercio deve riportare, inoltre, le seguenti indicazioni: 1) data e numero d’iscrizione; 2) forma giuridica del soggetto istante; 3) denominazione o ragione sociale; 4) sede, codice fiscale e partita I.V.A.; 5) capitale sociale e capitale versato; 6) data e numero d’iscrizione al registro delle imprese; 7) data d’inizio dell'attività; 8) durata; 9) oggetto sociale; 10) nominativi dei componenti gli organi sociali, con indicazione degli amministratori muniti

di poteri di rappresentanza ed in carica nel triennio antecedente alla data di presentazione dell’istanza;

11) nel caso di società in nome collettivo, nominativi di tutti i soci attuali ed in carica nel triennio antecedente alla data di presentazione dell’istanza; nel caso di società in accomandita semplice, dei soci accomandatari;

12) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i munito/i del potere di firma attuale e di quello in carica nel triennio antecedente la data di presentazione dell’istanza;

13) eventuali sedi secondarie o succursali; 14) assenza delle situazioni di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera A, punti a) e c);

b) dichiarazione, compilata secondo lo schema di cui all’allegato 13 e sottoscritta dal legale rappresentante, dalla quale risulti l’assenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una delle situazioni di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera A, punto a);

c) dichiarazione, compilata secondo lo schema di cui all’allegato 13.1 e sottoscritta direttamente da tutti i soggetti indicati al precedente articolo 7, comma 1, lettera A, penultimo periodo, che attesti l’inesistenza di sentenze penali di condanna passate in giudicato, e/o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e/o sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 codice di procedura penale; qualora, invece, sussistano condanne definitive per qualsiasi tipo di reato, le stesse dovranno essere dettagliatamente elencate;

d) dichiarazione, compilata secondo lo schema di cui all’allegato 13.1 e sottoscritta direttamente da tutti i soggetti indicati al precedente articolo 7, comma 1, lettera A, penultimo periodo, che attesti, nei riguardi dei soggetti di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera A, penultimo periodo, l’assenza delle cause ostative di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera A, punti e) e p).

e) dichiarazione, compilata secondo lo schema di cui all’allegato 13 e sottoscritta dal legale rappresentante, contenente l’indicazione dei dati occorrenti per la richiesta del D.U.R.C., ovvero, per le imprese con sede in uno Stato estero, documentazione equivalente al D.U.R.C., rilasciata dal competente Istituto del Paese di appartenenza, dalla quale si rilevi l’adempimento agli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali;

f) dichiarazione, compilata secondo lo schema di cui all’allegato 13 e sottoscritta dal legale rappresentante, che attesti l’assenza di gravi infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza ed ad ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro;

g) dichiarazione, compilata secondo lo schema di cui all’allegato 13 e sottoscritta dal legale rappresentante, che attesti il regolare pagamento delle imposte e tasse dovute secondo la legislazione dello Stato di appartenenza e degli Stati in cui è svolta l’attività d’impresa;

Page 13: Normativa Generale Trenitalia Rev. 23022010

13

h) dichiarazione, compilata secondo lo schema di cui all’allegato 13 e sottoscritta dal legale rappresentante, che attesti l’inesistenza delle situazioni di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera A, punti i) e j);

i) dichiarazione, compilata secondo lo schema di cui all’allegato 13 e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto istante, che attesti il rispetto delle norme in tema di accesso al lavoro dei disabili di cui alla citata legge n. 68/99;

j) dichiarazione, compilata secondo lo schema di cui all’allegato 13 e sottoscritta dal legale rappresentante, resa con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l’inesistenza di sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 231/01 e di altre sanzioni, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il soggetto istante ha la propria sede legale, che comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Le società e i consorzi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) devono, inoltre, allegare copia dei seguenti atti: � atto costitutivo; � statuto aggiornato � copia dell’eventuale regolamento disciplinante i rapporti tra i soggetti consorziati.

2. Ai fini dei requisiti di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera B, punto a), i soggetti istanti sono tenuti a presentare: � se tenuti alla presentazione dei bilanci, copia degli ultimi due bilanci, riclassificati in base

alla disciplina comunitaria, corredati dalla relativa nota di deposito; � ovvero, se non tenuti alla presentazione dei bilanci, copia delle ultime due dichiarazioni

annuali IVA e del Modello Unico corredati dalla relativa ricevuta di presentazione; � idonee referenze bancarie rilasciate da parte di primari istituti di credito ed attestanti la

potenzialità economica e finanziaria. Le referenze bancarie sono costituite da una relazione, anche a carattere riservato, con cui l'istituto di credito si dichiara disposto ad esaminare eventuali esigenze finanziarie dell'impresa in occasione dell'affidamento di un contratto.

3. Ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera C, punti

a) e b), i soggetti istanti sono tenuti a presentare: � relazione descrittiva della struttura organizzativa dell’impresa con la specificazione dei ruoli

e delle specializzazioni professionali presenti in organico; � relazione descrittiva del processo di realizzazione dei beni/erogazione dei servizi – completa

del relativo flusso schematizzato delle attività – oggetto del/i Gruppo/i Merci per il/i quale/i è richiesta la qualificazione. Nella stessa relazione dovranno essere indicate le figure professionali coinvolte nel processo, con la specifica dei ruoli e delle pregresse esperienze;

� dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, del possesso dei requisiti di capacità tecnica, come previsto nelle Schede Tecniche, con specifico riferimento ai Gruppi Merci per i quali si richiede la qualificazione;

� copia degli atti da cui risulti la proprietà o il possesso a titolo esclusivo, per tutta la durata della qualificazione, ai sensi del successivo articolo 10, di siti produttivi certificati UNI EN ISO 9000, impianti, attrezzature e mezzi tecnici ed officine corredati dalle planimetrie dalle quali risultino anche le aree di stoccaggio;

� copia dei certificati relativi ai siti produttivi, rilasciati da Organismi di certificazione accreditati che operano in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006 (in Italia dal SINCERT);

Page 14: Normativa Generale Trenitalia Rev. 23022010

14

� copia di eventuali certificati d’iscrizione ad albi od elenchi istituiti da altri committenti operanti in Italia o all’estero, con l’indicazione degli importi e delle prestazioni per i quali è stata ottenuta l'iscrizione;

� elenco delle attrezzature e delle apparecchiature informatiche (hardware e software) di supporto.

4. Ai fini della dimostrazione dei requisiti cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera C, punto c)

i soggetti istanti sono tenuti a comprovare l’intero ammontare dichiarato attraverso la presentazione dei certificati attestanti la regolare esecuzione di contratti (di seguito: “certificati di regolare esecuzione”), eseguiti nel quinquennio antecedente alla presentazione dell’istanza di qualificazione, aventi ad oggetto prestazioni affini per tipologia e criticità a quelle del Gruppo Merci per il quale è formulata istanza. I suddetti certificati, da compilare secondo gli schemi allegati (Allegato 15) devono essere rilasciati o controfirmati dal committente, pubblico o privato, e debbono contenere l’indicazione: � della denominazione o ragione sociale del committente, della sede e dell’oggetto del

contratto; � dell’ammontare complessivo del contratto (con l’indicazione della categoria prevalente e

delle ulteriori categorie di cui si compone l’oggetto del contratto, nonché delle date di inizio e termine delle attività);

� della forma (singola ovvero riunita) del soggetto aggiudicatario o affidatario. Nel caso in cui il contratto al quale il certificato di regolare esecuzione si riferisce sia stato eseguito da un raggruppamento temporaneo, un consorzio ovvero un g.e.i.e, il certificato di regolare esecuzione deve contenere l’indicazione: � della forma (orizzontale o verticale) di raggruppamento temporaneo, consorzio costituito ai

sensi dell’articolo 2602 codice civile o g.e.i.e.; � della percentuale di partecipazione di ciascuna impresa all’esecuzione del contratto; � della tipologia delle attività eseguite; � della data d’inizio della fornitura/prestazione e di quella di ultimazione (ovvero se non

ultimata, importo contabilizzato alla data del rilascio del certificato; eventuale importo maturato a titolo di revisione dei prezzi ovvero, in generale, per adeguamento del prezzo contrattuale; risultanze del contenzioso, escluso l’importo delle somme riconosciute a titolo risarcitorio).

Per le prestazioni rese nell’ambito di contratti stipulati con Trenitalia i soggetti istanti sono tenuti a presentare, in luogo del certificato di regolare esecuzione, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentate, attestante gli estremi del contratto, l’oggetto della prestazione, l’ammontare complessivo del contratto e l’indicazione della data di aggiudicazione, nonché la quota parte eseguita con buon esito, secondo lo schema di cui all’allegato n. 17.

5. Ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera D, i

soggetti istanti sono tenuti a presentare: � dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, relativa all'anno di istituzione del

Sistema Qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9000, il cui scopo risulti coerente con le attività produttive per le quali si richiede la qualificazione;

� copia conforme all’originale del Manuale della Qualità, con allegato elenco delle procedure applicate;

� dichiarazione d’impegno per la redazione e l'applicazione di Piani della Qualità (P.d.Q.) conformi alle prescrizioni di Trenitalia, che verranno sottoposti all'approvazione di Trenitalia anteriormente all’aggiudicazione definitiva, ovvero all'avvio dell'esecuzione del contratto;

Page 15: Normativa Generale Trenitalia Rev. 23022010

15

� copie dei certificati rilasciati da Organismi di certificazione accreditati che operano in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006 (in Italia dal SINCERT);

� dichiarazione di impegno rispetto agli obblighi di Responsabilità Sociale secondo le indicazioni di cui all’allegato n. 11.

6. Al fine di accertare il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettere C e

D, Trenitalia potrà svolgere Visite tecniche presso i soggetti da qualificare nonché presso le imprese ausiliarie dei cui requisiti detti soggetti intendano avvalersi, ai sensi del precedente articolo 4.4

7. I soggetti istanti, che abbiano già presentato la documentazione idonea a comprovare anche solo

parte dei requisiti necessari ai fini della qualificazione al Sistema, possono, qualora essa sia ancora in corso di validità, evitarne l’ulteriore presentazione dichiarando che essa è già in possesso di Trenitalia ed indicando la struttura destinataria nonché la data del precedente inoltro.

8. Nel caso di avvalimento, il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 7 in capo

all’impresa ausiliaria, della quale il soggetto istante intende avvalersi, ai sensi del precedente articolo 4.4, deve essere dimostrato mediante la produzione, da parte di quest’ultimo, dei documenti di seguito specificati: a) Una dichiarazione del soggetto istante medesimo:

� attestante l’avvalimento di tutti o parte dei requisiti di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettere B e C , con specificazione degli stessi e dell’impresa ausiliaria che li possiede;

� con cui si impegna a comunicare a Trenitalia, ai sensi del successivo articolo 11, le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse dell’impresa ausiliaria di cui si avvale.

b) Una dichiarazione dell’impresa ausiliaria: � attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettere A e D,

corredata con tutta la documentazione di cui ai precedenti commi rispettivamente 1 e 5; � con cui si obbliga, verso il soggetto istante e verso Trenitalia a mettere a disposizione, in

via esclusiva e irrevocabile, le risorse oggetto di avvalimento a favore del soggetto istante, per tutto il periodo di validità della qualificazione, attestando il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettere B e/o C, dei quali il soggetto istante intenda avvalersi, corredata di tutta la documentazione prevista ai precedenti commi 2, 3 e 4;

� con cui si impegna verso Trenitalia a comunicare, entro venti giorni dal loro verificarsi, le circostanze che fanno venir meno la messa a disposizione delle risorse al soggetto istante;

� attestante l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità con l’allegato 3. c) Una dichiarazione congiunta del soggetto istante e dell’impresa ausiliaria, dei cui requisiti

detto istante si avvale, con la quale le due imprese si dichiarano responsabili in solido nei confronti di Trenitalia in relazione alle prestazioni oggetto degli eventuali contratti che il medesimo soggetto istante dovesse sottoscrivere con Trenitalia, rientranti nei Gruppi Merci interessati dall’avvalimento.

9. Tutte le dichiarazioni di cui al presente articolo devono essere accompagnate da copia del

documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 9. Esito dell’istanza di qualificazione

Page 16: Normativa Generale Trenitalia Rev. 23022010

16

1. Trenitalia avvia le procedure di qualificazione al Sistema dei soggetti istanti secondo l'ordine

progressivo in cui le relative istanze, complete di tutte le dichiarazioni e/o documentazioni richieste, sono pervenute.

2. L'esito dell’attività di qualificazione è comunicato a mezzo raccomandata a/r entro sei mesi dalla

data in cui l'istanza di qualificazione è pervenuta all’ufficio indicato nell’Avviso sull’esistenza del Sistema di Qualificazione nonché sul profilo di committente, completa di tutte le dichiarazioni e le documentazioni richieste ai sensi della Normativa, con la specifica indicazione del/i Gruppo/i Merci e del relativo limite delle prestazioni per cui il soggetto chiede di essere qualificato. Qualora ritenga che il termine di cui al precedente periodo non possa essere rispettato, Trenitalia, nei due mesi successivi alla presentazione dell’istanza di qualificazione, comunica al soggetto istante i motivi della proroga, indicando il nuovo termine entro cui l’esito del procedimento di qualificazione sarà comunicato. Tale termine, comunque, non può essere superiore a nove mesi dal ricevimento della predetta istanza, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4.

3. Nell'ipotesi in cui la documentazione presentata a corredo dell'istanza non sia completa,

Trenitalia richiede – a mezzo di raccomandata a/r – al soggetto istante di precisarne i relativi contenuti e/o d’integrare le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta, ovvero di rendere nuove dichiarazioni, o ancora di produrre ulteriore documentazione.

4. In tali ipotesi, il termine di cui al precedente comma 2 è sospeso a decorrere dalla data di

trasmissione della richiesta di chiarimenti e/o integrazioni e sino alla data in cui detti chiarimenti e/o integrazioni saranno pervenuti all’ufficio indicato nell’Avviso sull’esistenza del Sistema di Qualificazione nonché sul profilo di committente.

5. La mancata integrazione dei documenti necessari al completamento della domanda entro 3 mesi

dalla richiesta comporterà l’annullamento del procedimento di qualificazione. In questo caso Trenitalia provvederà alla restituzione della documentazione presentata, su richiesta scritta del soggetto istante.

6. Nell'ipotesi in cui, nelle more della qualificazione al Sistema, i soggetti istanti segnalino una o

più variazioni nei requisiti d’idoneità, ai fini della decorrenza del termine di cui al comma 2 del presente articolo rileva il termine in cui è pervenuta, con le modalità di cui al precedente articolo 5, la segnalazione dell’ultima variazione intervenuta.

7. Sulla base dei requisiti di qualificazione, Trenitalia può accogliere le istanze pervenute limitando

la qualificazione a parte dei Gruppi Merci richiesti o a limiti delle prestazioni diversi da quelli indicati dai soggetti richiedenti.

8. Trenitalia comunica l'esito del procedimento di qualificazione, per iscritto, ai soggetti istanti,

mediante l'invio di lettera raccomandata a/r. Nel caso in cui il procedimento di qualificazione si concluda con esito negativo, ovvero nel caso in cui l'istanza di qualificazione al Sistema sia accolta parzialmente ai sensi del precedente comma, Trenitalia informa il soggetto istante dei motivi per i quali l'istanza è stata rigettata ovvero soltanto parzialmente accolta.

Page 17: Normativa Generale Trenitalia Rev. 23022010

17

9. In caso di esito negativo del procedimento di qualificazione, il soggetto istante: a) non ha diritto ad alcun rimborso per le spese sostenute ai sensi del successivo articolo 14 della Normativa; b) non potrà presentare nuova istanza di qualificazione prima di un anno dalla data di emissione dell’atto di diniego della qualificazione.

10. Nel caso in cui il soggetto istante abbia in corso con Trenitalia, ovvero con altre società del

Gruppo Ferrovie dello Stato, contestazioni per gravi inadempienze in relazione a precedenti contratti, quest'ultima si riserva la facoltà di sospendere il procedimento di qualificazione fino alla definizione delle contestazioni in corso. L'eventuale decisione di Trenitalia di sospendere tale procedimento sarà comunicata al soggetto istante a mezzo raccomandata a/r.

11. Ai fini della qualificazione al Sistema, Trenitalia si riserva la facoltà di effettuare ogni eventuale

ulteriore controllo in ordine alla documentazione ed alle dichiarazioni rese dai soggetti istanti.

Articolo 10. Validità della qualificazione, dequalificazione, sospensione della qualificazione e cancellazione dal Sistema

1. La qualificazione ha validità triennale a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito del

procedimento di qualificazione o di rinnovo. 2. Nel periodo di validità della qualificazione, Trenitalia è in facoltà di procedere alla

dequalificazione, alla sospensione e cancellazione dal Sistema, qualora si verifichino una o più tra le condizioni di cui ai successivi commi 5, 6, e 7.

3. Trenitalia provvede alla verifica periodica della condotta del fornitore nell’effettuazione delle

prestazioni eventualmente affidategli secondo quanto previsto dalla Procedura di Vendor Rating. 4. Inoltre, nel corso del triennio di validità della qualificazione, Trenitalia potrà comunque

procedere alla verifica della permanenza dei requisiti in capo al soggetto qualificato attraverso visite ispettive.

5. La dequalificazione è disposta da Trenitalia qualora sia stato accertato che il soggetto:

a) abbia conseguito un peggioramento dei requisiti relativi alla capacità tecnica, alla potenzialità produttiva, nonché all’organizzazione aziendale per la qualità, di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettere C e D;

b) abbia conseguito un peggioramento dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria in base ai criteri indicati dalla “Procedura di Valutazione economico-finanziaria” di cui all’allegato n. 6.

6. La sospensione della qualificazione è disposta da Trenitalia qualora sia stato accertato che il

soggetto: a) incorra nelle fattispecie previste dalla Procedura di Vendor Rating con riferimento alle cause

di sospensione; b) abbia conseguito un peggioramento dei requisiti relativi alla capacità economico finanziaria,

tale da far venire meno le condizioni di affidabilità di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera B, in base ai criteri indicati dalla “Procedura di Valutazione economico-finanziaria” di cui all’allegato n. 6;

Page 18: Normativa Generale Trenitalia Rev. 23022010

18

c) non sia più in possesso anche soltanto di uno dei requisiti relativi alla capacità tecnica, nonché del requisito dell’organizzazione aziendale per la qualità, di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettere C, punti a) e b) e D;

d) abbia avuto una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con Trenitalia (es. gravi ritardi, inadempienze nell’esecuzione della prestazione, etc.);

e) abbia in corso una vertenza giudiziaria promossa da Trenitalia ovvero da altre Società del Gruppo F.S.;

f) abbia omesso, ovvero ritardato la segnalazione delle variazioni e/o l’invio dei documenti di cui al successivo articolo 11.

Inoltre, Trenitalia si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di disporre la sospensione della qualificazione nel caso in cui uno qualunque dei soggetti indicati al precedente articolo 7, comma 1, lettera A, penultimo periodo, sia stato condannato con sentenza penale, ancorché non passata in giudicato, per avere posto in essere comportamenti pregiudizievoli per la sicurezza dell’esercizio ferroviario in relazione a forniture/servizi resi nell’ambito di contratti stipulati con Trenitalia, ovvero con altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato. L’atto di sospensione è efficace fintantoché non siano venuti meno i motivi che l’abbiano determinato. Qualora sia stata disposta per omessa o ritardata segnalazione delle variazioni, secondo quanto previsto dal successivo articolo 11, comma 2, ovvero per mancato invio dei documenti di cui al successivo articolo 11, comma 6, la sospensione non può, comunque, eccedere l’anno; il perdurare del mancato invio dei documenti per tutto il periodo di sospensione comporta la cancellazione dal Sistema. Per tutta la durata della sospensione è preclusa la presentazione dell’istanza di rinnovo della qualificazione, ovvero di una nuova istanza, anche quale componente di soggetti riuniti ai sensi del precedente articolo 4. Resta inteso che il soggetto, nei cui confronti sia stato disposto un atto di sospensione, non può, in alcun caso, presentare offerta e/o acquisire commesse nelle procedure per le quali Trenitalia si avvalga del Sistema.

7. La cancellazione è disposta da Trenitalia qualora sia accertato che il soggetto:

a) abbia ceduto a terzi un contratto, ovvero ne abbia affidato a terzi l’esecuzione totale o parziale senza preventiva autorizzazione di Trenitalia;

b) non sia più in possesso anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera A;

c) incorra, nell’arco dei tre anni di validità della qualificazione, nella seconda sospensione. Inoltre, Trenitalia si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di disporre la cancellazione della qualificazione nel caso in cui uno qualunque dei soggetti indicati al precedente articolo 7, comma 1, lettera A, penultimo periodo, sia stato condannato con sentenza penale, ancorché non passata in giudicato, per fatti che abbiano compromesso la sicurezza dell’esercizio ferroviario in relazione a forniture/servizi resi nell’ambito di contratti stipulati con Trenitalia ovvero con altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato.

8. Il soggetto nei cui confronti sia stata disposta la cancellazione dal Sistema non può essere invitato a presentare offerta e/o acquisire commesse nelle procedure di affidamento per le quali Trenitalia si avvalga del Sistema. Esso, inoltre, non può presentare una nuova istanza di qualificazione: i) prima che sia venuta meno la causa che ha determinato l’adozione dell’atto di cancellazione disposto ai sensi della lettera b) del precedente comma 7; ii) prima che siano decorsi due anni

Page 19: Normativa Generale Trenitalia Rev. 23022010

19

dalla data di adozione dell’atto di cancellazione, qualora questo sia stato disposto ai sensi delle lettere a), e c) del precedente comma 7.

9. Gli atti di dequalificazione, sospensione e cancellazione dal Sistema, vengono comunicati al

soggetto interessato per iscritto a mezzo raccomandata A.R., con l’indicazione dei motivi che ne hanno determinato l’adozione.

10. Il soggetto, nei cui confronti sia stato disposto un atto di dequalificazione o sospensione, può

presentare, ai fini dell’eventuale revoca da parte di Trenitalia di detti atti, apposita istanza con le modalità di cui al precedente articolo 5, con la quale dichiari il venir meno delle cause che ne hanno determinato l’adozione, fornendo gli elementi necessari al fine di comprovare quanto affermato.

11. Trenitalia dispone la revoca dell’atto di sospensione, a prescindere dalla dichiarazione di cui al

precedente comma 10, qualora sia decorso il termine di durata della sospensione disposta per omessa o ritardata comunicazione delle variazioni di cui al successivo articolo 11.

12. In ogni caso, la revoca degli atti di dequalificazione e sospensione viene comunicata al soggetto

interessato mediante raccomandata A.R. Articolo 11. Segnalazione delle variazioni, aggiornamento e mantenimento della qualificazione

1. I soggetti qualificati e quelli in corso di qualificazione devono comunicare a Trenitalia tutte le variazioni rilevanti ai fini della qualificazione – relative sia alla loro organizzazione e struttura, sia ai loro requisiti – che eventualmente intervengano durante il periodo di validità della qualificazione. Tale obbligo si estende anche alle variazioni della medesima natura, che riguardino le imprese ausiliarie dei cui requisiti i soggetti qualificati si siano avvalsi ai sensi del precedente articolo 4.4. La comunicazione di cui al presente comma è effettuata con le modalità indicate al precedente articolo 5, comma 7, entro il termine di venti giorni dalla data in cui dette variazioni si sono verificate.

2. L’omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui al precedente comma 1 dà luogo, nel caso

di soggetti già qualificati, al provvedimento di sospensione della qualificazione di cui al precedente articolo 10, comma 6 e, nel caso di soggetti non ancora qualificati, alla sospensione del procedimento di qualificazione.

3. Qualsiasi variazione, anche in mancanza di comunicazione di parte, può comportare una modifica

d’ufficio della qualificazione. 4. I soggetti qualificati possono richiedere a Trenitalia l'aggiornamento della qualificazione, in base

ad intervenute variazioni nel requisito di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera C, punto c). L’istanza d’aggiornamento deve contenere l’indicazione del nuovo limite delle prestazioni richiesto. Per tale ipotesi, la durata della qualificazione rimane invariata e fissata in tre anni dalla data in cui la comunicazione di cui al precedente articolo 10, comma 1 è stata ricevuta dal soggetto interessato.

Page 20: Normativa Generale Trenitalia Rev. 23022010

20

5. I soggetti qualificati, al fine del mantenimento della qualificazione al Sistema, devono presentare annualmente: a) (se tenuti alla presentazione dei bilanci) copia dei bilanci, riclassificati in base alla disciplina

comunitaria, corredati dalla relativa nota di deposito, entro due mesi dalla loro approvazione; b) (se non tenuti alla presentazione dei bilanci) copia delle dichiarazioni annuali Iva e del

Modello Unico corredati dalla relativa ricevuta di presentazione, entro due mesi da detta presentazione;

c) idonee referenze bancarie, da presentare contestualmente alla documentazione di cui alla precedente lettera a) (ovvero b); Le referenze bancarie sono costituite da una relazione, anche a carattere riservato, con cui l'istituto di credito si dichiara disposto ad esaminare eventuali esigenze finanziarie dell'impresa in occasione dell'affidamento di un contratto.

d) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/2000 secondo lo schema di cui all’allegato 12, attestante la sussistenza di tutte le condizioni di cui all’articolo 7, comma 1 lettera A, da presentare contestualmente alla documentazione di cui alla precedente lettera a) (ovvero b).

6. L’omessa o tardiva presentazione della documentazione di cui al precedente comma 5 dà luogo,

nel caso di soggetti già qualificati, al provvedimento di sospensione della qualificazione di cui al precedente articolo 10, comma 6.

7. Trenitalia si riserva la facoltà di richiedere eventuale documentazione integrativa per permettere

la valutazione dei requisiti relativi alla condizione economico-finanziaria. 8. Ai fini del mantenimento della qualificazione Trenitalia può disporre l’esecuzione di Visite

Ispettive per accertare il reale mantenimento degli altri requisiti previsti. 9. L’eventuale esito negativo del procedimento di mantenimento della qualificazione viene

comunicato a mezzo raccomandata a/r al soggetto qualificato indicandone i motivi.

Articolo 12. Rinnovo ed estensione della qualificazione

1. I soggetti qualificati possono presentare istanza per il rinnovo della qualificazione. A tal fine,

trasmettono, a mezzo raccomandata a/r, almeno nove mesi prima della data di scadenza della validità della qualificazione, apposita istanza nei termini di cui al precedente articolo 5, corredata dell’intera documentazione adeguatamente aggiornata. Ai fini del rinnovo, si applicano le medesime disposizioni che disciplinano la qualificazione al Sistema.

2. Nel caso in cui la domanda di rinnovo, corredata di tutta la necessaria documentazione, pervenga

entro i termini previsti, e cioè 9 mesi prima della scadenza, l'esito positivo del procedimento di rinnovo determina il prolungamento della qualificazione di 3 anni a partire dalla data di scadenza.

3. Nel caso in cui la domanda di rinnovo pervenga successivamente ai termini previsti al precedente

punto 2, e cioè entro 9 mesi prima della scadenza, l'esito positivo del procedimento di rinnovo potrebbe decorrere da una data successiva a quella di scadenza, determinando pertanto un periodo di non qualificazione (potrebbe non essere assicurata la continuità della qualificazione del soggetto interessato).

Page 21: Normativa Generale Trenitalia Rev. 23022010

21

4. Trenitalia comunica al soggetto l’esito del rinnovo a mezzo raccomandata a/r. 5. Ai fini del rinnovo della qualificazione, la documentazione necessaria per la valutazione della

capacità economico-finanziaria, di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera B, deve essere riferita all’ultimo esercizio approvato ufficialmente.

6. L’esito negativo del procedimento di rinnovo della qualificazione, debitamente motivato, viene

comunicato tramite raccomandata a.r.. 7. Il soggetto già qualificato può chiedere l’estensione della qualificazione ad altro/i Gruppo/i Merci

previsto/i dal Sistema. In tal caso, il soggetto istante deve presentare apposita istanza secondo lo schema di cui all’allegato 1 allegando la documentazione di cui al precedente articolo 8 commi 3, 4 e 5, relativa al/i Gruppo/i Merci per il/i quale/i richiede l’estensione.

8. La qualificazione relativa al/i Gruppo/i Merci per i quali si richiede l’estensione decorre dalla

data di comunicazione dell’esito positivo del relativo procedimento.

Articolo 13. Selezione dei soggetti da invitare a presentare offerta

1. Qualora intenda avvalersi del Sistema di qualificazione, Trenitalia invita, con apposita lettera, a

presentare offerta i soggetti qualificati nel/i Gruppo/i Merci corrispondente/i alla tipologia delle prestazioni oggetto di affidamento.

2. In ogni caso, è vietata la presentazione, alla medesima procedura di affidamento, di offerta in

forma singola e quale componente di un soggetto riunito di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ovvero quale componente di più soggetti riuniti. Nell’ipotesi di soggetti riuniti di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), il divieto di cui al presente comma non opera con riguardo a consorziati diversi da quelli per conto dei quali il consorzio, in sede di offerta, ha indicato di concorrere.

3. La selezione dei soggetti da invitare a presentare offerta ha luogo tenendo conto del limite delle

prestazioni di ciascun soggetto, ai sensi di quanto stabilito al precedente articolo 6. 4. Nel caso di oggettiva necessità per Trenitalia di ridurre il numero dei soggetti da invitare a

presentare offerta ad un livello giustificato dalla necessità di equilibrio tra le caratteristiche specifiche della procedura d’appalto e i mezzi richiesti per la sua realizzazione, la scelta dei soggetti avviene mediante rotazione tra quelli iscritti nel relativo Gruppo Merci per limite delle prestazioni adeguato.

5. I soggetti invitati individualmente hanno facoltà di presentare offerta o di trattare per sé e quali

mandatari di raggruppamenti temporanei di imprese, o capogruppo di consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 c.c. e g.e.i.e, di cui, salva diversa previsione nella lettera d’invito, facciano parte soggetti qualificati al Sistema. Le lettere d’invito possono, altresì, prevedere che di ciascun raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti di cui all’articolo 2602 c.c. o g.e.i.e. non faccia parte alcun soggetto invitato singolarmente a presentare offerta, in quanto già da solo in possesso dell’intero requisito di iscrizione richiesto.

Page 22: Normativa Generale Trenitalia Rev. 23022010

22

6. Trenitalia si riserva, nei casi in cui per le particolari condizioni di mercato il costituirsi di soggetti riuniti può limitare la concorrenza, la facoltà, con la lettera d’invito, di vietare la presentazione di offerte in forma raggruppata da parte di imprese iscritte in forma singola al Sistema.

Articolo 14. Rimborso spese

1. L'avvio da parte di Trenitalia del procedimento di qualificazione per ciascun Sottosistema,

ovvero di rinnovo, di estensione o ancora di aggiornamento dei limiti delle prestazioni è, in ogni caso, subordinato alla trasmissione di copia della ricevuta attestante l'avvenuto versamento da parte del soggetto istante di un importo forfettario, a titolo di rimborso delle spese tecnico-amministrative (allegati n. 9 - Rimborso spese di qualificazione).

2. Gli eventuali accertamenti tecnici (visite tecniche e visite ispettive) che si dovessero rendere

necessari ai fini della qualificazione, rinnovo o estensione, saranno effettuati successivamente alla trasmissione di copia della ricevuta attestante l'avvenuto versamento, a titolo di rimborso spese, di una somma calcolata sulla base delle tariffe di Trenitalia riferite all'impegno del personale di volta in volta incaricato e calcolato in giornate/uomo (allegato n. 10 – Rimborso spese accertamenti tecnici). Le spese relative alla logistica (spese vive e di trasporto) sostenute da detto personale saranno addebitate successivamente al loro effettivo sostenimento.

3. I soggetti che richiedono la documentazione necessaria per la qualificazione in copia cartacea, e

non in formato elettronico, sono tenuti a versare in via anticipata, a titolo di rimborso delle spese di riproduzione e d’inoltro, un importo pari a 100 euro.

Articolo 15. Pubblicità

1. L'avviso dell'esistenza del Sistema, redatto in lingua italiana, è pubblicato, con cadenza annuale,

con le modalità indicate dall’articolo 223, comma 10 del D.Lgs. 163/2006. 2. Trenitalia si riserva la facoltà di ricorrere a forme di pubblicità ulteriori per rendere nota

l'esistenza del Sistema. 3. Nello stesso avviso sono indicati i Gruppi Merci oggetto delle qualificazioni nonché il recapito

presso cui gli interessati possono chiedere le informazioni necessarie. 4. Le eventuali modifiche ai criteri di qualificazione ed ai requisiti d’idoneità necessari per la

qualificazione al Sistema verranno comunicate agli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul profilo di committente.

5. Trenitalia comunica con le modalità di cui al precedente comma 1 la propria intenzione di porre

fine al Sistema.

6. Eventuali istanze di qualificazione, mantenimento, aggiornamento, rinnovo ed estensione della qualificazione, pervenute successivamente alla pubblicazione dell’avviso di cessazione del Sistema di cui al precedente comma 4, lettera b), non possono essere prese in considerazione

Page 23: Normativa Generale Trenitalia Rev. 23022010

23

qualora la cessazione del Sistema sia prevista nei sei mesi successivi alla pubblicazione dell’avviso in questione.

7. Il materiale documentario necessario per la qualificazione, mantenimento, rinnovo ed estensione

è gratuitamente consultabile e scaricabile dal profilo di committente.

Articolo 16. Efficacia e decorrenze

1. Trenitalia può utilizzare il Sistema dopo che, nel Gruppo Merci del relativo settore, siano stati

qualificati almeno tre soggetti. 2. Tuttavia, qualora i soggetti interessati alla qualificazione siano inferiori a tre, Trenitalia, a proprio

insindacabile giudizio, può avvalersi del Sistema purché alla data di emissione della lettera d’invito a presentare offerta non siano pervenute nuove domande corredate di tutta la documentazione richiesta.

Articolo 17. Disposizioni transitorie

1. I soggetti già qualificati nel Sistema di Qualificazione alla data di pubblicazione sulla Gazzetta

Ufficiale dell’Unione Europea dell’Avviso sull’esistenza del presente Sistema di Qualificazione, sono automaticamente qualificati da Trenitalia nel presente sistema fino alla data di naturale scadenza della qualificazione originaria, salvo quanto previsto al successivo comma 2.

2. I soggetti già qualificati nel precedente Sistema, che risultassero privi del requisito di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera C, punto a) decadono dalla qualificazione.