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Mario Miscali - Diritto Tributario - 2013 1 La tutela La tutela giurisdizionale in giurisdizionale in materia tributaria materia tributaria
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Mario Miscali - Diritto Tributario - 2013 1 La tutela giurisdizionale in materia tributaria.

May 01, 2015

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La tutela giurisdizionale in materia La tutela giurisdizionale in materia tributaria tributaria

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La tutela giurisdizionale tributaria

• La tutela giurisdizionale del cittadino nei confronti dell’Amministrazione finanziaria

Il riferimento è agli articoli:- 24 (“Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”) e;- 113 (“Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale”)della Carta costituzionale

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La tutela giurisdizionale tributaria

•D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 545

(organi della giurisdizione tributaria)

•D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

(disposizioni sul processo tributario)

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Il D.Lgs. n. 545/92: gli organi Il D.Lgs. n. 545/92: gli organi della giurisdizione tributaria della giurisdizione tributaria

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Gli organi della giurisdizione tributaria: le Commissioni Tributarie

Il D.Lgs. n. 545/92 affida la tutela giurisdizionale:- in I grado: alle Commissioni Tributarie Provinciali (CTP)- in II grado: alle Commissioni Tributarie Regionali (CTR)(che rappresentano i giudici di merito)- alla Suprema Corte di Cassazione (Sez. tributaria)(dinanzi alla quale si svolge il giudizio di legittimità)

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Gli organi della giurisdizione tributaria: le Commissioni Tributarie (segue)

Fino al 1996 esisteva, inoltre, un terzo grado di merito, che si svolgeva dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale, con sede in Roma.

L’art. 42, D.Lgs. n. 545/92 ha soppresso la Commissione Tributaria Centrale, prevedendo che questa cessasse di funzionare con la definizione dei ricorsi presentati alla data del 1° gennaio 1996, e comunque non oltre il 31.12.1998.

La Finanziaria 2008 (l. n. 244/2007), allo scopo di accelerare la definizione del contenzioso pregresso, ha così previsto la suddivisione della Comm. Trib. Centrale in 21 sezioni regionali.

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Gli organi della giurisdizione tributaria: le Commissioni Tributarie (segue)

Dopo diverse proroghe del termine ultimo stabilito per l’esaurimento del contenzioso residuo in Commissione Trib. Centrale, il D.L. n. 40/2010 ha ulteriormente prorogato detto termine alla data del 31 dicembre 2012.

Al 31 dicembre 2009, tuttavia, risultavano ancora pendenti dinanzi alla Comm. Trib. Centrale 261.611 ricorsi (a fronte dei 292.401 pendenti alla data del 31 dicembre 2008).

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DIRITTO TRIBUTARIO DIRITTO TRIBUTARIO

La composizione delle Commissioni Tributarie

Ogni Commissione, formata da una o più Sezioni e assistita da un ufficio di Segreteria, è composta da:- un Presidente- un Vicepresidente- almeno 4 giudici

Ogni Sezione si suddivide in più collegi, ognuno dei quali è composto di 3 giudici ed è presieduto dal Presidente o Vicepresidente di Sezione.

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DIRITTO TRIBUTARIO DIRITTO TRIBUTARIO

La composizione delle Commissioni Tributarie: i giudici

I membri delle Commissioni Tributarie sono scelti dal Consiglio di Presidenza di Giustizia Tributaria e nominati con D.P.R., su proposta del Ministero delle Finanze.

I membri delle Commissioni Tributarie sono, generalmente, giudici non togati che devono possedere i requisiti professionali indicati dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 545/92. Fanno eccezione i Presidenti di Commissione e di Sezione, i quali devono necessariamente essere scelti tra magistrati ordinari, militari o amministrativi, anche a riposo.

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La composizione delle Commissioni Tributarie: i giudici

Ogni membro delle Commissioni tributarie deve possedere i requisiti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 545/92 (es. cittadinanza italiana, assenza di condanne penali, etc..).

Al fine di assicurare l’imparzialità dei giudici tributari l’art. 8 del D.Lgs. n. 545/92, prevede inoltre specifiche cause di incompatibilità (es. dipendenti di una delle Agenzie fiscali; appartenenti al Corpo della G.d.F., membri del Parlamento nazionale, etc.).

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Il D.Lgs. n. 546/92:Il D.Lgs. n. 546/92:il processo tributario il processo tributario

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DIRITTO TRIBUTARIO DIRITTO TRIBUTARIO

Il processo tributario (D.Lgs. n. 546/92)

• La giurisdizione tributaria: differenze (specialità) rispetto alla giurisdizione ordinaria e amministrativa

• Gli organi: le Commissioni Tributarie Provinciali (CTP) e le Commissioni Tributarie Regionali (CTR)

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DIRITTO TRIBUTARIO DIRITTO TRIBUTARIO

Il processo tributario

L’art. 2, D.Lgs. n. 546/1992 precisa che oggetto della giurisdizione tributaria sono (co. 1) “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati”. Oggi, dunque, quella tributaria è una giurisdizione generale. Fino al 31/12/2001, invece, le controversie in materia tributaria spettavano, in via di principio, al G.O., salvo che per le controversie specificamente indicate nell’art. 2 D.Lgs. n. 546/92 (costituenti la grande maggioranza dei casi), le quali erano affidate alle Commissioni Tributarie. Il G.O. rimane oggi competente per le controversie riguardanti gli atti di esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento.

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Commissioni Tributarie: competenza e poteri

Competenza (art. 5): le CTP sono competenti per le controversie proposte contro gli uffici finanziari, enti locali o agenti della riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione.

Poteri (art. 7): le Commissioni possono esercitare tutti i poteri e le facoltà di accesso, richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti spettanti agli Uffici finanziari.

Il co. 2 prevede, poi, che le Commissioni, in casi particolari, possano disporre consulenza tecnica, ovvero chiedere apposite relazioni ad organi tecnici di Pubbliche Amministrazioni.

L’art. 7, co. 3, tuttavia, esclude l’ammissibilità, nel processo tributario, della confessione e del giuramento.

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L’assistenza tecnica nel processo tributario

L’art. 12 prevede che le parti diverse dagli Uffici finanziari debbano essere assistite in giudizio da un difensore abilitato (art. 12), il quale può essere scelto tra gli iscritti all’Albo degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro.

Nelle controversie di valore inferiore ad € 2.582,28 le parti possono stare in giudizio personalmente, senza l'assistenza del difensore.

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Le spese del giudizio

L'art. 15, co. 1 prevede che la parte soccombente sia condannata a rimborsare le spese del giudizio, le quali vengono liquidate con la sentenza.

Il giudice tributario, tuttavia, può compensare in tutto o in parte le spese di lite, ex art. 92, co. 2 c.p.c.

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DIRITTO TRIBUTARIO DIRITTO TRIBUTARIO

Il ricorso (art. 18)Il ricorso alla CTP, che introduce il giudizio tributario,

deve contenere, tra le altre, le seguenti indicazioni

a) la Commissione Tributaria adita;

b) ricorrente e suo legale rappresentante (con indicazione del domicilio eletto);

c) Ufficio dell'Amministrazione finanziaria (o dell'ente locale o dell'Agente della riscossione) nei cui confronti il ricorso è proposto;

d) atto impugnato e oggetto della domanda;

e) motivi di ricorso

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Il reclamo (art. 17-bis)

Il D.L. n. 98/2011 ha introdotto l’istituto del reclamo-mediazione, prevedendo che “per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all’art. 48” (co. 1).

La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio (co. 2); per la parte soccombente nel giudizio è previsto un aggravamento delle spese di lite (co. 10).

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DIRITTO TRIBUTARIO DIRITTO TRIBUTARIO

Il reclamo (art. 17-bis) (continua)

Il reclamo deve essere esperito in relazione:

a) ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate;

b) di valore non superiore ad € 20.000;

c) notificati a decorrere dal 1° aprile 2012 (art. 39, co. 11, D.L. n. 98/2011)

Il reclamo può inoltre contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa (co. 3)

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Il processo tributario (continua)

• Gli atti impugnabili (art. 19)

• Modalità (art. 20) e termini la proposizione del ricorso (art. 21)

• La costituzione in giudizio del ricorrente (art. 22) e del resistente (art. 23)

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Il processo tributario (continua)

• La trattazione della controversia (artt. 30-35): i documenti, le memorie, la discussione in pubblica udienza

• La sentenza: contenuto, pubblicazione e comunicazione alle parti (artt. 36-37)

• Il procedimento cautelare: la sospensione dell’atto impugnato (art. 47)

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Il processo tributario (continua)

• La sentenza (artt. 36-38)

• L’impugnazione: la Commissione Tributaria Regionale (artt. 49-52)

• L’appello, il giudizio di appello e la sentenza (artt. 53-61)

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Il processo tributario (continua)

• Il ricorso alla Corte Suprema di Cassazione (art. 62)

• I motivi di ricorso: i vizi del giudizio ed i vizi del procedimento (art. 62, co. 1)

• La sentenza: il giudizio di rinvio (art. 63)

• La revocazione (artt. 64-67)

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Il processo tributario (continua)

• L’esecuzione della sentenza tributaria (art. 68)

• La condanna dell’Ufficio (art. 69)

• Il giudizio di ottemperanza (art. 70)