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ISBN 978-88-903285-5-8 - Veneto Agricoltura 14 ED... · Dario Dongo FARE (Food & Agriculture Requirements) 4. 5 La sicurezza alimentare, la qualità degli alimenti e la sostenibilità

Jun 20, 2018

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Pubblicazione a cura diVENETO AGRICOLTURAEurope Direct VenetoCentro di informazione e animazione sulle politiche dell’Unione Europeawww.europedirectveneto.come-mail:[email protected]. 049 8293716

Il progetto editoriale è stato coordinato da Mimmo Vita e Renzo MichielettoSettore Ufficio Stampa e Comunicazione – Europe Direct Veneto di Veneto Agricoltura

La supervisione dei testi è dovuta a Renzo Michieletto

La redazione dei testi è a cura di:Edi Defrancesco e Vasco Boatto, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali, Area di ricerca di Economia e Politica Agraria e Forestale, Università degli Studi di Padova;Neva Monari, Studio legale “Avvocati per l’Impresa” di Torino;Maria Chiara Ferrarese, CSQA Certificazioni srl di Thiene (VI);Dario Dongo, FARE (Food & Agriculture Requirements, Bruxelles-Milano-Roma).

Pubblicazione edita daVENETO AGRICOLTURAViale dell’Università, n. 1435020 Legnaro (Pd)www.venetoagricoltura.orgmail: [email protected] Tel.: 049 8293711Fax: 049 8293815

Collana “Europe Direct Veneto” – Quaderni pubblicati

• La revisione di medio termine della PAC (2004)

• Allargamento dell’Unione Europea – L’agricoltura nei dieci nuovi Paesi (2004)

• Allargamento dell’Unione Europea – Allargamento e agricoltura (2004)

•Allargamento dell’Unione Europea – Il settore agro-alimentare italiano e venetodi fronte all’allargamento (2005)

• Allargamento dell’Unione Europea – Lo stato dell’integrazione (2006)

• Il risveglio del dragone – Cina: opportunità e minacce per il settore agricolo e alimentare italiano (2006)

• Dove porta la riforma della PAC (2007)

• Agricoltura e agro-alimentare: due mondi a confronto. I legami tra Unione Europea e Nuovo Mondo (2007)

• Il futuro dell’Africa. Il ruolo dell’agricoltura e della cooperazione dell’Unione Europea nello sviluppo del continente africano (2008)

• La riforma delle OCM fino alla OCM Unica (2009)

• Lo stato dei negoziati agricoli nel Doha Round del WTO (2009)

• Dalla Health Check alla PAC dopo il 2013

• Obesità, carenza di cibo, sicurezza alimentare. La sfida della nuova PAC

• Nutrire il Pianeta, energia per la vita. Il Veneto verso l’Expo 2015

Finito di stampare nel mese di dicembre 2012

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indice

introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5Paolo Pizzolato

Amministratore Unico di Veneto Agricoltura

Presentazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7Paolo De Castro

Presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento europeo

1 | La riforma della politica comunitaria sulla qualità dei prodotti agroalimentari: il “Pacchetto Qualità” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9Edy Defrancesco

Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali, Area di ricerca di

Economia e Politica Agraria e Forestale, Università degli Studi di Padova

2 | “europa 2020” - Sostenibilità nell'agroalimentare . . . . . . . . . . . .29Vasco Boatto

Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali, Area di ricerca di

Economia e Politica Agraria e Forestale, Università degli Studi di Padova

3 | Food Safety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43Neva Monari

Studio legale Avvocati per l’Impresa

Maria Chiara Ferrarese

CSQA Certificazioni srl

4 | Food security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67Dario Dongo

FARE (Food & Agriculture Requirements)

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La sicurezza alimentare, la qualità degli alimenti e lasostenibilità occupano importanti capitoli all’internodella futura politica agricola europea 2014-2020. Veneto Agricoltura, con il suo sportello informativoEurope Direct, ha ritenuto dunque strategico dedicare questo Quaderno dell’omonima Collana, ilquattordicesimo della serie, al settore agroalimentareeuropeo che sempre più dovrà trovare la propria forza nella qualità dei prodotti, nella sicurezza e nella sostenibilità. Per la realizzazione di questanuova iniziativa

editoriale, Veneto Agricoltura si è avvalso della collaborazione di esperti del settore: il CSQA Certificazioni Srl, importante società di servizi di certificazione, ispezione e formazione; l’Università degli Studi di Padova; lo studio legale Avvocati per l'impresa; Fare (Food&Agriculture Require-ments). Nello specifico, l’Università ha curato i temi del “Pacchetto Quali-tà”, che propone nuovi sistemi di qualità europei e aggiorna quelli già esistenti (come le nuove regolamentazioni sui prodotti DOP, IGP e STG), e della Strategia “Europa 2020”, che punta a rilanciare l'economia dell'UEnel corrente decennio per delineare un modello di crescita intelligente, ostenibile e solidale. Tre priorità, queste, che si rafforzano a vicenda e aiutano l'UE e gli stessi Stati Membri a conseguire elevati livelli di occupazione, produttività e coesione sociale. CSQA Certificazioni, in collaborazione con un pool di esperti in materie giuridiche, ha invece curato i capitoli dedicati alle principali norme che regolano la “Food safety”,descrivendo i principi generali della normativa comunitaria a riguardo: dai regolamenti del “Pacchetto Igiene” ai delicati quanto fondamentali temidelle etichettature degli alimenti. Altri esperti hanno approfondito la questione della “Food security”, ponendo attenzione a materie quali la sicurezza degli approvvigionamentialimentari, diritto umano fondamentale riconosciuto dalle Nazioni Unite manon sempre soddisfatto a causa di problematiche legate all’ambiente(cambiamenti climatici), allo spreco del suolo e alla speculazione degli investitori. Ecco che, di fronte alle innumerevoli problematiche legate allacrescente scarsità di cibo nel mondo e alle crisi alimentari che colpisconomolti Paesi, il settore primario è chiamato a svolgere un ruolo sempre piùimportante nel garantire l’approvvigionamento delle derrate alimentarinonché la loro sicurezza e qualità. Veneto Agricoltura, con la pubblicazionedi questo nuovo Quaderno della Collana Europe Direct, ritiene di mettere a disposizione dell’utile materiale di confronto per sensibilizzare i lettori suimportanti temi di indiscussa attualità.

Paolo PizzolatoAmministratore Unicodi Veneto Agricoltura

PreSentazione

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Nell’ambito dell’economia europea, l’agricoltura riveste un ruolo strategico. Sin dal 1962, infatti, l’Europa ha adottato una politica comune in ambitoagricolo, con finalità che nel tempo sono evolute ade-guandosi alle mutate esigenze della società europea. Le risorse economiche che vengono investite in que-sto ambito sono rilevanti se si pensa che la spesaagricola rappresenta circa il 40% del bilancio comunitario. Proprio per rispondere ai nuovi bisognidella popolazione, la PAC si trova oggi in procinto di essere riformata.

Gli obiettivi della nuova politica agricola dovranno essere qualità e sicurezza degli alimenti e contestuale “sostenibilità” degli stessi. Tale politica deve prefiggersi, tra l’altro, di assicurare un adeguato suppor-to economico ai produttori agricoli che si impegnano a garantire la sicurez-za e la qualità dei prodotti agroalimentari, di soddisfare la domanda inter-na e di promuovere l’ambiente e il benessere animale, ad esempio attraverso la conservazione della biodiversità e la tutela del paesaggio. Nell’ambito di questo contesto di riforma si inserisce anche il “Pacchetto Qualità” recentemente approvato e che modifica i regolamenti alla base della politica europea per i prodotti di qualità DOP, IGP e STG. Anche con la Strategia Europa 2020 l’Unione vuole delineare un modello di crescita intelligente, sostenibile e solidale, fissando cinque obiettivi prioritari relativi a innalzamento del tasso di occupazione, aumento degliinvestimenti relativi alla ricerca e allo sviluppo, contenimento dei fenomeniche impattano sui cambiamenti climatici e sul consumo di energia, aumento del livello di istruzione dei giovani e riduzione del tasso di povertàed emarginazione. In questo scenario denso di cambiamenti, la nuova pubblicazione di Europe Direct Veneto “Agroalimentare europeo fra qualità,sicurezza e sostenibilità”, si configura come un’utile iniziativa per promuoverenel lettore la conoscenza degli indirizzi politici agricoli dell’Unione Europea eper ribadire l’attenzione del legislatore verso questi temi, ripercorrendo i contenuti del “Pacchetto Qualità”, della strategia Europa 2020 e delle principali norme relative alla food safety e alla food security.

Paolo De CastroPresidente della

Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento europeo

introduzione

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1. La riForma deLLa PoLitica comunitaria SuLLa QuaLità dei Prodotti agroaLimentari: iL “Pacchetto QuaLità”1

Edi Defrancesco [email protected]

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il complesso quadro istituzionale di riferimentoLe politiche dell’Unione Eu-ropea sulla qualità dei pro-dotti agroalimentari e le re-golamentazioni che ne sonoconseguite, fino a quelle at-tualmente in vigore, sono laconseguenza di una evolu-zione dell’approccio alla qua-lità agroalimentare che si èsviluppata nel corso di di-versi decenni. Essa ha af-frontato aspetti molto di-versi tra di loro, quali quel-li, ad esempio: i) ispiratialla definizione di norme estandard comuni che age-volano la libera circolazionedei prodotti nell’ambito delmercato comunitario e chefacilitano gli scambi tra i di-versi agenti della filiera; ii)che fissano livelli minimi co-genti per quanto riguarda,ad esempio, la salubrità de-gli alimenti; iii) che mirano alla qualifi-cazione di prodotti aventispecifiche connotazioni qua-litative – apprezzate da al-cuni consumatori – e per lequali sono disponibili a pa-gare un premio di prezzo, seassicurate da opportuni si-stemi di certificazione. Come previsto dal Trattato

Unionale, l’apparato norma-tivo dell’Unione Europea, di-venuto sempre più com-plesso nel corso del tempo,è prevalentemente dettatodall’esigenza di agevolarela libera circolazione dellemerci nell’ambito del mer-cato comune. In una primafase, si è perseguito questoobbiettivo grazie alla armo-nizzazione della definizionedegli standard merceologicidei prodotti e all’applicazio-ne del principio – sancitodalla nota sentenza dellaCorte di Giustizia del 1979sulla Cassis de Dijon (Cortedi Giustizia, 1979) e piùvolte ribadito dalla Corte –che stabilisce come non pos-sa essere impedita la com-mercializzazione di un pro-dotto in qualunque paesecomunitario quando sia pro-dotto e venduto nel rispettodella normativa di uno Sta-to Membro, se non per ra-gioni tassativamente previ-ste, quali la tutela della sa-lute pubblica.Sotto il profilo della teoriaeconomica, il complessodelle norme che hanno viavia regolato le caratteristi-che qualitative dei prodottiagroalimentari trova giusti-ficazione nella necessità di

1 L’autrice ringrazia Alessandra Scudeller del Servizio qualificazione del-le produzioni agroalimentari della Regione Veneto per i preziosi commentisu una stesura preliminare del lavoro.La discussione sulla proposta si riferisce al testo approvato dal Parla-mento europeo il 13.09.2012 e non al testo regolamentare definitivo chenon è noto al momento della stesura di questo lavoro.

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un intervento pubblico fina-lizzato alla rimozione delleprincipali cause di falli-mento di mercato dovutealle asimmetrie informativedi cui soffrono i consumatori(Akerlof, 1970), alla noncompleta concorrenzialitànegli scambi entro le filierealimentari, ai “beni pubblici”legati alla produzione ali-mentare e, non da ultimo,alla necessità di protezionedei diritti di proprietà intel-lettuale collettivi sulle indi-cazioni geografiche e di lorotutela in caso di usurpa-zione. Relativamente al primoaspetto, non vi è dubbioche le asimmetrie informa-tive sofferte dai consumato-ri nel caso dei prodottiagroalimentari sarebberostate più rilevanti, rispetto alcaso di altri beni, in assen-za di sistemi di assicurazio-ne della qualità e di norma-tive cogenti, in quanto mol-te delle loro caratteristichequalitative hanno natura “fi-duciale” (Nelson, 1970), cioènon sono identificabili concertezza né al momento del-l’acquisto né al momentodel consumo. Si pensi, adesempio, a molti aspetti re-lativi alla salubrità del pro-dotto – alcuni dei quali pos-sono manifestare riflessi sul-la salute anche a lunga di-stanza rispetto al momentodel consumo – a quelli con-nessi al processo di produ-zione (biologico, da lotta in-tegrata, ecc.), o all’origine

del prodotto e/o delle ma-terie prime che lo costitui-scono. I sistemi di certifica-zione e labelling hanno dun-que lo scopo di rimuoveretali asimmetrie informative,trasformando attributi “fi-duciali” o “esperienza” (iden-tificabili solo al momentodel consumo ma non nellafase dell’acquisto), in attri-buti di qualità identificabilicon certezza dal consuma-tore al momento dell’acqui-sto (attributi “ricerca”) (Dar-by e Karni, 1973). L’impegno comunitario per larimozione di tali asimmetrieè stato peraltro ripetuta-mente sollecitato in questonuovo millennio dalle fortipreoccupazioni dei consu-matori sulla salubrità deglialimenti, generate – anche acausa di una informazionenon sempre corretta – dascandali alimentari e dal so-spetto di trasmissibilità al-l’uomo di zoopatie e, più ingenerale, da una crescenteconsapevolezza dello stret-to rapporto tra alimentazio-ne e salute. Non va poi taciuto che, nelcaso delle caratteristiche deiprodotti agroalimentari chepossono avere ricadute ne-gative sulla salute dei con-sumatori, le politiche di nor-mazione si giustificano an-che sotto il profilo della tu-tela della salute dei cittadi-ni, che ha caratteristica di“bene pubblico”.La dinamica evolutiva dellanormativa sulla qualità è di-

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venuta via via più comples-sa, man mano che essa hatentato di rimuovere le di-verse cause di fallimentodel mercato sopra richia-mate, passando da un ap-proccio di tipo permissivo aduno sempre più spiccata-mente regolatorio. A questo proposito la Tabel-la 1 riporta una chiara esem-plificazione di tale processorelativamente al caso delleIndicazioni Geografiche. Lacomplessità della regola-mentazione comunitaria èdovuta anche al fatto chemolte norme e sistemi diqualità sono stati sviluppatiseparatamente per deter-

minate categorie di prodot-ti, in momenti storici diver-si e con finalità differenti.Relativamente ai sistemi diattestazione della qualità,che possono essere pubbli-ci o privati, ma sempre vo-lontari, giova fare riferi-mento alla loro classifica-zione riportata in Tabella 2(Commissione europea,2010c,) che li distingue ri-spetto ai destinatari – con-sumatori finali (B2C, Busi-ness to Consumer, sistemisegnalati al consumatore fi-nale tramite labelling) oagenti della filiera (B2B, Bu-siness to Business, sistemiquasi sempre non segnalati

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al consumatore) - all’ogget-to della attestazione - diprodotto o di processo - e allivello dell’attestazione diqualità assicurata - requisitominimo o livello qualitativosuperiore. La molteplicità dei sistemi diattestazione della qualità,la stratificazione normativache si è creata nel tempo e,non di minore importanza, lacompresenza di sistemi re-golatori di tipo comunitariocon altri sviluppati autono-mamente dagli Stati Membriha generato un sistema mol-to complesso, di difficile ecostosa gestione da partedegli operatori e sul quale iconsumatori hanno gene-ralmente uno limitato livel-lo di informazione. La confusione del consuma-tore medio rispetto alle di-verse connotazioni della“qualità” è inoltre accen-tuata dalla compresenza sulmercato di marchi e labellingdi tipo pubblico con altri diimpresa, il cui significato evalore di “qualità superiore”è spesso poco chiaro.

Anche il contesto interna-zionale, infine, contribuiscea complicare ulteriormente ilquadro. Basti citare, al ri-guardo: i) le frequenti con-troversie internazionali ge-nerate dall’innalzamento de-gli standard comunitari disalubrità degli alimenti, visticome barriere non tariffariedai paesi esportatori. Si pensi ad esempio allequestioni sollevate in meri-to all’approccio unionale sul-l’applicazione del “principiodi precauzione” nel caso de-gli alimenti ottenuti con ma-terie prime geneticamentemodificate o alla questionedei prodotti vegetali irra-diati; ii) le difficoltà nel ne-goziato WTO relativamenteai capitoli Agricoltura, TRIPS(trade related intellectualproperty rights) ed SPS (sa-nitary and phytosanitarymeasures).L’Unione Europea ha intra-preso in questi ultimi anni undifficile percorso di armo-nizzazione delle normativesulla qualità alimentare, perquanto possibile, di loro

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semplificazione per gli ope-ratori e di miglioramentodel livello di conoscenza daparte dei consumatori e diefficacia comunicativa neiloro riguardi. Nel seguito di questo con-tributo verrà illustrato sin-teticamente il quadro in cuisi stanno muovendo attual-mente il Parlamento europeoe la Commissione, esami-nando le proposte formula-te da quest’ultima a fine2010 e le risoluzioni assun-te dal Parlamento europeoil 13 settembre 2012 nelcorso dell’iter legislativo che,come noto, segue la proce-dura di co-decisione.

La proposta di riformadella politica comunitaria sulla qualità dei prodotti agroalimentariIl riesame organico dellepolitiche dell’Unione Europeasulla qualità dei prodottiagricoli ha preso avvio con lapresentazione da parte del-la DG Agricoltura della Com-missione di un “libro verde”nel 2008 (Commissione eu-ropea, 2008), cui è seguitauna ampia consultazione de-gli stakeholder, ed una Co-municazione più organicanell’anno successivo (Com-missione Europea, 2009).In quest’ultima viene de-

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scritto il quadro generale suisistemi di assicurazione del-la qualità alimentare e sullenorme di etichettatura inambito comunitario, sche-matizzato in Figura 1. Nellaprima colonna, il quadro ope-ra una prima importante di-stinzione tra i regimi finaliz-zati ad assicurare requisitiminimi di qualità ed i siste-mi di qualità orientati ad as-sicurare livelli di qualità su-periore potenzialmente ingrado di assicurare un mag-gior valore aggiunto agli ope-ratori, grazie alla disponibi-lità a pagare espressa daiconsumatori. Tali regimi sonodi carattere volontario, dive-nendo obbligatori solo perquanti vi aderiscono. Nell’ambito dei sistemi diqualità superiori la regola-mentazione vigente prevede,come noto, tre livelli, due deiquali pubblici ed uno privato:i) i sistemi comunitari - DOP,IGP, STG, biologico e prodottidelle regioni ultraperiferi-che; ii) sistemi nazionali oregionali, quali, ad esem-pio, “Qualità verificata” per ilVeneto e iii) sistemi svilup-pati da privati.La seconda colonna com-prende, invece, le normedefinitorie dei prodotti e diloro etichettatura, distin-guendole tra quelle cogentiper la commercializzazione equelle relative all’uso, vo-lontario, di termini riservati odi marchi nazionali di quali-tà non certificati.La proposta di riforma pre-

sentata dalla Commissionenel dicembre 2010 si collocain questa cornice con treobbiettivi strategici esplici-tamente dichiarati (Com-missione europea, 2010a):• migliorare la comunicazio-ne tra produttori, acquirentie consumatori sulle qualitàdei prodotti agricoli, • rendere più coerenti glistrumenti della politica diqualità dei prodotti agricolidell’Unione Europea e • ridurre la complessità alloscopo di agevolare per agri-coltori, produttori e consu-matori la comprensione el’uso dei vari regimi e delle di-citure riportate in etichetta. Essa si concretizza:• in due proposte di regola-mento – la prima sui regimivolontari di qualità dei pro-dotti agroalimentari, discus-sa in dettaglio nel seguito(Commissione europea,2010a) e la seconda relativaalle norme di commercializ-zazione, che riordina la nor-mativa esistente e dà facol-tà alla Commissione di deli-berare, con atti delegati,nuove norme (Commissioneeuropea, 2010b); • in due comunicazioni, laprima delle quali propone li-nee guida di best practiceper i regimi facoltativi dicertificazione nazionali e re-gionali dei prodotti agroali-mentari, proliferati sensibil-mente negli ultimi anni (cir-ca 440 nel 2010 in UE)(Commissione europea,2010c).

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Pur non avendo caratterecogente, si tratta di un do-cumento che fornisce unimportante quadro di riferi-mento per lo sviluppo di si-stemi volontari di qualità eper quanto non vincolante,costituisce un inquadra-mento coerente con la nor-mativa comunitaria. La seconda Comunicazioneformula raccomandazioni inmateria di etichettatura deiprodotti che utilizzano in-gredienti DOP o IGP allaluce dell’interpretazione, nongiuridicamente rilevante,della normativa comunitariasulle indicazioni geografichee l’etichettatura dei prodot-ti agroalimentari (Commis-sione europea, 2010d). Inparticolare, essa ribadiscecome l’indicazione della pre-senza di un ingrediente a in-dicazione DOP o IGP in unprodotto trasformato possaessere segnalata sulla con-fezione, purché con modali-tà che non ingenerino neiconsumatori l’impressioneche sia il prodotto finale abeneficiare della indicazioneprotetta, non siano presen-ti altri “ingredienti compa-rabili” a quello della deno-minazione e esso sia impie-gato in quantità sufficienteda caratterizzare il prodotto. La proposta di regolamento

sui regimi volontari di qua-lità applicabili a prodottiagricoli ed alimentari, in-clusi i prodotti ittici2, licen-ziato in prima lettura dalParlamento europeo il 13settembre scorso (Parla-mento europeo, 2012), ap-porta alcune modifiche edintroduce innovazioni di ri-lievo rispetto alla propostaformulata dalla Commissio-ne. Nel seguito ci si soffer-merà sulla discussione deipiù rilevanti elementi inno-vativi di questo testo rispet-to ai Regg. CE 509 e 510 del2006 (Consiglio dell’UnioneEuropea 2006a e 2006b).

I) Le finalità dei sistemi diqualità europei.Coerentemente con gli orien-tamenti manifestati dallaCommissione nella lungafase preparatoria della rifor-ma, l’articolo 1 enuncia conchiarezza l’obbiettivo eco-nomico dei sistemi di quali-tà a dimensione europea,che sono finalizzati a poten-ziare le capacità di produrrevalore aggiunto dei prodottiagricoli ed alimentari aventicaratteristiche di qualità su-periori, mediante: • la creazione di condizioni diconcorrenza leale tra gliagenti delle filiere interes-sati,

2 Sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento i vini, le be-vande spiritose ed i vini aromatizzati, per i quali vigono regolamenta-zioni specifiche.

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• la fornitura ai consumato-ri di informazioni chiare edattendibili sulle caratteristi-che intrinseche o conse-guenti ai processi di produ-zione dei prodotti, • il rispetto dei diritti di pro-prietà intellettuale e dell’in-tegrità del mercato interno. Questa finalità economica èulteriormente ribadita nelcaso dei prodotti a indica-zione geografica DOP o IGPil cui regime di tutela non èpiù giustificato solo dall’esi-genza di protezione dei dirittidi proprietà intellettuale, maanche dalla opportunità digarantire ai produttori una“giusta remunerazione per laqualità” (articolo 4), aspet-to che è ripreso distinta-mente anche per tutti gli al-tri sistemi di qualità. Allaluce di quanto esposto inprecedenza, dunque, l’ob-biettivo ambizioso del rego-lamento è quello di rimuo-vere gran parte delle condi-zioni che possono provoca-re fallimenti di mercato permolte produzioni comunita-rie di qualità superiore, nonultima, in ordine di impor-tanza, una corretta ed ade-guata informazione dei con-sumatori.

II) I nuovi sistemi di quali-tà europei. La proposta integra in ununico regolamento non soloproduzioni legate al territo-rio e a metodi tradizionali diproduzione, alle quali sonoassociati anche intellectual

property rights (DOP, IGP) eSpecialità Tradizionali Ga-rantite (STG), ma estende ilcampo di applicazione dei si-stemi europei di qualità an-che ad altre tipologie di pro-dotti con caratteristiche apotenziale valore aggiunto.Introduce, infatti, nuovi si-stemi per i quali sono confi-gurabili altre specifiche “in-dicazioni facoltative di qua-lità” di tipo orizzontale, chepossano includere cioè an-che gruppi di prodotti acco-munati da una caratteristicavalorizzabile sul mercato (Ti-tolo IV). La previsione di sistemi a di-mensione europea, con cuipossono coesistere even-tuali sistemi nazionali nonconfliggenti, è motivata dal-la esigenza di agevolare lacomunicazione dei produt-tori nell’ambito del mercatointerno. Tali sistemi comunitari de-vono soddisfare dei criteriben definiti (articolo 27):• riferirsi a una o più carat-teristiche o più categorie diprodotti o una modalità diproduzione o di trasforma-zione applicabili in zone spe-cifiche;• l’uso dell’indicazione vo-lontaria deve conferire va-lore al prodotto rispetto aprodotti di tipo simile;• l’indicazione presenta unadimensione europea.È interessante ribadire lanecessità che anche questisistemi di qualità siano area-specifici, anche se il legame

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con il territorio non richiedecome elemento essenziale latradizione storica propria delterroir (tradizione del luogodi produzione e del “saperfare”) richiesta nel caso diDOP ed IGP. Tuttavia il rife-rimento territoriale deve es-sere orizzontale, cioè riferirsiad una data specificità am-bientale, (montagna, parco,ecc.) senza riferirsi ad un’areageograficamente definita(per esempio, montagna ita-liana).Anche in questo caso, inol-tre, si osserva la preoccu-pazione del legislatore diprevedere esclusivamentesistemi di qualità efficaci intermini di produzione di va-lore, ma che non creino di-sparità tra i produttori, al-terando la concorrenza. Datoche la capacità di creazionedi valore aggiunto dipendedalla disponibilità a pagaredei consumatori, il regola-mento ribadisce, ovviamen-te, che non sono inseribili inquesti sistemi attributi qua-litativi che riguardano normecogenti, in quanto sarebbe-ro fornite informazioni fuor-vianti per i consumatori, chepotrebbero indurli a ritenereinadeguati tutti gli altri pro-dotti simili. Rispetto a questi nuovi si-stemi di qualità il regola-mento delega alla Commis-sione la facoltà di adottareatti applicativi che assicuri-no una flessibilità adeguataal sistema, alla luce del-l’evoluzione delle conoscen-

ze scientifiche, delle condi-zioni di mercato e delle nor-mative sulla commercializ-zazione.Nell’ambito di tali sistemi, ilregolamento prevede fin daora l’introduzione dell’indi-cazione “prodotto di monta-gna” per quei prodotti lecui materie prime – inclusigli alimenti per gli animali –provengano da zone di mon-tagna e vi sia realizzato l’in-tero processo di trasforma-zione. Il nome “prodotto dimontagna” è peraltro sog-getto allo stesso livello diprotezione da usi improprisul territorio dell’Unione checaratterizza gli altri sistemidi qualità superiore europei.Si tratta, in realtà, di un si-stema largamente attesodagli operatori agricoli edalimentari delle zone dimontagna e che apre delleprospettive di valorizzazionefino ad oggi ostacolate dal-la illegittimità di molti “mar-chi montagna” introdotti dataluni Stati Membri e san-cita da sentenze della Cortedi Giustizia. Giova ricordareche la definizione di “mon-tagna” adottata dal regola-mento è piuttosto ampia inquanto – richiamandosi alladefinizione data nel Regola-mento 1257/1999 – si rife-risce a zone con difficili con-dizioni climatiche dovute al-l’altitudine, a zone di altitu-dine inferiore ma con fortideclivi che rendono difficilela meccanizzazione o richie-dono materiali specifici one-

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rosi o zone caratterizzate dacombinazioni sinergiche traquesti due aspetti.La proposta di introduzionedell’indicazione riservata“prodotto dell’agricolturadelle isole” apre inoltre nuo-ve prospettive anche per iprodotti agricoli e alimenta-ri integralmente ottenuti suisole. Tuttavia l’articolo 29ter dele-ga la Commissione a subor-dinare l’introduzione di que-sto sistema comunitario aduno studio da realizzarsi en-tro 12 mesi dall’entrata in vi-gore del regolamento stesso. Il monitoraggio di questi si-stemi di qualità, medianteanalisi di rischio, è delegatoagli stati membri.

III) La revisione della rego-lamentazione su DOP edIGP. In generale, il regolamentoarmonizza e semplifica al-cune procedure relative aidue sistemi attuali DOP edIGP e introduce alcuni ele-menti di innovazione parti-colarmente rilevanti. • Requisiti. I requisiti perfregiarsi di tali denomina-zioni rimangono sostanzial-mente invariati rispetto allaattuale regolamentazione,

salvo che una IGP potrà ri-ferirsi ad un intero paese,cosa che attualmente rivestecarattere di eccezionalità.Vengono inoltre meglio pre-cisati i requisiti di origine perquanto riguarda le materieprime di origine animale -latte, animali vivi e carni -mentre per quanto attiene airequisiti sull’origine dei man-gimi e/o del luogo di macel-lazione viene demandataalla Commissione la facoltàdi emanare atti delegati re-lativi a restrizioni o derogheper specifiche denominazio-ni di origine.• Semplificazione e traspa-renza. Viene armonizzata,chiarita e semplificata laprocedura di domanda diregistrazione di DOP ed IGP,ponendo dei limiti tempora-li più stretti sia alle diversefasi dell’iter che a quello re-lativo ed eventuali opposi-zioni. Analogamente, vienemeglio regolamentato il pro-cesso di modifica di un di-sciplinare di produzione, chesegue una procedura analo-ga a quella di una nuova re-gistrazione nel caso di mo-difiche rilevanti, mentre siavvale di un iter semplifica-to nel caso di modifiche “mi-nori” (articolo 503).

3 Per le DOP e IGP si considerano rilevanti modifiche relative a: i) ca-ratteristiche essenziali del prodotto; ii) alterazioni del legame qualità (re-putazione)-territorio; iii) modifiche totali o parziali del nome; iv) la de-limitazione della zona geografica; v) restrizioni ulteriori della commer-cializzazione del prodotto o delle materie prime. Per le STG sono con-siderate rilevanti modifiche su: i) caratteristiche essenziali del prodot-to; ii) metodo di produzione; iii) nome, anche parziale.

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Al fine di semplificazione emaggiore trasparenza deicontenuti dei disciplinari diproduzione è dato mandatoalla Commissione di fissarenorme che, da un lato, nedefiniscano l’aspetto forma-le e, dall’altro, limitino aquelle necessarie le infor-mazioni in esso contenute.Alla stessa esigenza di tra-sparenza e di chiara infor-mazione ai consumatori siispirano inoltre gli articoliche impongono l’accessibili-tà al pubblico del registrodelle denominazioni protet-te, anche di un paese terzo(riconosciute purché già pro-tette nel paese di origine) edegli accordi internazionalisul riconoscimento delle IGdi cui l’Unione è parte con-traente. • Obbligo dell’uso del sim-bolo e compatibilità con al-tri marchi. Al fine di massi-mizzare l’efficacia informa-tiva dei sistemi di qualità neiriguardi dei consumatori vie-ne introdotto l’uso obbliga-torio del corrispondente sim-bolo, oggi facoltativo, nellostesso campo visivo delnome della denominazione. Allo stesso scopo, il regola-mento prevede la facoltà diutilizzare in etichetta ripro-duzioni della zona di originedel prodotto. Questa facoltàè inoltre estesa a riferimen-ti testuali, simbolici e grafi-ci dello Stato Membro o del-la regione in cui si ottiene ilprodotto, “sdoganando”, neifatti, per questi prodotti, il ri-

corso al “made in Italy”. Chiarendo un punto contro-verso, che ha creato non po-chi problemi applicativi, il re-golamento prevede infineche sia possibile utilizzare imarchi collettivi geograficiammessi dall’articolo 15 del-la Direttiva CE 95/2008(Parlamento europeo e Con-siglio dell’Unione Europea,2008) anche per DOP edIGP, purché nel rispetto del-la Direttiva 13 del 2000(Parlamento europeo e Con-siglio dell’Unione Europea,2000). Pur riconoscendo ilpositivo contributo del re-golamento nel fare chiarez-za su questo aspetto, tutta-via, la decisione assuntapuò aprire la strada ad unuso “ridondante” di segni diqualità per uno stesso pro-dotto e questo potrebbe pro-vocare l’effetto indesideratodi aumentare la confusionedei consumatori e ridurrel’efficacia delle label collet-tive come strumento di co-municazione e valorizzazio-ne. D’altro canto, va vistocon favore che è stata chia-rita la possibilità per i pro-duttori aderenti ad un Con-sorzio di utilizzare anche ilmarchio di quest’ultimo.• Cancellazione di una DOPo IGP. Le norme che preve-dono la cancellazione daparte della Commissione diuna denominazione regi-strata sono estese a DOP,IGP (e STG) dormienti, ov-vero mai utilizzate a finicommerciali, per almeno

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sette anni. Questa innova-zione va interpretata nella“nuova prospettiva” del-l’Unione che vede questi si-stemi come strumenti di va-lorizzazione economica ditalune produzioni di qualitàe non solo come strumentodi tutela di diritti di proprie-tà intellettuale.• “Gruppi” titolati a presen-tare una proposta di ricono-scimento e loro funzioni.Pur mantenendo l’impiantoprevisto dalla regolamenta-zione vigente, l’articolo 46del regolamento approvatodal Parlamento europeoesplicita le condizioni ne-cessarie per cui una singolapersona fisica o giuridicapuò essere equiparata ad un“gruppo di produttori e/otrasformatori” (di qualsiasiforma giuridica): quando lapersona individuale è il soloproduttore che desideri pre-sentare la domanda e, perDOP e IGP, la zona geografi-ca delimitata possieda carat-teristiche sostanzialmentedifferenti da quelle limitrofe olo siano le caratteristiche delprodotto ottenuto in quelladata zona geografica.Sono inoltre ampliate lecompetenze del “gruppo”alle attività di tutela, prote-zione e valorizzazione delprodotto registrato, nonchéalle attività di informazionee promozione del prodottoed a quelle finalizzate a ga-rantire la conformità deiprodotti al disciplinare edalla consulenza, anche eco-

nomica, ai produttori. Si è invece largamente di-battuto anche sulla contro-versa questione se potesseessere data facoltà al “grup-po” di effettuare la pro-grammazione ed il controllodell’offerta complessiva, alloscopo di migliorare l’econo-micità del prodotto stesso.Questa facoltà è stata, infi-ne, esclusa dagli ambiti diazione del gruppo, per le suacriticità rispetto alle normesulla concorrenza. Recentemente, la possibilitàdel controllo dell’offerta èstata assicurata, come mi-sura temporanea, ai “grup-pi” che gestiscono prodottilattiero-caseari DOP o IGP,dal Reg. CE 261/2012, notoanche come “Pacchetto Lat-te” (Parlamento europeo eConsiglio dell’Unione Euro-pea, 2012). Questa ecce-zione transitoria è motivatain virtù delle recenti crisi chehanno colpito il settore e delpossibile impatto negativosul mercato dei prodotti lat-tiero-caseari della prossimaabolizione del sistema dellequote latte.• Relazioni tra marchi, de-nominazioni di origine e in-dicazioni geografiche. Sonomeglio chiarite le complessequestioni giuridiche relativeagli eventuali conflitti traun marchio ed una DOP odIGP e quelle che si riferisco-no ai nomi generici, anchealla luce del recente regola-mento sul marchio comuni-tario (Consiglio dell’Unione

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Europea, 2009) e nella pro-spettiva di una protezioneinternazionale delle deno-minazioni comunitarie nel-l’ambito di accordi multila-terali o bilaterali. • Il regolamento chiariscemeglio anche la questionedel possibile conflitto diomonimia tra il nome di unadenominazione e quello divarietà animali o vegetali. Al riguardo, il comma 2 del-l’articolo 6 riconferma il prin-cipio secondo cui non possaessere registrato comenome di una DOP o unaIGP, o una sua parte, ilnome di una varietà vege-tale o di una razza animale.Tuttavia l’articolo 39 precisache nomi di razze o di va-rietà possono essere parte didenominazioni di DOP, IGP,STG o di altre “indicazioni fa-coltative di qualità” descrit-te nel titolo IV, purché sianoverificate determinate con-dizioni, peraltro già consoli-date nella prassi corrente: i)il prodotto comprenda o siaderivato della varietà o del-la razza; ii) i consumatorinon siano tratti in errore; iii)l’uso del nome sia nel ri-spetto della concorrenza lea-le; iv) nel caso di DOP e IGP,la commercializzazione delprodotto avvenga fuori del-la zona di origine richia-mando il nome della razza odella varietà anteriormentealla presentazione della do-manda di riconoscimento.Come si osserva, dunque,questa possibilità è consen-

tita nel caso in cui non vi siail rischio di trarre in ingannoi consumatori e nel rispettodi prassi già consolidate.• Ampliamento dei prodotti.La lista delle categorie diprodotti ammissibili al si-stema delle DOP e IGP è ul-teriormente ampliata. Inparticolare, viene inclusauna più vasta gamma diprodotti agricoli a destina-zione non alimentare.• Prodotti ottenuti con in-gredienti DOP ed IGP. Tra gliemendamenti alla propostadella Commissione approvatinel testo licenziato dal Par-lamento europeo il 13 set-tembre 2012, vi è la intro-duzione della norma regola-mentare che estende la pro-tezione comunitaria delleDOP e delle IGP anche alcaso in cui esse siano in-gredienti di un prodotto tra-sformato, ai sensi dell’arti-colo 13. Tale protezione è peraltrocoerente con il contenutodella comunicazione 341/3(Commissione Europea,2010d).

IV) La revisione della rego-lamentazione delle STG. Il Titolo III del regolamentoincorpora e modifica le nor-me contenute nel prece-dente Regolamento CE509/2006 sulle SpecialitàTradizionali garantite (STG).Come noto, il mantenimen-to di questo sistema di qua-lità è stato oggetto di lungadiscussione tra Commissio-

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ne e stakeholder nella faseprecedente la presentazionedella proposta di regola-mento, dato che la Com-missione aveva posto indubbio la reale efficacia delsistema in termini di crea-zione di valore aggiunto peri prodotti agricoli. Basti pen-sare che a fine ottobre 2012risultavano presentate o re-gistrate complessivamentesolo 59 STG rispetto a 684DOP e 670 IGP (consulta-zione del database DOORdel 22 ottobre 2012). Le molteplici istanze per ilsuo mantenimento hannoindotto la Commissione amantenere il sistema ancheper le produzioni agricole ead apportare delle modifichefinalizzate a rafforzarne lepotenzialità economiche.Il tentativo di sviluppare unsistema in grado di crearevalore aggiunto è ribadito in-nanzitutto nel nuovo artico-lo 1, che richiama come ilregime sia “istituito per sal-vaguardare metodi di pro-duzione e ricette tradiziona-li aiutando i produttori tra-dizionali a commercializzarei propri prodotti e a comu-nicare ai consumatori le pro-prietà che conferiscono allericette e ai prodotti tradizio-nali valore aggiunto”. Per raggiungere questo ob-biettivo il regolamento ha in-trodotto due importanti no-vità: l’obbligo dell’uso delmarchio comunitario nellostesso campo visivo delnome, in analogia con quan-

to previsto dagli altri siste-mi europei di qualità, e l’ob-bligo di riserva del nome.Come noto, il precedenteregolamento consentiva aiproponenti di chiedere laregistrazione di una STGsenza che il nome fosse ri-servato alla STG stessa.L’opzione di non riserva delnome, da un lato, limitava irischi di opposizione – che sisono rivelati peraltro con-cretamente forti – da partedi quanti già lo usavano perprodotti fuori del sistema diqualità, ma, dall’altro, ren-devano meno incisivo il va-lore comunicativo della STGcome prodotto tradizionale.Il vincolo della riserva delnome dovrebbe dunque con-correre a rafforzare il siste-ma e ad esplicarne le po-tenzialità reddituali.Naturalmente questo ponela questione delle prece-denti STG registrate senzariserva del nome, quali ledue sole italiane attualmen-te registrate: “pizza napole-tana” e “mozzarella”. Al ri-guardo, il regolamento chia-risce che esse sono ricono-sciute ai sensi del nuovoregolamento fino ad un ter-mine determinato (non an-cora stabilito) dopo del qua-le esse decadono, a menoche i gruppi che ne sono re-sponsabili non presentinouna istanza semplificata diregistrazione con riserva delnome, integrando eventual-mente quest’ultimo con untermine che ne identifica il

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carattere tradizionale o laspecificità, quando il nome siagià usato da prodotti nontradizionali o comparabili.Al fine di amplificare il po-tenziale di valorizzazione del-le STG registrate, vengonoinoltre posti vincoli più re-strittivi sulla definizione diprodotto tradizionale. Vienerichiesto, infatti, che la “tra-dizionalità” della produzionesia documentabile da almeno30 anni e non più da 25 annicome nel precedente regola-mento. In questa direzione vaanche il riordino delle tipolo-gie di prodotti che possono ri-chiedere una STG.Dato che le STG non hannoalcun legame con un territo-rio specifico, ma si richiama-no solo a metodi di produ-zione o preparazione tradi-zionali, si può verificare ilcaso di STG proposte da unostato membro siano rivendi-cate anche da altri. Questoproblema è stato risolto dalnuovo regolamento preve-dendo, in questi casi, l’espli-citazione dei paesi in cui è dif-fusa la produzione di unastessa STG (“fatto secondo letradizioni di…”).

il termine riservato volontario “agricoltura locale e vendita diretta”Nella fase preliminare allapresentazione della propo-sta di regolamento, la Com-missione aveva ipotizzato diinserire tra i termini riserva-ti facoltativi anche quello re-lativo alla vendita locale di

prodotti agricoli. Nonostantequesta intenzione sia stataabbandonata in sede di pro-posta formale del regola-mento, il Parlamento europeoha introdotto uno specificoarticolo (51 bis) sulla “agri-coltura locale e la vendita di-retta” che invita la Commis-sione a presentare, entro 12mesi, una relazione. Essa è seguita da eventualiproposte legislative, qualorala prima evidenzi che un si-mile sistema di etichettaturasia in grado di conferire va-lore a prodotti collocati sulmercato tramite la cosiddet-ta “filiera corta”, anche allaluce delle più ridotte emis-sioni di gas serra conseguentiad una distribuzione su sca-la locale. Tuttavia, in questocaso, non si tratterebbe pro-priamente di un sistema diqualità quanto di un’indica-zione che informa i consu-matori sulla provenienza “lo-cale” del prodotto commer-cializzato.

considerazioni conclusiveNon vi è dubbio che i sistemidi qualità certificati e gli stru-menti di labelling collettiviche li segnalano ai consuma-tori siano importanti stru-menti di informazione e di ri-duzione dei fallimenti di mer-cato dovuti ad asimmetrieinformative. Tuttavia la loro efficacia è su-bordinata alla conoscenza delloro significato da parte deiconsumatori. Diverse indagini effettuate,

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anche dall’Unione Europea,segnalano un basso livello diconoscenza di questi stru-menti da parte dell’opinionepubblica. Molta strada rimane, dun-que, ancora da fare in termi-ni di informazione ed educa-zione dei consumatori su que-sti sistemi. La grande proli-ferazione di questi sistemi aidiversi livelli, comunitario,nazionale e regionale, che siè osservata in questi ultimianni, potrebbe rischiare diingenerare confusione neiconsumatori e, nel lungo pe-riodo, fenomeni di disaffezio-ne, che andrebbero evitaticon un loro impiego parsi-monioso. D’altro canto, l’am-pliamento dei sistemi di qua-lità previsti dal regolamentoai cosiddetti “prodotti di area”apre nuove positive opportu-nità di valorizzazione delleproduzioni agroalimentari.Pur in presenza di una dispo-

nibilità a pagare un premio diprezzo da parte dei consu-matori per gli attributi di qua-lità certificati e segnalati conmarchi collettivi, occorre con-siderare che l’introduzione ela gestione di tali sistemi ge-nerano costi organizzativi e fi-nanziari per i produttori chevanno attentamente valutati. Il richiamo costante del re-golamento alla necessità diverificare che questi sistemiproducano effettivamente va-lore aggiunto sono ampia-mente condivisibili e vannonella direzione di stimolare aconsiderare con attenzionecosti e benefici prima del-l’adesione ad un sistema daparte degli operatori o ai finidella permanenza entro un si-stema dopo l’adesione (so-stenibilità economica). Nella stessa direzione si col-loca l’orientamento comuni-tario di cancellare DOP o IGP“dormienti” dopo sette anni.

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2. euroPa 2020: SoStenibiLità neLL’agroaLimentare

Vasco [email protected]

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introduzioneL’approccio ottimistico allosviluppo del settore agrico-lo e del comparto alimenta-re fondato sulle “virtù” delmercato concorrenziale, cheha prevalso negli ultimi de-cenni, non ha dato i risulta-ti attesi.Le aspettative della riformadell’Organizzazione Mondia-le del Commercio (OMC),dopo gli accordi di Marra-kech del 1994, sono state inlarga misura disattese. Esseprevedevano di raggiungerealcuni obiettivi tra cui: unamaggiore disponibilità di ali-menti, prezzi più contenutidei prodotti così da renderlipiù accessibili alle popolazionipiù povere del mondo, con-dizioni più favorevoli per lacrescita della produttività deiPaesi meno sviluppati, inmodo da ridurre la loro di-pendenza dal mercato in-ternazionale e dalle politichedegli aiuti alimentari, ed in-fine maggiori esportazioni epiù in generale una maggio-re e più equa distribuzionedel cibo nei diversi Paesi. A questo orientamento siera piegata anche l’UE chesottoscrisse gli accordi e siassunse l’impegno nel corsodegli anni seguenti di av-viare delle riforme versouna crescente liberalizza-zione dei mercati, obiettivoraggiunto per quasi tutte leproduzioni agroalimentari(De Castro, 2010).Queste riforme sono risulta-te molto impegnative sul

piano organizzativo in ge-nerale e nei confronti del-l’operatività delle imprese.Esse hanno dovuto affronta-re un profondo mutamento diindirizzo gestionale per pas-sare da un sistema di soste-gno dei prezzi ad un inter-vento basato sull’aiuto diret-to al reddito, dapprima le-gato alla produzione e suc-cessivamente con modalitàdi incentivazione non collegatealla produzione fisica, fino adarrivare con l’ultima riformadel periodo 2007-2013 ad unsistema di pagamenti direttoi cui valori possono essere tra-sferiti come fossero parte in-tegrante del valore del fondo.Esse hanno anche compor-tato un diverso obiettivo diintervento della politica eco-nomica a favore del settore,meno focalizzato sugli inte-ressi produttivistici, e piùorientato a coniugare le esi-genze di sviluppo duraturonel tempo.Hanno trovato così ricono-scimento il ruolo multi fun-zionale dell’agricoltura in-teso come fornitrice, accan-to ai beni alimentari, di ser-vizi come quelli legati allasalvaguarda e tutela del ter-ritorio, intesi nella loro ac-cezione più vasta: dal man-tenimento delle risorse na-turali riproducibili (acqua,aria, suolo, ecc), alla con-servazione degli elementiambientali di pregio, dellevarie aree in termini di bio-diversità, paesaggio, ecc,alla relazione con le altre at-

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tività che si esplicavano ac-canto all’agricoltura delle di-verse aree.Diversi fattori hanno condi-zionato i risultati attesi del-la politica della globalizza-zione, tra cui:a) forte crescita dell’econo-mia mondiale che ha coin-volto paesi come il Brasile, laCina, l’India e in generale iPaesi del Sud-Est asiatico eche ha portato l’aumentodei consumi ben al di sopradei trend dei periodi prece-denti, spinti soprattutto dal-l’aumento del reddito; b) aumento dei prezzi del-l’energia e dei mezzi di pro-duzione che ha avuto comeeffetto un aumento genera-lizzato dei costi di produzio-ne del cibo e del suo tra-sporto e in definitiva deiprezzi degli alimenti per iconsumatori finali;c) shock climatici, quale ef-fetto del cambiamento delclima che sono risultati par-ticolarmente accentuati nelcorso dell’ultimo decennio;d) aumento della volatilitàdei prezzi accresciuta dallaspeculazione finanziaria;e) aumento della consape-volezza dei cittadini-consu-matori sulla qualità dei cibi,non solo in termini igienico-sanitari, ma più in generaleall’uso delle risorse utilizza-te per la loro produzione e alrispetto dell’ambiente.Questi risultati non solo nonsono stati raggiunti ma se-condo recenti stime dellaF.A.O. prevedono nel corso

delle prossime quattro de-cadi la produzione del cibonecessario a soddisfare leesigenze alimentari del pia-neta: tale produzione dovràaumentare del 70% (FAO,1989).Alla vigilia di una importan-te decisione comunitaria intema di politica agricola e disviluppo rurale, l’UE si ritro-va a doversi confrontare conil problema della sicurezzaalimentare, dell’accesso alcibo a prezzi ragionevoli,temi che furono alla base delTrattato di Roma del 1957, acui nel frattempo si sono ag-giunte altrettanto rilevantiquestioni relative alla quali-tà del cibo, alla gestionedello spazio rurale, all’usodelle risorse quali l’acqua,l’aria e l’ambiente.Un variegato insieme di pro-blemi che chiamano in cau-sa il ruolo che si vuole affi-dare all’agricoltura nei pros-simi anni.L’Unione Europea si è inter-rogata a lungo su questiaspetti e le soluzioni pro-spettate differiscono tra lediverse realtà economiche,ma presentano in genere uncomune denominatore che lericomprende, ossia l’esigenzadi seguire uno sviluppo so-stenibile sia in termini econo-mici che ambientali e al tem-po stesso aperto al mercato.Questo obiettivo non riguar-da solo l’agricoltura, ma inte-ressa più in generale il mo-dello di sviluppo dell’interaeconomia.

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In particolare le linee strate-giche di sviluppo sono statedefinite in un documento ap-provato dalla Commissione,noto come Agenda 2020, edhanno come obiettivi:

• crescita intelligente,che sviluppi cioè un’econo-mia basata sulla conoscen-za e sull’innovazione, tesa apotenziare le dimensioni del-la creatività e della reinter-pretazione dei significati,che va costruita, per esem-pio, a partire da una rein-terpretazione della tradizio-ne (es. artigianato), dandovoce alle diverse forme di“innovazione creativa” dif-fuse sul territorio che nonhanno trovato ancora occa-sioni per potersi esprimerecompiutamente ed essereadeguatamente valorizzate;

• sostenibilità della cre-scita, nelle sue diverse ac-cezioni di sostenibilità am-bientale, ma anche econo-mica (green economy), so-ciale e politica, che significaessenzialmente superare unapproccio settoriale e ab-bracciare un approccio inte-grato alle politiche di svi-luppo a partire dai bisogniespressi dal territorio;

• crescita inclusiva, at-tenta alla qualità socialedello sviluppo e alla capaci-tà di riprodurre le relazionisociali, le risorse di fiducia edi capitale sociale che costi-tuiscono il collante che tie-

ne insieme una comunità,coniugate con un alto tassodi occupazione.All’interno di queste priorità,l’UE ha individuato, inoltre,cinque obiettivi principali:• il 75% delle persone in etàattiva deve avere un lavoro;• il 3% del PIL dell’UE deveessere investito in ricerca esviluppo;• i traguardi “20/20/20” inmateria di clima/energia (ri-durre i gas ad effetto serradel 20%; ridurre i consumienergetici del 20% attra-verso un aumento dell’effi-cienza energetica; soddi-sfare il 20% del totale delfabbisogno energetico me-diante l’utilizzo delle energierinnovabili) devono essereraggiunti (compreso un in-cremento del 30% della ri-duzione delle emissioni se lecondizioni lo permettono);• il tasso di abbandono sco-lastico deve essere inferio-re al 10% e almeno il 40%dei giovani deve essere lau-reato;• 20 milioni di persone inmeno devono essere a ri-schio di povertà.Per i diversi Stati Membri, lacrescita economica nei pros-simi anni deve cercare ancorpiù del passato di favorire laconvergenza tra aree a di-verso livello di sviluppo, siaall’interno dei singoli Paesi,sia tra i diversi Stati. Inquesto quadro la politicaeuropea di coesione che hapermesso nel corso di que-sti anni di raggiungere alcu-

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ni risultati significativi av-vicinando le distanze trazone meno sviluppate e il re-sto dell’Europa dovrà avereun ruolo ancor più rilevante.In questo senso si dovràpuntare ad obiettivi che sia-no qualificati in termini an-che qualitativi, come favori-re i processi di produzionemeno distruttivi di risorsenon rinnovabili, con minoriemissioni di gas serra, ecc.Un’attenzione particolareviene anche assegnata alruolo delle conoscenze, allaformazione del capitaleumano e in definitiva allapreparazione dei giovani.Da essa l’UE si aspetta uncontributo determinante pervivificare l’economia e vin-cere le sfide della competi-tività e quindi della crescita.

La prospettiva della sostenibilità del sistemaagro-alimentarePer il sistema agro-alimen-tare, assumono un partico-lare rilievo gli aspetti dellasostenibilità. L’UE, con que-sto obiettivo, punta a com-battere la sfida della lottacontro la fame e la povertà,di migliorare la qualità deglialimenti garantendo una tu-tela e salvaguardia soddi-sfacente delle risorse am-bientali e naturali, ed infinecontribuire alla crescita del-l’occupazione e del reddito.In quest’ambito il rispettodelle regole del mercato vie-ne considerato fondamenta-le per assicurare una pro-

spettiva di sviluppo solida eduratura nel tempo. Gli accordi internazionali perdisciplinare le controversiesono considerati fondamen-tali, come auspicabile è larapida conclusione dei ne-goziati sull’OMC. Questi ultimi dovrebberocomprendere, accanto allesoluzioni dei temi tradizionalilegati alle tariffe e alle bar-riere non tariffarie, anche inuovi aspetti in tema di di-ritti di proprietà per i nuoviambiti come per esempio gliaccordi TRIPS sui prodotti ti-pici o quelli sull’uso delle ri-sorse naturali (foreste, sfrut-tamento delle specie animalie vegetali, biodiversità, ecc).Avviarsi lungo il sentierodella sostenibilità porta in sèuna modifica profonda delmodo in cui l’UE intende fa-vorire lo sviluppo dell’agro-alimentare dei Paesi Membri.In primo luogo viene defini-tivamente accantonato l’ap-proccio riduzionista che erastato alla base delle primepolitiche di sviluppo per ilsettore primario, che si ri-fanno alla cosiddetta politi-ca delle strutture avviatadal Commissario all’agricol-tura Sicco L. Mansholt che sifondavano sul modello del-l’azienda tipo definita comequella unità economico-pro-duttiva in grado di fornire unreddito soddisfacente al la-voro dell’imprenditore e deisuoi familiari. I modelli verso cui è rivoltal’agricoltura sostenibile sono

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invece molteplici e si quali-ficano certamente anch’es-si per l’obiettivo della reddi-tività, ma aggiungono oltrea questo ultimo fine, anchela ricerca di coniugare leesigenze economiche conquelle della tutela e salva-guardia dell’ambiente e del-le risorse naturali, comepure gli aspetti sociali rela-tivi al tessuto produttivonell’ambito del quale le atti-vità agricole si esplicano. Se si assume come defini-zione di sostenibilità quellaprevista dalla CommissioneBruntdland (UN 1987) ‘comela necessità delle genera-zioni presenti di soddisfare ipropri bisogni senza com-promettere le possibilità del-le generazioni future’ la ge-stione sostenibile delle ri-sorse naturali diventa es-senziale per realizzare un si-stema agro-alimentare re-almente sostenibile. Per con-tro, un intenso sfruttamen-to delle risorse agro-pedo-logiche e biologiche, frutto dipratiche produttive intensi-ve, rende fragile il sistema elo espone ai rischi dei cam-biamenti climatici e lo rendequindi non sostenibile.La soluzione del problemadello sviluppo sostenibilenon può tuttavia risolversi inun paradigma fisico-tecnico,ma deve necessariamenteconsiderare anche gli impattieconomici associati ai di-versi sentieri di sviluppo cheil settore economico in ge-nerale e quello agro-ali-

mentare in particolare puòseguire, come pure del ruo-lo del policy maker nel fa-vorire le diverse soluzioni.In particolare nella prospet-tiva dello sviluppo sosteni-bile diventa essenziale con-siderare oltre il valore deiprodotti e servizi esitati sulmercato, anche il valoreeconomico delle esternalitàpositive e negative prodottedall’attività agricola. Il pro-blema potrebbe quindi es-sere risolto internalizzando ilcosto della esternalità e tra-sferire quest’ultimo sul prez-zo del bene venduto al con-sumatore. In questo modo il valoredel cibo rifletterebbe tutti icosti, compresi quelli nonvalutati direttamente dalmercato.Sul piano operativo, questoindirizzo non è facilmentepraticabile. In particolare, iproblemi della sostenibilitàeconomica risultano eviden-ti quando si cerca di tradur-re a livello micro gli obietti-vi previsti a livello macro.Essi riguardano diversiaspetti dell’operato delle im-prese: da quello dell’equili-brio economico dell’aziendaa quello del mercato. Rela-tivamente al primo aspetto,la differenza di approcciodell’impresa che consideral’obiettivo della sostenibilitàda quello standard emergesia rispetto all’orizzonte eco-nomico di riferimento (dimedio e lungo periodo per leprime, e di breve per le se-

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conde), sia verso gli obietti-vi di efficienza. La massi-mizzazione del reddito me-dio dei fattori è propria del-le imprese che ricercano lasostenibilità, mentre l’equi-librio economico delle im-prese standard è rivolto allaricerca della massimizzazio-ne del profitto.La prospettiva di sviluppo dilungo periodo richiede chel’impresa consideri da unlato i risultati produttivi at-tesi nell’attuale stato pro-duttivo, orientandoli versoquelli che offrono valori piùelevati di efficienza, dall’al-tro però impone di valutaregli effetti dell’introduzionedei miglioramenti in terminidi consistenza e qualità del-le risorse utilizzate. Come esempio di questa ti-pologia di situazioni si puòconsiderare lo sbambio trapiù elevati livelli di resa pro-duttiva a fronte della perdi-ta di quote di fertilità del ter-reno o di biodiversità, o dialtri aspetti rilevanti dal pun-to di vista ambientale. Scegliere uno sviluppo so-stenibile, in pratica, può si-gnificare rinunciare a van-taggi produttivi ed economiciimmediati a fronte di mag-giori benefici futuri (Ruttan,1997).Nelle condizioni date di mer-cato questa scelta penalizzaperò l’azienda che puntaallo sviluppo sostenibile;essa si trova infatti a sop-portare maggiori costi ri-spetto all’azienda standard,a fronte di minori ricavi, per

un beneficio futuro che av-vantaggia non solo l’impre-sa, ma l’intera collettività,con un bilancio tanto più in-certo quanto più volatite è ilmercato dei fattori e deiprodotti.Va da sè che questa sceltadifficilmente può essere ope-rata facendo leva sulle soleforze del mercato; essa ri-chiede un intervento ester-no dell’operatore pubblico icui obiettivi superano l’otti-mo di breve periodo e gli in-teressi di parte.Per superare queste difficol-tà, nella prossima program-mazione l’Unione Europeaintende impegnare partedelle risorse destinate allapolitica agricola proprio allosviluppo rurale rafforzandol’orientamento della politicadella condizionalità del pe-riodo 2007-2013.A questo scopo, nell’impo-stazione della riforma dellaPAC per il periodo 2014-2020si punta come priorità agli in-terventi volti a favorire:• il trasferimento di cono-scenze e l’innovazione nelsettore agricolo e forestale enelle zone rurali;• la competitività dell’agri-coltura in tutte le sue formee la redditività delle aziendeagricole;• l’organizzazione della filie-ra agroalimentare e la ge-stione dei rischi nel settoreagricolo;• preservare, ripristinare evalorizzare gli ecosistemi di-pendenti dall’agricoltura edalle foreste;

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• incentivare l’uso efficientedelle risorse e il passaggio aun’economia a basse emis-sioni di carbonio e resilien-te al clima nel settore agroa-limentare e forestale;• adoperarsi per l’inclusionesociale, la riduzione dellapovertà e lo sviluppo eco-nomico nelle zone rurali.In questo modo si cerca difavorire la costituzione di unsistema agroalimentare ca-pace di competere sui mer-cati in particolare in quelli in-ternazionali e di valorizzare lerisorse naturali, ambientali esociali dei territori.Questo risultato richiede unamaggiore capacità delle im-prese a innovare, che puòessere ottenuta grazie aduna più elevata preparazio-ne professionale degli im-prenditori e all’utilizzo più in-tensivo delle infrastrutturetelematiche dell’informazio-ne che deve essere tempe-stiva e appropriata (Beccat-tini, 2011).Un ruolo determinante inquesto quadro viene attri-buito ai giovani, per i quali ilsettore agro-alimentare, puòrappresentare un nuovo im-portante settore di attivitàcapace di garantire una pro-spettiva occupazionale.I risultati incoraggianti chevedono nel settore primariosaldi positivi dell’occupazio-ne lasciano ben sperare peril futuro.Di fronte alle difficoltà delmercato del lavoro che sonoben presenti nei Paesi euro-

pei, l’agricoltura e, più in ge-nerale l’agro-alimentare,può rappresentare una con-vincente opportunità di oc-cupazione per giovani in-traprendenti, creativi e pre-parati.L’obiettivo della sostenibilitàrichiede, inoltre, alle impre-se dell’agroalimentare undiverso modo di affrontare lasfida della competitività:non tanto attraverso un ap-proccio settoriale, misuratosu vantaggi competitivi in-terni all’ambito della spe-cializzazione produttiva,quanto considerando inmodo più ampio i diversi fat-tori di competitività che ilterritorio e le risorse in essopresenti mette a disposizio-ne, e che possono essereopportunamente impiegate.In pratica, il valore aggiun-to realizzato dalle impresedovrebbe essere in grado divalorizzare con il prodotto ilterritorio che lo definisce(Olensen, 2008).Questa eccezione risulta re-lativamente accessibile inriferimento ai mercati diprossimità, quelli domestici,mentre è più difficile da rag-giungere nel caso dei mer-cati globali.Tuttavia le condizioni com-petitive non possono pre-scindere dalle dinamicheglobali di mercato, anzi que-st’ultime sono sempre piùimportanti per l’efficienzaeconomica come ad esempioper l’agro-alimentare di ec-cellenza.

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La sfida della competitivitàPer molto tempo la capacitàcompetitiva delle produzio-ni verso l’estero è stata vi-sta in termini di flussi com-merciali, accentuando inmodo riduttivo un aspetto:quello della bilancia com-merciale. Nel nuovo scena-rio competitivo, la sfida del-la globalizzazione risulta de-terminata anche dall’appor-to di altri aspetti come l’in-tegrazione internazionale traun Paese con il resto delmondo, la capacità di un ter-ritorio di attrarre investi-menti esteri grazie alla va-lorizzazione delle propriepeculiarità, l’abilità delle im-prese di entrare sul nuovomercato con accordi e stra-tegie appropriate. La dispo-nibilità di importanti quanti-tà di risorse a livello mon-diale e di una relativa facili-tà del loro movimento èstato nel corso degli ultimidecenni uno dei fattori piùsignificativi in termini di op-portunità di acquisizione dinuovi e più elevati vantaggicompetitivi e più in genera-le dell’economia dei variPaesi (Guerrieri & Esposito,2012).Nel caso delle produzioniitaliane, il rafforzamento suimercati è stato ottenuto at-traverso le piccole e medieimprese. Il legame con il ter-ritorio, caratteristica distin-tiva e vero punto di forza delmercato delle produzioniagroalimentari italiane, in

particolare dei prodotti tipi-ci di origine, rappresenta nelcaso delle piccole imprese unulteriore elemento che hacontribuito ad accrescere ilvantaggio competitivo. Il successo competitivo di al-cuni mercati, in particolarequelli di nicchia, è stato ot-tenuto attraverso l’intercon-nessione tra aziende pre-senti in settori e aree diver-se che hanno consentito dicontenere i costi e migliora-re i servizi, in definitiva al-largare la base del valore. Per le imprese di minore di-mensione è risultato vin-cente la capacità di orga-nizzare la produzione inmodo da superare i limiti di-mensionali attraverso i di-stretti, elemento chiave perla penetrazione sui mercaticontendibili (Coltorti, 2012).I buoni risultati ottenuti dal-le imprese sul piano inter-nazionale è stato anche raf-forzato dall’aumento dei ser-vizi nei prodotti trasformatinelle diverse fasi della filie-ra produttiva.La presenza di Paesi che di-spongono di manodopera abasso costo e che possonoricorrere all’impiego di tec-nologie, anche di quelle piùavanzate, accentua la con-correnza sui mercati inter-nazionali e mette in seria di-scussione le posizioni di lea-dership detenute dai Paesiproduttori in particolarequelli del vecchio mondo(Pinstrup-Andersen et al.,2012).

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D’altro canto, le profondetrasformazioni dell’econo-mia mondiale intervenutenegli ultimi anni, che hannoaccompagnato questo pro-cesso e offrono nuove op-portunità di sviluppo, nonsempre sono state colte daiPaesi comunitari e in parti-colare dall’Italia.Nonostante le difficoltà de-terminatesi con la crisi fi-nanziaria dovute ai Subprimee dell’Euro Zona, le prospet-tive di sviluppo dell’economiamondiale, secondo autorevoliosservatori internazionali,(OCSE, Banca Mondiale, FMI,ecc) rimangono positive, an-che se i tassi di crescitasono più contenuti e gli sce-nari presentano maggioreincertezza.In particolare la tendenzaverso una prospettiva multipolare degli scambi che si èaffermata con l’apertura deimercati avviatasi in mododeciso a partire dalla metàdegli anni ’80 sembra desti-nata ad accentuarsi. Per iprodotti agroalimentari que-sto orientamento favorisce ilsuperamento del tradizio-nale rapporto di forza tragrandi aree di produzione earee di consumo, tra areepiù sviluppate e Paesi emer-genti, determinando la na-scita di nuovi poli di aggre-gazione dell’offerta e delladomanda. In altri terministanno mutando le mappe diriferimento con l’entrata dinuovi attori. Si pensi al ruo-lo giocato nel commercio

dei cereali da Paesi comeRussia, Cina, Ucraina, Re-pubbliche Caucasiche, e nelcaso dello zucchero dallearee del sud est asiatico; delBrasile per le carni; dei Pae-si del cosiddetto “nuovomondo” (Argentina, Cile,Australia, Sud Africa) per ilvino e la lista potrebbe con-tinuare per molti altri pro-dotti.La forte trasformazione in-tervenuta nella domandaglobale continuerà a dispie-garsi rafforzandosi, anchenel corso dei prossimi anni,ed interferirà in modo signi-ficativo sui processi di pro-duzione e distribuzione.In particolare i consumi deiPaesi emergenti (Brasile, In-dia, Cina, Messico, Sud Co-rea, ecc.) eguaglierà primae supererà entro la fine diquesta seconda decade delnuovo secolo quella deigrandi Paesi del G7.La mobilità dei capitali e dellavoro, unita al ruolo cre-scente delle tecnologie digi-tali e delle informazioni, fa-vorirà la riallocazione pro-duttiva a favore di aree convantaggi comparati signifi-cativi in termini di costo dilavoro, disponibilità di ri-sorse naturali (Grossman &Krueger, 1995).Le conseguenze sugli as-setti economici saranno an-cor più rilevanti e coinvol-geranno, più di quanto nonsia avvenuto in questi anni,i sistemi economici nellaloro interezza.

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In questo quadro risultaquindi importante porre l’ac-cento non solo su cosa siproduce ma anche su comesi realizza il bene o il servi-zio. Tutto ciò porta alla ne-cessità di riconsiderare l’or-ganizzazione delle attivitàe degli assetti delle impresein modo profondo. In parti-colare, per quanto riguardal’agro-alimentare, che pun-ti su fattori di forza come laqualità, la tipicità e la so-stenibilità delle produzioni.Nel caso delle multinaziona-li che hanno in Europa la lorodirezione strategica, attra-verso il rafforzamento suimercati ottenuto sia me-diante i processi di fusione eacquisizione sia con la rea-lizzazione di interconnessio-ni tra aziende presenti insettori diversi, consentono dicontenere i costi, migliorarei servizi e in definitiva di al-largare la base del valore. Per le PMI è invece vincen-te la capacità di organizza-re attraverso rapporti siner-gici l’approccio al mercato inmodo da superare i limiti di-mensionali. Questo è statoottenuto nei distretti e ha ri-guardato aspetti fondamen-tali della competitività comel’innovazione, l’acquisizionedei servizi, la realizzazione dimasse critiche per entrarenei mercati contendibili, rea-lizzando in altri termini siaeconomie di scopo che discala (AAVV, 2009). Decisi-va in questo quadro la ca-pacità di realizzare dei pro-

fitti almeno in un mercato dinicchia. Nel caso del sistema agroa-limentare questo è stato ot-tenuto puntando sulla so-stenibilità e genuinità dellaproduzione.

conclusioniL’aumento della produttivitàdei fattori: terra, lavoro ecapitali è essenziale per sod-disfare l’aumento della do-manda di cibo. L’esperienzadi questi anni fa vederecome l’aumento della pro-duttività dei fattori sia stata,almeno in una prima fase,accompagnata da un au-mento della deforestazione edel consumo della fertilitàdei suoli. In pratica l’esi-genza quantitativa è andataa discapito della salvaguar-dia e della tutela dell’am-biente e del territorio. Que-sto è avvenuto in molti Pae-si europei nel passato, di re-cente in Cina e oggi sta av-venendo in vaste aree del-l’Africa e del Sud America.Tuttavia, nella nuova fase diuno sviluppo maturo, il tra-de-off negativo tra più ri-sorse alimentari e qualitàambientali si inverte. Sem-bra quindi possibile un mo-dello di sviluppo sostenibilesenza rinunciare per questoalla crescita quantitativa.Non sempre il processo diintensificazione produttivaha avuto come esito un au-mento del consumo dellerisorse naturali. Tra i suc-cessi della rivoluzione verde

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si possono, infatti, annove-rare, anche l’aver contribui-to a sostenere una richiestavia via crescente di cibosenza aumentare, e in alcu-ni casi addirittura riducendo,la quantità di terra, di acquae di altre risorse naturalipreziose. Grazie al progres-so tecnico si può quindi li-mitare l’aumento del de-prezzamento ambientalecontravvenendo a quantoprevisto dal modello Kuztnesche ipotizza una correlazio-ne stretta tra aumento delreddito e deprezzamento(Andreoni et al., 2001). I punti di forza del modellodi sviluppo sostenibile sonomolteplici e ampiamente po-sitivi. Esso, infatti, opera alfine di favorire l’ottimizza-zione della produttività me-dia dei fattori, di tutti i fat-tori impiegati e non solodella terra e del capitale maanche del lavoro. Produtti-vità media e marginale inquanto l’obiettivo che si cer-ca di raggiungere supera lacondizione di ottimo eco-nomico di breve periodo econsidera, invece, i risultatimigliori di lungo termine.Necessariamente il modellodi sostenibilità è aperto al-l’innovazione e allo sviluppointernazionale. Solo l’appor-to delle conoscenze può for-nire un miglioramento deirendimenti medi di produ-zione duraturi nel tempo equesto obiettivo viene faci-litato se i risultati possonoessere allargati ad una pla-

tea più ampia di utilizzatori.I consumatori da uno svi-luppo sostenibile possonoottenere prodotti di qualitàpiù elevata, sia in termini or-ganolettici che salutistici,mentre i cittadini grazie adun utilizzo intelligente dellerisorse naturali vedono sal-vaguardato e tutelato inmodo più appropriato l’am-biente in cui vivono. Per leimprese agricole, la soste-nibilità favorisce la multi-funzionalità delle attività eapre la gamma dell’offertasia in termini di beni e so-prattutto di servizi. In que-sto modo vengono a crear-si le condizioni più favorevoliper uno sviluppo differen-ziato capace di includeretutte le dimensioni di im-prese da quelle piccole emedie a quelle grandi. Vengono altresì miglioratigli scambi internazionali deiprodotti tra aree a diversavocazione produttiva e siconcorre così allo sviluppo diuna economia sociale ecompetitiva.Le condizioni che rendonoaccessibile ai produttori l’ap-proccio alla sostenibilità pos-sono essere ottenute dalmercato nella misura in cuiil consumatore è in grado diriconoscere il maggior valo-re dei prodotti sostenibili.In questo modo è possibilerealizzare un meccanismocapace di assicurare unaprospettiva reale e duraturaalle produzioni sostenibili enon legate all’intervento di-

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screzionale dell’Autorità pub-blica.Trattandosi di beni e serviziche per la loro natura nonsono pienamente appro-priabili ed escludibili, le re-gole del mercato non sonoperò efficaci e richiedonoquindi uno sforzo per la loroimplementazione.Le condizioni di contorno chepossono favorire questa ado-zione sono legate all’esi-stenza di fattori generali del-l’economia (come il bassotasso di interesse) che con-sentono di rendere econo-micamente sostenibile unosviluppo più contenuto maduraturo nel tempo. Si tratta di investimenti dimedio e lungo periodo abassa redditività, nonchèdella presenza di soluzionitecniche capaci di aumenta-re la trasparenza e la ri-spondenza in termini di so-stenibilità del nuovo pro-dotto o processo.

Sarebbe comunque illusorioritenere che le scelte di svi-luppo sostenibile siano unadecisione irreversibile. Già inpassato modelli imperniati agarantire uno sviluppo, adesempio dell’agricoltura, ri-tenuti duraturi nel temposono stati accantonati e so-stituiti da modelli produtti-vistici basati su regole ri-spondenti alle esigenze delmomento. Anche nella breve esperien-za storica dell’Unione Euro-pea la politica agricola èoscillata come il pendolo diFoucault tra obiettivi pro-duttivistici e obiettivi di so-stenibilità. La strada che si vuole intra-prendere rappresenta lascelta che punta a soddisfa-re le scelte economiche delpresente e se queste negliultimi anni dovessero modi-ficarsi è evidente che ancheil modello della sostenibilitàdovrà adattarsi.

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3. Food SaFety

Neva [email protected] Chiara [email protected]

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Principi generali della normativa comunitariaA seguito delle gravi crisi ali-mentari che hanno interes-sato l’Europa verso la finedello scorso millennio e del-la conseguente sfiducia deiconsumatori nei confrontidelle Istituzioni e delle filiereche avrebbero dovuto offrireloro garanzie rivelatesi ineffi-caci nella fase di gestione del-le criticità, la Commissioneeuropea diede il via ad unanuova politica attraverso il“Libro bianco per la sicurez-za alimentare” (12.1.2000),nel quale venivano delinea-te tutta una serie di azioni ri-tenute assolutamente ne-cessarie per integrare e ri-modernare la normativa ali-mentare e garantire un li-vello elevato di salute uma-na e di tutela dei consuma-tori. Le azioni proposte ave-vano come obiettivo la sicu-rezza degli alimenti (igiene,controlli e materiali destina-ti a venire a contatto con glialimenti compresi), nonché lacorretta informazione delconsumatore (etichettatura).Punto di partenza di questapolitica riformatrice è statoil c.d. “General Food Law”(Reg. CE n. 178/2002) cheha istituito l’Autorità Europeaper la Sicurezza Alimentare(European Food Safety Au-thority, EFSA), un apposito“network” europeo per lagestione del rischio (com-posto dalla Commissione edalle competenti Autorità

degli Stati Membri), ed il Si-stema di Allerta Rapido suAlimenti e Mangimi (“RapidAlert System on Food &Feed”, RASFF). Il Reg. CE n. 178/2002 hainoltre affermato il principiodella piena responsabilità ditutti gli operatori che parte-cipano alla filiera agroali-mentare, “from farm tofork”, da adempiere me-diante l’autocontrollo el’analisi dei rischi sui punticritici di controllo (“HACCP”,Hazard Analysis on CriticalControl Points). A partire dal 1° maggio2005 sono entrate in appli-cazione quelle disposizionidel “General Food Law” cheintroducono un’ampia defini-zione di alimenti e mangimi arischio, prescrivono a tutti glioperatori la rintracciabilitàdei materiali e i prodotti, de-finiscono i criteri per la ge-stione delle non-conformità dirilievo sanitario.I principali obblighi posti acarico degli operatori daquesto Regolamento e daquelli del “Pacchetto Igiene”che verrà illustrato di segui-to, sono sostanzialmentesette, ovvero:

• Sicurezza:gli operatori non devonoporre sul mercato alimentinon rispondenti ai requisiti disicurezza fissati. L’articolo 14 del Reg. CE178/2002 espressamentepone il divieto di immetteresul mercato alimenti a ri-

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schio, ovvero alimenti dan-nosi per la salute pubblica oinadatti al consumo.

• Responsabilità:gli operatori sono responsa-bili della sicurezza degli ali-menti e dei mangimi cheproducono, trasportano, con-servano o vendono. A tale fine l’articolo 17 delReg. CE 178/2002 imponeagli operatori di garantireche nelle imprese da essicontrollate gli alimenti o imangimi soddisfino le di-sposizioni della legislazionealimentare inerenti le loroattività in tutte le fasi e ve-rificare che tali disposizionisiano soddisfatte.

• Rintracciabilità:gli operatori devono esserein grado di identificare rapi-damente ogni soggetto dalquale ricevono o consegna-no gli alimenti. La rintracciabilità è espres-samente definita dall’arti-colo 3, par. 1, n.15) delReg. CE 178/2002 quale “lapossibilità di ricostruire eseguire il percorso di un ali-mento, di un mangime, diun animale destinato allaproduzione alimentare o diuna sostanza destinata oatta ad entrare a fare partedi un alimento o di un man-gime attraverso tutte le fasidella produzione, della tra-sformazione e della distri-buzione”. Il relativo obbligo èposto a carico degli operato-ri dal successivo articolo 18.

• Trasparenza:gli operatori devono infor-mare immediatamente leautorità competenti qualoraabbiano motivo di ritenereche gli alimenti o i mangiminon siano sicuri. L’articolo 19del Reg. CE 178/2002 impo-ne un espresso obbligo in talsenso.

• Urgenza:gli operatori devono ritirareimmediatamente dal mer-cato gli alimenti o i mangi-mi qualora abbiamo motivodi ritenere che non siano si-curi. L’articolo 19, 2° e 3°paragrafo, impone espres-samente all’importatore, alproduttore, al trasformatoree, più in generale, a chiun-que abbia lavorato e/o tra-sformato un alimento e an-che a chi lo abbia distribui-to, di attuare immediateprocedure per ritirarlo dalmercato o per richiamarlodai consumatori, nel casoche lo stesso non rispetti irequisiti di curezza degli ali-menti.

• Prevenzione:gli operatori devono identi-ficare e rivedere regolar-mente i punti critici dei loroprocedimenti. Si tratta evi-dentemente dell’obbligo del-le procedure dell’HACCP chesono poi espressamente in-dividuate nel Reg. CE852/2004.

• Cooperazione:gli operatori devono colla-

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borare con le Autorità com-petenti nelle azioni intese aridurre i rischi. L’articolo 19,par. 4 del Reg. CE 178/2002prevede espressamente chegli “operatori del settore ali-mentare collaborano con leAutorità competenti riguar-do ai provvedimenti volti aevitare o ridurre i rischi pro-vocati da un alimento cheforniscono o hanno fornito”.

allertaUna novità per garantire lafood safety è rappresentatadall’istituzione, sotto formadi rete, di un sistema di al-larme rapido (Rapid AlertSystem on Food & Feed -RASFF) per la notificazionedi un rischio diretto o indi-retto per la salute umanadovuto ad alimenti o man-gimi al quale partecipano gliStati Membri, la Commis-sione e l’Autorità.Nel caso in cui un membrodella rete disponga di infor-mazioni relative all’esisten-za di un grave rischio, di-retto o indiretto, per la sa-lute umana dovuto ad ali-menti o mangimi, deve tra-smettere immediatamentetali informazioni alla Com-missione nell’ambito del si-stema di allarme rapido. LaCommissione trasmette im-mediatamente le informa-zioni ai membri della rete.L’Autorità può integrare lanotificazione con ogni in-formazione scientifica o tec-nica in grado di agevolare unintervento rapido e adegua-

to di gestione del rischio daparte degli Stati Membri.Il sistema di allarme rapi-do (RASFF) è disciplinatodall’articolo 50 del Reg. CE178/2002. Si tratta di un flusso infor-mativo di comunicazioni,con le quali le Autorità com-petenti trasmettono la noti-zia del rinvenimento di ungrave rischio per la saluteumana. È una particolaremodalità con la quale le Au-torità competenti “gestisco-no il rischio” di un prodottonon conforme ai requisiti disicurezza.Con il Reg. CE 16/2011 del10 gennaio 2011 “recantedisposizioni di applicazionerelative al sistema di allarmerapido per gli alimenti ed imangimi” il sistema è statomeglio dettagliato ed am-pliato.Le notifiche di allerta sonostate precisate e classifica-te come segue: • “notifica di allarme”, unanotifica di un rischio che ri-chiede o potrebbe richiede-re un’azione rapida di un al-tro Paese Membro;• “notifica di informazione”,una notifica di un rischio chenon richiede un’azione rapi-da in un altro Paese Mem-bro;• “notifica di respingimentoalla frontiera”, una notifica direspingimento di una parti-ta, di un container o di uncarico di alimenti o di man-gimi come descritta all’arti-colo 50, par. 3, lettera c) del

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Reg. CE 178/2002;• “notifica di follow-up”, unanotifica contenente infor-mazioni supplementari ri-spetto ad una notifica origi-nale.Queste notifiche hanno dif-ferenti procedure di tra-smissione e di comunicazio-ne, correttamente motivatea fronte dei differenti gradidi rischio alle stesse sotteso.In particolare per le notifichedi allarme sono previstetempistiche rapide di tra-smissione dell’informazione(“senza ingiustificati ritardi ein ogni caso entro 48 ore dalmomento in cui sono infor-mati del rischio”), anche inassenza di tutti i dati dispo-nibili (“il fatto che non sianostate raccolte tutte le infor-mazioni rilevanti non devecomunque ritardare ingiu-stificatamente la trasmis-sione delle notifiche di al-larme”, art 3). Per le altrenotifiche la tempestività del-l’informazione è un po’ piùsfumata, anche se la Com-missione ha riconosciutogrande importanza alla no-tifica di respingimento allafrontiera, in quanto l’effica-ce funzionamento delle stes-se dovrebbe di fatto impe-dire l’ingresso di alimenti arischio nel territorio del-l’Unione Europea.La Commissione ha poi pre-disposto dei modelli di noti-fica che devono essere im-piegati dai membri dellarete, i cui principali campisono destinati alla corretta

individuazione dell’alimen-to (con particolare riferi-mento al lotto) e al rischioindividuato.Il nostro Ministero della Sa-lute, Autorità di riferimen-to per il RASSF in Italia, hapubblicato sul suo sito i citatimodelli.Il sistema informativo passaper il tramite dei cosiddetti“punti di contatto”, che ven-gono individuati liberamen-te da ciascuno Stato Mem-bro e comunicati alla Com-missione. Dall’esame del Regolamen-to si desume chiaramenteche spetta agli Stati Membril’obbligo di istituire ed at-tuare una efficace rete di co-municazione, e predisporregli strumenti per un efficacescambio di comunicazionetra i punti di contatto e leAutorità competenti nel ter-ritorio.Il Regolamento impone poialla Commissione europeal’obbligo di controllare “lacorrettezza della base giuri-dica citata per i casi di nonconformità riscontrati…” e diverificare “che l’oggetto del-la notifica rientri nell’ambi-to della rete, così come de-finito dall’articolo 50 delReg. CE 178/2002”. Controlli che richiamano la“valutazione del rischio”, checostituisce il fondamentodella legislazione alimenta-re (articolo 6 del Reg. CE178/2002), e quindi il pre-supposto per l’attivazionedel sistema di allerta.

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Lo Stato italiano ha poi ema-nato nel 2008 delle Lineeguida operative per la ge-stione del sistema. Si tratta del Provvedimento13 novembre 2008 dellaConferenza permanente peri rapporti tra lo Stato e Re-gioni e le Province autonomedi Trento e Bolzano relativoper l’appunto a “Intesa, aisensi dell’articolo 8, comma6, della legge 5 giugno2003, n. 131, tra il Governo,le regioni e le province au-tonome di Trento e Bolzanosulla proposta del Ministerodel lavoro, della salute e del-le politiche sociali di modifi-ca dell’Intesa 15 dicembre2005 (Rep. Atti n. 2395) re-cante “Linee guida per la ge-stione operativa del sistemadi allerta per alimenti desti-nati al consumo umano”. Il provvedimento è di natu-ra strettamente operativa,esso organizza ed individuale procedure che devono es-sere seguite dalle Autoritàcompetenti in Italia. Vengono chiariti i soggetti ei diversi ruoli delle Autoritàsanitarie dislocate sul terri-torio, che sono il Ministerodella Salute-Direzione Ge-nerale per la sicurezza deglialimenti e della Nutrizione, gliUffici periferici del Ministerodella Salute, i competentiservizi delle Regioni e Pro-

vince Autonome e le A.s.l.Di rilievo l’articolo 3 e l’al-legato D dal titolo “Criteriper notifica rischio”, che in-dividua, in via esemplificati-va, alcune tipologie di rischiograve, per le quali il sistemadi allerta dovrà essere pron-tamente attivato, e altre si-tuazioni nelle quali si rendeinvece necessaria una valu-tazione del rischio. Tra le pri-me sono ricompresi gli ali-menti contenenti sostanzeproibite, teratogene, geno-tossiche, cancerogene, fun-ghi o tossine fungine, batterio tossine batteriche, ecc.Una valutazione del rischio èinvece espressamente pre-vista nei casi di presenza dicorpi estranei, di alimentinon idonei al consumo, per-ché deteriorati o contenen-ti ingredienti non idonei, oaltre motivazioni, alimenti diorigine animale provenientida Paesi non inclusi neglielenchi comunitari dei Pae-si riconosciuti ufficialmentee così via.Ogni anno la Commissioneeuropea, pubblica il rappor-to annuale RASFF. L’Italia è risultata quasi sem-pre il Paese con il maggiornumero di segnalazioni in-viate alla Commissione eu-ropea, dimostrando quindiun’intensa attività di con-trollo sul territorio nazionale.

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Pacchetto igiene Dal 1° gennaio 2006 è in vi-gore il c.d. “Pacchetto Igie-ne”: un gruppo di regola-menti e una direttiva grazieai quali il Legislatore euro-peo ha messo a punto, in unquadro organico e aggior-nato, la disciplina igienico-sanitaria delle filiere agroa-limentare e mangimistica:

A questo primo gruppo di re-golamenti ne sono seguiti al-tri di non minore importan-za, i quali:- da un lato, hanno estesol’applicazione dei nuovi cri-teri-base sulla sicurezza aimateriali, sostanze e oggettidestinati a venire a contattocon gli alimenti (Regg. CE1935/2004, 2023/2006),

- il Reg. CE 852/2004 (c.d. “Igiene 1”) ha definito i cri-teri generali di igiene e sicurezza delle lavorazioni, de-clinando i corrispondenti obblighi - generali e specifici -a carico degli operatori della filiera alimentare;

- il Reg. CE 853/2004 (c.d. “Igiene 2”) ha aggiunto pre-scrizioni specifiche a garanzia dell’igiene degli alimenti diorigine animale;

- il Reg. CE 854/2004 (c.d. “Igiene 3”) ha previsto di-sposizioni specifiche per l’organizzazione dei controlli uf-ficiali su prodotti di origine animale destinati al consumoumano;

- il Reg. CE 882/2004 (c.d. “Regolamento controlli”) hastabilito i principi cui gli Stati Membri devono attenersinell’esecuzione dei controlli pubblici ufficiali sulla sicurezzadi alimenti e mangimi per la salvaguardia della salute deiconsumatori, della salute e del benessere degli animali,della tutela ambientale. Il regolamento verrà illustrato nelsuccessivo titolo relativo ai controlli ufficiali.

- Direttiva 41/2004/CE del Parlamento europeo e del Con-siglio che abroga alcune direttive recanti norme sull'igienedei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la pro-duzione e la commercializzazione di determinati prodot-ti di origine animale destinati al consumo umano e chemodifica le Direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE delConsiglio e la Decisione 95/408/CE del Consiglio.

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nonché ai mangimi (Reg. CE183/2005);- d’altro canto, hanno datoattuazione ad alcuni principiintrodotti dai regolamenti ge-nerali (es. criteri microbiolo-gici, Reg. CE 2073/2005).Come tutti i regolamenti co-munitari anche i regolamentidel “Pacchetto Igiene” defi-niscono obblighi di risultato(assicurare la sicurezza ali-mentare del prodotto cheviene immesso sul mercato)e non la metodologia ope-rativa, lasciando quindi alleimprese la facoltà di sce-gliere le misure di sicurezzapiù efficaci da adottare an-ziché prescriverle, come inpassato, nei minimi dettagli.La sicurezza degli alimentideve essere garantita lungotutta la filiera, a cominciaredalla produzione primaria.Qualsiasi fase del processoproduttivo deve essere ri-condotta ad un’analisi del ri-schio e deve essere suppor-tata da adeguate valutazio-ni scientifiche che l’Autoritàdi controllo dovrà verificare. Il nuovo approccio comuni-tario ha investito l’Operato-re del Settore Alimentare(O.S.A.) di un ruolo di com-pleta responsabilità rispettoalla garanzia di igiene deiprodotti alimentari; ha inol-tre evidenziato l’importanzadelle guide di corretta pras-si operativa, anche in rela-zione alle minori prescrizio-ni strutturali previste.L’obbligo di applicare i prin-cipi dell’HACCP riguarda

unicamente gli operatori delsettore alimentare che in-tervengono in qualsivogliafase della produzione, tra-sformazione e distribuzionedegli alimenti successiva allaproduzione primaria.Gli agricoltori e gli allevato-ri non hanno l’obbligo di in-trodurre questo sistema, madevono essere incoraggiati afarlo. Il settore agricolo devecomunque preparare delleguide per le buone praticheche precisino gli obblighi darispettare in materia di igie-ne degli alimenti, quali re-gole di igiene, qualità deimangimi, norme sul benes-sere degli animali, lotta con-tro i parassiti, registri sullasalute degli animali.

i regolamenti del Pacchetto igiene: reg. ce 852/2004Il Reg. 852/2004 costituiscela norma generale in mate-ria di igiene e si applica tra-sversalmente a qualsiasi ti-pologia di prodotto alimen-tare dalla produzione pri-maria alla trasformazione.Gli operatori del settore pri-mario devono applicare ma-nuali di corretta prassi igie-nica che assicurino l’immis-sione in commercio di pro-dotti sicuri. A tale proposito gli operato-ri devono adottare procedu-re idonee per: a) la pulizia di tutte le strut-ture;b) l’utilizzo di acqua potabi-le o acqua pulita;

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c) la salute degli addetti;d) prevenire l’introduzione ela propagazione di malattiecontagiose trasmissibili al-l’uomo attraverso gli ali-menti;e) valutare i risultati delleanalisi pertinenti effettuateche abbiano rilevanza per lasalute umana;f) l’utilizzo corretto degli ad-ditivi per i mangimi e per imedicinali veterinari;g) immagazzinare e gestirei rifiuti e le sostanze perico-lose in modo da evitare lacontaminazione; h) utilizzare correttamente iprodotti fitosanitari e i bio-cidi;i) tenere e conservare tuttele registrazioni necessariea dimostrare:• natura e origine degli ali-menti somministrati agli ani-mali;• prodotti medicinali veteri-nari o alle altre cure som-ministrate agli animali, conle relative date e i periodi disospensione;• insorgenza di malattie chepossono incidere sulla sicu-rezza dei prodotti di origineanimale;• risultati di tutte le analisieffettuate su campioni pre-levati da animali o su altricampioni;• segnalazioni pertinenti suicontrolli effettuati su anima-li o prodotti di origine ani-male;• uso di qualsiasi prodotto fi-tosanitario e biocida;• insorgenza di qualsiasi

malattia o infestazione chepossa incidere sulla sicu-rezza dei prodotti di originevegetale;• risultati di tutte le analisipertinenti effettuate su cam-pioni che abbiano rilevanzaper la salute umana. Gli operatori dei settori suc-cessivi al primario hannoinvece l’obbligo di predi-sporre, attuare e mantene-re una o più procedure per-manenti, basate sui principidel sistema HACCP al fine di:• garantire che tutte le fasidella produzione, trasfor-mazione e distribuzione dialimenti siano sotto il lorocontrollo, rispettando i re-quisiti d’igiene stabiliti dalregolamento in questione eda quello sull’igiene dei pro-dotti d’origine animale;• conformarsi ai criteri mi-crobiologici e ai requisiti inmateria di controllo delletemperature;• utilizzare, se i regolamen-ti sull’igiene dei prodotti ali-mentari e dei prodotti d’ori-gine animale e le relativemisure di applicazione nonspecificano i metodi di cam-pionatura o di analisi, metodiappropriati contenuti in altrenormative comunitarie o na-zionali o, qualora non sianodisponibili, metodi che con-sentano di ottenere risulta-ti equivalenti a quelli ottenutiutilizzando il metodo di rife-rimento, purché detti meto-di siano scientificamenteconvalidati;• in conformità alle norme o

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ai protocolli riconosciuti a li-vello internazionale;• predisporre e aggiornareuna o più procedure di con-trollo basate sui principi delsistema HACCP;• dimostrare all’autoritàcompetente che essi rispet-tano le procedure HACCP,secondo le modalità richiestedall’Autorità competente, te-nendo conto del tipo e del-la dimensione dell’impresaalimentare;• garantire che tutti i docu-menti in cui sono descritte leprocedure elaborate sianocostantemente aggiornati;• conservare ogni docu-mento e registrazione per unperiodo adeguato.Per poter operare sul mer-cato gli O.S.A. devono noti-ficare all’Autorità compe-tente ciascuno stabilimentoposto sotto il proprio con-trollo che esegua una qual-siasi delle fasi di produzione,trasformazione e distribu-zione di alimenti ai fini del-

la registrazione del suddet-to stabilimento. La registra-zione è un atto che prevedela semplice comunicazionealle Autorità competenti del-la propria attività e del rela-tivo inizio; il riconoscimentoinvece richiede un’ispezionepreventiva dei Servizi vete-rinari in quanto la strutturadeve essere autorizzata conl’assegnazione di un marchiodi identificazione (ex bollosanitario).

i regolamenti del Pacchetto igiene: reg. ce 853/2004Il Reg. CE 853/2004 definiscenorme specifiche - che van-no ad integrare quelle già de-finite dal Reg. CE 852/2004 -in materia di igiene degli ali-menti di origine animale (tra-sformati e non).Questo regolamento stabili-sce che tutti gli stabilimen-ti che lavorano carni e deri-vati hanno l’obbligo di rico-noscimento1 e introduce il

1 Da questo obbligo sono esclusi: produzione primaria, preparazione,manipolazione e conservazione per uso domestico privato; fornitura di-retta di piccoli quantitativi di prodotti primari e di carni di pollame e la-gomorfi macellati nell’azienda agricola, nonché di selvaggina, dal pro-duttore (o dal cacciatore) ai consumatori finali o ai laboratori annessiagli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello lo-cale (nel caso del pollame e dei lagomorfi le carni devono giungere alconsumatore finale, per delineare la situazione di esclusione dall’ap-plicazione del regolamento, come carni fresche). Sono escluse dal me-desimo ambito applicativo le attività di commercio al dettaglio purchénon pratichino la fornitura ad altri stabilimenti, salvo che si limitino almagazzinaggio e al trasporto e che si tratti di “attività marginale, lo-calizzata e ristretta” di fornitura da un laboratorio annesso ad un eser-cizio di commercio al dettaglio ad un altro laboratorio della stessa ti-pologia.

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concetto del “marchio diidentificazione”, che va asostituire quello che nellamaggior parte delle vecchienorme verticali era chiama-to “bollo sanitario” (“con-trassegno di identificazio-ne” nei prodotti della pesca). Tale marchio perde partedell’originaria connotazione,non dimostrando più il con-trollo sanitario ufficiale sulprodotto o sull’attività dellostabilimento: dimostra uni-camente che la struttura èriconosciuta e quindi, alme-no fino a verifica del con-trario, in possesso dei re-quisiti igienico-strutturali. Il bollo sanitario resta per iprodotti per i quali è espres-samente previsto dal Reg.CE 854/2004. Questo regolamento inoltrestabilisce requisiti specificiper diverse tipologie di ali-menti di origine animale2.

i regolamenti del Pacchetto igiene:reg. ce 854/2004Il Reg. CE 854/2004 stabili-sce norme specifiche perl’organizzazione di controlliufficiali sui prodotti di origi-

ne animale destinati al con-sumo umano. L’Autorità nazionale compe-tente garantisce un control-lo ufficiale ed adeguato del-le imprese di trasformazionedella carne. La natura e l’intensità deicontrolli ufficiali devono es-sere basati su una valuta-zione regolare dei rischi perla salute dell’uomo e deglianimali, nonché sugli aspet-ti connessi al benessere de-gli animali.Il veterinario ufficiale rivesteun ruolo importante nel con-trollo degli alimenti e a que-sta figura viene attribuito ilcompito di effettuare audite ispezioni che saranno og-getto di una trattazione piùapprofondita nel capitoloseguente.

3.4 reg. ce 882/2004controlli ufficialiIl Reg. CE 882 del 29 aprile2004 è “relativo ai control-li ufficiali intesi a verificare laconformità alla normativain materia di mangimi e dialimenti e alle norme sullasalute e sul benessere deglianimali”.

2 Carni di ungulati domestici - carni di pollame e di lagomorfi - carni diselvaggina di allevamento - carni di selvaggina selvatica - carni maci-nate - preparazioni di carni e carni separate meccanicamente - prodottia base di carne - molluschi bivalvi vivi - prodotti della pesca - latte cru-do e prodotti lattiero-caseari trasformati - uova e ovoprodotti - coscedi rana e lumache - grassi fusi di origine animale e ciccioli - stomachi,vesciche e intestini trattati - gelatina.

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Per “controllo ufficiale” siintende qualsiasi forma dicontrollo eseguita dall’Auto-rità competente o dalla Co-munità per la verifica dellaconformità alla normativain materia di mangimi e dialimenti e alle norme sulla

salute e sul benessere deglianimali.Più in generale possiamodefinire l’attività di control-lo quale l’insieme delle pro-cedure messe in atto dalleAutorità sanitarie attraverso:1. interventi diretti sui pro-

3 La vendita di carni di pollame o lagomorfi macellati nell’azienda agri-cola fino a un massimo di 3500 capi di volatili da cortile e piccola sel-vaggina da penna allevata e di 500 capi di lagomorfi all’anno, da par-te del produttore direttamente al consumatore finale, su sua richiesta,oppure a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o disomministrazione, posti nell’ambito del territorio della provincia in cuiinsiste l’azienda o nel territorio delle province contermini, che forniscanodirettamente al consumatore finale tali carni;- la cessione di alimenti di origine animale effettuata unicamente da unlaboratorio annesso ad un esercizio di commercio al dettaglio ad altroesercizio di commercio al dettaglio e/o di somministrazione posto nel-l’ambito della stessa provincia e province contermini, a condizione chel’attività in questione non rappresenti l’attività prevalente dell’impresaalimentare in termini di volumi di prodotto riferiti ad un valore inferio-re al 40% del prodotto lavorato per anno.

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dotti e sulle strutture di pro-duzione e di commercializ-zazione per:• controllare l’idoneità alconsumo dei prodotti ali-mentari;• reprimere le frodi alimen-tari a carattere sanitario;• contrastare le attività clan-destine.Oppure attraverso:2. interventi intesi a verifica-re la corretta applicazione, daparte dei produttori, delleprocedure di autocontrollo.Nel primo caso, che rappre-senta un approccio tradi-zionale alle problematichedei controlli sanitari deglialimenti, l’attività si esplicamediante accertamenti sul-le condizioni di igiene dei lo-cali e delle produzioni non-ché sui prodotti attraversol’esame visivo, con l’ausiliodi strumenti, con l’esecu-zione di manualità ispettive,mediante prelievi di cam-pioni per analisi di laborato-rio, sia negli stabilimenti sot-toposti ad un controllo per-manente (come ad esempionel caso dei macelli nei qua-li il veterinario ufficiale ese-gue la visita ante mortem de-gli animali e l’ispezione postmortem dei visceri e dellecarni) sia nelle altre struttu-re produttive e commercia-li successive alla macella-zione.Nel secondo caso, che rap-presenta invece l’approccioinnovativo nell’ambito diquell’attività volta alla pre-venzione, la responsabilità

dei controlli diretti sui pro-dotti e sui processi produt-tivi viene trasferita al pro-duttore al quale spetta l’one-re di documentarne l’esecu-zione e l’efficacia, mentre al-l’autorità sanitaria competela verifica sull’effettiva ap-plicazione dell’autocontrolloda parte delle aziende. In talsenso i provvedimenti adot-tati dall’autorità sanitaria sibasano sulla collaborazionedelle aziende e su elementidocumentali che lascianomargini più ristretti al con-tenzioso. Una delle grandi novità delRegolamento è stata l’in-troduzione dell’audit, sinoad allora sconosciuto in Ita-lia, quale modalità di con-trollo ufficiale. L’audit è unesame sistematico e indi-pendente per accertare sedeterminate attività e i ri-sultati correlati siano con-formi alle disposizioni previ-ste, se tali disposizioni sia-no attuate in modo efficacee se siano adeguate perraggiungere determinatiobiettivi.Se il controllo ufficiale èeseguito in genere senzapreavviso, l’effettuazionedell’audit viene precedutada una notifica preliminareall’azienda. Si tratta di unimportante momento di co-noscenza e di scambio tral’Autorità di controllo e l’ope-ratore; consente il realizzarsidi quelle condizioni che po-tranno rendere concreta lacollaborazione tra le parti nel

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caso si verifichi un rischioper la salute.La Commissione europeapubblica in genere annual-mente il programma coordi-nato di controlli ufficiali deiprodotti alimentari, al fine digarantire una miglior armo-nizzazione del controllo neivari Stati Membri e per con-sentire inoltre una correttarotazione degli alimenti dasottoporre a verifica e direlativi rischi sanitari da mo-nitorare.Il nostro Ministero, nell’am-bito di tali programmazioni,individua anch’esso le prio-rità con le quali le verifichedevono essere effettuate,così come provvedono talu-ne Regioni.Il nostro Ministero della Sa-lute ha poi emanato lineeguida applicative e operati-ve per l’attuazione in Italiadel Reg. CE 882/2004, pub-blicate alla pagina webhttp://www.salute.gov.it/img s / C _ 1 7 _ p u b b l i -cazioni_906_allegato.pdfIn tale documento sono benillustrati le competenze e iruoli delle diverse Autoritàche intervengono sul terri-torio, le modalità operativecon le quali l’Autorità proce-de a siffatte verifiche, non-chè le modalità operativecon le quali deve essere ef-fettuato l’audit. La nuova strutturazione deicontrolli, e più in generaletutto il “Pacchetto Igiene”, hacomportato la necessità dicoordinare le residue vigen-

ti disposizioni nazionali con icitati regolamenti comuni-tari, specie per quanto ri-guarda il controllo ufficiale.È stato quindi emanato ilD.lgs. 6 novembre 2007, n.193, relativo “ai controlli inmateria di sicurezza ali-mentare e applicazione deiRegolamenti comunitari nelmedesimo settore”.Rilevante l’articolo 2 che in-dividua le autorità preposteal controllo.“Ai fini dell’applicazione deiRegg. CE 852/2004, 853/2004,854/2004, 882/2004, …per lematerie disciplinate dallanormativa abrogata di cui al-l’articolo 3, le Autorità com-petenti sono il Ministero del-la Salute, le Regioni, le Pro-vince autonome di Trento edi Bolzano e le Aziende sa-nitarie locali, nell’ambito del-le rispettive competenze”.Il nostro legislatore ha quin-di ribadito la scelta che erastata compiuta fin dal 1962con la legge 283 e poi nel1980 con il D.P.R. 327.Il citato decreto fissa poi al-l’articolo 6 le sanzioni per laviolazione delle disposizionifissate dai Regolamenti del“Pacchetto Igiene”. Si trattadi sanzioni amministrativeindividuate da un minimo di500,00 a un massimo di150.000,00 euro.

Prelievi e analisi dicampioniNell’ambito del controllo uf-ficiale dei prodotti alimen-tari, una considerazione a

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parte meritano le modalitàdi prelevamento dei cam-pioni di prodotti alimentari el’analisi degli stessi.L’articolo 11 del Reg. CE882/2004 dal titolo “Metodidi campionamento e di ana-lisi” fissa alcuni importantiprincipi generali:

1. I metodi di campiona-mento e di analisi utilizzatinel contesto dei controlli uf-ficiali sono conformi alle per-tinenti norme comunitarieoppure, se tali norme nonesistono, a norme o proto-colli riconosciuti internazio-nalmente, ad esempio quel-li accettati dal Comitato eu-ropeo di normalizzazione(CEN) o quelli accettati dal-la legislazione nazionale.

2. Le autorità competenti fis-sano procedure adeguateatte a garantire il diritto de-gli operatori del settore deimangimi e degli alimenti, icui prodotti sono oggetto dicampionamento e di analisi,di chiedere un ulteriore pa-rere di esperti, fatto salvol’obbligo delle autorità com-petenti di intervenire rapi-damente in caso di emer-genza.

3. In particolare, esse vigi-lano affinché gli operatori delsettore dei mangimi e deglialimenti possano ottenereun numero sufficiente dicampioni per un ulterioreparere di esperti, salvo nelcaso di prodotti altamente

deperibili o dello scarsissimoquantitativo di substrato di-sponibile.

4. I campioni devono esse-re manipolati ed etichettatiin modo tale da garantirne lavalidità dal punto di vista siagiuridico che analitico.

Queste previsioni sono poistate meglio specificate dal-le norme nazionali italiane,specie per quanto riguarda ilnumero di unità campiona-rie e le garanzie di una con-troperizia. Le modalità diprelevamento dei campioni,sia deteriorabili che non de-teriorabili, destinati all’ana-lisi chimica, sono disciplina-te in via generale nello Sta-to italiano dall’articolo 6 delD.P.R. 26 marzo 1980, n.327; mentre per quantoconcerne i campioni di so-stanze deteriorabili destina-ti al controllo microbiologico,la norma di riferimento è ilD.M. 16 dicembre 1993, cheha per titolo “Individuazionedelle sostanze alimentarideteriorabili alle quali si ap-plica il regime dei controllimicrobiologici ufficiali”. L’art. 1 del D.M. 16 dicembre1993 considera deteriorabili:a) i prodotti alimentari pre-confezionati, destinati cometali al consumatore, il cui pe-riodo di vita commerciale in-feriore ai novanta giorni, ri-sulti dalla data di scadenzaindicata in etichetta, con ladicitura “da consumarsi en-tro….” ai sensi dell’art. 10

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comma 2 del decreto legi-slativo 27 gennaio 1992, n.109.

b) i prodotti a base di carneche non abbiano subito untrattamento completo e pre-sentino pertanto le seguen-ti caratteristiche fisico-chi-miche:1) aW superiore a 0,95 e phsuperiore a 5,2;oppure:2) aW superiore a 0,91oppure:3) ph uguale o superiore a4.5.

c) i prodotti alimentari sfu-si e quelli posti in involucroprotettivo destinati alla ven-dita previo frazionamentoai sensi dell’ art. 1. comma3. del decreto legislativo 27gennaio 1992. n.109. nonsottoposti a congelazione oa trattamenti atti a deter-minare la conservazione allostato sfuso per periodi su-periori ai tre mesi (qualisterilizzazione, disidratazio-ne, affumicatura, aggiunta disoluti e/o di conservatriciantimicrobici, altri tratta-menti di pari effetto) costi-tuiti in tutto o in parte da:1) Latte, ivi compreso quel-lo parzialmente concentrati;2) Derivati del latte quali:crema di latte, formaggi fre-schi, spalmabili, formaggifreschi a pasta filata prein-cartati di cui all’ art.1. com-ma 2. del decreto – legge 11aprile 1986, n. 98, conver-tito nella legge 11 giugno

1986, n. 252, modificatodall’art. 23 del decreto legi-slativo 27 gennaio 1992, n.109, latticini freschi, for-maggi molli senza crosta,formaggi molli con crosta astagionatura non superioreai sessanta giorni, formaggierborinati;3) Carni fresche e prepara-zioni gastronomiche freschea base di carni fresche;4) Prodotti della pesca fre-schi, nonché alimenti com-posti freschi e preparazionigastronomiche a base diprodotti della pesca;5) Prodotti d’uovo freschi opastorizzati, nonché alimenticomposti e di pasticceria epreparazioni gastronomichea base di prodotti d’uovo;6) Prodotti ortofrutticoli fre-schi, refrigerati e non;7) Paste fresche con ripienodestinate ad essere vendu-te allo stato sfuso ai sensidell’art.16, comma 2 letterac, del decreto legislativo 27gennaio 1992, n.109.La destinazione del campio-ne dei prodotti alimentaridestinati all’analisi micro-biologica è disciplinata dal-l’articolo 2 del summenzio-nato decreto 16 dicembre1993. Anche le procedure di ana-lisi e di revisione di analisisono specificatamente re-golamentate e anche in que-sto caso occorre distingueretra analisi microbiologichesui prodotti deteriorabili, in-dividuati dall’art. 1 del D.M.citato, e tutte le altre.

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Per quanto concerne le ana-lisi microbiologiche sui pro-dotti non deteriorabili, oc-corre fare riferimento all’art.1 della Legge 30 aprile 1962n. 283 e agli artt. 18 e 19 delD.P.R. 327/80, mentre perquelle sui prodotti deteriora-bili, occorre apportare at-tenzione all’art. 4 del d.lgs. 3marzo 1993 n. 123 e all’art.2, 3° e 4° comma, del D.M.16 dicembre 1993.Si tratta di un sistema assaistrutturato volto a contem-perare due distinte esigenze,quella di attuare rapidi, effi-caci ed attendibili controlliufficiali con il primario obiet-tivo della sicurezza alimen-tare e quello di assicurare lenecessarie garanzie difensi-ve agli operatori del settorealimentare in ipotesi di ri-scontro di qualche non con-formità che possa dare luo-go a profili di responsabilità.

moca (materiali e oggetti a contatto congli alimenti)Tra le misure proposte perriorganizzare la sicurezzaalimentare, l’Autorità euro-pea ha messo a punto ancheuna sostanziale revisionedel quadro legislativo per imateriali e gli oggetti a con-tatto con gli alimenti (di se-guito MOCA). Infatti il nuovo approccioalla sicurezza alimentarestabilisce che il packaging epiù in generale i materialiche entrano in contatto congli alimenti siano assimilati

in pieno agli alimenti e cometali siano inseriti nel nuovosistema di controlli armo-nizzati, allarme rapido, co-municazione dei rischi e tut-to quanto costituisce la nuo-va visione della sicurezza ali-mentare entrata in vigorecon la Food Law (Reg. CE178 del 28/01/2002). Analogamente a quanto pre-visto per gli alimenti il legi-slatore comunitario ha quin-di definito un insieme di re-gole trasversali applicabili atutto il settore dei MOCA chesaranno trattati nel dettaglioin seguito.

Negli ultimi anni, il legisla-tore si è intensamente im-pegnato nel regolamentarele attività manifatturiere chevedono coinvolto il packa-ging alimentare e più in ge-nerale tutti i materiali e glioggetti destinati ad entrarein contatto diretto e/o indi-retto con gli alimenti.I materiali e gli oggetti acontatto con alimenti fannoparte della filiera e ad essivanno applicati i criteri eprincipi di sicurezza richiestiper gli alimenti.A partire dal 2002 il mondodel packaging si è quindi tro-vato ad operare in uno sce-nario di regole in evoluzione.Ad oggi i principali riferi-menti legislativi per i mate-riali e oggetti in contatto conalimenti sono:

• Reg. CE 1935/2004 delParlamento europeo e del

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Consiglio, del 27 ottobre2004, riguardante i materialie gli oggetti destinati a ve-nire a contatto con i prodottialimentari e che abroga ledirettive 80/590/CEE e89/109/CEE.

• Reg. CE 2023/2006 dellaCommissione, del 22 di-cembre 2006, sulle buonepratiche di fabbricazione (diseguito GMP) dei materiali edegli oggetti destinati a ve-nire a contatto con prodottialimentari.

• Reg. CE 882/2004 del Par-lamento europeo e del Con-siglio, del 29 aprile 2004 re-lativo ai controlli ufficiali in-tesi a verificare la conformi-tà alla normativa in materiadi mangimi e di alimenti ealle norme sulla salute esul benessere degli animali.

• Decreto del Presidentedella Repubblica del 23 ago-sto 1982 n. 777: Attuazione della Direttiva76/893/CEE relativa ai ma-teriali e agli oggetti destinatia venire a contatto con i pro-dotti alimentari e successiviaggiornamenti.

• Decreto Legislativo 25gennaio 1992 n. 108: At-tuazione della Direttiva89/109/CEE concernente imateriali e gli oggetti desti-

nati a venire in contatto coni prodotti alimentari.

• Reg. CE 10/2011 (cosid-detto “Regolamento PIM” -Plastic Implementation Mea-sure)4.

Il Reg. CE 1935/2004, Ar-ticolo 3 Requisiti generali,prevede che i materiali e glioggetti debbano essere pro-dotti conformemente allebuone pratiche di fabbrica-zione affinché, in condizionid’impiego normali o preve-dibili, essi non trasferiscanoai prodotti alimentari com-ponenti in quantità tale da:a) costituire un pericolo perla salute umana;b) comportare una modificainaccettabile della composi-zione dei prodotti alimentari; c) comportare un deteriora-mento delle loro caratteri-stiche organolettiche.Anche per i MOCA - comeper il food - è obbligatoria larintracciabilità (Reg. CE1935/2004 Articolo 17 Rin-tracciabilità).• Soggetti obbligati: gli ope-ratori attivi nella produzionee nella distribuzione di ma-teriali a contatto, quindi pro-duttori e trasformatori dellematerie prime da imballag-gio e utilizzatori di materia-li a contatto.• Oggetto: i materiali e gli og-getti destinati a venire a con-

4 Pubblicato il 15 gennaio 2011 sulla GUUE serie L 12

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tatto, direttamente o indiret-tamente, con gli alimenti.• Strumenti: spetta aglioperatori scegliere sistemie/o procedure per identifi-care materiali in entrata e inuscita dal loro processo (daisemplici documenti com-merciali ai più complessisoftware).• Gli utilizzatori possono de-cidere di registrare i lotti deiprodotti in uscita (alimenti,freschi e preparati) insiemeai codici di identificazione deimateriali a contatto per essiutilizzati.

Analogamente al food ancheper chi produce MOCA è ob-bligatorio adottare sistemi diassicurazione qualità (Reg.CE 2023/2006 Articoli 5 - 6)Gli operatori del settore de-vono istituire e rispettare unsistema di assicurazione del-la qualità efficace e docu-mentato, che tenga contodell’adeguatezza e del know-how del personale, nonchédell’organizzazione e dellesedi, necessario a garantireche i materiali e gli oggettifiniti siano conformi alle nor-me ad essi applicabili;

• I materiali di partenza de-vono essere selezionati edevono essere conformi conle specifiche prestabilite.• Gli operatori del settoredevono istituire e mantene-re un sistema di controllo

della qualità efficace, volto a:- monitorare l’attuazione e ilrispetto delle GMP (buonepratiche di fabbricazione);- identificare misure di cor-rezione di eventuali non con-formità alle GMP.

Gli operatori del settore de-vono elaborare e conserva-re un’adeguata documen-tazione su supporto cartaceoo in formato elettronico ri-guardante le specifiche, leformulazioni e i processi difabbricazione che siano per-tinenti per la conformità e lasicurezza di materiali e og-getti finiti, disponibile per leautorità competenti che nefacciano richiesta (Reg. CE2023/2006 Art.7).Le buone pratiche di fabbri-cazione dei materiali e deglioggetti destinati a venire acontatto con prodotti ali-mentari comportano:• l’istituzione di un Sistemadi assicurazione della quali-tà (art. 5);• l’istituzione di un Sistemadi controllo della qualità (art.6);• disporre della Documen-tazione (art.7).

reg. ce 1169/2011 etichettatura Con la finalità di uniformare ladisciplina dell’etichettaturadegli alimenti a livello comu-nitario il Legislatore ha ema-nato il Reg. CE 1169/20115

5 Pubblicato in Gazzetta ufficiale della Comunità Europea del 22 novembre2011 L 304.

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relativo alla fornitura di in-formazioni sugli alimenti alconsumatore6.Il nuovo regolamento hatempi di applicazione piut-tosto lunghi. Esso, infatti, siapplicherà in linea generaledal 13 dicembre 2014 eprevede uno strutturato edarticolato sistema transitorioper la commercializzazione eper lo smaltimento dellescorte dei prodotti immessisul mercato ed etichettatifino al giorno precedente ladata di applicazione. Per i prossimi anni potremoquindi trovare sul mercatoprodotti differentemente eti-chettati e conformi alla pre-cedente normativa e/o alnuovo Reg. CE 1169/2011.Le principali novità del nuo-vo regolamento riguardanoinnanzitutto il campo d’ap-plicazione che è statoespressamente esteso oltreche agli alimenti destinati alconsumatore finale, colletti-vità comprese (ristoranti,mense, ospedali e catering),anche agli alimenti che que-sti ultimi soggetti fornisconoal consumatore finale in sen-so stretto. Sono altresìcomprese le vendite a di-stanza, ovvero quella via

web, che stanno fortemen-te crescendo e che quindi ilLegislatore ha ritenuto op-portuno sottoporre alle di-sposizioni in materia di in-formazione al consumatore.Le indicazioni obbligatoriein etichetta sono principal-mente le seguenti (già tut-tora obbligatorie ai sensidella Direttiva CE 2000/13): a) la denominazione del-l’alimento;b) l’elenco degli ingredienti;c) qualsiasi ingrediente ocoadiuvante tecnologicoelencato nell’allegato II oderivato da una sostanza oun prodotto elencato in det-to allegato che provochi al-lergie o intolleranze usatonella fabbricazione o nellapreparazione di un alimentoe ancora presente nel pro-dotto finito, anche se in for-ma alterata;d) la quantità di taluni in-gredienti o categorie di in-gredienti;e) la quantità netta dell’ali-mento;f) il termine minimo di con-servazione o la data di sca-denza;g) le condizioni particolari diconservazione e/o le condi-zioni d’impiego;

6 Tale regolamento modifica i Regg. CE 1924/2006 e CE 1925/2006 delParlamento europeo e del Consiglio e abroga la Direttiva 87/250/CEEdella Commissione, la Direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la Direttiva1999/10/CE della Commissione, la Direttiva 2000/13/CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, le Direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Com-missione e il Reg. CE 608/2004 della Commissione.

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h) il nome o la ragione so-ciale e l’indirizzo dell’opera-tore del settore alimentaredi cui all’articolo 8, paragra-fo 1;i) il paese d’origine o il luo-go di provenienza ove pre-visto all’articolo 26;j) le istruzioni per l’uso, peri casi in cui la loro omissionerenderebbe difficile un usoadeguato dell’alimento;k) per le bevande che con-tengono più di 1,2% di alcolin volume, il titolo alcolo-metrico volumico effettivo;l) una dichiarazione nutri-zionale.

La principale novità intro-dotta dal Regolamento èquella che riguarda l’obbli-gatorietà dell’etichettaturanutrizionale, il cui contenu-to differisce da quello attualeprevisto dalla Direttiva90/496/CEE.La dichiarazione dovrà re-care 7 elementi, ovvero:- Valore Energetico.- Grassi.- Acidi grassi saturi.- Carboidrati.- Zuccheri.- Proteine.- Sale.I valori andranno riferiti a100 gr/ml ed eventualmen-te, su base volontaria, allaporzione. La Commissioneadotterà regole sulle por-zioni, per alcune categorie dialimenti, e potrà adottareregole sulle tolleranze rela-tive alle dichiarazioni nutri-zionali.

Altre novità di rilievo ri-guardano le modalità di in-dicazione degli ingredienti,della data di scadenza, di al-cune indicazioni che devonoessere obbligatoriamente ri-portate, dell’origine e/o delluogo di provenienza, l’indi-viduazione del soggetto re-sponsabile delle informazio-ni sugli alimenti.Per quanto concerne gli in-gredienti viene espressa-mente esplicitato l’obbligodella ripetizione dell’aller-gene ogni qualvolta essosia presente in più ingre-dienti e coadiuvanti tecno-logici utilizzati nell’alimento,salvo il caso espressamenteprevisto dalla norma, in cuila denominazione dell’ali-mento faccia chiaramenteriferimento alla sostanza o alprodotto in questione. Di ri-lievo anche le modalità gra-fiche di indicazione, sullequali vi è sempre più atten-zione: nella lista degli in-gredienti gli allergeni do-vranno essere messi in ri-salto utilizzando per l’ap-punto caratteri grafici diffe-renti.Ancora per gli oli e grassi ve-getali viene fissato l’obbligodi indicarne la natura degli olie i grassi specificatamenteindicati in ordine decrescen-te di peso.Viene previsto l’obbligo diindicare la data di scadenzanon più sulla sola unità divendita ma su ogni porzionedel prodotto e viene altresìintrodotto l’obbligo di indi-

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care la data del primo con-gelamento (indicata congiorno, mese e anno) per lecarni, le preparazioni di car-ni e prodotti ittici non pro-cessati. L’argomento maggiormen-te oggetto di discussione eprese di posizione da partedegli Stati Membri, ad oggi,per la generalità dei prodot-ti, è certamente quello rela-tivo all’indicazione dell’ori-gine/provenienza. Allo statoattuale, è stata sancita l’ob-bligatorietà dell’indicazionedel Paese di origine o delluogo di provenienza: “Nel caso in cui l’omissionedi tale indicazione possa in-durre in errore il consuma-tore in merito al Paese di ori-gine o al luogo di prove-nienza reali dell’alimento,in particolare se le informa-zioni che accompagnanol’alimento o che sono con-tenute nell’etichetta nel loroinsieme potrebbero altri-menti far pensare che l’ali-mento abbia un differentepaese d’origine o luogo diprovenienza” e “per le car-ni dei codici della nomen-clatura combinata (NC)elencati all’allegato XI”.7

Sempre per quanto concer-ne l’origine e la provenienza,l’ulteriore importante novitàè quella che concerne l’in-grediente primario.

Infatti, se su di un prodottoalimentare verrà espressa-mente indicata l’origine o laprovenienza dello stesso, ese sarà diversa da quelladell’ingrediente primario (in-grediente presente in misu-ra superiore al 50% o in-grediente caratterizzante)dovrà citarsi anche l’origineo la provenienza di que-st’ultimo o dovrà comun-que esserne evidenziata ladiversità.

Non meno rilevante la novi-tà introdotta in tema di re-sponsabilità dall’articolo 8che prevede espressamen-te che: “l’operatore del set-tore alimentare responsabi-le delle informazioni sugli ali-menti è l’operatore con il cuinome o con la cui ragionesociale è commercializzato ilprodotto o, se tale operato-re non è stabilito nell’Unio-ne, l’importatore nel merca-to dell’Unione”.

Viene dunque definitiva-mente chiarito che il re-sponsabile dell’informazionesui prodotti è anche il distri-butore; quindi anche il sog-getto che non provvede allamanipolazione del prodotto.Purtroppo il legislatore co-munitario non ha escluso lalegislazione concorrente de-gli Stati Membri, cui è stato

7 Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate;Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o con-gelate; Carni fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105.

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concesso di intervenire enormare alcune aree (ma-terie non specificatamentearmonizzate dal regolamen-to, bevande alcoliche, GDAper gruppi specifici di popo-lazione, alimenti non preim-ballati) in aggiunta a quellesulle quali potevano già in-tervenire in ottemperanza aquanto stabilito dal Trattatosul Funzionamento del-l’Unione Europea (TFUE) ecioè: protezione della salu-te pubblica e dei consuma-tori, prevenzione delle frodi,protezione dei diritti di pro-

prietà industriale e com-merciale, delle indicazionidi provenienza, delle deno-minazioni di origine e dellarepressione della concor-renza sleale. Quale conseguenza di que-sto ulteriore ampliamentodei poteri di intervento deisingoli Stati Membri, la libe-ra circolazione delle mercinell’Unione Europea potràsubire ulteriori limitazioni efavorire così possibili discri-minazioni protezionistichetra gli operatori dei diversiStati Membri.

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4. Food Security

dario [email protected]

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accesso al ciboIl concetto di “food security”si distingue da quello di“food safety” poichè non silimita a considerare la “si-curezza alimentare” macomprende la “sicurezza de-gli approvvigionamenti ali-mentari”, un diritto umanofondamentale riconosciutodalle Nazioni Unite. Il World Food Summit nel1996 ha definito la “food se-curity” come la “situazionenella quale tutte le personehanno accesso fisico ed eco-nomico a un quantitativo dicibo sano e nutriente, suffi-ciente a rispettare i loro bi-sogni dietetici e le loro pre-ferenze alimentari ai fini diuna vita attiva e in salute”.Al primo posto degli Obiet-tivi di Sviluppo del Millen-nio1, concordati al Summitdelle Nazioni Unite nel 2000,vi era proprio quello di di-mezzare la fame nel mondo,liberare cioè da questa mor-sa letale almeno cinquecen-to milioni di esseri umani. Ilperchè è chiaro, lo svilupponon può prescindere dallasalute e idoneità al lavorodella popolazione adulta nédalla crescita sana delle nuo-ve generazioni, ed è vice-

versa incompatibile con altitassi di mortalità infantile,denutrizione e malnutrizionecronica2.A dodici anni di distanza, lacronaca di un fallimento nel-le politiche internazionali piùintimamente legate alla vita.Un miliardo di esseri umanié oggi afflitto dalla fame3.L’incidenza maggiore si re-gistra nell’Africa sub-saha-riana dove la fame in cre-scita colpisce il 26,8% di unapopolazione in aumento. A seguire l’Asia (14% dellapopolazione, con picchi piùelevati nella regione meri-dionale) e l’America Latina(8%, con punte sino al 17%nell’area caraibica). Nei Paesi cosiddetti sviluppatil’indice medio di malnutrizio-ne, il colmo della disugua-glianza sociale, ha raggiuntol’1,4%.L’unica rilevante eccezione èquella della Cina che, oltread aver già superato i tra-guardi di riduzione della po-vertà stabiliti nei MillenniumDevelopment Goals4, per-segue un modello di svilup-po internazionale condivisoche é in netta antitesi ri-spetto agli schemi neo-co-lonialisti di accaparramento

1 Si veda: http://www.ilfattoalimentare.it/fame-nel-mondo-i-millen-nium-development-goals-sono-lontanissimi.html2 Si veda: http://www.ilfattoalimentare.it/denutrizione-bambini-africa-save-the-children.html3 Si veda: http://www.1billionhungry.org, http://www.ilfattoalimenta-re.it/giornata-mondiale-cibo-16-ottobre-fame-oxfam.html4 Si veda: http://www.un.org.cn/cms/p/resources/30/1539/content.html

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delle terre5.

insicurezza alimentareIl premio Nobel AmartyaSen nei primi anni ’80 ave-va definito la fame come “lacondizione di alcune perso-ne che non hanno abba-stanza da mangiare, non ilrisultato del non esserci ab-bastanza cibo”. Il problemaessenziale risiede nella di-stribuzione delle risorse,consentire a tutti l’accesso alcibo. Tra le varie cause,proviamo a identificare quel-le principali.

Cambiamento climaticoLe emissioni di gas serra,appare chiaro ormai, con-tribuiscono all’aumento del-le temperature e influisconosu frequenza e intensità dieventi meteorologici estre-mi, con gravi danni alle pro-duzioni agricole. Basti con-siderare gli ultimi dati me-teo: tra aprile e giugno2012, le precipitazioni piùintense mai registrate inRegno Unito; giugno 2012 èstato il 328° mese consecu-tivo con una temperaturaglobale al di sopra della me-dia stagionale del ventesimo

secolo; luglio 2012 è stato ilmese più caldo nella storiadelle rilevazioni in USA,mentre Pechino in sole 14ore ha assistito a precipita-zioni senza precedenti. Quali sono le relazioni traclima e cibo è presto detto,dal nord al sud del mondo,con alcuni esempi:- la più grave siccità dell’ul-timo mezzo secolo occorsanel 2012 in USA, primo pro-duttore di mais del pianeta.Crollo dei raccolti, impen-nata dei listini internaziona-li, violente ripercussioni suiPaesi che dipendono quasitotalmente dalle importa-zioni per l’approvvigiona-mento di cereali (come loYemen ove oggi il 44% del-la popolazione, 10 milioni dipersone, patisce la fame)6,- le emergenze del Cornod’Africa nel 20117 e in Sahelnel 20128. Gravi danni a pastorizia eagricoltura, crollo dell’offer-ta locale di cibo e quindi di-pendenza dalle importazio-ni a prezzi proibitivi per i piùpoveri, circa 16 milioni di es-seri umani.Secondo Luc Gnacadja9- re-sponsabile delle Nazioni Uni-

5 Si veda: http://www.ilfattoalimentare.it/nasce-un-nuovo-coloniali-smo-agricolo-le-potenze-emergenti-rapinano-territori-in-africa-caraibi-e-pacifico.html6 WFP News (2012), http://www.wfp.org/news/news-release/food-se-curity-survey-reveal-alarming-levels-severe-hunger-yemen-0 7 Si veda: http://www.ilfattoalimentare.it/somalia-fame-onu.html8 Si veda: http://www.ilfattoalimentare.it/sahel-fondi-usa-eu.html9 Si veda: http://www.ilfattoalimentare.it/la-desertificazione-causa-carenze-di-cibo-e-acqua-ma-anche-guerre-e-migrazioni.html

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te per le terre aride - le cri-si alimentari degli ultimianni, quand’anche innesca-te dagli eventi climatici,sono pur sempre da ricon-dursi alla desertificazione.L’erosione dei suoli è un pro-cesso lento, spesso legato al-l’ipersfruttamento dei terre-ni arabili, il cui grave impat-to é sinora sfuggito alleagende politiche di tutti.L’Institute of DevelopmentStudies10 ha di recente ela-borato una previsione discenario sugli andamentidei prezzi alimentari, anchein relazione a eventi me-teorologici estremi. Gli aumenti dei listini globali,da qui al 2030, sono stima-ti nel 177% per il granotur-co, 120% per il frumento,107% per il riso11. Con tragiche ripercussionisulle categorie meno ab-bienti di popolazione neiPaesi in via di sviluppo, ovei cereali rappresentano inmedia il 60% del panierealimentare, secondo l’ultimorapporto FAO12.

BiocarburantiL’aumento dei listini ali-

mentari ha assunto un ca-rattere strutturale, negli ul-timi anni, anche grazie allacontinua crescita della do-manda di derrate agricoleprimarie per la produzionedi biofuels, vale a dire car-buranti ricavati da materiaorganica. Bioetanolo rica-vato dalla fermentazione dicomponenti zuccherine dimateria vegetale (es. cannada zucchero, mais, grano),da addizionarsi alla benzina,e biodiesel estratto da olivegetali (es. palma, soia,colza).Le politiche energetiche chesovvenzionano o comunqueincentivano l’impiego di bio-carburanti, oltre a stabilirequote obbligatorie e cre-scenti di loro mix con i com-bustibili fossili, incidono inmisura sempre più signifi-cativa sulla domanda dicommodities alimentari (oli,cereali e leguminose, zuc-chero). E poichè la domanda di cibotende a essere poco elasti-ca (cioè tendenzialmenteinvariata rispetto a disponi-bilità e prezzi), al diminuiredell’offerta - ad esempio a

10 Dirk Willenbockel, Insitute of Development Studies (2012), ExtremeWeather Events and Crop Prices Spikes in a Changing Climate: Illu-strative Global Simulation Scenarios, www.oxfam.org/en/grow/reports11 Oxfam (2012), Clima estremo, prezzi estremi. Quanto costa nutri-re un mondo in ebollizione?, http://www.oxfamitalia.org/wp-con-tent/uploads/2012/09/Clima-Estremo-Prezzi-Estremi-ITA_rappor-to_oxfam_sept2012.pdf 12 FAO, WFP e IFAD (2012), op. cit.

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causa di cattivi raccolti chesi combinano all’assenza diriserve e magari pure a bloc-chi alle importazioni - i prez-zi volano. A maggior ragione, a causadella domanda aggiuntivache proviene dal mercatodei biocarburanti, la cui pro-duzione è vincolata a pre-scrizioni governative ed èperciò indifferente all’au-mento dei prezzi della ma-teria prima. La responsabilità di questepolitiche sulla volatilità deiprezzi alimentari è così evi-dente che nel 2011 dieci or-ganizzazioni internazionali -tra cui il Fondo Monetario In-ternazionale, la Banca Mon-diale13 e la FAO - hanno rac-comandato ai Governi delG20 di invertire la rotta14.La sola Unione Europea con-suma quasi l’80% di biodie-sel prodotto da colza, soia epalma, con chiara incidenzasui prezzi mondiali degli oli

alimentari. Prezzi soggetti a storichefluttuazioni tra il 2006 e il2012, con picchi a metà del2008 e all’inizio del 2011.Piochè i grassi hanno unruolo essenziale sia nei fab-bisogni nutritivi che nellaproduzione di cibarie, tali fe-nomeni hanno avuto graviripercussioni sul sostenta-mento delle fascie più debolidelle popolazioni. Nei Paesi importatori, comeHaiti che ha assistito al rad-doppio dei prezzi al dettagliodegli oli alimentari. Ma anche nei Paesi esporta-tori come l’Indonesia, unodei primi produttori di olio dipalma, ove è rarefatta la di-sponibilità di olio sul merca-to locale15.La Commissione europea16

ha perciò finalmente datoatto del dominio dei biocar-buranti di prima generazio-ne (basati su colture ali-mentari) sulla produzione

13 Si veda: http://www.ilfattoalimentare.it/crisi-alimentare-lallarme-rosso-della-banca-mondiale.html14 FAO/OECD (2011), Price Volatility in Food and Agricultural Markets:Policy Responses. Policy Report including contributions by FAO, IFAD,IMF,OECD, UNCTAD, WFP, the World Bank, the WTO, IFPRI and the UNHLTF, http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/Volatility/Intera-gency_Report_to_the_G20_on_Food_Price_Volatility.pdf15 Oxfam (2012), Bad Bio. La politica UE sui biocarburanti affama, ètempo di invertire la marcia, http://www.oxfamitalia.org/wp-con-tent/uploads/2012/09/BP_Bad-Bio_OxfamItalia_170912.pdf 16 European Commission (2012), Renewable energy a major player inthe European energy market, http://ec.europa.eu/energy/renea-bles/communication_2012_en.htm, si veda: Accompanying Commis-sion staff working Document, SWD/2012/164, p. 5

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UE di biofuels (88% circa sultotale), proponendo l’intro-duzione di un limite al loroutilizzo17. Ed è anche alla sete di bio-fuels che si deve la corsaalla terra e all’acqua. Land-grab18 e water-grab, la ra-pina delle risorse essenzialia danno delle comunità piùdeboli, scacciate con la vio-lenza dai loro territori innome dell’interesse stranie-ro colluso coi governanti lo-cali. Secondo i dati dell’In-ternational Land Coalition,due terzi degli investimentisulla terra negli ultimi diecianni hanno avuto come fi-nalità proprio la realizzazio-ne di biocarburanti19. Se-condo uno studio di Oxfam, laterra usata nel 2008 per pro-durre biocarburanti per l’UEavrebbe potuto alternativa-

mente nutrire 127 milioni dipersone20.

Speculazioni“Un elemento di grande no-vità negli ultimi anni nelcommercio delle materie pri-me è la presenza massicciadi investitori che trattano lemerci come un attivo qua-lunque. Il fatto che i parte-cipanti al mercato non ne-goziano sulla base della do-manda e dell’offerta […] puòesercitare una notevole in-fluenza sulla formazione delprezzo di questi prodotti”(UNCTAD, Agenzia delle Na-zioni Unite per il Commercioe lo Sviluppo)21.Gli investimenti in questionesono del tutto svincolati dal-le attività sottostanti, vale adire attività agricole e gliscambi commerciali relativi

17 Il 17 ottobre 2012 la Commissione europea ha presentato una pro-posta legislativa, che dovrà ora essere analizzata dal Consiglio e dal Par-lamento, al fine di emendare la direttiva del 2008 sulle energie rinno-vabili. La novità principale della proposta consiste nell’imposizione diun limite alla produzione di biocarburanti da colture alimentari, che nonpotrà superare il 5% della produzione complessiva. Si tratta di un pri-mo segnale positivo di riconoscimento degli effetti negativi che le po-litiche sui biocarburanti stanno provocando in relazione al tema dellasicurezza alimentare, ma l’obiettivo di miglioramento è ancora poco am-bizioso poichè non cambia quelli che sono già ora in media i livelli diproduzione e consumo in Europa, ma semplicemente esclude che pos-sa esserci un incremento della produzione e consumo di questa tipo-logia di biocarburanti nel futuro. 18 Si veda: http://ilfattoalimentare.it/land-grabbing-catherine-ashton.html19 ILC (2011), Land Rights and the Rush for Land, http://www.lan-dcoalition.org/cpl/CPL-synthesis-report 20 Oxfam (2012), Bad Bio, op. cit.

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alle derrate. Si tratta di ope-razioni meramente specula-tive sulle oscillazioni dei li-stini internazionali delle ma-terie prime, che peraltroprovocano una domanda ag-giuntiva a quella reale e asua volta stimolano l’inte-resse di altri investitori (at-tratti da un asset il cui prez-zo continua a salire)22.Alla liberalizzazione dei mer-cati dei derivati negli StatiUniti, nel 2005, è seguito losbarco di fondi d’investi-mento, fondi pensione e al-tri fondi speculativi, dotati diun potere finanziario consi-derevole eppur privi di ex-pertise sui mercati agricoli,che hanno dato il via a que-sta ‘economia dell’azzardo’basata su una logica mera-mente speculativa. Da qui le‘bolle’ sul mercato dei deri-vati, scambi di titoli sulla

vendita di merci future aprezzi che esorbitano dalmercato reale23.Negli ultimi cinque anni il vo-lume di affari detenuto da-gli speculatori in questi mer-cati è quasi raddoppiato,dai 65 miliardi di dollari del2006 ai 126 miliardi del2011, 20 volte tanto l’am-montare degli aiuti pubbliciglobali all’agricoltura (datiWorld Development Move-ment)24.Un gioco d’azzardo, per ilprofitto di pochi, che mettea rischio la vita di milioni dipersone25.Gli effetti dell’insicurezzaalimentare si sintetizzanonella disperazione che co-stringe gli ultimi a scelte ingrado di pregiudicare ognisperanza nel medio e lungotermine: dalla vendita dellepoche risorse residue - sia-

21 UNCTAD (2009), Trade and Development Report 2009, cap. II: Thefinancialization of commodity markets, p.54, http://unctad.org/en/Docs/tdr2009_en.pdf 22 Si veda: http://www.ilfattoalimentare.it/crisi-alimentare-in-arrivo.-la-denuncia-del-relatore-speciale-onu-per-il-diritto-allalimentazione-troppa-speculazione.html23 Si veda: http://www.ilfattoalimentare.it/allarme-sui-prezzi-alimen-tari-la-commissione-europea-dichiara-battaglia-a-tutto-campo.html24 World Development Movement (2011), Broken markets. How financialmarket regulation can help prevent another global food crisis,http://www.wdm.org.uk/sites/default/files/Broken-markets.pdf 25 Per approfondimenti sul tema della speculazione sul cibo si veda adesempio: Fondazione Culturale Responsabilità Etica (2010), Scom-mettere sulla fame. Crisi finanziaria e speculazione su materie primee cibo, www.fcre.it; Oxfam (2011), Not a game: speculation vs foodsecurity. Regulating financial market for growing a better future,http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/ib-speculation-vs-food-security-031011-en.pdf

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no terre o animali - al ten-tativo, non privo di rischi,della migrazione. L’effetto ultimo - già evi-denziato nel 2009 dall’allo-ra Executive Director delWorld Food Programme, Jo-sette Sheeran - è l’instabi-lità politica. Un mondo af-famato è un mondo perico-loso: “Se le persone nonhanno abbastanza cibo damangiare ci sono tre coseche possono fare: ribellar-si, emigrare o morire”.

il ruolo della PoliticaGli aiuti pubblici allo svilup-po (APS), vale a dire le ri-sorse che i Paesi ricchi stan-ziano per iniziative di coo-perazione con i Paesi in viadi sviluppo (mediante ca-nalizzazione di risorse afondi multilaterali o iniziati-ve di cooperazione bilate-rale o triangolare), sonopressoché inesistenti.Eppure il 75% delle perso-ne che vivono al di sottodella soglia di povertà ap-partiene a comunità rurali,e l’aumento di un punto

percentuale del PIL gene-rato dal settore agricolo èfino a quattro volte più ef-ficace, rispetto ad altri, nelcontribuire a ridurre fame epovertà26. I Paesi donatori del Deve-lopment Assistance Com-mittee hanno stanziato nelbiennio 2010-2012 solo11,7 miliardi di dollari periniziative legate alla foodsecurity, il 7% circa degliaiuti pubblici allo sviluppo(dati Ocse)27.Il Summit del G828 in Giap-pone (2008) costituì a suavolta occasione per variepromesse sul fronte della si-curezza alimentare globale.L’anno successivo, conl’adozione dell’Iniziativa deL’Aquila sulla Sicurezza Ali-mentare, i membri del G8(insieme ad Australia, Unio-ne Europea, Spagna, Olan-da e Svezia) si sono impe-gnati a elargire, nell’arco ditre anni, 22 miliardi di dol-lari per affrontare il proble-ma della sicurezza alimen-tare, in accordo con i prin-cipi del Sustainable Global

26 Barilla Center for Food and Nutrition (2012), Le sfide della Food Se-curity, http://www.barillacfn.com/wp-content/uploads/2012/07/pp_sfi-de_food_security.pdf27 OECD (2012), Aid for Food and Nutrition Security,http://www.oecd.org/dac/povertyreduction/Brochure%20on%20Food%20Security%20FINAL%2013%20July%202012.pdf. Riguardo l’Italia, se-condo i dati dell’OCSE, il nostro Paese ha elargito 79 milioni, ovverouna media del 6% di tutto l’APS italiano.28 Si veda: http://www.ilfattoalimentare.it/g8-usa-obama-fame.html

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Food Security, adottati pochimesi dopo a Roma, che rico-noscono tra l’altro l’impor-tanza di condurre iniziative si-nergiche e rispettose dellestrategie e programmi che ilPaese beneficiario abbia(eventualmente) intenzionedi attuare. Dalle parole ai fatti, solo il48% delle somme promes-se (delle quali peraltro soloil 30% costituiva risorsa ag-giuntiva rispetto a prece-denti impegni) é stato ef-fettivamente messo a di-sposizione29.Il Summit G2030 di Pitt-sburgh (2009) aveva intro-dotto il meccanismo da cui éderivato il Global Agricultu-re & Food Security Program(GAFSP). Alcuni Paesi membri del G20e fondazioni private vi han-no aderito come donor, per-mettendo sinora la raccoltadi 855 milioni di dollari, in-vestiti in 18 Paesi.All’ultimo G8 di Camp David(2012) è stata poi lanciatauna nuova iniziativa, TheNew Alliance for Food Secu-rity and Nutrition, focalizza-ta sugli investimenti pubbli-co-privati in agricoltura.Pare dunque che la comuni-tà internazionale abbia ini-ziato a considerare il pro-

blema della food security.Ma le promesse non basta-no a sfamare le popolazioni.Il 9 marzo 2012 il Comitatosulla Sicurezza Alimentarepresso le Nazioni Unite(Committee on World FoodSecurity, CFS) ha finalmen-te adottato le Voluntary Gui-delines on the ResponsibleGovernance of Tenure ofLand, Fisheries and Forestsin the Context of NationalFood Security31. Un docu-mento cruciale che ha postole basi per la salvaguardiadei diritti sulla terra e la lot-ta al land-grabbing, ma do-vrà ora venire realmenteapplicato dagli Stati membrinei loro territori e anche al-trove, da parte degli inve-stitori ivi basati.In ottobre 2012 il Comitato,su proposta delle organiz-zazioni della società civile edei movimenti sociali chepartecipano ai lavori, haadottato il “Global StrategicFramework for food securi-ty and nutrition”32. Un quadro strategico nelquale possano confluire leprincipali raccomandazionie iniziative per attuare poli-tiche quanto possibile effi-caci sulla sicurezza alimen-tare e nutrizionale, nei di-versi ambiti (globale, regio-

29 OECD (2012), Aid for food (…), op. cit.30 Si veda: http://www.ilfattoalimentare.it/g20-agricoltura-tanta-fame-ma-pochi-impegni.html31 Si veda: http://www.ilfattoalimentare.it/rapina-terre.html32 Si veda: http://www.fao.org/docrep/meeting/026/ME498E.pdf

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nale e nazionale e locale). Investire per la sicurezzaalimentare dei Paesi in Via diSviluppo significa anzituttomobilitare risorse e compe-tenze per investimenti effi-caci e sostenibili (dal puntodi vista sociale e ambienta-le) in agricoltura, con at-tenzione al sostegno dellecomunità agricole locali. Maanche cambiare le politicheche governano l’attuale si-stema alimentare globale,per meglio rispondere allesfide dell’equità, della so-stenibilità e della resilienza(capacità di resistere aglishock esterni).

Prospettive futureCambiare le politiche chegovernano l’attuale sistemaalimentare per favorire lacooperazione internazionale,in luogo della competizione,nell’utilizzo delle risorse na-turali altrimenti destinate a

esaurimento33. La salva-guardia dell’interesse col-lettivo e dei diritti delle ca-tegorie più deboli. Dovreb-bero essere questi i criteri-guida di un’azione coordi-nata di tutti i Governi perriuscire ad affrontare le cau-se che sono alla radice delproblema della fame.In estrema sintesi, ciò si-gnifica agire su tre livelli34:- definire una nuova gover-nance globale, per affronta-re in via preventiva le crisialimentari. Investire sul-l’adattamento ai cambia-menti climatici e la lotta alladesertificazione, sulla ridu-zione del rischio di disastri,sulla protezione sociale. Maanche ridefinire le regolenelle politiche commerciali,impedire la speculazione sul-le materie prime nei merca-ti finanziari35, rivedere lecondizionalità poste agli aiu-ti alimentari nelle crisi uma-

33 Si veda: http://www.ilfattoalimentare.it/collasso-globale-mit-prodi-vittorio.html34 Per approfondimenti si veda: Oxfam (2011), Coltivare un futuro mi-gliore. Assicurare la giustizia alimentare in un mondo dalle risorse li-mitate. Rapporto di ricerca, http://www.oxfamitalia.org/wp-con-tent/uploads/2011/05/[email protected] 35 Da monitorare in questo ambito la proposta legislativa in discus-sione in Europa per introdurre dei limiti di posizione, ovvero limitareil numero di contratti che possono essere detenuti da un trader o daun gruppo di trader su una determinata materia prima. La proposta èun primo segnale della volontà politica dell’UE di limitare la specula-zione sul cibo, ma il testo attuale presenta ancora molti ambiti da do-ver migliorare per rendere la regolamentazione efficace. Si veda:http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2012-0303+0+DOC+PDF+V0//EN

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nitarie, abolire gli incentivi acoltivazioni per uso non ali-mentare (es. biofuels) ovenon sia dimostrata la lorosostenibilità socio-ambien-tale,- costruire un nuovo futuroagricolo36. Spostare almenocongrua parte delle risorsepubbliche, ora rivolte a mas-sicci investimenti a favore dipoche grandi aziende delNord del mondo, verso azio-ni di sostegno all’agricoltu-ra di piccola scala ove è ne-cessario intervenire aumen-tando la produttività, inco-raggiando pratiche agro-ecologiche37, aumentandola resilienza. L’accesso allerisorse naturali deve veniresalvaguardato tutelando idiritti sulla terra, anche oveessi non siano formalizzati. Così come deve venire faci-litato l’accesso dei produttoriagricoli di piccola scala allaconoscenza, alla tecnologiae ai mercati. E questo deve avvenire pertutti, garantendo uguali di-

ritti alle donne che nei Pae-si del Sud investono la loroesistenza in attività agrico-le per sostenere la propriafamiglia ma spesso senza al-cun riconoscimento dei dirittisulla terra e senza poterpartecipare con uguali dirit-ti nelle attività agricole piùredditizie38,- costruire un nuovo futuroecologico, partendo da unaccordo globale sul clima edall’equa distribuzione a li-vello globale delle limitate ri-sorse naturali disponibili. «I governi dovrebbero af-frontare i problemi odierni af-fidandosi alle fonti rinnova-bili. Sostenibilità in agricol-tura, industria, gestione del-le risorse idriche e approvvi-gionamenti energetici».È stato questo l’avverti-mento del Segretario gene-rale dell’Oecd, Angel Gurría,nel presentare a marzo 2012il rapporto sul clima. «Altrimenti, di qui al 2050sarà un problema provve-dere ai bisogni di 9 miliardi

36 Si veda: http://www.ilfattoalimentare.it/parlamento-europeo-so-stenere-agricoltura-paesi-via-sviluppo-fermare-crisi-alimentari.html37 Si veda: http://www.ilfattoalimentare.it/leco-agricoltura-potrebbe-raddoppiare-la-produzione-di-cibo-nelle-aree-critiche-entro-10-anni.html, http://www.ilfattoalimentare.it/biologico-africa-onu.html38 Secondo i dati della FAO, riuscire a garantire pari diritti a uomini edonne nell’accesso agli input produttivi, aumenterebbe la produttivitàdelle aziende agricole gestite da donne dal 20 al 30%, che potrebbesignificare un aumento della produzione nei Paesi in via di sviluppo dal2,5 al 4% ed una riduzione della percentuale di persone denutrite chesi attesterebbe tra il 12 e il 17%. FAO (2011), The State of Food andAgriculture, http://www.fao.org/docrep/013/i2050e/i2050e.pdf

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di persone»39. È importante disseminareconsapevolezza e attenzionedi imprese e consumatori inmerito all’incidenza dei lorocomportamenti sul futurodel pianeta e dei suoi abi-tanti. In questo senso si richiamail recente lavoro di Oxfamche con il c.d. Metodo Colti-va ha offerto una guida ri-volta ai consumatori, perinfluenzare positivamente il si-stema alimentare attraversosemplici azioni quotidiane(come ridurre gli sprechi, pre-diligere cibo di stagione,fare uso consapevole dellecarni, sostenere i produtto-ri di piccola scala, modera-re i consumi di acqua eenergia in cucina).C’è lavoro per tutti, senzaperdere altro tempo.

Governi ed enti pubblici, im-prese e organizzazioni dellasocietà civile, consumatori:sconfiggere la fame è unproblema che riguarda ognu-no, nei più diversi contesti diaggregazione sociale. Con differenti responsabilitàsiamo tutti chiamati a cam-biare le regole di un sistemaalimentare iniquo e falli-mentare. Le ricorrenti crisidegli ultimi anni mostrano intutta evidenza che è urgen-te agire per il cambiamento. Il monito del Segretario Ge-nerale delle Nazioni Unite,Ban Ki-moon40, con la suainiziativa Zero Hunger Chal-lenge41, deve assumere prio-rità nelle strategie naziona-li e internazionali. La fame è uno scandalo in-tollerabile che può e devevenire risolto al più presto.

39 Si veda: http://ilfattoalimentare.it/ambiente-inquinamento.html40 Si veda: http://www.ilfattoalimentare.it/rio20-ban-ki-moon-cli-ma.html41 Si veda: http://un-foodsecurity.org/node/1356

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Pubblicazione a cura diVENETO AGRICOLTURAEurope Direct VenetoCentro di informazione e animazione sulle politiche dell’Unione Europeawww.europedirectveneto.come-mail:[email protected]. 049 8293716

Il progetto editoriale è stato coordinato da Mimmo Vita e Renzo MichielettoSettore Ufficio Stampa e Comunicazione – Europe Direct Veneto di Veneto Agricoltura

La supervisione dei testi è dovuta a Renzo Michieletto

La redazione dei testi è a cura di:Edi Defrancesco e Vasco Boatto, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali, Area di ricerca di Economia e Politica Agraria e Forestale, Università degli Studi di Padova;Neva Monari, Studio legale “Avvocati per l’Impresa” di Torino;Maria Chiara Ferrarese, CSQA Certificazioni srl di Thiene (VI);Dario Dongo, FARE (Food & Agriculture Requirements, Bruxelles-Milano-Roma).

Pubblicazione edita daVENETO AGRICOLTURAViale dell’Università, n. 1435020 Legnaro (Pd)www.venetoagricoltura.orgmail: [email protected] Tel.: 049 8293711Fax: 049 8293815

Collana “Europe Direct Veneto” – Quaderni pubblicati

• La revisione di medio termine della PAC (2004)

• Allargamento dell’Unione Europea – L’agricoltura nei dieci nuovi Paesi (2004)

• Allargamento dell’Unione Europea – Allargamento e agricoltura (2004)

•Allargamento dell’Unione Europea – Il settore agro-alimentare italiano e venetodi fronte all’allargamento (2005)

• Allargamento dell’Unione Europea – Lo stato dell’integrazione (2006)

• Il risveglio del dragone – Cina: opportunità e minacce per il settore agricolo e alimentare italiano (2006)

• Dove porta la riforma della PAC (2007)

• Agricoltura e agro-alimentare: due mondi a confronto. I legami tra Unione Europea e Nuovo Mondo (2007)

• Il futuro dell’Africa. Il ruolo dell’agricoltura e della cooperazione dell’Unione Europea nello sviluppo del continente africano (2008)

• La riforma delle OCM fino alla OCM Unica (2009)

• Lo stato dei negoziati agricoli nel Doha Round del WTO (2009)

• Dalla Health Check alla PAC dopo il 2013

• Obesità, carenza di cibo, sicurezza alimentare. La sfida della nuova PAC

• Nutrire il Pianeta, energia per la vita. Il Veneto verso l’Expo 2015

Finito di stampare nel mese di dicembre 2012

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ISBN 978-88-903285-5-8