I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE: I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE: CLASSIFICAZIONE CLASSIFICAZIONE
I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE: I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE:
CLASSIFICAZIONECLASSIFICAZIONE
ClassificazioneClassificazione
Sono redditi di lavoro dipendente:
1. le retribuzioni percepite in dipendenza di rapporti di lavoro
subordinato;
2. le pensioni e gli assegni ad esse equiparati;
3. i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
LE RETRIBUZIONILE RETRIBUZIONI
Retribuzioni percepite in dipendenza di rapporti di lavoro subordinato: Retribuzioni percepite in dipendenza di rapporti di lavoro subordinato: territorialitàterritorialità
Lavoro dipendente prestato nel territorio dello Statoprestato nel territorio dello Stato: il reddito è tassato in Italia
secondo le modalità ordinarie che si esamineranno.
Infatti:
• Soggetti residentiSoggetti residenti – tassati in Italia per tutti i redditi posseduti (art.3 TUIR);
• Soggetti non residentiSoggetti non residenti – tassati per i redditi prodotti nel territorio dello Stato. Si
considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi di lavoro dipendente prestato in Italia
(artt.3 e 23 TUIR);
Retribuzioni percepite in dipendenza di rapporti di lavoro subordinato: Retribuzioni percepite in dipendenza di rapporti di lavoro subordinato: territorialitàterritorialità
Lavoro dipendente prestato all’esteroprestato all’estero: due possibilità.
1. Lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativain via continuativa e come oggetto esclusivoesclusivo
del rapporto da dipendenti che nell’arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero per
un periodo superiore a 183 giorniperiodo superiore a 183 giorni: il reddito è determinato sulla base di
retribuzioni convenzionaliretribuzioni convenzionali (art.51. comma 8-bis, TUIR);
2. Altri casi: tassazione secondo le regole ordinarieregole ordinarie che si esamineranno.
Retribuzioni percepite in dipendenza di rapporti di lavoro subordinatoRetribuzioni percepite in dipendenza di rapporti di lavoro subordinato
Rapporto di lavoro subordinatoRapporto di lavoro subordinato: quello che ha per oggetto la prestazione di lavoro, con
qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a
domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul
lavoro (art.49, comma 1, TUIR).
RetribuzioniRetribuzioni: tutte le somme e i valori (beni e servizi), a qualunque titolo percepitipercepiti
(criterio di cassacriterio di cassa) nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in
relazione al rapporto di lavoro.
Si considerano percepite nel periodo d’imposta anche le somme ed i valori corrisposti dal
datore di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a
quello cui si riferiscono (cd. principio di cassa allargatoprincipio di cassa allargato) (art.51, comma 1, TUIR).
A determinate condizioni (si veda oltre) si comprendono anche i rimborsi spese.
Le somme e i valori percepitiLe somme e i valori percepiti
Elementi della retribuzione:
1.1. retribuzione direttaretribuzione diretta: somme e valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro;
2.2. retribuzione indirettaretribuzione indiretta: somme percepite a prescindere dall’effettiva prestazione
dell’attività lavorativa;
3.3. somme risarcitoriesomme risarcitorie: si tratta di somme percepite per risarcire un danno (perdita di
reddito o patrimoniale).
4.4. compensi e indennità di fine rapportocompensi e indennità di fine rapporto: somme percepite in dipendenza della
cessazione del rapporto di lavoro.
Le somme e i valori percepiti: gli elementi della retribuzioneLe somme e i valori percepiti: gli elementi della retribuzione
Retribuzione direttaRetribuzione diretta (elencazione non esaustiva):
Stipendi, salari, mensilità aggiuntive, indennità (es. di contingenza, di rischio, notturna),
scatti di anzianità, compensi per lavoro straordinario, somme e valori percepiti a seguito di
transazioni, le somme di cui all’art.429, ultimo comma, del codice di procedura civile, le
erogazioni liberali (…).
Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente gli assegni familiari e gli
emolumenti per carichi di famiglia solo se erogati in base a quanto stabilito dalla legge (se
dovuti in base ad accordi particolari sono invece imponibili).
Retribuzione indirettaRetribuzione indiretta (elencazione non esaustiva):
• indennità previdenziali a carico dell’INPS;
• indennità di malattia;
• indennità di maternità;
• (…)
Le somme e i valori percepiti: gli elementi della retribuzioneLe somme e i valori percepiti: gli elementi della retribuzione
Somme risarcitorieSomme risarcitorie
Art.6, comma 2, TUIR: “I proventi conseguiti in sostituzione di redditi (…) e le indennità
conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella
perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte,
costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti (…)”.
Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e non sono quindi tassate, a titolo
d’esempio, le seguenti rendite INAIL:
• rendita di inabilità permanente;
• assegno di morte.
Compensi e indennità di fine rapportoCompensi e indennità di fine rapporto
TFR, indennità di preavviso, incentivi all’esodo, somme attribuite a fronte dell’obbligo di
non concorrenza (art.2125 C.C.) etc.
I compensi in naturaI compensi in natura
Criterio generaleCriterio generale (art.51, comma 3, TUIR)
Salvo quanto si vedrà in seguito, per determinare il valore in denaro dei compensi in
natura, compresi quelli relativi ai beni ceduti ed ai servizi prestati ai familiari del
dipendente, si applica il valore normalevalore normale dei beni e servizi medesimi determinato in base a
quanto dispone l’art.9 del TUIR.
Il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti è
determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle
cessioni al grossista.
I compensi in naturaI compensi in natura
Compensi in natura non tassatiCompensi in natura non tassati
1) 1) Art. 51, comma 3, TUIRArt. 51, comma 3, TUIRNon concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiorenon superiore nel periodo d’imposta ad € €
258,23258,23. In caso di superamento del limite, l’intero valore concorre a formare il reddito.
2) 2) Art.51, comma 2, lett. c) TUIR Art.51, comma 2, lett. c) TUIR Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente:• le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro;• le somministrazioni di vitto in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi;• le indennità e prestazioni sostitutive (es. tickets restaurant) e le indennità sostitutive di mensa corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, fino all’importo complessivo giornaliero di € 5,29. L’importo di € 5,29 deve intendersi al netto di contributi previdenziali e assistenziali e delle somme eventualmente poste a carico del dipendente.
I compensi in naturaI compensi in natura
3) 3) Altri compensi in natura non tassatiAltri compensi in natura non tassati (art.51, comma 2, lett. d), f) del TUIR)
• servizi di trasporto collettivo (lett. d));• l’utilizzazione, da parte dei dipendenti e dei loro familiari, di alcune opere e servizi di proprietà dell’azienda (circoli ricreativi, asili nido) (lett. f));
4) 4) Assegnazioni e stock optionAssegnazioni e stock option
L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente si ha solo alle
condizioni stabilite dall’art.51, comma 2, lett. g) e g-bis), e comma 2-bis del TUIR.
Assegnazioni di azioni e stock optionsAssegnazioni di azioni e stock options
Le disposizioni relative alle assegnazioni agevolate di azioni ed ai piani aziendali di
stock option si applicano esclusivamente alle azioni emesse (art.51, comma 2-bis,
TUIR):
1. dall’impresaimpresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro;
2. da società che direttamente o indirettamente controllanodirettamente o indirettamente controllano la medesima impresa;
3. … ne sono controllatene sono controllate;
4. … sono controllate dalla stessa societàdalla stessa società che controlla l’impresa.
Assegnazioni di azioniAssegnazioni di azioni
Il valore delle azioni, sia di nuova che di vecchia emissione, offerte ai dipendenti, non
concorre a formare il loro reddito a condizione che le azioni:
1. siano offerte alla generalità dei dipendentialla generalità dei dipendenti;
2. abbiano un valore complessivamente non superiore ad € 2.065,83non superiore ad € 2.065,83 per ciascun
periodo d’imposta;
3. siano mantenute per un periodo minimo di tre anniperiodo minimo di tre anni a far data dall’assegnazione;
4. non siano cedute dai dipendenti alla società emittente o al datore di lavoroalla società emittente o al datore di lavoro (anche
dopo i tre anni)
Il valore delle azioni o quoteIl valore delle azioni o quote
Valore normale (art.9, comma 4, TUIR)Valore normale (art.9, comma 4, TUIR)
azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati italiani o esteri: media aritmetica dei
prezzi rilevati nell’ultimo mese;
azioni non quotate, quote di società non azionarie, titoli o quote di partecipazione al
capitale di enti diversi dalle società: in proporzione al valore del patrimonio netto della
società o ente (si deve trattare del suo valore effettivo a prescindere dalla sua espressione
contabile), ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all’ammontare complessivo
dei conferimenti;
per le obbligazioni e gli altri titoli diversi, comparativamente al valore normale dei titoli
aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in
mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.
Assegnazioni alla generalità dei dipendentiAssegnazioni alla generalità dei dipendenti
Se le azioni sono offerte in assegnazione soltanto ad alcuni (anche se appartenenti alla
stessa categoria) l’intero loro valorel’intero loro valore dovrà essere assoggettato a tassazione quale fringe
benefit nel periodo d’imposta in cui avviene l’assegnazione.
L’assegnazione deve riguardare quindi tutte le categorie di dipendenti con contratto a
tempo indeterminato compresi gli impiegati con contratto di lavoro part-time.
Le ulteriori 3 condizioniLe ulteriori 3 condizioni
Se il valore delle azioni assegnate nel corso del periodo d’imposta eccede € 2.065,83, solo solo
l’eccedenzal’eccedenza concorrerà a formare il reddito di lavoro dipendente dell’assegnatario.
Se le azioni vengono cedute prima del triennio, l’importo, inferiore ad € 2.065,83, che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente dell’assegnatario, vi concorrerà nel
periodo d’imposta in cui si verifica la cessione a terziperiodo d’imposta in cui si verifica la cessione a terzi delle azioni.
In caso di successive cessione di pacchetti azionari ricevuti in epoche diverse si applica il
metodo FIFOmetodo FIFO (Ris. N.186/E/2002).L’assoggettamento ad imposta deve avvenire direttamente nel periodo di paga senza attendere le operazioni di conguaglio e precisamente nel primo periodo di paga utile successivo all’avvenuta conoscenza della cessione dei titoli.Grava sul dipendente l’obbligo di comunicare le cessioni operate mediante un’apposita comunicazione al proprio datore di lavoro.Tale obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro (in tale ipotesi il vecchio datore di lavoro dovrà quantificare il compenso in natura da assoggettare ad imposizione e comunicare l’importo al nuovo sostituto d’imposta che dovrà operare la relativa ritenuta).
Un analogo concorso alla formazione del reddito si verificherà in caso di riacquisto delle azioni da parte della società emittente o del datore di lavoro.
Le stock optionsLe stock options
L’offerta di azioni riguarda solo alcunialcuni dipendenti o una singola categoriasingola categoria di dipendenti
ed avviene attraverso l’attribuzione gratuitagratuita o a pagamentoa pagamento di un diritto d’opzione per
l’acquisto, ad un prezzo prestabilito ed entro una certa data, di azioni già emesse o da
emettere.
Se, quando viene esercitata l’opzione, il valore delle azioni è superiore all’ammontare
corrisposto per l’esercizio della medesima dal dipendente assegnatario, la differenza non
concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di quest’ultimo a meno che:
1. Il prezzo di esercizio dell’opzione sia inferioreinferiore al valore delle azioni alla data dell’offerta;
2. Le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentino una
percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o di partecipazione al
capitale o al patrimonio superiore al 10%superiore al 10%.
Nei casi 1 e 2 si perde il diritto a godere del beneficiosi perde il diritto a godere del beneficio (integrale concorso alla
formazione del reddito di lavoro dipendente della differenza fra il valore delle azioni al
momento dell’assegnazione e il costo sopportato dal dipendente per l’esercizio
dell’opzione)
I compensi in natura: valore convenzionaleI compensi in natura: valore convenzionale
Autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuoAutoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo
30%30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri
calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al netto
degli importi, comprensivi di IVA, eventualmente trattenutitrattenuti in busta paga al dipendente o
da questi direttamente corrispostidirettamente corrisposti.
Il compenso deve essere ragguagliato al periodo dell’anno durante il quale al dipendente
viene concesso l’autoveicolo in uso promiscuo.
Se l’autoveicolo aziendale è utilizzato esclusivamente per fini personali, la valutazione del
compenso viene effettuata in base al criterio generale (valore normalevalore normale).
I compensi in natura: valore convenzionaleI compensi in natura: valore convenzionale
Prestiti agevolatiPrestiti agevolati
50% della differenza fra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto
vigente al termine di ciascun annovigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso
applicato.
EccezioniEccezioni::
• prestiti stipulati anteriormente al 1° gennaio 1997;
• prestiti di durata inferiore ai 12 mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di
lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a
dipendenti vittime dell’usura o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive.
I compensi in natura: valore convenzionaleI compensi in natura: valore convenzionale
Fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodatoFabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato
Differenza fra:
• la rendita catastale aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso (spese
condominiali, utenze) non sostenute dal dipendente
e
• quanto corrisposto dal dipendente per il godimento del fabbricato stesso.
Benefici previdenziali e assistenzialiBenefici previdenziali e assistenziali
Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente:
1. I contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in
ottemperanza a disposizioni di legge;
2. I contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o
casse aventi esclusivamente fine assistenziale (FASI, Fondo Mario Negri etc.) in
conformità a disposizioni di contrattocontratto o di accordoaccordo o di regolamento aziendaleregolamento aziendale per
un importo non superiore complessivamente ad € 3.098,74€ 3.098,74 per gli anni 2003 e 2004
(art.3, comma 118, legge Finanziaria 2004); se l’importo è superiore, concorre a
formare il reddito solo l’eccedenza;
3. Le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad
accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese mediche e di assistenza specifica
relative ai soggetti portatori di handicap.
Benefici previdenziali e assistenziali (segue)
Le erogazioni effettuate dal datore di lavoro, in conformità a contratti collettivi o ad accordi
e regolamenti aziendali, a fronte di spese sanitarie sostenute dal lavoratore (anche
nell’interesse dei familiari a carico) o relative a premi assicurativi per polizze sulla vita e
contro gli infortuni extraprofessionaliextraprofessionali stipulate a favore dei dipendenti, concorrono a
formare il reddito del dipendente.
Esse danno però diritto ad una detrazione d’impostadetrazione d’imposta da effettuarsi in sede di conguaglio
di fine anno.
Erogazioni liberaliErogazioni liberali
Le erogazioni liberali in denaro o in natura concorrono a formare il reddito di lavoro
dipendente.
EccezioniEccezioni:
• erogazioni liberalierogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a
categorie di dipendenti inferiori o uguali, nel periodo d’imposta, ad € 258,23€ 258,23 (in caso di
superamento del limite concorre a formare il reddito la sola eccedenza);
• sussidi occasionalisussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del
dipendente (lutti, nascite, matrimoni) e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell’usura o
ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto
opposto a richieste estorsive.
L’importo del sussidio corrisposto non ha un tetto massimo di esenzione stabilito dalla
legge ma deve essere coerente con l’entità dell’evento e con le condizioni economiche dei
soggetti interessati (datore e dipendente).
• somme trattenutesomme trattenute al dipendente per oneri deducibili (art.51, comma 2, lett. h)).
TrasferteTrasferte
Trasferta nel territorio comunaleTrasferta nel territorio comunale
Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale
concorronoconcorrono a formare il reddito.
Fanno eccezione i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal
vettore (biglietti ferroviari, di autobus, taxi etc.) (art.51, comma 5, ultimo periodo, TUIR).
Trasferte e similiTrasferte e simili
Trasferta fuori dal territorio comunaleTrasferta fuori dal territorio comunale
E’ possibile distinguere i seguenti tre sistemi, l’uno alternativo all’altro:
1.1. Indennità forfetaria;Indennità forfetaria;
2.2. Rimborso misto;Rimborso misto;
3.3. Rimborso analitico.Rimborso analitico.
La scelta per uno dei tre sistemi va fatta con riferimento all’intera trasferta.
Non è cioè consentito, nell’ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi per le
singole giornate comprese nel periodo in cui il dipendente si trova fuori dalla sede di lavoro.
Indennità forfetariaIndennità forfetaria
Le indennità percepite concorrono a formare il reddito per la parte che eccede € 46,48€ 46,48
(trasferta in Italia) ed € 77,47€ 77,47 (trasferta all’estero). L’ammontare dell’indennità va assunto
al netto dei contributi previdenziali che gravano sulla stessa.
I rimborsi analitici delle spese di viaggio e di trasporto, anche sotto forma di indennità
chilometrica, non concorrono a formare il reddito quando le spese stesse siano rimborsate
sulla base di idonea documentazione.
I limiti sono ridotti di un terzoun terzo nel caso in cui l’alloggio oo il vitto siano forniti gratuitamente
(nuovi limiti: € 30,99 ed € 51,65).
I limiti sono ridotti di due terzidue terzi nel caso in cui siasia l’alloggio siasia il vitto siano forniti
gratuitamente (nuovi limiti: € 15,49 ed € 25,82).
Rimborso mistoRimborso misto
I limiti al di sotto dei quali le indennità di trasferta non concorrono a formare il reddito del
dipendente sono ridotti di un terzoun terzo in caso di rimborso analitico delle spese di alloggio o di
vitto (nuovi limiti: € 30,99 ed € 51,65).
Sono ridotti di due terzidue terzi in caso di rimborso analitico sia delle spese di vitto sia di quelle di
alloggio (nuovi limiti: € 15,49 ed € 25,82).
Anche in questo caso, i rimborsi analitici delle spese di viaggio e di trasporto, anche sotto
forma di indennità chilometrica, non concorrono a formare il reddito quando le spese stesse
siano rimborsate sulla base di idonea documentazione.
Rimborso analiticoRimborso analitico
In caso di rimborso analitico non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese
documentatedocumentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio (anche sotto forma di indennità
chilometrica) ed al trasporto nonché il rimborso di altre spese, anche non documentabilianche non documentabili,
eventualmente sostenute dal dipendente, fino all’importo massimo giornaliero di € 15,49,
elevati fino ad € 25,82 per le trasferte all’estero.
Trasferte e simili: altre indennitàTrasferte e simili: altre indennità
TrasfertistiTrasfertisti
Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto
all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi (cd.
trasfertisti), anche se corrisposte con carattere di continuità, concorrono a formare il
reddito nella misura del 50% del loro ammontare50% del loro ammontare.
Come chiarito nella Circolare n.326/E del 1997, si devono comprendere nell’ambito di
questa disposizione tutti quei soggetti che per l’attività svolta sono di frequente in trasferta
o il cui contratto o lettera di assunzione non prevedano una sede di lavoro predeterminata
(cosicché sia impossibile individuare quando il dipendente è in trasferta o se lo è all’interno
o all’esterno del territorio comunale) ed ai quali viene attribuita un’indennità, chiamata o
meno di trasferta, ovvero una maggiorazione di retribuzione, che in realtà non è
precisamente legata alla trasferta poiché è attribuita, per contratto, per tutti i giorni
retribuiti.
Trasferte e simili: altre indennitàTrasferte e simili: altre indennità
Indennità di trasferimentoIndennità di trasferimento
In caso di trasferimento del lavoratore in una sede di lavoro diversa da quella stabilita
contrattualmente, le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle
equipollenti non concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro 50% del loro
ammontareammontare per un importo complessivo annuo non superiore ad € 1.549,37€ 1.549,37
(trasferimento all’interno del territorio nazionale) ed € 4.648,11€ 4.648,11 (trasferimento all’estero o
dall’estero in Italia).
L’agevolazione opera solo per le indennità corrisposte per il primo anno dal trasferimento.
Se, unitamente alle predette indennità, il datore di lavoro rimborsa le spese di viaggio
(comprese quelle dei familiari a carico) e di trasporto delle cose nonché le spese e gli oneri
sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in
dipendenza dell’avvenuto trasferimento della sede di lavoro, i predetti rimborsi non
concorrono a formare il reddito del dipendente se le spese sono analiticamente
documentate.
Trasferte e simili: altre indennitàTrasferte e simili: altre indennità
Servizi prestati all’esteroServizi prestati all’estero
Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all’estero in via non
continuativa (altrimenti si ricade nell’ipotesi di tassazione della retribuzione convenzionale)
costituiscono reddito nella misura del 50%misura del 50%.
LE COLLABORAZIONI COORDINATE E LE COLLABORAZIONI COORDINATE E
CONTINUATIVECONTINUATIVE
La legge n.30/2003 (cd. legge Biagi) ha delegato il Governo ad adottare i provvedimenti
legislativi per la riforma del mercato del lavoro.
In base a tale delega è stato emanato il decreto legislativo n.276/2003 che ha introdotto le
collaborazioni a progettocollaborazioni a progetto (art.61).
La norma fiscale che si occupa di collaborazioni coordinate e continuative (art.50, comma
1, lett. c-bis) del TUIR) non è stata oggetto di alcuna revisionenon è stata oggetto di alcuna revisione.
La riforma del mercato del lavoroLa riforma del mercato del lavoro
Stabilisce l’art.61 del D.Lgs. n.276/2003 che i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, svolti con modalità prevalentemente personali e senza vincolo di
subordinazione, come individuati dall’art.409 del c.p.c. devono essere riconducibili ad uno o
più progetti specificiprogetti specifici o programmi di lavoroprogrammi di lavoro o fasi di essofasi di esso determinati dal
committente.
La nuova disciplina trova applicazione a decorrere dal 24 ottobre 2003a decorrere dal 24 ottobre 2003 (data di entrata
in vigore del decreto).
Le “vecchie” collaborazioni coordinate e continuative, non riconducibili ad un progetto o
programma di lavoro, mantengono efficacia fino alla scadenza pattuita e, in ogni caso, non
oltre un anno dal 24 ottobre 2003 (art.86 decreto 276).
Lavoro a progetto: profili civilisticiLavoro a progetto: profili civilistici
ProgettoProgetto
Attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato
risultato finalerisultato finale.
Programma di lavoro o fase di essoProgramma di lavoro o fase di esso
Attività cui non è direttamente riconducibile un obbiettivo, in quanto preordinata alla
realizzazione di un risultato solo parziale parziale destinato ad essere integrato da altre lavorazioni
o risultati parziali per la realizzazione di un risultato di più ampia portata.
Lavoro a progetto: profili civilisticiLavoro a progetto: profili civilistici
La determinazione dei tempi di lavorotempi di lavoro e delle modalità di esecuzione della prestazione è
rimessa al collaboratore.
Il collaboratore, a differenza del lavoratore subordinato, non vende il suo lavoronon vende il suo lavoro, non
mette a disposizione il suo tempo, ma vende un determinato risultato.
L’autonomia del collaboratore non esclude forme di coordinamento (anche temporale) con
l’organizzazione del committente finalizzate al perseguimento del risultato.
Il legame con un progetto o programma fa della collaborazione, differentemente che in
passato, un rapporto a tempo determinatoa tempo determinato o, quanto meno, determinabiledeterminabile. Questo non
esclude la possibilità di rinnovare la collaborazione in presenza di nuovi progetti o
programmi.
Lavoro a progetto: profili civilisticiLavoro a progetto: profili civilistici
Il contratto di lavoro “a progetto” deve essere stipulato in forma scritta e deve
contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi (art.62):
1. la duratadurata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
2. il progettoprogetto o programmaprogramma di lavoro o fasi di esso;
3. il corrispettivocorrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di
pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
4. le forme di coordinamentoforme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla
esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non
possono essere tali da pregiudicarne l’autonomia nella esecuzione dell’obbligazione
lavorativa;
5. le eventuali misuremisure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto.
Lavoro a progetto: profili civilisticiLavoro a progetto: profili civilistici
Art.69, comma 1, decreto n.276: “I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di
esso (…) sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminatorapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin
dalla data di costituzione del rapporto”.
Si tratta di una presunzione relativapresunzione relativa superabile qualora il committente fornisca in
giudizio prova dell’esistenza di un rapporto effettivamente autonomo.
Lavoro a progetto: profili civilisticiLavoro a progetto: profili civilistici
Le disposizioni del lavoro a progetto non si applicanonon si applicano (art.61):
alle prestazioni occasionaliprestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva
non superiore a trenta giornitrenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committentecon lo stesso committente,
salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia
superiore a 5 mila euro5 mila euro;
alle professioni intellettualiprofessioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in
appositi albi professionali esistenti al 24 ottobre 2003 (le norme sul lavoro a progetto
non si applicano cioè alle prestazioni rese nell’esercizio della professione);
ai rapporti ed alle attività di collaborazione coordinata e continuativa rese e utilizzate a
fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantisticheassociazioni e società sportive dilettantistiche;
ai componenti degli organi di amministrazione e controlloorgani di amministrazione e controllo delle società ed ai
partecipanti a collegi e commissioni;
a coloro che percepiscono la pensione di vecchiaiapensione di vecchiaia;
ai rapporti fra committenti ed agenti o rappresentanti di commercioagenti o rappresentanti di commercio.
Lavoro a progetto: profili civilisticiLavoro a progetto: profili civilistici
Parametri economico e temporale che le caratterizzano: alcune difficoltà interpretative.
Si distinguono dalle attività di lavoro autonomo occasionale in senso stretto nelle quali vi è
la totale mancanza di continuità temporale e di coordinamento con l’attività del
committente.
Sono rapporti di collaborazione coordinata e continuativarapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai quali non si applicano le
disposizioni sul lavoro a progetto per la loro scarsa rilevanza economica e temporale.
Il superamento dei limiti non necessariamente riconduce il rapporto nell’ambito del lavoro a
progetto.
Occorrerà esaminare caso per caso gli elementi che caratterizzano la prestazione del
lavoratore.
Prestazioni occasionali: profili civilisticiPrestazioni occasionali: profili civilistici
Art.50, comma 1, lett. c-bis) TUIRArt.50, comma 1, lett. c-bis) TUIR
Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente le somme e i valori in genere, a qualunque
titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione
agli uffici di amministratoreamministratore, sindacosindaco o revisorerevisore di società, associazioni e altri enti con o
senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e
similisimili, alla partecipazione a collegi e commissionipartecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione
ad altri rapporti di collaborazionealtri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte
senza vincolo di subordinazionesenza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un
rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con
retribuzione periodica prestabilitaretribuzione periodica prestabilita, sempre che gli uffici o le collaborazioni non
rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente (…) o
nell’oggetto dell’arte o professione (…) esercitate dal contribuente.
Le collaborazioni coordinate e continuative: aspetti fiscaliLe collaborazioni coordinate e continuative: aspetti fiscali
La norma identifica due categorie.
Rapporti “tipici” o “nominati”Rapporti “tipici” o “nominati”
1. uffici di amministratore, sindaco e revisore di società, associazioni o enti;
2. collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili ad eccezione del caso in cui la
prestazione dia luogo a redditi inquadrabili fra i diritti d’autore;
3. partecipazione a collegi e commissioni.
Rapporti “atipici”Rapporti “atipici”
Tutti gli altri rapporti di collaborazione.
Rapporti tipici e atipiciRapporti tipici e atipici
Tali rapporti (Ris. n.130/E/1995):
1. si caratterizzano per la continuità nel tempocontinuità nel tempo della prestazione lavorativa e la
coordinazionecoordinazione che si realizza attraverso l’inserimento funzionale del parasubordinato nell’organizzazione economica del committente.
2. devono essere svolti senza vincolo di subordinazionesenza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativorapporto unitario e continuativo;
3. devono essere svolti senza impiego di mezzi organizzati dal prestatoresenza impiego di mezzi organizzati dal prestatore;
4. devono essere retribuiti periodicamenteretribuiti periodicamente sulla base di un compenso compenso
predeterminatopredeterminato;
5. devono avere ad oggetto prestazioni non rientranti nell’attività professionale od artistica abitualmente svolta dal contribuente.
Possono rientrare nell’ambito dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se presentano le caratteristiche sopra evidenziate, anche attività manuali ed operative (soppressione del riferimento al contenuto intrinsecamente artistico e professionale)
Rapporti atipiciRapporti atipici
L’art.50, comma 1, lett.c-bis del TUIR ha quindi affermato un principio di attrazione nella
sfera del lavoro autonomo di quei rapporti di collaborazione sia “tipici” che “atipici” che
risultino inerenti all’attività artistica o professionale esercitata dal contribuente.
Occorre, al riguardo, valutare se per lo svolgimento delle prestazioni di collaborazione siano
necessarie conoscenze tecnico-giuridiche direttamente collegatedirettamente collegate all’attività di lavoro
autonomo esercitata abitualmente.
Ciò accade, ad esempio, per i ragionieri o i dottori commercialisti iscritti all’albo che
svolgono la mansione di amministratore, sindaco o revisore (Circ. n.105/E del 12 dicembre
2001).
L’attrazione fra i redditi di lavoro autonomo opera inoltre nel caso in cui il professionista
svolga l’incarico di amministratore di una società o di un ente che esercita un’attività attività
connessa alle mansioni tipiche della propria professione abitualeconnessa alle mansioni tipiche della propria professione abituale (ad esempio,
ingegnere amministratore di una società di ingegneria o di una società che opera nel
settore delle costruzioni) (Circ. n.105/E del 12 dicembre 2001).
Le collaborazioni coordinate e continuative: aspetti fiscaliLe collaborazioni coordinate e continuative: aspetti fiscali
L’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente dei redditi derivanti da attività di
collaborazione opera dal 1° gennaio 2001 (art.34 legge n.342/2000).
In precedenza, i redditi di collaborazione coordinata e continuativa erano compresi fra i
redditi di lavoro autonomoredditi di lavoro autonomo.
Il reddito era costituito dall’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel
periodo d’imposta al netto di una deduzione forfetaria delle spese pari al 5% del reddito
medesimo.
All’atto del pagamento il committente doveva operare una ritenuta a titolo d’acconto del
20% sul reddito imponibile (al netto della quota di contributi a carico del collaboratore).
Le collaborazioni coordinate e continuative: aspetti fiscaliLe collaborazioni coordinate e continuative: aspetti fiscali
Stabilisce l’articolo 3 della legge n.80/2003l’articolo 3 della legge n.80/2003 recante “Delega al Governo per la riforma
del sistema fiscale statale” che la riforma dell’imposta sul reddito dovrà articolarsi sulla
base di alcuni principi e criteri direttivi.
Fra questi, per quanto riguarda l’imponibile, la “revisione della disciplina dei redditi
derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa espressamente definiti,
con inclusione degli stessi nell’ambito del reddito di lavoro autonomoreddito di lavoro autonomo e con loro
attrazione al reddito che deriva dall’esercizio di arti e professioni se conseguiti da artisti e
professionisti di qualsiasi tipo”.
La riforma fiscaleLa riforma fiscale
L’inclusione dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
nell’ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente comporta che, ai fini della
determinazione del reddito, si rendano applicabili, per effetto del richiamo di cui all’art.52
del TUIR, le già esaminate disposizioni previste dall’art.51 del TUIRdisposizioni previste dall’art.51 del TUIR (“Determinazione
del reddito di lavoro dipendente”).
Con riguardo alla disciplina dei rimborsi spese che, come visto, varia a seconda del fatto
che le trasferte o le missioni siano nel territorio comunale o fuori, ha rilevanza la sede sede
naturale in cui il collaboratore è tenuto contrattualmente a svolgere il proprio naturale in cui il collaboratore è tenuto contrattualmente a svolgere il proprio
lavorolavoro.
Art.24, comma 1-ter, DPR n.600/73Art.24, comma 1-ter, DPR n.600/73
Sui compensi imponibili relativi ai rapporti di cui all’art.50, comma 1, lett.c-bis del TUIR,
corrisposti a soggetti non residenticorrisposti a soggetti non residenti, con esclusione delle somme documentate e
rimborsate per spese di viaggio, vitto e alloggio relative alle prestazioni effettuate fuori
dalla sede in cui il collaboratore deve svolgere la propria prestazione (Ris. 20/E/2000,
Circ.207/E/2000), deve essere operata una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del ritenuta a titolo d’imposta nella misura del
30%30%.
TassazioneTassazione
1.1. Compenso conosciuto preventivamente e pagato periodicamenteCompenso conosciuto preventivamente e pagato periodicamente
Se il sostituto è in grado di preventivare l’ammontare complessivo dei compensi in denaro
ed in natura che andrà a corrispondere nel corso del periodo d’imposta e procede
periodicamente al pagamento dei compensi, dovrà provvedere per ciascun periodo di paga
(semestre, bimestre, mese, quindicina, settimana, giornata) ad effettuare il cumulo di tutte
le somme ed i valori imponibilisomme ed i valori imponibili imputabili al periodo stesso, secondo il criterio di cassa.
Da tale valore dovrà essere applicata la deduzionededuzione che determina la cd. no tax areacd. no tax area (in
questo caso deve essere considerato come reddito complessivo presunto, salvo diversa
comunicazione del collaboratore, l’ammontare dei compensi che il datore di lavoro
corrisponderà nell’anno).
Il sostituto sarà quindi tenuto ad applicare la ritenutaritenuta, sulla base delle aliquote progressive
per scaglioni ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito.
L’imposta risultante dall’applicazione delle ritenute dovrà essere diminuita delle
detrazionidetrazioni spettanti al collaboratore (es. per carichi di famiglia) ragguagliate al periodo di
paga.
Effettuazione delle ritenuteEffettuazione delle ritenute
2.2. Compenso corrisposto in un’unica soluzioneCompenso corrisposto in un’unica soluzione
In questa ipotesi, l’attribuzione della deduzione che determina la no tax area e le detrazioni
devono essere commisurate all’intero ammontare del compenso (non devono cioè essere
ragguagliate al periodi di paga).
3.3. Compenso non conosciuto preventivamente e pagato periodicamenteCompenso non conosciuto preventivamente e pagato periodicamente
Il sostituto dovrà applicare la ritenuta sulla base delle aliquote progressive per scaglioni,
all’atto dell’effettuazione di ciascuno dei pagamenti, sull’intero ammontare.
Non si effettua cioè alcun ragguaglio al periodo di paga.
La deduzione che determina la no tax area deve essere commisurata all’ammontare
erogato. In occasione della corresponsione degli ulteriori compensi in corso d’anno, il
datore di lavoro dovrà rideterminare la deduzione spettante sulla base del nuovo reddito
complessivo e provvedere ad adeguare le ritenute.
Le detrazioni sono invece riconosciute solo all’atto del conguaglio.
Effettuazione delle ritenuteEffettuazione delle ritenute
4.4. Compenso conosciuto preventivamente e pagato con periodicità variabileCompenso conosciuto preventivamente e pagato con periodicità variabile
Stesse modalità viste al punto precedente.
In questo caso, la deduzione che determina la no tax area deve essere “applicata, fin dalla
corresponsione del primo compenso, commisurandola all’ammontare complessivo degli
emolumenti che si presume di corrispondereemolumenti che si presume di corrispondere nel corso del periodo d’imposta.
Atteso che i pagamenti non sono effettuati con cadenze periodiche determinate, la
deduzione non potrà essere ragguagliata al periodo di paga e pertanto sarà attribuita fin
dalla corresponsione del primo compenso” (Circ. 15/E del 5 marzo 2003).
Effettuazione delle ritenuteEffettuazione delle ritenute
La nozione fiscale di collaborazione coordinata e continuativa comprende altre ipotesialtre ipotesi di
parasubordinazione escluse dall’applicazione della disciplina della collaborazione “a
progetto”.
Fra queste, in particolare, dovrebbe rientrare la fattispecie delle già esaminate prestazioni
di lavoro occasionalelavoro occasionale di durata complessiva non superiore a 30 giorni e con compenso
non superiore a 5 mila euro.
“ La circostanza che le prestazioni di lavoro occasionale siano caratterizzate da un rapporto
di tipo collaborativo e coordinato con il committente, assume valore decisivo per
determinarne la riconducibilità nella nozione di collaborazione di cui all’art.50, comma 1,
lett. c-bis) del TUIR e non nella categoria delle attività di lavoro autonomo non esercitate
abitualmente di cui all’art.67, comma 1, lett. l) del medesimo TUIR” (Circolare Anonime n.4
del 18 febbraio 2004).
Co.co.co.: la nozione fiscaleCo.co.co.: la nozione fiscale
“Analogamente, dovrebbero essere ricondotte nell’ambito dei redditi di collaborazione le
somme derivanti dall’esercizio delle altre fattispecie di attività espressamente escluse
dall’applicazione della disciplina del lavoro a progetto introdotta dal decreto legislativo
n.276. Si tratta, in particolare, delle attività di collaborazione rese da soggetti che
percepiscono la pensione di vecchiaiapensione di vecchiaia e dell’attività svolta da componenti di collegi e componenti di collegi e
commissionicommissioni che, in linea con la qualificazione civilistica, danno origine fiscalmente a
redditi di collaborazione coordinata e continuativa semprechè, ovviamente, la prestazione
lavorativa non sia riconducibile alla professione abitualmente svolta dal prestatore”
(Circolare Anonime n.4 del 18 febbraio 2004).
Co.co.co.: la nozione fiscaleCo.co.co.: la nozione fiscale
LA TASSAZIONE SEPARATALA TASSAZIONE SEPARATA
Redditi soggetti a tassazione separataRedditi soggetti a tassazione separata
Sono soggetti a tassazione separatatassazione separata i seguenti redditi:
1.1. TFR e indennità equipollentiTFR e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, anche nelle ipotesi di cui all’art.2122 del codice civile (TFR ed indennità corrisposte agli eredi in caso di morte del lavoratore);
2.2. Altre indennità e sommeAltre indennità e somme percepite una tantum in dipendenza della cessazione in dipendenza della cessazione
dei rapporti di lavoro dipendentedei rapporti di lavoro dipendente comprese:
l’indennità di preavviso; le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni; le somme attribuite a fronte dell’obbligo di non concorrenza ai sensi dell’art.2125
del codice civile; le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute,
anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro. Sono peraltro escluse da tassazione le somme aventi natura di mera reintegrazione patrimoniale (vedi art.6, comma 2, TUIR) quale la rendita per inabilità permanente.
Redditi soggetti a tassazione separataRedditi soggetti a tassazione separata
Sono inoltre soggetti a tassazione separata:
capitali corrisposti dai fondi pensionecapitali corrisposti dai fondi pensione;
emolumenti arretratiemolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni
precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti
amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti;
redditi percepiti dagli erediredditi percepiti dagli eredi del lavoratore defunto (art.7, comma 3, TUIR);
indennità di mobilitàindennità di mobilità di cui all’art.7, comma 5, della legge n.223/91 corrisposta
anticipatamente;
indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e
continuativacontinuativa.
La tassazione del TFRLa tassazione del TFR
La determinazione della base imponibile varia a seconda che il trattamento sia maturato
prima o dopo il 1° gennaio 2001.
Base imponibile ante 2001Base imponibile ante 2001
Ammontare accantonato fino al 31.12.2000 al netto di una deduzione forfetaria di € 309,87
per ogni anno di anzianità effettiva (sono esclusi i periodi di anzianità convenzionale
concessi ai dipendenti per accordo collettivo). Per i periodi inferiori all’anno la riduzione è
rapportata a mese. Se il rapporto di lavoro si svolge per un numero di ore inferiore a quello
ordinario (es. part-time) previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria, la somma è
proporzionalmente ridotta.
Base imponibile post 2001Base imponibile post 2001
TFR maturato al netto delle rivalutazioni già sottoposte ad imposta sostitutiva dell’11%.
La tassazione del TFR (segue)La tassazione del TFR (segue)
Dopo aver determinato la base imponibile complessiva del TFR, occorre calcolare l’aliquota
IRPEF media da applicare alla stessa.
Il calcolo dell’aliquota media avviene attraverso i seguenti passaggi:
1.1. Calcolo del cosiddetto reddito di riferimentoCalcolo del cosiddetto reddito di riferimento
TFR complessivamente maturato (ante e post 2001) comprensivo delle quote destinate alla
previdenza integrativa ed al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta
sostitutiva :: numeri di anni e frazioni di anno di anzianità effettiva e convenzionale xx 12
2. Calcolo dell’imposta relativa al reddito di riferimento Calcolo dell’imposta relativa al reddito di riferimento
L’imposta è calcolata sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti nell’anno in cui è
sorto il diritto alla percezione del TFR (giorno successivo a quello di cessazione del
rapporto)
3. Aliquota mediaAliquota media
Importo 2 : importo 1 x 100
La tassazione del TFR (segue)La tassazione del TFR (segue)
Applicando l’aliquota media alla somma delle basi imponibili ante e post 2001, si ottiene
l’imposta dovuta.
Dall’IRPEF così determinata, devono poi essere riconosciute, ove spettanti, le seguenti
detrazionidetrazioni:
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata effettiva non superiore a due anni,
€ 61,97 per ciascun anno; per i periodi inferiori ad un anno l’importo è rapportato a mese
(art.19, comma 1-ter, TUIR);
Per i rapporti di lavoro cessati nel periodo transitorio 2001-2005, € 61,97 per ciascuno
degli anni compresi in tale periodo; per i periodi inferiori ad un anno l’importo è rapportato
a mese (art.11, comma 5, D.Lgs. n.47/2000).
La tassazione del TFR (segue)La tassazione del TFR (segue)
L’imposta così calcolata e trattenuta dal sostituto d’imposta è provvisoriaprovvisoria.
Gli uffici finanziari, infatti, provvedono a riliquidarla in base all’aliquota mediaaliquota media di
tassazione dei cinque anni precedenticinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione,
iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte dovute entro il 3° anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta (art.19,
comma 1, TUIR).
L’aliquota media è pari al rapporto fra la somma delle imposte calcolate con riferimento al
reddito complessivo del contribuente, al netto degli oneri deducibili e senza considerare i
crediti d’imposta, e la somma dei redditi stessi (sempre considerati al netto degli oneri
deducibili e senza considerare i crediti d’imposta).
Vanno esclusi dal calcolo della media gli anni in cui non vi è stato reddito imponibile.
Nel caso in cui in nessuno dei cinque anni precedenti sia stato prodotto un reddito
imponibile, si applica l’aliquota IRPEF corrispondente al 1° scaglione di reddito.
La riliquidazione da parte degli uffici non si applica alle anticipazioni ed agli acconti.
In sede di riliquidazione, gli uffici finanziari fanno concorrere i redditi alla formazione del
reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti (tassazione ordinariatassazione ordinaria), se ciò risulta
più favorevole per il contribuente (art.17, comma 3, TUIR).
TFR: anticipazioniTFR: anticipazioni
AnticipazioniAnticipazioni
Si tratta di quote del TFR corrisposte prima della cessazione del rapporto di lavoro al
lavoratore su richiesta del medesimo. Non si considerano anticipazioni le somme e i valori
destinati alle forme pensionistiche di cui al D.Lgs. n.124/1993 (art.19, comma 4, TUIR).
Salvo conguaglio all’atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni relative al TFR si
applica l’aliquota determinata secondo i criteri esaminati (reddito di riferimento, imposta
corrispondente, aliquota media).
Il reddito di riferimento deve essere calcolato considerando l’importo accantonato (non
quello pagato), aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche, delle
anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già
assoggettate ad imposta sostitutiva.
La tassazione delle altre indennità e somme (art.19, comma 2, TUIR) La tassazione delle altre indennità e somme (art.19, comma 2, TUIR)
Le altre indennità e somme indicate nell’art.17, comma 1, lett.a) del TUIR (es. preavviso, patto di non concorrenza, provvedimento dell’autorità giudiziaria o transazione relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro) sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge. Sull’importo così calcolato si applica la stessa aliquota applicata al TFRstessa aliquota applicata al TFR.“Ciò comporta che le aliquote IRPEF applicabili sono sempre quelle relative al periodi in cui è maturato il diritto alla percezione del TFR, a prescindere dalla circostanza che la percezione delle altre indennità e somme avvenga successivamente alla percezione del TFR medesimo” (Circ. n.29/E del 20 marzo 2001).
Tali somme, se corrisposte a titolo definitivo da un soggetto terzo rispetto al datore di lavoro in relazione a cause diverse dalla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il TFR, sono imponibili per il loro ammontare netto con l’aliquota determinata con i medesimi criteri previsti per la tassazione del TFRmedesimi criteri previsti per la tassazione del TFR e cioè “determinando, in primo luogo, il reddito di riferimento con riguardo al periodo di commisurazione delle indennità e somme, quindi, procedendo al calcolo dell’imposta sul reddito di riferimento e alla determinazione dell’aliquota media da applicare sul reddito imponibile (Circ. 29/E/2001).
Anche in questo caso, gli uffici finanziari provvedono a riliquidareriliquidare l’imposta in base all’aliquota mediaaliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.
Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare
l’esodo dei lavoratori che abbiano superato l’età di 50 anni, se donne, e di 55 anni, se
uomini, l’imposta si applica con l’aliquota pari alla metà di quella applicata per la metà di quella applicata per la
tassazione del TFRtassazione del TFR (art.19, comma 4-bis, TUIR). L’aliquota agevolata si applica soltanto
sulle somme aggiuntive e non su tutte le somme corrisposte in occasione della cessazione
del rapporto.
La riduzione dell’aliquota opera solo se la cessazione anticipata del rapporto è concordataconcordata
e in relazione a ciò siano offerte al dipendente maggiori somme. La riduzione non opera,
quindi, con la semplice cessazione del rapporto da parte di un soggetto che possiede i
requisiti previsti dalla norma.
Inoltre, l’offerta del datore di lavoro a corrispondere maggiori somme, in funzione della
cessazione anticipata del rapporto, deve essere rivolta alla generalità dei dipendenti o a generalità dei dipendenti o a
categorie di essicategorie di essi in possesso dei requisiti previsti, anche se poi venga utilizzata da uno
soltanto dei destinatari dell’offerta (Circ. n.326/E del 1997).
Incentivi all’esodoIncentivi all’esodo
L’imposta è determinata applicando all’ammontare percepito, al netto dei contributi previdenziali, l’aliquota corrispondente alla metàmetà dell’ammontare globale dei redditi di ammontare globale dei redditi di
lavoro dipendentelavoro dipendente corrisposti dal datore di lavoro nel biennio anteriorebiennio anteriore all’anno in cui sono percepitipercepiti.Se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito, si applica l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell’altro anno.Se non vi è stato reddito in alcuno dei due anni, si applica l’aliquota minima vigente al momento del pagamento.
Solitamente, per il calcolo, si applicano aliquote e scaglioni in vigore nell’anno di effettiva percezione degli arretrati.Tuttavia le nuove aliquote IRPEF in vigore dal 2003 (con i relativi scaglioni di reddito) avranno effetto per gli arretrati percepiti dal 2005percepiti dal 2005 (art.2, comma 10, legge Finanziaria 2003). Pertanto, nel 2003 e nel 2004, agli arretrati corrisposti si applicheranno le vecchie aliquote.
L’imposta calcolata è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro dipendente e pensione nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono.
Arretrati (art.21 TUIR – art.23, comma 2, DPR n.600/73)Arretrati (art.21 TUIR – art.23, comma 2, DPR n.600/73)
Percepito nel 2004 un arretrato di € 10.000;
Ammontare dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal datore di lavoro nel biennio
precedente: € 23.000 (2002), € 25.000 (2003);
Metà dell’ammontare globale dei redditi 2002 e 2003: € 24.000 ((€ 23.000 + € 25.000) :
2);
Imposta (con aliquote 2002): € 5.820,76;
Aliquota media: € 5.820,76 : 24.000 x 100 = 24,25%
Imposta dovuta: 24,25% x € 10.000 = € 2.425.
Arretrati: un esempioArretrati: un esempio
Le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del
rapporto (es. contratto registrato) sono soggette a tassazione separata.
In caso contrario, l’indennità viene considerata compenso del periodo ed è soggetta a
tassazione ordinaria.
Sono soggette a tassazione separata anche le altre somme di cui all’art.17, comma 1, lett.
c) del TUIR.
Tassazione separataTassazione separata
L’imposta è determinata applicando all’ammontare percepito l’aliquota corrispondente alla
metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui è
sorto il diritto alla loro percezione.
Indennità percepite per la cessazione dei rapporti di co.co.co.Indennità percepite per la cessazione dei rapporti di co.co.co.