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Capitolo 1: Generalità. Il concetto di ordine pubblico. Il titolo V del Libro II del codice penale (artt. 414- 421) è dedicato all’esame dei delitti contro l’ordine pubblico. L’espressione ordine pubblico è stata accolta dal legislatore in quanto, tutti i reati producono in astratto un perturbamento dell’ordine pubblico generale, cioè il cd. Allarme sociale. Escluso, che ordine pubblico vada intenso nel senso di ordine pubblico generale, ed escluso, che esso possa identificarsi con l’ordine legale costituito, ossia con l’insieme dei principi e delle istituzioni posti a base dell’ordinamento e della sua sopravvivenza (cd. Ordine pubblico ideale o normativo) la migliore dottrina, sulla scia della stessa Relazione ministeriale al codice, ritiene che con l’espressione ordine pubblico, il legislatore abbia inteso indicare “il buon assetto a il regolare andamento della vita sociale”, cioè “l’armonica e pacifica coesistenza dei cittadini sotto la sovranità dello Stato e del diritto”. In questo senso esso è sinonimo di “pace pubblica” (c.d ordine pubblico nel senso materiale). A tale concetto di ordine pubblico si è rifatta, il più delle volte, anche la Corte Costituzionale, che in varie sentenze ha appunto identificato l’ordine pubblico con la pace e la sicurezza sociale, anche se non manco altre pronunce in cui l’ordine pubblico è “inteso nel senso di ordine legale su cui poggia la convivenza sociale” (c.d
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Delitti Contro l'Ordine Pubblico

Jan 18, 2016

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Francesco Costi

Esaustiva spiegazione dei delitti contro l'ordine pubblico.
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Page 1: Delitti Contro l'Ordine Pubblico

Capitolo 1: Generalità. Il concetto di ordine pubblico.

Il titolo V del Libro II del codice penale (artt. 414-421) è dedicato all’esame dei

delitti contro l’ordine pubblico.

L’espressione ordine pubblico è stata accolta dal legislatore in quanto, tutti i reati

producono in astratto un perturbamento dell’ordine pubblico generale, cioè il cd.

Allarme sociale. Escluso, che ordine pubblico vada intenso nel senso di ordine

pubblico generale, ed escluso, che esso possa identificarsi con l’ordine legale

costituito, ossia con l’insieme dei principi e delle istituzioni posti a base

dell’ordinamento e della sua sopravvivenza (cd. Ordine pubblico ideale o

normativo) la migliore dottrina, sulla scia della stessa Relazione ministeriale al

codice, ritiene che con l’espressione ordine pubblico, il legislatore abbia inteso

indicare “il buon assetto a il regolare andamento della vita sociale”, cioè

“l’armonica e pacifica coesistenza dei cittadini sotto la sovranità dello Stato e del

diritto”. In questo senso esso è sinonimo di “pace pubblica” (c.d ordine pubblico

nel senso materiale).

A tale concetto di ordine pubblico si è rifatta, il più delle volte, anche la Corte

Costituzionale, che in varie sentenze ha appunto identificato l’ordine pubblico

con la pace e la sicurezza sociale, anche se non manco altre pronunce in cui

l’ordine pubblico è “inteso nel senso di ordine legale su cui poggia la convivenza

sociale” (c.d ordine pubblico costituzionale) e le norme che lo tutelano sono

individuate in quelle rivolte alle “preservazione delle strutture giuridiche della

convivenza sociale instaurate mediante le leggi da ogni attenuto a modificarle o a

renderle inoperanti mediante l’uso o la minaccia illegale della forza”.

Capitolo 2: Istigazione a delinquere ed a pratiche pedopornografiche (artt. 414, 1

e 2 comma e 414bis)

A. Nozione e bene tutelato

L’art. 414 punisce, per il solo fatto dell’istigazione, chiunque, pubblicamente,

istiga a commettere uno o più reati.

L’oggetto giuridico è rappresentato dall’ordine pubblico, inteso quale tranquillità

e sicurezza della collettività, nonché dall’ordinato funzionamento del sistema

Page 2: Delitti Contro l'Ordine Pubblico

democratico, esposto a pericolo da qualunque spinta alla violazione delle leggi

penali.

B. Elemento materiale e elemento soggettivo.

Trattasi di reato di pericolo presunto, onde è irrilevante che l’istigazione sia stata

o meno accolta; l’incriminazione dell’istigazione a violare le leggi, dunque,

costituisce deroga al principio stabilito dall’art. 115 (secondo cui l’istigazione, se

non è accolta, non è punibile), a causa del grave attentato che alla sicurezza

sociale può derivare dalla pubblicità delle azioni criminose.

Tanto il reato in esame quanto quello previsto dall’art. 415, devono essere

commessi pubblicamente (pubblicità ritenuta da alcuni elemento essenziale, da

altri condizione obiettiva di punibilità) e cioè, ai sensi del 4 comma dell’art. 266:

a. Col mezzo della stampa o con un altro mezzo di propaganda;

b. In luogo pubblico o aperto al pubblico in presenza di più persone;

c. In una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli

interventi, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione

non privata.

L’elemento materiale del delitto in esame è dato dall’istigazione consistente in

“un azione sulla psiche di altre persone per spronarle a compiere determinati

fatti, facendo sorgere o rafforzando motivi di impulso ovvero distruggendo o

affievolendo motivi inibitori”.

Antolisei, Dolce, Garofoli:

Non è necessario che l’istigazione sia rivolta ad una determinata persona,

bastando, come detto, che essa sia realizzata pubblicamente.

Oggetto dell’istigazione deve essere uno o più reati determinati, siano essi delitti

o contravvenzioni (la differenza, come vedremo, ha rilevanza solo ai fini della

pena); l’istigazione a commettere reati in genere, e non un determinato reato,

integra il delitto di cui all’art 415. L’azione deve essere idonea a far sorgere o

rafforzare il proposito criminoso, mentre è del tutto irrilevante che in ordine al

reato istigato non sia promossa un’azione penale o che il reato stesso non sia

punibile o sia estinto per amnistia.

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Per stabilire l’idoneità di un determinato fatto a costituire istigazione a

delinquere, occorre rifarsi al complesso dell’attività che è stata posta in essere,

considerata in relazione alle peculiari circostanze nella quali si è svolta, e non già

limitarsi all’esame del mezzo adoperato. E’ opinione dominante che il fatto

istigato deve essere previsto come reato della legge italiana sia nel momento

della istigazione sia nel momento in cui si procede penalmente contro

l’istigatore. Il delitto in esame si consuma col solo fatto di istigare.

In caso di istigazione accolta, ricorrendone i presupposti, l’istigatore risponda a

titolo di concorso con l’istigato nel reato commesso. L’elemento soggettivo del

reati con la consapevolezza di agire pubblicamente.

C. Pena ed istituti processuali

Quanto alla fattispecie di cui all’art. 414bis, la pena è la reclusione da un anno e

sei mesi a cinque anni (sia per la condotta istigatoria che per quella apologetica),

l’arresto in flagranza è facoltativo, mentre il fermo non è consentito. Si procede

d’ufficio e la competenza spetta al Tribunale monocratico.

Capitolo 3: Apologia di delitti (art. 414, 3o comma)

L’art. 414, 3o comma, sanziona penalmente chiunque pubblicamente fa l’apologia

di uno o più delitti.

Fare apologia significa esprimere un giudizio positivo di valore rispetto ad un

comportamento che la legge prevede come delitto.

Tale giudizio di valore può essere manifestato in vario modo, dalla glorificazione

del delitto fino alla sua semplice approvazione.

L’apologia è definibile come una forma indiretta di istigazione; infatti, mentre

nella istigazione si agisce direttamente sulla psiche dell’istigato incitandolo alla

commissione di un reato, nell’apologia l’incitazione è diretta in quanto affidata al

solo contenuto apologetico delle affermazioni (Cass. 11-6-1986).

Oggetto dell’apologia possono essere solo uno o più delitti non anche le

contravvenzioni. Per l’art. 21 della Costituzione “tutti hanno diritto di

manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro

Page 4: Delitti Contro l'Ordine Pubblico

mezzo di diffusione”; anche per il delitto in esame, che è reato di opinione, si è

posto il problema della compatibilità con il ricordato principio costituzionale.

Con la sentenza 4-5-1970 n. 65, la Corte Costituzionale ha dichiarato la

legittimità costituzionale della norma in esame.

L’ultimo comma dell’art. 414- ha sostenuto la Corte- non limita in alcun modo la

critica della legislazione o della giurisprudenza, né l’attività propagandistica di

singoli, partiti, movimenti, gruppi diretti a promuovere la deletio di qualsiasi

norma incriminatrice, anche nel momento in cui essa viene applicata in concreto.

Ne costituisce reato d’apologia l’affermare che fatti preveduti dalla legislazione

vigente come delitti hanno o possono avere, positivo contenuto morale o sociale.

L’apologia punibile ai sensi dell’art. 414, ultimo comma, non è, dunque, la

manifestazione di pensiero pura e semplice, ma quella che per le sue modalità

integri comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di

delitti.

Anche per il delitto di apologia il dolo è quello generico. La pena è della

reclusione da 1 a 5 anni.

Differenze: L’apologia di delitti costituisce titolo autonomo di reato rispetto alla

fattispecie di istigazione a delinquere.

Soggetto attivo può essere chiunque, trattandosi anche in tal caso di reato

comune.

La condotta consiste nel fare pubblicamente apologia di uno o più delitti, cioè nel

fare un’esaltazione di un attività violatrice di norme penali attraverso la

formulazione di un giudizio che implichi la convinta approvazione di un

determinato episodio e che sia idoneo a rafforzare in altri proposito di

commettere delitti della stessa specie di quello oggetto dell’apologia. La

condotta, al pari del delitto di istigazione, può essere realizzata con qualunque

mezzo.

L’apologia si distingue, tuttavia, dall’istigazione anzitutto con riferimento

all’oggetto dell’incitamento che nel primo caso può consistere solo in uno o più

delitti, con esclusione pertanto della contravvenzione.

Page 5: Delitti Contro l'Ordine Pubblico

Capitolo 4: Istigazione al crimine terroristico e sua apologia (art. 414, 4o comma)

Ai sensi del quarto comma dell’art. 414 c.p., neointrodotto dal D.L. 27 luglio 2005

n. 155, recante “Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale”,

“Fuori dei casi di cui all’articolo 302, se l’istigazione o l’apologia di cui ai commi

precedenti riguarda delitti di terrorismo crimini contro l’umanità la pena è

aumentata della metà.

La creazione di tale fattispecie circostanziata ad effetto speciale si incardina nel

novero delle innovazioni disciplinari introdotte dal cd. Decreto Pisanu,

finalizzate a rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto del terrorismo

internazionale.

Tale configurazione aggravata ha carattere sussidiario, essendo realizzabile solo

fuori dei casi di cui all’art. 302 c.p. proprio carattere sussidiario, essendo

realizzabile solo fuori dei casi di cui all’art. 302 c.p. proprio da tale inciso in

dottrina si sono dedotti i limiti di applicabilità delle due previsioni. In

particolare, si è osservato che troverà applicazione l’art. 302 in caso di

istigazione di uno o più soggetti determinati a commettere uno dei delitti non

colposi contro la personalità dello Stato di cui agli artt. 270bis, quater, quinques,

280, 280bis, 289bis del codice penale. Si applicherà, il nuovo comma 4 della

previsione in commento nel caso in cui l’istigazione alla commissione di uno di

tali delitti sia, oltre che pubblica in incertam personam, come anche nei cui la

pubblica istigazione concerna delitti finalizzati al terrorismo diversi da quelli

sopra elencati, o crimini contro l’umanità.

Slide 5: Istigazione a disobbedire alle leggi (art. 415, 1° parte)

Risponde di tale reato chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle

leggi di ordine pubblico.

La condotta dell’agente può essere definita “istigatoria” in quanto sia diretta a

spingere il soggetto (a prescindere dai mezzi impiegati, ed in modo anche

indiretto) istigato alla disobbedienza delle leggi in ordine pubblico e sia idonea a

determinare tale spinta nello stesso.

Page 6: Delitti Contro l'Ordine Pubblico

Controversa, in dottrina e in giurisprudenza, è la nozione di “legge di ordine

pubblico”. Secondo parte della dottrina e la giurisprudenza prevalente, rientrano

in tale concetto tutte quelle norme giuridiche rispetto alle quali non è

riconosciuta alle volontà dei singoli alcuna potestà dispositiva o derogatoria.

Alcuni autori, però, sottolineano che dal novero delle leggi di ordine pubblico,

anche intese in un’accezione così ampia, vanno comunque escluse quelle munite

di specifica sanzione penale, perché se la disobbedienza alle leggi è indirizzata a

commettere reati, trova applicazione, per il principio di specialità, l’art. 414 c.p.

Secondo una concezione più restrittiva, sono leggi di ordine pubblico solo quelle

norme essenziali al mantenimento degli equilibri economici e sociali del paese e

della pace sociale.

Anche il delitto in esame è delitto di pericolo concreto, da accertarsi cioè caso per

caso) ciò a seguito della sentenza n. 108 del 1974, la quale ha dichiarato

costituzionalmente illegittimo tale articolo “nella parte in cui non specifica che

l’istigazione all’odio fra le classi sociali deve essere attuata in modo pericoloso

per la pubblica tranquillità”.

La pubblicità, è elemento essenziale.

Il dolo del delitto in esame è generico, e consiste nella coscienza e volontà di

istigare alle disobbedienza di una o più leggi di ordine pubblico con la

consapevolezza di agire pubblicamente.

Capitolo 6. Istigazione all’odio fra le classi sociali (art.415 2° parte)

Risponde di tale delitto chiunque pubblicamente istiga all’odio tra le classi

sociali.

La cassazione ha attribuito alla sentenza della Corte costituzionale 23-4-1974 n

108, due possibili significati:

- L’implicita abrogazione della norma

- Ovvero uno stimolo del legislatore verso un intervento di modifica.

Nel delitto in esame, oggetto dell’istigazione deve essere l’odio tra le classi

sociali.

Page 7: Delitti Contro l'Ordine Pubblico

Odio è la profonda avversione che porta a sopraffare o danneggiare con ogni

mezzo, l’oggetto odiato.

Classe sociale è la categoria sociale unificata dal vincolo di comuni interessi

economici.

Per l’elemento soggettivo e gli istituti processuali vale quanto detto nel paragrafo

precedente.

Capitolo 7. Associazione per delinquere (artt.416 e 417)

1) Nozione ed interesse tutelato

Il reato in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di

commettere più delitti; il reato sussiste per il solo fatto di partecipare

all’associazione.

L’oggetto giuridico è il pericolo per l’ordine pubblico che è insito nel fatto stesso

di creare un’organizzazione criminosa con vincolo permanente tra gli associati,

la quale determina di per sé un allarme sociale, indipendentemente dalla

commissione dei singoli delitti.

Trattasi di reato permanente (l’attività illecita perdura fino allo scioglimento

dell’azione) e di pericolo ( inteso non come elemento costitutivo, ma come ratio

della norma).

2) Configurazione oggettiva della fattispecie ed elemento soggettivo

L’associazione non richiede una organizzazione con distribuzione specifica dei e

delle singole mansioni criminose, ma è sufficiente quel minimo di

organizzazione, che serva ad attuare la continuità del programma criminoso

avuto di miri; non è necessaria l’esistenza di capi, promotori, costitutori ed

organizzatori, che è considerata dal legislatore come una mera eventualità, né la

preventiva, distribuzione delle mansioni e l’esistenza di un luogo abituale di

riunione, la predisposizione dei mezzi e la divisione del ricavato tra gli associati.

Page 8: Delitti Contro l'Ordine Pubblico

Perché l’associazione, possa considerarsi rilevante, occorre che ad essa

partecipino almeno tre persone, ciascuna delle quali sia consapevole di far parte

di un sodalizio. Nel computo rientrano gli incapaci di intendere e di volere.

Il numero minimo degli associati previsto dalla legge per la configurabilità del

reato deve essere valutato in senso oggettivo, ossia come componente umana

effettiva ed esistente nel sodalizio e non con riferimento al numero degli

imputati presenti nel processo.

La condotta penalmente rilevante ai sensi dell’art. 416 c.p., varia a seconda del

ruolo rivestito dall’autore nell’ambito della compagine associativa, il quale, se

interno alla struttura, assume lo status di partecipe a tutti gli effetti. UN

intervento a Sezioni Unite della Suprema corte ha identificato il partecipe in colui

che, risultato inserito stabilmente ed organicamente, non solo è ma fa parte della

stessa, ricoprendo l’effettivo ruolo in cui viene immesso ed assolvendo ai compiti

assegnati affinché l’associazione raggiunga i suoi scopi ( Cass. Sez. Un., n.

33748/2005). La partecipazione si traduce nel contributo, ancorché minimo, in

qualsiasi forma e contenuto, alla vita della struttura associativa in vista dello

scopo prefissato. É quindi configurabile una forma di partecipazione anche se il

soggetto si sia limitato a prestare la propria adesione, con l’impegno di mettere a

disposizione la propria opera.

Associati sono tutti coloro che aderiscono all’associazione.

La giurisprudenza ritiene non necessario il contributo offerto dall’associato sia

indispensabile, potendo essere anche minimo di qualsiasi forma o contenuto.

Promotori sono coloro che si fanno iniziatori dell’associazione.

Costitutori sono coloro che, con la loro attività, ne determinano o concorrono a

determinarne la nascita.

Organizzatori sono coloro che coordina l’attività dei singoli soci per assicurare

la vita l’efficienza e lo sviluppo dell’associazione.

Capi, infine, sono coloro che regolano, in tutto o in parte, l’attività collettiva, con

poteri di supremazia sugli altri.

Il dolo richiesto per il delitto in esame è specifico, e consiste nella coscienza e

volontà di entrare a far parte di una associazione di almeno tre persone con il

fine di commettere più delitti

Page 9: Delitti Contro l'Ordine Pubblico

Il delitto in esame si consuma nel momento in cui è costituita l’associazione; non

è richiesto anche l’inizio dell’attività delittuosa avuta di mira. Il tentativo non è

ammissibile, trattandosi di reato di pericolo; pertanto gli atti meramente

preparatori rispetto alla costituzione del vincolo associativo sono penalmente

irrilevanti, mentre quando abbiano i caratteri dell’idoneità ed univocità

determinano direttamente la consumazione del reato. Di tutti gli eventuali reati

commessi, i singoli associati che li hanno realizzati ne rispondono

individualmente, in concorso col reato ex art.416.

La problematica relativa al discrimine tra concorso di persone nel reato ed il

delitto di associazione ne ha acquistato negli anni sempre maggior rilievo.

Elemento comune di tali fattispecie è rappresentato dall’accordo tra i

compartecipi, che tuttavia è presenta aspetti strutturali profondamente diversi.

Nel concorso di persone ex art.110 c.p., l’accordo che può avvenire anche solo tra

due persone, avviene in via incidentale ed occasionale, è circoscritto alla

commissione di uno o più reati singolarmente individuati, difetta di una struttura

organizzativa più o meno complessa ed, infine si estingue dopo che questi sono

stati commessi.

L’associazione ex art.416 c.p., invece si caratterizza per una struttura più o meno

complessa diretta all’attuazione di un più vasto programma criminoso, per la

commissione di una serie indeterminata di delitti, assumendo un carattere

permanente che prescinde alla effettiva realizzazione dei singoli rati

programmati.

In tale ambito assume giuridica rilevanza l’istituto di matrice giurisprudenziale

del concorso esterno nel reato associativo, che trae la propria origine dalla

distinzione tra concorso eventuale e concorso nel reato associativo, che trae la

propria origine dalla distinzione tra concorso eventuale e concorso necessario di

persone nel rato. Il concorso esterno attiene ai reati plurisoggettivi e si riferisce a

soggetti diversi dai concorrenti necessari, sempre che realizzino condotto

distinte rispetto a quelle tipiche della fattispecie plurisoggettiva. L’istituto in

esame, pertanto, rinviene la propria disciplina nelle regole generali di cui agli

artt.110 ss.cp.

Page 10: Delitti Contro l'Ordine Pubblico

Mentre il partecipe all’associazione è colui che è nella stessa inserito in maniere

organica e che ne condivide scopi e finalità, in concorrente cd. Esterno agevola la

sussistenza e l’operatività dell’associazione mediante l’instaurazione di un

rapporto non organico, ma occasionale ed episodico con cui persegue la

realizzazione di un proprio tornaconto personale. Ciò che caratterizza il

concorrente esterno è perciò la mancanza di un rapporto di sufficiente

compenetrazione nell’associazione.

In base ad una corrente interpretazione, il criterio discretivo tra gli istituti in

parola sembra ravvisabile nel differente elemento soggettivo che caratterizza il

concorrente esterno che persegue finalità sue proprie non necessariamente

coincidenti con quelle dell’associazione criminale.

Il problema relativo alla ammissibilità di un concorso cd. Esterno nei reati

associativi deriva dalla configurabilità del concorso eventuale per condotte che ai

fini dell’art.110 c.p, si devono presentare come atipiche rispetto alla condotta

tipica plurisoggettiva tipizzata dall’art.416. Tale atipicità sussiste per definizione

nel concorso morale. Il problema quindi si è posto per il concorso materiale. Il

legislatore, per quanto attiene soprattutto alla associazione di stampo mafioso,

ha disciplinato le condotte collaterali in modo altrettanto tipico ma a titolo

diverso. La giurisprudenza ha accolto la tesi della configurabilità del concorso

esterno perché è riuscita ad individuare condotte atipiche, intendendo per la

partecipazione il far parte in modo stabile di quell’organizzazione con lo stesso

dolo specifico del programma, che occorre in tutti i concorrenti. Di conseguenza,

si possono configurare condotte che, pur dando un contributo causale alla vita

dell’associazione e pur essendo tenute con la consapevolezza della idoneità

causale di tale condotta, sono tenute senza condividerne il fine e anzi senza la

volontà di far parte in modo stabile dell’associazione.

C) Circostanze aggravanti

L’art.416 prevede quattro circostanze aggravanti:

A. Il brigantaggio, che si ha quando gli associati scorrono in armi le

campagne o le pubbliche vie

Page 11: Delitti Contro l'Ordine Pubblico

B. Se il numero degli associati è di dieci o più

L’aggravante di cui all’art.112 1°comma n.1, e cioè quella consistente nell’essere

stato commesso il fatto da cinque o più persone. La dottrina è in genere per la

tesi negativa, quando apposto come nel caso di specie, la norma già prevede

come autonoma circostanza aggravante la partecipazione di un certo numero di

persone; in tal caso infatti, si dice, l’aggravante prevista dalla norma è speciale

rispetto a quella dell’art.112 e pertanto la esclude (così ZANOTTI).

C. Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli

articoli 600, 601, 602, nonché l’art.12 comma 3bis, del testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla

condizione dello stranire di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286.

Tale ultima aggravante consegue alle modifiche operate sull’art.416 c.p. dalla L.

11-8-2003 n.228 recante “Misure contro la tratta di persone”. Trattasi di

innovazione coerente con l’opzione politico criminale che portato il legislatore

del 2003 a predisporre numerosi correttivi al sistema penale contro i turpi

traffici di esseri umani.

Sulla lettera di tale aggravante ha, altresì, inciso la L. 15/7/2009, n.94

(cd. Pacchetto sicurezza), inserendo, fra i reato-scopo rilevanti nella sua

configurazione, l’art.12, comma 3bis del testo univo stranieri. IL citato articolo

12, anch’esso oggetto di sostanziali correttivi ad opera del cd. Pacchetto

sicurezza contiene numerose ed eterogenee disposizioni contro le immigrazioni

clandestine. Il novum disciplinare della norma, dunque, si traduce nell’aver

configurato, quale associazione per delinquere aggravata, quella costituita allo

scopo di perpetrare i delitti indicati dal comma 3bis della previsione richiamata.

D. Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli

articoli, 600bis, ter, quater, quater1., quinquies, 609bis, quando il fatto è

commesso in danno ad un minore di anni diciotto.

Page 12: Delitti Contro l'Ordine Pubblico

Ai sensi infine dell’art. 71 del D.lgs. 159/2011, le pene previste dal reato in

esame sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona

sottoposta con provvedimento definitivo ad una dal momento in cui ne è cessata

l’esecuzione.

3) Pene ed istituti processuali

Ai sensi dell’art. 417, nel caso di condanna per il delitto di associazione per

delinquere è sempre ordinata una misura di sicurezza.

Per il disposto dell’art.32 quater, introdotto dalla L.689/1981, infine, alla

condanna consegue la pena accessoria della incapacità di contrattare con la

pubblica amministrazione qualora il delitto sia stato commesso in occasione

dell’esercizio di un attività imprenditoriale.

Cap. 8: Cenni a figure speciali di associazione per delinquere

A) Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ex art. 74, D.P.R 309/90

L’art. 74 del T.U. 309790 prevede una figura particolare di associazione per

delinquere, e cioè l’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze

stupefacenti o psicotrope. Come modificato dal D.Lgs. 24-3-2011, a. associano

allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 70, comma 4,

6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III

dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento n.

111/2005, ovvero dall’articolo 73.

B) Associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Ulteriore figura speciale di associazione per delinquere è quella prevista dall’art.

291 quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,

introdotto dall’art. I della L. 19-3-2001, n. 92 recante modifiche alla normativa

concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati.

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra

quelli previsti dall’articolo 291 bis del medesimo provvedimenti (il quale

sanziona) chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio

dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore

Page 13: Delitti Contro l'Ordine Pubblico

a dieci chilogrammi convenzionali. La norma prevede un diverso trattamento

sanzionatorio per coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o

finanziano l’associazione. Chi si limita a partecipare all’associazione.

Costituiscono aggravanti il numero di associati pari o superiore a dieci ed il fatto

che l’associazione sia armata.

Il reato è, altresì, aggravata quando nel commetterlo, l’autore ha utilizzato mezzi

di trasporto, che presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare

l’intervento degli organi di polizia avere a provocare pericolo per la pubblica

incolumità, ovvero ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è

avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non

hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestrato e la

confisca dei proventi di reato, fatto a Strasburgo l’8 novembre 1990, della legge 9

agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato

convenzioni di assistenza giudiziaria con l’Italia aventi ad oggetto il delitto di

contrabbando.

E’, invece, prevista una circostanza attenuta per chi, dissociandosi dagli altri, si

adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze

anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella

raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione di risorse rilevanti per la

commissione dei delitti.

Slide 9. Il crimine organizzato transnazionale (L. 16 marzo 2006, n. 146)

Come acutamente osservato dal segretario generale della Nazioni Unite Kofi A.

Annan. I mezzi tecnologici che sostengono la globalizzazione e l’espansione

transnazionale della società civile si identificano con quelli che “forniscono

l’infrastruttura per l’espansione di una rete globale di “società incivile”:

criminalità organizzata, trafficanti di droga, riciclaggio di denaro e terroristi”. A

tale constatazione è conseguita l’approvazione, da parte dell’Assemblea generale,

della “dichiarazione politica di Napoli” e del “piano di azione globale contro il

crimine (UNDCP) di esplorare le possibilità di una convezione contro tale

tipologia criminosa, cui ha fatto seguito la materiale redazione di un testo di

Convezione contro la criminalità organizzata e di tre annessi protocolli,

concernenti specifici settori di attività della criminalità, la cui procedura di firma

Page 14: Delitti Contro l'Ordine Pubblico

si è tenuta a Palermo dal 12 al 15 dicembre 2000. A ratificare e dare esecuzione

alla Convenzione “T.O.C” ed ai Protocolli delle Nazioni Unite control il crimine

organizzato transnazionale si è provveduto con la L 16 marzo 2006, n. 146.

1) Viene espressamente tipizzata la nozione di reato transnazionale,

definito, ex art. 3 della L. 146/2006, quello “punito con la pena della

reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto

un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno

Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale

della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un

altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato

un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di

uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti

sostanziali in un altro Stato.

2) E’ introdotta una circostanza aggravante ed effetto speciale, ad opera

dell’art. 4 della L. 146/2006, il quale prevede un aumento di pena da un

terzo alla metà “per i reati puniti come la pena della reclusione non

inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia

dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in

attività criminali in più di uno Stato”.

3) Viene creata, da artt. 11, L. cit, una configurazione di confisca obbligatoria

“per equivalente”, disponendosi del reato non sia possibile, il giudice

ordina la confisca di somme di denaro, beni od altre utilità di cui il reo ha

la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un

valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo.

4) Ad Adeguare la lettera dell’art. 377 c.p. al disposto dell’art. 23 della citata

Convezione, per tal via estendendone la portata precettiva, dunque

l’ambito di tutela penale.

Slide 10: Associazione di tipo mafioso, camorristico e simili, anche straniere

(artt. 416bis e 416ter)

A) Nozione di associazione mafiosa; struttura oggettiva della fattispecie

Page 15: Delitti Contro l'Ordine Pubblico

Fino al 1982, per far fronte ai delitti di mafia, si faceva ricorso al reato di

associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p.; tale fattispecie è ben presto

risultata inefficace di fronte alla vastità e alla dimensioni del fenomeno mafia.

Tra le finalità perseguitate dai soggetti uniti dal vincolo associativo di stampo

mafioso ve ne erano infatti anche di lecite, e ciò ha costituito il più grande limite

all’applicazione dell’art. 416. Si consideri infatti che l’associazione di stampo

mafioso non necessariamente si pone come obiettivo la commissione di una

pluralità di delitti, ben potendo essere costituita al generico fine di acquisire

potere estendendo la propria influenza.

Il 19 settembre 1982 l’uccisione del Generale Dalla Chiesa. E la immediata

successiva reazione di sdegno da parte dell’opinione pubblica, portò lo Stato a

colmare tale lacuna normativa e formulare in pochissimi giorni, con la L., n.

646/1982. L’art. 416bis c.p., perseguendo in tal modo l’obiettivo di porre freno al

problema mafia. Fu questo il primo intervento normativo con il quale il

legislatore diede una definizione del concetto di mafia.

La nozione di associazione mafiosa dal 3° comma dell’art. 416bis, secondo quale

un sodalizio può definirsi tale quando coloro che ne fanno parte si avvalgono

della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di

assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire

in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività

economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per

realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire

od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in

occasione di consultazioni elettorali.

Si avvale della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo che non

ha bisogno di chiedere per ottenere, chi raggiunge i suoi scopi senza minacce

esplicite ma solo utilizzando la cattiva fama del sodalizio criminoso e la paura

che incute il vincolo associativo; tale forza non nasce dal nulla ma è il risultato di

una antica, e comunque consolidata, consuetudine di violenza.

Elementi del delitto de quo sono, dunque:

a) L’esistenza di un vincolo associativo tra tre o più persone ex art.416.

Page 16: Delitti Contro l'Ordine Pubblico

b) Lo scopo dell’associazione che può essere non solo quello di commettere

più delitti, ma anche e soprattutto, quello di acquisire in modo diretto o

indiretto, in gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di

concessioni, di autorizzazione, appalti e servizi pubblici, nonché quello di

realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero di influire

sulle competizioni elettorali

c) L’avvalersi, da parte degli associati, per raggiungere lo scopo o gli scopi

dell’associazione, della forza di intimidazione del vincolo associativo e

della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.

Occorre, dunque, che l’associazione basi la propria forza operativa sulla

intimidazione e sulla paura esercitata sia nei confronti degli estranei che

nei confronti degli stessi associati; siamo in presenza di un associazione

che effettivamente delinque, quantomeno a livello di tentata violenza

privata, e non già di una associazione a delinquere.

L’art.416ter, introdotto dallo stesso D.L. 306/92, ha, altresì reso applicabile la

pena prevista dall’art.416bnis, 1° comma, a chi ottenga la promessa di voti

prevista dal 3° comma del medesimo articolo, in cambio dell’erogazione di

denaro.

In tal caso il bene giuridico tutelato è il libero esercizio del diritto di voto,

costituzionalmente garantito dall’art.48 della Cost., che può subire indebite

pressioni ed influenza per effetto del condizionamento mafioso con conseguente

lesione del principio di legalità democratica.

Per la configurabilità del reato de quo non basta l’elargizione del denaro, in

cambio dell’appoggio elettorale, ad un soggetto aderente a un’organizzazione di

tipo mafioso, ma occorre anche che questi faccia ricorso all’intimidazione, ovvero

alla prevaricazione mafiosa, secondo le modalità specificate dall’art.416 bis co. II,

per impedire ovvero ostacolare il libero esercizio del voto e quindi per falsarne il

risultato elettorale.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di accettare la promessa

nella consapevolezza del contesto in cui viene prestata.

Page 17: Delitti Contro l'Ordine Pubblico

Dirigenti sono coloro che regolano, in tutto o in parte, l’attività collettiva, con

poteri di supremazia sugli altri.

Il dolo richiesto per il delitto in esame è specifico, consistendo nella coscienza e

volontà di far parte dell’associazione per il perseguimento di uno di quei fini

prima esaminati.

È dunque necessario accertare la sussistenza in capo agli associati della cd.

Affectio societatis, ovvero la consapevolezza, desumibile anche da fatti

concludenti, di aver assunto il vincolo criminale con contestuale coscienza delle

caratteristiche dell’organizzazione stessa, fra cui l’avvalimento del metodo

mafioso e degli scopi perseguiti.

Il delitto si consuma appena si costituisce il vincolo associativo tra le tre o più

persone a prescindere dalla realizzazione delle attività connesse al vincolo.

Trattasi di reato permanente, in quanto si protrae nel tempo sino allo

scioglimento dell’associazione oppure sino a quando, per l’arresto dei soci o per

loro defezione volontario il numero dei partecipanti rimasti si riduca a meno di

tre.

Il delitto è aggravato se l’associazione è armata.

B) La formale equiparazione della ‘ndrangheta alle associazioni mafiose (D.L:

4/2010)

Il disposto dell’ultimo comma dell’art.416 bis, come detto in precedenza, già

sottoposto, a correttiva ad opera del D.L. 92/2008, è stato nuovamente oggetto di

interesse da parte del legislatore attraverso il D.L. 4-2-2010, n.4 conv. In L 31-3-

2010, n.50. In particolare attraverso l’inserimento della parola “’ndrangheta”, si è

effettuata una formale estensione al citato sodalizio criminale, del novero delle

associazioni equiparate, sul piano della risposta repressivo-penale, a quelli di

tipo mafioso.

Trattasi, di correttivo inutile.

Allo scopo di argomentare la inutilità del correttivo appena segnalato è

opportuno sottolineare come autorevoli commentatori della fattispecie di cui

all’art. 416 bis, fin dal suo nascere, censurarono anche il riferimento esplicito alla

camorra, sostenendo che, se per camorra si intende l’insieme di gruppi criminali

Page 18: Delitti Contro l'Ordine Pubblico

originari della Campania che usano sistematicamente il metodo estorsivo, oltre a

perseguitare ulteriori finalità criminali, facendo leva su una acquisti forza di

intimidazione che determina una diffusa condizione di omertà, ciò significa che la

camorra, sul piano definitorio, già contiene tutti gli elementi costitutivi

richiamati nel terzo comma dell’art.416bis per definire l’associazione di tipo

mafioso, sicché le varie associazioni camorristiche si presentano come esempi

caratteristici di associazione mafiosa. Ed anche se il legislatori avesse voluto

espressamente definire la camorra avrebbe dovuto impiegare i medesimi

elementi formali impiegati per la mafia. Analoghe considerazione, dunque,

mutatis mutandis possono valere per l’associazione per delinquere denominata

‘ndrangheta, la quale, per struttura organica, scopi perseguiti e modalità

d’azione, è da sempre compresa nel novero delle associazioni assimilate a quella

mafiosa.

Parte della dottrina giunge addirittura a ritenere che l’intera formula di chiusura

dell’ultimo comma dell’art.416 bis costituisca una forma di “superfetazione

legislativa”. Secondo tale orientamento, in particolare, qualunque associazione

criminosa, ricade nella sfera di operatività dell’art.416bis, allorchè il relativo

sodalizio sia ontologicamente e finalisticamente conforme a quanto disposto

dalla lettera del terzo comma della previsione incriminatrice in esame.

Per converso, altri ritengono che la residua funzione del comma ottavo sarebbe

da individuarsi nell’esigenza di sganciare la portata precettiva della previsione

dal fenomeno mafioso in senso stretto.

Se un senso si vuol attribuire al correttivo che si esamina, esso deve individuarsi

nell’aver fornito una forma di interpretazione autentica della nozione giuridica di

associazione mafiosa che ne impedisca applicazioni riduttive.

È opinione assolutamente prevalente, in dottrina e giurisprudenza, che il

semplice inserimento del termine ‘ndrangheta nel lessico normativo antimafia

non costituisca una rivoluzione copernicana ma, semmai una ridondanza, in

quanto in questi anni l’assenza della parola ‘ndrangheta nel testo dell’art.416bis

del codice penale non ha impedito inchieste, processi e condanne a carico di

affiliati alla criminalità organizzata di origine calabrese.

Page 19: Delitti Contro l'Ordine Pubblico

Il concorso dell’«extraneus» nell’associazione mafiosa (cd.concorso esterno)

In giurisprudenza si è molto dibattuto sulla possibilità di configurare un

concorso esterno (eventuale) ex art. 110 c.p. nel reato ex art. 416 bis (e anche

nell’art. 416), che è un reato a concorso necessario.

La Giurisprudenza oggi ritiene che il concorso esterno nel reato di cui all’art. 416

bis sia configurabile. Per concorso esterno si intende il concorso di un extra-

neus, cioè di un soggetto che, a differenza del partecipe all’associazione, non vuol

fare parte di questa e che questa non chiama a far parte, ma al quale si rivolge sia

per colmare vuoti temporanei in un determinato ruolo, sia, soprattutto, nel

momento in cui la «fisiologia» dell’associazione entra in fibrillazione,

attraversando una fase patologica, che, per essere superata, richiede un

contributo temporaneo dall’esterno. L’apporto dell’estraneo deve essere

apprezzabile per concretezza, specificità e rilevanza, pur se non si ritiene

necessario che lo stato di difficoltà in cui l’associa- zione può trovarsi, sia tale

che, senza quell’aiuto esterno, il sodalizio andrebbe in- contro all’estinzione.

Nelle più recenti pronunce sul tema, la Cassazione, a sezioni Unite, ha precisato

che assume il ruolo di concorrente esterno in reato associativo il soggetto che,

non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione e privo

dell’ «affectio societatis», fornisce un concreto, specifico, consapevole e

volontario contributo, sempre che questo esplichi una effettiva rilevanza causale

e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il

rafforzamento delle capacità operative dell’associazione e sia diretto alla

realizzazione, anche parziale, del pro- gramma criminoso della medesima.

Nella medesima occasione la Cassazione ha precisato che tale concorso si

configura an- che nell’ipotesi di «patto di scambio politico-mafioso», in forza del

quale un uomo politico, non partecipe del sodalizio criminale, si impegna, a

fronte dell’appoggio richiesto all’associa- zione mafiosa in vista di una

competizione elettorale, a favorire gli interessi del gruppo, a condizione, però,

che gli impegni assunti dal politico a favore dell’associazione presentino i

caratteri della serietà e della concretezza e che, all’esito della verifica probatoria

Page 20: Delitti Contro l'Ordine Pubblico

ex post della loro efficacia causale risulti accertato, sulla base di massime di

esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico

abbiano inciso effettivamente e significativa- mente, di per sé e a prescindere da

eventuali e successive condotte esecutive dell’accordo, sulla conservazione e sul

rafforzamento delle capacità operative dell’intera organizzazione criminale o

delle sue articolazioni settoriali.

Alla luce dei correttivi operati sul trattamento sanzionatorio della fattispecie in

commento ad opera della L. 5-12-2005, n. 251 (cd. legge ex Cirielli) e del D.L.

23-5-2008, n. 92 conv. in L. 24-7-2001, n. 125 («decreto sicurezza»), la

pena, per il partecipe all’associazione, è la reclusione da 7 a 12 anni; per coloro

che promuovono, dirigono, organizzano l’associazione, la pena è la reclusione da

9 a 14 anni; per la configurazione aggravata dell’impiego di armi, la pena è della

reclusione da 9 a 15 anni, per le ipotesi di cui al primo comma dell’articolo, da 12

a 24 anni, per le ipotesi del secondo comma.

Nell’ ipotesi prevista dall’ultimo inciso del terzo comma, introdotto dalla L.

356/92, la reclusione da 7 a 12 anni si applica anche a chi ottiene la promessa di

voti in cambio di eroga- zione di voti (art. 416 ter).

Tali pene sono aumentate da un terzo alla metà se ricorre l’aggravante di cui al

sesto comma.

La condanna comporta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a

commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il prof itto.

Si procede d’ufficio e la competenza è del Tribunale collegiale. Sono applicabili le

misure cautelari personali; l’arresto in flagranza è obbligatorio; il fermo è

sempre consentito.

Attraverso l’ultimo comma, l’art. 416 bis estende l’applicabilità delle sue

disposizioni «alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente

denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo

associativo per- seguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni mafiose».

Page 21: Delitti Contro l'Ordine Pubblico

L’art. 416 ter, introdotto dallo stesso D.L. 306/1992, ha altresì reso applicabile la

pena prevista dall’art. 416 bis, primo comma, a chi ottenga la promessa di voti

prevista dal terzo comma del medesimo articolo, in cambio dell’erogazione di

denaro (cd. scambio elettorale politico-mafioso).

E) Segue: circostanza aggravante e misure procedurali previste dal cd. Codice

antimafia D.Lgs. 6-9-2011 n.159

Ai seni dell’art.71 del D.Lgs 159/2011, le pene previste dal reato in esame sono

aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta

con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il

periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata

l’esecuzione.

Giurisprudenza:

- La fattispecie della partecipazione alla associazione di tipo mafioso,

prevista dall’art.415bis c.p. è a forma libera perché il legislatore non

descrive in modo particolare la condotta tipica, enunciandone le note che

valgono a caratterizzarle ma si limita ad affermare che commette il reato

chiunque ne fa parte. Ne deriva che la condotta di partecipazione, che può

assumere forme e contenuto variabili consiste sul piano oggettivo nel

contributo, purché apprezzabile e concreto, sul piano criminoso e quindi

nella realizzazione dell’offesa tipica agli interessi tutelati dalla norma

incriminatrice, qualunque sia il ruolo che l’agente svolga nell’ambito

associativo.

- Un’associazione può ritenersi di tipo mafioso, distinguendosi dalla

normale e tradizionale associazione per delinquere, quando sia connotata

da quei particolari elementi indicati nell’art.416bis c.p., dei quali il

principale e imprescindibile è il metodo mafioso seguito per la

realizzazione del programma criminoso.

Page 22: Delitti Contro l'Ordine Pubblico

11. Assistenza agli associati (art.418)

Commette tale reato, a seguito delle modifiche disciplinari operate dal D.L. 18-

10-2001 n.374, convertito in L.15-12-2001 n. 438 (cd. Decreto antiterrorismo

internazionale) chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di

favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto,

strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano

all’associazione.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di dare rifugio, vitto, ecc.

ad una persona che si sa esser membro di una associazione per delinquere. Il

reato è aggravato se l’assistenza è prestata continuativamente.

12. Devastazione e saccheggio (art.419)

L’art.419 punisce chiunque, fuori dei casi preveduti dall’art. 285, commette fatti

di devastazione o di saccheggio.

La parola fatti sta ad indicare le diverse possibili modalità dell’azione e la parola

devastazione assunta dal legislatore nel suo significato tradizionale – il

danneggiamento complessivo, indiscriminato, vasto e profondo di una notevole

quantità di cose mobili o immobili – costituisce il risultato dell’azione, ossia

l’evento del reato. Integra il saccheggio il fatto commesso una pluralità di

persone che si impossessa indiscriminatamente dia una rilevante quantità di

oggetti con azione sorretta da spirito di assoluta prepotenza e noncuranza per

l’ordine costituito.

Page 23: Delitti Contro l'Ordine Pubblico

Il delitto ex art. 419 assorbe quelli contro il patrimonio che i singoli atti

isolatamente considerati potrebbero configurare.

Il dolo richiesto è quello generico

Il reato si consuma con la realizzazione delle condotte descritte. È ritenuto

ammissibile il tentativo quando la devastazione non giunga al danneggiamento o

il saccheggio non si perfezioni con l’impossessamento.

La pena è aumentata se il fatto è commesso su armi, munizioni o viveri, esistenti

in luogo di vendita o di deposito.

13. Attentato a impianti di pubblica utilità

A norma dell’art. 420 è punito chiunque commette un fatto diretto a danneggiare

o distruggere impianti di pubblica utilità, salvo che il fatto costituisca più grave

reato.

Trattasi di ipotesi sussidiaria di reato, che sussiste solo se nel fatto non possa

individuarsi un reato più grave.

Il bene giuridico tutelato dalla norma appare essere tanto l’ordine pubblico,

inteso come buon assetto e regolare andamento della vita sociale, quanto la

pubblica incolumità, intesa come sicurezza di tutti i cittadini in genere, non

riguardanti singolarmente, contro i danni fisici che possono derivare dallo

scatenamento, ad opera dell’uomo, delle forze naturali, dell’alterato

funzionamento di impianti.

Il fatto materiale consiste nel compiere atti diretti a danneggiare o distruggere

gli impianti sopra indicati.

Il delitto si consuma con il compimento dello o degli atti diretti a danneggiare o

distruggere.

Poiché questa è una ipotesi di delitto di attentato non è concepibile il tentativo.

Il dolo richiesto è quello generico.

Page 24: Delitti Contro l'Ordine Pubblico

14. Pubblica intimidazione (art.421)

Tale delitto consiste nel minacciare, e cioè nel prospettare, di commettere delitti

contro la pubblica incolumità, previsti dal Titolo sesto del Libro II c.p., o fatti di

devastazione o di saccheggio, in modo da incutere pubblico timore.

Il dolo del delitto in esame è generico, e consiste nella coscienza e volontà della

minaccia di commissione di uno dei delitti indicati, con la consapevolezza che da

tale minaccia derivi pubblico timore, il cui avverarsi l’agente deve

rappresentarsi, anche se solo come possibile (dolo eventuale)