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Oli di oliva regole e opportunità Etichette, informazione commerciale Dario Dongo © 2013 avvocato, docente diritto alimentare Bruxelles – Milano – Roma [email protected], (+39) 335 7313 726
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Dario Dongo e FARE - Food and agricultural requirements

Jun 12, 2015

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Page 1: Dario Dongo e FARE - Food and agricultural requirements

Oli di olivaregole e opportunità

Etichette, informazione commerciale

Dario Dongo © 2013avvocato, docente diritto alimentareBruxelles – Milano – [email protected], (+39) 335 7313 726

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Regole UE (1)

• Reg. (UE) n. 29/12 , relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva

• Reg. (CE) n. 182/09, che modifica il reg. (CE) n. 1019/02 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva

• Reg. (CE) n. 640/08, che modifica il reg. (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti

• Reg. (CE) n. 628/08, che modifica il reg. (CEE) n. 1898/06 recante modalità di applicazione del reg. (CEE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

• Reg. (CE) n. 1234/07, testo consolidato, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

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• Reg. (CE) n. 1019/02, testo consolidato (modificato dal Reg. (CE) n. 182/09), norme di commercializzazione dell'olio d'oliva

• Regolamento UE n. 61/2011, che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi di analisi a essi attinenti

• Reg. (CEE) n. 2568/91, caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva e metodi d’analisi (agg. e mod. all’1.10.08)

Regole UE (2)

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Regole, Italia

• Decreto ‘Salva Olio’ (GURI 31.1.13)

• Decreto ‘Sviluppo’, Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy (22.6.12), art. 43:

comma 1 bis, limite alchilesteri olio italiano (30 mg/kg)

comma 1 ter, obbligatorietà e valore legale dei panel test nei processi

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Denominazione di venditaindicazioni obbligatorie aggiuntive

• Olio extra vergine di oliva, «olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»

• Olio di oliva vergine, «olio d’oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»

• Olio di oliva (composto da oli d’oliva raffinati e vergini), «olio contenente esclusivamente oli d’oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive»

• Olio di sansa di oliva, «olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l’estrazione dell’olio d’oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive»,

oppure• «olio contenente esclusivamente oli provenienti dal trattamento della sansa di

oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive»[reg. CE 1019/02, art. 3]

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Origine (1)

• E’ obbligatoria l'indicazione dell'origine sull'etichetta degli oli extra vergine e vergine di oliva, in ragione di un maggiore apprezzamento del prodotto

• Si riconosce la diversità territoriale delle olive come in grado di condizionare le caratteristiche organolettiche e sensoriali

• …“a motivo degli usi agricoli o delle pratiche locali di estrazione o di taglio, tali oli possono presentare qualità e sapore notevolmente diversi tra loro a seconda dell'origine geografica.”

[Reg. CE n. 182/09]

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Origine (2)

• Occorre fare riferimento, alternativamente, a:

• Stato membro (es. “origine Italia”),

• Paesi UE (es. “olio extravergine di oliva proveniente da miscela di oli comunitari”),

• Stato terzo (es. “Tunisia”),

• Paesi terzi (es. “miscela di oli extra UE”)

[Reg. CE n. 182/09]

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Origine, miscele

• “miscela di oli di oliva comunitari” o un riferimento all’UE,

• “miscela di oli di oliva non comunitari”, o un riferimento all'origine extra-UE

• “miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari”, o un riferimento all'origine comunitaria e non comunitaria, oppure

• una DOP o IGP ai sensi del regolamento (CE) n. 510/06, «in conformità alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione»

[Reg. CE n. 182/09]

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Indicazioni volontarie

• «Prima spremitura a freddo», riservata agli oli d’oliva vergini o extra vergini ottenuti a meno di 27 °C con una prima spremitura meccanica della pasta d’olive, con un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche

• «Estratto a freddo» è riservata agli oli d’oliva vergini o extra vergini ottenuti a meno di 27 °C con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta d’olive

• Caratteristiche organolettiche possono venire indicate, solo sulla base dei risultati di un metodo d’analisi previsto dal reg. (CEE) n. 2568/91

• Acidità o acidità massima possono figurare solo se accompagnate dalla citazione, in caratteri di pari dimensioni e nello stesso campo visivo, dell’indice dei perossidi, del tenore in cere e dell’assorbimento nell’ultravioletto, a norma del reg. (CEE) n. 2568/91

Reg. CE n. 1019/02, art. 5

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Gusto e Odore

• Alcune caratteristiche organolettiche relative al gusto e all'odore degli oli di oliva vergini ed extra vergini sono state recentemente codificate dal Consiglio Oleicolo Internazionale (COI)

• L'utilizzo di tali termini sull'etichetta degli oli di oliva vergini ed extra vergini va riservato agli oli sottoposti a valutazione in conformità al relativo metodo

• NB: tali caratteristiche possono venire riferite solo agli oli extra vergini e vergini di oliva

[Reg. CE n. 182/09]

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Trasparenza commerciale

• «[…] in caso di presenza di olio di sansa di oliva, i termini “olio di oliva” sono sostituiti dai termini “olio di sansa di oliva”»

[Reg. CE n. 182/2009]

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Caratteristiche organolettiche

• Il Consiglio Olivicolo Internazionale (COI), a novembre 2007, ha aggiornato i termini e le condizioni per denotare positivamente e negativamente le caratteristiche gustative e sensoriali dell’olio

• Tali caratteristiche possono essere usate su base volontaria, in etichetta e informazione ai consumatori, sulla base degli esiti (documentati) di panel test

[Reg. CE n. 640/08]

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Attributi positivi

• Fruttato: insieme delle sensazioni olfattive, dipendenti dalla varietà delle olive, caratteristiche dell'olio ottenuto da frutti sani e freschi, verdi o maturi, percepite per via diretta e/o retro-nasale

• L'attributo fruttato si definisce verde quando le sensazioni olfattive ricordano quelle dei frutti verdi, caratteristiche dell'olio ottenuto da frutti verdi

• L'attributo fruttato si definisce maturo quando le sensazioni olfattive ricordano quelle dei frutti maturi, caratteristiche dell'olio ottenuto da frutti verdi e da frutti maturi

• Amaro: sapore elementare caratteristico dell'olio ottenuto da olive verdi o invaiate, percepito dalle papille caliciformi che formano la V linguale

• Piccante: sensazione tattile pungente caratteristica di oli prodotti all'inizio della campagna, principalmente da olive ancora verdi, che può essere percepita in tutta la cavità boccale, in particolare in gola

[Reg. CE n. 640/08]

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Attributi negativi (1)

• Morchia: flavor caratteristico dell'olio ottenuto da olive ammassate o conservate in condizioni tali da aver sofferto un avanzato grado di fermentazione anaerobica o dell'olio rimasto in contatto con i fanghi di decantazione, che hanno anch'essi subito un processo di fermentazione anaerobica, in depositi sotterranei e aerei

• Muffa-umidità: flavor caratteristico dell'olio ottenuto da frutti nei quali si sono sviluppati abbondanti funghi e lieviti, per essere rimasti ammassati per molti giorni e in ambienti umidi

• Avvinato-inacetito / Acido-agro: flavor caratteristico di alcuni oli che ricorda quello del vino o dell'aceto. Esso è dovuto essenzialmente a un processo di fermentazione aerobica delle olive o dei resti di pasta di olive in fiscoli non lavati correttamente, che porta alla formazione di acido acetico, acetato di etile ed etanolo

[Reg. CE n. 640/08]

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Attributi negativi (2)

• Metallico: flavor che ricorda il metallo. È caratteristico dell'olio mantenuto a lungo in contatto con superfici metalliche durante i procedimenti di macinatura, gramolatura, pressione o stoccaggio

• Rancido: flavor degli oli che hanno subito un processo ossidativo intenso

• Cotto o stracotto: flavor caratteristico dell'olio dovuto ad eccessivo e/o prolungato riscaldamento durante l'ottenimento, specialmente durante la termo-impastatura, se avviene in condizioni termiche inadatte

• Fieno-legno: flavor caratteristico di alcuni oli provenienti da olive secche

[Reg. CE n. 640/08]

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Termini facoltativi in etichettaSu richiesta, il capo panel può certificare che gli oli valutati soddisfano le definizioni e gli intervalli corrispondenti alle espressioni e agli aggettivi seguenti in funzione di intensità e percezione degli attributi:

a) per ciascuno degli attributi positivi indicati al punto 3.1 (FRUTTATO, eventualmente definito verde o maturo, piccante e amaro):i) il termine “INTENSO” può essere utilizzato quando la mediana dell'attributo interessato è >6,ii) il termine “MEDIO” può essere utilizzato quando la mediana dell'attributo interessato è 3-6,iii) il termine “LEGGERO” può essere utilizzato quando la mediana dell'attributo interessato è <3,tali attributi possono venire utilizzati senza riferire agli aggettivi di cui ai punti i), ii) e iii) quando la mediana

dell'attributo interessato è superiore o pari a 3,

b) il termine “EQUILIBRATO” può essere utilizzato per un olio che non presenta elementi di squilibrio. Per squilibrio si intende la sensazione olfatto-gustativa e tattile dell'olio, in cui la mediana dell'attributo amaro e/o quella dell'attributo piccante è superiore di due punti a quella dell'attributo fruttato,

c) l'espressione “OLIO DOLCE” può venire utilizzata per un olio nel quale la mediana dell'attributo amaro e quella dell'attributo piccante sono <2

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Requisiti imballaggi

• Gli oli di cui all’articolo 1, paragrafo 1, sono presentati al consumatore finale preimballati in imballaggi della capacità massima di cinque litri. Tali imballaggi sono provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima

• Tuttavia, per gli oli destinati al consumo in ristoranti, ospedali, mense o altre collettività simili, gli Stati membri possono fissare una capacità massima degli imballaggi superiore a cinque litri, in funzione del tipo di stabilimento di cui trattasi -> in Italia, 10 litri

[Reg. CE n. 1019/02, art. 2]

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Nutrition & Health Claims

E’ possibile fare leva su aspetti di mktg ancora inesplorati nel settore oli:• es. i polifenoli dell’olio di oliva sono GLI UNICI

autorizzati da EFSA (insieme a quelli del cacao)

• es. grassi monoinsaturi e vitamina E

NB: le indicazioni devono essere riscontrate da puntuale analisi chimica sul prodotto, nell’intero corso della shelf life (tolleranza zero!)

[Reg. CE n. 1924/06 e succ. mod., da ultimo reg. UE n. 432/12]

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In sintesi

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Extra

• DIMENSIONE CARATTERI: 2mm, su contenitori di volume nominale <25cl, 3mm per recipienti di volume 25-100cl, 4mm per recipienti >100cl

• ANNATA DI PRODUZIONE. Dall’1.1.14 potrà venire inserita in etichetta solo se il 100% dell'olio provenga dalla campagna olearia indicata

[Reg. UE n. 29/12]

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Decreto ‘Salva Olio’ (1)

• Origine dell'olio extravergine. Deve essere ben visibile, >1,2 millimetri. In deroga, stesse dimensioni della denominazione di vendita (art. 1 comma 2)

L’evocazione di italianità di oli realizzati con olive di diversa provenienza è considerata pratica commerciale ingannevole (art. 4)

• Miscele di oli devono venire indicate con carattere a contrasto cromatico (art. 1 comma 4)

• Trasparenza. I risultati dei controlli e analisi degli oli EV di oliva con menzione ‘Italia’ (o riferimenti all'italianità), saranno resi pubblici e aggiornati mensilmente sul portale del Mi.P.A.A.F. (art. 3)

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Decreto ‘Salva Olio’ (2)

• Marchi con riferimento ingannevole a zone geografiche non possono venire registrati e decadono automaticamente per illiceità. Richiamo ad art. 517 codice penale (art. 4)

• TMC non superiore a 18 mesi per l'olio extravergine

• Dispositivi anti-rabbocco nelle bottiglie da utilizzarsi in in ristoranti e catering (art. 7)

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Decreto ‘Salva Olio’ (3)

• Intese su prezzi o qualità. Ruolo dell’Antitrust nell’impedire intese o pratiche concordate tra imprese del settore, in grado di restringere la concorrenza o falsare il mercato, relazione annuale al Parlamento (art. 8)

• Vendite sottocosto. Ulteriori limiti e condizioni (una sola volta l’anno, comunicazione al Comune almeno venti giorni prima). Vietato a gruppi con quota >10% della superficie commerciale complessiva della provincia di riferimento

• Indagini sui flussi commerciali delle importazioni, monitoraggio sul c.d. ‘traffico di perfezionamento attivo’ (che spesso ha funzionato da boccaporto per olio estero poi "trasformato" miracolosamente in italiano). Scambio informazioni tra uffici sanità marittima, aerea e frontaliera e forze deputate ai controlli sulle frodi alimentari (art. 8 e 9)

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‘Decreto Sviluppo’

• Panel Test. Valore legale nei procedimenti amministrativi e giudiziari

• Alchil esteri. Soglia di allerta a 30mg su olio EV italiano (valore max 75mg) in caso di valori >30mg, 12 mesi di controlli e ispezioni da parte delle autorità preposte al fine di garantire una corretta indicazione dell'origine

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‘Salva-olio’ e ‘decreto sviluppo’conclusioni

• Entrambe le normative sono in vigore e verranno pertanto applicate dalle autorità di controllo

• Poiché le norme UE sono più restrittive (inclusa la norma in fase di aggiornamento di aspetti dei regolamenti 29/2012 e 2568/91) non è prevista una procedura di infrazioneLa normativa italiana è da intendersi come di fatto attuativa di quella UE

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Marketing, spunti (1)

• A livello istituzionale, è cruciale stimolare una revisione delle Food Based Dietary Guidelines da parte delle autorità sanitarie degli Stati membri Bisogna riconoscere il ruolo dell‘extra-vergine, anche alla luce dei riconoscimenti EFSA. In molti paesi UE è ancora considerato un grasso tra i tanti, bisogna distinguere (!)

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Marketing, spunti (2)

• Certificazioni di prodotto. Esplorare gli aspetti che emergono dai requisiti obbligatori (es. alchil esteri) per certificazioni volontarie più restrittive e distintive

• Health claims. Non ancora impiegati a dovere. Nell’olio, decisamente sotto-utilizzati

• Anno di raccolta, ancora sottoutilizzato• Aspetti organolettici. Educare il consumatore, ora più

disposto a comprndere e apprezzare• Abbinamenti e portate di accompagnamento. Seguire

l’esempio dei vini, per passare dall’extravergine AGLI extravergine