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CONSENSO INFORMATO NEL DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE Orlandini
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CONSENSO INFORMATO NEL DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE Orlandini.

May 01, 2015

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Beatrice Rosa
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Page 1: CONSENSO INFORMATO NEL DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE Orlandini.

CONSENSO INFORMATO NEL DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE

Orlandini

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DEFINIZIONE

Il consenso informato è una manifestazione di volontà che viene accordata dal paziente,

ad un qualsiasi trattamento sanitario. E’ chiaro che tale atto di volontà richiede il

fatto che il professionista (o la struttura sanitaria) debba adoperarsi al fine di

informare compiutamente, il paziente che subirà il trattamento sanitario, affinchè lo

stesso possa prestare un consapevole consenso.

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“Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate. Il medico dovrà comunicare con il

soggetto tenendo conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima partecipazione alle scelte decisionali e l’adesione

alle proposte diagnostico-terapeutiche. Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del

paziente deve essere soddisfatta”.

Codice deontologico dei Medici chirurghi e degli

odontoiatri del 16/12/2006 (capo IV Informazione e consenso)- art.33 primo

comma-

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CODICE DEONTOLOGICO DELL'OSTETRICA/O

Approvato dal Consiglio Nazionale

nella seduta del 10/11 marzo 2000

• 3.2 L' ostetrica/o assiste e consiglia la persona assistita riconoscendole di esprimere le proprie scelte e favorisce la sua partecipazione attiva nelle decisioni, informandola in modo chiaro ed esauriente sul proprio stato di salute e dei mezzi per mantenerlo e su tutte le pratiche ed i provvedimenti socio -assistenziali ritenuti necessari.

• 3.3 Fermo restando l'informazione prescritta dal paragrafo 3.2, l' ostetrica/o ha il diritto-dovere di acquisire il consenso informato prima di intraprendere sulla persona qualsiasi atto professionale.Il consenso è espresso in forma scritta nei casi previsti dalla Legge.

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Consenso impossibile

senza informazione

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Se è pur vero che il consenso informato è nato come forma

di tutela da parte dei professionisti nei confronti di

possibili rivalse (proliferazione dei contenziosi

medico-legali)

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Nel tempo è andato evolvendosi dovendosi confrontare con problemi come:

• Completezza• Comprensibilità• Opportunità dell’informazione• Capacità di comunicare del singolo

professionista• Capacità di recepire della donna• Scelta del contesto temporale e spaziale in

cui deve essere espresso il consenso

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Acquisendo sempre di più le caratteristiche di una informazione culturalmente aggiornata, di azione

trasparente verso l’esterno, di coinvolgimento della donna nella gestione della propria salute nel

rispetto del principio di autodeterminazione della stessa.

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Quindi l’informazione ha

valore a prescindere dal

consenso

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L’attività di informazione può essere documentata in forma scritta

(consenso informato scritto) in duplice modo:

• Sottoscrizione da parte della donna di modulistica appositamente

studiata• Annotazione nella cartella

ostetrica/ginecologica

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Esempi in area ginecologica/ostetrica di

consensi predefiniti:

• Intervento chirurgico di isterectomia per via laparotomica o per via vaginale

• Intervento di laparoscopia• Interventi di piccola chirurgia ginecologica

(isteroscopie, revisioni cavità uterina,….)• Taglio cesareo programmato o urgente• Interruzioni volontarie di gravidanza• Induzione al parto con mezzi farmacologici o

chirurgici• Anestesia peridurale• Secondamento manuale• Parto di prova dopo TC• …………………………..

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L’ostetricia si occupa in alta percentuale di

fisiologia, i professionisti prestano assistenza alla fisiologia

Quale consenso per ciò che fa la natura,

l’istinto e l’amore di una madre?

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Nelle altre discipline il paziente può decidere se sottoporsi o

meno ad una terapia o intervento;

la donna gravida non ha scelta, “deve partorire”. Può forse scegliere “dove”, a volte può

scegliere “come”, ma partorire “deve”.

I professionisti (ostetriche e ginecologi) debbono fornire informazioni in grado di

rafforzare nella donna la convinzione della propria “competenza a partorire”, ma questo

non sempre passa attraverso una informazione formalmente corretta o scritta.

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L’ostetricia si basa sulla collaborazione attiva tra donna ed operatori: la motivazione e la

serenità della donna sono fondamentali per il risultato,

poiché non si sottopone ad una terapia o ad un intervento; la

donna “partorisce”

L’informazione “asettica”, tecnicamente perfetta, è spesso motivo di tante paure e

tanta insicurezza per la donna. La condizione emozionale particolare, a volte unica ed irripetibile, rende improbabile un

consenso davvero “informato”

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Ma le sentenze giudiziari sempre di più sottolineano la mancanza di

consenso informato scritto su ogni intervento effettuato dai

professionisti durante l’assistenza ad un travaglio/parto anche se definito

fisiologico (amniorexi, episiotomia, terapie

farmacologiche,….)

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Da qui la necessità a rivedere le nostre procedure e a trovare un momento

informativo rivolto alle donne gravide, non in travaglio/parto, per poter

veramente mettere in atto quanto previsto dal codice deontologico

dell’ostetrica e del medico e cioè un vero “counselling” pedagogico

superando in tal modo il mero aspetto cognitivo e prescrittivo.

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Ma che nel contempo possa soddisfare la necessità di

documentare quanto informato e quanto la donna acconsente all’assistenza da

noi proposta

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