- 1 - COMUNE DI OLBIA Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare in favore di soggetti svantaggiati (CPV 85312400-3) Lotto 1 – gestione comunale CIG 6744386B62 Lotto 2 – assistenza integrata gestione plus CIG 6744389DDB Articolo 1 - Amministrazione aggiudicatrice 1. Denominazione: Comune di Olbia – Settore Provveditorato Indirizzo: Via Dante 1 – 07026 Olbia Telefono: 0789/52104 - Fax: 0789/52331 Indirizzo di posta elettronica: [email protected]Pec: [email protected]Indirizzo internet: www.comune.olbia.ot.it P. Iva: 00920660909 - C.F.: 91008330903 Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Michele Baffigo Articolo 2 – Oggetto, durata e importo dell’appalto 1. Il presente appalto, indetto con determinazione a contrarre n. 2643 del 26/07/2016, ha per oggetto l’affidamento dell’assistenza domiciliare in favore di soggetti svantaggiati da svolgersi nel territorio comunale (lotto 1) e nell’ambito territoriale dei comuni del distretto Sanitario di Olbia, assistenza integrata gestione plus (lotto 2), secondo le specificità indicate nei capitolati speciali d’appalto, pubblicati, unitamente agli altri atti di gara e alla modulistica, sul profilo del committente del Comune di Olbia all’indirizzo Internet:http://www.comune.olbia.ot.it/bandidigara nonché sul sito della Regione Sardegna all’indirizzo Internet: http://www.comunas.it 2. L’importo complessivi a base di gara pari ad € 2.307.647,82 così ripartito: - lotto 1 gestione comunale: € 1.673.041,01. Gli oneri da rischi di interferenza non soggetti a ribasso sono pari a € 0,00. - lotto 2 assistenza integrata gestione plus: € 634.606,81. Gli oneri da rischi di interferenza non soggetti a ribasso sono pari a € 0,00. Gli importi si intendono al netto dell’IVA. Al finanziamento dell’appalto si provvede mediante fondi comunali. 3. La durata del contratto per entrambi i lotti è pari a mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dalla data di stipulazione del contratto o dall’esecuzione anticipata del servizio laddove sussistano i presupposti. Articolo 3 - Soggetti ammessi alla gara e requisiti di ammissione 1. Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti di ammissione richiesti nel presente bando di gara, i seguenti operatori economici: - operatori economici con idoneità individuale (imprenditori individuali, società commerciali, società cooperative, consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili);
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COMUNE DI OLBIA - Regione Autonoma della Sardegna · COMUNE DI OLBIA Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare in favore
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COMUNE DI OLBIA
Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento del servizio di assistenza
domiciliare in favore di soggetti svantaggiati (CPV 85312400-3)
Lotto 1 – gestione comunale CIG 6744386B62
Lotto 2 – assistenza integrata gestione plus CIG 6744389DDB
Articolo 1 - Amministrazione aggiudicatrice 1. Denominazione: Comune di Olbia – Settore Provveditorato
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Michele Baffigo
Articolo 2 – Oggetto, durata e importo dell’appalto 1. Il presente appalto, indetto con determinazione a contrarre n. 2643 del 26/07/2016, ha per oggetto
l’affidamento dell’assistenza domiciliare in favore di soggetti svantaggiati da svolgersi nel territorio
comunale (lotto 1) e nell’ambito territoriale dei comuni del distretto Sanitario di Olbia, assistenza
integrata gestione plus (lotto 2), secondo le specificità indicate nei capitolati speciali d’appalto,
pubblicati, unitamente agli altri atti di gara e alla modulistica, sul profilo del committente del Comune
di Olbia all’indirizzo Internet:http://www.comune.olbia.ot.it/bandidigara nonché sul sito della Regione
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei d’impresa, consorzi
ordinari di concorrenti, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, gruppo europeo di
interesse economico costituito ai sensi del D.lgs 240/1991);
- più in generale, i soggetti individuati come operatori economici all’art. 3, lett. p) del D.lgs 50/2016;
2. Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici che i requisiti di seguito elencati,
precisando che l’operatore economico potrà presentare offerta per uno o entrambi i lotti:
a) Requisiti di ordine generale - non essere incorsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016;
- non trovarsi nella condizione di cui all’art. 53, comma 16-ter,del D.Lgs 165/2001;
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva e consorzi, il requisito deve essere posseduto da
tutte le imprese partecipanti comprese, quindi, quelle individuate quali esecutrici del servizio e le
imprese ausiliare in caso di avvalimento.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di
cui al D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001, devono essere in possesso dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010.
b) Requisiti di idoneità professionale
- iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro
delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Nel caso di
concorrenti con idoneità plurisoggettiva il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese
partecipanti.
All’operatore di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo
le modalità vigente nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all’Allegato XVI del D.lgs 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il
certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in
cui è residente.
c) Requisiti di capacità economica e finanziaria
- dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del D.lgs 1
settembre 1993, n. 385 attestanti la capacità finanziaria dell’impresa e la sua affidabilità in relazione al
valore del lotto a cui intende partecipare. A tal fine è necessario che le stesse riportino l’oggetto della
gara con il lotto e relativo CIG di riferimento. In mancanza di almeno uno di tali elementi, le referenze
bancarie sono da considerarsi prive di valore.
Per la partecipazione ad entrambi i lotti gli operatori economici le due dichiarazioni dovranno attestare
la capacità finanziaria dell’impresa e la sua affidabilità in relazione alla somma dei due lotti con i
indicazione espressa di entrambi i CIG.
Le suddette dichiarazioni dovranno essere rilasciate già in sede di offerta.
Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, potrà
provare la propria capacità economica e finanziaria presentando comprovata copertura assicurativa
contro i rischi professionali per valore quantomeno pari al lotto a cui si intende partecipare o alla
sommatoria dei lotti per la partecipazione ad entrambi.
Per gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva il requisito deve essere posseduto da tutte le
imprese.
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane il requisito deve essere posseduto
dal consorzio.
d) requisiti di capacità tecnica – professionale
- esecuzione, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, di servizi
rivolti all’assistenza di soggetti svantaggiati di importo complessivamente pari o superiore all’importo
del lotto a cui si intende partecipare (IVA esclusa) con indicazione dei principali servizi prestati, dei
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rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.
La partecipazione ad entrambi i lotti richiede che l’importo dei servizi svolti sia almeno pari alla
somma dell’importo dei due lotti IVA esclusa.
Per gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva, l’impresa capogruppo deve possedere il
presente requisito in misura maggioritaria.
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane il requisito deve essere posseduto
direttamente dal consorzio ovvero cumulativamente dai singoli consorziati designati quali esecutori del
servizio.
Articolo 4 – Prescrizioni per le partecipazioni plurime/contestuali
1. E’ vietata la partecipazione alla medesima gara di soggetti tra loro non indipendenti, per cui non
sono possibili le seguenti partecipazioni plurime/contestuali:
- la partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi stabili e dei consorziati per i quali il
consorzio ha dichiarato di concorrere;
- la partecipazione a più di un consorzio stabile;
- la partecipazione contemporanea di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e/o
consorzi tra imprese artigiane e dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere;
- la partecipazione alla gara di più di un consorzio ordinario di concorrenti o in più di un
raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
l’operatore economico abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti;
- la partecipazione dell’impresa ausiliaria e di quella ausiliata;
- l’associazione in partecipazione;
- la partecipazione, anche in forma individuale, delle imprese che già partecipano per mezzo delle
aggregazioni di imprese retiste;
2. Conformemente alle segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) al
fine di conseguire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, è causa di esclusione, la
partecipazione in raggruppamento temporaneo di due o più imprese che siano in grado di soddisfare
singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione alla gara laddove non vengano fornite
idonee giustificazioni in merito alla necessità di unirsi in raggruppamento temporaneo. Tali
giustificazioni, laddove non ci si avvalga della modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante,
dovranno essere inserite all’interno della busta n. 1 – documentazione amministrativa.
Articolo 5 – Avvalimento 1. Il concorrente singolo o consorziato, raggruppato o aggregato può dimostrare il possesso dei
requisiti di ordine speciale, ossia di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale,
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (impresa ausiliaria), anche di partecipanti al
raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
2. L’operatore economico che voglia partecipare alla gara utilizzando tale istituto, laddove non utilizzi
la modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante, dovrà presentare la documentazione prevista
dall’art. 89 del D.lgs 50/2016. Nello specifico deve essere allegata alla domanda di partecipazione:
a) una sua dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla
gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) una dichiarazione e sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest’ultima dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/16, nonché il possesso dei requisiti
tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
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c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le
risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui la medesima deve attestare che di
non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 50/16;
e) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell’appalto. Come chiarito nella determinazione AVCP n. 2/2012 il contratto di
avvalimento deve indicare in modo esplicito compiuto ed esauriente l’oggetto del contratto di
avvalimento, ovvero le risorse e i mezzi prestati, che dovranno essere elencati in modo dettagliato.
Conseguentemente non risulta esaustivo specificare nel contratto di avvalimento che l’impresa
ausiliaria si impegna “a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di
cui il concorrente è carente”.
Le dichiarazioni sopra menzionate devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.
445/2000.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenze penali e ferma restando l’applicazione
dell’art. 80, comma 12, del D.lgs 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante procede
ad esclude il concorrente ed escute la garanzia.
3. Per effetto di quanto disposto dall’art. 89, comma 5, del D.lgs n. 50/2016 il concorrente e l’impresa
ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni
oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si
applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base
di gara.
4. Per effetto di quanto disposto dall’art. 89, comma 7, del D.lgs n. 50/2016 in relazione alla presente
gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
5. Per effetto di quanto disposto dall’art. 89, comma 8, del D.lgs n. 50/2016 il contratto è in ogni caso
eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.
Articolo 6 - Termini e modalità di presentazione delle offerte 1. L’offerta dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Olbia entro e non oltre le ore 18:00
del giorno 12/09/2016. Farà fede la data e l’ora apposte sul plico a cura dell’Ufficio Protocollo. A tal
fine si precisa che l’orario di ricezione è il seguente: lunedì e mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e
dalle ore 16,00 alle ore 18,00; martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, con esclusione
dei giorni festivi e prefestivi.
Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva
alla precedente. Il recapito del plico rimane ad esclusivo carico e rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
2. Per partecipare alla gara, gli interessati devono presentare un plico chiuso e sigillato con ogni mezzo
atto garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. Per “sigillatura” deve intendersi
una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come
striscia incollata, ceralacca o piombo.
Il plico recherà al’esterno:
- le informazioni relative all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale,
codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica certificata e/o numero di fax
per le comunicazioni)
- le indicazioni relative alla gara (oggetto, lotto a cui si intende partecipare e relativo CIG).
I concorrenti con idoneità plurisoggettiva devono riportare sul plico i nominativi, gli indirizzi e i codici
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fiscali dei singoli partecipanti.
Il plico, a sua volta deve contenere tre buste chiuse e sigillate, recanti rispettivamente la dicitura:
Busta n. 1 – “Documentazione amministrativa”
Busta n. 2 – “Offerta tecnica”
Busta n. 3 – “Offerta economica”
Tutta la documentazione di gara deve essere redatta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera,
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra il testo in lingua
straniera e il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Deve essere garantita la separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica; più in generale non è
ammesso l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta
dedicata all’offerta economica.
Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente bando e dal capitolato speciale
d’appalto nonché offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a
base di gara.
Il concorrente è vincolato alla propria offerta per centottanta giorni dal termine ultimo di ricezione
delle offerte, tuttavia la Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
3. La busta n. 1 – “Documentazione amministrativa” deve contenere all’interno la seguente
documentazione:
3.1 - Domanda di partecipazione (è consigliato l’uso dell’allegato Modello A)
La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa con idoneità individuale
ovvero da tutti i legali rappresentanti delle imprese con idoneità plurisoggettiva non costituita.
La domanda, oltre alle generalità dei concorrenti, deve contenere le seguenti dichiarazioni:
a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara ed in particolare l’art. 6, lett. c) del capitolato speciale d’appalto che richiede
prioritariamente l’applicazione delle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di
riassorbimento del personale attualmente in servizio ovvero, nei casi in cui non possa operare la
clausola di salvaguardia, di garantire personale che abbia i titoli di studio e l’esperienza professionale
minima richiesta;
b) di considerare remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione si è
preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
deve essere svolto il servizio nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa
ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla
determinazione della propria offerta;
c) di impegnarsi a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsto dal codice di
comportamento per i dipendenti pubblici, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013;
d) l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ovvero il numero di fax e l’autorizzazione
all’utilizzo, al quale la Stazione Appaltante deve inviare tutte le comunicazioni inerenti la presente gara
nonché il domicilio eletto (in caso di partecipanti con idoneità plurisoggettiva, la comunicazione
recapitata all’impresa capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici
raggruppati, aggregati o consorziati);
e) di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione, le spese di pubblicazione dell’avviso e del
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché le spese contrattuali e di registrazione
sono a carico dell’impresa;
f) (nel caso di RTI, consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti) l’operatore economico al quale, in
caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo
nonché il modello di costituzione (orizzontale, verticale o misto) con le parti o le percentuali del
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servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati prendendo atto che è
vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui
all’art. 45, comma 2, lettera d), e) f) e g) del D.lgs 50/2016 rispetto a quella risultante dall’impegno
presentato in sede di offerta;
g) di non aderire ad alcun consorzio ovvero di aderire ad uno o più consorzi (indicare ragione sociale);
h) (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti) le parti o le percentuali del servizio che
saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati;
i) (nel caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane) il/i consorziato/i per cui
il consorzio concorre alla gara;
l) (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete dotate di un organo comune con
potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L.
5/2009): la/le impresa/e per cui la rete concorre con indicazione delle parti o percentuali del servizio
che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
m) (se ricorre il caso) le giustificazioni per la partecipazione in raggruppamento temporaneo di due o
più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti di partecipazione alla gara;
n) di impegnarsi a mantenere riservate tutte le informazioni di cui si verrà a conoscenza
nell’espletamento del servizio;
o) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno
trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
3.2 - Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sul possesso
dei requisiti di partecipazione dell’impresa
La dichiarazione deve essere resa da tutti i legali rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara,
compresi, quindi, anche i legali rappresentanti delle imprese consorziate designate quali esecutrici del
servizio e il legale rappresentante dell’impresa ausiliaria in caso di avvalimento (si consiglia l’uso
dell’allegato Modello B).
L’operatore economico deve dichiarare il possesso dei requisiti richiesti nel presente bando di gara,
ossia:
A) di non essere incorso in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 (le
stesse non devono sussistere prima o nel corso della procedura di gara). Nello specifico l’operatore
economico dichiarerà:
1) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88,
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
2) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti (costituiscono gravi le violazioni che comportano un debito
certo, scaduto ed esigibile superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del DPR
29 settembre 1973 n. 602 nonché le violazioni definitivamente accertate contenute in sentenze o atti
amministrativi non più soggetti ad impugnazione; costituiscono altresì gravi violazioni in materia
contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità
contributiva -DURC, di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
L’esclusione non opera quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
riservato – AVCPass, secondo le istruzioni ivi contenute.
3.8 – Patto di integrità
Il patto di integrità allegato agli atti di gara costituisce parte integrante della documentazione di gara e
dovrà, pena l’esclusione, essere inserito nella documentazione amministrativa compilato e sottoscritto
dal legale rappresentante dell’impresa. Nel caso di partecipazione di concorrenti con idoneità
plurisoggettiva e Consorzi, il presente patto dovrà essere sottoscritto, pena esclusione, da tutti i legali
rappresentanti delle imprese partecipanti compresi, quindi, quelli delle imprese individuate quali
esecutrici del servizio.
3.9 - Ulteriore documentazione per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e consorzi:
- raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti: il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario;
- raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: l’impegno che
in caso di aggiudicazione, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
una di esse, individuandola e indicandola come capogruppo;
- consorzi ordinari e GEIE già costituiti: copia autentica o copia conforme all’originale ai sensi,
rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000, dell’atto costitutivo e dello statuto del
Consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: copia autentica o copia conforme
all’originale ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000, dell’atto costitutivo e
dello statuto del consorzio con indicazione delle imprese consorziate;
- aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai
sensi dell’art.3, comma 4-quater, del D.L. 5/2009:
- copia autentica o copia conforme all’originale ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R.
445/2000, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs 82/2005, con indicazione dell’organo comune che
agisce in rappresentanza della rete;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica ai sensi ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 5/2009: la copia autentica o copia
conforme all’originale ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000, del contratto di
rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a
norma dell’art. 25 del D.Lgs 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle
parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatorio economici aggregati in rete; qualora il
contratto sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 82/2005,
il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo
mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs 82/2005.
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune: la copia autentica o copia conforme all’originale ai sensi, rispettivamente, degli artt.
18 e 19 del D.P.R. 445/2000, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs 82/2005, con allegato il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del
soggetto designato quale mandatario e delle parti o percentuali del servizio che saranno eseguite dai
singoli operatori economici aggregati in rete.
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- nelle ulteriori e residuali ipotesi di “prestatori di servizi” ai sensi all’art. 3, lett. p) del D.lgs 50/2016
copia autentica o copia conforme all’originale ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R.
445/2000, dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Ente.
4. La busta n. 2 – “Offerta tecnica” deve contenere all’interno il progetto tecnico preciso e
dettagliato, atto a descrivere in modo puntuale le prestazioni necessarie a soddisfare gli specifici
fabbisogni della Stazione Appaltante, formulato e ripartito secondo i criteri di valutazione tecnica
previsti nel presente disciplinare di gara. Nella stesura dello stesso si richiede quanto più possibile
concretezza e sintesi, evitando mere formulazioni di stile e inutili dichiarazioni di intenti.
Il progetto tecnico deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa con idoneità
individuale ovvero da tutti i legali rappresentanti delle imprese con idoneità plurisoggettiva non
costituita. 5. La busta n. 3 – “Offerta economica” (è consigliato l’uso dell’allegato Modello E) deve contenere
all’interno l'indicazione dell’importo offerto rispetto all’importo posto a base di gara, espresso in cifre
ed in lettere, ed il ribasso percentuale anch’esso espresso in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra
l’importo in cifre e quello in lettere, ai fini dell’aggiudicazione, prevarrà l’importo in lettere. In caso di
discordanza tra il prezzo complessivo offerto e il ribasso percentuale prevale il primo.
L’offerta dovrà essere redatta in bollo, salvo le ipotesi di espressa esenzione prevista dalla legge in
materia, e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa con idoneità individuale ovvero da tutti i
legali rappresentanti delle imprese con idoneità plurisoggettiva non costituita.
Nell’offerta economica devono essere espressamente indicati i congrui costi relativi alla sicurezza, sia
quelli afferenti ai rischi da interferenza, nell’esatta misura predeterminata dalla Stazione Appaltante, sia
quelli aziendali da rischio specifico individuati dal concorrente in applicazione delle norme in materia
di sicurezza. I costi saranno espressi in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra l’importo in cifre e
quello in lettere, prevarrà l’importo in lettere.
L’offerta, redatta senza cancellature o abrasioni, non potrà presentare correzioni valide se non
espressamente confermate e sottoscritte.
Il concorrente qualora volesse giustificare le voci di prezzo che concorrono a formare l’offerta, potrà
farlo inserendo le giustificazioni in busta chiusa con la dicitura “Anomalia dell’offerta –
Giustificazioni”, che verrà aperta esclusivamente nel caso in cui l’offerta risulti anomala a norma
dell’art. 97, comma 3, del D.lgs 50/2016.
Art. 7 – Soccorso istruttorio e cause tassative di esclusione
1. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni,
con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, che comporti una sospensione delle
operazioni di gara finalizzata alla regolarizzazione formale della documentazione, determinerà
l’attivazione della procedura del soccorso istruttorio con l’obbligo del concorrente al pagamento della
sanzione pecuniaria stabilita nelle seguenti misure:
- tre per mille del valore della gara, quindi nel limite massimo consentito di € 5.000.00 per il lotto 1 e
€ 1.094,00 per il lotto 2 , in caso di mancanza degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive;
- uno per mille del valore della gara, quindi pari ad € 1.673,00 per il lotto 1 e € 365,00 per il lotto 2, in
caso di incompletezza degli elementi e delle dichiarazioni ovvero in ogni altra ipotesi di irregolarità
essenziale.
In sede di gara, la Commissione valuterà se le ipotesi di irregolarità essenziale sanabili degli elementi e
delle dichiarazioni sostitutive tenendo conto dei criteri interpretativi individuati nella determinazione
dell’ANAC in materia di vigilanza sui contratti pubblici n. 1 datata 8 gennaio 2015 nonché della
giurisprudenza maggioritaria in materia.
- 16 -
2. Al verificarsi dell’ipotesi di regolarizzazione, la Stazione Appaltante procederà con apposita
comunicazione ad assegnare al concorrente un termine perentorio di cinque giorni perché provveda al
pagamento della sanzione e all’integrazione delle dichiarazioni o regolarizzazione degli elementi
necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Per il computo dei termini si fa
riferimento alle disposizioni previste dal codice di procedura civile per gli atti processuali.
Le integrazioni richieste dovranno pervenire in busta chiusa con conseguente apertura in una seduta
pubblica appositamente dedicata e comunicata tempestivamente ai concorrenti. In assenza del
pagamento, non si procederà alla verifica della documentazione integrativa, intendendosi il concorrente
automaticamente escluso.
Si procederà analogamente all’esclusione del concorrente nel caso in cui le integrazioni richieste
risultino ancora incomplete o irregolari.
In ogni caso la mancata integrazione dei requisiti afferenti l’art. 80 D.lgs 50/2016 sarà segnalata
all’ANAC che gestirà la comunicazione quale notizia utile per eventuali iscrizioni nel casellario
informatico.
Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non
indispensabili, la Stazione Appaltante può richiede la regolarizzazione della documentazione senza
applicazione della sanzione.
3. Il soccorso istruttorio non potrà essere accordato per un’integrazione postuma della documentazione
di gara dovuta al mancato adempimento delle prescrizioni richieste dalle norme del codice degli appalti
e da altre disposizioni di leggi vigenti nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla
provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non
integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla
chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio
di segretezza delle offerte.
Costituiscono causa tassativa di esclusione:
- mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l’offerta è rivolta;
- apposizione sul plico esterno generale di un’indicazione totalmente errata o generica, al punto che non
sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l’offerta per una determinata gara;
- mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino
l’integrità e ne impediscano l’apertura senza lasciare manomissioni;
- mancato inserimento dell’offerta economica e di quella tecnica in buste separate debitamente sigillate;
- mancata dichiarazione di volontà del ricorso all’avvalimento e mancata stipulazione del relativo
contratto;
- omesso versamento del contributo dovuto all’Autorità di vigilanza ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67
della Legge 266/2005;
- in generale tutte le ipotesi considerate tali dall’attuale giurisprudenza maggioritaria e dall’ANAC.
Articolo 8 - Criterio di aggiudicazione e di valutazione dell’offerta 1. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata da
una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art 77 del D.lgs 50/2016, mediante assegnazione
di un punteggio numerico massimo di 100 punti suddiviso nei seguenti criteri e parametri di
ponderazione:
- offerta tecnica: 80 punti
- offerta economica: 20 punti
2. Per la valutazione dell’offerta tecnica di ciascun lotto, la Commissione procederà all’assegnazione
di coefficienti, variabili tra 0 e 1, relativi ai seguenti sub-criteri e relativi pesi:
Valutazione della capacità progettuale: punteggio massimo 40 punti ripartito nei seguenti sub-
criteri:
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- strategie operative relative al supporto ed al coinvolgimento della famiglia dell’utente: punteggio
massimo 4;
- servizi di accompagnamento dell’utente: punteggio massimo 10;
- attrezzature messe a disposizione per una più adeguata gestione del paziente allettato: punteggio
massimo 10;
- figure professionali aggiuntive o incremento dell’orario di quelle previste in capitolato: punteggio
massimo 10;
- sinergie ed accordi di rete: punteggio massimo 6.
Il progetto dovrà contenere la descrizioni delle modalità relazionali, di sostegno all’utenza e alla
famiglia prevedendone sia il suo sostegno che il coinvolgimento. Verrà valutata la strategia più
efficace per garantire il miglior servizio possibile in relazione alla concreta fattibilità della proposta.
In merito ai servizi di accompagnamento ed all’attrezzatura si terrà conto della qualità e stato di
usura dei mezzi ed ausili messi a disposizione nonché della quantità degli stessi. La qualità e stato di
usura verrà valutato esclusivamente se il progetto sarà corredato da fotografie o documentazione
idonea ad attestarne lo stato.
Circa le figure professionali aggiuntive verrà data maggiore valutazione per le figure professionali a
carattere sanitario tenendo altresì conto del numero delle prestazioni e delle ore prestate nell’intero
periodo contrattuale.
Relativamente alle sinergie e agli accordi di rete verrà valutata l’efficacia dell’intervento considerata
la puntualità e la concretezza della descrizione (tempi, numero, modalità di attuazione) dando priorità
alle strategie di rete per il trasporto di pazienti allettati e quelle atte a prevenire rischi di isolamento.
Valutazione della capacità organizzativa: punteggio massimo 32 punti ripartito nei seguenti sub-
criteri:
- articolazione oraria che si intende adottare oltre quella minima prevista nel capitolato d’appalto:
punteggio massimo 4;
- modalità e tempi di gestione delle urgenze: punteggio massimo 8;
- modalità e tempi di gestione di situazioni particolarmente complesse dal punto di vista igienico
ambientale e/o sanitario: punteggio massimo 8;
- modalità e tempi di sostituzione del personale sia in assenze programmate che impreviste: punteggio
massimo 6;
- corsi di formazione ed aggiornamento del personale non inferiore a sei ore: punteggio massimo 6;
Per tutti i sub-criteri individuati verrà valutata la strategia più efficace per garantire il miglior servizio
possibile in relazione alla concreta fattibilità, alle strategie e sinergie previste, nonché tenuto conto dei
tempi più brevi di intervento.
Specificatamente per la formazione del personale si terrà conto dell’attinenza e importanza degli
argomenti trattati dando priorità ai corsi incentrati sulla comunicazione e le dinamiche relazionali con
l’utente e la famiglia e/o a carattere sanitario, del numero di corsi garantiti nell’intero periodo
contrattuale e del monte ore complessivo previsto per la formazione. Resta inteso che non saranno
oggetto di valutazione i corsi obbligatori previsti da capitolato d’oneri.
Modalità di monitoraggio del servizio: punteggio massimo 8 punti
Sarà oggetto di valutazione l’oggettività e scientificità dei metodi di monitoraggio proposti atti a
rilevare i bisogni e la soddisfazione degli utenti nonché a monitorare l’attività svolta dagli operatori
tenendo conto anche della frequenza e dei tempi di riscontro ed informazione alla Stazione Appaltante.
La determinazione dei coefficienti si otterrà mediante confronto a coppie degli elementi di valutazione
assegnando un punteggio da 1 a 6 della seguente scala semantica:
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1 = parità;
2 = minima preferenza;
3 = piccola preferenza;
4 = media preferenza;
5 = grande preferenza;
6 = massima preferenza.
I risultati dei confronti verranno riportati nelle tabelle triangolari in cui sono rappresentate le offerte,
sub-criterio per sub-criterio, di ogni concorrente. Per ogni concorrente, e per ogni singolo sub-criterio
di valutazione, si procederà alla somma delle preferenze assegnate dai commissari attribuendo il
coefficiente 1 al concorrente che ha la preferenza maggiore e agli altri un coefficiente minore ad esso
proporzionale. I coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l’avvertenza che ove
la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.
I punti attribuiti al sub-criterio valutato saranno determinati dal prodotto tra la somma delle preferenze
e il punteggio massimo previsto.
Successivamente si procederà alla somma dei punti attribuiti per ogni sub-criterio valutato
determinandosi così il punteggio finale da attribuire all’offerta tecnica.
Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a tre (3), a ciascun sub-criterio è attribuito un
coefficiente, variabile tra zero ed uno, assegnato discrezionalmente da parte di ciascun commissario
secondo la seguente scala semantica:
irrilevanza del progetto = 0,00
progetto modesto = 0,25
progetto sufficiente/discreto = 0,50
progetto buono = 0,75
progetto eccellente = 1
Si procede, quindi, a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni sub-criterio da parte di tutti
i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale
media massima le medie provvisorie prima calcolate. Il valore ottenuto verrà moltiplicato per la
ponderazione massima assegnata al sub-criterio.
Successivamente si procederà alla somma dei punti attribuiti per ogni sub-criterio valutato
determinandosi così il punteggio finale da attribuire all’offerta tecnica.
3. Per la valutazione dell’offerta economica, la Commissione provvederà ad attribuire i punteggi in
Il punteggio verrà arrotondato alla seconda cifra decimale con l’avvertenza che ove la terza cifra
decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.
4. L’aggiudicazione è riconosciuta a favore dell’impresa che avrà conseguito complessivamente il
punteggio più elevato dato dalla sommatoria del punteggio conseguito nella valutazione tecnica ed in
quella economica.
Nel caso di parità di punteggio avrà precedenza in graduatoria il concorrente che avrà ottenuto il
maggior punteggio nella valutazione tecnica. Laddove il punteggio sia di ulteriore parità anche nella
valutazione tecnica, la graduatoria verrà determinata mediante sorteggio nella seduta pubblica di
apertura delle offerte economiche, senza obbligo di preavviso alle parti.
5. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale,
- 19 -
successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini
del calcolo di medie nella procedura.
6. La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora intervengano motivi di
interesse pubblico che rendano l’offerta non conveniente o inidonea. In tale ipotesi nulla sarà dovuto ai
concorrenti al verificarsi di tale evenienza. L’Amministrazione si riserva, per contro, di procedere
all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida purché idonea in relazione all’oggetto del
contratto e previa valutazione della convenienza;
7. Nel caso di decadenza del soggetto aggiudicatario la Stazione Appaltante procederà alla
aggiudicazione a favore dell'offerta immediatamente seguente in graduatoria procedendo, altresì, nei
confronti del soggetto decaduto dall’aggiudicazione, all’escussione della cauzione a corredo
dell’offerta per mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario; si intende “per fatto
dell’aggiudicatario” qualunque ostacolo alla stipulazione a lui riconducibile, quali il rifiuto
ingiustificato di stipulare e il difetto dei requisiti di ordine (Consiglio di Stato - Adunanza plenaria del
4 maggio 2012, n. 8).
In conformità a quanto disposto dall’art. 110 del D.lgs. n. 50/16, l’Amministrazione si riserva la
facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.
108 del D.lgs. n. 50/16 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.lgs. 6
settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di
interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di
gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del
completamento dell’appalto. L’Amministrazione provvederà ad interpellare l’operatore economico a
partire da quello che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento verrà effettuato alle
medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Articolo 9 - Svolgimento delle operazioni di gara 1. Le operazioni di gara, puntualmente verbalizzate, avranno inizio il giorno 14/09/2016 alle ore 10,00
presso gli Uffici del Servizio Provveditorato del Comune di Olbia, sito in Via Garibaldi, n. 49, in
seduta pubblica aperta a tutti pur avendo diritto di parola esclusivamente i rappresentanti delle imprese
ovvero soggetti muniti di apposita delega. Le sedute pubbliche successive alla prima verranno
comunicate ai concorrenti con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data fissata.
2. Il procedimento di gara sarà articolato in più fasi:
Fase 1 – in seduta pubblica, la Commissione procederà all’esame della documentazione amministrativa
(busta n. 1). Verranno quindi individuati i concorrenti ammessi alla gara in conformità alle disposizioni
del presente bando di gara e alle norme vigenti in materia ivi richiamate. Al termine dell’esame della
documentazione amministrativa si procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche
(busta n. 2) al solo fine del controllo formale del corredo documentale con sottoscrizione da parte del
Presidente della Commissione di ciascun foglio presente nella busta. Senza che possa essere presa
visione del contenuto, a maggiore garanzia dei partecipanti, il Presidente potrà chiedere che i progetti
vengano vistati in ogni foglio dal rappresentante di una delle imprese concorrenti. Le operazioni di gara
potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successi garantendo adeguata pubblicità.
Fase 2 – in seduta riservata, la Commissione procederà alla valutazione del merito tecnico delle offerte
con attribuzione del relativo punteggio.
Fase 3 – in seduta pubblica, si procederà alla lettura dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica ed
all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica (busta n. 3). Solo dopo l’apertura dell’offerta
economica, la Commissione, sulla base di univoci elementi, accerta eventuali offerte imputabili ad un
unico centro decisionale e dispone l’esclusione degli operatori incorsi nella violazione di cui all’art. 80,
comma 1, lett. m) del D.lgs 50/2016. In seduta riservata si procederà all’attribuzione dei punteggi
- 20 -
all’offerta economica e al calcolo dell’anomalia dell’offerta. In proseguo di seduta pubblica, salvo non
si rilevino ipotesi di offerte anormalmente basse come indicate nel comma successivo, il Presidente
della Commissione, formalizzerà la graduatoria di merito e procederà alla proposta di aggiudicazione
dell’appalto.
3. Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di
valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal bando di gara, la commissione procede all’accertamento dell’anomalia dell’offerta
a norma all’art. 97, comma 5, del D.lgs 50/2016 e alle eventuali esclusioni dalla gara.
4. L’aggiudicazione proposta dalla commissione sarà soggetta ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 50/2016 a
verifica e successiva approvazione. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e
diverrà efficace solo dopo la verifica dei requisiti prescritti. La Stazione Appaltante provvederà a
informare in conformità alle disposizioni dell’art. 29 e 76 del D.lgs 50/2016 in merito alle decisioni di
gara adottate.
Articolo 10 – Altri adempimenti richiesti all’impresa aggiudicataria 1. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia. A norma dell’art. 32, comma 8, del D.lgs 50/2016 il contratto
verrà firmato entro 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione nei termini specifici resi noti dalla
Stazione appaltante. in caso di inottemperanza, l’Amministrazione si riserva di disporre la decadenza
dall’aggiudicazione, all’escussione della garanzia provvisoria e all’affidamento dell’appalto al
concorrente che segue in graduatoria.
2. Prima della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario deve dare dimostrazione di
aver costituito il deposito della garanzia definitiva in conformità a quanto previsto dall’art. 103 del
D.lgs. 50/2016. La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni
modo sino a quando ne venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre
essere reintegrata qualora durante l’esecuzione del contratto l’Amministrazione dovesse avvalersene.
Qualora l’aggiudicazione fosse disposta a favore di una R.T.I., consorzi ordinari o GEIE non ancora
costituiti, dovrà essere preventivamente esibita la scrittura privata autenticata prevista dall’art. 48, c. 13
del D.lgs. 50/2016;
3. Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica, pertanto
l’impresa aggiudicataria dovrà dotarsi di firma digitale per la sottoscrizione del contratto. Sono a carico
dell’aggiudicatario le spese contrattuali e di registrazione. Sono altresì a carico dell’aggiudicatario le
spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.lgs 50/2016, il cui ammontare presunto è di € 1.300,00.
Nel caso di aggiudicatari diversi per i due lotti, la spesa verrà ripartita nella misura del 50 per cento
ciascuno.
Articolo 11 – Comunicazioni e chiarimenti
1. Le comunicazioni tra l’Amministrazione e gli operatori economici avverranno per iscritto
esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) ovvero al numero di fax indicato dal
concorrente, se l’utilizzo di quest’ultimo è espressamente autorizzato.
Le modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme
di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Servizio Provveditorato,
diversamente l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.
Per le partecipazioni con idoneità plurisoggettiva, anche se non ancora costituite formalmente, la
comunicazione recapitata al capogruppo si intende resa validamente a tutti gli operatori economici
costituenti il gruppo; altresì, in caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende
- 21 -
validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
2. I soggetti che intendono concorrere alla gara d’appalto possono ottenere chiarimenti in ordine alla
presente procedura, mediate la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile unico del
procedimento, al numero di fax ovvero all’indirizzo e-mail o pec indicati all’art. 1 del presente bando,
entro e non oltre dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti
pervenuti successivamente al termine indicato.
L’Amministrazione pubblicherà le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori
informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet:
http://www.comune.olbia.ot.it/bandidigara, pertanto le imprese interessate a presentare offerte sono
invitate a controllare il sito indicato.
Articolo 12 – Privacy e accesso agli atti
1. Ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/03, si informa che i dati forniti dai concorrenti per il procedimento di
gara saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Olbia (titolare del trattamento), nell’ambito
delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva
stipulazione e gestione del contratto conseguente all’aggiudicazione dell’appalto.
2. L’accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall’art. 53 del D.lgs. 50/2016 e nonché
dalla legge 241/1990 e dal D.P.R. 184/2006 se ed in quanto compatibili.
L’accesso agli atti, per quanto concerne le offerte e la documentazione dell’eventuale procedimento di
verifica dell’anomalia dell’offerta, sarà consentito dopo la formale adozione del provvedimento di
aggiudicazione definitiva.
Il diritto di accesso agli atti è escluso, ai sensi dell’art. 50, comma 5, D.lgs 50/2016, in relazione ai
pareri legali eventualmente acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto nonché in relazione alle
informazioni fornite dai concorrenti nell’ambito del progetto tecnico o a giustificazione delle offerte,
che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente segreti tecnici o
commerciali, da allegare alla richiesta di opposizione all’accesso agli atti. Si precisa, tuttavia, che
laddove sussista il concreto, diretto ed attuale interesse, l’accesso sarà comunque garantito al
concorrente che lo richieda in vista della difesa in giudizio, in quanto il diritto alla difesa prevale sul
diritto alla riservatezza
3. A seguito della richiesta di accesso agli atti, la Stazione Appaltante, individuati possibili soggetti
controinteressati, procederà all’avvio del procedimento con allegazione della richiesta agli stessi. I
soggetti controinteressati, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, potranno presentare