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Ragionieri commercialisti associati Via Luigi L. Colli 20 - 10129 Torino - Telefono 0116698083 (4 linee r.a.) - Fax 0116698132 - [email protected] - www.studiocampasso.it Circolare 8 del 20 maggio 2015 M Mo od de el ll lo o U Un ni ic co o 2 20 01 15 5 P Pe er rs so on ne e f fi is si ic ch he e: : d di ic ch hi ia ar ra az zi io on ne e d de ei i r re ed dd di it ti i d de el ll l’ ’a an nn no o 2 20 01 14 4 La dichiarazione dei redditi MODELLO UNICO PF 2015 deve essere presentata da tutte le PERSONE FISICHE che: sono obbligate alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito; hanno conseguito redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione; hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente; hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva; devono presentare la dichiarazione dei redditi per conto di contribuenti deceduti. In alcuni casi, anche i lavoratori dipendenti sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi; per esempio se in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati, se percipienti indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se i redditi percepiti non sono stati assoggettati a ritenute, se gli sono state riconosciute dal sostituto d’imposta deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte. I lavoratori dipendenti, i pensionati e i soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione con il MODELLO 730. Il modello 730 è una dichiarazione semplificata che offre il vantaggio di ottenere il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre) o di versare le eventuali somme dovute con trattenuta dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) operata direttamente dal sostituto d’imposta. Novità che ha avuto un certo rilievo al riguardo è che da quest’anno l’Agenzia Entrate, a decorrere dallo scorso 15 aprile 2015, ha reso disponibile ai contribuenti il Modello 730 precompilato. In particolare il modello 730 precompilato è stato reso disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it per i lavoratori dipendenti e i pensionati che hanno presentato il modello 730/2014 per i redditi dell’anno 2013 e, inoltre, hanno ricevuto dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica 2015 (che da quest’anno sostituisce il CUD) con le informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o ai redditi di pensione percepiti nell’anno 2014. Il contenuto del modello 730 precompilato potrebbe comunque non essere esaustivo, non recependo tutti gli elementi utili alla formazione della dichiarazione (ad esempio, non sono comprese le spese mediche sostenute dal contribuente). I contribuenti che utilizzano il modello 730 potrebbero comunque restare obbligati alla presentazione di alcuni quadri del modello Unico PF (come, ad esempio, il quadro RW per gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero e il calcolo delle relative imposte dovute, l’IVIE e l’IVAFE). Anche nel caso in cui non sia obbligato, il contribuente può comunque presentare la dichiarazione per far valere eventuali oneri deducibili, detrazioni o deduzioni non attribuite
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Circolare 8 del 20 maggio 2015 Modello Unico 2015 Persone ... · dichiarazione dei redditi dell’anno 2014 ... • devono presentare la dichiarazione dei redditi per conto di contribuenti

Aug 11, 2020

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Circolare 8 del 20 maggio 2015

MMMooodddeeellllllooo UUUnnniiicccooo 222000111555 PPPeeerrrsssooonnneee fffiiisssiiiccchhheee::: dddiiiccchhhiiiaaarrraaazzziiiooonnneee dddeeeiii rrreeeddddddiiitttiii dddeeellllll’’’aaannnnnnooo 222000111444

La dichiarazione dei redditi MODELLO UNICO PF 2015 deve essere presentata da tutte le PERSONE FISICHE che:

• sono obbligate alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito;

• hanno conseguito redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione; • hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente; • hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta

sostitutiva; • devono presentare la dichiarazione dei redditi per conto di contribuenti deceduti.

In alcuni casi, anche i lavoratori dipendenti sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi; per esempio se in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati, se percipienti indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se i redditi percepiti non sono stati assoggettati a ritenute, se gli sono state riconosciute dal sostituto d’imposta deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte.

I lavoratori dipendenti, i pensionati e i soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione con il MODELLO 730. Il modello 730 è una dichiarazione semplificata che offre il vantaggio di ottenere il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre) o di versare le eventuali somme dovute con trattenuta dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) operata direttamente dal sostituto d’imposta.

Novità che ha avuto un certo rilievo al riguardo è che da quest’anno l’Agenzia Entrate, a decorrere dallo scorso 15 aprile 2015, ha reso disponibile ai contribuenti il Modello 730 precompilato. In particolare il modello 730 precompilato è stato reso disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it per i lavoratori dipendenti e i pensionati che hanno presentato il modello 730/2014 per i redditi dell’anno 2013 e, inoltre, hanno ricevuto dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica 2015 (che da quest’anno sostituisce il CUD) con le informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o ai redditi di pensione percepiti nell’anno 2014.

Il contenuto del modello 730 precompilato potrebbe comunque non essere esaustivo, non recependo tutti gli elementi utili alla formazione della dichiarazione (ad esempio, non sono comprese le spese mediche sostenute dal contribuente).

I contribuenti che utilizzano il modello 730 potrebbero comunque restare obbligati alla presentazione di alcuni quadri del modello Unico PF (come, ad esempio, il quadro RW per gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero e il calcolo delle relative imposte dovute, l’IVIE e l’IVAFE).

Anche nel caso in cui non sia obbligato, il contribuente può comunque presentare la dichiarazione per far valere eventuali oneri deducibili, detrazioni o deduzioni non attribuite

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dal sostituto d’imposta, o per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta risultanti da precedenti dichiarazioni presentate o da indebiti versamenti effettuati.

La dichiarazione dei redditi di quest’anno, presenta delle novità, tra cui in particolare:

• il CUD è stato sostituito dalla Certificazione Unica (CU2015), che i sostituti d’imposta hanno inviato al contribuente lo scorso 28 febbraio e all’Agenzia delle entrate entro il successivo 7 marzo 2015;

• a partire dal mese di maggio 2014, il datore di lavoro ha riconosciuto in busta paga un credito, denominato “bonus IRPEF” (massimo 80 euro mensili), ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 26.000 euro. L’ammontare dell’agevolazione verrà determinato tenendo conto di tutti i redditi realizzati nell’anno. Se il rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio 2014, oppure se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta, l’eventuale credito spettante potrà essere riconosciuto nella dichiarazione dei redditi;

• da quest’anno, l’indicazione delle somme percepite per incremento della produttività è obbligatoria, in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del bonus IRPEF suddetto;

• da quest’anno è prevista una scheda unica per effettuare le scelte dell’otto, cinque e due per mille dell’Irpef;

• nel caso di opzione per la cedolare secca, è ridotta dal 15% al 10% l’aliquota agevolata prevista per i contratti di locazione a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa;

• è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo pari al 20% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 300.000 euro, da ripartire in 8 quote annuali, per l’acquisto o la costruzione di immobili abitativi da destinare entro 6 mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione alla locazione per una durata complessiva non inferiore a 8 anni;

• agli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione pari a 900 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, e a 450 euro, se il reddito complessivo non supera 30.987,41 euro;

• ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, spetta una detrazione pari al 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di 1.200 euro annui;

• è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno della cultura - c.d. “Art-Bonus” (da ripartire in tre quote annuali di pari importo);

• per i premi assicurativi sono previsti due limiti di detraibilità: o quelli aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non

inferiore al 5% sono detraibili per un importo non superiore a 530 euro; o quelli aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti

della vita quotidiana sono detraibili per un importo non superiore a euro 1.291,14, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente;

• salgono dal 24% al 26% le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle Onlus e alle erogazioni liberali a favore dei partiti politici. Le erogazioni a favore dei partiti politici sono detraibili per importi compresi tra 30 e 30.000 euro;

• sono prorogate (e quindi si applicano nel 2014): o la detrazione del 50% per le spese relative a interventi di recupero del

patrimonio edilizio; o la detrazione del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi

elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro;

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o la detrazione del 65% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici;

o la detrazione del 65% per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;

• nel prospetto dei familiari a carico è necessario indicare il codice fiscale anche per i figli a carico residenti all’estero;

• non sono più compresi tra gli oneri deducibili i contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;

• non va più comunicato l’importo dell’IMU dovuta per ciascun fabbricato.

Si ricorda, in particolare, che a decorrere dallo scorso 1’ ottobre 2014, per utilizzare in compensazione i crediti che emergono dalla dichiarazione, il contribuente non può più presentare il modello di pagamento F24 alla banca o all’ufficio postale, ma deve necessariamente utilizzare, direttamente o tramite un intermediario abilitato, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nei casi in cui il saldo finale è uguale a zero. I modelli contenenti crediti utilizzati in compensazione con saldo finale maggiore di zero oppure i modelli F24 con saldo superiore a 1.000 euro, potranno essere presentati, direttamente o tramite un intermediario abilitato, esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate o mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati.

Come già segnalato, ricordiamo anche che sono tenuti alla compilazione del QUADRO RW, ai fini del monitoraggio fiscale e per la determinazione dell’IVAFE (l’imposta dovuta sulle attività finanziarie all’estero) e dell’IVIE (imposta sul valore degli immobili all’estero) i contribuenti che hanno effettuato o detengono investimenti e/o altre attività di natura finanziaria all’estero.

Di seguito indichiamo i termini di scadenza degli adempimenti riferiti alle dichiarazioni dei redditi MODELLO UNICO PF 2015:

Scadenza Adempimento

16 giugno 2015 Scadenza per il versamento a saldo delle imposte dovute sui redditi dichiarati per l’anno 2014 e del primo acconto per l’anno 2015 o della prima rata in caso di pagamento rateizzato.

16 luglio 2015

Scadenza per il versamento a saldo delle imposte dovute sui redditi dichiarati per l’anno 2014 e del primo acconto per l’anno 2015, maggiorati dell’interesse nella misura del 0,4% mensile, o della prima rata in caso di pagamento rateizzato.

30 settembre 2015 Scadenza per la presentazione telematica della dichiarazione Modello UNICO PF 2015 e dell’eventuale dichiarazione IRAP.

30 novembre 2015 Scadenza per il versamento del secondo acconto per l’anno 2015.

Come di consueto in allegato inviamo il modello per la raccolta dei documenti e delle informazioni necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi. La invitiamo a fissare un appuntamento presso il nostro Studio per restituirci tale modello compilato e

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firmato dove richiesto, unitamente alla documentazione indicata. Sarà nostra premura valutare gli eventuali casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione.

È inoltre necessario che ci consenta di trattare i suoi dati personali, a tal fine la preghiamo di firmare nell’apposito riquadro anche il consenso di cui alla legge 196/2003, cosiddetta Legge sulla privacy.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Campasso

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Se è sua intenzione far predisporre il Modello 730 è necessario che ci comunichi il datore di lavoro cui dovremo inoltrare la richiesta di conguaglio:

Ovvero

Legge 196 del 30 giugno 2003 - Legge sulla privacy

La legge 196/2003, disciplinante il trattamento dei dati personali, prevede che Le venga fornita la seguente informativa: I dati raccolti saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei e saranno utilizzati per l’elaborazione/predisposizione delle sue dichiarazioni dei redditi. I dati trattati non saranno comunicati a terzi estranei allo Studio Campasso diversi dagli organi preposti alla verifica ed al controllo circa la regolarità degli adempimenti relativi all’elaborazione/predisposizione delle sue dichiarazioni dei redditi. In occasione delle operazioni di trattamento dei suoi dati personali, a seguito di sua eventuale segnalazione o di elaborazione dei documenti da lei consegnati, lo Studio Campasso può venire a conoscenza di dati che la legge definisce “sensibili” (dati personali idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute). Il trattamento di documenti relativi ad eventuali spese mediche, così come la scelta di destinazione dell'8 e 5 per mille, ci mette ad esempio a conoscenza di un dato “sensibile” per il quale la legge prevede la possibilità di trattamento soltanto con il consenso scritto dell’interessato. La preghiamo, quindi, di voler sottoscrivere la presente come ricevuta dell’informativa avuta e come consenso scritto al trattamento dei suoi dati e in particolare di quelli “sensibili”, pena l’impossibilità di procedere al trattamento dei dati e quindi alla predisposizione delle sue dichiarazioni dei redditi.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI Il sottoscritto, ...................................................................................................................................., in qualità di conferente l’incarico, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art 13 della legge 196/2003 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati che riguardano l’elaborazione/predisposizione delle proprie dichiarazione dei redditi e/o di quelle dei propri familiari, con particolare riferimento ai cosiddetti dati “sensibili”.

Firma del cliente conferente l’incarico ………………………………………….. Per l’eventuale acquisizione di dati e informazioni catastali tenuti dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate, che potrebbero risultare necessari ai fini della corretta predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e della quantificazione delle imposte municipali, al fine di evitare la qualifica di “riutilizzazione commerciale” è necessario il rilascio dell’incarico per iscritto: Il sottoscritto, ...................................................................................................................................., conferisce allo Studio Campasso preventivo e specifico incarico per l’acquisizione di documenti, dati ed informazioni catastali tenuti dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate (che dal 1’ dicembre 2012 ha incorporato l’Agenzia del Territorio) relativi alla propria persona, quella dei propri familiari e/o delle società rappresentate.

Firma del cliente conferente l’incarico

…………………………………………..

Cognome e nome del cliente conferente l'incarico:

………………………………………………………………………………………

VI SEGNALO CHE IL SOSTITUTO D’IMPOSTA CHE EFFETTUERÀ IL CONGUAGLIO DELLE IMPOSTE DA MOD.730 NEI MESI DI GIUGNO LUGLIO PROSSIMI E’ LO STESSO CHE MI HA RILASCIATO IL MODELLO CUD.

Firma del cliente ……………………………………….

VI FORNISCO I DATI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA CHE EFFETTUERÀ I CONGUAGLI DELLE IMPOSTE DA MOD.730:

DENOMINAZIONE: …………………………………………………………..…………………

CODICE FISCALE: ………………………………………………………...……………………

SEDE: ………………………………………………………………..…………………………..

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DATI ANAGRAFICI

Se sono intervenute delle variazioni rispetto allo scorso anno le segnali alla voce “Altre informazioni utili” e alleghi copia del documento d’identità e del codice fiscale, Suo, del Coniuge e degli altri Familiari a carico.

Le ricordiamo che possono essere considerati a carico i membri della propria famiglia che hanno realizzato un reddito complessivo non superiore ad euro 2.841. Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) possono essere considerati a carico, anche se non conviventi. Gli altri familiari (coniuge separato, genitori, discendenti dei figli, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle, nonni e nonne) per essere considerati a carico devono convivere con il contribuente (o ricevere assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria). La detrazione per i figli compete nella misura del 50% ad entrambi i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato.

Se è intervenuta variazione dello stato di famiglia, nascite o matrimonio, ci segnali la data della variazione, del matrimonio ed il codice fiscale del coniuge e/o la data di nascita ed il codice fiscale del figlio:

Data di matrimonio ___________________________________________________________

Codice fiscale del coniuge ______________________________________________________

Luogo e data di nascita del figlio _________________________________________________

Codice fiscale del figlio ________________________________________________________

Se ha variato la residenza ci segnali la data di variazione e la Sua nuova residenza (allegando, ove possibile, il certificato di residenza o altra documentazione equipollente): Data di variazione ____________________________________________________________

Nuova residenza _____________________________________________________________

Specificare se la residenza è stata trasferita per motivi di lavoro _______________________

___________________________________________________________________________

Altre informazioni utili: _______________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

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PERSONE FISICHE: SCHEDA RICHIESTA INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE

O variazioni dati anagrafici dichiarante/coniuge/familiari a carico (indicazione dei figli di età inferiore a 3 anni, degli eventuali figli portatori di handicap, dei mesi in cui il familiare è a carico e della relativa percentuale); eventuale sentenza di separazione o divorzio;

O documentazione prevista per il riconoscimento delle detrazioni d’imposta per familiari a carico di soggetti non residenti in Italia e per familiari a carico di soggetti extracomunitari residenti in Italia;

O ricevute di pagamento dell’IMU e/o TASI versata lo scorso anno e altra documentazione rilevante ai fini della determinazione dell’imposta dovuta per tale anno (se non gestita dallo Studio);

O documentazione relativa alle variazioni dei redditi dei terreni e dei fabbricati: atti di acquisto, di vendita, accatastamento, successione, donazione, concessione in locazione/affitto/comodato, fabbricati destinati ad abitazione principale, fabbricati tenuti a disposizione, immobili vincolati di interesse storico e/o artistico, fabbricati distrutti o inagibili a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi, ecc.;

O segnalare la proprietà di fabbricati di interesse storico-artistico;

O copia dei contratti di locazione, affitto e comodato (se non gestiti dallo Studio) con estremi di registrazione;

O ammontare canoni di locazione anche se non percepiti (compresi i locali condominiali);

O ammontare canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti e accertati nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità;

O ammontare canoni di locazione “convenzionali” relativi ad immobili siti in Comuni ad alta tensione abitativa (allegare contratto);

O ammontare canoni di locazione di immobili percepiti da soggetti in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti di sfratto (allegare provvedimento di sfratto);

O ammontare canoni di locazione di immobili ad uso abitativo per i quali è stata effettuata l’opzione per la “cedolare secca”;

O ammontare canoni di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale parzialmente locati (allegare contratto);

O dati relativi agli immobili concessi in locazione o comodato a nuclei familiari le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili in conseguenza del terremoto in Abruzzo;

O indicare i terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali che non sono stati coltivati, neppure in parte, per una intera annata agraria per cause non dipendenti dalla tecnica agraria;

O indicare i terreni che sono stati concessi in affitto a giovani che non hanno superato i 40 anni e che posseggono la qualifica di coltivatori diretti o di imprenditore agricolo professionale;

O certificazioni dei redditi di pensione, lavoro dipendente o assimilati, compresi i compensi per-cepiti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro a progetto (modelli CU2015);

O certificazioni dei redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti da soggetti non sostituti d’imposta;

O certificazioni dei redditi e delle ritenute relativi a rapporti di lavoro autonomo (diritti d’autore o d’inventore, associazione in partecipazione, collaborazioni con società e associazioni sportive dilettantistiche, ecc.) e di lavoro occasionale;

O documentazione relativa a stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti all’estero percepiti da soggetti residenti, alle imposte pagate all’estero (specificare se si tratta di lavoratori dipendenti frontalieri);

O ammontare degli assegni periodici percepiti quale coniuge separato o divorziato, con specificazione della quota per il mantenimento dei figli (allegare copia della sentenza);

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O ammontare degli altri assegni periodici percepiti (testamentari/alimentari);

O documentazione relativa alle borse di studio e indennità percepite per cariche pubbliche elettive;

O prospetto del reddito di partecipazione in società di persone o associazioni assimilate, S.r.l. in regime di trasparenza fiscale, imprese familiari e aziende coniugali (se non gestite dallo Studio);

O certificati degli oneri deducibili o detraibili ai fini IRPEF sostenuti da società semplici o soggetti assimilati;

O certificati dei sostituti d’imposta per i dividendi percepiti (se relativi ad utili non assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva);

O remunerazioni percepite in qualità di associato in partecipazione;

O documentazione degli altri redditi di capitale non assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva;

O ammontare dei risarcimenti percepiti, anche assicurativi, per perdite di reddito (allegare documentazione);

O redditi percepiti mediante procedure di pignoramento presso terzi ed eventuali ritenute subite (allegare documentazione);

O ammontare delle imposte e degli oneri ricevuti in rimborso (allegare documentazione);

O ultima dichiarazione dei redditi presentata (se non gestita dallo Studio);

O modelli F24 di versamento di tributi e contributi relativi all’anno di reddito per cui si presenta la dichiarazione e tutte le ricevute modelli F24 dei pagamenti eseguiti a qualunque titolo dall’inizio dello scorso anno e fino al momento di presentazione della dichiarazione, riportanti eventuali compensazioni, anche se a saldo zero (se non gestiti dallo Studio);

O segnalare eventuali versamenti in eccesso effettuati per errore e per i quali non sia stata attivata la procedura di rimborso (allegare documentazione).

Documentazione riferita a:

O lottizzazione od opere su terreni da rendere edificabili;

O cessioni di beni immobili effettuate entro 5 anni dall’acquisto, esclusi quelli pervenuti per successione (indicare il periodo in cui gli immobili sono stati adibiti ad abitazione principale), salvo che sia già stata applicata l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze ad opera del notaio;

O cessioni di terreni edificabili effettuate nell’anno;

O perizie e versamenti (anche pregressi) dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento del valore di terreni;

O indennità di esproprio e altre somme percepite nell’ambito del procedimento espropriativo;

O vincite a lotterie, concorsi a premio, scommesse;

O immobili situati all’estero: reddito; costo di acquisto o valore di mercato; valore utilizzato nello Stato estero per il pagamento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti; eventuali imposte patrimoniali o reddituali versate nello Stato estero;

O redditi derivanti dalla cessione, affitto o usufrutto di aziende;

O redditi derivanti dall’utilizzazione da parte di terzi di beni mobili o immobili;

O redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente e affitti di terreni per usi non agricoli;

O redditi derivanti da attività commerciali occasionali e ritenute subite;

O proventi derivanti da attività di noleggio occasionale di navi e imbarcazioni da diporto;

O corrispettivi incassati nell’anno relativi a plusvalenze da cessioni di partecipazioni (azioni/quote) “qualificate”;

O corrispettivi incassati nell’anno relativi a plusvalenze da cessioni di partecipazioni (azioni/quote) “non qualificate” e altri redditi diversi di natura finanziaria, se non rientranti nel regime del “risparmio amministrato” o del “risparmio gestito”;

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O perizie e versamenti (anche pregressi) dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento del valore di partecipazioni;

O plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di partecipazione in fondi immobiliari;

O certificazioni degli intermediari (banche e SIM) attestanti le minusvalenze o le perdite residue a seguito della chiusura di rapporti in regime di “risparmio amministrato” o di “risparmio gestito”;

O redditi assoggettati a tassazione separata (plusvalenze, indennità, ecc.) soggetti all’acconto d’imposta del 20%;

O proventi su depositi a garanzia di finanziamenti a imprese residenti soggetti al prelievo del 20%, effettuati fuori dal territorio dello Stato e percepiti senza il tramite di intermediari finanziari residenti;

O trasferimenti da e verso l’estero ed “estero su estero” di denaro, titoli e valori mobiliari, se complessivamente superiori a 10.000,00 euro;

O consistenza degli investimenti esteri produttivi di reddito imponibile in Italia e delle attività estere di natura finanziaria detenuti alla fine dello scorso anno; per questi, è necessario acquisire il valore all’inizio del periodo d’imposta e quello al termine del periodo d’imposta o del periodo di detenzione si ricorda che sono considerati produttivi di reddito per presunzione tutte le attività finanziarie e, a partire dal 2009, tutti gli immobili detenuti all’estero (anche se tenuti a disposizione), i diritti reali e le multiproprietà relativi a immobili esteri, gli yacht, le opere d’arte e i gioielli;

O attività finanziarie detenute all’estero: costo di acquisto; valore nominale o di rimborso; valore di mercato; eventuali imposte patrimoniali o reddituali versate nello Stato estero;

O conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero. Per i conti correnti detenuti in paesi considerati a fiscalità privilegiata, occorre individuare il valore massimo raggiunto dal conto nel corso dell’anno di reddito. Inoltre, con riferimento ai conti correnti esteri si osserva che: essi scontano l’IVAFE se il loro valore medio di giacenza annuo supera i 5.000,00 euro; devono essere indicati nel modulo RW se nel corso dell’anno hanno raggiunto un valore massimo complessivo superiore a 10.000,00 euro;

O interessi di fonte estera, percepiti senza il tramite di intermediari finanziari residenti.

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AGLI ONERI CHE DANNO DIRITTO ALLA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO:

per contributi previdenziali ed assistenziali:

O contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (es. contributi INPS artigiani e commercianti, contributo INPS per i professionisti senza Cassa, contributo INPS trattenuto sulle provvigioni dei venditori a domicilio, sui compensi dei lavoratori autonomi occasionali e degli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, contributi alle Casse professionali, “tassa salute” pagata con l’assicurazione RC auto per la parte che eccede 40 euro, premi INAIL per le casalinghe);

O contributi INPS e premi INAIL a carico dei collaboratori coordinati e continuativi e dei lavo-ratori a progetto (se non sono già stati dedotti in sede di effettuazione delle ritenute);

O contributi previdenziali non obbligatori (es. per prosecuzione volontaria, ricongiunzione, riscatti, ecc.), contributo INPS per iscrizione facoltativa;

O contributi per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare (es. colf, baby sitter e “badanti”);

O contributi per la previdenza complementare (fondi pensione e polizze assicurative previden-ziali), anche se sostenuti per i familiari a carico, per la parte che non trova capienza nel reddito complessivo di questi ultimi;

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O contributi versati ai fondi sanitari integrativi; spese sanitarie per disabili:

O spese mediche generiche e di assistenza specifica per i disabili;

O spese per l’acquisto di medicinali sostenute da disabili: fatture o scontrini fiscali (c.d. “scontrini parlanti”) in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario;

O spese per prestazioni rese in caso di ricovero di disabile presso istituti di assistenza e ricovero;

per redditi corrisposti, oneri e redditi rimborsati o erroneamente tassati:

O assegni periodici corrisposti al coniuge separato o divorziato (indicando il relativo codice fiscale), con specificazione della quota per il mantenimento dei figli;

O assegni periodici relativi a rendite vitalizie in forza di donazione o testamento e assegni alimentari stabiliti dall’autorità giudiziaria;

O somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in ottemperanza alla legge;

O indennità per perdita di avviamento corrisposta al conduttore di immobili non abitativi;

O somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;

O somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente ed assimilati e che invece sono state tassate;

per gli immobili:

O canoni, livelli, censi, altri oneri gravanti sui redditi degli immobili;

O contributi a consorzi obbligatori; per erogazioni liberali:

O erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose: deducibili fino ad un importo di 1.032,91 euro, può essere documentata conservando le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie, le ricevute dei bonifici bancari e, per i pagamenti effettuati con carta di credito, l’estratto conto della società che gestisce la carta;

O contributi ad organizzazioni non governative (ONG) che operano nel campo della cooperazio-ne con i Paesi in via di sviluppo: nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo;

O erogazioni liberali a favore di ONLUS, associazioni di promozione sociale, fondazioni e asso-ciazioni riconosciute che operano nell’ambito dei beni culturali o della ricerca scientifica, (deducibili nel limite del 10 per cento del reddito complessivo e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro);

O erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali;

O erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato;

altri oneri deducibili:

O spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l’espletamento della relativa pro-cedura di adozione internazionale;

O contributo di solidarietà del 3% versato in relazione al periodo d’imposta (se non è già stato dedotto in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati).

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DOCUMENTAZIONE RELATIVA AGLI ONERI CHE DANNO DIRITTO ALLA DETRAZIONE DALL’IMPOSTA:

spese sanitarie:

O spese mediche (generiche e specialistiche) e di assistenza specifica sostenute sia nel proprio interesse che per i familiari fiscalmente a carico (ad es. ticket pagati per prestazioni nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, prestazioni chirurgiche, per analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, per prestazioni specialistiche, per l’acquisto/affitto di protesi sanitarie, prestazioni rese da un medico generico -comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica-, per ricoveri collegati ad una operazione chirurgica o degenze, per assistenza infermieristica e riabilitativa);

O spese per l’acquisto di medicinali: se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura, e la quantità dei prodotti acquistati il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario;

O spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non fiscalmente a carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (“ticket”) per la parte che non ha trovato capienza nell’imposta lorda da questi dovuta;

O documentazione relativa a rimborsi delle spese sanitarie; spese sanitarie per disabili e non autosufficienti:

O spese sanitarie per disabili: spese per i mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento dei disabili, e le spese per i sussidi tecnici e informatici per l’autosufficienza e integrazione dei disabili;

O Spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per disabili: di motoveicoli e autoveicoli anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie dei disabili; di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni;

O spese per l’acquisto di cani guida per soggetti non vedenti: la detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale. La detrazione spetta con riferimento all’acquisto di un solo cane e per l’intero ammontare del costo sostenuto;

O spese di mantenimento dei cani guida. La detrazione forfetaria di euro 516,46 spetta esclusivamente al soggetto non vedente (e non anche alle persone delle quali risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta;

O spese di interpretariato per soggetti sordi;

O spese, per un importo non superiore a euro 2.100,00, per gli addetti all’assistenza di persone non autosufficienti (c.d. “badanti”), anche se sostenute per familiari a carico, si precisa che è possibile fruire della detrazione solo se il reddito complessivo non supera euro 40.000,00 e lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica;

per la famiglia:

O spese veterinarie per la cura degli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o di pratica sportiva;

O spese di istruzione: spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri. per gli istituti o università privati e stranieri non possono essere superiori a quelle delle tasse e contributi degli istituti statali italiani;

O spese per la frequenza di asili nido da parte dei figli fino a tre anni di età: le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a euro 632,00 annui per ogni figlio;

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O spese per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni: le spese devono risultare da idonea documentazione che può consistere in un bollettino bancario o postale, ovvero fattura, ricevuta o quietanza di pagamento, da cui risultino: la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale ovvero, se persona fisica, il nome cognome e residenza, nonché: il codice fiscale del soggetto che ha reso la prestazione; la causale del pagamento; l’attività sportiva praticata; l’importo corrisposto per la prestazione resa; i dati anagrafici del praticante l’attività sportiva e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento. L’importo da considerare non può essere superiore per ciascun ragazzo a 210,00 euro;

O spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede: le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431, l’università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia;

O spese per i contributi versati per i familiari a carico relativi al riscatto degli anni di laurea, (i contributi versati nell’interesse del soggetto fiscalmente a carico, il quale intenda esercitare il riscatto del corso di laurea pur non avendo ancora iniziato l’attività lavorativa e non essendo iscritto ad alcuna forma di previdenza obbligatoria;

per gli immobili:

O interessi passivi ed altri oneri pagati in relazione ai mutui ipotecari per l’acquisto, la costru-zione o la ristrutturazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, compresa la relativa documentazione (contratto di mutuo, contratto di acquisto, spese notarili, spese di istruttoria bancaria, ecc.);

O interessi passivi ed altri oneri pagati in relazione a mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione di edifici;

O interessi passivi su mutui stipulati prima del 1993 per l’acquisto di immobili diversi dall’abi-tazione principale;

O interessi passivi e altri oneri pagati su prestiti o mutui agrari;

O contributi pubblici ricevuti per il pagamento degli interessi passivi relativi ai mutui immobiliari ed eventuali revoche;

O spese per intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, anche a seguito di contratto preliminare registrato: l’importo da indicare non può essere superiore a euro 1.000,00;

O spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico: le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445/2000), presentata al Ministero per i beni e le attività culturali e relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione;

per assicurazioni:

O premi versati per polizze vita o infortuni, derivanti da contratti stipulati o rinnovati sino al 31.12.2000;

O premi versati per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente non inferiore al 5% o non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, derivanti da contratti stipulati o rinnovati dall’1’.1.2001;

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per erogazioni liberali:

O erogazioni liberali ai partiti politici. L’erogazione deve essere stata effettuata mediante versamento postale o bancario a uno o più movimenti e partiti politici;

O erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Sono comprese anche le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite: Onlus; organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro; altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari; amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici; associazioni sindacali di categoria. Le erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari;

O erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche: l’ erogazione deve essere effettuata mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari;

O erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale. Le erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari;

O i contributi associativi alle società di mutuo soccorso: il versamento deve essere effettuata mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari;

O erogazioni liberali a favore della società di cultura “La Biennale di Venezia”, per un importo no superiore al 30 per cento del reddito complessivo;

O erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche: le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose individuate ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modificazioni e integrazioni. Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l’organizzazione in Italia e all’estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali. Rientra in questa agevolazione anche il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione. La documentazione richiesta per fruire della detrazione è sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, presentata al Ministero per i beni e le attività culturali e relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione;

O erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo: le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca e l’agevolazione ACE), a favore

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di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

O erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale: le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell’art.1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367. Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate: al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione; come contributo alla sua gestione nell’anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione; come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto. In questo caso per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i predetti tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del citato decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell’impegno si provvederà al recupero delle somme detratte;

O erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa; erogazioni liberali a favore delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università e alle erogazioni finalizzate all’innovazione universitaria. Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari;

O erogazioni liberali a favore dell’ospedale “Galliera” di Genova per l’attività del registro nazio-nale dei donatori di midollo osseo: la detrazione compete nei limiti del 30 per cento dell’imposta lorda;

altri oneri detraibili:

O spese funebri sostenute per familiari indicati nell’art. 433 del codice civile e di affidati o affiliati;

O spese per l’acquisto di mobili, elettrodomestici, apparecchi televisivi, computer di classe energetica non inferiore ad A+, finalizzato all’arredo di immobili ristrutturati (Anno 2009): La detrazione spetta solo per le spese sostenute nell’anno 2009 che vanno ripartite in cinque rate annuali. L’indicazione delle spese consente quindi di fruire della quarta rata della detrazione;

O detrazione per le borse di studio assegnate dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano: possono fruire di questo beneficio, previsto a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione, i soggetti che al momento della richiesta hanno inteso avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 106 del 14 febbraio 2001, pubblicato in G.U. n. 84 del 10 aprile 2001.

Documentazione relativa alle spese per lavori edilizi che danno diritto alla detrazione del 41, 36 o 50 %:

O per gli interventi iniziati fino al 13 maggio 2011: copia del modello “Comunicazione di inizio lavori” inviato al Centro Operativo di Pescara;

O codice fiscale del soggetto diverso dal dichiarante (es. comproprietario, condominio o cooperativa) che ha presentato la comunicazione anche per conto del dichiarante;

O comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori inviata all'Azienda sanitaria locale, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri (decreto legislativo 81/2008, c.d. “Testo Unico sulla Sicurezza”);

O dati catastali identificativi degli immobili oggetto di intervento;

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O in caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile (es. conduttore) anziché dal possessore, estremi di registrazione dell’atto che costituisce il titolo per la detenzione (es. contratto di locazione, comodato);

O in caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori;

O ricevute delle spese relative ad oneri di urbanizzazione, TOSAP, imposta di bollo e diritti per concessioni, autorizzazioni e denunce inizio lavori, in relazione ai lavori edilizi agevolabili, anche se non effettuate con bonifico bancario o postale;

O fatture rilasciate dal soggetto che ha eseguito i lavori (a decorrere dalle fatture emesse dal 14 maggio 2011, non è più necessaria la separata indicazione del costo della manodopera);

O ricevute di effettuazione dei pagamenti tramite gli specifici bonifici bancari o postali, recanti, tra l'altro: la causale del versamento (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 deve essere riportato il riferimento all’art. 16-bis del TUIR); il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento; il codice fiscale o la partita IVA dei beneficiari;

O per gli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali: la certificazione dell’amministratore di condominio della quota delle spese sulle parti comuni che danno diritto alla detrazione;

O per la detrazione delle spese di costruzione del box o del posto auto pertinenziale: l’attestazione del venditore costruttore dell'ammontare del costo di costruzione sul quale va calcolato l'importo della detrazione spettante, nonché l'atto dal quale risulti il vincolo pertinenziale con l'abitazione;

O in caso di vendita, donazione o successione, qualora il diritto alla detrazione si trasferisca all’acquirente, donatario o erede: documentazione relativa agli interventi effettuati e alle detrazioni usufruite dal venditore, dal donante o dal defunto.

Documentazione relativa all’acquisto di unità immobiliari in fabbricati interamente ristrutturati da imprese che danno diritto alla detrazione del 41, 36, 50%:

O atto di acquisto o di assegnazione dell’unità immobiliare facente parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie;

O copia della denuncia di fine lavori degli interventi svolti sull’intero fabbricato poiché la detrazione spetta a condizione che la vendita o l’assegnazione dell’immobile sia effettuata entro sei mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione.

Documentazione relativa agli interventi antisismici che danno diritto alla detrazione del 65%

O Documentazione relativa alle spese sostenute dal 4agosto 2013 al 31 dicembre 2013 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche: le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dal 4 agosto 2013, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, riguardanti costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive (agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali).

Documentazione relativa agli interventi finalizzati alla tutela ed alla salvaguardia delle aree boschive che danno diritto alla detrazione del 36%:

O copia del modello “Comunicazione di inizio lavori” inviato al Centro operativo di Pescara ed eventuale comunicazione all’Azienda sanitaria locale;

O codice fiscale del soggetto diverso dal dichiarante (es. comproprietario, condominio o cooperativa) che ha presentato la suddetta comunicazione anche per conto del dichiarante;

O documentazione di sostenimento delle spese (es. fatture e bonifici bancari o postali).

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La detrazione spetta per le spese sostenute dal 2003 al 2006 e la suddetta documentazione deve essere prodotta per il riconoscimento delle successive rate, se non già in possesso dello Studio.

Documentazione relativa agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti che danno diritto alla detrazione del 55% - 65%:

O la fattura dell’impresa che esegue i lavori e le altre fatture o ricevute fiscali relative alle ulteriori spese effettuate;

O le ricevute dei bonifici attestanti il pagamento;

O l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti dalle specifiche norme. In caso di esecuzione di più interventi sul medesimo edificio l’asseverazione può fornire i dati e le informazioni richieste in modo unitario. Questo documento, se riguarda gli interventi di sostituzione di finestre ed infissi, e nel caso di caldaie a condensazione con potenza non superiore a 100 kW, può essere sostituito da una certificazione dei produttori;

O l’attestato di certificazione (o qualificazione ) energetica che contiene i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio ed è prodotta successivamente all’esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai Comuni o dalle Regioni. In assenza di tali procedure, dopo l’esecuzione dei lavori, può essere prodotto l’attestato di “qualificazione energetica”, in luogo di quello di “certificazione energetica” predisposto secondo lo schema riportato in allegato al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007 come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008 e dal decreto interministeriale del 6 agosto 2009;

O la scheda informativa sugli interventi realizzati, che deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando quello delle spese professionali, e l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione;

l’asseverazione, l’attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari.

O la ricevuta dell’invio (entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori) della documentazione all’ENEA dei dati dell’intervento contenuti nell’attestato di certificazione energetica, ovvero nell’attestato di qualificazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati;

O nel caso in cui gli interventi riguardino parti comuni di edifici: copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;

O nel caso in cui le spese siano state effettuate dal detentore: dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori resa dal possessore;

O nel caso in cui i lavori di riqualificazione energetica non siano terminati nell’anno ma proseguano nell’anno successivo: ricevuta dell’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell’anno seguente;

O documentazione relativa ad eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dall’Unione europea, dalle Regioni o dagli enti locali;

O in caso di vendita, donazione o successione, qualora il diritto alla detrazione si trasferisca all’acquirente, donatario o erede: documentazione relativa agli interventi effettuati e alle detrazioni usufruite dal venditore, dal donante o dal defunto.

Documentazione relativa al nuovo “bonus arredamento” che dà diritto alla detrazione del 50%

O Documentazione relativa alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013: per l’acquisto di mobili, grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla “A+” (ovvero classe “A” per i forni) in relazione alle apparecchiature per le quali è obbligatoria l’etichetta energetica, oppure grandi elettrodomestici per i quali non sia

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ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica, comprese le spese di trasporto e di montaggio;

la spesa deve essere finalizzati all’arredo di unità immobiliari residenziali oggetto di: interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo o manutenzione straordinaria; ricostruzione o ripristino a seguito di eventi calamitosi, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza. La detrazione spetta anche in relazione ai mobili e agli elettrodomestici destinati alle parti comuni condominiali di un edificio residenziale (es. guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.)che è stato oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria od ordinaria.

O In particolare:

– fatture di acquisto, con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti;

– documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente).

Documentazione relativa al vecchio “bonus arredamento” che dà diritto alla detrazione d’imposta del 20%

Documentazione relativa alle spese sostenute dal 7febbraio 2009 al 31dicembre 2009 per l’acquisto di mobili, elettrodomestici, apparecchi televisivi, computer di classe energetica non inferiore ad A+, destinati all’arredo di unità immobiliari residenziali oggetto di interventi di recupero dall’1 luglio 2008, per il riconoscimento dell’ultima rata della detrazione, se non già in possesso dello Studio.

Documentazione relativa ai contratti di locazione dell’abitazione principale:

O contratto di locazione dell’abitazione principale, stipulato ai sensi della legge 431/98, sia a canone “libero”, sia di durata transitoria;

O contratto di locazione dell’abitazione principale stipulato o rinnovato secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 3, e dall’art. 4, commi 2 e 3 della legge n. 431 del 1998, cosiddetto contratto a canone “convenzionale”;

La detrazione d’imposta per i predetti contratti è riconosciuta all’inquilino con reddito complessivo non superiore a 30.987,41 euro.

O contratto di locazione dell’abitazione principale di giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni (con reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro), stipulato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n.431. È necessario che l’immobile affittato sia diverso dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati;

O contratto di locazione di immobile adibito ad abitazione principale da parte di lavoratori dipendenti che, per motivi di lavoro, hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, distante non meno di 100 Km dal precedente e sia comunque al di fuori della propria regione e sono stati costretti a prendere in locazione un alloggio (la detrazione compete se il reddito complessivo non è superiore a 30.987,41);

O documentazione riguardante eventuali contributi pubblici ricevuti per il pagamento dei canoni di locazione;

INFORMAZIONI SUI CREDITI D’IMPOSTA DI CUI È EVENTUALMENTE POSSIBILE FRUIRE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

per tutti i contribuenti persone fisiche:

O Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero: riservata ai contribuenti che hanno prodotto redditi in un paese estero nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo.

O Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa: l’importo del credito d’imposta è pari all’ammontare dell’imposta di registro o dell’IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso detto importo non può essere superiore all’imposta di registro o

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all’IVA dovuta in relazione al secondo acquisto e spetta ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:

– nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno d’imposta e la data di presentazione della dichiarazione hanno acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa;

– l’acquisto è stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa;

– non siano decaduti dal beneficio prima casa.

O Credito d’imposta per canoni di locazione non percepiti: per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità. Il credito d’imposta può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto, e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale. Per determinare il credito d’imposta che spetta è necessario calcolare le imposte pagate in più, relativamente ai canoni non percepiti, riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

Credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (art - bonus): le erogazioni possono essere fatte solo in denaro a sostegno di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; a sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali); per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

- Altri crediti d’imposta

O Credito d’imposta derivante dall’applicazione dell’euroritenuta: qualora al contribuente spetti il credito d’imposta previsto al fine di eliminare la doppia imposizione che potrebbe derivare dall’applicazione dell’euroritenuta di cui all’art. 11 della Direttiva 2003/48/CE, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

O Crediti d’imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo: per le spese sostenute per gli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, ovvero per l’acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta.

O Credito d’imposta spettante per l’anno di reddito a seguito del reintegro delle somme anticipate ai fondi pensione.

O Credito d’imposta spettante per l’anno di reddito relativo alle mediazioni per la conciliazione delle controversie civili e commerciali.

crediti d’imposta riconosciuti alle imprese:

O Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica: ai gestori di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa e con energia geotermica è riconosciuto un credito d’imposta per il collegamento alle reti di teleriscaldamento.

O Esercenti sale cinematografiche: commisurato ai corrispettivi al netto dell’IVA, può essere utilizzato nei periodi successivi al trimestre o semestre solare di riferimento, in diminuzione dell’IVA dovuta in sede di liquidazione o mediante compensazione.

O Credito d’imposta concesso ai titolari di licenza per l’esercizio del servizio taxi.

O Incentivi per la ricerca scientifica: a favore delle piccole e medie imprese un contributo al fine di potenziare l’attività di ricerca, le cui modalità di concessione sono state disciplinate con regolamento n. 275 del 1998 e con Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica n. 593 del 2000.

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O Credito di imposta per l’acquisto di veicoli a trazione elettrica, alimentati a metano o GPL e per l’installazione di impianti di alimentazione a metano o GPL: le imprese costruttrici o importatrici e gli installatori di impianti di alimentazione a gas metano o a GPL recuperano l’importo del contributo statale riconosciuto alle persone fisiche per l’acquisto di autoveicoli elettrici, a metano o a GPL, motocicli e ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita ovvero per l’installazione di un impianto alimentato a metano o GPL.

O Credito d’imposta assunzione lavoratori detenuti: le modalità di fruizione dell’agevolazione sono disciplinate dal decreto del Ministro della giustizia n. 87 del 25 febbraio 2002, pubblicato nella G.U. del 9 maggio 2002.

O Contributo alle associazioni di volontariato e le ONLUS che acquistano autoambulanze e mezzi antincendio: Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata alla vendita mediante compensazione.

O Credito d’imposta per l’acquisto delle apparecchiature informatiche: per l’acquisto delle apparecchiature informatiche a favore delle persone fisiche che, avendo optato per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, si avvalgono dell’assistenza fiscale dell’Agenzia delle Entrate.

O Credito d’imposta a favore delle farmacie private e pubbliche per l’acquisto del software.

O Credito d’imposta per il recupero del contributo versato al S.S.N. dagli autotrasportatori.

O Credito d’imposta per gli investimenti realizzati dalle imprese di autotrasporto merci.

O Credito d’imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica (art. 1, c. 327, lett. a), L. 244/2007): per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana.

O Credito d’imposta a favore delle imprese di produzione esecutiva e di post produzione (art. 1, comma 335, L. 244/2007): per la realizzazione sul territorio nazionale, su commissione di produzioni estere, di film o parti di film, girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d’opera italiana.

O Credito d’imposta per gli apporti in denaro per la produzione di opere cinematografiche (art. 1, commi 325 e 327, lett. b), n. 3, e lett. c), n. 2, L. 244/2007): per gli apporti in denaro eseguiti per favorire la produzione di opere cinematografiche.

O Credito d’imposta a favore delle imprese di distribuzione cinematografica (art. 1, comma 327, lett. b), nn. 1 e 2, L. 244/2007): per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale o espressione di lingua originale italiana.

O Credito d’imposta a favore delle imprese di esercizio cinematografico (art. 1, comma 327, lett. c), n. 1, L. 244/2007): per l’introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature per la digitalizzazione delle sale.

O Credito d’imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese, istituito dalla Regione Siciliana: per nuovi investimenti nel territorio regionale nonché la crescita dimensionale delle imprese.

O Credito d’imposta per la ricerca scientifica (art. 1 D.L. 70/2011): a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università ovvero enti pubblici di ricerca.

O Credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno (art. 1 D.L. 70/2011; art. 2 D.L. 76/2013): i soggetti che, in qualità di datori di lavoro, incrementano il numero di lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno.

O Credito d’imposta per il gasolio per autotrazione: a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, enti e imprese pubbliche di trasporto, esercenti autoservizi e trasporti a fune, con riferimento ai consumi di gasolio.

O Credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate (art. 1, commi 271- 279, L. 296/2006; D.L. 97/2008): ubicate nelle regioni della Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

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ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI PER LA COMPILAZIONE DELLA SUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Utilizzi lo spazio seguente per segnalarci ogni altra informazione che ritiene utile per la corretta predisposizione della Sua dichiarazione dei redditi.

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Data Firma del Cliente

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SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL’8, 5 E 2‰ DELL’IRPEF

La scelta è facoltativa, nell’eventualità intendesse destinare l’8, il 5 e/o il 2‰ dell’IRPEF la preghiamo di firmare nella tabella sottostante per operare la scelta della destinazione. Le chiediamo preventivamente la scelta per esigenze di natura tecnica, dovendo predisporre la dichiarazione dei redditi in formato telematico.

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